Sentenza n.80 del 1980
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SENTENZA N.80

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi) promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova, sul ricorso proposto da Ambrosio Gino, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

La questione non è fondata.

La Commissione tributaria di secondo grado di Padova denunzia l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976, n. 751, < in quanto la preclusione legislativa > in esso disposta <introduce una ingiustificata eccezione al principio della separazione dei redditi in contrasto quindi con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, la cui violazione è stata assunta come fondamento della sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1976, n. 179

 >. Come è agevole dedurre dalla legge n. 751 del 1976 la < preclusione legislativa > si concreterebbe nella impossibilità di procedere ad una separata liquidazione della imposta complementare per i redditi a suo tempo definiti con la procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Si può innanzitutto osservare che l'< esaurimento > dei rapporti tributari definiti da chi ha richiesto il condono emerge già con chiarezza dal testo del primo comma dell'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (non modificato, per ciò che qui interessa, dalla legge di conversione), secondo cui i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sospesi in seguito alla comunicazione della domanda del contribuente da parte del competente ufficio o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata < e si estinguono per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti >. t evidente, dunque, che nella fattispecie sottoposta al giudice a quo l'iscrizione a ruolo del tributo nella misura prescritta dal provvedimento di condono estingueva a fortiori il rapporto fino allora pendente, restando aperta la possibilità di modifica da parte dell'ufficio o di contestazione del contribuente solo per errore materiale o per violazione delle norme del decreto sul condono. L'equivoco della parte privata può spiegarsi con la circostanza che talvolta la formula legislativa del primo comma è stata citata sostituendo erroneamente le parole < o del pagamento > con le altre < e del pagamento >, ingenerando la convinzione che solo il pagamento integrale del tributo determinato secondo condono producesse l'estinzione del rapporto: mentre è chiaro, anche secondo sistema, che la iscrizione a ruolo (per le imposte riscosse mediante ruoli) o la liquidazione erano poste in alternativa con il risultato di equipararle negli effetti estintivi  rispetto al pagamento. Pertanto l'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, non fa che prendere atto lodevolmente esplicitandola di una risultanza ben presente nel sistema normativo vigente, che comporta appunto la integrale assimilazione alla decisione o sentenza passata in giudicato (o alla determinazione sintetica del reddito complessivo) della definizione del reddito stesso con le procedure del condono.

Né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal legislatore tra la domanda < irrevocabile > presentata dal contribuente per ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e l'< esaurimento > del rapporto cui la definizione si riferisce. In realtà, quale che sia la figura giuridica dell'atto provocato dalla < positiva manifestazione conciliativa > (sent. n. 32 del 1976) richiesta da parte del contribuente (natura di transazione, secondo la relazione ministeriale; di riconoscimento del debito, esclusa peraltro dalla giurisprudenza della Cassazione; di atto unilaterale di accertamento della pubblica amministrazione con adesione del contribuente, come si è sostenuto per il concordato tributario), è certo che la domanda di condono comporta la sostituzione della vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento con quella predisposta dal d.l. 5 novembre 1973, n. 660: cosi al sistema di determinazione del debito di imposta previsto dalla legge precedente subentra il sistema previsto dalla normativa sul condono. Non si può dunque, in questo caso, tener conto della sequenza: disciplina del cumulo sentenza della Corte costituzionale  legge n. 751 del 1976, perchè le norme sul cumulo hanno perduto ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, a seguito dell'intervento del legislatore che ha regolato il condono.

Conclusivamente, il legislatore del 1976 non ha considerato esauriti rapporti che tali non erano (sent. n. 16 del 1960 e sent. n. 88 del 1966) né ha confermato, conservandone il vigore (o addirittura facendole rivivere), norme o disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., con l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 11/06/80.