SENTENZA N.97
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle istruzioni allegate alla nota del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione Centrale per la riscossione – prot. 1998/201476 del 21 dicembre 1998, relative al riversamento di entrate tributarie agli enti territoriali da parte dei concessionari della riscossione dei tributi, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 12 marzo 1999, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 dicembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato Liana Cordone per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 12 marzo 1999 e depositato il successivo 19 marzo, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato a causa delle istruzioni ministeriali allegate alla nota del direttore centrale del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, prot. n. 1998/201476, di cui la Regione ha avuto conoscenza il 13 gennaio 1999, relative al riversamento agli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario, da cui si evince che non è prevista la devoluzione alla Regione Siciliana di determinate entrate tributarie che si affermano essere di indiscussa e riconosciuta spettanza regionale, quali le entrate da condono ex legge n. 413 del 1991 (codici tributo 142T, 143T, 144T, 145T, 146T, 260T, 270T e 280T) da sanzioni pecuniarie (codici tributo 687T, 690T) da canoni di abbonamento autotelevisione e radio audizioni circolari e televisioni (codici tributo 705T, 707T).
2. – La Regione ricorrente, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa che ha portato alla soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari effettuata dal d.lgs 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari) e dal successivo decreto legislativo correttivo del 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs 9 luglio 1997, n. 237 e d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472) - decreti impugnati dalla stessa Regione in via principale per la pretesa esclusione della Regione Siciliana dai destinatari del riversamento - si sofferma, in particolare, sul decreto dirigenziale 17 dicembre 1998 (rectius: decreto ministeriale) che ha sostituito talune disposizioni del precedente decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997.
Ricorda la ricorrente che tale decreto dispone il versamento delle entrate da parte del concessionario "con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 237 e sulla base delle indicazioni fornite con apposite istruzioni ministeriali per i versamenti da effettuare ad enti diversi dallo Stato".
Tali istruzioni, emanate con la nota del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, prot. n. 1998/201476 della quale la Regione ha avuto conoscenza via fax il 13 gennaio 1999, non prevedendo la devoluzione alla Regione Siciliana di entrate di spettanza regionale, determinerebbero una lesione della sua autonomia finanziaria.
3. – I motivi a sostegno degli argomenti della Regione sono i seguenti.
3.1 – In primo luogo, in palese violazione della regola generale contenuta nell’art. 36 dello statuto siciliano e nelle relative norme di attuazione - secondo cui alla Regione Siciliana spettano tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio - la nota de qua destinerebbe alcuni cespiti di indiscussa spettanza regionale alle casse dello Stato anziché a quelle della Regione Siciliana.
3.2 – In secondo luogo, l’atto impugnato sarebbe "suscettibile di sindacato sotto il profilo della ragionevolezza" in quanto, con riferimento ad alcuni codici-tributo(142T, 143T, 144T, 145T, 146T, 260T, 705T e 707T), esso escluderebbe la Sicilia dal riversamento in casi per i quali il precedente decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 aveva invece previsto tale destinazione; con riferimento ad altri codici-tributo (687T e 690T) la Regione osserva, altresì, che essi indirizzano all’erario sanzioni pecuniarie per le quali è indubbio che il gettito relativo debba essere riversato alle casse siciliane.
4. – Si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 1° aprile 1999, la quale, innanzitutto, ha eccepito che l’avvenuta soppressione del servizio di cassa ha eliminato il necessario collegamento territoriale con gli uffici finanziari, ma non ha modificato la regola della spettanza alla Regione dei tributi riscossi nel territorio regionale.
4.1 – Per quanto concerne la mancata corresponsione alla cassa regionale dei tributi, l’Avvocatura osserva che le istruzioni sono state adottate sulla base di quanto previsto nel "Quadro di classificazione delle entrate" del 1998, redatto a cura della Ragioneria generale dello Stato, dal quale si rileva appunto che "dette entrate vanno versate intere" alle casse statali, con ciò impedendo ogni altra provvisoria destinazione.
4.2 – In relazione specificamente al codice-tributo 687T - assegnato alle sanzioni pecuniarie per imposte sostitutive (dirette o indirette) – l’Avvocatura osserva che il codice è stato istituito dal decreto ministeriale 11 giugno 1998 (Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) "proprio per permettere l’imputazione delle sanzioni riferite ad una genericità di imposte sostitutive, sia dirette che indirette, per le quali non è possibile risalire alla norma istitutiva, che può prevedere o meno l’eventuale "riserva all’erario".
4.3 – Con riferimento, invece, al codice tributo 690T – assegnato alle sanzioni pecuniarie per il contributo straordinario per l’Europa - l’atto di costituzione dell’Avvocatura rileva come tale gettito derivi dalle sanzioni relative ad un tributo (il "contributo straordinario per l’Europa") la cui riserva all’erario statale è espressamente sancita dall’art. 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
5. – Nelle more del giudizio, la Regione Siciliana ha depositato - il 12 dicembre 2001 - una memoria integrativa in cui ribadisce che il sistema finanziario relativo alla Regione Siciliana riserva alla Regione stessa tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio, precisando che, secondo la giurisprudenza della Corte, alle imposte principali debbono aggiungersi anche i gettiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative e penali riferiti alle violazioni delle stesse (sentenza n. 185 del 1999).
6. – In prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura ha depositato una memoria integrativa il 5 dicembre 2002, fuori termine.
6.1 – In tale memoria si fa presente, in primo luogo, che il conflitto di attribuzione di cui si tratta deve considerarsi strettamente collegato alla questione di legittimità costituzionale che la Regione Siciliana aveva a suo tempo proposto contro il d.lgs n. 422 del 1998 e che dalla stessa Corte è stato deciso nel senso della infondatezza con la sentenza n. 66 del 2001.
Viene meno, così, l’argomento principale proposto dalla Regione Siciliana, secondo il quale la nota impugnata si inserirebbe in un sistema di versamento delle entrate lesivo delle attribuzioni costituzionali della Sicilia in materia finanziaria; al contrario, fa presente l’Avvocatura, la Corte costituzionale nella citata sentenza ha chiaramente affermato che la facoltà dei concessionari di riscuotere le entrate in ogni parte del territorio non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei tributi e, quindi, non può ostacolare il riversamento di tali somme alle casse regionali.
6.2 – Prosegue l’Avvocatura segnalando che, proprio in virtù del sistema ora richiamato, il provvedimento impugnato non intende determinare quali tra le entrate corrispondenti alle voci di tributo siano di spettanza dello Stato ovvero della Regione Siciliana, ma si limita a dettare istruzioni circa le modalità di riversamento da parte del concessionario, indicando – per la Sicilia e la Sardegna – la "percentuale di devoluzione alle regioni delle somme riscosse nei rispettivi territori"; "la correttezza di tale conclusione – precisa l’Avvocatura - trae conforto dal rilievo secondo cui le percentuali del riversamento dal concessionario alla Regione Siciliana, sono rapportate espressamente non alle entrate effettivamente di spettanza della Regione Siciliana, ma alle "somme riscosse nei rispettivi territori", ragion per cui il provvedimento impugnato "di per sé non è destinato ad incidere sulla titolarità e quindi sulla spettanza delle singole entrate tributarie della Regione ovvero dello Stato".
6.3 – Nella memoria integrativa, infine, dopo aver sottolineato come il gettito relativo ai codici tributo considerati è, comunque, di limitatissima rilevanza economica, si ribadisce, con specifico riferimento al codice 690T, che tale entrata si deve alle sanzioni pecuniarie connesse al contributo straordinario per l’Europa, contributo che l’art. 3 della legge n. 662 del 1996 espressamente riserva allo Stato.
Considerato in diritto
1. – La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento alle istruzioni ministeriali allegate alla nota del direttore centrale del Ministero delle finanze 21 dicembre 1998, prot. n. 1998/201476, relative al riversamento agli enti destinatari delle somme riscosse da parte dei concessionari, istruzioni dalle quali si evincerebbe la volontà dello Stato di non devolvere alla Regione Siciliana entrate di sua indiscussa spettanza.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Perché si dia la materia di un conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, occorre che l’atto impugnato abbia idoneità ad essere lesivo della "sfera di competenza costituzionale" di cui all’art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e tale carattere manca al provvedimento qui in esame.
Le istruzioni ministeriali impugnate, infatti, sono relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario ad essa spettante e riscosso dall’amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs 9 luglio 1997, n. 237 e
d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472). Non a caso l’allegato 1 dell’atto impugnato fa esplicito riferimento alle imposte riscosse sul territorio siciliano, prevedendo in alcuni casi al suo immediato versamento (in tutto o in parte) alla Regione Siciliana ed in altri casi allo Stato, ma evidentemente in via provvisoria, dal momento che resta salvo il successivo conguaglio da effettuarsi sulla base della effettiva titolarità dei tributi.
Questa Corte, d’altronde, ha già avuto occasione, proprio in riferimento ad un ricorso della Regione Siciliana, di affermare - nella sentenza n. 66 del 2001 - che "il meccanismo di riscossione lascia (…) del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate" e – nella successiva sentenza n. 156 del 2002 - che non può ritenersi contrario a Costituzione prevedere il versamento alla Regione "solo dopo che la struttura di gestione [abbia] provveduto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza".
Ovviamente, resta impregiudicato che la Regione Siciliana, al termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute ad essa, possa eventualmente contestare errori od inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.