SENTENZA N. 266
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27 marzo 2013, depositato in cancelleria il 28 marzo 2013 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2013.
Udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2013, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013 n. 5, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 21 gennaio 2013, recante «Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015», lamentando la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione al principio di equilibrio del bilancio e dell’art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica.
L’art. 6 (Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale) prevede l’allegazione al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013 – tra l’altro – della Tabella n. 4 (elenco delle spese obbligatorie).
L’art. 11 (Fondo di riserva per spese obbligatorie), stabilisce che «1. All’unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”, con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1. 3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’articolo 24 della legge regionale n. 4/2002».
L’art. 12 (Fondo di riserva per spese impreviste) così recita: «1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di “Fondo di riserva per spese impreviste”. 2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 4/2002».
L’art. 13 (Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati) dispone che «1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2013, di euro 300.000,00 . 2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 4/2002».
Osserva il ricorrente che, con le norme oggetto di impugnazione, è stata disposta la copertura di stanziamenti di spese non vincolate attraverso l’utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l’effettiva disponibilità dello stesso con l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012; tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l’utilizzo di detto saldo finanziario presunto sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con tali disposizioni la Regione Molise avrebbe violato l’art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al principio di equilibrio del bilancio e l’art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica.
Evidenzia il ricorrente che la legge regionale impugnata autorizza l’utilizzazione di parte delle somme provenienti dal presunto saldo finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese non vincolate. Più esattamente, si tratterebbe di euro 920.610,01 destinati al Fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), di euro 198.000,00 destinati al Fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) e di euro 300.000,00 destinati alla riassegnazione dei residui passivi perenti (art. 13) relativamente all’anno 2013, sebbene fosse mancata la preventiva verifica della disponibilità delle risorse che si ottiene solo con l’accertamento dell’avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012.
La difesa statale rammenta che la Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle autorizzazioni di spesa, ed ha sottolineato che «nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012).
La normativa censurata, quindi, si porrebbe in evidente contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. dal momento che esiste un concreto obbligo di copertura «[...] attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite». Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che si trova ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, in relazione al parametro dell’art. 81, quarto comma, Cost., che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) e che il legislatore vieta tassativamente l’utilizzazione dell’avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico (sentenza n. 70 del 2012).
La Regione Molise non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Regione Molise avrebbe disposto la copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate «attraverso l’utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l’effettiva disponibilità dello stesso con l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012».
Tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l’utilizzo di detto “saldo finanziario presunto” (termine impiegato per indicare l’avanzo di amministrazione presunto, espressione che sarà utilizzata in prosieguo) sarebbero inserite quelle «relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti».
La violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost. viene motivata in riferimento al principio dell’equilibrio di bilancio, dal momento che le disposizioni impugnate autorizzerebbero l’utilizzazione di parte delle somme provenienti dall’avanzo di amministrazione presunto relativo all’anno 2012 per coprire le spese destinate al Fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), al Fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti (art. 13). Secondo il ricorrente, sarebbe mancata la preventiva verifica della disponibilità delle risorse, che si ottiene solo con l’accertamento dell’avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012.
Al riguardo, il ricorrente ricorda che questa Corte ha affermato che il saldo finanziario presunto «consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle autorizzazioni di spesa», e che «nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012).
La normativa censurata si porrebbe quindi in evidente contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., dal momento che «l’obbligo di copertura avrebbe dovuto essere osservato, attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite» (sentenza n. 70 del 2012).
Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama altresì il costante orientamento di questa Corte, in relazione al parametro dell’art. 81, quarto comma, Cost., secondo cui «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966)» e non può essere utilizzato l’«avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico» (sentenza n. 70 del 2012).
Inoltre, il ricorrente deduce che le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla potestà legislativa concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.
In sostanza, le censure formulate dal ricorrente in relazione agli evocati parametri possono essere così sintetizzate: a) realizzazione del formale pareggio di bilancio mediante l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, attraverso il collegamento teleologico degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013, per la copertura del Fondo di riserva per spese obbligatorie, per le spese impreviste e per il finanziamento dei residui cancellati a seguito di perenzione amministrativa; b) produzione di un sostanziale squilibrio del bilancio consistente in un ampliamento complessivo della spesa oltre i limiti delle risorse disponibili.
1.1.– Le norme oggetto dell’impugnativa statale sono state, successivamente alla proposizione del ricorso, modificate dall’art. 7 della legge della Regione Molise 25 luglio 2013, n. 9 (Copertura dell’anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n 64. Variazioni al bilancio regionale per l’esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015).
Tale intervento del legislatore regionale: a) ha eliminato l’utilizzo dell’avanzo presunto per coprire le dotazioni dei fondi di riserva indicati negli artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013; b) ha precisato che essi saranno interamente finanziati con «risorse regionali»; c) ha ridotto l’applicazione dell’avanzo presunto dell’importo di euro 1.400.568,63; d) ha individuato, come mezzo alternativo di copertura, la riduzione per il medesimo importo di uno stanziamento di competenza finanziato con «risorse regionali» (capitolo 19405 della U.P.B. 711).
2.– Le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. sono inammissibili.
Il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale evocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle stesse norme.
3.– Per quanto riguarda le censure formulate in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., è utile preventivamente definire il quadro normativo composto dalle norme impugnate.
L’art. 6 dispone che: «1. Al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2013 sono allegati i seguenti prospetti: TABELLA N. 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo; TABELLA N. 2 - Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione; TABELLA N. 3 - Elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base; TABELLA N. 4 - Elenco delle spese obbligatorie; TABELLA N. 5 - Elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia; TABELLA N. 6 - Dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2012; TABELLA N. 7 - Dimostrazione dell’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2013; TABELLA N. 8 - Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203»
L’art. 11 prevede che: «1. All’unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”, con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all’articolo 6, comma 1. 3. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall’articolo 24 della legge regionale n. 4/2002».
L’art. 12 statuisce che: «1. È autorizzata l’iscrizione alla unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di “Fondo di riserva per spese impreviste”. 2. L’utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 4/2002».
L’art. 13, infine, istituisce un capitolo di spesa per il finanziamento dei residui cancellati a seguito di perenzione amministrativa così articolato: «1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l’esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l’iscrizione, nella unità previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l’anno 2013, di euro 300.000,00. 2. Per l’utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 4/2002». Quest’ultimo, a sua volta, recita: «1. Nello stato di previsione della spesa può iscriversi, sia per competenza che per cassa, apposito fondo da utilizzarsi per far fronte al pagamento di residui passivi eliminati per perenzione negli esercizi precedenti, in caso di richiesta degli aventi diritto. 2. Il fondo è movimentato esclusivamente con atto deliberativo della Giunta Regionale».
Dall’esame delle tabelle allegate all’art. 6 della legge impugnata si ricava che la U.P.B. 922 della parte spesa del bilancio di previsione 2013, cui sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa, viene effettivamente finanziata attraverso l’utilizzazione dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2012. Ciò conferma la configurazione della modalità di copertura censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ne deriva che le norme impugnate dovranno essere scrutinate tenendo presente il loro collegamento teleologico.
4.– Alla luce di quanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. sono fondate nei termini di seguito precisati.
Con riguardo all’impiego di risorse provenienti da esercizi precedenti, questa Corte ha già precisato che esso è consentito solamente in presenza di particolari requisiti quali: a) l’effettiva riscossione di una risorsa finalizzata negli esercizi anteriori; b) la sua mancata utilizzazione in detti esercizi; c) la persistenza di un vincolo legislativo per le originarie specifiche finalità (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012).
Per quel che riguarda in particolare l’avanzo di amministrazione presunto, è stato chiarito che esso costituisce «entità giuridicamente ed economicamente inesistente», in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese (sentenze n. 250 del 2013 e n. 70 del 2012). Peraltro, a prescindere da ogni considerazione circa l’acclarata inapplicabilità dell’istituto della presunzione alla materia della copertura finanziaria, nel caso di specie la presunzione di avanzo utilizzata dal legislatore regionale non è neppure supportata dai caratteri della precisione, della concordanza e della prudenza poiché le risultanze dell’ultimo conto consuntivo approvato dalla Regione Molise con la legge 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2011), conducono a modalità di apprezzamento di opposto contenuto. Come è noto, infatti, l’art. 7 di detta legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per ciò che concerne l’irregolare contabilizzazione di residui attivi (sentenza n. 138 del 2013). Per effetto della richiamata declaratoria, il risultato di amministrazione di quell’esercizio, originariamente quantificato in un avanzo di amministrazione (art. 4 della medesima legge reg. Molise n. 23 del 2012), deve intendersi di segno negativo in conseguenza della cancellazione di tali residui dalle componenti attive del saldo finale.
I fondi di riserva per le spese obbligatorie e per quelle impreviste, di cui agli artt. 11 e 12 della legge reg. Molise n. 5 del 2013, sono due poste di spesa di natura necessaria, così configurate dalla stessa normativa quadro di contabilità regionale (art. 13 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»), e finalizzate ad assicurare l’equilibrio del bilancio in una prospettiva dinamica. Esse infatti costituiscono un accantonamento di risorse destinate rispettivamente a fronteggiare, nel corso dell’esercizio di competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie rispetto alla previsione annuale oppure nuove o maggiori spese necessarie, ma imprevedibili al momento dell’approvazione del bilancio.
Anche il fondo di cui al successivo art. 13 appartiene alla categoria delle spese obbligatorie. Esso è destinato all’adempimento di obbligazioni «scadute o in scadenza nell’esercizio di competenza» (sentenza n. 250 del 2013).
Le considerazioni che precedono consentono di affermare che l’allocazione nella parte spesa di bilancio delle tre poste contestate costituisce un obbligo indefettibile per la Regione Molise, ma che essa «deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall’art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura consentite dall’ordinamento» (sentenza n. 250 del 2013). Nel caso di specie, al contrario, esse non sono conformi né ai parametri costituzionali di imputazione della spesa, né al principio dell’unità di bilancio, desumibile dall’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 241 del 2013). Sotto il primo profilo, infatti, la risorsa impiegata per la copertura è «giuridicamente inesistente» (sentenze n. 250 del 2013 e n. 318 e n. 70 del 2012 ); sotto il secondo, vincola indebitamente a spese della competenza una posta proveniente da esercizio precedente.
In sostanza, è il collegamento teleologico di dette poste contabili a rendere il bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determina «il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili» attraverso la loro destinazione «a spese discrezionali ancora da assumere, e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento, anziché impiegarle in via prioritaria» per far fronte a spese obbligatorie e ad obbligazioni in scadenza o scadute (sentenza n. 250 del 2013).
Come affermato per analoga fattispecie precedentemente sottoposta al giudizio di questa Corte, «le descritte violazioni dei principi della copertura e dell’unità concorrono a rendere il bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese discrezionali ancora da assumere e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento», anziché impiegarle in via prioritaria per la copertura di spese obbligatorie (sentenza n. 250 del 2013).
4.1.– Sulla base delle esposte considerazioni possono essere precisati i profili di illegittimità delle singole norme in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.
L’art. 6 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 è illegittimo nella parte in cui collega l’avanzo di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2012 all’U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa.
Gli artt. 11, 12 e 13 della legge regionale impugnata sono illegittimi nella parte in cui imputano spese obbligatorie alla U.P.B. 922 della spesa, utilizzando una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico (ex plurimis, sentenze n. 318 e n. 70 del 2012).
4.2.– Non vengono in rilievo in questa sede le modifiche recate di recente dalla legge reg. Molise n. 9 del 2013, in quanto, da un canto, per essa sono ancora pendenti i termini per l’impugnazione da parte dello Stato, e, dall’altro, non vi è prova alcuna che le disposizioni impugnate non abbiano avuto nel frattempo applicazione.
È utile precisare – come già messo in evidenza da questa Corte – che il principio dell’equilibrio tendenziale del bilancio è un «precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), [il quale] consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 250 del 2013).
Anche per la Regione Molise vale dunque – considerato il «difetto genetico conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio» – la doverosità dell’adozione di «appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell’amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute» (sentenza n. 250 del 2013).
Peraltro, come già questa Corte ha recentemente precisato, la limitazione della declaratoria d’incostituzionalità dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto alle sole partite di spesa oggetto del ricorso non esonera la Regione dal concreto perseguimento dell’equilibrio del bilancio (sentenza n. 250 del 2013).
5.– In considerazione della inscindibile connessione esistente con le norme impugnate, l’illegittimità costituzionale delle prime deve estendersi in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), agli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 5 del 2013, nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente nell’entrata e nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell’esercizio 2013, l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 11, 12 e 13 al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Dette disposizioni, infatti, consentono l’indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.
6.– Analoga statuizione deve essere adottata nei confronti dell’art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01. L’evidente correlazione con le disposizioni impugnate comporta, infatti, un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso l’impiego dell’avanzo di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2012;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte inerente all’imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nell’entrata del bilancio di competenza e di cassa dell’esercizio 2013, l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell’esercizio 2013, l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l’avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.