Sentenza n. 31 del 1961

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SENTENZA N. 31

 

ANNO 1961

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici:

 

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

 

Prof. Gaspare AMBROSINI

 

Dott. Mario COSATTI

 

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

 

Prof. Antonino PAPALDO

 

Prof. Nicola JAEGER

 

Prof. Giovanni CASSANDRO

 

Prof. Biagio PETROCELLI

 

Dott. Antonio MANCA

 

Prof. Aldo SANDULLI

 

Prof. Giuseppe BRANCA

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

 

ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959, recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1959.

 

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

 

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

 

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.  

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 aprile 1959, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 3 aprile 1959, recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti e uva da mosto", comunicata il 6 aprile 1959 al Commissario dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del deposito del ricorso nella cancelleria é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 30 aprile 1959, dal Presidente della Corte costituzionale.

 

Nel ricorso si osserva che il primo comma dell'art. 3 della legge impugnata autorizza, per l'esercizio in corso (1958-59), la complessiva spesa di 275 milioni, e che nel secondo comma, invece, si dispone che l'onere viene fronteggiato "mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60". Secondo il ricorrente si avrebbe violazione dell'art. 81 della Costituzione, anche per la mancanza di ogni precisazione del capitolo sul quale dovrebbe far carico la spesa. Si conclude, quindi, perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'intera legge.

 

Il Presidente della Regione siciliana si costituiva in giudizio mediante deposito delle deduzioni in cancelleria in data 8 maggio 1959, contestando in via pregiudiziale la competenza della Corte costituzionale, perché il giudizio sui ricorsi proposti dallo Stato contro le leggi siciliane deve ritenersi riservato alla competenza esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Nel merito, la difesa della Regione contesta gli argomenti addotti nel ricorso, osservando che l'art. 81 si limita a stabilire che "ogni altra legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"; aggiunge che la legge impugnata ottempera a tale adempimento, indicando che l'onere viene fronteggiato mediante iscrizione nel bilancio della spesa della Regione siciliana, rubrica "agricoltura", e che tale indicazione deve ritenersi sufficiente, essendo preclusa ogni ulteriore indagine di merito, una volta che non sì contesta l'esistenza della rubrica; in quanto, poi, agli esercizi futuri, afferma che corrisponde alla prassi normale che la specificazione dei capitoli sia operata dalla legge di approvazione del bilancio. Conclude, pertanto, perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e irricevibile e subordinatamente respinto perché infondato.

 

In data 26 novembre 1959 la difesa dello Stato ha depositato una memoria, nella quale - dopo aver affermato che il testo dell'art. 3 della legge impugnata subì notevoli modificazioni nel corso dell'iter legislativo - si formulano diverse ipotesi sul significato da attribuire alle sue disposizioni, per concludere che, quale che sia la interpretazione accolta, esse sono sicuramente in contrasto con la norma contenuta nell'art. 81 della Costituzione.

 

La difesa della Regione ha depositato una memoria in data 13 aprile 1961, nella quale, dopo avere riaffermato la tesi della incompetenza della Corte costituzionale, aggiungendo che la propria costituzione nel presente giudizio non implica acquiescenza alla tesi dell'assorbimento da parte della Corte costituzionale della competenza dell'Alta Corte per la Sicilia, espone la seguente premessa di fatto.

 

Essa afferma che la legge 12 maggio 1959, n. 22, autorizzava complessivamente, per l'esercizio in corso, una spesa di 275 milioni e stabiliva che ai predetti oneri si facesse fronte mediante iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60, rubrica "agricoltura". La legge 8 gennaio 1960, n. 4, che ha approvato il bilancio per l'esercizio 1959-60, ha previsto lo stanziamento di queste somme con appositi capitoli nn. 640 e 641 della parte straordinaria; e questa legge non é stata impugnata.

 

Ciò premesso, la difesa della Regione aggiunge che i fondi di cui a tali capitoli sono stati integralmente erogati e che i capitoli stessi sono stati di conseguenza eliminati dal bilancio successivo. E poiché la legge 12 maggio 1959, n. 22, ha avuto esecuzione per intero ed ha esaurito i suoi effetti, sarebbe venuto a cessare ogni interesse concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la eliminazione della legge impugnata. L'eventuale accertamento della illegittimità costituzionale di questa legge non produrrebbe l'automatica caducazione del bilancio e delle erogazioni, ma farebbe sorgere soltanto una causa di invalidità successiva di questi atti, che di per sé non potrebbe incidere né sulla loro esistenza, né sulla loro efficacia.

 

Sulla considerazione del fatto che la legge é entrata in vigore il 30 maggio 1959, la difesa della Regione sostiene che, secondo la volontà della legge, l'inciso "esercizio in corso" significava in realtà quello 1959-60. Pertanto, la questione di costituzionalità dovrebbe essere impostata nei seguenti termini: se una legge possa autorizzare delle spese per il futuro, provvedendo alla copertura con la semplice autorizzazione alla iscrizione delle somme nei corrispondenti bilanci futuri. Senonché, sempre secondo la difesa della Regione, non sarebbe necessario affrontare ai fini della causa un problema così complesso, trattandosi di un caso di specie nel quale la Regione avrebbe utilizzato l'unico espediente, tecnicamente corretto e costituzionalmente ineccepibile, a sua disposizione.

 

Le stesse conclusioni sono state ribadite all'udienza, nel corso della discussione orale.  

 

Considerato in diritto 

 

1. - La difesa della Regione ha ritenuto opportuno riproporre in questo giudizio la tesi della incompetenza della Corte costituzionale rispetto a tutte le controversie già demandate al giudizio dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e l'ha svolta ampiamente nella discussione orale, con l'aggiunta di nuovi profili, non tutti rigorosamente giuridici. La difesa dello Stato ha replicato richiamando il carattere temporaneo della competenza dell'Alta Corte e la necessità che l'organo di giurisdizione costituzionale sia unico e identico per tutto lo Stato e non venga ad essere neppure frazionato in più organi a struttura, almeno parzialmente, diversa.

 

La Corte, che ha risolto da tempo e ripetutamente la questione, non può non richiamare la motivazione della sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 e riaffermare che il principio della unicità della giurisdizione costituzionale, coessenziale alla struttura dello Stato, non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere.

 

2. - Anche la eccezione di inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa della Regione, non può ritenersi fondata. Qualunque opinione si voglia accogliere in tema di interesse ad agire rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale, non é dubbio che nella specie sussiste l'interesse dello Stato ad ottenere l'accertamento della legittimità della legge impugnata e che la tesi, secondo la quale tale interesse sarebbe venuto meno proprio perché la Regione ha dato applicazione alla stessa legge, che era stata denunciata come illegittima, non può essere accolta.

 

La Corte ha avuto già occasione di rilevare (sentenza n. 9 del 25 febbraio 1958, e precedenti ivi richiamati) che il termine di venti giorni, di cui al primo comma dell'art. 29 dello Statuto della Regione siciliana, ha carattere meramente ordinatorio e che, correlativamente, il termine di trenta giorni, di cui al secondo comma dello stesso articolo, crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità; ha soggiunto che mentre da un lato l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento, e, quindi, nella responsabilità degli organi della Regione, la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute.

 

3. - Nel merito, la difesa della Regione ha sostenuto che l'inciso "esercizio in corso" contenuto nel primo comma dell'art. 3 della legge impugnata deve essere interpretato come riferito all'esercizio 1959-60, posto che la legge stessa non avrebbe potuto trovare concreta attuazione prima del 30 giugno 1959. La Corte non ritiene di poter accogliere una interpretazione correttiva del genere, neppure se si trattasse, come fu detto all'udienza, di una svista del legislatore.

 

Il disegno di legge era stato presentato all'Assemblea dal Presidente della Regione in data 19 dicembre 1958, riveduto e presentato con la relazione dalla Commissione legislativa il 18 marzo 1959, approvato dall'Assemblea il 3 aprile 1959, rimanendo costantemente immutata la formula, che faceva riferimento all'esercizio in corso. Del resto, anche al momento della promulgazione della legge (12 maggio 1959) mancavano quasi due mesi all'inizio dell'esercizio 1959-60, per designare il quale l'uso del termine "in corso" sarebbe stato assolutamente improprio.

 

Il vero é, però, che sussiste una patente violazione della norma contenuta nell'art. 81 della Costituzione, comunque si interpreti quell'inciso, perché la legge non indica in alcun modo con quali mezzi si sarebbe dovuto far fronte alle spese occorrenti per applicare la legge.

 

É esatta l'affermazione della difesa della Regione, che nella legge di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, furono indicate ai capitoli 640 e 641, rubrica "agricoltura-interventi straordinari", le somme di lire 175 milioni per "contributi ai produttori di uve da mosto che conferiscono l'uva o il mosto all'ammasso volontario presso consorzi, cantine sociali e loro consorzi o enopoli e cantine sociali gestite dall'Istituto regionale della vite e del vino" (con richiamo all'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 22) e di lire 100 milioni quale "somma destinata per l'assunzione a carico della Regione delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34" (con richiamo all'art. 2 della legge suddetta, impugnata nel presente giudizio). Senonché tali iscrizioni non solo non sarebbero mai sufficienti a sanare la violazione della norma dell'art. 81 della Costituzione, ma - se é vero che in base ad esse furono fatte anche le erogazioni, come ha affermato la difesa della Regione - aggravano ancor più, di fatto, quella violazione.

 

La Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di precisare il significato delle disposizioni dell'art. 81 della Costituzione. Ha così chiarito che in tale articolo il quarto comma forma sistema con il terzo, e che mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione del bilancio non sì possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non possono emanarsi disposizioni, che importino per l'erario oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga provveduto con legge sostanziale anche alla indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri (sent. n. 66 del 16 dicembre 1959).

 

Essa ha poi chiarito che l'obbligo del legislatore regionale di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni nel bilancio (sent. n. 16 del 23 marzo 1961). Tali iscrizioni non producono, e non possono produrre, alcun effetto di per sé, ove non trovino corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la spesa, nonché i mezzi per farvi fronte.

 

Infine, non merita accoglimento la tesi, secondo la quale la mancata impugnazione della legge del bilancio da parte del Commissario dello Stato importerebbe sanatoria dei vizi già denunciati da questo.

 

Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli senza la dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non é necessario promuovere un'azione per impugnarli, né emettere una dichiarazione di illegittimità di essi, proprio perché quella iscrizione, di per sé, non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.  

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;

 

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 22) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959.  

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.

 

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1961