Sentenza n. 92/2003

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SENTENZA N.92

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente      

- Gustavo ZAGREBELSKY                         

- Valerio ONIDA                                

- Carlo MEZZANOTTE                                 

- Fernanda CONTRI                           

- Guido NEPPI MODONA                           

- Piero Alberto CAPOTOSTI                         

- Annibale MARINI               

- Franco BILE                         

- Giovanni Maria FLICK                                

- Francesco AMIRANTE                               

- Ugo DE SIERVO                            

- Romano VACCARELLA                           

- Paolo MADDALENA                                 

ha pronunciato la seguente                  

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2001, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2001.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2002 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. La Regione Siciliana, con ricorso n. 12 del 2001, notificato il 27 gennaio 2001 e depositato il successivo 31 gennaio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", in relazione all’art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1. La Regione ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi di impresa), della legge n. 388 del 2000, in virtù del quale le "maggiori entrate" – determinate con decreto del Ministro delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2002 (art. 5, comma 2) – "che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali … per effetto dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione, di cui all’art. 116 della stessa legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d’impresa". La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui all’art. 10, comma 7, della legge medesima.

Tale disposizione sarebbe lesiva del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana previsto dallo statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, le quali – a parte i casi di "nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti e continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime" – prevedono che spettano alla Regione Siciliana, oltre le entrate dalla stessa deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Nella specie, ad avviso della Regione, il citato art. 5 della legge n. 388 del 2000 non rientra nella deroga sopra richiamata, in quanto non configura né un’imposta di nuova istituzione né un’entrata derivante da un aumento di aliquota di un’imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi tributari sugli stessi gravanti, avrebbero già costituito presupposto di imposte di spettanza regionale; pertanto, il riservare allo Stato il conseguente gettito, destinandolo ad una generalizzata riduzione dell’IRPEG e dell’IRPEF, determinerebbe un pregiudizio economico per la Regione, poiché, con la disposizione censurata, verrebbe, nella sostanza, introdotta una sostituzione di un’imposta spettante alla Regione medesima con una nuova fattispecie tributaria assegnata viceversa allo Stato. Ulteriore profilo di illegittimità della norma deriverebbe dalla preventivata destinazione delle maggiori entrate alla futura riduzione dell’IRPEG e dell’IRPEF sui redditi di impresa, con conseguente percezione da parte della Regione stessa di un minor gettito, in riferimento a tributi statutariamente di propria competenza.

1.2. Sempre in riferimento ai menzionati parametri, la Regione ricorrente impugna gli artt. 23 (Riduzioni dell’accisa per alcuni impieghi agevolati) e 25 (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori) della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevedono, a favore di determinate categorie di contribuenti, agevolazioni mediante crediti di imposta o rimborsi, da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

La censura regionale si incentra sul rilievo che il sistema della compensazione verrebbe ad incidere, per quanto attiene ai tributi erariali riscossi nell’ambito della Regione Siciliana, su risorse di pertinenza della Regione medesima e configurerebbe, quindi, una lesione della sua autonomia finanziaria.

Sussisterebbe, inoltre, ad avviso della Regione, una violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), dal momento che la disposizione in questione, in difetto di una esplicita previsione di restituzione alla Regione di un ammontare identico alle minori entrate affluite all’erario regionale per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti, come avvenuto in precedenti occasioni (restituzione del contributo straordinario per l’Europa), determinerebbe nella specie una discriminazione arbitraria e ingiusta.

1.3. Da ultimo, la Regione Siciliana impugna l’art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002) della legge n. 388 del 2000, che rimette alle Regioni a statuto speciale l’attuazione del principio di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti, sostenendo che ciò configurerebbe, a carico della Regione, un onere nuovo, in precedenza sostenuto dallo Stato e determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici regionali in dispregio dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, che impone il principio generale dell’obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

2.1. In relazione alle censure mosse con riferimento all’art. 5 della legge n. 388 del 2000, la difesa erariale ritiene che "il meccanismo redistributivo configurato dalla norma in esame appare essere totalmente ‘neutrale’ in ordine al relativo gettito di spettanza della Regione stessa, che non è destinato a rimanere comunque inciso negativamente". Peraltro, sarebbe nella specie ravvisabile un’ipotesi di "nuova entrata", poiché "tali sono incontestabilmente quelle specificamente considerate e derivanti dal previsto aumento delle basi imponibili in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione del lavoro irregolare", entrate "finalizzate dalla legge alla copertura degli oneri diretti alla specifica finalità di riduzione del carico fiscale sui redditi di impresa, con priorità temporale nelle zone disagiate".

2.2. Con riferimento alle questioni relative ai citati artt. 23 e 25 della legge n. 388 del 2000, la difesa erariale ritiene che i temuti effetti di minor gettito per la Regione Siciliana derivanti dalle previste "compensazioni" ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, sarebbero neutralizzati dalla norma, contenuta nell’art. 158, comma 2, della legge 388 del 2000, la quale prevede che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale … compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

2.3. In relazione all’ultima censura, relativa all’art. 67 della legge n. 388 del 2000, che introdurrebbe, secondo la prospettazione regionale, il principio del finanziamento dei comuni da parte della Regione in luogo dello Stato, l’Avvocatura generale ritiene che la norma non implichi, con particolare riguardo alla Sicilia (alla quale continua a competere l’IRPEF riscossa nel proprio territorio), la necessaria riduzione delle risorse di spettanza regionale, in corrispondenza con la prevista compartecipazione comunale al gettito relativo, giacché il chiaro disposto del comma 6 del medesimo articolo 67, prevede che l’attuazione della compartecipazione comunale all’IRPEF deve avvenire in conformità alle disposizioni statutarie delle Regioni a statuto speciale, "anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni e comuni".

2.4. Nell’imminenza dell’udienza, la difesa erariale ha presentato memoria, con la quale, ad integrazione di quanto già dedotto nell’atto di costituzione, sono rappresentate ulteriori osservazioni.

Con riferimento alla censura formulata dalla Regione in relazione all’art. 5 della legge n. 388 del 2000, l’Avvocatura generale dello Stato, nel sottolineare le trasformazioni introdotte dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) – a sua volta oggetto di modifiche per effetto del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409 -, ha posto in evidenza che sulla base dell’intervenuta modifica è ora prevista una diversa finalizzazione del fondo, con una destinazione delle maggiori entrate, per una quota, alla riduzione della "pressione contributiva" e, per la quota residua, "al riequilibrio dei conti pubblici".

Sul punto, l’Avvocatura sostiene che, qualora non si dovesse ritenere cessata la materia del contendere in ordine alla questione di cui all’art. 5 della legge n. 388 del 2000, stante il ius superveniens, si dovrebbe comunque concludere per l’infondatezza della questione.

Infatti, la norma in contestazione, limitandosi a prevedere la destinazione delle maggiori entrate, conseguenti all’incentivato incremento delle basi imponibili, al fondo istituito presso il bilancio dello Stato non si discosta di per sé da quanto prevede il richiamato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Né ha pregio, secondo l’Avvocatura, l’argomentazione della Regione secondo la quale i maggiori imponibili già esistevano, almeno allo stato potenziale, quali presupposti dei tributi di spettanza della Regione, in quanto essi, in realtà, erano di fatto "sommersi" e pertanto non influenti ai fini della determinazione del relativo gettito fiscale di spettanza regionale.

In ordine alla censura riferita agli artt. 23 e 25 della legge n. 388 del 2000, l’Avvocatura ritiene che essa sia da rigettare, in quanto le impugnate disposizioni, anche in relazione alla clausola di cui all’art. 158, comma 2, della legge n. 388 del 2000, secondo cui "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale … compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti", escludono che possa esser posto in discussione il principio dell’integrità del gettito delle imposte erariali localmente riscosse spettanti alla Regione.

In ordine all’ultima censura riferita all’art. 67 della legge n. 388 del 2000, la difesa erariale ritiene che la paventata decurtazione del gettito di spettanza regionale per la necessità di finanziare i comuni siciliani, in luogo dello Stato, senza contestuale copertura del relativo onere, sia infondata.

Infatti, il comma 6 dell’art. 67, da leggere in coerenza con la più generale disposizione di compatibilità di cui all’art. 158, comma 2, della medesima legge n. 388 del 2000, enuncia un principio opposto a quello prospettato dalla Regione; e cioè quello della neutralità finanziaria della compartecipazione comunale al gettito IRPEF nei riguardi della Sicilia, tenuto anche conto della previsione di "regolazioni finanziarie", conseguenti alla stessa compartecipazione comunale, tra i tre diversi livelli di governo coinvolti (Stato, Regioni e comuni).

Considerato in diritto

1. In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso in epigrafe è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), talché si pone la questione circa l’influenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione in relazione all’odierno giudizio. Va qui ribadito l’orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze n. 422 e n. 376 del 2002, in base alle quali la questione deve essere decisa avendo riguardo esclusivamente alle disposizioni costituzionali nel testo anteriore alla riforma.

2. Le questioni proposte con il ricorso investono, in primo luogo, l’art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi di impresa) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", secondo il quale le "maggiori entrate che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali … per effetto dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione, di cui all’art. 116 della stessa legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [ora, Ministero dell’economia e delle finanze], finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d’impresa". La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui all’art. 10, comma 7, della legge medesima, e cioè nei territori individuati dall’art. 4 della legge n. 388 del 2000, e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1260/1999, del 21 giugno 1999. Ai commi 2 e 3, lo stesso articolo 5 prevede poi che con decreto del Ministro delle finanze vengono determinate le maggiori entrate di cui al precedente comma 1, derivanti dall’emersione del lavoro irregolare, e che, in relazione alle stime del maggior gettito così determinato, viene disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte come previsto dal medesimo comma 1.

La disposizione in esame – come anche quelle contenute negli artt. 23, 25 e 67 della legge n. 388 del 2000 – viene censurata in relazione all’art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in relazione agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

2.1. Per quanto riguarda l’art. 5 della legge n. 388 del 2000, occorre rilevare, che nelle more della trattazione del giudizio, profonde modifiche sono state apportate dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia).

Tale legge ha dettato nuove disposizioni per incentivare l’emersione del lavoro sommerso, ed in particolare, al comma 6 dell’art. 1 della legge n. 383 del 2001, ha confermato che "restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare" di cui all’art. 116 della legge n. 388 del 2000.

La stessa legge, al comma 8 dell’art. 1 – che è stato, poi, sostituito dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 – ha confermato la prevista affluenza al fondo delle maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di emersione, ed ha disposto l’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 5. In secondo luogo, ha previsto che il fondo di cui al citato art. 5 sia destinato, non più alla riduzione dell’IRPEG e dell’IRPEF, ma alla riduzione della pressione contributiva e al riequilibrio dei conti pubblici. Infine, l’art. 3, comma 4, della medesima legge ha disposto che con decreto ministeriale, da emettere sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le Regioni e gli enti locali conseguenti all’attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 1 della legge medesima.

Il quadro normativo, come si nota, appare notevolmente modificato. Se è vero, infatti, che viene confermata la previsione di un apposito fondo destinato ad essere alimentato con le maggiori entrate risultanti sia dall’aumento che dal recupero delle basi imponibili, connesso ai programmi di emersione, è altrettanto vero che viene modificata la finalizzazione del fondo stesso, il quale, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova legge, non è più diretto alla riduzione dell’IRPEG e dell’IRPEF, ma alla riduzione della pressione contributiva ed al riequilibrio dei conti pubblici.

Sennonché, le modifiche intervenute non sono tali da far superare tutte le censure mosse dalla Regione Siciliana. Infatti, se, a partire dalla nuova legge, non può più prendersi in esame il motivo secondo il quale la Regione subirebbe un pregiudizio per la destinazione del fondo alla riduzione dell’IRPEG e dell’IRPEF, sopravvive, invece, la censura secondo la quale "il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito" risultante dall’aumento delle basi imponibili per effetto delle disposizioni sull’emersione "comporta un pregiudizio economico per la regione violandone le attribuzioni in materia finanziaria", talché non v’è spazio per una pronunzia preclusiva dell’esame del merito della questione medesima (sentenza n. 1031 del 1988).

2.2. Passando al merito della censura, la questione non è fondata.

Certamente, come afferma la Regione, il caso in esame non rientra nella previsione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo la quale spettano alla Regione tutte le entrate riscosse nell’ambito del proprio territorio "ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime".

Infatti, non si tratta nella specie di "nuove entrate", considerato che il maggior gettito in questione deriva – in relazione ai contratti di riallineamento retributivo di cui all’art. 116 della legge n. 388 del 2000 – dall’emersione di pagamenti di tributi già dovuti, che hanno la loro fonte "nelle previgenti, ed invariate, disposizioni che li disciplinano" (sentenza n. 198 del 1999), e non da una nuova imposta o dall’aumento dell’aliquota di un’imposta preesistente o comunque da un atto impositivo nuovo (sentenza n. 49 del 1972).

La censurata norma va letta in riferimento alla disposizione di cui all’art. 158, comma 2, della stessa legge finanziaria n. 388 del 2000, secondo la quale le norme in questione "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

La questione proposta dalla Regione Siciliana si risolve, pertanto, nell’ambito interno all’interpretazione della legge denunciata, la quale non prevede e non consente, essa stessa, l’attribuzione allo Stato di entrate tributarie erariali in contrasto con le norme statutarie e di attuazione in materia finanziaria della Regione (sentenza n. 430 del 1996).

A ciò va aggiunto che ad escludere la fondatezza della doglianza regionale vi è anche la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia), la quale prevede che con decreto ministeriale, da emettere sentita la Conferenza unificata, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le Regioni e gli enti locali, conseguenti all’attuazione delle disposizioni in parola. Il che significa che la Regione non ha nulla da temere anche per il caso in cui, in sede di applicazione della normativa, dovessero in concreto rilevarsi riduzioni del gettito di sua spettanza, poiché, appunto, in tal caso, ben potrà provvedersi attraverso regolazioni contabili per far conseguire alla Regione quanto di pertinenza (sentenza n. 138 del 1999, punto 16 del considerato in diritto).

3. – Passando all’esame delle questioni riferite agli artt. 23 e 25 della legge n. 388 del 2000, occorre rilevare, in via preliminare, che, nelle more della trattazione del giudizio, talune disposizioni del citato art. 25 sono state modificate dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2001, n. 330, e dall’art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2001, n. 418.

Anche in questo caso, il quadro normativo sopravvenuto non è tale da modificare sostanzialmente le norme oggetto di censura.

Infatti, la principale disposizione di cui al citato art. 25, che al comma 4 prevede, a favore di determinate categorie di contribuenti, il rimborso di quanto spettante "anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni", è rimasta immutata.

Non sussistono pertanto i presupposti per una pronunzia preclusiva dell’esame del merito della medesima questione.

3.1. – Nel merito le censure non sono fondate.

Ritiene la Regione che gli artt. 23 e 25 della citata legge finanziaria n. 388 del 2000 siano lesivi della sua autonomia, nella parte in cui i medesimi, dopo aver disposto la riduzione delle accise – imposte riservate allo Stato, gravanti su prodotti petroliferi destinati ad alcuni impieghi (autovetture da noleggio da piazza e autoambulanze, ex art. 23, sostitutivo dei punti 12 e 13 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative") o utilizzati da alcuni soggetti (autotrasportatori ex art. 25) –, prevedono, rispettivamente, che le agevolazioni sono concesse anche mediante crediti di imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero mediante rimborsi, da utilizzare anch’essi in compensazione, ai sensi del medesimo articolo. Con ciò, secondo la ricorrente, verrebbe indebitamente decurtato il gettito dei tributi di pertinenza della stessa Regione, con pregiudizio dell’autonomia finanziaria di quest’ultima. Inoltre, tale decurtazione del gettito determinerebbe una discriminazione arbitraria ed ingiusta ai danni della stessa Regione e violerebbe l’art. 3 della Costituzione.

Il problema va inquadrato nell’ambito del cosiddetto versamento unitario dei tributi, introdotto dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 – menzionato, come si è visto, dagli stessi articoli 23 e 25 in esame –, il quale prevede un sistema di versamenti unitari delle imposte e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, con facoltà per tutti i contribuenti di operare la compensazione dei crediti. Tale sistema prevede infatti una successiva attività tecnico-contabile, da parte di un’apposita struttura di gestione, individuata nella Agenzia delle entrate (cfr. art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997), volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, e a consentire, in tempi tecnici compatibili, le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza, a copertura delle somme compensate dai contribuenti (sentenza n. 156 del 2002). In pratica, l’Agenzia delle entrate procede, con cadenza quotidiana, al riversamento a tutti gli enti destinatari, ivi comprese le Regioni, delle somme relative ai tributi di rispettiva spettanza.

Ed è evidente che in questo ambito trova soluzione anche l’altra questione, adombrata dalla Regione, relativa a presunti pregiudizi derivabili da possibili ritardi, tenuto conto che, nell’attuale configurazione delle modalità per l’attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti (decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183), non può dirsi ravvisabile uno iato di significato apprezzabile tra minore entrata e riconoscimento della relativa spettanza regionale (sentenza n. 405 del 2000).

E’ da aggiungere che le leggi di bilancio per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003") e per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004") – nelle quali è prevista una apposita unità previsionale di base nell’ambito dell’allegata tabella numero 2 – consentono, comunque, la possibilità del ricorso a regolazioni contabili tra lo Stato e la Regione Siciliana.

Deve dunque concludersi su questo punto affermando che non esiste una lesione delle norme costituzionali invocate.

4. Infine, ad avviso della Regione Siciliana sarebbe lesivo della sua autonomia anche l’art. 67 della citata legge finanziaria n. 388 del 2000. Tale disposizione, nel prevedere una compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF, territorialmente imputabile alla Regione in forza del domicilio fiscale dei contribuenti, prefigurerebbe un’attribuzione ai comuni della Regione Siciliana di quote di gettito tributario spettanti alla Regione medesima, violando, in tal modo, le norme statutarie e di attuazione dello statuto stesso, poste a garanzia dell’autonomia della Regione e determinando in particolare uno squilibrio dei conti pubblici regionali in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, nell’accezione della finanza pubblica allargata.

4.1. Anche l’art. 67, nelle more della definizione del ricorso, è stato oggetto di modifiche legislative, per effetto dell’art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e dell’art. 31, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Tuttavia, anche in questo caso le intervenute modifiche non hanno variato sostanzialmente le norme oggetto di censura.

Infatti, è rimasto pressoché immutato il comma 6, che rimette alle Regioni a statuto speciale, e tra esse, alla Regione Siciliana, l’attuazione delle disposizioni in materia di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti. Le modifiche intervenute riguardano prevalentemente il comma 3 del medesimo art. 67, nella parte in cui estende la predetta compartecipazione all’IRPEF per i comuni, oltre che per il 2002, come originariamente previsto, anche per il 2003.

Si deve dunque ritenere che permane l’interesse della Regione ricorrente alla definizione del presente giudizio.

4.2. Nel merito, la questione non è fondata.

Secondo la Regione Siciliana, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, sia con gli artt. 36 dello statuto della Regione Siciliana e 2 del d.P.R. 1074 del 1965, di attuazione dello statuto medesimo, per violazione del principio dell’autonomia finanziaria regionale, sia, in particolare, con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma in questione, prefigurando una riduzione delle risorse di propria competenza per l’attuazione della compartecipazione dei comuni siciliani al gettito IRPEF senza indicare i mezzi con cui fare fronte al nuovo onere, determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici della Regione.

Tale doglianza non ha, però, motivo di esistere.

Infatti, il comma 6 dell’art. 67 della legge n. 388 del 2000 prevede che all’attuazione del sistema della compartecipazione dei comuni all’IRPEF si provvede "in conformità alle disposizioni contenute" negli statuti regionali, "anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni". Si tratta, dunque, di una clausola di salvaguardia la quale opera nel senso che la regolazione finanziaria dei rapporti tra Stato, Regione Siciliana e comuni dovrà essere effettuata in modo che non si determinino, comunque, effetti negativi o squilibri per la finanza regionale siciliana.

Come si nota, la determinazione delle concrete modalità di attuazione del "sistema delle compartecipazioni", tenuto conto del complesso intreccio dei rapporti esistenti in materia (sentenza n. 66 del 2001), è rimessa all’iniziativa dello Stato e della Regione Siciliana. Ed è ovvio che all’attuazione di tale disposizione dovrà provvedersi nel rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione (sentenza n. 98 del 2000).

In quanto tale, la norma in esame non appare costituzionalmente illegittima e lesiva degli interessi finanziari della Regione Siciliana.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 23, 25 e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", sollevate dalla Regione Siciliana, in relazione all’art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.