SENTENZA N. 139
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 maggio 2005, depositato in cancelleria il 16 maggio 2005 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso l’intera legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in particolare, ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e gli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Il ricorrente espone che le finalità della legge sono perseguite – oltre che con azioni di informazione e sensibilizzazione – attraverso la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni, ai soggetti che abbiano adottato, o intendano adottare, prassi socialmente responsabili. Aggiunge che i suddetti contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e che la Regione fa riferimento – quali indicatori dell’adesione agli obiettivi di sviluppo sostenibile – ai sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza dei lavoratori, della responsabilità sociale e dell’etica, approvati dall’Unione europea, dallo Stato italiano, dall’International Labour Organization (ILO) e dall’Ente nazionale di unificazione (UNI), attestati dagli organismi preposti.
Tanto premesso, il Governo deduce l’illegittimità costituzionale dell’intero testo, essendo i vari articoli strettamente connessi, con la conseguenza che il venir meno di alcuni di essi comporta la caducazione degli altri, ed avendo la legge contenuto specifico ed omogeneo. In particolare, secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, comma 1, e il correlato art. 5 – nel disciplinare la materia della responsabilità sociale delle imprese e della relativa certificazione, nonché nel prevedere la priorità per la concessione di contributi finanziari e agevolazioni alle imprese iscritte nell’albo regionale – esulerebbero dalla competenza regionale, interferendo con la materia del regime d’impresa regolato dal codice civile, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell’ordinamento civile. Gli artt. 2, comma 2, e 7, e l’art. 6, inciderebbero nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.: i primi affidando ad organismi abilitati di parte terza la verifica del rispetto – da parte delle amministrazioni pubbliche, delle ONLUS e delle imprese – dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente responsabili, nonché di certificazioni di prodotto e di servizio; il secondo prevedendo aiuti finanziari, individuati dalla Giunta, destinati a coprire una parte dei costi di certificazione.
2. – La Regione Marche si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2.1. – In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso – costituendo le norme impugnate esercizio delle competenze legislative regionali in materie residuali e concorrenti – e deducendo anche la genericità dello stesso.
Considerato in diritto
1. – È all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Il Governo censura l’intera legge regionale, della quale assume il contenuto specifico e omogeneo. In particolare, deduce la lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile ad opera della disposizione che individua le finalità della legge (art. 1), e di quelle che prevedono la priorità (art. 5) per la concessione di incentivi (art. 2, comma 1) ai soggetti (le amministrazioni pubbliche, le imprese e le ONLUS) iscritti nell’albo regionale (art. 4, non espressamente richiamato). Inoltre, lamenta l’interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza; interferenza che la Regione avrebbe posto in essere attraverso le disposizioni che attribuiscono la certificazione a soggetti di parte terza (artt. 2, comma 2, e 7), e istituendo aiuti finanziari per chi intende aderire a processi di certificazione (art. 6).
2. – La questione è inammissibile per genericità delle censure.
Il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve anche «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge», ponendosi l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 450 del 2005).
Il ricorso introduttivo di questo giudizio, pur identificando le norme costituzionali e della legge regionale – senza peraltro distinguere al suo interno quelle concernenti gli interventi di promozione della “cultura di prassi socialmente responsabili” – è del tutto privo di motivazione. La lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile è solo affermata, per l’interferenza rispetto al “regime d’impresa regolato dal codice civile”. Allo stesso modo, è puramente assertiva la denunciata interferenza con la materia statale della tutela della concorrenza.
La genericità delle censure avanzate non consente di individuare i termini della questione di costituzionalità, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante “Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d’utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane”, e, in particolare, degli artt. 1, 2, comma 1, e 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e degli artt. 2, comma 2, 6 e 7, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.