Sentenza n. 348/2000

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SENTENZA N. 348

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 28 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1998 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1998.

 Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

 uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Sergio Abbate per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 28 gennaio e depositato il successivo 2 febbraio 1998, la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, degli articoli 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

La Regione censura in primo luogo l’art. 64 della legge impugnata, che riserva all’erario le entrate derivanti dalla stessa legge destinandole a finalità di risanamento del bilancio statale e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire, ove necessario, le modalità di attuazione del medesimo articolo.

La ricorrente osserva che la legge impugnata contiene diverse norme in materia tributaria che danno luogo ad incrementi di entrata non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota di tributi esistenti, bensì a “rimodulazioni” delle basi imponibili di tributi esistenti il cui gettito spetta alla Regione, o alla istituzione di imposte sostitutive di altre di spettanza regionale.

Si citano in proposito l’art. 14, comma 13, ove si prevede un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, piano che secondo la ricorrente sarebbe volto al conseguimento di maggiori entrate imprevedibili e indeterminabili; l’art. 17, che opera da un lato la soppressione del canone di abbonamento per l’autoradio e della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida (tributi di spettanza regionale), e dall’altro lato modifica i criteri di tassazione dei veicoli a motore, determinando nuove entrate che verrebbero riservate all’erario statale; gli articoli 21, comma 1 (concernente la imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera), 29, comma 2 (concernente la imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, applicata, in caso di assegnazione ai soci di beni di società o di trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto la gestione di detti beni, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o posseduti all’atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto), e 30, comma 1 (concernente la imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA sui beni immobili strumentali che vengono esclusi dal patrimonio dell’impresa), disposizioni, queste ultime, che istituirebbero imposte sostitutive di altre preesistenti di spettanza regionale.

Gli interventi disposti con tali norme non darebbero luogo a nuove entrate tributarie suscettibili di essere riservate allo Stato, poiché tali sarebbero solo le entrate derivanti da tributi di nuova istituzione o da incremento delle aliquote di tributi preesistenti. Onde la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi derivanti dalle norme in questione sarebbe illegittima.

La ricorrente lamenta poi che l’art. 64 impugnato non indichi alcun criterio per selezionare le nuove entrate da quello che nuovo non è, ma si limiti a rinviare ad un decreto interministeriale, impedendo così il controllo sul corretto uso della deroga alla devoluzione del gettito a favore della Regione, e facendo venir meno la prevedibilità delle decisioni degli organi ministeriali, con violazione del principio della certezza del diritto. Sarebbe inoltre vulnerato il principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, per non essere stata prevista alcuna forma di partecipazione e di consultazione della Regione, essendosi negata sia la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri che approvò il disegno di legge, sia una partecipazione della Regione nel procedimento di determinazione discrezionale dell’entità dei maggiori proventi riservati allo Stato.

2.– In secondo luogo la ricorrente censura l’art. 17 della legge che, nel ridisegnare la disciplina della tassazione dei veicoli a motore, con abolizione o riduzione contemporanea di alcune imposte, stabilisce al comma 22 che l’insieme dei provvedimenti previsti dallo stesso articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette a favore del bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire. Tale ultima disposizione sarebbe illegittima in quanto sembrerebbe, secondo la ricorrente, voler apporre una ulteriore riserva a favore dell’erario statale, pur non trattandosi nella fattispecie né di nuovi tributi né di aumento di aliquote, ma di rideterminazione di base imponibile o di minori entrate per soppressione di preesistenti tributi; e in quanto non è prevista a favore della Regione Siciliana, come invece prevede il comma 23 dello stesso art. 17 a favore della Regione Sardegna, un trasferimento compensativo della perdita di gettito derivante dall’abolizione di tributi esistenti.

3.– In terzo luogo la Regione lamenta che l’art. 18 della legge impugnata - il quale istituisce una imposta “erariale regionale” sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, prevedendo che il relativo gettito sia assegnato “allo stato di previsione degli assessorati regionali” per essere destinato, con modalità da questi ultimi stabilite, a sovvenzioni e indennizzi a favore delle amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali - non tenga conto della peculiarità della struttura della finanza regionale siciliana, in forza della quale spetterebbe alla Regione istituire il tributo in oggetto con propria legge, attenendosi ai principi individuati nella legislazione statale.

4.– Infine la ricorrente censura l’art. 26 della legge, che consente ai concessionari dei servizi di riscossione di compiere fino al 31 dicembre 1998 atti e adempimenti, diretti alla riscossione di tributi e al rimborso delle somme inesigibili, i cui termini siano scaduti al 31 dicembre 1996. L’esercizio di tale facoltà è condizionato all’autorizzazione della direzione regionale delle entrate e al versamento di somme. La Regione lamenta che il comma 3 dell’articolo 26, prevedendo che la devoluzione dei proventi erariali spettanti alle Regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, sia effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato da parte dei contribuenti, non distingua la situazione della Regione Siciliana e non richiami l’art. 21 del d. lgs n. 241 del 1997, secondo cui le somme riscosse in Sicilia in forza dei versamenti unificati sono versate alla Cassa regionale siciliana di Palermo. In tal modo la disposizione predetta violerebbe l’art. 36 dello statuto e l’art. 2 della norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi spettante alla Regione.

5.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione all’art. 64 della legge, la difesa erariale osserva che l’operazione di classamento degli immobili non dà luogo all’attribuzione all’erario del maggior gettito, che sarebbe impossibile determinare.

In una successiva memoria l’Avvocatura erariale sostiene che entrate nuove suscettibili di essere riservate allo Stato sono tutte quelle che trovano la loro fonte in altre disposizioni della stessa legge, volte appunto a procurare incrementi di gettito; e contesta che nella fattispecie fosse prescritta la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei ministri che deliberò il progetto di legge, non sussistendo in argomento un interesse differenziato della Regione medesima.

Quanto all’art. 17, l’Avvocatura erariale, nell’atto di costituzione, sostiene che la determinazione su basi completamente nuove della tassa di circolazione sui veicoli a motore dà luogo a una nuova entrata, mentre la legge potrebbe sopprimere un tributo esistente con effetto anche nella Regione Siciliana.

Nella successiva memoria si precisa che non potrebbe derivare alcuna lesione dell’autonomia finanziaria della Regione da una disposizione che assicura la invarianza del gettito delle tasse automobilistiche, così escludendo che si dia luogo a nuove entrate; mentre, per ciò che riguarda il maggior gettito atteso in misura non inferiore a 100 miliardi, esso riguarderebbe non già le tasse automobilistiche, ma altre disposizioni contenute nel medesimo art. 17, dirette a procurare maggiori entrate, che vengono riservate allo Stato. Né la Regione Siciliana potrebbe lamentare l’assenza di una disposizione che la riguardi, analoga a quella del comma 23 relativa alla Regione Sardegna: sarebbe inammissibile una censura ancorata ad una pretesa disparità di trattamento fra Regioni; e comunque la disposizione in esame, relativa alla Regione Sardegna, sarebbe giustificata per il fatto che le entrate di tale Regione sono costituite da quote di tributi erariali specificamente indicati, fra cui la abolita tassa di concessione governativa sulle patenti di guida, mentre alla Regione Siciliana è devoluto l’intero gettito dei tributi riscossi nel suo territorio, ivi compreso quello delle tasse automobilistiche, il cui gettito complessivo rimane invariato tenendo anche conto della abolizione della tassa di concessione sulle patenti.

In relazione all’art. 18, la memoria del Presidente del Consiglio sostiene che la imposta sulle emissioni sonore è un’imposta statale, istituita con carattere di uniformità per l’intero territorio nazionale, e denominata “regionale” perché il relativo gettito è destinato ad essere utilizzato secondo modalità stabilite dagli assessorati regionali. Alla Regione spetterebbe invece solo il potere di istituire tributi propri in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965).

Infine, con riguardo all’art. 26, si osserva nella memoria che la disposizione in esame concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome il cui sistema finanziario si fonda sulla devoluzione di quote del gettito di tributi erariali; la Regione Siciliana, a cui spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo quelle eccettuate e quelle riservate allo Stato, non sarebbe interessata dalla disposizione medesima. Né vi sarebbe stata necessità di richiamare l’art. 21 del d. lgs. n. 241 del 1997, che permane in vigore anche nella parte in cui prevede il versamento, da parte delle banche, delle somme riscosse alla Cassa regionale siciliana.

Considerato in diritto

1.– La Regione Siciliana ha impugnato quattro disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per contrasto con l’art. 36 dello statuto speciale e con le norme di attuazione di cui all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Conviene prendere le mosse dalle censure sollevate nei confronti dell’art. 64, e più precisamente del comma 1. Esso dispone che “le entrate derivanti” dalla medesima legge “sono riservate all’erario” e sono destinate a finalità – identificate con formula consueta - di copertura degli oneri del debito pubblico e di riequilibrio del bilancio; e che le modalità di attuazione del medesimo articolo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Secondo la Regione ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva dell’autonomia finanziaria ad essa spettante, in primo luogo in quanto le entrate derivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero alla istituzione di nuovi tributi o all’incremento delle aliquote di tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di tributi che sarebbero sostitutivi di altri preesistenti pure spettanti alla Regione. In secondo luogo, l’illegittimità della disposizione discenderebbe dal fatto che essa non precisa i criteri di distinzione fra nuove entrate riservate allo Stato e ciò che non è nuovo, ma rinvia ad un decreto ministeriale, che potrebbe determinare discrezionalmente l’entità delle entrate riservate, senza alcuna partecipazione della Regione, con ciò causando incertezza per la Regione e violando il principio di leale cooperazione.

2.– La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole legislative generiche come quella in esame, che si limitano a riservare all’erario le entrate “derivanti” da altre disposizioni contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono contenute, e cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte, non comportano che si considerino come nuove entrate tributarie, riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere tale carattere, perché non sono “nuove” nel senso ora detto: onde è in sede di applicazione concreta di tali clausole che la Regione, ove riscontri che lo Stato pretende di avocare a sé entrate prive di detto carattere, potrà difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni (sentenza n. 98 del 2000).

Si può qui aggiungere che, quando la legge comprenda sia misure accrescitive delle entrate ( e così introduzione di nuovi tributi, aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi preesistenti), sia misure destinate invece a ridurre le entrate (e così soppressione di tributi esistenti, riduzione di aliquote o restrizioni di basi imponibili di tributi), per nuove entrate riservate allo Stato devono intendersi, nel silenzio della legge, solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge, e dunque solo le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente derivanti dallo stesso provvedimento. Diversamente, all’aumento delle entrate per lo Stato farebbe riscontro non già – come è conforme alla ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all’erario – l’invarianza del gettito a favore della Regione, ma una diminuzione di quest’ultimo: il che andrebbe al di là di ciò che prevede la norma di attuazione, quando consente di sottrarre alla Regione, per riservarlo a finalità specifiche dello Stato, il gettito aggiuntivo di entrate tributarie altrimenti spettanti alla Regione (cfr. sentenza n. 198 del 1999, nonché sentenza n. 49 del 1972).

3.– Mentre, dunque, sotto questo profilo la questione non è fondata, è invece fondata sotto il profilo della mancata previsione di una partecipazione della Regione nel procedimento previsto per l’attuazione della clausola di riserva. Come la Corte ha affermato a proposito di clausole legislative identiche a quella qui in esame, contenute nella legge n. 662 del 1996 e nel decreto legge n. 669 del 1996, la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta un meccanismo derogatorio, rispetto al principio della attribuzione alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva garanzia della autonomia finanziaria della stessa Regione: onde il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo, in particolare quando esso comporti stime e valutazioni tecnicamente complesse in vista della ripartizione fra Stato e Regione del gettito dei medesimi tributi, si attui mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una partecipazione della Regione (sentenza n. 98 del 2000).

La disposizione impugnata, al pari di quelle già dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte nella citata sentenza n. 98 del 2000, rinvia invece, per stabilire, ove necessario, le modalità di attuazione della riserva di nuove entrate allo Stato, ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, senza alcuna partecipazione della Regione. In questa parte, dunque, la norma impugnata incorre nello stesso vizio di legittimità costituzionale già accertato con riguardo alle analoghe disposizioni ora ricordate.

4.– La ricorrente censura, in secondo luogo, l’art. 17, comma 22, della legge impugnata. L’art. 17 contiene una serie di disposizioni in materia tributaria, per lo più, ma non sempre, concernenti i veicoli. Alcune si riferiscono al sistema delle tasse automobilistiche, con soppressione di alcune specifiche voci impositive (commi 4, 6, 7, 8), riduzione delle tasse per alcuni veicoli (comma 5), nuova disciplina della riscossione (commi da 10 a 14), nuovi criteri per la determinazione delle tariffe (commi 15 e 16); altre riguardano i criteri di determinazione dell’imposta di registro sugli atti e formalità relativi ai veicoli a motore (comma 17) e la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida (comma 21); altre ancora riguardano la istituzione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto dei grandi impianti di combustione (commi da 29 a 33), e altre materie anche non tributarie.

Il comma 22 stabilisce che “le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997”, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite e delle riduzioni disposte; riduce la quota dell’accisa sulla benzina spettante alle Regioni a statuto ordinario; e dispone (terzo periodo) che “l’insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire”.

A sua volta il comma 23 prevede un trasferimento di somme a favore della Regione Sardegna a compensazione della perdita di gettito derivante dall’abolizione della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida.

La Regione ricorrente lamenta che il citato comma 22 preveda una riserva di entrata a favore dello Stato, che non sarebbe legittima in quanto non si tratterebbe di nuovi tributi né di aumento di aliquote, bensì di rideterminazione di base imponibile o di riduzione di entrate per soppressione di preesistenti tributi di spettanza regionale; e che non sia prevista alcuna forma di compensazione per la perdita di gettito a favore della Regione Siciliana, analoga a quella prevista a favore della Regione Sardegna dal comma 23.

5.– La questione non è fondata.

L’art. 17 della legge contiene una serie di misure, alcune delle quali comportano maggiori entrate, altre comportano minori entrate. Per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse automobilistiche (il cui gettito riscosso nella Regione Siciliana è di spettanza di quest’ultima), la stessa disposizione impone di configurarne le nuove tariffe, ai sensi del comma 16, in modo tale da fornire “un gettito equivalente” a quello delle stesse tasse vigenti al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle soppressioni e riduzioni di tributi previste dalla medesima disposizione. Non sono previste nuove entrate nette derivanti dalle tasse automobilistiche, e non opera dunque, in proposito – per le ragioni sopra esposte al n. 2 – la riserva di entrate a favore dell’erario di cui all’art. 64 della legge.

Quanto poi al disposto dell’ultimo periodo del comma 22, secondo cui “l’insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire”, esso non può riferirsi al gettito delle tasse automobilistiche, di spettanza regionale, perché ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza del gettito stabilito nella prima parte del medesimo comma 22. Le maggiori entrate attese sono dunque quelle derivanti da misure incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute alla Regione. E poiché si prevede la realizzazione a favore del bilancio dello Stato di maggiori entrate nette, l’ipotesi della riserva all’erario si realizza in conformità alle norme di attuazione dello statuto, secondo quanto si è più sopra precisato.

Né vi sarebbe stato luogo per operare compensazioni a favore della Regione Siciliana, analoghe a quella prevista a favore della Regione Sardegna dal comma 23. Quest’ultima, infatti, non usufruisce, a differenza della Regione Siciliana, del gettito delle tasse automobilistiche riscosse nel suo territorio, onde la soppressione della tassa sulle concessioni governative per le patenti (già devoluta pro quota, invece, alla Regione) avrebbe prodotto, senza la compensazione prevista, una diminuzione di gettito. Tale effetto non si produce invece per la Regione Siciliana, garantita dal criterio di invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscosse dalla Regione) previsto dallo stesso comma 22, e la cui applicazione tiene conto anche, come è stabilito espressamente sempre dal comma 22, della abolizione della tassa di concessione governativa sulle patenti.

6.– La terza censura mossa col ricorso riguarda l’art. 18 della legge impugnata, che istituisce una “imposta erariale regionale” sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, demandando ad un regolamento la determinazione delle modalità di accertamento nonché della misura dell’aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, e stabilendo che il gettito dell’imposta sia assegnato nell’anno successivo “allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali”.

La ricorrente lamenta che la norma non tenga conto della peculiarità della finanza della Regione Siciliana, in forza della quale la istituzione di siffatto tributo spetterebbe alla Regione, nei limiti dei principi individuati dalla legislazione statale.

7.– La questione non è fondata.

La nuova imposta, pur definita “erariale regionale”, è un tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra l’altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi erariali. E’ solo il suo gettito che è devoluto alle Regioni, e dunque anche alla Regione Siciliana, per un utilizzo vincolato alle finalità precisate dallo stesso art. 18, comma 3: salva la possibilità per la Regione, nei limiti in cui la materia lo consenta, di esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui essa gode in relazione alla disciplina dei tributi erariali il cui gettito è devoluto alla stessa Regione.

8.– Da ultimo la Regione impugna l’art. 26, comma 3, della legge in esame. L’art. 26 riapre, a determinate condizioni, i termini per gli adempimenti dei soggetti incaricati della riscossione. Il comma 3 stabilisce che “la devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell’ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all’apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

La ricorrente lamenta che, operando un indistinto riferimento a tutte le Regioni a statuto speciale, e omettendo il richiamo alla disposizione di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede il versamento delle somme, riscosse a seguito dei versamenti unitari, alla Cassa regionale siciliana di Palermo, il legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi spettante alla Regione medesima.

9.– La questione non è fondata.

La disposizione impugnata non innova in nulla quanto alla disciplina generale dei rapporti fra Stato e Regione Siciliana in ordine alla riscossione dei tributi, ma si riferisce alle ipotesi in cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra Stato e Regione, limitandosi a precisare che la devoluzione alle Regioni delle quote di loro spettanza deve tener conto delle somme oggetto di versamento unificato e di compensazione, secondo le nuove norme che consentono ai contribuenti di versare unitariamente le imposte, i contributi dovuti all’INPS e le altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, relativi allo stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti (art. 1 del d. lgs. 8 luglio 1997, n. 241).

Il richiamo all’art. 22 del d. lgs. n. 241 del 1997 riguarda la già prevista struttura di gestione incaricata della suddivisione delle somme fra gli enti destinatari, e non tocca in alcun modo la perdurante applicabilità della diversa disposizione di cui all’art. 21 dello stesso decreto legislativo, che disciplina gli adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo.

Nessuna lesione dell’autonomia della Regione Siciliana, pertanto, deriva dalla disposizione denunciata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.