ONLINE
SENTENZA N. 135
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
- Mario Rosario MORELLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Regione siciliana con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 13 settembre 2011, ricevuto il 14 settembre successivo dal destinatario Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011, iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi le avvocate Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 13 settembre 2011, ricevuto il 14 settembre successivo, depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 settembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011, la Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha promosso – in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a) del comma 2], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011.
1.1.− L’impugnato comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che: «A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato». Tale comma dell’art. 23 è richiamato dal parimenti impugnato comma 2, alinea e primo periodo, lettera a), dell’art. 40 dello stesso decreto-legge, il quale statuisce che, a copertura di alcuni interventi previsti dalla manovra, «si provvede […]: a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 […]».
1.2.− Nel ricorso si afferma che le denunciate disposizioni, in quanto applicabili − in mancanza di norme di salvaguardia − anche alla Regione siciliana, si pongono in contrasto con i due evocati parametri dello statuto siciliano d’autonomia, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: 1) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (art. 36, primo comma, dello statuto d’autonomia); 2) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 2, primo comma, delle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria). Tale contrasto sussiste, ad avviso della ricorrente, perché: a) in base allo statuto di autonomia spettano alla Regione siciliana non solo le entrate tributarie da essa istituite, ma anche quelle erariali – dirette o indirette, comunque denominate – riscosse nell’àmbito del suo territorio, con la sola eccezione di alcune entrate erariali nominativamente indicate (non rilevanti nella specie) o caratterizzate dal doppio requisito della “novità” e della destinazione del loro gettito (prevista da apposite leggi) alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato (specificate nelle leggi medesime); b) l’addizionale erariale introdotta dalle disposizioni impugnate è riferita alla tassa automobilistica, cioè ad un prelievo di integrale spettanza regionale, senza che siano precisate quella specifica destinazione e quelle finalità particolari richieste dallo statuto per l’eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione; c) in particolare, la destinazione del gettito dell’addizionale a copertura dei minori introiti elencati nell’alinea del denunciato comma 2 dell’art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 «non è idonea a rappresentare le “particolari finalità”» richieste dallo statuto d’autonomia per la suddetta riserva del gettito allo Stato; e) il gettito dell’addizionale, dunque, viene attribuito allo Stato nonostante la mancanza delle condizioni stabilite dallo statuto d’autonomia per tale attribuzione.
2.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Il resistente premette, in via generale, che le disposizioni impugnate costituiscono «forme finanziarie “eccezionali”, finalizzate a fronteggiare una situazione economica “emergenziale”» ed alle quali sono chiamati a concorrere tutti i livelli di governo e, quindi, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, «non potendo la garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria alle stesse riconosciuta fungere da giustificazione per esentarle da tale partecipazione». In questo quadro di straordinaria emergenza finanziaria, prosegue il resistente, lo Stato, nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) «ben può disporre in merito alla disciplina di tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale, a condizione che non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte»; circostanza, questa, che non ricorrerebbe nella specie.
Posta tale premessa, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che sussistono tutti i presupposti richiesti dallo statuto siciliano per la riserva allo Stato dell’intero gettito relativo alla introdotta addizionale sulla tassa automobilistica, perché: a) l’addizionale – espressamente definita «erariale» – «possiede il carattere della novità, in quanto derivante da un atto impositivo nuovo in mancanza del quale l’entrata non si sarebbe verificata»; b) il tributo è stato introdotto per la copertura di oneri che sono dettagliatamente indicati nell’art. 40, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011 (tramite il richiamo, tra gli altri, degli artt. 13 e 17 dello stesso decreto-legge) e che sono destinati a coprire «specifici importi di spesa ivi quantificati»; c) le spese al cui finanziamento è destinata l’addizionale presentano, inoltre, il carattere di «nuove specifiche spese di carattere non continuativo», in quanto «dirette a sostenere […] settori sociali fondamentali per l’intera collettività (quale la sanità o la giustizia)».
Considerato in diritto
1.– La Regione siciliana ha promosso questione principale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a)], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L’art. 23, comma 21, prevede che, «A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato». Il comma è impugnato nella parte in cui stabilisce che l’addizionale deve essere versata «alle entrate del bilancio dello Stato». L’art. 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a) del comma 2], del medesimo decreto-legge è impugnato nella parte in cui prevede che, a copertura di alcuni interventi previsti dalla manovra (indicati nell’alinea dello stesso comma 2), «si provvede […]: a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 […]» e, quindi, anche dell’addizionale erariale.
Secondo la ricorrente, tali disposizioni violano il combinato disposto: 1) dell’art. 36 [rectius: art. 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo cui «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima»; 2) dell’art. 2 [rectius: art. 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». Ad avviso della Regione siciliana, infatti, il denunciato combinato disposto si pone in contrasto con gli evocati parametri perché attribuisce allo Stato l’intero gettito della suddetta addizionale erariale della tassa automobilistica regionale senza che ricorrano entrambe le condizioni che il menzionato primo comma dell’art. 2 delle norme di attuazione statutaria richiede per riservare allo Stato, in via di eccezione, le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio siciliano.
2.– Preliminarmente, occorre prendere atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato il secondo periodo dell’impugnato comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, variando, a partire dal 2012, l’importo dell’addizionale da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225 a 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 («A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.»).
Detto ius superveniens, tuttavia, non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all’anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Regione è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell’addizionale, indipendentemente dall’entità dell’addizionale stessa e dall’importo del suo gettito. Ne segue che la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell’art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3.− Nel merito, la questione non è fondata, perché, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l’attribuzione allo Stato del gettito dell’addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della Regione siciliana e cioè: a) la novità dell’entrata tributaria; b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.
3.1.− Occorre premettere, al riguardo, che la ricorrente non mette in dubbio la legittimità della istituzione, con la normativa statale denunciata, dell’addizionale erariale e neppure nega che questa si innesti su un tributo (la tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia) rientrante tra quelli regionali «propri derivati», nel senso indicato dall’art. 7, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), cioè tra i tributi «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni». La contestazione della ricorrente verte esclusivamente sulla sussistenza, nella specie, delle condizioni richieste dallo statuto siciliano e dalle sue norme di attuazione per riservare allo Stato un tributo erariale riscosso in Sicilia. I termini della questione, cosí promossa, non sono influenzati dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), secondo cui, «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale». A parte ogni altra considerazione, infatti, il citato comma 2 dell’art. 8: a) non riguarda l’introduzione di addizionali erariali della tassa automobilistica regionale; b) si applica esclusivamente alle regioni a statuto ordinario (come risulta dallo stesso titolo del decreto) e non a quelle a statuto speciale (tra le quali rientra, invece, la Regione ricorrente).
3.2.− Cosí delimitato il thema decidendum, va rilevato che – come espressamente riconosciuto da entrambe le parti del giudizio – la suddetta addizionale erariale non rientra tra le entrate tributarie che lo statuto siciliano e le sue norme di attuazione riservano nominativamente allo Stato. Occorre accertare, perciò, se la riserva allo Stato del gettito del prelievo disposta dalla normativa denunciata, secondo cui l’addizionale deve essere versata «alle entrate del bilancio dello Stato», ai sensi del primo periodo del comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, e va utilizzata, ai sensi della lettera b dell’alinea del comma 2 dell’art. 40 del medesimo decreto-legge, per provvedere «alle minori entrate ed alle maggiori spese» dettagliatamente elencate nell’alinea di tale comma dell’art. 40) sia legittimata dai parametri evocati dalla ricorrente. In particolare, occorre verificare se sussistano entrambe le condizioni di cui al punto 3, previste dagli indicati parametri, per l’attribuzione del gettito all’erario statale.
3.2.1.− Con riferimento alla condizione della “novità dell’entrata tributaria”, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, perché si realizzi tale condizione, deve verificarsi un «incremento di gettito» (sentenza n. 198 del 1999), cioè una entrata aggiuntiva. Rileva quindi la novità del provento, non la novità del tributo (sentenze n. 47 del 1968 e n. 49 del 1972, che hanno ritenuto “nuova” l’entrata derivante da un’addizionale).
Ne deriva che l’addizionale erariale introdotta dalla denunciata normativa (sia essa qualificabile come un’addizionale in senso stretto oppure come una sovrimposta), in quanto comporta una maggiore entrata, deve essere considerata una «nuova entrata tributaria», ai sensi del primo comma dell’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria dello statuto siciliano.
3.2.2.− Con riferimento alla ulteriore condizione della “specificità della destinazione del gettito della nuova entrata”, va osservato che, in base agli evocati parametri, essa è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate» nella legge stessa.
Nella specie, l’alinea e la lettera a) dell’impugnato comma 2 dell’art. 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 stabiliscono che «Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 13, comma 1, dall’articolo 17, comma 6, dall’articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall’articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 4.427,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l’anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede rispettivamente: a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 […]». Secondo l’interpretazione piú ragionevole, conforme a Costituzione, tale disposizione va intesa nel senso che il gettito dell’addizionale è interamente destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese indicate nell’alinea ed è ripartito («quota parte») tra le svariate voci di tali minori entrate e di maggiori spese, indipendentemente dall’evenienza che il gettito dell’addizionale non sia sufficiente per provvedere all’intera copertura.
Le minori entrate e le maggiori spese dettagliatamente indicate nell’alinea del denunciato comma 2 dell’art. 40 rispondono ad esigenze specifiche, tra loro eterogenee, di carattere ora contingente ed ora continuativo. Rientrano tra le esigenze contingenti quelle indicate dai seguenti articoli del decreto-legge n. 98 del 2011 (richiamati dal citato alinea del comma 2 dell’art. 40): a) 13, comma 1 (riduzione nel 2011 e incremento nel 2015 della dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005); b) 17, comma 6 (incremento, nel 2011 del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale); c) 21, commi 1 (proroga a tutto il 2011 del piano d’impiego di cui all’art. 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 92 del 2008), 3 (istituzione e dotazione, nel 2011, del fondo per la promozione del trasporto pubblico locale), 6 (spese del 2011 per la partecipazione dello Stato a banche e fondi internazionali); d) 23, comma 44 (proroga al 30 giugno 2012 della sospensione, per quanto attiene all’isola di Lampedusa, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL); e) 32, comma 1 (dotazione e finanziamento dal 2012 al 2016 di un fondo per infrastrutture finanziarie, stradali, e relativo ad opere di interesse strategico, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); f) 33, comma 1 (istituzione nel 2012, di una società di gestione del risparmio, con capitale sociale di 2 milioni di euro); g) 38, comma 1, lettera a) (estinzione di diritto, in favore del ricorrente, del contenzioso con l’INPS per controversie previdenziali di valore fino ad € 500,00, pendenti in primo grado al 31 dicembre 2010); h) 40, comma 1 (incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica per gli anni 2011 e 2012). Rientrano, invece, tra le esigenze continuative quelle indicate dai seguenti articoli del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 (richiamati anch’essi dal citato alinea del comma 2 dell’art. 40): a) 23, comma 8 (riduzione dal 10 al 4 per cento della ritenuta di acconto dell’imposta sul reddito); b) 23, comma 45 (istituzione della zona franca di Lampedusa, a condizione della previa autorizzazione comunitaria); c) 31 (esclusione da imposizione di alcuni proventi derivanti dalla partecipazione ai «Fondi per il Venture Capital»); d) 23, commi da 12 a 15 (riallineamento di valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali); e) art. 27 (agevolazioni di imposta per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità); f) art. 37, comma 20 (spese di funzionamento, a decorrere dall’anno 2011, del Collegio dei revisori dei conti, chiamato ad esercitare il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare).
In forza di tali dati normativi deve concludersi che il gettito dell’addizionale è legittimamente attribuito allo Stato perché, nel rispetto degli evocati parametri statutari, è interamente vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare «particolari finalità» contingenti o continuative dello Stato, specificate nella legge.
4.− In base all’interpretazione qui accolta dell’impugnata normativa, va dunque esclusa la denunciata illegittimità costituzionale, fermo restando che, nell’ipotesi in cui, dopo l’integrale soddisfacimento delle «particolari esigenze» di copertura elencate nell’alinea del comma 2 dell’art. 40, residui una quota del gettito dell’addizionale erariale, la Regione potrà legittimamente rivendicare l’attribuzione di detto residuo, eventualmente sollevando conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa – in riferimento al combinato disposto dell’art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) − dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.