Sentenza n. 47 del 1967
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SENTENZA N. 47

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 recante "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P. 1 dicembre 1959, n. 10 (regolamento per l'esecuzione della legge regionale 4 aprile 1955, n. 33)", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 14 luglio 1966, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Pietro Bartoli, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 14 luglio 1966 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 avente ad oggetto "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo regolamento di esecuzione emanato con decreto presidenziale 1 dicembre 1959, n. 10".

Nel suo ricorso il Commissario, dopo aver rilevato che la legge impugnata tende alla sistemazione in ruolo mediante concorso interno del personale della scuola, osserva che tale sistemazione, in considerazione anche dei benefici previsti dall'art. 2 della legge (che assicura un trattamento giuridico ed economico corrispondente al personale statale delle università) comporta, evidentemente, un maggior onere finanziario del quale la legge stessa non indica né l'entità, né i mezzi di copertura. Da ciò la palese violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Ausiello Orlando, si é costituito in giudizio, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 8 agosto 1966, ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Afferma la difesa che la legge in esame, contrariamente a quanto sostenuto, non comporta né una nuova spesa, perché nel bilancio di previsione del 1966 esiste il capitolo n. 431 di lire 40.000.000 concernente la somma da erogare per il funzionamento della scuola in questione; né una maggiore spesa per tale esercizio, dato che nessun aumento numerico é stato apportato alla pianta organica del personale della scuola previsto in quattro unità (direttore - segretario economo - applicato di segreteria - applicato di servizio) dalla legge istitutiva, art. 5, e relativo regolamento di esecuzione, artt. 17 e 23. Anche il riferimento al trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale delle università era già stabilito per il segretario economo, per l'applicato di segreteria e per il personale di servizio nei citati articoli del regolamento. Un aumento dell'onere finanziario, prosegue la difesa, potrà derivare soltanto in seguito all'avvenuta assunzione in ruolo delle predette quattro unità, soprattutto in relazione alla determinazione di anzianità di carriera prevista dall'art. 4 della legge, ma é ovvio che trattasi di aumento eventuale e praticamente imprevedibile per l'esercizio in corso essendo l'assunzione subordinata all'espletamento del concorso interno.

Passando a considerare l'aspetto del problema di copertura riguardo agli esercizi futuri nei quali, prevedibilmente, l'assunzione in ruolo sarà avvenuta, la difesa ricorda anzitutto che con una recente sentenza la Corte ha affermato che l'osservanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione non é richiesta, per le maggiori spese afferenti tali esercizi, con puntualità altrettanto rigorosa di quella dovuta per le maggiori spese che incidano sopra l'esercizio in corso. Aggiunge, infine, la difesa che le particolari modalità di determinazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola di Catania, non consentono di stabilire con esatta previsione gli oneri per i futuri esercizi.

In una memoria depositata nella cancelleria l'11 gennaio 1967, l'Avvocatura ribadisce che la legge impugnata é illegittima perché comporta indubbiamente una maggior spesa per la quale non é prevista alcuna copertura né per l'esercizio in corso né per i successivi.

Anche a voler ammettere che il trattamento economico del segretario economo e dei due applicati corrisponda esattamente a quello indicato nel regolamento del 1 dicembre 1959, resta sempre la maggior spesa per il trattamento economico del direttore che, secondo l'Avvocatura, non risulterebbe né dalla legge istitutiva, né dal regolamento.

Vi é poi la maggior spesa, ammessa dalla stessa difesa regionale, dipendente dalla valutazione per intero agli effetti tanto della carriera, quanto del trattamento di quiescenza, del servizio prestato negli uffici statali e nella scuola e in reparti riconosciuti combattenti. Questa disposizione contenuta nell'art. 4 della legge comporta una notevole maggiore spesa attuale e futura (scatti di anzianità e fondo pensioni).

Irrilevanti sono poi, secondo l'Avvocatura, le osservazioni relative al non automatismo della maggiore spesa. É vero che l'inquadramento in ruolo é condizionato all'espletamento del concorso interno, che potrebbe essere bandito nei futuri esercizi, e che l'erogazione delle somme da parte della Regione é subordinata alla approvazione del bilancio della scuola; ma ciò non esclude che la maggiore spesa sia conseguenza diretta e necessaria dell'applicazione della legge impugnata. Sarebbe, d'altronde, troppo facile evitare l'osservanza dell'art. 81 della Costituzione, rinviando la maggiore spesa agli esercizi successivi e subordinandola allo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti ed ai relativi necessari atti contabili. L'art. 81 della Costituzione pone l'obbligo di provvedere, con norma sostanziale, alla copertura delle maggiori spese afferenti non solo all'esercizio in corso ma anche a quelli futuri e la previsione della copertura é necessaria anche quando la maggiore spesa sia solo eventuale, ipotesi, peraltro, che deve recisamente escludersi per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della legge regionale in esame.

L'Avvocatura conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

 

Considerato in diritto

 

La Corte ritiene pienamente fondata la censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione formulata nel ricorso nei riguardi della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966, concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno, del personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania.

É fuor di dubbio che tale sistemazione comporti un maggior onere finanziario sia perché l'art. 2 della legge dispone per il direttore un trattamento giuridico ed economico più elevato di quello stabilito con l'art. 11 del regolamento approvato con D.P. Reg. 1 dicembre 1959, n. 10, sia perché l'art. 4, agli effetti della carriera e del trattamento di quiescenza, prevede la valutazione per intero del servizio precedentemente prestato dal personale in uffici statali e nella stessa scuola e del servizio eventualmente prestato in reparti riconosciuti combattenti. Di tale maggior onere si trova puntuale conferma nei lavori preparatori del disegno di legge in cui si rileva che esso "può essere coperto con lo stanziamento del fondo di riserva del bilancio della stessa scuola, non creando, quindi, la necessità di aumentare la spesa a carico della Regione". E, del resto, la stessa difesa della Regione, nelle deduzioni costitutive, riconosce che l'applicazione della legge determinerà un aumento dell'onere finanziario, osservando tuttavia che lo stesso non potrà interessare l'esercizio in corso, ma i futuri, trattandosi di una maggiore spesa subordinata al compimento e al perfezionamento di alcuni atti ed adempimenti amministrativi e cioè all'espletamento del concorso e alla conseguente formale assunzione in ruolo di tutti o parte degli impiegati.

La legge impugnata, però, nulla dispone in ordine al modo di fronteggiare il riconosciuto aumento di spesa. Per dimostrare che ciò non fosse necessario la difesa della Regione ha svolto alcune considerazioni circa l'insussistenza della necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo del bilancio in corso relativo alle spese di funzionamento della scuola e in merito al carattere eventuale e non automatico del maggior onere che andrebbe a gravare sui futuri esercizi. Ma tali considerazioni - come esattamente ha osservato la difesa del Commissario dello Stato - non valgono ad escludere che la maggiore spesa che si verificherà in seguito alla sistemazione in ruolo del personale costituisca una conseguenza necessaria e diretta dell'applicazione della legge impugnata.

Che l'obbligo di provvedere alla copertura sussista non solo per le nuove o maggiori spese relative all'esercizio in corso, ma anche per quelle afferenti agli esercizi futuri é stato già affermato dalla Corte, la quale ha avuto altresì occasione di precisare che tale obbligo non comporta la necessità di introdurre in ogni caso nuove o maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi già esistenti o entrate già previste. Quello che però necessariamente occorre é che sia sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese e poiché ciò nella specie non é avvenuto l'incostituzionalità della legge regionale é di tutta evidenza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1967.