Sentenza n. 341 del 2009

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SENTENZA N. 341

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Francesco         AMIRANTE                                    Presidente

-           Ugo                  DE SIERVO                                      Giudice

-           Paolo                MADDALENA                                       "

-           Alfio                FINOCCHIARO                                     "

-           Franco             GALLO                                                    "

-           Luigi               MAZZELLA                                            "

-           Gaetano           SILVESTRI                                             "

-           Sabino             CASSESE                                                "

-           Maria Rita       SAULLE                                                  "

-           Giuseppe         TESAURO                                               "

-           Paolo Maria    NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe         FRIGO                                                     "

-           Alessandro      CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                GROSSI                                                   "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b) e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana, Valle d’Aosta e Calabria, notificati il 16-17 e il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 29 ottobre 2008, e rispettivamente iscritti ai nn. 67, 69, 70, 71, 74, 84 e 86 del registro ricorsi 2008, e nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificativo dell’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, promossi dalle Regioni Toscana e Veneto, notificati il 23 e il 27 marzo 2009, depositati in cancelleria il 27 marzo e il 2 aprile 2009, e rispettivamente iscritti ai nn. 23 e 25 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Lucia Bora per la Regione Toscana, Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta, Massimo Luciani e Giuseppe Naimo per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

1. – Le Regioni Piemonte (reg. ric. n. 67 del 2008), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Toscana (reg. ric. n. 74 del 2008), Valle d’Aosta (reg. ric. n. 84 del 2008) e Calabria (reg. ric. n. 86 del 2008), nonché la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 71 del 2008) hanno impugnato, fra l’altro, l’art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b), e 21 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le ricorrenti lamentano tutte la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e, con la sola eccezione della Regione Piemonte e della Provincia autonoma di Trento, la violazione del principio di leale collaborazione. Con riferimento al ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, la ricorrente deduce altresì la violazione degli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Con riferimento al ricorso della Regione Valle d’Aosta, è dedotta inoltre la violazione dell’art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), per contrasto con la norma interposta di cui al decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell’università e l’edilizia universitaria) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

1.1. – La Regione Calabria ha altresì chiesto la sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’articolo 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1.2. – Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 23 del 2009) e Veneto (reg. ric. n. 25 del 2009) hanno impugnato l'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), introdotto in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

2. – L’art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 (d’ora in avanti, «art. 61»), nelle parti censurate dalle ricorrenti, detta la seguente disciplina.

2.1. – Il comma 8 dell’art. 61 (abrogato dall’art. 1, comma 10-quater, lettera b, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201) e il comma 7-bis dell’art. 61 (inserito dall’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008) hanno ad oggetto la percentuale prevista dall’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L’art. 92 del Codice dei contratti pubblici riguarda i corrispettivi, gli incentivi per la progettazione e i fondi a disposizione delle stazioni appaltanti. Il comma 5, in particolare, prevede che «una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro [...] è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori». Il comma 8 dell’art. 61, successivamente abrogato, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tale percentuale sia destinata solo nella misura dello 0,5 per cento alla finalità prevista dal Codice dei contratti pubblici, mentre, nella misura dell’1,5 per cento, venga «versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato». Il comma 7-bis dell’art. 61, attualmente in vigore, reca una disposizione del tutto identica, con la sola differenza che esso precisa che la somma è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato «per essere destinata al fondo di cui al comma 17» dello stesso articolo impugnato.

2.2. – Il comma 9 dell’art. 61 dispone che sia versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato il 50 per cento dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma precisa che il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura generale dello Stato ove esistenti.

2.3. – Il comma 14 dell’art. 61 prevede che siano ridotti del 20 per cento, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 e a decorrere dalla data di conferimento o rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.

2.4. – Il comma 15 dell’art. 61 stabilisce che, «fermo quanto previsto dal comma 14», le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 61 non si applicano in via diretta alle Regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali.

2.5. – Il comma 16 dell’art. 61 prevede che le Regioni, entro il 31 dicembre 2008, debbano adottare «disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all’adozione di misure analoghe a quelle previste» nell’art. 61. La disposizione si autoqualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e precisa che i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione di essa, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del successivo comma 19 del medesimo art. 61.

2.6. – Il comma 17 dell’art. 61 stabilisce che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo, con esclusione di quelle di cui ai precedenti commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente ed essere destinate alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

2.7. – Il comma 19 dell’art. 61 dispone l’abolizione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto ticket), di cui all’art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), salvo che le Regioni non intendano comunque applicarla ai sensi del successivo comma 21 del medesimo art. 61.

2.8. – Il comma 20 dell’art. 61 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del ticket ai sensi del precedente comma 19 del medesimo articolo. A tal fine, da un lato, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato viene incrementato di 400 milioni di euro su base annua (comma 20, lettera a). Dall’altro lato, si prevede che le Regioni destinino al proprio servizio sanitario regionale le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16 dell’art. 61 (comma 20, lettera b, numero 1) e adottino ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del ticket (comma 20, lettera b, numero 2).

2.9. – Il comma 21 dell’art. 61, infine, stabilisce che le Regioni, «in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al comma 2, lettera b), numero 2), possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente». Ai fini dell’attuazione di tale disposizione e di quanto previsto al comma 20, lettera b), dell’art. 61, «il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, comunica alle Regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza finanziaria».

3. – La Regione Piemonte ha impugnato i commi 8 e 9 dell’art. 61, per contrasto con l’art. 117, commi 4 e 6, e con l’art. 119, comma 1, Cost.

3.1. – La Regione ricorrente innanzitutto deduce che il comma 8 dell’art. 61, nel disporre che la percentuale di cui all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 venga destinata solo nella misura dello 0,5 per cento alla finalità prevista dal Codice dei contratti pubblici, dovendo per il restante 1,5 per cento essere invece versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, interviene in un ambito materiale che «inerisce all’organizzazione amministrativa», che, per le Regioni, rientra nella competenza residuale regionale. La ricorrente censura anche il comma 9 del medesimo art. 61 e conclude che tali disposizioni, ove dovessero ritenersi applicabili agli enti territoriali e alle Regioni, si porrebbero in conflitto con l’art. 117, commi quarto e sesto, e con l’art. 119, comma primo, della Costituzione.

3.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le proposte censure di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. La difesa erariale ritiene, in primo luogo, che le norme impugnate non siano lesive delle competenze regionali, risolvendosi in una «misura contenitiva della spesa pubblica» che è «finalizzata alla redistribuzione del reddito prodotto da una determinata categoria di cittadini chiamata a svolgere l’attività prevista» dalle disposizioni censurate. Queste ultime, pertanto, non investirebbero le competenze regionali, ma il reddito prodotto da una specifica categoria di professionisti, sulla quale il legislatore nazionale, «con norma rispettosa del principio di ragionevolezza, ha ritenuto di incidere in senso ridistributivo nel quadro di riassetto macroeconomico nazionale».

3.3. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria a completamento e integrazione di quanto sostenuto nell’atto di costituzione, insistendo affinché il ricorso della Regione Piemonte sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. Nella memoria la difesa erariale sostiene che le disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell’art. 61 hanno una «portata generalizzata», operano «con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica» il decreto-legge n. 112 del 2008 e si riferiscono a «tutti i dipendenti pubblici rappresentando l’esigenza di assicurare un trattamento uniforme» a prescindere dall’amministrazione di appartenenza. Tali disposizioni, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, rientrerebbero nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, lettera l), Cost., e non riguarderebbero la potestà organizzativa delle Regioni. In aggiunta, la difesa dello Stato rileva che, in base a quanto previsto dal comma 17 dello stesso art. 61, «gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del servizio sanitario nazionale» non debbono procedere al versamento dei risparmi di spesa in un apposito capitolo del bilancio dello Stato. Non vi sarebbe, quindi, violazione dell’art. 119 Cost., dal momento che le economie di spesa «vanno ad incrementare in termini positivi il bilancio degli enti».

4. – La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 8, 9, 14, 16, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, per contrasto con gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

4.1. – La ricorrente, in primo luogo, sostiene che i commi 8 e 9 dell’art. 61, sono «accomunati dal fatto di "avocare” allo Stato» una parte delle somme spettanti ai dipendenti pubblici per attività connesse ai lavori pubblici e una parte delle somme spettanti ai dipendenti pubblici per l’attività svolta nell’ambito di un arbitrato o di un collaudo. Tali disposizioni, ove dovessero intendersi applicabili anche ai dipendenti pubblici regionali, risulterebbero palesemente lesive dell’autonomia finanziaria regionale, nella parte in cui esse stabiliscono che le predette somme «affluiscano al bilancio statale invece che a quello regionale, qualora si tratti di dipendenti regionali o di enti pararegionali». Ritiene infatti la Regione Emilia-Romagna che lo Stato non possa, senza violare l’art. 119 Cost., acquisire al proprio bilancio risorse che provengono (o nel caso degli arbitrati possono provenire) dalla Regione e che sono dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali per conto della Regione e in sostituzione della loro normale attività lavorativa.

In secondo luogo, la Regione Emilia-Romagna censura i commi 14, 16 e 20, lettera b), dell’art. 61, in quanto con essi lo Stato avrebbe dettato norme di dettaglio in materia di coordinamento finanziario, lesive dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale e in contrasto con gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost. In particolare, ad avviso della ricorrente, il comma 14, nel disporre una riduzione del 20 per cento dei trattamenti economici dei direttori generali, sanitari e amministrativi e dei componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, imporrebbe alla Regione un «limite puntuale ad una specifica voce di spesa» che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale (e in particolare la sent. n. 157 del 2007), non può essere considerato un principio di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione, infatti, ad avviso della Regione, non ha carattere transitorio, colpisce una voce minuta di spesa e non lascia margine di scelta alle Regioni per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio.

Gli stessi motivi di censura sono fatti valere dalla ricorrente con riferimento al comma 16 dell’art. 61. Secondo la Regione Emilia-Romagna, infatti, tale disposizione, nonostante si autoqualifichi come «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica», ha contenuto dettagliato, perché, in primo luogo, sottrae alle Regioni qualunque margine di scelta in ordine ai mezzi per la realizzazione dell’obiettivo (diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi); in secondo luogo, lascia alle Regioni un «margine irrisorio, che implica valutazioni tecniche più che politiche» (soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative e adozione di misure analoghe a quelle previste dall’art. 61). Lo stesso comma 16, così come il successivo comma 20, lettera b), dell’art. 61 sarebbero inoltre illegittimi, secondo la ricorrente, nella parte in cui, imponendo la destinazione dei risparmi di spesa alla copertura degli oneri derivanti dalla abolizione del ticket (disposta dal comma 19 dell’art. 61) condizionano «l’uso che la Regione fa delle proprie risorse imponendo di destinarle ad un certo settore (nel caso di specie, la sanità)», con conseguente lesione dell’autonomia finanziaria regionale.

Infine, la Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale del comma 21 dell’art. 61. Secondo la ricorrente, con tale disposizione, lo Stato addosserebbe la maggior parte delle conseguenze finanziarie dell’abolizione del ticket alle Regioni, potendo queste ultime «diminuire i tagli di cui ai commi 14, 16 e 20» solo reintroducendo il ticket, cioè togliendo «ai cittadini un beneficio che il legislatore statale ha espressamente voluto dare loro». Ciò però violerebbe «il principio di leale collaborazione e l’art. 119, comma quarto, Cost., cioè il principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, perché dalle norme impugnate risulta chiaramente che il ticket è considerato dallo Stato stesso essenziale per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale ma la legge statale lo abolisce senza preoccuparsi di fornire le risorse alternative».

4.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. La difesa erariale chiede che le censure riferite ai commi 8 e 9 dell’art. 61 siano dichiarate inammissibili, per le stesse ragioni già esposte con riferimento al giudizio promosso dalla Regione Piemonte. La difesa dello Stato chiede, inoltre, che le altre censure siano dichiarate non fondate, dal momento che le disposizioni censurate devono essere valutate nella loro complessità e alla luce del contesto di risanamento della finanza pubblica in cui si inquadrano, in quanto «fortemente integrate al fine di sterilizzare gli effetti finanziari derivanti dall’abolizione a livello nazionale del ticket».

4.3. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria a completamento e integrazione di quanto sostenuto nell’atto di costituzione, insistendo circa l’inammissibilità o comunque la non fondatezza del ricorso della Regione Emilia-Romagna. Con riferimento ai commi 8 e 9 dell’art. 61, in particolare, la difesa erariale propone le medesime argomentazioni dedotte nella memoria presentata per il giudizio promosso dalla Regione Piemonte. Con riguardo ai commi 14, 16, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, la difesa erariale rileva che le norme in questione, innanzitutto, debbono essere valutate unitariamente nel contesto economico finanziario di risanamento della finanza pubblica, posto che «sono dirette a evitare gli effetti finanziari negativi per le Regioni derivanti dall’abolizione a livello nazionale del ticket di 10 euro per ricetta sulla specialistica». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le norme impugnate «non indicano attività e comportamenti vincolanti per le Regioni ma una serie di opzioni» che le Regioni stesse «possono liberamente adottare, potendo esse nella loro autonomia finanziaria trovare altre forme di finanziamento dei servizi cui è tenuta ad erogare». Le norme in questione, quindi, rientrerebbero nel potere generale dello Stato di coordinamento della finanza pubblica e non sarebbero disposizioni di dettaglio, «consentendo alle Regioni la massima flessibilità di intervento». Ad avviso della difesa erariale, dunque, l’unico limite delle norme in questione è rappresentato dalla necessità di garantire l’equivalenza finanziaria delle diverse misure che le Regioni, nell’ambito dell’autonomia finanziaria loro riconosciuta, intendono adottare.

4.4. – La Regione Emilia-Romagna, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria in replica alle argomentazioni dedotte dall’Avvocatura generale dello Stato. Quanto al comma 8 dell’art. 61, la Regione sostiene innanzitutto che, nonostante la norma sia stata abrogata, la successiva approvazione di altra disposizione dall’identico tenore (comma 7-bis) consente il trasferimento delle censure sulla nuova norma. Nel merito, la ricorrente, con riguardo ai commi 8 e 9, da un lato, conferma le censure prospettate nel ricorso e osserva che tali disposizioni «non riguardano generici "cittadini” o "professionisti”, bensì dipendenti regionali e incidono su somme date ad essi dalla Regione per attività svolte per conto della Regione». Dall’altro, rileva che ove si interpretasse il combinato disposto dei commi 7-bis, 9 e 17 nel senso di applicare alle Regioni solo la riduzione di incentivi per la progettazione e di compensi per i dipendenti pubblici, ma non di imporre il versamento delle relative somme al bilancio dello Stato, «risulterebbero sostanzialmente soddisfatte le ragioni del ricorso». Con riferimento ai commi 14, 16, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, la Regione sottolinea, innanzitutto, che la difesa erariale non ha formulato alcuna replica specifica alle censure avanzate. Ad avviso della Regione, inoltre, «la possibilità alternativa "concessa” dal comma 21 non fa venir meno la lesività delle norme impugnate», poiché tale alternativa, in primo luogo, non esclude del tutto le misure previste ai commi 14, 16 e 20, lettera b), numero 2) – come farebbe intendere la formula «in luogo della completa adozione» usata dal legislatore statale – e, in secondo luogo, è «un’alternativa politicamente impraticabile e, comunque, vincolata nel suo contenuto, trattandosi pur sempre di reintrodurre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria». Mancherebbe, perciò, secondo la ricorrente, «la massima flessibilità d’intervento» delle Regioni prospettata invece dall’Avvocatura generale dello Stato.

5. – La Regione Veneto, con un primo ricorso (reg. ric. n. 70 del 2008), ha impugnato i commi 8, 9, 14, 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. Con successivo ricorso (reg. ric. n. 25 del 2009), la Regione Veneto ha altresì impugnato l’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 2 del 2009, che ha inserito il comma 7-bis dell’art. 61, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

5.1. – Con il primo ricorso, la Regione Veneto censura, innanzitutto, i commi 8 e 9 dell’art. 61, che, ad avviso della ricorrente, ove fossero ritenuti applicabili anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, concreterebbero una grave violazione dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost. Tali disposizioni, infatti, secondo la Regione Veneto, non soltanto stabiliscono «vincoli puntuali e significativi alle voci di spesa dei bilanci regionali», ma dispongono anche «unilateralmente che le risorse intercettate dalle norme confluiscano nel bilancio statale». I commi 14, 19, 20 e 21 dell’art. 61 presentano poi tutti, ad avviso della ricorrente, «i medesimi profili di contrasto al dettato costituzionale». Essi dettano una disciplina che, intervenendo in materie di potestà legislativa concorrente (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica), ha un «carattere estremamente dettagliato», che appare «particolarmente evidente laddove essa determina in una percentuale fissa la riduzione dei trattamenti economici spettanti ai direttori e ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali (comma 14)». Ne consegue, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. A ciò si aggiunge anche la violazione dell’art. 119 Cost., perché il comma 14 «introduce un limite puntuale ad una singola voce di spesa», mentre i successivi commi 19, 20 e 21 risultano lesivi dell’autonomia finanziaria regionale sotto il profilo delle entrate, cioè relativamente al «reperimento delle risorse da destinare alla gestione di un settore» quale quello della tutela della salute. Con tali disposizioni, infatti, il legislatore statale pretenderebbe di «imporre alle Regioni i mezzi con i quali realizzare un contenimento della spesa sanitaria», in particolare «imponendo che l’importo di manovra individuato dallo Stato si realizzi mediante misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esclusione di ogni altra modalità».

5.2. – Con il secondo ricorso, la Regione Veneto osserva che, in pendenza del precedente reg. ric. n. 70 del 2008, il comma 8 dell’art. 61 è stato abrogato ad opera dell’art. 1, comma 10-quater, del decreto-legge n. 162 del 2008. Successivamente, tuttavia, l’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 2 del 2009, ha sostanzialmente reintrodotto la misura di contenimento della spesa che era stata originariamente prevista dal comma 8 dell’art. 61. Pertanto, «in ragione della sostanziale reintroduzione, nel nuovo comma 7-bis dell’art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, e quindi in una disposizione formalmente nuova, di una misura già oggetto di ricorso regionale, la Regione Veneto ha ritenuto necessario tornare ad adire» la Corte costituzionale, impugnando il predetto art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008.

La Regione ricorrente preliminarmente precisa di voler proporre la questione di legittimità costituzionale sulla base di una interpretazione da essa prospettata come possibile. La Regione Veneto pertanto impugna la disposizione censurata ove quest’ultima dovesse ritenersi applicabile anche alle Regioni e nella parte in cui essa dispone tale applicazione.

Nel merito, la Regione Veneto ritiene che la disciplina dettata dalla disposizione censurata si ponga innanzitutto in contrasto con l’art. 117 Cost., dal momento che la disciplina degli incentivi alla progettazione, non rientrando in alcuna delle materie di cui all’art. 117, secondo comma, spetta alla Regione, almeno per quanto attiene alle Regioni che si trovino in posizione di stazione appaltante. Né potrebbe invocarsi, in senso contrario, la competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la norma censurata, prevedendo in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, non rispetta le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale per potersi qualificare come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

La Regione ricorrente lamenta, poi, la violazione della propria autonomia finanziaria, sancita dall’art. 119 Cost. Tale autonomia risulterebbe lesa in quanto la disposizione censurata prevede vincoli «puntualissimi e significativi» alla spesa dei bilanci regionali e, per di più, dispone «unilateralmente che le risorse sottratte alla loro originaria finalità confluiscano in un capitolo del bilancio statale».

Si ipotizza, ancora, la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto, in un ambito non esclusivamente devoluto alla competenza esclusiva statale, sarebbe mancato il coinvolgimento delle Regioni sia al momento di introdurre l’innovazione legislativa, sia in ordine alla «programmazione della determinazione della destinazione delle risorse sottratte ai corrispettivi e agli incentivi di programmazione».

La ricorrente deduce, infine, la violazione dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 118 Cost., dal momento che la norma impugnata, riducendo enormemente l’importo dell’incentivo, finisce irragionevolmente per negare la stessa possibilità di realizzare la finalità per cui tale incentivo è stato previsto. Ciò rappresenterebbe, inoltre, una violazione dell’autonomia organizzativo-amministrativa delle Regioni e una turbativa del buon andamento della pubblica amministrazione.

5.3. – Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Relativamente al primo ricorso, la difesa erariale ha chiesto che le censure riferite ai commi 8 e 9 dell’art. 61 siano dichiarate inammissibili e le censure relative ai commi 14, 19, 20, lettera b), e 21 siano dichiarate non fondate, per le stesse ragioni esposte dalla difesa erariale con riferimento ai giudizi promossi rispettivamente dalla Regione Piemonte e dalla Regione Emilia-Romagna. Con riguardo al secondo ricorso, la difesa erariale ha chiesto che ne venga dichiarata la non fondatezza, dal momento che la disposizione impugnata, nel modificare il Codice dei contratti pubblici con una «disciplina di carattere generale che impatta su tutti i dipendenti pubblici cui la stessa è applicabile», «non è suscettibile di attuazione differenziata a seconda dei comparti». Essa costituisce un «intervento da ricondurre alla materia ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, e non è attribuibile alla potestà organizzativa delle Regioni.

5.4. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria a completamento e integrazione di quanto sostenuto nell’atto di costituzione, insistendo circa l’inammissibilità o comunque la non fondatezza del primo ricorso della Regione Veneto. Con riferimento ai commi 8 e 9 dell’art. 61, in particolare, la difesa erariale propone le medesime argomentazioni dedotte nelle memorie presentate per i giudizi promossi dalla Regione Piemonte e dalla Regione Emilia-Romagna.

5.5. – La Regione Veneto, in prossimità dell’udienza, ha depositato due memorie illustrative. La prima si riferisce al giudizio promosso con il secondo ricorso. La Regione, in particolare, sostiene che la tesi dell’Avvocatura generale dello Stato non può essere accolta, poiché, anche se la norma impugnata «intercetta la disciplina del rapporto di lavoro» di dipendenti pubblici, «decurtando una delle voci del loro corrispettivo, il cd. incentivo alla progettazione-direzione, è altrettanto vero che ciò non basta ad escludere una competenza regionale sul punto». Ad avviso della Regione, in base alla giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 401 del 2007 e n. 282 del 2002), andrebbe escluso che ogni disciplina tesa a regolare e vincolare l’opera di dipendenti pubblici, rientri per ciò stesso nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La competenza esclusiva statale in detta materia, infatti, potrebbe essere legittimamente invocata qualora siano in gioco profili che attengono alla regolamentazione civilistica di aspetti afferenti al vincolo negoziale, tali perciò da richiedere necessariamente un trattamento uniforme sul territorio nazionale. La norma impugnata, inoltre, si caratterizzerebbe «per un grado di dettaglio tale da non poter certo essere qualificata quale "principio fondamentale”» di coordinamento della finanza pubblica. La Regione, dunque, «rivendica un proprio spazio di autonoma scelta in materia di determinazione della percentuale di incentivo» prevista a favore dei soggetti di cui all’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

La seconda memoria si riferisce al giudizio promosso con il primo ricorso, per la parte riguardante l’art. 61. La Regione, in primo luogo, si sofferma sul comma 9, riconoscendo che tale disposizione «intercetta» la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ma ritenendo che «ciò non sembra possa bastare ad escludere una competenza regionale sul punto». In particolare, ad avviso della ricorrente, l’Avvocatura generale dello Stato non avrebbe spiegato per quale ragione «la disciplina – rectius, più nello specifico, la determinazione – di specifiche e particolarissime voci di compenso, che – sembra opportuno ricordare – sono del tutto aggiuntive rispetto al corrispettivo base spettante al dipendente pubblico, non possa esser rimessa alle singole Regioni, sulla base di un’autonoma valutazione di costi-benefici, esigenze-risorse-obiettivi». Il comma 9, perciò, altro non sarebbe che una disposizione in materia di coordinamento della finanza pubblica, e dunque illegittima perché di dettaglio e non qualificabile come principio fondamentale. La Regione, in secondo luogo, prende in esame il comma 14, lamentandone la illegittimità in quanto la norma, nel fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, si imporrebbe alle Regioni senza lasciare ad esse alcun margine di alternativa. La ricorrente, in terzo luogo, si sofferma sui commi 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, rispondendo alle argomentazioni dedotte dall’Avvocatura generale dello Stato al riguardo. Le norme impugnate, ad avviso della Regione, anche se sorrette da finalità di contenimento della spesa pubblica, si muovono nell’ambito materiale concorrente della «tutela della salute» e, dato «il loro grado di dettaglio e l’efficacia autoapplicativa che le contraddistingue», non possono essere qualificate come principi fondamentali.

6. – La Provincia autonoma di Trento ha impugnato i commi 14 e 15, primo periodo, dell’art. 61, per violazione dei seguenti parametri costituzionali: artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art. 117, terzo comma, e 119 Cost., come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

6.1. – Premette la ricorrente di avere impugnato le disposizioni censurate a titolo cautelativo, per l’ipotesi cioè in cui il comma 15 dell’art. 61, il quale esclude l’applicabilità alle province autonome dei commi 1, 2, 5 e 6 dello stesso articolo, lasciando però «fermo quanto previsto dal comma 14», dovesse intendersi nel senso che quest’ultimo comma si riferisca invece anche alle province autonome. In tal caso, l’applicazione alle province autonome della prevista riduzione dei compensi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi, nonché dei componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie, risulterebbe, ad avviso della ricorrente, costituzionalmente illegittima.

Verrebbe lesa, in primo luogo, la competenza provinciale a disciplinare l’organizzazione delle strutture sanitarie, prevista dagli artt. 8, comma 1, numero 1), e 9, comma 1, numero 10), dello Statuto, che attribuiscono alla provincia, rispettivamente, potestà legislativa esclusiva in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e potestà legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera». In particolare, secondo la ricorrente, la diretta applicazione alle province autonome della disposizione statale censurata, relativa alla riduzione dei compensi dei vertici amministrativi delle strutture sanitarie, violerebbe l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in base al quale la legislazione provinciale «deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito», restando «nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti».

La Provincia autonoma di Trento, in secondo luogo, osserva che essa provvede al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In tali circostanze, secondo la ricorrente sarebbe «irragionevolmente e immotivatamente lesiva dell’autonomia provinciale l’imposizione di precisi limiti di spesa da parte dello Stato in un ambito nel quale la Provincia non dipende dalle risorse del bilancio statale».

Infine, la ricorrente rileva che la limitazione contenuta nel comma 14 risulterebbe in ogni caso illegittima, anche ove alla Provincia dovessero applicarsi le stesse regole che riguardano il rapporto fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario. Tale limitazione, infatti, non avendo carattere transitorio, colpendo una minuta voce di spesa e non lasciando margine di scelta per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio, non potrebbe qualificarsi come principio di coordinamento della finanza pubblica e, in base ad un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, risulterebbe pertanto in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

6.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo la difesa erariale, la disposizione censurata non viola la competenza della Provincia di Trento in materia di ordinamento del personale e in tema di igiene e sanità, trattandosi di norme di coordinamento della finanza pubblica.

6.3. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria a completamento e integrazione di quanto sostenuto nell’atto di costituzione, insistendo circa l’inammissibilità o comunque la non fondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento. La difesa erariale rileva che le norme impugnate «essendo finalizzate a coprire gli oneri connessi alla spesa sanitaria, non si ritengono applicabili alla provincia di Trento». Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, dunque, poiché la Provincia provvede al finanziamento della spesa sanitaria «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», essa può provvedere autonomamente all’individuazione delle «modalità per la copertura degli oneri del servizio sanitario provinciale nel suo complesso, ivi compreso l’ammontare dei compensi degli organi delle azione sanitarie».

6.4. – La Provincia autonoma di Trento, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria illustrativa in cui ribadisce le censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio. Nella memoria, in particolare, viene sottolineato che il comma 15 dell’art. 61 individua un complesso ampio di soggetti rispetto ai quali i commi 1, 2, 5 e 6 non trovano applicazione in alcun modo, ma ciò non comporta che tutte le altre disposizioni debbano applicarsi sia alle Regioni che alle Province autonome. Al contrario, posto che le norme non eccettuate sono destinate a trovare applicazione nei confronti delle Regioni, per quanto riguarda le Province autonome spetterà ad esse di valutare, come per la generalità delle norme statali di disciplina della materia, se esse comportino o meno, secondo le regole statutarie, l’adeguamento della disciplina provinciale, ferma restando la possibilità per lo Stato di contestare, ove lo ritenga e nei termini previsti, il mancato adeguamento. La precisazione «fermo quanto previsto dal comma 14», contenuta nel comma 15, «non può che essere intesa nel senso di mantenere ferma la disposizione nell’ambito di applicazione che risulta dal suo testo diretto». Le norme censurate, d’altro canto, ad avviso della ricorrente e come prospettato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, non sono applicabili nei confronti della Provincia autonoma di Trento. A tale conclusione, del resto, porterebbe anche un’«interpretazione costituzionalmente orientata» della norma. La ricorrente chiede alla Corte, dunque, di sancire che i commi 14 e 15 dell’art. 61 non si applicano alla Provincia autonoma di Trento o in subordine, ove essi fossero invece ritenuti applicabili alla Provincia autonoma, di dichiararne l’illegittimità costituzionale per le ragioni dedotte nel ricorso.

7. – La Regione Toscana ha impugnato, con un primo ricorso, il comma 8 dell’art. 61 e, con un successivo ricorso, l’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 2 del 2009, per contrasto con l’art. 117 Cost.

7.1. – Nel primo ricorso, la Regione Toscana innanzitutto precisa di impugnare il comma 8 dell’art. 61 per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere corretta una determinata interpretazione di tale disposizione. La ricorrente sostiene, infatti, che il predetto comma 8 debba essere considerato, in base a quanto disposto dal successivo comma 17, non applicabile alle Regioni. Tuttavia, la Regione Toscana ritiene possibile anche una diversa e «più restrittiva» interpretazione, in base alla quale la riduzione della percentuale diretta ad incentivare il personale interno coinvolto nella progettazione e nel collaudo potrebbe invece ritenersi applicabile anche alle Regioni, restando queste soltanto esentate, ai sensi del comma 17, dall’obbligo di versare le maggiori entrate derivanti da tale riduzione al bilancio statale. Se, pertanto, il comma 17 dell’art. 61 escludesse le Regioni non già dall’applicazione della riduzione dell’incentivo prevista dal comma 8, ma solo dall’obbligo di versare allo Stato le conseguenti maggiori entrate, allora la disposizione censurata violerebbe, secondo la ricorrente, la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di organizzazione amministrativa. La lesione dell’autonomia organizzativa regionale deriverebbe in particolare dalla circostanza che la prevista riduzione dell’incentivo inciderebbe negativamente sulla progettazione interna delle stazioni appaltanti, che verrebbero pertanto costrette ad affidare all’esterno le attività di progettazione e di collaudo, con inevitabile aggravio dei costi.

7.2. – Con il secondo ricorso, la Regione Toscana impugna il predetto art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, che ha inserito il comma 7-bis dell’art. 61, proponendo in relazione ad esso le medesime censure presentate con riferimento alla norma impugnata con il precedente ricorso.

7.3. – Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. In relazione al primo ricorso (reg. ric. n. 74 del 2008), la difesa erariale ha chiesto che le proposte censure di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate, per le stesse ragioni esposte con riferimento al giudizio promosso dalla Regione Piemonte. Con riguardo al secondo ricorso, la difesa dello Stato ha chiesto che ne venga dichiarata la non fondatezza, per le ragioni esposte con riferimento al secondo giudizio promosso dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 25 del 2009).

7.4. – In prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha depositato una memoria illustrativa unica per i due ricorsi. Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate non sono applicabili alle Regioni, per il rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria. Nel rispondere alle argomentazioni dedotte dall’Avvocatura generale dello Stato nell’atto di costituzione, la Regione sottolinea di non aver mai contestato che la percentuale dell’incentivo di progettazione sia determinata dallo Stato, al fine di garantire una uniformità di trattamento tra tutti i dipendenti pubblici. La Regione contesta, invece, il fatto che, sulla percentuale del 2 per cento, la norma impugnata imponga «un limite di utilizzabilità, perché l’1,5 per cento deve necessariamente restare nel capitolo di bilancio» regionale. Sarebbe perciò lesivo dell’autonomia organizzativa delle Regioni non poter usare somme stanziate per gli incentivi. Ove riferito anche alle Regioni, quindi, «l’obbligo di articolare l’incentivo del 2 per cento in due parti dando lo 0,5 per cento per la progettazione svolta internamente dal personale regionale e trattenendo l’1,5 per cento, determina una violazione dell’art. 117 Cost. per interferenza con le competenze delle Regioni in tema di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale». Secondo la ricorrente, in base alla giurisprudenza costituzionale, la compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative di Regioni e Province autonome, specialmente in tema di organizzazione e personale, potrebbe derivare soltanto da un intervento legislativo statale diretto a stabilire principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ma le norme impugnate, ad avviso della Regione, non hanno la natura di principio fondamentale, poiché «non pongono obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, né criteri e obiettivi cui dovrà attenersi la Regione, ma contengono un precetto puntuale, dettagliato, immediatamente applicabile, che individua una specifica voce di spesa del bilancio regionale da limitare».

8. – La Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 17 dell’art. 61, lamentando la violazione dell’art. 48-bis della legge cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), per contrasto con la norma interposta di cui al d.lgs. n. 282 del 2000 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell’università e l’edilizia universitaria), nonché la lesione dell’autonomia finanziaria e legislativa della Regione e dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.

8.1. – Premette la Regione ricorrente che, nel recare disposizioni di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, adottate seguendo il particolare procedimento previsto dallo statuto stesso, il d.lgs. n. 282 del 2000 ha attribuito alla Regione Valle d’Aosta la potestà legislativa e amministrativa in materia di finanziamento dell’Ateneo di cui al comma 120 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), cioè l’Università della Valle d’Aosta. In tale quadro, la ricorrente afferma che il comma 17 dell’art. 61, «nel prevedere il versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte dal medesimo articolo, ove ritenuto applicabile all’Università della Valle d’Aosta, risulta lesivo delle competenze legislative e amministrative in materia di finanziamento all’Ateneo valdostano, attribuite alla Regione Valle d’Aosta dal d.lgs. n. 282 del 2000 in attuazione dell’art. 48-bis dello Statuto speciale valdostano». Ritiene infatti la Regione ricorrente che la disposizione censurata, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione l’Università della Valle d’Aosta, contrasti con un decreto di attuazione dello statuto speciale valdostano, che «non può essere derogato o tacitamente abrogato da una legge ordinaria dello Stato o da un atto ad essa equiparato che sia adottato senza osservare il peculiare procedimento previsto dall’art. 48-bis dello Statuto». Ne deriva la violazione di quest’ultima disposizione, nonché del principio di leale collaborazione.

Osserva inoltre la Regione ricorrente che, essendo il finanziamento dell’Università valdostana prevalentemente a carico del bilancio regionale, l’applicazione della disposizione censurata avrebbe l’effetto di «trasformare le riduzioni di spesa o le maggiori entrate dell’Ateneo valdostano […] in un irragionevole e illegittimo trasferimento di risorse economiche dalla Regione allo Stato». Ciò lederebbe l’autonomia legislativa e finanziaria della Regione, nonché il principio di ragionevolezza, traducendosi appunto in una «irragionevole sanzione nei confronti del principale finanziatore […] di un ente […] con un bilancio in attivo, in ragione di una sana ed efficiente gestione economico-finanziaria».

8.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. La difesa erariale precisa che l’Università della Valle d’Aosta, unitamente ad altre università non statali, risulta finanziata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è ricompresa nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di cui al conto economico consolidato annualmente elaborato dall’ISTAT. Ne deriva, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, che la disposizione censurata non è lesiva dell’autonomia statutaria della Regione ricorrente, in quanto l’Università della Valle d’Aosta, risultando inclusa nel novero delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato, è sottoposta all’applicazione della norma censurata.

9. – La Regione Calabria ha impugnato, chiedendone la previa sospensione, l’art. 61, con censure riferite specificamente ai commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

9.1. – La ricorrente censura la complessiva disciplina risultante dai predetti commi dell’art. 61, la quale, da un lato, prevede l’abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto ticket) e, dall’altro lato, dispone che, ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, le Regioni adottino misure di incremento dell’efficienza e razionalizzazione della spesa, fra cui quelle di cui ai commi 14 e 16, ovvero, in alternativa, introducano, in forma integrale o ridotta, il ticket abolito dal comma 19 o altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di equivalente effetto finanziario.

Ad avviso della Regione, tale disciplina attiene, in maniera trasversale, alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, entrambe rientranti nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. In tali materie, quindi, il legislatore statale deve limitarsi alla definizione dei principi fondamentali della materia, senza invece dettare, come secondo la ricorrente avverrebbe nel caso in esame – in particolare ad opera dei commi 14, 16, 20 e 21 – «disposizioni puntuali e di dettaglio», che producono una invasione della competenza legislativa regionale asseritamente acuita, anziché ridimensionata, dalla previsione di una serie di misure alternative rimesse alla scelta della Regione.

In secondo luogo, la Regione ritiene che la disciplina censurata leda l’autonomia finanziaria regionale sancita dall’art. 119 Cost. L’abolizione del ticket, prevista dal comma 19, e le già menzionate disposizioni (commi 14, 16, 20 e 21) che fissano «in maniera estremamente e irragionevolmente puntuale le misure finanziarie per il reperimento delle risorse sostitutive» di tale fonte di finanziamento, concreterebbero infatti una «evidente invasione dell’autonomia finanziaria regionale».

Infine, secondo la Regione ricorrente, la disciplina impugnata violerebbe anche il principio di leale collaborazione, che impone la predisposizione di meccanismi di confronto fra Stato e Regioni. In particolare, la ricorrente richiama la sentenza n. 203 del 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma introduttiva del ticket ora abolito, nel presupposto che tale disposizione fosse stata preceduta, con il cosiddetto patto per la salute, da una intesa fra Stato e Regioni, con conseguente osservanza del principio di leale collaborazione. Ritiene pertanto la Regione Calabria che, così come l’introduzione del ticket è stata considerata legittima solo in ragione della previa intesa fra Stato e Regioni, allo stesso modo una simile intesa deve considerarsi condizione di legittimità costituzionale di norme che aboliscono, o comunque «incidono in radice», sul ticket stesso. Ne consegue l’illegittimità costituzionale della disciplina censurata, e in particolare dei commi dal 19 al 21 e di quelli da essi richiamati, per violazione del principio di leale collaborazione. Aggiunge inoltre la Regione che per effetto delle disposizioni impugnate, in base alle quali alcune Regioni potrebbero abolire il ticket facendo ricorso alle misure di razionalizzazione della spesa indicate dal legislatore statale, mentre altre Regioni potrebbero reintrodurre il ticket con propria determinazione, si verrebbe a creare una «disomogeneità, da Regione a Regione, del regime di compartecipazione economica per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale». Ciò rappresenterebbe una situazione opposta a quella che ha indotto la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 203 del 2008, a dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che ha introdotto il ticket.

9.2. – Si è costituita in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Secondo il resistente, l’impianto normativo censurato consente in realtà alle Regioni di esercitare la «massima flessibilità di intervento», potendo ciascuna Regione decidere di «dosare varie leve disponibili» (diverse tipologie di risparmi di spesa o reintroduzione del ticket), «a seconda delle politiche che riterrà più opportuno attuare sul proprio territorio». Ad avviso della difesa erariale, lo Stato non avrebbe in alcun modo invaso spazi di autonomia regionale costituzionalmente garantiti.

9.3. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria a completamento e integrazione di quanto sostenuto nell’atto di costituzione, insistendo circa l’inammissibilità o comunque la non fondatezza del ricorso della Regione Calabria. La difesa erariale, in particolare, sostiene le medesime argomentazioni dedotte nelle memorie presentate per i giudizi promossi dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.



Considerato in diritto

1. – Le Regioni Piemonte (reg. ric. n. 67 del 2008), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Toscana (reg. ric. n. 74 del 2008), Valle d’Aosta (reg. ric. n. 84 del 2008) e Calabria (reg. ric. n. 86 del 2008), nonché la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 71 del 2008), impugnano i commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (d’ora in avanti, «art. 61»). La Regione Calabria ha altresì chiesto la sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Le Regioni Toscana e Veneto, con successivi ricorsi (reg. ric. rispettivamente n. 23 e n. 25 del 2009) censurano inoltre l’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), introdotto in sede di conversione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che a sua volta ha inserito il comma 7-bis nel testo dell’art. 61 (d’ora in avanti, la disposizione censurata con i reg. ric. nn. 23 e 25 del 2009 è sinteticamente indicata come «comma 7-bis dell’art. 61»).

La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alle suddette disposizioni viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi, che devono essere riservate ad altre pronunce.

I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

2. – Ciò premesso, ai fini dell’ordine della loro trattazione, le censure proposte dalle ricorrenti vanno suddivise in quattro gruppi, in ragione della omogeneità e della reciproca connessione delle norme cui esse si riferiscono. Il primo gruppo include le censure relative ai commi 7-bis, 8 e 9 dell’art. 61, proposte dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. Il secondo è dato dalle censure prospettate dalla Regione Valle d’Aosta con riferimento al comma 17 dell’art. 61. Il terzo gruppo riguarda le censure relative ai commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria. Il quarto, infine, si riferisce alle censure prospettate dalla Provincia autonoma di Trento relativamente ai commi 14 e 15 dell’art. 61.

3. – Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana hanno impugnato i commi 7-bis, 8 e 9 dell’art. 61, deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

3.1. – Va premesso che le disposizioni censurate si inquadrano nel contesto di una manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro, imperniata sull’applicazione di numerose misure di contenimento della spesa corrente, fra cui sono da comprendersi quelle imposte dall’art. 61 a carico di tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In questo quadro, le norme impugnate concorrono alla realizzazione dei predetti obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa, imponendo una riduzione delle somme che, in aggiunta alla retribuzione, sono corrisposte, a titolo di incentivo o di compenso, a talune particolari categorie di dipendenti pubblici, per lo svolgimento di specifiche attività.

In particolare, il comma 8 dell’art. 61 si riferisce all’incentivo, «non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro», che, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), «è ripartit[o], per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori». Il censurato comma 8 dell’art. 61, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha ridotto tale percentuale, disponendo che essa possa essere destinata solo nella misura dello 0,5 per cento alla finalità di incentivo prevista dal codice dei contratti pubblici, dovendo invece, nella misura dell’1,5 per cento, essere «versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato». Il legislatore ha in séguito abrogato la disposizione impugnata (con l’art. 1, comma 10-quater, lettera b), del decreto-legge n. 162 del 2008), salvo reintrodurre, in un momento ancora successivo (con l’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008), una disposizione identica a quella abrogata, che è attualmente contenuta nel vigente comma 7-bis dell’art. 61.

Il comma 9 dell’art. 61 riguarda, invece, i compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi. La norma dispone che sia versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato il 50 per cento dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La disposizione precisa che il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura generale dello Stato ove esistenti.

3.2. – Deve essere innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle censure proposte, in relazione al comma 8 dell’art. 61, dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, nonché dalle Regioni Veneto e Toscana. La disposizione censurata, applicabile «a decorrere dal 1° gennaio 2009», è stata infatti abrogata prima che essa potesse esplicare alcun effetto. Né può disporsi, in ragione dell’intervallo di tempo trascorso fra l’abrogazione della norma impugnata (comma 8 dell’art. 61) e la successiva introduzione di diversa disposizione dal contenuto identico (comma 7-bis dell’art. 61), il trasferimento sulla seconda delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento alla prima.

3.3. – Le Regioni Toscana e Veneto hanno proposto autonome questioni di legittimità costituzionale riferite al comma 7-bis dell’art. 61.

Entrambe le ricorrenti deducono, innanzitutto, la violazione dell’art. 117 Cost. Esse ritengono che le disposizioni censurate, ove dovessero ritenersi applicabili anche agli incentivi corrisposti dalle Regioni ai propri dipendenti, interverrebbero in un ambito materiale riservato alle Regioni, perché relativo all’organizzazione amministrativa regionale (Regione Toscana), o perché, comunque, non riconducibile ad alcuna delle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., senza, peraltro, che la disciplina impugnata, in ragione del suo carattere dettagliato, possa ritenersi espressione della potestà legislativa statale di dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (Regione Veneto).

La Regione Veneto, sempre nell’ipotesi in cui le norme impugnate si ritenessero applicabili alle Regioni, lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 119 Cost. L’autonomia finanziaria regionale risulterebbe lesa perché il legislatore statale avrebbe imposto «vincoli puntuali e significativi alle voci di spesa dei bilanci regionali» e, soprattutto, avrebbe disposto «unilateralmente che le risorse intercettate dalle norme confluiscano nel bilancio statale».

La Regione Veneto deduce, ancora, la violazione degli artt. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), 97 e 118 Cost., in quanto l’eccessiva riduzione dell’importo corrisposto al dipendente finirebbe per negare la stessa finalità incentivante dello strumento, comprimendo anche «l’autonomia organizzativo-amministrativa» delle Regioni e «turbando il buon andamento della pubblica amministrazione».

Infine, secondo la Regione Veneto sarebbe altresì leso il principio di leale collaborazione, in quanto, «in un ambito non esclusivamente devoluto alla competenza esclusiva statale, [sarebbe] mancato il coinvolgimento delle Regioni sia al momento di introdurre l’innovazione legislativa, sia in ordine alla programmazione della determinazione della destinazione delle risorse sottratte ai corrispettivi e agli incentivi di programmazione».

3.3.1. – Le questioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61, proposte dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 3, 97 e 118 Cost., sono inammissibili.

Quanto alla violazione dell’art. 118 Cost., la censura è motivata in modo del tutto generico, non indicando la ricorrente quali competenze amministrative regionali risulterebbero lese per effetto della disposizione censurata.

Quanto alle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente non adduce una sufficiente motivazione circa il modo in cui l’asserita violazione di tali parametri costituzionali ridondi in una lesione delle proprie competenze legislative, amministrative o finanziarie (sentenze nn. 233, 234, 249 e 254 del 2009).

3.3.2. – La questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61, proposta dalla Regione Veneto in relazione all’art. 119 Cost., non è fondata.

Va preliminarmente ricordato che la Regione Veneto ha prospettato la censura in esame a titolo cautelativo, per l’ipotesi in cui la disposizione dovesse ritenersi applicabile anche agli incentivi corrisposti dalle Regioni ai propri dipendenti, specificamente lamentando, in tal caso, che le risorse regionali alle quali fa riferimento la norma impugnata confluiscano nel bilancio statale. In realtà, il comma 7-bis dell’art. 61 deve essere interpretato alla luce del successivo comma 17 del medesimo articolo. La prima disposizione stabilisce, infatti, che la somma pari all’1,5 per cento della percentuale prevista dall’art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere versata ad apposito capitolo del bilancio statale «per essere destinata al fondo di cui al comma 17» dello stesso articolo, il quale, tuttavia, precisa che l’obbligo del versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». Alla luce di tale disciplina, deve quindi ritenersi che la disposizione censurata sia applicabile anche agli enti territoriali nella parte in cui prevede la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell’incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma deve escludersi che essa sia applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l’obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura (cioè l’1,5 per cento). Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l’obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l’effetto lesivo dell’autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti, consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali.

3.3.3. – Le questioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61, proposte dalle Regioni Toscana e Veneto in relazione all’art. 117 Cost., non sono fondate.

Va preliminarmente osservato che l’interpretazione più sopra prospettata, secondo la quale non è applicabile alle Regioni l’obbligo di versare al bilancio statale le somme risparmiate in virtù della disposizione censurata, esclude l’effetto lesivo di quest’ultima con riferimento all’autonomia finanziaria delle Regioni, ma non con riferimento alla loro autonomia legislativa, dal momento che la riduzione dell’incentivo, disposta dalla norma impugnata, si applica indubbiamente anche ai dipendenti regionali.

Occorre, pertanto, verificare se il comma 7-bis dell’art. 61, nella parte in cui si applica ai dipendenti regionali, intervenga effettivamente in materia di organizzazione amministrativa regionale o, comunque, in un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni.

Questa tesi, sostenuta dalle ricorrenti, non può essere condivisa.

I trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono, infatti, allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte da questa Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007, in particolare nn. 6.8. e 23.2. del Considerato in diritto). Né pare convincente l’argomento sviluppato nella memoria della Regione Toscana, la quale, per un verso, riconosce che la percentuale dell’incentivo in questione debba essere fissata dallo Stato, ma, per altro verso, contesta il fatto che, sulla percentuale del 2 per cento, la norma impugnata imponga «un limite di utilizzabilità, perché l’1,5 per cento deve necessariamente restare nel capitolo di bilancio» regionale. In realtà, per le Regioni, le quali non sono tenute a versare la quota dell’1,5 per cento al bilancio statale, l’effetto prodotto dalla disposizione censurata è sostanzialmente identico a quello che si sarebbe determinato qualora lo Stato, esercitando un potere che la stessa Regione Toscana ad esso riconosce, avesse semplicemente ridefinito la percentuale massima dell’incentivo in questione, fissandola nella misura dello 0,5 per cento. Per tali ragioni, devono ritenersi non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61 proposte, in relazione all’art. 117 Cost., dalle Regioni Toscana e Veneto.

3.3.4. – Da ciò deriva anche la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell’art. 61, proposta dalla Regione Veneto in relazione al principio di leale collaborazione. Tale principio non può trovare applicazione, infatti, in un ambito che risulta rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

3.4. – Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto hanno proposto questioni di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 61, deducendo la violazione degli artt. 117 (Piemonte) e 119 Cost. (Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto). Quanto, in particolare, all’asserita lesione dell’autonomia finanziaria regionale, secondo le ricorrenti la disposizione censurata, sempre ove ritenuta applicabile alle somme spettanti ai dipendenti pubblici regionali per attività da questi svolte nell’ambito di un arbitrato o di un collaudo, avrebbe imposto «vincoli puntuali e significativi alle voci di spesa dei bilanci regionali» e, soprattutto, avrebbe disposto «unilateralmente che le risorse intercettate dalle norme confluiscano nel bilancio statale» (Regione Veneto), «consentendo allo Stato di acquisire al proprio bilancio risorse che provengono dalla Regione e che sono dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali per conto della Regione e in sostituzione della loro normale attività lavorativa» (Regione Emilia-Romagna).

3.4.1. – Le questioni di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 61, proposte dalla Regione Piemonte con riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. sono inammissibili, perché generiche. La ricorrente si limita infatti a riportare il testo della disposizione denunciata e ad indicare i parametri asseritamente lesi, senza esplicitare alcuna argomentazione a sostegno dell’ipotizzata illegittimità costituzionale.

3.4.2. – Le questioni di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 61, proposte dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con riferimento all’art. 119 Cost., non sono fondate.

Come in precedenza chiarito (al paragrafo 3.3.2), il comma 17 dell’art. 61 stabilisce che l’obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve anche in questo caso, come in quello relativo al comma 7-bis dell’art. 61, escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell’autonomia finanziaria delle ricorrenti.

4. – La Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 17 dell’art. 61, per l’ipotesi in cui esso dovesse interpretarsi nel senso di imporre anche all’Università della Valle d’Aosta l’obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dal medesimo art. 61.

Secondo la ricorrente, ciò rappresenterebbe innanzitutto una violazione delle competenze legislative e amministrative in materia di finanziamento dell’Ateneo valdostano, che sono attribuite alla Regione Valle d’Aosta dall’art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell’università e l’edilizia universitaria), il quale è stato adottato, in applicazione dell’art. 17, comma 121, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) in base al procedimento previsto, per l’emanazione delle norme di attuazione dello statuto, dall’art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). La norma censurata, pertanto, intervenendo in un ambito materiale (finanziamento all’ateneo valdostano) che spetta alla Regione Valle d’Aosta in virtù di una disposizione attuativa dello statuto, violerebbe, per il tramite di tale norma interposta, l’art. 48-bis dello statuto stesso. Sarebbe poi leso, ad avviso della ricorrente, il principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione censurata inciderebbe «negativamente sul finanziamento dell’Ateneo valdostano, senza alcun coinvolgimento della Regione Valle d’Aosta». La ricorrente deduce, infine, la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dal momento che l’applicazione della norma censurata all’Università della Valle d’Aosta, che è prevalentemente finanziata dalla Regione, si tradurrebbe «in un irragionevole e illegittimo trasferimento di risorse economiche dalla Regione allo Stato».

Le questioni sono fondate.

Le censure prospettate dalla ricorrente devono essere esaminate alla luce del peculiare regime giuridico dell’Università della Valle d’Aosta, la cui intera disciplina è connotata da forme di intesa e collaborazione fra Stato e Regione Valle d’Aosta, con particolare riguardo al finanziamento dell’ateneo. L’art. 17, commi 120 e 121, della legge n. 127 del 1997, nel consentire nel territorio valdostano l’istituzione di una università non statale promossa o gestita da enti e da privati, ha infatti dettato una disciplina in base alla quale: a) l’autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale è concessa all’Università della Valle d’Aosta con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa con la Regione autonoma della Valle d’Aosta; b) i contributi dello Stato sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa con la Regione autonoma della Valle d’Aosta; c) la potestà legislativa in materia di finanziamento all’ateneo valdostano è attribuita alla Regione Valle d’Aosta «ai sensi dell’articolo 48-bis dello statuto speciale per la Valle d’Aosta», cioè mediante un decreto legislativo di attuazione dello Statuto stesso, il cui schema è «elaborat[o] da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e [è] sottopost[o] al parere del consiglio stesso». Secondo tale procedimento è stato approvato il d.lgs. n. 282 del 2000, in base all’art. 1 del quale «la Regione autonoma Valle d’Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento» dell’Università della Valle d’Aosta.

In questo quadro, la disposizione censurata dispone unilateralmente, e senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione Valle d’Aosta, l’acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall’applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. In tal modo, la norma impugnata, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, e, dall’altro lato, lede la potestà legislativa in materia di finanziamento dell’ateneo che è attribuita alla Regione Valle d’Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza di questa Corte riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze nn. 159 e 132 del 2009, n. 341 del 2001, n. 212 del 1994 e n. 20 del 1956). Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale del comma 17 dell’art. 61, nella parte in cui si applica all’Università della Valle d’Aosta.

5. – Le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria hanno impugnato i commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione. In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 14 e 16 dell’art. 61, per ciascuno di essi prospettando la violazione degli artt. 117 e 119 Cost.; ha inoltre censurato il comma 20, lettera b), dell’art. 61, per violazione dell’art. 119 Cost.; ha infine impugnato il comma 21 dell’art. 61, per violazione dell’art. 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. La Regione Veneto ha censurato i commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, per ciascuno di essi deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 Cost. La Regione Calabria ha impugnato i commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21 dell’art. 61, in ordine a ciascuno di essi lamentando la lesione degli artt. 117 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

5.1. – L’analisi delle censure prospettate dalle ricorrenti deve essere preceduta da una sintetica ricostruzione del quadro normativo.

Le disposizioni impugnate sono infatti strettamente collegate l’una all’altra e, nel loro complesso, sono dirette a realizzare un unico risultato. Esse mirano a consentire alle Regioni, con il concorso finanziario dello Stato, di abolire, a beneficio degli utenti dei rispettivi servizi sanitari regionali, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (d’ora in avanti «ticket»), prevista dall’art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del ticket (disposta, per gli anni 2009-2011, dal comma 19 dell’art. 61), il legislatore, per un verso, incrementa di una quota pari a 400 milioni di euro su base annua il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale al quale lo Stato concorre ordinariamente (art. 61, comma 20, lettera a), mentre, per altro verso, dispone che la parte residuale della copertura dell’abolizione del ticket debba essere assicurata dalle Regioni, le quali possono, a tal fine, ricorrere a diversi strumenti.

In primo luogo, in base al comma 20, lettera b), numero 1), le Regioni «destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16» dell’art. 61: in particolare, il comma 14 prevede una riduzione del 20 per cento dei trattamenti economici di dirigenti e sindaci di strutture sanitarie, mentre il comma 16 prevede l’adozione di misure normative o amministrative «finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi» («con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all’adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo»). In secondo luogo, in base al comma 20, lettera b), numero 2), le Regioni «adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa». Infine, la disciplina censurata prevede anche che le Regioni, ai sensi del comma 21 dell’art. 61, in luogo della «completa adozione» delle misure più sopra indicate, possano «decidere di applicare, in misura integrale o ridotta», il ticket, «ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente».

5.2. – Con riferimento alla disciplina più sopra illustrata, le Regioni ricorrenti lamentano, innanzitutto, la violazione dell’art. 117 Cost. Tutte le disposizioni impugnate, infatti, detterebbero una disciplina puntuale e di dettaglio in ambiti materiali di potestà legislativa concorrente (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica), nei quali lo Stato può adottare esclusivamente norme di principio.

Viene dedotta, in secondo luogo, la lesione dell’art. 119 Cost., in quanto ciascuna delle norme impugnate introdurrebbe, ad avviso delle ricorrenti, limiti puntuali a singole voci di spesa. Esse, inoltre, condizionerebbero l’uso delle risorse regionali, imponendo la destinazione dei risparmi conseguiti a copertura dell’abolizione del ticket e, scaricando sulle Regioni le conseguenze finanziarie di tale abolizione, inciderebbero negativamente sull’autonomia finanziaria regionale anche sotto il profilo delle entrate, per giunta violando il principio di corrispondenza fra funzioni e risorse di cui al quarto comma dell’art. 119 Cost.

Le Regioni Emilia-Romagna e Calabria deducono, infine, la violazione del principio di leale collaborazione. Tale violazione, secondo la Regione Emilia-Romagna, deriverebbe dalla circostanza che il legislatore statale, abolendo il ticket senza provvedere all’integrale copertura finanziaria, avrebbe costretto le Regioni a realizzare i risparmi di spesa indicati puntualmente dallo Stato, oppure a reintrodurre il ticket, in quest’ultimo caso dovendosi però assumere la responsabilità di togliere ai cittadini un beneficio loro accordato dallo Stato. La Regione Calabria asserisce invece che questa Corte, con la sentenza n. 203 del 2008, avrebbe dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, allora proposta nei confronti della norma che aveva introdotto il ticket, sul rilievo che tale disposizione era stata adottata in attuazione di un protocollo di intesa fra Stato e Regioni. La ricorrente ne trae la conseguenza che anche la disciplina censurata, la quale incide sul ticket, avrebbe dovuto prevedere forme di intesa con le Regioni. La mancanza di tale intesa, unita alla circostanza che l’intervento statale è suscettibile di determinare una «disomogeneità, da Regione a Regione, del regime di compartecipazione economica per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale», rappresenterebbe, secondo la ricorrente, una violazione del principio di leale collaborazione.

5.3. – Le questioni non sono fondate.

5.3.1. – Le censure proposte in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. possono essere affrontate congiuntamente. L’intera disciplina impugnata, infatti, in quanto complessivamente rivolta a permettere l’abolizione del ticket, individuando le relative modalità di copertura, ha palesemente una finalità di coordinamento finanziario, in un settore rilevante della spesa pubblica come quello sanitario. Di conseguenza, per valutarne la legittimità, tanto in relazione all’art. 117 Cost., quanto con riferimento all’art. 119 Cost., risulta decisivo verificare se tale disciplina si mantenga sul piano delle norme di principio e della indicazione di complessivi obiettivi di riequilibrio finanziario, lasciando alle Regioni sufficienti margini di autonomia circa i mezzi necessari per la realizzazione degli obiettivi stessi.

Sotto tale profilo, le disposizioni censurate lasciano alle Regioni sufficienti margini di scelta. Innanzitutto, le Regioni non sono tenute ad abolire il ticket. Esse possono decidere di continuare ad applicarlo integralmente. Oppure possono decidere di ridurre il ticket, anziché abolirlo. Ancora, possono decidere di sostituire il ticket con «altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente». In tutte queste ipotesi, le Regioni non sono obbligate alla «completa adozione» delle misure di contenimento della spesa asseritamente lesive dell’autonomia legislativa e finanziaria regionale. Ciò significa che esse possono applicare in modo parziale le misure di riduzione della spesa indicate dalle disposizioni impugnate, oppure possono applicare alcune di esse e non altre, o, ancora, possono applicare in modo parziale soltanto alcune delle misure indicate dal legislatore. Va considerato, inoltre, che, anche qualora le Regioni, scegliendo di abolire il ticket, siano tenute ad applicare in modo completo le disposizioni censurate, tuttavia queste ultime, almeno in alcuni casi, prevedono comunque margini di flessibilità e di autonomia. Il comma 16 dell’art. 61, ad esempio, prevede un generico obbligo delle Regioni di assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, indicando alcune più specifiche misure, ma facendo anche riferimento a «ulteriori misure analoghe a quelle previste nel presente articolo». Analogamente, il comma 20, lettera b), dell’art. 61, stabilisce che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del ticket, le Regioni «adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa».

Da tutto ciò deriva che le disposizioni impugnate, ove correttamente considerate nel loro insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario (sentenza n. 284 del 2009), ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009).

5.3.2. – Con riguardo all’asserita violazione del principio di leale collaborazione, deve osservarsi che questa Corte ha effettivamente riconosciuto che l’introduzione di un ticket fisso in tutto il territorio nazionale è stata correttamente preceduta da una intesa fra Stato e Regioni, con cui le parti hanno convenuto «di omogeneizzare le forme di compartecipazione alla spesa in funzione di una maggiore appropriatezza delle prestazioni» (si veda la sentenza n. 203 del 2008). Da ciò non può tuttavia trarsi come conseguenza che la disciplina attualmente censurata, nel consentire una differenziazione delle forme di compartecipazione alla spesa, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, violi il principio di leale collaborazione. In primo luogo, le norme impugnate non contraddicono l’omogeneità delle forme di compartecipazione alla spesa, dal momento che esse si limitano a consentire una contenuta variabilità dell’importo del ticket fra Regione e Regione, pur sempre entro una soglia massima fissata dallo Stato. In secondo luogo, e soprattutto, non può ritenersi in contrasto con il principio di leale collaborazione una disciplina che, sotto lo specifico profilo qui considerato, amplia e non comprime l’autonomia delle Regioni. Queste ultime, per effetto delle disposizioni censurate, possono applicare, ridurre o abolire un ticket che, in precedenza, erano invece tenute ad applicare. Il fatto che il legislatore statale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, abbia acquisito l’intesa delle Regioni per introdurre una norma che pone un limite alla loro autonomia (il ticket fisso su tutto il territorio nazionale), non significa che una analoga intesa sia necessariamente richiesta anche per la rimozione, sia pur condizionata, di tale limite.

6. – La Provincia autonoma di Trento ha impugnato il combinato disposto dei commi 14 e 15 dell’art. 61. La seconda disposizione è infatti censurata nella parte in cui dovesse intendersi nel senso di imporre alle Province autonome l’applicazione della prima. La ricorrente lamenta, oltre alla violazione degli artt. 117 e 119 Cost., nell’ipotesi in cui tali disposizioni costituzionali si ritenessero estendibili alla Provincia, anche la lesione di altri parametri. In primo luogo, gli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto la disciplina censurata violerebbe la potestà legislativa esclusiva della Provincia di Trento in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e la potestà legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera». In secondo luogo, viene dedotta la violazione del Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, che disciplina l’autonomia finanziaria delle Province autonome, la quale sarebbe irragionevolmente lesa mediante «l’imposizione di precisi limiti di spesa da parte dello Stato in un ambito nel quale la Provincia non dipende dalle risorse del bilancio statale», dal momento che al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio la Provincia autonoma di Trento provvede «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», come previsto dall’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Infine, ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata lederebbe anche l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). In base a quest’ultima norma, infatti, anche qualora la disciplina censurata dovesse ritenersi idonea a vincolare la Provincia ai sensi dello statuto, in ogni caso essa non potrebbe avere immediata applicazione, potendo comportare soltanto un obbligo di adeguamento entro sei mesi, restando ferma, nel frattempo, la disciplina provinciale preesistente.

La questione avente ad oggetto il comma 14 dell’art. 61 è fondata.

Le risorse provenienti dalla riduzione dei compensi di dirigenti e sindaci delle strutture sanitarie, prevista dalla disciplina impugnata, devono essere destinate dalle Regioni al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari regionali, per finanziare l’eventuale abolizione del ticket. Come in precedenza chiarito (al paragrafo 5.3.1), il censurato comma 14 dell’art. 61 è strettamente connesso con le altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, insieme alle quali esso è diretto a consentire alle Regioni di abolire o ridurre il ticket, in precedenza fissato dal legislatore statale, alla condizione che le Regioni stesse concorrano con lo Stato alla copertura dei relativi oneri. Pertanto, se considerata alla luce del più complessivo sistema normativo in cui risulta inserita, tale disposizione costituisce legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare principi fondamentali di coordinamento finanziario.

Ma a simili conclusioni non può pervenirsi nello specifico caso della Provincia autonoma di Trento, la quale provvede interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994). In tale diverso e peculiare contesto, l’applicazione alla Provincia autonoma di Trento del comma 14 dell’art. 61 non risponderebbe alla funzione che la misura in questione assolve per le altre Regioni. Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento. Per tali ragioni, del resto, la stessa Avvocatura generale dello Stato ha prospettato, nella memoria, una interpretazione secondo la quale non deve ritenersi applicabile alla Provincia autonoma di Trento la disciplina censurata. Peraltro, poiché il tenore letterale di quest’ultima non consente di raggiungere un tale risultato in via interpretativa, deve dichiararsi l’illegittimità costituzionale del comma 14 dell’art. 61, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento. Tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

L’accoglimento, nei termini più sopra prospettati, della questione di legittimità costituzionale riferita al comma 14 dell’art. 61, priva inoltre la ricorrente dell’interesse ad impugnare il comma 15, primo periodo, del medesimo articolo, la questione di legittimità costituzionale del quale deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

7. – Avendo la Corte deciso il merito del ricorso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione delle disposizioni impugnate, formulata dalla Regione Calabria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta e Calabria, nonché dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all’Università della Valle d’Aosta;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione all’art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14 e 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 20, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.