SENTENZA N. 30
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Mestre nel procedimento civile tra la ditta Fratelli Marin e l'Ufficio successioni e demanio di Venezia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 187 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Riccardo Tornabuoni e Virgilio Andrioli per la ditta Fratelli Marin ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi.
Ritenuto in fatto
Con ingiunzione emessa dall'Ufficio successioni e demanio di Venezia, resa esecutoria dal Pretore il 10 aprile 1954, e notificata il 23 aprile 1954, la ditta Fratelli Marin di Mestre fu invitata a pagare lire 55. 000, quale corrispettivo, dovuto per il 2, 3 e 4 trimestre del 1953, dei servizi previsti dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina per le bombole per metano.
Contro tale ingiunzione ed altre che erano state notificate per lo stesso titolo, la ditta Marin fece opposizione davanti al Tribunale di Venezia, deducendo, tra l'altro, la incostituzionalità della legge 8 luglio 1950, n. 640, e la nullità delle ingiunzioni. Contestò, nel merito, la sussistenza del debito.
L'Ufficio successioni e demanio intanto, in base all'ingiunzione del 10 aprile 1954 per il pagamento di lire 55. 000, procedette all'esecuzione, con atto di pignoramento del 29 settembre 1954. La ditta Fratelli Marin fece opposizione con ricorso del 30 settembre 1954, notificato il 21 ottobre successivo, ripetendo le eccezioni già proposte nell'opposizione all'ingiunzione e chiedendo la sospensione degli atti esecutivi.
La causa ebbe vari rinvii. Con comparsa depositata alla udienza del 20 marzo 1956, il procuratore della ditta Marin precisava che l'eccezione di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'art. 20 del regolamento 16 dicembre 1950, n. 1121, perché in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, nonché gli artt. 3, 8, 10 e 13 della detta legge n. 640 e gli artt. 29 e 34 del regolamento, perché in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Il Pretore, con ordinanza del 20 aprile 1956, ritenendo le questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la decisione e non manifestamente infondate, dispose la trasmissione degli atti a questa Corte e sospese il giudizio. L'ordinanza, notificata il 27 aprile 1956 alla ditta Marin ed al suo procuratore, il 28 aprile 1956 all'Ufficio demanio e successioni, il 30 aprile 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri e regolarmente comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1956.
Dell'anzidetta ordinanza l'Ufficio successioni e demanio, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con ricorso del 3 maggio 1956, notificato alla ditta Marin insieme col decreto di fissazione dell'udienza il 5 maggio 1956, chiese, per vari motivi, la dichiarazione di nullità o, comunque, la revoca. Ma il Pretore con altra ordinanza del 7 maggio 1956, respinse l'istanza.
In questa sede, con atti del 15 e del 16 maggio 1956, depositati in cancelleria il 17 maggio successivo, si é costituita, in rappresentanza rispettivamente dell'Ufficio demanio e successioni di Venezia e del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha presentato le deduzioni, anche nell'interesse, per quanto possa occorrere, del Ministro delle finanze.
Con atto del 15 giugno 1956, depositato il 21 giugno successivo, si é costituita ed ha depositato le deduzioni la ditta Fratelli Marin. Questa, precisando i termini delle questioni già dedotte dinanzi al Pretore di Mestre, sostiene:
1) che l'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, impone ai proprietari ed utenti di bombole per metano il pagamento di un corrispettivo giornaliero, nella misura fissata non dalla legge, bensì da un comitato amministrativo, nominato ai sensi dell'art. 12: donde il contrasto delle due disposizioni con l'art. 23 della Costituzione;
2) che pure in contrasto con l'art. 42 della Costituzione sono le disposizioni dell'art. 3 della ricordata legge n. 640 del 1950, in quanto prevede una espropriazione, nei confronti dei proprietari di bombole per metano, prescindendo dallo accertamento del pubblico interesse, e senza concedere alcun indennizzo; la disposizione dell'art. 8, perché, in sostanza, ammette una forma di espropriazione di fatto, autorizzando l'Ente metano (ed ora l'Ente nazionale idrocarburi), a consegnare ai proprietari bombole usate ed antiquate, in cambio di quelle detenute dai proprietari stessi; le disposizioni infine degli artt. 10 e 13, perché pongono a carico dei proprietari un contributo per l'uso delle bombole proprie, e inoltre l'obbligo di avvalersi dell'Ente per i servizi di manutenzione, sottraendo tale servizio all'iniziativa ed al controllo dei proprietari.
L'Avvocatura generale dello Stato deduce preliminarmente l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale nei termini indicati nell'ordinanza del Pretore di Mestre.
Rileva in proposito che, nel capo II della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, in relazione alla prima parte dell'art. 134 della Costituzione ed agli artt. 1 e 2 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, sono delineate le due forme di giudizio davanti alla Corte costituzionale: quello iniziato in via diretta, nei casi previsti dalla legge, e quello promosso in via incidentale con ordinanza di un'autorità giurisdizionale.
Osserva che i due giudizi sono bensì diversi quanto alla struttura formale, per la titolarità dell'azione e per le modalità con cui la controversia costituzionale é portata all'esame della Corte. Coincidono peraltro entrambi in ordine alla potestà e all'obbligo della Corte stessa di accertare i presupposti processuali e le condizioni di ammissibilità dell'azione nel primo e della rimessione degli atti nel secondo; e di controllare altresì la ritualità o la regolarità dell'atto introduttivo, cioè del ricorso e dell'ordinanza. Ciò premesso sostiene che il Pretore di Mestre non aveva potestà di emettere l'ordinanza di trasmissione degli atti a questa Corte per i seguenti motivi:
1. - Anzitutto per incompetenza a decidere sull'opposizione all'esecuzione proposta dalla ditta Marin, sia perché la stessa causa pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia per le disposizioni degli artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, nel caso che si ritenesse che l'opposizione all'esecuzione (iniziata in base alle norme del T.U. 14 aprile 1910, n. 639) rientrasse nell'ambito dell'art. 615 dello stesso codice.
2. - Per manifesta irrilevanza, ai fini del giudizio di merito, essendo cessata la materia del contendere in seguito alla revoca dell'ordinanza ed essendo venuta meno l'efficacia del precetto per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 481 del Codice di procedura civile.
La causa, pertanto, secondo la tesi dell'Avvocatura, si sarebbe potuta definire, prescindendosi dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale. Donde la irregolarità dell'ordinanza del Pretore per mancanza dei presupposti dell'azione e d'interesse al giudizio.
Pure sotto il profilo della irrilevanza, o comunque della infondatezza, l'eccezione di inammissibilità é proposta dalla difesa dello Stato rispetto alle ulteriori questioni dedotte. Sostiene infatti, riguardo agli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che spettava al giudice ordinario esaminare se i corrispettivi previsti nelle dette disposizioni fossero o no tributi. Nella prima ipotesi avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per inosservanza del solve et repete, o perché si trattava di controversia tributaria. Nell'altra avrebbe dovuto dichiarare la questione manifestamente infondata, perché fuori dell'ambito dell'art. 23 della Costituzione. Sostiene inoltre, in ordine agli artt. 3, 8, 10 e 13 della detta legge, l'irrilevanza delle questioni sollevate, perché davanti al Pretore non era in discussione la proprietà delle bombole per metano o l'obbligo della punzonatura o quello di avvalersi dei servizi posti a carico dell'Ente, bensì soltanto l'obbligo della ditta Marin, quale utente e distributrice delle bombole, di pagare il corrispettivo richiesto con l'ingiunzione del 10 aprile 1954.
Ma se anche, soggiunge l'Avvocatura, si ritenesse trattarsi di tributi, le disposizioni degli artt. 10 e 12 non sarebbero incompatibili con l'art. 23 della Costituzione. Il quale contiene bensì riserva di legge in materia tributaria, ma limitatamente alla determinazione dei casi e delle modalità, nei quali può essere esercitato il potere discrezionale della pubblica amministrazione; là dove nella legge n. 640 del 1950, sono fissati i criteri e le modalità dell'ingiunzione, sono indicati i soggetti del rapporto tributario e i controlli necessari a garanzia degli interessati.
Passando all'esame delle disposizioni degli artt. 3, 8, 10 e 13 della stessa legge del 1950, l'Avvocatura esclude l'incompatibilità con l'art. 42 della Costituzione dell'art. 3, perché le bombole, fabbricate precedentemente al 1 agosto 1948, furono acquistate dall'Ente in base a provvedimenti di requisizione con indennizzo. Rileva poi, in ordine alle altre disposizioni dell'art. 3, che l'obbligo della punzonatura deve ritenersi legittimamente imposto, essendo un controllo stabilito, mediante corrispettivo, su cose di proprietà privata per fini di sicurezza generale. Soggiunge anzi che l'obbligo della punzonatura non può considerarsi come limite alla proprietà privata ma piuttosto come condizione per l'esercizio di un'attività pericolosa.
Esclude altresì che sia in contrasto con l'art. 42 l'art. 8 della legge del 1950, in quanto esso riguarda i produttori di gas metano e i distributori del gas in bombole, non i proprietari di queste, e d'altra parte l'obbligo di ricevere dall'utente le bombole vuote, consegnandone altrettante piene di gas, é imposto per esigenze di sicurezza generale; e sebbene non sia previsto un indennizzo, non si avrebbe alcuna limitazione della proprietà. Si rileva inoltre che i distributori - come tali - non hanno alcun interesse ad invalidare il sistema che é attuato dalla legge per favorirli; e non hanno neppure interesse contrastante i proprietari, perché, per l'art. 3, l'Ente é tenuto a sostituire con bombole nuove quelle fuori uso.
Si aggiunge infine che gli obblighi della punzonatura per il controllo circa il funzionamento e del pagamento dei corrispettivi preveduti dall'art. 10, il quale istituisce una prestazione obbligatoria senza indicarne la misura; e per di più vi comprende un corrispettivo da parte del proprietario per l'uso della cosa propria, in contrasto anche con l'art. 42 della Costituzione.
Per quanto riguarda l'art. 3, primo comma, della legge del 1950, la difesa della ditta Marin osserva che i decreti ministeriali di requisizione delle bombole erano viziati da nullità radicale, per difetto di potere ad emanare detti provvedimenti, cosicché il trasferimento all'Ente metano e quindi all'Ente nazionale idrocarburi delle bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, si é effettuato non già in base ai decreti di requisizione, ma in virtù della presunzione di proprietà stabilita dal primo comma dell'art. 3, con la sola eccezione per i casi in cui é intervenuta dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti in sede giurisdizionale. Trasferimento che, in contrasto appunto con l'art. 42 della Costituzione, si é attuato sostanzialmente senza indennizzo, poiché questo fu trattenuto dall'Ente come cauzione per l'uso delle bombole, lasciato ai precedenti proprietari e restituito in seguito senza interessi, ai sensi dell'art. 4 della legge del 1950. E si fa pure rilevare che la presunzione di proprietà si é estesa illegittimamente anche alle bombole non requisite.
L'art. 8, d'altra parte, secondo la difesa della ditta Marin, ha attuato una forma di espropriazione senza indennità, e quindi in contrasto con l'art. 42, per le bombole di fabbricazione posteriore al 10 agosto 1948, poiché, considerando fungibili le bombole, ha imposto ai proprietari di consegnare le bombole proprie, ricevendone in cambio altre anche in condizioni deteriori. Si osserva infine che l'art. 10 della stessa legge del 1950, assoggettando i proprietari delle bombole al pagamento del corrispettivo e comprendendovi anche l'uso delle bombole, ha praticamente annullato il diritto del proprietario di usare e disporre della cosa propria.
Con memoria depositata il 22 novembre 1956, l'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda l'inammissibilità della questione di costituzionalità del regolamento 26 dicembre 1950, n. 1121, le eccezioni pregiudiziali di cui si é fatto già precedentemente cenno e le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 10, 12 e 13, si riporta, confermandone le conclusioni, alle deduzioni del 15 maggio 1956.
Si sofferma invece sull'art. 23 della Costituzione, ritenendo che tale disposizione, per la sua formulazione e per i precedenti storici che l'hanno determinata, si riferisce soltanto alle prestazioni patrimoniali tributarie. Si deve ritenere perciò che ne restino escluse tutte le prestazioni dovute per legge, o in base ad un rapporto obbligatorio di diritto privato.
Sostiene altresì che, poiché l'art. 23 parla di prestazioni tributarie imposte in base alla legge e non dalla legge, si deve ammettere che questa riserva riguardi soltanto il potere di imposizione e i limiti, ma che, entro tali limiti e alle condizioni stabilite dalla norma, sia possibile attribuire ad una autorità diversa dal legislatore la potestà di determinare in concreto l'entità della prestazione e le modalità della medesima.
Nella specie le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge del 1950 sarebbero perfettamente legittime, dato che la prestazione, posta a carico degli utenti delle bombole, é determinata dalla norma legislativa nei soggetti e nel contenuto, consistente nel costo dei servizi posti a carico dell'Ente. Il quale, per mezzo del comitato, determinerebbe in concreto la prestazione a carico di ciascun obbligato, applicando i criteri già stabiliti dalle norme legislative. Criteri che deriverebbero da un elemento certo, o sicuramente accertabile, cioè il costo dei servizi che la legge impone all'Ente.
Considerato in diritto
Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte non sarebbe stata ritualmente investita delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate con l'ordinanza del Pretore di Mestre, per difetto di potere ad emettere l'ordinanza stessa. A sostegno dell'eccezione osserva: che il Pretore non era competente a decidere sull'opposizione proposta dalla ditta Fratelli Marin, sia perché la stessa causa pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia in base agli artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, qualora si ritenesse trattarsi dell'opposizione preveduta dall'art. 615 dello stesso codice; che, d'altra parte, le questioni di incostituzionalità oggetto dell'ordinanza erano manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio di merito, perché era cessata la materia del contendere, in seguito alla revoca dell'ingiunzione, in base alla quale erano stati iniziati gli atti esecutivi contro la ditta Marin, ed era altresì cessata la efficacia del precetto per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 481 del Codice di procedura civile. L'ordinanza era pertanto viziata, mancando i presupposti dell'azione e l'interesse al giudizio.
L'eccezione non può essere accolta. É chiaro infatti che questa Corte per accertare, ai fini della competenza del Pretore a decidere sull'opposizione, se sussistessero o meno gli estremi della litispendenza ai termini dell'art. 39 del Codice di procedura civile, o se si fosse o no verificata la situazione processuale preveduta dall'art. 616 dello stesso codice, dovrebbe espletare indagini strettamente aderenti al merito della contestazione pendente davanti al Pretore. Ciò che non é consentito in questa sede, data la separazione fra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalità, che si svolge davanti a questa Corte su un piano diverso per l'oggetto e per la finalità.
Per respingere poi l'eccezione di inammissibilità, sotto l'altro aspetto in cui é prospettata, nel senso cioè dell'irrilevanza delle questioni sollevate ai fini della decisione della controversia, per la cessazione della materia del contendere e dell'efficacia del precetto, é da osservare che si tratta di un giudizio di merito, sufficientemente motivato, che il Pretore ha espresso e che perciò non é sindacabile in questa sede.
L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, o comunque per manifesta infondatezza, é proposta dalla difesa dello Stato, come si é già in precedenza accennato, con particolare riferimento a tutte le questioni indicate nell'ordinanza. Osserva l'Avvocatura, quanto agli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che il giudice ordinario avrebbe dovuto esaminare se i corrispettivi previsti nelle dette disposizioni fossero o no tributi, per dichiarare, nel primo caso, la propria incompetenza per l'inosservanza del solve et repete, o perché si trattava di materia tributaria; e per dichiarare, nel secondo caso, la manifesta infondatezza della questione, essendo fuori dell'ambito dell'art. 23. Osserva inoltre in ordine agli artt. 8, 10 e 13 della detta legge, che l'irrilevanza o l'infondatezza deriva dal fatto che davanti al Pretore era in discussione soltanto l'obbligo della ditta Marin di pagare i corrispettivi preveduti dagli artt. 10 e 12 della legge, ma non erano in contestazione né la proprietà delle bombole, né gli altri obblighi imposti dalla legge del 1950.
É da obiettare che il Pretore di Mestre, essendosi fermato alla pregiudiziale di costituzionalità delle norme anzidette, non scese all'esame della sostanza del tema litigioso; ed avendo ritenuto le questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la definizione della causa e non manifestamente infondate, ha ritualmente trasmesso, a norma del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli atti a questa Corte.
L'eccezione di inammissibilità é invece fondata per quanto attiene all'impugnazione di alcune disposizioni del regolamento del 16 dicembre 1950, n. 1121, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, dato che non si tratta di atto avente forza di legge.
Nel merito la prima questione trattata dalle parti riguarda l'obbligo, cui sono tenuti gli utenti, ancorché proprietari di bombole, di pagare, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, un corrispettivo giornaliero per l'uso di ciascuna bombola posseduta e per i servizi previsti dalla legge; corrispettivo determinato dal comitato istituito dal successivo art. 12. Sostiene, in sostanza, la ditta Marin che, applicandosi l'art. 23 della Costituzione a tutte le prestazioni patrimoniali, aventi o meno carattere tributario, il contrasto fra le ricordate disposizioni della legge del 1950 e la norma costituzionale, deriva dal fatto che la determinazione del corrispettivo é rimessa, senza che dalla legge siano fissati i limiti a garanzia degli obbligati, alla discrezionalità del comitato, costituito con decreto ministeriale e composto di rappresentanti dell'amministrazione statale.
É peraltro da osservare che questa Corte, con sentenza n. 4 del 16 gennaio 1957, ha posto in luce che l'oggetto dell'art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, é quello di determinare a quali condizioni una prestazione, personale o patrimoniale, può essere legittimamente "imposta", cioè può essere stabilita come obbligatoria a carico di una persona, senza che la volontà di questa vi abbia concorso. Ed ha altresì chiarito che la denominazione della prestazione non é al riguardo rilevante, poiché il criterio decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della Costituzione é che si tratti di prestazione obbligatoria, in quanto istituita con atto di autorità.
Ora non é dubbio che la prestazione, prevista dall'art. 10 della legge n. 640 del 1950, é posta a carico degli utenti di bombole di gas metano da un ente pubblico, in cambio di un pubblico servizio gestito in regime di monopolio. Né a questo proposito può avere particolare significato la denominazione di "corrispettivo" usata dalla legge stessa, tenuto conto dell'ampia formulazione dell'art. 23 della Costituzione. Onde, rientrando tale corrispettivo nella categoria generale delle prestazioni "imposte", anche ad esso é applicabile l'anzidetta norma costituzionale.
La sentenza di questa Corte ha pure precisato che l'art. 23 della Costituzione non esige soltanto che l'imposizione di una prestazione abbia base nella legge, ma richiede altresì che la legge, che conferisce il potere di imporre la prestazione, indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli. L'art. 23 della Costituzione - precisa infine la stessa sentenza - non pone invece come requisito necessario, per la legittimità della legge ordinaria, che questa contenga la indicazione del limite massimo della prestazione imponibile. Questo perciò, contrariamente a quanto sostiene la ditta Marin, é uno dei limiti, ma non il solo, in base al quale si può ritenere la costituzionalità della legge.
L'esame della legge 8 luglio 1950, n. 640, dimostra che il corrispettivo stabilito dall'art. 10 a carico degli utenti, ancorché proprietari di bombole, é specificamente diretto a costituire il fondo amministrato dal comitato istituito dall'art. 12. Sul quale fondo gravano le spese per il funzionamento del comitato e per i servizi, prevalentemente di carattere tecnico, cui é tenuto l'Ente per motivi di interesse generale ed elencati nell'art. 13; cioè collaudo e revisione delle bombole, manutenzione delle valvole, sostituzione delle bombole non più idonee all'uso, assicurazione per responsabilità civile verso terzi e punzonatura delle bombole. Aggiunge l'ultimo comma dell'art. 13 che, sul fondo predetto, grava anche ogni altra spesa di servizio, nonché la quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'art. 9 della legge. La misura del corrispettivo ha perciò riferimento obiettivo da un lato ai servizi svolti dallo stesso Ente impositore, dall'altro al costo dei medesimi; tanto che la sua determinazione, in ragione della variabilità di detti costi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento 16 dicembre 1950, n. 1121, deve essere rinnovata trimestralmente. La prestazione pecuniaria, che l'art. 10 prevede a carico di soggetti determinati, non é quindi indiscriminatamente lasciata all'arbitrio del comitato, ma é correlativa agli obblighi specifici, cui é legato il pubblico servizio affidato all'Ente e che questo gestisce sotto la vigilanza del comitato stesso (art. 17 della legge). Va poi ricordato che del comitato, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge, fanno parte non soltanto i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato, ma anche i rappresentanti degli interessati e cioè un produttore di gas metano, un distributore o trasportatore di gas metano e due proprietari di bombole, ai quali é data quindi possibilità di attuare un efficace controllo (art. 12, nn. 7, 8 e 9). Si aggiunge altresì che la vigilanza ed il controllo della gestione del fondo, cui affluiscono i corrispettivi, sono esercitati da un collegio di revisori, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge, con le stesse funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto applicabili (art. 14, comma 2). Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale inoltre il comitato deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto, accompagnato dalla relazione dei sindaci. Tale complessa disciplina chiarisce come la facoltà di determinazione del corrispettivo é soggetta a limiti e controlli sufficienti per garantire gli obbligati alla prestazione. Non sussiste perciò, ad avviso della Corte, alcun contrasto fra le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge del 1950 e l'art. 23 della Costituzione.
Del pari non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 3, 8, 9, 10 e 13 della stessa legge del 1950, con riferimento all'art. 42 della Costituzione.
L'art. 3, nel primo comma, oggetto dell'attuale contestazione, dispone che le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano (ora Ente nazionale idrocarburi), a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione. La norma peraltro non può essere correttamente intesa se non si tiene presente il sistema della legge dell'8 luglio 1950. Come risulta anche dal titolo "disciplina delle bombole per metano", detta legge é stata emanata per regolare la circolazione delle bombole, per motivi di sicurezza generale ed anche nell'interesse dei produttori, dei distributori e degli utenti. Ha stabilito perciò il censimento delle bombole, mediante l'obbligo della presentazione all'Ente (art. 1 della legge), con le dichiarazioni prescritte dall'art. 2 della legge e dall'art. 4 del regolamento e con gli adempimenti prescritti dall'art. 6 dello stesso regolamento. É pure da tenere presente che le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948 erano state requisite, mediante indennizzo, con provvedimenti ministeriali del 16 marzo e 29 settembre 1941 e del 18 luglio 1942, autorizzati dal decreto legislativo 27 dicembre 1940, n. 1298, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, che si ricollega a sua volta con la legge generale del 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra. Da queste disposizioni si desume che la norma contenuta nel primo comma dell'art. 3 riguarda le bombole già requisite, come é confermato nell'ultima parte della predetta disposizione, secondo la quale la presunzione viene meno quando sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione. Riguarda cioè le bombole che, come pure risulta dall'art. 4, erano state lasciate in uso ai precedenti proprietari e di cui l'Ente doveva rientrare nel possesso, restituendo agli stessi la cauzione, senza interesse. Tutto ciò spiega e giustifica la disposizione del primo comma dell'art. 3, il quale non stabilisce, come si sostiene, un nuovo trasferimento della proprietà delle bombole, ma si riferisce ad una situazione di diritto, già in precedenza definita, ed a cui, per conseguire più rapidamente i fini della legge del 1950, occorreva dare pratica e completa attuazione. Situazione di diritto che, contrariamene all'assunto della ditta Marin, non può essere ora rimessa in discussione, perché, a parte ogni altro rilievo, si tratta di materia del tutto estranea all'attuale dibattimento. Per quanto riguarda poi le bombole non requisite, cui si accenna nella memoria della stessa ditta Marin, si é fuori della sfera di applicazione del primo comma dell'art. 3. Nessun contrasto perciò può ravvisarsi tra questa disposizione e l'art. 42 della Costituzione.
L'art. 8 della legge 8 luglio 1950 stabilisce che i produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate. La disposizione é fondamentale nel sistema della legge, poiché, mediante l'intercambio, rende possibile una rapida e sicura circolazione delle bombole contenenti il gas.
Ma la ditta Marin sostiene che, anche in questo caso, é ravvisabile un contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perché attraverso la fungibilità delle bombole, al proprietario é tolta la disponibilità della cosa propria e gli é imposto l'obbligo di ricevere bombole in qualunque stato di manutenzione, e ciò senza indennizzo.
Osserva la Corte che a favore del proprietario, cui é imposto l'obbligo sopraindicato, la legge anzitutto riconosce, ai sensi dell'art. 9 (che va collegato con l'art. 10), il diritto al rimborso di una quota del corrispettivo che, sebbene proprietario, é tenuto a pagare. Riconosce altresì, come risulta dall'art. 19 della legge, la titolarità di un numero di bombole pari a quelle originariamente appartenenti allo stesso proprietario. D'altra parte, la fungibilità delle bombole, inerente all'intercambio, non priva il proprietario del diritto di alienare il quantitativo di bombole di cui, come si é accennato, é rimasto titolare, perché il commercio delle bombole é libero (art. 5) e l'art. 11 ne disciplina le formalità e gli effetti. Il proprietario infine ha diritto, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, di ottenere la sostituzione dei recipienti dichiarati inidonei all'uso, in seguito al collaudo preveduto dall'art. 13 della legge. Tutto ciò porta alla conclusione che non é da ravvisare, sotto alcun aspetto, un contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Né con questa norma può ritenersi incompatibile l'art. 10 della legge del 1950, in quanto pone a carico dei proprietari distributori di bombole il corrispettivo stabilito dall'art. 10 e vi comprende anche l'uso delle bombole proprie, annullando, in tal modo, secondo l'assunto della ditta Marin, il diritto di usare e di disporre della cosa propria. Va però rilevato che, se é vero che al pagamento del corrispettivo sono tenuti anche i proprietari delle bombole, questi tuttavia hanno diritto, come si é già detto, al rimborso di una quota di esso, ai sensi dell'art. 9, per l'uso derivante dalla circolazione delle bombole stesse; quota che grava sul fondo costituito a norma dell'art. 13. Di guisa che la restante parte del corrispettivo rappresenta il compenso dovuto dai proprietari per i servizi posti a carico dell'Ente dall'articolo ora citato. É infine da rilevare, pure in relazione all'art. 13, che la limitazione derivante dall'obbligo imposto dalla legge, per fini di pubblico interesse, di avvalersi dei servizi anzidetti, non esorbita dalle limitazioni al diritto di proprietà che l'art. 42 della Costituzione espressamente ammette possano essere stabilite dalla legge ordinaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato;
affermata la improponibilità della questione di legittimità costituzionale del regolamento approvato con decreto del 16 dicembre 1950, n. 1121;
dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanza del Pretore di Mestre in data 20 aprile 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per gas metano, in riferimento all'art. 23 della Costituzione; e delle norme contenute negli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della detta legge, in riferimento alle norme contenute nell'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.