Sentenza n. 39 del 2014

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SENTENZA N. 39

ANNO 2014

 

 

Commenti alla decisione di

 

I. Beniamino Caravita ed Ettore Jorio La Corte costituzionale e l'attività della Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014), per g.c. di Federalismi.it

 

II. Giovanni Di Cosimo, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

III. Laura Buffoni e Andrea Cardoni, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della Repubblica: rules vs. discretion, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

IV. Manuela Salvago, I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, per g.c. di Federalismi.it

 

V. Flavio Guella, Il carattere "sanzionatorio” dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli regionali e dei gruppi consiliari: ricadute generali delle questioni sollevate dalle autonomie speciali, in Corte cost. 39/2014, per g.c. dell’Osservatorio AIC

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-           Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, depositati in cancelleria l’8, il 12 e il 15 febbraio 2013 e rispettivamente iscritti ai nn. 17, 18 e 20 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 febbraio (reg. ric. n. 17 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1.1.– Tra le norme impugnate rientrano gli artt. 1, commi da 1 a 7 e da 9 a 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis, censurati dalla Regione ricorrente per violazione degli artt. 3, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134 della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 16, 18, 21, da 48 a 57, 41, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché per contrasto con l’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e con l’art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011).

Premette la Regione ricorrente che specifiche norme statutarie e di attuazione  dello statuto le attribuiscono autonomia organizzativa (art. 4, numero 1, dello statuto di autonomia) e competenza in materia di enti locali e di finanza locale (art. 4, numero 1-bis, dello statuto di autonomia e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997), nonché di controlli sull’amministrazione regionale (Titolo V dello statuto) e di rapporti tra Stato e Regione (Titolo VII dello statuto). Ne conseguirebbe che, essendo la materia dei controlli statali sulle amministrazioni regionali e locali riconducibile ai suddetti titoli competenziali statutari, la disciplina dei suddetti controlli non può che rientrare nella competenza delle norme di attuazione dello statuto, con particolare riferimento all’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti).

Osserva la difesa regionale che l’impugnato d.l. n. 174 del 2012 detta disposizioni «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali», con riguardo al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, già disciplinato, in via generale, dall’art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), che limita il controllo della gestione nei confronti delle amministrazioni regionali alla verifica del «perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma», e dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che consente alle Regioni a statuto speciale, nell’esercizio delle loro competenze, di adottare particolari discipline in materia, nel rispetto delle finalità di coordinamento della finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e ferma restando la disciplina sui controlli sulla gestione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia illustra quindi la disciplina dettata dalle norme impugnate, soffermandosi sulla relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2), sul controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, ampliato anche alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione (art. 1, commi 3 e 4), sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 5), sulla relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti (art. 1, comma 6), sugli effetti dei controlli introdotti (art. 1, comma 7), sui controlli sui gruppi dei consigli regionali (art. 1, commi 9 e da 10 a 12), sulla specifica clausola di salvaguardia riferita alle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 (art. 1, comma 16), sulla rinnovata disciplina sui controlli esterni sugli enti locali (art. 3, comma 1, lettera e), sull’estensione degli strumenti di controllo della gestione, nonché di analisi e revisione della spesa pubblica degli enti locali (art. 6), nonché sulla clausola di salvaguardia "generale” dell’art. 11-bis, il quale stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

1.2.– Osserva la difesa regionale che dalla legislazione in materia di controlli sugli enti locali – richiamando esplicitamente l’art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo unico della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e l’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 – conseguirebbe che il controllo di gestione della Corte dei conti sarebbe articolabile in controllo sulla gestione finanziaria e controllo sulla gestione amministrativa, essendo però le Regioni soggette soltanto al secondo, ed essendo la materia, per gli enti dotati di autonomia particolare, riservata agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

1.2.1. – Al riguardo, la ricorrente richiama la sentenza n. 29 del 1995, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme che estendono il controllo di gestione della Corte dei conti anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualificando la Corte dei conti come «organo posto al servizio dello Stato-comunità», dovendosi interpretare il controllo di gestione come «compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate» (punto 9.2. del Considerato in diritto) che dovrebbe svolgersi esclusivamente sulla base delle leggi regionali.

Rileva inoltre la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che l’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ha allargato il controllo di gestione sulle Regioni a statuto ordinario alla verifica del «rispetto degli equilibri di bilancio», escludendo comunque, sia in virtù del riferimento espresso alle Regioni a statuto speciale (che, nell’esercizio della loro competenza, possono adottare particolari discipline inerenti a tale tipologia di controlli), sia in virtù di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2003 (secondo cui: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), che la disposizione richiamata possa applicarsi agli enti dotati di autonomia particolare (sentenza di questa Corte n. 236 del 2004). Ad avviso della ricorrente, la materia dei controlli della Corte dei conti sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome sarebbe quindi espressamente riservata alle norme di attuazione degli statuti speciali, secondo quanto, tra l’altro, desumibile dall’apposita clausola di salvaguardia prevista dall’art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione): sul punto, è richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 267 del 2006, e, in senso contrario, la sentenza n. 179 del 2007.

1.2.2.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia illustra quindi la disciplina statutaria e delle norme di attuazione in merito ai controlli della Corte dei conti, rilevando che: a) il Titolo V dello statuto di autonomia regola i controlli sull’amministrazione regionale, prevedendo che «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione»; b) il Titolo VII dello stesso statuto disciplina i rapporti tra Stato e Regione, senza prevedere ulteriori controlli; c) l’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 125 del 2003, avrebbe dettato un’organica disciplina dei controlli che la sezione regionale della Corte dei conti può svolgere nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, introducendo, accanto al giudizio di parificazione del rendiconto (affiancato dalla presentazione al Consiglio di una «dichiarazione in cui attesta l’affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni»), il controllo di gestione, avente carattere collaborativo, in quanto i programmi annuali di controllo vengono deliberati anche sulla base delle richieste della Regione.

1.3.– Tanto premesso circa la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa regionale deduce l’illegittimità dei commi da 2 a 9 e da 10 a 12 (con l’eccezione del comma 8) dell’impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Osserva, anzitutto, la ricorrente che le norme impugnate, dichiaratamente rivolte, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ad adeguare, ai sensi degli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost., il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni (art. 1, comma 1), verrebbero ad integrare l’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, la cui inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale sarebbe invece sempre stata pacifica.

In effetti, le clausole di salvaguardia previste dagli artt. 1, comma 16, e 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, pur evitando la diretta applicazione delle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 agli enti ad autonomia differenziata, presupporrebbero comunque l’adeguamento dei loro ordinamenti a dette disposizioni, così vincolando in modo illegittimo o la potestà legislativa regionale (laddove l’adeguamento possa avvenire con legge regionale) o il contenuto delle norme di attuazione. Per tale ragione, la ricorrente ritiene di contestare anche le singole disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 «per il loro contenuto». Tali disposizioni sarebbero naturalmente a fortiori illegittime qualora si dovesse ritenere che le citate clausole di salvaguardia siano inidonee ad evitare la diretta applicazione di dette disposizioni alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.1.– Viene anzitutto dedotta l’illegittimità costituzionale del comma 2, che, prevedendo che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ogni sei mesi ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, si porrebbe in contrasto con l’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 – al quale è riservata la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – che invece prevede che la sezione regionale proceda alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al Consiglio stesso soltanto su richiesta dell’assemblea legislativa, violando, in tal modo, anche l’art. 116 Cost., che attribuisce alla Regione una speciale autonomia, l’autonomia finanziaria regionale, prevista dal Titolo IV dello statuto, e l’art. 65 dello stesso statuto, nella misura in cui l’adeguamento a detto comma 2 sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell’art. 1, o, addirittura, direttamente applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.2.– Con un secondo ordine di censure, la difesa regionale deduce l’illegittimità dei commi 3, 4 e 7 dell’art. 1, che disciplinano il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, avente ad oggetto i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, tenendo conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, e rivolto a verificare «il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno», l’«osservanza del vincolo posto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione», la «sostenibilità dell’indebitamento» e l’«assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (commi 3 e 4), imponendo anche, in caso di «squilibri economico-finanziari», «mancata copertura delle spese» o mancato rispetto delle «norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria» o «degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno», l’adozione di misure correttive idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, sino a disporre la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata «la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (comma 7). Il controllo disciplinato dalle norme impugnate non avrebbe infatti carattere collaborativo (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007), bensì coercitivo, in quanto ben potrebbe tradursi in obblighi di regolarizzazione e in sanzioni specifiche, ponendosi in tal modo in contrasto con l’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 in materia riservata alle norme di attuazione, e violando così anche la specialità della Regione (art. 116 Cost.), l’autonomia finanziaria regionale (Titolo IV dello statuto di autonomia) e l’art. 65 dello statuto, nella misura in cui l’adeguamento ai commi 3, 4 e 7 sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell’art. 1, o, addirittura, gli stessi commi siano ritenuti direttamente applicabili alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.3.– Con un terzo ordine di censure, la ricorrente deduce che gli stessi commi 3, 4 e 7 del d.l. n. 174 del 2012 violano gli articoli 127 e 134 Cost. Ciò in quanto, essendo il bilancio regionale approvato con legge, le norme impugnate finirebbero per prevedere un «anomalo» controllo della Corte dei conti su una legge regionale il quale, in alcuni casi, sarebbe di costituzionalità, avendo quali parametri il principio della copertura finanziaria di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., l’art. 119, sesto comma, Cost., o i vincoli posti dal patto di stabilità interno, e finirebbe, perciò, col sovrapporsi alle competenze della Corte costituzionale (oltre che al controllo svolto dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, ai sensi degli articoli 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975). Tale violazione ridonderebbe in una lesione delle prerogative della Regione, atteso che detto «anomalo» controllo di costituzionalità, ad opera di un organo non giurisdizionale, ha ad oggetto la legge regionale con la quale la Regione approva il proprio bilancio.

1.3.4.– Con un ulteriore motivo di doglianza, la ricorrente deduce l’illegittimità del comma 4 dell’art. 1, perché esso, regolando la struttura del rendiconto della Regione, lederebbe la competenza legislativa spettante alla stessa nella materia «ordinamento degli Uffici» ai sensi dell’art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia, o l’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, tenuto conto che la contabilità regionale deve ritenersi compresa nel suddetto ambito materiale (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 107 del 1970), preservato anche da apposite clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome ai sensi degli artt. 9, comma 6, e 20 della legge n. 243 del 2012, ed avendo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esercitato tale competenza con la legge reg. 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

1.3.5.– Un quarto ordine di censure sono rivolte avverso il comma 7 dell’art. 1, ritenuto gravemente lesivo dell’autonomia legislativa e finanziaria della Regione, in quanto si tradurrebbe nella paralisi dei programmi di spesa approvati con legge regionale, incidendo sul regime di efficacia delle leggi regionali di settore, fissato da norme costituzionali e indisponibile da parte del legislatore ordinario; nonché degli articoli 24 e 113 Cost., la cui violazione ridonderebbe in una lesione dell’autonomia legislativa e finanziaria della Regione, in quanto la norma impugnata priverebbe proprio tale ente di strumenti di tutela giurisdizionale contro provvedimenti di controllo del proprio bilancio.

1.3.6.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce altresì l’illegittimità del comma 5 dell’impugnato art. 1, che disciplina il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, prevedendo che alla decisione di parifica sia allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio. Secondo la ricorrente, detto comma 5, dettando una disciplina diversa da quella prevista dall’art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975 – cioè dalla normativa di attuazione alla quale è riservata la materia dei controlli della Corte dei conti sulla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – violerebbe, oltre a tale disposizione, la specialità della Regione (art. 116 Cost.), l’autonomia finanziaria regionale (Titolo IV dello statuto di autonomia) e l’art. 65 dello statuto, nella misura in cui l’adeguamento ad esso sia ritenuto obbligatorio ai sensi del comma 16 dell’art. 1, o, addirittura, esso sia ritenuto direttamente applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.3.7.– La stessa Regione censura anche il comma 6, il quale dispone, tra l’altro, che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le menzionate «linee guida» dovrebbero riguardare non già il sistema dei controlli interni ma la relazione annuale, sicché è possibile che il legislatore statale sia incorso in un lapsus calami (in luogo di «adottato» dovrebbe leggersi «adottata»); ciò dovrebbe condurre ad una interpretazione "correttiva” della disposizione impugnata, nel senso, appunto, di riferire le «linee guida» non già al sistema dei controlli interni, ma alla suddetta relazione. In caso contrario, ad avviso della ricorrente, la disposizione in parola sarebbe palesemente illegittima, in quanto riconducibile alla materia dell’organizzazione regionale e quindi violativa dell’art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia o dell’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

Lo stesso comma 6 è censurato – sempre per il caso in cui fosse ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile − anche per violazione dell’autonomia organizzativa regionale, nonché dell’art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975, atteso che esso introdurrebbe un controllo della Corte dei conti «sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni», mentre la richiamata norma di attuazione prevede che la sezione regionale della Corte dei conti esamini i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati nell’ambito del controllo di gestione, in conformità a quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 29 del 1995.

1.3.8.– Sono impugnati anche i commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, che disciplinano il controllo della Corte dei conti sul «rendiconto di esercizio annuale» dei gruppi consiliari dei consigli regionali. Osserva la ricorrente che: a) il comma 9 dispone che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni, e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare, tra l’altro, la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità, le risorse trasferite ai gruppi dal consiglio regionale e la tracciabilità dei pagamenti effettuati; b) il comma 10 disciplina le modalità di approvazione e trasmissione di detto rendiconto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della pronuncia di regolarità; c) il comma 11 disciplina la suddetta verifica di conformità dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari alla normativa introdotta, prevedendo anche, in caso di mancata regolarizzazione a quanto stabilito nella comunicazione della Corte dei conti che abbia riscontrato la difformità del rendiconto e della documentazione trasmessa a corredo dello stesso rispetto a detta normativa, la decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse da parte del consiglio regionale; d) il comma 12 stabilisce che la suddetta decadenza e il relativo obbligo di restituzione conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro i termini previsti, o alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.3.8.1.– Deduce quindi la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che le norme richiamate prevedono l’approvazione del rendiconto da parte dei gruppi consiliari, ne regolano in parte direttamente il contenuto e affidano in parte il compito di disciplinare lo stesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e stabiliscono un controllo della Corte dei conti su di esso che non ha natura collaborativa, ma che potrebbe avere effetti coercitivi ed implicare pesanti sanzioni, le quali possono impedire l’attività di organismi essenziali per il funzionamento del Consiglio. In tal modo, detti commi violerebbero l’autonomia dell’assemblea regionale, risultante dagli artt. 16, 18 e 21 dello statuto di autonomia, e, in particolare, l’autonomia contabile (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 143 del 1968) e regolamentare, atteso che il Consiglio ha un proprio regolamento interno (previsto dall’articolo 21 dello statuto), al quale spetta di disciplinare i gruppi consiliari e il bilancio, essendo, tra l’altro, i gruppi previsti dal regolamento, e non già dallo statuto. Al riguardo, sono richiamati anche: l’art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia) – cui è attribuita una competenza riservata nella quale non può intervenire il legislatore statale – che riconosce al Consiglio regionale autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa; nonché l’art. 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall’art. 2, comma 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), e dall’art. 15, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alla L.R. n. 2/1964, alla L.R. n. 52/1980, alla L.R. n. 21/1981, alla L.R. n. 41/1983, alla L.R. n. 38/1995, alla L.R. n. 13/2003), che disciplina le modalità di rendicontazione e controllo dei fondi impiegati dai gruppi consiliari.

1.3.8.2.– In via subordinata, anche qualora fosse riconosciuta la competenza dello Stato a disciplinare il bilancio dei gruppi consiliari, la ricorrente Regione censura il comma 9 per violazione dell’articolo 117, sesto comma, della Cost., atteso che esso, anziché provvedere con legge, attribuirebbe un potere sostanzialmente normativo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (alla quale, tra l’altro, i consigli regionali sono totalmente estranei) e al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della deliberazione delle «linee guida» per la redazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari.

1.3.8.3.– La ricorrente impugna poi specificamente i commi 10 e 11, poiché definirebbero anche le funzioni dei singoli organi regionali (Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta), così violando l’art. 12 dello statuto di autonomia, il quale attribuirebbe la disciplina dei rapporti tra gli organi politici della Regione in via esclusiva alla "legge statutaria”.

1.3.8.4.– I commi 11 e 12 sono infine censurati dalla Regione ricorrente qualora vengano interpretati nel senso che non sia prevista tutela giurisdizionale contro l’accertamento di irregolarità (comma 11) e la delibera di irregolarità (comma 12), per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., la quale si tradurrebbe in una lesione dell’autonomia del Consiglio regionale, in particolare, dei gruppi consiliari.

1.3.9.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche il comma 16 dell’impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, il quale dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome […] adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto», in quanto la disposizione in parola prevedrebbe un obbligo di adeguamento ad una forma di controllo repressivo non prevista né dallo statuto né dalle norme di attuazione, in particolare, a un controllo di regolarità finanziaria di natura vincolante (potendo discendere, da esso, obblighi di regolarizzazione e sanzioni) diverso da quello di gestione in senso stretto e di natura collaborativa previsto dalle dette norme, limitando, in tal modo, «le prerogative costituzionali » della Regione.

1.3.9.1.– In via subordinata, il comma 16 è censurato anche in quanto – ove pure l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla sopravvenuta disciplina dei controlli fosse dovuto – non dispone che tale adeguamento avvenga con le modalità prescritte dallo statuto speciale, vale a dire tramite le norme di attuazione (o seguendo le procedure prescritte per le modifiche dello stesso statuto) − sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 341 del 2009, n. 51 del 2006, n. 341 del 2001, n. 237 del 1983, n. 180 del 1980 −, unica fonte idonea a integrare la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla gestione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dettata dal d.lgs. n. 125 del 2003.

1.3.9.2.– In via ulteriormente subordinata, viene dedotta l’illegittimità costituzionale del comma in parola, in quanto esso, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale […], sia in quanto pone […] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario».

1.3.9.3.– Conclude la ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia che sarebbe da escludersi che l’ambito di intervento del legislatore statale possa essere ricondotto ad un concetto ampio di coordinamento della finanza pubblica, atteso che tale coordinamento in relazione alle autonomie speciali si configura come «compito statale da attivare nelle materie di competenza regionale attraverso i meccanismi interni del riparto di competenza in tali materie» e non già come «un separato ambito materiale di competenza attribuito allo Stato», dovendo quindi svolgersi nelle forme previste dallo statuto e dalle norme di attuazione presidiati dal principio dell’accordo, quanto ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 133 del 2010, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000, n. 39 del 1984; nonché, con specifico riferimento alle norme di attuazione richiamate dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, le sentenze n. 193 e n. 118 del 2012).

In via subordinata, anche qualora si ritenesse che le disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 attengono non alla «materia dei rapporti Stato-Regione e, in particolare, [alla] materia dei  controlli», ma a quella del coordinamento della finanza pubblica, l’art. 1, comma 16, violerebbe anzitutto il principio che risulta dal Titolo IV e dall’art. 65, comma 5, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all’accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata.

Il comma 16 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 sarebbe infine illegittimo perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 rientri nella competenza delle norme di attuazione statutaria ma debba, invece, essere ricondotta alla materia «coordinamento della finanza pubblica», non potrebbe ammettersi un vincolo della  Regione ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate dall’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 ma solo ai princípi dallo stesso risultanti.

1.4.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce inoltre l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui, sostituendo l’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), introduce il nuovo comma 2 di detto articolo, secondo cui: «Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali». Tale disposizione inciderebbe, secondo la ricorrente, nella materia «ordinamento degli enti locali», violando, conseguentemente, l’art. 4, numero 1-bis), dello statuto friulano, che riserva la suddetta materia alla competenza legislativa primaria della Regione, nonché gli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, i quali attribuiscono al legislatore regionale, rispettivamente, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali (art. 3), la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli stessi (art. 6), la finanza locale, l’ordinamento finanziario e contabile, l’amministrazione del patrimonio e i contratti di detti enti (art. 9), riservando agli organi dello Stato soltanto le funzioni in materia di tutela della concorrenza e dell’ordine pubblico, lotta alla criminalità organizzata, protezione civile, nonché stato civile, anagrafe e servizio elettorale e servizi di statistica, limitatamente alle funzioni proprie dell’Istituto nazionale di statistica.

1.5.– La Regione ricorrente deduce altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, che intervengono in materia di analisi e revisione della spesa pubblica effettuata dagli enti locali, prevedendo il ricorso ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comma 1), sulla base di modelli di accertamento concordati da detta Ragioneria generale con il Commissario per la revisione della spesa previsto dall’art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94, anche mediante verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (comma 2), e attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli da parte delle sezioni regionali sulla verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, anche sulle eventuali misure correttive che questi ultimi sono tenuti ad adottare in caso di avvenuto riscontro di criticità della gestione (comma 3).

Osserva la difesa regionale che, da un lato, i richiamati commi 1 e 2 non sarebbero applicabili alle Regioni, stante la loro collocazione nel Titolo II, dedicato a Province e comuni, e stando al tenore letterale dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, che prevede le richiamate verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, «ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», nonché in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012.

Ciò premesso, la ricorrente asserisce che le norme richiamate, qualora la locuzione del comma 3 – «sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» – non venisse interpretata come inciso volto ad indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni, bensì quale norma volta ad estendere i controlli della Corte dei conti anche agli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, violerebbero gli artt. 4, numero 1-bis), e 60 dello statuto e l’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che riservano la disciplina dell’ordinamento e dei controlli sugli enti locali alla Regione, nonché l’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti sugli enti locali soltanto il controllo di gestione in senso stretto, ponendosi in contrasto anche con l’art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, che, tra l’altro, riservano alla Regione il compito di concordare con lo Stato gli obiettivi di finanza pubblica del «sistema regionale integrato», composto dalla Regione autonoma, dagli enti locali del territorio, dalle aziende sanitarie e dagli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione medesima. Ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate perché, in contrasto con gli statuti speciali e con le norme di attuazione degli stessi, istituiscono un sistema di controllo sugli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito» alla Regione, nonché non collaborativo ma espressivo di «un potere statale di supremazia sugli enti locali».

La Regione, «per quanto riguarda specificamente il controllo attribuito ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato», asserisce che i commi impugnati violerebbero anche gli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, «per gli stessi motivi» indicati con riguardo all’impugnazione, da parte della stessa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui, sostituendo l’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, introduce il nuovo comma 2 di detto articolo.

In via subordinata, qualora il comma 3 fosse inteso nel senso che esso riferisce i controlli indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali)  come potrebbe indurre a ritenere il fatto che lo stesso comma indica come destinatari di detti controlli gli «enti territoriali» e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali», la ricorrente deduce altresì l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2, i quali violerebbero, in tale caso, i parametri invocati dalla Regione ricorrente con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, commi da 1 a 7 e 16, del d.l. n. 174 del 2012. Detti commi violerebbero altresì l’art. 4, numero 1), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa nella materia «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», o l’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole», perché tale potestà legislativa «comprende la potestà di regolare il bilancio regionale e le verifiche contabili», nonché l’art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», perché applicherebbero alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengono effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Deduce infine la ricorrente che il comma 3, sempre se interpretato nel senso che esso riferisce i controlli indicati anche alle Regioni, violerebbe «lo Statuto e [il] dPR n. 902 del 1975, che regolano in modo completo i controlli statali sulla Regione», nonché la «speciale autonomia finanziaria della Regione, quale configurata dal Titolo IV e dall’art. 63, co. 5, dello Statuto, dall’art. 27 l. 42/2009 e dal principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali» sulla scorta degli stessi argomenti svolti con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, commi da 1 a 7 e 16, del d.l. n. 174 del 2012.

1.6.– La ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-bis dell’impugnato d.l. n. 174 del 2012, il quale prevede che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Osserva la difesa regionale che la clausola di salvaguardia avrebbe dovuto essere formulata riferendosi ai «principi» e non già alle «disposizioni» del decreto-legge ed includendo altresì il richiamo ai «limiti» che gli statuti pongono all’attuazione dei principi introdotti, atteso che rinviare genericamente a tutte le disposizioni del decreto-legge senza neppure riferirsi ai limiti che la loro applicazione agli enti dotati di autonomia speciale incontra significherebbe porre in dubbio la differenziazione degli ambiti di autonomia, in violazione dell’art. 116, primo comma, Cost., nonché dei seguenti parametri statutari: art. 4, numeri 1) e numero 1-bis) (in relazione alla potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione, nonché di ordinamento degli enti locali), art. 12 (sulla forma di governo regionale e sulla fonte competente a determinarla), art. 13 (sul numero dei consiglieri regionali), art. 19 (sulle indennità di carica dei componenti del Consiglio), art. 41 (sulle indennità del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta), Titolo VI (in relazione all’autonomia finanziaria), art. 65 (sulla speciale procedura di attuazione dello statuto).

2.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia siano dichiarate non fondate.

Osserva l’Avvocatura dello Stato che l’intervento del legislatore statale è dichiaratamente rivolto al rafforzamento del «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», con particolare riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea».

2.1.– In relazione agli impugnati commi 3, 4 e 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, quanto all’asserita violazione dell’art. 127 Cost., afferma il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni impugnate, volte a salvaguardare i conti pubblici e l’equilibrio di bilancio, non introdurrebbero un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, limitandosi piuttosto a prevedere una verifica di carattere tecnico ed imparziale sui bilanci regionali, salvaguardando peraltro la possibilità di un autonomo intervento delle amministrazioni competenti laddove dovessero emergere irregolarità.

2.2.– Quanto alle censure rivolte alle norme relative al sistema dei controlli, l’Avvocatura dello Stato richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte secondo cui il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, rilevando a tal riguardo, nel caso in esame, l’art. 100, secondo comma, Cost. – che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, riferito non solo al bilancio dello Stato, ma a quello di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995) – nonché gli artt. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), 28 Cost. (responsabilità dei pubblici funzionari), 81 Cost. (equilibrio di bilancio) e 119 Cost. (coordinamento della finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate introdurrebbero pertanto un tipo di controllo finalizzato ad assicurare, in vista dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. mediante un riesame di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di effettive misure correttive da parte degli stessi enti interessati.

Tale controllo – sostiene il resistente – rientrerebbe nella competenza legislativa statale di dettare principi nella materia «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica» e sarebbe esercitato dalla Corte dei conti in un’ottica "collaborativa”, nel senso che l’organo di controllo si limiterebbe a segnalare all’ente controllato le eventuali disfunzioni rimettendo all’ente stesso l’adozione delle necessarie misure correttive (sentenza n. 179 del 2007).

2.3.– Osserva l’Avvocatura dello Stato che quanto detto varrebbe anche in relazione alle norme che disciplinano il controllo sull’operato dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12), atteso che, in caso di riscontrate irregolarità, il rendiconto viene restituito al Presidente della Regione affinché avvii l’iter per la sua regolarizzazione da parte del gruppo consiliare nel pieno rispetto della sua autonomia. L’eventuale decadenza dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda tempestivamente alla regolarizzazione, rientrerebbe invece, ad avviso del resistente, nell’indispensabile funzione di vigilanza funzionale ad assicurare l’effettività del controllo (è richiamata ancora la sentenza n. 179 del 2007).

Ne consegue che – ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri – non vi sarebbe alcun vulnus all’autonomia della forma di governo regionale, in quanto le disposizioni in esame, lungi dall’incidere sui meccanismi di funzionamento dei gruppi consiliari, si limiterebbero a prevedere un controllo sulla gestione della loro contabilità per esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

2.4.– In relazione alla questione promossa in relazione al comma 16 dell’impugnato art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, osserva l’Avvocatura dello Stato che la norma, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni introdotte dal medesimo d.l. n. 174 del 2012, appare pienamente rispettoso delle autonomie speciali, che tuttavia, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

2.5.– Quanto alle censure avverso il comma 2 del suddetto art. 1, che ha introdotto le relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le norme impugnate, ben lungi dal pregiudicare le prerogative statutarie, hanno la funzione di arricchire il patrimonio di conoscenza dei consigli regionali sui profili relativi alla copertura finanziaria delle leggi e di offrire al legislatore regionale utili elementi sulle possibili criticità della legislazione di spesa, nell’ambito della funzione di controllo collaborativo svolta dalla Corte dei conti.

2.6.– In riferimento alle censure rivolte al comma 5 del medesimo art. 1, che ha introdotto la parifica del rendiconto generale delle Regioni, l’Avvocatura dello Stato osserva che le norme impugnate non violerebbero l’autonomia finanziaria regionale, in quanto orientate a garantire una coerente e compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, colmando una asimmetria rispetto a quanto previsto per lo Stato.

2.7.– In relazione alla questione riguardante gli artt. 1, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell’economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo da parte della Corte dei conti e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente, in quanto tra l’altro finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dei successivi eventuali interventi nel rispetto delle prerogative statutarie regionali (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

2.8.– Quanto, infine, alla questione promossa in relazione all’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, asserisce il resistente che la disposizione impugnata sarebbe idonea a salvaguardare l’autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, atteso che, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 241 del 2012, «l’attuazione del decreto deve essere intesa non già nella ristretta accezione di adozione di norme attuative secondarie diretta a regolamentare nel dettaglio quanto stabilito dal decreto, bensì nel significato più ampio di applicazione diretta delle norme in questione».

3.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria il successivo 12 febbraio (reg. ric. n. 18 del 2013), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge n. 174 del 2012.

3.1.– Tra le norme impugnate rientrano gli artt. 1, comma 16, e 6, commi 1, 2 e 3, censurati dalla Provincia autonoma ricorrente per violazione degli artt. 54, numero 5), da 69 a 86, 103, 104, 107, 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti).

Premette la Provincia autonoma ricorrente che specifiche norme statutarie e di attuazione statutaria le attribuiscono autonomia finanziaria (articoli da 69 a 86 del d.P.R. n. 670 del 1972, con particolare riguardo alle modalità, previste dall’art. 79, mediante le quali la Provincia autonoma concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), alla competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale (artt. 80 e 81), nonché ai rapporti tra Stato, Regione e Provincia (Titolo VII). Ne conseguirebbe che, essendo la materia dei controlli statali sulle amministrazioni regionali e locali riconducibile agli evocati titoli competenziali statutari, la disciplina dei suddetti controlli non può che rientrare nella competenza delle norme di attuazione, con particolare riferimento agli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 305 del 1988, come modificato dal d.lgs. n. 166 del 2011.

Osserva la Provincia autonoma ricorrente che le disposizioni relative al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni (art. 1, commi da 1 a 9 e da 10 a 12) non sono direttamente riferite alle Provincie autonome e, anche in virtù dell’apposita clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, non sono pertanto applicabili nella Provincia di Trento.

3.2.– È invece censurato dalla ricorrente il comma 16 dell’art. 1, in quanto, dal quadro delle norme di attuazione statutaria (artt. 2, comma 1, e 6, commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter, del d.P.R. n. 305 del 1988) conseguirebbe che queste ultime consentono soltanto il controllo statale sulla gestione in senso stretto in relazione alla Provincia autonoma di Trento, dettando, le stesse norme, una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti sulle Province autonome, che potrebbe essere integrata soltanto con ulteriori norme di attuazione, essendo queste ultime dotate di competenza separata e riservata rispetto alle altre fonti primarie statali (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 341 del 2009, n. 51 del 2006, n. 341 del 2001, n. 237 del 1983, n. 180 del 1980).

Osserva quindi la ricorrente che il comma 16 prevedrebbe, anzitutto, un obbligo di adeguamento ad una forma di controllo repressivo non prevista né dallo statuto né dalle norme di attuazione, introducendo la norma impugnata un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, e di natura non collaborativa, discendendone obblighi di regolarizzazione e sanzioni, limitando, in tal modo, l’autonomia costituzionale della Regione.

In via subordinata, la norma impugnata è censurata anche in quanto – ove pure l’adeguamento alla sopravvenuta disciplina dei controlli fosse dovuto – non dispone che tale adeguamento avvenga con le modalità prescritte dallo statuto speciale, vale a dire tramite le norme di attuazione o con le modalità prescritte per le modifiche dello statuto di autonomia.

In via ulteriormente subordinata, viene dedotta l’illegittimità costituzionale del comma in parola in quanto esso, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale […], sia in quanto pone […] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario».

Conclude la ricorrente Provincia autonoma di Trento che sarebbe da escludersi che l’ambito di intervento del legislatore statale possa essere ricondotto ad un concetto ampio di coordinamento della finanza pubblica, atteso che tale coordinamento in relazione alle autonomie speciali si configura come «compito statale da attivare nelle materie di competenza regionale attraverso i meccanismi interni del riparto di competenza in tali materie» e non già come «un separato ambito materiale di competenza attribuito allo Stato», dovendo quindi svolgersi nelle forme previste dallo statuto e dalle norme di attuazione regolati dal principio dell’accordo, quanto ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 133 del 2010, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000, n. 39 del 1984; nonché, con specifico riferimento alle norme di attuazione richiamate dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, le sentenze n. 193 e n. 118 del 2012).

In via subordinata, anche qualora si ritenesse che le disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 attengano non alla «materia dei rapporti Stato-Regione e, in particolare, [alla] materia dei  controlli», ma a quella del «coordinamento della finanza pubblica», l’art. 1, comma 16, violerebbe anzitutto il principio ‒ che risulta dal Titolo IV e dall’art. 65, comma 5, dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all’accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata.

Il comma 16 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 sarebbe infine illegittimo perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 rientri nella competenza delle norme di attuazione statutarie ma debba, invece, essere ricondotta alla materia «coordinamento della finanza pubblica», non potrebbe ammettersi un vincolo della Regione ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 ma solo ai princípi dallo stesso risultanti.

3.3.– La Provincia autonoma di Trento deduce poi che l’art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, nel caso in cui la locuzione del comma 3 «sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» non venisse interpretata come inciso volto ad indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni, bensì quale norma volta ad estendere i controlli della Corte dei conti anche agli enti locali della stessa Provincia autonoma, violerebbe gli art. 79, comma 3, dello statuto, che, tra l’altro, riserva alle Province autonome i compiti di: stabilire gli obblighi del patto di stabilità interno; provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali; vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, delle aziende sanitarie e degli organismi della Provincia. Ne conseguirebbe la violazione anche dell’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, che riserva alla Provincia i controlli sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e i controlli successivi sulla sana gestione relativi agli enti locali, e dell’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, che riserva le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di finanza locale alla Provincia autonoma, nonché dell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che, nella materie di competenza della Provincia autonoma, la legge statale possa attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

In via subordinata, qualora la disciplina dei controlli introdotta dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012, venisse riferita non già agli "enti locali”, come si desume dal tenore letterale del comma 1, bensì anche alle Province autonome, stante la locuzione «enti territoriali» utilizzata dal legislatore, la ricorrente deduce altresì l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 di detto articolo per violazione dei parametri da essa stessa invocati con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012. Infatti detti commi, introducendo un controllo della Corte dei conti sulla Provincia autonoma di Trento ulteriore rispetto a quanto previsto dal suo statuto speciale e dalle norme di attuazione dello stesso, contrasterebbe con i suddetti parametri sulla scorta degli argomenti spesi dalla stessa Provincia con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, comma 16, «con l’aggravante» che detto controllo è svolto da organi ministeriali e non da un organo imparziale quale la Corte dei conti. Sarebbe inoltre violata «la potestà legislativa della provincia in materia di organizzazione interna» in quanto tale competenza comprenderebbe la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili. I commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 violerebbero, infine, l’art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», perché applicherebbero alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengono effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Deduce infine la ricorrente che il comma 3, sempre se interpretato nel senso che esso riferisce i controlli indicati anche alle Province autonome, violerebbe «lo Statuto e [il] dPR 305/1988, che regolano in modo completo i controlli statali sulla Provincia», nonché la «speciale autonomia finanziaria della Provincia, quale configurata dall’art. 79 e dall’art. 104 dello Statuto, dal d.lgs. 268/1992, dall’art. 27 l. 42/2009 e dal principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali», perché, introducendo un controllo della Corte dei conti sulla Provincia autonoma di Trento ulteriore e non avente carattere meramente collaborativo, contrasterebbe con gli invocati parametri sulla scorta degli argomenti spesi dalla stessa Provincia con riguardo all’impugnazione dell’art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012.

4.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento siano dichiarate inammissibili o non fondate.

L’Avvocatura dello Stato deduce anzitutto l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, del d.l. n. 174 del 2012, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le altre disposizioni contenute nell’art. 1 (vale a dire quelle a cui la Provincia autonoma è chiamata ad adeguarsi), derivando il lamentato pregiudizio alle sue prerogative costituzionali non già dalla sola clausola di salvaguardia (di per sé favorevole alla Provincia autonoma), bensì dal combinato disposto della medesima con le norme a cui essa si riferisce, ed essendo queste ultime – secondo la ricorrente – lesive delle competenze statutarie.

Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la censura sarebbe comunque infondata, in quanto la disposizione impugnata, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle introdotte disposizioni, appare pienamente rispettosa delle autonomie speciali, che, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

4.1.– Quanto alla questione promossa in relazione all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell’economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo da parte della Corte dei conti e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente (sentenza n. 267 del 2006).

5.– Con ricorso notificato il 5 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria il successivo 15 febbraio (reg. ric. n. 20 del 2013), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del d.l. n. 174 del 2012.

5.1.– Tra le norme impugnate rientrano: l’art. 1, commi da 1 a 9, da 10 a 12 e 16, l’art. 3, comma 1, lettera e), l’art. 6 e l’art. 11-bis, censurati dalla Regione ricorrente per violazione degli articoli 3, 116, 117, 118, 119 e 127 Cost., degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 46, 50, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli articoli 1, 4, 5, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

5.2.– Premessa una ricostruzione del contenuto normativo dell’art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. n. 174 del 2012, asserisce la Regione ricorrente che le disposizioni impugnate impingono in profondità nell’autonomia regionale, reintroducendo il sistema dei controlli preventivi di legittimità e attribuendo particolari competenze sia alla Corte dei conti, sia all’amministrazione statale, che in parte illegittimamente comprimerebbero e in parte usurperebbero le attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione.

Afferma la ricorrente che le disposizioni impugnate violerebbero anzitutto: a) gli artt. 7 e 8 dello statuto di autonomia e l’art. 119 Cost., i quali riconoscono l’autonomia finanziaria della Regione di cui costituisce «elemento cardine» l’autonoma redazione e approvazione del bilancio regionale, perché istituiscono un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità su detto bilancio regionale, suscettibile di portare anche a «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», che è tale da escludere l’effettiva autonomia delle scelte di bilancio; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla competenza legislativa nella materia «coordinamento della finanza pubblica», perché la lesione dell’autonomia finanziaria della Regione Sardegna indicata sub a) si traduce anche nella compressione della potestà legislativa regionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» atteso che tale competenza è la «logica conseguenza» dell’autonomia finanziaria regionale; c) gli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, che enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione; d) l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., che, «in ragione della clausola di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferiscono alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale; e) l’art. 6 dello stesso statuto speciale, che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa; f) l’art. 118 Cost., anch’esso «in riferimento all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», perché la preclusione dell’«attuazione dei programmi di spesa [per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria]», prevista come sanzione per il caso di inottemperanza agli obblighi introdotti a carico della Regione, «si traduce nell’impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione ai sensi delle disposizioni […] invocate».

Sarebbero altresì violati l’art. 33 dello statuto speciale, che prevedrebbe, quale unica forma di controllo preventivo delle leggi della Regione autonoma Sardegna, la comunicazione della legge approvata dal Consiglio regionale al Governo della Repubblica prima della sua promulgazione e l’art. 127 Cost., che, «in forza dell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2011», ha «ormai superato» detto controllo preventivo, sicché «anche e soprattutto tale parametro […] è violato», perché, prevedendo un controllo ulteriore sulla legge regionale di approvazione del bilancio, le norme impugnate alterano il «regime della legge regionale» definito dalle invocate norme di rango costituzionale il quale «non può essere modificato da una fonte legislativa ordinaria».

In particolare, gli impugnati commi 4 e 5 dell’art. 1, pretendendo di disciplinare il contenuto del rendiconto generale e il relativo giudizio di parificazione da parte della sezione regionale della Corte dei conti «sostituendosi alle norme di attuazione», violerebbero anche gli articoli 54 e 56 dello statuto (il primo, che riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto e, il secondo, che stabilisce il procedimento per l’adozione delle norme di attuazione, le quali costituirebbero la «forma minima di definizione del regime dei controlli sulla Regione Sardegna»), in combinato disposto con l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 − il quale disciplina il giudizio di "verificazione” sul rendiconto generale della Regione da parte della sezione regionale della Corte dei conti, su cui si pronunciano le sezioni unite dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 40 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) che coinciderebbe pertanto con il giudizio di "parificazione” introdotto dall’impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 (al riguardo, è richiamata anche la pronuncia della Corte dei conti Regione Sardegna, sezione di controllo, 2 giugno 1992, n. 89) − nonché l’art. 116 Cost., che prevede la particolare autonomia della Regione Sardegna «cui è preordinato lo stesso meccanismo di adozione delle norme di attuazione dello Statuto» e con «i parametri sopra invocati». Ciò in quanto i controlli sul bilancio regionale potrebbero essere disposti soltanto con norme costituzionali, statutarie o di attuazione dello statuto. Sul punto, è richiamato l’orientamento della Corte costituzionale, la quale ha affermato che «le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti» (sentenze n. 341 del 2001; n. 213 e n. 137 del 1998; sono richiamate anche le sentenze n. 23 del 2011 e n. 262 del 2009, circa la necessità di preservare la complessiva architettura istituzionale, ispirata ai principi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, riferita alle guarentigie dei componenti degli organi costituzionali, che varrebbero – secondo la ricorrente – anche quanto alle garanzie di autonomia delle Regioni speciali).

5.3.– La Regione autonoma Sardegna deduce poi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. n. 174 del 2012, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e all’art. 119 Cost., i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»; all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica»; all’art. 116 Cost.; agli artt. 54 e 56 dello statuto speciale e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, «che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna (almeno) attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»; nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna e 117 Cost., «che affidano alla Regione funzioni pubbliche», con riguardo anche alla giurisprudenza costituzionale la quale ha chiarito che la previsione di una forma di controllo ulteriore della Corte dei conti non può che configurare quest’ultimo in modo collaborativo, rimettendolo in via esclusiva al giudice contabile, quale organo terzo ed imparziale, al servizio dello Stato-comunità, in maniera tale da limitarlo alla segnalazione di eventuali disfunzioni all’ente controllato, riservando così all’ente stesso l’adozione delle misure correttive necessarie (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, resa in riferimento ad una Regione a statuto speciale, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). Le norme impugnate introdurrebbero invece controlli preordinati al verificarsi di conseguenze sanzionatorie e repressive, quali la trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» prevista dal comma 8 e il blocco indifferenziato dell’attuazione dei programmi di spesa «per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» previsto dal comma 7 – quest’ultimo particolarmente lesivo per la Regione Sardegna, che finanzia senza apporti dello Stato e solo con entrate da compartecipazioni servizi pubblici essenziali come i trasporti e la sanità − nonché, nel caso di cui al comma 8, esercitati da soggetti non terzi ma appartenenti «all’apparato burocratico-ministeriale dello Stato».

5.4.– La Regione autonoma Sardegna deduce altresì l’illegittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’impugnato art. 1, che disciplinano i controlli sulla gestione economico-finanziaria dei fondi assegnati ai gruppi consiliari.

5.4.1.– Le norme impugnate violerebbero infatti gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e l’art. 119 Cost., che tutelano e garantiscono l’autonomia finanziaria della Regione, della quale l’autonomia di gestione delle risorse da parte dei gruppi consiliari presso il Consiglio regionale è una forma particolare di svolgimento, nonché l’art. 15 dello statuto, che riserva alla legge regionale, con il solo limite dell’«armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» la determinazione della «forma di governo della Regione», rientrando – secondo la difesa regionale – la disciplina dell’attività dei gruppi consiliari e dei contributi loro corrisposti nella forma di governo regionale.

5.4.2.– Ad avviso della ricorrente, il comma 10 violerebbe poi gli artt. 15 e 35 dello statuto, i quali disciplinano il rapporto tra il Presidente della Regione autonoma Sardegna e il Consiglio regionale della stessa Regione, perché, col prevedere una competenza alla verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari, seppure al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti, del Presidente della Regione, così inserendolo tra i soggetti attivi del procedimento di controllo dell’attività del Consiglio regionale, «ribalta» il rapporto tra il Presidente della Regione autonoma Sardegna e il Consiglio regionale della stessa Regione come disciplinato dagli invocati parametri statutari.

5.4.3.– I commi 9, 10, 11 e 12 dell’impugnato art. 1 violerebbero – oltre all’art. 15 dello statuto, che, come visto, riserva alla legge regionale la determinazione della «forma di governo della Regione», in quanto, dettando una disciplina dell’attività dei gruppi consiliari e dei contributi ad essi corrisposti che concerne la forma di governo della Regione, modifica quest’ultima, così violando la riserva di competenza prevista in materia in capo alla Regione autonoma Sardegna dal parametro invocato – altresì: l’art. 26 dello statuto, che riserva alla legge regionale la fissazione dell’indennità dei consiglieri regionali, in quanto le norme impugnate impingerebbero in questa sfera di assoluta autonomia della Regione, dal momento che le erogazioni a favore del gruppo regionale, così come le indennità dei singoli consiglieri, garantirebbero l’indipendenza politica del gruppo che ne beneficia, in ossequio al principio del libero mandato rappresentativo tutelato dagli artt. 23 e 24 dello statuto; l’art. 19 dello statuto, che riserva al Consiglio regionale l’adozione del proprio «regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti», essendo il parametro in parola preordinato a garantire al Consiglio regionale la particolare autonomia che si attaglia all’organo regionale massimamente rappresentativo e dovendosi, perciò, demandare a detta fonte la materia dei controlli sui gruppi consiliari.

5.4.4.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna lamenta quindi che i commi 9 e da 10 a 12 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 ledono i parametri statutari e costituzionali già invocati con riguardo alle censure formulate avverso i commi da 1 a 8 dello stesso art. 1.

Anche in relazione a tali commi osserva la ricorrente che manca quella forma collaborativa, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale, del controllo esercitato dalla Corte dei conti sugli enti autonomi, essendo invece quello introdotto preordinato al verificarsi di conseguenze sanzionatorie e repressive.

5.4.5.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna censura infine anche il comma 16 dell’art. 1, in quanto l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni dell’art. 1 comporterebbe a suo dire necessariamente, se non la revisione dello statuto, quantomeno la revisione delle norme di attuazione statutaria, vale a dire del d.P.R. n. 21 del 1978. Ne conseguirebbe, non avendo la Regione nella sua esclusiva disponibilità la modificazione delle norme di attuazione, la violazione, oltre che dell’art. 54 dello statuto, dell’art. 56 dello stesso e dell’art. 116 Cost., che tutela la maggiore autonomia delle Regioni a statuto speciale proprio attraverso il riconoscimento della particolare posizione dello statuto speciale (e, dunque, delle relative norme di attuazione) nel sistema delle fonti (al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 198 del 2012).

Sarebbero «indirettamente» violati dal comma 16 dell’art. 1 anche gli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33 e 35 dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che detto comma costringe la Regione autonoma Sardegna a subire le lesioni delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie garantite da detti parametri e già messe in luce nelle censure promosse avverso le altre disposizioni dell’art. 1 dello stesso d.l. n. 174 del 2012 alle quali l’ordinamento regionale deve essere adeguato.

5.5.– La ricorrente Regione autonoma Sardegna deduce poi l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, che ha integralmente sostituito l’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e aggiunto l’art. 148-bis, prevedendo ulteriori poteri di controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, anche mediante il ricorso a verifiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, incidendo, in tal modo, nella materia «ordinamento degli enti locali», riservata alla competenza legislativa esclusiva della Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del suo statuto, che includerebbe anche la disciplina dei controlli sugli enti locali, «compresi quelli sulla finanza» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 275 del 2007 e n. 415 del 1994).

Con un secondo motivo di censura, la ricorrente asserisce che la norma impugnata violerebbe anche l’art. 46 dello statuto, che riserva il controllo sugli atti degli enti locali ad organi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, nonché l’art. 6 dello statuto che regola l’esercizio delle funzioni amministrative della Regione in ossequio al cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni in base al quale l’esercizio delle funzioni amministrative è attribuito allo stesso soggetto istituzionale dotato di competenza legislativa (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 51 del 2006).

Con un ulteriore motivo di censura, la Regione autonoma Sardegna deduce anche la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto, nonché dell’art. 116 Cost., «anche in relazione agli artt. 54 e 56 dello Statuto», atteso che, incidendo la disciplina dei controlli sugli enti locali sulla competenza legislativa esclusiva della Regione ai sensi degli evocati artt. 3, comma 1, lettera b) e 46 dello statuto, nonché sulle attribuzioni di funzioni amministrative ai sensi dell’evocato art. 6 dello statuto, la materia avrebbe potuto essere legittimamente regolata soltanto mediante revisione delle norme statutarie o delle relative norme di attuazione.

5.6.– La ricorrente deduce altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce all’amministrazione ministeriale e alla Corte dei conti ulteriori poteri di controllo sull’attività degli enti locali, per violazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto, il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva della Regione la materia «ordinamento degli enti locali», comprensiva dell’ambito relativo alla «finanza locale» (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 275 del 2007), nonché degli artt. 46 dello statuto (che riserva ad organi della Regione il controllo sugli atti degli enti locali) e 6 del medesimo, in quanto la norma impugnata affida a soggetti non riconducibili all’ordinamento regionale le funzioni amministrative disciplinate.

Con ulteriore motivo di censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46, dello statuto, in combinato disposto con l’art. 56 dello statuto, nonché con l’art. 116 Cost. e con l’art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, atteso che «il comma 4 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una "delibera di orientamento” per il controllo sugli enti locali, di fatto affida la normazione sul controllo sugli enti locali della Regione ad un’articolazione della medesima Corte», ponendosi in tal modo in contrasto anche con l’art. 54 dello statuto che riserva alla legge costituzionale (o alla speciale fonte di cui al comma 5) la revisione dello statuto stesso.

L’art. 6 violerebbe anche gli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto speciale per la Sardegna, «anche in relazione» all’art. 56 dello stesso statuto e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, «nella misura in cui l’intera disciplina dei controlli di cui all’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 è stata introdotta non attraverso le "norme di attuazione dello Statuto”, bensì da un atto avente forza di legge adottato dallo Stato senza alcuna partecipazione della Regione», «come già osservato a proposito dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d. l. n. 174 del 2012».

5.7.– La Regione autonoma Sardegna deduce infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, atteso che la formulazione dell’impugnata clausola di salvaguardia omette di «direttamente limitare il raggio applicativo delle disposizioni che [il legislatore statale] andava dettando, espressamente prevedendo che gli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale si intendevano comunque fatti salvi dall’applicazione del d.l. n. 174 del 2012», così consentendo che tale decreto «si applichi anche in violazione» dei parametri invocati nelle censure avanzate avverso le altre disposizioni dello stesso. Al riguardo, è richiamata la sentenza di questa Corte n. 241 del 2012 (punto 4.2. del Considerato in diritto), a proposito della formulazione dell’art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – secondo cui: «L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» , ritenuta effettivamente idonea a garantire le autonomie speciali al contrario della più restrittiva disposizione impugnata.

6.– Con atto depositato nella cancelleria il 15 marzo 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna siano dichiarate non fondate.

Osserva l’Avvocatura dello Stato che l’intervento del legislatore statale è dichiaratamente rivolto al rafforzamento del «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», con particolare riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea».

6.1.– In relazione agli impugnati commi 3, 4 e 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, quanto all’asserita violazione dell’art. 127 Cost., osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni impugnate, volte a salvaguardare i conti pubblici e l’equilibrio di bilancio, non introdurrebbero un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, limitandosi piuttosto a prevedere una verifica di carattere tecnico ed imparziale sui bilanci regionali, salvaguardando peraltro la possibilità di un autonomo intervento delle amministrazioni competenti laddove dovessero emergere irregolarità.

6.2.– Quanto alle censure rivolte alle norme relative al sistema dei controlli, l’Avvocatura dello Stato richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, rilevando a tal riguardo, nel caso in esame, l’art. 100, secondo comma, Cost. – che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, riferito non solo al bilancio dello Stato, ma a quello di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata (sono richiamate le sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995) –  nonché gli artt. 97 Cost. (buon andamento della pubblica amministrazione), 28 Cost. (responsabilità dei pubblici funzionari), 81 Cost. (equilibrio di bilancio) e 119 Cost. (coordinamento della finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impugnate introdurrebbero pertanto un tipo di controllo finalizzato ad assicurare, in vista dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. mediante un riesame di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di effettive misure correttive da parte degli stessi enti interessati.

Tale controllo – sostiene il resistente – rientrerebbe nella competenza legislativa statale di dettare principi nella materia «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica» e sarebbe esercitato dalla Corte dei conti in un’ottica "collaborativa”, nel senso che l’organo di controllo si limiterebbe a segnalare all’ente controllato le eventuali disfunzioni rimettendo all’ente stesso l’adozione delle necessarie misure correttive (sentenza n. 179 del 2007).

6.3.– Osserva l’Avvocatura dello Stato che quanto detto varrebbe anche in relazione alle norme che disciplinano il controllo sull’operato dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9 e da 10 a 12).

Ne consegue che – ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri – non vi sarebbe alcun vulnus all’autonomia della forma di governo regionale, in quanto le disposizioni in esame, lungi dall’incidere sui meccanismi di funzionamento dei gruppi consiliari, si limiterebbero a prevedere un controllo sulla gestione della loro contabilità per esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

6.4.– Quanto alla censura, mossa avverso il comma 16, con cui la Regione autonoma Sardegna deduce che la materia in esame non potrebbe essere disciplinata con legge ordinaria in quanto già compiutamente regolata dalle norme di attuazione statutaria concernenti il controllo sugli atti della Regione (d.P.R. n. 21 del 1978), l’Avvocatura dello Stato osserva che la norma impugnata, nel prevedere che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni introdotte dall’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, appare pienamente rispettosa delle autonomie speciali, che, essendo parte integrante del settore pubblico allargato, non possono essere sottratte ai controlli sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (è richiamata la sentenza n. 267 del 2006).

6.5.– Quanto alle censure avverso il comma 2 dell’art. 1, che ha introdotto le relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che le norme impugnate, ben lungi dal pregiudicare le prerogative statutarie, hanno la funzione di arricchire il patrimonio di conoscenza dei consigli regionali sui profili relativi alla copertura finanziaria delle leggi e di offrire al legislatore regionale utili elementi sulle possibili criticità della legislazione di spesa, nell’ambito della funzione di controllo collaborativo svolta dalla Corte dei conti.

6.6.– In relazione alla questione promossa in riferimento al comma 5 dell’art. 1, che ha introdotto la parifica del rendiconto generale delle Regioni, l’Avvocatura dello Stato osserva che le norme impugnate non violerebbero l’autonomia finanziaria regionale, in quanto orientate a garantire una coerente e compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, colmando una asimmetria rispetto a quanto previsto per lo Stato.

6.7.– Quanto alle censure rivolte agli artt. 3, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che gli introdotti controlli sulla contabilità degli enti locali, effettuati anche mediante le verifiche del Ministero dell’economia e delle finanze sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, nonché il ricorso ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dello svolgimento di analisi sulla spesa pubblica degli enti locali, sarebbero riconducibili a forme di controllo di tipo collaborativo e sfuggirebbero pertanto alle censure della Regione ricorrente.

6.8.– Quanto alla questione promossa in relazione all’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la disposizione impugnata, ancorché differisca da quella introdotta dall’art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011 (in cui, come osservato dalla ricorrente, è espressamente previsto il rispetto degli statuti speciali), sarebbe idonea a salvaguardare l’autonomia della Regione Sardegna, trattandosi di una differenza puramente terminologica che non inciderebbe sul significato della disposizione in esame e, quindi, sulla portata ed efficacia della clausola di salvaguardia.

7. – Con memoria depositata in data 8 novembre 2013, la ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha svolto alcune osservazioni in replica all’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. – Quanto ai commi da 2 a 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, deduce anzitutto la ricorrente che: il comma 3 è stato attuato con delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 febbraio 2013, n. 6 (Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la quale, in relazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, ha disposto che le stesse "Linee guida” costituiscono «supporto operativo» anche per gli enti territoriali dotati di autonomia particolare, «nel rispetto degli specifici regimi di disciplina», riconoscendo, in tal modo, l’esistenza di un regime differenziato nell’applicazione delle norme impugnate; il comma 6 è stato attuato con delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 11 febbraio 2013, n. 5 (Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), ritenendo, quindi, che lo stesso impugnato comma 6 si debba interpretare nel senso che le "Linee guida” non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione.

Quanto alla censura mossa in riferimento all’art. 127 Cost., la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che il resistente si limiterebbe ad affermare che non sarebbe introdotto un nuovo tipo di controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio, bensì una mera «verifica di carattere tecnico ed imparziale», senza però spiegare perché detta verifica non dovrebbe essere considerata una forma di controllo.

Richiamando, poi, la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha costantemente affermato che il legislatore statale è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché vi sia un fondamento costituzionale, in considerazione del suo carattere collaborativo, secondo la ricorrente, l’Avvocatura dello Stato non avrebbe replicato alle censure motivate in ragione dell’asserito carattere coercitivo e sanzionatorio dei controlli introdotti dalle norme impugnate.

7.2. – Quanto, invece, alle repliche dell’Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso i commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ribadisce che il controllo introdotto sui gruppi consiliari con le norme impugnate non può ricondursi ai controlli di natura collaborativa.

7.3. – Quanto alle repliche alle censure avverso il comma 16 dell’art. 1, la Regione ribadisce quanto dedotto nel ricorso, atteso che la clausola di salvaguardia "speciale”, riferita, cioè, all’applicazione delle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, non garantirebbe gli enti dotati di autonomia particolare, consentendo al legislatore statale di intervenire in ambiti di competenza riservati invece alle "speciali” fonti di autonomia.

7.4. – In relazione alla sollevata questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo d.l. n. 174 del 2012 stante la mancanza di repliche dell’Avvocatura dello Stato circa l’evocato contrasto delle disposizioni impugnate con il d.lgs. n. 9 del 1997, attuativo dell’art. 4, numero 1-bis) dello statuto, la ricorrente ribadisce che potrebbe darsi un’interpretazione adeguatrice della norma impugnata, nel senso che essa non si applichi alle autonomie speciali, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (modificato dalle norme impugnate), secondo cui: «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

7.5. – In relazione alle censure avverso l’art. 6, commi 1, 2 e 3, ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 confermerebbe la fondatezza della questione sollevata in via subordinata, avendo la Corte accolto censure avverso norme analoghe, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in quanto esso attribuiva «non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi».

7.6. – Quanto, infine, alla replica alla censura avverso l’art. 11-bis, relativo alla clausola di salvaguardia "generale”, circa le modalità di applicazione dell’impugnato d.l. n. 174 del 2012 alle autonomie speciali, la ricorrente deduce che i riferimenti dell’Avvocatura dello Stato alle modalità di attuazione delle disposizioni impugnate – la quale dovrà avvenire nel rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione – sembrerebbero scongiurare il paventato rischio di un’applicazione diretta del decreto-legge. Cionondimeno, il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 241 del 2012 non si rivelerebbe del tutto pertinente, atteso che la clausola di salvaguardia esaminata in quell’occasione (art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011) era formulata in modo diverso, confermando, quindi, che vanno ribadite le censure avverso la norma impugnata nella parte in cui menziona soltanto il rispetto delle "forme” e non anche dei "limiti” posti dagli statuti e dalle norme di attuazione, nonché le "disposizioni” anziché i "principi” posti dal d.l. n. 174 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha quindi ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

8.– Con memoria depositata il 12 novembre 2013, la ricorrente Provincia autonoma di Trento ha svolto alcune osservazioni in replica all’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

8.1.– Quanto alle repliche alle censure avverso il comma 16 dell’art. 1, la Provincia autonoma ribadisce quanto dedotto nel ricorso, atteso che la clausola di salvaguardia "speciale”, riferita, cioè, all’applicazione delle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, non garantirebbe gli enti dotati di autonomia particolare, consentendo al legislatore statale di intervenire in ambiti competenziali riservati invece alle "speciali” fonti di autonomia.

8.2.– Replicando successivamente ai rilievi dell’Avvocatura dello Stato sulle impugnate disposizioni dell’art. 1, afferma la Provincia autonoma che, pur richiamando l’orientamento della Corte costituzionale sul carattere "collaborativo” dei controlli, il Presidente del Consiglio non avrebbe replicato alle censure motivate in ragione dell’asserito carattere coercitivo e sanzionatorio dei controlli introdotti dalle norme impugnate, né a quelle motivate in ragione della lesione della competenza separata e riservata spettante in materia alle norme di attuazione (nonostante l’interpretazione "svalutativa” di queste ultime che sarebbe stata avvalorata dalla richiamata sentenza n. 219 del 2013).

8.3.– Quanto, invece, alle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso i commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 1, la Provincia autonoma di Trento afferma che il controllo introdotto sui gruppi consiliari con le norme impugnate non può ricondursi ai controlli di natura collaborativa.

8.4. – In relazione alle censure avverso l’art. 6, commi 1, 2 e 3, ad avviso della ricorrente la citata sentenza di questa Corte n. 219 del 2013 confermerebbe la fondatezza della questione sollevata in via subordinata, avendo la Corte accolto censure avverso norme analoghe, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, in quanto esso attribuiva «non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi».

La Provincia autonoma di Trento ha infine ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

9.– Con memoria depositata il 12 novembre 2013, la ricorrente Regione autonoma Sardegna ha svolto alcune osservazioni in replica all’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

9.1.– Quanto alla censura avverso l’art. 11-bis, contenente la clausola di salvaguardia "generale”, che disciplina le modalità di applicazione dell’impugnato d.l. n. 174 del 2012 alle autonomie speciali, la ricorrente ribadisce quanto dedotto circa l’inidoneità della disposizione censurata a salvaguardare la competenza riservata alle norme statutarie e di attuazione.

9.2.– In via subordinata, qualora la Corte costituzionale non ritenesse di confermare il richiamato orientamento, la Regione autonoma Sardegna ribadisce quanto dedotto circa l’illegittimità costituzionale anzitutto dell’art. 1, commi da 1 a 6, dell’impugnato d.l. n. 174 del 2012, che istituiscono nuovi controlli della Corte dei conti sull’attività regionale, nonché dell’art. 1, comma 16, dello stesso decreto, che impone l’adeguamento degli ordinamenti delle autonomie speciali entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Replicando ai rilievi dell’Avvocatura dello Stato, osserva la ricorrente che le norme impugnate non istituirebbero controlli di natura collaborativa, ponendosi, in tal modo, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 179 del 2007, n. 417 e n. 64 del 2005, n. 29 del 1995; sono richiamate anche le sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 29 del 1995, n. 961 del 1988, nonché, quanto alla giurisprudenza della Corte che negherebbe che la Corte dei conti possa svolgere un «generalizzato e diffuso potere di controllo», le sentenze n. 370 e n. 128 del 2010, n. 190 del 2008, n. 240 e n. 169 del 2007, n. 36 del 2004, n. 421 del 1998, n. 359 del 1993, n. 279 del 1992, n. 95 del 1981).

Ne consegue – secondo la ricorrente – che la fonte idonea a coniugare le esigenze di coordinamento della finanza pubblica con quelle dell’autonomia finanziaria sarebbe ravvisabile, in via esclusiva, nelle norme di attuazione dello statuto di autonomia, peraltro avendo già il d.P.R. n. 21 del 1978 disciplinato «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, esclusa ogni valutazione di merito» (art. 5) e il giudizio di parificazione del bilancio (art. 10).

9.3.– Analoghi rilievi circa l’assoluta carenza del carattere collaborativo dei controlli sono svolti con riguardo alle censure rivolte nei confronti degli impugnati commi 9 e da 10 a 12 dell’art. 1, che prevedono, tra l’altro, l’automatica decadenza dei gruppi consiliari dal diritto all’erogazione delle risorse in caso di mancato adeguamento alle indicazioni del giudice contabile (comma 11).

In relazione alle richiamate norme impugnate, la Regione autonoma Sardegna deduce anche la violazione degli artt. 122, quarto comma, Cost., e 25 dello statuto di autonomia, in ragione del quale «i consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza costituzionale che avrebbe ricondotto anche la spendita dei contributi economici destinati ai gruppi consiliari all’ambito materiale disciplinato dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), per il quale varrebbe l’insindacabilità dei consiglieri regionali, atteso che l’utilizzo di detti emolumenti sarebbe legato da un evidente "nesso funzionale” con l’attività politico-istituzionale dei consiglieri stessi (sono citate le sentenze di questa Corte n. 289 del 1997 e n. 81 del 1975). Secondo la ricorrente, in maniera simmetrica a quanto disposto, per le Regioni a statuto ordinario, dalla richiamata legge n. 853 del 1973 rispetto all’art. 122, quarto comma, Cost., la legge della Regione autonoma Sardegna 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio Regionale della Sardegna) avrebbe fornito analoga attuazione dell’art. 25 dello statuto, riservando in via esclusiva all’Ufficio di Presidenza i controlli circa l’utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari (art. 1, comma 4).

9.4.– Quanto al comma 16 dell’art. 1, la ricorrente ribadisce le censure rivolte alla norma che imporrebbe il necessario e unilaterale adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, nonché il relativo termine temporale.

9.5.– Quanto, invece, alle repliche dell’Avvocatura dello Stato in relazione alle censure avverso gli artt. 3, comma 1, lettera e), e 6 del d.l. n. 174 del 2012, la Regione autonoma Sardegna ribadisce quanto dedotto nel ricorso, osservando che le forme dei controlli esterni sulla finanza locale non possono essere disciplinate dallo Stato, se non ledendo le attribuzioni statutarie.

La Regione autonoma Sardegna ha infine ribadito le conclusioni già precedentemente rassegnate, chiedendo che il ricorso venga accolto.

Considerato in diritto

1.– Con tre ricorsi (rispettivamente registrati ai nn. 17, 20 e 18 del 2013), le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento  hanno promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Tra le norme impugnate rientrano: l’art. 1, commi da 1 a 8 (aventi ad oggetto il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni), 9 e da 10 a 12 (aventi ad oggetto i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali), e 16 (riguardante le modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome alle disposizioni introdotte dall’art. 1); l’art. 3, comma 1, lettera e) (avente ad oggetto i controlli esterni sugli enti locali); l’art. 6 (avente ad oggetto controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all’applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali); l’art. 11-bis (relativo alla clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si duole della lesione degli artt. 3, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134 della Costituzione, degli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 16, 18, 21, da 48 a 57, 41, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché per contrasto con l’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e con l’art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011).

La Provincia autonoma di Trento lamenta la violazione degli artt. 54, numero 5), da 69 a 86, 103, 104, 107, 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), 16 e 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti).

La Regione Sardegna lamenta la lesione degli articoli 3, 116, 117, 118, 119 e 127 Cost., degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 33, 34, 35, 37, 46, 50, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli articoli 1, 4, 5, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione).

Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l’impugnazione delle disposizioni del d.l. n. 174 del 2012 ora indicate, mentre la trattazione delle questioni promosse dalle stesse ricorrenti nei confronti di ulteriori disposizioni dello stesso d.l. n. 174 del 2012 è riservata ad altre pronunce.

Stante l’evidente connessione esistente tra i tre ricorsi, aventi ad oggetto la stessa materia ed affidati a motivi identici, i relativi giudizi, come sopra delimitati, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

2.– La risoluzione delle questioni come sopra individuate presuppone che, in via preliminare, si identifichi la materia nella quale le impugnate disposizioni si collocano. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le norme censurate sono ascrivibili all’ambito materiale dell’«armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013, n. 229 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995).

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la disciplina posta dal legislatore statale in materia di controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra cui, in particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli, si riconnette essenzialmente la normativa nazionale sul "patto di stabilità interno”, il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti, appunto, dai richiamati vincoli europei, diversamente modulati negli anni in forza di disposizioni legislative, costantemente qualificate come «princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 267 del 2006).

Ai fini della risoluzione di una parte delle questioni prospettate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, occorre premettere alcune considerazioni sui rapporti tra le modalità del rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e del patto di stabilità interno, in relazione al quale si pongono in connessione di strumentalità alcune delle norme contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012.

Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’art. 117, primo comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell’interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali.

In questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell’unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell’estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013).

Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell’àmbito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004).

In base alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, vanno preliminarmente accolti i rilievi dell’Avvocatura generale dello Stato circa la qualificazione delle disposizioni impugnate quali norme di «coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale», specie con riguardo al «rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea».

3.– Ai fini della presente decisione, è inoltre opportuno osservare che le censure delle ricorrenti muovono da due presupposti fondamentali:

1) i controlli disciplinati dalle norme degli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione esaurirebbero la tipologia dei controlli attribuiti alla Corte dei conti negli ordinamenti delle autonomie speciali;

2) tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali disciplinati dal legislatore statale devono avere comunque natura collaborativa, ancorché quest’ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché tale controllo abbia un suo fondamento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006).

Il primo assunto da cui muovono le ricorrenti deve ritenersi errato. Questa Corte ha infatti precisato che controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime – come del resto quelle impugnate nell’odierno giudizio – disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Il secondo assunto da cui muovono le ricorrenti deve ritenersi, in linea di massima, condivisibile, con la precisazione – secondo quanto già affermato da questa Corte, anche in espresso riferimento a taluni dei controlli attribuiti alla Corte dei conti dalle norme impugnate – che la natura dei controlli sugli enti locali e sulle aziende sanitarie non produce, in sé, l’interferenza dei suddetti controlli con il piano dei controlli riservati alle amministrazioni degli enti dotati di autonomia speciale, atteso che «l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013). E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli non soltanto in riferimento all’art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

4.– È pertanto alla stregua dei richiamati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che occorre procedere allo scrutinio di costituzionalità delle norme impugnate.

4.1.– Devono essere in primo luogo esaminate, in ordine logico, le censure − prospettate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna − aventi ad oggetto l’art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012. Tale articolo, infatti, stabilendo che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione», prevede una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomia speciale che disciplina, in via generale, il rapporto tra tali enti e il d.l. in esame.

4.2.− Le ricorrenti lamentano, in particolare, che l’impugnato art. 11-bis, omettendo di richiamare, oltre alle «forme», i limiti che gli statuti speciali e le relative norme di attuazione pongono all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prevedendo che questi ultimi attuino le «disposizioni» anziché i princípi del medesimo decreto (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), o di prevedere «espressamente […] che gli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale si intendevano comunque fatti salvi dall’applicazione del d.l. n. 174 del 2012» (Regione autonoma Sardegna), disporrebbe che l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge deve avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle Regioni ricorrenti o con le relative norme di attuazione. Da ciò l’inidoneità dell’impugnata clausola a salvaguardare effettivamente la particolare autonomia delle due Regioni ricorrenti e la conseguente violazione dell’art. 116, primo comma, Cost., che detta autonomia riconosce (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), nonché dei parametri costituzionali e statutari che sarebbero lesi dall’attuazione delle disposizioni del decreto-legge nelle due Regioni (rispettivamente, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 4, numeri 1 e 1-bis, 12, 13, 19, 41, del Titolo IV, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», e, per la Regione autonoma Sardegna, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna», gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. e il principio di ragionevolezza).

4.3.− Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha infatti recentemente chiarito, con la sentenza n. 219 del 2013 − con la quale si è pronunciata sulla legittimità di altre disposizioni dello stesso decreto-legge, che erano state impugnate dalle tre odierne ricorrenti (oltre che dalla Regione autonoma Valle d’Aosta) con i medesimi ricorsi registrati ai nn. 17, 18 e 20 del 2013 − che l’impugnato art. 11-bis stabilisce l’inapplicabilità delle disposizioni del citato decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni dello stesso decreto statuiscano espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell’art. 11-bis in esame a tutelare le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna di attuare disposizioni dello stesso decreto che contrastino con i loro rispettivi statuti speciali o con le relative norme di attuazione e comporta l’infondatezza delle questioni proposte dalle stesse ricorrenti sulla base dell’opposto erroneo presupposto interpretativo.

5.− Di conseguenza, l’esame delle questioni aventi ad oggetto le altre disposizioni del d.l. in esame impugnate va condotto verificando, in via preliminare, se tale generale clausola di salvaguardia operi effettivamente con riguardo a dette disposizioni − ciò che imporrebbe il rigetto, in limine, delle questioni proposte in quanto le norme impugnate sarebbero inapplicabili ai ricorrenti enti ad autonomia differenziata − oppure se siano previste, rispetto alla suddetta clausola, delle deroghe che stabiliscano espressamente che le stesse disposizioni sono invece applicabili alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale. Siffatte deroghe sono, in effetti, previste con riguardo a tutte le altre disposizioni  impugnate dalle ricorrenti.

6.− Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, anzitutto, diversi commi dell’art. 1 del decreto-legge in esame che − come indicato dalla rubrica di tale articolo − ha rafforzato i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni. Le ricorrenti hanno censurato, in particolare: a) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i commi da 2 a 7, 9, 10, 11, 12 e 16; b) la Regione autonoma Sardegna, i commi da 1 a 8, 9, 10, 11, 12 e 16; c) la Provincia autonoma di Trento, il solo comma 16.

6.1.− Tale comma 16 − secondo cui: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» − disciplina il rapporto tra gli enti ad autonomia differenziata e le disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 in modo specifico rispetto alla generale clausola di salvaguardia dell’art. 11-bis dello stesso decreto.

Tale comma, infatti, prevedendo l’obbligo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dell’art. 1 in esame (entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso), presuppone logicamente che tali disposizioni – contrariamente a quanto previsto in linea generale dall’art. 11-bis dello stesso decreto-legge − si applichino agli enti ricorrenti.

Va inoltre precisato, sempre a tale proposito, che l’adeguamento previsto nel comma 16 («adeguano») consiste nella predisposizione − da parte, evidentemente, degli enti destinatari dell’obbligo di adeguarsi − delle fonti legislative o regolamentari, regionali o provinciali, che siano eventualmente necessarie per l’attuazione delle disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge (siano esse conformi o no agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione) negli enti ad autonomia speciale.

Da quanto esposto discende che la generale clausola di salvaguardia dell’art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012 non opera con riguardo alle disposizioni dell’art. 1 dello stesso decreto.

Va infine chiarito che l’obbligo di adeguamento alle disposizioni dell’art. 1 in esame sorge, evidentemente, solo quando l’ordinamento dell’ente ad autonomia differenziata non debba ritenersi già pienamente conforme ad esse, ciò che avverrebbe, precisamente, nel caso in cui controlli, in tutto equipollenti a quelli introdotti da detto articolo, fossero già previsti dallo statuto dell’ente o dalla relativa normativa di attuazione. In tali casi non nascerebbe alcun obbligo di adeguamento, atteso che i controlli si svolgerebbero già (e potrebbero continuare a svolgersi) in applicazione delle disposizioni previste da dette fonti di autonomia.

6.2.− Tutte e tre le ricorrenti hanno, come si è detto, impugnato il comma 16 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento lamentano che tale disposizione sarebbe «lesiva delle [rispettive] prerogative costituzionali». Anzitutto perché impone loro di adeguare il proprio ordinamento a disposizioni statali che non possono costituire l’oggetto di un tale obbligo, atteso che esse istituiscono un controllo di natura vincolante − come risulta dalla previsione degli obblighi di regolarizzazione e delle «sanzioni» indicati ai commi 7, 11 e 12 dell’art. 1 − sulla gestione finanziaria della Regione e della Provincia che non è previsto dai rispettivi statuti speciali né dalle norme di attuazione degli stessi. In via subordinata, perché, anche ad ammettere che i propri ordinamenti debbano essere adeguati a disposizioni che prevedono forme di controllo come quelle introdotte dall’art. 1 del decreto-legge in esame, il comma 16 impugnato non dispone che detto adeguamento debba avvenire tramite l’adozione di norme di attuazione dello statuto (o con le procedure previste per la modificazione dello stesso), unica fonte idonea a integrare la disciplina dei controlli della Corte dei conti sulla gestione della Regione e della Provincia, dettata, rispettivamente, dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti) e dal d.P.R 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). Inoltre, «se pure rinviasse alle norme di attuazione», sarebbe «rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale […], sia in quanto pone […] un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario». Le stesse ricorrenti deducono, in secondo luogo, che, anche qualora si reputasse che le disposizioni dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 attengono non alla «materia dei rapporti Stato-Regione [o Stato-Province] e, in particolare, [alla] materia dei controlli» − come da esse ritenuto − ma a quella del «coordinamento della finanza pubblica», l’impugnato comma 16 violerebbe, comunque, anzitutto il principio − che risulta, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Titolo IV e dall’art. 65, comma 5, del suo statuto speciale, e, per la Provincia autonoma di Trento, dal Titolo VI e dagli artt. 79 e 104 del suo statuto speciale e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonché, per entrambe, dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) − secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all’accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata. Violerebbe, inoltre, non precisati parametri perché, anche a volere escludere che la disciplina dei controlli introdotti dall’art. 1 del decreto-legge in esame rientri nella competenza delle norme di attuazione, non potrebbe ammettersi un vincolo della Regione e della Provincia ad adeguare il proprio ordinamento alle «disposizioni» dettate da detto articolo ma solo ai princípi dallo stesso risultanti.

Secondo la Regione autonoma Sardegna, l’impugnato comma 16 si pone in contrasto con gli artt. 54 e 56 dello proprio statuto speciale: con il primo, perché questo riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto (o, quando si tratti del Titolo III dello stesso, alla legge ordinaria «su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione»), e, con il secondo, perché questo stabilisce un particolare procedimento per l’adozione delle norme di attuazione dello stesso. La ricorrente deduce anche il contrasto con l’art. 116 Cost., perché, considerato che il previsto adeguamento dell’ordinamento della Regione alle disposizioni dell’art. 1 del d.l. in esame comporterebbe necessariamente, se non la revisione dello statuto speciale per la Regione, quantomeno la revisione delle norme di attuazione dello stesso e, in particolare, del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), e, quindi, imporrebbe limiti e condizioni a tale fonte di attuazione statutaria. La norma denunciata violerebbe poi, «indirettamente», gli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33 e 35 dello statuto speciale per la Sardegna e gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto costringerebbe la Regione a subire le lesioni delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie garantite da detti parametri messe in luce nelle censure promosse avverso le altre disposizioni dell’art. 1 dello stesso d.l. n. 174 del 2012 alle quali l’ordinamento regionale deve essere adeguato.

6.2.1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge in esame, «perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche le altre disposizioni contenute nell’art. 1 (ovvero quelle a cui la provincia è chiamata ad adeguarsi) in quanto il lamentato pregiudizio alle sue prerogative costituzionali non deriva […] dalla sola clausola di salvaguardia bensì dal combinato disposto della medesima con le norme a cui essa si riferisce, […] essendo tali disposizioni − e non la clausola di salvaguardia che nella sua neutralità è favorevole alla Provincia − ad invadere le competenze statutarie, secondo la prospettazione della [stessa] ricorrente». 

L’eccezione è fondata.

Infatti, una norma che, come l’impugnato comma 16 dell’art. 1 del decreto-legge in esame, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell’ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. Ciò trova conferma − come osservato dalla difesa dello Stato − nello stesso ricorso della Provincia autonoma di Trento, che, dopo avere dichiarato, con riguardo alle disposizioni alle quali il comma 16 dell’art. 1 le impone di adeguare il proprio ordinamento, che «non ne fa oggetto di impugnazione», motiva poi le censure nei confronti di tale comma proprio in relazione al contenuto delle disposizioni alle quali lo stesso le impone di adeguarsi. Ne consegue che la Provincia autonoma di Trento non poteva limitarsi a impugnare il solo comma 16 dell’art. 1, ma avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi. Da ciò l’inammissibilità delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dell’art. 1, comma 16, in esame.

6.2.2.− Diversamente dalla Provincia autonoma di Trento, le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato non solo il citato comma 16 dell’art. 1, ma anche numerose disposizioni dello stesso articolo alle quali tale comma imponeva di adeguare i loro ordinamenti. Da ciò l’ammissibilità delle questioni promosse da tali Regioni autonome nei confronti del suddetto comma 16.

Anche tali Regioni autonome (come la Provincia autonoma di Trento) hanno dedotto l’illegittimità dell’obbligo di adeguamento imposto loro dall’impugnato comma 16 non in sé, ma in relazione al contenuto delle disposizioni degli altri commi dell’art. 1 in esame da esse impugnati alle quali il comma 16 le obbliga ad adeguarsi. Del resto, come visto al punto 6.2.1., una violazione delle attribuzioni regionali potrebbe derivare non dalla mera previsione di un obbligo di adeguamento a determinate norme, in sé neutro, ma soltanto in funzione del contenuto di queste. Pertanto, dette questioni vanno scrutinate solo dopo aver esaminato quelle aventi ad oggetto gli altri commi di tale articolo.

6.3.− Tanto chiarito, si deve passare a esaminare le questioni promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nei confronti dei commi da 2 a 7, 9, 10, 11 e 12 (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e da 1 a 8,  9, 10, 11 e 12 (Regione autonoma Sardegna) dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

6.3.1.− In via preliminare, deve essere verificata, d’ufficio, l’ammissibilità delle questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dei commi da 1 a 8 dell’art. 1 del decreto-legge sotto il profilo che tali censure investono in modo indifferenziato tutti gli otto commi suddetti – cioè disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all’oggetto, al parametro e all’esito – senza specificare i termini nei quali ciascuno di essi avrebbe singolarmente violato i parametri invocati (nel senso dell’inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugnate, ex plurimis, sentenza n. 249 del 2009).

6.3.1.1.− Con la prima di tali questioni, la Regione autonoma Sardegna ha lamentato che i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del citato decreto-legge violano gli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale e l’art. 119 Cost., perché, istituendo «un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio», suscettibile di portare a «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», escludono l’effettiva autonomia delle scelte di bilancio, che costituisce un «elemento cardine» dell’autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dagli invocati parametri.

La questione è inammissibile. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del d.l. in esame senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli preventivi e successivi di legittimità sul bilancio cui possono conseguire le lamentate «gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio», né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con i parametri statutari e costituzionali invocati.

6.3.1.2.− Con la seconda di tali questioni, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che la lesione dell’autonomia finanziaria lamentata con la prima questione si traduce anche nella compressione della competenza legislativa spettante alla Regione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto tale competenza è la «logica conseguenza» del riconoscimento di detta autonomia finanziaria.

Anche tale questione – con la quale la ricorrente si limita ad affermare che il vulnus denunciato con la prima questione comporta la violazione anche di un altro parametro costituzionale − è inammissibile per genericità, per le stesse ragioni indicate con riguardo all’inammissibilità della prima questione.

6.3.1.3.− Con la terza delle questioni promosse avverso i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge, la Regione autonoma Sardegna deduce che essi violano: gli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale, che enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione; l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., commi che, «in ragione della clausola di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferiscono alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale; nonché l’art. 6 dello stesso statuto speciale, che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa, e l’art. 118 Cost., anch’esso «in riferimento all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», in quanto «l’impedimento alla "attuazione dei programmi di spesa”», previsto come sanzione per il caso di inottemperanza agli obblighi introdotti a carico della Regione, «si traduce nell’impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione ai sensi delle disposizioni […] invocate».

Dalla lettura di tale censura, emerge che la stessa, pur se dichiaratamente diretta a tutti i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, si riferisce, in realtà, al solo comma 7 di tale articolo. A tale conclusione induce, inequivocabilmente, l’espresso riferimento della doglianza della ricorrente all’impedimento dell’attuazione dei programmi di spesa, preclusione che è prevista, appunto, da detto comma 7. Così delimitata nell’oggetto, la questione deve ritenersi ammissibile.

6.3.1.4.− Con la quarta delle questioni in considerazione, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che i commi impugnati, prevedendo un controllo ulteriore sulla legge regionale di approvazione del bilancio, alterano il «regime della legge regionale» definito dall’art. 33 del proprio statuto speciale − che prevede, quale unica forma di controllo preventivo delle leggi della Regione autonoma Sardegna, la comunicazione della legge approvata dal Consiglio regionale al Governo della Repubblica prima della sua promulgazione − e l’art. 127 Cost., che, «in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», ha «ormai superato» detto controllo preventivo, con la conseguenza che «anche e soprattutto tale parametro […] è violato».

Anche per tale questione, risulta evidente, dalla lettura della stessa, che l’impugnazione della ricorrente si riferisce non a tutti i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del d.l. in esame – come pure affermato – ma, di fatto, esclusivamente ai commi 3, 4 e 7 di tale articolo, cioè alle disposizioni che introducono il denunciato controllo sulla legge regionale di approvazione del bilancio e ne disciplinano gli esiti (limitatamente, peraltro, alla parte di tali disposizioni che si riferisce al controllo sui documenti di bilancio della Regione, non essendo le censure della ricorrente riferite ai controlli, pure introdotti da detti commi 3, 4 e 7, sui documenti di bilancio degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale). Anche la presente questione, così circoscritta nell’oggetto, deve ritenersi ammissibile.

6.3.1.5.− Con la quinta delle questioni promosse avverso i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del d.l. in esame, la Regione autonoma Sardegna ha dedotto che le disposizioni impugnate, prevedendo forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e, in particolare, sul bilancio regionale, ulteriori e diverse rispetto a quelle stabilite dalle norme del proprio statuto e dalle relative norme di attuazione, senza ricorrere alle procedure né di modificazione dello statuto né di adozione delle norme di attuazione dello stesso, cioè alle uniche fonti con le quali detti controlli potrebbero essere disciplinati, violano gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale il primo, che riserva alla legge costituzionale le modificazioni dello statuto, e il secondo, che stabilisce il procedimento per l’adozione delle norme di attuazione dello stesso in combinato disposto con l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, che contiene le norme di attuazione dello statuto sardo che disciplinano il controllo della Corte dei conti sul bilancio regionale, nonché con l’art. 116 Cost.

Tale censura – affermando l’impossibilità per lo Stato di introdurre unilateralmente, senza ricorrere alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione dello stesso, un qualsiasi controllo sulla gestione finanziaria della Regione che sia ulteriore e diverso rispetto a quelli previsti dal proprio statuto e dalle relative norme di attuazione – è indirizzata indifferentemente a tutte le forme di controllo introdotte dai commi da 1 a 8 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge. Essa va, quindi, esaminata nel merito.

6.3.1.6.− Infine, con la sesta delle questioni all’esame, la Regione autonoma Sardegna deduce che gli impugnati commi da 1 a 8 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo, con norme di dettaglio, un controllo di natura non collaborativa ma suscettibile di determinare conseguenze «sanzionatorie e repressive» − quali la trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti da essi previste alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» e la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (per di più esercitato, nel primo dei due casi citati, da soggetti non terzi ma appartenenti «all’apparato burocratico-ministeriale dello Stato», e in grado, nel secondo di tali casi, di compromettere le funzioni pubbliche affidate alla Regione), – violerebbero: a) gli artt. 7 e 8 del proprio statuto speciale e l’art. 119 Cost., i quali «assicurano alla Regione un’autonomia finanziaria qualificata»; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», atteso che «la fonte statale va ben al di là della fissazione dei principi fondamentali di tale coordinamento, per abbandonarsi all’introduzione di […] norme di dettaglio)»; c) l’art. 116 Cost., gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale e l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, «che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna (almeno) attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»; d) gli artt. 3, 4, 5 e 6 del proprio statuto speciale e l’art. 117 Cost., «che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa».

Quanto a tale questione, risulta evidente che l’impugnazione della ricorrente si riferisce, nella realtà, esclusivamente ai commi 7 e 8 dell’art. 1 del d.l. in esame, cioè alle disposizioni che prevedono le lamentate conseguenze «sanzionatorie e repressive» della trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza» (comma 8) e della preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 7, ultimo periodo). Anche tale questione, così delimitata nell’oggetto, deve ritenersi ammissibile.

6.3.2.− Venendo al merito delle questioni riguardanti le disposizioni dell’art. 1 del decreto-legge in esame alle quali le Regioni autonome ricorrenti debbono, a norma del comma 16 dello stesso articolo, adeguare il proprio ordinamento, va scrutinata, in primo luogo, la censura con la quale la Regione autonoma Sardegna ha dedotto (come visto al punto 6.3.1.5.) che i commi da 1 a 8 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge violano gli artt. 54 e 56 del proprio statuto speciale, in combinato disposto con l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 e con l’art. 116 Cost., perché prevedono forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione che, essendo «ulteriori e diverse» rispetto a quelle disciplinate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, potrebbero essere stabilite soltanto mediante una modificazione statutaria o con la normativa di attuazione dello statuto, entrambe da porre in essere secondo le procedure rispettivamente definite dagli invocati artt. 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948.

La questione non è fondata.

Con gli impugnati commi da 2 a 8 dell’art. 1 del decreto-legge in esame (oltre che con i commi 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo), il legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni previsto dagli artt. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al duplice fine – indicato dal comma 1 dell’art. 1 – del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Come si è visto al punto 2., le previsioni di siffatti controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni si collocano nell’àmbito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i princípi fondamentali, e questi, come più volte sottolineato da questa Corte, «sono […] opponibili» anche agli enti ad autonomia differenziata, in quanto anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 60 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007). Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento – come si è rammentato al punto 3. e come indicato dallo stesso comma 1 dell’art. 1 del d.l. in esame − oltre che nell’art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei princípi del buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di princípi che sono anch’essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo uniforme − nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa di principio − nell’intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari dell’autonomia speciale» (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la sentenza n. 198 del 2012). Deve quindi concludersi che lo Stato, nell’esercizio della propria competenza a dettare i princípi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Da ciò l’infondatezza della questione promossa dalla Regione autonoma Sardegna.

6.3.3.− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna anche il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, che introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La ricorrente lamenta la violazione dell’autonomia finanziaria – tutelata dall’art. 116 Cost. e dal Titolo IV dello proprio statuto – nonché dell’art. 65 dello stesso statuto (che stabilisce il procedimento per l’adozione delle norme di attuazione statutarie) e delle relative norme di attuazione (in particolare, dell’art. 33, comma 4, del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 – Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), atteso che queste ultime esaurirebbero la tipologia dei controlli attribuiti alla Corte dei conti nell’ordinamento della Regione autonoma, consentendo i suddetti controlli soltanto «a richiesta del consiglio regionale».

La questione non è fondata.

Il controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa. Questa Corte ha espressamente affermato – anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale – che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013).

Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, l’istituto disciplinato dalla norma impugnata, risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire – come osserva l’Avvocatura dello Stato – la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di "autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007), e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012). La relazione semestrale ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell’alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri invocati, posta la collocazione su piani distinti, seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi regionali, delle funzioni intestate alla sezione regionale della Corte dei conti rispettivamente dall’art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 902 del 1975, da un lato, e dall’impugnato art. 1, comma 2, del d.l. in esame, dall’altro. Da ciò segue la non fondatezza della questione.

6.3.4.− Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato i commi 3, 4 e 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Il comma 3 introduce una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale. Tale controllo consiste in un esame di detti bilanci e rendiconti – che sono trasmessi alle competenti sezioni regionali dai presidenti delle Regioni con una propria relazione − diretto alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti». La disposizione impugnata fa rinvio − ai soli fini, peraltro, delle «modalità e […] procedure» dell’esame − ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), i quali hanno introdotto l’obbligo degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmettere alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’esercizio di competenza.

Il comma 4 stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica prevista dal comma 3, accertino altresì che detti rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma mantiene ferma la disciplina in tema di controlli sugli enti del settore sanitario prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dall’art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dall’art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Il comma 7 disciplina l’esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4, stabilendo che, qualora la sezione regionale competente accerti squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, dalla pronuncia di accertamento da essa emessa discende l’«obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio». Stabilisce altresì che, qualora la Regione (rectius: l’amministrazione interessata, potendosi trattare anche degli enti del Servizio sanitario nazionale) non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della sezione regionale di controllo dia esito negativo, «è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Va osservato che i controlli introdotti dagli impugnati commi 3, 4 e 7 hanno carattere successivo, essendo effettuati su documenti di bilancio già approvati. Depongono, univocamente, in tale senso i seguenti argomenti: la locuzione «bilanci preventivi e […] rendiconti consuntivi» (comma 3) deve ritenersi riferita, in assenza di ulteriori specificazioni, a bilanci e a rendiconti approvati; la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa (prevista dal comma 7) non può che riferirsi a programmi attuabili, condizione possibile solo in base a documenti di bilancio approvati; il riferimento, sempre al comma 7, ai «provvedimenti» idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, presuppone, ancora una volta, l’esistenza di bilanci e rendiconti approvati (infatti, se la norma avesse riguardato bilanci e rendiconti in corso di approvazione, il legislatore avrebbe fatto riferimento ad "interventi” e non a "provvedimenti correttivi” degli stessi). Nel senso del carattere successivo dei controlli de quibus si sono, in effetti, espresse varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (si veda, per esempio, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 243/2013/FRG del 21 ottobre-5 novembre 2013).

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, i commi impugnati, dettando una disciplina difforme da quella dell’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, cioè dalla normativa di attuazione dello statuto alla quale è riservata la materia dei controlli della Corte dei conti sulla Regione, e, in particolare, prevedendo un controllo di natura non collaborativa ma «coercitiva» − in quanto può fare insorgere gli «obblighi di regolarizzazione e [le] sanzioni specifiche» previsti dal comma 7 − «che non è ammesso né dallo Statuto e dalle sue norme di attuazione, né dallo stesso Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha soppresso i controlli ad effetto giuridico preclusivo prima esistenti», víola, oltre al suddetto art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, l’art. 116 Cost., l’autonomia finanziaria spettante alla Regione ai sensi del Titolo IV del suo statuto speciale e l’art. 65 dello stesso statuto che stabilisce il procedimento per l’adozione della normativa di attuazione statutaria.

Le due ricorrenti deducono poi che gli stessi commi, prevedendo un controllo della Corte dei conti sulla legge regionale, con la quale è approvato il bilancio regionale – controllo che, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sarebbe in alcuni casi di costituzionalità in quanto avrebbe come parametri «l’art. 81, l’art. 119, co. 6, i vincoli del patto di stabilità» − che «si sovrappone alle competenze della Corte costituzionale (artt. 127 e 134 Cost.)», oltre che a quelle della stessa Corte dei conti in materia di parificazione del rendiconto regionale (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) o che «determina l’alterazione del regime della legge regionale […] che è definito da norme di rango costituzionale e non può essere modificato da una fonte legislativa ordinaria» (Regione autonoma Sardegna; si veda anche il punto 6.3.1.4.), violerebbero, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 127 e 134 Cost. e gli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975; secondo la Regione autonoma Sardegna, l’art. 33 del proprio statuto speciale e l’art. 127 Cost. (la stessa Regione autonoma Sardegna, peraltro, pur richiamando anche l’art. 33 del proprio statuto, correttamente afferma che ad essa si applica, piuttosto − ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 − l’art. 127 Cost., in quanto tale disposizione, stabilendo che il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali sia esercitato in via successiva, prevede, per tale parte, una forma di autonomia più ampia rispetto a quella già attribuita alla Regione da detto art. 33 dello statuto, che dispone che tale sindacato sia esercitato, invece, in via preventiva).

Le ricorrenti censurano poi specificamente il comma 7 dell’art. 1 del citato decreto-legge.

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tale comma 7 víola l’«autonomia legislativa e finanziaria regionale», perché, col prevedere la sanzione della preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa approvati con legge regionale, «incide sul regime di efficacia delle leggi regionali di settore, che è fissato da norme costituzionali e non è disponibile da parte del legislatore ordinario».

Ad avviso della Regione autonoma Sardegna, l’impugnato comma 7 violerebbe, come già esposto ai punti, rispettivamente, 6.3.1.3. e 6.3.1.6.: a) gli artt. 3, 4 e 5 del suo statuto speciale (i quali enumerano le competenze legislative, rispettivamente, esclusiva, concorrente e integrativa/attuativa della Regione), l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (che, «in ragione della clausola di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», conferisce alla Regione ulteriori competenze legislative in via concorrente o residuale), nonché l’art. 6 dello stesso statuto speciale (che stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa) e l’art. 118 Cost., anch’esso «in riferimento all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001», perché la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa da esso prevista «si traduce nell’impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione» dalle invocate disposizioni statutarie e costituzionali; b) gli artt. 7 e 8 dello statuto speciale sardo e l’art. 119 Cost. (i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»), l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», l’art. 116 Cost., gli artt. 54 e 56 dello statuto speciale e l’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 («che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna [almeno] attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»), gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e l’art. 117 Cost. («che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa»), perché stabilisce, con norme di dettaglio, un controllo di natura non collaborativa, suscettibile di conseguenze «sanzionatorie e repressive» come la citata preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Infine, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce che il comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, ove inteso nel senso dell’assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali diretti a rimuovere le stesse e a ripristinare gli equilibri di bilancio, víola gli artt. 24 e 113 Cost. 

6.3.4.1.− Le censure promosse nei confronti di tutti e tre i commi 3, 4 e 7 dell’art. 1 del decreto-legge in esame devono essere esaminate separatamente con riguardo, da un lato, ai commi 3 e 4, dall’altro, al comma 7. Infatti, tali disposizioni, disciplinando, rispettivamente, le parti, l’oggetto e il parametro del giudizio di controllo (commi 3 e 4) e gli interventi che gli enti controllati sono tenuti a porre in essere in séguito alla pronuncia di tale giudizio nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi (comma 7), presentano contenuti precettivi tra loro autonomi, suscettibili di essere diversamente valutati, anche sul piano della loro legittimità costituzionale.

6.3.4.2.− Dette censure, per la parte in cui si riferiscono ai commi 3 e 4, non sono fondate.

6.3.4.2.1.− Vanno, anzitutto, rigettate le doglianze, prospettate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo cui i commi impugnati avrebbero: a) invaso un àmbito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale; b) previsto un controllo di carattere «non […] collaborativo ma coercitivo».

Infatti, quanto al primo aspetto, si è già visto, al punto 6.3.2., che lo Stato può prevedere, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente a esso spettante nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Né tale limite è stato, nella specie, superato, atteso che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dalle disposizioni impugnate si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto (sentenza n. 179 del 2007) sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione – il quale, analogamente alla verifica del rendiconto generale dello Stato, alla cui disciplina rinvia l’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 902 del 1975, ha natura di controllo preventivo sugli atti (che si conclude con la decisione di parificazione) e non successivo sulla gestione finanziaria − previsti dagli invocati artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975.

Sotto l’aspetto, poi, del lamentato carattere non collaborativo del controllo previsto, è sufficiente osservare che il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui agli impugnati commi 3 e 4, considerato in sé – cioè a prescindere da quanto previsto (esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi – consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell’attività dell’ente sottoposto al controllo (sentenza n. 179 del 2007).

6.3.4.2.2.− Sono ugualmente non fondate, sempre per la parte in cui si riferiscono ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge, le censure con le quali le ricorrenti Regioni autonome hanno lamentato che dette disposizioni prevedono un controllo della Corte dei conti che, là dove ha come oggetto i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni − approvati entrambi, come noto, con legge regionale − invaderebbe la competenza di questa Corte quale unico organo al quale gli artt. 127 e 134 Cost. attribuiscono il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e altererebbe il sistema del controllo della legittimità costituzionale delle stesse leggi stabilito dall’art. 127 Cost. (Regione autonoma Sardegna). Va osservato, in proposito, che un dubbio in ordine alla sussistenza di tali violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti dagli impugnati commi 3 e 4 fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell’efficacia di tali leggi, così come è proprio (art. 136 Cost.) del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo e affidato a questa Corte a norma degli invocati artt. 127 e 134 Cost. Come si è visto al punto 6.3.4.2.1., gli impugnati commi 3 e 4, in sé considerati, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è invece insuscettibile di incidere sull’efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Tale rilievo basta a escludere che gli impugnati commi 3 e 4 abbiano introdotto, in quanto tali, un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad incidere sul regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e sulle competenze di questa Corte.

6.3.4.3.− Le censure aventi a oggetto il comma 7 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge, vanno scrutinate separatamente per la parte di tale comma che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, rispettivamente delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale. Infatti, la circostanza che i bilanci preventivi e i rendiconti delle Regioni siano approvati, come si è detto, a differenza di quelli degli enti del Servizio sanitario nazionale, con legge (regionale), implica che i controlli sugli stessi si traducano in controlli su una legge, il che pone problemi peculiari in punto di legittimità costituzionale degli stessi.

6.3.4.3.1.− Muovendo dalle censure aventi ad oggetto l’impugnato comma 7, per la parte di esso che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, devono, anzitutto, essere scrutinate quelle – che è utile trattare in un unico contesto − con le quali le ricorrenti hanno dedotto la lesione: dell’«autonomia legislativa […] regionale» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e della competenza legislativa garantita dagli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale e dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (Regione autonoma Sardegna) nonché degli artt. 127 e 134 Cost., in quanto il comma impugnato avrebbe introdotto un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi di approvazione dei bilanci e dei rendiconti regionali che «si sovrappone» a quello spettante a questa Corte (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e del (solo) art. 127 Cost. per avere lo stesso comma modificato il sistema del controllo della legittimità costituzionale delle leggi regionali previsto da tale disposizione costituzionale (Regione autonoma Sardegna).

Tali questioni sono fondate nei termini di séguito precisati.

Il comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 disciplina, come si è detto, gli interventi che gli enti controllati e, tra questi, le Regioni, sono tenuti a porre in essere in séguito alla pronuncia del giudizio di controllo operato dalla Corte dei conti ai sensi dei commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, in base a tale disposizione, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti può conseguire l’«obbligo di adottare […] i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», cioè, nella specie, l’obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i provvedimenti, anch’essi legislativi, necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Dall’omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine agli stessi, deriva la preclusione («è preclusa») dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all’attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell’efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta.

La disposizione impugnata attribuisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d’altro canto, è organo che − come, in generale, la giurisdizione e l’amministrazione − è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l’effetto di inibire l’efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. 

L’impugnato comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta pertanto, anzitutto, con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza.

Quanto alle censure di violazione degli artt. 127 e 134 Cost., va rammentato che il controllo, da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto – in base alla norma in esame – alla «verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 1, comma 3, del decreto-legge suddetto). Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali; in particolare, oltre all’art. 119, sesto comma, Cost., espressamente indicato, l’art. 81 Cost., che dei menzionati «equilibri economico-finanziari», anche delle Regioni, costituisce la garanzia costituzionale. Il giudizio di controllo svolto dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l’impugnato comma 7 riconnette, come si è ricordato, la possibile inibizione dell’efficacia di dette leggi. In tale modo, la disposizione impugnata ha introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l’art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell’efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime (sul principio dell’unicità della giurisdizione costituzionale, «che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere», sentenza n. 31 del 1961, nonché sentenze n. 6 del 1970, n. 21 del 1959, n. 38 del 1957, sulla giurisdizione dell’Alta Corte per la Regione siciliana). Da ciò la lesione anche dell’art. 134 Cost., la quale determina una compromissione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, atteso che il controllo di legittimità costituzionale che la norma impugnata attribuisce alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in violazione di detta disposizione della Costituzione ha a oggetto, specificamente, le leggi con le quali le Regioni approvano i propri bilanci e rendiconti.

L’art. 1, comma 7, del decreto-legge in esame, deve, quindi, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia, con riguardo all’applicazione di detta norma, per tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le ulteriori questioni promosse dalle ricorrenti nei confronti di tale disposizione, per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, sono assorbite.

6.3.4.3.2.− Passando all’esame delle censure che hanno a oggetto il comma 7 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge per la parte che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, vanno anzitutto esaminate quelle con le quali le ricorrenti hanno denunciato detto comma in riferimento: a) all’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, all’art. 116 Cost., all’autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dal Titolo IV del suo statuto speciale e all’art 65 dello stesso statuto, perché, senza seguire la procedura stabilita dallo statuto speciale per l’adozione della normativa di attuazione statutaria (art. 65), prevede un controllo diverso da quello definito dalla vigente normativa di attuazione (art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975) e di natura non collaborativa, ma «coercitiva» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); b) alle competenze legislativa e amministrativa garantite alla Regione autonoma Sardegna, rispettivamente, dagli artt. 3, 4 e 5 del proprio statuto speciale e dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché dall’art. 6 dello stesso statuto speciale e dall’art. 118 Cost., perché la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa da esso prevista «si traduce nell’impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione» da tali disposizioni statutarie e costituzionali (Regione autonoma Sardegna); c) agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna e all’art. 119 Cost. (i quali «assicurano alla Regione autonomia finanziaria qualificata»), all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», all’art. 116 Cost., agli artt. 54 e 56 dello stesso statuto speciale sardo e all’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 («che prevedono la maggiore autonomia economico-finanziaria della Regione Sardegna [almeno] attraverso la previsione dello speciale procedimento di attuazione statutaria»), agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e all’art. 117 Cost. («che affidano alla Regione funzioni pubbliche che sarebbero compromesse dal blocco dei programmi di spesa»), perché stabilisce, con norme di dettaglio (nella materia «coordinamento della finanza pubblica»), un controllo di natura non collaborativa suscettibile di conseguenze «sanzionatorie e repressive».

Le questioni non sono fondate.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce, anzitutto, che lo Stato non potrebbe, senza seguire la procedura stabilita dallo statuto speciale per l’adozione della normativa di attuazione statutaria, prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione.

Tale doglianza non è fondata per le ragioni ampiamente esposte ai punti 3., 6.3.2., e 6.3.4.2.1. Si è visto, infatti, in quelle sedi, che lo Stato, nell’esercizio della propria competenza a dettare i princípi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e, al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalla relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Tale contrasto − in particolare, con l’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 − come visto al punto 6.3.4.2.1. è, nella specie, insussistente.

Le ricorrenti Regioni autonome lamentano poi che, in violazione degli invocati parametri, gli esiti del controllo operato dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti previsti dal comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge in esame avrebbero natura non collaborativa, ma «coercitiva» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e consisterebbero in «conseguenze sanzionatorie e repressive» (Regione autonoma Sardegna). La Regione autonoma Sardegna aggiunge che detti esiti potrebbero comportare «l’impossibilità di svolgere le funzioni pubbliche attribuite alla Regione».

Tali doglianze non sono fondate.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Per l’effettivo conseguimento di tale scopo, l’impugnato comma 7 ha stabilito − come già visto al punto 6.3.4.3.1., con riguardo alla parte di tale comma che si riferisce agli esiti del controllo sui bilanci delle Regioni − che l’accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità elencate dal comma stesso, fa sorgere l’obbligo, in capo all’ente controllato, di adottare i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Lo stesso comma 7 prevede poi − come pure si è visto al punto 6.3.4.3.1. − che l’inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l’effetto di precludere l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti − attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati.

Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell’autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia − come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 − si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito […] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.», anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell’Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell’indicato interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e dell’unità economica della Repubblica, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dall’impugnato comma 7 – i quali consentono di garantire il rispetto dei menzionati interessi costituzionali anche quando l’ente controllato non vi provveda spontaneamente – comporta l’infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a séguito dell’imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge cost. n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell’equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla citata legge costituzionale), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi.

La Regione autonoma Sardegna lamenta, infine, che l’impugnato comma 7 eccederebbe dai limiti propri di un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» in quanto avrebbe natura di norma di dettaglio.

Neanche tale doglianza è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato la possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell’esercizio della propria competenza legislativa a determinare i princípi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento, come nella specie (punto 6.3.2.), negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. (sentenze n. 219 e n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995). Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995), appartiene pur sempre all’ordinamento statale (sentenza n. 224 del 1999): ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L’impugnato comma 7, pertanto, stabilendo, come visto, gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».

6.3.4.3.3.− Sempre in ordine all’impugnazione del comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge in esame per la parte che si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, va, in ultimo, esaminata la censura con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta che tale disposizione, ove intesa nel senso dell’assenza di strumenti di tutela giurisdizionale avverso le pronunce della Corte dei conti di accertamento delle irregolarità e di verifica negativa dei provvedimenti regionali, violerebbe gli artt. 24 e 113 Cost.

Come visto al punto 6.3.4.3.2., il comma impugnato, allo scopo di assicurare l’effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, ha attribuito alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte, da esso previste, effetti non meramente collaborativi – come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l’adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate – ma imperativi nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell’azione amministrativa degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti possono, perciò, ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ne discende che − contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia − nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela. L’identificazione di tale tutela costituisce, tuttavia, un problema interpretativo della normativa vigente la cui risoluzione esula, ovviamente, dall’oggetto del presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è, quindi, infondata, non comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

6.3.5.− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna anche il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata, regolando «la struttura del rendiconto della Regione», violerebbe l’art. 4, numero 1), dello statuto speciale di autonomia – che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia «ordinamento degli Uffici», che «comprende la contabilità regionale» − o l’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole».

La questione non è fondata.

Come si è esposto al punto 2., le disposizioni dell’art. 1 del d.l. in esame costituiscono norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Ne consegue che il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, senza con ciò invadere l’ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all’esigenza, può volte ribadita da questa Corte, di porre quei principi funzionali a garantire l’armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall’art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest’ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013 e n. 425 del 2004).

Non sussiste pertanto il censurato contrasto.

6.3.6.– È impugnato anche il comma 5 dell’art. 1 del citato decreto-legge, il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti). Sono rispettivamente invocati, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l’art. 116 Cost., il Titolo IV dello statuto di autonomia e l’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 902 del 1975, che, tra l’altro, attribuisce alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della Regione ai sensi degli artt. 39 e 41 del citato regio decreto n. 1214 del 1934; e, dalla Regione autonoma Sardegna, gli artt. 7 e 8 dello statuto di autonomia (che disciplinano l’autonomia finanziaria della Regione) e l’art. 119 Cost. (anche in relazione all’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, che disciplina il "giudizio di verificazione” sul rendiconto generale della Regione da parte della sezione regionale della Corte dei conti).

La questione non è fondata.

Nel caso in esame, la norma impugnata non è lesiva dell’autonomia regionale e degli invocati parametri costituzionali e statutari, dal momento che le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno già a suo tempo introdotto discipline sostanzialmente analoghe al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, previsto dagli artt. 39 e 41 del richiamato testo unico approvato con il regio decreto n. 1214 del 1934, secondo un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Da ciò segue che, nei confronti delle Regioni ricorrenti, non sussiste alcun obbligo di adeguamento, in conseguenza del comma 16 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, all’impugnato comma 5 dello stesso articolo.

6.3.7.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche il comma 6 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che «il Presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale».

La ricorrente si duole della lesione dell’art. 4, numero 1), del proprio statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia «ordinamento degli Uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 (che disciplina i controlli della Corte dei conti nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché della lesione dell’«autonomia organizzativa regionale».

Osserva la Regione ricorrente che le menzionate "Linee guida” sembrerebbero riguardare non già la relazione annuale, ma il sistema dei controlli interni, sicché è possibile che il legislatore statale sia incorso in un lapsus calami (in luogo di «adottato» dovrebbe leggersi «adottata»); in caso contrario, ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disposizione in parola, essendo riconducibile all’ambito materiale dell’organizzazione regionale, violerebbe l’art. 4, numero 1), del proprio statuto di autonomia o l’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole» ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La questione non è fondata.

Come osservato dalla ricorrente nella memoria depositata l’8 novembre 2013, l’impugnato comma 6 è stato attuato con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 11 febbraio 2013, n. 5, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012». La disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso che le "Linee guida” non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Ne consegue che la norma impugnata sfugge alla censura della ricorrente.

La questione promossa, in via subordinata, in riferimento all’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, non è fondata.

La suddetta relazione del Presidente della Regione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni, ben lungi dal sovrapporsi all’ambito competenziale preservato dal parametro invocato, costituisce istituto funzionale a garantire quel raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell’Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007).

6.3.8.– La Regione autonoma Sardegna censura anche il comma 8 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, il quale prevede che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano «trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze per le determinazioni di competenza», lamentando la lesione degli artt. 7 e 8 del proprio statuto di autonomia e dell’art. 119 Cost. (che assicurano «autonomia finanziaria qualificata» alla Regione), dell’art. 117, terzo comma, Cost. (che disciplina la potestà legislativa regionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica»), degli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto e dell’art. 117 Cost. (che attribuiscono alla Regione funzioni legislative e amministrative), in quanto la norma impugnata prevedrebbe un controllo di natura non collaborativa e suscettibile di determinare conseguenze «sanzionatorie e repressive» quali la trasmissione delle relazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze «per le determinazioni di competenza».

La questione è inammissibile.

La censura, rivolta invero al comma 8, unitamente all’impugnato comma 7, si connota per la genericità dei motivi, non sorretti da adeguate argomentazioni, atteso che la ricorrente Regione autonoma Sardegna non spiega in alcun modo quali sarebbero le «determinazioni di competenza» della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze di cui si duole e le asserite conseguenze «sanzionatorie e repressive» che sarebbero lesive dell’autonomia regionale.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità», ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006; nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (tra le tante, sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005; nonché ordinanza n. 123 del 2012). Da ciò segue l’inammissibilità della questione (tra le tante, sentenze n. 41 del 2013; n. 114 del 2011; n. 310 del 2010).

6.3.9.– Le ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano anche l’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge in esame, che disciplinano procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali.

Occorre anzitutto ribadire, come detto al punto 6.3.2., che, con i commi impugnati, il legislatore statale ha adeguato il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, previsto dagli artt. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994 e 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, al duplice fine – indicato dal comma 1 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge – del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea. Da ciò segue la non fondatezza delle censure mosse dalle ricorrenti in riferimento a tutti i parametri costituzionali (art. 116 Cost.), statutari e delle relative norme di attuazione evocati (artt. 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna), le quali muovono dal presupposto errato che si tratti delle uniche fonti con le quali i controlli in parola possano essere disciplinati.

Quanto agli altri parametri evocati dalle ricorrenti, al fine di meglio inquadrare le questioni sottoposte all’esame della Corte, occorre osservare che le censure mosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna si basano sul presupposto che sussista un loro titolo di competenza esclusivo per la disciplina dei gruppi consiliari del consiglio regionale (e dei relativi controlli), desumibile dagli invocati parametri relativi all’autonomia legislativa e amministrativa della Regione (art. 117 Cost. e artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna), dall’autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost. e artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna, di cui l’autonomia contabile del consiglio regionale sarebbe diretto riflesso), dalla fonte statutaria e dalla riserva da esso posta in favore della legge statutaria, di cui la disciplina dettata dal regolamento consiliare in materia di gruppi sarebbe diretto svolgimento (artt. 16, 17 e 18 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007 del Friuli-Venezia Giulia; art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna, che riserva alla legge regionale la determinazione della forma di governo, a cui sarebbe riconducibile l’attività dei gruppi consiliari e la disciplina dei contributi loro corrisposti; art. 26 dello statuto speciale per la Sardegna, che riserva alla legge regionale la fissazione dell’indennità di carica dei singoli consiglieri, ambito a cui sarebbe riconducibile anche la materia dell’erogazione dei contributi e dei controlli sui gruppi consiliari, onde assicurare l’indipendenza dei consiglieri ai sensi degli artt. 23 e 24 dello statuto), dall’ambito materiale riservato alle norme di attuazione che esaurirebbe il novero dei controlli costituzionalmente legittimi sui gruppi consiliari (art. 33 dello statuto per la Sardegna e art. 127 Cost.; art. 56, in combinato disposto con l’art. 7, dello statuto per la Sardegna; art. 116 Cost. e artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978).

6.3.9.1.– I presupposti da cui muovono le ricorrenti non possono essere condivisi. Quanto ai caratteri dell’autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, questa Corte ha infatti costantemente affermato la diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (tra le tante, sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato espressamente sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle assemblee legislative nel sistema costituzionale e alla loro organizzazione, nonché al piano dei controlli e dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti. Al riguardo, è stato ad esempio affermato che «non è possibile […] considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale» (sentenza n. 292 del 2001, con richiami anche alle sentenze n. 110 del 1970 e n. 129 del 1981).

Ne consegue che, stando alla giurisprudenza di questa Corte, le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell’autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (sentenze n. 292 del 2001 e n. 81 del 1975). Anche la sentenza n. 143 del 1968, richiamata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur affermando l’indipendenza dell’assemblea regionale, nega la suddetta assimilazione.

Alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, occorre ora procedere allo scrutinio delle norme impugnate, distinguendo le censure rivolte ai singoli commi censurati (9, 10, 11 e 12 dell’art. 1).

6.3.9.2.– Il comma 9 dell’art. 1 del citato decreto-legge, disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213); ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l’indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Le questioni relative al comma 9 dell’art. 1 del citato decreto-legge non sono fondate.

La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell’autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa.

Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall’introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni” e di natura documentale. Da ciò segue l’infondatezza delle questioni.

6.3.9.3.– Passando ora all’esame delle specifiche censure, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna l’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, anche in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., che, riservando allo Stato la potestà regolamentare nelle sole materie di legislazione esclusiva, determinerebbe «il divieto di fonti secondarie statali nella materie regionali», atteso che la disposizione impugnata, prevedendo che la struttura del rendiconto dei gruppi consiliari sia stabilita dalle "Linee guida”, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demanderebbe a detti organi l’esercizio di un potere «sostanzialmente normativo» anziché ricorrere alla legge.

La questione non è fondata.

La norma impugnata ha avuto attuazione con il citato d.P.C.m. 21 dicembre 2012. Quest’ultimo risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell’ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010).

Non sussiste, pertanto, il censurato contrasto.

6.3.9.4.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano specificamente i commi 10 e 11 dell’art. 1 del decreto-legge sopra indicato, nella parte in cui attribuiscono competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, deducendo, rispettivamente, la violazione dell’art. 12 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, che rimette alla legge statutaria la disciplina dei rapporti tra gli organi della Regione, e degli artt. 15 e 35 dello statuto per la Regione Sardegna – sia pure limitatamente all’impugnato comma 10 – che disciplinano il rapporto tra il Presidente della Regione Sardegna e il Consiglio regionale, in quanto sarebbe "ribaltato” il rapporto intercorrente tra i due organi.

La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Le norme censurate individuano nel Presidente della Giunta l’organo della Regione titolare di determinate funzioni, violando conseguentemente i parametri statutari evocati dalle ricorrenti. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il legislatore statale non può individuare l’organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto, nonché n. 201 del 2008 e n. 387 del 2007).

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale:

– del comma 10, primo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

– del comma 10, secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere sugli effettuati controlli della sezione regionale della Corte dei conti ai gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro» (conformemente, tra le tante, sentenze n. 50 del 2013; n. 52 del 2012; n. 217 del 2011; n. 269 del 2007; n. 85 del 1990).

6.3.9.5.– Quanto alle censure rivolte al comma 11, primo periodo, nella parte in cui individua nel Presidente della Giunta il destinatario degli eventuali rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti in esito ai riscontri sui rendiconti dei gruppi consiliari, occorre rilevare che le fonti di autonomia e gli evocati parametri statutari, nonché le norme dei regolamenti consiliari, espressamente richiamati dalle ricorrenti, individuano nel Presidente del Consiglio regionale l’unico organo legittimato alla rappresentanza dell’assemblea elettiva, tra l’altro quale garante dell’autonomia consiliare.

La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha costantemente affermato il nesso di ausiliarietà della Corte dei conti – specie nell’esercizio delle funzioni di "controllo referto” – nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali (tra le tante, sentenza n. 267 del 2006).

Ne consegue che, stando alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale ben può legittimamente individuare il Presidente del Consiglio regionale quale organo titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, nella parte in cui individua il "presidente della regione”, anziché il "presidente del consiglio regionale”, quale destinatario della comunicazione affinché, in caso di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto di esercizio del gruppo consiliare precedentemente trasmesso.

6.3.9.6.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano i commi 11 e 12 dell’art. 1 del decreto-legge citato, lamentando la lesione degli ulteriori parametri richiamati al punto 6.3.9.

Al fine di procedere allo scrutinio delle norme impugnate, occorre distinguere le censure rivolte nei confronti dei diversi periodi in cui si articolano i commi censurati.

La questione relativa al comma 11, primo e secondo periodo, non è fondata.

Le disposizioni impugnate, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari – salvo quanto deciso supra, ai punti 6.3.9.4. e 6.3.9.5. – rimangono nell’alveo tracciato dalla più volte richiamata giurisprudenza di questa Corte circa il necessario carattere dei suddetti controlli, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Anche il comma 11, ultimo periodo, nella parte in cui introduce l’obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti, sfugge alle censure delle Regioni ricorrenti.

Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l’obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari.

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l’obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l’obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che, per gli stessi motivi esposti al punto 6.3.9.2., non sussistono i censurati contrasti.

6.3.9.7.– Occorre ora procedere allo scrutinio del comma 11 dell’impugnato art. 1 del decreto-legge in esame, limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l’anno in corso (quindi per l’esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all’erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.

L’Avvocatura generale dello Stato rileva che l’eventuale decadenza dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda tempestivamente alla regolarizzazione, rientrerebbe nell’indispensabile funzione di vigilanza funzionale ad assicurare l’effettività del controllo (è richiamata ancora la sentenza n. 179 del 2007). Tale rilievo non può essere accolto.

La questione è fondata.

L’impugnato comma 11 introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007).

I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell’assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell’autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117 e 119 Cost.).

Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi:

– l’art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge in esame;

– l’art. 1, comma 11, quarto periodo, del citato decreto-legge, nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

– l’art. 1, comma 12, del medesimo decreto-legge, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» (conformemente, tra le tante, sentenze n. 222 e n. 93 del 2013).

Va precisato che tale dichiarazione, essendo fondata sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia con riguardo all’applicazione di detta norma a tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le ulteriori questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dei commi 11 e 12 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge sono assorbite.

6.3.9.8.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna i commi 11 e 12 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 anche in specifico riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., atteso che le norme impugnate non garantirebbero idonei strumenti di tutela giurisdizionale contro la comunicazione di irregolarità (comma 11) e la delibera di non regolarità (comma 12), e la conseguente decadenza dal diritto all’erogazione del contributo, che ridonderebbero in una lesione dell’autonomia del consiglio regionale e dei gruppi consiliari.

La questione non è fondata.

Anche a prescindere dalla natura giuridica dei gruppi consiliari, l’eventuale pregiudizio immediato e diretto arrecato alle posizioni giuridiche soggettive non può che determinare – nel silenzio della norma – la facoltà dei soggetti controllati di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli artt. 24 e 113 Cost., espressamente qualificate da questa Corte come principi supremi dell’ordinamento (ex plurimis, sentenze n. 26 del 1999, punto 3.1. del Considerato in diritto; nonché n. 526 del 2000; n. 266 del 2009; n. 10 del 1993; n. 232 del 1989; n. 18 del 1982; n. 98 del 1965).

Ne discende che − contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia − nei confronti delle norme impugnate non può essere esclusa, per i gruppi consiliari, la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. (sentenza n. 470 del 1997). Resta, perciò, in discussione, non già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela, problema interpretativo della normativa vigente la cui definizione esula, ovviamente, dall’oggetto del presente giudizio. La questione promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è, quindi, infondata, non comportando la disposizione impugnata alcun vulnus al diritto di agire in giudizio, da ritenere, invece, garantito.

6.3.10.− Venendo alle questioni promosse nei confronti dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge in esame, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, le ricorrenti deducono − come più diffusamente si è visto al punto 6.2. − l’illegittimità di tale comma in quanto esso le obbliga ad adeguare i propri ordinamenti a disposizioni di legge statale che, in considerazione dei controlli da queste introdotti, non previsti dai rispettivi statuti speciali né dalle relative norme di attuazione: a) richiederebbero, ai fini di tale adeguamento, l’adozione di una normativa di attuazione statutaria (se non la revisione degli statuti speciali), da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini (entrambe le ricorrenti), o, comunque, di una normativa concordata tra lo Stato e ciascuna Regione (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); b) potrebbero imporsi agli enti ad autonomia speciale solo limitatamente ai princípi da esse ricavabili (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); c) comporterebbero le lesioni delle attribuzioni costituzionali e statutarie, derivanti dall’adeguamento alle stesse, già denunciate in sede di impugnazione di ciascuna di esse (Regione autonoma Sardegna).

I primi due profili di doglianza non sono fondati. Infatti, come ampiamente evidenziato ai punti 2., 3., 6.3.2., 6.3.4.3.2., le disposizioni alle quali l’impugnato comma 16 impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti: a) costituiscono esercizio della competenza dello Stato a dettare i princípi fondamentali nelle materie «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «coordinamento della finanza pubblica»; b) sono opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, perché anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata.

Con il terzo profilo di doglianza, la Regione autonoma Sardegna lamenta come già rilevato al punto 6.2.2. l’incostituzionalità del comma 16 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 in quanto le imporrebbe di adeguare il proprio ordinamento a disposizioni dello stesso art. 1 (in particolare, i commi da 1 a 8, 9, 10, 11 e 12) che sono, a loro volta, incostituzionali e che essa ha, per tale ragione, impugnato in via autonoma. Considerati tali termini della questione, essa deve ritenersi fondata o no a seconda che siano state, rispettivamente, accolte o rigettate le questioni promosse dalla stessa Regione autonoma Sardegna nei confronti degli altri commi dell’art. 1 in esame, da essa impugnati. In proposito, sono state accolte, come visto, le questioni promosse dalla Regione ricorrente nei confronti: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

Pertanto, il comma 16 dell’art. 1 del decreto-legge in esame, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento a tali disposizioni. La questione promossa dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del medesimo comma 16 dell’art. 1 del d.l. in esame deve, invece, essere rigettata con riguardo alla parte di tale comma che impone agli enti ad autonomia differenziata di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dello stesso art. 1, disposizioni oggetto di questioni, promosse dalla stessa Regione, che sono state rigettate e, quindi, nella parte in cui impone a detti enti l’adeguamento del proprio ordinamento ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quest’ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell’art. 1 del decreto-legge in esame.

7. Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia impugnano l’art. 3, comma 1, lettera e), del sopra menzionato decreto-legge, che sostituisce l’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con gli artt. 148 e 148-bis, i quali prevedono che:

– le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida” deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l’invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale (art. 148, comma 1, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012);

– il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori (art. 148, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame);

– siano previste sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di mancata applicazione degli strumenti e delle metodologie di controllo introdotte per gli enti locali (art. 148, comma 4, del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame);

– le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell’ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all’ente o dallo svolgimento di servizi pubblici, nonché, in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e), del d.l. in esame).

7.1. La Regione autonoma Sardegna rivolge le medesime censure a tutte le norme impugnate, lamentando la violazione: dell’art. 3, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l’art. 46 del proprio statuto di autonomia (i quali riservano il controllo sugli atti degli enti locali agli organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato e riconducono l’organizzazione degli enti locali alla potestà legislativa della Regione) e dell’art. 6 del medesimo statuto (che riserva alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa), atteso che le disposizioni censurate affiderebbero a soggetti esterni all’ordinamento regionale l’esercizio di funzioni amministrative concernenti la diretta attuazione di norme che ricadono nell’ambito materiale della competenza legislativa della Regione autonoma Sardegna.

7.2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna il comma 2 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’attivazione delle richiamate verifiche, deducendo la violazione dell’art. 4, numero 1-bis, del proprio statuto di autonomia (che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali») e degli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), atteso che la norma impugnata affiderebbe allo Stato funzioni di controllo amministrativo sugli enti locali (nel settore dell’ordinamento finanziario e contabile), invadendo in tal modo la materia statutaria «ordinamento degli enti locali».

7.3. Al riguardo, non possono essere accolti i rilievi formulati dall’Avvocatura generale dello Stato che asserisce la natura meramente collaborativa dei controlli introdotti dalle disposizioni impugnate, affermando altresì che queste ultime costituirebbero norme di coordinamento della finanza pubblica.

La questione relativa al comma 2 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), dell’indicato decreto-legge, è fondata, nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 35 del 2005; n. 36 del 2004; n. 376 del 2003), anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare (sentenza n. 425 del 2004).

Cionondimeno, nel caso in esame, la disposizione impugnata eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto da questa Corte alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull’intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all’ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in violazione degli invocati parametri statutari e delle relative norme di attuazione.

Con la sentenza n. 219 del 2013 (punto 16.5. del Considerato in diritto), questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata nel presente giudizio. Anche quest’ultima eccede i limiti consentiti dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte. Alla stessa stregua della norma scrutinata nel precedente richiamato (sentenza n. 219 del 2013), la disposizione impugnata attribuisce ad apparati ispettivi dell’amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, violando conseguentemente i parametri statutari e le relative norme di attuazione evocati dalle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Né vale in senso contrario porre in rilievo che la disposizione impugnata, se interpretata in relazione al successivo comma 3 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, è finalizzata a rafforzare l’intervento della Corte dei conti, atteso che le sezioni regionali di controllo possono ricorrere soltanto indirettamente alle procedure ispettive disciplinate dal censurato comma 2, che rimangono, quindi, nella piena disponibilità dell’amministrazione centrale dello Stato.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge in esame, in riferimento all’art. 4, numero 1-bis), dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, anche in relazione agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, e in riferimento all’art. 3, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l’art. 46 dello statuto speciale per la Sardegna. Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.

7.4. Va conseguentemente dichiarata, per gli stessi motivi, l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge – impugnato dalla sola Regione autonoma Sardegna – il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure previste dal comma 2.

Va precisato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge, essendo fondata sugli evocati parametri statutari e sulle relative norme di attuazione, ha efficacia, con riguardo all’applicazione di dette norme, limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

7.5. La Regione autonoma Sardegna impugna anche gli artt. 148, commi 1 e 4, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e), del menzionato decreto-legge.

La censura rivolta al comma 4 dell’art. 148 è inammissibile per genericità dei motivi non sostenuti da adeguate argomentazioni, limitandosi il ricorso ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività della disposizione in esame rispetto ai parametri statutari invocati in relazione agli altri commi degli impugnati artt. 148 e 148-bis, come modificati dall’art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, senza illustrare sufficientemente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2013; 114 del 2011; n. 310 del 2010; nonché ordinanza n. 123 del 2012).

7.5.1. La questione promossa in relazione al comma 1 dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

La disposizione censurata si limita infatti a disciplinare procedure di raccordo tra i controlli esterni di natura collaborativa intestati alle sezioni regionali della Corte dei conti, ai quali questa Corte ha già ricondotto verifiche periodiche sulla legittimità e la regolarità della gestione economico-finanziaria, anche in espresso riferimento alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenza n. 179 del 2007), e i controlli interni funzionali a garantire il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ciò al fine di garantire quel fondamentale raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volti a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e i vincoli posti dal diritto dell’Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995), estensibili anche alle autonomie speciali (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007).

I controlli disciplinati dalla norma impugnata si pongono pertanto su un piano distinto rispetto a quello disciplinato dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione (sentenza n. 60 del 2013): i primi sono infatti svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81 e 119 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), distinti dai parametri in riferimento ai quali si svolgono i controlli disciplinati nell’ambito competenziale riservato alle norme di attuazione statutaria (sentenza n. 60 del 2013).

Interpretata in questi termini, la norma impugnata sfugge alle censure della ricorrente Regione autonoma Sardegna, in quanto non è lesiva né degli evocati parametri statutari, inidonei a delimitare l’ambito dei controlli legittimamente attribuibili dal legislatore statale alla Corte dei conti (art. 3, comma 1, lettera b, in combinato disposto con l’art. 46 dello statuto), né dell’art. 6 dello statuto (che riserva alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa), atteso che ben si giustifica l’attribuzione dei suddetti controlli ad un organo terzo ed imparziale – quale si configura la Corte dei conti per costante giurisprudenza di questa Corte – che rappresenta lo Stato-ordinamento.

7.5.2. La questione relativa all’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

La ricorrente Regione autonoma Sardegna lamenta la violazione dei medesimi parametri invocati in riferimento alle censurate disposizioni dell’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge.

Quanto alle censure rivolte al comma 2 dell’art. 148-bis, che amplia le introdotte verifiche sui rendiconti degli enti locali anche alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente, occorre osservare che detta estensione è funzionale, da un lato, a garantire l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio.

Quanto alle censure rivolte ai commi 1 e 3 dell’art. 148-bis, questa Corte, pronunciandosi dapprima sulle norme che hanno istituito i controlli finanziari (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) – espressamente richiamati dalle norme impugnate – e successivamente sul censurato art. 148-bis, ha già affermato che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali” di autonomia (ex plurimis, sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che disciplinano tale tipologia di controllo, in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005), questa Corte ha altresì affermato che esso «è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa» (sentenza n. 179 del 2007).

Sviluppando questi consolidati orientamenti, questa Corte, con la sentenza n. 60 del 2013, ha affermato che «l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio». Detti controlli pertanto non sono lesivi dell’ambito riservato alle norme di attuazione in quanto si collocano su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali” di autonomia, «almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013), a cui sono riconducibili tutte le norme impugnate dalla ricorrente Regione autonoma Sardegna.

Non sussiste pertanto il censurato contrasto.

8. Le Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento (queste ultime limitatamente ai commi 1, 2 e 3) impugnano anche l’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, che:

disciplina il rafforzamento degli strumenti utilizzabili per l’analisi della spesa pubblica presso gli enti territoriali affidati al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall’art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 94, anche mediante i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

affida a detti Servizi ispettivi lo svolgimento di analisi su campione relative all’efficienza dell’organizzazione e alla sostenibilità dei bilanci, sulla base di specifici indicatori di squilibrio finanziario e secondo modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario stesso (art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012), funzionali ai controlli e alle verifiche svolte dalle sezioni regionali della Corte dei conti;

affida alla Sezione autonomie della Corte dei conti il compito di: definire, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali; emanare la delibera di orientamento alla quale le sezioni regionali si conformano in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l’attività di controllo o consultiva (art. 6, commi 3 e 4, del d.l. n. 174 del 2012).

8.1. Le censure mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia possono essere suddivise in due gruppi.

Quanto all’asserita esclusiva riserva dell’amministrazione regionale in materia di controlli sugli enti locali, con particolare riferimento alla finanza locale, la ricorrente deduce la violazione: dell’art. 4, numero 1-bis), dello statuto di autonomia e dell’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che attribuiscono alla Regione la competenza legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale»; dell’art. 60 dello statuto di autonomia (che riserva il controllo sugli atti degli enti locali ad organi della Regione); dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti sugli enti locali solo il controllo di gestione in senso stretto; del Titolo IV e dell’art. 63, comma 5, dello statuto di autonomia, che regolano la speciale autonomia finanziaria della Regione; dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e del principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; dell’art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2011), adottato a seguito dell’accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ossequio al principio secondo cui i rapporti finanziari tra Stato ed enti ad autonomia differenziata sono regolati sulla base di accordi; nonché degli artt. 3, 4, 6 e 9 del già richiamato d.lgs. n. 9 del 1997, che riserverebbero in via esclusiva alla Regione i controlli sugli enti locali.

8.2. Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente deduce la lesione del proprio ambito di competenza relativo all’organizzazione amministrativa regionale, intendendo i commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del decreto-legge sopra indicato nel senso che il comma 3 riferisca i controlli in esso indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali) e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali». Ne conseguirebbe – ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – la violazione dell’art. 4, numero 1), dello statuto di autonomia, che le attribuisce la potestà legislativa nella materia «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto», o dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, «se ritenuto più favorevole».

8.3. Anche le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento avverso le norme impugnate possono essere suddivise in due gruppi. Quanto alla lamentata lesione dell’ambito competenziale relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato alla Provincia autonoma, la ricorrente evoca i seguenti parametri: l’art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; la «speciale autonomia finanziaria della Provincia, quale configurata dall’art. 79 e dall’art. 104 dello Statuto, dal d.lgs. n. 268 del 1992, dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali»; l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), che esaurirebbero in quelli intestati alla Provincia autonoma i controlli sulla gestione economico-finanziaria degli enti locali; gli artt. 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che, rispettivamente, riservano alla Provincia competenza legislativa nella materia «finanza locale» (art. 80) e prevedono che la stessa Provincia corrisponda «ai comuni […] idonei mezzi finanziari» (art. 81); l’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), che disciplina il potere di vigilanza della Provincia di Trento sugli enti locali, inibendo altri controlli intestati alla Corte dei conti; l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale prevede che il legislatore statale non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, atteso che il comma 2 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012 attribuirebbe ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato funzioni amministrative nella materia, di competenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige o della Provincia autonoma di Trento, «coordinamento della finanza pubblica e […] finanza locale».

8.4. Con un secondo gruppo di censure, la stessa ricorrente deduce la lesione dell’ambito di competenza relativo all’organizzazione amministrativa provinciale, intendendo i commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del citato decreto-legge nel senso che l’impugnato comma 3 riferisca i controlli in esso indicati anche alle Regioni (sia ordinarie che speciali) e che «conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle regioni speciali». Ne conseguirebbe – ad avviso della ricorrente – la lesione del titolo di competenza in materia di organizzazione interna, riservato alla potestà legislativa della Provincia autonoma, atteso che tale potestà legislativa comprenderebbe la potestà di regolare il bilancio regionale [e provinciale] e le verifiche contabili, nonché dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della «irragionevolezza per contraddittorietà», in quanto applicherebbe alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile «ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196», cioè di una disposizione che prevede che tali verifiche vengano effettuate «ad eccezione [che nei confronti] delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (violazione che inciderebbe sull’autonomia regionale considerato anche che i commi impugnati attengono «all’organizzazione regionale o, comunque, ai rapporti Stato-Regione o al coordinamento della finanza pubblica»).

8.5. La Regione autonoma Sardegna lamenta la lesione dei seguenti parametri: art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna, che attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «ordinamento degli enti locali», comprensiva delle forme dei controlli esterni sulla finanza locale; art. 46 dello statuto, che riserva il controllo sugli atti degli enti locali ad organi della Regione; art. 6 dello statuto, che attribuisce alla Regione l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, atteso che affida «a soggetti non riconducibili all’ordinamento regionale le funzioni amministrative così disciplinate»; artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con gli artt. 54 e 56 dello stesso statuto, che stabiliscono il procedimento, rispettivamente, per la modificazione dello statuto e per l’adozione delle norme di attuazione dello stesso; art. 116 Cost., che riconosce alla Regione Sardegna una speciale autonomia «garantita anche dalle Norme di attuazione dello Statuto»; art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, atteso che il comma 4 dell’art. 6 del d. l. n. 174 del 2012, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una "delibera di orientamento” per il controllo sugli enti locali, di fatto affiderebbe la normazione sul controllo degli enti locali della Regione ad un’articolazione della medesima Corte.

8.6. Occorre anzitutto rilevare che l’art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, espressamente richiamato dalle disposizioni impugnate, è stato abrogato dall’art. 49-bis, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.

La norma istitutiva del Commissario per la revisione della spesa pubblica, a cui sono attribuite le funzioni disciplinate dagli impugnati commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.l. in esame, è stata quindi espressamente abrogata, senza che le disposizioni impugnate abbiano trovato presumibilmente applicazione nel limitato periodo di vigenza intercorso tra l’entrata in vigore del d.l. n. 52 del 2012, istitutivo del Commissario (11 ottobre 2012) e l’entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013 (22 giugno 2013), in quanto i "modelli di accertamento” indispensabili ai fini dello svolgimento delle analisi sulla spesa pubblica previsti dai commi 1 e 2, che avrebbero dovuto essere deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, previo accordo tra il Commissario stesso e la Ragioneria generale dello Stato, non sono stati emanati. Né le parti hanno fornito alcuna indicazione al riguardo.

Cionondimeno, l’art. 49-bis del richiamato d.l. n. 69 del 2013, pur abrogando, al comma 9, l’art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, istitutivo del Commissario per la revisione della spesa, ai commi da 2 a 7, ha disciplinato le funzioni dell’organo in parola nei seguenti termini: «2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere  normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo (in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all’ottimizzazione dell’uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012). 3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa. 4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce: a) la durata dell’incarico, che non può comunque eccedere i tre anni; b) l’indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell’economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. 6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell’attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell’incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere. 7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari».

Pertanto, alla luce della testé richiamata disciplina vigente relativa al Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, stante la non alterazione della «sostanza normativa» (ex plurimis, sentenze n. 193 del 2012 e n. 147 del 2012) rispetto a quanto previsto dalla disposizione abrogata (art. 2 del d.l. n. 52 del 2012), che disciplinava funzioni dell’organo analoghe a quelle previste dai sopra riportati commi dell’art. 49-bis del d.l. n. 69 del 2013, essendo le modificazioni successivamente apportate dal legislatore alla disciplina relativa al Commissario per la revisione della spesa pubblica riferibili alle disposizioni impugnate, le censure mosse dalle ricorrenti avverso i commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.l. in esame vanno riferite alla richiamata disciplina vigente relativa allo stesso organo in quanto titolare di funzioni del tutto assimilabili a quelle previste dall’abrogato art. 2 del d.l. n. 52 del 2012 richiamato dalle norme impugnate.

Si deve poi osservare che gli impugnati commi 1 e 2 attribuiscono le richiamate funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali al Commissario per la revisione della spesa pubblica. Dette analisi sono svolte, anche avvalendosi dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, sia pure limitatamente ad analisi «su campione» relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’organizzazione e della sostenibilità dei bilanci, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria stessa con il Commissario, in caso di "indicatori” di squilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione del servizio per conto di terzi; aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali), al fine di comunicare gli esiti dell’attività ispettiva alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla sezione delle autonomie.

Il successivo comma 3, attribuisce alla sezione delle autonomie della Corte dei conti il compito di definire, sentite le Regioni e le Province autonome, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli degli enti territoriali. Ne consegue che le disposizioni impugnate sono applicabili, per espressa deroga del legislatore alla clausola di salvaguardia costituita dall’art. 11-bis, del d.l. in esame, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Occorre pertanto procedere allo scrutinio di costituzionalità dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, impugnati dalle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonomia di Trento.

La questione dell’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, non è fondata.

I commi 1 e 2 si limitano a disciplinare le suddette funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, in presenza dei suddetti "indicatori” di squilibrio finanziario, stabilendo che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie al fine di consentire l’elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.

8.7. Il primo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento e le censure mosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento ai numerosi parametri costituzionali e statutari invocati, lamentano la lesione dell’ambito di competenza relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato alle autonomie speciali.

Le ricorrenti muovono dal presupposto che l’applicazione delle norme impugnate agli enti locali delle Regioni autonome e della Provincia autonoma sarebbe illegittima sia in quanto non si tratterebbe di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimerebbero un potere statale di supremazia sugli enti territoriali, non previsto né ammesso dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione invocate a parametro (o con l’art. 117, quarto comma, Cost., «se ritenuto più favorevole»), istituirebbero un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alle Regioni e alla Provincia autonoma.

Tale presupposto deve ritenersi errato e non può pertanto essere condiviso da questa Corte.

Quanto, infatti, all’asserito carattere non collaborativo, le norme censurate non risultano lesive dell’autonomia regionale e provinciale, in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni controllate l’adozione delle misure correttive in esito alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate dalle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 6, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012).

Ne consegue che la disciplina posta dalle disposizioni impugnate rimane nell’alveo dei controlli di natura collaborativa, in quanto limitati all’applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali – peraltro di carattere episodico – funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata”, inclusiva delle autonomie speciali (sentenza n. 425 del 2004), la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013, con la quale la Corte ha ritenuto non innovativi simili controlli; n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Né, quanto al primo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento circa l’asserita esclusività dei controlli sugli enti locali attribuiti a Regioni e Province autonome, vale evocare la lesione dell’art. 60 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, da un lato, e dell’art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige e dell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, dall’altro.

Al riguardo, si è già chiarito, giudicando non fondate le questioni dell’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del d.l. n. 174 del 2012 (punti da 6.3.3. a 6.3.8.), a cui espressamente rinvia la parte motiva dei ricorsi, nella parte in cui le ricorrenti censurano anche i commi 1, 2 e 3 dell’art. 6, che i parametri evocati dalle ricorrenti non valgono ad esaurire l’ambito dei controlli e delle verifiche che il legislatore statale può legittimamente attribuire alla Corte dei conti (o comunque strumentali allo svolgimento delle funzioni dell’organo di controllo).

Quanto invece alla lamentata lesione della «speciale autonomia finanziaria» della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – configurata dagli artt. 79 e 104 dello statuto trentino e dalle invocate norme di attuazione, nonché dal Titolo IV e dall’art. 63, comma 5, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali, tradottosi, per quest’ultima Regione, nell’art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010 questa Corte ha affermato tra l’altro, nelle sentenze richiamate dalle ricorrenti, che «l’accordo è lo strumento […] per conciliare e regolare in modo negoziato […] il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale» (sentenze n. 60 del 2013; n. 118 del 2012 e n. 82 del 2007), alla cui attuazione i parametri statutari e le relative norme di attuazione invocati nel presente giudizio sono dichiaratamente rivolti.

Ne consegue che le modalità positivamente determinate mediante le quali la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica ed esercitano le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla finanza degli enti locali, non attribuiscono alla Regione ad autonomia differenziata e alla Provincia autonoma alcun titolo di esclusività nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo e vigilanza (sentenza n. 60 del 2013).

Come già affermato da questa Corte in relazione a norme analoghe, i controlli e le verifiche disciplinati dalle norme impugnate si pongono su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Regioni ricorrenti e alla Provincia autonoma di Trento, non potendosi desumere dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione invocate a parametro nel presente giudizio alcun titolo esclusivo nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, a cui le procedure di analisi sulla spesa pubblica disciplinate dalle norme impugnate sono dichiaratamente rivolte.

Occorre inoltre osservare che il metodo delle analisi «su campione», che le norme impugnate affidano ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (comunque funzionali ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti), pur di carattere non sistematico, rientra tra le metodologie necessarie che questa Corte, sia pure in esclusivo riferimento alla Corte dei conti, ha affermato caratterizzare il controllo sulla gestione in senso stretto, mediante il quale non possono estendersi verifiche sulla generalità delle pubbliche amministrazioni, bensì «controlli "a campione” mirando [l’esame] alle materie, ai settori e alle gestioni ritenuti cruciali» (sentenza n. 29 del 1995).

8.8. Con il secondo gruppo di censure rispettivamente mosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento e con la censura mossa dalla Regione autonoma Sardegna – nella parte in cui quest’ultima lamenta la lesione dell’art. 3, comma 1, lettera b), dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia «ordinamento degli enti locali» – le ricorrenti lamentano la lesione dell’ambito competenziale relativo all’organizzazione interna degli enti territoriali dotati di autonomia speciale, nonché l’intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà delle norme impugnate, che applicherebbero alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle verifiche sulla regolarità amministrativo-contabile riservate alle Regioni ordinarie, incidendo, in tal modo, sull’autonomia speciale.

Al riguardo, va osservato che questa Corte, con la sentenza n. 219 del 2013, si è già pronunciata su una norma assimilabile a quelle oggetto dell’odierno giudizio – l’art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuisce al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri ispettivi e verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 – affermando che l’art. 14 della legge n. 196 del 2009 (che disciplina dette procedure) «continua a disciplinare una fattispecie tipica, con riguardo a finalità estranee al controllo contabile».

Tale pronuncia ben si attaglia anche al caso in esame, in quanto anche le norme oggetto del presente giudizio rinviano all’art. 14 della legge n. 196 del 2009 e alle relative verifiche dei Servizi ispettivi della Ragioneria «al solo scopo – come ha affermato questa Corte, in relazione alla fattispecie analoga – di allargare il potere di vigilanza fino all’impiego dei servizi ispettivi di finanza pubblica», dotando gli organi dell’amministrazione centrale di un più penetrante potere generale di accesso agli uffici regionali. Detto potere, tuttavia, trova anche nel caso in esame il proprio sbocco naturale nell’attivazione delle attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, venendo anche per tale verso a «divaricarsi rispetto a quanto normato dall’art. 14 della legge n. 196 del 2009», sottraendo in tal modo «la disposizione impugnata […] al profilo di manifesta contraddittorietà ed irrazionalità, per il quale è stata denunciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all’art. 3 Cost.» (sentenza n. 219 del 2013, punto 16. del Considerato in diritto).

Interpretate in questi termini, anche le disposizioni impugnate nel presente giudizio sfuggono alle censure delle ricorrenti Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, atteso che i sopra richiamati poteri ispettivi sono strumentali allo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti; né è censurato dalle ricorrenti il ruolo del Commissario straordinario.

8.9. Occorre ora procedere allo scrutinio del comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012.

La disposizione impugnata prevede che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l’adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei controlli effettuati.

Va anzitutto precisato che, ancorché la rubrica dell’art. 6 riferisca le sue disposizioni agli enti locali e detto articolo sia collocato nel Titolo II del d.l. in esame («Province e comuni»), il tenore letterale della norma impugnata, riferendo le suddette metodologie, definite dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, all’analisi della spesa pubblica degli «enti territoriali», deve intendersi applicabile anche alle amministrazioni regionali. Ad analoga conclusione si perviene sul piano logico-sistematico, atteso che la norma impugnata prevede che la relazione sui controlli effettuati venga inviata al Parlamento, con ciò riferendo evidentemente detta attività anche alle amministrazioni regionali. Se quest’ultima fosse infatti limitata ai soli enti locali, il legislatore ben avrebbe previsto l’invio della relazione anche ai consigli regionali.

È affermazione costante di questa Corte che l’interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell’ordinamento (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 164 del 2012 e n. 85 del 1990). Se, dunque, l’autoqualificazione di per sé non è determinante, appare a fortiori irrilevante anche la definizione contenuta nella rubrica dell’articolo impugnato, letteralmente relativo allo «Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti».

Nel merito, la questione non è fondata.

La disciplina posta dalla disposizione impugnata, in quanto strumentale a più tipi di attività di controllo, rimane nell’alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarità istituiti per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea, in quanto limitati all’applicazione di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata”, inclusiva delle autonomie speciali (sentenza n. 425 del 2004), la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013, con la quale la Corte ha ritenuto non innovativi simili controlli; n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

8.10. Occorre infine prendere in esame il comma 4 dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, impugnato dalla Regione autonoma Sardegna.

La ricorrente lamenta la lesione dei parametri statutari e delle relative norme di attuazione (evocati al punto 8.5.) volti a preservare l’ambito di competenza relativo ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale, asseritamente riservato, in via esclusiva, alla Regione autonoma.

In particolare, la Regione autonoma Sardegna si duole della lesione dell’art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, che riserva il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione alla competente sezione regionale della Corte dei conti, atteso che la norma impugnata, attribuendo alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti la possibilità di adottare una «delibera di orientamento» per il controllo sugli enti locali, di fatto affiderebbe la normazione sul controllo degli enti locali della Regione ad un’articolazione della medesima Corte.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, nell’attribuire la possibilità di adottare detta «delibera di orientamento» per il controllo degli enti locali, non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La norma attribuisce a tale sezione una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni discordanti tra sezioni regionali della Corte dei conti e non è pertanto in alcun modo lesiva dell’autonomia regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, [comma 11, primo periodo: parole sostituite con le seguenti: comma 10, secondo periodo, e comma 11, primo periodo, con ordinanza correttiva n. 131 del 2014] nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all’omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L’obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificati dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;

10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso n. 20 del 2013;

11) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle proprie «prerogative costituzionali», nonché al principio secondo cui la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni o le Province ad autonomia differenziata spetta allo statuto speciale, oppure alle norme di attuazione statutaria o, comunque, all’accordo tra lo Stato e detti enti ad autonomia differenziata, con il ricorso n. 18 del 2013;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), 12, 13, 19 e 41 del Titolo IV, e dell’art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione dell’art. 116 Cost., del Titolo IV e dell’art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, e dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso n. 17 del 2013;

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost. e all’art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, con il ricorso n. 17 del 2013;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e dell’art. 10 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012 promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 4, numero 1), della legge cost. n. 1 del 1963, e all’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, con il ricorso n. 17 del 2013;

19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 1 a 8, del decreto-legge n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, in combinato disposto con l’art. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e con l’art. 116 Cost., con il ricorso n. 20 del 2013;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento al Titolo IV e all’art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975, all’art. 33 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 116, 127 e 134 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, per violazione degli artt. 24, 113, 116, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., del Titolo IV e dell’art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dell’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, , degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, dell’art. 10 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012 promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 5 della legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui disciplinano le modalità di redazione e controllo relative ai rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., agli artt. 16, 18 e 21 della legge cost. n. 1 del 1963, all’art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e agli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978, con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per quest’ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, alle «prerogative costituzionali» della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al Titolo IV e all’art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963 e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché agli artt. 116, 117 e 119 Cost., con i ricorsi, rispettivamente, n. 17 del 2013 e n. 20 del 2013;

25) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso n. 20 del 2013;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948, con il ricorso registrato al n. 20 del 2013;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 116 e 117, quarto comma, Cost., agli artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV e agli artt. 60, 63, comma 5,  della legge cost. n. 1 del 1963, agli artt. 3, 4, 6 e 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975, all’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e al principio dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali; all’art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2011), agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6, 46, 54 e 56 della legge cost. n. 3 del 1948, all’art. 1 del d.P.R. n. 21 del 1978, agli artt. 79, 80, 81 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), all’art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi,  rispettivamente, n. 17, n. 20 e n. 18 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.