SENTENZA N. 201
ANNO 2008
Commento alla decisione di
Paolo Giangaspero
(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 30 aprile 2007, depositato in cancelleria l’8 maggio 2007 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2007.
Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;
udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione Molise.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 30 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007, in riferimento all’art. 123 della Costituzione, nonché agli artt. 20 e 23 dello statuto della Regione Molise, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 347.
1.1. – Il ricorrente sostiene che con l’istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione (al quale, tra l’altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della Giunta, seppure senza diritto di voto), l’impugnata legge regionale avrebbe violato gli artt. 20 e 23 dello statuto regionale, che individuano come partecipanti alle sedute dell’organo solo i componenti della Giunta ed escludono la pubblicità delle relative sedute.
Più in generale, il legislatore regionale avrebbe creato «un organo cui vengono assegnate funzioni di ampia portata e non precisamente definite nei propri limiti».
L’art. 123 della Costituzione, dal canto suo, dispone che i princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento siano determinati dalle singole Regioni nello statuto regionale, in armonia con la Costituzione, e prevede, altresì, che lo statuto sia approvato e modificato dal Consiglio regionale con una particolare procedura legislativa “rinforzata”. Dopo l’innovazione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la Regione Molise non ha proceduto a sostituire o modificare il testo adottato nel 1971 e potrà farlo solo attraverso lo speciale procedimento previsto dal nuovo art. 123 della Costituzione.
Pertanto, l’istituzione del Sottosegretario alla Presidenza, «che sicuramente attiene all’organizzazione e funzionamento della Regione», posta in essere con legge regionale “ordinaria”, risulterebbe in contrasto con l’art. 123 della Costituzione, «che dispone un intervento sulle norme dello Statuto con un peculiare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata)».
2. – Con atto depositato il 17 maggio 2007, la Regione Molise si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure formulate nel ricorso.
2.1. – La resistente, pur riconoscendo l’attuale vigenza dello statuto regionale, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 347, e non ancora modificato, respinge i prospettati dubbi d’incostituzionalità.
Quanto alla partecipazione del Sottosegretario in oggetto alle sedute della Giunta, la resistente osserva che gli invocati artt. 20 e 23 dello Statuto si riferiscono ai soli membri partecipativi di diritto, vale a dire gli assessori. Lo Statuto non esclude, come reso evidente dalla «normativa di settore», la presenza alle riunioni della Giunta «di altri soggetti “tecnici”», quali i dirigenti dei singoli rami dell’amministrazione regionale. Al pari di questi, il Sottosegretario alla Presidenza partecipa alle sedute dell’esecutivo regionale pur non essendone membro.
Per quanto riguarda, poi, l’asserita violazione dell’art. 123 della Costituzione, la resistente esclude la denunciata alterazione della forma di governo regionale e nega, altresì, che la censurata disciplina comporti una modifica organizzativa o di funzionamento dell’apparato regionale in contrasto con il vigente statuto. Invero, a detta della difesa regionale, «tale corpus normativo non inibisce il potere legislativo regionale alla individuazione di compiti da assegnare a singoli consiglieri o a istituire aree di funzionamento e compiti a specifiche figure consiliari». Al contrario, la legge regionale n. 4 del 2007 si limita ad assegnare ad un consigliere «compiti di “snellimento” della attività del Presidente, ad impedire a questi di dover presenziare a “manifestazioni, attività propedeutiche di studi ed istruttorie ecc.”».
Si tratterebbe, per la resistente, di compiti che ben potrebbero essere attribuiti persino con decreto dello stesso Presidente della Giunta regionale. Lungi dall’essere destinatario di «una generale e ampia attribuzione di compiti istituzionali», il Sottosegretario in parola sarebbe pertanto preposto allo svolgimento di una attività di mera esecuzione di direttive presidenziali, con riferimento a specifiche necessità ed esigenze.
3. – In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Molise, con memoria depositata il 15 aprile 2008, ha ribadito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione.
3.1. – In via preliminare, la difesa regionale lamenta l’insufficienza dei motivi di censura, soprattutto in ordine all’interesse del ricorrente alla caducazione dell’impugnata disciplina legislativa regionale, per asserita violazione dell’articolo 123 della Costituzione.
Attesa l’assegnazione al Sottosegretario di compiti tesi al miglioramento dell’apparato istituzionale e amministrativo della Regione, il ricorrente avrebbe dovuto motivare in ordine alla eliminazione di tale figura per contrasto con la funzionalità dell’ente stesso. Il mero riferimento alla normativa statutaria, specie a séguito delle recenti riforme costituzionali, a detta della resistente non appare sufficiente, imponendosi una interpretazione dinamica dello stesso dettato statutario alla luce della nuova realtà costituzionale della Regione.
3.2. – Nel merito, la difesa regionale insiste nel rimarcare che la figura del Sottosegretario è stata istituita al fine di consentire al Presidente della Giunta regionale una forma di rappresentanza e di raccordo istituzionale in vista dello snellimento, della semplificazione e della accelerazione delle attività che coinvolgono lo stesso Presidente. A sostegno della conformità della legge impugnata con i parametri invocati, la difesa regionale osserva che la funzione di rappresentanza è conferita di volta in volta, sulla base di uno specifico mandato, e senza l’attribuzione di poteri decisori.
Quanto, in particolare, alla asserita violazione degli articoli 20 e 23 dello statuto, la resistente sostiene che, per un verso, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione non è un nuovo membro della Giunta e che, d’altro canto, il divieto di pubblicità delle sedute dell’organo esecutivo regionale permane, dal momento che la presenza di tale figura è prevista solo per il compimento di attività preparatorie o istruttorie e non per i momenti decisionali veri e propri.
3. – Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 123 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.