SENTENZA N. 189
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1978 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Caramelli Vincenzo contro l'Amministrazione provinciale di Firenze, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Lami Lidia contro l'Amministrazione provinciale di Arezzo, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;
visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 7 febbraio 1978 il Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - nel procedimento conseguente al ricorso proposto da Caramelli Vincenzo contro l'Amministrazione provinciale di Firenze, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1. reg. Toscana 4 luglio 1974 n. 35 con riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., in quanto non prevedeva, fra i componenti dell'ora soppresso Comitato provinciale della caccia, anche un concessionario di riserve di caccia.
Identica questione la stessa Sezione del detto Collegio giudicante sollevava con successiva ordinanza 26 ottobre 1979 nel procedimento relativo al ricorso proposto da Lami Lidia contro l'Amministrazione provinciale di Arezzo.
Secondo il Supremo Giudice amministrativo, non esente da dubbi che la composizione del Comitato provinciale della caccia potesse effettivamente contrastare con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, in quanto la carenza di un concessionario di riserve fra i membri dell'organo consultivo tecnico può avere privato l'amministrazione dell'apporto di una specifica competenza tecnica.
Nel giudizio concernente l'Amministrazione provinciale di Arezzo é intervenuta la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Cheli che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque infondata, la proposta questione.
Secondo la difesa della Regione (a parte il fatto che la contestata disciplina non é più operante), a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro statale 27 dicembre 1977 n. 968 e della conseguente abolizione dei Comitati in esame, la questione sarebbe irrilevante perché non sarebbe pregiudiziale alla definizione dei giudici de quibus. Questi, infatti, investono la legittimità di un diniego di rinnovo di riserva di caccia da parte dell'Amministrazione, e non quella del parere espresso dal Comitato provinciale della caccia. In ogni caso, però, manifesta sarebbe l'infondatezza perché le scelte relative alla composizione di un organo consultivo attengono alla sfera di discrezionalità politica del legislatore regionale, e non incontrano limiti specifici nel dettato costituzionale.
D'altra parte, il dosaggio fra le varie componenti dell'organo, così come contemplato nell'articolo impugnato, risulta equilibrato e razionale in quanto viene ad esprimere una vasta gamma d'interessi e di esperienze, in grado di salvaguardare il rispetto del principio del buon andamento e della imparzialità amministrativi.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze in esame sollevano identica questione di legittimità: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con un unica sentenza.
2. - Il Consiglio di Stato afferma la rilevanza della questione sollevata nella considerazione che, ove la composizione del Comitato provinciale della caccia fosse illegittima, il vizio del relativo parere, ancorché facoltativo, si riverbererebbe sul provvedimento di diniego di rinnovo della concessione. Poiché il riesame della Corte sul punto va limitato alla sufficienza della motivazione del giudice a quo e non spinto a considerazioni che potrebbero influire sul merito del giudizio principale (cfr., per prima, sent. n. 30 del 1957), l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione intervenuta deve essere respinta.
3. - Una volta che la stessa ordinanza di rimessione ha correttamente escluso che nei Comitati provinciali della caccia, di cui si va parlando, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di determinate categorie, "ma soltanto apporto di consulenza tecnica per il migliore conseguimento dei fini di pubblico interesse, affidati nella materia alla pubblica Amministrazione", sembra alla Corte che la questione proposta resti risolta, non soltanto nei confronti dei parametri 3 e 9 della Costituzione, come pure esattamente il Consiglio di Stato ha rilevato.
Del resto, é la stessa ordinanza a riconoscere che "validi argomenti potrebbero far sostenere che il legislatore non abbia, nella specie, travalicato i limiti del suo potere discrezionale".
Ed, in realtà, se tutto si riduce all'apporto tecnico che potrebbe venire dal rappresentante delle riserve di caccia, deve rilevarsi che il parere sull'opportunità della proroga provvisoria (art. 49, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1974 n. 35) delle riserve giunte a scadenza (e superate dall'attuazione delle aree di protezione e delle aziende di produzione di selvaggina) trova, nella composizione del Comitato, così come la legge l'aveva prevista, ampia rispondenza di conoscenze tecnico - scientifiche e di esperienze specifiche: tali da doversi ritenere che non vi sia alcuna compromissione della serietà e obbiettività dell'attività consultiva dell'organo, e conseguentemente nessuna offesa al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
Ed, infatti, il legislatore ha avuto cura di selezionare i membri del Comitato in modo che i vari settori di discipline, coinvolti nei problemi connessi alla conservazione e tutela del patrimonio faunistico, trovassero voce nell'organo consultivo. Sono ben undici i membri che (e, perciò, in assoluta maggioranza) entrano nel Comitato esclusivamente per la loro qualità di "esperti" nelle varie discipline zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche, oltre a due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche che non hanno altra finalità se non quella della generalità alla salva guardia del patrimonio faunistico e ambientale. La presenza del rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe, perciò, potuto aggiungere nozioni od esperienze che quei molti membri già non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalità tecnica ha giudicato esaustive. Certo, quel rappresentante avrebbe potuto, invece, in ipotesi, portare ragioni a difesa degli interessi della categoria, ma l'ordinanza ha giustamente riconosciuto che ciò non era negli scopi dell'organo tecnico - consultivo, e tanto meno nella ratio della legge che li prevedeva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della 1. reg. Toscana 4 luglio 1974 n. 35, sollevata dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - con le ord. 7 febbraio 1978 e 26 ottobre 1979, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.