Sentenza n. 226 del 1976
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 226

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e dell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge 19 maggio 1975, n. 167 (Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477) promosso con l'ordinanza emessa il 10 aprile 1976 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - nel giudizio sull'ammissibilità al visto ed alla registrazione del d.P.R. 31 ottobre 1975, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza, emessa il 10 aprile 1976, nel corso del giudizio sull'ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 31 ottobre 1975, relativo allo stato giuridico ed alla disciplina del trattamento economico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, la Corte dei conti - Sezione di controllo - ha sollevato, in riferimento all'art. 81, terzo e quarto comma, o, alternativamente, all'articolo 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e dell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge 19 maggio 1975, n. i67, contenente la proroga dei termini per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla predetta legge n. 477 del 1973 e contenente altresì l'ulteriore specificazione che la delega medesima si riferisce anche al personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale a favore dei lavoratori emigrati nonché al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, con riguardo sia allo stato giuridico che al trattamento economico di tutte le categorie di personale indicate.

Si rileva nell'ordinanza che le norme deleganti non contengono l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti a coprire la spesa conseguente all'attuazione del decreto delegato, e neppure i principi e criteri direttivi per l'individuazione di tali mezzi, come sarebbe invece prescritto - ad avviso della Sezione di controllo - dalle invocate disposizioni costituzionali. La carenza di copertura finanziaria nella radice del potere normativo delegato - osserva ancora la Corte dei conti - non può ritenersi sanata dall'art. 32 del d.P.R. 31 ottobre 1975, secondo cui l'onere derivante dal provvedimento per il 1976 é posto a carico del capitolo n. 6856 del bilancio del Ministero del Tesoro, di cui si autorizza la riduzione.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 24 luglio 1976, sostenendo preliminarmente il difetto di legittimazione della Corte dei conti - Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Tale organo, in primo luogo, non potrebbe considerarsi giurisdizionale sotto un profilo soggettivo, perché, a differenza di altri uffici della Corte dei conti, non esercita se non funzioni di controllo e mai funzioni giurisdizionali in senso stretto; i suoi membri, d'altra parte, non sarebbero chiamati a far parte contemporaneamente anche delle Sezioni giurisdizionali della Corte.

La funzione di controllo della Corte, inoltre, non sarebbe qualificabile neppure oggettivamente giurisdizionale già alla luce dello stesso T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, che, all'art. 13, indica le funzioni giurisdizionali con il termine "giudica" mentre per tutte le altre usa la locuzione "fa il riscontro".

Analogamente, all'art. 3 distingue "decisioni" da "deliberazioni", riguardando le prime la materia giurisdizionale, le seconde il controllo.

La remissione di questioni di legittimità costituzionale da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti contrasterebbe, poi, con il principio della tempestività dell'azione amministrativa, si risolverebbe in un controllo sull'attività del Parlamento del tutto estraneo ai compiti istituzionali della Corte dei conti, vanificherebbe, praticamente, l'istituto della registrazione con riserva e neppure si concilierebbe con la non ricorribilità in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i provvedimenti di controllo in questione.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che non può considerarsi attendibile il rilievo secondo cui deve essere sempre il legislatore delegante ad indicare i mezzi finanziari per far fronte alla spesa che dovrà derivare dalla legge delegata, e pertanto conclude per l'infondatezza della questione.

3. - Alla pubblica udienza la difesa dello Stato ha insistito per l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Come riferito in narrativa e più compiutamente si dirà appresso, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti, Sezione di controllo, alla quale era stato sottoposto per il visto e conseguente registrazione il d.P.R. 31 ottobre 1975, emesso in base alla delega contenuta nell'art. 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prorogata dall'articolo unico della successiva legge 19 maggio 1975, n. 167, in tema di stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole italiane all'estero e di quello addetto ad iniziative assistenziali e parascolastiche in favore di lavoratori emigrati, sospesa ogni determinazione al riguardo, sollevava questione di legittimità costituzionale del predetto art. 4, ultimo comma, della citata legge n. 477 e dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 1975, per contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, o - alternativamente - con l'art. 76 Cost.

2. - Al problema pregiudiziale della legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a proporre questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve darsi risposta affermativa, anche coerentemente con i criteri in precedenza enunciati ed applicati da questa Corte quanto ai requisiti necessari e sufficienti affinché le questioni medesime possano considerarsi promananti da un "giudice" nel corso di un "giudizio" (art. 1 legge cost. cit.).

In presenza delle espressioni testuali adoperate in quest'ultima disposizione e della terminologia, letteralmente più restrittiva, della legge n. 87, la Corte, in tema di ammissibilità di questioni sollevate in sede di volontaria giurisdizione, fin dalla sent. n. 4 del 1956 (seguita e confermata da numerose altre adottate in prosieguo di tempo) ebbe a dare di quelle disposizioni una interpretazione estensiva, rispondente alla ratio che informa il vigente sistema di sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale e consistente, essenzialmente, nella duplice esigenza: a) che tale sindacato non abbia ad esplicarsi in astratto, ma in relazione a concrete situazioni di fatto, alle quali siano da applicare norme di dubbia costituzionalità; b) che i giudici, soggetti come sono esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), che ad essi é vietato disapplicare, non siano costretti ad emettere decisioni fondandosi su leggi della cui conformità alla Costituzione abbiano motivo di dubitare, ma debbano, in tal caso, provocare una pronuncia di questa Corte, sospendendo frattanto il procedimento, quale che ne sia la natura. Giacché "il preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro della osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai contorni sovente incerti e contestati) si traggano conseguenze così gravi" (sent. n. 129 del 1957).

A sua volta, con più largo riferimento ad altre ipotesi di procedimenti, diversi da quelli di volontaria giurisdizione, pendenti dinanzi ad un giudice, la sent. n. 83 del 1966, ebbe ad affermare che, ad aversi giudizio a quo, é sufficiente che ricorra o il requisito soggettivo, consistente nello svolgersi del procedimento "alla presenza o sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale", o il requisito oggettivo dell'esercizio "di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge", da parte di organi "pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura", che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo "posti in posizione super partes".

É alla stregua dei criteri testé rammentati, che la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale é stata riconosciuta, ad esempio, al giudice dell'esecuzione immobiliare esattoriale (di cui si trattava nella specie decisa con la cit. sent. n. 83 del 1966); al giudice dell'esecuzione penale; al giudice di sorveglianza; al tribunale, nel corso del procedimento per il ricovero dell'alienato; alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici; agli Intendenti di finanza; alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti; ai Consigli comunali in sede di contenzioso elettorale; ai Comandanti di porto; ai Consigli di prefettura e alle Giunte provinciali amministrative nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, nonché - in una prima fase - alle Commissioni per i tributi erariali e locali, e via dicendo. A volte, taluno dei predetti giudici speciali é stato poi colpito da pronuncia di incostituzionalità, perché, proprio in quanto giudice, sprovvisto delle necessarie garanzie di indipendenza e di terzietà; altre volte, la proponibilità della questione é stata negata anche ad autorità istituzionalmente giurisdizionali, quando ad esse non spettavano poteri decisori.

Per quanto più particolarmente concerne la Corte dei conti, le sentenze nn. 165 del 1963, 121 del 1966, 142 e 143 del 1968 ne hanno affermato la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del giudizio di parificazione (così dei rendiconti regionali come del rendiconto generale dello Stato) pur essendo detto giudizio regolato dal T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, nel cap. IV, e non già nel capitolo successivo, che é quello concernente le "attribuzioni giurisdizionali" della Corte, e in ordine ad esso l'art. 40 del medesimo testo unico limitandosi a richiamare "le formalità della sua giurisdizione contenziosa": con l'avvertenza, peraltro, che, in questa sede, la Corte dei conti "non applica le leggi sostanziali di spesa riflettentisi nei capitoli del bilancio, e neppure applica la legge di approvazione del bilancio", avendole "già applicate in corso di esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo" (onde la inammissibilità per irrilevanza di questioni relative sia alle prime che alla seconda: sent. n. 142 del 1968, cit.).

3. - Ed infatti, procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: di tal che, essendo strettamente vincolata dalle leggi in vigore, potrebb'essere costretta, in pratica, a rifiutare il visto quando l'atto contrasti con norme pur di dubbia costituzionalità, o viceversa ad apporlo anche ove sia stato adottato sulla base e nel rispetto di norme, che siano, a loro volta, di dubbia costituzionalità. Nell'una e nell'altra ipotesi, la situazione é, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono.

Né fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano, come nella specie, decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano perciò il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti; mentre diverso é il caso dei decreti-legge, che alla stessa vengono trasmessi per il visto, per i quali mancano - di regola - norme di legge ordinaria interposte, suscettibili di dar luogo a questioni di costituzionalità.

Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non é un giudizio in senso tecnico-processuale, é certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti é, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti é un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioé preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed é altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui é affidato.

Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per diversità di funzioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161); annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti é, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. Ed é appunto muovendo dall'esplicito riconoscimento di questa particolare posizione della Corte dei conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo, che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare la non assoggettabilità degli atti da essa adottati nell'esercizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato.

Deve soggiungersi che non mancano nel procedimento in oggetto elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio. Intanto, un contrasto di valutazioni sussiste tra l'autorità che ebbe ad emanare l'atto ed il magistrato che assolve la funzione di controllo nella fase istruttoria; sicché ove il consigliere delegato non ritenga di apporre il visto, provoca il deferimento della pronuncia alla Sezione di controllo. Di tale deferimento, a norma dell'art. 24 del testo unico, cosi come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, e delle disposizioni regolamentari, che ne integrano e svolgono i precetti, dettate dall'ordinanza del Presidente della stessa Corte dei conti 28 novembre 1956, n. 151, viene data alle amministrazioni interessate, come pure a quella del Tesoro per quanto la riguarda, comunicazione scritta almeno otto giorni prima della seduta fissata per la discussione, con avviso che possono presentare deduzioni e farsi rappresentare davanti alla Sezione da funzionari aventi un determinato grado. In tal modo é garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. Infine, la deliberazione della Sezione dev'essere "sobriamente motivata", depositata in segreteria non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui é stata adottata e comunicata in copia "senza indugio" alle amministrazioni interessate ed a quella del Tesoro (art. 5, ordinanza cit.), e rimane inoltre a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Circostanze, tutte queste, che concorrono a rafforzare la soluzione positiva che deve darsi al problema pregiudiziale della legittimazione della Sezione di controllo a proporre a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.

D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte.

4. - Con le considerazioni che precedono, i principali argomenti addotti in senso opposto dalla difesa dello Stato hanno già ricevuto esplicita od implicita risposta.

Dei rimanenti non é pertinente il richiamo all'art. 111 Cost., secondo comma, che ammette "sempre" il ricorso in cassazione "contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali", dal momento che, alla stregua delle conclusioni sopra raggiunte, il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non ha natura propriamente giurisdizionale, pur essendo analogo ad un giudizio, nel senso ed entro i limiti di cui si é detto sopra, al punto 3.

Considerazioni in gran parte analoghe valgono a far superare l'ulteriore argomento che si vorrebbe ricavare dalla inapplicabilità alle deliberazioni della Sezione di controllo dell'istituto del giudicato, non senza aggiungere che tali deliberazioni, siano positive che negative, hanno certamente contenuto decisorio e non sono modificabili da parte della stessa Sezione né sindacabili in altra estranea sede.

Secondo l'Avvocatura, poi, con il riconoscere alla Sezione di controllo la possibilità di adire questa Corte, si inciderebbe gravemente sul potere governativo di disporre la registrazione con riserva nonché sulla tempestività dell'azione amministrativa, ed in particolare, nelle ipotesi di controllo su decreti legislativi delegati, sul termine per l'esercizio della delega prefissato dal Parlamento.

Quanto alla registrazione con riserva, a prescindere dal rilievo che tale istituto incontra già nel testo unico del 1934 alcune specifiche eccezioni (art. 25, ultimo comma) e dalla constatazione che, dopo l'avvento della Repubblica, esso ha trovato limitata applicazione, va precisato che il Governo rimane libero di farvi ricorso, oltre che (ovviamente) in tutti i casi in cui non sorgano questioni di legittimità costituzionale delle norme che la Corte dei conti deve applicare, anche, essendosi verificata una tale evenienza, dopo conclusosi il processo costituzionale incidentale, nei limiti di volta in volta derivanti dal contenuto della decisione adottata dalla Corte costituzionale e dai principi costituzionali disciplinanti gli effetti delle sue pronunce.

Quanto ai ritardi che dall'essersi adita questa Corte possono derivare all'azione amministrativa, é da osservare che, nessun termine essendo prestabilito né alla Corte dei conti per deliberare all'ammissione o meno al visto e registrazione né alle amministrazioni interessate per trasmettere ad essa i propri atti e per controdedurre agli eventuali rilievi mossi nella fase istruttoria del procedimento di controllo, ritardi purtroppo si verificano e spesso si sono verificati in passato, indipendentemente dalla sollevabilità di questioni di costituzionalità: che potrebbe, dunque, al più, aggravare un inconveniente già riscontrabile nella prassi. A siffatte preoccupazioni, che peraltro non incidono sul problema giuridico della legittimazione della Sezione di controllo, può tuttavia replicarsi che l'eventuale giudizio di questa Corte può aver luogo con la massima sollecitudine, avvalendosi il Presidente della facoltà di ridurre i termini fino alla metà (art. 9, legge cost. n. 1 del 1953), oltre che dandosi alla trattazione della causa la precedenza nella fissazione dei ruoli. Rilievi, questi, che naturalmente si estendono alla particolare ipotesi di questioni concernenti leggi di delegazione, alle quali la Corte dei conti debba raffrontare decreti legislativi sottoposti al suo controllo.

5. - Nel merito, sono denunciate le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del n. 3 dell'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 167.

La prima di dette leggi, nel delegare al Governo "l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato", si riferisce, tra l'altro, espressamente, nel menzionato ultimo comma dell'art. 4, anche al personale medesimo delle scuole ed istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero; la seconda, nel prorogare i termini per l'esercizio di tale delega, specifica ulteriormente, nel predetto n. 3 del suo articolo unico, che la delega medesima si riferisce altresì al personale addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale a favore dei lavoratori emigrati nonché al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, comprendendo in ogni caso sia quanto concerne lo stato giuridico, sia quanto riguarda il trattamento economico (ed é questo il punto essenziale ai fini del decidere) di tutte le categorie di personale testé indicate.

Ora, poiché l'attuazione della delega, cosi prorogata ed in certo senso autenticamente interpretata dallo stesso legislatore delegante, comporta indubbiamente nuovi oneri finanziari, alla cui copertura provvede, infatti, l'art. 32 del d.P.R. 31 ottobre 1975 (del quale é stata frattanto sospesa la registrazione), in mancanza però di qualsiasi previsione a tale specifico riguardo così nella legge n. 477 come nella successiva legge n. 167 del 1975, le censure proposte dalla Sezione di controllo investono le anzidette disposizioni, che violerebbero l'art. 81, terzo e quarto comma. Cost., per avere omesso di disporre in merito alla copertura della spesa, o - alternativamente - l'art. 76 Cost., non avendo nemmeno predeterminato i principi e criteri direttivi ai quali il Governo destinatario della delega avrebbe dovuto attenersi per provvedervi, invece, esso stesso.

La questione é fondata. Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; così come grava invece sul Governo, allorché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove é soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere. dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa.

Di guisa che deve riconoscersi che le disposizioni delle due leggi di delega denunciate dall'ordinanza ed in precedenza più volte menzionate, avendo omesso di provvedere al riguardo, hanno violato le ricordate norme dell'art. 81.

Non rileva, poi, ai fini del presente giudizio, accertare se, qualora eccezionalmente non fosse possibile, in sede di conferimento della delega, predeterminare rigorosamente in anticipo i mezzi per finanziare le spese che l'attuazione della stessa comporta, sia sufficiente che il Governo venga a ciò espressamente delegato, beninteso con prefissione di principi e criteri direttivi, come vuole l'art. 76, dal momento che, nella specie, di una delega siffatta non vi é traccia alcuna.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1976.