ORDINANZA N. 84
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto al n. 192 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio nei confronti del deputato Guido Lo Porto – imputato del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un comunicato poi diffuso da un’agenzia giornalistica, la reputazione del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater, n. 180), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il Giudice ricorrente – dopo aver premesso che l’anzidetta deliberazione della Camera dei deputati "inibisce l’esercizio della giurisdizione"; e dopo aver evidenziato la propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene – reputa illegittima la deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente l’annullamento: ciò in quanto la ritenuta insindacabilità riguarderebbe, in realtà, dichiarazioni prive del necessario nesso con la funzione parlamentare e la relativa attività tipica, difettando, tra l’altro, uno specifico atto parlamentare cui esse sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che, in questa fase, la Corte é chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta é legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l’atto in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.