ORDINANZA N.30
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 luglio 1998, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, recante “Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 25 settembre 1998, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 1998.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con atto notificato il 25 settembre 1998 e depositato il 30 settembre 1998, la Regione Siciliana ha presentato ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto dirigenziale emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze il 23 luglio 1998, recante “Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998;
che la Regione evidenzia, innanzitutto, come il citato decreto dirigenziale sia volto a determinare le modalità operative attraverso le quali devono essere corrisposte le imposte sostitutive regolate dal d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), attribuendo, in relazione alle diverse tipologie di imposte sostitutive, i relativi codici-tributo e disponendo all’art. 9 che “le somme riscosse con i codici tributo di cui al presente decreto sono versate al capo VI del bilancio dello Stato, ai capitoli ed articoli specificati a fianco di ciascun codice-tributo”;
che, in tal modo, il decreto impugnato realizzerebbe una illegittima sottrazione di quote di entrate tributarie regionali, in violazione dell’art. 36 dello statuto della Regione Siciliana, nonché dell’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante “Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria”): norme dalle quali emergerebbe il principio generale secondo il quale spetterebbero alla Regione Siciliana – a parte talune limitate eccezioni – “tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate”;
che tale principio non sarebbe stato violato dal d.lgs. n. 461 del 1997, il quale afferma – in sintonia con la giurisprudenza costituzionale – che la sostituzione di un tributo con uno nuovo non determina una alterazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione Siciliana e, dunque, non sottrae alla Regione tributi ad essa precedentemente attribuiti;
che, viceversa, il pregiudizio nei confronti della ricorrente deriverebbe unicamente dal decreto dirigenziale impugnato, il quale non consentirebbe agli agenti della riscossione di procedere alla ripartizione delle relative somme secondo i criteri inerenti la loro spettanza, determinati ai sensi dell’art. 36 dello statuto siciliano e dell’art. 2 delle norme di attuazione in base al luogo della riscossione;
che, in tema di ammissibilità del giudizio, il ricorso della Regione, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte secondo la quale in sede di conflitto intersoggettivo non è possibile impugnare atti amministrativi “al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati”, evidenzia come la lesione delle prerogative regionali discenderebbe dal decreto dirigenziale in questione, dal momento che sarebbe quest’ultimo – con determinazione “assolutamente autonoma” rispetto alle norme presupposte – a disporre l’affluenza esclusiva delle somme conseguenti alla riscossione delle imposte sostitutive alle casse dello Stato;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 ottobre 1998, riservandosi di esporre più ampiamente le proprie difese;
che tali difese sono state esposte in una memoria integrativa successivamente pervenuta alla Corte nella quale si evidenzia come l’atto impugnato sarebbe inidoneo a ledere le attribuzioni della Regione ricorrente, limitandosi – conformemente del resto alla sua intestazione – “a disciplinare le modalità di versamento delle imposte sostitutive”;
che ciò sarebbe, peraltro, provato dalla circostanza che “le somme affluite ai codici-tributo indicati nel predetto art. 9 di spettanza della Regione Siciliana sono state sin dall’inizio costantemente versate nella loro interezza alla medesima, con accredito sui relativi capitoli del proprio bilancio”;
che il decreto impugnato, secondo l’Avvocatura dello Stato, deve essere inserito nel sistema normativo del cosiddetto “versamento unificato”, nel cui contesto la individuazione dei capitoli e degli articoli del bilancio dello Stato ai quali devono affluire le entrate tributarie di spettanza dello Stato non consente di dedurre, “con infondata argomentazione a contrario”, la lamentata conseguenza della sottrazione alla Regione ricorrente delle entrate tributarie di sua spettanza;
che nelle more del giudizio, l’Avvocatura dello Stato ha presentato una ulteriore memoria integrativa in cui, oltre a ribadire la argomentazioni già illustrate, si sottolinea che una lesione a danno della Regione “potrebbe ipotizzarsi solo se essa fosse privata di somme ad essa spettanti ovvero se l’acquisizione delle somme alla stessa dovute si realizzasse con pregiudizievole ritardo”;
Considerato che, preliminarmente, va dichiarata inammissibile la costituzione della Presidenza del Consiglio in quanto effettuata fuori termine;
che, nel merito, il decreto impugnato si inserisce in un sistema normativo riguardante la raccolta dei tributi – sistema, peraltro, già scrutinato da questa Corte e ritenuto non lesivo delle attribuzioni della Regione Sicilia con le sentenze n. 66 del 2001 e n. 156 del 2002 – che prevede il riversamento delle somme dovute agli enti destinatari e, tra questi, alla Regione Siciliana;
che l’atto impugnato si limita a regolare le modalità di versamento delle imposte in questione, non incidendo in alcun modo sulla spettanza delle stesse;
che, pertanto, il suddetto decreto appare del tutto inidoneo a determinare effetti lesivi delle prerogative costituzionalmente garantite alla Regione Siciliana, rimanendo, ovviamente, impregiudicate le pretese che possono nascere da eventuali violazioni di detto sistema normativo;
che le parti durante l’udienza pubblica hanno concordamente confermato che, anche con riguardo alla attuazione successiva, non si riscontrano effetti lesivi dovuti all’atto oggetto del presente giudizio;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente inammissibile;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Siciliana avverso il decreto dirigenziale emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 23 luglio 1998, recante “Modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.