SENTENZA N.80
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi) promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova, sul ricorso proposto da Ambrosio Gino, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
La questione non è fondata.
La Commissione tributaria di secondo grado di Padova denunzia l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976, n. 751, < in quanto la preclusione legislativa > in esso disposta <introduce una ingiustificata eccezione al principio della separazione dei redditi in contrasto quindi con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, la cui violazione è stata assunta come fondamento della sentenza della Corte costituzionale 15 luglio 1976, n. 179
>. Come è agevole dedurre dalla legge n. 751 del 1976 la < preclusione legislativa > si concreterebbe nella impossibilità di procedere ad una separata liquidazione della imposta complementare per i redditi a suo tempo definiti con la procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Né si può ritenere arbitrario il collegamento stabilito dal legislatore tra la domanda < irrevocabile > presentata dal contribuente per ottenere la definizione o regolarizzazione delle situazioni pendenti secondo i moduli predisposti dal provvedimento di condono e l'< esaurimento > del rapporto cui la definizione si riferisce. In realtà, quale che sia la figura giuridica dell'atto provocato dalla < positiva manifestazione conciliativa > (sent. n. 32 del 1976) richiesta da parte del contribuente (natura di transazione, secondo la relazione ministeriale; di riconoscimento del debito, esclusa peraltro dalla giurisprudenza della Cassazione; di atto unilaterale di accertamento della pubblica amministrazione con adesione del contribuente, come si è sostenuto per il concordato tributario), è certo che la domanda di condono comporta la sostituzione della vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento con quella predisposta dal d.l. 5 novembre 1973, n. 660: cosi al sistema di determinazione del debito di imposta previsto dalla legge precedente subentra il sistema previsto dalla normativa sul condono. Non si può dunque, in questo caso, tener conto della sequenza: disciplina del cumulo sentenza della Corte costituzionale legge n. 751 del 1976, perchè le norme sul cumulo hanno perduto ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, a seguito dell'intervento del legislatore che ha regolato il condono.
Conclusivamente, il legislatore del 1976 non ha considerato esauriti rapporti che tali non erano (sent. n. 16 del 1960 e sent. n. 88 del 1966) né ha confermato, conservandone il vigore (o addirittura facendole rivivere), norme o disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.