SENTENZA N. 70
ANNO 2012
Commenti alla decisione di
I.
Daniela Morgante, Il
principio di copertura finanziaria nella recente giurisprudenza costituzionale,
per gentile concessione della Rivista telematica Federalismi.it
II.
Davide Monego, Lo
ius superveniens
nel giudizio in via principale, per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali
III. Massimo Nardini, La
"tutela degli equilibri di bilancio” delle Regioni nella sentenza n. 70/2012
della Corte Costituzionale, alla luce dei nuovi articoli 81 e 119 della
Costituzione (per gentile concessione della Rivista telematica Amministrazione In Cammino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
-
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario
Rosario MORELLI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1,
commi da
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ricorso notificato in data 13 maggio 2011 e
depositato nella cancelleria della Corte in data 23 maggio 2011, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117,
secondo comma, lettera e), con
riguardo alla materia del sistema contabile dello Stato, e 117, terzo comma,
della Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo
l, commi 5, 6, 7, 8 e 9, nonché dell’art. 5, anche in riferimento alla nota
informativa di cui all’art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 15
marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2011
e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), pubblicata nel B.U.R. n.
18 del 16 marzo 2011.
1.1. ¾ L’art. 1, comma 5, autorizza l’iscrizione della
somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle seguenti unità previsionali di
base (UPB): 1.82.227, denominata «Contributi per concorso nell’ammortamento di
mutui» per euro 200.000.000,00 e 1.1.5, denominata «Acquedotti e
disinquinamenti» per euro 60.000.000,00. Per la copertura finanziaria è
stabilito che si faccia fronte con quota parte del risultato di amministrazione
– avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.
L’art. 1, comma 6, autorizza
l’iscrizione nella UPB 7.28.64, denominata «Fondi di riserva per spese
obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa
e reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento
degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente
assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la legge regionale n. 5 del
2011, e che si prevedeva di pagare nel corso dell’esercizio 2011. Per la
copertura finanziaria è stabilito che si faccia fronte con quota parte del
risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
L’art. 1, comma 7, autorizza
l’iscrizione nella UPB 6.23.57, denominata «Spese generali, legali,
amministrative e diverse», della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento
dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria è stabilito che si
faccia fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di
amministrazione.
L’art. 1, comma 8, autorizza
l’iscrizione nella UPB 4.15.38, denominata «Assistenza Sanitaria», della somma
di euro 25.000.000,00 per «ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed
Aziende ospedaliere ex art. 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002,
n. 17 – piano decennale – annualità 2011». Per la copertura finanziaria è
previsto che si faccia fronte con quota parte del risultato di amministrazione
– avanzo di amministrazione.
L’art. 1, comma 9, autorizza
l’iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00 così come da elenco
allegato sotto
Con riguardo alle predette disposizioni,
il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che non era stata ancora
certificata l’effettiva disponibilità dell’avanzo di amministrazione con
l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2010, così come
invece sancito dall’art. 44, comma 3, della legge della Regione Campania 30
aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34,
comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76). Per tale
ragione, lo stanziamento delle somme di cui alle disposizioni impugnate
risulterebbe privo della necessaria copertura finanziaria, in violazione
dell’art. 81, quarto comma, Cost. e della competenza legislativa statale in
materia di ordinamento contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di determinazione dei
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo
comma, Cost.).
L’art. 1, comma 6, della predetta legge
della Regione Campania n. 5 del 2011 è ulteriormente censurato dal Presidente
del Consiglio dei ministri per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in
quanto si osserva che, a fronte di uno stanziamento, in esso indicato, di euro
300.000.000,00, l’ammontare dei residui perenti al 31 dicembre 2008, ultimo
dato ufficiale disponibile, era stato pari a circa euro 3.700.000.000,00. In
proposito, sottolinea la ricorrente che l’entità di tale stanziamento non
appare improntata a criteri di prudenzialità, in
quanto, così come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle
Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di
assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti
dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari
al 70% degli stessi.
L’art. 5, commi 1 e 2, della legge della
Regione Campania n. 5 del 2011 autorizza il ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2011, nel limite complessivo di euro 58.450.000,00, ai sensi e per
gli effetti dei commi 4 e 5 dell’art. 3 e dell’art. 9 della legge della Regione
Campania n. 7 del 2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare
a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della
programmazione regionale (allegato C). Il Presidente del Consiglio dei ministri
censura tale norma per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto,
non prevedendo essa il dettaglio dei capitoli e delle unità previsionali di
base (UPB), non consentirebbe di verificare se la somma derivante dal ricorso
al mercato finanziario sia utilizzata effettivamente per finanziare spese di
investimento, in conformità con quanto stabilito «dall’art. 3, commi da
Riguardo poi al pagamento degli oneri di
ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni
di indebitamento già realizzate dalla Regione (art. 5, comma 4), rileva la
difesa erariale che gli stessi non sono quantificati e non vengono neanche
indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio
annuale di previsione 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013. Così
disponendo, il legislatore regionale violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost.,
per la mancata copertura finanziaria, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., in materia di sistema
tributario e contabile dello Stato.
L’art. 10, comma 2, della legge della
Regione Campania n. 5 del 2011 prevede come allegato al bilancio, ai sensi
degli artt. 58, comma 1, e 62, comma 8, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008, la nota
informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari
derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata
sottoscritti dalla Regione.
Osserva il Presidente del Consiglio dei
ministri che dalla nota informativa in questione, allegata al bilancio sotto
2. ¾ Si è costituita
In seguito,
2.1. ¾ La difesa regionale oppone innanzi tutto di aver
iscritto in bilancio l’avanzo di amministrazione presunto secondo criteri di prudenzialità, desunti dai precedenti dati "storici”
formalmente accertati dalle leggi di approvazione dei rendiconti, depurati
delle economie di spese di cui all’art. 44, comma 1, lettere b), c)
ed e), della legge della Regione
Campania n. 7 del 2002; dati che attesterebbero nell’ultimo quinquennio la
presenza di avanzi molto superiori a quello presunto iscritto nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2011.
Osserva ulteriormente la difesa
regionale che l’iscrizione in bilancio preventivo dell’avanzo presunto di
amministrazione è certamente consentita dall’art. 18, comma 6, della legge
della Regione Campania n. 7 del 2002. Come inoltre prevede l’art. 44, comma 2,
della medesima legge regionale, con l’approvazione del rendiconto si provvederà
poi ad accertare il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo di
amministrazione). Conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera d), della predetta legge regionale n. 7
del 2002, con la legge di assestamento si renderanno definitivi i dati previsti
in via presuntiva dalla legge di bilancio, disponendo se del caso le variazioni
degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultassero
necessarie.
Sarebbe quindi giustificabile un
utilizzo, modesto e fortemente contenuto, ed in ogni caso subordinato al suo
formale accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto generale,
dell’avanzo di amministrazione sussistente al 31 dicembre 2010, pensato come
misura contabile di supporto per far fronte alle esigenze di spesa più
impellenti. Sono richiamate in proposito, in senso conforme, le deliberazioni
della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per
Con particolare riguardo all’impugnato
art. 1, comma 9, che recava l’autorizzazione di varie spese per complessivi
euro 189.000.000,00, la difesa regionale osserva che quella previsione era
originariamente volta ad assicurare copertura finanziaria a specifici
interventi regionali analiticamente dettagliati nel prospetto allegato al
bilancio, individuati nell’allegato A della legge della Regione Campania n. 5
del 2011.
Nondimeno, con la successiva legge della
Regione Campania 4 agosto 2011, n. 15 (Variazioni al bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2011), si è proceduto alla soppressione di tale previsione
di spesa, come risulterebbe dalla Tabella A allegata a tale legge, che reca una
variazione di segno negativo per euro 189.000.000,00, relativa alla UPB di
entrata 15.49.90, denominata «avanzo di amministrazione».
2.1.1.
¾
Relativamente all’ulteriore censura rivolta all’art. 1, comma
2.2. ¾ Relativamente all’impugnativa dell’art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, nella parte in cui
autorizza il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2011 entro il
limite di euro 58.450.000,00 per la realizzazione di investimenti e per
partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi
della programmazione regionale, poiché mancherebbe l’indicazione del dettaglio
dei capitoli e delle unità previsionali di base,
2.3. ¾ Parimenti, riguardo al comma 4 dell’art. 5
concernente il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in
conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate dalla
Regione, che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri integrerebbe la
violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., per la mancata copertura
finanziaria, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello
Stato, in quanto detti oneri non sarebbero quantificati e non verrebbero
neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al
bilancio di previsione annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013,
obbietta
2.4. ¾ Con riguardo, infine, all’ultima questione
prospettata con il di ricorso – con cui viene eccepita la violazione dell’art.
81, quarto comma, Cost. in relazione alla nota informativa allegata al bilancio
di previsione per l’esercizio 2011 sotto
3. ¾ In conclusione,
In subordine,
Considerato in diritto
1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9, e
5, anche in riferimento alla nota informativa di cui all’art. 10, comma 2,
allegato G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno
2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), pubblicata nel
B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011.
2. ¾ I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 1 sono stati
impugnati in relazione all’art. 81, quarto comma, della Costituzione ed ai
principi generali sul sistema contabile dello Stato ricavabili dall’art. 117,
secondo comma, lettera e), e terzo
comma, Cost., perché dispongono che la copertura finanziaria delle somme
iscritte alle UPB 1.82.277, 1.1.15, 7.28.64, 6.23.57 e 4.15.38 ammontanti ad
euro 660.000.000,00, nonché l’iscrizione della somma complessiva di euro
189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, sia realizzata
attraverso l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio
precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata
approvazione del rendiconto 2010.
L’art. 1, comma 6, della predetta legge
regionale è ulteriormente censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri
per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto l’entità di tale
stanziamento non appare improntata al criterio della prudenza, tenuto conto che
l’ammontare dei residui perenti al 31 dicembre 2008, ultimo dato ufficiale
disponibile, era pari a circa euro 3.700.000.000,00.
In proposito, viene richiamata la
delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 14/AUT/2006,
secondo la quale la dotazione del fondo per il pagamento dei residui perenti,
per assicurare sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte,
dovrebbe avere una consistenza pari ad almeno il 70% delle somme cancellate
dalle scritture contabili per tale causale.
L’art. l, comma 5, autorizza
l’iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle seguenti
unità previsionali di base (UPB): 1.82.227, denominata «Contributi per concorso
nell’ammortamento di mutui», per euro 200.000.000,00; 1.1.5, denominata
«Acquedotti e disinquinamenti», per euro 60.000.000,00. La disposizione prevede
altresì che alla copertura finanziaria si faccia fronte con quota parte
dell’avanzo di amministrazione a destinazione vincolata. L’art. 1, comma 1,
della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), ha modificato la
copertura del concorso nell’ammortamento mutui, sostituendo il comma 246
dell’art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale
2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), nel modo
seguente: «Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS) all’esito dell’approvazione del programma attuativo
regionale, ai sensi della Del. n. 166 del 2007, come modificata dalla Del. n. 1 del 2009, ed alla piena
disponibilità delle risorse programmate, sono stanziate, per il triennio
2011-2013, risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità,
per complessivi euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi
sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la
realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre
1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il
finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni
agli Enti locali), della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42
(Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il
completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la
promozione e la diffusione della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della
Regione per opere di edilizia scolastica) e della legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici,
dei servizi e delle forniture in Campania).
L’art. 1, comma 2, della citata legge
della Regione Campania n. 21 del
L’art. 1, comma 6, autorizza
l’iscrizione nella UPB 7.28.64, denominata «Fondi di riserva per spese
obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione
amministrativa e reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00
per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale
regolarmente assunti, ma caduti in perenzione alla chiusura dell’esercizio
precedente.
L’art. 1, comma 7, autorizza
l’iscrizione nella UPB 6.23.57, denominata «Spese generali, legali,
amministrative e diverse», della somma di euro 75.000.000,00 destinata al
pagamento dei debiti fuori bilancio. La norma è stata modificata dall’art. 1,
comma 5, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale), il quale ha statuito che «Le
autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l’esercizio finanziario 2011,
approvato con legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della
Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio
2011-2013), sono ridotte in termini di competenza e cassa per complessivi euro
18.267.000,00, così come dettagliatamente indicato nell’allegato A».
In tale tabella, per effetto del rinvio
operato dalla norma, sono state modificate alcune autorizzazioni di spesa, tra
cui quella relativa alla predetta UPB, diminuita di euro 780.000,00 rispetto
allo stanziamento iniziale.
L’art. 1, comma 8, autorizza
l’iscrizione nella UPB 4.15.38, denominata «Assistenza Sanitaria», della somma
di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende Sanitarie Locali ed
Aziende Ospedaliere ex art. 2, comma
1, della legge della Regione Campania 27 agosto 2002, n. 17 (Provvedimenti urgenti
per la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per l’anno 2001) – piano
decennale – annualità 2011. La norma è stata modificata dall’art. 1, comma 5,
della legge della Regione Campania n. 14 del 2011, il quale, attraverso il
medesimo meccanismo normativo descritto con riguardo al precedente comma
L’art. 1, comma 9, autorizza
l’iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00 come da elenco
allegato sotto
2.1. ¾ Le censure rivolte
all’art. 1, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 5 del
Non è infatti conforme ai precetti
dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede
preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non
accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente.
Neppure l’effetto delle nuove norme
regionali sulle disposizioni impugnate è riuscito a sanare il vizio originario.
Le norme modificative dei commi 7 e 8 hanno ridotto gli stanziamenti iniziali
coperti con l’avanzo di amministrazione: quindi hanno diminuito l’entità
complessiva delle poste prive di copertura, lasciando tuttavia inalterato il
problema che ha dato luogo all’impugnazione del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Analogamente, la modifica introdotta
dall’art. 1 della legge della Regione Campania n. 15 del
La legge della Regione Campania n. 7 del
2002 stabilisce all’art. 44, commi 2 e 3, che «2. Il risultato di
amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto e può consistere
in un avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Esso è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 3.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia
dimostrata l’effettiva disponibilità con l’approvazione del rendiconto
dell’anno precedente»
L’art. 187, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), richiamato in via analogica anche dalla difesa della
Regione resistente, prescrive che «Nel corso dell’esercizio al bilancio di
previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l’avanzo di
amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente con
la finalizzazione di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2. Per tali fondi l’attivazione delle spese può
avvenire solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell’avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati».
Entrambe le norme sono dunque preclusive
della soluzione legislativa impugnata dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Quel che è più importante, esse sono strettamente collegate ai principi
costituzionali della corretta copertura della spesa e della tutela degli
equilibri di bilancio, consacrati nell’art. 81, quarto comma, Cost.
In altre parole, anche se la regola
violata dalla Regione nel caso di specie non fosse codificata nella pertinente
legislazione di settore, l’obbligo di copertura avrebbe dovuto essere
osservato, attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse
impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite. È
costante orientamento di questa Corte, in relazione al parametro dell’art. 81,
quarto comma, Cost., che la copertura deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del
2011, n. 68
del 2011, n.
141 e n. 100
del 2010, n.
213 del 2008, n.
384 del 1991 e n. 1 del 1966).
Nella memoria e nella discussione orale
Le considerazioni esposte non sono
fondate, né con riguardo alla pretesa di ritenere legittimo il pareggio del
bilancio preventivo attraverso l’applicazione di un avanzo così stimato, né con
riguardo all’invocata solidità storica del bilancio regionale.
Nell’ordinamento finanziario delle
amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale
fissati nell’art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole,
una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle
previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio
del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli
stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge
l’equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti
risorse correlate siano effettive e congruenti.
È bene altresì ricordare che l’avanzo di
amministrazione costituisce una specie della più ampia categoria del risultato
di amministrazione, il quale – per effetto della somma algebrica tra residui
attivi, passivi e fondo di cassa – può avere quale esito l’avanzo, il disavanzo
o il pareggio.
Il risultato non ancora riconosciuto
attraverso l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente viene denominato,
secondo la prassi contabile, "risultato presunto”. Esso consiste in una stima
provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti
autorizzazioni di spesa.
Nessuna spesa può essere accesa in poste
di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi
vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente. Il risultato di
amministrazione presunto, che a sua volta può concretarsi nella stima di un
avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione
ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta
al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo
in sede di approvazione del rendiconto.
Il suo ausilio in sede di impianto e
gestione del bilancio di previsione – la fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di
chiusura dell’esercizio precedente; tuttavia, nel caso in esame, la legge
regionale di approvazione è intervenuta ad anno inoltrato – è soprattutto
quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di
disavanzo presunto, attraverso l’applicazione del pertinente valore negativo al
bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse
indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio
inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile da correggere nel
residuo arco temporale annuale a disposizione.
In buona sostanza, mentre la corretta
pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei
confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente
l’utilizzazione dell’avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio,
in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso,
produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico.
Nel caso in esame, peraltro, la
situazione di pregiudizio per gli equilibri di bilancio viene aggravata dalla
natura corrente e/o obbligatoria delle spese coperte con l’avanzo di
amministrazione presunto. Detta categoria di passività è caratterizzata, per
sua intrinseca natura, dalla doverosità e dalla scadenza obbligatoria dei
pertinenti esborsi, assolutamente irriducibili ai tempi ed all’alea della
procedura di verifica ed approvazione dell’avanzo di amministrazione.
La disciplina giuridicamente e
temporalmente incomprimibile delle obbligazioni passive correlate alle
impugnate disposizioni autorizzatorie della spesa
contrasta in radice la tesi regionale della semplice iscrizione dell’avanzo,
improduttiva di effetti giuridici.
Anche l’invocata solidità storica del
bilancio regionale non può essere condivisa.
In relazione ai termini con cui la
questione viene prospettata, occorre considerare, in direzione argomentativa
opposta a quella della Regione resistente, che
L’analisi puntuale della Sezione
regionale campana della Corte dei conti in ordine alla precarietà degli
equilibri del bilancio consuntivo campano, unitamente al rilievo che
2.2. ¾ In relazione all’insufficiente stanziamento del fondo per il pagamento
dei residui perenti, la difesa della Regione ritiene inconferente il parametro
indicato nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per censurare la
dimensione percentuale dello stanziamento destinato a fronteggiare i residui
perenti rispetto al complesso delle scritture di tale natura eliminate dal
bilancio consuntivo. Una pronuncia in sede di controllo della Corte dei conti
(Sezione delle Autonomie – delibera n. 14/AUT/2006) non potrebbe infatti
costituire riferimento normativo nel giudizio di legittimità costituzionale.
Quanto all’attendibilità della stima
contenuta nel bilancio di previsione 2011,
Infine, viene richiamata la legge della
Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014),
nella quale il pertinente stanziamento sarebbe elevato ad euro 500.000.000,00,
a dimostrazione della volontà della Regione di attenersi ai canoni di sana
gestione finanziaria proposti dalla Corte dei conti.
L’assunto della difesa regionale non può
essere condiviso. La perenzione amministrativa – come è noto – consiste
nell’eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non
smaltiti, decorso un breve arco temporale dall’esercizio in cui è stato assunto
il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la
prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui
posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per
questo motivo l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare
secondo i fisiologici andamenti dell’obbligazione passiva: le somme eliminate,
ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è
maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze.
L’indefettibile principio di
conservazione delle risorse necessarie per onorare il debito della pubblica
amministrazione si è di recente accentuato attraverso una più rigorosa
disciplina dei tempi di adempimento da parte di quest’ultima (tra i
provvedimenti legislativi sollecitatori è opportuno richiamare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» e la direttiva 16
febbraio 2011, n. 2011/7/UE, recante «Direttiva del parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni
commerciali (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)».
Non può essere condivisa l’opinione
della Regione resistente, la quale ricava dall’assenza di una precisa
disposizione in tema di rapporti tra residui perenti e risorse destinate alla
loro reiscrizione l’assoluta irrilevanza della
censura formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Caratteristica fondamentale del bilancio
di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate nell’esercizio
di riferimento, le quali – proprio in base al principio costituzionale
dell’equilibrio tendenziale tra spese ed entrate di cui all’art. 81, quarto
comma, Cost. – dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e passività.
Poiché dette operazioni compensative
sono collegate – nel caso dei residui perenti – a rapporti obbligatori passivi
già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così
bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme
afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del
bilancio verso un inevitabile squilibrio.
Neppure convincono i dati storici
presentati dalla difesa della resistente circa i pagamenti in conto residui
perenti degli anni precedenti: essi non garantiscono affatto l’avvenuta
soddisfazione di tutti i creditori scaduti, i quali nei bilanci consuntivi
degli anni precedenti sono stimati in misura notevolmente superiore.
Quanto al richiamato aumento dello
stanziamento specifico nel bilancio di previsione 2012, l’argomento è
inconferente in quanto riferito ad un esercizio successivo, condizionato da
scadenze obbligatorie temporalmente differenziate. Questa Corte ha già avuto
modo di ricordare che l’obbligo di copertura deve essere osservato con
puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull’esercizio in corso
e che deve essere perseguito il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite,
valutando gli oneri gravanti sui pertinenti diversi esercizi (sentenze n. 384 del
1991 e n. 1
del 1966).
2.3. ¾ La questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 5, è fondata con riguardo sia alla denunciata formulazione
originaria sia a quella risultante dalle modifiche apportate dal comma 2
dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 21 del
La fattispecie dell’art. 1, comma 5, è
diversa da quella degli altri commi impugnati: viene infatti invocato dal
legislatore campano un vincolo di destinazione sia delle somme originariamente
stanziate sia di quelle risultanti dalla precitata novella intervenuta nel
dicembre 2011.
È necessario premettere che i vincoli di
destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di
amministrazione permangono anche se quest’ultimo non è capiente a sufficienza o
è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il
reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi, cui sono
dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo
o incapiente.
A ben vedere, questa eccezione non è
riconducibile alla ratio intrinseca
dell’istituto del risultato presunto (la cui disciplina è preordinata piuttosto
alla prudente cautela nella gestione delle uscite), bensì alla clausola
generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse
stanziate per specifiche finalità di legge.
Ferma restando questa regola eccezionale
in ordine alla utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto vincolato,
la legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello
stesso devono tuttavia individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi
vincolati, nel rispetto dei principi di chiarezza e di verificabilità
dell’informazione.
Come è stato sottolineato anche dalla
Corte dei conti, Sezione regionale della Campania, nella richiamata relazione
al rendiconto 2008,
Con riguardo alla spesa in esame, non è
possibile dunque ricavare da alcuna fonte informativa gli estremi delle
disposizioni inerenti allo specifico vincolo di cui alla somma di euro
60.000.000,00 destinata ad acquedotti e disinquinamento, essendo stato inserito
nella modifica intervenuta nel dicembre 2011 un semplice riferimento al
programma operativo regionale (POR) 2000-2006. Peraltro, alcuni elementi
sintomatici in senso contrario all’esistenza del vincolo si possono ricavare
sia dalla tipologia delle spese finanziate con detto avanzo sia dalle
osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto
2008.
L’art. 1, comma 5, della legge regionale
n. 5 del 2011 dispone: «è
autorizzata l’iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle
seguenti unità previsionali di base (UPB): 1.82.227 denominata ‘Contributi per
concorso nell’ammortamento di mutui’ per euro 200.000.000,00 e 1.1.5 denominata
‘Acquedotti e disinquinamenti’ per euro 60.000.000,00. Per la copertura
finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione –
avanzo di amministrazione a destinazione vincolata».
La norma in questione ha subito
modificazioni dirette e indirette per effetto della successiva legge della
Regione Campania n. 21 del 2011, il cui art. 1, commi 1 e 2, recita: «1. Il
comma 246 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 –
2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), è sostituito
dal seguente: "246. Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS) all’esito dell’approvazione del programma
attuativo regionale, ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come
modificata dalla delibera CIPE n. 1 del 2009, ed alla piena disponibilità delle
risorse programmate, sono stanziate, per il triennio 2011-2013, risorse
finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi
euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui mutui
contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la realizzazione di
opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51
(Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di
lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure
amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge regionale
12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione,
l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e
attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica
sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione
per opere di edilizia scolastica) e della legge regionale 27 febbraio 2007, n.
3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).
Il primo comma mira ad assicurare alla prima
tipologia di spesa una nuova copertura, mentre il secondo aggiunge al
precedente generico richiamo del vincolo un semplice riferimento al POR
2000-2006.
Il POR è – come noto – un programma
operativo regionale, il quale definisce obiettivi specifici all’interno di
"assi” prioritari su base pluriennale, per realizzare i quali è consentito far
ricorso a fondi strutturali dell’Unione Europea. Nell’arco di programmazione
2000-2006 (scadente di regola nel 2008) il POR Campania avrebbe dovuto
raggiungere obiettivi di sviluppo, adeguamento strutturale, riconversione
socioeconomica ed ammodernamento di sistemi di istruzione, formazione e
occupazione. Nella norma impugnata e in quella modificativa non v’è alcun
riferimento, né all’eventuale proroga afferente all’utilizzazione dei fondi
2000-2006, né al preteso rapporto di specie tra le partite di spesa inserite
nella UPB 1.1.5 ed il contenuto del vincolo normativo alla utilizzazione dei
fondi. Anzi, alcune tipologie di spesa di natura corrente ed obbligatoria, comprese
nel dettaglio della predetta UPB, appaiono connotate da obiettivi elementi di
incompatibilità con l’esecuzione di un progetto finalizzato.
Elementi indiretti di conferma circa
l’insussistenza del vincolo si ricavano anche dalla menzionata relazione al
rendiconto del 2008 della Corte dei conti, Sezione regionale della Campania,
ove viene censurata l’eccessiva frequenza di fenomeni di utilizzazione diversa
dal pertinente scopo di fondi vincolati, poiché questa prassi espone
Anche l’art. 1, comma 2, della legge
regionale n. 21 del 2011 viola dunque il principio della copertura per omessa
indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di
utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto. Conseguentemente esso
produce gli stessi effetti della norma originaria.
Dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 1, deriva, ai sensi dell’art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 1 di
detta legge reg. Campania n. 21 del 2011, il quale, pur non incidendo direttamente
sul comma 1 dell’art. 5, ne costituisce modificazione non testuale. Tale comma
1 dell’art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011 è finalizzato a sanare –
al termine dell’esercizio 2011 – la copertura della spesa inerente al pagamento
dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da enti locali per
la realizzazione di opere pubbliche. È evidente che per sua intrinseca natura
detta spesa ha avuto già attuazione prima della novella regionale del dicembre
2011 e, per questo motivo, anche la nuova norma non appare satisfattiva del
principio di copertura di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. Peraltro, per la
destinazione vincolata del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si presenta
analogo problema rispetto al POR, dal momento che lo stesso è uno strumento di
finanziamento statale per le aree sottoutilizzate del Paese, attraverso
raccolta di risorse aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie ed a quelle
comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Esso per sua natura ha quindi una
finalità strategica e innovativa che – in assenza di apposita norma di
riferimento – non appare congruente con la destinazione alla copertura di piani
di ammortamento inerenti a prestiti degli enti locali già perfezionati alla
data del 31 dicembre 2010 e quindi correlati ad iniziative già avviate
antecedentemente alla legge della Regione Campania n. 21 del 2011.
3. ¾ L’art. 5 è stato censurato, in riferimento agli
artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui autorizza il ricorso
al mercato finanziario per l’esercizio 2011, entro il limite di euro
58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società
che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione,
nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in
conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate.
Secondo il ricorrente tale norma, non
contenendo il dettaglio dei capitoli e delle unità previsionali di base (UPB),
non consentirebbe di verificare se la somma derivante dal ricorso al mercato
finanziario sia utilizzata effettivamente per spese di investimento e per
questo sarebbe in contrasto con «l’art. 3, commi 16-21-bis, della legge statale n. 350/2003, convertito nella legge n.
133/2008, che costituiscono norme di principio di coordinamento della finanza
pubblica a cui le regioni devono attenersi».
La relazione tecnica del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, assunta a supporto
istruttorio della decisione del Consiglio dei Ministri, individua più
correttamente il parametro interposto nell’art. 3, commi da
Per quel che concerne il pagamento degli
oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle
operazioni di indebitamento già realizzate, il Presidente del Consiglio dei
ministri si duole che gli stessi non siano quantificati e non vengano neanche
indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia in relazione al
bilancio di previsione annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013. Così
disponendo, il legislatore regionale violerebbe non solo il principio di
copertura di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., ma anche l’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in materia
di sistema tributario e contabile.
La difesa della Regione eccepisce la
manifesta infondatezza della questione, dal momento che la norma non disciplina
oneri di ammortamento di prestiti già perfezionati.
L’art. 5 è poi censurato in correlazione
all’art. 10, comma 2, ed al pertinente allegato G, ove è allocata la nota
informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni scaturenti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento
comprendenti una componente derivata, secondo quanto previsto dall'art. 62,
comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, come integrato dall’articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.
203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2009).
Secondo il Presidente del Consiglio, gli
oneri conseguenti alle posizioni debitorie relative ai contratti derivati
sottoscritti nel 2003 e nel 2006 dalla Regione non sarebbero correlati ad
alcuna UPB di pertinenza, rimanendo in tal modo violato il precetto
costituzionale dell’art. 81, quarto comma, Cost.
3.1. ¾ È fondata la censura inerente all’assenza del
dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di
indebitamento, in relazione all’art. 81, quarto comma, Cost. ed all’art. 117,
terzo comma, Cost.
La difesa della Regione eccepisce che la
tesi dell’Avvocatura sarebbe priva di fondamento e trarrebbe origine da un
equivoco perché il ricorso al mercato finanziario, pari ad euro 58.450.000,00,
sarebbe corredato da sufficienti informazioni nell’allegato C all’impugnata
legge regionale n. 5 del 2011, ove viene indicata
L’eccezione non è fondata perché la
sinteticità del richiamo non consente di verificare se
Dette disposizioni – come modificate
dall’art. 62, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, in legge n. 133 del 2008, – sono così articolate: «16. Ai sensi
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto
ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con
propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui,
l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri
di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del
prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da
un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche nonché, sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall’Ufficio statistico delle Comunità europee
(EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono
di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente,
una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. 18. Ai fini di cui all’articolo 119,
sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l’acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la
costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni
azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di
partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in
conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici,
le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario
di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli
interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 19.
Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende
o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto
finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente
l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il
bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua
l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di
conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio».
Il sintetico richiamo dell’allegato non
garantisce, dunque, che il nuovo ricorso all’indebitamento sia esente da vizi
poiché non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto
programmate.
Queste prescrizioni costituiscono contemporaneamente
norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, Cost. (in quanto servono a controllare l’indebitamento complessivo delle
amministrazioni nell’ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il
rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi
di salvaguardia dell’equilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 81, quarto
comma, Cost. Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto
nell’impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente
illegittima in parte qua la legge n.
5 del 2011.
3.2. ¾ È altresì fondata la questione inerente alla
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 e 10
dell’impugnata legge regionale, anche in riferimento alla nota informativa
allegata al bilancio ai sensi dell’art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008.
Dalla nota si ricava che
L’Avvocatura dello Stato lamenta che non
sarebbero indicate le relative UPB
di imputazione della spesa, risultando pertanto quest’ultima priva della
copertura finanziaria richiesta dall’art. 81, quarto comma, Cost.
La questione è se l’art. 62, comma 8, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133
del 2008 sia riconducibile al parametro costituzionale invocato e se la nota
corrisponda al suo dettato.
Questa Corte – sia pure con riguardo a
fattispecie diversa – ha avuto modo di affermare (sentenza n. 52 del
2010) che l’art. 62 dell’evocato decreto-legge ha, tra l’altro, la finalità
di garantire che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle
Regioni e degli enti locali siano accompagnate da cautele in grado di prevenire
l’accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non prevedibili
all’atto della stipulazione. Ciò in considerazione della natura di questa
tipologia di contratti, aventi caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più
per le finanze di un’amministrazione pubblica.
Per questo motivo è stato affermato
trattarsi di una disciplina «che, tutelando il mercato e il risparmio, assicura
anche la tutela del patrimonio dei soggetti pubblici» (sentenza n. 52 del
2010).
In definitiva, proprio le peculiari
caratteristiche di tali strumenti hanno indotto il legislatore statale a
prevedere, limitatamente alle contrattazioni in cui siano parte le Regioni e
gli enti locali, una specifica normativa non solo per l’accesso al relativo
mercato mobiliare, ma anche per la loro gestione e rinegoziazione, che
presentano, parimenti, ampi profili di spiccata aleatorietà in grado di
pregiudicare il complesso «delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili
dagli enti stessi per il raggiungimento di finalità di carattere, appunto,
pubblico e, dunque, di generale interesse per la collettività» (sentenza n. 52 del
2010).
La censura proposta dall’Avvocatura
generale dello Stato si fonda proprio sul mancato adempimento sostanziale dei
precetti contenuti nella norma interposta poiché la sintetica compilazione regionale
non è idonea ad assolverne le finalità di ridurre – attraverso precise ad
aggiornate informazioni sulla storia, sullo stato e sugli sviluppi di tali
tipologie negoziali – i rischi connessi alla gestione e alla rinegoziazione e
prevenire e ridurre gli effetti negativi che possono essere prodotti da
clausole contrattuali già vigenti e da altre eventualmente inserite nelle
successive transazioni novative.
La norma, nel disporre che «Gli enti di
cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una
nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata», non si limita a richiedere un’indicazione sommaria e
sintetica dei derivati stipulati dall’ente pubblico, ma pretende l’analitica
definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti
sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento
all’andamento dei mercati finanziari.
In questa prospettiva, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio ex art.
81, quarto comma, Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente connessa
al coordinamento della finanza pubblica perché, da un lato, i richiesti
elementi, di carattere non solo finanziario ma anche economico (valore del
contratto nel suo complesso), costituiscono indefettibili informazioni al fine
della definizione dell’indebitamento pubblico in ambito nazionale; dall’altro –
e ciò inerisce alla censura formulata – sono finalizzati a verificare che
l’impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana
amministrazione.
Nella situazione in esame, queste
consistono in un’esplicita estensione della salvaguardia dell’equilibrio
tendenziale del bilancio preventivo alla gestione in corso ed agli esercizi
futuri, in considerazione del forte impatto che questi contratti aleatori e
pluriennali possono avere sugli elementi strutturali della finanza regionale.
Ciò soprattutto in relazione alla prevenzione di possibili decisioni improprie,
le quali potrebbero essere favorite dall’assenza di precisi ed invalicabili
parametri di riferimento.
La forza espansiva dell’art. 81, quarto
comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi
componenti variabili e complesse, è frutto di un costante orientamento di
questa Corte (sentenze
n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010,
n. 213 del 2008,
n. 384 del 1991,
n. 283 del 1991,
n. 69 del 1989,
n. 17 del 1968,
n. 47 del 1967
e n. 1 del 1966).
Per questo motivo la redazione della
nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica
delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente
la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri
dell’esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano
le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei
contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per
adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica.
3.3. ¾ Per effetto della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 5, rimane assorbita la questione inerente alla
censura della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione
degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti
da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.
per
questi motivi
1) dichiara
l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 (nel testo originario
della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa,
allegata sub G, della legge della
Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013);
2) dichiara,
in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 246, primo periodo, della
legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione
Campania – Legge finanziaria regionale 2011), come sostituito dall’art. 1,
comma 1, della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);
3) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge della
Regione Campania n. 5 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della
legge della Regione Campania n. 21 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
F.to:
Aldo CAROSI, Redattore
Depositata in