Sentenza n. 334 del 2006

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SENTENZA N. 334

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco                                                        BILE                          Presidente

-  Giovanni Maria                                          FLICK                          Giudice

-  Francesco                                                   AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                            DE SIERVO                      “

-  Romano                                                      VACCARELLA                “

-  Paolo                                                          MADDALENA                 “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                    “

-  Franco                                                        GALLO                             “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                       “

-  Sabino                                                        CASSESE                          “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                            “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                         “

-  Paolo Maria                                                NAPOLITANO                 “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) e della nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale amministrazione del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall’art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 20 marzo 2004, depositato in cancelleria il 6 aprile 2004 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2004.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, nonché l’Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2004 e depositato il 6 aprile 2004, la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento all’art. 36 del proprio statuto e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: a) al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni); b) alla nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall’art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

1.1. – Premette la ricorrente che il secondo comma dell’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) – aggiunto dall’art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi), e rubricato «Apparecchi da divertimento e intrattenimento», nel testo risultante a séguito della sostituzione operata dal comma 4 dell’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) – disponeva che, «fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l’anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi».

La ricorrente evidenzia che tale quadro normativo è stato modificato dall’art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 –, il quale, dopo avere, al comma 9, statuito l’abrogazione, nel citato art. 14-bis, comma 2, delle parole «e per ciascuno di quelli successivi», ha introdotto, al successivo comma 13, per gli stessi apparecchi e congegni di cui all’art. 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, collegati in rete, un «prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» e ha disposto che, per «l’anno 2004, fino al collegamento in rete», è dovuto, «a titolo di acconto», il versamento di importi determinati dallo stesso comma 13 citato. Il successivo comma 13-bis, poi, ha demandato al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’emanazione di un apposito decreto per definire «i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell’acconto di cui al comma 13».

Riferisce la ricorrente che, in attuazione di quanto statuito dal citato comma 13-bis, il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha emanato l’impugnato decreto 30 dicembre 2003, con il quale ha disposto che «il versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione  degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionali di base 1.1.10.1.». Sempre secondo la ricorrente, l’Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, facendo séguito al citato decreto con nota del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, ha informato la Regione che, in forza del criterio di imputazione adottato, anche il gettito del tributo in discorso riscosso in Sicilia va attribuito all’erario statale.

1.2. – La ricorrente sostiene, in via preliminare, l’ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché l’Agenzia delle entrate sia ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, trattandosi di organizzazione creata dallo Stato per l’esercizio di proprie funzioni e potestà.

1.3 – Nel merito, la Regione lamenta la lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, non essendo stato specificato, negli atti oggetto di conflitto, che i proventi del prelievo erariale unico riscossi in Sicilia debbono essere imputati al bilancio regionale. Infatti, i provvedimenti impugnati, prevedendo l’imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del prelievo erariale unico ad un capitolo del bilancio dello Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione degli evocati parametri, secondo i quali spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla normativa istitutiva.

La ricorrente premette, al riguardo, che l’«imposta sugli spettacoli» di cui al d.P.R. n. 640 del 1972, ridenominata – in conformità al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l’imposta sugli spettacoli e l’imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379) – «imposta sugli intrattenimenti», «risulta, per quanto riscosso in Sicilia, di incontestata attribuzione alla Regione siciliana».

Ad avviso della ricorrente, tale attribuzione sarebbe confermata dal quadro di classificazione delle entrate dello Stato e dal corrispondente quadro di classificazione delle entrate della Regione Siciliana, compilati, ai sensi dell’art. 220 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), rispettivamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Il prelievo erariale unico in questione avrebbe, inoltre, «palese natura sostitutiva di un tributo – nella specie, l’“imposta sugli intrattenimenti” – di pacifica spettanza regionale», in considerazione del combinato disposto del richiamato art. 39, commi 9 e 13, del decreto-legge n. 269 del 2003.

In particolare, per la Regione, il richiamato comma 9 determinerebbe «l’impossibilità, per gli anni successivi al 2003 e quantomeno sino all’attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di identificare la base imponibile su cui calcolare quanto dovuto a titolo di “imposta sugli intrattenimenti”», annullando, di fatto, l’imposizione su detti apparecchi e congegni. Il richiamato comma 13, istituendo un prelievo erariale unico da applicarsi sugli stessi apparecchi e congegni, sarebbe «con tutta evidenza strettamente correlato all’avvenuta sostanziale abolizione per gli stessi della imposta in precedenza applicabile in ragione dell’imponibile medio forfetario annuo identificato dal previgente l’art. 14-bis, comma 2, del d.P.R. n. 640/1972».

La Regione osserva quindi che, poiché il prelievo erariale unico è sostitutivo di precedenti forme di imposizione, gli atti impugnati sarebbero comunque lesivi delle sue competenze, alla luce del principio per cui lo Stato non può attribuire a se stesso il gettito di un tributo sostitutivo, quando il tributo sostituito non sia stato di sua esclusiva spettanza (come precisato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 2004 e n. 49 del 1972), tenuto conto che, nella specie, il contributo è stato istituito contestualmente alla previsione della non applicabilità di alcuni oneri, fra i quali l’imposta di bollo, di sicura spettanza regionale per quanto riscosso nel territorio della Regione. Precisa, infine, che qualora, in ipotesi, il prelievo erariale unico «non dovesse configurarsi quale tributo sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto all’“imposta sugli intrattenimenti” […], il gettito del nuovo tributo, riscosso in Sicilia, spetterebbe comunque alla Regione in ossequio alla regola generale di ripartizione dei tributi erariali».

2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

In punto di ammissibilità, la difesa erariale rileva che: a) «la domanda conclusivamente formulata nel ricorso […] appare non congrua al presente processo costituzionale», per mancanza della richiesta della declaratoria di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo erariale unico; b) la Regione non ha proposto ricorso avverso l’art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma solo avverso atti amministrativi meramente applicativi di tale norma.

L’Avvocatura generale osserva, inoltre, che il prelievo erariale unico, pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., non ha natura tributaria, ma «propriamente amministrativa»; e ciò sarebbe confermato «anche dalla assenza di disciplina di alcune fasi procedimentali – come quelle attinenti alla riscossione coattiva, all’accertamento e alla previsione della misura delle sanzioni comminabili – che caratterizzano i tributi». Il gettito del prelievo in questione spetterebbe, pertanto, allo Stato, a norma del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettino alla Regione Siciliana solo le entrate tributarie (art. 2) e che spettino allo Stato i proventi delle attività di gioco.

3. – Con memorie depositate in prossimità dell’udienza, la difesa erariale ha ribadito la propria eccezione di inammissibilità del ricorso «per incongrua formulazione della domanda», e ha dedotto la «cessazione di efficacia» dell’impugnato decreto direttoriale per effetto dell’art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Osserva, inoltre, l’Avvocatura dello Stato che l’impugnata nota dell’Agenzia delle entrate, «tenendo contabilmente separato il prelievo “riscosso in Sicilia”, lascia impregiudicata la questione relativa alla spettanza sia dell’attribuzione sia dell’entrata per cui si discute». In forza di tali considerazioni, sempre ad avviso dell’Avvocatura, il ricorso dovrebbe essere ritenuto privo di oggetto o dovrebbe, comunque, dichiararsi cessata la materia del contendere.

L’Avvocatura generale ribadisce, altresì, che il prelievo erariale unico non è un tributo sostitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti, ma «un provento delle attività di gioco», e cioè «un “provento” di attività […] imprenditoriali» svolte dallo Stato attraverso la rete telematica. Rileva, infine, che lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione non garantiscono alla Sicilia «una “invarianza” quantitativa degli introiti da tributi “deliberati” dallo Stato».

Considerato in diritto

1. – La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione: a) al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni); b) alla nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall’art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

Asserisce la ricorrente che i provvedimenti impugnati, nel prevedere l’imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione dell’art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

2. – Si deve preliminarmente rilevare, in relazione all’impugnazione della citata nota dell’Agenzia delle entrate, l’ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto un atto di tale Agenzia, emesso nell’esercizio delle funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e connessi uffici. Questa Corte, infatti, con le sentenze n. 288 del 2004 e nn. 72 e 73 del 2005, ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione delle indicate funzioni, e della collocazione dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del sistema ordinamentale statale.

Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione formulata dalla difesa erariale circa l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato del gettito del prelievo erariale unico. Tale richiesta si desume agevolmente, infatti, dalla rivendicazione di detto gettito alla Regione, espressamente avanzata nel ricorso stesso (sulla possibilità di desumere la richiesta di non spettanza da altri elementi del ricorso, v., ex multis, sentenze n. 28 del 2005 e n. 521 del 2002).

Ancora in via preliminare, deve essere parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla considerazione che la Regione non ha proposto ricorso in via principale avverso l’art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma si è limitata a proporre conflitto avverso atti amministrativi che sarebbero meramente applicativi di tale norma. Infatti, quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, nulla prevede circa la destinazione del gettito del prelievo erariale unico, e pertanto la Regione non avrebbe avuto interesse a censurarla.

Deve essere poi respinta l’eccezione di cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’efficacia dell’impugnato decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per effetto dell’art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale ultimo articolo, infatti, dispone che il venir meno dell’efficacia del decreto ha effetto dal 13 aprile 2004. Poiché pertanto, per il periodo anteriore, permane l’efficacia del decreto direttoriale impugnato, non sono venute meno le ragioni del conflitto.

3. – Va rilevato, ai fini della valutazione dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione, che la ricorrente muove dalla premessa, contestata dalla difesa erariale, che il prelievo erariale unico, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale”, indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «spettano alla Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

Tale premessa deve essere condivisa.

Anche a prescindere dalla denominazione di “tributo” riservata al predetto prelievo erariale unico dai provvedimenti impugnati, la natura di “entrata tributaria erariale” del medesimo si desume, infatti, in modo univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua derivazione dall’imposta sugli intrattenimenti.

Al riguardo, va rilevato che, con il combinato disposto dei commi 8, 9 e 13 dell’art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e con la conseguente modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 14-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), il legislatore ha limitato agli apparecchi e congegni per il gioco di cui al settimo comma dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti originariamente relativa sia agli apparecchi e congegni elencati dal sesto comma dello stesso articolo 110, sia a quelli elencati dal settimo comma. Nel contempo, a decorrere dall’anno 2004, ha assoggettato ad uno specifico prelievo erariale quegli apparecchi che hanno caratteristiche tecniche tali da consentirne la gestione telematica, nulla innovando, rispetto alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti, in ordine alla struttura del prelievo stesso. In particolare, il presupposto rimane, ai sensi del primo periodo del comma 13 dell’art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, l’utilizzazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito negli esercizi autorizzati, come già previsto, per l’imposta sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 della tariffa allegata allo stesso d.P.R.; l’imponibile continua ad essere costituito, ai sensi del primo periodo del comma 13 dell’art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, dai proventi del gioco, analogamente a quanto stabilito dall’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972, per l’imposta sugli intrattenimenti; il soggetto passivo è il titolare del nulla-osta per l’esercizio dei suddetti apparecchi e congegni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d, del decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86, soggetto che corrisponde al gestore degli apparecchi e congegni tenuto al versamento della sostituita imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dell’art. 1, comma 2, del decreto dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emesso il 22 marzo 2004.

Il prelievo erariale unico ha, dunque, natura tributaria, perché è sostitutivo dell’imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali (v., in generale, per le caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 73 del 2005, n. 37 del 1997, n. 11 del 1995, n. 2 del 1995, n. 63 del 1990, n. 26 del 1982).

4. – Il conflitto è invece inammissibile sotto altro profilo.

Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l’atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell’ente confliggente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Siciliana, gli atti oggetto del conflitto non attribuiscono il gettito del prelievo erariale unico allo Stato, ma si limitano a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte. Essi vanno inquadrati nell’articolato sistema normativo delineato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con il quale viene disciplinato, tra l’altro, il versamento delle imposte dai contribuenti allo Stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello Stato agli enti ai quali spetta, in tutto o in parte, quel gettito. Tale sistema prevede, per quanto qui rileva, che le somme dovute agli enti destinatari del gettito, tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate soltanto dopo che un’apposita struttura di gestione centralizzata abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza. Gli atti impugnati, dunque, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria (che precede l’intervento dell’indicata struttura di gestione e non ne condiziona l’operato), non incidono sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria. Conseguentemente, rimangono impregiudicate le pretese regionali che potrebbero nascere da violazioni del delineato sistema normativo (sentenza n. 72 del 2005; vedi anche, ex plurimis, le sentenze n. 73 del 2005, n. 97 e n. 92 del 2003, nonché le ordinanze n. 79 e n. 30 del 2003).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emesso in data 30 dicembre 2003 (Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell’art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) ed in relazione alla nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici tributo per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, previsto dall’art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2006.