Sentenza n. 241 del 2012

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SENTENZA  N. 241

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                    QUARANTA                                                  Presidente

- Franco                     GALLO                                                             Giudice

- Luigi                        MAZZELLA                                                          

- Gaetano                   SILVESTRI                                                           

- Sabino                     CASSESE                                                             

- Giuseppe                 TESAURO                                                            

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  

- Alessandro               CRISCUOLO                                                       

- Paolo                       GROSSI                                                                

- Giorgio                    LATTANZI                                                           

- Aldo                        CAROSI                                                               

- Marta                      CARTABIA                                                          

- Sergio                      MATTARELLA                                                    

- Mario Rosario          MORELLI                                                             

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 35-octies, 36, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 14-16, il 15 ed il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 18, il 22, il 23 ed il 24 novembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 135, 139, 140 e 160 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 135 del 2011, notificato il 14-16 novembre 2011 e depositato il successivo 18 novembre), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 139 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 22 novembre), la Regione siciliana (ricorso n. 140 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 23 novembre) e la Regione autonoma Sardegna (ricorso n. 160 del 2011, notificato il 15 novembre 2011 e depositato il successivo 24 novembre) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Le impugnazioni che vengono qui all’esame riguardano gli artt. 1 e 2 del citato decreto-legge.

In particolare, quanto all’art. 1, è impugnato il solo comma 6 dalla Regione autonoma Sardegna; dell’art. 2, il comma 1 è censurato dalla Regione siciliana; il comma 2 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 3 da tutte le ricorrenti tranne la Regione autonoma Sardegna; i commi 5-bis e 5-ter dalle Regioni siciliana e Sardegna; il comma 6 dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; il comma 35-octies dalla Regione siciliana; il comma 36 da tutte le ricorrenti; i commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni sono proposte in riferimento agli articoli: a) 3, 117 e 119 della Costituzione; b) 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione); c) 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) e 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n., 114, concernente la finanza regionale); d) 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); e) 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

2.– Il comma 6 dell’art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 dell’art. 2 del medesimo decreto, è denunciato dalla Regione autonoma Sardegna. Detto comma, nel modificare l’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipa al 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («esenzione, esclusione e favore fiscale») introdotte per il 2013 e al 2013 la riduzione del 20 per cento delle citate agevolazioni introdotte per il 2014 dal medesimo art. 40. La ricorrente si duole che la riduzione dei regimi di agevolazione aumenti il gettito di tributi erariali e che l’integrale riserva di tale maggior gettito allo Stato si ponga in contrasto con l’art 8, comma primo, lettera m), dello statuto, il quale attribuisce alla Regione i sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nel proprio territorio.

3.– Il comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalla Regione siciliana. Esso ribadisce l’operatività: a) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 della «riduzione» – prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nella misura del 5 per cento per la parte eccedente l’importo di 90.000 euro lordi annui nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; b) dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 del contributo di perequazione cui sono assoggettati – ai sensi dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, nella misura del 5 per cento della parte eccedente il predetto importo, del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. La Regione siciliana ne denuncia il contrasto con l’art. 36 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con l’art. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione impugnata, secondo la difesa regionale, sono state riservate all’erario senza rispettare le condizioni previste per detta riserva dagli evocati parametri. Difetterebbero, in particolare, sia la novità delle entrate, «intesa sia come novità del tributo in se stesso sia come maggiorazione di entrate derivanti da un tributo già esistente», sia la specifica destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato».

4.– Il comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è denunciato dalla Regione siciliana, nonché, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso art. 2 – che riserva integralmente all’erario le maggiori entrate derivanti dall’intero decreto-legge –, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Il comma impugnato prevede: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».

La Regione siciliana ne lamenta il contrasto con l’art. 36 dello statuto, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché non ricorrerebbero le condizioni per la riserva all’erario del maggior gettito derivante dalla misura contestata, sotto il profilo del difetto di novità del tributo e di specificità della destinazione delle risorse.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione dell’art. 49, primo comma, numero 1), dello statuto, che riserva alla Regione «sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche».

La Regione autonoma Sardegna contesta la lesione dell’art. 8, comma primo, lettera m), dello statuto, che riserva ad essa i sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nel proprio territorio.

5.– I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sono censurati dalla Regione siciliana e, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo articolo 2, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Detti commi prevedono, rispettivamente: a) il comma 2-bis l’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal venti al ventuno per cento della base imponibile dell’operazione; b) il comma 2-ter, l’applicazione dell’aumento di aliquota dell’IVA alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto; c) il comma 2-quater, l’inapplicabilità della variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto «alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato».

La Regione siciliana si duole della violazione dell’art. 36 dello statuto in combinato disposto con l’art. 2 del richiamato d.P.R. n. 1074 del 1965, osservando che non ricorrono le condizioni previste per la riserva all’erario del maggior gettito derivante dalla norma impugnata.

Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna deducono, rispettivamente, la violazione: dell’art. 49, primo comma, numero 4), dello statuto, che riserva alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia i «9,1 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella all’importazione (…)» riscossi sul territorio della Regione stessa; dell’art. 8, lettera f), dello statuto, che attribuisce alla Regione autonoma Sardegna i nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT.

6.– Il comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalle Regioni siciliana, Valle d’Aosta, e Friuli-Venezia Giulia.

Detto comma prevede: «Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato».

6.1.– Le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia deducono che la norma impugnata deroga, con una fonte primaria "ordinaria”, alle norme statutarie e pertanto è diretta a modificare unilateralmente l’ordinamento finanziario delle ricorrenti senza seguire il procedimento di revisione e di attuazione degli statuti disciplinato nelle norme parametro rispettivamente evocate (l’art. 48-bis in combinato disposto con l’art. 50, comma quinto, dello statuto della Valle d’Aosta e con l’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta»; gli artt. 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

6.2.– Il comma 3 è censurato dalla medesima Regione autonoma Valle d’Aosta anche per violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nella parte in cui prevede che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti (…), ove sia destinato per legge (…) per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato» e che «L’ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d’intesa con il presidente della giunta regionale». Il comma impugnato si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri perché non prevede alcuna forma di intesa o di intervento del Presidente della Giunta regionale nella determinazione dell’ammontare annuo delle somme – da riversare allo Stato – derivanti dalla prevista maggiorazione dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi.

6.3.– Il comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui riserva allo Stato il gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati. Se ne denuncia il contrasto con l’art. 49, numero 7), dello statuto speciale friulano, che attribuisce alla ricorrente i nove decimi del gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi. L’accisa sui tabacchi coinciderebbe, infatti con la predetta imposta di consumo, come risulterebbe dal fatto che: a) gli articoli 27 e 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) usano indifferentemente i termini "accisa” e "imposta di consumo”; b) l’intero decreto-legge n. 331 del 1993 prevede solo due imposte sui tabacchi lavorati, e cioè l’IVA e l’accisa; c) l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1995 precisa che per accisa si intende «l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici (…) e dei tabacchi lavorati»; d) i codici tributo n. 2839 e n. 2842 sui quali si applica la compartecipazione regionale, collegati al capitolo 1601 del bilancio dello Stato, sono denominati "Imposta sul consumo dei tabacchi” e comprendono appunto l’accisa sui tabacchi, come è comprovato – secondo la ricorrente – dalla risoluzione della Agenzia delle entrate 15 febbraio 2008, n. 50 E.

6.4.– Il comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è denunciato dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e siciliana nella parte in cui riserva«all’Erario» le maggiori entrate derivanti da detto comma. Le ricorrenti ne assumono il contrasto con le previsioni degli statuti e delle relative norme di attuazione che consentono tale riserva all’Erario, ma la assoggettano a precise condizioni. In particolare: a) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia il contrasto con l’art. 49, numero 7), del proprio statuto speciale in combinato disposto con l’art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, il quale stabilisce quali requisiti per la riserva all’Erario del «gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione»: a.1.) la destinazione per legge «alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali»; a.2.) la delimitazione temporale del gettito; a.3.) la contabilizzazione distinta nel bilancio statale e la quantificabilità; b) la Regione siciliana si duole della lesione dell’art. 36 dello statuto di autonomia, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la norma impugnata non destina le maggiori entrate da esso previste a «nuove specifiche spese di carattere non continuativo», non dispone una delimitazione temporale della riserva di gettito all’Erario, né prevede una distinta contabilizzazione. Inoltre, essa non indica la destinazione specifica di dette maggiori entrate, «dato che il suo carattere di specialità induce a ritenere che essa prevalga, in relazione all’accisa sui tabacchi, sulla disciplina "generale” di cui all’art. 2, co. 36, primo periodo» del decreto-legge impugnato, il quale, a sua volta, destina le maggiori entrate da esso derivanti «alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale».

Quanto alla Regione siciliana, le condizioni previste per la riserva all’Erario non sarebbero rispettate per quel che concerne, in particolare: la novità delle entrate e la specifica finalità contingente o continuativa cui le risorse devono essere destinate.

Il medesimo comma 3 dell’art. 2 è impugnato dalla Regione autonoma Sardegna nella parte in cui autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad emanare, con decreti dirigenziali, «tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate». Secondo la ricorrente la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 1, lettera m), dello statuto, che assegna alla Regione i «sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici» sul presupposto della natura erariale delle entrate derivanti dai giochi pubblici.

7.– I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono impugnati dalla Regione siciliana e, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo articolo 2, dalla Regione autonoma Sardegna.

Le disposizioni censurate disciplinano, rispettivamente, il recupero «all’entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289» e la sanzione – per il caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis – pari al 50% delle predette somme.

La Regione siciliana ne denuncia il contrasto con l’art. 36 dello statuto in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché non sarebbero rispettate le condizioni previste negli evocati parametri per la riserva all’Erario del maggior gettito derivante dalla disposizione contestata.

La Regione autonoma Sardegna deduce la violazione dell’art. 8, comma 1, lettera m), dello statuto, il quale attribuisce alla Regione i sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nel proprio territorio. La ricorrente osserva, al riguardo, che le somme derivanti sia dal recupero delle somme dichiarate e non versate da parte di chi si è avvalso dei condoni previsti dalla legge finanziaria del 2003, sia dalle sanzioni previste per l’omesso versamento delle somme dovute e iscritte al ruolo sono connesse alle aliquote e ai tributi esistenti, al cui gettito la ricorrente compartecipa in base all’evocato parametro statutario.

7.1.– Il comma 6 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è censurato dalla Regione siciliana e, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. La disposizione impugnata recita: «Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento». La Regione siciliana ne denuncia il contrasto con gli artt. 36 e 37 dello statuto, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 1065 del 1974, lamentando che la riduzione dal 27 al 20 per cento dell’aliquota sulle rendite finanziarie non è accompagnata da alcuna misura compensativa atta a salvaguardare il gettito derivante alla Regione siciliana dalla compartecipazione a tale tributo erariale.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce, invece, la violazione dell’art. 49 dello statuto in combinato disposto con l’art. 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), in base al quale alla Regione spettano – quando le somme siano riscosse nel territorio della Regione – i sei decimi dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti) e i 4,965 decimi dell’imposta di cui all’art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), cioè dell’imposta sostitutiva dei redditi da capitale da fonte estera.

Quanto, infine, alla Regione autonoma Sardegna, essa lamenta la lesione dell’art. 8, comma 1, lettera m), dello statuto, che – come visto – attribuisce alla ricorrente i sette decimi di tutte le entrate erariali, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

7.2.– Il comma 35-octies dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato dalla Regione siciliana. Detto comma istituisce un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, e la determina in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro.

La ricorrente ne denuncia il contrasto con l’art. 36 dello statuto, in combinato disposto con l’art. 2 del citato d.P.R. n. 1074 del 1965, rilevando che le somme derivanti dalle disposizioni impugnate sono state riservate all’erario senza rispettare le condizioni previste per detta riserva dagli evocati parametri. Difetterebbero, in particolare, sia la novità delle entrate, «intesa sia come novità del tributo in se stesso sia come maggiorazione di entrate derivanti da un tributo già esistente», sia la specifica destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato».

7.3.– Il comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è denunciato dalle Regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e siciliana in riferimento all’art. 8 della legge n. 690 del 1981 (Regione Valle d’Aosta); all’art. 49 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia in combinato disposto con l’art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114; all’art. 36 dello statuto della Regione siciliana, in combinato disposto con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (Regione siciliana); nonché al principio di leale collaborazione e in particolare al principio consensuale che «deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione» (Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia).

Il comma impugnato dispone che: «Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall’anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

Le Regioni autonome Valle d’Aosta, siciliana, Friuli-Venezia Giulia lamentano che la riserva del maggior gettito all’erario disposta da tale articolo viola le condizioni previste per tale riserva nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Le ricorrenti osservano, in particolare che: a) le maggiori entrate non sono destinate a nuove o maggiori spese (Valle d’Aosta); b) le entrate non sono nuove e non sono indirizzate a specifiche finalità contingenti o continuative, ma mirano genericamente «al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» (Regioni siciliana e Friuli-Venezia Giulia).

7.4.– Il comma 36 è impugnato pure dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 7 dello statuto di autonomia e con gli artt. 117 e 119 Cost. Premesso che le note del Ragioniere generale dello Stato n. 0102482 del 3 agosto 2005 e 0112371 del 2 settembre 2005 avrebbero riconosciuto l’insufficienza dell’attuale regime di risorse della Regione, la ricorrente lamenta l’irragionevolezza della finalizzazione delle maggiori risorse derivanti dalla disposizione impugnata a «vaghi obiettivi di finanza pubblica», anziché al soddisfacimento delle esigenze regionali, tanto piú in considerazione del periodo notevolmente lungo (cinque anni) di applicazione della disciplina censurata. La Regione autonoma Sardegna denuncia anche la violazione dell’art. 7 dello statuto di autonomia, che riconosce autonomia finanziaria alla Regione, perché tale autonomia è compromessa dalla riduzione di entrate regionali che discende dalle misure impugnate; e degli artt. 117 e 119 Cost., in quanto tali articoli «confermano la tutela della particolare autonomia economico-finanziaria della Regione e attribuiscono alla Sardegna la competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica».

7.5.– Ulteriore questione di legittimità costituzionale del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è proposta dalle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Le ricorrenti deducono che la norma impugnata – modificando il meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali statutariamente previsto e, in particolare, facendo venire meno «la struttura automatica della compartecipazione» – deroga, con una fonte primaria "ordinaria”, alle norme statutarie, in violazione, oltre che del principio consensuale che «domina le relazioni finanziarie fra lo Stato e le Regioni speciali», anche degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

7.6.– Il medesimo comma 36, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, víola anche l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997. In base a tale evocata disposizione, «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d’intesa tra il Governo e la regione, l’ammontare delle riserve all’erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell’incremento derivante dall’evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti». La difesa regionale premette che l’evocata norma interposta non trova applicazione alla disciplina contestata, perché opera in relazione allo specifico accordo annuale, tra Governo e Regione, che determinava «l’eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione – per l’esercizio oggetto dell’accordo – delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima» (art. 4, comma 2, lettera b, del d.P.R. n. 114 del 1965). Ritiene tuttavia la Regione che, nel caso la norma si consideri applicabile, sarebbe evidente la sua violazione da parte dell’impugnato comma 36. E ciò perché, da un lato, detto comma dispone unilateralmente una riserva di gettito allo Stato, mentre l’evocato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, presuppone l’accordo; dall’altro, la disposizione censurata riserva allo Stato tutte le maggiori entrate e non soltanto «una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione».

7.7. – Il comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è impugnato, infine, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella parte in cui prevede che «A partire dall’anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione» e stabilisce che: «Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese». La ricorrente ne denuncia il contrasto con l’art. 49 dello statuto, che attribuisce alla Regione compartecipazioni al gettito di entrate tributarie erariali percette nel proprio territorio, nonché con il principio di leale collaborazione. Si osserva, sotto il primo profilo, che le maggiori entrate ricavate dalla messa in opera di strumenti di contrasto dell’evasione fiscale non costituiscono entrate "nuove”, perché non apportano alcuna modificazione alla disciplina delle aliquote e dei tributi esistenti; sotto il secondo profilo, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione è operata nel Documento di economia e finanza senza alcuna intesa con la Regione benché tale quantificazione incida direttamente e negativamente sulla dimensione delle risorse ad essa spettanti.

8.– I commi 36-bis e 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono denunciati, in combinato disposto con il comma 36, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. I commi 36-bis e 36-quater dispongono, rispettivamente, l’incremento, ai fini IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione e l’esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve. I commi 36-quinquies e 36-decies prevedono la maggiorazione dell’aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico delle cosiddette "società di comodo” (le società di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale. La ricorrente ne denuncia il contrasto con l’art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che riserva alla Regione «quattro decimi e mezzo del gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio.

9. – In via logicamente subordinata rispetto alle impugnazioni proposte, tutte le ricorrenti – tranne la Regione Sicilia – prospettano un’interpretazione adeguatrice secondo la quale le disposizioni impugnate non sarebbero applicabili alle Regioni ad autonomia speciale. Tale interpretazione si fonda sull’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che «L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Detto articolo, a sua volta, dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà indicati dalla medesima legge delega «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Da queste premesse normative le ricorrenti traggono la conclusione che l’espressa clausola di salvaguardia degli statuti inserita nel richiamato art. 19-bis nonché il rinvio al citato art. 27 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, consentono di ritenere non operante la disciplina impugnata nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata.

10.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

Con riferimento ai ricorsi promossi dalle Regioni siciliana e Sardegna, il resistente ne eccepisce preliminarmente l’inammissibilità «per la mancanza di prova di un "vulnus” diretto e concreto alla finanza regionale» (si richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 145 del 2008). Le disposizioni impugnate – secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri – «in quanto finalizzate al reperimento di entrate aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, non si risolvono, infatti, nella sottrazione di risorse alle autonomie territoriali, né sono dirette a ridurre la misura delle compartecipazioni ai tributi erariali previsti dai rispettivi statuti di autonomia». Non vi sarebbe, perciò, alcuna lesione diretta e concreta alle finanze regionali. Il solo ricorso siciliano sarebbe inoltre inammissibile per la genericità delle censure, che non sarebbero suffragate da idonei supporti motivazionali.

Nel merito, la difesa dello Stato premette in via generale che le disposizioni impugnate sono «norme finanziarie "eccezionali” finalizzate a fronteggiare una situazione economica "emergenziale”», in quanto inserite in un percorso di risanamento della finanza pubblica al quale devono concorrere anche le autonomie speciali. Infatti – prosegue il resistente – l’autonomia finanziaria degli enti locali «non si pone in termini quantitativi, ma nell’ambito di una valutazione comparativa delle esigenze dell’intera collettività». In questa cornice, lo Stato, nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario, tutela del risparmio e dei mercati, nonché perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), ha piena potestà di disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il gettito relativo sia di spettanza regionale, a condizione che non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte; circostanza, questa, che – secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri – non è stata dedotta in punto di fatto dalle ricorrenti.

La difesa del Presidente del Consiglio osserva che gli incrementi di entrata previsti dalle disposizioni impugnate sono riferibili a tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale; che essi sono espressamente diretti – limitatamente a un periodo di cinque anni – al soddisfacimento di «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea»; che tali obiettivi non sono piú precisamente elencati nelle norme censurate perché essi devono essere concordati con i partner europei; che, comunque, nel caso di specie, non si tratta, come sostenuto erroneamente dai ricorrenti, «di manovre finanziarie volte a perseguire semplici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ma di un mezzo necessario a scongiurare gli effetti di una crisi economico finanziaria di portata internazionale». L’eccezionalità della situazione avrebbe imposto, anche in ossequio a princípi di solidarietà nazionale, una temporanea compressione dell’autonomia finanziaria della Regione, peraltro contenuta nei limiti della ragionevolezza, quale misura necessaria per la salvaguardia dell’unità economica della Repubblica e del risanamento finanziario dello Stato.

Cosí inquadrate, le misure previste dalle disposizioni censurate sono riconducibili in via prevalente, secondo la difesa statale, alla materia concorrente della armonizzazione dei bilanci pubblici, del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e quindi a una competenza nell’esercizio della quale lo Stato ben potrebbe imporre alle Regioni, con normativa di principio quale quella oggetto di censura, adempimenti derivanti da impegni finanziari assunti in sede europea.

Ciò premesso, il resistente ritiene che sussistano i presupposti per la riserva all’erario delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni oggetto di censura, perché: a) le entrate sono finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di finanza pubblica – in sostanza, l’impegno a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 e a ridurre il debito pubblico – inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e successivamente concordati in sede europea; b) il maggior gettito è diretto a coprire nuove spese di carattere non continuativo, perché connesse a una eccezionale, contingente situazione di crisi economico-finanziaria e a obiettivi altrettanto contingenti di raggiungimento del pareggio di bilancio; c) il gettito è destinato alla copertura di spese che non rientrano nelle materie di competenza delle regioni ricorrenti, ma è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.), sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.) perché riguarda «l’assetto economico nazionale nel suo complesso»; d) la riserva è temporalmente delimitata a un periodo di cinque anni; e) le maggiori entrate derivano da nuove forme di prelievo o maggiorazioni di aliquote di tributi esistenti che presentano il carattere della novità; f) le maggiori entrate sono distintamente contabilizzate nel bilancio statale, a tale separata contabilizzazione dovendo provvedere con apposito decreto il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del secondo periodo del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Quanto alla comune, denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle norme statutarie che prevedono meccanismi concertativi o paritetici per la modifica dei rispettivi regimi finanziari, il resistente afferma che tale principio non è invocabile quale requisito di legittimità costituzionale a proposito dell’esercizio della funzione legislativa, quando – come nel caso di specie – detta funzione sia esercitata nel rispetto della Costituzione e del riparto di competenze da essa stabilito. La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ricorda inoltre che l’art. 19-bis del decreto-legge impugnato contiene una clausola di compatibilità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione che è rivolta «a bilanciare il rapporto tra rispetto dei citati statuti e delle relative norme di attuazione e misure fiscali sancite» dallo Stato, traendone spunto per concludere nel senso della non fondatezza delle censure "procedurali” avanzate dalle ricorrenti.

Quanto alla specifica censura – formulata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – secondo cui le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione (art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo) sono connesse comunque alle aliquote e ai tributi esistenti, il cui gettito spetta, in compartecipazione, alle ricorrenti, l’Avvocatura dello Stato osserva che la doglianza si fonda su un’errata ricostruzione dell’attività di contrasto all’evasione. Questa – illustra il resistente – «non si esaurisce nell’attività di accertamento e recupero degli obblighi tributari invalsi, ma consiste anche nell’attività sanzionatoria». Con la conseguenza che le maggiori entrate risultanti dal contrasto all’evasione «non derivano tanto dall’attività di crediti tributari riscossi, quanto dal pagamento di sanzioni amministrative tributarie da parte dei contravventori». Di qui l’infondatezza della censura, che comunque sarebbe infondata per l’ulteriore ragione che le maggiori entrate in questione – in quanto frutto delle sanzioni (anche) pecuniarie previste per gli illeciti tributari commessi – devono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile e di ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lettere e e l, Cost.).

11.– La Regione autonoma Valle d’Aosta, con atto depositato il 13 giugno 2012, ha fatto pervenire la rinuncia al mandato del difensore, professore avvocato Francesco Saverio Marini e la nomina del nuovo difensore nella persona dell’avvocato Ulisse Corea.

12.– In prossimità dell’udienza pubblica ha depositato memorie la Regione autonoma Sardegna, che insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso.

Quanto all’eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dalla difesa dello Stato e fondata sulla premessa che dall’applicazione della norma impugnata non derivi alcun pregiudizio per le finanze regionali, la Regione replica che il sacrificio per la ricorrente – e il conseguente interesse a ricorrere – è implicitamente ammesso dalla stessa difesa statale, là dove afferma che alla manovra di finanza pubblica disposta con il decreto-legge censurato «sono chiamati a concorrere tutti i livelli di governo (quindi anche le Regioni ad autonomia speciale)», sopportando i relativi oneri.

Osserva inoltre la Regione autonoma Sardegna che fra le maggiori entrate attribuite allo Stato dalla disposizione impugnata non possono in alcun modo essere considerate aggiuntive quelle derivanti dal recupero dell’evasione fiscale, trattandosi di entrate comunque spettanti, pro quota, alla ricorrente, che solo per una patologia del sistema non sono state acquisite e che pertanto non possono essere distratte in favore dello Stato.

La ricorrente rileva, infine, che le piú recenti sentenze della Corte costituzionale le quali hanno ritenuto legittima la riserva allo Stato di entrate derivanti da tributi erariali il cui gettito spetta alle Regioni (si richiamano le sentenze n. 143, n. 142 e n. 135 del 2012, nonché n. 182 del 2010) sono strettamente calibrate sulle norme statutarie e di attuazione statutaria vigenti per gli enti parti dei relativi giudizi e, quindi, non sono estensibili alla Regione sarda.

Considerato in diritto

1.– Quattro Regioni a statuto speciale, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 135 del 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 139 del 2011), la Regione siciliana (ricorso n. 140 del 2011) e la Regione autonoma Sardegna (ricorso n. 160 del 2011) hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L’esame di questa Corte è qui limitato alle questioni relative agli artt. 1 e 2 di detto decreto-legge, restando riservata a separate pronunce la decisione di quelle riguardanti altre disposizioni del citato decreto.

In particolare, l’art. 1 è impugnato, con riguardo al comma 6, dalla sola Regione Sardegna; l’art. 2 è impugnato: quanto al comma 1, dalla sola Regione siciliana; quanto al comma 2, dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; quanto ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; quanto al comma 3, da tutte le ricorrenti, tranne la Regione Sardegna; quanto ai commi 5-bis e 5-ter, dalle Regioni siciliana e Sardegna; quanto al comma 6, dalle Regioni siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; quanto al comma 9, dalla sola Regione Sardegna; quanto al comma 35-octies, dalla sola Regione siciliana; quanto al comma 36, da tutte le ricorrenti (da solo o in combinato disposto con le altre disposizioni); quanto, infine, ai commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies, dalla sola Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni sono promosse evocando a parametro: a) gli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione (con il ricorso della Regione autonoma Sardegna) ed il principio di leale collaborazione (con i ricorsi delle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia); b) gli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), e all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), con il ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta; c) gli artt. 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), e 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), con il ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; d) gli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in relazione all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso della Regione siciliana; e) gli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso della Regione autonoma Sardegna.

Le Regioni ricorrenti impugnano disposizioni che prevedono, in un caso, una diminuzione di entrate erariali (art. 2, comma 6, nella parte impugnata dalla Regione siciliana) oppure, negli altri casi, riservano allo Stato (art. 2, comma 36) le maggiori entrate derivanti dalla diminuzione di agevolazioni (art. 1, comma 6), dall’introduzione di nuovi giochi e lotterie o dall’aumento dell’accisa sui tabacchi lavorati (art. 2, comma 3), da specifiche misure attinenti a prelievi tributari (art. 2, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6 – nella parte impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia –, 35-octies, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies), nonché, in generale, dall’attività di contrasto all’evasione fiscale (art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo).

La diminuzione di entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alla Regione siciliana, viene censurata per l’asserito impoverimento arrecato alla finanza regionale. La riserva allo Stato delle suddette maggiori entrate è, a sua volta, ritenuta lesiva dell’autonomia finanziaria delle ricorrenti, le quali lamentano la violazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione che: a) attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori; b) pongono condizioni per la riserva allo Stato dell’intero gettito di tali tributi; c) prevedono, comunque, peculiari procedure consensuali per le modifiche dell’ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale.

Il comune presupposto interpretativo di tutte tali censure – ivi comprese quelle in cui vengono evocati a parametro, oltre a norme di rango statutario, anche articoli della Costituzione – risiede nella ritenuta applicabilità delle norme impugnate alle Regioni autonome ricorrenti.

2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi, come sopra separati e delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità di tutte le questioni, sotto il profilo che le disposizioni censurate non sottraggono risorse alle Regioni e, quindi, non arrecano alcun vulnus diretto e concreto alla loro autonomia finanziaria.

L’eccezione non è fondata per due diverse ragioni.

In primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all’Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introiti regionali, integra – secondo la prospettazione delle ricorrenti – una violazione diretta di norme di rango statutario e quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte resistente, produce un vulnus alla loro autonomia finanziaria quale garantita da norme di rango costituzionale. In secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell’art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi, tale da comportare in relazione ad essi una "minore entrata” rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria.

Tanto basta per giustificare l’interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell’eccezione.

4.– Prima di procedere allo scrutinio nel merito delle suddette questioni è necessario vagliare la fondatezza del sopra ricordato presupposto interpretativo delle ricorrenti circa l’effettiva applicabilità alle Regioni autonome delle norme impugnate e, in caso positivo, accertare se si verifichino le prospettate lesioni degli statuti speciali.

A tal fine, occorre muovere dall’interpretazione dell’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo introdotto dalla legge di conversione e rubricato «Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome»), il quale, nel disciplinare, in via generale, il rapporto tra tale decreto e gli enti ad autonomia differenziata, dispone che: «L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

4.1.– In proposito, va precisato che l’«attuazione» del decreto, menzionata nell’articolo, deve essere intesa non nella ristretta accezione di predisposizione di fonti normative secondarie dirette a regolamentare in dettaglio i princípi o le norme espressi nel decreto, ma in quella, piú ampia e generica, di applicazione delle norme del decreto. Diversamente, si verrebbe a creare una insanabile contraddizione con la successiva statuizione, contenuta nello stesso articolo, la quale pone la regola del rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Infatti, ove le norme del decreto fossero in contrasto con tali statuti e con le loro norme di attuazione, sarebbe palesemente illogico limitare il divieto di violare la normativa statutaria con riguardo alle sole norme secondarie del decreto, che ne costituiscono «attuazione» in senso stretto, e non anche al decreto stesso, di cui tali norme secondarie costituiscono semplice applicazione.

4.2.– La parte residua dell’articolo in esame presenta un duplice contenuto normativo: da un lato, una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomia speciale (l’applicazione deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione»); dall’altro, un rinvio espresso all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» («secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). Detto art. 27 prevede, in particolare, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario «nel rispetto degli statuti speciali» e «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di rango statutario assumono, attraverso di essa, la funzione di generale limite per l’applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari (in tal senso, a proposito di disposizioni analoghe, le sentenze n. 64 del 2012 e n. 152 del 2011). Ovviamente, l’indicata clausola non opera nei particolari casi in cui singole norme del decreto-legge prevedano espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d’autonomia e con le relative norme di attuazione. Pertanto, solo in questi casi eccezionali – che ricorrono, per la Regione siciliana, con riguardo agli impugnati commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2 (esaminati infra, al punto 7.3.5.) – si pone un problema di legittimità costituzionale della normativa introdotta dal decreto-legge.

Ne consegue che l’art. 19-bis, nel richiedere la necessità del «rispetto» degli statuti speciali, non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano "rispettati” gli statuti speciali e quindi, per quanto attiene alle «maggiori entrate» erariali derivanti dal decreto, soltanto se l’integrale riserva quinquennale allo Stato del gettito – prevista in via generale dal comma 36 dell’art. 2 – sia consentita da tali statuti. Pertanto, quando il contrasto non sussista o, pur sussistendo, operi la clausola di salvaguardia che determina l’inapplicabilità della norma denunciata alle Regioni a statuto speciale, la questione deve essere comunque dichiarata non fondata. E ciò perché, nel caso in cui il contrasto non sussista, non c’è, ovviamente, alcuna violazione della normativa statutaria e, nel caso in cui il contrasto sussista, la clausola di salvaguardia impedisce l’applicabilità alle ricorrenti della normativa censurata.

In questo contesto, l’ulteriore rinvio, contenuto nello stesso art. 19-bis, all’art. 27 della legge di delegazione sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 assume solo il significato di prefigurare un percorso procedurale, dominato dal principio consensualistico, per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, con riguardo all’eventualità in cui lo Stato voglia introdurre negli enti ad autonomia differenziata, quanto alle materie trattate nel decreto-legge, una disciplina non conforme alle norme di attuazione statutaria. L’art. 27, infatti, pone una vera e propria «riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti» speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), cosí da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti. Il suddetto richiamo all’art. 27 conferma, quindi, che il decreto-legge n. 138 del 2011 si applica agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione.

4.3.– Cosí interpretato l’art. 19-bis, si può ora passare ad accertare, come richiesto da tale articolo, se le singole norme impugnate "rispettino” gli statuti speciali e, quindi, se siano applicabili alle Regioni autonome ricorrenti.

È opportuno sottolineare che questa Corte, nel dichiarare la non fondatezza delle questioni, non può limitarsi a rilevare l’operatività della clausola di salvaguardia. È invece necessario, in considerazione delle opposte conseguenze in ordine alla spettanza delle «maggiori entrate», precisare le ragioni della non fondatezza, distinguendo – come sopra visto – i casi in cui la norma denunciata sia applicabile in quanto conforme alle norme statutarie (con conseguente spettanza dell’entrata allo Stato), da quelli in cui, proprio per effetto della predetta clausola, sia inapplicabile perché non conforme allo statuto (con conseguente spettanza del gettito alla Regione). In mancanza di una tale specificazione motivazionale, espressamente richiesta da tutte le parti in giudizio, il problema della spettanza delle «maggiori entrate» non verrebbe risolto e costringerebbe gli enti ad autonomia differenziata a riproporre le questioni di legittimità costituzionale sotto forma di conflitti di attribuzione aventi ad oggetto gli atti con i quali lo Stato provvederà ad acquisire dette «maggiori entrate».

5.− Con il ricorso n. 135 del 2011, la Regione autonoma Valle d’Aosta impugna l’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, limitatamente ai commi 3, secondo e quarto periodo, e 36. Viene denunciata la violazione del principio di leale collaborazione, nonché degli artt. 48-bis e 50, comma quinto, dello statuto speciale (legge costituzionale n. 4 del 1948), dell’art. 1 delle norme di attuazione statutarie (d.lgs. n. 320 del 1994), dell’art. 8 della legge di revisione dell’ordinamento finanziario della Regione ricorrente (legge n. 690 del 1981) e dell’art. 27 della legge di delegazione in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009).

5.1.− Il secondo e quarto periodo del comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 sono impugnati nella parte in cui prevedono l’integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati: «Il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, […] l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo).

La Regione autonoma lamenta che la norma censurata riservi allo Stato detta maggiore entrata, nonostante che non sussistano le condizioni previste dall’art. 8 della legge n. 690 del 1981 per tale riserva. Tale parametro prevede che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti [...], ove sia destinato per legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato» (comma primo), nella misura determinata «per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d’intesa con il presidente della giunta regionale» (comma secondo).

La questione non è fondata.

L’accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto” alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell’evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l’art. 4, comma 2, lettera e), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l’intero gettito dell’accisa sui tabacchi». Deve pertanto ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota della suddetta accisa.

In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato”, in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento”, che deve essere adottata «d’intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta. Ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statutari evocati.

Opera, pertanto, la menzionata clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19-bis, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata. Il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall’applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.

5.2.− La medesima Regione impugna, altresí, il comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede – per quanto qui interessa − che: a) le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge «sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (primo periodo); b) «con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione» (secondo periodo). La Regione lamenta, anche in tale caso, la violazione dell’art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa.

La questione è inammissibile per l’indeterminatezza del suo oggetto.

Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione. Il ricorso, pertanto, per la sua generica formulazione, non consente di individuare quali, fra le maggiori entrate derivanti dalle numerose misure disposte dal suddetto decreto-legge, sarebbero state illegittimamente "riversate” allo Stato. La lacunosa formulazione della questione di legittimità costituzionale si risolve, perciò, nella carente individuazione delle «disposizioni ritenute viziate da illegittimità» e, quindi, nella mancanza di uno degli elementi richiesti dal combinato disposto degli artt. 34 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la rituale proposizione del ricorso di legittimità costituzionale in via principale. Di qui l’inammissibilità della questione.

5.3.− La Regione autonoma Valle d’Aosta prospetta, infine, una censura generale che investe tutte le sopra indicate disposizioni da essa impugnate. La ricorrente assume che tali disposizioni avrebbero apportato modifiche alla normativa statutaria o di attuazione statutaria in materia di ordinamento finanziario delle Regioni senza aver seguito le peculiari procedure consensuali necessarie a tale fine, previste, in particolare, dagli artt. 48-bis e 50 dello statuto d’autonomia nonché dall’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, recante norme di attuazione statutaria. Ai fini della decisione, occorre distinguere tra le questioni aventi ad oggetto il secondo ed il quarto periodo del comma 3 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e quella avente ad oggetto il comma 36 dell’art. 2 del medesimo decreto-legge.

Le questioni riguardanti il comma 3 non sono fondate; quella riguardante il comma 36 è inammissibile.

5.3.1.– Come si è osservato al punto 5.1., il secondo ed il quarto periodo del comma 3 dell’art. 2 non sono applicabili alla Regione ricorrente, per effetto della clausola di cui all’art. 19-bis del citato decreto-legge. Una volta accertato che tale clausola preclude l’applicazione agli enti ad autonomia speciale delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011 contrastanti con i rispettivi statuti speciali e le relative norme attuative e preso atto che, nella specie, non risultano impedimenti all’operatività di tale clausola, viene meno il presupposto da cui muovono le censure, cioè l’applicabilità alla ricorrente di norme contrastanti con lo statuto speciale o con le norme di attuazione statutaria. Come già osservato al punto 4.3., le disposizioni del decreto che derogano al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali non trovano applicazione nei confronti della Regione ricorrente e, conseguentemente, sono inidonee ad apportare modifiche al suo ordinamento finanziario. Di qui la non fondatezza delle questioni.

5.3.2.– Quanto alla questione riguardante il comma 36, valgono le stesse osservazioni svolte al punto 5.2. e, pertanto, la questione è inammissibile per l’indeterminatezza del suo oggetto. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione. Il ricorso non consente, pertanto, l’individuazione delle norme che, ad avviso della Regione, hanno apportato unilaterali ed illegittime modifiche all’ordinamento finanziario.

6.− Con il ricorso n. 139 del 2011, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna l’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, limitatamente ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 6, 36, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies. La ricorrente deduce che l’integrale riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni censurate si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione e con gli artt. 48, 49, 63, commi primo e quinto, 65 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 1 del 1963), con l’art. 4, comma primo, delle norme di attuazione statutaria (d.P.R. n. 114 del 1965) e con l’art. 6, comma 2, delle ulteriori norme di attuazione statutaria in materia di finanza regionale (d.lgs. n. 8 del 1997).

Le questioni non sono fondate perché le norme impugnate non si applicano alla Regione ricorrente in conseguenza dell’operatività della clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.

Come sarà evidenziato nei punti seguenti, non si verifica, infatti, la condizione prevista da tale clausola – il «rispetto» della normativa statutaria – per l’applicazione delle norme del decreto-legge agli enti ad autonomia differenziata.

6.1.− In primo luogo, viene denunciato (al pari della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna, come sarà precisato ai punti 7.3.3. e 8.2.) il comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ma suscettibile di essere prorogato «anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui.

La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 − il quale, come visto, attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato − per violazione del combinato disposto dell’art. 49, primo comma, alinea e numero 1), dello statuto e dell’art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale). Gli evocati parametri stabiliscono, rispettivamente, che: a) «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: […] 1) sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche» (art. 49, primo comma, alinea e numero 1, dello statuto); b) «Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b) [cioè diverse dal finanziamento delle funzioni statali delegate alla Regione], alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile» (art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965).

La normativa impugnata è in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, il cui «rispetto» è invece richiesto dal piú volte citato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine dell’applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata.

Va rilevato, in proposito, che l’entrata in esame ha natura indiscutibilmente tributaria, come incidentalmente rilevato dalla sentenza di questa Corte n. 223 del 2012, ai punti 13.2.2. e 13.3.1. del «Considerato in diritto», in quanto presenta la struttura di una sovrimposta dell’IRPEF, tanto che per il suo accertamento, riscossione e contenzioso lo stesso comma 2 stabilisce che «si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi» (quinto periodo del comma). Dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo Stato non dell’intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale, ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito, come previsto dall’evocata norma di attuazione statutaria.

Nella specie, poi, non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo Stato delle entrate erariali. Con riferimento al citato primo comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, infatti, ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale del gettito ed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale (prevista dal secondo periodo del comma 36), ma non ricorre anche il requisito consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo», richiesto anch’esso dall’evocato parametro. Infatti, gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito – le indicate «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» – sono privi della specificità richiesta dall’indicata norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale. Né può farsi riferimento, come invece fa l’Avvocatura generale dello Stato, agli obiettivi di finanza pubblica inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e successivamente concordati in sede europea, consistenti nell’impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013. Anche detti obiettivi, in realtà, sono generici, perché il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell’art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell’equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato che, come questa Corte ha già osservato, il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti» (sentenza n. 142 del 2012). L’assenza di un tale carattere di giuridica cogenza rende ancora piú evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come invece richiesto dall’evocata norma statutaria.

Anche per tale ragione, la maggiore entrata derivante dal «contributo di solidarietà» non può essere integralmente riservata allo Stato.

6.2.− In secondo luogo, vengono impugnate dalla ricorrente i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 2, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale, come si è visto, riserva integralmente «all’Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall’intero decreto-legge. In particolare, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l’aumento dal 20 al 21 per cento dell’aliquota dell’IVA e specifiche modalità di calcolo dell’imponibile per alcuni contribuenti (comma 2-bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell’aliquota dell’IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater). La ricorrente assume che non ricorrono le condizioni statutarie per tale integrale riserva allo Stato e, pertanto, denuncia il contrasto dei suddetti commi con il combinato disposto dell’art. 49, primo comma, numero 4), dello statuto (il quale riserva alla Regione i «9,1 decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella all’importazione [...]», riscossa nel territorio della Regione stessa) ed il sopra citato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965 (il quale, come precisato al punto precedente, indica le condizioni per la riserva allo Stato dell’intero gettito dell’imposta).

Anche in questo caso la normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l’applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale.

L’aumento di gettito derivante dall’incremento dell’aliquota dell’IVA − che, in base all’evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente − è riservato interamente «all’Erario» dal richiamato comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Come osservato al precedente punto 6.1., la censurata normativa non soddisfa, tuttavia, le sopra ricordate condizioni fissate dal primo comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.

6.3.– In terzo luogo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna il comma 3 dell’art. 2, nella parte in cui, in combinato disposto con il piú volte richiamato comma 36 dello stesso articolo (oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3), riserva per un quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati (come ricordato supra, al punto 5.1.). Anche qui, la ricorrente deduce che non ricorrono le condizioni statutarie per l’integrale riserva del gettito allo Stato e, pertanto, denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 49, primo comma, numero 7), dello statuto (il quale attribuisce alla Regione i «nove decimi del gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione») e del primo comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (riguardante − come visto nei due punti precedenti − le condizioni per l’integrale riserva allo Stato del gettito).

Va osservato, al riguardo, che le accise, pur avendo la struttura delle «imposte di produzione» esigibili al momento dell’immissione al consumo, vanno annoverate, secondo la terminologia attualmente utilizzata dal legislatore, tra le «imposte sul consumo» intese in senso lato (sentenze n. 185 del 2011 e n. 115 del 2010). L’accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un’imposta erariale di consumo, rientra, dunque, nella sfera applicativa dell’evocato parametro statutario. Ne deriva che alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell’art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria. Né ricorre, per le stesse considerazioni svolte nei due punti precedenti, la condizione della «copertura di nuove specifiche spese» richiesta per la riserva integrale allo Stato del gettito dall’evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965.

Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statutari, richiesto dall’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata.

6.4.− In quarto luogo, la medesima ricorrente impugna il combinato disposto dei commi 6 e 36 dell’art. 2, in quanto riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dello stesso decreto. La riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento, eliminando la precedente varietà di aliquote sui predetti redditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione della precedente aliquota (ad esempio, rispetto al 27 per cento sui conti correnti bancari o postali), in altri casi un aumento (ad esempio, rispetto al 12,5 per cento sulle obbligazioni, azioni, exchange traded funds, operazioni pronti conto termine). La ricorrente, diversamente dalla Regione siciliana (infra, punto 7.2.), denuncia tali norme non nella parte in cui la nuova misura dell’aliquota comporta una riduzione di quella precedente, ma in quanto, introducendo una misura unica dell’aliquota stessa, comporta complessivamente una «maggiore entrata» tributaria, integralmente attribuita allo Stato. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia afferma che non ricorrono le condizioni previste dalle norme di attuazione statutaria per tale integrale riserva all’Erario e, pertanto, deduce il contrasto: a) con gli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2002), in base ai quali alla Regione spettano, ove le somme siano riscosse nel suo territorio, i sei decimi dell’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (art. 2 del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, recante «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati»), nonché i 4,965 decimi dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale da fonte estera (art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986); b) con l’art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965 (il quale, come visto nei tre punti precedenti, specifica le condizioni per attribuire il gettito integralmente allo Stato).

Va rilevato, in proposito, che le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell’intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statutari. Né − come osservato nei tre punti precedenti – ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall’evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965.

Anche in questo caso, dunque, l’applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale richiede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.

6.5.– In quinto luogo, la Regione autonoma impugna i commi 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. I commi 36-bis e 36-quater dispongono, rispettivamente, l’incremento, ai fini dell’IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l’esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve. I commi 36-quinquies e 36-decies prevedono la maggiorazione dell’aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo”) di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale. La ricorrente sostiene che la riserva quinquennale all’Erario dell’intero ammontare di tali maggiori entrate è illegittima, perché non sussistono le condizioni indicate dalle norme di attuazione statutaria per una tale riserva. Lamenta, pertanto, la violazione del combinato disposto dell’art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del piú volte citato primo comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti).

Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall’IRES, cioè dall’imposta che ha sostituito l’abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L’assimilabilità, a tali fini, tra l’IRES e l’IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l’art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell’«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l’integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché, come osservato nei quattro punti precedenti, non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa.

La normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statutari e, dunque, ai sensi dell’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.

6.6.− In sesto luogo, la ricorrente prospetta una censura generale − analoga a quella proposta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, già esaminata al punto 5.3. − che investe tutte le norme da essa impugnate. Essa assume che tali norme avrebbero apportato modifiche alla normativa statutaria o di attuazione statutaria in materia di ordinamento finanziario della Regione senza aver seguito le peculiari procedure consensuali necessarie a tale fine, previste, in particolare, dagli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d’autonomia.

La già rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla Regione autonoma per l’operare della clausola di cui all’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 fa venire meno il presupposto su cui si fonda il vizio denunciato e ne comporta la non fondatezza.

7.– Con il ricorso n. 140 del 2011, la Regione siciliana impugna i commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 35-octies, 36, terzo periodo, dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

7.1.− La difesa dello Stato ha eccepito in via generale l’inammissibilità di tali censure, deducendone la genericità.

L’eccezione non è fondata.

Il ricorso – ancorché conciso – rende, infatti, ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.

7.2.− La Regione siciliana impugna, in primo luogo, l’art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede una "minore entrata” per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) dello stesso decreto. Come rilevato al punto 6.4., la riconduzione del prelievo alla medesima percentuale del 20 per cento, eliminando la precedente varietà di aliquote sui predetti redditi, ha comportato in alcuni casi una riduzione ed in altri casi un aumento dell’aliquota preesistente. Diversamente dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la ricorrente censura la norma in relazione non al risultato complessivo («maggiore entrata») derivante dall’applicazione della nuova aliquota fissa a tutti i redditi suddetti, ma ai soli casi di diminuzione della precedente aliquota e per i quali − ad avviso della Regione siciliana − sarebbe stato necessario introdurre misure compensative idonee a conservare l’entità del gettito in precedenza spettante alla Regione. Sono evocati a parametri l’art. 36 dello statuto e l’art. 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria.

La questione non è fondata.

Occorre innanzitutto osservare che gli effetti della norma denunciata devono essere considerati nel loro complesso e, pertanto, è ben possibile che essi determinino un incremento netto di gettito e, quindi, una «maggiore entrata», nella specie di natura indubbiamente tributaria. Si è già sottolineato, del resto, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato la medesima norma (vedi supra, al punto 6.4.) proprio sul plausibile presupposto che essa determini complessivamente una «maggiore entrata». Tanto basta a inficiare la correttezza del diverso presupposto da cui muove la ricorrente, la quale, nella sua censura, ha omesso di considerare l’effetto globale dell’unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata, limitando artificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa. Di qui la non fondatezza della censura per l’erronea ricostruzione del quadro normativo.

In ogni caso, anche ad ammettere l’ipotesi che l’impugnato comma 6 comporti, nell’insieme, una riduzione di gettito, detto comma non violerebbe, comunque, i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. In particolare, il primo comma dell’art. 36 dello statuto si limita a stabilire che «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima». L’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, poi, prevede soltanto che spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, ad eccezione sia «delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime», sia di alcune specifiche entrate, nominativamente indicate e parimenti riservate allo Stato. Al riguardo va qui ribadito – in conformità alla giurisprudenza di questa Corte – che «le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa”, cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni» (sentenza n. 138 del 1999). Poiché la Regione, nella specie, non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali, deve ritenersi che la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto e delle norme di attuazione e quindi soddisfa la piú volte richiamata condizione prevista dall’art. 19-bis ai fini della diretta applicabilità della disposizione denunciata alla ricorrente.

7.3.− La Regione siciliana impugna, in secondo luogo, le misure riguardanti le «maggiori entrate» previste dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 5-bis, 5-ter, 35-octies, 36, terzo periodo, dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, deducendo di avere diritto all’attribuzione del gettito corrispondente, con conseguente illegittimità della sua devoluzione all’Erario.

Piú in dettaglio, con riguardo a tali disposizioni: a) il comma 1 − attraverso il richiamo sia dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 − prevede: a.1.) la riduzione del 5 per cento del trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici superiore a 90.000 euro e la riduzione del 10 per cento per la parte di tale trattamento eccedente i 150.000 euro (art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010); a.2.) il contributo di perequazione per trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro ed al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011); b) il comma 2 introduce un temporaneo (ma suscettibile di proroga) «contributo di solidarietà» − sopra descritto al punto 6.1. – pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui; c) i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater disciplinano l’aumento al 21 per cento dell’aliquota dell’IVA e stabiliscono specifiche modalità di calcolo dell’imponibile per alcuni contribuenti (come illustrato al punto 6.2.); d) il secondo periodo del comma 3 dispone l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati (come ricordato ai punti 5.1. e 6.3.); e) il comma 5-bis prevede il recupero al bilancio dello Stato di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003; f) il comma 5-ter prevede, in caso di omesso tempestivo pagamento delle somme richieste ai sensi dell’indicato comma 5-bis, l’applicazione di una sanzione e la sottoposizione a controllo della posizione del contribuente relativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l’accertamento; prevede altresí una proroga annuale dei termini di accertamento dell’IVA ancora pendenti al 31 dicembre 2011; g) il comma 35-octies istituisce l’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria, determinandola in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro; h) il terzo periodo del comma 36 prevede «maggiori entrate» derivanti «dall’attività di contrasto all’evasione».

Tutte queste «maggiori entrate» (come ricordato, in particolare, ai punti 5.2. e 6.1.) sono acquisite, con separata contabilizzazione, al bilancio dello Stato per un periodo di cinque anni, ai sensi del primo periodo del comma 36 dell’art. 2, per essere «destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale». In particolare, per le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 3 (ivi comprese, perciò, quelle conseguenti alla maggiorazione dell’accisa sui tabacchi lavorati, oggetto del ricorso della Regione siciliana), il quarto periodo del medesimo comma 3 ne ribadisce l’integrale attribuzione allo Stato. Anche i commi 5-bis e 5-ter − attraverso l’indicazione della finalità «di recuperare all’entrata del bilancio dello Stato» sia le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla legge n. 289 del 2002, sia gli ammontari delle nuove sanzioni previste per l’omesso versamento delle somme dovute ed iscritte a ruolo – confermano il disposto del primo periodo del comma 36, riservando al bilancio statale le maggiori entrate da essi previste. Analogamente, il terzo ed il quarto periodo del comma 36 riservano espressamente allo Stato le maggiori entrate derivanti «dall’attività di contrasto all’evasione», precisando che esse sono destinate al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito».

Va osservato che, benché il comma 35-octies sia stato abrogato, dopo la proposizione del ricorso, dall’art. 3, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non può ritenersi che tale abrogazione abbia comportato la cessazione della materia del contendere relativa alla questione avente ad oggetto detto comma 35-octies. Infatti, non risulta provato in giudizio che la norma abrogata non abbia mai avuto applicazione.

La ricorrente deduce che la riserva allo Stato delle suddette maggiori entrate riscosse nel territorio siciliano víola i sopra ricordati artt. 36 dello statuto speciale e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché mancherebbero le condizioni statutariamente previste per l’operatività della riserva.

L’evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l’eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali: a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Occorre però precisare che vi sono anche altre disposizioni dello statuto e delle sue norme di attuazione che riservano allo Stato altre entrate erariali (tutte testualmente definite «tributarie») nominativamente indicate. In particolare, per quel che qui interessa, il secondo comma dell’art. 36 dello statuto stabilisce che «Sono [...] riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto». In attuazione di tale disposizione, il secondo ed il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevedono che «competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma) e che «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma). Tra le «Entrate tributarie riservate allo Stato in base all’art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana», la tabella A) indica, al numero 16), «Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi» e, al numero 17), «Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione»; la tabella B) indica «Proventi del monopolio dei tabacchi»; la tabella C) indica «Proventi del lotto».

Ai fini dello scrutinio delle promosse questioni, è perciò necessario esaminare ciascuna norma impugnata per valutare se la riserva allo Stato della maggiore entrata da essa prevista sia conforme alla normativa statutaria ed alle relative norme di attuazione.

7.3.1.− In proposito, occorre constatare, innanzitutto, che il censurato comma 3 dell’art. 2 riguarda una delle entrate tributarie nominativamente riservate allo Stato dallo statuto d’autonomia. Gli impugnati secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell’art. 2 stabiliscono – come visto nel punto precedente − l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo che: «Il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato».

La questione sollevata dalla Regione siciliana in ordine alla spettanza ad essa del gettito derivante dall’aumento dell’aliquota di base di detta accisa non è fondata. La riserva allo Stato del prelievo in esame, infatti, è conforme ai parametri evocati, in quanto espressamente prevista da due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria.

Tali disposizioni sono: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 1074 del 1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, del medesimo statuto e 2, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all’epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010). Il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui 1’«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l’accisa sui tabacchi lavorati. In ogni caso, dunque, l’entrata tributaria in esame è nominativamente destinata all’Erario.

Ne consegue che la normativa denunciata, essendo conforme agli statuti, si applica legittimamente, ai sensi all’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, alla Regione ricorrente. Di qui la non fondatezza della questione promossa, per difetto di contrasto con i parametri statutari e di attuazione statutaria.

7.3.2.− Venendo ora alle questioni riguardanti le entrate erariali previste dai commi 5-bis e 5-ter, va rilevato che tali entrate sono accessorie ad altre entrate, in quanto attengono (come sopra ricordato al punto 7.3.): a) alle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie previsti dalla legge finanziaria del 2003 (comma 5-bis); b) alle sanzioni per l’omesso tempestivo pagamento delle somme suddette (comma 5-ter); c) alle somme incassate per effetto degli ulteriori controlli effettuati a carico dei predetti contribuenti (medesimo comma 5-ter). La tipologia di tali maggiori entrate tributarie è perciò diversa a seconda dell’entrata cui accedono, cioè, a seconda dell’oggetto dei singoli condoni, sanatorie o controlli.

7.3.2.1.– Ne segue che, nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all’Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), le questioni devono essere dichiarate non fondate, non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell’art. 19-bis. In particolare, occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria – nonostante i dubbi prospettati dalla difesa dello Stato – anche le sanzioni previste dal comma 5-ter: si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima, come stabilito dall’art. 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, secondo cui «Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie [...] derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative […]».

7.3.2.2. – Nel caso in cui, invece, il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare, preliminarmente, se la riserva del relativo gettito all’Erario rispetti le tre condizioni ricordate supra, al punto 7.3. che, in base allo statuto, debbono congiuntamente ricorrere per l’eccezionale e integrale riserva statale di tale gettito.

Va rilevato che per dette entrate ricorre indubbiamente la prima delle suddette tre condizioni, rappresentata dal carattere tributario dell’entrata erariale. Non ricorrono invece le altre due condizioni.

Quanto alla seconda condizione, relativa alla novità dell’entrata tributaria, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: a) per la sua sussistenza «deve verificarsi un "incremento di gettito” (sentenza n. 198 del 1999), cioè una entrata aggiuntiva, rilevando la novità del provento, non la novità del tributo» (sentenza n. 135 del 2012; le sentenze n. 47 del 1968 e n. 49 del 1972, che hanno ritenuto "nuova” l’entrata derivante da un’addizionale); b) può considerarsi "nuova” «anche la maggiore entrata» complessiva «derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote» (sentenza n. 143 del 2012; sentenza n. 348 del 2000); c) costituisce nuova entrata tributaria «una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla Regione» (sentenza n. 342 del 2010). Alla stregua di tali criteri, deve escludersi che l’entrata di cui al comma 5-bis (recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi del condono) costituisca una «nuova entrata», riguardando essa somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale. Detto comma, infatti, non incide sulla legislazione fiscale previgente, non introduce alcun nuovo tributo né determina modificazione di aliquote. Pertanto, non si verifica alcuna "novità del provento”. Analoghe osservazioni valgono con riguardo alle «maggiori entrate» derivanti dagli ulteriori controlli sui contribuenti, previste dal citato comma 5-ter. Infatti, l’attività di ulteriore accertamento fiscale non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento”. La riserva allo Stato delle entrate di cui ai commi 5-bis e 5-ter (per la parte relativa agli ulteriori controlli fiscali) non è, pertanto, consentita dallo statuto.

Quanto alla terza condizione, relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», va ricordato che essa «è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire "particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate”» nella legge stessa (sentenza n. 135 del 2012). Ne deriva che la destinazione del gettito di tali entrate «alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (comma 36, primo periodo) non può considerarsi specifica, per le medesime ragioni già esposte al punto 6.1., a proposito del ricorso del Friuli-Venezia Giulia.

In definitiva, la mancanza delle tre condizioni di riserva allo Stato delle entrate in esame, ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, rende la devoluzione all’Erario del gettito non conforme allo statuto ed alle relative norme di attuazione. Da ciò deriverebbe, ove operasse anche in tale caso la clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis, l’inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate. Invece, con riferimento a tali entrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera, perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana.

In particolare, il suddetto comma 5-bis stabilisce che: «L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresí, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011».L’art. 5-ter prevede, a sua volta, che: «In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno». Tali commi, pertanto, fanno espresso riferimento alle attività di ricognizione e di accertamento fiscale svolte dall’agente della riscossione competente per la Sicilia (denominato «Riscossione Sicilia»), esercitate con la specifica finalità di «recuperare all’entrata del bilancio dello Stato» il gettito correlato a tale attività. Detta finalità implica, perciò, la volontà di acquisire al bilancio dello Stato l’intero ammontare sia delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia delle nuove sanzioni previste per il ritardo di tali pagamenti, sia di quanto accertato per effetto dei nuovi controlli e della proroga del termine di accertamento dell’IVA. E ciò anche se tali somme, in quanto riscosse nel territorio della Regione siciliana, sarebbero spettate alla Regione per il piú volte richiamato combinato disposto dell’art. 36 dello statuto siciliano e dell’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria.

I commi impugnati, dunque, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all’Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale.

7.3.3.– La Regione siciliana, come sopra ricordato, denuncia l’illegittimità della riserva allo Stato anche delle entrate di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 35-octies dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, nessuna delle quali risulta nominativamente riservata allo Stato dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.

In proposito valgono considerazioni in parte analoghe a quelle di cui al precedente punto 7.3.2.2. È necessario valutare, pertanto, anche con riguardo a tali norme, se la riserva delle entrate all’Erario rispetti tutte le indicate tre condizioni poste dallo statuto per la devoluzione allo Stato del gettito.

7.3.3.1.− Occorre prendere atto in limine che, con sentenza n. 223 del 2012, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede la «riduzione» dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici. Poiché la norma dichiarata illegittima costituisce l’indefettibile presupposto per l’applicazione della denunciata prima parte del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che non è autonoma, in quanto si limita ad affermare la vigenza dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010), la questione deve essere dichiarata inammissibile per il sopraggiunto venir meno di detto presupposto, e cioè dell’entrata, rivendicata dalla ricorrente, corrispondente all’indicata «riduzione».

7.3.3.2.− Ad analoga conclusione di inammissibilità si deve giungere con riguardo alla questione relativa all’ulteriore entrata espressamente richiamata dall’impugnato comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; cioè il contributo di perequazione di cui all’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. L’inammissibilità, in questo caso, deve essere pronunciata non per effetto di una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevede il prelievo (dichiarazione, nella specie, non intervenuta), ma in forza di un diverso percorso argomentativo, fondato sull’erronea individuazione della disposizione ritenuta lesiva.

Il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005).

Tuttavia, da quanto precede emerge anche che il contributo e la sua attribuzione al bilancio dello Stato sono previsti non dall’impugnato decreto-legge n. 138 del 2011, ma dal non impugnato e tuttora vigente decreto-legge n. 98 del 2011, il quale – come si è visto – aveva già riservato allo Stato il prelievo gravante sul trattamento pensionistico e la cui vigenza è stata ribadita, senza nulla innovare, dalla normativa denunciata. In particolare, la legge 14 settembre 2011, n. 148, nel non convertire in legge l’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che aveva abrogato il comma 22-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011), ha sostituito il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011 («le disposizioni di cui agli articoli […] 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Non può obiettarsi, al riguardo, che il comma 22-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato abrogato, con effetto irreversibile, ad opera del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, ancorché il decreto non sia stato convertito in legge sul punto. In realtà, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, cosí da determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito (art. 77, terzo comma, Cost.: «I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge […]»).

Ne deriva che l’impugnazione, in parte qua, del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è incorsa in una aberratio ictus, che comporta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una pronuncia di inammissibilità della questione (ex plurimis, in tema di aberratio ictus, ordinanze n. 180 e 120 del 2011, n. 335 e n. 248 del 2010; n. 92 del 2009).

7.3.3.3.− Una volta escluso l’esame nel merito delle questioni dichiarate inammissibili, è ora necessario valutare se sussistano le sopra indicate tre condizioni statutariamente richieste per riservare allo Stato le altre entrate non nominativamente attribuite all’Erario e rivendicate dalla Regione (precisate al punto 7.3.3.).

Quanto alla prima condizione posta dallo statuto, relativa alla natura tributaria delle entrate, è indubbio che essa sussiste: a) il censurato comma 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 attiene al temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo ed ha natura tributaria – come già rilevato al punto 6.1., a proposito del ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia –, perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell’IRPEF e, quindi, in una temporanea sovrimposta di tale tributo; b) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dello stesso articolo disciplinano l’aumento dell’aliquota dell’IVA, cioè di una imposta tipica; c) il comma 35-octies regola l’imposta di bollo sui trasferimenti all’estero e, quindi, afferisce anch’esso ad una imposta tipica.

Anche la seconda condizione – consistente nella novità dell’entrata tributaria – appare soddisfatta, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi).

Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché, come già osservato ai punti 6.1. e 7.3.2.2., il disposto del comma 36, primo periodo, dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito.

Ne deriva che la devoluzione all’Erario di tali entrate víola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all’art. 19-bis del citato decreto-legge, le norme censurate (a differenza di quelle di cui ai commi 5-bis e 5-ter) non sono applicabili alla Regione siciliana. Di qui la non fondatezza delle questioni.

7.4.– La ricorrente Regione impugna, infine, la normativa che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo, dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Come nell’ipotesi esaminata al punto 7.3.2., le entrate tributarie in esame (derivanti dal contrasto all’evasione fiscale) fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell’entrata cui si riferiscono, cioè, a seconda dell’oggetto delle singole evasioni fiscali.

Ne segue che, ove l’evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all’Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata, perché si verifica la condizione del «rispetto» delle norme statutarie richiesta dal menzionato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 ai fini della diretta applicabilità alle Regioni speciali della normativa impugnata, con esclusione, dunque, di qualsiasi violazione di tali parametri. Ove, invece, l’evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare – come nelle ipotesi esaminate al punto 7.3.2.2. – se la riserva del gettito all’Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana.

Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell’attività di contrasto all’evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento”) e, comunque, priva (per le stesse considerazioni svolte ai punti 6.1., 7.3.2.2. e 7.3.3.) della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all’Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis, l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dell’impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.

7.5.− In estrema sintesi, dunque, le questioni sollevate dalla Regione siciliana sono fondate con riferimento ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, nella parte in cui riguardano tributi riscossi in Sicilia non nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria e, perciò, dalla stessa attribuiti alla Regione. Non sono, invece, fondate né con riferimento al comma 1 dell’art. 2, sia per la parte relativa alla «riduzione» del trattamento economico complessivo, sia per la parte relativa al contributo perequativo gravante sui trattamenti pensionistici; né con riferimento ai commi 5-bis, 5-ter e 36, terzo periodo, dello stesso art. 2, nella parte in cui tali commi riguardano tributi riscossi in Sicilia nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria; né con riferimento al comma 6 dello stesso articolo, impugnato nella sola parte in cui prevede una "minore entrata”; né con riferimento, infine, al comma 36, terzo periodo, dello stesso art. 2 per la parte riguardante entrate non nominativamente riservate allo Stato e riscosse in Sicilia.

8.− Con il ricorso n. 160 del 2011, la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 36 (rectius: comma 36, primo e secondo periodo), del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 1, comma 6, 2, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 36, terzo e quarto periodo, dello stesso decreto-legge, per violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 3 del 1948). Le norme sono censurate in quanto, in contrasto con la normativa statutaria e di attuazione dello statuto, riservano integralmente allo Stato, per un periodo di cinque anni e con separata contabilizzazione, le maggiori entrate da esse previste.

A parte la questione di cui si dirà al successivo punto 8.1., per la quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tutte le questioni promosse dalla ricorrente non sono fondate per l’inapplicabilità alla Regione autonoma ricorrente delle norme oggetto di impugnazione.

8.1.− La ricorrente impugna, in primo luogo, il combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché degli artt. 3, 117 e 119 Cost.

In ordine a tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L’impugnato comma 6 dell’art. 1 del suddetto decreto-legge ha modificato i commi l-ter e 1-quater dell’art. 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel senso di anticipare all’anno 2012 la riduzione del 5 per cento delle agevolazioni tributarie («regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale»), di cui all’Allegato C-bis al medesimo decreto, già prevista per l’anno 2013, nonché di anticipare al 2013 la riduzione del 20 per cento delle medesime agevolazioni già prevista a decorrere dall’anno 2014. Piú precisamente, l’art. 1, comma 6, alinea e lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011 dispone che: «All’art. 40 del [...] decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: "del cinque per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2013” [...]». Successivamente alla proposizione del ricorso, il comma 1-ter dell’art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall’impugnato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, è stato sostituito − con effetto dal 6 dicembre 2011 − dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (che prevede l’incremento di alcune aliquote dell’IVA). Il comma 1-quater dello stesso art. 40 è stato modificato dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell’art. 18 (che disciplina una ipotesi di possibile non applicazione del novellato comma 1-ter). Tale ius superveniens, pertanto, ha abrogato la riduzione delle agevolazioni che il denunciato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva anticipato. Poiché detta abrogazione ha avuto effetto prima ancora che le agevolazioni − previste, al piú presto, a far data dal 1° gennaio 2012 − trovassero applicazione, la sopravvenuta modifica normativa è pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente, tanto che, venute meno le ragioni della controversia, si è determinata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione in esame.

8.2.− La ricorrente impugna, in secondo luogo, il combinato disposto dei commi 36, primo e secondo periodo, e 2 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto riservano all’Erario il gettito del temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2, denominato «contributo di solidarietà», pari al tre per cento sulla parte del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF eccedente l’importo di 300.000,00 euro annui. La ricorrente deduce che la riserva allo Stato del gettito di tale contributo di solidarietà víola, in particolare, l’art. 8, primo comma, lettera a), del proprio statuto, che attribuisce alla Regione autonoma Sardegna i «sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche [...] riscosse nel territorio della regione».

Il prelievo in esame – come si è già osservato supra, ai punti 6.1. e 7.3.3. con riguardo alle questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione siciliana – costituisce indubbiamente una sovrimposta dell’IRPEF, in quanto si risolve nell’applicazione di una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile di tale tributo. Il «contributo di solidarietà» va, quindi, qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito − ove riscosso nel territorio regionale − va attribuito, per i sette decimi, alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell’evocato art. 8, primo comma, lettera a), dello statuto d’autonomia (come indicato al punto precedente). Non risultano, infatti, eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione di gettito alla Regione autonoma.

La normativa impugnata pertanto, nel riservare allo Stato l’intero gettito del prelievo, si pone in contrasto con l’evocato parametro statutario. Da tale contrasto deriva l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al piú volte citato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, cosí da escludere l’applicazione alla ricorrente della norma impugnata (come precisato supra ai punti 4.1. e 4.3.). Viene meno, pertanto, la premessa interpretativa sottesa alla sollevata questione, la quale va conseguentemente dichiarata non fondata.

8.3.− La Regione autonoma Sardegna promuove, in terzo luogo, questioni aventi ad oggetto il primo e secondo periodo del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dello stesso art. 2, i quali − come visto al punto 6.2. − hanno aumentato l’aliquota base dell’IVA (comma 2-bis) con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter), escludendo, tuttavia, l’applicazione di tale variazione di aliquota alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e, in alcuni casi, di altri enti e istituti (comma 2-quater). La ricorrente deduce che tali commi, nel riservare allo Stato per il periodo di cinque anni il gettito derivante da tale maggiorazione dell’aliquota, violano, in particolare, l’art. 8, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Sardegna i «nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT».

Appare evidente che la mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna dei nove decimi del maggior gettito derivante dall’aumento dell’aliquota base dell’IVA generata sul territorio regionale si pone in contrasto con l’invocata previsione statutaria, non risultando previste integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Ne consegue, per effetto della clausola di salvaguardia, l’inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni indicate nel punto precedente.

8.4.− La Regione autonoma impugna, in quarto luogo, il combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e del primo e quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 2, il quale riserva integralmente all’Erario (comma 3, quarto periodo), «per un periodo di cinque anni» (comma 36, primo periodo) ed «attraverso separata contabilizzazione» (comma 36, secondo periodo), le maggiori entrate derivanti dall’adozione, da parte del «Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (comma 3, primo periodo), di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate (introduzione di nuovi giochi; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale; variazione dell’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite di denaro, della misura del prelievo erariale unico e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita). Secondo la ricorrente, tale riserva di gettito allo Stato viola l’art. 8, primo comma, lettera m), dello statuto speciale, che assegna alla Regione autonoma i «sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici» (salve le specifiche assegnazioni previste dalle precedenti lettere da a ad l del primo comma dello stesso art. 8, in relazione alle entrate derivanti dall’IRPEF, dall’IRPEG, dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica, dalle tasse sulle concessioni governative, dalle imposte sulle successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi, dall’IVA, dai canoni per le concessioni idroelettriche, dai tributi propri e sul turismo, dai redditi patrimoniali e demaniali, dai contributi statali straordinari per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria).

Come nei due casi precedenti, la mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della quota fissa statutariamente prevista (nella specie, i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure relative ai giochi pubblici) si pone in contrasto con lo statuto, non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti − premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» (ai sensi dell’evocata lettera m del primo comma dell’art. 8 dello statuto speciale sardo) sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici −, è evidente che l’impugnata normativa, sottraendo alla Regione autonoma Sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percette nel territorio della Regione, violerebbe l’evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.

Da qui la non fondatezza della questione.

8.5.− La Regione autonoma impugna, in quinto luogo, il combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 5-bis, 5-ter dello stesso art. 2, il quale, riserva all’Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 2. Questi ultimi due commi (come visto ai punti 7.3. e 7.3.4.) prevedono, rispettivamente, il recupero «all’entrata del bilancio dello Stato» delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002 (comma 5-bis); l’applicazione, in caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 2011, di una sanzione pari al 50 per cento delle somme medesime; la sottoposizione a controllo della posizione del contribuente relativa agli anni successivi a quelli condonati e per i quali sia ancora in corso il termine per l’accertamento; la proroga di un anno dei termini di accertamento dell’IVA ancora pendenti al 31 dicembre 2011 (comma 5-ter). La ricorrente deduce che anche in questo caso la suddetta riserva allo Stato delle maggiori entrate víola l’art. 8 dello statuto speciale, trattandosi di un gettito che, ove le somme dovute dai contribuenti fossero state tempestivamente riscosse nel territorio regionale, sarebbe spettato, in base a detto parametro statutario, alla Regione.

Come si è già visto in precedenza, le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria: quelle che derivano dal comma 5-bis, perché sono relative alle somme dovute dai contribuenti sulla base dei condoni e delle sanatorie tributari introdotti dalla legge n. 289 del 2002; quelle derivanti dal comma 5-ter, perché sono accessorie alle prime per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o, comunque, per effetto di accertamenti tributari. Diversamente dallo statuto della Regione siciliana (sul quale vedi supra il punto 7.3.), non risultano riserve integrali allo Stato previste dallo statuto della Regione autonoma Sardegna. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all’applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall’art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l’evocato parametro statutario.

Analogamente a quanto osservato nei tre punti precedenti, la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui al sopra menzionato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, l’inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.

8.6.− La medesima ricorrente impugna, in sesto luogo, il combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 6 e 9 dello stesso art. 2, il quale (come visto ai punti 6.4. e 7.2.) riserva all’Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto (comma 6), rispettivamente, divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal gennaio 2012 (comma 9). Ad avviso della ricorrente, tale combinato disposto víola, in particolare, l’art. 8, primo comma, lettera m), dello statuto speciale, che − come già osservato nel punto 8.4. − assegna alla Regione Sardegna i «sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici».

Anche tale denunciata normativa si pone in contrasto con lo statuto speciale, perché: 1) le complessive maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrate erariali», ai sensi dell’evocata lettera m) del primo comma dell’art. 8 dello statuto speciale; 2) sottrae, pertanto, alla Regione autonoma Sardegna, in favore dell’Erario, i sette decimi di tali maggiori entrate, riscosse nel territorio regionale.

Di qui l’inapplicabilità alla Regione della norma e la non fondatezza della questione per le stesse ragioni esposte nei quattro punti precedenti.

8.7.− Con la settima ed ultima questione, la Regione autonoma Sardegna impugna, con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall’«attività di contrasto all’evasione», il comma 36 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito» (vedi supra, il punto 7.3.). La Regione deduce che l’acquisizione in capo allo Stato di tali maggiori entrate víola l’art. 8 dello statuto speciale, trattandosi di un gettito che, in assenza di condotte evasive degli obblighi tributari, sarebbe spettato pro quota, in base a detto parametro statutario, alla Regione.

In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, deve osservarsi che la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale. Infatti, le complessive maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l’evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività. Ne consegue anche qui l’inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni esposte nei punti precedenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso n. 160 del 2011;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in riferimento all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) ed in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), con il ricorso n. 135 del 2011;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in riferimento all’art. 8 della legge n. 690 del 1981 nonché al principio di leale collaborazione ed agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale n. 4 del 1948, in relazione all’art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, con il ricorso n. 135 del 2011;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies, 36-decies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’art. 49, comma primo, numero 4), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all’art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), con il ricorso n. 139 del 2011;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 35-octies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del suddetto regio decreto legislativo, in relazione all’art. 2 del parimenti menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinati disposti dell’art. 2, comma 36, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 3, primo periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 36, terzo e quarto periodo, dell’art. 2 dello stesso decreto-legge, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, con il ricorso n. 160 del 2011.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.