ORDINANZA N. 123
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 settembre 2011, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011, ed iscritto al n. 115 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26-30 settembre 2011, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all’articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall’articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nella parte in cui prevede incondizionatamente e senza alcuna eccezione che i vincoli preordinati all’esproprio abbiano durata di cinque anni;
che il ricorrente rileva che il citato art. 165, comma 7-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha stabilito in sette anni la durata del vincolo preordinato all’esproprio nel caso di infrastrutture;
che a suo avviso tale norma non sarebbe derogabile da parte del legislatore regionale in quanto ricompresa nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi della invocata disposizione costituzionale;
che, pertanto, il legislatore regionale avrebbe «ecceduto dall’ambito delle sue competenze perché, in conformità con la normativa statale, avrebbe dovuto prevedere una deroga per i vincoli finalizzati all’espropriazione per la realizzazione di opere strategiche, per le quali avrebbe dovuto prevedere una durata di sette anni»;
che nel giudizio innanzi alla Corte la Regione Umbria non si è costituita.
Considerato che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità» (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990), ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005, cit.);
che il ricorso introduttivo del presente giudizio, pur identificando i parametri costituzionali e la disposizione regionale in questione, risulta generico nella motivazione delle ragioni della proposizione della questione, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in assenza di alcuna specificazione delle censure e, segnatamente, tralasciando ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la disposizione censurata;
che, alla luce delle evidenziate carenze strutturali del ricorso, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all’articolo 165, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall’articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.