SENTENZA N. 292
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento notificati il 13 ottobre 2000, depositati in cancelleria il 26 successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento n. 127/2000 e n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000, con i quali é stato prescritto all’agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all’agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni degli anni 1996, 1997 e 1998, ed iscritti ai nn. 49 e 50 del registro conflitti 2000.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l’avvocato Fabio Roversi Monaco per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con due ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati il 13 ottobre 2000 e depositati nella cancelleria della Corte il successivo 26 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento (decreto n. 127/2000 e decreto n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000), che – su richiesta del Procuratore regionale – hanno fissato all’agente contabile, rispettivamente, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale (la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) un termine entro il quale depositare i conti giudiziali relativi alle gestioni per gli anni 1996-1998, così instaurando il giudizio di conto ai sensi dell’art. 45 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Regione e la Provincia autonoma chiedono dichiararsi che non spetta alla Corte dei conti richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei conti giudiziali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998, instando per il conseguente annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei decreti impugnati.
Nel descrivere la vicenda che ha dato luogo al sorgere del conflitto, le ricorrenti premettono che da anni non venivano richiesti ai consigli regionale e provinciale i conti concernenti le relative gestioni e che quindi gli atti impugnati sarebbero innovativi rispetto al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti dalla Corte dei conti.
A sostegno dell’ammissibilità del conflitto, nei ricorsi si richiama l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui é idoneo a produrre un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, purchè sia dotato di efficacia o rilevanza esterna e sia diretto in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa di esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa determinare un’invasione attuale della sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilità di esercizio della medesima. E la lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta offenderebbe anche l’autonomia dell’ente medesimo, facendo così insorgere per esso l’interesse a tutelare con il conflitto le proprie attribuzioni.
Nella specie si sostiene che i decreti impugnati avrebbero travalicato i confini assegnati dall’ordinamento alla giurisdizione della Corte dei conti. In particolare l’iniziativa assunta dal Procuratore regionale della Corte dei conti, confermata dalla sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo ad un errore sui confini stessi della giurisdizione spettante alla Corte dei conti nei confronti dei consigli regionale e provinciale, e non sul concreto esercizio di essa, e realizzerebbe un tipo di comportamento lesivo degli artt. 5, 116, 122, quarto comma, della Costituzione e degli artt. 4, 28, 31, primo comma, (nonchè, per quanto riguarda la Provincia, 8, 9 e 49), 83 e 84 dello statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione anche a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. Sarebbero altresì violati l’art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e l’art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
La tesi dalla quale muovono le ricorrenti é che il giudizio di conto non sarebbe circoscritto al controllo della regolarità dei conti del tesoriere e al profilo esecutivo della gestione, ma investirebbe la gestione, comprensiva degli atti di indirizzo, di programmazione, di impegno politico-amministrativo e finanziario; e sarebbe rivolto a verificare il positivo perseguimento degli obiettivi posti dalle norme dell’agire amministrativo, l’efficacia dell’azione amministrativa, l’economicità dei risultati conseguiti nel rapporto costi-ricavi-benefici, la stessa efficienza delle strutture e delle procedure dell’amministrazione. Come tale, il giudizio di conto non potrebbe aver luogo nei riguardi dell’attività di gestione dei fondi assegnati al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale per le esigenze funzionali degli stessi, ma si potrebbe riferire soltanto alla gestione di competenza della Giunta regionale e provinciale.
Si argomenta nei ricorsi che l'estensione della giurisdizione della Corte dei conti non può essere illimitata, in quanto l’ambito di essa risulta delimitato da altri valori protetti a livello costituzionale. Limitazioni e deroghe possono essere cioé desunte in via interpretativa da altre norme di rango costituzionale diverse dall'art. 103 della Costituzione: e al riguardo le ricorrenti, sebbene ammettano che la posizione dei consigli regionali e provinciali non sia identica a quella delle Camere (nei cui confronti si ritiene escluso il giudizio di conto), affermano che sarebbe ben possibile, ed anzi doveroso, un parallelismo tra le guarentigie assicurate ai membri del Parlamento ex art. 68, primo comma, della Costituzione e il regime di immunità dei consiglieri regionali individuato dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, per il Trentino-Alto Adige, dall’art. 28 dello statuto speciale. La guarentigia della insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai consiglieri regionali e provinciali nell’esercizio delle loro funzioni, si sostiene, sarebbe da porsi in relazione con la particolare natura delle attribuzioni dei consigli, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente riconosciuta; e si estenderebbe non solo all’esercizio di funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, ma anche a quelle di autoorganizzazione dei consigli. A tale proposito si ricordano la legge 6 dicembre 1973, n. 853, che sancisce l’autonomia contabile e funzionale dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, e la sentenza di questa Corte n. 392 del 1999, la quale avrebbe escluso la possibilità per la Corte dei conti di ingerirsi nell’autoorganizzazione del Consiglio regionale.
Pertanto, gli atti di gestione dei fondi messi a disposizione per soddisfare le esigenze funzionali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento apparterrebbero alla categoria delle attività coperte dalla insindacabilità.
I documenti contabili del Consiglio regionale e di quello provinciale sarebbero sottratti al giudizio di conto anche in funzione di garanzia dell’autonomia contabile ad essi costituzionalmente garantita. L’art. 83 dello statuto speciale stabilisce che la Regione e la Provincia hanno un proprio bilancio e un proprio esercizio finanziario annuale. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Provincia é attribuita autonomia normativa in materia contabile, nel senso che ad esse spetta disciplinare con norme di rango primario l'ordinamento della propria contabilità nell'ambito della più generale competenza relativa all'ordinamento degli uffici che, ai sensi dell'art. 4, numero 1, e dell’art. 8, numero 1, dello statuto, é riservata esclusivamente alla Regione e alla Provincia. Inoltre (art. 31, primo comma, dello statuto) le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale e di quello provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta. Le ricorrenti sottolineano che tale regolamento presenta un carattere del tutto peculiare rispetto ai regolamenti della Giunta e alle leggi regionali, in quanto costituisce l'unica fonte cui é rimessa la disciplina concreta delle funzioni attribuite ai consigli regionale e provinciale dallo statuto, rappresentandone lo strumento primario di svolgimento. Tale carattere ne consentirebbe l’assimilazione ai regolamenti parlamentari, fonti cui l’art. 64 della Costituzione riserva la disciplina dell’organizzazione delle Camere al fine di garantirne l'autonomia politico-costituzionale. Significativa, in questo contesto, sarebbe la previsione dell’approvazione a maggioranza assoluta rispettivamente del regolamento interno del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma e del regolamento di ciascuna Camera.
Premesso che il bilancio e la contabilità dei consigli regionale e provinciale rappresentano i mezzi e gli strumenti giuridici indispensabili perchè essi possano effettivamente esercitare in piena autonomia e senza indebite interferenze di altri organi statali o regionali le proprie funzioni (legislative, di nomina e revoca della Giunta regionale e provinciale, di approvazione del bilancio), le ricorrenti sostengono che all’autonomia contabile, funzionale all'esercizio delle funzioni assegnate ai consigli regionale e provinciale, sarebbe da correlare la non sottoponibilità della relativa gestione alla giurisdizione della Corte dei conti.
A sostegno di questa conclusione la Regione indica ulteriori ragioni.
Ai sensi dell’art. l del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, che sostituisce l'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988, il controllo di legittimità sugli atti della Regione e della Provincia si esercita esclusivamente sui regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale nonchè sui regolamenti inerenti alle materie che sono devolute alla potestà regolamentare delle Province. Tra essi non potrebbe ricomprendersi il regolamento interno dei Consigli regionale e provinciale, che costituisce la fonte di carattere primario di disciplina del bilancio e del conto consuntivo dei consigli stessi.
In secondo luogo, il controllo sulla gestione esercitato dalle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concerne solamente il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili, ed é dunque riferibile soltanto alla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e della Provincia. Come tale, esso riguarda solamente gli atti della Giunta regionale e provinciale, allo scopo di verificare la loro conformità alle disposizioni legislative vigenti. Il progetto di bilancio, le eventuali variazioni e il conto consuntivo del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale sono, invece, approvati dall'Ufficio di Presidenza con una deliberazione che sarebbe esplicazione di un potere di autoorganizzazione (art. 84 dello statuto regionale). L’approvazione dei bilanci e dei rendiconti, nel cui ambito vanno inseriti anche i fondi messi a disposizione del Consiglio, avviene dunque con atto legislativo del Consiglio stesso, che costituirebbe l'unica forma di controllo, di natura politica, sulla gestione contabile consiliare.
2. – In entrambi i giudizi si é costituito, con memorie di identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo perchè i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili e comunque siano respinti nel merito, con rigetto dell’istanza di sospensione.
Quanto all’ammissibilità, l’Avvocatura osserva che taluni dei parametri invocati nei ricorsi sono solo menzionati, senza poi farne seguire doglianze ad essi specificamente riferite.
Nel merito, il resistente esclude la rilevanza delle norme sull’insindacabilità; e ricorda la sentenza n. 110 del 1970 di questa Corte, con cui é stata affermata la sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio della Regione Sardegna al giudizio di conto.
Quanto, infine, all’istanza di sospensione, l’Avvocatura ritiene che nessun pregiudizio può derivare alle ricorrenti dall’ottemperanza al decreto della sezione giurisdizionale nelle more del processo costituzionale.
3. – In prossimità dell’udienza, sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie, di identico contenuto, per ribadire le conclusioni di accoglimento dei conflitti sollevati.
In replica alle osservazioni della difesa erariale, si osserva che le assemblee della Regione e della Provincia autonoma sono organi politico-amministrativi cui va riconosciuta una posizione di indipendenza connaturata alle loro attribuzioni.
L’autonomia contabile, funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale costituisce, si osserva nelle memorie, un principio irrinunciabile dell’ordinamento, la cui ratio risiede nella necessità di preservare l’organo da indebite pressioni esterne e di creare le condizioni per un suo agile funzionamento. Tali consigli possono infatti essere dotati di servizi propri, di personale proprio, nonchè di un proprio bilancio consiliare. Come la Corte ha già affermato nella sentenza n. 143 del 1968, "le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio". In questa direzione si inserisce la legge n. 853 del 1973, la quale, proprio a salvaguardia dell’autonomia contabile e funzionale degli organi in questione, ha istituito una rubrica negli stati di previsione di spesa delle Regioni recante il titolo "servizi degli organi statutari", intestata alla Presidenza del Consiglio regionale, nella quale vengono iscritti i fondi per le spese del Consiglio regionale medesimo, escludendo che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (cfr. sentenza n. 289 del 1997).
L’autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali e l’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’espletamento delle funzioni (anche di amministrazione attiva, quando assegnate in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato: cfr. sentenza n. 392 del 1999) dei consiglieri regionali e provinciali sarebbero violate, si ribadisce nelle memorie, dalla pretesa di ottenere il deposito dei conti consuntivi del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale.
4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato documentazione nel giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige iscritto al n. 49 del registro conflitti del 1999 (in particolare, copia della sentenza n. 461 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione).
Nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento iscritto al n. 50 del registro conflitti del 1999 il Presidente del Consiglio ha depositato una memoria integrativa. Si osserva che il Consiglio provinciale di Trento é anche e prevalentemente un organo di amministrazione, posto che, oltre alle funzioni legislative, svolge in linea di principio anche le funzioni amministrative attribuite ai consigli provinciali, sicchè non sarebbe esatto raffigurarlo come una sorta di "mini-Parlamento". Richiamando la sentenza di questa Corte n. 66 del 1964, secondo cui le controversie relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti dei consigli regionali non sono sottratte alle normali giurisdizioni statali, la difesa erariale sostiene che l’esercizio da parte di un organo di funzioni legislative di per sè non comporterebbe l’estensione delle norme e dei principi posti dall’ordinamento per i massimi organi costituzionali dello Stato e non legittimerebbe una "zona franca" sottratta al giudizio di conto. Inoltre, nel condividere e nel far proprie le argomentazioni alla base della citata sentenza n. 461 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione, l’Avvocatura dubita dell’esistenza di un reale interesse della Provincia ricorrente ad impedire lo svolgimento di un’attività, quale quella della Corte dei conti nel giudizio di conto, che si svolge nell’interesse dell’ente, dell’organo e della collettività rappresentata e dalla quale possono venire indicazioni utili per il corretto esercizio delle pubbliche funzioni.
Alla memoria la difesa erariale allega una nota della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, sede di Trento (n. 5571 del 16 maggio 2001), dalla quale si desumerebbe che il tesoriere non ha ancora ottemperato ai decreti qui impugnati.
Considerato in diritto
1. – Con due ricorsi di contenuto analogo, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione ai decreti con i quali la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, su richiesta del Procuratore regionale della stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge le funzioni di agente contabile sia del Consiglio regionale, sia del Consiglio provinciale di Trento, un termine per la presentazione dei conti relativi alle proprie gestioni per gli anni 1996, 1997 e 1998.
Secondo le ricorrenti – le quali muovono dalla premessa per cui il giudizio di conto non sarebbe circoscritto ai conti del tesoriere e al profilo esecutivo della gestione, ma si estenderebbe alla gestione dei fondi in vista della verifica sui risultati e sull'efficacia dell'azione amministrativa – non spetterebbe alla Corte dei conti il potere di avviare d'ufficio e di espletare il giudizio di conto con riferimento ai conti relativi alla gestione dei fondi posti a disposizione degli organi consiliari per la organizzazione e per lo svolgimento delle attività dei consigli. Questi ultimi godrebbero della garanzia di una specifica autonomia costituzionale, che risulterebbe lesa se fosse ammesso il controllo successivo sulla gestione dei bilanci consiliari mediante il riscontro del conto dei rispettivi agenti contabili. L'esenzione di dette gestioni dal giudizio di conto discenderebbe sia dall'autonomia funzionale e contabile dei consigli, riconosciuta per garantire l'assenza di indebite interferenze di altri organi statali o regionali nelle funzioni legislative e politiche dei consigli, sia specificamente dal riconoscimento costituzionale, ad opera dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 28, secondo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. – I due giudizi, data l'identità dell'oggetto, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. – I ricorsi sono infondati.
Nemmeno le ricorrenti contestano l'estensione del giudizio di conto e della relativa disciplina alle gestioni della Regione e delle Province autonome. Se, del resto, in assenza di una specifica legislazione si poteva dubitare di una siffatta estensione fondata esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione (ancorchè tali dubbi siano stati risolti da una risalente giurisprudenza di questa Corte: sentenze n. 110 del 1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129 del 1981), oggi il problema é superato dall'esistenza di specifiche norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che esplicitamente fanno menzione dell'esercizio, da parte delle sezioni della Corte dei conti istituite nella Regione, non solo del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e della Provincia (art. 2, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212), ma anche dell'attività giurisdizionale, in applicazione delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti medesima (art. 10-bis del d.P.R. n. 305 del 1988, aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n. 212 del 1999).
4. – Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, una esenzione da questa in favore di specifici organi della Regione e delle Province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.
Non é possibile, come questa Corte ha già più volte affermato, considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si é ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981). Le assemblee elettive delle Regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche sentenza n. 81 del 1975).
Non é qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile di cui i consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e che si manifesta nella loro potestà regolamentare interna, nella separazione dell’amministrazione dei consigli, affidata agli organi interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo regionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso il bilancio del Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio regionale. Ma tutto ciò riguarda la posizione particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della Regione, e non può implicare di per sè che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.
5. – La Regione ricorrente argomenta tale incompatibilità invocando la prerogativa della insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai componenti del consiglio regionale e di quelli delle Province autonome nell'esercizio delle loro funzioni, e la estensione di tale insindacabilità, come ritenuto da questa Corte, anche alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione di autoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999).
Ma, a togliere pregio a questo argomento, basta il decisivo rilievo che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, é in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora, nell'ambito dell’organizzazione amministrativa dei consigli regionali, l'agente contabile, che é di norma – come nel caso delle ricorrenti – un istituto di credito, é soggetto distinto dai componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto é a dirsi di altri soggetti, come ad esempio taluni funzionari del Consiglio, che possono a loro volta avere maneggio di denaro ed essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dal punto di vista oggettivo, poi, l'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernono necessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di insindacabilità.
Che, poi, il giudizio di conto possa essere a sua volta occasione, per l'organo di giustizia contabile, per venire a conoscenza di atti o di procedimenti relativi alle entrate e alle spese dell'ente, in ordine ai quali possano essersi esplicate competenze deliberative dello stesso Consiglio o di organi interni di esso, e che nei giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle risultanze di essi prendere spunto, eventuali giudizi di responsabilità amministrativa, é evenienza ulteriore ed eventuale. Solo nel momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in sede giudiziale, si porrebbe il problema di distinguere fra atti che, per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai componenti del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni, possano risultare coperti dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi in cui questa assiste le attività dei consigli regionali (cfr. ad es. sentenze n. 69 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999), ed atti (od omissioni) invece estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili di dare luogo a chiamata in responsabilità.
Tutto ciò resta, comunque, estraneo al tema, cui unicamente ha riguardo il presente giudizio, della spettanza alla Corte dei conti del potere di sottoporre gli agenti contabili dei consigli al giudizio di conto: spettanza che, in base alle considerazioni finora svolte, deve in definitiva affermarsi.
6. – La presente pronuncia di merito assorbe la decisione sull’istanza di sospensione degli atti impugnati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.