sentenza n. 435/2002

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SENTENZA N.435

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, notificato il 5 aprile 2002, depositato in Cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati;

udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avv. Adelmo Manna per il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta e l'avv. Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di atto di "denuncia querela" in data 15 settembre 2000 del dottor Domenico Gozzo, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, contro l'allora deputato Guido Lo Porto, in relazione ad alcune dichiarazioni rese da quest'ultimo e riportate dall'agenzia Ansa il 15 giugno 2000, il competente Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta informava il 12 gennaio 2001 ex art. 129 del codice di procedura penale il Presidente della Camera dei deputati della richiesta di rinvio a giudizio del deputato. In tali dichiarazioni alcune affermazioni del dottor Gozzo riguardanti il parlamentare – contenute in una sua requisitoria in un procedimento penale a carico di un altro esponente politico del medesimo partito di Lo Porto – erano state definite, tra l'altro, "una pagina di cretinismo giudiziario", frutto di "odii ideologici" e di "strumentalizzazioni politiche".

Il Presidente della Camera con nota dell'8 marzo 2001 comunicava che l'Assemblea aveva deliberato nella riunione del 6 marzo 2001 che le espressioni contestate consisterebbero in "opinioni espresse dal deputato Guido Lo Porto nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione" e comunicava copia della conforme relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV - quater, n. 180), nella quale si affermava, a sostegno della medesima conclusione, "che le affermazioni dell'onorevole Lo Porto, rese in un contesto politico-parlamentare, erano volte anche a difendere l'immagine ed i risultati della sua attività nell'esercizio del mandato elettivo".

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, organo giurisdizionale competente in materia, con atto letto in udienza il 2 maggio 2001 alla presenza delle parti, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati poiché le dichiarazioni sarebbero state generate da ragioni personali ed al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari.

2. - Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 84 del 2002, depositata il 21 marzo 2002. Il ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato regolarmente notificato alla Camera dei deputati il 5 aprile 2002 e depositato presso la Cancelleria della Corte l'11 aprile 2002.

3. - La Camera dei deputati si è costituita in giudizio sostenendo anzitutto che le opinioni espresse dal deputato Lo Porto non possono essere ascritte alla sua sfera puramente personale, dal momento che esse si inseriscono in una discussione politico - parlamentare di interesse nazionale sui rapporti fra classe politica e magistrati.

Inoltre, a dimostrazione della sussistenza di un nesso funzionale, sono stati citati una serie di atti parlamentari tipici (nove tra interrogazioni ed interpellanze), di cui tre sottoscritti anche dal deputato Lo Porto. La memoria della Camera, peraltro, sostiene la tesi secondo la quale il fatto che sei fra questi siano stati posti in essere da altri parlamentari non dovrebbe valere ad escludere l'esistenza del detto nesso funzionale.

4. - La difesa della Camera ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 10 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, ribadendo ulteriormente le proprie argomentazioni.

5.- E' stata inoltre presentata una memoria difensiva nell'interesse del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nella quale in via preliminare si ricorda che per la giurisprudenza di questa Corte l'art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le espressioni che coincidano con atti tipici dell'esercizio della funzione parlamentare o che risultino sostanzialmente riproduttive di opinioni già espresse in sede parlamentare.

Viene inoltre evidenziato che delle interrogazioni ed interpellanze citate solo due, di cui una assai precedente alle dichiarazioni contestate, avrebbero un generico riferimento alle vicende che hanno originato le dichiarazioni del deputato Lo Porto e che quella più specifica sarebbe successiva a queste ultime.

Infine si sostiene che comunque sarebbe impossibile utilizzare atti parlamentari posti in essere da deputati diversi dall'autore delle dichiarazioni contestate.

Considerato in diritto

1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, dinanzi al quale pende procedimento penale avente ad oggetto le dichiarazioni ritenute diffamatorie (e ricordate nelle considerazioni in fatto) espresse nei confronti del dottor Domenico Gozzo da parte del deputato Guido Lo Porto, all'epoca dei fatti componente della Camera dei deputati, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, che con delibera 6 marzo 2001, conformemente alla deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (documento IV – quater, n. 180), ha dichiarato l'insindacabilità di queste dichiarazioni, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in sede di sommaria delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ordinanza n. 84 del 2002). Tale decisione è stata ritualmente notificata e depositata.

2. - Nel merito il ricorso è fondato. La Camera dei deputati sostiene che le affermazioni contestate sarebbero state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, dal momento che – secondo quanto scrive la Giunta per le autorizzazioni a procedere – il parlamentare "intendeva reagire ad una iniziativa del dottor Gozzo che gli pareva connotata da antagonismo politico. Se ne deduce pertanto che le affermazioni del deputato Lo Porto, rese in un contesto politico-parlamentare, erano volte anche a difendere l'immagine ed i risultati della sua attività nell'esercizio del mandato elettivo".

In realtà, invece, appare evidente, trattandosi di una dichiarazione resa ad una agenzia di stampa che le dichiarazioni contestate sono state espresse in un contesto del tutto estraneo alle attività parlamentari e quindi fuori della possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo idonee ad evitare, ad esempio, nel testo delle mozioni, interpellanze od interrogazioni, l'utilizzazione di espressioni lesive "dell'onorabilità dei singoli" o comunque "espressioni sconvenienti" (art. 139 - bis del Regolamento della Camera dei deputati).

3. - Secondo i consolidati canoni della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (fra le tante, si vedano le sentenze n. 289 del 2001, n. 207, n. 257, n. 283 e n. 294 del 2002), in casi analoghi può comunque giungersi a ritenere esistente la prerogativa dell'immunità se le dichiarazioni rappresentano la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche.

La difesa della Camera dei deputati ha sostenuto che questo nesso sarebbe deducibile da una serie di atti tipici della funzione parlamentare ed in particolare da nove fra interrogazioni ed interpellanze parlamentari, di cui peraltro solo tre sottoscritte anche dal deputato Lo Porto.

Tuttavia, indipendentemente dalla questione sollevata circa la rilevanza di attività parlamentari tipiche svolte da altri componenti delle Camere, assume carattere decisivo la constatazione che nessuno degli otto atti parlamentari precedenti al caso in discussione si riferisce alla vicenda che ha originato le dichiarazioni contestate. La sola interrogazione che si riferisce alla requisitoria del dottor Gozzo, comunque presentata non dal deputato Lo Porto, ma da un deputato appartenente al suo gruppo parlamentare, contiene valutazioni espresse in termini non solo diversi, ma soprattutto è successiva di otto giorni alle dichiarazioni che hanno originato la presente vicenda.

Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel votare la insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma della Costituzione, e ha leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente. La delibera di insindacabilità deve, pertanto, essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Guido Lo Porto, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione; conseguentemente,

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.