Sentenza n. 73 del 2005

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SENTENZA N. 73

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Fernanda                                           CONTRI                    Presidente

-  Guido                                                NEPPI MODONA    Giudice

-  Piero Alberto                                    CAPOTOSTI                     “

-  Annibale                                           MARINI                            “

-  Franco                                               BILE                                  “

-  Giovanni Maria                                 FLICK                               “

-  Francesco                                          AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                   DE SIERVO                      “

-  Romano                                            VACCARELLA                “

-  Paolo                                                 MADDALENA                 “

-  Alfio                                                 FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                             QUARANTA                    “

-  Franco                                               GALLO                             “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2002, recante «Approvazione del nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, n. 60/E del 27 febbraio 2002, recante «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126», promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 2002, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 16  del registro conflitti 2002.

  Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Gallo;

  uditi l’Avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. –  Con ricorso notificato il 15 aprile 2002 e depositato il 19 aprile 2002, la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento all’art. 36 del proprio statuto, all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e al principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: a) al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, concernente «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari»; b) alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126».

  1.1 – La ricorrente premette che: a) il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 19 febbraio 2002, ha disposto il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari su un conto corrente postale intestato alla “Tesoreria provinciale di Viterbo”; b) l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 27 febbraio 2002, nel fornire le istruzioni per il versamento del contributo unificato tramite il modello F23, ha a tal fine individuato il codice-tributo 941T, con imputazione «al capitolo 3321 del bilancio dello Stato».

  1.2 – La ricorrente sostiene, in via preliminare, l’ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché l’Agenzia delle entrate sia ente dotato di propria personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, trattandosi di organizzazione creata dallo Stato per l’esercizio di proprie funzioni e potestà.

  1.3 – Nel merito, la Regione lamenta la lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, non essendo stato specificato, negli atti oggetto di conflitto, che i proventi del contributo unificato riscossi in Sicilia, o comunque la quota di gettito sostitutiva di imposte già spettanti alla Regione Siciliana, debbono essere imputati ai corrispondenti capo e capitolo del bilancio regionale. Infatti, i provvedimenti impugnati, prevedendo l’imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ad un capitolo del bilancio dello Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione degli evocati parametri statutari, secondo i quali spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla normativa istitutiva. La ricorrente afferma, al riguardo, che la disciplina posta in essere dai provvedimenti normativi presupposti dagli atti impugnati (art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000»; decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, concernente il «Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488») non pregiudicherebbe i rapporti finanziari fra Stato e Regione, perché non disporrebbe la sottrazione alla Regione del contributo unificato, avente natura fiscale. In particolare, il contributo unificato dovrebbe considerarsi un nuovo tributo, con gettito non espressamente riservato allo Stato né destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, e non sostituirebbe – esplicitamente o implicitamente – precedenti tributi, data l’evidente diversità dei presupposti, dei  soggetti passivi e della tipologia della nuova obbligazione tributaria, rispetto al precedente regime. Secondo la ricorrente, la lesione della propria sfera di competenza costituzionale non deriverebbe dalle citate previsioni legislative e regolamentari, ma esclusivamente dagli atti impugnati, i quali, in violazione degli evocati parametri, avrebbero disposto in ordine alla ripartizione delle somme in questione senza tenere conto del luogo della riscossione e senza prevedere il versamento nelle casse regionali delle somme di spettanza.

  La Regione osserva per altro verso che, anche ove, in base ad una diversa interpretazione, si potesse ritenere il contributo unificato riservato allo Stato o sostitutivo di precedenti forme di imposizione, gli atti impugnati sarebbero comunque illegittimi, alla luce del principio per cui lo Stato non può attribuire a se stesso il gettito di un tributo sostitutivo, quando il tributo sostituito non sia stato di sua esclusiva spettanza (come precisato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 299 del 1973 e n. 49 del 1972), tenuto conto che, nella specie, il contributo è stato istituito contestualmente alla non applicabilità di alcuni oneri, fra i quali l’imposta di bollo, di sicura spettanza regionale per quanto riscosso nel territorio della Regione.

  Infine, la Regione deduce la lesione del principio costituzionale di leale cooperazione, per la violazione da parte dello Stato del dovere di mutua informazione e per la mancata intesa in ordine alla destinazione del contributo unificato.

  2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

  La difesa erariale invoca l’autorità della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1972, sotto il profilo che, ai fini dell’esclusiva spettanza allo Stato del gettito del contributo unificato, non sarebbe stata necessaria alcuna apposizione di clausole di riserva all’erario statale, sia perché il contributo unificato sarebbe per sua stessa natura destinato a soddisfare finalità continuative dello Stato, legate alle spese per gli atti giudiziari, sia perché esso non avrebbe natura sostitutiva di tributi preesistenti.

Considerato in diritto

  1. – La Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, concernente «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126». Asserisce la ricorrente che i provvedimenti impugnati, nel prevedere l’imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione dell’art. 36 dello statuto della Regione Siciliana, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e del principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni.

  2. – Si deve preliminarmente rilevare l’ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto atti dell’Agenzia delle entrate, emessi nell’esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e connessi uffici. Questa Corte, infatti, con le sentenze n. 288 del 2004 e n. 72 del 2005, ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione della peculiarità delle indicate funzioni e della speciale natura giuridica dell’Agenzia delle entrate, quale configurata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  3. –  Sempre in via preliminare ed ai fini della valutazione dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione, va rilevato che la ricorrente muove dalla premessa che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di “entrata tributaria erariale” indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «spettano alla Regione siciliana … tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate». Tale premessa – non contestata dalla difesa erariale – deve essere condivisa, con conseguente ammissibilità del conflitto.

  La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina: a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999); b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9); d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata. Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

  4. – Il conflitto è invece inammissibile sotto altro profilo.

  Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l’atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell’ente confliggente. Gli atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica. Essi si limitano a regolare le modalità di versamento del contributo unificato, senza incidere sull’assegnazione della quota spettante alla Regione Siciliana del gettito correlativo, e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, con efficacia esterna solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti. Nei confronti dell’amministrazione statale, l’indicazione del conto corrente postale su cui versare il contributo e l’imputazione delle somme riscosse ad un determinato capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi, interni all’amministrazione, che non si estendono alla successiva fase procedimentale dell’attribuzione del gettito. L’inidoneità degli atti impugnati a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria lascia, conseguentemente, impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità del gettito suddetto ed all’eventuale mancato rispetto degli evocati parametri costituzionali da parte dello Stato (vedi, in termini analoghi, ex plurimis, le sentenze n. 92 e n. 97 del 2003, nonché le ordinanze n. 30 e n. 79 del 2003).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, recante «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126» – con il ricorso indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  febbraio 2005.