Sentenza n. 17 del 1968
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SENTENZA N. 17

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967 recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 29 marzo 1967, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 aprile successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti; uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Nella seduta del 27 marzo 1967 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge concernente l'"Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia" ruolo in cui dovrà essere inquadrato il personale che attualmente attende al servizio di pulizia degli uffici della Regione. Sul trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza di tale personale la legge stabilisce che verrà regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e dispone che il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento é riscattabile, su domanda degli interessati, sin dalla data di assunzione in servizio. In dipendenza del maggiori oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti al fondo di quiescenza, la legge prevede la concessione di un contributo annuo nel limite di lire 20 milioni per dieci anni, provvedendo alla spesa afferente l'esercizio in corso mediante riduzione di pari somma del capitolo 643 del bilancio regionale del 1967.

Con ricorso notificato il 29 marzo 1967 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato detta legge denunciandone l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, perché l'art. 4 assicura il finanziamento dell'onere ricadente nell'esercizio finanziario corrente senza contenere alcuna indicazione dei mezzi di copertura per gli esercizi futuri. Secondo il Commissario dello Stato il denunziato vizio d'illegittimità assume maggiore rilevanza ove si consideri che alla copertura della spesa relativa all'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo di somme iscritte in bilancio per spese in conto capitale e aventi altra destinazione.

Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, si é costituito nel presente giudizio con deposito di deduzioni in cancelleria in data 8 aprile 1967. La difesa della Regione, dopo aver rilevato che la copertura per l'esercizio corrente é da ritenersi costituzionalmente legittima dato che nel caso in esame i fondi stanziati nel cap. 643 non sono stati ancora assegnati, venendo al motivo di incostituzionalità formulato in ordine alla mancanza di copertura per gli esercizi successivi, osserva che, in applicazione del criteri enunciati dalla Corte nella sentenza n. 1 del 1966, all'onere delle spese future può farsi fronte con la riduzione di spese già autorizzate.

Nella specie, pertanto, deve essere ammessa la previsione che la spesa del cap. 643 venga contenuta oppure che lo stesso capitolo possa aver maggiore capienza aumentandone gli stanziamenti con riduzioni di altri capitoli. L'importante é che l'aumento e la riduzione - come rilevato dalla Corte - siano fatti con "ragionevolezza in un equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli esercizi futuri".

Conclude, quindi, la difesa chiedendo che la Corte voglia dichiarare l'infondatezza del ricorso.

In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, afferma che la legge impugnata é incostituzionale perché non contiene alcuna indicazione, neppure generica, del mezzi per far fronte alla nuova spesa per gli esercizi futuri e che a tale omissione non può sopperire la precisazione fatta in giudizio dalla difesa regionale. Questo vizio - secondo l'Avvocatura - é assorbente ed esonera da ogni indagine sulla idoneità del mezzo indicato per far fronte alle spese dell'esercizio in corso, rilievo quest'ultimo formulato non come motivo di ricorso ma piuttosto come una considerazione di merito che colora il vero motivo di incostituzionalità.

La difesa della Regione, in una memoria depositata il 31 gennaio 1968, afferma che é infondato il rilievo dell'Avvocatura sul carattere assorbente del vizio relativo alla mancata copertura per gli esercizi futuri.

L'art. 4 della legge impugnata stabilisce infatti un limite massimo e non una misura fissa di spesa, consentendo così alle successive leggi di bilancio di valutare, tra le componenti necessarie alla determinazione della somma da iscrivere ad un dato capitolo, quella che attiene alla spesa in questione, e nello stesso tempo non vincolando in modo tassativo a mantenere lo stanziamento in misura costante. Il problema della copertura, che va affrontato al momento della deliberazione della spesa, non deve essere necessariamente risolto indicando nuove entrate, ma può essere risolto modificando con legge di spesa gli stanziamenti di bilancio non rigidamente vincolati nel quantum o, naturalmente, modificando le stesse leggi di spesa su cui si basa il bilancio.

La difesa della Regione soggiunge che l'obbligo della copertura sia per le spese relative all'esercizio in corso sia per quelle afferenti agli esercizi futuri riguarda soltanto quelle che possono considerarsi nuove o maggiori spese in senso tecnico. La legge impugnata é una legge di spesa perché determina una componente di un capitolo di spesa, ma non comporta né una nuova né una maggiore spesa nel senso tecnico in cui tale espressione va intesa.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967, concernente l'"Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia", é stata denunciata come costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, per un unico motivo: la mancanza di indicazione del mezzi di copertura, per gli esercizi successivi a quello in corso, della maggior spesa derivante dal fondo di quiescenza per il riscatto del periodo di servizio prestato dal personale in questione anteriormente alla data della sistemazione in ruolo.

L'indagine della Corte va pertanto limitata a tale censura di incostituzionalità e non può estendersi all'osservanza del citato precetto costituzionale in relazione alla copertura della spesa afferente l'anno in corso.

É vero che in merito alla scelta fatta dal legislatore regionale per sopperire alla maggiore spesa dell'esercizio 1967 é stata posta in dubbio l'ammissibilità della riduzione del capitolo 643 del bilancio riguardante spese per lavori di manutenzione e miglioramento degli edifici della Regione, ma - come risulta espressamente dal ricorso e dalla successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato - trattasi di rilievo svolto non come ulteriore motivo di incostituzionalità, bensì per dare maggiore rilevanza al motivo già dedotto.

2. - La Corte ritiene che il difetto denunciato sia sufficiente a concretare la violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione. Non é dubbio che il riscatto, autorizzato con l'art. 2 della legge impugnata, del periodo di servizio prestato dal personale addetto alla pulizia anteriormente alla data di sistemazione in ruolo comporti un maggior onere per il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per i dipendenti della Regione. L'art. 3 parla di "maggiori oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti al fondo per effetto della presente legge", precisandone l'ammontare complessivo nonché la ripartizione annuale (lire 20 milioni per dieci anni). Il successivo art. 4 si limita a stabilire che "all'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante riduzione di pari somma del capitolo 643 del bilancio della Regione per l'esercizio 1967" ma nulla assolutamente dispone in ordine al modo di fronteggiare il riconosciuto aumento di spesa per i successivi nove esercizi finanziari.

A tale omissione non possono certo supplire le considerazioni svolte dalla difesa della Regione circa i possibili mezzi di copertura della maggiore spesa per gli esercizi successivi a quello in corso, fra i quali sono alternativamente indicati il contenimento della spesa per la manutenzione degli edifici regionali nella misura risultante dalla riduzione eseguita per l'esercizio 1967 oppure la riduzione di altre non precisate spese.

Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi non si può provvedere con le leggi approvative dei bilanci di detti esercizi. É, infatti, giurisprudenza costante della Corte che debba essere la legge sostanziale, dalla quale deriva la nuova o maggiore spesa, a indicare i mezzi per farvi fronte non solo per l'esercizio in corso ma anche per quelli successivi fra i quali la spesa sia stata ripartita.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967 recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -  Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1968.