Sentenza n. 320/2000

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 320

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio  ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE  

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 5 ottobre 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo e iscritto al n. 33 del registro conflitti 1999.

 Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

 udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

 udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

 1.1. – Nel corso di un procedimento penale concernente, tra l’altro, il reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, commi secondo e terzo, cod. pen., e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) addebitato al deputato Amedeo Matacena, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha promosso, con ordinanza del 19 febbraio 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 9 dicembre 1998, con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 1.2. – Il deputato Matacena – premette, in fatto, il Giudice che solleva il conflitto – è stato imputato di diffamazione in relazione a un articolo, non firmato, apparso sul giornale “Il quotidiano della Calabria” in data 26 marzo 1997; in detto articolo si dava conto della presentazione di una denuncia da parte di Amedeo Matacena senior – padre del deputato, e imputato anch’egli nel medesimo procedimento penale, con l’imputazione di calunnia – contro Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia; la denuncia, secondo il testo dell’articolo, era “volta ad accertare se il PM nazionale Vincenzo Macrì avesse avuto o no titolo a percepire la diaria che normalmente compete ai funzionari dello Stato che vengono distaccati in luoghi dove non hanno alcuna dimora. Matacena senior” – proseguiva il testo dell’articolo – “fa riferimento al fatto che il magistrato alla data del 17 aprile 1993 era residente a Reggio Calabria. E per dimostrare che la residenza in città dura tuttora, tocca il tasto del servizio di vigilanza attorno all’abitazione del magistrato, argomento che per le forti critiche fatte in passato sono costate all’anziano armatore una condanna per diffamazione del giudice Macrì”. Nell’articolo, poi, veniva riferito che la denuncia riportava la risposta scritta del Ministro di grazia e giustizia a un’interrogazione parlamentare del deputato Amedeo Matacena, figlio del denunciante, sul medesimo argomento; in detta risposta del Ministro, sintetizzata anch’essa nell’articolo, si chiariva “... che i magistrati di quell’ufficio [la Direzione nazionale antimafia] dimorano di fatto a Roma e percepiscono l’indennità di missione allorché svolgono attività fuori dell’ordinaria sede di servizio e del luogo di abituale dimora”.

 Avviate le indagini sulla base di denuncia-querela proposta dal magistrato nei confronti di entrambi i Matacena, e formulata dal pubblico ministero richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, la Camera dei deputati, su richiesta del suo componente, ha dichiarato, con deliberazione del 9 dicembre 1998, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 La deliberazione della Camera – prosegue l’ordinanza che ha promosso il conflitto – si incentra sul rilievo, formulato dalla Giunta e fatto proprio dall’Assemblea, secondo il quale “l’antecedente logico di tutta la vicenda è costituito da un atto di sindacato ispettivo presentato dall’on. Matacena”, cioè dall’interrogazione parlamentare al Ministro di grazia e giustizia n. 4-02698 del 31 luglio 1996, cui inscindibilmente si connetterebbero le vicende successive, dall’iniziativa del padre del deputato, all’articolo pubblicato sul giornale; quest’ultimo pertanto rappresenterebbe, per la Camera, divulgazione di un’attività parlamentare e, per ciò stesso, un comportamento scriminato dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 1.3. – Ciò premesso, il ricorrente osserva che, alla stregua delle risultanze processuali e dello stesso articolo (il quale esordisce enunciando che “Il deputato di Forza Italia on. Amedeo Matacena ha reso noto che il padre ...”), non sussistono dubbi né circa lo svolgimento dei fatti né circa la riferibilità di essi al deputato; si tratta dunque, prosegue il ricorrente, soltanto di verificare se all’attività posta in essere dal deputato possa dirsi applicabile la prerogativa costituzionale e se, in particolare, sia ravvisabile nel caso in esame il nesso funzionale tra l’attività “tipica” del parlamentare (l’interrogazione) e quella successiva ed “esterna” (la pubblicazione), nesso che giustifica l’estensione alla seconda della garanzia posta per la prima.

A tale riguardo, il Giudice critica la qualificazione di “attività parlamentare” che la Camera ha attribuito alla pubblicazione nel caso di specie, poiché il taglio complessivo dell’informazione, ispirata dal deputato, non consentirebbe questa qualificazione: l’articolo esordisce annunciando una iniziativa giudiziaria di chi non è deputato – il padre del parlamentare – e prosegue menzionando precedenti controversie giudiziarie tra la stessa persona e il magistrato, risoltesi peraltro a favore di quest’ultimo; solo in chiusura dell’articolo, si dà conto di stralci della risposta (in data 3 aprile 1997) del Ministro all’interrogazione del deputato Matacena.

Nel suo assieme e per il suo divulgare iniziative assunte nei confronti di un magistrato da una persona, non parlamentare, che con il primo coltiva una remota conflittualità, l’articolo pubblicato non potrebbe dunque ricollegarsi alla funzione parlamentare svolta dal deputato Matacena, funzione che ha natura personalissima e che non è estensibile a terzi. Anzi, la pubblicazione in discorso riveste, per il ricorrente, il carattere di uno “sfogo pubblico” di iniziative giudiziarie assunte dal genitore del deputato, e lo stesso sintetico accenno al contenuto della risposta del Ministro appare, in questo quadro, un espediente, strumentale alla “cattura dell’interesse del pubblico” su una vicenda che è e rimane tutta privata.

 Ritenendo, in conclusione, incongrua e arbitraria la valutazione che nel caso concreto è stata effettuata dalla Camera dei deputati, il Giudice per le indagini preliminari chiede, sollevando conflitto, che la Corte costituzionale dichiari che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato, per le quali è sottoposto a procedimento penale, e conseguentemente annulli la relativa deliberazione, adottata dall’Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1998, per riportare i fatti dedotti in giudizio sotto il dominio delle regole comuni, non sussistendo la ratio giustificativa della prerogativa.

 2. – Con ordinanza n. 319 del 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità del conflitto; il ricorso e l’ordinanza sono stati notificati alla Camera dei deputati il 5 ottobre 1999 e depositati il successivo 20 ottobre.

 3.1. – Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera dei deputati, per chiedere che l’atto introduttivo sia ritenuto irricevibile o che il conflitto sia dichiarato inammissibile e, nel merito, respinto.

 3.2. – Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile per essere l’atto introduttivo costituito da un’ordinanza, forma questa che non sarebbe idonea a promuovere il giudizio per conflitto, alla luce degli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i quali considerano testualmente il (solo) “ricorso”, escludendo equipollenti di esso.

 3.3. – Il conflitto, secondo la Camera, sarebbe poi inammissibile, poiché dal ricorso non si ricaverebbero “l’esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia”, secondo quanto prescritto dall’art. 26 delle norme integrative.

Non sarebbe, nella specie, sufficiente la menzione che l’ordinanza-ricorso fa dell’esigenza del “pieno riespandersi della giurisdizione”, giacché le disposizioni che “regolano la materia” non si esauriscono nell’art. 68 della Costituzione, ma comprendono quelle concernenti le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

 3.4. – Nel merito del conflitto, la Camera dei deputati richiede che la Corte dichiari che spettava a essa affermare l’insindacabilità delle opinioni del deputato Matacena.

 Anche alla stregua dell’indirizzo della giurisprudenza costituzionale, ampiamente richiamata nell’atto di costituzione in giudizio, rileva in via generale la Camera che, in materia, nessun problema sorge per i due casi “estremi”, delle opinioni contenute negli atti tipici della funzione (ad esempio, un’interrogazione), certamente ricomprese nella garanzia, e all’opposto di quelle puramente personali ed estranee alla sfera politica, certamente escluse: il problema si pone per la zona intermedia, dovendosi di volta in volta accertare l’esistenza del “nesso funzionale” tra le opinioni e il mandato parlamentare, per farne derivare, in caso positivo, la prerogativa dell’insindacabilità. A tale fine, assume particolare rilievo, secondo la Camera, l’art. 67 della Costituzione, che stabilisce che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”, perché da tale principio si ricaverebbe che la rappresentanza è di tipo politico, e che l’attività parlamentare, in quanto libera nel fine, non ha un terreno predefinito che possa essere stabilito a priori: ciò rileverebbe, ai fini che interessano, nel senso di negare la riconducibilità al mandato parlamentare delle sole attività che siano “manifestamente” estranee alla funzione.

 Ciò premesso in generale circa il metodo da utilizzare ai fini della risoluzione del conflitto, la Camera osserva che nel caso di specie deve ritenersi sussistente la “connessione funzionale” che è la condizione necessaria e sufficiente per l’affermazione dell’insindacabilità.

 I fatti contestati al deputato Matacena consistono in dichiarazioni rese dallo stesso e intimamente connesse con un atto di esercizio della funzione di sindacato ispettivo; all’origine dell’intera vicenda, infatti, si colloca l’interrogazione n. 4-02698 presentata dal deputato in data 31 luglio 1996: l’articolo del quotidiano non fa altro che riprendere il contenuto di quello stesso atto, che per definizione – si osserva – è coperto dall’insindacabilità, menzionando successivi ma pur sempre connessi atti riguardanti la stessa vicenda, cioè i presunti abusi contestati al magistrato.

 Ineccepibile risulta dunque, per la Camera dei deputati, la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, poi fatta propria dal relatore nella seduta dell’Assemblea, secondo la quale l’ “antecedente logico di tutta la vicenda è costituito da un atto di sindacato ispettivo” presentato dal deputato, atto cui “tutto il resto ... si connette inscindibilmente”.

 A fronte di ciò, rileva la Camera, le contestazioni mosse dal giudice ricorrente non sono fondate. Il giudice sembra distinguere, nel contesto della pubblicazione, tra il fatto storico della denuncia presentata dal padre del deputato e la menzione dell’interrogazione parlamentare, che però, sempre secondo il giudice, sarebbe “strumentale” in quanto preordinata a divulgare una vicenda privata. Ma tale conclusione, si osserva, è errata: il fatto di rendere noto che è stata presentata una altrui denuncia, nella quale si fa menzione esplicita di una propria attività ispettiva è, per il parlamentare, attività strettamente collegata all’interrogazione medesima; interrogazione nella quale, inoltre, si prospettava anche la possibilità di una denuncia da parte del magistrato, denuncia che in effetti è successivamente intervenuta, cosicché darne conto nell’articolo non ha altro significato che quello di ricollegarsi, ancora, all’interrogazione.

 Del resto, impedire al parlamentare di intervenire pubblicamente su una questione che ha formato oggetto di una sua interrogazione equivarrebbe – si osserva ancora – a far rivivere la vecchia teoria della copertura costituzionale delle sole opinioni “intramurarie”, tesi che la Corte costituzionale ha già respinto.

 Né ad avviso della Camera può avere rilievo la circostanza che la denuncia cui si riferisce l’articolo sia stata presentata dal padre del deputato Matacena: ciò non trasforma, come sostiene il ricorrente, in vicenda privata un problema che è invece politico, come è dimostrato dal fatto che il Ministro di grazia e giustizia ha ritenuto di rispondere all’interrogazione.

 Sussistono infine, si osserva, oltre ai presupposti sostanziali per la dichiarazione di insindacabilità, i requisiti formali di validità di essa: la Giunta ha proceduto in contraddittorio con il deputato, e l’Assemblea ha deliberato, recependo le motivate conclusioni della Giunta, dopo aver ascoltato le osservazioni del relatore.

 La Camera chiede pertanto che sia riconosciuta la sussistenza degli elementi, sostanziali e procedurali, dell’insindacabilità, che, conclude, è posta a presidio della rappresentanza e dunque del corretto svolgimento della funzione parlamentare, secondo il disegno della Costituzione.

 4. – In prossimità dell’udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale si aggiungono ulteriori argomentazioni sia per ribadire le eccezioni di carattere processuale, sia quanto al merito del conflitto.

 Nel merito, in particolare, la memoria della Camera si sofferma sulle più recenti pronunce rese dalla Corte costituzionale in tema di insindacabilità parlamentare (sentenze nn. 58, 56, 11 e 10 del 2000), per rilevare in primo luogo che, anche se tali decisioni rappresentano per certi profili un mutamento di indirizzo rispetto alla giurisprudenza precedente (mutamento del resto dichiarato, nella sentenza n. 10), tuttavia esse si collocano a brevissima distanza da una decisione di segno diverso (sentenza n. 417 del 1999), cosicché non potrebbe dirsi, allo stato, che sia maturato un nuovo indirizzo giurisprudenziale realmente consolidato, né che sia conclusa la problematica determinazione dei criteri del giudizio sui conflitti tra giudici e Parlamento, in riferimento all’art. 68 della Costituzione.

Nel quadro della giurisprudenza costituzionale resa fino all’anno 1999, prosegue la Camera, non vi sarebbe alcun dubbio circa l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione alle dichiarazioni rese dal deputato Matacena, essendosi sempre riconosciuto il nesso con la funzione parlamentare quando vi sia un “complessivo contesto parlamentare” nel quale le opinioni sono state manifestate (sentenza n. 417 del 1999 citata).

 Tuttavia, prosegue la memoria, neppure l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale più recente può portare a diversa conclusione; e al riguardo, la Camera svolge un raffronto con la fattispecie decisa dalla sentenza n. 10 del 2000.

In questa decisione, si è affermato che le dichiarazioni esterne sono coperte dalla garanzia costituzionale solo quando siano “sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede parlamentare”.

 Al di là di possibili considerazioni critiche che potrebbero svolgersi riguardo a questo indirizzo – che sembra tener conto di un dato estrinseco-formale più che di una corrispondenza di sostanza – osserva la resistente che nel caso all’esame della Corte sussiste comunque proprio la stessa riproduzione delle dichiarazioni rese in sede parlamentare: nell’interrogazione del 31 luglio 1996 del deputato Matacena, si formulava espressamente l’invito al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia a valutare se la percezione dell’indennità di missione da parte del dott. Macrì, applicato alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nonostante la sua residenza nella medesima città, integrasse il reato di truffa e fosse perciò meritevole di denuncia penale; nell’atto di sindacato ispettivo l’eventualità di una denuncia era dunque esplicitamente prospettata, e nella successiva dichiarazione resa all’esterno nulla si aggiunge, riferendosi soltanto che in effetti una denuncia, relativa allo stesso comportamento contestato in sede parlamentare, era stata presentata.

A fronte di tale evidente identità di sostanza, prosegue la Camera, la pretesa del giudice ricorrente, espressa nel ricorso, di definire la “congrua” divulgazione dell’attività parlamentare, fissandone perfino il tipo di atto, i tempi e così via, in una sorta di “decalogo” della divulgazione stessa, è, per la Camera, inaccettabile: una impostazione del genere svuoterebbe di significato la garanzia costituzionale dell’insindacabilità, affidandone la delimitazione proprio al potere giudiziario, sovente contrapposto a quello che dalla garanzia è assistito, e pertanto simile impostazione deve essere, in conclusione, respinta.

Considerato in diritto

1. – Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera della Camera stessa del 9 dicembre 1998 con la quale si è affermata l’insindacabilità - alla stregua dell’art. 68, primo comma, della Costituzione - delle affermazioni contenute in un articolo di giornale ascritto al deputato Amedeo Matacena, affermazioni per le quali, come riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in corso un procedimento per diffamazione a mezzo stampa, pendente presso l’ufficio giudiziario ricorrente. Ritiene il Giudice ricorrente che la deliberazione impugnata della Camera dei deputati sia espressione di una concezione dell'insindacabilità parlamentare più ampia di quella che la Costituzione prevede, circoscritta alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, e su questa premessa ricorre per conflitto di attribuzione.

2. – La difesa della Camera dei deputati eccepisce preliminarmente l’irricevibilità dell’atto introduttivo del giudizio e l’inammissibilità del conflitto: l'irricevibilità, per avere il giudice ricorrente utilizzato la forma dell’ordinanza, in luogo di quella del ricorso, prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; l'inammissibilità, per avere trascurato di esporre, sia pure sommariamente, le ragioni del conflitto, attraverso l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia, conformemente a quanto previsto nel medesimo art. 26, ora ricordato.

Le eccezioni non sono fondate. Quanto all’irricevibilità, è sufficiente richiamare gli argomenti con i quali questa Corte ha ritenuto, per l’ipotesi di conflitto promosso dall’Autorità giudiziaria, che l’atto introduttivo sia idoneo a promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tutte le volte in cui esso corrisponda, nel contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge (per tutte, sentenza n. 10 del 2000) e, nella specie, tale corrispondenza non è né contestata né contestabile. Quanto all’inammissibilità, dedotta rilevando la mancata esposizione delle ragioni costituzionali del conflitto - carenza che discenderebbe dall’omessa indicazione delle norme costituzionali identificative delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio -, basta rilevare in contrario che la prospettata violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, quando comporti, in ipotesi, un’estensione abusiva della garanzia al di là dei casi ai quali si riferisce, si traduce di per sé in una violazione delle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria, quali determinate dalla Costituzione. Essendo l'art. 68, primo comma, della Costituzione posto al confine tra protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di attribuzioni dell'altro e viceversa, con la conseguenza che l'indicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione è sufficiente a ritenere adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia, delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione nel presente giudizio, secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

3. – Nel merito, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria non è fondato.

3.1. – Trattandosi di valutare l’applicabilità della prerogativa parlamentare prevista dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione a dichiarazioni rese da un membro del Parlamento a un organo di stampa, dichiarazioni dunque rilasciate al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari tipiche, l’intero problema si risolve nello stabilire se - ciò non di meno - esse siano “identificabili come espressioni di attività parlamentare” (sentenze nn. 10 del 2000 e 329 del 1999) e quindi siano da ricomprendere nella sfera delle attività dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini di tale identificazione non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo “contesto politico” (sentenze nn. 375 del 1997, 329 del 1999 e 58 del 2000, nonché n. 56 del 2000). Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come “espressione di attività parlamentare” (sentenze nn. 10 e 11 del 2000), il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime.

Nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo – la sostanziale corrispondenza e quindi il carattere divulgativo - è infatti il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole tramite la speciale garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997). L’attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative (sentenze nn. 11 e 56 del 2000).

3.2. – Nella specie, il contenuto delle dichiarazioni affidate alla stampa dal deputato Matacena corrisponde a quanto affermato dallo stesso nell’interrogazione parlamentare presentata il 31 luglio 1996. In essa si richiama l’attenzione del Ministro di grazia e giustizia sul percepimento di determinate somme a titolo di indennità di missione da parte di un magistrato, percepimento che l’interrogante presume indebito; si ipotizza la necessità di promuovere la restituzione delle somme medesime e si sollecita la presentazione di una denuncia all’Autorità giudiziaria sulla base della ritenuta rilevanza penale del comportamento tenuto dal magistrato. Parallelamente, nell’articolo di stampa, attribuito al deputato interrogante, si riferisce dell’esistenza dell’interrogazione e della risposta del Ministro e si dà notizia di una denuncia, sporta dal padre del deputato nei confronti del magistrato, riguardante gli stessi fatti oggetto dell’atto parlamentare. Né la strutturazione dell’articolo a stampa - cioè l’utilizzazione del contenuto di un atto altrui per richiamare il contenuto di un atto parlamentare -; né l’indicazione, accanto al contenuto principale, di circostanze di contorno, di per sé prive di autonomo significato, come quella, riferita nell’esposizione in fatto, relativa a un precedente contenzioso tra la famiglia del deputato e il magistrato in questione, valgono a negare la sostanziale corrispondenza tra il contenuto di questo e il contenuto di atti parlamentari precedenti. E tale corrispondenza con atti compiuti ed ammessi nell'esercizio della funzione di parlamentare rende irrilevante la ragione, ritenuta dal ricorrente di natura personale, che può, ipoteticamente, aver mosso il deputato a promuovere la pubblicazione dell’articolo di stampa in questione.

4. – Riconosciuta così la riconducibilità dell'attività incriminata a quella a garanzia della quale è posto l'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudizio sul conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato dall’Assemblea della Camera in data 9 dicembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.