SENTENZA N.341
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1° luglio 1999, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1999 e nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 agosto 2000, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2000.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Trentino-Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi l'Avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1° luglio 1999 e depositato il 7 luglio 1999, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l’art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui statuiscono la competenza statale, nella specie del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti di credito regionali, ivi comprese le fondazioni bancarie.
Tali poteri di vigilanza - secondo l’assunto della ricorrente - spetterebbero, di contro, alla Regione stessa in forza degli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Il ricorso é affidato ai seguenti motivi:
- illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in quanto tale disposizione assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di vigilanza sulle fondazioni, senza fare salvi i poteri costituzionalmente garantiti della Regione Trentino-Alto Adige.
La ricorrente Regione muove dal presupposto che le Fondazioni conservino, almeno fino a quando mantengono la partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria, la natura di enti creditizi, in quanto "attratti" nell’orbita di questi ultimi, come, d’altro canto, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995). Precisa, inoltre, che trattasi di vigilanza tipicamente amministrativa esercitata sulla fondazione titolare del pacchetto azionario di controllo della società bancaria conferitaria, del tutto diversa dalla vigilanza sull’attività bancaria di cui all’art. 51 e ss. del testo unico, spettante alla Banca d’Italia.
- I poteri connessi alla vigilanza, i cui atti sono stati elencati nel decreto legislativo impugnato, si concretizzerebbero, in sostanza, in provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito; essi, in base alle norme di attuazione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977, appartengono alla competenza propria della Regione ricorrente quando si tratti di aziende di credito regionali, nel senso precisato dalle stesse norme di attuazione.
In particolare, sottolinea la Regione ricorrente, l’elencazione dell’art. 3 delle norme di attuazione é meramente esemplificativa di una competenza estesa a tutti i provvedimenti relativi agli istituti di credito in cui può estrinsecarsi la "vigilanza amministrativa" sull’ente.
2.- Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare, l’Autorità resistente sottolinea che il decreto legislativo n. 153 del 1999 ha dettato una nuova disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti e, diversamente dal sistema di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990, non ha più assegnato alle fondazioni il compito di amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie. Esse potrebbero perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con espresso divieto dell’esercizio delle funzioni creditizie ed esclusione di qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad altri enti con fini di lucro od a favore di imprese di qualsiasi natura.
L’attuale configurazione istituzionale delle fondazioni allontanerebbe tali soggetti dall’originaria matrice creditizia.
L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora la inconsistenza dell’assunto della Regione ricorrente, secondo cui i poteri di vigilanza sulle fondazioni affidati al Ministero del tesoro coinciderebbero con i tipici provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito, soggetti alla competenza regionale nel caso di aziende di credito regionali; tuttavia, quando anche sussistesse un'analogia tra le due sfere di attribuzione, queste insistono su oggetti ontologicamente diversi, in guisa che la disciplina statale giammai potrebbe ledere le competenze regionali.
Sottolinea, infine, l’Avvocatura resistente che i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero del tesoro sarebbero stati configurati dal legislatore con riferimento all’istituenda autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro I del codice civile.
In sostanza, il nuovo assetto normativo darebbe una diversa configurazione giuridica alle fondazioni - che le sottrarrebbe dalla sfera di attrazione delle aziende di credito - rompendo il vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie. Si appaleserebbe, pertanto, inconferente, osserva ancora l'Avvocatura resistente, il richiamo alla giurisprudenza costituzionale, che aveva riconosciuto una "vis" attrattiva alle aziende di credito nei confronti delle fondazioni, atteso che tale descrizione era stata ispirata da una diversa regolamentazione (d.lgs. n. 356 del 1990).
3.- In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, con cui confuta la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato tendente a dimostrare l'eliminazione, in virtù delle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, ravvisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995.
In particolare nella memoria si sottolinea come la titolarità di una partecipazione di controllo in una s.p.a. implichi "naturaliter" il potere di amministrare la partecipazione stessa. D'altro canto, il decreto legislativo n. 153 del 1999 non ha eliminato il potere delle fondazioni di amministrare le proprie partecipazioni di controllo nelle società conferitarie, ancorchè l'art. 30 dello stesso decreto abbia abrogato l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990. L'abrogazione si sarebbe, infatti, resa necessaria al solo fine di evitare sovrapposizioni di disciplina, atteso che il contenuto degli statuti é regolato dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999 (artt. 2, 3 e 4).
Ulteriore argomento a sostegno della persistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie é ravvisato dalla Regione ricorrente dal fatto che le fondazioni continuano ad essere possibili titolari delle quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dalla legge [legge n. 461 del 1998, art. 2, lettera m)].
La Regione rileva, infine, che proprio il persistente collegamento fra le fondazioni e le società bancarie giustificherebbe la competenza del Ministero del tesoro, giacchè, qualora si ritenesse reciso tale collegamento ancor meno si legittimerebbe la competenza statale in luogo di quella della Regione o della Provincia autonoma di Trento.
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 agosto 2000 e depositato il 12 dello stesso mese, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla Giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante: "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano", per contrasto con l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Espone, in fatto, l’autorità ricorrente che la Regione Trentino-Alto Adige, in palese contrasto con la disposizione sopra richiamata, ha in un primo momento inviato una richiesta di parere al Ministero del tesoro, ai sensi delle norme di attuazione (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), al fine di poter provvedere all’approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Successivamente, dopo il rifiuto del Ministero stesso ad esprimere il parere richiesto e dopo l’invito da questi rivolto alla Fondazione medesima ad inviare il proprio statuto per la prevista approvazione, la stessa Regione ha provveduto ad approvare il nuovo statuto della richiamata Fondazione.
La Regione avrebbe fondato tale suo potere sulla considerazione che i poteri di approvazione degli statuti, affidati in via generale al Ministero del tesoro dal decreto legislativo n. 153 del 1999, integrerebbero i tipici provvedimenti riguardanti enti o aziende di credito che lo statuto di autonomia affida alla competenza della Regione stessa (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).
La stessa Regione, infatti, avrebbe ritenuto che tale competenza possa estendersi anche alla Fondazione di cui trattasi, possedendo questa ancora una partecipazione di controllo sulla società bancaria conferitaria che legittimerebbe la sussistenza dei citati poteri regionali.
A supporto di tale convincimento riporta la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995) che aveva riconosciuto la competenza della Regione all’approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in virtù di una "attrazione" di quest’ultima nell’orbita dell’Ente creditizio.
Sennonchè, osserva l’Autorità ricorrente, anche nel previgente ordinamento la giurisprudenza costituzionale non avrebbe ritenuto sufficiente a determinare il nesso di funzionalità, che giustificava l’effetto di attrazione, la semplice titolarità della partecipazione di controllo se ad essa non si accompagnava l’attività di amministrare la partecipazione della società conferitaria.
Viceversa, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 153 del 1999, a differenza del decreto legislativo n. 356 del 1990, non assegnerebbe più alle fondazioni il compito di amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, detenibili, peraltro, solo in via transitoria.
Ed invero, osserva il ricorrente, a titolo esemplificativo, l’art. 30 del citato d.lgs. n. 153 del 1999 abroga espressamente l’art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990 e, per quanto concerne le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie in essere alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo, queste possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni, per essere poi dimesse.
In conclusione, la nuova configurazione istituzionale data alle fondazioni dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 non consentirebbe di ritenere tuttora esistente un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, come ritenuto dalla precedente giurisprudenza, cui si é fatto cenno.
Osserva, infine, l’autorità ricorrente che i caratteri assunti dalla vigilanza, che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha voluto affidare al Ministero del tesoro, sarebbero stati concepiti con riferimento all’istituenda autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro primo del codice civile. Essa assumerebbe, infatti, i caratteri di una vigilanza tipicamente amministrativa ed é funzionale alla dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie ancora detenute dalle fondazioni, tenuto conto che tali fondazioni perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
5.- Si é costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
6.- Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, in cui ribadisce le proprie conclusioni con argomentazioni adesive a quelle formulate nella memoria depositata per il ricorso n. 22 del 1999.
Considerato in diritto
1.- La questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dalla Regione Trentino-Alto Adige e sottoposta all'esame della Corte con un primo ricorso notificato il 1° luglio 1999 (r. ric. n. 22 del 1999), ha per oggetto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l’art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo. La questione é sollevata sotto il profilo che la normativa denunciata assegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, nel periodo transitorio, "finchè ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo". E’ denunciato il contrasto con gli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, nonchè con le norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, con violazione dei poteri costituzionalmente spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige.
2.- Il conflitto di attribuzione é proposto dallo Stato nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con un successivo ricorso notificato il 10 agosto 2000, con cui viene impugnata la deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla Giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante: "Modifiche dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano", per contrasto con l’art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, rivendicandone il relativo potere.
Il ricorso assume la spettanza allo Stato, a norma dell'art. 10, comma 1, del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, del potere di adottare modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e, conseguentemente, chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 22 maggio 2000, n. 688, recante "Modifiche dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano" (r. confl. n. 37 del 2000).
3.- Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Ambedue i ricorsi hanno come punto comune il profilo della spettanza del potere di vigilanza e di approvazione degli statuti degli enti di credito regionali, ivi comprese le "fondazioni bancarie", nel periodo transitorio fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al Titolo II del libro primo del codice civile ed anche successivamente, finchè ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie o si troverà in situazioni considerate similari dal legislatore.
Durante questo periodo transitorio il potere di vigilanza (amministrativo) e di indirizzo é stato affidato, in via generale, al Ministero del tesoro dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, con attribuzione specifica, tra l’altro, del potere di autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione e di approvare, al fine di verificare il rispetto degli scopi fissati dalla stessa norma [art. 10, comma 3, lettere a) e c) in relazione al comma 2, del d.lgs. n. 153 del 1999], le modificazioni statutarie delle fondazioni anzidette.
L’anzidetto decreto legislativo attribuisce una competenza generale di vigilanza (amministrativa), al Ministero del tesoro, senza alcuna salvezza delle previsioni degli specifici poteri in precedenza riconosciuti alle Regioni a statuto speciale in ordine a taluni istituti di credito considerati di interesse regionale o locale. Tale interpretazione, del resto, é stata fatta propria dallo Stato e dallo stesso Ministero del tesoro, che hanno sostenuto l’applicabilità della disposizione anche rispetto ad una fondazione che abbia conferito un istituto di credito regionale del Trentino-Alto Adige (nella specie Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano).
4.- Preliminarmente, deve essere posto in rilievo che la nuova normativa degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non può legittimamente avere l’effetto di eliminare le specifiche competenze statutariamente attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in relazione all’ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale contemplati dall’art. 5, numero 3, dello statuto speciale. Nella competenza regionale rientrano una serie di provvedimenti riguardanti, secondo la specificazione contenuta dalle relative norme di attuazione [art. 3, primo comma, lettera d), del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale"], anche le approvazioni di modifiche statutarie di detti enti (v. sentenza n. 135 del 1984). La sottrazione di competenze, affidate alla Regione e fissate secondo la tipologia dei provvedimenti determinati dalle predette norme speciali, non poteva avvenire correttamente sul piano costituzionale, se non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale.
Dette norme di attuazione sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972).
Infatti le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell’ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n.212 del 1984; n. 151 del 1972).
Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l’altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum legem, non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956).
5.- La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige é infondata. Le disposizioni denunciate, in quanto non contengono nella loro formulazione letterale alcuna disposizione espressa circa l’applicabilità anche alla Regione Trentino-Alto Adige, [per quanto riguarda le ipotesi contemplate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale], possono essere interpretate - conformemente a Costituzione - nel senso che rimane salvo l’esercizio degli specifici poteri regionali (e provinciali) previsti dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
In altri termini prevale l’interpretazione, secondo cui, l’anzidetta legge ordinaria (decreto legislativo e relativa legge di delega) non abbia toccato (per mancanza di forza abrogatrice) le norme costituzionali statutarie e le relative norme di attuazione dello statuto speciale, con la conseguenza che devono considerarsi immutate le attribuzioni previste dalle norme di attuazione dello statuto speciale a favore della stessa Regione.
Giova chiarire, a questo riguardo, che non tutte le competenze di vigilanza sulle predette fondazioni (fondazioni di origine bancaria o c.d. fondazioni bancarie) affidate in via transitoria al Ministero del tesoro sono soggette alla predetta interpretazione adeguatrice, poichè questa riguarda solo quelle competenze incompatibili con i poteri (provvedimentali o partecipativi) specificamente attribuiti alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in ordine agli enti di credito di interesse regionale. Allo stesso modo non risultano precluse in via assoluta funzioni statali di coordinamento e di indirizzo, purchè esercitate secondo le procedure ed entro i limiti previsti per i rapporti tra Stato e Regione ad autonomia speciale.
In conclusione l’asserito contrasto costituzionale può essere superato, a questo riguardo, con una interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione.
6.- Quanto al conflitto di attribuzione, l’anzidetta interpretazione conforme a Costituzione non esime dalla verifica se la previsione dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione comprenda anche le fondazioni conferenti di enti creditizi regionali e, nel periodo transitorio, connesse (al sistema bancario) per origine e titolarità di partecipazioni rilevanti in detti enti creditizi.
Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna giustificazione di attribuzione di poteri allo stesso Ministero del tesoro. Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie in presenza di partecipazione e degli altri presupposti previsti per l’esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle anzidette fondazioni.
In realtà la perdita di tale qualificazione é destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione sia con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l’adeguamento degli statuti e la relativa approvazione. Le fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico sono rimessi alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153).
D’altro canto, le modifiche statutarie devono essere operate mediante l'applicazione delle regole proprie della natura dell’ente in base alle funzioni e agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse modifiche e quindi con l’esercizio delle competenze della Regione Trentino-Alto Adige attualmente previste per gli istituti di credito a carattere regionale. Ed anzi, dopo le modifiche statutarie si porrà il problema del coordinamento con il nuovo regime delle persone giuridiche private e delle trasformate istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la fondazione (ex bancaria) e alle materie di competenza (esclusiva o concorrente) regionale (o provinciale).
Sono, infatti, destinati ad assumere particolare rilevanza nel regime civilistico e statutario delle predette fondazioni sia gli scopi non lucrativi, di utilità sociale e promozione dello sviluppo, sia l’attività che concretamente sarà svolta secondo le previsioni statutarie, in settori considerati rilevanti dal legislatore. In tale modo si tende a rivitalizzare le originarie finalità di "beneficenza" e di "carità" aggiornate con profili attuali di assistenza e solidarietà nei più svariati settori di sviluppo scientifico, culturale, ambientale, sanitario ed anche economico. Di modo che sarà innegabile un collegamento con il territorio e con i profili che potranno interagire con le competenze regionali.
7.- Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (art. 27 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilità previste per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di adozione del nuovo statuto).
8.- Sulla base delle predette considerazioni risulta la infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dallo Stato contro la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto nella fase transitoria e nell’attuale configurazione delle fondazioni c.d. bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della Regione anzidetta di approvazione dello statuto previsti per gli enti creditizi a carattere regionale. Infatti in detta fase l’approvazione (e le modifiche) dei predetti statuti deve avvenire secondo le previsioni delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234) e quindi con provvedimento regionale, sentito il Ministero del tesoro. Nella specie considerata era stato dalla Regione richiesto al Ministero del tesoro il parere, cui era seguito un rifiuto rivendicando il Ministero il potere di approvazione.
Pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione non può essere accolto, e deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l’art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale", con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2001.