Sentenza n. 159 del 2008

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SENTENZA N. 159

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                              Presidente

- Giovanni Maria    FLICK                           Giudice     

- Francesco           AMIRANTE                           "

- Ugo                    DE SIERVO                           "

- Paolo                  MADDALENA                       "

- Alfonso               QUARANTA                            "

- Franco                GALLO                                 "

- Luigi                   MAZZELLA                           "

- Gaetano              SILVESTRI                            "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita           SAULLE                                "

- Giuseppe             TESAURO                             "

- Paolo Maria         NAPOLITANO                      "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 721 e 722 da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 23 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 15 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 12 del registro ricorsi 2007.

         Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

         uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

         1. – Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 1° marzo (iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2007), la Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 1, commi 721, 722 e 730 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

         1.1. – L’art. 1, comma 721, stabilisce che «ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative». Il successivo comma 722, qualifica il comma 721 come «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea».

         La ricorrente, invece, ascrive il censurato comma 721 alla materia «organizzazione amministrativa della Regione», di competenza residuale. Pertanto, a suo avviso, risulterebbe «palese» la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, «e, conseguentemente, degli artt. 118 e 119 della Costituzione, concernenti rispettivamente l’autonomia amministrativa e finanziaria della Regione».

         1.2. – Avendo lo stesso legislatore statale qualificato la disposizione di cui al comma 721 quale «principio fondamentale» in materia di «coordinamento della finanza pubblica», la Regione ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essendo intervenute in un àmbito materiale di competenza concorrente, le disposizioni oggetto di doglianza non si sarebbero limitate a porre princìpi fondamentali, bensì avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio «fortemente invasiva dell’autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) regionale».

         Le stesse disposizioni, inoltre, violerebbero l’art. 119 della Costituzione, il quale «impedisce allo Stato di individuare le singole voci di spesa da limitare, pur se in vista del rispetto dei vincoli comunitari di politica economica e monetaria».

         1.3. – Il comma 730 dello stesso art. 1 dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica».

         Per la ricorrente, i richiamati commi da 725 a 729 fisserebbero «limiti puntuali» sia al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sia al compenso degli stessi e del relativo presidente, nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, nelle società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

         Dal canto loro, i commi 731 e 732 modificano rispettivamente l’art. 82 e l’art. 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e cioè due disposizioni che non avrebbero alcun riferimento con gli oggetti di cui al comma 730.

         Analogamente dovrebbe concludersi per i commi da 733 a 735. Il comma 735 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alle società quotate in borsa. Inoltre, per il comma 734, non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Infine, il comma 735 prevede che gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi siano pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione e la mancata comunicazione da parte degli amministratori societari dei loro incarichi e compensi o indennità sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.

         Il denunciato comma 730, dunque, «palesemente» violerebbe l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, essendo intervenuto nella materia, di competenza residuale, delle «società partecipate dalle Regioni», e, «conseguentemente», contrasterebbe anche con gli artt. 118 e 119 della Costituzione.

         Anche accedendosi, in via subordinata, alla autoqualificazione della prescrizione come «principio di coordinamento della finanza pubblica», ne discenderebbe comunque l’inosservanza del dettato costituzionale e, precisamente, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, non essendosi il legislatore statale limitato ad enunciare norme di principio.

         Così inquadrato, inoltre, il comma 730 violerebbe altresì l’art. 119 della Costituzione, avendo identificato singole voci di spesa. «Da quanto da ultimo detto» conseguirebbe «de plano» la violazione anche dell’art. 118 della Costituzione.

         2. – Con atto depositato il 15 marzo 2007 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

         La difesa erariale contesta, innanzitutto, l’inquadramento materiale formulato nel ricorso, trattandosi al contrario di disposizioni riconducibili alla materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica».

         Per il resistente, pertanto, non sussisterebbe la lamentata violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di mere norme di principio. In questo àmbito materiale, il legislatore statale è legittimato ad imporre vincoli agli enti locali, allorché questi siano resi necessari da «ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, comprensivi, dunque, della c.d. "finanza pubblica allargata”, a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari» (viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2005).

         In coerenza con la giurisprudenza costituzionale, il comma 721 non avrebbe fatto altro che indicare un obiettivo di contenimento della spesa pubblica secondo criteri volti, in particolare, a ridurre il numero ed i compensi dei componenti degli organi rappresentativi. Le denunciate disposizioni avrebbero, infatti, espressamente rimesso alle stesse Regioni la necessaria attività normativa e amministrativa per la concreta gestione della spesa.

         Quanto al comma 730, l’Avvocatura dello Stato ribadisce, in via preliminare, che tale norma si collocherebbe nella materia concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Il legislatore statale si sarebbe, dunque, limitato a enunciare princìpi e criteri direttivi di coordinamento della finanza pubblica, «princìpi destinati alle Regioni quali limiti all’esercizio della potestà legislativa da esse in concreto esercitata».

         3. – Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2007), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117, commi secondo, lettere g) e l), terzo e quarto, e 119 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli artt. 4, numero 3), 8, numero 1), ed al Titolo VI, «con particolare riferimento agli artt. 80 e 81», del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed infine al principio di leale collaborazione.

         3.1. – L’art. 1, comma 730, della legge n. 296 del 2006, ed i commi ivi richiamati – «con particolare riferimento ai commi da 725 a 729 e da 733 a 735», –anche ove si condividesse la autoqualificazione di norma di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», violerebbero, per la Provincia ricorrente, innanzitutto, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che fisserebbero norme di dettaglio in luogo dei princìpi fondamentali.

         Ciò sarebbe reso evidente dal contenuto del tutto analitico delle diverse disposizioni.

         3.2. – Inoltre, le censurate disposizioni violerebbero gli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché il Titolo VI dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol (con particolare riferimento agli artt. 80 e 81) e gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale, abilitato nella suddetta materia ad enunciare esclusivamente norme di principio, sarebbe legittimato a fissare soltanto un limite complessivo, lasciando agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi àmbiti ed obiettivi di spesa.

         3.3. – Secondo la ricorrente, inoltre, «per tali motivi» le denunciate previsioni limiterebbero illegittimamente anche il peculiare àmbito di autonomia riconosciuto dagli Statuti e dall’art. 116 della Costituzione alle Province autonome. In particolare, ai sensi dell’art. 8, numero 1), del predetto statuto speciale, spetta in via esclusiva alle Province autonome la potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. Questa potestà esclusiva risulterebbe compromessa anche dall’ipotetico esercizio, da parte dello Stato, della funzione legislativa sia in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), sia in materia di «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). Disposizioni del genere determinerebbero una «evidente compressione» della predetta potestà legislativa esclusiva delle Province autonome, trattandosi «di limitazioni alla generalità delle attività provinciali, riconducibili alle attribuzioni statutarie, suscettibili di essere svolte attraverso lo strumento delle società a capitale totalmente o parzialmente pubblico».

         Dalle precedenti considerazioni si evincerebbe, per la ricorrente, anche la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, attesa la natura residuale della potestà legislativa regionale in ordine alla disciplina dell’organizzazione amministrativa regionale e provinciale.

         3.4. – La Provincia autonoma di Bolzano deduce, altresì, la violazione dell’art. 4, numero 3), dello statuto speciale. In forza del combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera p), Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il legislatore statale non è abilitato a legiferare in ordine alla «organizzazione e funzionamento degli enti locali». Al riguardo, il già citato art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 demanda alle stesse Province autonome il potere di disciplinare con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza locale.

         3.5. – Inoltre, i commi da 725 a 730 violerebbero il principio di leale collaborazione, risultando pretermessa «qualunque reale sede di confronto con la Provincia ricorrente». Risulterebbe analogamente contraddetto il principio di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992, in virtù del quale la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, su ciascun atto di indirizzo e di controllo, ai fini della verifica della compatibilità dello stesso con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione (sempre che «tali atti statali possano ritenersi ammissibili; cosa peraltro da escludersi, a seguito della revisione del Titolo V, che non ammette una funzione statale di indirizzo e coordinamento»).

         Come comprovato dalla previsione del comma 729, le denunciate disposizioni risulterebbero difformi rispetto a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del succitato d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce che «l’emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l’attuazione degli atti predetti (…) è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome». Tale previsione appare, a detta della ricorrente, elusa da tutte quelle disposizioni che – come il comma 729 – disciplinano provvedimenti amministrativi vincolanti.

         Per la ricorrente, non varrebbe a superare le suesposte censure la circostanza che il medesimo comma 729 introduca un momento di confronto e coordinamento tra lo Stato e le autonomie locali, nell’àmbito del procedimento finalizzato alla determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dell’importo di riferimento del capitale sociale rilevante ai fini di individuare il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione delle società in oggetto, «in quanto la previsione di un intervento di matrice statale, neppure di natura legislativa, nella materia esaminata è viziata in radice: l’emissione di tale decreto non può sostituire l’esercizio di una potestà legislativa costituzionalmente affidata alla Provincia autonoma di Bolzano».

         3.6. – La disciplina censurata risulterebbe anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, «in quanto palesemente irragionevole e contraria al principio di buon andamento». A sostegno di tale doglianza, la ricorrente osserva che le disposizioni di cui ai commi da 725 a 729 e da 733 a 735, imponendo regole uniformi per tutti gli enti locali, inciderebbero sulla autonomia finanziaria riconosciuta alle Province autonome dall’art. 119 della Costituzione e, in particolare, per quanto direttamente rileva, dal Titolo VI dello statuto speciale e dall’art. 116 della Costituzione, nonché sulla potestà provinciale in materia di finanza locale, «nella misura in cui impon[gono] vincoli di spesa agli enti locali della provincia senza tenere conto delle risorse effettivamente disponibili e dello stato dei bilanci, nonché delle peculiarità delle realtà di riferimento».

         Al riguardo, la Provincia ricorrente sottolinea che tanto lo statuto quanto le relative norme di attuazione (nella specie, l’art. 8 ed il Titolo VI dello statuto, con particolare riferimento agli artt. 80 e 81, nonché le norme attuative contenute nei decreti legislativi n. 266 e n. 268 del 1992), si trovano in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle leggi statali e, prevalendo sulle stesse, «compongono un quadro non suscettibile di essere inciso unilateralmente dal legislatore statale.»

         3.7. – Inoltre, il comma 735, oltre a determinare una illegittima ingerenza nella materia esclusiva dell’organizzazione amministrativa regionale e provinciale, parrebbe contraddire anche il disposto degli artt. 81 e 119 della Costituzione. Infatti, il controllo centralizzato prescritto dal comma in esame non solo realizzerebbe un’indebita ingerenza dello Stato nelle competenze provinciali, in quanto configurerebbe un’ipotesi di vigilanza da parte di un organo statale in materie che sono riconducibili all’alveo della predetta potestà legislativa esclusiva provinciale, ma «non è giustificabile nemmeno alla luce dei princípi di cui agli artt. 81 e 119 della Costituzione», i quali vietano al legislatore statale di comprimere l’àmbito di autonomia della Provincia disciplinando nel dettaglio gli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi di equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica ad esso afferenti.

         È ben vero – continua la ricorrente – che la Corte costituzionale avrebbe escluso l’illegittimità di prescrizioni comportanti specifici poteri di controllo statali sull’attività di Regioni e Province autonome sulla base di peculiari presupposti, quali la configurabilità dell’intervento di vigilanza statale come «espressione di un coordinamento meramente informativo» (sentenza n. 376 del 2003) e la natura mista dell’organo di controllo (sentenza n. 412 del 1994). Tuttavia, tali ipotesi non ricorrerebbero nel caso di specie.

         Il comma 735 in esame violerebbe, infine, il disposto dell’art. 4, del d.lgs. n. 266 del 1992, in virtù del quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

         4. – Con atto depositato il 14 marzo 2007 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

         Le censurate disposizioni – a detta della difesa erariale – costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Né le stesse previsioni potrebbero considerarsi di dettaglio, trattandosi, al contrario, di princìpi generali «la cui incisività ed il livello di specificazione deve essere commisurata a quanto il Parlamento stesso, nella propria discrezionalità politica, che nel caso in esame attiene alla politica economica generale, reputa rispondente alle esigenze unitarie della comunità nazionale».

         D’altro canto – prosegue l’Avvocatura dello Stato – le contestate previsioni non sarebbero neppure ascrivibili alla materia dell’organizzazione degli uffici provinciali e del relativo personale, atteso che gli enti dalle stesse contemplati sono enti esterni all’organizzazione delle amministrazioni locali, «quali strumenti di attuazione di servizi pubblici con regole di organizzazione di tipo privatistico».

         5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, ribadendo le argomentazioni già svolte ed insistendo sulle conclusioni già formulate.

Considerato in diritto

1. – La Regione Veneto ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 1, commi 721, 722 e 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione.

La ricorrente, riferendo il comma 721 alla materia «organizzazione amministrativa della Regione», di propria competenza residuale, reputa «palese» la violazione dei suddetti parametri costituzionali.

In via subordinata, la Regione denuncia la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, poiché le disposizioni impugnate non si sarebbero limitate a porre princìpi fondamentali, ma avrebbero fissato una disciplina normativa di dettaglio fortemente invasiva dell’autonomia regionale.

Il comma 730 dello stesso art. 1, imponendo che le Regioni adeguino «ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società», violerebbe in modo palese l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, e quindi anche gli artt. 118 e 119 della Costituzione, essendo intervenuto nella materia, di competenza residuale, delle «società partecipate dalle Regioni».

Anche ove la disposizione potesse essere ascritta alla materia «coordinamento della finanza pubblica», comunque sarebbe leso l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, non essendosi il legislatore statale limitato ad enunciare norme di principio. Di conseguenza risulterebbero anche violati gli artt. 118 e 119 della Costituzione.

2. – La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale, dell’art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735, della medesima legge finanziaria per il 2007, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 116, 117, commi secondo, lettere g) e l), terzo e quarto, e 119 della Costituzione, in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli artt. 4, numero 3), 8, numero 1), ed al Titolo VI, «con particolare riferimento agli artt. 80 e 81», del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed infine al principio di leale collaborazione.

Il comma 730, in particolare, richiamando gli analitici commi da 725 a 729 e da 733 a 735, anche ove riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», violerebbe innanzitutto l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, fissando norme di dettaglio in luogo dei richiesti princìpi fondamentali.

Inoltre, sarebbero violati gli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché il Titolo VI dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol (con particolare riferimento agli artt. 80 e 81) e gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992. Infatti, il legislatore statale sarebbe abilitato ad enunciare esclusivamente norme di principio, fissando soltanto limiti complessivi di spesa, ma lasciando agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi àmbiti ed obiettivi di spesa.

Inoltre, le denunciate previsioni limiterebbero illegittimamente il peculiare àmbito di autonomia riconosciuto dagli Statuti e dall’art. 116 della Costituzione alle Province autonome: ai sensi dell’art. 8, numero 1), dello statuto speciale, spetta in via esclusiva alle Province autonome la potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. Potestà legislativa non comprimibile neppure nell’esercizio, da parte dello Stato, della funzione legislativa in materia di «ordinamento civile» o in materia di «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettere l e g, della Costituzione).

Dalle precedenti considerazioni si evincerebbe anche la violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, attesa la natura residuale della potestà legislativa provinciale in ordine alla disciplina dell’organizzazione amministrativa.

La ricorrente rileva, altresì, che lo statuto speciale riserva alla Provincia la disciplina della finanza locale. Inoltre l’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992  demanda alle leggi provinciali la determinazione dei «criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale».

L’assenza nei commi da 725 a 730 di ogni forma «di confronto con la Provincia ricorrente» contrasterebbe con il principio di leale collaborazione, già espresso nell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992, in virtù del quale la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, su ciascun atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della verifica della compatibilità dello stesso con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Illegittimo sarebbe anche il comma 729, nonostante vi si introduca un momento di confronto tra lo Stato e le autonomie locali, nell’àmbito del procedimento finalizzato alla determinazione, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, dell’importo del capitale sociale rilevante ai fini di individuare il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate oggetto delle disposizioni: ciò perché anche «l’emissione di tale decreto non può sostituire l’esercizio di una potestà legislativa costituzionalmente affidata alla Provincia autonoma di Bolzano».

La disciplina censurata, imponendo regole uniformi per tutti gli enti locali, inciderebbe sulla autonomia finanziaria riconosciuta alle Province autonome, nonché sulla potestà provinciale in materia di finanza locale, per di più senza tenere conto delle risorse effettivamente disponibili e dello stato dei bilanci, con conseguente ed «evidente violazione altresì dei principi espressi dagli artt. 3 e 97 della Costituzione».

Infine, il comma 735 sarebbe illegittimo in quanto finalizzato a comprimere l’àmbito di autonomia riconosciuto alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa delle proprie strutture e degli enti pubblici provinciali e del personale ad essi addetto. Né il legislatore statale potrebbe disciplinare nel dettaglio gli strumenti da utilizzare per raggiungere l’equilibrio di bilancio ed il coordinamento della finanza pubblica. (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 390 del 2004).

Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza costituzionale, della legittimità di alcuni specifici poteri di controllo statali sull’attività di Regioni e Province autonome sarebbe possibile solo sulla base di peculiari presupposti, nella specie non esistenti. Inoltre, la previsione di una sanzione amministrativa prefettizia violerebbe il disposto dell’art. 4, del d.lgs. n. 266 del 1992.

3. – In considerazione dell’identità della materia e della parziale identità dei profili di illegittimità fatti valere, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia, quanto alle norme censurate sopra indicate, riservandosi invece a separate pronunce la decisione delle ulteriori e diverse questioni di legittimità costituzionale con essi promosse.

4. – In via preliminare, occorre procedere alla dichiarazione di inammissibilità di alcune delle censure avanzate dalla ricorrente Provincia di Bolzano, in parte basate su parametri palesemente estranei alla sfera di competenza provinciale.

Anzitutto non è ammissibile che la Provincia ricorrente evochi, quale parametro delle censure relative a tutte le disposizioni impugnate che si riferiscono all’ordinamento degli enti locali, l’art. 4, numero 3 dello statuto regionale, che attribuisce competenza legislativa primaria in tema di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla sola Regione (sentenza n. 132 del 2006). Non essendo la Provincia legittimata a promuovere questioni di legittimità costituzionale al di fuori della propria specifica area di competenza, vanno dichiarate inammissibili tutte le censure basate su tale parametro, anche con riferimento al comma 729 ed ai commi 734 e 735 (in questi due ultimi casi, per la parte in cui le disposizioni censurate si riferiscono agli enti locali).

Palesemente inammissibile è, inoltre, la questione con cui si lamenta che la disciplina impugnata sarebbe stata posta «in spregio del principio di leale collaborazione, nonché in violazione del principio di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. 266/1992»: è giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione (da ultimo, sentenza n. 401 del 2007), né appare conferente, in ordine al procedimento legislativo, il richiamo all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 266 del 1992 (e ciò senza considerare il superamento della figura degli atti di indirizzo e coordinamento, sancito espressamente dall’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni: sentenza n. 329 del 2003).

La palese estraneità al caso di specie dei parametri in tal modo invocati si traduce in radice nell’inammissibilità della relativa questione.

Sono inoltre inammissibili, per assoluta genericità, le censure basate sugli artt. 81 e 116 della Costituzione.

Infine, appare inammissibile che la ricorrente indichi fra i molteplici parametri che sarebbero violati dalle disposizioni impugnate anche l’art. 117, comma secondo, lettera g), in relazione alla competenza esclusiva in tema di «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e lettera l), in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in tema di «ordinamento civile», della Costituzione, relativi a titoli di competenza legislativa dello Stato e non delle Regioni e Province autonome. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «il perimetro entro il quale assumono rilievo gli interessi al cui perseguimento è tesa l’attività legislativa risulta rigorosamente conformato dalle norme attributive di competenza» (sentenza n. 116 del 2006).

Analogamente è inammissibile che vengano addotti dalla ricorrente come parametri violati i «principi espressi dagli artt. 3 e 97 della Costituzione», essendo evidente che si tratta di disposizioni del tutto estranee alle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.

5. – Venendo al merito delle questioni poste, le censure relative ai commi 721 e 722 sollevate dalla Regione Veneto non sono fondate.

Il comma 721 prescrive che, «ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative». Questa disposizione è espressamente qualificata dal comma 722, anch’esso impugnato, come «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea». Coerentemente a questa qualificazione, il comma 723 (non impugnato dalla ricorrente) quantifica «i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 721» nel dieci per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.

Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell’àmbito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004).

L’incidenza delle misure prefigurate dalle norme impugnate sull’autonomia organizzativa e di spesa della ricorrente non è pertanto risolutiva della questione di legittimità costituzionale, ove tali disposizioni siano state legittimamente poste dallo Stato nell’esercizio della propria competenza a dettare princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso di specie, è rispettato il limite, che questa Corte ha costantemente ribadito, che le disposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004).

Difatti, le disposizioni impugnate non vanno oltre la individuazione di obiettivi finanziari globali (comma 723) e la indicazione che le Regioni intervengano, entro sei mesi, in via legislativa od anche solo amministrativa, per ridurre le spese nella vasta e, in certa misura, perfino eterogenea area dell’organizzazione regionale individuata dalla disposizione impugnata.

6. – Le questioni relative al comma 730 sono fondate nei termini di seguito indicati.

6.1. – Sia la Regione Veneto sia la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato il comma 730, secondo il quale «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica».

La Regione Veneto, in via prioritaria, asserisce che questa disposizione sarebbe illegittima costituzionalmente perché lesiva di una materia di propria competenza residuale, definita "società partecipata dalle Regioni”: tesi manifestamente infondata, dal momento che semmai si opera all’interno della più ampia materia dell’organizzazione e funzionamento della Regione, anch’essa riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Costituzione, salve le competenze che l’art. 123 della Costituzione assegna in tale àmbito materiale alla fonte statutaria (sentenza n. 387 e n. 188 del 2007; n. 233 del 2006).

Peraltro – come espresso al punto precedente – ciò non esclude che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittima, possa incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), come l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione regionale e provinciale.

Infatti, la Provincia di Bolzano deduce l’illegittimità del comma 730 anche sulla base della propria speciale autonomia legislativa di tipo primario in tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1 dello statuto), eventualmente integrata (ove non si reputi di ricomprendere in questa competenza l’ordinamento degli enti e delle società partecipate dalla Provincia) dalla materia relativa alla organizzazione amministrativa autonoma, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Anche in tal caso deve affermarsi che questo tipo di argomentazione non è risolutivo, dal momento che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittima, ben può incidere su una materia regionale come l’organizzazione ed il funzionamento amministrativo, fermo, per di più, quanto già rilevato in ordine al difetto di competenze statutarie della Provincia in materia di ordinamento degli enti locali.

La Regione Veneto sostiene altresì, seppur in via subordinata, che illegittimo sarebbe stato comunque anche l’esercizio da parte dello Stato del proprio potere legislativo in tema di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che, lungi dal determinare princípi, attraverso il richiamo delle analitiche norme contenute nei commi da 725 a 735, esso finirebbe, «nei fatti, per individuare una singola voce di spesa da limitare, in palese contrasto sia con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, il quale impone che lo Stato nelle materie di potestà legislativa concorrente, quale è, per l’appunto, il «coordinamento della finanza pubblica», si limiti a fissare norme di principio, sia con l’art. 119 della Costituzione, che garantisce piena autonomia di spesa alle Regioni, autonomia che si traduce nello scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre».

A sua volta, la Provincia autonoma di Bolzano sviluppa una argomentazione analoga a quest’ultima, allorché rileva che l’esercizio da parte dello Stato del proprio potere in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», pacificamente riferibile anche alle Regioni a statuto speciale (tra le molte, si veda la sentenza n. 353 del 2004), sarebbe stato esercitato in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che il comma 730 porrebbe una disciplina non già di principio, bensì molto dettagliata. Lo stesso rinvio ad una legge regionale o provinciale non esclude «la evidente incostituzionalità delle previsioni censurate, in quanto non lascia a livello regionale e provinciale alcuna facoltà di desumere dalle previsioni stesse i principi cui ispirare ed adeguare la propria produzione legislativa, essendo le disposizioni sostanziali di cui ai commi 725-729 e 733-735 di estremo dettaglio». Del pari analogo alla tesi sostenuta dalla Regione Veneto è il riferimento all’altro parametro asseritamene leso e cioè l’ autonomia finanziaria della Provincia, agevolmente deducibile dalla speciale disciplina contenuta nel Titolo VI dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol (con particolare riferimento agli artt. 80 e 81) e dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.

6.2. – In effetti, il contenuto del comma 730 rende evidente la impossibilità di ricondurre la disposizione censurata ad un esercizio del potere legislativo di determinazione di principi fondamentali, nel rispetto del tipo di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.

Dal "principio di coordinamento della finanza pubblica” discenderebbe l’obbligo per il legislatore regionale o provinciale di adeguare i compensi ed il numero massimo degli amministratori delle società partecipate «ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735».

Peraltro, le disposizioni normative sono tutte assai particolareggiate ed anche in parte tra loro eterogenee. In effetti, i commi da 725 a 729 contengono una serie di norme del tutto analitiche e strettamente riferite all’ordinamento degli enti locali, mentre i commi 731 e 732 modificano addirittura disposizioni del testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 relativamente ad istituti del tutto estranei alle società partecipate; infine, il contenuto dei commi 733, 734 e 735 rende evidente che si tratta di disposizioni che non possono non applicarsi integralmente, senza spazi per adeguamento alcuno, anche a Regioni e Province autonome.

Tutto ciò porta a concludere che il comma 730 è costituzionalmente illegittimo perché irriducibile a quanto prescritto nell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione: quand’anche la norma impugnata venga collocata nell’area del coordinamento della finanza pubblica, è palese che il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all’adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l’autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia.

Le altre censure risultano assorbite.

7. – La sola Provincia autonoma di Bolzano impugna anche i commi da 725 a 729 e da 733 a 735 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006.

La decisione di tali questioni esige un loro esame distinto, a seconda dei soggetti destinatari delle disposizioni impugnate e quindi considerando i differenziati titoli di competenza in base ai  quali le norme censurate sono state adottate.

Va, peraltro, premesso che la ricorrente non ha specificato che interesse essa abbia ad impugnare il comma 733, il quale, limitandosi ad affermare che le norme censurate non trovano applicazione alle società quotate in borsa, con ogni evidenza circoscrive semplicemente il campo operativo delle disposizioni di cui si chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale: le questioni relative a tale norma, peraltro prive di autonoma motivazione, debbono quindi ritenersi inammissibili.

7.1. – I comma da 725 a 729 definiscono in modo analitico il numero complessivo, i compensi e le indennità dei componenti del consiglio di amministrazione delle «società a totale partecipazione di comuni o province» o delle «società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati», non quotate in borsa.

Le norme impugnate hanno evidente attinenza sia con l’autonomia finanziaria, sia con i profili organizzativi degli enti locali, posto che esse coinvolgono le modalità con cui tali enti perseguono, quand’anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali.

Queste disposizioni vengono ritenute dall’Avvocatura generale dello Stato espressive di "principi di coordinamento della finanza pubblica” sulla base della qualificazione in tal senso operata dal legislatore statale nel comma 730, peraltro riferibile alle sole società partecipate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Non meno significativi sono, tuttavia, i profili organizzativi: d’altra parte, se nel secondo comma dell’art. 119 della Costituzione ci si riferisce anche per gli enti locali al coordinamento della finanza pubblica, ciò non esclude che l’esercizio delle competenze che comportino una spesa avvenga entro le coordinate organizzative tracciate dalla legge competente in materia.

In altre parole, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, spetta al legislatore statale sia disciplinare i profili organizzativi concernenti l’ordinamento degli enti locali (sentenza n. 377 del 2003), sia adottare la disciplina quadro, entro cui, in attuazione dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, si esplicherà l’autonomia finanziaria dell’ente.

D’altra parte, è il contenuto dei commi censurati che mette in evidenza il loro stretto rapporto con la legislazione sugli enti locali preesistente (in particolare con il testo unico sugli enti locali, alcune delle cui disposizioni vengono estese o richiamate), con anche il coinvolgimento nella procedura di cui al comma 729 degli stessi soggetti istituzionali preposti a livello nazionale al settore dell’amministrazione locale.

E’ invece da escludere che questi commi siano espressivi del potere legislativo statale in tema di ordinamento civile di cui all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione (per le Regioni ad autonomia speciale ci si dovrebbe riferire al cosiddetto limite del "diritto civile”): ciò perché queste disposizioni pongono semplicemente alcuni ulteriori limiti alle forme di partecipazione degli enti locali in società di diritto privato rispetto a quelli già ampiamente previsti dalle speciali disposizioni legislative sull’amministrazione locale (art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali», convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 1995, n. 20, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 recante «Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali»; artt. 113-bis, 115 e 116 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), mentre le società partecipate dagli enti locali restano, dal punto di vista civilistico, disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice civile ed in particolare – per quanto qui rileva – dall’art. 2449 c.c.

Spetterà ai rappresentanti dell’ente locale, sulla base delle nuove prescrizioni legislative, operare per le modifiche eventualmente necessarie al fine dell’adeguamento statutario o della adozione delle deliberazioni assembleari richieste in tema di numero e di compenso degli amministratori.

7.2. – Quanto in precedenza ricordato, ove rapportato alla normativa statutaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, esige che si consideri la distinta attribuzione nello statuto regionale della potestà legislativa di tipo primario in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 3) alla Regione, mentre alle Province l’art. 80 dello statuto attribuisce la potestà legislativa di tipo concorrente «in materia di finanza locale». Inoltre, questa competenza delle Provincie è stata specificata dall’apposita norma di attuazione, nel senso che le Provincie «disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché le procedure per l’attività contrattuale» (art. 17, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).

Pertanto occorre, in presenza di un ricorso della sola Provincia di Bolzano, valutare se siano rilevabili distinti titoli di competenza per i singoli commi censurati, dal momento che solo su questa base può anzitutto valutarsi la stessa legittimazione della Provincia a promuovere la questione di legittimità costituzionale, e poi considerare il suo fondamento.

Come anticipato, nei commi da 725 a 729 sembra evidente la compresenza di esigenze sia ordinamentali, sia di disciplina della spesa degli enti locali: si è già rilevato che la Provincia è abilitata a dedurre la lesione della sola autonomia finanziaria dell’ente locale, in quanto spetta alla Regione la competenza in materia ordinamentale.

Peraltro, non appare dubbio che nei commi 725, 726, 727 e 728 prevalgono le esigenze di tipo finanziario, implicate dal livello di spesa direttamente conseguente alla determinazione del compenso degli amministratori, mentre nel comma 729 appaiono prevalenti le esigenze di tipo ordinamentale, che si esprimono nelle modalità partecipative dell’ente alla società, tramite la nomina degli amministratori.

Da queste qualificazioni deriva anzitutto la inammissibilità dell’impugnativa da parte della Provincia del comma 729 (come argomentato al punto 4).

Peraltro, la prevalenza delle esigenze di tipo finanziario nei commi 725, 726, 727 e 728 legittima la Provincia, ai sensi degli articoli 5 e 80 dello Statuto, a dedurre in questa sede la indebita compressione dell’autonomia finanziaria dei propri enti locali da parte della legge statale.

La questione è fondata: il carattere analitico e molto dettagliato delle norme impugnate è già stato posto in rilievo e ne comporta l’illegittimità costituzionale, per il territorio della sola Provincia di Bolzano e, data l’identità delle competenze statutarie, della Provincia di Trento, cui si estendono gli effetti della presente declaratoria.

Le residue censure risultano assorbite.

8. – Le questioni relative al comma 734, sollevate dalla sola Provincia autonoma di Bolzano, sono solo in parte fondate, secondo quanto di seguito chiarito.

8.1. – Il comma 734 pone un limite alla possibilità di nominare ad «amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi».

La ricorrente avanza anche a questo proposito una eterogenea serie di censure a tutela della autonomia finanziaria ed organizzativa sia degli enti locali sia della stessa Provincia: ipotizzandosi che la disposizione venga giustificata come principio in tema di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si obietta che si tratterebbe di una disciplina non di principio, bensì di dettaglio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; analogamente, ove si intendesse in tal modo determinare una legislazione di cornice in tema di finanza locale, sarebbero in tal caso lesi gli artt. 81 e 119 della Costituzione, nonché il Titolo VI dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (con particolare riferimento agli artt. 80 e 81) e gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992. Inoltre, si afferma che anche questa disposizione lederebbe la autonomia organizzativa della Provincia autonoma, garantita dall’art. 116 della Costituzione e dall’art. 8, numero 1), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che riserva in via esclusiva alle Province autonome la potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, se non anche dall’art. 117, quarto comma,  della Costituzione, attesa la natura residuale della potestà legislativa regionale in ordine alla disciplina dell’organizzazione amministrativa regionale e provinciale. Infine, la ricorrente deduce la violazione dell’ art. 4, numero 3), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che precluderebbe al legislatore statale di legiferare in materia di «organizzazione e funzionamento degli enti locali».

Per valutare le censure dedotte, occorre preliminarmente considerare il contenuto effettivo della disposizione impugnata: essa è riferita all’intera pubblica amministrazione, statale, regionale e locale e deve essere pertanto valutata in relazione ai diversi titoli di competenza del legislatore nazionale. Al tempo stesso, occorre verificare la legittimazione della Provincia autonoma ad impugnare in via principale i differenziati profili della disposizione.

Non si può evidentemente negare la competenza del legislatore statale in tema di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g, della Costituzione); per quanto riguarda gli enti locali presenti nelle Regioni ad autonomia ordinaria, viene in rilievo la competenza esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione (ma già diverso è il problema nelle Regioni ad autonomia speciale, i cui statuti attribuiscono alle leggi regionali la competenza in tema di ordinamento degli enti locali). Per ciò che concerne, invece, i profili organizzativi delle Regioni e delle Province autonome, sembra evidente che il legislatore statale non dispone in materia di una propria competenza, la quale appartiene, invece, alle stesse Regioni e Province autonome.

8.1. – Il ricorso della Provincia di Bolzano non si riferisce all’impatto della disposizione sulle nomine che riguardino enti e società a partecipazione statale. Esso non è ammissibile per quanto concerne la sua incidenza sull’ordinamento degli enti locali (come argomentato al punto 4), avendo lo statuto regionale attribuito la competenza in materia alla Regione e non alla Provincia.

Fondata è, invece, la censura riferita alla lesione apportata dal comma 734 alla autonomia organizzativa di Regioni e Province. Tale autonomia è, infatti, garantita non solo dalle loro speciali disposizioni statutarie, ma altresì dall’ art. 117, quarto comma, della Costituzione, da intendersi applicabile a tutte le Regioni, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale riserva alla potestà legislativa residuale regionale la disciplina dell’autonomia dell’organizzazione amministrativa.

Peraltro, anche ove si volesse accedere all’interpretazione prospettata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui il comma 734 atterrebbe alla materia del coordinamento della finanza pubblica, resta non superabile il rilievo, costante nella giurisprudenza di questa Corte, che disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica possono prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali.

Il comma 734 va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.

9. – Le questioni relative al comma 735, promosse dalla sola Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all’autonomia delle Regioni e delle Province autonome, non sono fondate.

Questa Corte ha più volte affermato la non lesività rispetto all’autonomia regionale degli «obblighi di trasmissione all’amministrazione centrale di dati ed informazioni a scopo di monitoraggio» (sentenza n. 36 del 2004) ed equivalenti appaiono prescrizioni, come quelle impugnate, relative al conferimento di piena pubblicità per alcune categorie di dati. Inoltre, questa Corte ha più volte ritenuto riferibile anche alle autonomie regionali speciali la titolarità esclusiva statale in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», di cui all’art. 117, comma secondo, lettera r) (sentenze n. 240 del 2007 e n. 35 del 2005).

Peraltro, se si opera nell’ambito di una competenza esclusiva statale, spetta al legislatore statale prevedere eventualmente sanzioni amministrative, in coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la disciplina in tema di sanzioni accede alla disciplina sostanziale (fra le molte, si vedano le sentenze n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).

Né può condividersi la tesi della ricorrente secondo la quale l’attribuzione di funzioni amministrative di tipo sanzionatorio al prefetto contrasta con quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 (in virtù del quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione»), dal momento che nel caso di specie si opera invece in una materia di competenza esclusiva dello Stato.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato–legge finanziaria 2007), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe,

riuniti i giudizi,

1)      dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 730, della legge n. 296 del 2006;

2)      dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

3)      dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

4)      dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 721 e 722, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione;

5)      dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734 e 735, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 116, 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, nonché in riferimento all’art. 4, numero 3) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione;

1)      dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 735, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, agli articoli 8, numero 1), 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.