Sentenza n. 10 del 1993

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SENTENZA N. 10

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di MUJANOVIC Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di HAKIMI Noureddin, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un giudizio penale l'imputato, cittadino slavo, condotto in udienza in stato di detenzione, dichiarava, avvalendosi dell'assistenza dell'interprete nominatogli durante gli atti introduttivi del dibattimento, di non conoscere la lingua italiana e, pertanto, di ignorare il contenuto dell'imputazione contestatagli mediante notifica in carcere del decreto di citazione. Di fronte a questa circostanza, la quale risultava dagli atti di causa per esser stata rilevata al momento della convalida dell'arresto, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la prima delle due ordinanze riportate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui tale norma non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, accompagnato da una traduzione nella lingua a lui nota.

Con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la norma impugnata è ritenuta di dubbia costituzionalità dal Pretore rimettente, in quanto essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra l'imputato straniero che ignora la lingua italiana e gli imputati che non versano in tale particolare condizione. Lo straniero, infatti, vedrebbe leso il suo diritto a conoscere il contenuto del decreto di citazione, in tutti i suoi elementi costitutivi, sin dal momento della notifica, con la conseguente vanificazione, nei suoi riguardi, dello scopo tipico della notificazione del decreto di citazione, irrimediabilmente pregiudicato anche quando, come nel caso di specie, il decreto di citazione venga tradotto all'imputato dall'interprete nominatogli in udienza.

A quest'ultima osservazione si collega la censura mossa all'art. 555, terzo comma, c.p.p., anche in riferimento al parametro rappresentato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, in conseguenza della suesposta ingiustificata discriminazione in ordine alla concreta realizzazione dell'effetto funzionale della notifica del decreto di citazione, l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana non sarebbe posto in condizione di apprestare adeguatamente la propria difesa, sia in ordine al contenuto dell'accusa che gli viene mossa, sia in ordine alle facoltà processuali che gli sono riconosciute (da quelle, più elementari, derivanti dalla conoscenza del tempo e del luogo della celebrazione del giudizio a suo carico, a quelle, di più complessa azionabilità, come la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato ed essere ammesso allo sconto di pena previsto da quel particolare rito).

Infine, il Pretore di Torino assume la violazione dell'art. 76 della Costituzione, argomentando che la norma impugnata non rispetterebbe la direttiva espressa dall'art. 2, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), che prescrive il rispetto delle norme e delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona e al processo penale.

In particolare, il giudice a quo richiama, innanzitutto, l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale stabilisce che "ogni accusato ha diritto (..) a essere informato (..) in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" . In secondo luogo, richiama l'art. 14, terzo comma, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che "ogni individuo accusato di un reato ha il diritto (...) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato in una lingua a lui comprensibile della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Secondo il giudice rimettente, tali principi non possono dirsi attuati da una norma, come quella dell'art.555, terzo comma, c.p.p., la quale non prevede che il decreto di citazione venga notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, tradotto in una lingua a lui nota.

2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale in oggetto.

In via di premessa, l'Avvocatura dello Stato ricorda che il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate. A tale proposito la stessa difesa rinvia, più in particolare, al consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il qua le la diversità della posizione del cittadino rispetto a quella dello straniero, seppure non precluda il riconoscimento all'uno e all'altro dei diritti fonda mentali, consente al legislatore, nell'ambito del suo ragionevole apprezzamento, di stabilire modalità normativamente diversificate nel godimento di tali situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Pertanto, la norma impugnata, considerata sistematicamente con la disciplina del processo penale - disciplina che, sebbene imponga l'uso della lingua italiana per il compimento degli atti del processo penale (art. 109 c.p.p.), riconosce all'imputato (art. 143 c.p.p.) e all'indagato (art. 61 c.p.p.), che non conoscono la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete - non appare in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, continua l'Avvocatura dello Stato, sicuramente irrazionale sarebbe una norma, come quella che il giudice a quo mira a introdurre nell'ordinamento con la pronunzia additiva richiesta con riguardo all'art. 555, terzo comma, c.p.p., dal momento che la preventiva traduzione del decreto di citazione nella lingua nota all'imputato straniero sarebbe operativamente pregiudicata dalla difficoltà di individuare anticipatamente quale sia la lingua da questi effettivamente conosciuta, non potendo considerarsi decisiva in tal senso la sua nazionalità.

L'Avvocatura dello Stato osserva, inoltre, che una considerazione complessiva della disciplina del processo penale relativa alla figura dell'interprete induce a ritenere infondate anche le censure mosse alla norma impugnata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Posto che il contenuto essenziale del diritto di difesa riposa sulla garanzia di un effettivo e reale contraddittorio, assicurato anche attraverso un'adeguata assistenza tecnico-professionale, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete rappresenta il mezzo con cui si consente all'imputato straniero, mediante la presa di cognizione dello sviluppo processuale, di partecipare effettivamente al processo, con la possibilità di utilizzare tutte le opportunità di strategia processuale (ivi compresa la richiesta di rito abbreviato) che il codice mette a sua disposizione.

Infine, conclude l'Avvocatura dello Stato, anche i principi delle convenzioni internazionali richiamate nell'ordinanza di rimessione sarebbero adeguatamente rispettati dal riconoscimento di un diritto dell'imputato straniero all'assistenza gratuita di un interprete, dal momento che le convenzioni richiamate impongono soltanto una informativa dettagliata e comprensibile dell'imputazione, senza che sia in proposito fissata alcuna specifica scadenza temporale o alcun termine iniziale.

3. Con la seconda delle ordinanze riportate in epigrafe, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli artt. 456, secondo comma, c.p.p. e 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui il combinato disposto formato da queste due norme non impone che l'avviso previsto dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., sia tradotto nella lingua dell'imputato straniero che non conosce la lingua italiana con l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato. Lo stesso giudice a quo, subordinatamente al caso di pronuncia di inammissibilità o di infondatezza sulla precedente questione di legittimità costituzionale, dubita della costituzionalità dell'art. 458, primo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui quella norma prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anzichè, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.

Le due questioni di costituzionalità ora illustrate sono state sollevate nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato a carico di un cittadino tunisino, in stato di custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti, dopo che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la sua richiesta di giudizio abbreviato, con la motivazione che quest'ultima era stata intempestivamente prodotta il 31 gennaio 1992 (ossia oltre sette giorni dopo la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato, avvenuta il 23 gennaio 1992, ancorchè proposta entro il termine fissato dall'art.458, primo comma, c.p.p., considerando come dies a quo la successiva notifica al difensore, avvenuta il 24 gennaio 1992) e dopo che il Tribunale di Milano, competente per il giudizio immediato, aveva respinto l'istanza di rimessione in termini presentata (al fine di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato) dal difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., prima dell'apertura del dibattimento, basandosi sul fatto che lo straniero, non conoscendo la lingua italiana, non aveva compreso il contenuto dell'avviso che gli era stato notificato.

Secondo il giudice a quo, sulla base dello svolgimento del processo appena ricordato, entrambe le questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti, dal momento che sarebbero indirizzate, ancorchè in via subordinata l'una rispetto all'altra, all'eliminazione delle norme dalla cui applicazione deriverebbe all'imputato straniero, con riferimento al caso di specie, il pregiudizio consistente nella impraticabilità del giudizio abbreviato e nell'impossibilità del conseguimento del connesso effetto sostanziale di riduzione della pena.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle due questioni di costituzionalità sollevate, il Tribunale di Milano, riguardo a quella principale, osserva che dall'insieme delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di lingua degli atti del processo penale e di assistenza dell'interprete all'imputato straniero (artt. 109, 143, 169, terzo comma, c.p.p. e 63 disp. att. c.p.p.) si dovrebbe escludere l'obbligo di traduzione dell'avviso di cui all'art. 456, secondo comma, c.p.p. nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora l'italiano e che, pertanto, l'omissione di tale previsione comporterebbe una lesione sostanziale del diritto di difesa, in quanto comprometterebbe il diritto dell'imputato straniero di beneficiare della diminuente di pena prevista in conseguenza dell'adozione del rito abbreviato.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, il giudice a quo osserva che, nel caso di imputato straniero che non conosce la lingua italiana e al quale l'avviso previsto dall'art.456, secondo comma, c.p.p. non sia stato notificato nella traduzione in una lingua a lui conosciuta, la decorrenza del breve termine di decadenza fissato dall'art. 458, primo comma, c.p.p., a partire dalla data di notifica del predetto avviso all'imputato, risulterebbe lesiva del diritto di difesa dell'imputato, dal momento che non sussiste il presupposto (ossia la piena comprensione dell'avviso) sulla base del quale l'accusato è posto in grado di attivarsi e di informare il difensore, presupposto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi essenziale al fine di affermare la non irragionevolezza del termine di cui all'art. 458, primo comma, c.p.p.. Pertanto, poichè nel caso in esame non possono essere riferite all'imputato straniero le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 588 del 1990 in relazione all'imputato che conosce la lingua italiana, è opinione del giudice a quo che, qualora la questione principale dovesse ritenersi infondata o inammissibile, dovrebbe dichiararsi, entro questi limiti, l'illegittimità costituzionale della norma contestata in via subordinata.

4. Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha richiesto, per entrambe le questioni di costituzionalità sollevate, una pronuncia di inammissibilità o una di infondatezza.

Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Milano in via principale, sarebbe inammissibile per irrilevanza.

Secondo la difesa erariale, il giudice a quo ignora che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 175 c.p.p., poichè la violazione del termine di decadenza per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato trarrebbe motivo da un comporta mento incolpevole dell'imputato (ossia la non comprensione dell'avviso notificatogli in lingua italiana), che, come tale, configurerebbe sicuramente un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, richiesti dalla disposizione generale dell'art. 175 c.p.p. come presupposto per la concessione di un provvedimento di restituzione in termini.

Nel merito, la difesa erariale ritiene entrambe le questioni infondate, in quanto non si evidenzierebbero nella disciplina legislativa vigente motivi di contrasto con l'art. 24 della Costituzione sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa ivi previsto. Inoltre, sempre secondo la stessa difesa, non potrebbe ritenersi sussistente, neppure con riferimento a un imputato straniero, l'irrazionalità o l'incongruenza di un termine di sette giorni decorrente dalla notifica di un atto all'interessato.

Considerato in diritto

l. Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel corso di un giudizio penale nel quale un imputato straniero aveva dichiarato in udienza, attraverso l'interprete nominato dal giudice all'inizio del dibattimento, di aver ignorato fino ad allora il contenuto dell'imputazione mossagli a causa della sua assoluta non conoscenza della lingua italiana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione - nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba esser notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua a lui nota.

Il Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza di un giudizio immediato instaurato, a carico di un imputato straniero che non conosceva la lingua italiana, dopo che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato perchè intempestivamente prodotta e dopo che lo stesso Tribunale di Milano aveva respinto l'istanza di rimessione in termini presentata dal difensore dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art.458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. In via subordinata, lo stesso giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art.24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anzichè, per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.

Sebbene la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Torino e quella proposta in via principale dal Tribunale di Milano abbiano ad oggetto disposizioni diverse e sebbene i parametri invocati nell'uno e nell'altro caso siano solo parzialmente coincidenti, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza in considerazione del fatto che in ambedue le ipotesi i giudici a quibus chiedono pronunzie additive aventi un contenuto analogo. Più precisamente, tali giudici, affinchè siano salvaguardati i principi costituzionali invocati e, in particolare, il diritto di difesa, prospettano l'esigenza che nell'ordinamento processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva e dettagliata dell'imputazione (decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore) ovvero l'esercizio di significativi diritti garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale (avviso, contenuto nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso).

2. Ambedue le questioni sono non fondate nei sensi indicati in motivazione.

Premesso che l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, formulata dall'Avvocatura dello Stato, va respinta dal momento che, una volta che il giudice rimettente abbia non irragionevolmente individuato la norma applicabile alla controversia pendente di fronte a se stesso, esula dai poteri intestati a questa Corte in sede di riesame della rilevanza sostituirsi al giudice a quo attraverso l'indicazione di norme diverse che, secondo il suo avviso, sarebbero risolutive del caso dedotto o, comunque, influenti sulla decisione dello stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 89 del 1984 e 189 del 1986, nonchè ord. n. 125 del 1987), occorre osservare che i giudici a quibus richiedono a questa Corte addizioni normative il cui contenuto sostanziale è già presente nell'ordinamento vigente.

Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione che la regola predisposta dall'art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali e possa, quindi, essere estesa alla notificazione di atti scritti soltanto in riferimento ai casi espressamente previsti come eccezioni a quella regola: vale a dire, la richiesta del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di avere la traduzione nella madrelingua degli atti del procedimento a lui indirizzati (art. 109, secondo comma, c.p.p.) e l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato rivolto all'imputato straniero, invito che dev'essere redatto nella lingua dell'accusato quando dagli atti risulti che quest'ultimo non conosce la lingua italiana (art. 169, terzo comma, c.p.p.). Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena ricordato non può essere condiviso.

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

Una disposizione del tutto identica è, altresì, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n.88l.

Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perchè queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n.81 ("il codice di procedura penale deve [...] adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, piuttosto, perchè si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v.analogamente sent. n. 62 del 1992). E, poichè si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorchè esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

3. Nel disciplinare con una norma di carattere generale il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, l'art.143 c.p.p. ha prodotto nel sistema processuale penale una significativa innovazione rispetto alla disciplina dello stesso processo contenuta nel codice precedente. Infatti, mentre in quest'ultimo l'art. 326 regolava la figura dell'interprete in modo tale da collocarla senza residui nella categoria degli ausiliari del giudice - tanto che individuava la funzione caratterizzante di questo istituto nell'esigenza di assicurare l'intellegibilità obiettiva di tutti gli atti del processo, attraverso l'omogeneità della lingua adoperata e senza distinguere, fra le dichiarazioni o le deposizioni, quelle provenienti dall'imputato -, l'art.143 del nuovo codice, invece, pur mantenendo all'interprete le funzioni tipiche del collaboratore dell'autorità giudiziaria (secondo comma), marca nettamente la differenza con la precedente disciplina assegnando primariamente allo stesso una connotazione e un ruolo propri di istituti preordinati alla tutela della difesa, tanto da configurare il ricorso all'interprete come oggetto di un preciso diritto dell'imputato e da qualificare la relativa funzione in termini di "assistenza" (primo comma).

Tale innovazione, che sottolinea il valore del diritto alla difesa come strumento di reale partecipazione dell'imputato al processo attraverso l'effettiva comprensione dei distinti atti e dei singoli momenti di svolgimento dello stesso, pone il nuovo sistema processuale penale in sintonia con i principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti della persona (v., oltre agli articoli di dette convenzioni sopra indicati, l'art. 3, terzo comma, lettera a, e l'art. 14, terzo comma, lettera f, del Patto internazionale dei diritti civili e politi ci, di cui l'art. 143, primo comma, c.p.p. costituisce una riproduzione pressochè letterale). É da siffatto rapporto con i suddetti principi, alimentato dal necessario collegamento con i valori costituzionali attinenti ai diritti della difesa (art.24, secondo comma, della Costituzione), che deriva, nei termini precedentemente precisati, una particolare forza espansiva dell'art. 143, primo comma, c.p.p., che il giudice penale, in sede di interpretazione, non può ignorare.

In conseguenza di queste considerazioni risulta evidente che non può essere condiviso il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus, vale a dire l'assunto che l'art. 143, primo comma, c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione, che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'utilizzazione dell'interprete per gli atti orali soltanto quelle espressamente previste nello stesso codice di procedura penale (v. artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, c.p.p.). Al contrario, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa, riconosciuto altresì dalla comunità internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione - sottoscrizione di almeno trentacinque membri della comunità mondiale - cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'entrata in vigore del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, c.p.p.

va interpretato come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi, nell'ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna.

4. Del resto, la ricordata configurazione del diritto all'assistenza di un interprete è, per un verso, permessa dalle stesse disposizioni stabilite dall'art.143, primo comma, c.p.p. e, per altro verso, non è ostacolata, nè, tantomeno, contraddetta dalle altre disposizioni del codice che prescrivono specificamente la traduzione di atti del processo nella lingua nota all'imputato.

Sotto il primo profilo, infatti, occorre osservare che l'art. 143, primo comma, c.p.p., definisce significativamente il contenuto dell'attività dell'interprete in dipendenza della finalità generale di garantire all'imputato che non intende o non parla la lingua italiana di "comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Questa ampia finalizzazione induce a ritenere che l'art. 143 sia suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale. Inoltre, il fatto che la disciplina dell'istituto in questione sia contenuta nel titolo dedicato alla "traduzione degli atti" e il fatto che il processo penale, a differenza di quello civile, non distingue la figura del traduttore da quella dell'interprete, inducono a ritenere che, in via generale, il diritto all'interprete possa essere fatto valere e possa essere fruito, stando al tenore letterale dello stesso art. 143 c.p.p., ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali.

Sotto il profilo del rapporto con le altre disposizioni del codice di procedura penale che prescrivono la traduzione di atti processuali nella lingua compresa dall'imputato, occorre sottolineare che il significato normativo da attribuire all'art. 143 c.p.p. è più ampio e non coincidente sia rispetto a quello proprio dell'art.109, secondo comma, c.p.p., sia rispetto a quello proprio dell'art. 169, terzo comma, c.p.p.. Infatti, mentre la garanzia apprestata dall'art.143 c.p.p. ha carattere generale e si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalità, che, essendo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato, risulta essere non in grado di comprendere la lingua italiana, al contrario le garanzie offerte dagli altri articoli sopra indicati prescindono dal presupposto della effettiva comprensione della lingua propria degli atti processuali.

Più in particolare, l'art. 109, secondo comma, c.p.p. attribuisce al cittadino italiano appartenente a un minoranza linguistica riconosciuta il diritto di richiedere la traduzione nella madrelingua degli atti a lui indirizzati, a prescindere dal fatto che egli parli o comprenda la lingua italiana: quella ora indicata è, infatti, una garanzia che, come ha affermato questa Corte (v. sent. n. 62 del 1992), non è finalizzata "alla adeguata comprensione degli aspetti processuali", nè implica, più in generale, una "coincidenza o sovrapposizione con la tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa", ma è, in ogni caso, "la conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico". Diversamente, l'art. 169, terzo comma, c.p.p., che prescrive l'obbligo di notifica re all'estero, tradotto nella lingua dell'imputato straniero, l'invito a dichiarare o a eleggere domicilio nel territorio dello Stato, impone la redazione dell'atto in una lingua diversa da quella ufficiale in presenza del mero ricorrere della nazionalità straniera dell'imputato, salvo che dagli atti del processo non risulti la conoscenza da parte dell'imputato stesso della lingua italiana.

5. Le considerazioni fin qui svolte - e, in particolare, quelle relative al principio della effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale, partecipazione che è imposta all'accertamento della fondatezza dell'accusa e che trova il proprio presupposto indefettibile nella piena comprensione degli atti processuali che quella sequenza compongono,- inducono a concludere che la mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato straniero sia del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (art. 555 c.p.p.), sia dell'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato, concernente la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato (artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, c.p.p.), non può impedire la piena espansione della garanzia assicurata dall'art. 143, primo comma, c.p.p., in conformità ai diritti dell'imputato riconosciuti dalle convenzioni internazionali ratificate in Italia e dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

In altri termini, interpretato alla luce dei principi appena ricordati, l'art. 143, primo comma, c.p.p. impone che si proceda alla nomina dell'interprete o del traduttore immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente. Quest'ultima evenienza, anzi, va riferita anche alla fase delle indagini preliminari, sia per effetto dell'estensione all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 c.p.p.), sia per effetto del riferimento esplicito, contenuto nello stesso art. 143, terzo comma, c.p.p., alla nomina dell'interprete in relazione alle attività processuali del giudice così come alle attività del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto, il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete comporta, ad una corretta interpretazione dell'art. 143 c.p.p., che l'attività di assistenza svolta da quest'ultimo a favore dell'indagato ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal Giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal Pubblico ministero (nel rito pretorile).

Questa conclusione, oltre a essere indotta da un preciso collegamento ermeneutico con i principi costituzionali stabiliti dall'art. 24 e con i diritti dell'imputato garantiti dalle sopra menzionate convenzioni internazionali sui diritti della persona, costituisce uno svolgimento coerente della stessa funzione che l'art. 143 c.p.p. assegna all'interprete. Questi, infatti, proprio perchè assiste l'imputato (o l'indagato) al fine di fargli comprendere l'esatto significato dell'accusa formulata contro di lui e di fargli seguire il compimento degli atti cui partecipa, non può non estendere la sua opera di collaborazione anche all'atto con il quale l'imputato è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltrechè delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa, qual è essenzialmente il decreto di citazione a giudizio, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi.

6. L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete, basato sull'art. 143 c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale manifestati dal Pretore di Torino e dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe e risponde ai limiti di rilevanza propri delle questioni sottoposte a questa Corte dai giudici a quibus. Sotto quest'ultimo profilo, va precisato, infatti, che in ambedue i casi la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato straniero è stata accertata sin dalle indagini preliminari, al momento dei rispettivi arresti e delle relative udienze di convalida. Sicchè è di evidente rilevanza una pronunzia comportante l'attuazione del di ritto dell'imputato a vedersi notificato, tradotto nella lingua a lui nota, il decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore, in un caso, e il decreto di citazione a giudizio immediato innanzi al tribunale competente, nell'altro caso.

In conseguenza della decisione resa, perde ogni ragion d'essere la questione di legittimità costituzionale avverso l'art. 458, primo comma, c.p.p., sollevata in via subordinata dal Tribunale di Milano con la seconda delle ordinanze indicate in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

- dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt.3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa;

- dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art.458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/01/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/01/93.