Ordinanza n. 288 del 2004

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SENTENZA N.288

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Valerio ONIDA, Presidente   

- Carlo MEZZANOTTE            

- Fernanda CONTRI                 

- Guido NEPPI MODONA                  

- Piero Alberto CAPOTOSTI               

- Annibale MARINI                  

- Franco BILE               

- Giovanni Maria FLICK                      

- Francesco AMIRANTE                      

- Ugo DE SIERVO                   

- Romano VACCARELLA                  

- Paolo MADDALENA            

- Alfonso QUARANTA           

ha pronunciato la seguente                    

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e della nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 16 giugno 2001, depositato in cancelleria il successivo 26 giugno ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2001.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato in data 16 giugno 2001, la Regione Siciliana ha impugnato, chiedendone il parziale annullamento, la Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, la nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e la nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, per violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria, di cui all’art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 97 della Costituzione).

In rito, la Regione ritiene sussistenti i presupposti soggettivi del conflitto anche in relazione all’Agenzia delle entrate in quanto quest’ultima sarebbe dotata di propria personalità di diritto pubblico e sarebbe da qualificare come amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo.

Nel merito, la Regione, reclamando la titolarità della potestà amministrativa in materia di riscossione dei tributi erariali di propria spettanza, lamenta che la citata Convenzione, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate, attribuirebbe a detta Agenzia ogni funzione gestionale in materia di riscossione "senza una espressa esclusione di ciò che attiene alla riscossione dei tributi" di competenza della Regione Siciliana, in violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria di cui all’art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e al d.P.R. n. 1074 del 1965, sicché la Regione sarebbe esautorata della potestà di emanare direttive sui criteri della gestione in materia di riscossione. Tale violazione risulterebbe dimostrata anche dalla nota dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, secondo la quale i poteri regionali in materia di riscossione sarebbero ricompresi tra le attribuzioni assegnate all’Agenzia stessa.

La Regione aggiunge che la mancata acquisizione dell’intesa, in sede di predisposizione della citata Convenzione tra Ministro delle finanze e Agenzia delle entrate, comporterebbe altresì violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 97 della Costituzione).

La ricorrente, riferendosi poi alla nota dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, con la quale quest’ultima fa presente di non poter procedere allo svolgimento di quanto richiesto dalla Regione in materia di riscossione, afferma che questa stessa nota sarebbe lesiva delle proprie prerogative in materia, poiché conterrebbe un rifiuto ad eseguire quanto richiesto dalla Regione a titolo di avvalimento.

2. ¾ Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero infondato.

La difesa erariale ritiene che nessuno degli atti denunciati sia idoneo ad invadere o comunque ad incidere sulla sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione in materia di riscossione dei tributi erariali.

3. ¾ Con nota del 17 ottobre 2003, la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha presentato istanza di trattazione del ricorso.

4. ¾ Peraltro, la difesa erariale, con successiva nota, dato atto della mancata adozione della necessaria delibera da parte del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di non voler coltivare il presente giudizio.

Considerato in diritto

1. ¾ Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato in data 16 giugno 2001, la Regione Siciliana ha impugnato, chiedendone il parziale annullamento, la Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, la nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e la nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, per ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria, di cui all’art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 97 della Costituzione).

In particolare, la Regione Siciliana ritiene che la Convenzione del 14 marzo 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate, sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni in materia finanziaria, nella parte in cui non esclude in modo espresso l’attività di riscossione dei tributi di competenza regionale dalle funzioni assegnate all’Agenzia e fa presente che tale lesività sarebbe confermata dal tenore della nota dell’Agenzia, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001.

A tal riguardo la Regione aggiunge che si sarebbe dovuto comunque addivenire ad una intesa, in modo da garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.

La ricorrente si duole inoltre del fatto che l’Agenzia delle entrate, con nota n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, si sarebbe rifiutata di prestare l’attività richiesta dalla Regione a titolo di avvalimento – istituto previsto dall’art. 8 delle norme di attuazione dello statuto – per la riscossione dei tributi di propria spettanza, con ciò violando sia le prerogative regionali in materia finanziaria, sia il principio di leale collaborazione (artt. 5 e 97 della Costituzione).

2. ¾ In relazione all’impugnata Convenzione del 14 marzo 2001 ed alla nota dell’Agenzia delle entrate, prot. 2001/35181, del 27 marzo 2001, il conflitto è da ritenere inammissibile.

Infatti la citata Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 59, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente, in quanto essa disciplina i rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, né contiene alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione dei poteri regionali in materia di riscossione dei tributi. Resta certo, peraltro, come precisato nella nota dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, che la Regione può avvalersi, per l’attività di riscossione dei tributi di propria spettanza, degli uffici della Direzione regionale di detta Agenzia, così, come per il passato, si era avvalsa degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato. D’altra parte non può ritenersi pregiudicata la possibilità di pervenire ad una intesa tra Regione ed Agenzia delle entrate, come peraltro è successivamente avvenuto con la stipula del protocollo in data 31 luglio 2003, relativo all’individuazione delle attività di riscossione dei tributi di spettanza regionale.

3. ¾ Altrettanto inammissibile è il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione in riferimento alla nota della Agenzia delle entrate, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001.

Infatti, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 471 del 1995, paragrafo 3 del Considerato in diritto), l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 8 delle norme di attuazione non garantisce alla Regione il potere di imporre unilateralmente lo svolgimento di determinati compiti, ma "va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi degli uffici periferici dell’Amministrazione statale (…), sempre che la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato", onde "l’Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire l’avvalimento, esercita una attività che non riguarda né pregiudica la competenza regionale di chiedere di avvalersi degli uffici statali, e che pertanto non integra gli estremi di invasività necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

     dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.