Sentenza n. 11 del 2000

SENTENZA N. 11

ANNO 2000

 

Commento alla decisione di

Pasquale Costanzo

La “giurisprudenza Sgarbi” alla ricerca di un punto fermo

(nella Rubrica Studi e Commenti della Sezione Studi 2002-2000 di questa Rivista)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 17 giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso con atto del Tribunale di Bergamo, notificato il 3 maggio 1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritta al n. 17 del registro conflitti 1999.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 9 novembre 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l’avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con ordinanza in data 8 ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dr. Antonio Di Pietro - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.

1.1. Il Tribunale di Bergamo premette che si procede in sede penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da lui rese nel corso del programma "Sgarbi quotidiani", trasmesso dall’emittente televisiva Canale 5, concernenti la locazione da parte del dr. Antonio Di Pietro di un appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo.

Ad avviso del Tribunale non esisterebbe nessuna connessione tra dette dichiarazioni e l’attività parlamentare del deputato Vittorio Sgarbi e, quindi, mancherebbe il nesso funzionale tra le prime e la seconda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce condizione dell'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Collegio deduce l'erroneità della motivazione con la quale la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha sostenuto una differente conclusione, valorizzando tre profili: il contesto in cui le dichiarazioni sono state rese; la circostanza che il deputato avrebbe indirizzato la sua azione politica dentro e fuori del Parlamento proprio sul tema oggetto delle dichiarazioni; il contenuto delle frasi incriminate. L’ordinanza espone che la Giunta, relativamente al primo profilo, ha premesso che il deputato ha criticato la condotta tenuta da un magistrato del pubblico ministero nel corso di un processo penale ripreso dalla televisione, per sottolineare che essa configurava una < < caduta di stile>>. In ordine al secondo, ha osservato che il tema affrontato nella trasmissione televisiva era uno di quelli verso i quali il deputato < < ha, quasi quotidianamente, indirizzato la sua azione politica sia all’interno sia all’esterno del parlamento>>; quanto al terzo, ha sottolineato che il parlamentare avrebbe preso < < in esame alcune notizie di stampa relative al dottor Di Pietro esprimendo il proprio convincimento circa la irrisorietà del canone di locazione pagato dallo stesso per l’affitto di un appartamento>>. Da siffatte premesse la Giunta ha quindi derivato che le opinioni, < < collocabili certamente in un contesto politico>>, presenterebbero < < il carattere di "attività divulgativa connessa" all’esercizio della funzione parlamentare>>, dato che, sempre secondo la Giunta, l’articolo 68, primo comma, della Costituzione sarebbe applicabile a tutti i comportamenti del parlamentare riconducibili all’attività politica intesa in senso lato, pure se svolti fuori dalla sede parlamentare ed anche in caso di giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta illecita, purché non costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.

1.2. Il Tribunale sostiene l'erroneità della motivazione della delibera della Giunta, non integrata nel corso del dibattito in aula, deducendo che la prerogativa dell'insindacabilità non riguarderebbe l’attività politica del parlamentare intesa in senso lato e che le opinioni in esame costituirebbero meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino. A suo avviso, la circostanza che esse riguardano un argomento di rilevanza politica non permetterebbe di affermare l'esistenza del nesso di funzione con l'attività parlamentare, dato che quest'ultimo sarebbe ravvisabile solo qualora l'attività divulgativa sia correlata ad uno specifico atto parlamentare. Inoltre, secondo il Tribunale di Bergamo, anche ritenendo che l’insindacabilità possa concernere opinioni espresse al di fuori delle Camere, la partecipazione del deputato alla trasmissione televisiva non potrebbe comunque configurare un’attività riconducibile all’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto egli sarebbe intervenuto alla trasmissione quale < < conduttore/entertainer di un programma televisivo denominato "Sgarbi quotidiani", nel corso del quale egli aveva l’obbligo - sulla base di uno specifico contratto stipulato con la Reti Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo "Canale 5" - di commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità e su quanto riportato dalla stampa in generale>>, sicché, osservano ancora testualmente i giudici, < < poiché per tali prestazioni era, altresì, contrattualmente prevista una determinata retribuzione>>, dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla trasmissione quale privato cittadino.

2. Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile (ordinanza n. 129 del 16 aprile 1999).

Dopo l'avvenuta notifica alla Camera dei deputati, il 3 maggio 1999, ed il deposito in cancelleria, il 19 maggio 1999, l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, del 18 agosto 1999.

3. La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.

La difesa della Camera premette che la stessa formulazione del capo di imputazione dimostrerebbe che nel caso in esame le dichiarazioni non costituiscono critiche riguardanti vicende private, ma configurano una < < denuncia da parte di un parlamentare di un fatto che riguarda un titolare di funzioni pubbliche: fatto sul quale il controllo parlamentare non può, pertanto, ritenersi interdetto>>. In tal senso, a suo avviso, avrebbe pregnante importanza la considerazione che la fattispecie è stata ampiamente esaminata sia da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, sia dall'Assemblea, avendo in particolare un deputato sottolineato che le dichiarazioni, sia pure rese extra moenia, sarebbero riconducibili all’attività parlamentare, in quanto riguardano la vicenda che < < va sotto il nome di "affittopoli">>, che ha interessato, tra l'altro, il Parlamento < < in iniziative parlamentari tipiche (Interrogazioni, interpellanze e mozioni) ed anche in richieste di Commissioni parlamentari di inchiesta>>.

3.1. La difesa della Camera osserva che la proposta della Giunta è stata approvata senza voti contrari e che la relativa relazione si è soffermata sui seguenti punti: a) il parlamentare conduceva da tempo una personale battaglia nei confronti di alcuni magistrati che egli riteneva responsabili di comportamenti poco ortodossi; b) le opinioni riguardavano una vicenda, "affittopoli", che aveva coinvolto l’opinione pubblica ed interessato anche il Parlamento; c) i fatti si inserivano in detta vicenda; d) il contesto nel quale le opinioni erano state rese era particolarmente significativo per farle ricondurre all’esercizio del mandato parlamentare. Dunque, secondo la resistente, si sarebbe trattato < < di un’attività di denuncia di un comportamento più che discutibile e che l’opinione pubblica aveva interesse non solo a conoscere, ma anche a vedere dibattuto>>, ossia dell’esercizio < < della funzione ispettiva del parlamentare su comportamenti di persone investite di funzioni giudiziarie>>.

Ad avviso della Camera, la giurisprudenza costituzionale avrebbe affermato che, qualora sia stata deliberata l'insindacabilità, la Corte può soltanto verificare se sia stato seguito un procedimento corretto ovvero se manchino i presupposti di detta dichiarazione - tra i quali è essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare - o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati, tenendo conto che, con la sentenza n. 375 del 1997, la Corte ha sottolineato che < < la funzione parlamentare ha natura generale ed è libera nel fine>> e ciò determinerebbe < < conseguenze significative in ordine alle garanzie accordate per le opinioni espresse e i voti dati>>.

Secondo la resistente, nel caso in esame si verserebbe < < nell’esercizio della funzione ispettiva, tipica dell’attività parlamentare>>, anche perché il deputato Vittorio Sgarbi aveva indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il Parlamento nell’ordine di interessi affrontato nella trasmissione incriminata.

3.2. In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della Camera dei deputati, ha depositato memoria con la quale insiste per il rigetto del conflitto.

Secondo la resistente, l'atto con il quale è stato sollevato il conflitto mancherebbe del dovuto approfondimento dei fatti e delle motivazioni esposte negli atti parlamentari, le quali danno invece conto della rilevanza politica della vicenda oggetto delle dichiarazioni. Inoltre, nonostante l'ordinanza riconosca che l'argomento trattato dal deputato Vittorio Sgarbi aveva rilevanza politica, erroneamente esclude l'insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto ritenute non riconducibili ad atti tipici della funzione parlamentare. A suo avviso, siffatta ricostruzione sarebbe però inesatta e da essa deriverebbe che la politica non potrebbe avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa e dovrebbe essere relegata al di fuori di quella che è definita la moderna società della comunicazione e della partecipazione.

La difesa della resistente ha infine concluso deducendo che gli apprezzamenti sull’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., sono riservati alla Camera di appartenenza del parlamentare anche perché essi richiedono < < motivazioni assai complesse, difficilmente percepibili in altre sedi>> ed ha chiesto che la Corte dichiari che il potere di deliberare l'insindacabilità delle opinioni è stato correttamente esercitato e, conseguentemente, annulli l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto, dichiarando che l’azione penale non può essere proseguita.

Considerato in diritto

1. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha ad oggetto la deliberazione con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 17 giugno 1998, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso innanzi al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, il giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo sostiene che detta deliberazione violerebbe la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in quanto la Camera dei deputati avrebbe erroneamente esercitato il potere ad essa spettante, di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi. A suo avviso, la Camera avrebbe arbitrariamente ritenuto insindacabili le dichiarazioni, omettendo di considerare che esse costituirebbero meri apprezzamenti personali e che non sarebbe < < riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare>> e neppure < < un qualche intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare>>. La circostanza che esse riguardavano materia di rilevanza politica non permetterebbe infatti di ritenere esistente il nesso di funzione, identificabile soltanto qualora l'attività di divulgazione sia comunque correlata ad un atto parlamentare tipico. Il Tribunale di Bergamo, conseguentemente, chiede che la Corte annulli la predetta deliberazione.

2. In linea preliminare deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame, già dichiarata da questa Corte in sede di sommaria delibazione con l'ordinanza n. 129 del 1999.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Bergamo, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, sia la Camera dei deputati, dato che essa è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più recenti, sentenze nn. 417, 329 del 1999 e 289 del 1998). Sotto il profilo oggettivo, avendo il Tribunale denunciato la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, parimenti sussiste la materia del conflitto (ex plurimis, sentenza n. 289 del 1998).

La forma dell'ordinanza utilizzata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Bergamo nel caso in esame, di per sé sola non può, infine, comportare la irricevibilità del conflitto.

Dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte si ricava infatti che l’organo legittimato a sollevare conflitto di attribuzione deve manifestare la propria volontà di promuoverlo mediante ricorso, che deve avere i requisiti puntualmente stabiliti da dette norme. La giurisprudenza costituzionale, con orientamento assolutamente costante e consolidato, ha però già più volte affermato e chiarito che, qualora il conflitto venga sollevato dall’autorità giudiziaria, il principio della tipicità dei provvedimenti del giudice (tra le molte, ordinanze n. 37 del 1998; nn. 469, 442, 325, 251 del 1997; n. 339 del 1996; n. 68 del 1993; nn. 228 e 229 del 1975) non esclude che anche la forma dell’ordinanza sia idonea alla valida instaurazione del giudizio, sempre che l’atto contenga tutti i requisiti specificamente prescritti. Questo orientamento va confermato, precisando che, in ogni caso, in applicazione del principio processuale di strumentalità delle forme, la proposizione del conflitto mediante un atto avente forma diversa da quella del ricorso non potrebbe essere sanzionata con l’irricevibilità, qualora si accerti, come appunto nella fattispecie in esame, che esso possiede tutti i requisiti stabiliti dalle norme da ultimo richiamate ed è quindi idoneo a conseguire lo scopo cui è preordinato e a consentire la valida instaurazione del contraddittorio innanzi a questa Corte.

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e Assemblee parlamentari relativamente all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione postula che il confine tra i due distinti valori confliggenti -autonomia delle Camere e legalità-giurisdizione- sia posto sotto il controllo di questa Corte, che può essere adìta dal potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro (sentenza n. 379 del 1996). In questa sede non spetta invero alla Corte di accertare la sussistenza o meno delle responsabilità dedotte in giudizio, ma piuttosto di accertare, trattandosi di un conflitto per menomazione, se vi sia stata una illegittima interferenza nella sfera del potere ricorrente, verificando l'eventuale sussistenza di vizi del procedimento, ovvero l'omessa o erronea valutazione delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 329 del 1999, n. 289 del 1998, nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).

A questa ricognizione della propria competenza la Corte è pervenuta sulla base dei principi costituzionali che definiscono la posizione delle Camere nei confronti della giurisdizione, dai quali appunto emerge "un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (...) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà"; in questo senso si debbono pertanto ritenere "coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo" (sentenza n. 379 del 1996). Ma se appare costante nella giurisprudenza costituzionale il criterio della necessità di un collegamento, affinché l'immunità non si trasformi da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale, tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare stessa (cfr. da ultimo sentenza n. 417 del 1999), non sempre agevole risulta l'individuazione in concreto dei criteri identificativi dei comportamenti "strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo".

E' pacifico che la funzione della Corte costituzionale in ordine all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia quella di accertare -come giudice dei conflitti- se dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza costituzionalmente spettante all'altro; e cioè, in particolare, se l'esercizio della potestà spettante alla Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo comma, abbia determinato, per vizi del procedimento o in ragione dell'insussistenza o dell'arbitrarietà della valutazione dei presupposti richiesti per esercitare tale potere, la lamentata, illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 289 del 1998). La Corte non può peraltro limitarsi ad esaminare la valutazione o la congruità delle motivazioni -talvolta neppure espresse- adottate dalla Camera di appartenenza, ma deve necessariamente, dovendo giudicare sul rapporto tra le rispettive sfere di attribuzione dei poteri confliggenti, accertare se, in concreto, l'espressione dell'opinione in questione possa o meno ricondursi a quell'"esercizio delle funzioni" parlamentari, il cui ambito, trattandosi di norma costituzionale, spetta alla Corte definire.

Il controllo della Corte quindi investe direttamente il merito della controversia costituzionale sulla portata e l'applicazione dell'art. 68, primo comma. E’ infatti vero che il controllo si esplica sull'apprezzamento della Camera di appartenenza in ordine alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare (sentenza n. 379 del 1996), ma risulta pur sempre attuato in posizione di terzietà e di garanzia dell'equilibrio costituzionale fra salvaguardia della potestà autonoma della Camera di appartenenza e tutela della sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza in pari data n. 10 del 2000).

4. Superata ormai, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari -e quindi coperti dall'immunità che appunto garantisce l'autonomia delle Camere- i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni"), è tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell’ambito dei lavori dei predetti organi non può essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio di funzioni parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a quello della mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza di un "nesso funzionale" stretto tra espressione di "opinioni" e di "voti" ed "esercizio" delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare" (sentenza in pari data n. 10 del 2000).

L'interpretazione del primo comma dell'art. 68 porta infatti ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'"esercizio" delle funzioni parlamentari. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte è costante nella riaffermazione di questo criterio distintivo, statuendo che "il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per le quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è dunque costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari" (da ultimo sentenza n. 417 del 1999).

Nei casi in cui non è riscontrabile esercizio di funzioni parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale per tutte quelle opinioni che "il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica". Alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico" o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo. Questa forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari.

Se dunque l'immunità copre il membro del Parlamento per il contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche.

5. In questa ottica va dunque considerata la vicenda in esame, il cui oggetto riguarda dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso di un programma televisivo e ritenute di contenuto diffamatorio.

A questa Corte, come già rilevato in precedenza, non compete certo di entrare nel merito del processo penale, ma solo di verificare, come giudice dei conflitti, se il "cattivo" uso del potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art.68, primo comma, abbia determinato o meno la lamentata, illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Trattandosi di dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare", la Corte, ai fini dell'insindacabilità del primo comma dell'art. 68, deve dunque accertare la corrispondenza di contenuti con un atto parlamentare precedente o sostanzialmente contestuale.

Incentrandosi le posizioni delle parti del conflitto sulla interpretazione delle deliberazioni parlamentari adottate nella vicenda in esame, va ricordato che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati si era limitata a ritenere applicabile l'art. 68, primo comma, in quanto tale disposizione appare riferibile a "tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica intesa in senso lato, anche se svolti fuori dalla sede parlamentare". A sua volta, l'Assemblea aveva confermato tale criterio interpretativo stabilendo, nella seduta del 17 giugno 1998, che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, nel corso di una trasmissione televisiva da lui stesso condotta, "sia pure pronunciate extra moenia, cioè al di fuori della Camera dei deputati e non nel contesto di iniziative parlamentari tipiche, erano comunque riconducibili all'attività... di parlamentare dell'on. Sgarbi" e pertanto non potevano essere sindacate.

Da queste deliberazioni risulta dunque che le dichiarazioni del deputato Sgarbi erano state pronunciate fuori del Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche". Le stesse dichiarazioni non si possono neppure considerare connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attività politica intesa in senso lato", che però, come già rilevato, non può, per questa Corte, costituire valido oggetto dell'immunità parlamentare.

In questo giudizio non emerge quindi e non è riscontrabile in alcun modo la sussistenza del requisito della connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni; "requisito che, come più volte affermato da questa Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del 1999).

Le dichiarazioni in oggetto dell'on. Sgarbi non possono pertanto, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. La Camera dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilità in oggetto, ha perciò interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente e di conseguenza deve essere disposto l'annullamento della predetta deliberazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.