Giurisprudenza EUROUNITARIA
DIRITTI E PRINCIPI
FONDAMENTALI
Le ultime
decisioni pubblicate |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Ă C-16/24 YR e a. con lâintervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Tutela
giurisdizionale effettiva â Norme nazionali relative alle modalitĂ di
assegnazione delle cause tra i giudici di un organo giurisdizionale â
Assegnazione delle cause da parte del dirigente amministrativo di un organo
giurisdizionale â Potere del giudice designato di verificare la regolaritĂ
dellâassegnazione *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dellâarticolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: qualora
uno Stato membro abbia istituito un sistema di assegnazione delle cause
allâinterno degli organi giurisdizionali fondato sul principio della
selezione casuale del collegio giudicante, fatte salve talune eccezioni, e
soggetto allâintervento del dirigente amministrativo di ciascun organo
giurisdizionale, esso non osta a che, se un giudice al quale sia stata
assegnata una causa dubita della regolaritĂ dellâassegnazione, al giudice in
parola sia impedito di statuire egli stesso su tale questione e, eventualmente,
di rinviare la causa di cui trattasi ad altro giudice del medesimo organo
giurisdizionale per il motivo che essa avrebbe dovuto essergli assegnata,
dovendo detto primo giudice ritrasmettere la causa di cui trattasi al
dirigente amministrativo del suddetto organo giurisdizionale, affinché
verifichi la regolaritĂ dellâassegnazione iniziale della causa di cui
trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione. La regolaritĂ
dellâassegnazione effettuata da tale dirigente deve poter essere oggetto di
un controllo giurisdizionale in conformitĂ delle norme del diritto nazionale. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Ă C-753/23 A. N. c. Ministerstvo vnitra |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati â Direttiva 2001/55/CE â
Articoli 8 e 11 â Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 â Domande successive
di un titolo di soggiorno ai fini della concessione della protezione
temporanea in piĂč Stati membri â Esame della domanda reiterata â Diritto a un
ricorso effettivo *** 1) Lâarticolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dellâequilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dellâaccoglienza degli stessi, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa nazionale in forza della quale il rilascio di un titolo
di soggiorno Ăš negato a una persona che beneficia della protezione
temporanea, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio,
del 4 marzo 2022, che accerta lâesistenza di un afflusso massiccio di
sfollati dallâUcraina ai sensi dellâarticolo 5 della direttiva 2001/55/CE e
che ha come effetto lâintroduzione di una protezione temporanea, qualora tale
persona abbia giĂ chiesto, ma non ancora ottenuto, tale titolo in un altro
Stato membro. 2) Lâarticolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, letto alla luce dellâarticolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: un
beneficiario della protezione temporanea in forza di tale direttiva dispone
di un diritto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione
di respingere in quanto irricevibile una domanda di rilascio di un titolo di
soggiorno, ai sensi di detto articolo 8. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Ă C-674/23 AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. e a., STAN nepremičnine d.o.o., DrĆŸavni svet Republike Slovenije in
presenza di: DrĆŸavni
zbor Republike Slovenije |
Rinvio
pregiudiziale â LibertĂ di stabilimento â Servizi nel mercato interno â
Direttiva 2006/123/CE â Articolo 15, paragrafi 2 e 3 â Tariffe obbligatorie
massime â Prestatore di servizi di intermediazione immobiliare â Normativa
nazionale che prevede un limite massimo per la provvigione applicata per i
servizi di intermediazione relativi alla vendita o alla locazione di un bene
immobile da parte di una persona fisica â ProporzionalitĂ â Articoli 16 e
38 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â LibertĂ di
impresa â Tutela dei consumatori *** Lâarticolo
15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,
letto alla luce degli articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta ad una normativa nazionale la quale, per quanto riguarda lâacquisto
o la locazione, da parte di una persona fisica, di un edificio residenziale
unifamiliare, di un appartamento o di unâunitĂ abitativa, preveda
lâimposizione di un tetto massimo alla provvigione applicata per i servizi di
intermediazione immobiliare, in misura pari: â in
caso di acquisto o di vendita di un bene immobile il cui valore contrattuale
Ăš pari o superiore a EUR 10 000, al 4% del prezzo contrattualmente
previsto e, â in
caso di locazione, al 4% dellâimporto risultante dalla moltiplicazione del
canone di locazione mensile per il numero di mesi per i quali il bene
immobile viene locato, restando inteso che tale provvigione non puĂČ superare
lâimporto di un canone di locazione mensile, purchĂ©
tale normativa non vada oltre quanto Ăš necessario per raggiungere gli
obiettivi da essa perseguiti e non esistano altre misure meno restrittive che
permettano di ottenere il medesimo risultato. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Ă C-454/23 Κ.Α.Μ. c. Repubblica di Cipro |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica dâasilo â
Protezione internazionale â Direttiva 2011/95/UE â Status di rifugiato â
Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 â Revoca o rifiuto del
riconoscimento dello status di rifugiato in caso di pericolo per la
sicurezza dello Stato membro ospitante â Comportamento e fatti precedenti
allâingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro ospitante â
AmmissibilitĂ â ValiditĂ â Articolo 18 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 78, paragrafo 1, TFUE â
Convenzione relativa allo status dei rifugiati (âConvenzione di Ginevraâ) *** 1) Lâarticolo
14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato
disposto con lâarticolo 78, paragrafo 1, TFUE e con lâarticolo 18 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: uno
Stato membro ha la facoltĂ di revocare lo status di rifugiato o decidere di
non riconoscerlo quando i fondati motivi per ritenere che il rifugiato
costituisca un pericolo per la sicurezza di tale Stato membro, ai sensi
dellâarticolo 14, paragrafo 4, lettera a), della citata direttiva, sono
basati su atti o comportamenti di questâultimo precedenti al suo ingresso nel
territorio di detto Stato membro. Ă irrilevante che tali atti e comportamenti
non costituiscano motivi di esclusione dallo status di rifugiato
espressamente previsti allâarticolo 1, sezione F, della Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in
vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei
rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, e allâarticolo 12 di detta
direttiva. Al fine di valutare, da un lato, il livello di gravitĂ del
pericolo che giustifichi la revoca dello status di rifugiato o il rifiuto di
riconoscere tale status e, dallâaltro, le conseguenze di questa revoca o di
questo rifiuto sulla situazione del rifugiato, non occorre fare riferimento
ai requisiti applicabili alla nozione di «pericolo per la sicurezza del
paese», di cui allâarticolo 33, paragrafo 2, di tale convenzione, nĂ© alle
gravi conseguenze che ne derivano per detto rifugiato. 2) Dallâesame
dellâarticolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva
2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validitĂ di tale
disposizione alla luce dellâarticolo 78, paragrafo 1, TFUE e dellâarticolo 18
della Carta dei diritti fondamentali. |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 25 febbraio 2025 XL c. Sąd Rejonowy w Białymstoku (C‑146/23) SR, RB c. Lietuvos
Respublika (C‑374/23) |
Rinvio
pregiudiziale â Congelamento o riduzione delle retribuzioni nel pubblico
impiego nazionale â Misure riguardanti specificamente i giudici â Articolo
2 TUE â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Obblighi per
gli Stati membri di stabilire rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva â Principio di indipendenza dei giudici
â Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri a stabilire
le modalitĂ di determinazione della retribuzione dei giudici â PossibilitĂ di
derogare a tali modalitĂ â Presupposti *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con lâarticolo
2 TUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di
indipendenza dei giudici non osta a che: â da
un lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la
retribuzione dei giudici purché tale determinazione non rientri
nellâesercizio di un potere arbitrario ma si basi su modalitĂ che: â siano
previste dalla legge, â siano
oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, â assicurino
ai giudici un livello di retribuzione adeguato allâimportanza delle funzioni
che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e
finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale
Stato membro, e â possano
essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalitĂ
procedurali previste dal diritto di tale Stato membro; â dallâaltro
lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla
normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalitĂ di
determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale
retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o
addirittura di congelarne o ridurne lâimporto, purchĂ© una siffatta misura
derogatoria non rientri nellâesercizio di un potere arbitrario ma: â sia
prevista dalla legge, â stabilisca
modalitĂ di remunerazione oggettive, prevedibili e trasparenti; â sia
giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nellâambito di
misure che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non
riguardino specificamente i giudici ma incidano, piĂč in generale, sulla
retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici, â sia
necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo,
il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea e che non
pregiudichi lâadeguatezza della retribuzione dei giudici allâimportanza delle
funzioni da essi svolte, e â possa
essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalitĂ
procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 gennaio 2025 Ă C‑253/23 ASG 2 Ausgleichsgesellschaft fĂŒr die SĂ€geindustrie
Nordrhein-Westfalen GmbH c. Land Nordrhein-Westfalen |
Rinvio
pregiudiziale â Concorrenza â Articolo 101 TFUE â Direttiva 2014/104/UE
â Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della
concorrenza â Articolo 2, punto 4 â Nozione di âazione per il risarcimento
del dannoâ â Articolo 3, paragrafo 1 â Diritto al pieno risarcimento del
danno subito â Cessione dei crediti risarcitori a un prestatore di servizi
legali â Diritto nazionale che osta al riconoscimento della legittimazione ad
agire di un tale prestatore ai fini del recupero collettivo di tali crediti â
Articolo 4 â Principio di effettivitĂ â Articolo 47, primo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva *** Lâarticolo
101 TFUE, in combinato disposto con lâarticolo 2, punto 4, lâarticolo 3,
paragrafo 1, e lâarticolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme
che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza
degli Stati membri e dellâUnione europea, nonchĂ© lâarticolo 47, primo comma,
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: ostano
allâinterpretazione di una normativa nazionale che ha lâeffetto di impedire
ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della
concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di
servizi legali affinchĂ© questâultimo li faccia valere, collettivamente,
nellâambito di unâazione per il risarcimento del danno, che non fa seguito a
una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda
lâaccertamento dei fatti, di unâautoritĂ garante della concorrenza che
constata una siffatta violazione, a condizione che â il
diritto nazionale non preveda nessunâaltra possibilitĂ di raggruppamento
delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da
garantire lâeffettivitĂ dellâesercizio di tali diritti al risarcimento, e â lâesercizio
di unâazione individuale per il risarcimento del danno individuale si riveli,
alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o
eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli
del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tali
disposizioni di diritto dellâUnione impongono al giudice nazionale, qualora
non possa procedere a unâinterpretazione di tale normativa nazionale conforme
ai requisiti del diritto dellâUnione, di disapplicare detta normativa
nazionale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Ă C‑644/23 IR con
lâintervento di: Sofiyska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva (UE)
2016/343 â Articolo 8 â Diritto di presenziare al processo â Informazione
relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione â
ImpossibilitĂ di rintracciare lâimputato nonostante i ragionevoli sforzi
profusi dalle autoritĂ competenti â PossibilitĂ di un processo e di una
decisione in contumacia â Articolo 9 â Diritto a un nuovo processo o a un
altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito
della causa â Insussistenza di tale diritto quando lâinteressato si sottrae
allâazione della giustizia *** Gli
articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali, devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia
data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare
formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale,
che impedisce in tal modo alle autoritĂ competenti di informarla
personalmente dellâatto di imputazione definitivo nonchĂ© della data e del
luogo del processo, e che, in tali circostanze, Ăš condannata in contumacia,
se rintracciata e arrestata ai fini dellâesecuzione della sua pena non avrĂ
diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa circoscriva
detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un
lato, tenuto conto dellâinsieme delle circostanze pertinenti, possono essere
considerate informate del processo e che, dallâaltro, sono state
rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da esse
incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in
tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte allâazione giudiziaria,
si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro
assenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Ă C‑588/23 Scai Srl c. Regione Campania |
Rinvio
pregiudiziale â Recupero di un aiuto illegale e incompatibile â Regolamento (UE)
2015/1589 â Articolo 16 â Beneficiario di un aiuto individuale identificato
nella decisione di recupero della Commissione europea â Esecuzione della
decisione di recupero â Trasferimento dellâaiuto ad unâaltra impresa
successivamente alla decisione di recupero â ContinuitĂ economica â
Valutazione â AutoritĂ competente â Estensione dellâobbligo di recupero al
beneficiario effettivo â Principio del contraddittorio â Articoli 41 e 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea *** Lâarticolo
108 e lâarticolo 288, quarto comma, TFUE, gli articoli 16 e 31 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante
modalitĂ di applicazione dellâarticolo 108 [TFUE], nonchĂ© gli articoli 41 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: nel
caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un
aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a
una normativa nazionale in forza della quale le autoritĂ nazionali
competenti, nellâambito del loro compito di esecuzione di tale decisione,
possono ordinare il recupero di tale aiuto presso unâaltra impresa in ragione
dellâesistenza di una continuitĂ economica tra questâultima e il beneficiario
dellâaiuto identificato in detta decisione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Ă C‑400/23 VB con
lâintervento di: Sofiyiska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva (UE)
2016/343 â Diritto di presenziare al processo â Articolo 8, paragrafo 2 â
Processo che sfocia in una decisione di condanna o di assoluzione in
contumacia â Presupposti â Articolo 8, paragrafo 4 â Obbligo di informare la
persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale
disponibili â Articolo 9 â Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di
ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa e
possa condurre alla riforma della decisione originaria â Articolo 10,
paragrafo 1 â Diritto a un ricorso effettivo â Normativa nazionale che
subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa
presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a
unâautoritĂ giudiziaria di fronte alla quale la persona giudicata in
contumacia deve comparire *** 1) Lâarticolo
8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con lâarticolo 9 di
tale direttiva, deve
essere interpretato nel senso che: â nel
caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa
della libertĂ benchĂ© le condizioni previste allâarticolo 8, paragrafo 2, di
tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che,
dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata
in contumacia, lâunico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista
nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha
emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo
processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di
effettivitĂ . Questâultima condizione impone, in particolare, che la procedura
di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un
tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le
condizioni previste allâarticolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano
soddisfatte. Per contro, questâultima condizione non Ăš soddisfatta qualora
sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione
della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi allâorgano
giurisdizionale competente; â in
uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un
nuovo processo, lâarticolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato
disposto con lâarticolo 9, esige che la persona condannata in contumacia
riceva, nel momento in cui Ăš informata dellâesistenza di tale condanna o poco
dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché
unâinformazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che
ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le
condizioni previste allâarticolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva e,
dallâaltro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un
tale processo. 2) Lâarticolo
8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato
disposto con lâarticolo 9 e con lâarticolo 10, paragrafo 1, di questâultima, deve
essere interpretato nel senso che: gli
obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando lâorgano
giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso,
dopo aver sentito al riguardo sia lâaccusa sia la difesa, se le condizioni
previste allâarticolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e,
in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della
quale una copia integrale deve essere consegnata allâinteressato nel momento
in cui questi Ăš informato di tale decisione o poco dopo, che questâultimo ha
diritto a un nuovo processo. 3) Lâarticolo
8, paragrafo 4, seconda frase, e lâarticolo 9 della direttiva 2016/343 devono
essere interpretati nel senso che: essi
si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di
assoluzione in contumacia. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Ă C‑277/23 E.P. c. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni
sektor za drugostupanjski upravni postupak |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articolo 21, paragrafo 1, TFUE â
Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli
Stati membri â Normativa tributaria â Imposta sul reddito â Calcolo
dellâimporto della deduzione di base a carattere personale per il figlio a
carico che ha beneficiato del sostegno alla mobilitĂ a fini educativi
nellâambito del programma Erasmus + â Regolamento (UE) n. 1288/2013
â Tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilitĂ delle persone
fisiche cui fa riferimento detto regolamento â Restrizione della libera
circolazione â ProporzionalitĂ *** Gli
articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dellâarticolo 165, paragrafo 2,
secondo trattino, TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano
alla normativa di uno Stato membro che, al fine di determinare lâimporto
della deduzione di base a carattere personale cui ha diritto un genitore
contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilitĂ a
fini educativi di cui il figlio ha beneficiato nellâambito del programma
Erasmus +, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla
maggiorazione di tale deduzione nellâambito del calcolo dellâimposta sul
reddito |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2025 Ă C‑583/23 AK con
lâintervento di: MinistĂšre
public |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva
2014/41/UE â Ordine europeo di indagine penale â Ambito di applicazione
ratione materiae â Nozione di âatto di indagineâ â Notifica di unâordinanza
di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di
deposito di una cauzione â Audizione dellâimputato *** Gli
articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa allâordine europeo di indagine penale, devono
essere interpretati nel senso che: â una
decisione con la quale unâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro richieda a
unâautoritĂ giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona
unâordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto
tale, un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva; â una
decisione con la quale unâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro richieda a
unâautoritĂ giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in
custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23
di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione, non costituisce
un ordine europeo di indagine, ai sensi della medesima direttiva; â una
decisione con la quale unâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro richieda a
unâautoritĂ giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona
di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nellâordinanza di
rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un ordine europeo di indagine,
ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia
diretta a raccogliere elementi di prova. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2025 Ă C‑394/23 Mousse c. Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s
(CNIL), SNCF Connect |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 5, paragrafo 1,
lettera c) â Minimizzazione dei dati â Articolo 6, paragrafo 1 â LiceitĂ del
trattamento â Dati relativi allâappellativo e allâidentitĂ di genere â
Vendita online di titoli di trasporto â Articolo 21 â Diritto di opposizione *** 1) Lâarticolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e f), del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in
combinato disposto con lâarticolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale
regolamento, deve
essere interpretato nel senso che: â il
trattamento di dati personali relativi allâappellativo dei clienti di
unâimpresa di trasporto, avente la finalitĂ di personalizzare la
comunicazione commerciale fondata sulla loro identitĂ di genere, non sembra
essere né oggettivamente indispensabile né essenziale per consentire la
corretta esecuzione di un contratto e, pertanto, non puĂČ essere considerato
necessario allâesecuzione di tale contratto; â il
trattamento di dati personali relativi allâappellativo dei clienti di
unâimpresa di trasporto, avente la finalitĂ di personalizzare la
comunicazione commerciale fondata sulla loro identitĂ di genere, non puĂČ
essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, qualora: â il
legittimo interesse perseguito non sia stato indicato a tali clienti al
momento della raccolta di tali dati; oppure â detto
trattamento non sia effettuato nei limiti dello stretto necessario per la
realizzazione di tale legittimo interesse; oppure â alla
luce dellâinsieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertĂ
fondamentali di detti clienti possano prevalere su tale legittimo interesse,
in particolare a causa di un rischio di discriminazione fondata sullâidentitĂ
di genere. 2) Lâarticolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: al
fine di valutare la necessitĂ di un trattamento di dati personali ai sensi di
tale disposizione, non occorre prendere in considerazione lâeventuale
esistenza di un diritto di opposizione dellâinteressato, ai sensi
dellâarticolo 21 di tale regolamento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 P e a. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Politica di asilo â Protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati â Direttiva 2001/55/CE â Articoli 4 e 7 â Invasione
dellâUcraina da parte delle forze armate russe â Decisione di esecuzione (UE)
2022/382 â Articolo 2, paragrafo 3 â FacoltĂ di uno Stato membro di applicare
la protezione temporanea agli sfollati non contemplati da detta decisione â
Momento in cui uno Stato membro che ha concesso la protezione temporanea a
tali persone puĂČ porre termine alla protezione medesima â Rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Direttiva
2008/115/CE â Articolo 6 â Decisione di rimpatrio â Momento in cui uno Stato
membro puĂČ adottare una decisione di rimpatrio â Soggiorno irregolare *** 1) Gli
articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dellâequilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dellâaccoglienza degli stessi, devono
essere interpretati nel senso che: non
ostano a che uno Stato membro che abbia concesso la protezione temporanea a
categorie di persone diverse da quelle di cui allâarticolo 2, paragrafi 1 e
2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo
2022, che accerta lâesistenza di un afflusso massiccio di sfollati
dallâUcraina, ai sensi dellâarticolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha
come effetto lâintroduzione di una protezione temporanea, privi tali
categorie di persone del beneficio della protezione temporanea nel corso
della durata della medesima, decisa dal Consiglio dellâUnione europea ai
sensi allâarticolo 4, paragrafo 2, della direttiva stessa. Tale Stato membro
puĂČ revocare il beneficio della protezione temporanea da esso concessa a
dette categorie di persone ad una data precedente a quella in cui la
protezione temporanea decisa dal Consiglio cessa di produrre effetti, a
condizione, segnatamente, che lo Stato membro medesimo non pregiudichi né gli
obiettivi nĂ© lâeffetto utile della direttiva 2001/55 e che rispetti i
principi generali del diritto dellâUnione. 2) Lâarticolo
6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš
irregolare, deve
essere interpretato nel senso che: osta
a che un cittadino di un paese terzo, regolarmente soggiornante nel
territorio di uno Stato membro per effetto della facoltĂ da questâultimo
esercitata di concedergli la protezione temporanea facoltativa, prevista
dallâarticolo 7 della direttiva 2001/55, sia oggetto di una decisione di
rimpatrio prima della fine di tale protezione, anche qualora risulti che la
protezione stessa cesserĂ di produrre effetti ad una data imminente e gli
effetti della decisione medesima sono sospesi fino a tale data. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 RL (C‑185/24), QS (C‑189/24) c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Regolamento (UE) n. 604/2013 â
Articolo 3, paragrafo 2 â Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato
membro competente per lâesame della domanda di protezione internazionale â Articolo
4 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Rischio di
un trattamento inumano o degradante â Mezzi e livello di prova del rischio
reale di un trattamento inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti
nello Stato membro competente â Sospensione, da parte dello Stato membro
competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo *** Lâarticolo
3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
lâesame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve
essere interpretato nel senso che: non
puĂČ essere constatato che sussistono, nello Stato membro designato come
competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento,
carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un
trattamento inumano o degradante a norma dellâarticolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, per il solo motivo che tale Stato
membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti
richiedenti. Una
constatazione del genere puĂČ essere effettuata solo in esito ad unâanalisi di
tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili,
precisi e opportunamente aggiornati. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Ă C‑664/23 Caisse dâallocations familiales des Hauts-de-Seine c. TX |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/98/UE â Diritti dei lavoratori di paesi terzi
titolari di un permesso unico â Articolo 12 â Diritto alla paritĂ di
trattamento â Sicurezza sociale â Normativa nazionale relativa alla
determinazione dei diritti alle prestazioni familiari â Normativa che esclude
la presa in considerazione dei figli minori del titolare del permesso unico
in assenza di dimostrazione del loro ingresso regolare nel territorio
nazionale *** Lâarticolo
12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica
di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di
paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a
un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della
determinazione dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale di un
cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico, i figli a suo
carico nati in un paese terzo sono presi in considerazione solo a condizione
che risulti comprovato il loro ingresso regolare nel territorio di tale Stato
membro. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Ă C‑531/23 HJ c.o US, MU con
lâintervento di: Fondo
de GarantĂa Salarial (FOGASA) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori â Organizzazione dellâorario di lavoro â Riposo giornaliero e
settimanale â Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Direttiva 2003/88/CE â Articoli 3, 5, 6, 16, 17, 19
e 22 â Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della
durata dellâorario di lavoro svolto dai collaboratori domestici â Deroga â
Normativa nazionale che esenta dallâobbligo di registrazione dellâorario di
lavoro effettivo prestato dai collaboratori domestici *** Gli
articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dellâorganizzazione dellâorario di lavoro, letti alla luce dellâarticolo 31,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a una normativa nazionale nonché alla sua interpretazione da parte dei
giudici nazionali o a una prassi amministrativa fondata su una siffatta
normativa, in forza delle quali i datori di lavoro domestico sono esentati
dallâobbligo di istituire un sistema che consenta di misurare la durata
dellâorario di lavoro svolto dai collaboratori domestici, privando pertanto
questi ultimi della possibilitĂ di determinare in modo obiettivo e affidabile
il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Ă C‑369/23 Vivacom Bulgaria c. Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dellâUnione â Articolo
47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea
â Accesso a un giudice indipendente e imparziale â ResponsabilitĂ di uno
Stato membro per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto
dellâUnione â Violazione da parte di un organo giurisdizionale nazionale di
ultima istanza in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) â Competenza
di un organo giurisdizionale di ultima istanza avente la qualitĂ di parte
convenuta nella controversia â Composizione del collegio giudicante *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e lâarticolo 47, secondo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono essere interpretati
nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un
organo giurisdizionale conosce in ultimo grado, nellâambito di un ricorso per
cassazione, una causa relativa alla responsabilitĂ dello Stato derivante da
unâasserita violazione del diritto dellâUnione per effetto di una sentenza
pronunciata da tale organo giurisdizionale, causa nella quale questâultimo ha
la qualitĂ di convenuto, a condizione che tale normativa nazionale e le
misure adottate per il trattamento di tale causa consentano di fugare, nella
mente dei singoli, qualsiasi legittimo dubbio in merito allâindipendenza e
allâimparzialitĂ dellâorgano giurisdizionale di cui trattasi. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 N.A.K., E.A.K., Y.A.K. (C‑123/23), M.E.O. (C‑202/23) c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Controlli alle
frontiere, asilo e immigrazione â Politica dâasilo â Direttiva 2013/32/UE â
Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale â Domanda di protezione internazionale â Motivi
di inammissibilitĂ â Articolo 2, lettera q) â Nozione di âdomanda
reiterataâ â Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) â Rigetto da parte di uno
Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto
inammissibile a causa del rigetto di una domanda precedente presentata in un
altro Stato membro o della sospensione da parte di un altro Stato membro
della procedura sulla domanda precedente *** 1) Lâarticolo
33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
in combinato disposto con lâarticolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilitĂ di
respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale,
ai sensi dellâarticolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale
Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda
di protezione internazionale precedente, presentata a un altro Stato membro
al quale si applica la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, sia stata respinta con decisione
definitiva adottata da questâultimo Stato membro. 2) Lâarticolo
33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto
con lâarticolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilitĂ di
respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale,
ai sensi dellâarticolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale
Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia giĂ
presentato a un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale,
qualora la nuova domanda sia stata presentata prima che lâautoritĂ competente
del secondo Stato membro abbia adottato, in conformitĂ allâarticolo 28,
paragrafo 1, della medesima direttiva, la decisione di sospendere lâesame
della domanda precedente a causa del ritiro implicito di questâultima. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Ă C‑419/23 CN c. Nemzeti FöldĂŒgyi Központ |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 63 TFUE â Libera circolazione dei capitali â Articolo
17 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto di
proprietĂ â Usufrutto su terreni agricoli â Normativa nazionale che pone
fine ex lege e senza indennizzo al diritto di usufrutto â Sentenza di
accertamento di inadempimento â Reiscrizione nel registro fondiario di un
usufrutto precedentemente cancellato, senza esame della legittimitĂ
dellâiscrizione iniziale â Carattere definitivo dellâiscrizione iniziale *** Lâarticolo
63 TFUE e lâarticolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa
di uno Stato membro in forza della quale il diritto di usufrutto che Ăš stato
costituito su una parcella agricola, situata nel territorio di tale Stato
membro, e che, dopo essere stato definitivamente iscritto nel registro
fondiario, Ăš stato soppresso e cancellato da tale registro per effetto di una
normativa di detto Stato membro contraria a tali articoli, deve, su richiesta
della persona che Ăš stata privata di tale diritto, essere reiscritto in detto
registro, anche qualora lâiscrizione iniziale di tale diritto fosse contraria
alla normativa nazionale applicabile alla data di tale iscrizione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Ă C‑331/23 Dranken Van Eetvelde c. Belgische Staat |
Rinvio
pregiudiziale â FiscalitĂ â Sistema comune dâimposta sul valore aggiunto (IVA)
â Direttiva 2006/112/CE â Articolo 205 â ResponsabilitĂ solidale per i debiti
fiscali di un terzo â Presupposti e portata della responsabilitĂ â Lotta alla
frode allâIVA â ResponsabilitĂ solidale per il pagamento dellâIVA non idonea
a consentire una valutazione in funzione della partecipazione di ogni
soggetto passivo alla frode fiscale â Principio di proporzionalitĂ â
Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Principio del ne bis in idem â Criteri dâapplicazione â Fatti relativi a
diversi esercizi fiscali perseguiti amministrativamente o penalmente â Reato
continuato con un unico disegno criminoso â Insussistenza dellâidentitĂ dei
fatti *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 205 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
dâimposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di
proporzionalitĂ , devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una disposizione nazionale che, per garantire la riscossione
dellâimposta sul valore aggiunto, prevede la responsabilitĂ in solido
oggettiva di un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma
debitore di tale imposta, senza tuttavia che il giudice competente possa
esercitare un potere di valutazione in funzione della partecipazione delle
diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché tale soggetto abbia la
possibilitĂ di dimostrare di aver adottato ogni misura che puĂČ essergli
ragionevolmente richiesta per garantire che le operazioni da esso realizzate
non facessero parte di tale frode. 2)Â Â Â Â Â [Omissis] 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che esso
non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle sanzioni
penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi
procedimenti, per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo
nel corso di esercizi fiscali successivi e che costituiscono oggetto di
procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e di
procedimenti penali per un altro esercizio fiscale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Ă C‑118/23 Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. e a. c. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, con
lâintervento di: VELOBANK
S.A. e altri |
Rinvio
pregiudiziale â Risanamento e risoluzione degli enti creditizi â Direttiva
2014/59/UE â Decisione di adottare una misura di gestione della crisi nei
confronti di un ente creditizio â Articolo 85, paragrafo 3 â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto a un
ricorso effettivo di tutte le persone interessate da tale decisione â
Rispetto del termine ragionevole â Requisito di celeritĂ del controllo giurisdizionale
â Disposizione di diritto nazionale che impone la riunione di tutti i ricorsi
â Articolo 3, paragrafo 3 â Cumulo di funzioni da parte dellâautoritĂ di
risoluzione â Garanzia di indipendenza operativa *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta allâapplicazione di una disposizione procedurale nazionale che impone al
giudice competente a conoscere dei ricorsi avverso una decisione
dellâautoritĂ nazionale di risoluzione di adottare una misura di gestione
della crisi, di riunire tutti i ricorsi proposti dinanzi ad esso avverso tale
decisione, qualora lâapplicazione di detta disposizione sia contraria al
diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 85, paragrafo 3, della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, in combinato disposto con lâarticolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: qualora
un giudice nazionale sia stato investito di piĂč ricorsi avverso una decisione
dellâautoritĂ nazionale di risoluzione di adottare una misura di gestione
della crisi, uno dei quali sia stato proposto da un organo dellâente soggetto
a una procedura di risoluzione, il rigetto di questâunico ricorso in quanto
infondato non consente di ritenere che sia stato garantito il rispetto del
diritto a un ricorso effettivo nei confronti di qualsiasi altra persona
interessata da tale decisione, che abbia anchâessa impugnato la stessa
decisione deducendo motivi che non siano stati presi in considerazione nella
sentenza pronunciata e che, in ogni caso, non siano stati oggetto di un
dibattito in contraddittorio che le consentisse di presentare la propria
causa. [Omissis] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Ă C‑680/22
P DD procedimento
in cui lâaltra parte Ăš: Agenzia dellâUnione europea per i diritti fondamentali
(FRA) |
Impugnazione
â Funzione pubblica â Statuto dei funzionari dellâUnione europea e regime
applicabile agli altri agenti dellâUnione europea â Agenti temporanei â
Procedimento disciplinare â Indagine amministrativa â Nozione di âplagioâ â
Designazione, da parte dellâAutoritĂ che ha il potere di nomina, di un
investigatore con il quale essa intrattiene un rapporto dâaffari â Conflitto
dâinteressi â Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â ImparzialitĂ oggettiva â Articolo 17
bis â LibertĂ dâespressione del funzionario â Articoli 11, 12 e 21 â Rispetto
dei principi di lealtĂ e imparzialitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Ă C‑398/23 PT con
lâintervento di: Sofiyska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Reati e sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalitĂ
organizzata â Decisione quadro 2004/757/GAI â Articoli 4 e 5 â Decisione
quadro 2008/841/GAI â Articoli 3 e 4 â Normativa nazionale che non attua il
diritto dellâUnione â Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Diritto allâinformazione nei procedimenti
penali â Direttiva 2012/13/UE â Articoli 1 e 6 â Diritto allâinformazione
sullâaccusa â Tutela giurisdizionale effettiva â Articolo 47, primo comma,
e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali â
Procedimento penale avviato a carico di piĂč persone â Accordo di definizione
della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero â
Consenso degli altri imputati *** Lâarticolo
6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto allâinformazione nei procedimenti
penali, letto alla luce dellâarticolo 47, primo comma, e dellâarticolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento
penale promosso a carico di piĂč imputati, subordina lâapprovazione
giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra il
pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri imputati nel
solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso della fase
giudiziaria di tale procedimento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Ă C‑169/23 Nemzeti AdatvĂ©delmi Ă©s InformĂĄciĂłszabadsĂĄg HatĂłsĂĄg c. UC |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati â
Regolamento (UE) 2016/679 â Dati trattati in occasione del rilascio di un
certificato COVID-19 â Dati non ottenuti presso lâinteressato â Informazioni
da fornire â Deroga allâobbligo di informazione â Articolo 14, paragrafo 5,
lettera c) â Dati generati dal titolare del trattamento nellâambito del
proprio processo â Diritto di reclamo â Competenza dellâautoritĂ di controllo
â Articolo 77, paragrafo 1 â Misure appropriate per tutelare gli interessi
legittimi dellâinteressato previste dal diritto dello Stato membro cui Ăš
soggetto il titolare del trattamento â Misure per la sicurezza del
trattamento dei dati â Articolo 32 [Articolo 8 della Carta dei
diritti fondamentali] *** 1) Lâarticolo
14, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), deve
essere interpretato nel senso che: la
deroga allâobbligo di informazione dellâinteressato da parte del titolare del
trattamento, prevista da tale disposizione, riguarda indistintamente tutti i
dati personali che il titolare del trattamento non ha raccolto direttamente
presso lâinteressato, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati
ottenuti dal titolare del trattamento presso una persona diversa
dallâinteressato o che siano stati generati dal titolare del trattamento
stesso, nellâambito dellâesercizio dei suoi compiti. 2) Lâarticolo
14, paragrafo 5, lettera c), e lâarticolo 77, paragrafo 1, del regolamento
2016/679 devono
essere interpretati nel senso che: nellâambito
di un procedimento di reclamo, lâautoritĂ di controllo Ăš competente a
verificare se il diritto dello Stato membro cui Ăš soggetto il titolare del
trattamento preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi
dellâinteressato, ai fini dellâapplicazione della deroga di cui a tale
articolo 14, paragrafo 5, lettera c). Tale verifica non verte tuttavia
sullâadeguatezza delle misure che il titolare del trattamento Ăš tenuto a
mettere in atto, in forza dellâarticolo 32 di tale regolamento, al fine di
garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Ă C‑80/23 V.S. con
lâintervento di: Ministerstvo
na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Direttiva (UE) 2016/680 â Articolo 4,
paragrafo 1, lettere da a) a c) â Articolo 8, paragrafi 1 e 2 â Articolo 10 â
Persona formalmente accusata â Registrazione da parte della polizia di
dati biometrici e genetici â Esecuzione coattiva â Obiettivi di
prevenzione e di accertamento dei reati â Interpretazione della sentenza del
26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati
biometrici e genetici da parte della polizia) (C‑205/21, EU:C:2023:49)
â Obbligo di interpretazione conforme â Valutazione del carattere
âstrettamente necessarioâ del trattamento dei dati sensibili â Ruolo delle
autoritĂ competenti [Articoli 7, 8, 47 e 48 della Carta dei diritti
fondamentali] *** Lâarticolo
10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autoritĂ competenti a fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con
lâarticolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonchĂ© con lâarticolo 8,
paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve
essere interpretato nel senso che: qualora
una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e
genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso
perseguibile dâufficio ai fini della loro registrazione, senza prevedere
lâobbligo, per lâautoritĂ competente, ai sensi dellâarticolo 3, punto 7, di
detta direttiva, di verificare e dimostrare il carattere strettamente
necessario di tale raccolta, conformemente allâarticolo 10 della medesima
direttiva, il rispetto di un tale obbligo non puĂČ essere assicurato
dallâorgano giurisdizionale adito da detta autoritĂ competente ai fini
dellâesecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto Ăš a detta autoritĂ
competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale
articolo 10. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Ă C‑432/22 PT con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Reati e sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalitĂ
organizzata â PossibilitĂ di riduzione delle pene applicabili â Portata â
Decisione quadro 2004/757/GAI â Articoli 4 e 5 â Decisione quadro
2008/841/GAI â Articoli 3 e 4 â Normativa nazionale che non attua il diritto
dellâUnione â Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Tutela giurisdizionale effettiva â Articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Procedimento penale avviato a carico di
piĂč persone â Accordo di definizione della causa previsto nel diritto
nazionale â Approvazione da parte di un collegio giudicante ad hoc â Consenso
degli altri imputati *** 1) Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che
non osta a una disposizione di diritto nazionale che attribuisce a un
collegio giudicante ad hoc, e non a quello incaricato della causa, la
competenza a statuire su un accordo di definizione della causa concluso tra
un imputato e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di un
procedimento penale, laddove anche altri imputati sono perseguiti nel
contesto del medesimo procedimento. 2) Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che
non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento
penale avviato a carico di piĂč imputati per la loro partecipazione alla
stessa associazione per delinquere, subordina lâapprovazione giudiziaria di
un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il
pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al
consenso di tutti gli altri imputati. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Ă C‑814/21 Commissione c. Polonia sostenuta
da: Repubblica
ceca |
Inadempimento
di uno Stato â Articolo 20 TFUE â Cittadinanza dellâUnione â Articolo
21 TFUE â Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri â Articolo 22 TFUE â Diritto di voto e di eleggibilitĂ alle
elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro
di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato â Cittadini
dellâUnione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza â Assenza
del diritto di divenire membro di un partito politico â Articoli 2 e 10
TUE â Principio di democrazia â Articolo 4, paragrafo 2, TUE â Rispetto
dellâidentitĂ nazionale degli Stati membri â Articolo 12 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Ruolo dei partiti politici
nellâespressione della volontĂ dei cittadini dellâUnione *** 1) La
Repubblica di Polonia, negando ai cittadini dellâUnione che non hanno la
cittadinanza polacca, ma che risiedono in Polonia, il diritto di divenire
membri di un partito politico, Ăš venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dellâarticolo 22 TFUE. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Ă C‑808/21 Commissione c. Repubblica ceca sostenuta
da: Repubblica
di Polonia |
Inadempimento
di uno Stato â Articolo 20 TFUE â Cittadinanza dellâUnione â
Articolo 21 TFUE â Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri â Articolo 22 TFUE â Diritto di voto e di
eleggibilitĂ alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato â Cittadini dellâUnione residenti in uno Stato membro senza averne
la cittadinanza â Assenza del diritto di divenire membro di un partito
politico â Articoli 2 e 10 TUE â Principio di democrazia â Articolo
4, paragrafo 2, TUE â Rispetto dellâidentitĂ nazionale degli Stati membri â Articolo
12 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Ruolo dei
partiti politici nellâespressione della volontĂ dei cittadini dellâUnione *** 1) La
Repubblica ceca, negando ai cittadini dellâUnione che non hanno la
cittadinanza ceca, ma che risiedono nella Repubblica ceca, il diritto di
divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, Ăš venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dellâarticolo 22 TFUE. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 14 novembre 2024 Ă C‑197/23 S. S.A. c. C. sp. z o.o., con
lâintervento di: Prokurator
Prokuratury Regionalnej w Warszawie |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Rimedi
giurisdizionali â Tutela giurisdizionale effettiva â Giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge â Norme nazionali che disciplinano
lâassegnazione casuale delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale e
la modifica dei collegi giudicanti â Disposizione che vieta di dedurre le
violazioni di tali norme nellâambito di un procedimento di appello [Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dellâarticolo 2 TUE
e dellâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice
dâappello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio
giudicante che ha statuito su questâultima in primo grado non sia avvenuta in
violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause
nellâambito degli organi giurisdizionali. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Ă C‑326/23 C.W. e a. c. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentĂłw |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Nozione di âgiurisdizioneâ â Giudice
della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) â
Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una
risoluzione della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della
magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione â Rinvio pregiudiziale
proveniente da una formazione giudicante che non ha la qualitĂ di giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge â IrricevibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Ă C‑178/23 ERB New Europe Funding II c. YI |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione dei consumatori â Direttiva 93/13/CEE â Articolo
7, paragrafo 1 â Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori â
Poteri e obblighi del giudice nazionale â Primo mezzo dâimpugnazione
esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista
senza lâassistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale
consumatore al dibattimento â Secondo mezzo dâimpugnazione esercitato dal
consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con lâassistenza di un
avvocato â AutoritĂ di cosa giudicata â Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Tutela giurisdizionale
effettiva del consumatore *** Lâarticolo
7, paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
letto alla luce del ventiquattresimo considerando della stessa direttiva, del
principio di effettivitĂ e dellâarticolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: esso
non impone a un giudice nazionale di esaminare lâeventuale carattere abusivo
delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un
consumatore, qualora tali clausole siano giĂ state esaminate da un altro
organo giurisdizionale nazionale la cui decisione Ăš dotata di autoritĂ di
cosa giudicata, e ciĂČ anche se, dinanzi a tale primo organo giurisdizionale,
il consumatore non era assistito da un avvocato, non ha partecipato al
dibattimento e non si Ăš avvalso di un mezzo di ricorso a sua disposizione,
purché tale decisione sia stata debitamente notificata al consumatore con
lâindicazione dei mezzi di ricorso di cui questi disponeva e non sussistano
altri motivi particolari connessi allo svolgimento di tale procedimento,
quali lâassenza di motivazione di detta decisione, che avrebbero potuto
impedire o dissuadere il consumatore dallâesercitare utilmente i suoi diritti
processuali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Ă C‑126/23 UD e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero
dellâInterno |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva
2004/80/CE â Articolo 12, paragrafo 2 â Sistemi nazionali di indennizzo delle
vittime di reati intenzionali violenti â Delitto di omicidio â Indennizzo dei
familiari stretti della persona deceduta â Nozione di âvittimeâ â Sistema di
indennizzo âa cascataâ secondo lâordine di devoluzione successoria â
Normativa nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri
familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge
superstite â Genitori, fratelli e sorelle della persona deceduta â Indennizzo
âequo ed adeguatoâ [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali] *** Lâarticolo
12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa allâindennizzo delle vittime di reato, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo
per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il
diritto allâindennizzo dei genitori della persona deceduta allâassenza di
coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle
sorelle di questâultima allâassenza di detti genitori |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Ă C‑683/22 Adusbef â Associazione difesa utenti servizi
bancari e finanziari c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dellâeconomia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilitĂ
sostenibili, DIPE â Dipartimento programmazione e coordinamento
della politica economica, AutoritĂ di regolazione dei trasporti, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato nei
confronti di: Mundys
SpA, giĂ Atlantia SpA, Autostrade
per lâItalia SpA, e
con lâintervento di: Holding
Reti Autostradali SpA |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2014/23/UE â Procedura di aggiudicazione dei
contratti di concessione â Articolo 43 â Modifica di una concessione, durante
il periodo della sua validitĂ , senza apertura alla concorrenza â Concessione
di autostrade â Crollo del ponte Morandi a Genova (Italia) â Procedimento
nazionale per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia
della rete autostradale â Nuovi obblighi a carico del concessionario â
Obbligo dellâamministrazione aggiudicatrice di esprimersi preliminarmente
sulla necessitĂ di organizzare una nuova procedura di aggiudicazione â
Obbligo dellâamministrazione aggiudicatrice di esaminare preliminarmente
lâaffidabilitĂ del concessionario [Principio
generale di buona amministrazione] *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 43 della direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sullâaggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con
il principio generale di buona amministrazione, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale lâamministrazione
aggiudicatrice puĂČ procedere alla modifica di una concessione in corso di
validitĂ , riguardante la persona del concessionario e lâoggetto della
concessione, senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione di
concessione, purchĂ© tale modifica non rientri nellâambito di applicazione
dellâarticolo 43, paragrafo 5, della citata direttiva e lâamministrazione
aggiudicatrice abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto di non essere
tenuta a organizzare una tale procedura. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 43 della direttiva 2014/23 deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale lâamministrazione
aggiudicatrice puĂČ procedere alla modifica di una concessione in corso di
validitĂ senza aver valutato lâaffidabilitĂ del concessionario, qualora tale
modifica non rientri nellâambito di applicazione nĂ© dellâarticolo 43,
paragrafo 1, primo comma, lettera d), ii), nĂ© dellâarticolo 43, paragrafo 5,
della citata direttiva. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le norme
che permettono allâamministrazione aggiudicatrice di reagire qualora il
concessionario si sia reso o sia sospettato di essersi reso autore di un
grave inadempimento contrattuale, che rende dubbia la sua affidabilitĂ ,
durante lâesecuzione della concessione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 24 ottobre 2024 Ă C‑441/23 LM c. Omnitel Comunicaciones e a. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2008/104/CE â Lavoro tramite
agenzia interinale â Articolo 3, paragrafo 1 â Agenzia interinale â Impresa
utilizzatrice â Nozioni â Messa a disposizione di una lavoratrice â Contratto
di prestazione di servizi â Articolo 5, paragrafo 1 â Principio della
paritĂ di trattamento â Direttiva 2006/54/CE â Articolo 15 â Congedo
di maternitĂ â Licenziamento nullo o illegittimo â Condanna in solido
dellâagenzia interinale e dellâimpresa utilizzatrice *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, devâessere
interpretato nel senso che: tale
direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un
contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine
di metterlo a disposizione di unâimpresa utilizzatrice per lavorarvi
temporaneamente sotto il controllo e la direzione di questâultima, e che
mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta
persona fisica o giuridica non Ăš riconosciuta dalla normativa interna come
unâagenzia interinale in quanto non dispone di unâautorizzazione amministrativa
in quanto tale. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 1, lettere da
b) a d), della direttiva 2008/104 devâessere
interpretato nel senso che: rientra
nella nozione di «lavoro tramite agenzia interinale», ai sensi di tale
disposizione, la situazione in cui un lavoratore Ăš messo a disposizione di
unâimpresa utilizzatrice da unâimpresa che svolge unâattivitĂ consistente
nella conclusione di contratti di lavoro o nellâinstaurazione di rapporti di
lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di unâimpresa
utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il
controllo e la direzione di questâultima impresa e essa, da un lato, gli
impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonchĂ© lâosservanza
delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dallâaltro, esercita una
sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le
sue funzioni. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 2008/104 devâessere
interpretato nel senso che: un
lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di unâimpresa
utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua
missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che
avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Ă C‑408/23 RechtsanwĂ€ltin und Notarin c. PrĂ€sidentin des Oberlandesgerichts Hamm |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro â Articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Direttiva 2000/78/CE â Articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 â Divieto di
discriminazioni basate sullâetĂ â Limite massimo di 60 anni di etĂ per la
prima nomina a notaio‑avvocato â Posti vacanti a causa della mancanza
di candidati piĂč giovani â Giustificazioni â Carattere appropriato e
necessario *** Lâarticolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la paritĂ di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce
dellâarticolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni
di etĂ per la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione
che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica
dellâoccupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in
cui questâultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali
essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al
conseguimento di tale obiettivo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Ă C‑349/23 HB c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva 2000/78/CE â Articolo 2,
paragrafo 2, lettera a) â Divieto di discriminazioni fondate sullâetĂ â
EtĂ pensionabile obbligatoria â Normativa nazionale che esclude il
posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali â PossibilitĂ per i
funzionari federali e i giudici dei LĂ€nder di chiedere il posticipo del
collocamento a riposo â DisparitĂ di trattamento in base allâappartenenza a
una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro *** Lâarticolo
2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la paritĂ di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che: una
normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono
posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia
riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei LĂ€nder non configura una
disparitĂ di trattamento direttamente fondata sullâetĂ , ai sensi di tale
disposizione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Ă C‑322/23 ED c. Ministero dellâIstruzione e del Merito, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â Clausola 4 â Settore pubblico â
Docenti â Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con
contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli
â Determinazione dellâanzianitĂ di servizio â Computo parziale dei periodi di
servizio prestati nellâambito di contratti di lavoro a tempo determinato â
Recupero successivo del periodo di anzianitĂ di servizio non computato â
Irrilevanza ai fini della valutazione dellâesistenza di una discriminazione *** La
clausola 4 dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa allâaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che: essa
osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dellâanzianitĂ
di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente
pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio
prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo
determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il
rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini
economici. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Ă C‑156/23 K e a. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica di
immigrazione â Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš
irregolare in uno Stato membro â Direttiva 2008/115/CE â Articolo 5 â
Principio di non-refoulement (non respingimento) â Esecuzione di una
decisione di rimpatrio adottata nellâambito di un procedimento di protezione
internazionale, in conseguenza del soggiorno irregolare del cittadino del
paese terzo interessato derivante dal rifiuto di una domanda di permesso di
soggiorno previsto dal diritto nazionale â Obbligo, per lâautoritĂ
amministrativa, di valutare la conformitĂ dellâesecuzione di una tale
decisione con il principio di non respingimento â Articolo 13 â Mezzi di
ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio â Obbligo, per il
giudice nazionale, di rilevare dâufficio la violazione del principio di non
respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio â
Portata â Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea *** 1) Lâarticolo
5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare, in
combinato disposto con lâarticolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: impone
allâautoritĂ amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno
basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di
un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel
territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto
del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in
parola, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di
tale cittadino nellâambito di un procedimento di protezione internazionale e
la cui sospensione Ăš terminata a seguito di un siffatto rigetto. 2) Lâarticolo
13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con
lâarticolo 5 di questâultima, nonchĂ© con lâarticolo 19, paragrafo 2, e
lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve
essere interpretato nel senso che: impone
ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimitĂ di un atto
con il quale lâautoritĂ nazionale competente ha respinto una domanda di
permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, cosĂŹ facendo, ha
posto fine alla sospensione dellâesecuzione di una decisione di rimpatrio
adottata precedentemente nellâambito di un procedimento di protezione
internazionale, di rilevare dâufficio lâeventuale violazione del principio di
non respingimento risultante dallâesecuzione di questâultima decisione, sulla
base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o
chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Ă C‑16/23 FA.RO. di YK & C. Sas c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Rinvio
pregiudiziale â Servizi nel mercato interno â Direttiva 2006/123/CE â Regime
di autorizzazione â Articolo 10 â Requisiti per la concessione
dellâautorizzazione â Vendita di prodotti del tabacco â Regolamentazione
nazionale che subordina la concessione di unâautorizzazione allâistituzione
di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti
â Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione â Tutela della salute
pubblica contro il tabagismo *** Lâarticolo
10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di
unâautorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di
requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla
demografia, senza che lâautoritĂ pubblica competente possa prendere in
considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di
consumatori, purchĂ© i suddetti requisiti: â siano
oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale,
quale la protezione della sanitĂ pubblica contro i rischi derivanti dai
tabacchi lavorati; â siano
tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati; â si
applichino anche allâinstallazione di distributori automatici di tabacco; e â applicati,
se del caso, con il criterio relativo allâinteresse del servizio, rispettino
il principio di proporzionalitĂ e soddisfino i requisiti di chiarezza,
univocitĂ , oggettivitĂ , pubblicitĂ , trasparenza e accessibilitĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 ottobre 2024 Ă C‑144/23 KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. c. Republika Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Portata dellâobbligo di rinvio
pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza â Procedimento di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi allâorgano
giurisdizionale supremo di uno Stato membro â Istanza presentata dalla parte
che chiede lâautorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di
sottoporre alla Corte una questione relativa allâinterpretazione del diritto
dellâUnione â Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione
(revizija) Ăš autorizzato quando solleva una questione di diritto importante
per garantire la certezza del diritto, lâapplicazione uniforme del diritto o
lo sviluppo di questâultimo â Obbligo per lâorgano giurisdizionale supremo
nazionale di esaminare, nellâambito del procedimento di autorizzazione di un
ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere ad un rinvio
pregiudiziale â Motivazione della decisione di rigetto dellâistanza di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) [Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] *** 1) Lâarticolo
267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nellâambito di un
procedimento di esame di unâistanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) il cui esito dipende dallâimportanza della questione di
diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del
diritto, per lâapplicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di
questâultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver
valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale relativa allâinterpretazione o alla validitĂ di una
disposizione di diritto dellâUnione dedotta a sostegno di tale istanza. 2) Lâarticolo
267 TFUE, letto alla luce dellâarticolo 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve essere interpretato nel
senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella
decisione con la quale respinge unâistanza di autorizzazione di un ricorso
per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via
pregiudiziale alla Corte una questione relativa allâinterpretazione o alla
validitĂ di una disposizione del diritto dellâUnione, i motivi per i quali
essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non Ăš
rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione
del diritto dellâUnione di cui trattasi Ăš giĂ stata oggetto di
interpretazione da parte della Corte, o che lâinterpretazione corretta del
diritto dellâUnione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑387/24
PPU C c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Controllo alle
frontiere, asilo e immigrazione â Direttiva 2008/115/CE â Articolo 15,
paragrafo 2, lettera b) â Trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai
fini dellâallontanamento â Direttiva 2013/33/UE â Articolo 9 â Trattenimento
di un richiedente protezione internazionale â Regolamento (UE)
n. 604/2013 â Articolo 28, paragrafo 2 â Trattenimento ai fini del
trasferimento â IllegittimitĂ del trattenimento â Articoli 6 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea *** Lâarticolo
15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
Ăš irregolare, lâarticolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme
relative allâaccoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e
lâarticolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da
un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla luce degli
articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: non
ostano a una normativa nazionale che non prevede lâobbligo, in capo
allâautoritĂ giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino
di un paese terzo, che Ăš trattenuto conformemente a una misura adottata in
base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui
trattenimento era stato disposto in un primo tempo in virtĂč di una misura
adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata
immediatamente dopo la constatazione che questâultima misura era divenuta
illegittima. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑507/23 A c. Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione dei dati personali â Regolamento (UE)
2016/679 â Articolo 82, paragrafo 1 â Diritto al risarcimento e
responsabilitĂ â Trattamento illecito dei dati â Violazione del diritto alla
protezione dei dati personali â Nozione di âdannoâ â Riparazione di un danno
immateriale sotto forma di presentazione di scuse â AmmissibilitĂ â Principio
di effettivitĂ â Valutazione della forma e del livello del risarcimento â
Eventuale presa in considerazione dellâatteggiamento e della motivazione del
responsabile del trattamento [Articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea] *** 1) Lâarticolo
82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dellâarticolo 8,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: una
violazione delle disposizioni di tale regolamento non Ú di per sé sufficiente
a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1. 2) Lâarticolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: la
presentazione di scuse puĂČ costituire un risarcimento adeguato di un danno
immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia
impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a
condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare
integralmente il danno subito dallâinteressato. 3) Lâarticolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a che lâatteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento
possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente,
allâinteressato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente
subito. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑314/23 Ministerio Fiscal c. Air Nostrum e a. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento tra gli uomini e
le donne in materia di occupazione e impiego â Direttiva 2006/54/CE â
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) â Nozione di âremunerazioneâ â Articolo 4
â Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso *** Lâarticolo
2, paragrafo 1, lettera e), e lâarticolo 4 della direttiva 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
lâattuazione del principio delle pari opportunitĂ e della paritĂ di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono
essere interpretati nel senso che: da
un lato, indennitĂ giornaliere che compensino in modo forfettario talune
spese sostenute da lavoratori a motivo dei loro spostamenti professionali
costituiscono un elemento della loro retribuzione e, dallâaltro, una
differenza tra lâimporto di tali indennitĂ a seconda che esse siano concesse
a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da uomini o a un gruppo di
lavoratori composto in maggioranza da donne non Ăš vietata da tale direttiva
qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino uno stesso lavoro o un
lavoro al quale Ăš attribuito un valore uguale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑200/23 Agentsia po vpisvaniyata c. OL |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Pubblicazione, nel registro
del commercio, di un contratto di societĂ contenente dati personali â
Direttiva (UE) 2017/1132 â Dati personali non obbligatori â Assenza di
consenso da parte della persona interessata â Diritto alla cancellazione â
Danno morale *** 1) Lâarticolo
21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non impone ad uno Stato membro lâobbligo di consentire la pubblicitĂ , nel
registro del commercio, di un contratto di societĂ soggetto alla pubblicitĂ
obbligatoria prevista da tale direttiva e contenente dati personali diversi
dai dati personali minimi richiesti, la cui pubblicazione non Ăš richiesta dal
diritto di tale Stato membro. 2) Il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), in particolare lâarticolo 4, punti 7 e 9 dello stesso, deve
essere interpretato nel senso che: lâautoritĂ
responsabile della tenuta del registro del commercio di uno Stato membro che
pubblica, in tale registro, i dati personali contenuti in un contratto di
societĂ soggetto allâobbligo di pubblicitĂ previsto dalla direttiva
2017/1132, che le Ăš stato trasmesso nellâambito di una domanda di iscrizione
della società in questione nel suddetto registro, Ú tanto «destinatario» di
tali dati quanto, soprattutto nei limiti in cui li mette a disposizione del
pubblico, «titolare del trattamento» di detti dati, ai sensi di tale
disposizione, anche qualora tale contratto contenga dati personali non
richiesti da tale direttiva o dal diritto di tale Stato membro. 3) La
direttiva 2017/1132, in particolare il suo articolo 16, nonchĂ© lâarticolo 17
del regolamento 2016/679 devono
essere interpretati nel senso che: ostano
a una normativa o a una prassi di uno Stato membro che conduca lâautoritĂ
responsabile della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro a
respingere qualsiasi domanda di cancellazione di dati personali, non
richiesti da tale direttiva o dal diritto di detto Stato membro, contenuti in
un contratto di societĂ pubblicato in detto registro, qualora non sia stata
fornita a tale autoritĂ una copia di detto contratto che ometta siffatti
dati, contrariamente a quanto previsto nelle modalitĂ procedurali stabilite
dalla normativa stessa. 4) Lâarticolo
4, punto 1, del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: la
firma autografa di una persona fisica rientra nella nozione di «dato
personale» ai sensi di tale disposizione. 5) Lâarticolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: una
perdita del controllo di durata limitata, da parte dellâinteressato, sui suoi
dati personali, a causa della messa a disposizione del pubblico di tali dati,
online, nel registro del commercio di uno Stato membro, puĂČ essere
sufficiente a cagionare un «danno immateriale», purché tale persona dimostri
di aver effettivamente subĂŹto un siffatto danno, per quanto minimo, senza che
tale nozione di «danno immateriale» richieda la dimostrazione che sussistono
ulteriori conseguenze negative tangibili. 6) Lâarticolo
82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: un
parere dellâautoritĂ di controllo di uno Stato membro, emesso sulla base
dellâarticolo 58, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, non Ăš
sufficiente ad esonerare dalla responsabilitĂ , ai sensi dellâarticolo 82,
paragrafo 2, di detto regolamento, lâautoritĂ responsabile della tenuta del
registro del commercio di tale Stato membro avente la qualità di «titolare
del trattamento» ai sensi dellâarticolo 4, punto 7, del regolamento medesimo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑134/23 Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges» e
Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» c. Ypourgos Exoterikon e Ypourgos Metanastefsis kai Asylou |
Rinvio
pregiudiziale â Riconoscimento della protezione internazionale â Direttiva
2013/32/UE â Articolo 38 â Articolo 18 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Concetto di âpaese terzo sicuroâ â
Qualificazione della Repubblica di Turchia come âpaese terzo sicuroâ â
Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo â
Diniego *** Lâarticolo
38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce
dellâarticolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta alla normativa di uno Stato membro che designa un paese terzo come
generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione
internazionale, in una situazione in cui tale paese terzo, nonostante
lâobbligo giuridico cui Ăš soggetto, abbia sospeso, in via generale e senza
prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario, lâammissione o la
riammissione di tali richiedenti nel suo territorio. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑31/23
P Ferriere Nord SpA procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione europea, convenuta
in primo grado, Consiglio dellâUnione europea, interveniente
in primo grado |
Impugnazione
â Concorrenza â Intese â Mercato del tondo per cemento armato â Decisione
della Commissione europea che constata unâinfrazione allâarticolo 65 CA,
dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE)
n. 1/2003 â Decisione adottata in seguito allâannullamento di precedenti
decisioni â Svolgimento di una nuova audizione in presenza delle autoritĂ
garanti della concorrenza degli Stati membri â Diritti della difesa â
Principio di buona amministrazione â Requisito dâimparzialitĂ â Termine
ragionevole â Obbligo di motivazione â ProporzionalitĂ â Principio del ne bis
in idem â Eccezione di illegittimitĂ â Circostanze aggravanti â Recidiva â
Circostanze attenuanti â ParitĂ di trattamento [Articoli 20, 41, 47, 48 e
50 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑4/23 M.-A.A. c. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj
e a. |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articoli 20 e 21 TFUE â Articoli
7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto
di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri â Cittadino dellâUnione che ha legalmente acquisito, durante
lâesercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato
membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identitĂ di genere â
Obbligo per lo Stato membro dâorigine di riconoscere e di annotare nellâatto
di nascita tale cambiamento di prenome e di identitĂ di genere â Normativa
nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta
annotazione, costringendo lâinteressato ad avviare un nuovo procedimento, di
tipo giudiziario, di cambiamento di identitĂ di genere nello Stato membro
dâorigine â Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dallâUnione europea *** Lâarticolo
20 e lâarticolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: ostano
a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di
annotare nellâatto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il
cambiamento di prenome e di identitĂ di genere legalmente acquisito in un
altro Stato membro durante lâesercizio della sua libertĂ di circolazione e di
soggiorno, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo
procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identitĂ di genere
in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento
giĂ legalmente acquisito in tale altro Stato membro. Al
riguardo, Ăš irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di
annotazione del cambiamento di prenome e di identitĂ di genere sia stata
presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso
dallâUnione europea dellâaltro Stato membro aveva giĂ avuto effetto. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑793/22 Biohemp Concept SRL c. Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Alba |
Rinvio
pregiudiziale â Politica agricola comune â Regolamento (UE) n. 1305/2013
â Regolamento (UE) n. 1307/2013 â Regolamento (UE) n. 1308/2013 â
Coltivazione della canapa (Cannabis sativa) â Rifiuto di autorizzare la
coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi *** Il
diritto dellâUnione relativo alla politica agricola comune deve essere
interpretato nel senso che non osta ad un divieto, in uno Stato membro, della
coltivazione della canapa (Cannabis sativa) in sistemi idroponici in ambienti
chiusi, purchĂ© tale divieto sia idoneo a garantire lâobiettivo di tutela
della salute pubblica e che, alla luce degli obiettivi della politica
agricola comune nonchĂ© del buon funzionamento dellâorganizzazione comune dei
mercati, non ecceda quanto necessario per raggiungere lâobiettivo di tutela
della salute pubblica. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C-767/22,
C-49/23 et C-161/23 1Dream e a. c. Latvijas Republikas Saeima |
Renvoi
prĂ©judiciel â CoopĂ©ration judiciaire en matiĂšre pĂ©nale â Confiscation des
produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime â
DĂ©cision-cadre 2005/212/JAI â Directive 2014/42/UE â Champs dâapplication â
Procédure pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens
illĂ©galement acquis â Absence de constatation dâune infraction pĂ©nale â
Confiscation sans condamnation â Raisons autres que la maladie ou la fuite *** [âŠ]
La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la
confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le
crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3
avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des
produits du crime dans lâUnion europĂ©enne, doivent
ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens que:  ne relĂšve pas du champ dâapplication de ces
actes une rĂ©glementation nationale qui prĂ©voit la possibilitĂ©, au cours dâune
procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction
pĂ©nale, dâengager une procĂ©dure visant, sur la base dâĂ©lĂ©ments figurant dans
le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis
illĂ©galement, dans le cas oĂč cette procĂ©dure de confiscation ne porte pas sur
la constatation dâune telle infraction pĂ©nale, et quand bien mĂȘme aucun motif
lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa
comparution en justice. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑633/22 Real
Madrid Club de FĂștbol, AE c. EE, SociĂ©tĂ©
Ăditrice du Monde SA |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Cooperazione
giudiziaria in materia civile â Competenza giurisdizionale ed esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale â Regolamento (CE)
n. 44/2001 â Articoli 34 e 45 â Riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni â Revoca di una dichiarazione di esecutivitĂ di decisioni â Motivi
di diniego â Ordine pubblico dello Stato membro richiesto â Condanna di un
quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un
club sportivo â Risarcimento danni â Articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â LibertĂ di stampa *** Lâarticolo
34, punto 1, e lâarticolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e lâesecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, letto in combinato disposto con lâarticolo 11 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: lâesecuzione
di una sentenza che condanna una societĂ editrice di un quotidiano e uno dei
suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo
e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro
reputazione dovuta a unâinformazione che li riguarda pubblicata da tale
quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della
libertĂ di stampa, quale sancita allâarticolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali e, quindi, una violazione dellâordine pubblico dello Stato
membro richiesto. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑621/22 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond c. Autoriteit Persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 5,
paragrafo 1, lettera a) â LiceitĂ del trattamento â Articolo 6, paragrafo 1,
primo comma, lettera f) â NecessitĂ del trattamento per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi â Nozione di
âlegittimo interesseâ â Interesse commerciale â Federazione sportiva â
Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di
una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi ‒ Domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam *** Lâarticolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve
essere interpretato nel senso che: un
trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo
oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di
soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, puĂČ essere
considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale
titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale
trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo
interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti,
non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertĂ e i
diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non
esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede
che il legittimo interesse invocato sia lecito. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 AH (C‑608/22), FN (C‑609/22) c. Bundesamt fĂŒr Fremdenwesen und Asyl |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica comune in
materia di asilo â Direttiva 2011/95/UE â Condizioni che i cittadini dei
paesi terzi devono soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato â
Articolo 2, lettere d) ed e) â Nozione di âatto di persecuzioneâ â Livello di
gravitĂ richiesto â Articolo 9 â Somma di misure che discriminano le donne,
il cui impatto sia sufficientemente grave â Articolo 9, paragrafo 1, lettera
b) â Forme degli atti di persecuzione â Articolo 9, paragrafo 2 â Valutazione
delle domande di protezione internazionale â Articolo 4, paragrafo 3 â
Obbligo di valutazione individuale â PortataÂ
[Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea] *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve
essere interpretato nel senso che: rientra
nella nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie,
nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle
persecuzioni», ai sensi dellâarticolo 6 di tale direttiva, consistenti in
particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la
violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato,
nellâobbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione
dellâaccesso allâassistenza sanitaria e della libertĂ di circolazione, nel
divieto di esercitare unâattivitĂ lavorativa o nella limitazione del suo
esercizio, nel divieto di accesso allâistruzione e alla pratica sportiva e
nellâesclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro
effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignitĂ umana, quale garantito
dallâarticolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4, paragrafo 3, della
direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che: esso
non impone allâautoritĂ nazionale competente, al fine di determinare se,
tenuto conto delle condizioni esistenti nel paese di origine di una donna al
momento della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, le
misure discriminatorie alle quali ella Ăš stata o rischia di essere esposta in
tale paese costituiscano atti di persecuzione, ai sensi dellâarticolo 9,
paragrafo 1, di detta direttiva, di prendere in considerazione, nellâambito
dellâesame individuale di tale domanda, ai sensi dellâarticolo 2, lettera h),
della medesima direttiva, elementi caratteristici della sua situazione
personale diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalitĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C‑535/22 P Aeris Invest SĂ rl ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione europea Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) convenuti
in primo grado, Regno di Spagna Parlamento europeo Consiglio dellâUnione europea Banco Santander SA intervenienti
in primo grado |
Impugnazione
â Politica economica e monetaria â Unione bancaria â Regolamento (UE)
n. 806/2014 â Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di
talune imprese di investimento â Procedura di risoluzione applicabile in caso
di dissesto o rischio di dissesto di unâentitĂ â Adozione di un programma di
risoluzione per il Banco Popular Español SA â Articolo 18, paragrafo 1 â
Condizioni alle quali Ăš soggetta lâadozione di un programma di risoluzione â
Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) â Dovere di diligenza â
Obbligo di motivazione â Articolo 88 â Obbligo di riservatezza â Articolo 14
â Obiettivi della risoluzione â Vendita dellâattivitĂ dâimpresa dellâentitĂ
interessata â Condizioni della vendita e alla quali unâofferta puĂČ essere
accettata â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo
17 â Diritto di proprietĂ degli azionisti â ValiditĂ del regolamento
n. 806/2014 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C-406/22 CV c. Ministerstvo vnitra ČeskĂ© republiky, Odbor azylovĂ©
a migračnĂ politiky |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Protezione internazionale â
Direttiva 2013/32/UE â Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale â Articoli 36 e 37 â Nozione
di âpaese di origine sicuroâ â Designazione â Allegato I â Criteri â
Articolo 46 â Diritto a un ricorso effettivo â Esame, da parte del
giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro
[Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 37, della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, in combinato disposto con lâallegato I
della stessa direttiva, devâessere
interpretato nel senso che: un
paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere
designato come paese di origine sicuro per il solo motivo che si avvale del
diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dellâarticolo 15 di tale
convenzione, le autoritĂ competenti dello Stato membro che ha proceduto a
siffatta designazione devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione
di tale diritto siano atte a mettere in discussione detta designazione. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 37 della direttiva 2013/32 devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro
allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni
sostanziali di siffatta designazione, enunciate allâallegato I di detta
direttiva. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32, letto alla luce dellâarticolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: quando
un giudice Ăš investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una
domanda di protezione internazionale esaminata nellâambito del regime
speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da
paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente
allâarticolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nellâambito dellâesame
completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve
rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a
sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione
delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate allâallegato
I di detta direttiva, anche se tale violazione non Ăš espressamente fatta
valere a sostegno di tale ricorso. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C-548/21 CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autoritĂ competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati â Direttiva (UE) 2016/680 â
Articolo 3, punto 2 â Nozione di âtrattamentoâ â Articolo 4 â Principi
relativi al trattamento dei dati personali â Articolo 4, paragrafo 1, lettera
c) â Principio della âminimizzazione dei datiâ â Articoli 7, 8 e 47 nonchĂ©
articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Requisito secondo il quale le limitazioni allâesercizio di un
diritto fondamentale devono essere âpreviste dalla leggeâ â ProporzionalitĂ â
Valutazione della proporzionalitĂ alla luce di tutti gli elementi pertinenti
â Controllo preventivo da parte di un giudice o di unâautoritĂ amministrativa
indipendente â Articolo 13 â Informazioni da rendere disponibili o da fornire
allâinteressato â Limiti â Articolo 54 â Diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento â Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti â
Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autoritĂ di
polizia per accedere, ai fini dellâindagine, ai dati contenuti in tale
telefono *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autoritĂ competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7
e 8 nonchĂ© dellâarticolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che concede alle autoritĂ competenti la
possibilitĂ di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di
prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se
tale normativa: â       definisce in modo sufficientemente
preciso la natura o le categorie dei reati in questione, â       garantisce il rispetto del principio
di proporzionalitĂ , e â       subordina lâesercizio di tale
possibilitĂ , salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo
preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. 2)Â Â Â Â Â Gli articoli 13 e 54 della direttiva
2016/680, letti alla luce dellâarticolo 47 e dellâarticolo 52, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, devono
essere interpretati nel senso che: ostano
a una normativa nazionale che autorizza le autoritĂ competenti a tentare di
accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare
lâinteressato, nellâambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi
sui quali si fonda lâautorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un
giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in
cui la comunicazione di tale informazione non rischia piĂč di compromettere i
compiti spettanti a dette autoritĂ in forza di tale direttiva. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ă C-446/21 Maximilian Schrems c. Meta Platforms Ireland Ltd, giĂ Facebook Ireland
Ltd |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Social
network online â Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti
conclusi tra una piattaforma digitale e un utente â PubblicitĂ personalizzata
â Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) â Principio della limitazione della
finalitĂ â Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) â Principio della
minimizzazione dei dati â Articolo 9, paragrafi 1 e 2 â Trattamento di
categorie particolari di dati personali â Dati relativi allâorientamento
sessuale â Dati personali resi pubblici dallâinteressato *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 5, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) 2016/679 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), devâessere
interpretato nel senso che: il
principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti
i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una
piattaforma di social network online, ha ottenuto dallâinteressato o da terzi
e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa,
siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicitĂ mirata, senza
limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 2, lettera e),
del regolamento 2016/679 devâessere
interpretato nel senso che: la
circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale
in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il
gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati
relativi allâorientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente,
al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet
di partners terzi, al fine dellâaggregazione e dellâanalisi di detti dati,
per proporre a tale persona della pubblicitĂ personalizzata. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Lituania e a. c. Parlamento e Consiglio |
Action
for annulment â First package of mobility measures (âMobility Packageâ) â
Regulation (EU) 2020/1054 â Maximum daily and weekly driving times â Minimum
breaks and daily and weekly rest periods â Organisation of the work of the
drivers in such a way that the drivers are able to return every three or four
weeks, depending on the case, to their place of residence or to the
operational centre of their employer to begin and spend their regular or
compensatory weekly rest period â Prohibition on taking regular or
compensatory weekly rest in the vehicle â Time limit for the installation of
second generation (V2) smart tachographs â Date of entry into force â
Regulation (EU) 2020/1055 â Conditions relating to the requirement of
establishment â Obligation to return the vehicle to the operational centre in
the Member State of establishment â Obligation concerning the number of
vehicles and drivers normally based at the operational centre of the Member
State of establishment â Cabotage â Cooling-off period of four days for
cabotage â Derogation for cabotage as part of combined transport operations â
Directive (EU) 2020/1057 â Specific rules for posting drivers in the road
transport sector â Transposition period â Internal market â Specific regime
applicable to the freedom to provide transport services â Common transport
policy â Articles 91 and 94 TFEU â Fundamental freedoms â Principle of
proportionality â Impact assessment â Principles of equal treatment and
non-discrimination â Principles of legal certainty and protection of
legitimate expectations â Protection of the environment â Article 11 TFEU â
Consultation of the European Economic and Social Committee and the European
Committee of the Regions [ Articles 20, 21, 37 and 45 of the Charter of
Fundamental Rights of the European Union] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Ă C‑432/23 F SCS, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg c. Administration des contributions directes |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione amministrativa nel settore fiscale â Direttiva
2011/16/UE â Scambio di informazioni su richiesta â Ingiunzione rivolta a un
avvocato di comunicare informazioni â Segreto professionale dellâavvocato â Articolo
7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea *** 1) Lâarticolo
7 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devâessere
interpretato nel senso che: una
consulenza legale in materia di diritto societario rientra nellâambito della
tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente,
garantita da tale articolo, cosicché una decisione che ingiunge a un avvocato
di fornire allâamministrazione dello Stato membro interpellato, ai fini di
uno scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE
del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE,
lâinsieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti
con il suo cliente, relative a una siffatta consultazione, costituisce
unâingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il
suo cliente, garantito da detto articolo. 2) Lâesame
degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha
evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validitĂ della direttiva
2011/16 alla luce dellâarticolo 7 e dellâarticolo 52 della Carta dei diritti
fondamentali. 3) Lâarticolo
7 e lâarticolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono
essere interpretati nel senso che essi ostano a unâingiunzione, quale quella
descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa
nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di
un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di
azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra
un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Ă C‑792/22 MG in
presenza di: Parchetul
de pe lĂąngă Judecătoria Rupea, LV, CRA, LCM, SC
Energotehnica SRL Sibiu |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori â Direttiva 89/391/CEE â Obblighi generali in materia di tutela
della sicurezza e della salute â Procedimenti nazionali paralleli â Sentenza
di un giudice amministrativo che riveste autoritĂ di cosa giudicata dinanzi
al giudice penale â Qualificazione di un evento alla stregua di âinfortunio
sul lavoroâ â EffettivitĂ della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva
89/391 â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Diritto di essere ascoltato â Procedimento disciplinare a
carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una
decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dellâUnione
â Primato del diritto dellâUnione *** 1)     Lâarticolo 1, paragrafi 1 e 2, nonchĂ©
lâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente lâattuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettivitĂ e con
lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte
costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza
definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un
evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata
dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilitĂ civile
in forza dei fatti addebitati allâimputato, nel caso in cui tale normativa
non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di
essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sullâesistenza di
siffatto infortunio sul lavoro. 2)Â Â Â Â Â Il principio del primato del diritto
dellâUnione deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi
giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di
procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare dâufficio
decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano,
alla luce dellâinterpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni
violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Ă C‑768/21 TR c. Land Hessen |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 57, paragrafo 1,
lettere a) e f) â Compiti dellâautoritĂ di controllo â Articolo 58, paragrafo
2 â Misure correttive â Sanzione amministrativa pecuniaria â Margine di
discrezionalitĂ dellâautoritĂ di controllo â Limiti *** Il
combinato disposto dellâarticolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f),
dellâarticolo 58, paragrafo 2, e dellâarticolo 77, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), deve
essere interpretato nel senso che: in
caso di constatazione di una violazione di dati personali, lâautoritĂ di
controllo non Ăš tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo
2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o
proporzionato al fine di porre rimedio allâinadeguatezza constatata e
garantire il pieno rispetto di tale regolamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Ordinanza
del 20 settembre 2024 Ă C‑504/24
PPU procedimento
penale a carico di RT con
lâintervento della: Procura
Generale della Repubblica presso la Corte dâappello di Roma |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte â Cooperazione giudiziaria in materia
penale â Mandato dâarresto europeo â Decisione quadro 2002/584/GAI â Articolo
1, paragrafo 3 â Articolo 4 bis â Procedura di consegna tra Stati membri
â Motivi di non esecuzione facoltativa â Articolo 48, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritti della difesa
â Direttiva 2012/13/UE â Articolo 6 â Diritto allâinformazione nei procedimenti
penali â Direttiva 2013/48/UE â Articolo 3 â Diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale â Decisione emessa al termine di un
processo senza comparizione dellâimputato nĂ© rappresentanza da parte di un
avvocato â Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna
dellâinteressato â ConformitĂ al diritto dellâUnione *** Lâarticolo
4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, letto alla luce dellâarticolo 6 TUE, nonchĂ©
dellâarticolo 47 e dellâarticolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che non consente allâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un
mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesecuzione di una pena
privativa della libertĂ pronunciata nei confronti di tale interessato nello
Stato di emissione, se questâultimo non Ăš comparso personalmente al processo
terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui
incaricato o nominato dâufficio, e se le condizioni previste in tale articolo
4 bis, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 19 settembre 2024 Ă C‑439/23 KV c. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â Clausola 4 â Principio di
non discriminazione â Assunzione in qualitĂ di lavoratore a tempo
indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato â Calcolo
dellâanzianitĂ di servizio â Mancata presa in considerazione dei periodi di
attivitĂ lavorativa svolti nellâambito di contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento
della direttiva 1999/70 â Applicazione immediata agli effetti futuri di una
situazione sorta in vigenza della legge precedente *** La
clausola 4, punti 1 e 4, dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa allâaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che: essa
osta a che lâanzianitĂ di servizio maturata da un lavoratore in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente
prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non
sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale
lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato
successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata
da ragioni oggettive |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Ă C‑352/23 LF c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite |
Rinvio
pregiudiziale â Politica in materia di asilo e di immigrazione â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Ambito di applicazione â Articoli
1, 4 e 7 â Direttiva 2011/95/UE â Ambito di applicazione â Articoli 2 e 3 â
Protezione nazionale per motivi umanitari â Direttiva 2008/115/CE â Articolo
14 â ImpossibilitĂ di procedere allâallontanamento â Attestazione â Diritti
del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso
di rinvio dellâallontanamento â Direttiva 2013/33/UE â Ambito di
applicazione â Condizioni materiali di accoglienza *** 1)Â Â Â Â Â La direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve
essere interpretata nel senso che: essa
non osta a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un
cittadino di un paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento
con lâeconomia generale e con gli obiettivi di detta direttiva, purchĂ© questo
diritto di soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale
concessa a titolo di tale direttiva. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 14, paragrafo 2, della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare, deve
essere interpretato nel senso che: uno
Stato membro che non sia in grado di procedere allâallontanamento di un
cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dellâarticolo 8
di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del
fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato
membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrĂ temporaneamente
eseguita. 3)Â Â Â Â Â Gli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, letti in combinato disposto con la
direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro
non Ăš tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di
soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera
irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno
di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia
proceduto al suo allontanamento, tale cittadino puĂČ avvalersi dei diritti che
gli sono riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia
dallâarticolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora
tale cittadino rivesta anche la qualitĂ di richiedente protezione
internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato
membro, egli puĂČ avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante norme relative allâaccoglienza dei richiedenti protezione
internazionale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Ă C‑63/23 Sagrario, JoaquĂn, Prudencio c. SubdelegaciĂłn del Gobierno en Barcelona |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica relativa
allâimmigrazione â Diritto al ricongiungimento familiare â Direttiva
2003/86/CE â Articolo 16, paragrafo 3 â Diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno del soggiornante â Conseguenze â Diniego del rinnovo del permesso
di soggiorno dei familiari â Motivo indipendente dalla loro volontĂ â
Presenza di figli minori â Articolo 15, paragrafo 3 â Condizioni per il
rilascio di un permesso di soggiorno autonomo â Nozione di âsituazioni
particolarmente difficiliâ â Portata â Articolo 17 â Esame individuale â
Diritto di essere ascoltato *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 15, paragrafo 3, seconda frase,
della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta alla normativa di uno Stato membro che non prevede che lâautoritĂ
nazionale competente sia tenuta a rilasciare, basandosi sullâesistenza di
«situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, un
permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante qualora essi
abbiano perduto il permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro
volontĂ o qualora vi siano tra loro figli minori. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 17 della direttiva 2003/86 deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta alla normativa di uno Stato membro che consente allâautoritĂ nazionale
competente di adottare una decisione di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno rilasciato ai familiari del soggiornante senza aver effettuato
previamente un esame individuale della loro situazione e senza averli
ascoltati. Quando tale decisione riguarda un figlio minorenne, spetta agli
Stati membri adottare tutte le misure appropriate per offrire a questâultimo
una reale ed effettiva possibilitĂ di essere ascoltato, in funzione della sua
etĂ o del suo grado di maturitĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Ă C‑548/22 M.M. c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dellâEconomia e delle Finanze |
Rinvio
pregiudiziale â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato â Clausole 4 e 5 â Principio di non discriminazione â ParitĂ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Magistrati
onorari e magistrati ordinari â Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo
ai contratti a tempo determinato â Lavoro a tempo determinato â Procedura di
stabilizzazione delle funzioni â Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il
periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni â Risarcimento dei
danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto
dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 10 settembre 2024 Ă C‑351/22 Neves 77 Solutions SRL c. Agenția Națională de Administrare
Fiscală â Direcția Generală Antifraudă Fiscală |
Rinvio
pregiudiziale â Politica estera e di sicurezza comune (PESC) â Misure
restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che
destabilizzano la situazione in Ucraina â Decisione 2014/512/PESC â Articolo
2, paragrafo 2, lettera a) â Competenza della Corte â Articolo 24, paragrafo
1, secondo comma, ultima frase, TUE â Articolo 275 TFUE â Articolo
215 TFUE â Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto di proprietĂ â Principi di certezza del diritto
e di legalitĂ delle pene â Servizi di intermediazione connessi ad
attrezzature militari â Divieto di fornire tali servizi â Mancata notifica
alle autoritĂ nazionali competenti â Violazione amministrativa â Sanzione
pecuniaria â Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita
dellâoperazione vietata *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione
2014/659/PESC del Consiglio, dellâ8 settembre 2014, deve
essere interpretato nel senso che: il
divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato in tale disposizione
Ăš applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dellâoperazione
di intermediazione di cui trattasi non siano mai state importate nel
territorio di uno Stato membro. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/659, letto
alla luce dellâarticolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta ad una misura nazionale di confisca dellâintero ricavato di
unâoperazione di intermediazione contemplata dal citato articolo 2, paragrafo
2, lettera a), la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito
dellâaccertamento, da parte delle autoritĂ nazionali competenti, di una
violazione del divieto di effettuare tale operazione e dellâobbligo di
notificare questâultima. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2024 Ă C‑603/22 procedimento
penale a carico di M.S., J.W., M.P. con
lâintervento di: Prokurator
Rejonowy w Słupsku, D.G. |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva (UE)
2016/800 â Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali â Ambito di applicazione â Articolo 2, paragrafo 3 â
Persone che erano minori al momento dellâavvio del procedimento penale a loro
carico, ma che hanno compiuto 18 anni durante il procedimento â Articolo 4 â
Diritto allâinformazione â Articolo 6 â Diritto di avvalersi di un difensore
â Articolo 18 â Diritto al patrocinio a spese dello Stato â Articolo 19 â
Mezzi di ricorso â AmmissibilitĂ delle prove ottenute in violazione dei
diritti procedurali *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 6, paragrafi da 1 a 3, della
direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11
maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali, letto alla luce dellâarticolo 18 di tale direttiva, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa nazionale che, da un lato, non prevede che i minori
indagati o imputati siano assistiti da un difensore, se del caso nominato
dâufficio, prima di essere interrogati dalla polizia o da unâaltra autoritĂ
di contrasto o giudiziaria e, al piĂč tardi, prima del primo interrogatorio e,
dallâaltro lato, consente che i minori siano interrogati in qualitĂ di
indagati senza la presenza di tale difensore durante lâinterrogatorio. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 2016/800 devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto di essere assistito
da un difensore nominato dâufficio cessi automaticamente per le persone che
possedevano la qualitĂ di minore al momento in cui sono state sottoposte a
procedimento penale, ma che, successivamente, hanno raggiunto lâetĂ di 18
anni, nei limiti in cui siffatta normativa non consenta di valutare se, alla
luce di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la maturitĂ e la
vulnerabilitĂ di dette persone, sia appropriata lâapplicazione di detta
direttiva o di talune sue disposizioni e, di conseguenza, dei diritti che
essa contiene. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 2016/800, letto alla luce dellâarticolo 5, paragrafo 1, di
questâultima, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa nazionale che non prevede che i minori indagati o
imputati nei procedimenti penali ricevano, con il titolare della
responsabilitĂ genitoriale, al piĂč tardi prima del primo interrogatorio di
tali minori da parte della polizia o di unâaltra autoritĂ di contrasto o
giudiziaria, informazioni sui loro diritti conformemente allâarticolo 3 della
direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, sul diritto allâinformazione nei procedimenti penali, nonchĂ© sui
diritti stabiliti dalla direttiva 2016/800, in un linguaggio semplice e
accessibile, che tenga conto delle specifiche esigenze e vulnerabilitĂ di
detti minori. 4)Â Â Â Â Â Lâarticolo 19 della direttiva 2016/800 devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che, nellâambito di un procedimento
penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove
incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un
interrogatorio condotto dalla polizia in violazione del diritto di avvalersi
di un difensore, previsto allâarticolo 6 della direttiva 2016/800, purchĂ©,
tuttavia, nellâambito del processo penale, tale giudice possa, da un lato,
verificare che tale diritto, interpretato alla luce dellâarticolo 47 e
dellâarticolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, sia stato rispettato e, dallâaltro lato, trarre tutte le
conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda
il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2024 Ă C‑498/22,
C‑499/22 e C‑500/22 Novo Banco SA â Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução c. C.F.O. (C‑498/22), J.M.F.T., M.H.D.S. (C‑499/22), Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C‑500/22) |
Rinvio
pregiudiziale â Risanamento e liquidazione degli istituti di credito â
Direttiva 2001/24/CE â Articoli 3 e 6 â Provvedimento di risanamento adottato
nei confronti di un ente creditizio â Trasmissione degli obblighi e delle
responsabilitĂ di tale ente creditizio a una âbanca ponteâ prima della
proposizione di unâazione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un
credito vantato nei confronti di tale ente creditizio â Ritrasmissione al
medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilitĂ â Legge
dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) â
Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri â Mutuo
riconoscimento â Effetti della violazione dellâobbligo di pubblicitĂ del
provvedimento di risanamento â Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto di proprietĂ â Tutela
giurisdizionale effettiva â Tutela dei consumatori â Direttiva 93/13/CE â
Articolo 6, paragrafo 1 â Clausole abusive â Principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento â Legittimazione passiva
della âbanca ponteâ *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 2, e lâarticolo
6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi,
letti alla luce dellâarticolo 21, paragrafo 2, e dellâarticolo 47, primo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea nonchĂ© del
principio della certezza del diritto, devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista allâarticolo 6,
paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di
uno Stato membro diverso dallo Stato membro dâorigine, degli effetti di un
provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice,
nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli
obblighi e le responsabilitĂ di questâultimo a una banca ponte. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 2001/24, letto alla luce dellâarticolo 47, primo comma, della Carta
dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto, deve
essere interpretato nel senso che: i
singoli non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo
affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato
non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato
nellâambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi
erano inizialmente clienti al fine di azionare la responsabilitĂ di detta
banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi
ai contratti precedentemente conclusi con detto ente creditizio. La mera
circostanza che detto ente creditizio sia stato controllato temporaneamente
da unâautoritĂ pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del
medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi
bancari e finanziari, unâautoritĂ amministrativa nazionale. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce
dellâarticolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, nonchĂ© lâarticolo 17
di detta Carta e il principio della certezza del diritto devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro
ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello
Stato membro dâorigine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono
la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dellâente
creditizio oggetto di tali provvedimenti dellâobbligo di versare le somme
dovute a titolo di responsabilitĂ precontrattuale o contrattuale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 procedimento
relativo allâesecuzione di mandati dâarresto emessi nei confronti di P.P.R. con
lâintervento di: Parchetul
de pe lĂąngă Ănalta Curte de Casaţie şi Justiţie â
Direcţia Naţională Anticorupţie â Serviciul
Teritorial Braşov |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Mandato
dâarresto europeo â Decisione quadro 2002/584/GAI â Consegna delle persone
ricercate alle autoritĂ giudiziarie emittenti â Rispetto dei diritti
fondamentali â Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti
lâindipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente â Carenze
relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici â
Divieto di trattamenti inumani o degradanti â Condizioni di detenzione nello
Stato membro emittente â Valutazione da parte dellâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione â Rifiuto di esecuzione del mandato dâarresto europeo da
parte dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione â Effetti di tale rifiuto per
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione di un altro Stato membro *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 3, e lâarticolo
15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono
essere interpretati nel senso che: lâautoritĂ
dellâesecuzione di uno Stato membro non Ăš tenuta a rifiutare lâesecuzione di
un mandato dâarresto europeo quando lâautoritĂ dellâesecuzione di un altro
Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale
mandato dâarresto per il motivo che la consegna della persona interessata
rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito
allâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea. Tuttavia, nellâambito del proprio esame dellâesistenza
di un motivo di non esecuzione, tale autoritĂ deve tenere conto dei motivi
sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autoritĂ
dellâesecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime
circostanze, lâautoritĂ giudiziaria emittente mantenga il mandato dâarresto
europeo, purchĂ©, secondo la sua valutazione, lâesecuzione di tale mandato
dâarresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del
diritto fondamentale a un equo processo sancito allâarticolo 47, secondo
comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato
dâarresto abbia carattere proporzionato. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
in combinato disposto con lâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei
diritti fondamentali, deve
essere interpretato nel senso che: in
una situazione in cui una persona oggetto di un mandato dâarresto europeo
sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il
mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, lâesistenza di una
decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dellâInterpol
(CCF), relativa alla situazione di tale persona, non puĂČ giustificare, di per
sĂ©, il rifiuto dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione di eseguire il
mandato dâarresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione puĂČ
essere tenuta in considerazione da tale autoritĂ giudiziaria al fine di
stabilire se occorra rifiutare lâesecuzione di detto mandato dâarresto. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che: lâautoritĂ
giudiziaria emittente un mandato dâarresto europeo non Ăš tenuta ad adire la
Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno
indotto lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione di tale mandato dâarresto a
rifiutarne lâesecuzione, di revocare detto mandato dâarresto o di mantenerlo,
eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarĂ chiamata ad
adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
nel qual caso detta autoritĂ Ăš, in linea di principio, tenuta a rivolgersi
alla Corte. 4)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve
essere interpretato nel senso che: lâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini
dellâesecuzione di una pena non puĂČ rifiutare di dare esecuzione a tale
mandato dâarresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del
giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non Ăš reperibile o sulla
circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato
giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero. 5)Â Â Â Â Â La decisione quadro 2002/584, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve
essere interpretata nel senso che: lâautoritĂ
giudiziaria emittente un mandato dâarresto europeo non ha il diritto di
partecipare, in qualitĂ di parte, al procedimento relativo allâesecuzione di
tale mandato dâarresto dinanzi allâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione. 6)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 3, e lâarticolo
15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299, letti alla luce dellâarticolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca, devono
essere interpretati nel senso che: in
sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente,
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione non puĂČ rifiutare lâesecuzione di un
mandato dâarresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di
detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa
stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni
complementari allâautoritĂ giudiziaria emittente. LâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione non puĂČ applicare, in materia di condizioni di detenzione,
uno standard piĂč elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Ă C‑202/24Â Â procedimento
relativo allâesecuzione di mandati dâarresto emessi nei confronti di MA con
lâintervento di: Minister
for Justice and Equality |
Rinvio
pregiudiziale â Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra
lâUnione europea e la ComunitĂ europea dellâenergia atomica, da una parte, e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dallâaltra â Consegna di
una persona al Regno Unito ai fini dellâesercizio di unâazione penale â
Competenza dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione â Rischio di violazione
di un diritto fondamentale â Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52,
paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Principio di legalitĂ dei reati e delle pene â Modifica, sfavorevole per tale
persona, del regime di liberazione condizionale *** Lâarticolo
524, paragrafo 2, e lâarticolo 604, lettera c), dellâaccordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione tra lâUnione europea e la ComunitĂ europea dellâenergia
atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dallâaltra, letti in combinato disposto con lâarticolo 49, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: unâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione Ăš tenuta, quando una persona oggetto di un
mandato dâarresto emesso sulla base dellâaccordo in parola invochi un rischio
di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a causa di una modifica,
sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale,
intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale
detta persona Ăš perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla
sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sullâesecuzione di tale
mandato dâarresto, in una situazione in cui lâautoritĂ giudiziaria in parola
ha giĂ escluso il rischio di violazione dellâarticolo 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via
generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto di detta
convenzione e sulla possibilitĂ per la stessa persona di proporre un ricorso
dinanzi alla Corte europea dei diritti dellâuomo. Al termine dellâesame
summenzionato, tale autoritĂ giudiziaria dellâesecuzione dovrĂ rifiutare
lâesecuzione di detto mandato dâarresto soltanto se, dopo aver richiesto
allâautoritĂ giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari,
disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente
aggiornati che dimostrino lâesistenza di un rischio reale di modifica della
portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di
cui si tratta, la quale implichi lâirrogazione di una pena piĂč grave di
quella inizialmente comminata. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Ă C‑185/23Â Â protectus s.r.o. c. VĂœbor NĂĄrodnej rady Slovenskej republiky na
preskĂșmavanie rozhodnutĂ NĂĄrodnĂ©ho bezpečnostnĂ©ho Ășradu |
Rinvio
pregiudiziale â Decisione 2013/488/UE â Informazioni classificate â Nulla
osta di sicurezza delle imprese â Revoca del nulla osta â Mancata
divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca â Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Obbligo di
motivazione â Accesso al fascicolo â Principio del contraddittorio â Articolo
51 della Carta dei diritti fondamentali â Attuazione del diritto dellâUnione *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve
essere interpretato nel senso che: â       il controllo, da parte di un giudice
nazionale, della legittimitĂ di una decisione di revoca di un attestato di
sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da
uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del
diritto dellâUnione, ai sensi di tale disposizione; â       il controllo, da parte di tale
giudice, della legittimitĂ di una decisione che, in conseguenza della revoca
di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di
sicurezza industriale che autorizza lâaccesso a informazioni classificate dellâUnione
europea, conformemente allâarticolo 11 e allâallegato V della decisione
2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza
per proteggere le informazioni classificate UE, ha ad oggetto un atto che
costituisce attuazione del diritto dellâUnione, ai sensi di tale articolo 51,
paragrafo 1. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali deve
essere interpretato nel senso che: â       da un lato, esso non osta a una
normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di
revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese, ai sensi della decisione
2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale
revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della
sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al
contempo che il giudice competente a valutare la legittimitĂ di detta revoca
abbia accesso a tali informazioni e lâavvocato dellâex titolare di tale nulla
osta di sicurezza delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo
con il consenso delle autoritĂ nazionali interessate e a condizione di
garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non
divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia
comunicato allâex titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in
ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalitĂ
che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di
prova; â       dallâaltro lato, nellâipotesi in cui
lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osti a tali normativa e
prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso
stesso allâex titolare del nulla osta di sicurezza delle imprese,
eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate
quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al
suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, allâautoritĂ
nazionale competente provvedere in tal senso. Se questâultima non autorizza
tale comunicazione, detto giudice procede allâesame della legittimitĂ della
revoca di tale nulla osta di sicurezza delle imprese sulla base dei soli
motivi ed elementi di prova comunicati. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Ă C‑14/23Â Â XXX c. Ătat belge |
Rinvio
pregiudiziale â Politica di immigrazione â Direttiva (UE)
2016/801 â Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di studio â Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) â
Domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di
studio â Fini diversi â Diniego di visto â Motivi di rigetto
della domanda â Mancata trasposizione â Principio generale del
divieto di pratiche abusive â Articolo 34, paragrafo 5 â Autonomia
procedurale degli Stati membri â Diritto fondamentale a un ricorso
giurisdizionale effettivo â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea *** 1) La
direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11
maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato,
programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla
pari, in particolare alla luce del suo articolo 3, punto 3, deve
essere interpretata nel senso che: essa
non osta a che uno Stato membro, pur non avendo trasposto lâarticolo 20,
paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva, respinga una domanda di
ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la motivazione che il
cittadino di paese terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale
intenzione di studiare nel territorio di tale Stato membro, in applicazione
del principio generale di diritto dellâUnione del divieto di pratiche
abusive. 2) Lâarticolo
34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dellâarticolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a che il ricorso avverso una decisione adottata dalle autoritĂ
competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato
membro per motivi di studio consista esclusivamente in un ricorso di
annullamento, senza che il giudice investito di tale ricorso disponga del
potere di sostituire, se del caso, la propria valutazione a quella delle
autorità competenti o di adottare una nuova decisione, purché le condizioni
in cui tale ricorso Ăš proposto e, se del caso, le condizioni in cui la
sentenza emessa in esito a questâultimo viene eseguita, siano tali da
consentire lâadozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme
alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto lâannullamento, in
modo tale che il cittadino di paese terzo sufficientemente diligente possa
giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva
2016/801. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Ă C‑623/22Â Â Belgian Association of Tax Lawyers, SR, FK, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Orde van Vlaamse Balies, CQ, Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, VH, ZS, NI, EX c. Premier ministre/Eerste Minister con
lâintervento di: Conseil
des barreaux européens AISBL, Conseil
national des barreaux de France |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione amministrativa nel settore fiscale â Scambio
automatico e obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri soggetti allâobbligo di notifica â Direttiva 2011/16/UE,
come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 â Articolo 8 bis ter, paragrafo
1 â Obbligo di comunicazione â Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 â Obbligo
sussidiario di notifica â Segreto professionale â ValiditĂ â Articoli 7,
20 e 21 nonché articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto al rispetto della vita privata â Principi
di paritĂ di trattamento e di non discriminazione â Principio di legalitĂ in
materia penale â Principio della certezza del diritto *** 1)Â Â Â Â Â Dallâesame dellâaspetto su cui verte la
prima questione pregiudiziale non Ăš emerso alcun elemento tale da inficiare
la validitĂ della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del
Consiglio, del 25 maggio 2018, alla luce dei principi di paritĂ di
trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea. 2)Â Â Â Â Â Dallâesame degli aspetti su cui vertono
le questioni pregiudiziali seconda e terza non Ăš emerso alcun elemento tale
da inficiare la validitĂ della direttiva 2011/16, come modificata dalla
direttiva 2018/822, alla luce del principio di certezza del diritto, del
principio di legalitĂ in materia penale sancito allâarticolo 49, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali e del diritto al rispetto della vita
privata garantito dallâarticolo 7 di tale Carta. 3)Â Â Â Â Â LâinvaliditĂ dellâarticolo 8 bis ter,
paragrafo 5, della direttiva 2011/16 come modificata dalla direttiva
2018/822, alla luce dellâarticolo 7 della Carta dei diritti fondamentali,
pronunciata dalla Corte nella sentenza dellâ8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse
Balies e a. (C‑694/20, EU:C:2022:963), vale soltanto nei confronti
delle persone che esercitano le loro attivitĂ professionali con uno dei
titoli professionali menzionati allâarticolo 1, paragrafo 2, lettera a),
della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, volta a facilitare lâesercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui Ăš stata acquistata la
qualifica. 4)Â Â Â Â Â Dallâesame degli aspetti su cui verte
la quinta questione pregiudiziale non Ăš emerso alcun elemento tale da
inficiare la validitĂ della direttiva 2011/16, come modificata dalla
direttiva 2018/822, alla luce del diritto al rispetto della vita privata
garantito dallâarticolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 IK (C‑184/22), CM (C‑185/22) c. KfH Kuratorium fĂŒr Dialyse und Nierentransplantation eV |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Articolo 157 TFUE â ParitĂ di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego â
Direttiva 2006/54/CE â Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4,
primo comma â Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso â Lavoro
a tempo parziale â Direttiva 97/81/CE â Accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale â Clausola 4 â Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in
modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili â
Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro
straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre lâorario di
lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno *** 1)Â Â Â Â Â La clausola 4, punti 1 e 2,
dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997,
che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1997, relativa allâaccordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dallâUNICE, dal CEEP e dalla CES, deve
essere interpretata nel senso che: una
normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di
retribuzione per ore straordinarie Ăš previsto, per i lavoratori a tempo
parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre lâorario normale di
lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una
situazione comparabile, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei
lavoratori a tempo parziale, ai sensi di tale clausola 4, punto 1, che non
puĂČ essere giustificato dal perseguimento, da un lato, dellâobiettivo di
dissuadere il datore di lavoro dallâimporre ai lavoratori ore di lavoro
straordinario oltre lâorario di lavoro individualmente concordato nel loro
contratto di lavoro e, dallâaltro, dellâobiettivo di evitare che i lavoratori
a tempo pieno siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a
tempo parziale. 2)     Lâarticolo 157 TFUE nonchĂ© lâarticolo
2, paragrafo 1, lettera b), e lâarticolo 4, primo comma, della direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante lâattuazione del principio delle pari opportunitĂ e della paritĂ
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono
essere interpretati nel senso che: da
un lato, una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una
maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie Ăš previsto, per i
lavoratori a tempo parziale, solo per le ore lavorate oltre lâorario normale
di lavoro fissato per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una
situazione comparabile costituisce una discriminazione indiretta fondata sul
sesso, se Ăš dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione
significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone
di sesso maschile, senza che sia altresĂŹ necessario che il gruppo di
lavoratori che non Ăš svantaggiato da detta normativa, vale a dire i
lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un numero significativamente
maggiore di uomini che di donne, e, dallâaltro, siffatta discriminazione non
puĂČ essere giustificata dal perseguimento dellâobiettivo di dissuadere il
datore di lavoro dallâimporre ai lavoratori ore di straordinario oltre
lâorario di lavoro individualmente concordato nei loro contratti di lavoro, o
dellâobiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano oggetto di un
trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 CU (C‑112/22), ND (C‑223/22) altre
parti nel procedimento: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C‑112/22 e C‑223/22), Ministero
dellâEconomia e delle Finanze (C‑112/22 e C‑223/22), Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) (C‑223/22) |
Rinvio
pregiudiziale â Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo â Direttiva 2003/109/CE â Articolo 11, paragrafo 1,
lettera d) â ParitĂ di trattamento â Misure riguardanti le
prestazioni sociali, lâassistenza sociale e la protezione sociale â
Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi
due in modo continuativo â Discriminazione indiretta [ Art. 34 della
Carta dei diritti fondamentali ] *** Lâarticolo
11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del
25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dellâarticolo 34 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: esso
osta alla normativa di uno Stato membro che subordina lâaccesso dei cittadini
di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le
prestazioni sociali, lâassistenza sociale o la protezione sociale al
requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver
risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due
in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa
dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Ordinanza
del 24 luglio 2024 Ă C‑689/22
S.G. c. Unione di Comuni Alta Marmilla |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte â
Direttiva 2003/88/CEE â Articolo 7, paragrafo 2 â Tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori â Organizzazione dellâorario di lavoro â Articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Diritto alle ferie annuali retribuite â IndennitĂ finanziaria per ferie non
godute versata alla fine del rapporto di lavoro â Normativa nazionale che
nega tale indennitĂ al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi
compresi i dirigenti di tali amministrazioni *** Lâarticolo
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dellâorganizzazione dellâorario di lavoro, e lâarticolo 31, paragrafo 2,
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono essere
interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale,
per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il
lavoratore di unâamministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali
non possa in nessun caso beneficiare di unâindennitĂ finanziaria per ferie
annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui Ăš cessato il
rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Ă C‑265/23 DM, AV, WO, AQ con
lâintervento di: Okrazhna
prokuratura â Sliven |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Lotta
contro la criminalitĂ organizzata â Decisione quadro 2008/841/GAI â
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale â Articoli
47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Durata eccessiva della
fase preliminare del procedimento penale â Violazioni sostanziali ma
rimediabili delle norme procedurali che viziano lâatto di accusa â
Diritto dellâimputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei
suoi confronti *** La
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa
alla lotta contro la criminalitĂ organizzata, e in particolare il suo
articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, nonchĂ© con lâarticolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE, deve
essere interpretata nel senso che: non
osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento
penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di questâultimo a che
si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni
sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato lâatto
di accusa. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Ă C‑196/23 CL, GO, GN, VO, TI, HZ, DN, DL c. DB, convenuta in qualitĂ di erede universale di FC, Fondo de GarantĂa Salarial (Fogasa) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 98/59/CE â
Licenziamenti collettivi â Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e
articolo 2 â Informazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori â Ambito dâapplicazione â Cessazione di contratti di
lavoro dovuta al pensionamento del datore di lavoro â Articoli 27 e
30 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 1, e lâarticolo
2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono
essere interpretati nel senso che: ostano
a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di
lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto
articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non Ăš
qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi,
lâinformazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste
da detto articolo 2. 2)Â Â Â Â Â Il diritto dellâUnione deve essere
interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a
risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa
nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in
caso di contrasto con le disposizioni dellâarticolo 1, paragrafo 1, e
dellâarticolo 2 della direttiva 98/59. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Ă C‑757/22 Meta
Platforms Ireland Ltd, giĂ Facebook Ireland Ltd, c. Bundesverband
der Verbraucherzentralen und
VerbraucherverbĂ€nde â Verbraucherzentrale Bundesverband eV |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 12, paragrafo 1, prima frase â Trasparenza delle
informazioni â Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e) â Obbligo
di informazione del titolare del trattamento â Articolo 80, paragrafo
2 â Rappresentanza degli interessati da parte di unâassociazione di
tutela degli interessi dei consumatori â Azione rappresentativa
intentata in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di
specifici diritti di un interessato â Azione fondata sulla violazione
dellâobbligo di informazione del titolare del trattamento â Nozione di
âviolazione dei diritti di un interessato in seguito al trattamentoâ *** Lâarticolo
80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), devâessere
interpretato nel senso che: la
condizione secondo cui un ente legittimato, per poter proporre unâazione
rappresentativa in forza di tale disposizione, deve far valere di ritenere
che i diritti di un interessato previsti da tale regolamento siano stati
violati «in seguito al trattamento», ai sensi di detta disposizione, Ú
soddisfatta qualora tale ente faccia valere che la violazione dei diritti di
tale persona interviene in occasione di un trattamento di dati personali e
che essa deriva dallâinadempimento dellâobbligo incombente al titolare del
trattamento ai sensi dellâarticolo 12, paragrafo 1, prima frase, e
dellâarticolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), di detto regolamento, di
comunicare allâinteressato da tale trattamento di dati, in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro, le informazioni relative alla finalitĂ di tale trattamento
di dati nonchĂ© ai destinatari di tali dati, al piĂč tardi al momento della
raccolta di questi ultimi. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Ă C‑632/22 Volvo
AB c. Transsaqui
SL, con
lâintervento di: Ministerio
Fiscal |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale â Regolamento (CE) n. 1393/2007 â Notificazione e
comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali â Azione di
risarcimento del danno causato da una pratica vietata dallâarticolo 101,
paragrafo 1, TFUE e dallâarticolo 53 dellâAccordo sullo Spazio economico
europeo â Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede
sociale di una societĂ figlia della convenuta â ValiditĂ della notifica â
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo
47 â Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva *** Lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea e lâarticolo
101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento (CE)
n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri
degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
(«notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE)
n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non
Ăš validamente notificato lâatto di citazione a una societĂ madre contro la
quale Ăš stato proposto un ricorso per il risarcimento del danno causato da
una violazione del diritto della concorrenza quando tale atto di citazione Ăš
stato notificato allâindirizzo della sua societĂ figlia, domiciliata nello
Stato in cui Ăš stato proposto il ricorso, quandâanche costituisca con essa
unâunitĂ economica. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ11 luglio 2024 Financijska
agencija c. HANN-INVEST
d.o.o. (C‑554/21), MINERAL-SEKULINE
d.o.o. (C‑622/21), e UDRUGA
KHL MEDVEĆ ČAK ZAGREB (C‑727/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dellâUnione â
Indipendenza dei giudici â Giudice precostituito per legge â
Processo equo â Servizio di registrazione delle decisioni
giudiziarie â Normativa nazionale che prevede lâistituzione di un
giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo
grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una
sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la
convocazione di una riunione di dipartimento â Normativa nazionale ai
sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di
un organo giurisdizionale, possono essere adottate âposizioni giuridicheâ vincolanti,
anche per le cause giĂ definite *** Lâarticolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo
giurisdizionale nazionale in virtĂč del quale: â       la decisione giudiziaria adottata dal
collegio giudicante investito di un procedimento puĂČ essere spedita alle
parti ai fini della conclusione di questâultimo solo se il suo contenuto Ăš
stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale
collegio giudicante; â       una riunione di dipartimento di tale
organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con lâemissione di una
«posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a
modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha
precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda
anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se
del caso, soggetti estranei allâorgano giurisdizionale in questione, dinanzi
ai quali le parti non hanno la possibilitĂ di presentare i loro argomenti. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 luglio 2024 Ă C‑760/22 procedimento
penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF, OL con
lâintervento di: Sofyiska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva (UE) 2016/343 â Diritto di presenziare al processo â
PossibilitĂ per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo
in videoconferenza *** Lâarticolo
8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a
che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze
del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere
garantito il diritto a un equo processo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Ă C‑284/23 TC c. Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento â Direttiva
92/85/CEE â Divieto di licenziamento â Lavoratrice che viene
a conoscenza della propria gravidanza dopo la scadenza del termine per
presentare ricorso contro il proprio licenziamento â PossibilitĂ di
proporre un tale ricorso subordinata alla presentazione di una richiesta di
ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane â Diritto
a una tutela giurisdizionale effettiva â Principio di effettivitĂ *** Gli
articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
1992, concernente lâattuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
dellâarticolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice
gestante che sia venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la
scadenza del termine previsto per proporre ricorso contro il suo
licenziamento Ăš tenuta, per poter proporre un tale ricorso, a presentare una
domanda di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane,
allorché le modalità procedurali che accompagnano detta domanda di
ammissione, comportando inconvenienti tali da rendere eccessivamente difficile
lâattuazione dei diritti che le lavoratrici gestanti traggono dallâarticolo
10 della direttiva, non rispettano i requisiti posti dal principio di
effettivitĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Ă C‑148/23 Gestore dei Servizi Energetici SpA â GSE c. Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Campania SpA, Erg Eolica Fossa del Lupo Srl, Erg Eolica Amaroni Srl, Erg Eolica Adriatica Srl, Erg Eolica San Vincenzo Srl, Erg Eolica San Circeo Srl, Erg Eolica Faeto Srl, Green Vicari Srl, Erg Wind Energy Srl, Erg Wind Sicilia 3 Srl, Erg Wind Sicilia 6 Srl, Erg Wind 4 Srl, Erg Wind 6 Srl, Erg Wind Sicilia 5 Srl, Erg Wind 2000 Srl, Erg Wind Sicilia 2 Srl, Erg Wind Sardegna Srl, Erg Wind Sicilia 4 Srl, Enel Hydro Appennino Centrale Srl, giĂ Erg Hydro
Srl, Erg Power Generation SpA, Ministero dello Sviluppo economico |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Direttiva 2009/28/CE â
Articolo 1 â Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) â Principi di
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento â Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 16 â
Promozione dellâuso dellâenergia da fonti rinnovabili â Modifica del
regime di sostegno applicabile â Erogazione del sostegno di cui trattasi
subordinata alla stipula di contratti *** Gli
articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dellâuso dellâenergia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e
dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento,
nonchĂ© lâarticolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di
un regime nazionale di sostegno allâenergia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete
nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono
detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa
energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto
incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di questâultimo regime
alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di
tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato
incaricato della gestione e del controllo di questâultimo regime, anche per
le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro
impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e
sulla concessione di certificati verdi. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Ă C‑41/23 AV, BT, CV, DW c. Ministero della Giustizia |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato â Clausole 2 e 4 â Principio di non
discriminazione â ParitĂ di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro â Magistrati onorari e magistrati ordinari â
Clausola 5 â Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a
tempo determinato â Direttiva 2003/88/CE â Articolo 7 â Ferie annuali
retribuite *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 7 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di lavoro, e la clausola 4
dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa allâaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i
magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una
situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di unâindennitĂ
durante il periodo feriale di sospensione delle attivitĂ giudiziarie ed alla
tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. 2)Â Â Â Â Â La clausola 5, punto 1, dellâaccordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
in allegato alla direttiva 1999/70, deve
essere interpretata nel senso che: essa
osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei
magistrati onorari puĂČ essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano
previste, al fine di limitare lâutilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni
effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali
magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 25 giugno 2024 Ă C‑626/22 C. Z. e a. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie dâItalia Holding SpA, Acciaierie dâItalia SpA, e nei confronti di: Regione Puglia, Gruppo di Intervento Giuridico â ODV |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Articolo 191 TFUE â Emissioni
industriali â Direttiva 2010/75/UE â Prevenzione e riduzione
integrate dellâinquinamento â Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e
23 â Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Procedimenti di rilascio e riesame di
unâautorizzazione allâesercizio di unâinstallazione â Misure di
protezione dellâambiente e della salute umana â Diritto a un ambiente
pulito, sano e sostenibile *** 1)Â Â Â Â Â La direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dellâinquinamento), letta alla
luce dellâarticolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretata nel senso che: gli
Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti
dellâattivitĂ dellâinstallazione interessata tanto sullâambiente quanto sulla
salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame
di unâautorizzazione allâesercizio di una tale installazione ai sensi di
detta direttiva. 2)Â Â Â Â Â La direttiva 2010/75 deve essere
interpretata nel senso che: ai
fini del rilascio o del riesame di unâautorizzazione allâesercizio di
unâinstallazione ai sensi di tale direttiva, lâautoritĂ competente deve
considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della
natura e della tipologia dellâattivitĂ industriale di cui trattasi, tutte
quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono
essere emesse dallâinstallazione interessata, comprese quelle generate da
tale attivitĂ che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione
iniziale di tale installazione. 3)Â Â Â Â Â La direttiva 2010/75 deve essere
interpretata nel senso che: essa
osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al
gestore di unâinstallazione per conformarsi alle misure di protezione
dellâambiente e della salute umana previste dallâautorizzazione allâesercizio
di tale installazione Ăš stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano
stati individuati pericoli gravi e rilevanti per lâintegritĂ dellâambiente e
della salute umana. Qualora lâattivitĂ dellâinstallazione interessata
presenti tali pericoli, lâarticolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta
direttiva esige, in ogni caso, che lâesercizio di tale installazione sia
sospeso. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 20 giugno 2024 JU (C‑182/22), SO (C‑189/22) c. Scalable Capital GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 82 â Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento
dei dati effettuato in violazione di tale regolamento â Nozione di
âdanno immaterialeâ â Risarcimento a carattere punitivo o a titolo
meramente compensativo e satisfattivo â Risarcimento minimo o
simbolico â Furto di dati personali conservati in unâapplicazione di âtradingâ â
Furto o usurpazione dâidentitĂ *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devâessere
interpretato nel senso che: il
diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione
esclusivamente compensativa, in quanto un risarcimento pecuniario fondato su
detta disposizione deve consentire di compensare integralmente il danno
subito. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 devâessere
interpretato nel senso che: esso
non richiede che il livello di gravitĂ e lâeventuale carattere doloso della
violazione di tale regolamento commessa dal titolare del trattamento siano
presi in considerazione ai fini del risarcimento di un danno sulla base di
detta disposizione. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 devâessere
interpretato nel senso che: nellâambito
della determinazione dellâimporto dovuto a titolo di risarcimento di un danno
immateriale, si deve ritenere che un siffatto danno causato da una violazione
di dati personali non sia, per sua natura, meno grave di una lesione
personale. 4)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 devâessere
interpretato nel senso che: qualora
si configuri un danno, un giudice nazionale puĂČ, in caso di non gravitĂ di
questâultimo, compensarlo accordando allâinteressato un risarcimento minimo,
a condizione che detto risarcimento sia tale da compensare integralmente il
danno subito. 5)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679, letto alla luce dei considerando 75 e 85 di tale
regolamento, devâessere
interpretato nel senso che: per
configurarsi e far sorgere il diritto al risarcimento del danno immateriale
ai sensi di detta disposizione, la nozione di «furto dâidentità » implica che
lâidentitĂ di una persona interessata dal furto di dati personali sia
effettivamente usurpata da un terzo. Tuttavia, il risarcimento di un danno
immateriale causato dal furto di dati personali, ai sensi di detta
disposizione, non puĂČ essere limitato ai casi in cui Ăš dimostrato che un
siffatto furto di dati ha successivamente dato luogo a un furto o a unâusurpazione
dâidentitĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 giugno 2024 Ă C‑753/22 QY c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â
Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale â Direttiva 2013/32/UE â Articolo 33, paragrafo 2,
lettera a) â ImpossibilitĂ per le autoritĂ di uno Stato membro di
respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo
riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro â Articolo
4 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Rischio
di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro â
Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autoritĂ nonostante il
riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro â
Direttiva 2011/95/UE â Articolo 4 â Esame individuale *** Lâarticolo
3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, lâarticolo 4, paragrafo 1, e
lâarticolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, nonchĂ© lâarticolo 10, paragrafi 2 e
3, e lâarticolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, devono
essere interpretati nel senso che: qualora
lâautoritĂ competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltĂ ,
conferita da questâultima disposizione, di respingere come inammissibile una
domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un
altro Stato membro ha giĂ concesso tale protezione, in ragione di un grave
rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato
membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dellâarticolo 4 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, tale autoritĂ deve
procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale
domanda nellâambito di una nuova procedura di protezione internazionale
condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nellâambito di tale
esame, detta autoritĂ deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione
di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al
suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 giugno 2024 Ă C‑352/22 procedimento
relativo allâestradizione di A. con
lâintervento di: Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Procura generale di
Hamm, Germania) |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â
Direttiva 2011/95/UE â Articolo 21, paragrafo 1 â Direttiva
2013/32/UE â Articolo 9, paragrafi 2 e 3 â Riconoscimento
definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro â
Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato
membro â Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale
rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza â Effetto della
decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di
estradizione di cui trattasi â Articolo 18 e articolo 19, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Protezione di detto rifugiato contro lâestradizione cosĂŹ richiesta *** Lâarticolo
21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con lâarticolo
18 e con lâarticolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: qualora
un cittadino di un paese terzo cui Ăš stato riconosciuto lo status di
rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui
territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese
di origine, lo Stato membro richiesto non puĂČ, senza aver avviato uno scambio
di informazioni con lâautoritĂ che ha riconosciuto tale status alla persona
reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autoritĂ ,
autorizzare lâestradizione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Ă C‑229/23 procedimento
penale a carico di HYA, IP, DD, ZI, SS con
lâintervento di: Sofyiska
gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Settore delle telecomunicazioni â Trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata â Direttiva 2002/58/CE â
Articolo 15, paragrafo 1 â Restrizione alla riservatezza delle
comunicazioni elettroniche â Decisione giudiziaria che autorizza
lâascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche
di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave â Normativa
nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una
motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dallâesistenza di una
richiesta motivata delle autoritĂ penali â Articolo 47, secondo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Obbligo di motivazione *** Lâarticolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
letto alla luce dellâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una
decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti
interessati, lâascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni
deve essa stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto,
indipendentemente dallâesistenza di una richiesta motivata delle autoritĂ
penali. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Ă C‑62/23 Pedro Francisco c. SubdelegaciĂłn del Gobierno en Barcelona |
Rinvio
pregiudiziale â Diritto dei cittadini dellâUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri â Direttiva 2004/38/CE â Articolo 27 â
Limitazione del diritto dâingresso e del diritto di soggiorno per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanitĂ pubblica â
Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societĂ â Rifiuto
di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino
dellâUnione a causa di precedenti di polizia â Rapporto di polizia
sfavorevole a causa di un arresto *** Lâarticolo
27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dellâUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a che unâautoritĂ nazionale competente tenga conto di un arresto di
cui lâinteressato Ăš stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del
medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della societĂ , a condizione che,
nellâambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi
in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si
fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Ă C‑563/22 SN, LN, c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsit |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 12 â Esclusione
dallo status di rifugiato â Persona registrata presso lâAgenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e lâoccupazione (dei rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente) (UNRWA) â Condizioni per essere ammessi ipso facto ai
benefici della direttiva 2011/95/UE â Cessazione della protezione o
dellâassistenza dellâUNRWA â Articolo 4 â Situazione generale
esistente nel settore della zona operativa dellâUNRWA â Esame su base
individuale degli elementi significativi â Direttiva 2013/32/UE â
Articolo 40 â Domanda reiterata di protezione internazionale â
Elementi nuovi â Elementi giĂ valutati nella decisione definitiva
concernente la domanda precedente *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 40 della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con
lâarticolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve
essere interpretato nel senso che: lâautoritĂ
che si pronuncia sul merito di una domanda reiterata di protezione
internazionale Ăš tenuta ad esaminare gli elementi di fatto presentati a
sostegno di tale domanda, anche qualora tali fatti siano giĂ stati valutati
dallâautoritĂ che ha respinto in via definitiva una prima domanda di
protezione internazionale. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 12, paragrafo 1, lettera a),
seconda frase, della direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che: la
protezione o lâassistenza dellâAgenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e
lâoccupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA), di cui
beneficia un richiedente protezione internazionale, apolide di origine
palestinese, deve essere considerata come cessata, ai sensi di tale
disposizione, quando, da un lato, tale agenzia non Ăš in grado, per qualsiasi
motivo, incluso a causa della situazione generale nel settore della zona
operativa di detta agenzia in cui tale apolide aveva la dimora abituale, di
garantire a questâultimo, alla luce, se del caso, della sua situazione di
vulnerabilitĂ , condizioni di vita degne, conformi alla missione ad essa
affidata, senza che detto apolide sia tenuto a dimostrare di essere
interessato in modo specifico da tale situazione generale a motivo di
elementi peculiari delle sue circostanze personali e, dallâaltro, il medesimo
apolide si trova, in ipotesi di ritorno in tale settore, in uno stato di
grave insicurezza tenuto conto, ove occorra, della sua situazione di
vulnerabilitĂ , spettando alle autoritĂ amministrative e giudiziarie svolgere
un esame su base individuale di ciascuna domanda di protezione internazionale
fondata su tale disposizione, nellâambito del quale lâetĂ dellâinteressato
puĂČ essere pertinente. Lâassistenza o la protezione dellâUNRWA deve in
particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente
quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non Ăš piĂč in grado di garantire
condizioni di vita degne o di sicurezza minime ad alcun apolide di origine
palestinese che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in
cui detto richiedente aveva la dimora abituale. La questione se la protezione
o lâassistenza dellâUNRWA debba essere considerata come cessata deve essere
esaminata con riferimento al momento in cui detto apolide ha lasciato il
settore della zona operativa dellâUNRWA in cui aveva la dimora abituale, al
momento in cui le autoritĂ amministrative competenti si pronunciano sulla sua
domanda di protezione internazionale o, ancora, al momento in cui lâautoritĂ
giudiziaria competente statuisce su un ricorso avverso la decisione di
rigetto di tale domanda. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Ă C‑123/22 Commissione europea c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Direttive
2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE â Procedura di riconoscimento di
una protezione internazionale â Accesso effettivo â Procedura
di frontiera â Garanzie procedurali â Rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Ricorsi proposti contro le
decisioni amministrative che respingono una domanda di protezione
internazionale â Diritto di rimanere nel territorio â Sentenza
della Corte che accerta un inadempimento â Mancata esecuzione â
Articolo 260, paragrafo 2, TFUE â Sanzioni pecuniarie â Carattere
proporzionato e dissuasivo â Somma forfettaria â PenalitĂ *** 1)Â Â Â Â Â LâUngheria, non avendo adottato tutte
le misure che lâesecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020,
Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)
(C‑808/18, EU:C:2020:1029) comporta, Ăš venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dellâarticolo 260, paragrafo 1, TFUE. 2)Â Â Â Â Â LâUngheria Ăš condannata a versare alla
Commissione europea una somma forfettaria dâimporto pari a EUR 200 000 000. 3)Â Â Â Â Â LâUngheria Ăš condannata a versare alla
Commissione europea una penalitĂ dâimporto pari a EUR 900 000 al giorno a
decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data
dellâesecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria
(Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18,
EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda lâarticolo 6 e lâarticolo 46,
paragrafo 5, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 4)Â Â Â Â Â LâUngheria Ăš condannata a versare alla Commissione
europea una penalitĂ di importo pari a EUR 100 000 al giorno a decorrere
dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di esecuzione della
sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029),
nella parte in cui riguarda gli articoli 5, 6, 12 e 13 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare. 5)Â Â Â Â Â LâUngheria Ăš condannata alle spese. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ11 giugno 2024 Ă C‑646/21 K, L c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica
comune in materia di asilo â Direttiva 2011/95/UE â Condizioni per
la concessione dello status di rifugiato â Articolo 2, lettere d) e
e) â Motivi di persecuzione â Articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
e paragrafo 2 â âAppartenenza a un determinato gruppo socialeâ â
Articolo 4 â Esame individuale dei fatti e delle circostanze â
Direttiva 2013/32/UE â Articolo 10, paragrafo 3 â Criteri
applicabili allâesame delle domande di protezione internazionale â Articolo
24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Interesse superiore del minore â Determinazione â Cittadine di un
paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della paritĂ
tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 10, paragrafo 1, lettera d),
e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, deve
essere interpretato nel senso che: a
seconda delle condizioni esistenti nel paese dâorigine, possono essere
considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo
di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di
rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che
condividono come caratteristica comune lâeffettiva identificazione nel valore
fondamentale della paritĂ tra donne e uomini, maturata nel corso del loro
soggiorno in uno Stato membro. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 24, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve
essere interpretato nel senso che: osta
a che lâautoritĂ nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale
presentata da un minore senza aver determinato in concreto lâinteresse
superiore di tale minore, nellâambito di una valutazione individuale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 16 maggio 2024 Ă C‑27/23 FV c. Caisse pour lâavenir des enfants |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 45 TFUE â Libera circolazione dei lavoratori â ParitĂ
di trattamento â Vantaggi sociali â Regolamento (UE) n. 492/2011 â
Articolo 7, paragrafo 2 â Assegni familiari â Lavoratore che assume la
custodia di un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione
giudiziaria â Lavoratore residente e lavoratore non residente â Differenza di
trattamento â Assenza di giustificazione *** Lâarticolo
45 TFUE e lâarticolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori allâinterno dellâUnione, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un lavoratore
non residente non puĂČ percepire un assegno familiare connesso allâesercizio,
da parte sua, di unâattivitĂ subordinata in tale Stato membro per un minore
collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria e di cui
egli assume la custodia, mentre un minore che Ăš stato oggetto di affidamento
giudiziario e residente in detto Stato membro ha il diritto di percepire tale
assegno, che Ăš versato alla persona fisica o giuridica investita della
custodia del minore in questione. La circostanza che il lavoratore non
residente provveda al mantenimento del minore collocato in affidamento presso
di lui puĂČ essere presa in considerazione nellâambito della concessione di un
assegno familiare a un simile lavoratore per un minore collocato in
affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la normativa nazionale
applicabile prevede una condizione del genere per la concessione di detto
assegno ad un lavoratore residente investito della custodia di un minore
collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 14 maggio 2024 Ă C‑15/24 PPU CH con
lâintervento di: Sofiyska
rayonna prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2013/48/UE â Diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale â Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) â
Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze
eccezionali â Articolo 9 â Rinuncia alla presenza o allâassistenza
di un difensore â Presupposti â Articolo 12, paragrafo 2 â
Rispetto dei diritti della difesa e dellâequitĂ del procedimento â
AmmissibilitĂ delle prove â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Rinuncia scritta di un indagato
analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore â Assenza di
spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto â
Implicazioni su atti di indagine successivi â Decisione in merito ad una
misura di sicurezza adeguata â Valutazione delle prove ottenute in
violazione del diritto di avvalersi di un difensore *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 6, lettera b),
della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato dâarresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della
libertĂ personale e al diritto delle persone private della libertĂ personale
di comunicare con terzi e con le autoritĂ consolari, deve
essere interpretato nel senso che: in
assenza di trasposizione di tale disposizione nellâordinamento giuridico
nazionale, le autoritĂ di polizia dello Stato membro interessato non possono
invocare detta disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al
fine di derogare allâapplicazione del diritto di avvalersi di un difensore,
previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2013/48 deve
essere interpretato nel senso che: la
dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di
un indagato analfabeta non puĂČ essere considerata conforme ai requisiti posti
dal citato articolo 9, paragrafo 1, qualora lâindagato stesso non sia stato
informato, con una modalitĂ che tenga debitamente conto della sua situazione
specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora
tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale
nazionale, in modo da consentire la verifica dellâosservanza dei citati
requisiti. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 2013/48 deve
essere interpretato nel senso che: in
caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una
persona vulnerabile, ai sensi dellâarticolo 13 di tale direttiva, detta
persona deve essere informata della possibilitĂ di revocare la
rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine
successivo nel corso del quale, tenuto conto dellâintensitĂ e dellâimportanza
dellâatto di indagine stesso, lâassenza di un difensore possa risultare
particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta
persona. 4)Â Â Â Â Â Lâarticolo 12, paragrafo 2, della
direttiva 2013/48, in combinato disposto con lâarticolo 47, paragrafi 1 e 2,
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che
esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare
lâadeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, Ăš
privato della possibilitĂ , al momento di adottare una decisione sul
mantenimento in custodia dellâimputato stesso, di valutare se taluni elementi
di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale
direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
dellâ8 maggio 2024 Ă C‑53/23 Asociația «Forumul Judecătorilor din
RomĂąnia», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea
Statutului Procurorilor» c. Parchetul de pe lĂąngă Ănalta Curte de Casaţie
şi Justiţie â Procurorul General al RomĂąniei |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza dei giudici â
Articolo 19, paragrafo 1, TUE â Meccanismo di cooperazione e
verifica â Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania â
Lotta contro la corruzione â Indagini sui reati commessi allâinterno del
sistema giudiziario â Ricorso avverso la nomina di procuratori
competenti a condurre tali inchieste â Legittimazione ad agire in capo
alle associazioni professionali di magistrati [Articoli 12 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali] *** Lâarticolo
2 e lâarticolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli
12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale
che, subordinando allâesistenza di un legittimo interesse privato la
ricevibilitĂ di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori
competenti ad esercitare lâazione penale nei confronti dei magistrati,
esclude, in pratica, che un tale ricorso possa essere proposto da
associazioni professionali di magistrati al fine di tutelare il principio
dellâindipendenza dei giudici. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 Ă C‑670/22 procedimento
penale a carico di M.N. |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2014/41/UE â Ordine europeo di indagine penale â
Acquisizione di prove giĂ in possesso delle autoritĂ competenti dello Stato
di esecuzione â Condizioni di emissione â Servizio di
telecomunicazioni cifrate â EncroChat â NecessitĂ della decisione
di un giudice â Utilizzo di prove acquisite in violazione del diritto
dellâUnione *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 1, paragrafo 1, e lâarticolo
2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa allâordine europeo di indagine penale, devono
essere interpretati nel senso che: un
ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove giĂ in
possesso delle autoritĂ competenti dello Stato di esecuzione non deve essere
adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello
Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la
raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice,
ma competente ad ordinare lâacquisizione di dette prove Ăš il pubblico
ministero. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2014/41 deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine
inteso a ottenere la trasmissione di prove giĂ in possesso delle autoritĂ
competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state
acquisite a seguito dellâintercettazione, da parte di tali autoritĂ , nel
territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dellâinsieme degli
utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e
a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché
un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente
previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali
prove in un caso puramente interno a detto Stato. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 31 della direttiva 2014/41 deve
essere interpretato nel senso che: una
misura connessa allâinfiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre
dati relativi al traffico, allâubicazione e alle comunicazioni di un servizio
di comunicazione basato su Internet, costituisce unâ«intercettazione di
telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata
allâautoritĂ a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si
trova la persona sottoposta allâintercettazione. Nel caso in cui lo Stato
membro di intercettazione non sia in grado di identificare lâautoritĂ
competente dello Stato membro notificato, tale notifica puĂČ essere inviata a
qualsiasi autoritĂ dello Stato membro notificato che lo Stato membro di
intercettazione ritenga idonea a tal fine. 4)Â Â Â Â Â Lâarticolo 31 della direttiva 2014/41 deve
essere interpretato nel senso che: esso
mira anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di
«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo. 5)     Lâarticolo 14, paragrafo 7, della
direttiva 2014/41 deve
essere interpretato nel senso che: esso
impone al giudice penale nazionale di espungere, nellâambito di un
procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di
criminalitĂ , informazioni ed elementi di prova se tale persona non Ăš in grado
di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed
elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo
preponderante sulla valutazione dei fatti. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 «Trade Express-L» OOD (C‑395/22), «DEVNIA TSIMENT» AD (C‑428/22) c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven
rezerv i voennovremenni zapasi» |
Rinvio
pregiudiziale â Energia â Direttiva 2009/119/CE â
Approvvigionamento di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi â Articolo 3 â Obbligo, per gli Stati membri, di
mantenere scorte di sicurezza â Articolo 8 â Operatori
economici â Regolamento (CE) n. 1099/2008 â Statistiche
dellâenergia â Normativa nazionale che consente di imporre ad un
operatore economico lâobbligo di costituire e di mantenere una scorta di
sicurezza di un prodotto petrolifero, anche quando tale prodotto Ăš estraneo
allâattivitĂ economica di tale operatore â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 16 â LibertĂ
dâimpresa â Articolo 17 â Diritto di proprietĂ *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3 della direttiva
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce lâobbligo
per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva di
esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, in
combinato disposto con lâarticolo 1 nonchĂ© con lâarticolo 2, primo comma,
lettere i) e j), della direttiva 2009/119, come modificata, deve
essere interpretato nel senso che: gli
Stati membri non sono tenuti a mantenere scorte di sicurezza per tutte le
categorie di prodotti energetici di cui al capitolo 3.4 dellâallegato A del
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, relativo alle statistiche dellâenergia, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019. Essi
possono, invece, soddisfare lâobbligo di mantenimento di scorte di sicurezza
ad essi incombente in forza di tale articolo 3 mantenendo scorte di sicurezza
composte unicamente da alcune di tali categorie. 2)Â Â Â Â Â Gli articoli 3 e 8 della direttiva
2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581, devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano a una normativa nazionale in forza della quale puĂČ essere imposto
un obbligo di costituire e di mantenere scorte di sicurezza a un operatore
economico che abbia effettuato importazioni di prodotti energetici rientranti
nel capitolo 3.4 dellâallegato A del regolamento n. 1099/2008, come
modificato dal regolamento 2019/2146. 3)Â Â Â Â Â Le disposizioni della direttiva
2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581, lette alla
luce degli articoli 16 e 17 nonchĂ© dellâarticolo 52, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea, devono
essere interpretati nel senso che: esse
non ostano a che lâimportazione, da parte di un operatore economico, di
prodotti energetici rientranti in una categoria di prodotti di cui al
capitolo 3.4 dellâallegato A del regolamento n. 1099/2008, come modificato
dal regolamento 2019/2146, dia luogo allâobbligo, per tale operatore, di
costituire e di mantenere una scorta di sicurezza di un prodotto energetico
rientrante in unâaltra categoria di prodotti di cui a tale capitolo, e ciĂČ
anche qualora detto operatore non utilizzi tale prodotto nellâambito della
sua attivitĂ economica, con la quale questâultimo non presenta alcun nesso, e
tale obbligo costituisca un onere finanziario importante per esso, a
condizione che detto obbligo sia proporzionato. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 Ă C‑178/22 procedimenti
penali a carico di Ignoti con
lâintervento di: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche â Riservatezza delle comunicazioni â Fornitori di
servizi di comunicazione elettronica â Direttiva 2002/58/CE â Articolo 15,
paragrafo 1 â Articoli 7, 8. 11, e 52, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Accesso a tali dati richiesto
da unâautoritĂ nazionale competente al fine di perseguire reati di furto
aggravato â Definizione della nozione di âreato graveâ il cui perseguimento
puĂČ giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali â Competenza
degli Stati membri â Principio di proporzionalitĂ â Portata del controllo
preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica *** Lâarticolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11
nonchĂ© dellâarticolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale â
allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una
richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di
dati relativi allâubicazione, idonei a permettere di trarre precise
conclusioni sulla vita privata dellâutente di un mezzo di comunicazione
elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, presentata da unâautoritĂ nazionale competente nellâambito di
unâindagine penale â di autorizzare tale accesso qualora questâultimo sia
richiesto ai fini dellâaccertamento di reati puniti dal diritto nazionale con
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché
sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per
lâaccertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la
possibilitĂ di negare detto accesso se questâultimo Ăš richiesto nellâambito
di unâindagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle
condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seduta
Plenaria) Sentenza
del 30 aprile 2024 Ă C‑470/21 La Quadrature du Net, FĂ©dĂ©ration des fournisseurs dâaccĂšs Ă Internet
associatifs, Franciliens.net, French Data Network c. Premier ministre, MinistĂšre de la Culture |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche â Direttiva
2002/58/CE â Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche â
Tutela â Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8 e 11 e articolo
52, paragrafo 1 â Normativa nazionale diretta a combattere, mediante
lâazione di unâautoritĂ pubblica, le contraffazioni commesse in
Internet â Procedura della cosiddetta «risposta graduata» â
Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi
IP utilizzati per attivitĂ lesive dei diritti dâautore e o dei diritti
connessi â Accesso a valle, da parte dellâautoritĂ pubblica incaricata
della tutela dei diritti dâautore e dei diritti connessi, a dati relativi
allâidentitĂ civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai
fornitori di servizi della di comunicazioni elettroniche â Trattamento
automatizzato â NecessitĂ di un previo controllo da parte di un giudice
o di un organismo amministrativo indipendente â Condizioni sostanziali e
procedurali â Garanzie contro i rischi di abuso nonchĂ© contro ogni
rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi *** Lâarticolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e
52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea. deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale che autorizza lâautoritĂ pubblica
incaricata della protezione dei diritti dâautore e dei diritti connessi
contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai
dati, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, relativi allâidentitĂ civile corrispondenti a
indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi degli aventi diritto,
affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati
per attivitĂ che possono costituire violazioni del genere, e possa adottare,
eventualmente, misure nei loro confronti, purchĂ©, in forza di tale normativa, â       tali dati siano conservati in
condizioni e secondo modalitĂ tecniche che garantiscano che sia escluso che
tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita
privata di detti titolari â ad esempio tracciandone il profilo dettagliato â
ciĂČ puĂČ essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse
categorie di dati personali, quali i dati relativi allâidentitĂ civile, gli
indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i dati relativi
allâubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali
diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione,
qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un
periodo non superiore allo stretto necessario, â       lâaccesso della suddetta autoritĂ pubblica
a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna serva
esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato
e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo in
situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni
precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP â ad esempio
tracciandone il profilo dettagliato â ciĂČ che implica, in particolare, che
sia vietato ai funzionari di tale autoritĂ , autorizzati ad avere un siffatto
accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei
file consultati da detti titolari â salvo al solo fine di adire il pubblico
ministero â; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali
titolari e, piĂč in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo
diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dellâadozione di
eventuali misure contro questi ultimi, â       la possibilitĂ , per le persone
incaricate dellâesame dei fatti allâinterno di detta autoritĂ pubblica, di
mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono
di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in
Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi
degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di
unâattivitĂ lesiva dei diritti dâautore o dei diritti connessi da parte di
uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un organismo
amministrativo indipendente, che non puĂČ essere interamente automatizzato e
deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in
relazione puĂČ, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni
sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato
utilizzato per attivitĂ che possono ledere i diritti dâautore o i diritti
connessi, â       il sistema di trattamento dei dati
utilizzato dallâautoritĂ pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad
un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualitĂ di
terzo rispetto alla suddetta autoritĂ pubblica, al fine di verificare
lâintegritĂ del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di
accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e
affidabilitĂ nel rilevare eventuali violazioni. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 Ă cause
riunite da C‑684/22 a C‑686/22 S.Ă. c. Stadt Duisburg (C‑684/22), N.Ă., M.Ă. c. Stadt Wuppertal (C‑685/22), M.S. S.S. c. Stadt Krefeld (C‑686/22) |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articolo
20 TFUE â Cittadinanza di uno Stato membro e di un paese
terzo â Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo â Perdita
ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della cittadinanza
dellâUnione â PossibilitĂ di chiedere il mantenimento della cittadinanza
dello Stato membro prima dellâacquisizione della cittadinanza di un paese
terzo â Esame individuale delle conseguenze della perdita della
cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dellâUnione â Portata *** Lâarticolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione
volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale
Stato membro sia perduta ipso iure, il che comporta, per le persone
che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della
cittadinanza dellâUnione, a meno che tali persone ottengano lâautorizzazione
delle autoritĂ nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della
situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi
pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima
dellâacquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la
compatibilitĂ con il diritto dellâUnione Ăš subordinata al fatto, da un lato,
che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un
termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza
prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate
di detta procedura e, dallâaltro, che la procedura in questione includa un
esame da parte delle autoritĂ competenti della proporzionalitĂ delle
conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del
diritto dellâUnione. In caso contrario, le suddette autoritĂ nonchĂ© i giudici
eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame,
in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone
interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento
attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un
procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali
autoritĂ e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex
tunc la suddetta cittadinanza. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 NW (C‑420/22), PQ (C‑528/22) c. OrszĂĄgos IdegenrendĂ©szeti FőigazgatĂłsĂĄg, Miniszterelnöki KabinetirodĂĄt vezető miniszter |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione europea â Articolo
20 TFUE â Cittadino dellâUnione che non ha mai esercitato la sua
libertĂ di circolazione â Soggiorno di un familiare di tale cittadino
dellâUnione â Pregiudizio alla sicurezza nazionale â Presa di
posizione di unâautoritĂ nazionale specializzata â Motivazione â
Accesso al fascicolo [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali] *** 1) Le
cause C‑420/22 e C‑528/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) Lâarticolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le
autoritĂ di uno Stato membro revochino o rifiutino di rilasciare un permesso
di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini
dellâUnione, cittadini di tale Stato membro che non hanno mai esercitato la
loro libertĂ di circolazione, senza aver preliminarmente esaminato se esista
tra tale cittadino di un paese terzo e tali cittadini dellâUnione un rapporto
di dipendenza che costringerebbe, di fatto, detti cittadini dellâUnione a
lasciare il territorio dellâUnione europea, considerato nel suo insieme, per
accompagnare tale familiare, qualora, da un lato, a detto cittadino di un
paese terzo non possa essere concesso un diritto di soggiorno in applicazione
di unâaltra disposizione applicabile in detto Stato membro e, dallâaltro,
tali autoritĂ dispongano di informazioni sullâesistenza di legami familiari
tra il medesimo cittadino di un paese terzo e gli stessi cittadini
dellâUnione. 3) Lâarticolo
20 TFUE, letto in combinato disposto con lâarticolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa nazionale che impone alle autoritĂ nazionali di
revocare o di rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno, per un
motivo di sicurezza nazionale, a un cittadino di un paese terzo che puĂČ
beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo,
sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo
incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza
un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e della proporzionalitĂ
di tale decisione di revoca o di diniego. 4) Il
principio generale di buona amministrazione e lâarticolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, letti in combinato disposto con
lâarticolo 20 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano
a una normativa nazionale che prevede che, qualora una decisione di revoca o
di diniego di un permesso di soggiorno, adottata nei confronti di un
cittadino di un paese terzo che puĂČ beneficiare di un diritto di soggiorno
derivato in forza di tale articolo 20, si basi su informazioni la cui
divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro in
questione, tale cittadino di un paese terzo o il suo rappresentante possono
accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto unâautorizzazione a tal
fine, non viene loro comunicato nemmeno il contenuto essenziale dei motivi
sui quali simili decisioni sono fondate e non possono, in ogni caso,
utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale, le
informazioni alle quali avrebbero potuto avere accesso. 5) Lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, letto in
combinato disposto con lâarticolo 20 TFUE, deve essere interpretato nel
senso che esso non impone che un giudice, al quale spetta controllare la
legittimitĂ di una decisione relativa al soggiorno ai sensi di tale articolo
20, fondata su informazioni classificate, disponga della competenza a
verificare la liceità della classificazione di tali informazioni nonché ad
autorizzare lâaccesso della persona interessata allâinsieme di dette
informazioni, nellâipotesi in cui ritenga che tale classificazione sia
illecita, o al contenuto essenziale delle stesse informazioni, nellâipotesi
in cui ritenga che detta classificazione sia lecita. Per contro, tale giudice
deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale
persona, trarre, se del caso, le conseguenze di unâeventuale decisione delle
autoritĂ competenti di non comunicare in tutto o in parte i motivi di tale
decisione e gli elementi di prova pertinenti. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 Ă C‑484/21 F C C, M A B c. Caixabank SA |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela dei consumatori â Direttiva
93/13/CEE â Clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori â Contratto di mutuo ipotecario â Clausola che prevede
il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore â
Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale
clausola e la annulla â Azione di ripetizione delle somme versate a
titolo della clausola abusiva â Dies a quo del termine di prescrizione [Articolo
38 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] *** 1) Lâarticolo
6, paragrafo 1, e lâarticolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, letti alla luce del principio di effettivitĂ , devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a che il termine di prescrizione di unâazione di ripetizione di spese
versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto
concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui
carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria
definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a
decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di
stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a
conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto
pagamento, o prima che la nullitĂ di tale clausola sia stata accertata da
tale decisione. 2) Lâarticolo
6, paragrafo 1, e lâarticolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a che il termine di prescrizione di unâazione di ripetizione di spese
versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con
un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una
decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo
giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa
distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a
tale clausola di detto contratto. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2024 Ă C‑716/22 EP c. PrĂ©fet du Gers, Institut national de la statistique et des Ă©tudes
Ă©conomiques (INSEE) con
lâintervento di: Commune
de Thoux |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Cittadino del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato
membro â Articoli 20 e 22 TFUE â Diritto di voto e di
eleggibilitĂ alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza â Articolo 50 TUE â Accordo sul recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallâUnione europea e dalla
ComunitĂ europea dellâenergia atomica â Conseguenze del recesso di uno
Stato membro dallâUnione â Cancellazione dalle liste elettorali nello
Stato membro di residenza â Articolo 39 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â ValiditĂ della decisione (UE)
2020/135 *** 1)Â Â Â Â Â Lâaccordo sul recesso del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallâUnione europea e dalla ComunitĂ
europea dellâenergia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in
vigore il 1° febbraio 2020, letto alla luce della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea, deve essere interpretato nel senso che, a
partire dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dallâUnione europea il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno
esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del
periodo transitorio non godono piĂč di un diritto di voto e di eleggibilitĂ
alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza. [âŠ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2024 Ă C‑359/22 AHY c. Minister for Justice |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Determinazione dello Stato membro
competente per lâesame di una domanda di protezione internazionale â
Regolamento (UE) n. 604/2013 â Trasferimento del richiedente asilo verso lo
Stato membro competente per lâesame della domanda di protezione
internazionale â Articolo 17, paragrafo 1 â Clausola discrezionale â Articolo
27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 â Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Mezzi di impugnazione â
Effetto sospensivo *** 1) Lâarticolo
27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve
essere interpretato nel senso che: esso
non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una
decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista
allâarticolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento. 2) - Lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea esso
non Ăš applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione
internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia
chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo
potere discrezionale ai sensi dellâarticolo 17, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la
risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei
diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia
esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che
si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita
a detta domanda. â Lâarticolo
29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 il
termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione
internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dallâaccettazione, da
parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in
carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o
sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando lâeffetto
sospensivo Ăš concesso in conformitĂ allâarticolo 27, paragrafo 3, di tale
regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un
ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa
successivamente allâadozione della decisione di trasferimento, di non
avvalersi della clausola discrezionale di cui allâarticolo 17, paragrafo 1,
di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
dellâ11 aprile 2024 Ă C‑116/23 XXXX con
lâintervento di: Sozialministeriumservice |
Rinvio
pregiudiziale â Sicurezza sociale â Lavoratori
migranti â Prestazioni familiari â Regolamento (CE)
n. 883/2004 â Articolo 3 â Prestazioni di malattia â
Ambito di applicazione â IndennitĂ di congedo per prestatore di
assistenza â Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un
altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro â
Carattere accessorio rispetto allâassegno di assistenza per persone non
autosufficienti â Articolo 4 â ParitĂ di trattamento *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, devâessere
interpretato nel senso che: la
nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione,
comprende unâindennitĂ di congedo per prestatore di assistenza versata ad un
lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di
assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che
beneficia, a questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una
siffatta indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro»
ai sensi di detto regolamento. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 45, paragrafo 2, TFUE, lâarticolo
4 del regolamento n. 883/2004 nonchĂ© lâarticolo 7, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori allâinterno
dellâUnione, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la
concessione di unâindennitĂ di congedo per prestatore di assistenza Ăš
subordinata alla condizione che la persona che beneficia dellâassistenza
riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un
determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro, salvo che
tale condizione sia obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo
relativo, in particolare, al mantenimento dellâequilibrio finanziario del regime
di previdenza sociale nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al
conseguimento di tale scopo. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4 del regolamento n.
883/2004 devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato,
subordinano la concessione di unâindennitĂ di congedo per prestatore di
assistenza e di unâindennitĂ di congedo di solidarietĂ familiare a condizioni
diverse e, dallâaltro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo
per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietĂ
familiare. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
dellâ11 aprile 2024 Ă C‑741/21 GP c. juris GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 82 â Diritto al risarcimento del danno causato da un
trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento â
Nozione di âdanno immaterialeâ â Incidenza della gravitĂ del danno
subito â ResponsabilitĂ del titolare del trattamento â Eventuale
esonero in caso di errore di una persona che agisce sotto la sua autoritĂ ai
sensi dellâarticolo 29 â Valutazione dellâimporto del
risarcimento â InapplicabilitĂ dei criteri previsti dallâarticolo 83 per
le sanzioni amministrative pecuniarie â Valutazione in caso di
violazioni multiple di detto regolamento *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), deve
essere interpretato nel senso che: una
violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla
persona interessata non Ú di per sé sufficiente a costituire un «danno
immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di
gravitĂ del danno subito da tale persona. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82 del regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: non
puĂČ essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato
dalla sua responsabilitĂ ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia
valere che il danno di cui trattasi Ăš stato causato dallâerrore di una
persona che agisce sotto la sua autoritĂ , a norma dellâarticolo 29 di tale
regolamento. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: per
determinare lâimporto dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su
tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis mutandis i
criteri di fissazione dellâimporto delle sanzioni amministrative pecuniarie
previsti dallâarticolo 83 di tale regolamento e, dallâaltro, non si deve
tener conto del fatto che piĂč violazioni di detto regolamento riconducibili
ad una stessa operazione di trattamento riguardino la persona che richiede il
risarcimento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 marzo 2024 Ă C‑61/22 RL c. Landeshauptstadt Wiesbaden |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) 2019/1157 â Rafforzamento della sicurezza
delle carte dâidentitĂ dei cittadini dellâUnione europea â ValiditĂ â Base
giuridica â Articolo 21, paragrafo 2, TFUE â Articolo 77, paragrafo 3, TFUE â
Regolamento (UE) 2019/1157 â Articolo 3, paragrafo 5 â Obbligo per gli Stati
membri di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte dâidentitĂ due
impronte digitali in formato interoperativo digitale â Articolo 7 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Rispetto della vita
privata e familiare â Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali â
Tutela dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 35 â
Obbligo di procedere a una valutazione dâimpatto sulla protezione dei dati â
Mantenimento degli effetti nel tempo di un regolamento dichiarato invalido *** 1)Â Â Â Â Â Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della
sicurezza delle carte dâidentitĂ dei cittadini dellâUnione e dei titoli di
soggiorno rilasciati ai cittadini dellâUnione e ai loro familiari che
esercitano il diritto di libera circolazione, Ăš invalido. 2)Â Â Â Â Â Gli effetti del regolamento 2019/1157
sono mantenuti fino allâentrata in vigore, entro un termine ragionevole che
non puĂČ eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dellâanno successivo
alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento,
fondato sullâarticolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Ă C‑46/23 Budapest FővĂĄros IV. KerĂŒlet Ăjpest
ĂnkormĂĄnyzat PolgĂĄrmesteri Hivatala c. Nemzeti AdatvĂ©delmi Ă©s InformĂĄciĂłszabadsĂĄg HatĂłsĂĄg |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 58,
paragrafo 2, lettere d) e g) â Poteri dellâautoritĂ di controllo di uno Stato
membro â Articolo 17, paragrafo 1 â Diritto alla cancellazione (âdiritto
allâoblioâ) â Cancellazione dei dati personali che sono stati trattati
illecitamente â Potere dellâautoritĂ nazionale di controllo di ordinare al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare tali
dati senza previa richiesta dellâinteressato *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 58, paragrafo 2, lettere d)
e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), deve
essere interpretato nel senso che: lâautoritĂ
di controllo di uno Stato membro Ăš legittimata, nellâesercizio del suo potere
di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare
al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare
dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciĂČ anche qualora
lâinteressato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare
i suoi diritti in applicazione dellâarticolo 17, paragrafo 1, di tale
regolamento. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 58, paragrafo 2, del
regolamento 2016/679 deve
essere interpretato nel senso che: il
potere dellâautoritĂ di controllo di uno Stato membro di ordinare la
cancellazione di dati personali che sono stati trattati illecitamente puĂČ
riguardare sia dati raccolti presso lâinteressato sia dati provenienti da
unâaltra fonte. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Ă C‑752/22 EP c. Maahanmuuttovirasto |
Rinvio
pregiudiziale â Politica di immigrazione â Status dei cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo â Direttiva
2003/109/CE â Articoli 12 e 22 â Tutela rafforzata contro
lâallontanamento â ApplicabilitĂ â Cittadino di un paese terzo
che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha
conferito lo status di soggiornante di lungo periodo â Decisione di
allontanamento verso lo Stato membro che gli ha conferito tale status
adottata, da questâaltro Stato membro, per motivi di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza â Divieto dâingresso temporaneo nel territorio di
detto altro Stato membro, da questâultimo imposto â Inadempimento
dellâobbligo di presentare, presso lo stesso altro Stato membro, una domanda
di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della
direttiva 2003/109 â Decisione di allontanamento di tale cittadino di un
paese terzo verso il suo paese dâorigine adottata da questâultimo Stato
membro per gli stessi motivi *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 22, paragrafo 3, della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dellâ11 maggio 2011, devâessere
interpretato nel senso che: la
tutela rafforzata contro lâallontanamento di cui godono, in forza di tale
disposizione, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo Ăš applicabile nellâambito dellâadozione, da parte del secondo Stato
membro, ai sensi dellâarticolo 2, lettera d), di tale direttiva, di una
decisione di allontanamento dal territorio dellâUnione europea adottata, per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nei confronti di un tale
cittadino di un paese terzo, qualora questâultimo, da un lato, soggiorni nel
territorio dello Stato membro di cui trattasi in violazione di un divieto
dâingresso in tale territorio e, dallâaltro, non abbia presentato, alle
autoritĂ competenti di detto Stato membro, una domanda di permesso di
soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della citata direttiva. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 12, paragrafo 3, e
lâarticolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, come modificata dalla
direttiva 2011/51, devono
essere interpretati nel senso che: essi
consentono al cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo
periodo di invocare tali disposizioni nei confronti del secondo Stato membro,
ai sensi dellâarticolo 2, lettera d), di tale direttiva, qualora questâultimo
intenda adottare, nei confronti di detto cittadino di un paese terzo, una
decisione di allontanamento dal territorio dellâUnione europea per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Ă C‑291/22
P Debrégeas et associés Pharma SAS (D & A Pharma) procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione
europea Agenzia
europea per i medicinali (EMA) |
Impugnazione â
Medicinali per uso umano â Domanda di autorizzazione allâimmissione in
commercio â Indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i
medicinali per uso umano (CHMP) dellâAgenzia europea per i medicinali
(EMA) â Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Diritto a una buona amministrazione â Requisito di
imparzialitĂ oggettiva â Criteri per verificare lâassenza di conflitti
di interessi â Politica dellâEMA relativa agli interessi
concorrenti â AttivitĂ di ricercatore principale, di consulente o di
consigliere strategico per lâindustria farmaceutica â Prodotti
rivali â Procedura di riesame â Regolamento (CE)
n. 726/2004 â Articoli 56, 62 e 63 â Linee guida
dellâEMA â Consultazione di un gruppo consultivo scientifico (GCS) o di
un gruppo di esperti ad hoc |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 7 marzo 2024 Ă C‑479/22
P OC procedimento
in cui lâaltra parte Ăš: Commissione
europea |
Impugnazione â
Ricorso per risarcimento danni â ResponsabilitĂ extracontrattuale
dellâUnione europea â Comportamento asseritamente illecito
dellâUfficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) â Comunicato stampa
dellâOLAF â Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dellâUnione â Regolamento (UE) 2018/1725 â Articolo 3, punto
1 â Nozione di âdati personaliâ e di âpersona fisica
identificabileâ â Indagini svolte dallâOLAF â Regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 â Presunzione dâinnocenza â Diritto al
buon andamento dellâamministrazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 7 marzo 2024 Ă C‑234/22 Roheline Kogukond MTĂ, Eesti Metsa Abiks MTĂ, PÀÀstame Eesti Metsad MTĂ, Sihtasutus Keskkonnateabe Ăhendus c. Keskkonnaagentuur |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Convenzione di Aarhus â Direttiva
2003/4/CE â Diritto di accesso allâinformazione ambientale â
Eccezioni â Dati relativi allâubicazione dei posti di campionamento
permanenti utilizzati per lâelaborazione di un inventario delle foreste *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, punto 1, lettera a), della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sullâaccesso del pubblico allâinformazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve
essere interpretato nel senso che: le
coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per
la raccolta periodica di dati ai fini dellâelaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste, insieme ai dati raccolti a partire da
tali posti di campionamento, da cui sono inscindibili, costituiscono
informazioni ambientali ai sensi di tale disposizione. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 4 della direttiva 2003/4 deve
essere interpretato nel senso che: â       le coordinate di ubicazione dei posti
di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai
fini dellâelaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste
non costituiscono materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati
incompleti, ai sensi del suo paragrafo 1, primo comma, lettera d), o, in ogni
caso, informazioni ambientali la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio
alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autoritĂ pubbliche, ai
sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera a; â       il deterioramento dellâaffidabilitĂ
dei dati che fungono da base per lâelaborazione di un siffatto inventario
delle foreste, derivante dalla divulgazione di tali coordinate, Ăš tale da
recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi del suo paragrafo
2, primo comma, lettera b), o alla tutela dellâambiente cui si riferiscono le
informazioni richieste, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera
h), purché tali rischi siano ragionevolmente prevedibili e non puramente
ipotetici. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 2003/4 deve
essere interpretato nel senso che: unâautoritĂ
amministrativa non puĂČ rifiutare, sul solo fondamento di tale disposizione,
di divulgare al pubblico le coordinate di ubicazione dei posti di
campionamento permanenti utilizzati per lâelaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste. 4)Â Â Â Â Â Il considerando 21 della direttiva
2003/4 deve
essere interpretato nel senso che: non
puĂČ fungere da fondamento giuridico autonomo per la comunicazione al pubblico
delle coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti
utilizzati per la raccolta di dati ai fini dellâelaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 marzo 2024 Ă C‑234/21 DĂ©fense Active des Amateurs dâArmes ASBL, NG, WL c. Conseil des ministres |
Rinvio
pregiudiziale â Ravvicinamento delle legislazioni â Direttiva
91/477/CEE â Controllo dellâacquisizione e della detenzione di
armi â Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione â Armi
da fuoco semiautomatiche â Direttiva 91/477, come modificata dalla
direttiva (UE) 2017/853 â Articolo 7, paragrafo 4 bis â
FacoltĂ per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare
autorizzazioni â Asserita impossibilitĂ di esercitare tale facoltĂ per quanto
riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare
cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche â ValiditĂ â Articolo
17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Principio della tutela del legittimo
affidamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Ă C‑13/23 cdVet Naturprodukte GmbH c. NiedersĂ€chsisches Landesamt fĂŒr Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LA-VES) |
Rinvio
pregiudiziale â Sicurezza alimentare â Additivi per lâalimentazione
animale â Regolamento (CE) n. 1831/2003 â Procedura di
autorizzazione â Divieto di commercializzazione in assenza di
autorizzazione â Status dei prodotti esistenti â ValiditĂ ai
sensi della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
LibertĂ dâimpresa â Diritto di proprietĂ â Principio di
proporzionalitĂ â Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 â Ritiro
dal mercato dellâestratto di pompelmo â Mangime contenente estratto di semi
e di scorza di pompelmo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Ă C‑392/22 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo e di
immigrazione â Domanda di protezione internazionale â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 4 â Rischi di
trattamento inumano o degradante â Criteri e meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per lâesame della domanda di
protezione internazionale â Regolamento (UE) n. 604/2013 â
Articolo 3, paragrafo 2 â Portata degli obblighi dello Stato membro che
ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da parte dello Stato
membro competente e che intende procedere al trasferimento del richiedente
verso questâultimo Stato membro â Principio di fiducia reciproca â
Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento inumano o
degradante, risultante da carenze sistemiche â Pratiche di respingimento
sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di
frontiera *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 3, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve
essere interpretato nel senso che: il
fatto che lo Stato membro competente per lâesame della domanda di protezione
internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto, nei
confronti di tali cittadini che cercano di presentare una siffatta domanda
alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi
valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino
verso tale Stato membro. Il trasferimento di detto cittadino verso tale Stato
membro Ăš tuttavia escluso qualora sussistano motivi seri e comprovati di
ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento del trasferimento o in
seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto a siffatte pratiche e
queste ultime siano â a seconda delle circostanze, la cui verifica spetta
alle autoritĂ competenti e al giudice eventualmente investito di un ricorso
avverso la decisione di trasferimento â atte a porlo in una situazione di
estrema deprivazione materiale, di gravitĂ tale da poter essere assimilata a
un trattamento inumano o degradante, vietato dallâarticolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea. 2)Â Â Â Â Â Il regolamento n. 604/2013, letto alla
luce dellâarticolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve
essere interpretato nel senso che: â       lo Stato membro che ha sollecitato la
ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello
Stato membro competente e che intende trasferire tale richiedente verso
questâultimo Stato membro deve, prima di poter procedere a tale
trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da
detto richiedente, in particolare per quanto riguarda lâeventuale esistenza
di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o
in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto
articolo 4; â       lo Stato membro che intende procedere
al trasferimento deve cooperare allâaccertamento dei fatti e/o verificarne la
realtĂ ; â       tale Stato membro deve astenersi dal
procedere a detto trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di
ritenere che, in caso di trasferimento, esista un rischio reale di siffatti
trattamenti; â       detto Stato membro puĂČ nondimeno
cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali e,
qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e
sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o
degradanti, procedere al trasferimento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Ă C‑222/22 Bundesamt fĂŒr Fremdenwesen und Asyl c. JF |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica
dâasilo â Direttiva 2011/95/UE â Condizioni per poter
beneficiare di una protezione internazionale â Contenuto di tale
protezione â Articolo 5 â Bisogno di protezione internazionale
sorto fuori dal paese dâorigine (âsur placeâ) â Domanda successiva di
riconoscimento dello status di rifugiato â Articolo 5, paragrafo
3 â Nozione di âcircostanze determinate dal richiedente stesso dopo la
partenza dal paese di origineâ â Intenzione abusiva e
strumentalizzazione della procedura applicabile â AttivitĂ nello Stato
membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di
convinzioni od orientamenti giĂ manifestati nel paese dâorigine â
Conversione religiosa *** Lâarticolo
5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status
di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dellâarticolo 2,
lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il
richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese dâorigine, alla
condizione che tali circostanze costituiscano lâespressione e la
continuazione di una convinzione del richiedente giĂ manifestata in tale
paese. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Ă C‑54/22
P Romania,
ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione europea, convenuta in primo grado Ungheria, interveniente in primo grado |
Impugnazione
â Diritto delle istituzioni â Iniziativa dei cittadini europei â Regolamento
(UE) n. 211/2011 â Registrazione della proposta dâiniziativa dei cittadini â
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) â Proposta che non esula manifestamente
dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto
legislativo dellâUnione ai fini dellâapplicazione dei trattati â Onere della
prova â Potere della Commissione di procedere ad una registrazione parziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Ă C‑491/21 WA c. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articolo 21,
paragrafo 1, TFUE â Diritto di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri â Articolo 45 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Direttiva 2004/38/CE â
Articolo 4 â Rilascio di una carta dâidentitĂ â Condizione di
domicilio nello Stato membro di emissione del documento â Diniego da
parte delle autoritĂ di tale Stato membro di rilasciare una carta dâidentitĂ
a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro â ParitĂ di
trattamento â Restrizioni â Giustificazione *** Lâarticolo
21 TFUE e lâarticolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, in combinato disposto con lâarticolo 4, paragrafo 3,
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dellâUnione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono
essere interpretati nel senso che: essi
ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino
dellâUnione europea, cittadino di tale Stato membro, che abbia esercitato il
proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro,
Ăš negato il rilascio di una carta dâidentitĂ che possa valere come documento
valido per lâespatrio allâinterno dellâUnione europea, per il solo motivo che
egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato
membro. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Ă C‑283/21 VA c. Deutsche Rentenversicherung Bund con
lâintervento di: RB |
Rinvio
pregiudiziale â Previdenza sociale dei lavoratori migranti â
Regolamento (CE) n. 987/2009 â Articolo 44, paragrafo 2 â
Ambito di applicazione â Pensione per incapacitĂ totale al lavoro â
Calcolo â Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato
membro a titolo di cura dei figli â ApplicabilitĂ â Articolo
21 TFUE â Libera circolazione dei cittadini â
Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di
assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione *** Lâarticolo
21 TFUE devâessere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata
non soddisfi la condizione dellâesercizio di unâattivitĂ subordinata o
autonoma imposta dallâarticolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che
stabilisce le modalitĂ di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per ottenere, ai
fini della concessione di una pensione per incapacitĂ totale al lavoro, la
presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale
pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro Stato
membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o
di attivitĂ professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro,
tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di tali periodi di
cura dei figli, tale Stato membro Ăš tenuto a prendere in considerazione
questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato
contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi
di cura dei figli. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 20 febbraio 2024 Ă C‑715/20 K.L. c. X sp. z o.o. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â Clausola 4 â Principio di non
discriminazione â Differenza di trattamento in caso di licenziamento â
Recesso da un contratto di lavoro a tempo determinato â Assenza dellâobbligo
di indicare i motivi del recesso â Sindacato giurisdizionale â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea *** La
clausola 4 dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura nellâallegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa allâaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso che: essa
osta a una normativa nazionale secondo la quale un datore di lavoro non Ăš
tenuto a motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di
lavoro a tempo determinato, mentre Ăš tenuto a tale obbligo in caso di recesso
da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice nazionale
investito di una controversia tra privati Ăš tenuto, qualora non gli sia
possibile interpretare il diritto nazionale applicabile in modo conforme a
tale clausola, ad assicurare, nellâambito delle sue competenze, la tutela
giurisdizionale spettante ai singoli in forza dellâarticolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea e a garantire la piena efficacia
di tale articolo, disapplicando, per quanto necessario, qualsiasi
disposizione nazionale contraria. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 febbraio 2024 Ă C‑216/22 A.A. c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca della protezione internazionale â Direttiva 2013/32/UE â
Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 â
Domanda reiterata â Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto
inammissibile â Nozione di âelementi o risultanze nuoviâ â Sentenza
della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto
dellâUnione â Articolo 46 â Diritto ad un ricorso effettivo â
Competenza del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda
siffatta in caso di illegittimitĂ della decisione di rigetto di una domanda
in quanto inammissibile â Garanzie procedurali â Articolo 14,
paragrafo 2 *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 33, paragrafo 2, lettera d),
e lâarticolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, devono
essere interpretati nel senso che: qualsiasi
sentenza della Corte di giustizia dellâUnione europea, ivi compresa una
sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto
dellâUnione giĂ in vigore al momento dellâadozione di una decisione
concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo, ai sensi
delle disposizioni sopra citate, indipendentemente dalla data in cui essa Ăš
stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilitĂ che
al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione
internazionale. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 46, paragrafo 1, lettera a),
ii), della direttiva 2013/32 deve
essere interpretato nel senso che: esso
permette, ma non impone, che gli Stati membri conferiscano ai loro giudici,
quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata in
quanto inammissibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda,
senza dover rinviare lâesame della stessa allâautoritĂ accertante, a
condizione che i giudici suddetti rispettino le garanzie previste dal capo II
della direttiva di cui sopra. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 1 febbraio 2024 Ă C‑251/22
P Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH procedimento
in cui lâaltra parte Ăš: Commissione europea |
Impugnazione â
Concorrenza â Intese â Mercato degli autocarri â Decisione che
constata unâinfrazione allâarticolo 101 TFUE e allâarticolo 53
dellâaccordo sullo Spazio economico europeo (SEE) â Accordi e pratiche
concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative
allâintroduzione delle tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da
Euro 3 a Euro 6 nonché sul trasferimento ai clienti dei costi di tali
tecnologie â Infrazione unica e continuata â Portata geografica di
tale infrazione â âProcedimento ibridoâ che ha portato, in successione,
allâadozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di
un procedimento ordinario â Articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea ââ Diritto a una buona amministrazione â
ImparzialitĂ della Commissione europea â Valutazione della portata
geografica di una pratica concordata â Elementi pertinenti â
Qualificazione di un insieme di comportamenti come âinfrazione unica e
continuataâ â Regolamento(CE) n. 1/2003 â Articolo 25 â
Potere della Commissione di irrogare unâammenda â Prescrizione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Ă C‑471/22 Agentsia «Patna infrastruktura» c. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna
programa «Transport» 2007-2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na
programi i proekti» v Ministerstvo na transporta (RUO) |
Rinvio
pregiudiziale â Fondo di coesione dellâUnione europea â Regolamento (CE) n.
1083/2006 â Articoli 99 e 101 â Rettifiche finanziarie in rapporto ad
irregolaritĂ constatate â Regolamento (UE) 2021/1060 â Articolo 104 â
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione â Decisione della
Commissione che annulla parzialmente un contributo a partire da tale fondo â ValiditĂ
â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 41 â Diritto
a una buona amministrazione â Articolo 47, primo comma â Diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice *** 1)Â Â Â Â Â [Omissis] 2)Â Â Â Â Â [Omissis] 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea devâessere
interpretato nel senso che: esso
non osta a che il giudice nazionale sia vincolato da una decisione definitiva
della Commissione che annulla, in tutto o in parte, a causa di
unâirregolaritĂ , il contributo di un fondo dellâUnione europea, qualora tale
giudice sia chiamato a decidere su un ricorso avverso lâatto nazionale che
applica, in esecuzione di tale decisione, una rettifica finanziaria al
beneficiario di tale fondo, in quanto esso Ăš tenuto a porre alla Corte una
domanda pregiudiziale per accertamento di validitĂ di detta decisione, se
nutre dubbi riguardo alla validitĂ di questâultima. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Ă C‑118/22 NG c. Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri
Ministerstvo na vatreshnite raboti â Sofia con
lâintervento di: Varhovna administrativna prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali a fini di contrasto dei reati â Direttiva (UE)
2016/680 â Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) â Minimizzazione dei
dati â Limitazione della conservazione â Articolo 5 â Termini adeguati per la
cancellazione o per lâesame periodico della necessitĂ della conservazione â
Articolo 10 â Trattamento di dati biometrici e genetici â Stretta necessitĂ â
Articolo 16, paragrafi 2 e 3 â Diritto alla cancellazione â Limitazione del
trattamento â Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Persona fisica condannata con sentenza
definitiva e successivamente riabilitata â Termine di conservazione dei dati
fino al decesso â Insussistenza di diritto alla cancellazione o alla
limitazione del trattamento â ProporzionalitĂ *** Lâarticolo
4, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autoritĂ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 5 e 10,
con lâarticolo 13, paragrafo 2, lettera b), e con lâarticolo 16, paragrafi 2
e 3, di tale direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: osta
a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle
autoritĂ di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in
particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno
subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile
dâufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di
riabilitazione di questâultima, senza porre a carico del titolare del trattamento
lâobbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora
necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di
tali dati, dal momento che la loro conservazione non Ăš piĂč necessaria
rispetto alle finalitĂ per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il
diritto alla limitazione del loro trattamento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Ă C‑560/20 CR, GF, TY c. Landeshauptmann von Wien |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica
in materia di immigrazione â Diritto al ricongiungimento familiare â
Direttiva 2003/86/CE â Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) â
Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi
ascendenti diretti di primo grado â Articolo 2, lettera f) â
Nozione di âminore non accompagnatoâ â Soggiornante minorenne al momento
della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della
procedura di ricongiungimento familiare â Data rilevante per valutare lo
status di minore â Termine per presentare una domanda di
ricongiungimento familiare â Sorella maggiorenne del soggiornante che
necessita dellâassistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave
malattia â Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un
rifugiato minore non accompagnato â Articolo 7, paragrafo 1 â
Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma â PossibilitĂ di
assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso
che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale
disposizione e beneficiare quindi delle condizioni piĂč favorevoli previste da
questâultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo
grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di
ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con
questâultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora
minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne
nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il
rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato
minore non accompagnato, la quale Ăš cittadina di un paese terzo e, a causa di
una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dallâassistenza dei
suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno
comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento
familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale
disposizione. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro non puĂČ esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento
familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta
disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti
diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui allâarticolo 7,
paragrafo 1, di tale direttiva, e ciĂČ indipendentemente dalla questione se la
domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine
previsto allâarticolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 25 gennaio 2024 Ă C‑277/22 Global NRG Kereskedelmi Ă©s TanĂĄcsadĂł Zrt. c. Magyar Energetikai Ă©s Közmű-szabĂĄlyozĂĄsi Hivatal con
lâintervento di: FGSZ FöldgĂĄzszĂĄllĂtĂł Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale â Mercato interno del gas naturale â Direttiva 2009/73/CE â
Articolo 41, paragrafo 17 â Sistema di trasporto del gas naturale â AutoritĂ
nazionale di regolazione â Fissazione dei corrispettivi di uso del sistema e
di connessione al sistema â Fissazione della retribuzione dei servizi forniti
dal gestore del sistema â Nozione di âparte che Ăš stata oggetto di una
decisione di unâautoritĂ di regolazioneâ â Ricorso contro tale decisione â
Diritto a un ricorso effettivo â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea *** Lâarticolo
41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce
dellâarticolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: esso
osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore
del sistema di trasporto del gas naturale Ú qualificato come «parte che Ú
stata oggetto» di una decisione di unâautoritĂ nazionale di regolazione che
fissa i corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo
nonché la remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo
questâultimo Ăš legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale
decisione. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 25 gennaio 2024 Ă C‑58/22 NR con
lâintervento di: Parchetul de pe lĂąngă Curtea de Apel Craiova |
Rinvio
pregiudiziale â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â Azioni penali esercitate in
rem â Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero â
AmmissibilitĂ di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i
medesimi fatti â Condizioni che devono essere soddisfatte per poter
considerare che nei confronti di una persona Ăš stata pronunciata una sentenza
penale definitiva â NecessitĂ di unâistruzione approfondita â Mancata
audizione di un eventuale testimone â Mancata audizione della persona
interessata in qualitĂ di âindagatoâ *** Il
principio del ne bis in idem sancito allâarticolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea deve
essere interpretato nel senso che: una
persona non puĂČ essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di
tale articolo 50, in conseguenza di unâordinanza di archiviazione adottata da
un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di
tale persona in qualitĂ di responsabile, sul piano penale, dei fatti
integrativi del reato addebitato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Ă C‑631/22 J.M.A.R. c. Ca Na Negreta SA in
presenza di: Ministerio Fiscal |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2000/78/CE â ParitĂ di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di discriminazione
fondata sulla disabilitĂ â Infortunio sul lavoro â InidoneitĂ
permanente totale â Risoluzione del contratto di lavoro â Articolo
5 â Soluzioni ragionevoli *** Lâarticolo
5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la paritĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea nonchĂ© degli
articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilitĂ , conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata,
a nome della ComunitĂ europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del
26 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale in conformitĂ della quale il datore di lavoro puĂČ porre
fine al contratto di lavoro a motivo dellâinidoneitĂ permanente del
lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto,
causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una
disabilitĂ , senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere
soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il
posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni
costituirebbero un onere sproporzionato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Ă C‑451/22 RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV con
lâintervento di: Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
Rinvio
pregiudiziale â Trasporto aereo â Regolamento (UE)
n. 376/2014 â Monitoraggio degli eventi che mettono in pericolo la
sicurezza aerea â Articolo 15 â Riservatezza delle informazioni
dettagliate relative a tali eventi â Portata di tale riservatezza â
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo
11 â LibertĂ di espressione e di informazione â LibertĂ dei
media â Richiesta di comunicazione di informazioni relative alla
distruzione di un aeromobile che sorvolava lâUcraina orientale, presentata da
imprese operanti nel settore dei mezzi dâinformazione â Articolo 52,
paragrafo 1 â Limitazione â Presupposti *** Lâarticolo
15 del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, lâanalisi e il monitoraggio
di eventi nel settore dellâaviazione civile, che modifica il regolamento (UE)
n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, come modificato dal
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2018, letto alla luce del diritto alla libertĂ di espressione e
dâinformazione sancito allâarticolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: le
informazioni in possesso delle autoritĂ nazionali competenti riguardo a un
«evento» relativo alla sicurezza aerea, ai sensi dellâarticolo 2, punto 7,
del regolamento n. 376/2014 come modificato, sono soggette a un regime di
riservatezza cui consegue che nĂ© il pubblico e neppure unâimpresa del settore
dei mezzi dâinformazione hanno diritto di accedervi in qualsivoglia forma. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Ă C‑303/22 CROSS ZlĂn a.s. c. Ăřad pro ochranu hospodĂĄřskĂ© soutěĆŸe con
lâintervento di: StatutĂĄrnĂ město Brno |
Rinvio
pregiudiziale â Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori â Direttiva 89/665/CEE â
Accesso alle procedure di ricorso â Articolo 2, paragrafo 3, e articolo
2 bis, paragrafo 2 â Obbligo per gli Stati membri di prevedere una
procedura di ricorso avente effetto sospensivo â Organo di ricorso di
primo grado â Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un
appalto â Articolo 2, paragrafo 9 â Organo responsabile delle
procedure di ricorso che non Ăš un organo giudiziario â Conclusione di un
contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso
giurisdizionale contro una decisione di detto organo â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Tutela
giurisdizionale effettiva *** Lâarticolo
2, paragrafo, 3 e lâarticolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative allâapplicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono
essere interpretati nel senso che: essi
non ostano a una normativa nazionale che vieta allâamministrazione
aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla
data in cui lâorgano di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo
3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale
appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di
ricorso sia o meno di natura giurisdizionale. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Ă C‑218/22 BU c. Comune di Copertino |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2003/88/CE â
Articolo 7 â Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â IndennitĂ finanziaria per ferie
annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro â
Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennitĂ in caso di
dimissioni volontarie di un dipendente pubblico â Contenimento della
spesa pubblica â Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico *** Lâarticolo
7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di
lavoro, e lâarticolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa
pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede
il divieto di versare al lavoratore unâindennitĂ finanziaria per i giorni di
ferie annuali retribuite maturati sia nellâultimo anno di impiego sia negli
anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di
lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non
abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto
di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2024 Ă C‑33/22 Ăsterreichische Datenschutzbehörde c. WK con
lâintervento di: PrĂ€sident
des Nationalrates |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Articolo 16 TFUE â
Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) â
Ambito di applicazione â Esclusioni â AttivitĂ che non rientrano
nellâambito di applicazione del diritto dellâUnione â Articolo 4,
paragrafo 2, TUE â AttivitĂ riguardanti la sicurezza nazionale â
Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato
membro â Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del
regolamento (UE) 2016/679 â Competenza dellâautoritĂ di controllo
incaricata della protezione dei dati â Articolo 77 â Diritto di
proporre reclamo allâautoritĂ di controllo â Effetto diretto *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 16, paragrafo 2, prima
frase, TFUE e lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono
essere interpretati nel senso che: unâattivitĂ
non puĂČ essere considerata esclusa dallâambito di applicazione del diritto
dellâUnione e, pertanto, esulante dallâambito di applicazione di tale
regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione
di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nellâesercizio del
suo potere di controllo del potere esecutivo. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 2, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale
regolamento, deve
essere interpretato nel senso che: non
possono essere considerate, in quanto tali, attivitĂ riguardanti la sicurezza
nazionale escluse dallâambito di applicazione del diritto dellâUnione, ai
sensi di detta disposizione, le attivitĂ di una commissione di inchiesta
istituita dal Parlamento di uno Stato membro nellâesercizio del suo potere di
controllo del potere esecutivo, aventi lâobiettivo di indagare sulle attivitĂ
di unâautoritĂ di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di
influenza politica su tale autoritĂ . 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 77, paragrafo 1, e
lâarticolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono
essere interpretati nel senso che: qualora
uno Stato membro abbia scelto, conformemente allâarticolo 51, paragrafo 1, di
tale regolamento, di istituire unâunica autoritĂ di controllo, senza tuttavia
attribuirle la competenza a sorvegliare lâapplicazione del suddetto
regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento
di tale Stato membro nellâesercizio del suo potere di controllo del potere
esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autoritĂ la
competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali
effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2024 Ă C‑621/21 WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite
pri Ministerskia savet con
lâintervento di: Predstavitelstvo
na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite
v Bulgaria |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica
comune in materia di asilo â Direttiva 2011/95/UE â Condizioni
per la concessione dello status di rifugiato â Articolo 2, lettera
d) â Motivi di persecuzione â âAppartenenza a un determinato gruppo
socialeâ â Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) â Atti di
persecuzione â Articolo 9, paragrafi 1 e 2 â Collegamento tra i
motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la
mancanza di protezione contro tali atti â Articolo 9, paragrafo 3 â
Soggetti non statuali â Articolo 6, lettera c) â Condizioni per la
protezione sussidiaria â Articolo 2, lettera f) â âDanno
graveâ â Articolo 15, lettere a) e b) â Valutazione delle domande
di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria â Articolo 4 â
Violenza contro le donne basata sul genere â Violenza domestica â
Minaccia di âdelitto dâonoreâ *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 10, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve
essere interpretato nel senso che: sulla
base delle condizioni esistenti nel paese dâorigine, possono essere
considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di
persecuzione» che puĂČ condurre al riconoscimento dello status di rifugiato,
tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi piĂč ristretti di
donne che condividono una caratteristica comune supplementare. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che: qualora
un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese
dâorigine da soggetti non statuali, non Ăš necessario stabilire un
collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati allâarticolo 10,
paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se puĂČ essere
stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la
mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono
protezione, di cui allâarticolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva. 3)Â Â Â Â Â Lâarticolo 15, lettere a) e b), della
direttiva 2011/95 deve
essere interpretato nel senso che: la
nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul
richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un
membro della sua famiglia o della sua comunitĂ , a causa della presunta
trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale
nozione puĂČ quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, ai sensi dellâarticolo 2, lettera g), di tale direttiva. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
dellâ11 gennaio 2024 Ă C‑252/22 Societatea Civilă Profesională de
Avocaţi AB & CD c. Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei PojorĂąta con
lâintervento di: QP |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Convenzione di Aarhus â Articolo 9,
paragrafi da 3 a 5 â Accesso alla giustizia â SocietĂ civile
professionale di avvocati â Ricorso diretto a contestare atti
amministrativi â RicevibilitĂ â Requisiti previsti dal diritto
nazionale â Assenza di violazioni di diritti e di interessi
legittimi â Non eccessiva onerositĂ dei procedimenti
giurisdizionali â Ripartizione delle spese â Criteri *** 1)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafo 3, della
convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea
con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve
essere interpretato nel senso che: esso
non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto
giuridico diverso da unâorganizzazione non governativa per la tutela
dellâambiente Ăš riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto
amministrativo di cui non Ăš destinatario solo qualora faccia valere la
violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una
situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale. 2)Â Â Â Â Â Lâarticolo 9, paragrafi 4 a 5, della
convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della ComunitĂ europea
con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve
essere interpretato nel senso che: al
fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerositĂ dei
procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla
condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia
ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi
compresi lâinteresse di tale parte e lâinteresse generale connesso alla
tutela dellâambiente. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Ordinanza
del 9 gennaio 2024 Ă C‑131/23 C.A.A., C.V. con
lâintervento di: Parchetul de pe lĂąngă Ănalta Curte de Casaţie
şi Justiţie â Direcţia Naţională Anticorupţie â
Serviciul Teritorial Braşov, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Braşov |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Acte Ă©clairĂ© â Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di
cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i
parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro
la corruzione â Natura ed effetti giuridici â ObbligatorietĂ per la
Romania â Effetto diretto dei parametri di riferimento â Obbligo di
lottare contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad
alto livello â Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed
effettive â Termine di prescrizione della responsabilitĂ penale â
Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione
nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine â
Rischio sistemico dâimpunitĂ â Principio di legalitĂ dei reati e
delle pene â Requisiti di prevedibilitĂ e di determinatezza della legge
penale â Principio dellâapplicazione retroattiva della legge penale piĂč
favorevole (lex mitior) â Principio della certezza del diritto â
Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali â Obbligo per i
giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte
costituzionale e/o dellâorgano giurisdizionale supremo di tale Stato membro
in caso di non conformitĂ al diritto dellâUnione *** La
decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce
un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e
di lotta contro la corruzione, deve
essere interpretata nel senso che: gli
organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le
sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la
disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di
interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione
del principio di legalitĂ dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto
nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilitĂ e di
determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza
di condurre allâarchiviazione, per prescrizione della responsabilitĂ penale,
di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti
relativi a reati di corruzione. Per
contro, tale decisione deve essere interpretata nel senso che: gli
organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno
standard nazionale di tutela relativo al principio dellâapplicazione
retroattiva della legge penale piĂč favorevole (lex mitior) che consente di
rimettere in discussione, anche nellâambito di ricorsi contro sentenze
definitive, lâinterruzione del termine di prescrizione della responsabilitĂ
penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di
una tale constatazione di invaliditĂ . |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2024 G. c. M.S. (C‑181/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Katowicach e BC, DC c. X (C‑269/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â PossibilitĂ per il giudice del rinvio di
prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte â NecessitĂ
dellâinterpretazione richiesta affinchĂ© il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza â Indipendenza dei giudici â Condizioni di
nomina dei giudici ordinari â PossibilitĂ di contestare unâordinanza recante
la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari â PossibilitĂ di
escludere un giudice da un collegio giudicante â IrricevibilitĂ delle domande
di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Ă C‑333/21 European Superleague Company SL c. FĂ©dĂ©ration internationale de football association
(FIFA), Union of
European Football Associations (UEFA) con
lâintervento di A22
Sports Management SL, Real
FederaciĂłn Española de FĂștbol (RFEF), Liga
Nacional de FĂștbol Profesional (LNFP) |
Rinvio
pregiudiziale â Concorrenza â Norme introdotte dalle associazioni sportive
internazionali âEnti di diritto privato dotati di poteri regolamentari, di
controllo e decisionali, nonchĂ© di potere sanzionatorio â Norme
sullâapprovazione preventiva delle competizioni, sulla partecipazione delle
società calcistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché sullo
sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici connessi a tali competizioni
â Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici â Artt. 56,
101(1, 2 e 3) e 102 TFUE ââ Decisione di unâassociazione di imprese che
arreca pregiudizio alla concorrenza â Nozioni di âoggettoâ ed âeffettoâ
anticoncorrenziali â Restrizioni alla libera prestazione dei servizi |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Ă C‑281/22 G.K., B.O.D. GmbH, S.L. con
lâintervento di: Ăsterreichischer
Delegierter EuropÀischer Staatsanwalt |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Procura europea â Regolamento (UE) 2017/1939 â Articolo 31 â
Indagini transfrontaliere â Autorizzazione giudiziaria â Portata
del controllo â Articolo 32 â Esecuzione delle misure assegnate - [Carta
dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Ă C‑718/21 L. G. c. Krajowa Rada Sądownictwa |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di âorgano
giurisdizionaleâ - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
(Camera per la vigilanza straordinaria e gli affari pubblici) del Sąd
Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale
proveniente da un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo
giurisdizionale indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla
legge - IrricevibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Ă C‑340/21 VB c. Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 5 â Principi relativi a tale trattamento â Articolo
24 â ResponsabilitĂ del titolare del trattamento â Articolo
32 â Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento â
Valutazione dellâadeguatezza di tali misure â Portata del sindacato
giurisdizionale â Assunzione delle prove â Articolo 82 â
Diritto al risarcimento e responsabilitĂ â Esonero eventuale dalla
responsabilitĂ del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da
terzi â Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul
timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Ă C‑206/22 TF c. Sparkasse SĂŒdpfalz |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori â Organizzazione dellâorario di lavoro â Articolo 31,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Direttiva 2003/88/CE â Articolo 7 â Diritto alle ferie annuali
retribuite â Virus SARS-Cov-2 â Misure di quarantena â
ImpossibilitĂ di riportare le ferie annuali retribuite concesse per un
periodo coincidente con un periodo di quarantena |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Ă C‑456/22 VX, AT c. Gemeinde Ummendorf |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela dei dati personali â Regolamento (UE)
2016/679 â Articolo 82 â Diritto al risarcimento e
responsabilitĂ â Nozione di âdanno immaterialeâ â Pubblicazione
online, contenente dati personali, dellâordine del giorno della riunione di
un consiglio comunale â Pubblicazione senza il consenso degli
interessati â Domanda di tali interessati a fini di risarcimento del
danno immateriale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Ă C‑767/21 P JĂ©rĂŽme RiviĂšre et al. ricorrenti procedimento
in cui lâaltra parte Ăš: Parlamento europeo |
Impugnazione â
Diritto istituzionale â Deputati del Parlamento europeo â
Regolamento del Parlamento europeo â Norme di comportamento â
Articolo 10, paragrafo 3 â Divieto di esporre striscioni durante le
sedute del Parlamento â Provvedimento verbale del presidente del
Parlamento che vieta ai deputati di esporre una bandiera nazionale sul loro
banco â Ricorso di annullamento â Articolo 263 TFUE â
Nozione di âatto impugnabileâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 7 dicembre 2023 Ă C‑518/22 J.M.P. c. AP Assistenzprofis GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva 2000/78/CE â
Articolo 2, paragrafo 5 â Divieto di discriminazione fondata
sullâetĂ â Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilitĂ â Articolo 19 â Vita indipendente ed inclusione
nella societĂ â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 26 â Inserimento sociale e professionale delle
persone con disabilitĂ â Servizio di assistenza personale alle
persone con disabilitĂ â Offerta di lavoro contenente lâindicazione di
unâetĂ minima e di unâetĂ massima della persona ricercata â Presa in
considerazione dei desideri e degli interessi della persona con
disabilitĂ â Giustificazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 dicembre 2023 UF (C‑26/22), AB (C‑64/22) c. Land Hessen, con
lâintervento di: SCHUFA
Holding AG |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 5,
paragrafo 1, lettera a) â Principio di âliceitĂ â â Articolo 6, paragrafo
1, primo comma, lettera f) â NecessitĂ del trattamento ai fini dei
legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da un
terzo â Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) â Diritto alla
cancellazione in caso di trattamento illecito di dati personali â
Articolo 40 â Codici di condotta â Articolo 78, paragrafo 1 â
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dellâautoritĂ di
controllo â Decisione adottata dallâautoritĂ di controllo su un
reclamo â Portata del controllo giurisdizionale su detta
decisione â SocietĂ che forniscono informazioni commerciali â
Conservazione di dati provenienti da un registro pubblico relativi
allâesdebitazione a favore di una persona â Durata della conservazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 dicembre 2023 Ă C‑128/22 Nordic Info BV c. Belgische Staat |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2004/38/CE â Articoli 27 e 29 â Misure che
limitano la libera circolazione dei cittadini dellâUnione per motivi di
sanitĂ pubblica â Misure di portata generale â Normativa nazionale che
prevede il divieto di uscire dal territorio nazionale per effettuare viaggi
non essenziali verso Stati membri classificati come zone ad alto rischio nel
contesto della pandemia di COVID-19 nonchĂ© lâobbligo per i viaggiatori che
entrano nel territorio nazionale in provenienza da uno di tali Stati membri
di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena â Codice
frontiere Schengen â Articolo 23 â Esercizio delle competenze di polizia in
materia di sanitĂ pubblica â Equivalenza con lâesercizio delle verifiche di
frontiera â Articolo 25 â PossibilitĂ di ripristinare controlli alle
frontiere interne nel contesto della pandemia di COVID-19 â Controlli
effettuati in uno Stato membro nellâambito di misure di divieto di
attraversamento delle frontiere per effettuare viaggi non essenziali in
partenza da o a destinazione di Stati dello spazio Schengen classificati come
zone ad alto rischio nel contesto della pandemia di COVID-19 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 Ă C‑228/21,
C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21 Ministero dellâInterno, Dipartimento per le libertĂ
civili e lâimmigrazione â UnitĂ Dublino (C‑228/21), DG (C‑254/21), XXX.XX (C‑297/21), PP (C‑315/21), GE (C‑328/21) c. CZA (C‑228/21), Ministero dellâInterno, Dipartimento per le libertĂ
civili e lâimmigrazione â UnitĂ Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21
e C‑328/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Articoli da
3 a 5, 17 e 27 â Regolamento (UE) n. 603/2013 â Articolo 29 â Regolamento
(UE) n. 1560/2003 â Allegato X â Diritto allâinformazione del richiedente
protezione internazionale â Opuscolo comune â Colloquio personale â
Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo
Stato membro â Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro â
Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro â Procedura di ripresa in
carico â Violazione del diritto di informazione â Mancanza di colloquio
personale â Protezione contro il rischio di refoulement indiretto â
Fiducia reciproca â Controllo giurisdizionale della decisione di
trasferimento â Portata â Constatazione dellâesistenza, nello Stato membro
richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale â Clausole
discrezionali â Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello
Stato membro richiesto â [Articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 Ă C‑270/22 G.D., A.R., C.M. c. Ministero
dellâIstruzione, Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â
Clausola 4 â Settore pubblico â Docenti â Assunzione come
dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato
mediante una procedura di selezione per titoli â Determinazione
dellâanzianitĂ di servizio |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 Ă C‑173/22
P MG procedimento
in cui lâaltra parte Ăš: Banca
europea per gli investimenti (BEI) |
Impugnazione
â Funzione pubblica â Personale della Banca europea per gli investimenti
(BEI) â Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI â
Retribuzione â Assegni familiari â Versamento al solo genitore titolare
dellâaffidamento esclusivo del minore â Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Articolo 41, paragrafo 2 â Diritto di essere
ascoltato â Eccezione di illegittimitĂ di disposizioni amministrative â
Principio della paritĂ di trattamento â Principio di proporzionalitĂ â Ricorsi
di annullamento e per risarcimento danni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2023 Ă C‑148/22 OP c. Commune dâAn |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2000/78/CE â
Creazione di un quadro generale per la paritĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali â Settore
pubblico â Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che
vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso
sul luogo di lavoro â Velo islamico â Requisito di neutralitĂ
nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Ă C‑374/22 XXX c. Commissaire gĂ©nĂ©ral aux rĂ©fugiĂ©s et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/95/UE â Norme relative alle condizioni
di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla
protezione sussidiaria â Padre di minori rifugiati nati in Belgio â
Padre non âfamiliareâ ai sensi dellâarticolo 2, lettera j), di detta
direttiva â Domanda di concessione della protezione internazionale a
titolo derivato presentata da detto padre â Rigetto â Assenza di
obbligo per gli Stati membri di riconoscere allâinteressato il diritto di
beneficiare di tale protezione se questi non soddisfa individualmente le
condizioni per la concessione â Articolo 23, paragrafo 2, di detta
direttiva â InapplicabilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Ă C‑614/22 XXX c. Commissaire gĂ©nĂ©ral aux rĂ©fugiĂ©s et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/95/UE â Norme relative alle
condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito
dalla protezione sussidiaria â Madre di minori rifugiati in
Belgio â Madre âfamiliareâ ai sensi dellâarticolo 2, lettera j), di
detta direttiva â Domanda di concessione della protezione internazionale
a titolo derivato presentata da detta madre â Rigetto â Assenza di
obbligo per gli Stati membri di riconoscere allâinteressata il diritto di
beneficiare di tale protezione se essa non soddisfa individualmente le
condizioni per la concessione â Articolo 20 e articolo 23, paragrafo 2,
di detta direttiva â InapplicabilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Ă C‑84/22 Right to Know CLG c. An Taoiseach |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Convenzione di Aarhus â Direttiva
2003/4/CE â Accesso del pubblico allâinformazione ambientale â
Rigetto di una richiesta di informazione â Verbali delle riunioni di un
governo â Discussioni concernenti le emissioni di gas a effetto
serra â Articolo 4, paragrafi 1 e 2 â Eccezioni al diritto di
accesso allâinformazione â Nozioni di âcomunicazioni interneâ e di
âdeliberazioni interne delle autoritĂ pubblicheâ â Ricorso
giurisdizionale â Annullamento della decisione di rifiuto â
Eccezione applicabile individuata nella sentenza â AutoritĂ di cosa
giudicata |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Ă C‑201/22 Kopiosto ry c. Telia Finland Oyi |
Rinvio
pregiudiziale â Diritti di proprietĂ intellettuale â Direttiva
2014/26/UE â Gestione collettiva dei diritti dâautore e dei diritti
connessi â Organismo di gestione collettiva â Direttiva
2004/48/CE â Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietĂ intellettuale â Articolo
4 â Soggetti legittimati a chiedere lâapplicazione delle misure, delle
procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE â
Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive
estese â Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietĂ
intellettuale - [Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Ă C‑260/22 Seven.One Entertainment Group GmbH c. Corint Media GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Armonizzazione di taluni aspetti del diritto dâautore
e dei diritti connessi nella societĂ dellâinformazione â Direttiva
2001/29/CE â Articolo 2, lettera e) â Organismi di diffusione
radiotelevisiva â Diritto di riproduzione delle fissazioni di
trasmissioni â Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) â Eccezione per
copia privata â Equo compenso â Pregiudizio arrecato agli organismi
di diffusione radiotelevisiva â ParitĂ di trattamento â Normativa
nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto
a un equo compenso |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2023 Ă C‑333/22 Ligue des droits humains ASBL, BA c. Organe de contrĂŽle de lâinformation policiĂšre |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Direttiva (UE) 2016/680 â
Articolo 17 â Esercizio dei diritti dellâinteressato tramite lâautoritĂ
di controllo â Verifica della liceitĂ del trattamento dei dati â
Articolo 17, paragrafo 3 â Obbligo di informazione minima dellâinteressato â
Portata â ValiditĂ â Articolo 53 â Diritto di proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dellâautoritĂ di
controllo â Nozione di âdecisione giuridicamente vincolanteâ â Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 8, paragrafo
3 â Controllo di unâautoritĂ indipendente â Articolo 47 â
Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza
del 16 novembre 2023 Ă C‑636/22 PY con
lâintervento di: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza â
Cooperazione giudiziaria in materia penale â Mandato dâarresto
europeo â Decisione quadro 2002/584/GAI â Garanzie che lo Stato
membro di emissione deve fornire â Articolo 5, punto 3 â Obiettivo
di reinserimento sociale â Cittadini di paesi terzi che risiedono nel
territorio dello Stato membro di esecuzione â ParitĂ di trattamento â
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑598/21 SP, CI c. VĆĄeobecnĂĄ ĂșverovĂĄ banka a.s. |
Rinvio
pregiudiziale â Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori â Contratto
di credito al consumo â Direttiva 93/13/CEE â Articolo 1, paragrafo 2 â
Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa â Articolo 3,
paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7,
paragrafo 1 â Clausola di scadenza anticipata del termine â Sindacato
giurisdizionale â ProporzionalitĂ rispetto agli inadempimenti contrattuali
del consumatore â Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Contratto garantito attraverso costituzione di
ipoteca su un bene immobile â Vendita stragiudiziale dellâabitazione del
consumatore |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑819/21 Staatsanwaltschaft Aachen in
presenza di: M.D. |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Riconoscimento
delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertĂ
personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro â Decisione
quadro 2008/909/GAI â Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 â Rifiuto di
esecuzione â Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Diritto fondamentale ad un
processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito
per legge â Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di
emissione â Esame in due fasi â Revoca della sospensione dellâesecuzione che
accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro â Esecuzione di
tale pena da parte di un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑175/22 BK, con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2012/13/UE â Diritto allâinformazione nei procedimenti
penali â Articolo 6 â Diritto dellâinteressato di essere
informato dellâaccusa elevata a suo carico â Articolo 6, paragrafo
4 â Modifica delle informazioni fornite â Modifica della
qualificazione del reato â Obbligo di informare tempestivamente
lâimputato e di offrirgli la possibilitĂ di presentare i propri argomenti
sulla nuova qualificazione prospettata â Esercizio effettivo dei diritti
della difesa â EquitĂ del procedimento â Direttiva (UE)
2016/343 â Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali â Articolo 3 â Presunzione di innocenza â Articolo 7,
paragrafo 2 â Diritto di non autoincriminarsi â Articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Requisito di imparzialitĂ del giudice penale â Riqualificazione del
reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dellâimputato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑125/22 X, Y, i loro 6 figli minorenni c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale âPolitica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 15 â Condizioni per la
concessione della protezione sussidiaria â Presa in considerazione degli
elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali
del richiedente nonchĂ© alla situazione generale nel paese di origine â
Situazione umanitaria |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă cause
riunite da C‑271/22 a C‑275/22 XT (C‑271/22) KH (C‑272/22) BX (C‑273/22) FH (C‑274/22) NW (C‑275/22) c. Keolis Agen SARL con
lâintervento di: Syndicat
national des transports urbains SNTU-CFDT |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Organizzazione dellâorario di lavoro â
Direttiva 2003/88/CE â Articolo 7 â Diritto alle ferie annuali retribuite
â Riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di
lunga durata â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 31, paragrafo 2 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑257/22 CD c. Ministerstvo vnitra ČeskĂ© republiky, Odbor azylovĂ©
a migračnĂ politiky |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Direttiva 2008/115/CE
â Articolo 3, punto 2 â Nozione di âsoggiorno irregolareâ â Direttiva
2013/32/UE â Richiedente la protezione internazionale â Articolo 9, paragrafo
1 â Diritto di rimanere nello Stato membro durante lâesame della domanda
â Decisione di rimpatrio adottata anteriormente allâemanazione della
decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione
internazionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Ă C‑376/22 Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited c. Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) con
lâintervento di: Bundesministerin
fĂŒr Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2000/31/CE â Servizi della societĂ
dellâinformazione â Articolo 3, paragrafo 1 â Principio del
controllo nello Stato membro di origine â Articolo 3, paragrafo 4 â
Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della societĂ
dellâinformazione â Nozione di âprovvedimenti adottati per quanto
concerne un determinato servizio della societĂ dellâinformazioneâ â
Articolo 3, paragrafo 5 â PossibilitĂ di notificare a posteriori
provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della societĂ
dellâinformazione in caso di urgenza â Omessa notifica â
OpponibilitĂ di tali provvedimenti â Normativa di uno Stato membro che
impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o
meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e
segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti â Direttiva
2010/13/UE â Servizi di media audiovisivi â Servizio di piattaforme
per la condivisione di video |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 26 ottobre 2023 Ă C‑307/22 FT c. DW |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali â Regolamento (UE)
2016/679 â Articoli 12, 15 e 23 â Diritto di accesso
dellâinteressato ai suoi dati oggetto di trattamento â Diritto di
ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati â Trattamento di
dati di un paziente da parte del suo medico â Cartella medica â
Motivi della richiesta di accesso â Utilizzo dei dati al fine di far
valere la responsabilitĂ del professionista sanitario â Nozione di
âcopiaâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 19 ottobre 2023 Ă C‑655/21 procedimento
penale a carico di G. ST. T., con
lâintervento di: Rayonna
prokuratura Burgas, TO Nesebar |
Rinvio
pregiudiziale â Rispetto dei diritti di proprietĂ intellettuale â
Direttiva 2004/48/CE â Articolo 13 â Procedimento penale â
Ambito di applicazione â Danni subiti dal titolare di un marchio come
elemento costitutivo della violazione â Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietĂ intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) â
Articolo 61 â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 51, paragrafo 1 â Attuazione del diritto
dellâUnione â Competenza â Articolo 49, paragrafi 1 e 3 â
LegalitĂ e proporzionalitĂ delle pene |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 19 ottobre 2023 Ă C‑147/22 Terhelt5, con
lâintervento di: Központi NyomozĂł FőĂŒgyĂ©szsĂ©g |
Rinvio
pregiudiziale â Convenzione di applicazione dellâaccordo di
Schengen â Articolo 54 â Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Articolo 50 â Principio del ne bis in
idem â AmmissibilitĂ di un procedimento penale per fatti di
corruzione a carico di un indagato o imputato in uno Stato membro dopo
lâarchiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti per gli
stessi fatti dalla Procura di un altro Stato membro â Condizioni per
ritenere che lâindagato o imputato sia stato giudicato con sentenza
definitiva â Condizione di un esame condotto nel merito della
causa â NecessitĂ di unâistruzione approfondita â Assenza di
interrogatorio dellâindagato o imputato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 12 ottobre 2023 Ă C‑57/22 YQ c. ŘeditelstvĂ silnic a dĂĄlnic ČR |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori â Organizzazione dellâorario di lavoro â
Direttiva 2003/88/CE â Articolo 7, paragrafo 1 â Diritto alle
ferie annuali retribuite â Lavoratore illegittimamente licenziato e
reintegrato nelle sue funzioni mediante decisione giudiziaria â
Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il
periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione â Periodo
compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 12 ottobre 2023 Ă C‑726/21 procedimento
penale a carico di: GR, HS, IT, con
lâintervento di: Ćœupanijsko
drĆŸavno odvjetniĆĄtvo u Puli-Pola |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Convenzione di applicazione dellâAccordo di Schengen â Articolo
54 â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â Valutazione
rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza â
Valutazione rispetto ai fatti esaminati nellâambito delle indagini
preliminari e omessi nellâatto di imputazione â Nozione di âmedesimi
fattiâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 5 ottobre 2023 Ă C‑496/22 EI c. SC Brinkâs Cash Solutions SRL |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi â
Direttiva 98/59/CE â Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e
articolo 6 â Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori
in caso di progetto di licenziamento collettivo â Assenza di
designazione di rappresentanti dei lavoratori â Normativa nazionale che
consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente
i lavoratori coinvolti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 5 ottobre 2023 Ă C‑294/22 Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et
apatrides, c. SW |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 12 â Esclusione dallo
status di rifugiato â Persona registrata presso lâAgenzia delle Nazioni
Unite per il soccorso e lâoccupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino
Oriente (UNRWA) â Presupposti affinchĂ© tale persona possa essere ipso
facto ammessa ai benefici della direttiva 2011/95 â Cessazione della
protezione o dellâassistenza dellâUNRWA â Mancata assistenza
medica â Presupposti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea Ordinanza
del vicepresidente della Corte del
27 settembre 2023 Consiglio dellâUnione europea ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Nikita Dmitrievich Mazepin ricorrente
in primo grado, Repubblica di Lettonia interveniente
in primo grado |
Impugnazione â
Procedimento sommario â Misure restrittive adottate in considerazione
della situazione in Ucraina â Congelamento di fondi e di risorse
economiche â Mantenimento del nome di una persona fisica nellâelenco
delle persone, entitĂ e organismi soggetti a tali misure â Sospensione
del procedimento di âreinserimentoâ di tale persona â Pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea â Obbligo
di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri â
Provvedimenti che possono essere adottati dal giudice del procedimento
sommario |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza
del 27 settembre 2023 Ă C‑58/23 Y.N. contro Republika Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica di
asilo â Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale â Direttiva 2013/32/UE â
Articoli 22 e 23 â Diritto allâassistenza e alla rappresentanza
legali â Articolo 46, paragrafo 4 â Termine di ricorso
ragionevole â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice â Rigetto di una domanda di protezione internazionale in
quanto manifestamente infondata, mediante procedimento accelerato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Ă C‑151-22 S, A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie con
lâintervento di: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica
comune in materia di asilo â Condizioni per poter beneficiare dello
status di rifugiato â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 10,
paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 â Motivi di persecuzione â
âOpinione politicaâ â Nozione â Opinioni politiche sviluppate nello
Stato membro ospitante â Articolo 4 â Valutazione del timore
fondato di persecuzione a causa di tali opinioni politiche |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Ă C‑143-22 Association
Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et al. c. Ministre de
lâIntĂ©rieur, con lâintervento di: DĂ©fenseur des
droits |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Controllo alle
frontiere, asilo e immigrazione â Regolamento (UE) 2016/399 â Articolo 32 â
Ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera
alle sue frontiere interne â Articolo 14 â Provvedimento di respingimento â
Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne â Direttiva
2008/115/CE ââ Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) â ApplicabilitĂ della
Direttiva anche a cittadini di Paesi terziÂ
ai fini del loro allontanamento. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Ă C‑116-22 Commissione europea c. Repubblica federale di Germania |
Inadempimento
di uno Stato â Ambiente â Direttiva 92/43/CEE â Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche â
Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 â Mancata
designazione delle zone speciali di conservazione â Mancata
determinazione degli obiettivi di conservazione â Assenza o
insufficienza di misure di conservazione â Prassi amministrativa |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Ă C‑27-22 Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft c. AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato nei
confronti di: Associazione Cittadinanza Attiva Onlus, Coordinamento delle associazioni per la tutela
dellâambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) |
Rinvio
pregiudiziale â Accise â Direttiva 2008/118/CE â Articolo
16 â Regime di deposito fiscale â Condizioni per il rilascio di
unâautorizzazione allâapertura e allâesercizio di un deposito fiscale da
parte di un depositario autorizzato â Inosservanza di tali condizioni â
Revoca definitiva dellâautorizzazione applicata cumulativamente
allâimposizione di una sanzione pecuniaria â Articolo 50 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Principio del âne bis in
idemâ â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Ă C‑55-22 NK c. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Principio del ne bis in idem â
Archiviazione definitiva di un primo procedimento avviato per violazione di
una disposizione della normativa nazionale sul gioco dâazzardo â
Sanzione amministrativa di carattere penale inflitta per gli stessi fatti per
violazione di unâaltra disposizione di tale normativa â Archiviazione
del primo procedimento a causa dellâerronea qualificazione giuridica della
violazione commessa |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Ă C‑113-22 DX c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), TesorerĂa General de la Seguridad Social (TGSS) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 79/7/CEE â ParitĂ
di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale â
Articolo 6 â Normativa nazionale che prevede il diritto a
unâintegrazione della pensione soltanto a favore delle donne â Sentenza
pregiudiziale della Corte che consente di accertare che tale normativa
costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso â Prassi
amministrativa consistente nel continuare ad applicare tale normativa
malgrado detta sentenza â Discriminazione distinta â Risarcimento
in denaro â Rimborso relativo alle spese e agli onorari di avvocato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Ă C‑820-21 «Vinal» AD c. Direktor na Agentsia «Mitnitsi» |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Principio del ne bis in idem â Sanzione
irrogata in relazione a pratiche commerciali sleali â Natura penale
della sanzione â Sanzione penale irrogata in uno Stato membro dopo
lâadozione di una sanzione relativa a pratiche commerciali sleali in un altro
Stato membro ma divenuta definitiva prima di questâultima sanzione â Articolo
52, paragrafo 1 â Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem â Condizioni â Coordinamento dei procedimenti e delle
sanzioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Ă C‑71-21 procedimento
relativo allâesecuzione di un mandato dâarresto emesso contro KT con
lâintervento di: Sofiyska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dellâUnione
europea, da un lato, e la Repubblica dâIslanda e il Regno di Norvegia,
dallâaltro â Articolo 1, paragrafo 3 â Diritti
fondamentali â Rifiuto dellâesecuzione da parte di uno Stato membro
di un mandato dâarresto emesso dal Regno di Norvegia â Emissione di un
nuovo mandato dâarresto da parte del Regno di Norvegia a carico della stessa
persona per gli stessi fatti â Esame da parte di un altro Stato
membro â Presa in considerazione del rifiuto dellâesecuzione del primo
mandato dâarresto |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Ă C‑209-22 procedimento
penale a carico di: AB con
lâintervento di: Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie
Lukovit |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Diritto allâinformazione nei procedimenti penali â Direttiva
2012/13/UE â Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
penale â Direttiva 2013/48/UE â Ambito di applicazione â
Normativa nazionale che non contempla la qualitĂ di indagato â Fase
istruttoria del procedimento penale â Misura coercitiva di perquisizione
personale e di confisca â Autorizzazione a posteriori da parte del
giudice competente â Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure
di ottenimento di prove â Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Esercizio effettivo dei diritti
della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del
sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Ă C‑162-22 procedimento
avviato da: A.G. con
lâintervento di: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra |
Rinvio
pregiudiziale â Telecomunicazioni â Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche [Artt. 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali] â Direttiva 2002/58/CE â Ambito
di applicazione â Articolo 15, paragrafo 1 â Dati conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione
delle autoritĂ competenti in procedimenti penali â Uso successivo di
tali dati nel corso di unâindagine su una condotta illecita - [Artt. 7, 8,
11 e 52, par. 1Â della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Ă C‑135-22 P Patrick Breyer, ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) sostenuta
da: Commissione europea |
Impugnazione â
Accesso ai documenti delle istituzioni dellâUnione europea [Art. 42
della Carta dei diritti fondamentali ] â Regolamento (CE)
n. 1049/2001 â Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino â
Eccezione al diritto di accesso â Tutela degli interessi
commerciali â Programma quadro di ricerca e innovazione âOrizzonte 2020â
(2014-2020) â Documenti riguardanti il progetto di ricerca âiBorderCtrl:
Intelligent Portable Border Control Systemâ â Decisione dellâAgenzia
esecutiva europea per la ricerca (REA) che nega lâaccesso a determinate
informazioni â Interesse pubblico prevalente |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Ă C‑216-21 Asociația «Forumul Judecătorilor din
Romùnia», YN c. Consiliul Superior al Magistraturii |
Rinvio
pregiudiziale â Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di cooperazione
e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la
corruzione â Articolo 2 TUE â Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE â Stato di diritto â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 47 â Indipendenza dei
giudici â Normativa nazionale che modifica il regime di promozione
dei giudici |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2023 Ă C‑689-21 X c. UdlĂŠndinge- og Integrationsministeriet |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione europea â Articolo 20 TFUE â Articolo
7 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Cittadino
avente la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese
terzo â Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro allâetĂ di 22
anni per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in
assenza di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di
tale etĂ â Perdita dello status di cittadino dellâUnione â Esame della
proporzionalitĂ delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del
diritto dellâUnione â Termine di decadenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 24 luglio 2023 Ă C‑107/23 PPU C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. con
lâintervento di: Statul romĂąn |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela degli interessi finanziari dellâUnione
europea â Articolo 325, paragrafo 1, TFUE â Convenzione
âTIFâ â Articolo 2, paragrafo 1 â Obbligo di lottare con misure
dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari
dellâUnione â Obbligo di prevedere sanzioni penali â Imposta sul
valore aggiunto (IVA) â Direttiva 2006/112/CE â Frode grave
allâIVA â Termine di prescrizione della responsabilitĂ penale â
Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione
nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine â Rischio
sistemico dâimpunitĂ â Tutela dei diritti fondamentali â Articolo
49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Principio di legalitĂ dei reati e delle pene â Requisiti
di prevedibilitĂ e di determinatezza della legge penale â Principio
dellâapplicazione retroattiva della legge penale piĂč favorevole (lex
mitior) â Principio di certezza del diritto â Standard
nazionale di tutela dei diritti fondamentali â Obbligo per i giudici di
uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o
dellâorgano giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non
conformitĂ al diritto dellâUnione â ResponsabilitĂ disciplinare dei
giudici in caso di inosservanza di tali sentenze â Principio del primato
del diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 YP e a. (C‑615/20), M. M. (C‑671/20) con
lâintervento di: Prokuratura
Okręgowa w Warszawie, Komisja
Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Stato
di diritto â Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dellâUnione â Indipendenza dei giudici â Primato
del diritto dellâUnione â Articolo 4, paragrafo 3, TUE â Obbligo di
leale cooperazione â Revoca dellâimmunitĂ penale e sospensione dalle
funzioni di un giudice disposte dallâIzba Dyscyplinarna (Sezione
disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) â
Mancanza di indipendenza e imparzialitĂ di tale sezione â Modifica della
composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa
precedentemente assegnata a tale giudice â Divieti per gli organi
giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimitĂ di un organo
giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di questâultimo o di
valutare la legalitĂ o lâefficacia della nomina dei giudici o dei poteri
giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari â
Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autoritĂ
competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di
disapplicare le misure di revoca dellâimmunitĂ e di sospensione del giudice
interessato â Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le
medesime autoritĂ di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono
detti divieti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 Ferrovienord SpA c. Istituto Nazionale di Statistica â ISTAT (C‑363/21) nei
confronti di: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dellâEconomia e delle Finanze e Federazione Italiana Triathlon c. Istituto Nazionale di Statistica â ISTAT, Ministero dellâEconomia e delle Finanze (C‑364/21) nei
confronti di: Procura generale della Corte dei conti |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari
per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dellâUnione â Politica economica â Regolamento (UE)
n. 549/2013 â Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nellâUnione europea (SEC) â Direttiva 2011/85/UE â Requisiti
applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri â Normativa
nazionale che limita la competenza del giudice contabile â Principi di
effettivitĂ e di equivalenza â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Ă C‑402-22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. M.A. |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/95/UE â Norme relative ai
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
conferito dalla protezione sussidiaria â Articolo 14, paragrafo 4,
lettera b) â Revoca dello status di rifugiato â Cittadino di
un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravitĂ â Pericolo per la comunitĂ â Controllo di
proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Ă C‑8-22 XXX c. Commissaire gĂ©nĂ©ral aux rĂ©fugiĂ©s et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/95/UE â Norme relative ai presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla
protezione sussidiaria â Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) â Revoca dello
status di rifugiato â Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza
passata in giudicato per un reato di particolare gravitĂ â Pericolo per la
comunitĂ â Controllo di proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Ă C‑663-21 Bundesamt fĂŒr Fremdenwesen und Asyl c. AA |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/95/UE â Norme relative ai
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
conferito dalla protezione sussidiaria â Articolo 14, paragrafo 4,
lettera b) â Revoca dello status di rifugiato â Cittadino di
un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravitĂ â Pericolo per la comunitĂ â Controllo di
proporzionalitĂ â Direttiva 2008/115/UE â Rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Rinvio dellâallontanamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 4 luglio 2023 Ă C‑252-21 Meta Platforms Inc., giĂ Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Ltd, giĂ Facebook Ireland
Ltd, Facebook Deutschland GmbH c. Bundeskartellamt con
lâintervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband eV |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Social
network online â Abuso di posizione dominante da parte
dellâoperatore di un tale network â Abuso consistente nel trattamento di
dati personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni
generali dâuso di questâultimo â Competenza di unâautoritĂ garante della
concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformitĂ di detto
trattamento a tale regolamento â Articolazione con le competenze delle
autoritĂ nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati
personali â Articolo 4, paragrafo 3, TUE â Principio di leale
cooperazione â Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f),
del regolamento 2016/679 â LiceitĂ del trattamento â Articolo 9,
paragrafi 1 e 2 â Trattamento di categorie particolari di dati
personali â Articolo 4, punto 11 â Nozione di âconsensoâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Ă C‑660-21 Procureur de la RĂ©publique contro K.B., F.S. |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â
Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva 2012/13/UE â
Articoli 3 e 4 â Obbligo per le autoritĂ competenti di informare
prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in
silenzio â Articolo 8, paragrafo 2 â Diritto di far valere la
violazione di tale obbligo â Normativa nazionale che vieta al giudice
penale di merito di rilevare dâufficio una siffatta violazione â Articoli
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Ă C‑823-21 Commissione europea c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politiche
relative ai controlli alle frontiere, allâasilo e allâimmigrazione â Procedure
volte al riconoscimento della protezione internazionale â Direttiva
2013/32/UE â Articolo 6 â Accesso effettivo â
Presentazione di una domanda â Normativa nazionale che prevede il previo
espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello
Stato membro â Obiettivo di sanitĂ pubblica |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Ă Â C‑459/20 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articolo
20 TFUE â Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel
territorio degli Stati membri â Decisione di diniego del soggiorno
opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un
figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro â Minore
che si trova al di fuori del territorio dellâUnione europea e che non ha mai
soggiornato nel territorio di questâultima |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 15 giugno 2023 Ă Â C‑132/22 BM, NP c. Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della
Ricerca â MIUR |
Rinvio
pregiudiziale â Libera circolazione dei lavoratori â
Articolo 45 TFUE â Regolamento (UE) n. 492/2011 â
Articolo 3, paragrafo 1 â Ostacolo â ParitĂ di trattamento â
Procedura per la costituzione di graduatorie utili allâattribuzione di
incarichi in talune istituzioni statali nazionali â Requisito di
ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso
tali istituzioni â Normativa nazionale che non consente di prendere
in considerazione lâesperienza professionale maturata in altri Stati membri â
Giustificazione â Obiettivo di contrasto al precariato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 8 giugno 2023 VB (C‑430/22) VB (C‑468/22) con
lâintervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva (UE) 2016/343 â Articolo 8, paragrafo 4 â Diritto di
presenziare al processo â Procedimenti in contumacia â
Riapertura del processo â Notifica al condannato in contumacia del suo
diritto alla riapertura del processo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 6 giugno 2023 Ă C‑700-21 procedimento
relativo allâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso nei confronti
di O.G. con
lâintervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Mandato
dâarresto europeo â Decisione quadro 2002/584/GAI â Motivi di non esecuzione
facoltativa del mandato dâarresto europeo â Articolo 4, punto 6 â Obiettivo
di reinserimento sociale â Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono
nel territorio dello Stato membro di esecuzione â ParitĂ di trattamento â
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 giugno 2023 Ă C‑204/21 Commissione Europea sostenuta
da Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia c. Repubblica di Polonia |
Rinvio
pregiudiziale - Primato del diritto dell'Unione -â Tutela giurisdizionale
effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione â Indipendenza
dei giudici â Competenza in materia di revoca dell'immunitĂ penale dei
giudici e in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e
pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca â Divieto per i giudici
nazionali di mettere in discussione la legittimitĂ di organi giurisdizionali
e costituzionali o di accertare o valutare la legittimitĂ della nomina dei
giudici o dei loro poteri giurisdizionali â Competenza esclusiva per
esaminare questioni relative alla mancanza di indipendenza di un tribunale o
di un giudice conferito alla Camera di controllo straordinario e affari
pubblici della Corte suprema - Diritti al rispetto della vita privata e alla
protezione dei dati personali â Dati sensibili â Norme nazionali che
impongono al magistrato di dichiarare la propria appartenenza ad
associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché le funzioni esercitate al
loro interno, e prevedono la pubblicazione dei dati contenuti in queste
dichiarazioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 25 maggio 2023 Ă C‑608/21 procedimento
penale di natura amministrativa a carico di XN con
lâintervento di: Politseyski
organ pri 02 RU SDVR |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2012/13/UE â Diritto allâinformazione nei procedimenti
penali â Articolo 6 â Diritto allâinformazione sullâaccusa â
Articolo 7 â Diritto di accesso alla documentazione relativa
allâindagine â Esercizio effettivo dei diritti della difesa â
Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Diritto alla libertĂ e alla sicurezza â Comunicazione dei motivi
della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto â
Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 25 maggio 2023 Ă C‑364/22 J.B., S.B., F.B. c. Bundesrepublik
Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale â Direttiva 2013/32/UE â Articolo 33, paragrafo 2,
lettera d) â Procedura di esame di una domanda â Domande
inammissibili â Domanda reiterata â Rimpatrio volontario e
allontanamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 17 maggio 2023 Ă C‑626/21 Funke sp. z o.o. c. Landespolizeidirektion Wien |
Rinvio
pregiudiziale â Ravvicinamento delle legislazioni â Direttiva
2001/95/CE â Articolo 12 e allegato II â Norme e regolamentazioni
tecniche â Sistema dâinformazione rapida dellâUnione europea
(RAPEX) â Linee guida â Prodotti non alimentari pericolosi â
Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 â Regolamento (CE)
n. 765/2008 â Articoli 20 e 22 â Notifiche alla Commissione
europea â Decisione amministrativa â Divieto di vendita di taluni
articoli pirotecnici e obbligo di ritiro â Domanda di un distributore
dei prodotti di perfezionare le notifiche â AutoritĂ competente a
pronunciarsi sulla domanda â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Tutela giurisdizionale effettiva |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
dellâ11 maggio 2023 Ă C‑817/21 R.I. c. Inspecţia
Judiciară, N.L. |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza del potere
giudiziario â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Decisione 2006/928/CE â Indipendenza dei giudici â Procedimento
disciplinare â Ispettorato giudiziario â Ispettore capo esercente
poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di
indagine disciplinare |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑40/21 T.A.C. c. Agenția Națională de Integritate (ANI) |
Rinvio
pregiudiziale â Decisione 2006/928/CE â Meccanismo di cooperazione e verifica
dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 15,
paragrafo 1 â Articolo 47 â Articolo 49, paragrafo 3 â Cariche pubbliche
elettive â Conflitto di interessi â Normativa nazionale che prevede il
divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo
prestabilito â Sanzione complementare alla cessazione del mandato â Principio
di proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑97/21 MV â 98 c. Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» â Sofia v
Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna
agentsia za prihodite |
Rinvio
pregiudiziale â Imposta sul valore aggiunto (IVA) â Direttiva
2006/112/CE â Articolo 273 â Mancata emissione di un giustificativo
fiscale di cassa â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â Cumulo
di sanzioni amministrative di natura penale per un medesimo fatto â
Articolo 49, paragrafo 3 â ProporzionalitĂ delle pene â Articolo
47 â Diritto a un ricorso effettivo â Portata del controllo
giurisdizionale relativo allâesecuzione provvisoria di una sanzione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑300/21 UI c. Ăsterreichische Post AG |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 82,
paragrafo 1 â Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di
dati effettuato in violazione di tale regolamento â Condizioni del diritto al
risarcimento â Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento â
NecessitĂ di un danno causato da detta violazione â Risarcimento di un danno
immateriale derivante da un siffatto trattamento â IncompatibilitĂ di una
norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al
superamento di una soglia di gravitĂ â Norme di determinazione del risarcimento
del danno da parte dei giudici nazionali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑487/21 F.F. c. Ăsterreichische Datenschutzbehörde con
lâintervento di: CRIF
GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione dei dati personali â Regolamento
(UE) 2016/679 â Diritto di accesso dellâinteressato ai suoi dati oggetto
di trattamento â Articolo 15, paragrafo 3 â Fornitura di una copia
dei dati â Nozione di âcopiaâ â Nozione di âinformazioniâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑60/22 UZ c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 5 â Principi applicabili al trattamento â
Responsabilizzazione del trattamento â Articolo 6 â LiceitĂ del
trattamento â Fascicolo elettronico relativo a una domanda di asilo
compilato da unâautoritĂ amministrativa â Trasmissione al giudice
nazionale competente mediante una casella di posta elettronica â
Violazione degli articoli 26 e 30 â Assenza di un accordo che determina
la contitolaritĂ del trattamento e mancata tenuta del registro delle attivitĂ
di trattamento â Conseguenze â Articolo 17, paragrafo 1 â Diritto
alla cancellazione (âdiritto allâoblioâ) â Articolo 18, paragrafo
1 â Diritto di limitazione di trattamento â Nozione di âtrattamento
illecitoâ â Presa in considerazione del fascicolo elettronico da parte
di un giudice nazionale â Mancato consenso dellâinteressato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Ă C‑200/21 TU, SU c. BRD Groupe
Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela dei consumatori â Direttiva
93/13/CEE â Clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori â Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di
mutuo che costituisce titolo esecutivo â Opposizione
allâesecuzione â Controllo delle clausole abusive â Principio di
effettivitĂ â Normativa nazionale che non consente al giudice
dellâesecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una
clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione â
Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al
giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la
sospensione dellâesecuzione forzata â Condizioni che non rendono in
pratica impossibile o eccessivamente difficile lâesercizio dei diritti
conferiti dal diritto dellâUnione â NecessitĂ di una cauzione a carico
del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione ‒ [Art.
47 della
Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 OP (C-529/21) eÂ
al. c. Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na
naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Organizzazione dellâorario di
lavoro â Direttiva 2003/88/CE â Articolo 1, paragrafo 3 â
Ambito di applicazione â Articolo 8 â Articolo 12 â Sicurezza
e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro â Livello di
protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro
lavoro â Direttiva 89/391/CEE â Articolo 2 â Lavoratori del
settore pubblico e lavoratori del settore privato â Articolo 20 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â ParitĂ di
trattamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 Ă C-528/21 M.D. c. OrszĂĄgos IdegenrendĂ©szeti FőigazgatĂłsĂĄg Budapesti
Ă©s Pest Megyei RegionĂĄlis IgazgatĂłsĂĄga |
Rinvio
pregiudiziale â Politica di immigrazione â Articolo
20 TFUE â Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti
conferiti dallo status di cittadino dellâUnione â Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Direttiva
2008/115/CE â Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â
Articoli 5, 11 e 13 â Effetto diretto â Diritto ad un ricorso
giurisdizionale effettivo â Decisione di divieto dâingresso e di
soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare
di un cittadino europeo minorenne â Minaccia per la sicurezza
nazionale â Omessa considerazione della situazione individuale di tale
cittadino di un paese terzo â Rifiuto di eseguire una decisione
giurisdizionale che ha sospeso lâefficacia di tale decisione di
divieto â Conseguenze |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 Ă C-192/22 FI c. Bayerische Motoren Werke AG |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2003/88/CE â
Articolo 7, paragrafo 1 â Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto alle ferie annuali
retribuite â Estinzione di tale diritto â Regime di
prepensionamento progressivo â Giorni di ferie annuali maturati durante
la fase di lavoro effettuata in base a tale regime ma non ancora
goduti â InabilitĂ al lavoro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 à C-681/21 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) c. BB |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva
2000/78/CE â Divieto di discriminazione fondata sullâetĂ â
Pensione di vecchiaia â Normativa nazionale che prevede, con effetto
retroattivo, lâequiparazione di una categoria di dipendenti pubblici
precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di
vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da
questa stessa normativa |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2023 Ă C-629/22 A.L. c. Migrationsverket |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Politica di immigrazione â Direttiva 2008/115/CE â
Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â
Articolo 6, paragrafo 2 â Decisione di rimpatrio accompagnata da un
divieto dâingresso di durata triennale â Cittadino di un paese terzo
titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato
membro â Rifiuto da parte dellâautoritĂ di polizia nazionale di
consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato
membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Vicepresidente
della Corte) Ordinanza
del 21 aprile 2023 Repubblica di Polonia c. Commissione europea |
Procedimento
sommario â Articolo 163 del regolamento di procedura della
Corte â Domanda di revoca o di modifica di unâordinanza vertente su
provvedimenti provvisori â Articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Tutela giurisdizionale effettiva â
Indipendenza dei giudici â Mancata esecuzione â Mutamento di
circostanze â PenalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Ă C‑650/21 procedimento FW, CE, con
lâintervento di: Landespolizeidirektion
Niederösterreich, Finanzamt
Ăsterreich |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva
2000/78/CE â Divieto di discriminazioni fondate sullâetĂ â
Retribuzione dei dipendenti pubblici â Normativa nazionale previgente
ritenuta discriminatoria â Inquadramento in un nuovo regime retributivo
effettuato con riferimento allâanzianitĂ stabilita secondo un regime
retributivo previgente â Rettifica di tale anzianitĂ mediante la
fissazione di una data di riferimento comparativa â Carattere
discriminatorio del reinquadramento â Norma che tende a svantaggiare i
dipendenti pubblici piĂč anziani |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Ă C‑52/22 BF c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva
2000/78/CE â Divieto di discriminazione fondata sullâetĂ â
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) â Articolo 6,
paragrafo 1 â Pensione di vecchiaia â Normativa nazionale che
prevede un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti
pubblici con il regime pensionistico generale â Primo adeguamento
dellâimporto della pensione che interviene piĂč rapidamente per una categoria
di dipendenti pubblici rispetto ad unâaltra â Giustificazioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Ă C‑144/21 Parlamento europeo c. Commissione europea sostenuta
da: Agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA) |
Ricorso
di annullamento â Decisione di esecuzione C(2020) 8797 â
Autorizzazione di taluni usi del triossido di cromo â Regolamento (CE)
n. 1907/2006 â Registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche â Articolo 60 â Rilascio delle
autorizzazioni â Obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici
prevalgono sui rischi che lâuso della sostanza comporta per la salute
umana o per lâambiente, e che non esistono idonee sostanze o
tecnologie alternative â Articolo 62 â Domande dâautorizzazione â
Articolo 64 â Procedura per le decisioni dâautorizzazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Ă C‑348/22 AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di
Ginosa |
Rinvio
pregiudiziale â Servizi nel mercato interno â Direttiva 2006/123/CE â
Sindacato di validitĂ â Base giuridica â Articoli 47, 55 e 94 CE â
Interpretazione â Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva â Effetto
diretto â Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dellâobbligo,
imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale
e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare
automaticamente unâautorizzazione rilasciata per una determinata attivitĂ â
Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di
occupazione del demanio marittimo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2023 Ă C‑699/21 E.D.L. in
presenza di: Presidente
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Mandato
dâarresto europeo â Decisione quadro 2002/584/GAI â Articolo 1,
paragrafo 3 â Articolo 23, paragrafo 4 â Procedure di consegna tra
Stati membri â Motivi di non esecuzione â Articolo 4, paragrafo 3,
TUE â Obbligo di leale cooperazione â Sospensione dellâesecuzione
del mandato dâarresto europeo â Articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Divieto di trattamenti inumani o
degradanti â Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile â
Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato
dâarresto europeo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2023 Ă C‑1/23
PPU X e al. c. Ătat belge |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Controlli
alle frontiere, asilo e immigrazione â Politica di immigrazione â
Direttiva 2003/86/CE â Diritto al ricongiungimento
familiare â Articolo 5, paragrafo 1 â Presentazione di una
domanda di ingresso e di soggiorno per lâesercizio del diritto al
ricongiungimento familiare â Normativa di uno Stato membro che prevede
lâobbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda
personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato
membro â ImpossibilitĂ o difficoltĂ eccessiva di recarsi presso la
suddetta sede â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articoli 7 e 24 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 30 marzo 2023 Ă C‑269/22 IP, DD, ZI, SS, HYA con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 267 TFUE â Articolo 47, secondo
comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto ad un giudice imparziale â Diritto
alla presunzione dâinnocenza â Esposizione del contesto di fatto di
una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale â Accertamento
della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte
una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile â Rispetto delle
garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30 marzo 2023 Ă C‑338/21 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid c. S.S., N.Z., S.S. |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Determinazione dello Stato
membro competente per lâesame di una domanda di protezione internazionale â
Articolo 27 â Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento
adottata nei confronti di un richiedente asilo â Articolo 29 â Sospensione
dellâattuazione della decisione di trasferimento â Termine di trasferimento â
Interruzione del termine per effettuare il trasferimento â Direttiva
2004/81/CE â Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in unâazione di
favoreggiamento dellâimmigrazione illegale che cooperino con le autoritĂ
competenti â Articolo 6 â Periodo di riflessione â Divieto di eseguire una
misura di allontanamento â Mezzi di ricorso |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30 marzo 2023 Ă C‑556/21 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid c. E.N., S.S., J.Y. |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Determinazione
dello Stato membro competente per lâesame di una domanda di protezione
internazionale â Articolo 27 â Ricorso proposto avverso una
decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente
asilo â Articolo 29 â Termine di trasferimento â Sospensione
di tale termine in appello â Provvedimento provvisorio chiesto
dallâamministrazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 30 marzo 2023 Ă C‑34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim
Hessischen Kultusministerium c. Minister des Hessischen Kultusministeriums |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione dei dati personali â Regolamento
(UE) 2016/679 â Articolo 88, paragrafi 1 e 2 â Trattamento dei dati
nellâambito dei rapporti di lavoro â Sistema scolastico regionale â
Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 â
Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Ă C‑365/21 procedimento
penale a carico di MR con
lâintervento di: Generalstaatsanwaltschaft
Bamberg |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Convenzione di applicazione dellâAccordo di Schengen â Articolo
54 â Principio del ne bis in idem â Articolo 55, paragrafo 1,
lettera b) â Eccezione allâapplicazione del principio del ne bis in
idem â Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali
dello Stato membro â Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Principio del ne bis in idem â Articolo 52,
paragrafo 1 â Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem â CompatibilitĂ di una dichiarazione nazionale che prevede
unâeccezione al principio del ne bis in idem â Organizzazione
criminale â Reati contro il patrimonio |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Ă C‑412/21 Dual Prod SRL c. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj-Napoca â Comisia regională
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate |
Rinvio
pregiudiziale â Accise â Direttiva 2008/118/CE â Articolo 16,
paragrafo 1 â Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di
prodotti soggetti ad accisa â Provvedimenti di sospensione in
successione â Natura penale â Articoli 48 e 50 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Principio della presunzione
dâinnocenza â Principio del ne bis in idem â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 LU (C‑514/21), PH (C‑515/21) con
lâintervento di: Minister for
Justice and Equality |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale â Mandato dâarresto europeo â Decisione quadro
2002/584/GAI â Procedura di consegna tra gli Stati membri â
Condizioni di esecuzione â Motivi di non esecuzione facoltativi â
Articolo 4 bis, paragrafo 1 â Mandato emesso ai fini
dellâesecuzione di una pena privativa della libertĂ â Nozione di
âprocesso terminato con la decisioneâ â Portata â Prima condanna
accompagnata dalla sospensione â Seconda condanna â Assenza
dellâinteressato al processo â Revoca della sospensione â Diritti
della difesa â Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e
delle libertĂ fondamentali â Articolo 6 â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articoli 47 e 48 â
Violazione â Conseguenze |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Ă C‑662/21 Booky.fi Oy con
lâintervento di: Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti (KAVI) |
Rinvio
pregiudiziale â Articoli 34 e 36 TFUE â Libera circolazione
delle merci â Misura dâeffetto equivalente a una restrizione
quantitativa â Registrazione di programmi audiovisivi â Vendita
on-line â Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione
per etĂ e unâetichettatura dei programmi â Tutela dei minori â
Registrazioni giĂ assoggettate ad una classificazione e ad unâetichettatura
in un altro Stato membro â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 marzo 2023 Ă C‑100/21 QB c. Mercedes-Benz
Group AG, giĂ Daimler AG |
Rinvio
pregiudiziale â Ravvicinamento delle legislazioni â Omologazione dei veicoli a
motore â Direttiva 2007/46/CE â Articolo 18, paragrafo 1 â Articolo 26,
paragrafo 1 â Articolo 46 â Regolamento (CE) n. 715/2007 â Articolo 5,
paragrafo 2 â Veicoli a motore â Motore diesel â Emissioni di agenti
inquinanti â Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) â
Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un âintervallo
termicoâ â Impianto di manipolazione â Tutela degli interessi del singolo
acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito â Diritto
al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo
â ModalitĂ di calcolo del risarcimento â Principio di effettivitĂ â
Articolo 267 TFUE â RicevibilitĂ â Ricorso alla Corte da parte di un giudice
monocratico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 16 marzo 2023 Ă C‑174/21 Commissione europea c. Repubblica di Bulgaria sostenuta
da: Repubblica
di Polonia interveniente, |
Inadempimento
di uno Stato â Direttiva 2008/50/CE â QualitĂ dellâaria ambiente â
Sentenza della Corte che accerta un inadempimento â Articolo 260,
paragrafo 2, TFUE â Obbligo di prendere le misure che lâesecuzione di una
tale sentenza comporta â Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla
Commissione europea â Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in
ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data
di riferimento â Principio della certezza del diritto â IrricevibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 9 marzo 2023 Ă C‑752/21 JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v
TD «Mitnitsa Burgas» con
lâintervento di: Okrazhna
prokuratura â Haskovo |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) n. 952/2013 â Codice doganale dellâUnione â
Mezzi di ricorso â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Decisione
quadro 2005/212/GAI â Contrabbando doganale â Beni appartenenti a un terzo
sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere
penale â Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle
persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione
amministrativa di sequestro ‒ [Art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2023 Ă C‑477/21 IH c. MĂV-START VasĂști SzemĂ©lyszĂĄllĂtĂł Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori â Organizzazione dellâorario di lavoro â
Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Direttiva 2003/88/CE â Articoli 3 e 5 â Riposo giornaliero e
riposo settimanale â Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo
settimanale minimo di quarantadue ore â Obbligo di concedere il riposo
giornaliero â ModalitĂ di concessione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2023 Ă C‑268/21 Norra Stockholm Bygg AB c. Per Nycander AB con
lâintervento di: Entral
AB |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 6, paragrafi 3 e 4 â LiceitĂ del trattamento â Produzione di un
documento contenente dati personali nellâambito di un procedimento
giurisdizionale civile â Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) â
Salvaguardia dellâindipendenza della magistratura e dei procedimenti
giudiziari â Esecuzione delle azioni civili â Requisiti da rispettare â Presa
in considerazione dellâinteresse delle persone di cui trattasi â Ponderazione
dei contrapposti interessi in gioco â Articolo 5 â Minimizzazione dei dati
personali â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo
7 â Diritto al rispetto della vita privata â Articolo 8 â Diritto alla
protezione dei dati personali â Articolo 47 â Diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva â Principio di proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Ă C‑638/22
PPU T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny (Procuratore generale) con
lâintervento di: M.C., Prokurator
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale d'urgenza â Spazio di libertĂ , sicurezza
e giustizia â Cooperazione giudiziaria in materia civile â Competenza,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilitĂ genitoriale â Sottrazione internazionale di minori
â Convenzione dell'Aia del 1980 â Regolamento (CE) n. 2201/2003 â Art. 11 â
Domanda di ritorno di un minore â Decisione definitiva che ordina il ritorno
di un minore â Normativa di uno Stato membro che prevede la sospensione di
diritto dell'esecuzione di tale decisione in caso di domanda proposta da
talune autoritĂ nazionali ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali!] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Ă C‑745/21 L.G. c. Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Politica dâasilo â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Criteri
e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lâesame di
una domanda di protezione internazionale â Articolo 6, paragrafo 1 â Interesse
superiore del minore â Articolo 16, paragrafo 1 â Persona a carico â
Articolo 17, paragrafo 1 â Clausola discrezionale â Attuazione da parte di
uno Stato membro â Cittadina di un paese terzo in stato di gravidanza al
momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale â
Matrimonio â Coniuge beneficiario di una protezione internazionale nello
Stato membro interessato â Decisione di rifiuto di trattare la domanda e di
trasferire la richiedente verso un altro Stato membro considerato competente
per tale domanda |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Ă C‑349/21 HYA, IP, DD, ZI, SS con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Settore delle telecomunicazioni â Trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata â Direttiva 2002/58 â Articolo 15, paragrafo
1 â Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche â Decisione
giudiziaria che autorizza lâascolto, la captazione e la memorizzazione delle
conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato
doloso grave â Prassi in base alla quale la decisione Ăš redatta secondo
un modello di testo prestabilito e privo di motivazione specifica â Articolo
47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea
â Obbligo di motivazione                                      |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Ă C‑635/20
P Commissione europea ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Regno
di Spagna Repubblica italiana                                    ricorrenti
in primo grado |
Impugnazione
â Regime linguistico â Bando di concorsi generali per lâassunzione di
amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di
investigatori â Conoscenze linguistiche â Limitazione della scelta della
seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca â
Lingua di comunicazione con lâUfficio europeo di selezione del personale
(EPSO) â Regolamento n. 1 â Statuto dei funzionari â Articolo 1 quinquies,
paragrafo 1 â DisparitĂ di trattamento fondata sulla lingua â Giustificazione
â Interesse del servizio â NecessitĂ di assumere amministratori
âimmediatamente operativiâ â Controllo giurisdizionale â Livello di prova
richiesto |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Ă C‑623/20
P Commissione europea ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Repubblica italiana                                    ricorrente
in primo grado, Regno
di Spagna interveniente
in primo grado |
Impugnazione
â Regime linguistico â Bando di concorso generale per lâassunzione di
amministratori nel settore dellâaudit â Conoscenze linguistiche â Limitazione
della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese,
inglese e tedesca â Lingua di comunicazione con lâUfficio europeo di
selezione del personale (EPSO) â Regolamento n. 1 â Statuto dei funzionari â
Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 â DisparitĂ di trattamento fondata sulla
lingua â Giustificazione â Interesse del servizio â NecessitĂ di assumere
amministratori âimmediatamente operativiâ â Controllo giurisdizionale â
Livello di prova richiesto |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza
del 15 febbraio 2023 Ă C‑484/22 Bundesrepublik Deutschland c. GS, rappresentato dai genitori con
lâintervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim
Bundesverwaltungsgericht |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte â
Politica di immigrazione â Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno Ăš irregolare â Direttiva 2008/115/CE â Articolo 5, lettere a) e
b) â Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un
paese terzo â Cittadino minorenne di un paese terzo separato dai propri
genitori in caso di rimpatrio â Interesse superiore del minore â Diritto
al rispetto della vita familiare |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 9 febbraio 2023 Ă C‑402/21 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid,                    c. S, e E, C c. Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Accordo di associazione CEE-Turchia â Decisione n. 1/80 â
Articoli 6 e 7 â Cittadini turchi giĂ integrati nel mercato del lavoro dello
Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di
soggiorno â Decisioni delle autoritĂ nazionali che revocano il diritto di
soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato
membro di cui trattasi da piĂč di 20 anni, in quanto rappresentano una
minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale
della societĂ â Articolo 13 â Clausola di standstill â Articolo 14 â
Giustificazione â Motivi di ordine pubblico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 2 febbraio 2023 Ă C‑372/21 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland KdöR c. Bildungsdirektion fĂŒr Vorarlberg |
Rinvio
pregiudiziale â Status delle Chiese e delle associazioni o comunitĂ
religiose negli Stati membri in base al diritto dellâUnione â Articolo 17,
paragrafo 1, TFUE â LibertĂ di stabilimento â Articolo 49 TFUE â Restrizioni
â Giustificazione â ProporzionalitĂ â Sovvenzioni per un istituto scolastico
privato â Richiesta presentata da unâassociazione religiosa stabilita in un
altro Stato membro â Istituto riconosciuto da tale associazione come scuola
confessionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 31 gennaio 2023 Ă C‑158/21 procedimento
penale a carico di LluĂs Puig
Gordi, Carles
Puigdemont CasamajĂł, Antoni
ComĂn Oliveres, Clara
PonsatĂ Obiols, Meritxell
Serret Aleu, Marta
Rovira Vergés, Anna Gabriel Sabaté con
lâintervento di: Ministerio
Fiscal, AbogacĂa
del Estado, Partido
polĂtico VOX |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Mandato di arresto europeo â Decisione-quadro
2002/584/GAI â Procedure di consegna tra Stati membri â Condizioni di
esecuzione â Competenza dellâautoritĂ giudiziaria emittente â Articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge â PossibilitĂ di
emettere un nuovo mandato dâarresto europeo riguardante uno stesso individuo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 26 gennaio 2023 Ă C‑205/21 procedimento
penale a carico di V.S. con
lâintervento di: Ministerstvo
na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Direttiva (UE) 2016/680 â Articolo 4,
paragrafo 1, lettere da a) a c) â Principi relativi al trattamento dei dati
personali â Limitazione delle finalitĂ â Minimizzazione dei dati â Articolo
6, lettera a) â Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse
categorie di persone â Articolo 8 â LiceitĂ del trattamento â Articolo 10 â
Trasposizione â Trattamento di dati biometrici e di dati genetici â
Nozione di âtrattamento autorizzato dal diritto dello Stato membroâ â Nozione
di âstrettamente necessarioâ â Potere discrezionale â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 â Diritto a
una tutela giurisdizionale effettiva â Presunzione dâinnocenza â Limitazione
â Reato doloso perseguibile dâufficio â Persone formalmente accusate â
Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro
registrazione, e prelievo di un campione biologico per lâelaborazione di un profilo
del DNA â Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta â
SistematicitĂ della raccolta |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 19 gennaio 2023 Ă C‑162/21 Pesticide Action Network Europe ASBL, Nature et
ProgrĂšs Belgique ASBL, TN c. Ătat belge, con
lâintervento di: Sesvanderhave SA, ConfĂ©dĂ©ration des Betteraviers
Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de
Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera
& Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie
Tirlemontoise SA |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Regolamento (CE) n. 1107/2009 â Immissione sul
mercato di prodotti fitosanitari â Articolo 53, paragrafo 1 â Situazioni di
emergenza fitosanitaria â Deroga â Ambito di applicazione â Sementi conciate
con prodotti fitosanitari â Neonicotinoidi â Sostanze attive che comportano
rischi elevati per le api â Divieto di immissione sul mercato e di uso
allâesterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti
siffatte sostanze attive â Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e
regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 â InapplicabilitĂ della deroga â
Protezione della salute umana e animale e dellâambiente â Principio di
precauzione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 19 gennaio 2023 Ă C‑147/21 ComitĂ©
interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck
Aroma-Zone, Laboratoire
Gilbert, Laboratoire LĂ©a
Nature, Laboratoires
oméga Pharma France, Pierre Fabre
MĂ©dicament, Pranarom
France, Puressentiel
France c. Ministre de la
Transition Ă©cologique, Premier ministre |
Rinvio
pregiudiziale â Ravvicinamento delle legislazioni â Biocidi â Regolamento
(UE) n. 528/2012 â Articolo 72 â Libera circolazione delle merci â Articolo
34 TFUE â PossibilitĂ per gli Stati membri di adottare misure restrittive in
materia di pratiche commerciali e di pubblicitĂ â ModalitĂ di vendita che
esulano dallâambito di applicazione dellâarticolo 34 TFUE â Giustificazione â
Articolo 36 TFUE â Obiettivo di tutela della salute umana e animale e
dellâambiente â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C‑583/22
PPU procedimento
penale a carico di MV con
lâintervento di: Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale â Decisione quadro 2008/675/GAI â
Articolo 3, paragrafo 1 â Principio di equiparazione delle condanne
precedenti pronunciate in un altro Stato membro â Obbligo di riconoscere a
tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne
nazionali â Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori â PluralitĂ
di reati â Determinazione di una pena cumulativa â Limite massimo di
quindici anni per le pene detentive temporanee â Articolo 3, paragrafo 5 â
Eccezione â Reato commesso prima della pronuncia o dellâesecuzione delle
condanne nellâaltro Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C‑323/21,
C‑324/21 e C‑325/21 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid c. B (C‑323/21), F (C‑324/21), e K c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Determinazione dello Stato
membro competente per lâesame di una domanda di protezione internazionale â
Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati
membri â Articolo 29 â Termine di trasferimento â Scadenza â Trasferimento
della competenza per lâesame della domanda â Articolo 27 â Mezzo di ricorso â
Portata del sindacato giurisdizionale â PossibilitĂ per il richiedente
dâinvocare il trasferimento di competenza per lâesame della domanda ‒ [Art.
47 della Carta dei diritti fondamentali!] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C-280/21 P.I. c. Migracijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica comune in
materia di asilo â Requisiti per lâattribuzione dello status di rifugiato
â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2
â Motivi di persecuzione â Nozioni di âopinione politicaâ e di
âopinione politica attribuitaâ â Tentativi di un richiedente asilo di
difendersi, nel suo paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non
statali che agiscono con modalitĂ illecite e sono in grado di strumentalizzare
lâapparato repressivo dello Stato interessato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C-395/21 D.V. c. M.A |
Rinvio
pregiudiziale â Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori â
Direttiva 93/13/CEE â Contratto di prestazione di servizi legali stipulato
tra un avvocato e un consumatore â Articolo 4, paragrafo 2 â Valutazione del
carattere abusivo delle clausole contrattuali â Esclusione delle clausole
relative allâoggetto principale del contratto â Clausola che prevede il
pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria â
Articolo 6, paragrafo 1 â Poteri del giudice nazionale in presenza di una
clausola qualificata come âabusivaâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C-356/21 J. K. c. TP S.A. con
lâintervento di: PTPA |
Rinvio
pregiudiziale â ParitĂ di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro â Direttiva 2000/78/CE â Articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e c) â Condizioni di accesso al lavoro autonomo â Condizioni di
occupazione e di lavoro â Divieto di discriminazioni fondate
sullâorientamento sessuale â Lavoratore autonomo che opera sulla base di
un contratto dâopera â Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto â
LibertĂ di scegliere un contraente |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 à C-132/21 BE c. Nemzeti Adatvédelmi és Informåciószabadsåg Hatósåg, con
lâintervento di: Budapesti
Elektromos Művek Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articoli da
77 a 79 â Mezzi di ricorso â Esercizio parallelo â Articolazione â Autonomia
procedurale â Efficacia delle norme di protezione stabilite da tale
regolamento â Applicazione coerente ed omogenea di tali norme nellâinsieme
dellâUnione europea â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Ă C-154/21 RW c. Ăsterreichische Post AG |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 15,
paragrafo 1, lettera c) â Diritto di accesso dellâinteressato ai propri
dati â Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a
cui sono stati o saranno comunicati i dati personali â Limitazioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Ă C-279/21 X c. UdlĂŠndingenĂŠvnet |
Rinvio
pregiudiziale â Accordo di associazione CEE-Turchia â Articolo 9 â Decisione
n. 1/80 â Articolo 10, paragrafo 1 â Articolo 13 â Clausola di standstill â Ricongiungimento
familiare â Normativa nazionale che introduce nuove condizioni piĂč
restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di
cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato
membro interessato â Imposizione al lavoratore turco del requisito del
superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della
lingua ufficiale di tale Stato membro â Giustificazione â Obiettivo
consistente nel garantire unâintegrazione riuscita |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Ă C-237/21 S.M. con
lâintervento di: Generalstaatsanwaltschaft
MĂŒnchen |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione europea â Articoli 18 e 21
TFUE â Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per
lâestradizione di un cittadino dellâUnione, avente la cittadinanza di un
altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera
circolazione nel primo di detti Stati membri â Domanda presentata ai fini
dellâesecuzione di una pena detentiva â Divieto di estradizione applicato
unicamente ai cittadini nazionali â Restrizione alla libera circolazione â
Giustificazione fondata sulla prevenzione dellâimpunitĂ â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Ă C-61/21 JP c. Ministre de la
Transition Ă©cologique, Premier ministre |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE,
1999/30/CE e 2008/50/CE â QualitĂ dellâaria â Valori limite per le particelle
in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) â Superamento â Piani
per la qualitĂ dellâaria â Danni asseritamente causati ad un singolo dal
deterioramento dellâaria risultante da un superamento di tali valori limite â
ResponsabilitĂ dello Stato membro interessato â Condizioni per il sorgere
di tale responsabilitĂ â Requisito che la norma del diritto dellâUnione
violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi â Insussistenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 15 dicembre 2022 Ă C-311/21 CM c. TimePartner Personalmanagement GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Occupazione e politica sociale â Lavoro tramite agenzia
interinale â Direttiva 2008/104/CE â Articolo 5 â Principio della paritĂ
di trattamento â NecessitĂ di garantire, in caso di deroga a tale
principio, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale â
Contratto collettivo che prevede una retribuzione inferiore a quella del
personale impiegato direttamente dallâimpresa utilizzatrice â Tutela
giurisdizionale effettiva â Sindacato giurisdizionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
dellâ8 dicembre 2022 Ă C-731/21 GV c. Caisse nationale dâassurance pension |
Rinvio
pregiudiziale â Libera circolazione delle persone â Articolo 45 TFUE â
Lavoratori â Regolamento (UE) n. 492/2011 â Articolo 7, paragrafi 1 e 2 â ParitĂ
di trattamento â Vantaggi sociali â Pensione di reversibilitĂ â Membri di
unâunione civile â Normativa nazionale che subordina la concessione di
una pensione di reversibilitĂ allâiscrizione nel registro nazionale di
unâunione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 dicembre 2022 Ă C-460/20 TU, RE c. Google LLC |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Direttiva 95/46/CE â Articolo 12, lettera
b) â Articolo 14, primo comma, lettera a) â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) â Gestore di un motore di ricerca in
Internet â Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona â
Visualizzazione, nellâelenco dei risultati della ricerca, di un link verso
articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte â Visualizzazione,
nellâelenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che
illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (âthumbnailsâ)
â Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca â Bilanciamento
dei diritti fondamentali â Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Obblighi e responsabilitĂ gravanti sul
gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di
deindicizzazione â Onere della prova gravante sul richiedente la
deindicizzazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 novembre 2022 WM (C‑37/20)
Sovim SA (C‑601/20) c. Luxembourg Business Registers |
Rinvio
pregiudiziale â Prevenzione dellâuso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo â Direttiva (UE) 2018/843 che
modifica la direttiva (UE) 2015/849 â Modifica apportata allâarticolo 30,
paragrafo 5, primo comma, lettera c), di questâultima direttiva â Accesso del
pubblico alle informazioni sulla titolaritĂ effettiva â ValiditĂ â Articoli
7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Rispetto
della vita privata e familiare â Tutela dei dati personali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 novembre 2022 Ă C-69/21 X c. Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Articoli 4, 7 e
19 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Proibizione
dei trattamenti inumani o degradanti â Rispetto della vita privata e
familiare â Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione â Diritto di soggiorno per ragioni mediche â Norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Direttiva 2008/115/CE â Cittadino
di un paese terzo affetto da malattia grave â Terapia medica diretta ad
alleviare il dolore â Terapia non disponibile nel paese dâorigine â
Condizioni in presenza delle quali lâallontanamento deve essere rinviato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 17 novembre 2022 Ă C-304/21 VT c. Ministero dellâInterno, Ministero dellâInterno â Dipartimento della Pubblica
Sicurezza â Direzione centrale per le risorse umane |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Direttiva 2000/78/CE â
Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 â
Divieto di discriminazioni basate sullâetĂ â Normativa nazionale che
fissa un limite di etĂ massima a 30 anni per lâassunzione dei commissari di
polizia â Giustificazioni |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 novembre 2022 Ă C-898/19
P Fiat Chrysler Finance Europe e Granducato di
Lussemburgo c. Commission con
lâintervento di: Irlanda |
Impugnazione
della decisione del Tribunale UE che ha dichiarato un aiuto del Lussemburgo
incompatibile con il mercato interno â Decisione tributaria anticipata (tax
ruling) â Vantaggio â Carattere selettivo â Principio di piena
concorrenza â Diritto nazionale applicabile â Tassazione cosiddetta
ânormaleâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 novembre 2022 Ă C‑873/19 Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland, con
lâintervento di: Volkswagen
AG |
Rinvio
pregiudiziale â Ambiente â Convenzione di Aarhus â Accesso alla giustizia â
Articolo 9, paragrafo 3 â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 47, primo comma â Diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva â Associazione per la tutela dellâambiente â Legittimazione ad
agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di
impugnare lâomologazione CE rilasciata a taluni veicoli â Regolamento (CE) n.
715/2007 â Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) â Veicoli a motore â Motore
diesel â Emissioni di agenti inquinanti â Valvola per il ricircolo dei gas di
scarico (valvola EGR) â Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx)
limitata da un âintervallo termicoâ â Impianto di manipolazione â
Autorizzazione di un tale impianto quando questâultimo si giustifica per la
necessitĂ di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento
sicuro dei veicoli â Stato dellâarte |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 novembre 2022 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid c. C, B (C‑704/20) e X c. Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid (C‑39/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Trattenimento di cittadini
di paesi terzi â Diritto fondamentale alla libertĂ â Articolo 6 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Presupposti di
legittimitĂ del trattenimento â Direttiva 2008/115/CE â Articolo 15 â
Direttiva 2013/33/UE â Articolo 9 â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Articolo
28 â Controllo della legittimitĂ di un trattenimento e del mantenimento di
una misura di trattenimento â Esame dâufficio â Diritto fondamentale a un
ricorso giurisdizionale effettivo â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 27 ottobre 2022 Ă C‑129/21 Proximus NV c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche â Direttiva 2002/58/CE â
Articolo 12 â Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli
elenchi telefonici â Consenso dellâabbonato â Obblighi del fornitore degli
elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici â
Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 17 â Diritto alla cancellazione
(âdiritto allâoblioâ) â Articolo 5, paragrafo 2 â Articolo 24 â Obblighi
di informazione e responsabilitĂ del titolare del trattamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 13 ottobre 2022 Ă C‑344/20 L.F. c. S.C.R.L. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2000/78/CE â Quadro generale per
la paritĂ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
â Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni
personali â Regola interna di unâimpresa privata che vieta sul luogo di
lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche â Divieto che comprende le parole, lâabbigliamento o qualsiasi
altro tipo di manifestazione di tali convinzioni â Abbigliamento con
connotazione religiosa |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 22 settembre 2022 Ă C‑159/21 GM c. OrszĂĄgos IdegenrendĂ©szeti FőigazgatĂłsĂĄg, AlkotmĂĄnyvĂ©delmi Hivatal, TerrorelhĂĄrĂtĂĄsi Központ |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo e di immigrazione â
Direttiva 2011/95/UE â Norme relative ai presupposti per il riconoscimento
dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione
sussidiaria â Revoca dello status â Direttiva 2013/32/UE â Procedure comuni
per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale â
Compromissione della sicurezza nazionale â Presa di posizione di unâautoritĂ
specializzata â Accesso al fascicolo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 20 settembre 2022 procedimenti
penali a carico di VD (C‑339/20), SR (C‑397/20) |
Rinvio
pregiudiziale â Mercato unico dei servizi finanziari â Abusi di mercato â
Abuso di informazioni privilegiate â Direttiva 2003/6/CE â Articolo 12,
paragrafo 2, lettere a) e d) â Regolamento (UE) n. 596/2014 â Articolo 23,
paragrafo 2, lettere g) e h) â Poteri di vigilanza e di indagine
dellâAutoritĂ dei mercati finanziari (AMF) â Obiettivo di interesse generale
volto a tutelare lâintegritĂ dei mercati finanziari dellâUnione europea e la
fiducia del pubblico negli strumenti finanziari â PossibilitĂ per lâAMF di
chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un
operatore di servizi di comunicazione elettronica â Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche â Direttiva 2002/58/CE
â Articolo 15, paragrafo 1 â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articoli 7, 8 e 11 nonchĂ© articolo 52, paragrafo 1 â
Riservatezza delle comunicazioni â Limitazioni â Normativa che prevede la
conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da
parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica â PossibilitĂ
per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una
declaratoria di invaliditĂ di disposizioni legislative nazionali
incompatibili con il diritto dellâUnione â Esclusione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2022 Ă C-624/20 E.K. c. Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2003/109/CE â Status dei cittadini di paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo â Ambito di applicazione â Cittadino di un
paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dellâarticolo 20
TFUE â Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) â Soggiorno unicamente per motivi
di carattere temporaneo â Nozione autonoma del diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Ă C-242/22
PPU procedimento
penale a carico di TL con
lâintervento di: MinistĂ©rio PĂșblico |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Direttiva 2010/64/UE â Diritto
allâinterpretazione e alla traduzione â Articolo 2, paragrafo 1, e articolo
3, paragrafo 1 â Nozione di ‟documento fondamentaleâ â Direttiva
2012/13/UE â Diritto allâinformazione nei procedimenti penali â Articolo 3,
paragrafo 1, lettera d) â Ambito di applicazione â Omesso recepimento in
diritto nazionale â Efficacia diretta â Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 â Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ
fondamentali â Articolo 6 â Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla
sospensione condizionale della medesima in regime di libertĂ vigilata â
Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertĂ vigilata â Omessa
traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete allâatto
della redazione di questâultimo â Revoca della sospensione condizionale â
Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca â
Conseguenze sulla validitĂ di detta revoca â Vizio di procedura sanzionato
con una nullitĂ relativa |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Ă C‑422/21 procedimento Ministero dellâInterno contro TO |
Rinvio
pregiudiziale â Richiedenti protezione internazionale â Direttiva
2013/33/UE â Articolo 20, paragrafi 4 e 5 â Comportamenti
gravemente violenti â Diritto degli Stati membri di stabilire le
sanzioni applicabili â Portata â Revoca delle condizioni materiali
di accoglienza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Ă C‑19/21 procedimento I, S c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Criteri e meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per lâesame di una domanda di
protezione internazionale â Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27,
paragrafo 1 â Minore non accompagnato che ha un parente presente
legalmente in un altro Stato membro â Rigetto da parte di tale Stato
membro della richiesta di presa in carico di tale minore â Diritto a un
ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di
rigetto â Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Interesse superiore del minore |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Ă C‑184/20 procedimento OT c. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, con
lâintervento di: Fondas
«Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras» |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1 â Direttiva 95/46/CE â Articolo 7,
lettera c) â Articolo 8, paragrafo 1 â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, secondo comma â
Articolo 9, paragrafo 1 â Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale Ăš soggetto il titolare del trattamento â Obiettivo di
interesse pubblico â ProporzionalitĂ â Trattamento di categorie particolari
di dati personali â Normativa nazionale che impone la pubblicazione su
Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi privati di
persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o di dirigenti di
associazioni o di enti percettori di fondi pubblici â Prevenzione dei
conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 14 luglio 2022 procedimenti EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. c. Repubblica dâAustria, Bundesbeschaffung GmbH |
Rinvio
pregiudiziale â Appalti pubblici â Regolamento (UE) n. 1215/2012 â
InapplicabilitĂ ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati allâarticolo
2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneitĂ â Direttiva
2014/24/UE â Articolo 33 â Assimilazione di un accordo quadro a un contratto,
ai sensi dellâarticolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 â
ImpossibilitĂ di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia giĂ stato
raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o
dei servizi di cui trattasi fissato dallâaccordo quadro â Normativa
nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia
amministrativa nel settore degli appalti pubblici â Obblighi di
determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il
giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un
ricorso â Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici â Principi
di effettivitĂ e di equivalenza â Effetto utile â Diritto a un ricorso
effettivo â Direttiva 89/665 â Articoli 1, 2 e 2 bis â Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Normativa nazionale
che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese
di accesso alla giustizia â Determinazione del valore stimato di un appalto
pubblico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 14 luglio 2022 Ă C-168/21 procedimento
relativo allâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso nei confronti
di KL con lâintervento di: Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour
dâappel dâAngers |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Decisione quadro
2002/584/GAI â Articolo 2, paragrafo 4 â Condizione della doppia
incriminabilitĂ del fatto â Articolo 4, punto 1 â Motivo di non esecuzione
facoltativa del mandato dâarresto europeo â Controllo da parte dellâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione â Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi
della legge dello Stato membro di esecuzione â Articolo 49, paragrafo 3,
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Principio di
proporzionalitĂ dei reati e delle pene |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Nona
Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Ă C-261/21 Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Articolo 267 TFUE â Obbligo del giudice del rinvio
di dare piena efficacia allâinterpretazione del diritto dellâUnione fornita
dalla Corte â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 47 â Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito
per legge â Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado
dopo una decisione pregiudiziale della Corte â Asserita non conformitĂ di
tale sentenza con lâinterpretazione del diritto dellâUnione fornita dalla
Corte â Normativa nazionale che impedisce lâintroduzione di un ricorso per
revocazione avverso tale sentenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Articolo 153 TFUE â Tutela dei lavoratori
â Directive 2003/88/CE â Organizzazione dellâorario di lavoro â Lavoro
notturno â Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per
il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il
lavoro notturno svolto in modo occasionale â ParitĂ di trattamento â
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Attuazione del diritto dellâUnione, ai sensi dellâarticolo 51, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Ă C‑7/21 procedimento LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG c. CB, DF, GH |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia civile â Notificazione e
comunicazione degli atti â Regolamento (CE) n. 1393/2007 â Articolo 8,
paragrafo 1 â Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto
di ricezione dellâatto â Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato
membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del
primo Stato membro â Normativa del primo Stato membro che prevede un termine
di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza â Termine per
lâopposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per
esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dellâatto â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto a un
ricorso effettivo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 Ă C‑72/22 PPU procedimento M.A. con
lâintervento di: Valstybės
sienos apsaugos tarnyba |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Politica di asilo e di
immigrazione â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 4 â Procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale â
Direttiva 2013/32/UE â Articoli 6 e 7 â Norme relative allâaccoglienza dei
richiedenti protezione internazionale â Articolo 18 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Direttiva 2013/33/UE â
Articolo 8 â Trattenimento del richiedente â Motivo del trattenimento â
Protezione della sicurezza nazionale o dellâordine pubblico â Trattenimento
del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio
dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 Ă C‑105/21 procedimento
penale a carico di IR con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 6 e 47 â Diritto di
libera circolazione e di soggiorno â Diritto ad un ricorso giurisdizionale
effettivo â Principi di equivalenza e di fiducia reciproca â Decisione
quadro 2002/584/GAI â Direttiva 2012/13/UE â Diritto allâinformazione nei
procedimenti penali â Comunicazione dei diritti al momento dellâarresto â
Diritto dellâinteressato di essere informato dellâaccusa elevata a suo carico
in forza di un mandato dâarresto nazionale â Diritto di accesso alla
documentazione del fascicolo â Condizioni per lâemissione di un mandato
dâarresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento
penale che si trova nello Stato membro di esecuzione â Primato del diritto
dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 Ă C‑625/20 KM c. Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento tra uomini e
donne in materia di sicurezza sociale â Direttiva 79/7/CEE â Articolo 4,
paragrafo 1 â Discriminazione indiretta fondata sul sesso â Normativa
nazionale che prevede lâincompatibilitĂ di due o piĂč pensioni di invaliditĂ
professionale totale maturate nellâambito dello stesso regime legale di
sicurezza sociale â CompatibilitĂ di pensioni di tale tipo quando rientrano
in regimi legali di sicurezza sociale distinti â Accertamento di una
discriminazione indiretta sulla base di dati statistici â Determinazione dei
gruppi interessati da confrontare â Giustificazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 giugno 2022 Ă C‑278/20 Commissione europea c. Regno di Spagna |
Inadempimento
di uno Stato â ResponsabilitĂ degli Stati membri per i danni causati ai
singoli da violazioni del diritto dellâUnione â Violazione del
diritto dellâUnione imputabile al legislatore nazionale â Violazione
della Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore
nazionale â Principi di equivalenza e di effettivitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 24 giugno 2022 Ă C‑2/21 procedimento Rzecznik Praw Obywatelskich con
lâintervento di: K.S., S.V.D., Prokurator
Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C., Prokuratura
Krajowa, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte â Cittadinanza
dellâUnione â Articoli 20 e 21 TFUE â Diritto di libera circolazione e
di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri â Atto di nascita,
rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri
per questâultimo â Diniego dello Stato membro di origine di una delle due
madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato
civile â Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di
documenti di identitĂ â Normativa nazionale di tale Stato membro di origine
che non ammette la genitorialitĂ di persone dello stesso sesso |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21 giugno 2022 Ă C‑817/19 Ligue des
droits humains c. Conseil des ministres |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali â Dati del codice di
prenotazione (PNR) â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 2, paragrafo 2, lettera
d) â Ambito di applicazione â Direttiva (UE) 2016/681 â Uso dei dati PNR dei
passeggeri dei voli aerei operati tra lâUnione europea e paesi terzi â
FacoltĂ dâincludere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati allâinterno
dellâUnione â Trattamenti automatizzati di tali dati â Periodo di
conservazione â Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi â ValiditĂ
â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8 e 21
nonchĂ© articolo 52, paragrafo 1 â Normativa nazionale che estende
lâapplicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati allâinterno
dellâUnione â LibertĂ di circolazione allâinterno dellâUnione â Carta dei
diritti fondamentali â Articolo 45 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 9 giugno 2022 Ă C‑673/20 EP c. PrĂ©fet du Gers, Institut
national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) con
lâintervento di: Maire
de Thoux |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Cittadino del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro â Articolo 9 TUE â
Articoli 20 e 22 TFUE â Diritto di voto e di eleggibilitĂ alle elezioni
comunali nello Stato membro di residenza â Articolo 50 TUE â Accordo sul
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallâUnione
europea e dalla ComunitĂ europea dellâenergia atomica â Conseguenze del
recesso di uno Stato membro dallâUnione â Cancellazione dalle liste
elettorali nello Stato membro di residenza â Articoli 39 e 40 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â ValiditĂ della decisione
(UE) 2020/135 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 2 giugno 2022 Ă C‑587/20 LigebehandlingsnĂŠvnet c. HK/Danmark, HK/Privat con
lâintervento di: FagbevĂŠgelsens
Hovedorganisation |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di discriminazione
fondata sullâetĂ â Direttiva 2000/78/CE â Articolo 3, paragrafo
1, lettere a) e d) â Ambito di applicazione â Carica di segretario
generale eletto di unâorganizzazione di lavoratori â Statuto di tale
organizzazione che prevede lâeleggibilitĂ alla segreteria generale dei soli
membri che, alla data dellâelezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di
etĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 2 giugno 2022 Ă C‑353/20 Skeyes c. Ryanair DAC |
Rinvio
pregiudiziale â Trasporto aereo â Regolamento (CE) n. 549/2004 â Regolamento
(CE) n. 550/2004 â Fornitore di servizi di traffico aereo â Decisione di
chiudere lo spazio aereo â Esercizio di prerogative dei pubblici poteri â
Utente dello spazio aereo â Compagnie aeree â Diritto di ricorso avverso una
decisione di chiusura dello spazio aereo â Articolo 58 TFUE â Libera
circolazione dei servizi in materia di trasporti â Articoli 16 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â LibertĂ dâimpresa â
Diritto a un ricorso effettivo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 19 maggio 2022 Ă C‑569/20 procedimento
penale a carico di IR con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva (UE)
2016/343 â Articolo 8 â Diritto di presenziare al processo â
Informazione sul processo â ImpossibilitĂ di rintracciare lâimputato
nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autoritĂ competenti â
PossibilitĂ di un processo e di una condanna in contumacia â Articolo 9 â
Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che
consenta di riesaminare il merito della causa ‒ [Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 12 maggio 2022 Ă C‑505/20 RR, JG con
lâintervento di: Spetsializirana
prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nellâUnione europea â Direttiva 2014/42/UE â Articolo 4 â
Confisca â Articolo 7 â Congelamento â Articolo 8 â Garanzie
procedurali â Congelamento e confisca di un bene appartenente a un
soggetto terzo rispetto al procedimento penale â Normativa nazionale che
non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento
giudiziario e che non ammette lâeventuale restituzione di detto bene prima
della conclusione del procedimento penale ‒ [Articolo 17 della Carta
dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 12 maggio 2022 Ă C‑426/20 GD, ES c. Luso Temp
- Empresa de Trabalho TemporĂĄrio SA |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2008/104/CE â
Lavoro tramite agenzia interinale â Articolo 5, paragrafo 1 â Principio
della paritĂ di trattamento â Articolo 3, paragrafo 1, lettera
f) â Nozione di âcondizioni di base di lavoro e dâoccupazione dei
lavoratori tramite agenzia interinaleâ â IndennitĂ dovuta a titolo dei
giorni di ferie annuali retribuite non godute e dellâindennitĂ per ferie
corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro ‒ [Articolo
31 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 Ă C‑405/20 EB, JS, DP c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Articolo 157 TFUE â Protocollo (n. 33) â ParitĂ
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
[Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali] â Direttiva 2006/54/CE
â Articolo 5, lettera c), e articolo 12 â Divieto di discriminazione
indiretta fondata sul sesso â Regime professionale di previdenza sociale
applicabile successivamente alla data prevista da detto protocollo e da detto
articolo 12 â Pensioni di vecchiaia dei funzionari â Normativa nazionale che
prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia â Adeguamento
decrescente in funzione dellâimportanza dellâimporto della pensione di
vecchiaia accompagnata da una completa esclusione di adeguamento oltre una
certa soglia â Giustificazioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 Ă C‑265/20 FN c. Universiteit Antwerpen e a. |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Lavoro a tempo parziale â Direttiva
97/81/CE â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale â
Clausola 4, punto 1 â Principio di non discriminazione â Personale
accademico a tempo parziale â Nomina in ruolo automatica riservata ai
membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a
tempo pieno â Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo
pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale â Insussistenza
dei requisiti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 SubdelegaciĂłn
del Gobierno en Toledo c. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19) |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 20 TFUE â Cittadinanza dellâUnione europea â Cittadino
dellâUnione che non ha mai esercitato la sua libertĂ di circolazione â
Domanda di carta di soggiorno di un suo familiare, cittadino di un paese
terzo â Rigetto â Obbligo, per il cittadino dellâUnione, di disporre di
risorse sufficienti â Obbligo di convivenza dei coniugi â Figlio minorenne,
cittadino dellâUnione â Legislazione e prassi nazionali â Godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini
dellâUnione â Privazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 28 aprile 2022 Ă C‑804/21
PPU C, CD, c. SyyttÀjÀ |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Procedura pregiudiziale dâurgenza - Cooperazione
giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione
quadro 2002/584/GAI - Articolo 23, paragrafo 3 - NecessitĂ di intervento
dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione - Articolo 6, paragrafo 2 -
Servizi di polizia - Esclusione - Forza maggiore - Nozione - Ostacoli
giuridici alla consegna - Azioni giudiziarie promosse dalla persona ricercata
- Protezione internazionale - Esclusione - Articolo 23, paragrafo 5 -
Scadenza dei termini previsti per la consegna - Conseguenze - Liberazione -
Obbligo di adottare ogni altra misura necessaria per prevenire la latitanza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 28 aprile 2022 Ă C‑86/21 Gerencia
Regional de Salud de Castilla y LeĂłn c. Delia |
Rinvio
pregiudiziale â Libera circolazione dei lavoratori â
Articolo 45 TFUE â Regolamento (UE) n. 492/2011 â
Articolo 7, paragrafo 2 â ParitĂ di trattamento â Sistema
nazionale relativo al riconoscimento della carriera professionale dei
professionisti del settore sanitario â Mancata presa in considerazione
dellâesperienza professionale acquisita presso i servizi sanitari di un altro
Stato membro â Ostacolo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 28 aprile 2022 Ă C‑319/20 Meta Platforms Ireland Limited, giĂ Facebook Ireland Limited c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und
VerbraucherverbĂ€nde â Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â Articolo 80 â
Rappresentanza degli interessati da parte di unâassociazione senza scopo di
lucro â Azione rappresentativa intentata da unâassociazione di tutela degli
interessi dei consumatori in assenza di un mandato e indipendentemente dalla
violazione di specifici diritti di un interessato â Azione fondata sul
divieto delle pratiche commerciali sleali, sulla violazione di una legge in
materia di tutela dei consumatori o sul divieto di utilizzo di condizioni
generali di contratto nulle |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2022 NW c. Landespolizeidirektion
Steiermark (C‑368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20) |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Libera
circolazione delle persone [Articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali]Â â
Regolamento (UE) 2016/399 â Codice frontiere Schengen â Articolo 25,
paragrafo 4 â Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi â Normativa
nazionale che prevede diversi periodi successivi di controlli che portano a
un superamento di tale durata â Mancata conformitĂ di una siffatta normativa
allâarticolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i
periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce
â Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta dâidentitĂ
allâatto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione
â Mancata conformitĂ di un siffatto obbligo allâarticolo 25, paragrafo 4, del
codice frontiere Schengen quando il controllo Ăš esso stesso contrario a tale
disposizione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2022 Ă C‑401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dellâUnione europea sostenuti
da: Regno
di Spagna Repubblica
francese Repubblica
portoghese Commissione
europea |
Ricorso
di annullamento â Direttiva (UE) 2019/790 â Articolo 17, paragrafo
4, lettera b), e lettera c), in fine â Articolo 11 e articolo 17, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â LibertĂ
di espressione e dâinformazione â Tutela della proprietĂ
intellettuale â Obblighi imposti ai prestatori di servizi di
condivisione di contenuti online â Controllo automatico preventivo
(filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 7 aprile 2022 Ă C‑236/20 PG c. Ministero della Giustizia, CSM â Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lâintervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione Nazionale Giudici di Pace â ANGDP, RF, GA, GOT Non Possiamo PiĂč Tacere, Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari â
UNIMO |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato â Clausole 2 e 4 â Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale â Clausola 4 â Principio
di non discriminazione â ParitĂ di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro â Giudici di pace e magistrati
ordinari â Clausola 5 â Misure volte a sanzionare il ricorso
abusivo ai contratti a tempo determinato â Direttiva
2003/88/CE â Articolo 7 â Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli
20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 5 aprile 2022 Ă C‑140/20 G.D. c. Commissioner
of An Garda SĂochĂĄna, Minister for
Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche â Riservatezza delle comunicazioni â Forniture
di servizi di comunicazione elettronica â Conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
allâubicazione â Accesso ai dati conservati â Controllo giurisdizionale a
posteriori â Direttiva 2002/58/CE â Articolo 15, paragrafo 1 â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52,
paragrafo 1 â PossibilitĂ per un giudice nazionale di limitare gli
effetti nel tempo di una declaratoria di invaliditĂ di una normativa
nazionale incompatibile con il diritto dellâUnione â Esclusione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 31 marzo 2022 Ă C‑231/21 IA c. Bundesamt
fĂŒr Fremdenwesen und Asyl |
Rinvio
pregiudiziale â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â
Sistema di Dublino â Regolamento (UE) n. 604/2013 â Articolo
29, paragrafo 2 â Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato
membro competente per lâesame della domanda di protezione
internazionale â Termine di trasferimento di sei mesi â PossibilitĂ
di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di
detenzione â Nozione di âdetenzioneâ â Ricovero coatto del
richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con lâautorizzazione
di un giudice |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 29 marzo 2022 Ă C‑132/20 BN, DM, EN c. Getin Noble
Bank S.A., con
lâintervento di: Rzecznik
Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale â RicevibilitĂ â Articolo 267 TFUE â Nozione
di âgiurisdizioneâ â Articolo 19, paragrafo 1, TUE â Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Stato di
diritto â Tutela giurisdizionale effettiva â Principio
dellâindipendenza dei giudici â Giudice precostituito per legge â Organo
giurisdizionale un cui membro Ăš stato nominato per la prima volta ad un posto
di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non
democratico â ModalitĂ di funzionamento della Krajowa Rada
Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) â
IncostituzionalitĂ della legge in base alla quale tale Consiglio Ăš stato
composto â PossibilitĂ di qualificare lâorgano giurisdizionale suddetto
come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto
dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 24 marzo 2022 PJ c. Ufficio dellâUnione europea per la proprietĂ
intellettuale |
Impugnazione â
Principi del diritto dellâUnione â Articolo 19 dello Statuto della Corte
di giustizia dellâUnione europea â Rappresentanza delle parti nei
ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dellâUnione â
Avvocato avente la qualitĂ di terzo rispetto alla parte ricorrente â
Requisito di indipendenza â Avvocato che esercita in qualitĂ di collaboratore
in uno studio legale â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 24 marzo 2022 Ă C‑245/20 X, Z c. Autoriteit persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Competenza dellâautoritĂ di controllo â Articolo 55, paragrafo 3 â
Operazioni di trattamento effettuate dalle autoritĂ giurisdizionali
nellâesercizio delle loro funzioni giurisdizionali â Nozione â
Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un
giornalista, contenenti dati personali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 marzo 2022 Ă C‑117/20 bpost SA c. AutoritĂ© belge
de la concurrence con
lâintervento di: Publimail
SA, Commissione
europea |
Rinvio
pregiudiziale â Concorrenza â Servizi postali â Sistema di
tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale â Ammenda
inflitta da unâautoritĂ nazionale di regolamentazione del settore
postale â Ammenda inflitta da unâautoritĂ nazionale garante della
concorrenza â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â
Esistenza di una stessa infrazione â Articolo 52, paragrafo 1 â
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem â Cumulo di procedimenti
e di sanzioni â Presupposti â Perseguimento di un obiettivo
dâinteresse generale â ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 marzo 2022 Ă C‑302/20 sig. A c. AutoritĂ© des
marchés financiers (AMF) |
invio
pregiudiziale â Mercato unico dei servizi finanziari â Abuso di
mercato â Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE â âInformazione
privilegiataâ â Nozione â Informazione avente âcarattere
precisoâ â Informazione sullâimminente pubblicazione di un articolo di
stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti
finanziari â Carattere illecito della comunicazione di unâinformazione
privilegiata â Eccezioni â Regolamento (UE) n. 596/2014 â
Articolo 10 â Comunicazione di unâinformazione privilegiata durante il
normale esercizio di una professione â Articolo 21 â Comunicazione
di unâinformazione privilegiata ai fini dellâattivitĂ giornalistica â LibertĂ
di stampa e libertĂ di espressione â Comunicazione da parte di un
giornalista ad una fonte abituale di unâinformazione relativa allâimminente
pubblicazione di un articolo di stampa ‒ [Articolo 11 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2022 Ă C‑519/20 Procedimento nei confronti di K con
lâintervento di: Landkreis
Gifhorn |
Rinvio
pregiudiziale â Politica di immigrazione â Direttiva
2008/115/CE â Trattenimento ai fini dellâallontanamento â Articolo
16, paragrafo 1 â Effetto diretto â Apposito centro di permanenza
temporanea â Nozione â Trattenimento in un istituto
penitenziario â Presupposti â Articolo 18 â Situazione di
emergenza â Nozione â Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Sindacato giurisdizionale
effettivo |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2022 Ă C‑177/20 «Grossmania» MezőgazdasĂĄgi Termelő Ă©s
SzolgĂĄltatĂł Kft. c. Vas Megyei KormĂĄnyhivatal |
Rinvio
pregiudiziale â Principi del diritto dellâUnione â Primato â
Effetto diretto â Leale cooperazione â Articolo 4, paragrafo 3,
TUE â Articolo 63 TFUE â Obblighi di uno Stato membro
derivanti da una sentenza pregiudiziale â Interpretazione, da parte
della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto
dellâUnione â Obbligo di conferire piena efficacia al diritto
dellâUnione â Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una
normativa nazionale contraria al diritto dellâUnione come interpretato dalla
Corte â Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un
ricorso giurisdizionale â Principi di equivalenza e di
effettivitĂ â ResponsabilitĂ dello Stato membro ‒ [Articolo 17
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
dellâ8 marzo 2022 Ă C‑205/20 NE c. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld con
lâintervento di: Finanzpolizei
Team 91 |
Rinvio
pregiudiziale â Libera prestazione dei servizi â Distacco di
lavoratori â Direttiva 2014/67/UE â Articolo 20 â [Articolo
49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea]
Sanzioni â ProporzionalitĂ â Effetto diretto â Principio
del primato del diritto dellâUnione |
Corte di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Ordinanza
del 1 marzo 2022 Milis Energy e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte â Ambiente â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articoli 16 e 17 â Principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento â Trattato sulla Carta
dellâenergia â Articolo 10 â ApplicabilitĂ â Direttiva
2009/28/CE â Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) â Promozione
dellâuso dellâenergia da fonti rinnovabili â Produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici â Modifica di un regime di
sostegno |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 24 febbraio 2022 Ă C‑389/20 CJ c. TesorerĂa
General de la Seguridad Social (TGSS) |
Rinvio
pregiudiziale â ParitĂ di trattamento tra uomini e donne in materia di
sicurezza sociale â Direttiva 79/7/CEE â Articolo 4, paragrafo 1 â Divieto
di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso â Collaboratori domestici
â Tutela contro la disoccupazione â Esclusione â Particolare svantaggio per i
lavoratori di sesso femminile â Obiettivi legittimi di politica sociale â
ProporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Ă C‑562/21 PPU
e C‑563/21 PPU Procedimenti relativi allâesecuzione di mandati
dâarresto europei emessi nei confronti di X (C‑562/21 PPU) Y (C‑563/21 PPU) |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Mandato dâarresto europeo â Decisione
quadro 2002/584/GAI â Articolo 1, paragrafo 3 â Procedure di consegna tra
Stati membri â Condizioni di esecuzione â Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Articolo 47, secondo comma â Diritto fondamentale a un
equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito
per legge â Carenze sistemiche o generalizzate â Esame in due fasi â
Criteri di applicazione â Obbligo dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione
di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati
motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato dâarresto europeo
corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto
fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Ă C‑430/21 Procedimento promosso da RS |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza della
magistratura â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Primato del diritto dellâUnione â Incompetenza del giudice nazionale ai
fini dellâesame della conformitĂ al diritto dellâUnione di una normativa
nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale
dello Stato membro interessato â Procedimenti disciplinari |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Ă C‑483/20 XXXX c. Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo â Procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale â Direttiva 2013/32/UE â Articolo 33, paragrafo 2,
lettera a) â InammissibilitĂ di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha
ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio
minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione
sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 7 â Diritto al rispetto
della vita familiare â Articolo 24 â Interesse superiore del
minore â Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei
diritti fondamentali a motivo dellâinammissibilitĂ della domanda di
protezione internazionale â Direttiva 2011/95/UE â Articolo 23,
paragrafo 2 â Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento
dellâunitĂ del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 10 febbraio 2022 Ă C‑485/20 XXXX c. HR Rail SA |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2000/78/CE â ParitĂ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di
discriminazione fondata sulla disabilitĂ â Licenziamento di un lavoratore
divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del
suo posto di lavoro â Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua
assunzione â Articolo 5 â Soluzioni ragionevoli per i disabili â Obbligo di
riassegnazione a un altro posto di lavoro â Ammissione con riserva di non
integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro [Articoli 21 e 26 della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2022 Ă C‑118/20 JY c. Wiener Landesregierung |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â Articoli 20 e
21 TFUE â Ambito di applicazione â Rinuncia alla
cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro
Stato membro conformemente alla garanzia da parte di questâultimo di
naturalizzare lâinteressato â Revoca di tale garanzia per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza â Principio di
proporzionalitĂ â Situazione di apolidia |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 13 gennaio 2022 Ă C‑282/19 YT et a. c. Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della
Ricerca â MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con
lâintervento di: Federazione
GILDA-UNAMS |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â [Articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea - Principio
generale di non discriminazione in base alla religione] - Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â Clausole 4 e 5 â
Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico â
Insegnanti di religione cattolica â Nozione di âragioni obiettiveâ per
la giustificazione del rinnovo di simili contratti â Fabbisogno
permanente di personale supplente |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 13 gennaio 2022 Repubblica federale di Germania e a. c. Commissione europea |
Impugnazione â
Ricorso di annullamento â Ambiente â Omologazione dei
veicoli a motore â Regolamento (UE) 2016/646 â Emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) â Fissazione, per le
emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in
condizioni reali di guida (RDE) â Articolo 263, quarto comma,
TFUE â RicevibilitĂ di un ricorso â Ente infrastatale titolare
di poteri in materia di tutela dellâambiente concernenti la limitazione della
circolazione di taluni veicoli â Condizione secondo la quale il
ricorrente deve essere direttamente interessato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2021 Ă C‑497/20 Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle dâAosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dellâUnione â Appalti pubblici â Direttiva
89/665/CEE â Articolo 1, paragrafi 1 e 3 â Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Sentenza del
supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in
violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso
di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico â Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza
dinanzi allâorgano giurisdizionale supremo di tale Stato membro â
Principi di effettivitĂ e di equivalenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2021 Ă C‑490/20 V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» |
Rinvio
pregiudiziale â Cittadinanza dellâUnione â [Articoli 7, 9, 24 e 45
della Carta dei diritti fondamentali e] Articoli 20 e 21 TFUE â Diritto
di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri â Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori â Atto di
nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore
â Rifiuto, da parte dello Stato membro dâorigine di una di tali due madri, di
rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sullâidentitĂ
della madre biologica del medesimo â Possesso di siffatto atto quale
presupposto per il rilascio di una carta dâidentitĂ o di un passaporto â
Normativa nazionale di tale Stato membro dâorigine che non ammette la genitorialitĂ
di persone dello stesso sesso |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2021 Procedimento
penale a carico di IS |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2010/64/UE â Articolo 5 â QualitĂ dellâinterpretazione e
della traduzione â Direttiva 2012/13/UE â Diritto allâinformazione
nei procedimenti penali â Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6,
paragrafo 1 â Diritto allâinformazione sullâaccusa â Diritto
allâinterpretazione e alla traduzione â Direttiva 2016/343/UE â Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale â Articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 267 TFUE â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE â RicevibilitĂ â Impugnazione nellâinteresse della legge contro
una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale â Procedimento
disciplinare â Potere del giudice di grado superiore di dichiarare
illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2021 Ă C‑833/19P Consiglio
dellâUnione europea procedimento in cui lâaltra parte Ăš: Hamas |
Impugnazione â
Politica estera e di sicurezza comune â Lotta contro il
terrorismo â Misure restrittive adottate nei confronti di determinate
persone ed entitĂ â Congelamento dei capitali â
Posizione comune 2001/931/PESC â Regolamento (CE)
n. 2580/2001 â Mantenimento di unâorganizzazione nellâelenco delle
persone, dei gruppi e delle entitĂ coinvolti in atti terroristici â
Motivazione individuale notificata allâorganizzazione e contenuta in un
documento distinto dallâatto contenente una motivazione a carattere
generale â Autenticazione della motivazione individuale â Articolo
297, paragrafo 2, TFUE |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2021 Procedimenti
penali a carico di WB e altri con lâintervento di: Prokuratura Krajowa |
Rinvio
pregiudiziale â Stato di diritto â Indipendenza del potere
giudiziario â Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE â
Normativa nazionale che prevede la possibilitĂ per il Ministro della
Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado
superiore e di revocare tali distacchi â Inclusione, in collegi
giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della
Giustizia â Direttiva (UE) 2016/343 â Presunzione dâinnocenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2021 Ă C‑821/19 Commissione
europea c. Ungheria |
Ricorso
per inadempimento â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â
Politica dâasilo â Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE â Procedura di
riconoscimento di una protezione internazionale â Motivi di
inammissibilitĂ â Nozioni di âpaese terzo sicuroâ e di âpaese di primo
asiloâ â Sostegno offerto ai richiedenti asilo â Configurazione
come reato â Divieto di ingresso nella zona frontaliera dello Stato
membro interessato |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 11 novembre 2021 Ă C‑852/19 procedimento
penale a carico di Ivan Gavanozov |
Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â
Direttiva 2014/41/UE â Ordine europeo di indagine penale â Articolo
14 â Ricorso â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articolo 47 â Assenza di mezzi dâimpugnazione nello
Stato membro di emissione â Decisione che dispone lo svolgimento di
perquisizioni, di sequestri e lâaudizione di testimoni mediante
videoconferenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2021 Ă C‑91/20 LW c. Bundesrepublik
Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria â Norme sullâattribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale â
Direttiva 2011/95/UE â Articoli 3 e 23 â Disposizioni piĂč
favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine
di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del
beneficiario di protezione internazionale â Riconoscimento dello
status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo
derivato â Mantenimento dellâunitĂ del nucleo familiare â Interesse
superiore del bambino |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 2 settembre 2021 Ă C‑854/19 Vodafone GmbH, c. Bundesrepublik
Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale â Comunicazioni elettroniche â Regolamento (UE) 2015/2120 â
Articolo 3 â Accesso a unâInternet aperta â Articolo 3, paragrafo 1 â Diritti
degli utenti finali â Articolo 3, paragrafo 2 â Divieto di accordi e di
pratiche commerciali che limitano lâesercizio dei diritti degli utenti finali
â Articolo 3, paragrafo 3 â Obbligo di trattamento equo e non
discriminatorio del traffico â PossibilitĂ di attuare misure di gestione
ragionevole del traffico â Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a
âtariffa zeroâ â Esclusione della âtariffa zeroâ in caso di roaming |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 2 settembre 2021 Ă C‑350/20 O.D. et al. c. Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) con lâintervento
di: Presidenza del Consiglio
dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale â [ Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali ]
Direttiva 2011/98/UE â Diritti per i lavoratori di paesi terzi
titolari di un permesso unico â Articolo 12 â Diritto alla paritĂ
di trattamento â Previdenza sociale â Regolamento (CE)
n. 883/2004 â Coordinamento dei sistemi previdenziali â
Articolo 3 â Prestazioni di maternitĂ e di paternitĂ â Prestazioni
familiari â Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di
paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di
natalitĂ e di un assegno di maternitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 Ă C‑791/19 Commissione
europea c. Repubblica di
Polonia |
Inadempimento
di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai giudici - Stato di
diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale effettiva nei
settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea - Infrazioni disciplinari derivanti dal contenuto
delle decisioni giudiziarie â Corti o tribunali disciplinari indipendenti
istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei diritti
della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE - Limitazione
del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre alla Corte di
giustizia domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 IX c. WABE eV (C‑804/18), e MH MĂŒller Handels GmbH c. MJ (C‑341/19) |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2000/78/CE â
ParitĂ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro â Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle
convinzioni personali â Norma interna di unâimpresa che vieta di
indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica,
filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi
vistosi e di grandi dimensioni â Discriminazione diretta o
indiretta â ProporzionalitĂ â Bilanciamento della libertĂ di
religione e di altri diritti fondamentali â ValiditĂ della politica
di neutralitĂ adottata dal datore di lavoro â NecessitĂ di dimostrare
lâesistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 Ă C‑795/19 XX c. Tartu Vangla |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â ParitĂ di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva 2000/78/CE â Divieto
di discriminazione fondata sulla disabilitĂ â Articolo 2, paragrafo
2, lettera a), â Articolo 4, paragrafo 1 â Articolo 5 â
Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva
degli agenti penitenziari â Non conformitĂ alle soglie minime di
percezione sonora richieste â ImpossibilitĂ assoluta di mantenere
le funzioni |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2021 Frank Peterson c. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C‑682/18), e Elsevier Inc. c. Cyando
AG (C‑683/18) |
Rinvio
pregiudiziale â ProprietĂ intellettuale â Diritto dâautore e
diritti connessi â Messa a disposizione e gestione di una
piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di
condivisione di file â ResponsabilitĂ del gestore per violazioni di
diritti di proprietĂ intellettuale commesse dagli utenti della sua
piattaforma â Direttiva 2001/29/CE â Articolo 3 e articolo 8,
paragrafo 3 â Nozione di âcomunicazione al pubblicoâ â Direttiva
2000/31/CE â Articoli 14 e 15 â Condizioni per beneficiare
dellâesonero dalla responsabilitĂ â Mancata conoscenza di violazioni
concrete â Notifica di tali violazioni quale condizione per
lâottenimento di un provvedimento inibitorio |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2021 Ă C‑439/19 B con
lâintervento di: Latvijas Republikas Saeima |
Rinvio
pregiudiziale â Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali â Regolamento (UE) 2016/679 â
Articoli 5, 6 e 10 â Normativa nazionale che prevede lâaccesso del
pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalitĂ inflitti in caso
di infrazioni stradali â LiceitĂ â Nozione di âdati personali
relativi a condanne penali e reatiâ â Divulgazione al fine di migliorare
la sicurezza stradale â Diritto di accesso del pubblico ai documenti
ufficiali â LibertĂ dâinformazione â Conciliazione con i diritti
fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti
personali â Riutilizzo dei dati â Articolo 267 TFUE â
Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale â PossibilitĂ per un
giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici
di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dellâUnione â
Principi del primato del diritto dellâUnione e della certezza del diritto |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 giugno 2021 Ă C-645/19 Facebook Ireland
Ltd., Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio
pregiudiziale â Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Articoli 7, 8 e 47 â Regolamento (UE) 2016/679 â
Trattamento transfrontaliero di dati personali â Meccanismo dello
âsportello unicoâ â Cooperazione leale ed efficace tra le autoritĂ di
controllo â Competenze e poteri â Potere di agire in sede
giudiziale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 3 giugno 2021 Ă C-914/19 Ministero della
Giustizia c. GN nei confronti
di: HM, JL, JJ |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Principio della paritĂ di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Direttiva
2000/78/CE â Articolo 6, paragrafo 1 â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 21 â Divieto di
discriminazione fondata sullâetĂ â Normativa nazionale che fissa a 50
anni il limite di etĂ per lâaccesso alla professione di notaio â
Giustificazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 maggio 2021 Asociaţia « Forumul
Judecătorilor din RomĂąnia » c. Inspecţia Judiciară (C‑83/19), Asociaţia « Forumul Judecătorilor
din RomĂąnia », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » c. Consiliul
Superior al Magistraturii (C‑127/19), PJ c. QK (C‑195/19), SO c. TP et a.
(C‑291/19), Asociaţia
« Forumul Judecătorilor din RomĂąnia », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL c. Parchetul de pe
lĂąngă Ănalta Curte de Casaţie şi Justiţie â
Procurorul General al RomĂąniei (C‑355/19), et AX c. Statul
RomĂąn â Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19) |
Domanda
di pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di
Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni
di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 -
Misure appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi
compiuti dalla Romania per rispettare determinati parametri di riferimento in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Decisione
2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e di
verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla sua base - Stato
di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Art. 19, n. 1, lett.
b), del Trattato di adesione Stato di diritto - Articolo 19, Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Leggi
d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel 2018 e nel 2019
relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla responsabilitĂ dei
giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello dell'Ispettorato
giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione incaricata di
indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario -
ResponsabilitĂ patrimoniale dello Stato e responsabilitĂ personale dei
giudici per gli errori giudiziari |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Grande Sezione) Sentenza del 20 aprile 2021 Ă C-896/19 Repubblika c. Il-Prim Ministru con lâintervento
di: WY |
Rinvio pregiudiziale â Articolo
2 TUE â Valori dellâUnione europea â Stato di diritto â
Articolo 49 TUE â Adesione allâUnione â Non regressione del
livello di tutela dei valori dellâUnione â Tutela giurisdizionale
effettiva â Articolo 19 TUE â Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Ambito di applicazione â
Indipendenza dei giudici di uno Stato membro â Procedura di
nomina â Potere del Primo Ministro â Partecipazione di un Comitato
per le nomine in magistratura |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Federazione nazionale delle imprese
elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C‑798/18), Athesia Energy Srl e a. (C‑799/18) c. Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE)
SpA nei confronti di: ElettricitĂ Futura Unione delle
imprese elettriche italiane, Confederazione generale
dellâagricoltura italiana - Confagricoltura |
Rinvio pregiudiziale â Ambiente â
Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea
â Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo
affidamento â Trattato sulla Carta dellâenergia â Articolo 10 â ApplicabilitĂ
â Direttiva 2009/28/CE â Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) â Promozione
dellâuso dellâenergia da fonti rinnovabili â Produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici â Modifica di un regime di sostegno |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Ă C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen c. Braathens
Regional Aviation AB |
Rinvio pregiudiziale â ParitĂ
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallâorigine
etnica â Direttiva 2000/43/CE â Articolo 7 â Difesa dei
diritti â Articolo 15 â Sanzioni â Ricorso per risarcimento
fondato su unâasserita discriminazione â Ottemperanza del convenuto alla
domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della
sussistenza dellâasserita discriminazione â Nesso tra il risarcimento
versato e lâasserita discriminazione â Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva â Norme processuali nazionali che
impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla
sussistenza dellâasserita discriminazione malgrado la domanda espressa del
ricorrente |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Grande Sezione) Sentenza del 15 aprile 2021 Ă C-194/19 H.A. c. Ătat belge |
Rinvio pregiudiziale â Regolamento
(UE) n. 604/2013 â Determinazione dello Stato membro competente per lâesame
di una domanda di protezione internazionale â Articolo 27 â Mezzo di ricorso
â Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di
trasferimento â Tutela giurisdizionale effettiva [ Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea ] |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Ă C-511/19 AB c. Olympiako
Athlitiko Kentro Athinon â Spyros Louis |
Rinvio pregiudiziale â Politica
sociale â Direttiva 2000/78/CE â Principio di paritĂ di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Divieto di
discriminazione fondata sullâetĂ â Lavoratori collocati in riserva
di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro â
Riduzione retributiva e riduzione o perdita dellâindennitĂ di
licenziamento â Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico
prossimi al pensionamento a tasso intero â Riduzione delle spese
retributive del settore pubblico â Articolo 6, paragrafo 1 â
FinalitĂ legittima di politica sociale â Situazione di crisi economica |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Sesta
Sezione) Sentenza
del 25 marzo 2021 Ă C-565/19 P Armando Carvalho e a. c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea |
Appello
â Azione per annullamento e per danni â Ambiente â Quadro 2030 per il
clima e lâenergia â Quarto paragrafo dellâArticolo 263 TFUE â Legittimazione
ad agire ‒ Assenza di un âinteresse individualeâ ‒ Carta dei
diritti fondamentali |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 17 marzo 2021 Ă C-652/19 KO c. Consulmarketing SpA, in fallimento con
lâintervento di: Filcams
CGIL, Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL) |
[
Ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali ] Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 1999/70/CE â
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato â
Clausola 4 â Principio di non discriminazione â Ragioni
oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo
determinato â Direttiva 98/59/CE â Licenziamento collettivo â
Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima
di un licenziamento collettivo illegittimo â Applicazione di un regime
di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima
della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo
indeterminato successivamente a tale data |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Sentenza
dellâ11 marzo 2021 Ă C-112/20 M.A. c. Ătat belge |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2008/115/CE â Articolo 5 â Decisione di rimpatrio â
Padre di un minore cittadino dellâUnione europea â Presa in
considerazione dellâinteresse superiore del minore in sede di adozione
della decisione di rimpatrio ‒Articoli 24 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2021 Ă C-648/20PPU PI |
Rinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Mandato dâarresto europeo â Decisione
quadro 2002/584/GAI â Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) â Mandato dâarresto
europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini
dellâesercizio di unâazione penale sulla base di una misura privativa della
libertĂ emessa dalla stessa autoritĂ â Mancanza di controllo giurisdizionale
prima della consegna della persona ricercata â Conseguenze â Tutela giurisdizionale
effettiva â Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2021 Ă C-746/18 H.K. con
lâintervento di: Prokuratuur |
Rinvio
pregiudiziale â Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche â Direttiva 2002/58/CE â Fornitori di servizi
di comunicazioni elettroniche â Riservatezza delle comunicazioni â
Limitazioni â Articolo 15, paragrafo 1 â Articoli 7, 8 e 11, nonchĂ©
articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione
europea â Normativa che prevede la conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
allâubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche â Accesso delle autoritĂ nazionali ai dati conservati per
finalitĂ di indagine â Lotta contro la criminalitĂ in generale â
Autorizzazione concessa dal pubblico ministero â Utilizzazione dei dati nel
quadro del processo penale come elementi di prova â AmmissibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 2 febbraio 2021 Ă C-481/19 DB c. Commissione Nazionale per le SocietĂ e la Borsa
(Consob) nei
confronti di: Presidente
del Consiglio dei ministri |
Rinvio
pregiudiziale â Ravvicinamento delle legislazioni â Direttiva 2003/6/CE â
Articolo 14, paragrafo 3 â Regolamento (UE) n. 596/2014 â Articolo 30,
paragrafo 1, lettera b) â Abuso di mercato â Sanzioni amministrative
aventi carattere penale â Omessa collaborazione con le autoritĂ
competenti â Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Diritto di mantenere il silenzio e di non
contribuire alla propria incolpazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 28 gennaio 2021 Ă C-649/19 IR con lâintervento di: Spetsializirana prokuratura |
[Articoli
6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] Rinvio
pregiudiziale â Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva
2012/13/UE â Articoli da 4 a 7 â Comunicazione dei diritti di cui agli
allegati I e II â Decisione quadro 2002/584/GAI â Diritto allâinformazione
nei procedimenti penali â Comunicazione dei diritti al momento dellâarresto â
Diritto di essere informato dellâaccusa â Diritto di accesso alla
documentazione del fascicolo â Persona arrestata in base ad un mandato
dâarresto europeo nello Stato membro di esecuzione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 17 dicembre 2020 Ă C-808/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato â Spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia â Politiche relative
ai controlli alle frontiere, allâasilo e allâimmigrazione â Direttive
2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE â Procedura di riconoscimento di una protezione
internazionale â Accesso effettivo â Procedura di frontiera â Garanzie
procedurali â Soggiorno obbligatorio in zone di transito â Trattenimento
â Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â
Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono la domanda
di protezione internazionale â Diritto di rimanere nel territorio |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Decima
Sezione) Ordinanza
del 10 dicembre 2020 Ă C-220/20 XX c. OO nei confronti di: WW, XC, VS |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di
procedura della Corte â Stato di emergenza sanitaria nazionale â ContinuitĂ
dellâattivitĂ giudiziaria â Rinvio delle udienze â Mancanza di
precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della
controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che
giustificano la necessitĂ di una risposta alle questioni pregiudiziali â
IrricevibilitĂ manifesta |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 25 novembre 2020 Ă C-303/19 Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) c. VR |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2003/109/CE â Status dei cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo â Articolo 11 â
Diritto alla paritĂ di trattamento â Sicurezza sociale â
Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti
a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo
che non risiedono nel territorio di tale Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 25 novembre 2020 Ă C-302/19 Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) c. WS |
Rinvio
pregiudiziale â Direttiva 2011/98/UE â Diritti dei lavoratori di paesi terzi
titolari di un permesso unico â Articolo 12 â Diritto alla paritĂ di
trattamento â Sicurezza sociale â Normativa di uno Stato membro
che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i
familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio
di tale Stato membro |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 18 novembre 2020 Ă C-463/19 Syndicat CFTC
du personnel de la Caisse primaire dâassurance maladie de la Moselle c. Caisse primaire
dâassurance maladie de Moselle con lâintervento di: Mission nationale de contrĂŽle et
dâaudit des organismes de sĂ©curitĂ© sociale |
Rinvio
pregiudiziale â Politica sociale â Direttiva 2006/54/CE â Pari opportunitĂ
e paritĂ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego â Articoli 14 e 28 â Contratto collettivo nazionale che riconosce il
diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternitĂ per le
lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio â
Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile â
Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza
quanto alla sua condizione di maternitĂ â Presupposti dâapplicazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 10 novembre 2020 Ă C‑644/18 Commissione c. Italia |
Inadempimento
di uno Stato â Ambiente â Direttiva 2008/50/CE â QualitĂ dellâaria
ambiente â Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI â Superamento
sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle
(PM10) in determinate zone e agglomerati italiani â Articolo 23, paragrafo 1
â Allegato XV â Periodo di superamento âil piĂč breve possibileâ â Misure
appropriate |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 6 ottobre 2020 Ă C-66/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento
- RicevibilitĂ - Competenza della Corte - Accordo generale sugli scambi di
servizi - Articolo XVI - Accesso al mercato - Elenco di impegni specifici -
Condizione relativa all'esistenza di un'autorizzazione - Articolo XX,
paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento nazionale - Prestatore di servizi
con sede legale in uno Stato terzo - Normativa nazionale di uno Stato membro
che impone condizioni per la fornitura di servizi di istruzione superiore nel
suo territorio - Requisito relativo alla conclusione di un accordo
internazionale con la sede del fornitore - Obbligo di fornire formazione
nella sede del fornitore - Modifica delle condizioni di concorrenza a
vantaggio dei fornitori nazionali - Giustificazione - Ordine pubblico -
Prevenzione di pratiche ingannevoli - Articolo 49 TFUE - LibertĂ di
stabilimento - Direttiva 2006/123 / CE - Servizi nel mercato interno -
Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi questi -
Esistenza di una restrizione - Giustificazione - Ragioni imperative di
interesse pubblico - Ordine pubblico - Prevenzione di pratiche ingannevoli -
Elevato livello di qualitĂ dell'insegnamento - Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea - Articolo 13 - LibertĂ accademica -
Articolo 14, comma 3 - LibertĂ di costituire istituti di istruzione -
Articolo 16 - LibertĂ di esercizio dell'impresa - Articolo 52, comma 1 |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
15 settembre 2020 Telenor
MagyarorszĂĄg Zrt. c. Nemzeti MĂ©dia-
Ă©s HĂrközlĂ©si HatĂłsĂĄg Elnöke, |
Rinvio
pregiudiziale â Comunicazioni elettroniche â Regolamento (UE) 2015/2120 â
Articolo 3 â Accesso a unâInternet aperta â Articolo 3, paragrafo 1 â
Diritti degli utenti finali â Diritto di accedere alle applicazioni e ai
servizi, nonchĂ© di utilizzarli â Diritto di fornire applicazioni e servizi â
Articolo 3, paragrafo 2 â Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano
lâesercizio dei diritti degli utenti finali â Nozioni di âaccordiâ, di
âpratiche commercialiâ, di âutenti finaliâ e di âconsumatoriâ â Valutazione
dellâesistenza di una limitazione allâesercizio dei diritti degli utenti
finali â ModalitĂ â Articolo 3, paragrafo 3 â Obbligo di trattamento equo e
non discriminatorio del traffico â PossibilitĂ di attuare misure di gestione
ragionevole del traffico â Divieto di misure di blocco e di rallentamento del
traffico â Eccezioni â Pratiche commerciali consistenti nellâoffrire
pacchetti che prevedono che i clienti che li sottoscrivono acquistino un
piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza
restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia
detratto lâutilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici
soggetti a âtariffa zeroâ, e che essi possano, una volta esaurito detto
volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e
tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi
sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
3 settembre 2020 Ă C-719/18 Vivendi c. AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni nei
confronti di: Mediaset
SpA |
Rinvio
pregiudiziale â Comunicazioni elettroniche â Articolo 11, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â LibertĂ e pluralismo
dei media â LibertĂ di stabilimento â Articolo 49 TFUE â Direttiva
2002/21/CE â Articoli 15 e 16 â Normativa nazionale che vieta ad unâimpresa
dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una
ârilevante dimensione economicaâ in un altro settore â Calcolo dei ricavi
realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei
media â Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche â
Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante â Considerazione
dei ricavi delle societĂ collegate â Fissazione di una soglia di ricavi
diversa per le societĂ attive nel settore delle comunicazioni elettroniche |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Settima
Sezione) Ordinanza
4 giugno 2020 Ă C-32/20 TJ c. Balga Srl |
Rinvio
pregiudiziale â Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte â Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato â Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali â Direttiva 98/59/CE â Licenziamento
collettivo â Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un
lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per
violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare â
Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dellâUnione, ai
sensi dellâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali â
InapplicabilitĂ della Carta dei diritti fondamentali â
Incompetenza manifesta |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
2 aprile 2020 Ă C-715/17,
C-718/17 e C-719/17 Commissione c. Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia |
Inadempimento
di uno Stato â Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 â Articolo 5,
paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni â Misure temporanee
nel settore della protezione internazionale a beneficio della
Repubblica ellenica e della Repubblica italiana â Situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel
territorio di alcuni Stati membri â Ricollocazione di tali cittadini nel
territorio degli altri Stati membri â Procedura di ricollocazione â
Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni
tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in
grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio â Conseguenti obblighi
che portano allâeffettiva ricollocazione â Interessi degli Stati membri
connessi alla sicurezza nazionale e allâordine pubblico â PossibilitĂ
per uno Stato membro di invocare lâarticolo 72 TFUE per non applicare
atti di diritto dellâUnione obbligatori |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 24 ottobre 2018 Ă C-234/17 XC, YB e ZA c. Austria |
Rinvio
pregiudiziale â Principi del diritto dellâUnione â Leale cooperazione â
Autonomia procedurale â Principi di equivalenza e di effettivitĂ â Normativa
nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di
un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la
salvaguardia dei Diritti dellâUomo e delle LibertĂ fondamentali â Obbligo di
estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti
fondamentali sanciti dal diritto dellâUnione europea â Insussistenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 24 settembre 2019 Ă C‑507/17 Google LLC, succeduta alla Google Inc., c. Commission nationale de
lâinformatique et des libertĂ©s (CNIL) con
lâintervento di: Wikimedia
Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for
Freedom of the Press e altri, Article 19 e altri, Internet Freedom Foundation e altri, DĂ©fenseur des droits |
Rinvio pregiudiziale â Dati personali
â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati â
Direttiva 95/46/CE â Regolamento (UE) 2016/679 â Motori di ricerca su
Internet â Trattamento dei dati contenuti nei siti web â Portata territoriale
del diritto alla deindicizzazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
14 maggio 2019 Ă C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 M c. Ministerstvo
vnitra (C‑391/16), e X (C‑77/17), X (C‑78/17) c. Commissaire gĂ©nĂ©ral aux rĂ©fugiĂ©s et aux apatrides |
Rinvio pregiudiziale â Spazio di
libertĂ , sicurezza e giustizia â Politica dâasilo â Protezione
internazionale â Direttiva 2011/95/UE â Status di rifugiato â
Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 â Rifiuto del riconoscimento o revoca
dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la
comunitĂ dello Stato membro ospitante â ValiditĂ â Articolo 18
della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 78, paragrafo 1, TFUE â Articolo 6, paragrafo 3, TUE â
Convenzione di Ginevra |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Enzo Di Puma c. Commissione
Nazionale per le SocietĂ e la Borsa (Consob) (C‑596/16) e Commissione
Nazionale per le SocietĂ e la Borsa (Consob) c. Antonio Zecca (C‑597/16) |
Rinvio pregiudiziale â Direttiva
2003/6/CE â Abuso di informazioni privilegiate â Sanzioni â Normativa
nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per
gli stessi fatti â AutoritĂ di cosa giudicata di una sentenza penale
definitiva in un procedimento amministrativo â Sentenza penale
definitiva che pronuncia lâassoluzione in un procedimento per abuso di
informazioni privilegiate â EffettivitĂ delle sanzioni â Carta
dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â Natura penale
della sanzione amministrativa â Esistenza di uno stesso reato â
Articolo 52, paragrafo 1 â Limitazioni apportate al principio
del ne bis in idem â Presupposti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Ă C-537-16 Garlsson Real
Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci,
Magiste
International SA c. Commissione
Nazionale per le SocietĂ e la Borsa (Consob) |
Rinvio pregiudiziale â Direttiva
2003/6/CE â Manipolazione del mercato â Sanzioni â Normativa
nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per
gli stessi fatti â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â Natura penale
della sanzione amministrativa â Esistenza di uno stesso reato â
Articolo 52, paragrafo 1 â Limitazioni apportate al principio
del ne bis in idem â Presupposti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Ă C-524-15 Menci Luca c. Procura della
Repubblica |
Rinvio pregiudiziale â Imposta
sul valore aggiunto (IVA) â Direttiva 2006/112/CE â Mancato
versamento dellâIVA dovuta â Sanzioni â Normativa nazionale che
prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti â
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo
50 â Principio del ne bis in idem â Natura penale della sanzione
amministrativa â Esistenza di uno stesso reato â Articolo 52,
paragrafo 1 â Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem â Presupposti |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 20
dicembre 2017 Ă C-434-15 AsociaciĂłn Profesional Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL |
Rinvio pregiudiziale â Articolo 56
TFUE â Articolo 58, paragrafo 1, TFUE â Servizi nel settore dei trasporti â
Direttiva 2006/123/CE â Servizi nel mercato interno â Direttiva 2000/31/CE â
Direttiva 98/34/CE â Servizi della societĂ dellâinformazione â Servizio
dâintermediazione che consente, mediante unâapplicazione per smartphone, di
mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che
utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare
spostamenti in aerea urbana â Requisito di unâautorizzazione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
5 dicembre 2017 Ă C-42-17 M.A.S., M.B. con
lâintervento di: Presidente
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio pregiudiziale â Articolo
325 TFUE â Sentenza dellâ8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14,
EU:C:2015:555) â Procedimento penale riguardante reati in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) â Normativa nazionale che prevede
termini di prescrizione che possono determinare lâimpunitĂ dei reati â
Lesione degli interessi finanziari dellâUnione europea â Obbligo di
disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare
gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dellâUnione â
Principio di legalitĂ dei reati e delle pene |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
6 settembre 2017 Repubblica
Slovacca e Ungheria c. Consiglio
dellâUnione europea |
Ricorso di annullamento â
Decisione (UE) 2015/1601 â Misure temporanee in materia di protezione
internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica
italiana â Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri â
Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati
membri â Quote di ricollocazione â Articolo 78, paragrafo 3,
TFUE â Base giuridica â Presupposti di applicazione â Nozione
di âatto legislativoâ â Articolo 289, paragrafo 3, TFUE â Carattere
obbligatorio per il Consiglio dellâUnione europea di conclusioni adottate dal
Consiglio europeo â Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo
68 TFUE â Forme sostanziali â Modificazione della proposta
della Commissione europea â Requisiti di una nuova consultazione del
Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dellâUnione
europea â Articolo 293 TFUE â Principi di certezza del diritto
e di proporzionalitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
26 luglio 2017 Ă C-112-16 Persidera SpA c. AutoritĂ per le
Garanzie nelle Comunicazioni Ministero dello
Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti |
Rinvio pregiudiziale â
Comunicazioni elettroniche â Servizi di telecomunicazioni â
Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE â ParitĂ di
trattamento â Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da
concedere a ciascun operatore giĂ titolare di radiofrequenze
analogiche â Presa in considerazione di radiofrequenze analogiche
utilizzate illegittimamente â Corrispondenza tra il numero di
radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali
ottenute |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta Sezione) Sentenza
26 luglio 2017 Ă C-560-15 Europa Way Srl, Persidera SpA c. AutoritĂ per le
Garanzie nelle Comunicazioni Ministero dello
Sviluppo economico Presidenza del
Consiglio dei Ministri Ministero
dellâEconomia e delle Finanze |
Rinvio pregiudiziale â Reti e
servizi di comunicazione elettronica â Servizi di
telecomunicazioni â Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE â
Assegnazione dei diritti dâuso di radiofrequenze per la diffusione terrestre
con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi â
Annullamento di una procedura di selezione gratuita (âbeauty contestâ) in
corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di
gara â Intervento del legislatore nazionale â Indipendenza delle
autoritĂ nazionali di regolamentazione â Previa consultazione â
Criteri di assegnazione â Legittimo affidamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
5 aprile 2017 Massimo Orsi (C 217/15) Luciano Baldetti (C 350/15) |
Rinvio pregiudiziale â FiscalitĂ â
Imposta sul valore aggiunto â Direttiva 2006/112/CE â Articoli 2 e 273 â
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione
penale per gli stessi fatti, relativi allâomesso versamento dellâimposta sul
valore aggiunto â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 50 â Principio del ne bis in idem â IdentitĂ della persona imputata
o sanzionata â Insussistenza |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
14 marzo 2017 Ă C-157-15 Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV |
Rinvio pregiudiziale â Politica sociale
â Direttiva 2000/78/CE â ParitĂ di trattamento â Discriminazione basata sulla
religione o sulle convinzioni personali â Regolamento interno di unâimpresa
che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di
natura politica, filosofica o religiosa â Discriminazione diretta â
Insussistenza â Discriminazione indiretta â Divieto posto ad una dipendente
di indossare il velo islamico |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
19 aprile 2016 Ă C-441-16 Dansk Industri
(DI), per conto della Ajos A/S c. Successione
Karsten Eigil Rasmussen |
Rinvio pregiudiziale â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Direttiva 2000/78/CE â
Principio della non discriminazione in ragione dellâetĂ â PossibilitĂ per un
privato di far valere la responsabilitĂ dello Stato per violazione del
diritto dellâUnione â Controversia tra privati â Bilanciamento di diversi
diritti e principi â Principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza 17 dicembre 2015 Ă C-419-14 WebMindLicenses Kft. c. Nemzeti AdĂł- Ă©s VĂĄmhivatal Kiemelt AdĂł- Ă©s VĂĄm FőigazgatĂłsĂĄg |
Rinvio pregiudiziale â Imposta sul valore
aggiunto â Direttiva 2006/112/CE â Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 â Luogo
della prestazione di servizi resi per via elettronica â Fissazione
artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettivitĂ
economica â Abuso di diritto â Regolamento (UE) n. 904/2010 â Carta dei
diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51,
paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 â Diritti della difesa â Diritto al
contraddittorio â Utilizzo da parte dellâamministrazione tributaria di prove
ottenute nellâambito di un procedimento penale parallelo e non concluso
allâinsaputa del soggetto passivo â Intercettazioni di telecomunicazioni e
sequestri di messaggi di posta elettronica |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 6 ottobre 2015 Ă C-362-14 Maximillian Schrems c. Data Protection Commissione con
lâintervento di: Digital
Rights Ireland Ltd |
Rinvio pregiudiziale â Dati personali
â Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati â
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articoli 7, 8 e 47 â
Direttiva 95/46/CE â Articoli 25 e 28 â Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi â Decisione 2000/520/CE â Trasferimento di dati personali verso
gli Stati Uniti â Livello di protezione inadeguato â ValiditĂ â Denuncia di
una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dallâUnione europea verso
gli Stati Uniti â Poteri delle autoritĂ nazionali di controllo. |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
1 ottobre 2015 Ă C-290-14 Skerdjan Celaj |
Rinvio pregiudiziale â Spazio di
libertĂ , sicurezza e giustizia â Direttiva 2008/115/CE â Rimpatrio
dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno Ăš irregolare â Decisione
di rimpatrio corredata di un divieto dâingresso per un periodo di tre
anni â Violazione del divieto di ingresso â Cittadino di un paese
terzo allontanato in precedenza â Pena detentiva in caso di reingresso
illecito nel territorio nazionale â CompatibilitĂ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Sentenza 17 settembre 2015 Ă C-416-14 Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA c. Agenzia Entrate â Direzione Provinciale Ufficio
Controlli Belluno Agenzia Entrate â Direzione Provinciale Ufficio
Controlli Vicenza |
Rinvio pregiudiziale â Reti e servizi
di telecomunicazioni â Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,
2002/22/CE â Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile terrestre di comunicazione â Direttiva 1999/5/CE â Tassa
per lâimpiego delle apparecchiature â Autorizzazione generale o licenza â
Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza â
Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza
8 settembre 2015 Ă C-105-14 Ivo Taricco e
altri |
Rinvio pregiudiziale â Procedimento
penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) â
Articolo 325 TFUE â Normativa nazionale che prevede termini assoluti di
prescrizione che possono determinare lâimpunitĂ dei reati â Potenziale lesione
degli interessi finanziari dellâUnione europea â Obbligo per il giudice
nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dellâUnione |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
2 settembre 2015 Ă C-309-14 Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale
Assistenza (INCA) c. Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero dellâInterno, Ministero dellâEconomia e
delle Finanze |
Rinvio pregiudiziale â Status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo â Direttiva
2003/109/CE â Normativa nazionale â Rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno â Presupposto â Contributo finanziario obbligatorio â Importo
otto volte piĂč elevato rispetto allâimporto richiesto per ottenere la carta
dâidentitĂ nazionale â Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 15 gennaio 2014 à C-176-12 Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union
départementale CGT des Bouches du RhÎne, Confédération générale du travail
(CGT) |
Politica sociale â Direttiva
2002/14/CE â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â
Articolo 27 â Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza
del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati
â Calcolo delle soglie â Normativa nazionale contraria al diritto dellâUnione
â Ruolo del giudice nazionale |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 18 dicembre
2014 Ă C‑364/13 International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade
Marks |
Rinvio pregiudiziale â Direttiva
98/44/CE â Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) â Protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche â Attivazione partenogenetica
di ovociti â Produzione di cellule staminali embrionali umane â
BrevettabilitĂ â Esclusione delle âutilizzazioni di embrioni umani a
fini industriali o commercialiâ â Nozioni di âembrione umanoâ e di
âorganismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umanoâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
11 dicembre 2014 Ă C‑212/13 FrantiĆĄek RyneĆĄ c. Ăřad pro ochranu osobnĂch Ășdajů |
Rinvio pregiudiziale â Direttiva
95/46/CE â Tutela delle persone fisiche â Trattamento dei dati personali â
Nozione di âesercizio di attivitĂ a carattere esclusivamente personale o
domesticoâ |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Terza
Sezione) Sentenza
26 novembre 2014 Ă C‑22/13 e a. Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13),
Immacolata Racca (C-62/13) c. Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della
Ricerca con
lâintervento di: Federazione
Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL),
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e Fortuna Russo c. Comune di Napoli (C-63/13) e
Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano,
Donatella Cittadino, Gemma Zangari c. Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della
Ricerca (C-418/13) |
Rinvio pregiudiziale â Politica
sociale â Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato â Successione di contratti di lavoro a tempo
determinato â Insegnamento â Settore pubblico â Supplenze di
posti vacanti e disponibili in attesa dellâespletamento di procedure
concorsuali â Clausola 5, punto 1 â Misure di prevenzione del
ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato â Nozione di âragioni
obiettiveâ che giustificano tali contratti â Sanzioni â Divieto di
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato â Assenza di
diritto al risarcimento del danno |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Quinta
Sezione) Sentenza 11 settembre 2014 Ă C‑112/13 A c. B e altri |
Articolo 267 TFUE â Costituzione
nazionale â Procedimento incidentale di controllo di legittimitĂ
costituzionale obbligatorio â Esame della conformitĂ di una legge nazionale
sia con il diritto dellâUnione sia con la Costituzione nazionale â Competenza
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
â Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul
territorio di uno Stato membro â Proroga di competenza in caso di
comparizione del convenuto â Curatore del convenuto in absentia |
Corte
di Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 17 luglio
2014 Angelo Alberto
Torresi e Pierfrancesco Torresi c. Consiglio
dellâordine degli avvocati di Macerata |
Rinvio pregiudiziale â Libera
circolazione delle persone â Accesso alla professione di avvocato â
FacoltĂ di respingere lâiscrizione allâalbo dellâordine degli avvocati di
cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale
di avvocato in un altro Stato membro â Abuso del diritto |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza 5 giugno 2014 Ă C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e al. |
Diritti dâautore â SocietĂ
dellâinformazione â Direttiva 2001/29/CE â Articolo 5, paragrafi 1 e 5 â
Riproduzione â Eccezioni e limitazioni â Realizzazione di copie di un sito
Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione
in Internet â Atto di riproduzione temporaneo â Atto transitorio o accessorio
â Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico â Utilizzo
legittimo â Rilievo economico proprio |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 26 febbraio 2013 Ă C-617/10 Ă
klagaren c. Hans Ă
kerberg
Fransson |
Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Ambito di applicazione â Articolo
51 â Attuazione del diritto dellâUnione â Repressione di comportamenti lesivi
di una risorsa propria dellâUnione â Articolo 50 â Principio del ne bis in
idem â Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti,
amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione â
CompatibilitĂ |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 13 maggio 2014 Ă C-131/12 Google Spain SL e Google Inc c. Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzålez |
Dati personali â Motori di ricerca su
Internet â Trattamento dei dati contenuti in siti web â ResponsabilitĂ del
gestore del motore di ricerca â Portata degli obblighi di tale gestore e dei
diritti della persona interessata â Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea â Articoli 7 e 8 |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 8 aprile 2014 Digital
Rights Ireland Ltd c.
Minister
for Communications e a. |
Comunicazioni elettroniche -
Direttiva 2006/24/CE - Servizi disponibili al pubblico di comunicazione
elettronica o di reti pubbliche di comunicazione dei servizi - Conservazione
di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali servizi - ValiditĂ
- Artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza 12 dicembre
2013 Ă C-50-13 Rocco Papalia c. Comune di Aosta |
Politica sociale â Direttiva
1999/70/CEâ Clausola 5 dellâaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato â Settore
pubblico â Successione di contratti â Abuso â Risarcimento del danno â
Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine
al contratto di lavoro â Principi di equivalenza ed effettività » |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza 7 novembre
2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X (C‑199/12) e Y (C‑200/12) e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12) con lâintervento di: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da
C‑199/12 a C‑201/12) |
Direttiva 2004/83/CE â status di
rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria â Orientamento
sessuale â Nozione di âatti di persecuzioneâ â Legislazione che qualifica
come reato gli atti omosessuali |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Quarta
Sezione) Sentenza 4 luglio 2013 Ă C-312-11 Commissione c. Italia |
Inadempimento di uno Stato â Direttiva
2000/78/CE â Articolo 5 â Istituzione di un quadro generale per la paritĂ di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro â Disabili â
Provvedimenti di trasposizione insufficienti |
Corte di
Giustizia dellâUnione europea (Grande
Sezione) Sentenza 26 febbraio
2013 Ă C-399-11 Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal |
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale â Mandato
dâarresto europeo â Procedure di consegna tra Stati membri âEsecuzione di una
pena irrogata in absentia â
PossibilitĂ di revisione della sentenza |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Quarta Sezione) Sentenza 7 marzo 2013 Ă C-607/11 ITV Broadcasting Ltd, e al. c.
TVCatchup
Ltd |
Diffusione
via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive
commerciali â âLive streamingâ â Comunicazione al pubblico |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Prima Sezione) Sentenza 6 dicembre 2012 Ă C-430/11 Md Sagor |
Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o
ingresso Ăš irregolare â
Normativa nazionale che prevede lâapplicazione di una pena pecuniaria
sostituita dallâespulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale â Direttiva 2008/115/CE
â compatibilitĂ â Normativa
nazionale che preveda di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di
paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che
lâesecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia
possibile il trasferimento fisico dellâinteressato fuori da tale Stato membroâ Direttiva 2008/115/CE
â incompatibilitĂ |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Prima Sezione) Sentenza 13 dicembre 2012 Ă C-215/11 Iwona Szyrocka c. SiGer Technologie GmbH |
Procedimento europeo dâingiunzione di pagamento â Domanda
dâingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla
legislazione nazionale â EsaustivitĂ dei requisiti che la domanda deve
rispettare â PossibilitĂ di richiedere gli interessi maturati fino alla data
del pagamento del capitale â Regolamento (CE) n. 1896/2006 â |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Grande Sezione) Sentenza 27 novembre 2012 Ă C-566/10 P Italia c. Commissione europea |
Regime linguistico â Bandi di concorsi generali per lâassunzione
di amministratori e di assistenti â Pubblicazione integrale in tre lingue
ufficiali â Lingua delle prove - Obbligo del multilinguismo |
Corte di Giustizia dellâUnione
europea (Sesta Sezione) Sentenza 18 ottobre 2012 Ă C-302/11 Valenza e altri c. AutoritĂ Garante della Concorrenza e
del mercato |
Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico â
AutoritĂ nazionale della concorrenza â Procedura di stabilizzazione â Assunzione
in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori giĂ in servizio a tempo
determinato â Determinazione dellâanzianitĂ â Difetto assoluto di
considerazione dei periodi di servizio compiuti nellâambito di contratti di
lavoro a tempo determinato â Principio di non discriminazione |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee (Grande Sezione) Sentenza 10 maggio 2011 Ă C-147/08 JĂŒrgen
Römer c. Freie
und Hansestadt Hamburg |
ParitĂ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro; Principi generali del diritto dellâUnione; Ambito di applicazione;
Nozione di âretribuzioneâ; Regime di previdenza professionale sotto forma di
pensione complementare di vecchiaia per gli ex dipendenti di un ente locale
ed i loro superstiti; Metodo di calcolo di tale pensione piĂč favorevole ai
beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nellâambito di unâunione
civile registrata; Discriminazione fondata |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee (Prima Sezione) Sentenza del 14 ottobre 2004 Ă C-36/02 Omega Spielhallen und
Automatenaufstellungs GmbH c. OberbĂŒrgermeisterin der Bundesstadt
Bonn |
Libera prestazione dei servizi â Libera circolazione delle merci
â Restrizioni â Ordine pubblico â DignitĂ umana â Tutela dei valori
fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale â âGiocare ad uccidere |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee (Quinta Sezione) Sentenza del 12 dicembre 1996 X. |
Direttiva 90/270/CEE relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivitĂ
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali - Nozione di
lavoratore - Esame degli occhi e della vista - Nozione di posto di lavoro ai
sensi degli artt. 4 e 5 - Portata degli obblighi sanciti dagli artt. 4 e 5 |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 19 gennaio 1999 Ă C-348/96 Donatella Calfa |
Libera circolazione delle persone -
Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Motivi di ordine pubblico -
Condanna penale per uso di stupefacenti - Divieto automatico e permanente di
soggiorno pronunciato nei confronti di cittadini comunitari - InammissibilitĂ |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 2 febbraio 1989 Ă C-186/87 Cowan |
Diritto comunitario - Principi -
ParitĂ di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza -
Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito aggressioni -
Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che
fruiscono della libertĂ di circolazione, in particolare in quanto destinatari
di servizi - Divieto |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 28 ottobre 1975 Ă C-36/75 Roland Rutili c. Ministre de lâintĂ©rieur |
Nozione di ordine pubblico nel contesto
comunitario - possibilitĂ fare ricorso a tale nozione per derogare ai
principi fondamentali della parita di trattamento e della libera circolazione
dei lavoratori - necessaria interpretazione di tale nozione in senso
restrittivo, di guisa che la sua portata non possa essere determinata
unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni
comunitarie â diritti dei cittadini degli Stati membri di entrare nel
territorio di un altro Stato membro, di soggiornarvi e di spostarsi nellâambito
di esso - possibilitĂ di limitare tali diritti solo nellâipotesi di minaccia
effettiva ed abbastanza grave per lâordine pubblico -legittimita dei
provvedimenti a tutela dellâordine pubblico â sua valutazione alla luce
dellâintera normativa comunitaria avente ad oggetto, in primo luogo, di
limitare il potere discrezionale degli stati membri in materia ed, in secondo
luogo, di garantire la difesa dei diritti dei singoli, nei cui confronti
vengono applicati provvedimenti restrittivi - collegamento di siffatti limiti
e garanzie risultano fra allâobbligo imposto agli stati membri di basare i
loro provvedimenti esclusivamente sul comportamento individuale dei singoli
destinatari - divieto di qualsiasi provvedimento, in materia, che venga
utilizzato per fini che esulano dalle esigenze di ordine pubblico o che
pregiudichino lâesercizio dei diritti sindacali - obbligo di comunicare
immediatamente i motivi alla base del provvedimento - obbligo di garantire
lâeffettivo esercizio dei rimedi giuridici - riferimento agli articoli 8, 9,
10 e 11 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, ratificata da tutti gli Stati membri |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 14 maggio 1974 Ă C-4/73 Nold c. Commissione |
Diritto comunitario - Principi generali
del diritto - Diritti fondamentali dei singoli - Osservanza garantita dalla
Corte - Costituzioni degli Stati membri - Trattati internazionali |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 17 dicembre 1970 Ă C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft
mbHÂ c.
Einfuhr-
und Vorratsstelle fĂŒr Getreide und Futtermittel |
ValiditĂ degli atti emananti dalle
istituzioni della comunita - NecessitĂ di stabilirla unicamente alla luce del
diritto comunitario - Autonomia del diritto nato dal trattato, che ha una
fonte autonoma - ImpossibilitĂ che questo trovi un limite in qualsivoglia
norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e
senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa
comunita - Irrilevanza ai fini della validitĂ e dellâefficacia di un atto
della ComunitĂ del fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali
sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una
Costituzione nazionale - Tutela dei diritti fondamentali Ăš parte integrante
dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce
lâosservanza - La salvaguardia di questi diritti Ăš informata alle tradizioni
costituzionali comuni agli stati membri e va garantita entro lâambito della
struttura e delle finalita della ComunitĂ |
Corte di Giustizia delle ComunitĂ
europee Sentenza del 12 novembre 1969 Ă C-29/69 Erich Stauder c. Stadt Ulm - Sozialamt |
Atti
di unâistituzione - Decisione destinata a tutti gli Stati membri -
Interpretazione - Criteri - Presa in considerazione delle varie versioni
linguistiche - Diritto comunitario - Principi generali - Comprendono i
diritti fondamentali della persona - La Corte ne garantisce lâosservanza |