Sentenza n. 28 del 2005

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SENTENZA N. 28

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio            ONIDA                    Presidente

- Carlo              MEZZANOTTE          Giudice

- Guido             NEPPI MODONA           "

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                  "

- Annibale         MARINI                        "

- Franco            BILE                              "

- Giovanni MariaFLICK                           "

- Francesco        AMIRANTE                   "

- Ugo                DE SIERVO                   "

- Romano          VACCARELLA              "

- Paolo              MADDALENA               "

- Alfio              FINOCCHIARO             "

- Alfonso           QUARANTA                  "

- Franco            GALLO                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gherardo Colombo, promosso con ricorso del Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, notificato il 22 gennaio 2002, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2002.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

    1.– Con ricorso del 19 marzo 2001, il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei deputati – adottata dall’Assemblea in data 7 febbraio 2001– con la quale è stato dichiarato che i fatti per cui è in corso il procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Premette il Tribunale di Brescia che i fatti per cui si procede penalmente contro l’on. Sgarbi si concretano – secondo il capo di imputazione – in talune dichiarazioni, ritenute offensive della reputazione del dott. Gherardo Colombo, pronunciate nel corso del programma televisivo «Sgarbi quotidiani», trasmesso il 18, 19 e 20 dicembre 1996.

Nel ricorso si espone che l’on. Sgarbi, conduttore del citato programma – ricostruendo la vicenda relativa all’ipotizzato incontro a Palazzo Chigi tra l’on. Berruti e l’on. Berlusconi, allorché quest’ultimo rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei ministri – nell’affrontare la questione relativa al “passi d’ingresso” alla sede della Presidenza del Consiglio, utilizzato dai magistrati della Procura della Repubblica di Milano quale prova dell’incontro, aveva affermato che il “passi d’ingresso” era stato falsificato nell’ambito «di un piano molto preciso», definito «diabolico», diretto a coinvolgere nell’indagine il Presidente Berlusconi, piano di cui il “passi d’ingresso” doveva costituire il principale elemento d’accusa. Nella circostanza il conduttore televisivo aveva riportato, sintetizzandoli, brani di dichiarazioni testimoniali, relative sia al rilascio del “passi”, sia all’incontro tra l’on. Berruti e l’on. Berlusconi, tutte convergenti nel senso di escludere e il rilascio del “passi” e l’incontro in questione. Peraltro, lo stesso on. Sgarbi aveva precisato e ricordato che l’on. Berruti non aveva mai negato di essersi recato a Palazzo Chigi in quel giorno, ma aveva affermato solo di non essersi incontrato con l’on. Berlusconi.

Il ricorrente – rammentato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’insindacabilità sussiste «se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» – osserva che, nel caso di specie, il contesto in cui le dichiarazioni risultano rese, non consente di considerarle manifestazione della funzione parlamentare. Il ricorrente ricorda altresì come la Corte abbia specificato che, ai fini della sussistenza della prerogativa in questione, non è sufficiente la comunanza di argomento tra le opinioni incriminate e quelle espresse in sede parlamentare, né tanto meno «la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca», dovendo verificarsi «l’identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare».

Nel merito, osserva il giudice ricorrente come sia evidente l’insussistenza di alcun nesso tra le opinioni espresse dall’on. Sgarbi nelle citate trasmissioni e la sua funzione di componente della Camera dei deputati. Non risulta, infatti, in atti né emerge dall’esame della delibera assunta dalla Camera dei deputati che quelle opinioni fossero riproduttive di opinioni espresse in sede parlamentare; del resto, nel corso della discussione, la decisione di insindacabilità venne motivata con richiami assai generici alla «polemica politica», alla «forte critica politica», alla «costante e intensa battaglia politica», svolta dall’on. Sgarbi «in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia», senza alcun richiamo da parte dello stesso on. Sgarbi, intervenuto nel dibattito parlamentare, a specifiche dichiarazioni rese in Parlamento ed «analoghe a quelle oggetto dell’odierna imputazione».

 

2.– Con ordinanza n. 418 del 2001 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto. 

Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, ha notificato in data 22 gennaio 2002 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli, poi, insieme con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte in data 31 gennaio 2002.

 

3.– Nel giudizio si è costituita, in data 7 febbraio 2002, la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Brescia sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

La difesa della Camera, nel riservarsi «di meglio valutare gli eventuali motivi di inammissibilità del ricorso», ritiene nel merito il ricorso infondato.

In particolare, la difesa della Camera richiama la giurisprudenza costituzionale formatasi su conflitti originati dal programma «Sgarbi quotidiani» (sentenza n. 289 del 2001; sentenze n. 58, n. 56 e n. 11 del 2000), sottolineando come la stessa affermi che, essendo pacifico il contesto in cui si collocano le dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi, l’unico punto da verificare è solo se le dichiarazioni medesime rappresentino o meno «la divulgazione all’esterno (sia pure col mezzo televisivo) di una opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell’esercizio di funzioni parlamentari».

D’altra parte, rileva che la Corte, nelle recenti sentenze n. 321 e n. 320  del 2000, ha affermato che «l’attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata […] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative».

Sulla base di questa giurisprudenza, la difesa della Camera osserva che l’ambito della «politica parlamentare» non si esaurisce soltanto nei puntuali atti di esercizio attivo dei poteri del parlamentare, ma può ricomprendere anche l’intera comunicazione politico-parlamentare di cui egli è stato partecipe: anche ascoltando, leggendo e valutando dichiarazioni rese da altri parlamentari.

La difesa della Camera riassume, a riprova del suo assunto, la vicenda complessiva – alla quale si riferivano le dichiarazioni dell’on. Sgarbi – costituita dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Milano nell’ambito della inchiesta relativa a presunte «tangenti» erogate dalla Fininvest a taluni ufficiali della Guardia di finanza.

Nel corso di tale inchiesta – durante la quale l’on. Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, ricevette un avviso a comparire mentre presiedeva a Napoli, nel novembre 1994, un vertice internazionale sulla criminalità – il dott. Sciascia e l’avv. Berruti furono sospettati di aver concordato con l’on. Berlusconi una versione dei fatti da fornire agli inquirenti: il primo nel corso di una riunione tenutasi ad Arcore ed il secondo nel corso di una visita effettuata a Palazzo Chigi, visita cui si riferisce la vicenda del “passi”.

Secondo la Camera, dunque, la specifica dichiarazione dell’on. Sgarbi, di cui si controverte, deve essere collocata, per assumere un senso compiuto, in questo complesso quadro tematico che va valutato nella sua «unitarietà».

Al riguardo – osserva ancora la difesa della Camera – la sussistenza del nesso funzionale, di cui si è dato conto nella relazione della Giunta, discenderebbe dalla corrispondenza sostanziale di contenuti tra le dichiarazioni dell’on. Sgarbi pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive e quelle rese nel corso dei lavori parlamentari con riferimento al quadro tematico complessivo unitariamente considerato. Ulteriore conferma di ciò si troverebbe negli atti di sindacato ispettivo posti in essere da altri parlamentari sullo stesso complesso tematico e che al deputato Sgarbi erano certamente noti, avendone preso conoscenza in sede parlamentare.

 

4.– Con memoria del 14 gennaio 2003, depositata il 15 gennaio 2003, la Camera dei deputati ha ribadito le argomentazioni svolte in precedenza, insistendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, ha ricordato che nella motivazione della sentenza n. 435 del 2002 non si esclude che possano assumere rilevanza, ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso funzionale, gli atti parlamentari di deputati diversi dall’autore delle dichiarazioni incriminate.

 

5.– In prossimità dell’udienza la difesa della Camera ha presentato una seconda memoria, depositata in data 16 novembre 2004, con la quale, ribadita l’infondatezza del ricorso, si vengono a precisare i motivi di inammissibilità consistenti nella mancata indicazione del petitum.

Al riguardo, richiamando numerose decisioni di questa Corte, la stessa difesa ritiene che ormai da tempo è stato ritenuto requisito essenziale del ricorso la richiesta di una pronuncia di non spettanza alla Camera della valutazione di insindacabilità. E proprio la mancanza di questo requisito nel ricorso del Tribunale di Brescia determinerebbe l’inammissibilità del ricorso, venendo così a mancare «la precisazione dell’oggetto essenziale della domanda, cioè della richiesta (imposta dall’articolo 38 della legge n. 87 del 1953)».

Né varrebbe rilevare che nel dispositivo del ricorso il Tribunale di Brescia ha, però, richiesto «per l’effetto» l’annullamento della deliberazione della Camera. Infatti, come risulta in via esemplificativa, da ultimo, dalla sentenza n. 284 del 2004, non è la richiesta di annullamento (che può anche non esserci) l’oggetto essenziale della domanda nei ricorsi per conflitto tra poteri, bensì la richiesta di dichiarazione di non spettanza del potere.    

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Brescia, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione, adottata dall’Assemblea in data 7 febbraio 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti dell’on. Vittorio Sgarbi, per diffamazione aggravata in danno del magistrato dott. Gherardo Colombo, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile in sede di preliminare delibazione, con l’ordinanza n. 418 del 2001, che è stata ritualmente notificata e depositata.

 

2.– Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Camera dei deputati per una (asserita) mancata indicazione del petitum, identificato, dalla stessa difesa, nella richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.

In contrario, può osservarsi che l’indicazione del petitum, pur ovviamente necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede certo l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

E nella specie non è dubbio che, avendo il ricorrente dichiarato di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati in ordine alla delibera dell’Assemblea del 7 febbraio 2001 e di richiedere per l’effetto che «sia annullata la [citata] delibera della Camera dei deputati», il petitum risulta sufficientemente chiaro e completo.

Mentre la stessa richiesta a questa Corte di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità deve ritenersi compresa, alla stregua dei generali canoni ermeneutici, sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella richiesta di annullamento della delibera adottata dall’Assemblea.

Sicché, anche sotto l’aspetto considerato dalla difesa della Camera, il ricorso non merita la censura di incompletezza e, quindi, di inammissibilità mossa dalla stessa difesa.

 

3.– Nel merito il ricorso è fondato.

In proposito va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il nesso funzionale tra la dichiarazione resa extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all’esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti (ex multis sentenza n. 521 del 2002).

Ora, tra gli atti parlamentari dell’on. Sgarbi – menzionati e allegati dalla difesa della Camera dei deputati – quelli relativi all’anno 1994 hanno un oggetto sostanzialmente diverso da quello riferibile alle dichiarazioni incriminate, riguardando il tema della carcerazione preventiva e dell’utilizzo di metodi arbitrari e inquisitori da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano.

Deve, pertanto, escludersi qualsiasi corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato Sgarbi e i suoi antecedenti atti parlamentari di sindacato ispettivo.

E ad identiche conclusioni deve pervenirsi per l’interrogazione presentata dall’on. Sgarbi nell’anno 1995 che riguarda il commissariamento della Società Publitalia.

 

4.– Quanto all’unità tematica richiamata dalla difesa della Camera dei deputati per affermare l’esistenza nella specie di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e gli atti di sindacato ispettivo del parlamentare, è sufficiente osservare che nel significato fatto proprio dalla stessa difesa l’unità tematica finirebbe, per la sua latitudine e genericità, col rendere del tutto evanescente quella corrispondenza sia pure sostanziale tra le due categorie di atti richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e, quindi, la stessa necessità del nesso funzionale.

Sicché, «neppure l’interpretazione più lata della garanzia della insindacabilità potrebbe indurre a ritenere che un atto parlamentare contenente la denuncia di un fatto possa rendere immuni dichiarazioni che contengono valutazioni su un fatto diverso» (v. sentenza n. 508 del 2002).

Del resto, la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha ritenuto di richiamare nessun atto parlamentare del deputato Sgarbi, motivando la proposta di insindacabilità solo con l’argomento che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia».

Motivazione già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell’ambito della garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione con l’assunto, che va qui ribadito, «che altro è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia delle Camere, riserva ai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni» (cfr. sentenza n. 508 del 2002).

 

5.– La difesa della Camera prospetta, infine, la questione se un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell’attività ispettiva posta in essere da altri parlamentari. Questione del tutto irrilevante in questa sede, giacché nessuno degli atti ispettivi ai quali la difesa della Camera fa riferimento riguarda l’oggetto delle dichiarazioni rese dall’on. Sgarbi e risulta, dunque, per tale assorbente e prioritario profilo, astrattamente idoneo a motivare l’insindacabilità  di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 

6.– Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel votare la insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

La delibera di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.