Giurisprudenza EUROUNITARIA

DIRITTI E PRINCIPI FONDAMENTALI

 

 

Le ultime decisioni pubblicate

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 24 ottobre 2024

Þ C‑441/23

 

LM

c.

Omnitel Comunicaciones e a.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 3, paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa utilizzatrice – Nozioni – Messa a disposizione di una lavoratrice – Contratto di prestazione di servizi – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo di maternità – Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido dell’agenzia interinale e dell’impresa utilizzatrice

***

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale,

dev’essere interpretato nel senso che:

tale direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come un’agenzia interinale in quanto non dispone di un’autorizzazione amministrativa in quanto tale.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2008/104

dev’essere interpretato nel senso che:

rientra nella nozione di «lavoro tramite agenzia interinale», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un lavoratore è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’impresa che svolge un’attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro o nell’instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un’impresa utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest’ultima impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l’osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall’altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni.

3)      L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104

dev’essere interpretato nel senso che:

un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa.

[…]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 17 ottobre 2024

Þ C‑408/23

 

Rechtsanwältin und Notarin

c.

Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a notaio‑avvocato – Posti vacanti a causa della mancanza di candidati più giovani – Giustificazioni – Carattere appropriato e necessario

***

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 17 ottobre 2024

Þ C‑349/23

 

HB

c.

Bundesrepublik Deutschland

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Età pensionabile obbligatoria – Normativa nazionale che esclude il posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali – Possibilità per i funzionari federali e i giudici dei Länder di chiedere il posticipo del collocamento a riposo – Disparità di trattamento in base all’appartenenza a una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro

***

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

deve essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 17 ottobre 2024

Þ C‑322/23

 

ED

c.

Ministero dell’Istruzione e del Merito,

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza di una discriminazione

***

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini economici.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 17 ottobre 2024

Þ C‑156/23

 

K e a.

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, in conseguenza del soggiorno irregolare del cittadino del paese terzo interessato derivante dal rifiuto di una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale – Obbligo, per l’autorità amministrativa, di valutare la conformità dell’esecuzione di una tale decisione con il principio di non respingimento – Articolo 13 – Mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio – Obbligo, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio – Portata – Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

1)      L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

impone all’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto.

2)      L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

impone ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 17 ottobre 2024

Þ C‑16/23

 

FA.RO. di YK & C. Sas

c.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Regime di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti per la concessione dell’autorizzazione – Vendita di prodotti del tabacco – Regolamentazione nazionale che subordina la concessione di un’autorizzazione all’istituzione di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti – Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione – Tutela della salute pubblica contro il tabagismo

***

L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l’autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti:

–        siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati;

–        siano tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati;

–        si applichino anche all’installazione di distributori automatici di tabacco; e

–        applicati, se del caso, con il criterio relativo all’interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 ottobre 2024

Þ C‑144/23

 

KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.

c.

Republika Slovenija

 

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

***

1)      L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza.

2)      L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑387/24 PPU

 

C

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) – Trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Trattenimento di un richiedente protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28, paragrafo 2 – Trattenimento ai fini del trasferimento – Illegittimità del trattenimento – Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

***

L’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, in capo all’autorità giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino di un paese terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo tempo in virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata immediatamente dopo la constatazione che quest’ultima misura era divenuta illegittima.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑507/23

 

A

c.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Trattamento illecito dei dati – Violazione del diritto alla protezione dei dati personali – Nozione di “danno” – Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di scuse – Ammissibilità – Principio di effettività – Valutazione della forma e del livello del risarcimento – Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento [Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

***

1)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

una violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1.

2)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

la presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito dall’interessato.

3)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente subito.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑314/23

 

Ministerio Fiscal

c.

Air Nostrum e a.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di “remunerazione” – Articolo 4 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso

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L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

devono essere interpretati nel senso che:

da un lato, indennità giornaliere che compensino in modo forfettario talune spese sostenute da lavoratori a motivo dei loro spostamenti professionali costituiscono un elemento della loro retribuzione e, dall’altro, una differenza tra l’importo di tali indennità a seconda che esse siano concesse a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da uomini o a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da donne non è vietata da tale direttiva qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑200/23

 

Agentsia po vpisvaniyata

c.

OL

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Pubblicazione, nel registro del commercio, di un contratto di società contenente dati personali – Direttiva (UE) 2017/1132 – Dati personali non obbligatori – Assenza di consenso da parte della persona interessata – Diritto alla cancellazione – Danno morale

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1)      L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone ad uno Stato membro l’obbligo di consentire la pubblicità, nel registro del commercio, di un contratto di società soggetto alla pubblicità obbligatoria prevista da tale direttiva e contenente dati personali diversi dai dati personali minimi richiesti, la cui pubblicazione non è richiesta dal diritto di tale Stato membro.

2)      Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare l’articolo 4, punti 7 e 9 dello stesso,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di uno Stato membro che pubblica, in tale registro, i dati personali contenuti in un contratto di società soggetto all’obbligo di pubblicità previsto dalla direttiva 2017/1132, che le è stato trasmesso nell’ambito di una domanda di iscrizione della società in questione nel suddetto registro, è tanto «destinatario» di tali dati quanto, soprattutto nei limiti in cui li mette a disposizione del pubblico, «titolare del trattamento» di detti dati, ai sensi di tale disposizione, anche qualora tale contratto contenga dati personali non richiesti da tale direttiva o dal diritto di tale Stato membro.

3)      La direttiva 2017/1132, in particolare il suo articolo 16, nonché l’articolo 17 del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa o a una prassi di uno Stato membro che conduca l’autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro a respingere qualsiasi domanda di cancellazione di dati personali, non richiesti da tale direttiva o dal diritto di detto Stato membro, contenuti in un contratto di società pubblicato in detto registro, qualora non sia stata fornita a tale autorità una copia di detto contratto che ometta siffatti dati, contrariamente a quanto previsto nelle modalità procedurali stabilite dalla normativa stessa.

4)      L’articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

la firma autografa di una persona fisica rientra nella nozione di «dato personale» ai sensi di tale disposizione.

5)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

una perdita del controllo di durata limitata, da parte dell’interessato, sui suoi dati personali, a causa della messa a disposizione del pubblico di tali dati, online, nel registro del commercio di uno Stato membro, può essere sufficiente a cagionare un «danno immateriale», purché tale persona dimostri di aver effettivamente subìto un siffatto danno, per quanto minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» richieda la dimostrazione che sussistono ulteriori conseguenze negative tangibili.

6)      L’articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

un parere dell’autorità di controllo di uno Stato membro, emesso sulla base dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, di detto regolamento, l’autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro avente la qualità di «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento medesimo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑134/23

 

Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges» e Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio»

c.

Ypourgos Exoterikon e Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 38 – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Concetto di “paese terzo sicuro” – Qualificazione della Repubblica di Turchia come “paese terzo sicuro” – Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo – Diniego

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L’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla normativa di uno Stato membro che designa un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, in una situazione in cui tale paese terzo, nonostante l’obbligo giuridico cui è soggetto, abbia sospeso, in via generale e senza prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario, l’ammissione o la riammissione di tali richiedenti nel suo territorio.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑31/23 P

 

Ferriere Nord SpA

 

procedimento in cui le altre parti sono:

 

Commissione europea,

convenuta in primo grado,

 

Consiglio dell’Unione europea,

interveniente in primo grado

Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Decisione adottata in seguito all’annullamento di precedenti decisioni – Svolgimento di una nuova audizione in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Principio del ne bis in idem – Eccezione di illegittimità – Circostanze aggravanti – Recidiva – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento [Articoli 20, 41, 47, 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑4/23

 

M.-A.A.

c.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj e a.

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea

***

L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro.

Al riguardo, è irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di identità di genere sia stata presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso dall’Unione europea dell’altro Stato membro aveva già avuto effetto.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑793/22

 

Biohemp Concept SRL

c.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

 

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Coltivazione della canapa (Cannabis sativa) – Rifiuto di autorizzare la coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi

***

Il diritto dell’Unione relativo alla politica agricola comune deve essere interpretato nel senso che non osta ad un divieto, in uno Stato membro, della coltivazione della canapa (Cannabis sativa) in sistemi idroponici in ambienti chiusi, purché tale divieto sia idoneo a garantire l’obiettivo di tutela della salute pubblica e che, alla luce degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela della salute pubblica.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C-767/22, C-49/23 et C-161/23

 

1Dream e a.

c.

Latvijas Republikas Saeima

Renvoi préjudicielCoopération judiciaire en matière pénaleConfiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE – Champs d’applicationProcédure pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens illégalement acquis – Absence de constatation d’une infraction pénaleConfiscation sans condamnationRaisons autres que la maladie ou la fuite

***

[…] La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne,

doivent être interprétées en ce sens que:

 ne relève pas du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas cette procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑633/22

 

Real Madrid Club de Fútbol,

AE

c.

EE,

Société Éditrice du Monde SA

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa

***

L’articolo 34, punto 1, e l’articolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

l’esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e, quindi, una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑621/22

 

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond

c.

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Liceità del trattamento – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi – Nozione di “legittimo interesse” – Interesse commerciale – Federazione sportiva – Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi ‒ Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam

***

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

un trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, può essere considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede che il legittimo interesse invocato sia lecito.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑608/22 e C‑609/22

 

AH (C‑608/22),

FN (C‑609/22)

c.

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini dei paesi terzi devono soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) ed e) – Nozione di “atto di persecuzione” – Livello di gravità richiesto – Articolo 9 – Somma di misure che discriminano le donne, il cui impatto sia sufficientemente grave – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Forme degli atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafo 2 – Valutazione delle domande di protezione internazionale – Articolo 4, paragrafo 3 – Obbligo di valutazione individuale – Portata  [Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

***

1)      L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nella nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle persecuzioni», ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone all’autorità nazionale competente, al fine di determinare se, tenuto conto delle condizioni esistenti nel paese di origine di una donna al momento della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, le misure discriminatorie alle quali ella è stata o rischia di essere esposta in tale paese costituiscano atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame individuale di tale domanda, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, elementi caratteristici della sua situazione personale diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C‑535/22 P

 

Aeris Invest Sàrl

ricorrente,

 

procedimento in cui le altre parti sono:

 

Commissione europea

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU)

convenuti in primo grado,

 

Regno di Spagna

Parlamento europeo

Consiglio dell’Unione europea

Banco Santander SA

intervenienti in primo grado

Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014 

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C-406/22

 

CV

c.

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

***

1)      L’articolo 37, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’allegato I della stessa direttiva,

dev’essere interpretato nel senso che:

un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato come paese di origine sicuro per il solo motivo che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dell’articolo 15 di tale convenzione, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a siffatta designazione devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione di tale diritto siano atte a mettere in discussione detta designazione.

2)      L’articolo 37 della direttiva 2013/32

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva.

3)      L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C-548/21

 

CG

c.

Bezirkshauptmannschaft Landeck

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della “minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all’esercizio di un diritto fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti – Controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti – Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia per accedere, ai fini dell’indagine, ai dati contenuti in tale telefono

***

1)      L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa:

        definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione,

        garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e

        subordina l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

2)      Gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare l’interessato, nell’ambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi sui quali si fonda l’autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tale informazione non rischia più di compromettere i compiti spettanti a dette autorità in forza di tale direttiva.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ C-446/21

 

Maximilian Schrems

c.

Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente – Pubblicità personalizzata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio della limitazione della finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Principio della minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Dati relativi all’orientamento sessuale – Dati personali resi pubblici dall’interessato

***

1)      L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha ottenuto dall’interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati.

2)      L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet di partners terzi, al fine dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 ottobre 2024

Þ da C-541/20 a C-555/20

 

Lituania e a.

c.

Parlamento e Consiglio

Action for annulment – First package of mobility measures (‘Mobility Package’) – Regulation (EU) 2020/1054 – Maximum daily and weekly driving times – Minimum breaks and daily and weekly rest periodsOrganisation of the work of the drivers in such a way that the drivers are able to return every three or four weeks, depending on the case, to their place of residence or to the operational centre of their employer to begin and spend their regular or compensatory weekly rest periodProhibition on taking regular or compensatory weekly rest in the vehicle – Time limit for the installation of second generation (V2) smart tachographs – Date of entry into force – Regulation (EU) 2020/1055 – Conditions relating to the requirement of establishment – Obligation to return the vehicle to the operational centre in the Member State of establishment – Obligation concerning the number of vehicles and drivers normally based at the operational centre of the Member State of establishment – CabotageCooling-off period of four days for cabotageDerogation for cabotage as part of combined transport operations – Directive (EU) 2020/1057 – Specific rules for posting drivers in the road transport sectorTransposition periodInternal market – Specific regime applicable to the freedom to provide transport services – Common transport policy – Articles 91 and 94 TFEU – Fundamental freedomsPrinciple of proportionality – Impact assessmentPrinciples of equal treatment and non-discriminationPrinciples of legal certainty and protection of legitimate expectationsProtection of the environmentArticle 11 TFEU – Consultation of the European Economic and Social Committee and the European Committee of the Regions [ Articles 20, 21, 37 and 45 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 26 settembre 2024

Þ C‑432/23

 

F SCS,

Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

c.

Administration des contributions directes

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Scambio di informazioni su richiesta – Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare informazioni – Segreto professionale dell’avvocato – Articolo 7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

1)      L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

dev’essere interpretato nel senso che:

una consulenza legale in materia di diritto societario rientra nell’ambito della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da tale articolo, cosicché una decisione che ingiunge a un avvocato di fornire all’amministrazione dello Stato membro interpellato, ai fini di uno scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, relative a una siffatta consultazione, costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantito da detto articolo.

2)      L’esame degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2011/16 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

3)      L’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’ingiunzione, quale quella descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 26 settembre 2024

Þ C‑792/22

 

MG

 

in presenza di:

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea,

LV,

CRA,

LCM,

SC Energotehnica SRL Sibiu

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Obblighi generali in materia di tutela della sicurezza e della salute – Procedimenti nazionali paralleli – Sentenza di un giudice amministrativo che riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale – Qualificazione di un evento alla stregua di “infortunio sul lavoro” – Effettività della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva 89/391 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Procedimento disciplinare a carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dell’UnionePrimato del diritto dell’Unione

***

1)      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro.

2)      Il principio del primato del diritto dell’Unione

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 26 settembre 2024

Þ C‑768/21

 

TR

c.

Land Hessen

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f) – Compiti dell’autorità di controllo – Articolo 58, paragrafo 2 – Misure correttive – Sanzione amministrativa pecuniaria – Margine di discrezionalità dell’autorità di controllo – Limiti

***

Il combinato disposto dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di constatazione di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale regolamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Ordinanza del 20 settembre 2024

Þ C‑504/24 PPU

 

 

procedimento penale a carico di

RT

 

con l’intervento della:

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma

 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4 bis – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Decisione emessa al termine di un processo senza comparizione dell’imputato né rappresentanza da parte di un avvocato – Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna dell’interessato – Conformità al diritto dell’Unione

***

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, nonché dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d’ufficio, e se le condizioni previste in tale articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 19 settembre 2024

Þ C‑439/23

 

KV

c.

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo dell’anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente 

***

La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 12 settembre 2024

Þ C‑352/23

 

LF

c.

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

 

Rinvio pregiudiziale – Politica in materia di asilo e di immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articoli 1, 4 e 7 – Direttiva 2011/95/UE – Ambito di applicazione – Articoli 2 e 3 – Protezione nazionale per motivi umanitari – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 14 – Impossibilità di procedere all’allontanamento – Attestazione – Diritti del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso di rinvio dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Ambito di applicazione – Condizioni materiali di accoglienza

***

1)      La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento con l’economia generale e con gli obiettivi di detta direttiva, purché questo diritto di soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale concessa a titolo di tale direttiva.

2)      L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrà temporaneamente eseguita.

3)      Gli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia proceduto al suo allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che gli sono riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora tale cittadino rivesta anche la qualità di richiedente protezione internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato membro, egli può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 12 settembre 2024

Þ C‑63/23

 

Sagrario,

Joaquín,

Prudencio

c.

Subdelegación del Gobierno en Barcelona

 

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo 3 – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del soggiornante – Conseguenze – Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari – Motivo indipendente dalla loro volontà – Presenza di figli minori – Articolo 15, paragrafo 3 – Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Nozione di “situazioni particolarmente difficili” – Portata – Articolo 17 – Esame individuale – Diritto di essere ascoltato

***

1)      L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non prevede che l’autorità nazionale competente sia tenuta a rilasciare, basandosi sull’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, un permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante qualora essi abbiano perduto il permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro volontà o qualora vi siano tra loro figli minori.

2)      L’articolo 17 della direttiva 2003/86

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa di uno Stato membro che consente all’autorità nazionale competente di adottare una decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari del soggiornante senza aver effettuato previamente un esame individuale della loro situazione e senza averli ascoltati. Quando tale decisione riguarda un figlio minorenne, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure appropriate per offrire a quest’ultimo una reale ed effettiva possibilità di essere ascoltato, in funzione della sua età o del suo grado di maturità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 12 settembre 2024

Þ C‑548/22

 

M.M.

c.

Presidenza del Consiglio dei ministri,

Ministero della Giustizia,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 10 settembre 2024

Þ C‑351/22

 

Neves 77 Solutions SRL

c.

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală

 

Rinvio pregiudiziale Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell’operazione vietata

***

1)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014,

deve essere interpretato nel senso che:

il divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato in tale disposizione è applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dell’operazione di intermediazione di cui trattasi non siano mai state importate nel territorio di uno Stato membro.

2)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/659, letto alla luce dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta ad una misura nazionale di confisca dell’intero ricavato di un’operazione di intermediazione contemplata dal citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito dell’accertamento, da parte delle autorità nazionali competenti, di una violazione del divieto di effettuare tale operazione e dell’obbligo di notificare quest’ultima.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 5 settembre 2024

Þ C‑603/22

 

procedimento penale a carico di

M.S.,

J.W.,

M.P.

 

con l’intervento di:

Prokurator Rejonowy w Słupsku,

D.G.

 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/800 – Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 3 – Persone che erano minori al momento dell’avvio del procedimento penale a loro carico, ma che hanno compiuto 18 anni durante il procedimento – Articolo 4 – Diritto all’informazione – Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 18 – Diritto al patrocinio a spese dello Stato – Articolo 19 – Mezzi di ricorso – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali 

***

1)      L’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, letto alla luce dell’articolo 18 di tale direttiva,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che, da un lato, non prevede che i minori indagati o imputati siano assistiti da un difensore, se del caso nominato d’ufficio, prima di essere interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, prima del primo interrogatorio e, dall’altro lato, consente che i minori siano interrogati in qualità di indagati senza la presenza di tale difensore durante l’interrogatorio.

2)      L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/800

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto di essere assistito da un difensore nominato d’ufficio cessi automaticamente per le persone che possedevano la qualità di minore al momento in cui sono state sottoposte a procedimento penale, ma che, successivamente, hanno raggiunto l’età di 18 anni, nei limiti in cui siffatta normativa non consenta di valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la maturità e la vulnerabilità di dette persone, sia appropriata l’applicazione di detta direttiva o di talune sue disposizioni e, di conseguenza, dei diritti che essa contiene.

3)      L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/800, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che non prevede che i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ricevano, con il titolare della responsabilità genitoriale, al più tardi prima del primo interrogatorio di tali minori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, informazioni sui loro diritti conformemente all’articolo 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché sui diritti stabiliti dalla direttiva 2016/800, in un linguaggio semplice e accessibile, che tenga conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità di detti minori.

4)      L’articolo 19 della direttiva 2016/800

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia in violazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto all’articolo 6 della direttiva 2016/800, purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale, tale giudice possa, da un lato, verificare che tale diritto, interpretato alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato rispettato e, dall’altro lato, trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 5 settembre 2024

Þ C‑498/22, C‑499/22 e C‑500/22

 

Novo Banco SA – Sucursal en España,

Banco de Portugal,

Fundo de Resolução

c.

C.F.O. (C‑498/22),

J.M.F.T.,

M.H.D.S. (C‑499/22),

Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C‑500/22)

 

Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”

***

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della certezza del diritto,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte.

2)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto,

deve essere interpretato nel senso che:

i singoli non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi erano inizialmente clienti al fine di azionare la responsabilità di detta banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi ai contratti precedentemente conclusi con detto ente creditizio. La mera circostanza che detto ente creditizio sia stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari, un’autorità amministrativa nazionale.

3)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 17 di detta Carta e il principio della certezza del diritto

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C ‑318/24 PPU 

 

procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di

P.P.R.

 

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov

 

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna delle persone ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro

***

1)      L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

devono essere interpretati nel senso che:

l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo quando l’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d’arresto per il motivo che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità dell’esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime circostanze, l’autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d’arresto europeo, purché, secondo la sua valutazione, l’esecuzione di tale mandato d’arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato d’arresto abbia carattere proporzionato.

2)      L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’Interpol (CCF), relativa alla situazione di tale persona, non può giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione da tale autorità giudiziaria al fine di stabilire se occorra rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto.

3)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale mandato d’arresto a rifiutarne l’esecuzione, di revocare detto mandato d’arresto o di mantenerlo, eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte.

4)      L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a tale mandato d’arresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero.

5)      La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,

deve essere interpretata nel senso che:

l’autorità giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato d’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

6)      L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca,

devono essere interpretati nel senso che:

in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑202/24  

 

procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di

MA

 

con l’intervento di:

Minister for Justice and Equality

 

Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale

***

L’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, letti in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo in parola invochi un rischio di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto di detta convenzione e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame summenzionato, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale implichi l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente comminata.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑185/23  

 

protectus s.r.o.

c.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

 

Rinvio pregiudiziale – Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione

***

1)      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

        il controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una decisione di revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione;

        il controllo, da parte di tale giudice, della legittimità di una decisione che, in conseguenza della revoca di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate dell’Unione europea, conformemente all’articolo 11 e all’allegato V della decisione 2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1.

2)      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

deve essere interpretato nel senso che:

        da un lato, esso non osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di detta revoca abbia accesso a tali informazioni e l’avvocato dell’ex titolare di tale nulla osta di sicurezza delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia comunicato all’ex titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di prova;

        dall’altro lato, nell’ipotesi in cui l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osti a tali normativa e prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso stesso all’ex titolare del nulla osta di sicurezza delle imprese, eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, all’autorità nazionale competente provvedere in tal senso. Se quest’ultima non autorizza tale comunicazione, detto giudice procede all’esame della legittimità della revoca di tale nulla osta di sicurezza delle imprese sulla base dei soli motivi ed elementi di prova comunicati.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑14/23  

 

XXX

c.

État belge

Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) – Domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio – Fini diversi – Diniego di visto – Motivi di rigetto della domanda – Mancata trasposizione – Principio generale del divieto di pratiche abusive – Articolo 34, paragrafo 5 – Autonomia procedurale degli Stati membri – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

1)      La direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, in particolare alla luce del suo articolo 3, punto 3,

deve essere interpretata nel senso che:

essa non osta a che uno Stato membro, pur non avendo trasposto l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva, respinga una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la motivazione che il cittadino di paese terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale intenzione di studiare nel territorio di tale Stato membro, in applicazione del principio generale di diritto dell’Unione del divieto di pratiche abusive.

2)      L’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che il ricorso avverso una decisione adottata dalle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio consista esclusivamente in un ricorso di annullamento, senza che il giudice investito di tale ricorso disponga del potere di sostituire, se del caso, la propria valutazione a quella delle autorità competenti o di adottare una nuova decisione, purché le condizioni in cui tale ricorso è proposto e, se del caso, le condizioni in cui la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita, siano tali da consentire l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l’annullamento, in modo tale che il cittadino di paese terzo sufficientemente diligente possa giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva 2016/801.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑623/22  

 

Belgian Association of Tax Lawyers,

SR,

FK,

Ordre des barreaux francophones et germanophone,

Orde van Vlaamse Balies,

CQ,

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten,

VH,

ZS,

NI,

EX

c.

Premier ministre/Eerste Minister

 

con l’intervento di:

Conseil des barreaux européens AISBL,

Conseil national des barreaux de France

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico e obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 1 – Obbligo di comunicazione – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Obbligo sussidiario di notifica – Segreto professionale – Validità – Articoli 7, 20 e 21 nonché articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Principio di legalità in materia penale – Principio della certezza del diritto

***

1)      Dall’esame dell’aspetto su cui verte la prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      Dall’esame degli aspetti su cui vertono le questioni pregiudiziali seconda e terza non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce del principio di certezza del diritto, del principio di legalità in materia penale sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 di tale Carta.

3)      L’invalidità dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16 come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, pronunciata dalla Corte nella sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a. (C‑694/20, EU:C:2022:963), vale soltanto nei confronti delle persone che esercitano le loro attività professionali con uno dei titoli professionali menzionati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

4)      Dall’esame degli aspetti su cui verte la quinta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑184/22 e C‑185/22  

 

IK (C‑184/22),

CM (C‑185/22)

c.

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation eV

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4, primo comma – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili – Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre l’orario di lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno

***

1)      La clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES,

deve essere interpretata nel senso che:

una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre l’orario normale di lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei lavoratori a tempo parziale, ai sensi di tale clausola 4, punto 1, che non può essere giustificato dal perseguimento, da un lato, dell’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori ore di lavoro straordinario oltre l’orario di lavoro individualmente concordato nel loro contratto di lavoro e, dall’altro, dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale.

2)      L’articolo 157 TFUE nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, primo comma, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

devono essere interpretati nel senso che:

da un lato, una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore lavorate oltre l’orario normale di lavoro fissato per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, senza che sia altresì necessario che il gruppo di lavoratori che non è svantaggiato da detta normativa, vale a dire i lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un numero significativamente maggiore di uomini che di donne, e, dall’altro, siffatta discriminazione non può essere giustificata dal perseguimento dell’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori ore di straordinario oltre l’orario di lavoro individualmente concordato nei loro contratti di lavoro, o dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 29 luglio 2024

Þ C‑112/22 e C‑223/22  

 

CU (C‑112/22),

ND (C‑223/22)

 

altre parti nel procedimento:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C‑112/22 e C‑223/22),

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑112/22 e C‑223/22),

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C‑223/22)

 

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta [ Art. 34 della Carta dei diritti fondamentali ]

***

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Ordinanza del 24 luglio 2024

Þ C‑689/22

 

S.G.

c.

Unione di Comuni Alta Marmilla

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7, paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che nega tale indennità al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dirigenti di tali amministrazioni

***

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑265/23

 

DM,

AV,

WO,

AQ

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Sliven

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Durata eccessiva della fase preliminare del procedimento penale – Violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali che viziano l’atto di accusa – Diritto dell’imputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei suoi confronti

***

La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,

deve essere interpretata nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto di accusa.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑196/23

 

CL,

GO,

GN,

VO,

TI,

HZ,

DN,

DL

c.

DB, convenuta in qualità di erede universale di FC,

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 2 – Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori – Ambito d’applicazione – Cessazione di contratti di lavoro dovuta al pensionamento del datore di lavoro – Articoli 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

2)      Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in caso di contrasto con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2 della direttiva 98/59.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑757/22

 

Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd,

c.

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 12, paragrafo 1, prima frase – Trasparenza delle informazioni – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Obbligo di informazione del titolare del trattamento – Articolo 80, paragrafo 2 – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori – Azione rappresentativa intentata in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sulla violazione dell’obbligo di informazione del titolare del trattamento – Nozione di “violazione dei diritti di un interessato in seguito al trattamento”

***

L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

la condizione secondo cui un ente legittimato, per poter proporre un’azione rappresentativa in forza di tale disposizione, deve far valere di ritenere che i diritti di un interessato previsti da tale regolamento siano stati violati «in seguito al trattamento», ai sensi di detta disposizione, è soddisfatta qualora tale ente faccia valere che la violazione dei diritti di tale persona interviene in occasione di un trattamento di dati personali e che essa deriva dall’inadempimento dell’obbligo incombente al titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e), di detto regolamento, di comunicare all’interessato da tale trattamento di dati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative alla finalità di tale trattamento di dati nonché ai destinatari di tali dati, al più tardi al momento della raccolta di questi ultimi.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑632/22

 

Volvo AB

c.

Transsaqui SL,

con l’intervento di:

Ministerio Fiscal

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Azione di risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede sociale di una società figlia della convenuta – Validità della notifica – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

***

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non è validamente notificato l’atto di citazione a una società madre contro la quale è stato proposto un ricorso per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza quando tale atto di citazione è stato notificato all’indirizzo della sua società figlia, domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il ricorso, quand’anche costituisca con essa un’unità economica.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’11 luglio 2024

Þ C‑554/21 e altre

 

Financijska agencija

c.

HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21),

MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21),

e

UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite

***

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale:

        la decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito di un procedimento può essere spedita alle parti ai fini della conclusione di quest’ultimo solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale collegio giudicante;

        una riunione di dipartimento di tale organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con l’emissione di una «posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 luglio 2024

Þ C‑760/22

 

procedimento penale a carico di

FP,

QV,

IN,

YL,

VD,

JF,

OL

con l’intervento di:

Sofyiska gradska prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo in videoconferenza

***

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo processo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 27 giugno 2024

Þ C‑284/23

 

TC

c.

Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Divieto di licenziamento – Lavoratrice che viene a conoscenza della propria gravidanza dopo la scadenza del termine per presentare ricorso contro il proprio licenziamento – Possibilità di proporre un tale ricorso subordinata alla presentazione di una richiesta di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di effettività

***

Gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE),

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la scadenza del termine previsto per proporre ricorso contro il suo licenziamento è tenuta, per poter proporre un tale ricorso, a presentare una domanda di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane, allorché le modalità procedurali che accompagnano detta domanda di ammissione, comportando inconvenienti tali da rendere eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti che le lavoratrici gestanti traggono dall’articolo 10 della direttiva, non rispettano i requisiti posti dal principio di effettività.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 27 giugno 2024

Þ C‑148/23

 

Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

c.

Erg Eolica Ginestra Srl,

Erg Eolica Campania SpA,

Erg Eolica Fossa del Lupo Srl,

Erg Eolica Amaroni Srl,

Erg Eolica Adriatica Srl,

Erg Eolica San Vincenzo Srl,

Erg Eolica San Circeo Srl,

Erg Eolica Faeto Srl,

Green Vicari Srl,

Erg Wind Energy Srl,

Erg Wind Sicilia 3 Srl,

Erg Wind Sicilia 6 Srl,

Erg Wind 4 Srl,

Erg Wind 6 Srl,

Erg Wind Sicilia 5 Srl,

Erg Wind 2000 Srl,

Erg Wind Sicilia 2 Srl,

Erg Wind Sardegna Srl,

Erg Wind Sicilia 4 Srl,

Enel Hydro Appennino Centrale Srl, già Erg Hydro Srl,

Erg Power Generation SpA,

Ministero dello Sviluppo economico

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Modifica del regime di sostegno applicabile – Erogazione del sostegno di cui trattasi subordinata alla stipula di contratti

***

Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest’ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest’ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 27 giugno 2024

Þ C‑41/23

 

AV,

BT,

CV,

DW

c.

Ministero della Giustizia

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite

***

1)      L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2)      La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 25 giugno 2024

Þ C‑626/22

 

C. Z. e a.

c.

Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria,

Acciaierie d’Italia Holding SpA,

Acciaierie d’Italia SpA,

e nei confronti di:

Regione Puglia,

Gruppo di Intervento Giuridico – ODV

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articolo 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione – Misure di protezione dell’ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile

***

1)      La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretata nel senso che:

gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva.

2)      La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che:

ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.

3)      La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 20 giugno 2024

Þ C‑182/22 e C‑189/22

 

JU (C‑182/22),

SO (C‑189/22)

c.

Scalable Capital GmbH

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento dei dati effettuato in violazione di tale regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Risarcimento a carattere punitivo o a titolo meramente compensativo e satisfattivo – Risarcimento minimo o simbolico – Furto di dati personali conservati in un’applicazione di “trading” – Furto o usurpazione d’identità

***

1)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

il diritto al risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione esclusivamente compensativa, in quanto un risarcimento pecuniario fondato su detta disposizione deve consentire di compensare integralmente il danno subito.

2)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non richiede che il livello di gravità e l’eventuale carattere doloso della violazione di tale regolamento commessa dal titolare del trattamento siano presi in considerazione ai fini del risarcimento di un danno sulla base di detta disposizione.

3)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

nell’ambito della determinazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno immateriale, si deve ritenere che un siffatto danno causato da una violazione di dati personali non sia, per sua natura, meno grave di una lesione personale.

4)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

qualora si configuri un danno, un giudice nazionale può, in caso di non gravità di quest’ultimo, compensarlo accordando all’interessato un risarcimento minimo, a condizione che detto risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito.

5)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce dei considerando 75 e 85 di tale regolamento,

dev’essere interpretato nel senso che:

per configurarsi e far sorgere il diritto al risarcimento del danno immateriale ai sensi di detta disposizione, la nozione di «furto d’identità» implica che l’identità di una persona interessata dal furto di dati personali sia effettivamente usurpata da un terzo. Tuttavia, il risarcimento di un danno immateriale causato dal furto di dati personali, ai sensi di detta disposizione, non può essere limitato ai casi in cui è dimostrato che un siffatto furto di dati ha successivamente dato luogo a un furto o a un’usurpazione d’identità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 giugno 2024

Þ C‑753/22

 

QY

c.

Bundesrepublik Deutschland

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Impossibilità per le autorità di uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro – Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autorità nonostante il riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Esame individuale

***

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, nonché l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora l’autorità competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita da quest’ultima disposizione, di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, in ragione di un grave rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale autorità deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale domanda nell’ambito di una nuova procedura di protezione internazionale condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nell’ambito di tale esame, detta autorità deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 giugno 2024

Þ C‑352/22

 

procedimento relativo all’estradizione di

A.

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Procura generale di Hamm, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta

***

L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 13 giugno 2024

Þ C‑229/23

 

procedimento penale a carico di

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS

con l’intervento di:

Sofyiska gradska prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione

***

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni deve essa stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 13 giugno 2024

Þ C‑62/23

 

Pedro Francisco

c.

Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Rinvio pregiudiziale – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27 – Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Rifiuto di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino dell’Unione a causa di precedenti di polizia – Rapporto di polizia sfavorevole a causa di un arresto

***

L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 13 giugno 2024

Þ C‑563/22

 

SN,

LN,

c.

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsit

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95/UE – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Articolo 4 – Situazione generale esistente nel settore della zona operativa dell’UNRWA – Esame su base individuale degli elementi significativi – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 – Domanda reiterata di protezione internazionale – Elementi nuovi – Elementi già valutati nella decisione definitiva concernente la domanda precedente

***

1)      L’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità che si pronuncia sul merito di una domanda reiterata di protezione internazionale è tenuta ad esaminare gli elementi di fatto presentati a sostegno di tale domanda, anche qualora tali fatti siano già stati valutati dall’autorità che ha respinto in via definitiva una prima domanda di protezione internazionale.

2)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA), di cui beneficia un richiedente protezione internazionale, apolide di origine palestinese, deve essere considerata come cessata, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, tale agenzia non è in grado, per qualsiasi motivo, incluso a causa della situazione generale nel settore della zona operativa di detta agenzia in cui tale apolide aveva la dimora abituale, di garantire a quest’ultimo, alla luce, se del caso, della sua situazione di vulnerabilità, condizioni di vita degne, conformi alla missione ad essa affidata, senza che detto apolide sia tenuto a dimostrare di essere interessato in modo specifico da tale situazione generale a motivo di elementi peculiari delle sue circostanze personali e, dall’altro, il medesimo apolide si trova, in ipotesi di ritorno in tale settore, in uno stato di grave insicurezza tenuto conto, ove occorra, della sua situazione di vulnerabilità, spettando alle autorità amministrative e giudiziarie svolgere un esame su base individuale di ciascuna domanda di protezione internazionale fondata su tale disposizione, nell’ambito del quale l’età dell’interessato può essere pertinente. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire condizioni di vita degne o di sicurezza minime ad alcun apolide di origine palestinese che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui detto richiedente aveva la dimora abituale. La questione se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA debba essere considerata come cessata deve essere esaminata con riferimento al momento in cui detto apolide ha lasciato il settore della zona operativa dell’UNRWA in cui aveva la dimora abituale, al momento in cui le autorità amministrative competenti si pronunciano sulla sua domanda di protezione internazionale o, ancora, al momento in cui l’autorità giudiziaria competente statuisce su un ricorso avverso la decisione di rigetto di tale domanda.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 13 giugno 2024

Þ C‑123/22

 

Commissione europea

c.

Ungheria

Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie procedurali – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono una domanda di protezione internazionale – Diritto di rimanere nel territorio – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Carattere proporzionato e dissuasivo – Somma forfettaria – Penalità

***

1)      L’Ungheria, non avendo adottato tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029) comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)      L’Ungheria è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 200 000 000.

3)      L’Ungheria è condannata a versare alla Commissione europea una penalità d’importo pari a EUR 900 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data dell’esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda l’articolo 6 e l’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

4)      L’Ungheria è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 100 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda gli articoli 5, 6, 12 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

5)      L’Ungheria è condannata alle spese.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’11 giugno 2024

Þ C‑646/21

 

K,

L

c.

Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro

***

1)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro.

2)      L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 16 maggio 2024

Þ C‑27/23

 

FV

c.

Caisse pour l’avenir des enfants

Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegni familiari – Lavoratore che assume la custodia di un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria – Lavoratore residente e lavoratore non residente – Differenza di trattamento – Assenza di giustificazione

***

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un lavoratore non residente non può percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte sua, di un’attività subordinata in tale Stato membro per un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria e di cui egli assume la custodia, mentre un minore che è stato oggetto di affidamento giudiziario e residente in detto Stato membro ha il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore in questione. La circostanza che il lavoratore non residente provveda al mantenimento del minore collocato in affidamento presso di lui può essere presa in considerazione nell’ambito della concessione di un assegno familiare a un simile lavoratore per un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la normativa nazionale applicabile prevede una condizione del genere per la concessione di detto assegno ad un lavoratore residente investito della custodia di un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 14 maggio 2024

Þ C‑15/24 PPU

 

CH

con l’intervento di:

Sofiyska rayonna prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di avvalersi di un difensore

***

1)      L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari,

deve essere interpretato nel senso che:

in assenza di trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa.

2)      L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48

deve essere interpretato nel senso che:

la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dal citato articolo 9, paragrafo 1, qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti.

3)      L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/48

deve essere interpretato nel senso che:

in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona.

4)      L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare l’adeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, è privato della possibilità, al momento di adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza dell’8 maggio 2024

Þ C‑53/23

 

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»,

Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»

c.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni professionali di magistrati [Articoli 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali]

***

L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, subordinando all’esistenza di un legittimo interesse privato la ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, esclude, in pratica, che un tale ricorso possa essere proposto da associazioni professionali di magistrati al fine di tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 30 aprile 2024

Þ C‑670/22

 

procedimento penale a carico di

M.N.

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Condizioni di emissione – Servizio di telecomunicazioni cifrate – EncroChat – Necessità della decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in violazione del diritto dell’Unione

***

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale,

devono essere interpretati nel senso che:

un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare l’acquisizione di dette prove è il pubblico ministero.

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di tali autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto Stato.

3)      L’articolo 31 della direttiva 2014/41

deve essere interpretato nel senso che:

una misura connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un’«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all’autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all’intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l’autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine.

4)      L’articolo 31 della direttiva 2014/41

deve essere interpretato nel senso che:

esso mira anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di «intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo.

5)      L’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2014/41

deve essere interpretato nel senso che:

esso impone al giudice penale nazionale di espungere, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 30 aprile 2024

Þ C‑395/22 e C‑428/22

 

«Trade Express-L» OOD (C‑395/22),

«DEVNIA TSIMENT» AD (C‑428/22)

c.

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Rinvio pregiudiziale – Energia – Direttiva 2009/119/CE – Approvvigionamento di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi – Articolo 3 – Obbligo, per gli Stati membri, di mantenere scorte di sicurezza – Articolo 8 – Operatori economici – Regolamento (CE) n. 1099/2008 – Statistiche dell’energia – Normativa nazionale che consente di imporre ad un operatore economico l’obbligo di costituire e di mantenere una scorta di sicurezza di un prodotto petrolifero, anche quando tale prodotto è estraneo all’attività economica di tale operatore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Articolo 17 – Diritto di proprietà

***

1)      L’articolo 3 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, in combinato disposto con l’articolo 1 nonché con l’articolo 2, primo comma, lettere i) e j), della direttiva 2009/119, come modificata,

deve essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri non sono tenuti a mantenere scorte di sicurezza per tutte le categorie di prodotti energetici di cui al capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019. Essi possono, invece, soddisfare l’obbligo di mantenimento di scorte di sicurezza ad essi incombente in forza di tale articolo 3 mantenendo scorte di sicurezza composte unicamente da alcune di tali categorie.

2)      Gli articoli 3 e 8 della direttiva 2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale può essere imposto un obbligo di costituire e di mantenere scorte di sicurezza a un operatore economico che abbia effettuato importazioni di prodotti energetici rientranti nel capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008, come modificato dal regolamento 2019/2146.

3)      Le disposizioni della direttiva 2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581, lette alla luce degli articoli 16 e 17 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

esse non ostano a che l’importazione, da parte di un operatore economico, di prodotti energetici rientranti in una categoria di prodotti di cui al capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008, come modificato dal regolamento 2019/2146, dia luogo all’obbligo, per tale operatore, di costituire e di mantenere una scorta di sicurezza di un prodotto energetico rientrante in un’altra categoria di prodotti di cui a tale capitolo, e ciò anche qualora detto operatore non utilizzi tale prodotto nell’ambito della sua attività economica, con la quale quest’ultimo non presenta alcun nesso, e tale obbligo costituisca un onere finanziario importante per esso, a condizione che detto obbligo sia proporzionato.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 30 aprile 2024

Þ C‑178/22

 

procedimenti penali a carico di

Ignoti

con l’intervento di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8. 11, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica

***

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un’autorità nazionale competente nell’ambito di un’indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora quest’ultimo sia richiesto ai fini dell’accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seduta Plenaria)

 

Sentenza del 30 aprile 2024

Þ C‑470/21

 

La Quadrature du Net,

Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs,

Franciliens.net,

French Data Network

c.

Premier ministre,

Ministère de la Culture

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale diretta a combattere, mediante l’azione di un’autorità pubblica, le contraffazioni commesse in Internet – Procedura della cosiddetta «risposta graduata» – Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi IP utilizzati per attività lesive dei diritti d’autore e o dei diritti connessi – Accesso a valle, da parte dell’autorità pubblica incaricata della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, a dati relativi all’identità civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai fornitori di servizi della di comunicazioni elettroniche – Trattamento automatizzato – Necessità di un previo controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente – Condizioni sostanziali e procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso nonché contro ogni rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi

***

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica incaricata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai dati, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativi all’identità civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi degli aventi diritto, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati per attività che possono costituire violazioni del genere, e possa adottare, eventualmente, misure nei loro confronti, purché, in forza di tale normativa,

        tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche che garantiscano che sia escluso che tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di detti titolari – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò può essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse categorie di dati personali, quali i dati relativi all’identità civile, gli indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione, qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un periodo non superiore allo stretto necessario,

        l’accesso della suddetta autorità pubblica a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna serva esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo in situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò che implica, in particolare, che sia vietato ai funzionari di tale autorità, autorizzati ad avere un siffatto accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei file consultati da detti titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico ministero –; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, più in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dell’adozione di eventuali misure contro questi ultimi,

        la possibilità, per le persone incaricate dell’esame dei fatti all’interno di detta autorità pubblica, di mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di un’attività lesiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi da parte di uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente, che non può essere interamente automatizzato e deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in relazione può, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che possono ledere i diritti d’autore o i diritti connessi,

        il sistema di trattamento dei dati utilizzato dall’autorità pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualità di terzo rispetto alla suddetta autorità pubblica, al fine di verificare l’integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali violazioni.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 25 aprile 2024

Þ cause riunite da C‑684/22 a C‑686/22

 

S.Ö.

c.

Stadt Duisburg (C‑684/22),

 

N.Ö.,

M.Ö.

c.

Stadt Wuppertal (C‑685/22),

 

M.S.

S.S.

c.

Stadt Krefeld (C‑686/22)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza di uno Stato membro e di un paese terzo – Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Possibilità di chiedere il mantenimento della cittadinanza dello Stato membro prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dell’Unione – Portata

***

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale Stato membro sia perduta ipso iure, il che comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al fatto, da un lato, che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione includa un esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la suddetta cittadinanza.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 25 aprile 2024

Þ C‑420/22 e C‑528/22

 

NW (C‑420/22),

PQ (C‑528/22)

c.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Soggiorno di un familiare di tale cittadino dell’Unione – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità nazionale specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali]

***

1)      Le cause C‑420/22 e C‑528/22 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità di uno Stato membro revochino o rifiutino di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell’Unione, cittadini di tale Stato membro che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver preliminarmente esaminato se esista tra tale cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione un rapporto di dipendenza che costringerebbe, di fatto, detti cittadini dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione europea, considerato nel suo insieme, per accompagnare tale familiare, qualora, da un lato, a detto cittadino di un paese terzo non possa essere concesso un diritto di soggiorno in applicazione di un’altra disposizione applicabile in detto Stato membro e, dall’altro, tali autorità dispongano di informazioni sull’esistenza di legami familiari tra il medesimo cittadino di un paese terzo e gli stessi cittadini dell’Unione.

3)      L’articolo 20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di revocare o di rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno, per un motivo di sicurezza nazionale, a un cittadino di un paese terzo che può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e della proporzionalità di tale decisione di revoca o di diniego.

4)      Il principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 20 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che, qualora una decisione di revoca o di diniego di un permesso di soggiorno, adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo che può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo 20, si basi su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro in questione, tale cittadino di un paese terzo o il suo rappresentante possono accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal fine, non viene loro comunicato nemmeno il contenuto essenziale dei motivi sui quali simili decisioni sono fondate e non possono, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale, le informazioni alle quali avrebbero potuto avere accesso.

5)      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 20 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un giudice, al quale spetta controllare la legittimità di una decisione relativa al soggiorno ai sensi di tale articolo 20, fondata su informazioni classificate, disponga della competenza a verificare la liceità della classificazione di tali informazioni nonché ad autorizzare l’accesso della persona interessata all’insieme di dette informazioni, nell’ipotesi in cui ritenga che tale classificazione sia illecita, o al contenuto essenziale delle stesse informazioni, nell’ipotesi in cui ritenga che detta classificazione sia lecita. Per contro, tale giudice deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte i motivi di tale decisione e gli elementi di prova pertinenti.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 25 aprile 2024

Þ C‑484/21

 

F C C,

M A B

c.

Caixabank SA

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione [Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

***

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.

2)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 18 aprile 2024

Þ C‑716/22

 

EP

c.

Préfet du Gers,

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l’intervento di:

Commune de Thoux

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135

***

1)      L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più di un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

[…]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 18 aprile 2024

Þ C‑359/22

 

AHY

c.

Minister for Justice

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Articolo 27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di impugnazione – Effetto sospensivo

***

1)      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.

2)      -      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

       esso non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda.

–        L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013

       il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando l’effetto sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza dell’11 aprile 2024

Þ C‑116/23

 

XXXX

con l’intervento di:

Sozialministeriumservice

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia – Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro – Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento

***

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, comprende un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una siffatta indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi di detto regolamento.

2)      L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla condizione che la persona che beneficia dell’assistenza riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro, salvo che tale condizione sia obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo relativo, in particolare, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale scopo.

3)      L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza dell’11 aprile 2024

Þ C‑741/21

 

GP

c.

juris GmbH

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento del danno causato da un trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Incidenza della gravità del danno subito – Responsabilità del titolare del trattamento – Eventuale esonero in caso di errore di una persona che agisce sotto la sua autorità ai sensi dell’articolo 29 – Valutazione dell’importo del risarcimento – Inapplicabilità dei criteri previsti dall’articolo 83 per le sanzioni amministrative pecuniarie – Valutazione in caso di violazioni multiple di detto regolamento

***

1)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

una violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla persona interessata non è di per sé sufficiente a costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di gravità del danno subito da tale persona.

2)      L’articolo 82 del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale regolamento.

3)      L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall’articolo 83 di tale regolamento e, dall’altro, non si deve tener conto del fatto che più violazioni di detto regolamento riconducibili ad una stessa operazione di trattamento riguardino la persona che richiede il risarcimento.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 marzo 2024

Þ C‑61/22

 

RL

c.

Landeshauptstadt Wiesbaden

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1157 – Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione europea – Validità – Base giuridica – Articolo 21, paragrafo 2, TFUE – Articolo 77, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (UE) 2019/1157 – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo per gli Stati membri di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali in formato interoperativo digitale – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 35 – Obbligo di procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – Mantenimento degli effetti nel tempo di un regolamento dichiarato invalido

***

1)      Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, è invalido.

2)      Gli effetti del regolamento 2019/1157 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 14 marzo 2024

Þ C‑46/23

 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

c.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g) – Poteri dell’autorità di controllo di uno Stato membro – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente – Potere dell’autorità nazionale di controllo di ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare tali dati senza previa richiesta dell’interessato

***

1)      L’articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

deve essere interpretato nel senso che:

l’autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell’esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l’interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento.

2)      L’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2016/679

deve essere interpretato nel senso che:

il potere dell’autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione di dati personali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l’interessato sia dati provenienti da un’altra fonte.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 14 marzo 2024

Þ C‑752/22

 

EP

c.

Maahanmuuttovirasto

Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 12 e 22 – Tutela rafforzata contro l’allontanamento – Applicabilità – Cittadino di un paese terzo che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo – Decisione di allontanamento verso lo Stato membro che gli ha conferito tale status adottata, da quest’altro Stato membro, per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Divieto d’ingresso temporaneo nel territorio di detto altro Stato membro, da quest’ultimo imposto – Inadempimento dell’obbligo di presentare, presso lo stesso altro Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109 – Decisione di allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il suo paese d’origine adottata da quest’ultimo Stato membro per gli stessi motivi

***

1)      L’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011,

dev’essere interpretato nel senso che:

la tutela rafforzata contro l’allontanamento di cui godono, in forza di tale disposizione, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è applicabile nell’ambito dell’adozione, da parte del secondo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, di una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione europea adottata, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nei confronti di un tale cittadino di un paese terzo, qualora quest’ultimo, da un lato, soggiorni nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in violazione di un divieto d’ingresso in tale territorio e, dall’altro, non abbia presentato, alle autorità competenti di detto Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della citata direttiva.

2)      L’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

devono essere interpretati nel senso che:

essi consentono al cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo periodo di invocare tali disposizioni nei confronti del secondo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, qualora quest’ultimo intenda adottare, nei confronti di detto cittadino di un paese terzo, una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione europea per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 14 marzo 2024

Þ C‑291/22 P

 

Debrégeas et associés Pharma SAS (D & A Pharma)

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Impugnazione – Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio – Indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Requisito di imparzialità oggettiva – Criteri per verificare l’assenza di conflitti di interessi – Politica dell’EMA relativa agli interessi concorrenti – Attività di ricercatore principale, di consulente o di consigliere strategico per l’industria farmaceutica – Prodotti rivali – Procedura di riesame – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 56, 62 e 63 – Linee guida dell’EMA – Consultazione di un gruppo consultivo scientifico (GCS) o di un gruppo di esperti ad hoc

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 7 marzo 2024

Þ C‑479/22 P

 

OC

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea

Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Comportamento asseritamente illecito dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Comunicato stampa dell’OLAF – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione – Regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “dati personali” e di “persona fisica identificabile” – Indagini svolte dall’OLAF – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Presunzione d’innocenza – Diritto al buon andamento dell’amministrazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 7 marzo 2024

Þ C‑234/22

 

Roheline Kogukond MTÜ,

Eesti Metsa Abiks MTÜ,

Päästame Eesti Metsad MTÜ,

Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus

c.

Keskkonnaagentuur

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste

***

1)      L’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste, insieme ai dati raccolti a partire da tali posti di campionamento, da cui sono inscindibili, costituiscono informazioni ambientali ai sensi di tale disposizione.

2)      L’articolo 4 della direttiva 2003/4

deve essere interpretato nel senso che:

        le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste non costituiscono materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti, ai sensi del suo paragrafo 1, primo comma, lettera d), o, in ogni caso, informazioni ambientali la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera a;

        il deterioramento dell’affidabilità dei dati che fungono da base per l’elaborazione di un siffatto inventario delle foreste, derivante dalla divulgazione di tali coordinate, è tale da recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera b), o alla tutela dell’ambiente cui si riferiscono le informazioni richieste, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera h), purché tali rischi siano ragionevolmente prevedibili e non puramente ipotetici.

3)      L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2003/4

deve essere interpretato nel senso che:

un’autorità amministrativa non può rifiutare, sul solo fondamento di tale disposizione, di divulgare al pubblico le coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste.

4)      Il considerando 21 della direttiva 2003/4

deve essere interpretato nel senso che:

non può fungere da fondamento giuridico autonomo per la comunicazione al pubblico delle coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 marzo 2024

Þ C‑234/21

 

Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL,

NG,

WL

c.

Conseil des ministres

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 29 febbraio 2024

Þ C‑13/23

 

cdVet Naturprodukte GmbH

c.

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Additivi per l’alimentazione animale – Regolamento (CE) n. 1831/2003 – Procedura di autorizzazione – Divieto di commercializzazione in assenza di autorizzazione – Status dei prodotti esistenti – Validità ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Principio di proporzionalità – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 – Ritiro dal mercato dell’estratto di pompelmo – Mangime contenente estratto di semi e di scorza di pompelmo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 29 febbraio 2024

Þ C‑392/22

 

X

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Domanda di protezione internazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Rischi di trattamento inumano o degradante – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Portata degli obblighi dello Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da parte dello Stato membro competente e che intende procedere al trasferimento del richiedente verso quest’ultimo Stato membro – Principio di fiducia reciproca – Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento inumano o degradante, risultante da carenze sistemiche – Pratiche di respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera

***

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che:

il fatto che lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto, nei confronti di tali cittadini che cercano di presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro. Il trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro è tuttavia escluso qualora sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento del trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto a siffatte pratiche e queste ultime siano – a seconda delle circostanze, la cui verifica spetta alle autorità competenti e al giudice eventualmente investito di un ricorso avverso la decisione di trasferimento – atte a porlo in una situazione di estrema deprivazione materiale, di gravità tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante, vietato dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      Il regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali,

deve essere interpretato nel senso che:

        lo Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello Stato membro competente e che intende trasferire tale richiedente verso quest’ultimo Stato membro deve, prima di poter procedere a tale trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da detto richiedente, in particolare per quanto riguarda l’eventuale esistenza di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo 4;

        lo Stato membro che intende procedere al trasferimento deve cooperare all’accertamento dei fatti e/o verificarne la realtà;

        tale Stato membro deve astenersi dal procedere a detto trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di trasferimento, esista un rischio reale di siffatti trattamenti;

        detto Stato membro può nondimeno cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali e, qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, procedere al trasferimento.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 29 febbraio 2024

Þ C‑222/22

 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

c.

JF

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine – Conversione religiosa

***

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già manifestata in tale paese.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2024

Þ C‑54/22 P

 

Romania, ricorrente

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, convenuta in primo grado

Ungheria, interveniente in primo grado

Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Proposta che non esula manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati – Onere della prova – Potere della Commissione di procedere ad una registrazione parziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2024

Þ C‑491/21

 

WA

c.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

 

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Rilascio di una carta d’identità – Condizione di domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare una carta d’identità a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro – Parità di trattamento – Restrizioni – Giustificazione

***

L’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione europea, cittadino di tale Stato membro, che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione europea, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato membro.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2024

Þ C‑283/21

 

VA

c.

Deutsche Rentenversicherung Bund

 

con l’intervento di:

RB

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione

***

L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per ottenere, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro Stato membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro, tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di tali periodi di cura dei figli, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 20 febbraio 2024

Þ C‑715/20

 

K.L.

c.

X sp. z o.o.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Differenza di trattamento in caso di licenziamento – Recesso da un contratto di lavoro a tempo determinato – Assenza dell’obbligo di indicare i motivi del recesso – Sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una normativa nazionale secondo la quale un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è tenuto a tale obbligo in caso di recesso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice nazionale investito di una controversia tra privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale applicabile in modo conforme a tale clausola, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a garantire la piena efficacia di tale articolo, disapplicando, per quanto necessario, qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 febbraio 2024

Þ C‑216/22

 

A.A.

c.

Bundesrepublik Deutschland

Rinvio pregiudiziale – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 – Domanda reiterata – Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile – Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Sentenza della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto dell’Unione – Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo – Competenza del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda siffatta in caso di illegittimità della decisione di rigetto di una domanda in quanto inammissibile – Garanzie procedurali – Articolo 14, paragrafo 2

***

1)      L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale,

devono essere interpretati nel senso che:

qualsiasi sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ivi compresa una sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto dell’Unione già in vigore al momento dell’adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo, ai sensi delle disposizioni sopra citate, indipendentemente dalla data in cui essa è stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale.

2)      L’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2013/32

deve essere interpretato nel senso che:

esso permette, ma non impone, che gli Stati membri conferiscano ai loro giudici, quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata in quanto inammissibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda, senza dover rinviare l’esame della stessa all’autorità accertante, a condizione che i giudici suddetti rispettino le garanzie previste dal capo II della direttiva di cui sopra.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 1 febbraio 2024

Þ C‑251/22 P

 

Scania AB, 

Scania CV AB, 

Scania Deutschland GmbH

 

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea

Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato degli autocarri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da Euro 3 a Euro 6 nonché sul trasferimento ai clienti dei costi di tali tecnologie – Infrazione unica e continuata – Portata geografica di tale infrazione – “Procedimento ibrido” che ha portato, in successione, all’adozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –– Diritto a una buona amministrazione – Imparzialità della Commissione europea – Valutazione della portata geografica di una pratica concordata – Elementi pertinenti – Qualificazione di un insieme di comportamenti come “infrazione unica e continuata” – Regolamento(CE) n. 1/2003 – Articolo 25 – Potere della Commissione di irrogare un’ammenda – Prescrizione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 30 gennaio 2024

Þ C‑471/22

 

Agentsia «Patna infrastruktura»

c.

Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Transport» 2007-2013 i direktor na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvo na transporta (RUO)

Rinvio pregiudiziale – Fondo di coesione dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articoli 99 e 101 – Rettifiche finanziarie in rapporto ad irregolarità constatate – Regolamento (UE) 2021/1060 – Articolo 104 – Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione – Decisione della Commissione che annulla parzialmente un contributo a partire da tale fondo – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47, primo comma – Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

***

1)      [Omissis]

2)      [Omissis]

3)      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che il giudice nazionale sia vincolato da una decisione definitiva della Commissione che annulla, in tutto o in parte, a causa di un’irregolarità, il contributo di un fondo dell’Unione europea, qualora tale giudice sia chiamato a decidere su un ricorso avverso l’atto nazionale che applica, in esecuzione di tale decisione, una rettifica finanziaria al beneficiario di tale fondo, in quanto esso è tenuto a porre alla Corte una domanda pregiudiziale per accertamento di validità di detta decisione, se nutre dubbi riguardo alla validità di quest’ultima.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 30 gennaio 2024

Þ C‑118/22

 

NG

c.

Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia

 

con l’intervento di:

Varhovna administrativna prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Minimizzazione dei dati – Limitazione della conservazione – Articolo 5 – Termini adeguati per la cancellazione o per l’esame periodico della necessità della conservazione – Articolo 10 – Trattamento di dati biometrici e genetici – Stretta necessità – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Diritto alla cancellazione – Limitazione del trattamento – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Persona fisica condannata con sentenza definitiva e successivamente riabilitata – Termine di conservazione dei dati fino al decesso – Insussistenza di diritto alla cancellazione o alla limitazione del trattamento – Proporzionalità

***

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 5 e 10, con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e con l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 30 gennaio 2024

Þ C‑560/20

 

CR,

GF,

TY

c.

Landeshauptmann von Wien

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi ascendenti diretti di primo grado – Articolo 2, lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore – Termine per presentare una domanda di ricongiungimento familiare – Sorella maggiorenne del soggiornante che necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari

***

1)      L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.

2)      L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale disposizione.

3)      L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 25 gennaio 2024

Þ C‑277/22

 

Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt.

c.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

con l’intervento di:

FGSZ Földgázszállító Zrt.

 

Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Sistema di trasporto del gas naturale – Autorità nazionale di regolazione – Fissazione dei corrispettivi di uso del sistema e di connessione al sistema – Fissazione della retribuzione dei servizi forniti dal gestore del sistema – Nozione di “parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione” – Ricorso contro tale decisione – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

***

L’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore del sistema di trasporto del gas naturale è qualificato come «parte che è stata oggetto» di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione che fissa i corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo nonché la remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo quest’ultimo è legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale decisione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 25 gennaio 2024

Þ C‑58/22

 

NR

 

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni penali esercitate in rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero – Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza penale definitiva – Necessità di un’istruzione approfondita – Mancata audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona interessata in qualità di “indagato”

***

Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale articolo 50, in conseguenza di un’ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 18 gennaio 2024

Þ C‑631/22

 

J.M.A.R.

c.

Ca Na Negreta SA

 

in presenza di:

Ministerio Fiscal

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Infortunio sul lavoro – Inidoneità permanente totale – Risoluzione del contratto di lavoro – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli

***

L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 18 gennaio 2024

Þ C‑451/22

 

RTL Nederland BV,

RTL Nieuws BV

 

con l’intervento di:

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (UE) n. 376/2014 – Monitoraggio degli eventi che mettono in pericolo la sicurezza aerea – Articolo 15 – Riservatezza delle informazioni dettagliate relative a tali eventi – Portata di tale riservatezza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di informazione – Libertà dei media – Richiesta di comunicazione di informazioni relative alla distruzione di un aeromobile che sorvolava l’Ucraina orientale, presentata da imprese operanti nel settore dei mezzi d’informazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Presupposti

***

L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, letto alla luce del diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

le informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti riguardo a un «evento» relativo alla sicurezza aerea, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 376/2014 come modificato, sono soggette a un regime di riservatezza cui consegue che né il pubblico e neppure un’impresa del settore dei mezzi d’informazione hanno diritto di accedervi in qualsivoglia forma.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 18 gennaio 2024

Þ C‑303/22

 

CROSS Zlín a.s.

c.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

con l’intervento di:

Statutární město Brno

Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2, paragrafo 3, e articolo 2 bis, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso avente effetto sospensivo – Organo di ricorso di primo grado – Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un appalto – Articolo 2, paragrafo 9 – Organo responsabile delle procedure di ricorso che non è un organo giudiziario – Conclusione di un contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso giurisdizionale contro una decisione di detto organo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva

***

L’articolo 2, paragrafo, 3 e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di ricorso sia o meno di natura giurisdizionale.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 18 gennaio 2024

Þ C‑218/22

 

BU

c.

Comune di Copertino

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico

***

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 gennaio 2024

Þ C‑33/22

 

Österreichische Datenschutzbehörde

c.

WK

 

con l’intervento di:

Präsident des Nationalrates

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Articolo 16 TFUE – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Attività riguardanti la sicurezza nazionale Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro – Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo incaricata della protezione dei dati – Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Effetto diretto

***

1)      L’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

devono essere interpretati nel senso che:

un’attività non può essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, esulante dall’ambito di applicazione di tale regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo.

2)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

non possono essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza nazionale escluse dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, le attività di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, aventi l’obiettivo di indagare sulle attività di un’autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale autorità.

3)      L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679

devono essere interpretati nel senso che:

qualora uno Stato membro abbia scelto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, di istituire un’unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a sorvegliare l’applicazione del suddetto regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 gennaio 2024

Þ C‑621/21

 

WS

c.

Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

 

con l’intervento di:

Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non statuali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”

***

1)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

sulla base delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.

2)      L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.

3)      L’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza dell’11 gennaio 2024

Þ C‑252/22

 

Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD

c.

Consiliul Judeţean Suceava,

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău,

Consiliul Local al Comunei Pojorâta

 

con l’intervento di:

QP

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri

***

1)      L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

2)      L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Ordinanza del 9 gennaio 2024

Þ C‑131/23

 

C.A.A.,

C.V.

 

con l’intervento di:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieDirecţia Naţională AnticorupţieServiciul Teritorial Braşov,

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Acte éclairé – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Effetto diretto dei parametri di riferimento – Obbligo di lottare contro la corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello – Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione

***

La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di corruzione.

Per contro, tale decisione deve essere interpretata nel senso che:

gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 9 gennaio 2024

Þ C‑181/21 e C‑269/21

 

G.

c.

M.S. (C‑181/21),

nei confronti di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokuratura Okręgowa w Katowicach

 

e

 

BC,

DC

c.

X (C‑269/21),

nei confronti di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2023

Þ C‑333/21

 

European Superleague Company SL

c.

Fédération internationale de football association (FIFA),

Union of European Football Associations (UEFA)

con l’intervento di

A22 Sports Management SL,

Real Federación Española de Fútbol (RFEF),

Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP)

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Norme introdotte dalle associazioni sportive internazionali –Enti di diritto privato dotati di poteri regolamentari, di controllo e decisionali, nonché di potere sanzionatorio – Norme sull’approvazione preventiva delle competizioni, sulla partecipazione delle società calcistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché sullo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici connessi a tali competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Artt. 56, 101(1, 2 e 3) e 102 TFUE –– Decisione di un’associazione di imprese che arreca pregiudizio alla concorrenza – Nozioni di “oggetto” ed “effetto” anticoncorrenziali – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2023

Þ C‑281/22

 

G.K.,

B.O.D. GmbH,

S.L.

con l’intervento di:

Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate - [Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2023

Þ C‑718/21

 

L. G.

c.

Krajowa Rada Sądownictwa

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di “organo giurisdizionale” - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Camera per la vigilanza straordinaria e gli affari pubblici) del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla legge - Irricevibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 14 dicembre 2023

Þ C‑340/21

 

VB

c.

Natsionalna agentsia za prihodite

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi a tale trattamento – Articolo 24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Articolo 32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento – Valutazione dell’adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle prove – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 14 dicembre 2023

Þ  C‑206/22

 

TF

c.

Sparkasse Südpfalz

Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Virus SARS-Cov-2 – Misure di quarantena – Impossibilità di riportare le ferie annuali retribuite concesse per un periodo coincidente con un periodo di quarantena

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 14 dicembre 2023

Þ C‑456/22

 

VX,

AT

c.

Gemeinde Ummendorf

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Nozione di “danno immateriale” – Pubblicazione online, contenente dati personali, dell’ordine del giorno della riunione di un consiglio comunale – Pubblicazione senza il consenso degli interessati – Domanda di tali interessati a fini di risarcimento del danno immateriale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 14 dicembre 2023

Þ C‑767/21 P

 

Jérôme Rivière et al.

ricorrenti

 

procedimento in cui l’altra parte è:

Parlamento europeo

Impugnazione – Diritto istituzionale – Deputati del Parlamento europeo – Regolamento del Parlamento europeo – Norme di comportamento – Articolo 10, paragrafo 3 – Divieto di esporre striscioni durante le sedute del Parlamento – Provvedimento verbale del presidente del Parlamento che vieta ai deputati di esporre una bandiera nazionale sul loro banco – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Nozione di “atto impugnabile”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 7 dicembre 2023

Þ C‑518/22

 

J.M.P.

c.

AP Assistenzprofis GmbH

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 5 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articolo 19 – Vita indipendente ed inclusione nella società – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 26 – Inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità – Servizio di assistenza personale alle persone con disabilità – Offerta di lavoro contenente l’indicazione di un’età minima e di un’età massima della persona ricercata – Presa in considerazione dei desideri e degli interessi della persona con disabilità – Giustificazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 dicembre 2023

Þ C‑26/22 e C‑64/22

 

UF (C‑26/22),

AB (C‑64/22)

c.

Land Hessen,

con l’intervento di:

SCHUFA Holding AG

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Principio di “liceità” – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da un terzo – Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) – Diritto alla cancellazione in caso di trattamento illecito di dati personali – Articolo 40 – Codici di condotta – Articolo 78, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – Decisione adottata dall’autorità di controllo su un reclamo – Portata del controllo giurisdizionale su detta decisione – Società che forniscono informazioni commerciali – Conservazione di dati provenienti da un registro pubblico relativi all’esdebitazione a favore di una persona – Durata della conservazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 dicembre 2023

Þ C‑128/22

 

Nordic Info BV

c.

Belgische Staat

 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 27 e 29 – Misure che limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione per motivi di sanità pubblica – Misure di portata generale – Normativa nazionale che prevede il divieto di uscire dal territorio nazionale per effettuare viaggi non essenziali verso Stati membri classificati come zone ad alto rischio nel contesto della pandemia di COVID-19 nonché l’obbligo per i viaggiatori che entrano nel territorio nazionale in provenienza da uno di tali Stati membri di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena – Codice frontiere Schengen – Articolo 23 – Esercizio delle competenze di polizia in materia di sanità pubblica – Equivalenza con l’esercizio delle verifiche di frontiera – Articolo 25 – Possibilità di ripristinare controlli alle frontiere interne nel contesto della pandemia di COVID-19 – Controlli effettuati in uno Stato membro nell’ambito di misure di divieto di attraversamento delle frontiere per effettuare viaggi non essenziali in partenza da o a destinazione di Stati dello spazio Schengen classificati come zone ad alto rischio nel contesto della pandemia di COVID-19

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 30 novembre 2023

Þ C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑228/21),

DG (C‑254/21),

XXX.XX (C‑297/21),

PP (C‑315/21),

GE (C‑328/21)

c.

CZA (C‑228/21),

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21)

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto – [Articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 30 novembre 2023

Þ C‑270/22

 

G.D.,

A.R.,

C.M.

c.

Ministero dell’Istruzione,

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 30 novembre 2023

Þ C‑173/22 P

 

MG

 

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca europea per gli investimenti (BEI)

Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 28 novembre 2023

Þ C‑148/22

 

OP

c.

Commune d’An

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2023

Þ C‑374/22

 

XXX

c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Padre di minori rifugiati nati in Belgio – Padre non “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detto padre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessato il diritto di beneficiare di tale protezione se questi non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione – Articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva – Inapplicabilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2023

Þ C‑614/22

 

XXX

c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Madre di minori rifugiati in Belgio – Madre “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detta madre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessata il diritto di beneficiare di tale protezione se essa non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione – Articolo 20 e articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva – Inapplicabilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2023

Þ C‑84/22

 

Right to Know CLG

c.

An Taoiseach

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Rigetto di una richiesta di informazione – Verbali delle riunioni di un governo – Discussioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Eccezioni al diritto di accesso all’informazione – Nozioni di “comunicazioni interne” e di “deliberazioni interne delle autorità pubbliche” – Ricorso giurisdizionale – Annullamento della decisione di rifiuto – Eccezione applicabile individuata nella sentenza – Autorità di cosa giudicata

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2023

Þ C‑201/22

 

Kopiosto ry

c.

Telia Finland Oyi

Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismo di gestione collettiva – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE – Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive estese – Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietà intellettuale - [Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2023

Þ C‑260/22

 

Seven.One Entertainment Group GmbH

c.

Corint Media GmbH

Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto a un equo compenso

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 16 novembre 2023

Þ C‑333/22

 

Ligue des droits humains ASBL,

BA

c.

Organe de contrôle de l’information policière

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 17 – Esercizio dei diritti dell’interessato tramite l’autorità di controllo – Verifica della liceità del trattamento dei dati – Articolo 17, paragrafo 3 – Obbligo di informazione minima dell’interessato – Portata – Validità – Articolo 53 – Diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – Nozione di “decisione giuridicamente vincolante” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 8, paragrafo 3 – Controllo di un’autorità indipendente – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Ordinanza del 16 novembre 2023

Þ C‑636/22

 

PY

 

con l’intervento di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Articolo 5, punto 3 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑598/21

 

SP,

CI

c.

Všeobecná úverová banka a.s.

Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausola di scadenza anticipata del termine – Sindacato giurisdizionale – Proporzionalità rispetto agli inadempimenti contrattuali del consumatore – Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contratto garantito attraverso costituzione di ipoteca su un bene immobile – Vendita stragiudiziale dell’abitazione del consumatore         

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑819/21

 

Staatsanwaltschaft Aachen

 

in presenza di:

M.D.

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑175/22

 

BK,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Articolo 6, paragrafo 4 – Modifica delle informazioni fornite – Modifica della qualificazione del reato – Obbligo di informare tempestivamente l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Equità del procedimento – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 3 – Presunzione di innocenza – Articolo 7, paragrafo 2 – Diritto di non autoincriminarsi – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità del giudice penale – Riqualificazione del reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑125/22

 

X,

Y,

i loro 6 figli minorenni

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale –Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 15 – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Presa in considerazione degli elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente nonché alla situazione generale nel paese di origine – Situazione umanitaria

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22

 

XT (C‑271/22)

KH (C‑272/22)

BX (C‑273/22)

FH (C‑274/22)

NW (C‑275/22)

c.

Keolis Agen SARL

 

con l’intervento di:

Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di lunga durata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑257/22

 

CD

c.

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “soggiorno irregolare” – Direttiva 2013/32/UE – Richiedente la protezione internazionale – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda – Decisione di rimpatrio adottata anteriormente all’emanazione della decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2023

Þ C‑376/22

 

Google Ireland Limited,

Meta Platforms Ireland Limited,

Tik Tok Technology Limited

c.

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

 

con l’intervento di:

Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video  

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 26 ottobre 2023

Þ C‑307/22

 

FT

c.

DW

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati – Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico – Cartella medica – Motivi della richiesta di accesso – Utilizzo dei dati al fine di far valere la responsabilità del professionista sanitario – Nozione di “copia”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 19 ottobre 2023

Þ C‑655/21

 

procedimento penale a carico di

G. ST. T.,

con l’intervento di:

Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar

Rinvio pregiudiziale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Procedimento penale – Ambito di applicazione – Danni subiti dal titolare di un marchio come elemento costitutivo della violazione – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) – Articolo 61 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza – Articolo 49, paragrafi 1 e 3 – Legalità e proporzionalità delle pene

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 19 ottobre 2023

Þ C‑147/22

 

Terhelt5,

con l’intervento di:

Központi Nyomozó Főügyészség

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Ammissibilità di un procedimento penale per fatti di corruzione a carico di un indagato o imputato in uno Stato membro dopo l’archiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti per gli stessi fatti dalla Procura di un altro Stato membro – Condizioni per ritenere che l’indagato o imputato sia stato giudicato con sentenza definitiva – Condizione di un esame condotto nel merito della causa – Necessità di un’istruzione approfondita – Assenza di interrogatorio dell’indagato o imputato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 12 ottobre 2023

Þ C‑57/22

 

YQ

c.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nelle sue funzioni mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 12 ottobre 2023

Þ C‑726/21

 

procedimento penale a carico di:

GR,

HS,

IT,

con l’intervento di:

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Valutazione rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza – Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle indagini preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di “medesimi fatti”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 5 ottobre 2023

Þ C‑496/22

 

EI

c.

SC Brink’s Cash Solutions SRL

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e articolo 6 – Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di progetto di licenziamento collettivo – Assenza di designazione di rappresentanti dei lavoratori – Normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente i lavoratori coinvolti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 5 ottobre 2023

Þ C‑294/22

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides,

c.

SW

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Presupposti affinché tale persona possa essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Mancata assistenza medica – Presupposti

Corte di Giustizia dell’Unione europea 

 

Ordinanza del vicepresidente della Corte

del 27 settembre 2023

Þ C‑564/23 P(R)

 

Consiglio dell’Unione europea

ricorrente

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Nikita Dmitrievich Mazepin

ricorrente in primo grado,

Repubblica di Lettonia

interveniente in primo grado

Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri – Provvedimenti che possono essere adottati dal giudice del procedimento sommario

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Ordinanza del 27 settembre 2023

Þ C‑58/23

 

Y.N.

contro

Republika Slovenija

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 22 e 23 – Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali – Articolo 46, paragrafo 4 – Termine di ricorso ragionevole – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice – Rigetto di una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, mediante procedimento accelerato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 21 settembre 2023

Þ C‑151-22

 

S,

A

c.

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

 

con l’intervento di:

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di persecuzione – “Opinione politica” – Nozione – Opinioni politiche sviluppate nello Stato membro ospitante – Articolo 4 – Valutazione del timore fondato di persecuzione a causa di tali opinioni politiche

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 21 settembre 2023

Þ C‑143-22

 

Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et al.

c.

Ministre de l’Intérieur,

 

con l’intervento di:

Défenseur des droits

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue frontiere interne – Articolo 14 – Provvedimento di respingimento – Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE –– Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Applicabilità della Direttiva anche a cittadini di Paesi terzi  ai fini del loro allontanamento.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 21 settembre 2023

Þ C‑116-22

 

Commissione europea

c.

Repubblica federale di Germania

Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione delle zone speciali di conservazione – Mancata determinazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o insufficienza di misure di conservazione – Prassi amministrativa

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 14 settembre 2023

Þ C‑27-22

 

Volkswagen Group Italia SpA,

Volkswagen Aktiengesellschaft

c.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nei confronti di:

Associazione Cittadinanza Attiva Onlus,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons)

Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16 – Regime di deposito fiscale – Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato – Inosservanza di tali condizioni – Revoca definitiva dell’autorizzazione applicata cumulativamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del “ne bis in idem” – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 14 settembre 2023

Þ C‑55-22

 

NK

c.

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Archiviazione definitiva di un primo procedimento avviato per violazione di una disposizione della normativa nazionale sul gioco d’azzardo – Sanzione amministrativa di carattere penale inflitta per gli stessi fatti per violazione di un’altra disposizione di tale normativa – Archiviazione del primo procedimento a causa dell’erronea qualificazione giuridica della violazione commessa

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 14 settembre 2023

Þ C‑113-22

 

DX

c.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Articolo 6 – Normativa nazionale che prevede il diritto a un’integrazione della pensione soltanto a favore delle donne – Sentenza pregiudiziale della Corte che consente di accertare che tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso – Prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare tale normativa malgrado detta sentenza – Discriminazione distinta – Risarcimento in denaro – Rimborso relativo alle spese e agli onorari di avvocato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 14 settembre 2023

Þ C‑820-21

 

«Vinal» AD

c.

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

 

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Sanzione irrogata in relazione a pratiche commerciali sleali – Natura penale della sanzione – Sanzione penale irrogata in uno Stato membro dopo l’adozione di una sanzione relativa a pratiche commerciali sleali in un altro Stato membro ma divenuta definitiva prima di quest’ultima sanzione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Condizioni – Coordinamento dei procedimenti e delle sanzioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 14 settembre 2023

Þ C‑71-21

 

procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto emesso contro

KT

con l’intervento di:

Sofiyska gradska prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritti fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione da parte di uno Stato membro di un mandato d’arresto emesso dal Regno di Norvegia – Emissione di un nuovo mandato d’arresto da parte del Regno di Norvegia a carico della stessa persona per gli stessi fatti – Esame da parte di un altro Stato membro – Presa in considerazione del rifiuto dell’esecuzione del primo mandato d’arresto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2023

Þ C‑209-22

 

procedimento penale a carico di:

AB

 

con l’intervento di:

Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2023

Þ C‑162-22

 

procedimento avviato da:

A.G.

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Rinvio pregiudiziale  – Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche [Artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali] – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 15, paragrafo 1 – Dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione delle autorità competenti in procedimenti penali – Uso successivo di tali dati nel corso di un’indagine su una condotta illecita - [Artt. 7, 8, 11 e 52, par. 1  della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2023

Þ C‑135-22 P

 

Patrick Breyer, 

ricorrente

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

sostenuta da:

Commissione europea

Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea  [Art. 42 della Carta dei diritti fondamentali ] – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione al diritto di accesso – Tutela degli interessi commerciali – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Documenti riguardanti il progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System” – Decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) che nega l’accesso a determinate informazioni – Interesse pubblico prevalente

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2023

Þ C‑216-21

 

Asociația «Forumul Judecătorilor din România»,

YN

c.

Consiliul Superior al Magistraturii

Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di promozione dei giudici

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 settembre 2023

Þ C‑689-21

 

X

c.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro all’età di 22 anni per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in assenza di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di tale età – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Esame della proporzionalità delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione – Termine di decadenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 24 luglio 2023

Þ C‑107/23 PPU

 

C.I.,

C.O.,

K.A.,

L.N.,

S.P.

 

con l’intervento di:

Statul român

Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio di certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 13 luglio 2023

Þ C‑615-20 e C-671/21

 

YP e a. (C‑615/20),

M. M. (C‑671/20)

con l’intervento di:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,

Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 13 luglio 2023

Þ C‑363-21 e C-364/21

 

Ferrovienord SpA

c.

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (C‑363/21)

nei confronti di:

Procura generale della Corte dei conti,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

e

 

Federazione Italiana Triathlon

c.

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑364/21)

nei confronti di:

Procura generale della Corte dei conti

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Politica economica – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 6 luglio 2023

Þ C‑402-22

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

c.

M.A.

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 6 luglio 2023

Þ C‑8-22

 

XXX

c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 6 luglio 2023

Þ C‑663-21

 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

c.

AA

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità – Direttiva 2008/115/UE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Rinvio dell’allontanamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 4 luglio 2023

Þ C‑252-21

 

Meta Platforms Inc., già Facebook Inc.,

Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd,

Facebook Deutschland GmbH

c.

Bundeskartellamt

 

con l’intervento di:

Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Abuso di posizione dominante da parte dell’operatore di un tale network – Abuso consistente nel trattamento di dati personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni generali d’uso di quest’ultimo – Competenza di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformità di detto trattamento a tale regolamento – Articolazione con le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento 2016/679 – Liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Articolo 4, punto 11 – Nozione di “consenso”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 giugno 2023

Þ C‑660-21

 

Procureur de la République

contro

K.B.,

F.S.

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 22 giugno 2023

Þ C‑823-21

 

Commissione europea

c.

Ungheria

Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo – Presentazione di una domanda – Normativa nazionale che prevede il previo espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 22 giugno 2023

Þ  C‑459/20

 

X

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro – Minore che si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di quest’ultima

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 15 giugno 2023

Þ  C‑132/22

 

BM,

NP

c.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 8 giugno 2023

Þ  C‑430/22 e C‑468/22

 

VB (C‑430/22)

VB (C‑468/22)

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritto di presenziare al processo – Procedimenti in contumacia – Riapertura del processo – Notifica al condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 6 giugno 2023

Þ C‑700-21

 

procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

O.G.

con l’intervento di:

Presidente del Consiglio dei Ministri

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 giugno 2023

Þ C‑204/21

 

Commissione Europea

sostenuta da Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia

c.

Repubblica di Polonia

Rinvio pregiudiziale - Primato del diritto dell'Unione -– Tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione – Indipendenza dei giudici – Competenza in materia di revoca dell'immunità penale dei giudici e in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca – Divieto per i giudici nazionali di mettere in discussione la legittimità di organi giurisdizionali e costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei loro poteri giurisdizionali – Competenza esclusiva per esaminare questioni relative alla mancanza di indipendenza di un tribunale o di un giudice conferito alla Camera di controllo straordinario e affari pubblici della Corte suprema - Diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Dati sensibili – Norme nazionali che impongono al magistrato di dichiarare la propria appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché le funzioni esercitate al loro interno, e prevedono la pubblicazione dei dati contenuti in queste dichiarazioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 25 maggio 2023

Þ C‑608/21

 

procedimento penale di natura amministrativa a carico di

XN

con l’intervento di:

Politseyski organ pri 02 RU SDVR

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 25 maggio 2023

Þ C‑364/22

 

J.B.,

S.B.,

F.B.

c.

Bundesrepublik Deutschland

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Procedura di esame di una domanda – Domande inammissibili – Domanda reiterata – Rimpatrio volontario e allontanamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 17 maggio 2023

Þ C‑626/21

 

Funke sp. z o.o.

c.

Landespolizeidirektion Wien

 

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza dell’11 maggio 2023

Þ C‑817/21

 

R.I.

c.

Inspecţia Judiciară,

N.L.

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Decisione 2006/928/CE – Indipendenza dei giudici – Procedimento disciplinare – Ispettorato giudiziario – Ispettore capo esercente poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di indagine disciplinare

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑40/21

 

T.A.C.

c.

Agenția Națională de Integritate (ANI)

Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑97/21

 

MV – 98

c.

Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

 

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Mancata emissione di un giustificativo fiscale di cassa – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni amministrative di natura penale per un medesimo fatto – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo giurisdizionale relativo all’esecuzione provvisoria di una sanzione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑300/21

 

UI

c.

Österreichische Post AG

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento – Condizioni del diritto al risarcimento – Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento – Necessità di un danno causato da detta violazione – Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto trattamento – Incompatibilità di una norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravità – Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑487/21

 

F.F.

c.

Österreichische Datenschutzbehörde

con l’intervento di:

CRIF GmbH

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑60/22

 

UZ

c.

Bundesrepublik Deutschland

 

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento – Responsabilizzazione del trattamento – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Fascicolo elettronico relativo a una domanda di asilo compilato da un’autorità amministrativa – Trasmissione al giudice nazionale competente mediante una casella di posta elettronica – Violazione degli articoli 26 e 30 – Assenza di un accordo che determina la contitolarità del trattamento e mancata tenuta del registro delle attività di trattamento – Conseguenze – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Articolo 18, paragrafo 1 – Diritto di limitazione di trattamento – Nozione di “trattamento illecito” – Presa in considerazione del fascicolo elettronico da parte di un giudice nazionale – Mancato consenso dell’interessato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C‑200/21

 

TU,

SU

c.

BRD Groupe Société Générale SA,

Next Capital Solutions Ltd

 

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Necessità di una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 4 maggio 2023

Þ C-529/21 et al.

 

OP (C-529/21) e  al.

c.

Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 27 aprile 2023

Þ C-528/21

 

M.D.

c.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Articolo 20 TFUE – Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 5, 11 e 13 – Effetto diretto – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per la sicurezza nazionale – Omessa considerazione della situazione individuale di tale cittadino di un paese terzo – Rifiuto di eseguire una decisione giurisdizionale che ha sospeso l’efficacia di tale decisione di divieto – Conseguenze

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 27 aprile 2023

Þ C-192/22

 

FI

c.

Bayerische Motoren Werke AG

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione di tale diritto – Regime di prepensionamento progressivo – Giorni di ferie annuali maturati durante la fase di lavoro effettuata in base a tale regime ma non ancora goduti – Inabilità al lavoro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 27 aprile 2023

Þ C-681/21

 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

c.

BB

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l’equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da questa stessa normativa

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 26 aprile 2023

Þ C-629/22

 

A.L.

c.

Migrationsverket

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Vicepresidente della Corte)

 

Ordinanza del 21 aprile 2023

Þ C‑204/21 R-RAP

 

Repubblica di Polonia

c.

Commissione europea

Procedimento sommario – Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte – Domanda di revoca o di modifica di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici – Mancata esecuzione – Mutamento di circostanze – Penalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2023

Þ C‑650/21

 

procedimento

FW,

CE,

con l’intervento di:

Landespolizeidirektion Niederösterreich,

Finanzamt Österreich

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2023

Þ C‑52/22

 

BF

c.

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici con il regime pensionistico generale – Primo adeguamento dell’importo della pensione che interviene più rapidamente per una categoria di dipendenti pubblici rispetto ad un’altra – Giustificazioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2023

Þ C‑144/21

 

Parlamento europeo

c.

Commissione europea

sostenuta da:

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C(2020) 8797 – Autorizzazione di taluni usi del triossido di cromo – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Articolo 60 – Rilascio delle autorizzazioni – Obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative – Articolo 62 – Domande d’autorizzazione – Articolo 64 – Procedura per le decisioni d’autorizzazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2023

Þ C‑348/22

 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

c.

Comune di Ginosa

 

Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Sindacato di validità – Base giuridica – Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva – Effetto diretto – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 aprile 2023

Þ C‑699/21

 

E.D.L.

in presenza di:

Presidente del Consiglio dei Ministri

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 18 aprile 2023

Þ C‑1/23 PPU

 

X e al.

c.

État belge

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 5, paragrafo 1 – Presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato membro – Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la suddetta sede – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 24

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 30 marzo 2023

Þ C‑269/22

 

IP,

DD,

ZI,

SS,

HYA

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un giudice imparziale – Diritto alla presunzione d’innocenza – Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale – Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile – Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 30 marzo 2023

Þ C‑338/21

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

c.

S.S.,

N.Z.,

S.S.

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 30 marzo 2023

Þ C‑556/21

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

c.

E.N.,

S.S.,

J.Y.

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 30 marzo 2023

Þ C‑34/21

 

Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

c.

Minister des Hessischen Kultusministeriums

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale – Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 – Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 23 marzo 2023

Þ C‑365/21

 

procedimento penale a carico di

MR

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 23 marzo 2023

Þ C‑412/21

 

Dual Prod SRL

c.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca  Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della presunzione d’innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 23 marzo 2023

Þ C‑514/21 e C‑515/21

 

LU (C‑514/21),

PH (C‑515/21)

con l’intervento di:

Minister for Justice and Equality

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Violazione – Conseguenze

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 23 marzo 2023

Þ C‑662/21

 

Booky.fi Oy

con l’intervento di:

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 marzo 2023

Þ C‑100/21

 

QB

c.

Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo del risarcimento Principio di effettività – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 16 marzo 2023

Þ C‑174/21

 

Commissione europea

c.

Repubblica di Bulgaria

 

sostenuta da:

Repubblica di Polonia

interveniente,

Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 9 marzo 2023

Þ C‑752/21

 

JP EOOD

c.

Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas»

 

con l’intervento di:

Okrazhna prokuraturaHaskovo

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Mezzi di ricorso – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Contrabbando doganale – Beni appartenenti a un terzo sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere penale – Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione amministrativa di sequestro ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 2 marzo 2023

Þ C‑477/21

 

IH

c.

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratoriOrganizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 2 marzo 2023

Þ C‑268/21

 

Norra Stockholm Bygg AB

c.

Per Nycander AB

 

con l’intervento di:

Entral AB

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Liceità del trattamento – Produzione di un documento contenente dati personali nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile – Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) – Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari – Esecuzione delle azioni civili – Requisiti da rispettare – Presa in considerazione dell’interesse delle persone di cui trattasi – Ponderazione dei contrapposti interessi in gioco – Articolo 5 – Minimizzazione dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8 – Diritto alla protezione dei dati personali – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 16 febbraio 2023

Þ C‑638/22 PPU

 

T.C.,

Rzecznik Praw Dziecka,

Prokurator Generalny (Procuratore generale)

 

con l’intervento di:

M.C.,

Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell'Aia del 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Art. 11 – Domanda di ritorno di un minore – Decisione definitiva che ordina il ritorno di un minore – Normativa di uno Stato membro che prevede la sospensione di diritto dell'esecuzione di tale decisione in caso di domanda proposta da talune autorità nazionali ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali!]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 16 febbraio 2023

Þ C‑745/21

 

L.G.

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse superiore del minore – Articolo 16, paragrafo 1 – Persona a carico – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Attuazione da parte di uno Stato membro – Cittadina di un paese terzo in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale – Matrimonio – Coniuge beneficiario di una protezione internazionale nello Stato membro interessato – Decisione di rifiuto di trattare la domanda e di trasferire la richiedente verso un altro Stato membro considerato competente per tale domanda

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 16 febbraio 2023

Þ C‑349/21

 

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS

 

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58 – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Prassi in base alla quale la decisione è redatta secondo un modello di testo prestabilito e privo di motivazione specifica – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione

                                     

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 16 febbraio 2023

Þ C‑635/20 P

 

Commissione europea

ricorrente,

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Regno di Spagna

Repubblica italiana                         

ricorrenti in primo grado

Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di investigatori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 16 febbraio 2023

Þ C‑623/20 P

 

Commissione europea

ricorrente,

 

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica italiana                         

ricorrente in primo grado,

Regno di Spagna

interveniente in primo grado

Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Ordinanza del 15 febbraio 2023

Þ C‑484/22

 

Bundesrepublik Deutschland

c.

GS, rappresentato dai genitori

 

con l’intervento di:

Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minorenne di un paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 9 febbraio 2023

Þ C‑402/21

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,       

c.

S,

e

E,

C

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno – Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di standstill – Articolo 14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 2 febbraio 2023

Þ C‑372/21

 

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

c.

Bildungsdirektion für Vorarlberg

Rinvio pregiudiziale – Status delle Chiese e delle associazioni o comunità religiose negli Stati membri in base al diritto dell’Unione – Articolo 17, paragrafo 1, TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità – Sovvenzioni per un istituto scolastico privato – Richiesta presentata da un’associazione religiosa stabilita in un altro Stato membro – Istituto riconosciuto da tale associazione come scuola confessionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 31 gennaio 2023

Þ C‑158/21

 

procedimento penale a carico di

 

Lluís Puig Gordi,

Carles Puigdemont Casamajó,

Antoni Comín Oliveres,

Clara Ponsatí Obiols,

Meritxell Serret Aleu,

Marta Rovira Vergés,

Anna Gabriel Sabaté

 

con l’intervento di:

Ministerio Fiscal,

Abogacía del Estado,

Partido político VOX

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell’autorità giudiziaria emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 26 gennaio 2023

Þ C‑205/21

 

procedimento penale a carico di

V.S.

 

con l’intervento di:

Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Limitazione delle finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo 6, lettera a) – Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone – Articolo 8 – Liceità del trattamento – Articolo 10 – Trasposizione – Trattamento di dati biometrici e di dati genetici – Nozione di “trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro” – Nozione di “strettamente necessario” – Potere discrezionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Presunzione d’innocenza – Limitazione – Reato doloso perseguibile d’ufficio – Persone formalmente accusate – Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un profilo del DNA – Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta – Sistematicità della raccolta

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 19 gennaio 2023

Þ C‑162/21

 

Pesticide Action Network Europe ASBL,

Nature et Progrès Belgique ASBL,

TN

c.

État belge,

 

con l’intervento di:

Sesvanderhave SA,

Confédération des Betteraviers Belges ASBL,

Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel),

Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar),

Raffinerie Tirlemontoise SA

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso all’esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e dell’ambiente – Principio di precauzione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 19 gennaio 2023

Þ C‑147/21

 

Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF),

Florame,

Hyteck Aroma-Zone,

Laboratoire Gilbert,

Laboratoire Léa Nature,

Laboratoires oméga Pharma France,

Pierre Fabre Médicament,

Pranarom France,

Puressentiel France

c.

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C‑583/22 PPU

 

procedimento penale a carico di

MV

 

con l’intervento di:

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione delle condanne nell’altro Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21

 

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

c.

B (C‑323/21),

F (C‑324/21),

e

K

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali!]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-280/21

 

P.I.

c.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Requisiti per l’attribuzione dello status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di persecuzione – Nozioni di “opinione politica” e di “opinione politica attribuita” – Tentativi di un richiedente asilo di difendersi, nel suo paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non statali che agiscono con modalità illecite e sono in grado di strumentalizzare l’apparato repressivo dello Stato interessato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-395/21

 

D.V.

c.

M.A

Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-356/21

 

J. K.

c.

TP S.A.

 

con l’intervento di:

PTPA

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Condizioni di accesso al lavoro autonomo – Condizioni di occupazione e di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Lavoratore autonomo che opera sulla base di un contratto d’opera – Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto – Libertà di scegliere un contraente

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-132/21

 

BE

c.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

 

con l’intervento di:

Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli da 77 a 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione – Autonomia procedurale – Efficacia delle norme di protezione stabilite da tale regolamento – Applicazione coerente ed omogenea di tali norme nell’insieme dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 12 gennaio 2023

Þ C-154/21

 

RW

c.

Österreichische Post AG

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso dell’interessato ai propri dati – Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali – Limitazioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 22 dicembre 2022

Þ C-279/21

 

X

c.

Udlændingenævnet

Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 dicembre 2022

Þ C-237/21

 

S.M.

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft München

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 dicembre 2022

Þ C-61/21

 

JP

c.

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 15 dicembre 2022

Þ C-311/21

 

CM

c.

TimePartner Personalmanagement GmbH

Rinvio pregiudiziale – Occupazione e politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 5 – Principio della parità di trattamento – Necessità di garantire, in caso di deroga a tale principio, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale – Contratto collettivo che prevede una retribuzione inferiore a quella del personale impiegato direttamente dall’impresa utilizzatrice – Tutela giurisdizionale effettiva – Sindacato giurisdizionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza dell’8 dicembre 2022

Þ C-731/21

 

GV

c.

Caisse nationale d’assurance pension

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile – Normativa nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 dicembre 2022

Þ C-460/20

 

TU,

RE

c.

Google LLC

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 novembre 2022

Þ  C-37/20 e C‑601/20

 

WM (C‑37/20)

Sovim SA (C‑601/20)

c.

Luxembourg Business Registers

Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 novembre 2022

Þ C-69/21

 

X

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 17 novembre 2022

Þ C-304/21

 

VT

c.

Ministero dell’Interno,

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 novembre 2022

Þ C-898/19 P

 

Fiat Chrysler Finance Europe e Granducato di Lussemburgo

c.

Commission

 

con l’intervento di:

Irlanda

Impugnazione della decisione del Tribunale UE che ha dichiarato un aiuto del Lussemburgo incompatibile con il mercato interno – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di piena concorrenza – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta “normale”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 novembre 2022

Þ C‑873/19

 

Deutsche Umwelthilfe eV

c.

Bundesrepublik Deutschland,

 

con l’intervento di:

Volkswagen AG

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 9, paragrafo 3 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, primo comma – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Associazione per la tutela dell’ambiente – Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni veicoli – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli – Stato dell’arte

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 novembre 2022

Þ C‑704/20 e C-39/21

 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

c.

C, B (C‑704/20)

e

X

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑39/21)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presupposti di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento – Esame d’ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 27 ottobre 2022

Þ C‑129/21

 

Proximus NV

c.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Consenso dell’abbonato – Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi di informazione e responsabilità del titolare del trattamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 13 ottobre 2022

Þ C‑344/20

 

L.F.

c.

S.C.R.L.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali – Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche – Divieto che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi altro tipo di manifestazione di tali convinzioni – Abbigliamento con connotazione religiosa

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 22 settembre 2022

Þ C‑159/21

 

GM

c.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

Alkotmányvédelmi Hivatal,

Terrorelhárítási Központ

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Revoca dello status – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale – Compromissione della sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità specializzata – Accesso al fascicolo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 20 settembre 2022

Þ C‑339/20 e C‑397/20

 

procedimenti penali a carico di

VD (C‑339/20),

SR (C‑397/20)

Rinvio pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abusi di mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d) – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h) – Poteri di vigilanza e di indagine dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) – Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari – Possibilità per l’AMF di chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 7 settembre 2022

Þ C-624/20

 

E.K.

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo – Nozione autonoma del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 1 agosto 2022

Þ C-242/22 PPU

 

procedimento penale a carico di

TL

con l’intervento di:

Ministério Público

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 1 agosto 2022

Þ C‑422/21

 

procedimento

Ministero dell’Interno

contro

TO

Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 1 agosto 2022

Þ C‑19/21

 

procedimento

I,

S

c.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 1 agosto 2022

Þ C‑184/20

 

procedimento

OT

c.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

con l’intervento di:

Fondas «Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras»

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1 – Direttiva 95/46/CE – Articolo 7, lettera c) – Articolo 8, paragrafo 1 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Obiettivo di interesse pubblico – Proporzionalità – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Normativa nazionale che impone la pubblicazione su Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi privati di persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o di dirigenti di associazioni o di enti percettori di fondi pubblici – Prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 14 luglio 2022

Þ C‑274/21 e C‑275/21

 

procedimenti

EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

c.

Repubblica d’Austria,

Bundesbeschaffung GmbH

 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 33 – Assimilazione di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 – Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro – Normativa nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti pubblici – Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un ricorso – Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile – Diritto a un ricorso effettivo – Direttiva 89/665 – Articoli 1, 2 e 2 bis – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di accesso alla giustizia – Determinazione del valore stimato di un appalto pubblico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 14 luglio 2022

Þ C-168/21

 

procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

KL

con l’intervento di:

Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Nona Sezione)

 

Sentenza del 7 luglio 2022

Þ C-261/21

 

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

c.

L.B. (C‑257/21),

R.G. (C‑258/21)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 7 luglio 2022

Þ C-257/21 e C-258/21

 

Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH

c.

L.B. (C‑257/21),

R.G. (C‑258/21)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Tutela dei lavoratori – Directive 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Lavoro notturno – Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il lavoro notturno svolto in modo occasionale – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 7 luglio 2022

Þ C‑7/21

 

procedimento

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

c.

CB,

DF,

GH

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 30 giugno 2022

Þ C‑72/22 PPU

 

procedimento

M.A.

con l’intervento di:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 30 giugno 2022

Þ C‑105/21

 

procedimento penale a carico di

IR

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 30 giugno 2022

Þ C‑625/20

 

KM

c.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione indiretta fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità di due o più pensioni di invalidità professionale totale maturate nell’ambito dello stesso regime legale di sicurezza sociale – Compatibilità di pensioni di tale tipo quando rientrano in regimi legali di sicurezza sociale distinti – Accertamento di una discriminazione indiretta sulla base di dati statistici – Determinazione dei gruppi interessati da confrontare – Giustificazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 28 giugno 2022

Þ C‑278/20

 

Commissione europea

c.

Regno di Spagna

Inadempimento di uno Stato – Responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazione del diritto dell’Unione imputabile al legislatore nazionale – Violazione della Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore nazionale – Principi di equivalenza e di effettività

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza del 24 giugno 2022

Þ C‑2/21

 

procedimento

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

con l’intervento di:

K.S.,

S.V.D.,

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C.,

Prokuratura Krajowa,

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 giugno 2022

Þ C‑817/19

 

Ligue des droits humains

c.

Conseil des ministres

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Dati del codice di prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione – Direttiva (UE) 2016/681 – Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi – Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di tali dati – Periodo di conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 9 giugno 2022

Þ C‑673/20

 

EP

c.

Préfet du Gers,

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l’intervento di:

Maire de Thoux

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 2 giugno 2022

Þ C‑587/20

 

Ligebehandlingsnævnet

c.

HK/Danmark,

HK/Privat

con l’intervento di:

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori – Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 2 giugno 2022

Þ C‑353/20

 

Skeyes

c.

Ryanair DAC

Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitore di servizi di traffico aereo – Decisione di chiudere lo spazio aereo – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Utente dello spazio aereo – Compagnie aeree – Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo – Articolo 58 TFUE – Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti – Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto a un ricorso effettivo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 19 maggio 2022

Þ C‑569/20

 

procedimento penale a carico di

IR

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa ‒ [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 12 maggio 2022

Þ C‑505/20

 

RR,

JG

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale ‒ [Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 12 maggio 2022

Þ C‑426/20

 

GD,

ES

c.

Luso Temp - Empresa de Trabalho Temporário SA

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) – Nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale” – Indennità dovuta a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro ‒ [Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 5 maggio 2022

Þ C‑405/20

 

EB,

JS,

DP

c.

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego [Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali] – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera c), e articolo 12 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Regime professionale di previdenza sociale applicabile successivamente alla data prevista da detto protocollo e da detto articolo 12 – Pensioni di vecchiaia dei funzionari – Normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia – Adeguamento decrescente in funzione dell’importanza dell’importo della pensione di vecchiaia accompagnata da una completa esclusione di adeguamento oltre una certa soglia – Giustificazioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Sentenza del 5 maggio 2022

Þ C‑265/20

 

FN

c.

Universiteit Antwerpen e a.

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Personale accademico a tempo parziale – Nomina in ruolo automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a tempo pieno – Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale – Insussistenza dei requisiti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza del 5 maggio 2022

Þ C‑451/19 e C-532/19

 

Subdelegación del Gobierno en Toledo

c.

XU (C‑451/19),

QP (C‑532/19)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Domanda di carta di soggiorno di un suo familiare, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo, per il cittadino dell’Unione, di disporre di risorse sufficienti – Obbligo di convivenza dei coniugi – Figlio minorenne, cittadino dell’Unione – Legislazione e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 28 aprile 2022

Þ C‑804/21 PPU

 

C,

CD,

c.

Syyttäjä

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Procedura pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 23, paragrafo 3 - Necessità di intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Articolo 6, paragrafo 2 - Servizi di polizia - Esclusione - Forza maggiore - Nozione - Ostacoli giuridici alla consegna - Azioni giudiziarie promosse dalla persona ricercata - Protezione internazionale - Esclusione - Articolo 23, paragrafo 5 - Scadenza dei termini previsti per la consegna - Conseguenze - Liberazione - Obbligo di adottare ogni altra misura necessaria per prevenire la latitanza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 28 aprile 2022

Þ C‑86/21

 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

c.

Delia

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Sistema nazionale relativo al riconoscimento della carriera professionale dei professionisti del settore sanitario – Mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita presso i servizi sanitari di un altro Stato membro – Ostacolo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 28 aprile 2022

Þ C‑319/20

 

Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook Ireland Limited

c.

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 80 – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione senza scopo di lucro – Azione rappresentativa intentata da un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sul divieto delle pratiche commerciali sleali, sulla violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o sul divieto di utilizzo di condizioni generali di contratto nulle

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 26 aprile 2022

Þ C‑368/20 e C-369/20

 

NW

c.

Landespolizeidirektion Steiermark (C‑368/20),

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Libera circolazione delle persone [Articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali]  – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi – Normativa nazionale che prevede diversi periodi successivi di controlli che portano a un superamento di tale durata – Mancata conformità di una siffatta normativa all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce – Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione – Mancata conformità di un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 26 aprile 2022

Þ C‑401/19

 

Repubblica di Polonia

c.

Parlamento europeo, 

Consiglio dell’Unione europea

sostenuti da:

Regno di Spagna

Repubblica francese

Repubblica portoghese

Commissione europea

Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 7 aprile 2022

Þ C‑236/20

 

PG

c.

Ministero della Giustizia,

CSM – Consiglio Superiore della Magistratura,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con l’intervento di:

Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa),

TR,

PV,

Associazione Nazionale Giudici di Pace – ANGDP,

RF,

GA,

GOT Non Possiamo Più Tacere,

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari – UNIMO

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 5 aprile 2022

Þ C‑140/20

 

G.D.

c.

Commissioner of An Garda Síochána,

Minister for Communications, Energy and Natural Resources,

Attorney General

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 31 marzo 2022

Þ C‑231/21

 

IA

c.

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di “detenzione” – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 29 marzo 2022

Þ C‑132/20

 

BN,

DM,

EN

c.

Getin Noble Bank S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 24 marzo 2022

Þ C‑529/18 P e C‑531/18 P

 

PJ

c.

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Impugnazione – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea                      

 

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 24 marzo 2022

Þ C‑245/20

 

X,

Z

c.

Autoriteit persoonsgegevens

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 marzo 2022

Þ C‑117/20

 

bpost SA

c.

Autorité belge de la concurrence

 

con l’intervento di:

Publimail SA,

Commissione europea

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 marzo 2022

Þ C‑302/20

 

sig. A

c.

Autorité des marchés financiers (AMF)

invio pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abuso di mercato – Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE – “Informazione privilegiata” – Nozione – Informazione avente “carattere preciso” – Informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari – Carattere illecito della comunicazione di un’informazione privilegiata – Eccezioni – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione di un’informazione privilegiata durante il normale esercizio di una professione – Articolo 21 – Comunicazione di un’informazione privilegiata ai fini dell’attività giornalistica – Libertà di stampa e libertà di espressione – Comunicazione da parte di un giornalista ad una fonte abituale di un’informazione relativa all’imminente pubblicazione di un articolo di stampa ‒ [Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 10 marzo 2022

Þ C‑519/20

 

Procedimento nei confronti di

K

 

con l’intervento di:

Landkreis Gifhorn

Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Effetto diretto – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione – Trattenimento in un istituto penitenziario – Presupposti – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Nozione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale effettivo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 10 marzo 2022

Þ C‑177/20

 

«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

c.

Vas Megyei Kormányhivatal

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività – Responsabilità dello Stato membro ‒ [Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza dell’8 marzo 2022

Þ C‑205/20

 

NE

c.

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

 

con l’intervento di:

Finanzpolizei Team 91

Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – [Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del primato del diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Ordinanza del 1 marzo 2022

Þ C‑306/19 et al.

 

Milis Energy e a.

c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 17 – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 24 febbraio 2022

Þ C‑389/20

 

CJ

c.

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Collaboratori domestici – Tutela contro la disoccupazione – Esclusione – Particolare svantaggio per i lavoratori di sesso femminile – Obiettivi legittimi di politica sociale – Proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2022

Þ C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU

 

Procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

X (C‑562/21 PPU)

Y (C‑563/21 PPU)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge

 

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2022

Þ C‑430/21

 

Procedimento promosso da

RS

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 febbraio 2022

Þ C‑483/20

 

XXXX

c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 10 febbraio 2022

Þ C‑485/20

 

XXXX

c.

HR Rail SA

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Licenziamento di un lavoratore divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del suo posto di lavoro – Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo di riassegnazione a un altro posto di lavoro – Ammissione con riserva di non integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro  [Articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 gennaio 2022

Þ C‑118/20

 

JY

c.

Wiener Landesregierung

 

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 13 gennaio 2022

Þ C‑282/19

 

YT et a.

c.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR,

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

 

con l’intervento di:

Federazione GILDA-UNAMS

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – [Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio generale di non discriminazione in base alla religione] - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Insegnanti di religione cattolica – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno permanente di personale supplente

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 13 gennaio 2022

Þ C‑177/19P et a.

 

Repubblica federale di Germania e a.

c.

Commissione europea

Impugnazione – Ricorso di annullamento – Ambiente – Omologazione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) – Fissazione, per le emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione di taluni veicoli – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 21 dicembre 2021

Þ C‑497/20

 

Randstad Italia SpA

c.

Umana SpA,

Azienda USL Valle d’Aosta,

IN. VA SpA,

Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 14 dicembre 2021

Þ C‑490/20

 

V.М.А.

c.

Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – [Articoli 7, 9, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali e] Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2021

Þ C‑564/19 et al.

 

Procedimento penale a carico di IS

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 23 novembre 2021

Þ C‑833/19P

 

Consiglio dell’Unione europea

 

procedimento in cui l’altra parte è:

Hamas

 

Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Motivazione individuale notificata all’organizzazione e contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale – Articolo 297, paragrafo 2, TFUE

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 novembre 2021

Þ C‑748/19 et al.

 

Procedimenti penali a carico di WB e altri

 

con l’intervento di:

Prokuratura Krajowa

 

Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 16 novembre 2021

Þ C‑821/19

 

Commissione europea

c.

Ungheria

 

Ricorso per inadempimento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Nozioni di “paese terzo sicuro” e di “paese di primo asilo” – Sostegno offerto ai richiedenti asilo – Configurazione come reato – Divieto di ingresso nella zona frontaliera dello Stato membro interessato

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 11 novembre 2021

Þ C‑852/19

 

procedimento penale a carico di

Ivan Gavanozov

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 9 novembre 2021

Þ C‑91/20

 

LW

c.

Bundesrepublik Deutschland

 

Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza del 2 settembre 2021

Þ C‑854/19

 

Vodafone GmbH,

c.

Bundesrepublik Deutschland

 

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Esclusione della “tariffa zero” in caso di roaming

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 2 settembre 2021

Þ C‑350/20

 

O.D. et al.

c.

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

 

con l’intervento di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Rinvio pregiudiziale – [ Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali ] Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 luglio 2021

Þ C‑791/19

 

Commissione europea

c.

Repubblica di Polonia

Inadempimento di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai giudici - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Infrazioni disciplinari derivanti dal contenuto delle decisioni giudiziarie – Corti o tribunali disciplinari indipendenti istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE - Limitazione del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre alla Corte di giustizia domande di pronuncia pregiudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 luglio 2021

Þ C‑804/18 e C‑341/19

 

IX

c.

WABE eV (C‑804/18),

e

MH Müller Handels GmbH

c.

MJ (C‑341/19)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali – Norma interna di un’impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni – Discriminazione diretta o indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali – Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 15 luglio 2021

Þ C‑795/19

 

XX

c.

Tartu Vangla

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 – Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti penitenziari – Non conformità alle soglie minime di percezione sonora richieste – Impossibilità assoluta di mantenere le funzioni

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 giugno 2021

Þ C‑682/18 e C‑683/18

 

Frank Peterson

c.

Google LLC,

YouTube Inc.,

YouTube LLC,

Google Germany GmbH (C‑682/18),

e

Elsevier Inc.

c.

Cyando AG (C‑683/18)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 22 giugno 2021

Þ C‑439/19

 

B

 

con l’intervento di:

Latvijas Republikas Saeima

Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l’accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di “dati personali relativi a condanne penali e reati” – Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d’informazione – Conciliazione con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 giugno 2021

Þ C-645/19

 

Facebook Ireland Ltd.,

Facebook Inc.,

Facebook Belgium BVBA

c.

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali – Meccanismo dello “sportello unico” – Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in sede giudiziale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 3 giugno 2021

Þ C-914/19

 

Ministero della Giustizia

c.

GN

 

nei confronti di:

HM,

JL,

JJ

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 18 maggio 2021

Þ C-83/19 et al.

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »

c.

Inspecţia Judiciară (C‑83/19),

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »,

Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »

c.

Consiliul Superior al Magistraturii (C‑127/19),

 

PJ c. QK (C‑195/19),

 

SO c. TP et a. (C‑291/19),

 

Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România »,

Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor »,

OL

c.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României (C‑355/19),

 

et AX c. Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19)

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 - Misure appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare determinati parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Decisione 2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e di verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla sua base - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Art. 19, n. 1, lett. b), del Trattato di adesione Stato di diritto - Articolo 19, Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Leggi d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel 2018 e nel 2019 relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla responsabilità dei giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello dell'Ispettorato giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione incaricata di indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario - Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei giudici per gli errori giudiziari

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 20 aprile 2021

Þ C-896/19

 

Repubblika

c.

Il-Prim Ministru

 

con l’intervento di:

WY

Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 15 aprile 2021

Þ C-798/18 e C-799/18

 

Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C‑798/18),

Athesia Energy Srl e a. (C‑799/18)

c.

Ministero dello Sviluppo economico,

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

 

nei confronti di:

Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane,

Confederazione generale dell’agricoltura italiana - Confagricoltura

 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 aprile 2021

Þ C-30/19

 

Diskrimineringsombudsmannen

c.

Braathens Regional Aviation AB

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell’asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l’asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 15 aprile 2021

Þ C-194/19

 

H.A.

c.

État belge

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva

[ Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ]

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza del 15 aprile 2021

Þ C-511/19

 

AB

c.

Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Lavoratori collocati in riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro – Riduzione retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese retributive del settore pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Finalità legittima di politica sociale – Situazione di crisi economica

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza del 25 marzo 2021

Þ C-565/19 P

 

Armando Carvalho e a.

c.

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Appello – Azione per annullamento e per danni – Ambiente – Quadro 2030 per il clima e l’energia – Quarto paragrafo dell’Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire ‒ Assenza di un “interesse individuale” ‒ Carta dei diritti fondamentali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza del 17 marzo 2021

Þ C-652/19

 

KO

c.

Consulmarketing SpA, in fallimento

 

con l’intervento di:

Filcams CGIL,

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

[ Ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali ]

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo – Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale data

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Sentenza dell’11 marzo 2021

Þ C-112/20

 

M.A.

c.

État belge

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore cittadino dell’Unione europea – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore in sede di adozione della decisione di rimpatrioArticoli 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 10 marzo 2021

Þ C-648/20PPU

 

PI

 

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 2 marzo 2021

Þ C-746/18

 

H.K.

 

con l’intervento di:

Prokuratuur

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 2 febbraio 2021

Þ C-481/19

 

DB

c.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

 

nei confronti di:

Presidente del Consiglio dei ministri

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeaDiritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 28 gennaio 2021

Þ C-649/19

 

IR

 

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

 

 

[Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali]

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 17 dicembre 2020

Þ C-808/18

 

Commissione

c.

Ungheria

Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie procedurali – Soggiorno obbligatorio in zone di transito – Trattenimento – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono la domanda di protezione internazionale – Diritto di rimanere nel territorio

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Decima Sezione)

 

Ordinanza del 10 dicembre 2020

Þ C-220/20

 

XX

c.

OO

 

nei confronti di:

WW,

XC,

VS

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Stato di emergenza sanitaria nazionale – Continuità dell’attività giudiziaria – Rinvio delle udienze – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 25 novembre 2020

Þ C-303/19

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

c.

VR

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 25 novembre 2020

Þ C-302/19

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

c.

WS

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamentoSicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 18 novembre 2020

Þ C-463/19

 

Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

c.

Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

 

con l’intervento di:

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

 

 

 

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 14 e 28 – Contratto collettivo nazionale che riconosce il diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternità per le lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio – Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile – Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità – Presupposti d’applicazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza del 10 novembre 2020

Þ C‑644/18

 

Commissione

c.

Italia

Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 6 ottobre 2020

Þ C-66/18

 

Commissione

c.

Ungheria

 

Inadempimento - Ricevibilità - Competenza della Corte - Accordo generale sugli scambi di servizi - Articolo XVI - Accesso al mercato - Elenco di impegni specifici - Condizione relativa all'esistenza di un'autorizzazione - Articolo XX, paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento nazionale - Prestatore di servizi con sede legale in uno Stato terzo - Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di istruzione superiore nel suo territorio - Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con la sede del fornitore - Obbligo di fornire formazione nella sede del fornitore - Modifica delle condizioni di concorrenza a vantaggio dei fornitori nazionali - Giustificazione - Ordine pubblico - Prevenzione di pratiche ingannevoli - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Direttiva 2006/123 / CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi questi - Esistenza di una restrizione - Giustificazione - Ragioni imperative di interesse pubblico - Ordine pubblico - Prevenzione di pratiche ingannevoli - Elevato livello di qualità dell'insegnamento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 13 - Libertà accademica - Articolo 14, comma 3 - Libertà di costituire istituti di istruzione - Articolo 16 - Libertà di esercizio dell'impresa - Articolo 52, comma 1

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 15 settembre 2020

Þ C‑807/18 C‑39/19

 

Telenor Magyarország Zrt.

c.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke,

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Diritto di accedere alle applicazioni e ai servizi, nonché di utilizzarli – Diritto di fornire applicazioni e servizi – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Nozioni di “accordi”, di “pratiche commerciali”, di “utenti finali” e di “consumatori” – Valutazione dell’esistenza di una limitazione all’esercizio dei diritti degli utenti finali – Modalità – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Divieto di misure di blocco e di rallentamento del traffico – Eccezioni – Pratiche commerciali consistenti nell’offrire pacchetti che prevedono che i clienti che li sottoscrivono acquistino un piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia detratto l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a “tariffa zero”, e che essi possano, una volta esaurito detto volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza 3 settembre 2020

Þ C-719/18

 

Vivendi

c.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

 

nei confronti di:

Mediaset SpA

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europeaLibertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un’impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una “rilevante dimensione economica” in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Settima Sezione)

 

Ordinanza 4 giugno 2020

Þ C-32/20

 

TJ

c.

Balga Srl

 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare – Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali – Incompetenza manifesta

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza 2 aprile 2020

Þ C-715/17, C-718/17 e C-719/17

 

Commissione

c.

Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia

Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 24 ottobre 2018

Þ C-234/17

 

XC, YB e ZA

c.

Austria

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Obbligo di estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea – Insussistenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 24 settembre 2019

Þ C‑507/17

 

Google LLC, succeduta alla Google Inc.,

c.

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

 

con l’intervento di:

Wikimedia Foundation Inc.,

Fondation pour la liberté de la presse,

Microsoft Corp.,

Reporters Committee for Freedom of the Press e altri,

Article 19 e altri,

Internet Freedom Foundationaltri,

Défenseur des droits

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 14 maggio 2019

Þ C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17

 

M

c.

Ministerstvo vnitra (C‑391/16),

e

X (C‑77/17), X (C‑78/17)

c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Articolo 6, paragrafo 3, TUE – Convenzione di Ginevra

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 20 marzo 2018

Þ C-596-16 e C-597/16

 

Enzo Di Puma

c.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C‑596/16)

e

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

c.

Antonio Zecca (C‑597/16)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni – Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni privilegiate – Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 20 marzo 2018

Þ C-537-16

 

Garlsson Real Estate SA, in liquidazione,

Stefano Ricucci,

Magiste International SA

c.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 20 marzo 2018

Þ C-524-15

 

Menci Luca

c.

Procura della Repubblica

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 20 dicembre 2017

Þ C-434-15

 

Asociación Profesional Elite Taxi

c.

Uber Systems SpainSL

Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell’informazione – Servizio d’intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti in aerea urbana – Requisito di un’autorizzazione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 5 dicembre 2017

Þ C-42-17

 

M.A.S.,

M.B.

 

con l’intervento di:

Presidente del Consiglio dei Ministri

Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 6 settembre 2017

Þ C-643-15 C-647/15

 

Repubblica Slovacca e Ungheria

c.

Consiglio dell’Unione europea

Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 26 luglio 2017

Þ C-112-16

 

Persidera SpA

c.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Parità di trattamento – Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenze analogiche – Presa in considerazione di radiofrequenze analogiche utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero di radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali ottenute

Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione)

 

Sentenza 26 luglio 2017

Þ C-560-15

 

Europa Way Srl,

Persidera SpA

c.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ministero dello Sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi – Annullamento di una procedura di selezione gratuita (“beauty contest”) in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Previa consultazione – Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 5 aprile 2017

Þ C-217-15 e C-350/15

 

Massimo Orsi (C 217/15)

Luciano Baldetti (C 350/15)

Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2 e 273 — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Identità della persona imputata o sanzionata — Insussistenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 14 marzo 2017

Þ C-157-15

 

Samira Achbita,

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

c.

G4S Secure Solutions NV

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di un’impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 19 aprile 2016

Þ C-441-16

 

Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S

c.

Successione Karsten Eigil Rasmussen

Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Principio della non discriminazione in ragione dell’età – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza 17 dicembre 2015

Þ C-419-14

 

WebMindLicenses Kft.

c.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó-

és Vám Főigazgatóság

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 – Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica – Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica – Abuso di diritto – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Utilizzo da parte dell’amministrazione tributaria di prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all’insaputa del soggetto passivo – Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 6 ottobre 2015

Þ C-362-14

 

Maximillian Schrems

c.

Data Protection Commissione

 

con l’intervento di:

Digital Rights Ireland Ltd

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 25 e 28 – Trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Decisione 2000/520/CE – Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle autorità nazionali di controllo.

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 1 ottobre 2015

Þ C-290-14

 

Skerdjan Celaj

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni – Violazione del divieto di ingresso – Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale – Compatibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Sentenza 17 settembre 2015

Þ C-416-14

 

Fratelli De Pra SpA,

SAIV SpA

c.

Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno

Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza

Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l’impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 8 settembre 2015

Þ C-105-14

 

Ivo Taricco e altri

Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Seconda Sezione)

 

Sentenza 2 settembre 2015

Þ C-309-14

 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale – Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 15 gennaio 2014

Þ C-176-12

 

Association de médiation sociale

c.

Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches du Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

Politica sociale – Direttiva 2002/14/CE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 27 – Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati – Calcolo delle soglie – Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione – Ruolo del giudice nazionale

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 18 dicembre 2014

Þ C‑364/13

 

International Stem Cell Corporation

c.

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/44/CE – Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) – Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti – Produzione di cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità – Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 11 dicembre 2014

Þ C‑212/13

 

František Ryneš

c.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Terza Sezione)

 

Sentenza 26 novembre 2014

Þ C‑22/13 e a.

 

Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)

c.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

con l’intervento di:

Federazione Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

 

e

Fortuna Russo

c.

Comune di Napoli (C-63/13)

e

Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari

c.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di diritto al risarcimento del danno

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quinta Sezione)

 

Sentenza 11 settembre 2014

Þ C‑112/13

 

A

c.

B e altri

Articolo 267 TFUE – Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 17 luglio 2014

Þ C58/13 e C59/13

 

Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi

c.

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 5 giugno 2014

Þ C-360/13

 

Public Relations Consultants Association Ltd

c.

Newspaper Licensing Agency Ltd e al.

Diritti d’autore – Società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto transitorio o accessorio – Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico – Utilizzo legittimo – Rilievo economico proprio

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 26 febbraio 2013

Þ C-617/10

 

Åklagaren

c.

Hans Åkerberg Fransson

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 51 — Attuazione del diritto dell’Unione — Repressione di comportamenti lesivi di una risorsa propria dell’Unione — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione — Compatibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 13 maggio 2014

Þ C-131/12

 

Google Spain SL e Google Inc

c.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González

Dati personali – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 8 aprile 2014

Þ C-293-12 e C-594-12

 

Digital Rights Ireland Ltd

c.

Minister for Communications e a.

Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2006/24/CE - Servizi disponibili al pubblico di comunicazione elettronica o di reti pubbliche di comunicazione dei servizi - Conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali servizi - Validità - Artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Ottava Sezione)

 

Ordinanza 12 dicembre 2013

Þ C-50-13

 

Rocco Papalia

c.

Comune di Aosta

 

Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE– Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Settore pubblico – Successione di contratti – Abuso – Risarcimento del danno – Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro – Principi di equivalenza ed effettività»

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 7 novembre 2013

Þ C-199-12 e C-201/12

 

Minister voor Immigratie en Asiel

c.

X (C‑199/12) e Y (C‑200/12)

e

Z

c.

Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12)

 

con l’intervento di:

Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da C‑199/12 a C‑201/12)

Direttiva 2004/83/CE – status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Orientamento sessuale – Nozione di “atti di persecuzione” – Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 4 luglio 2013

Þ C-312-11

 

Commissione

c.

Italia

Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione insufficienti

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 26 febbraio 2013

Þ C-399-11

 

Stefano Melloni

c.

Ministerio Fiscal

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri –Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Quarta Sezione)

 

Sentenza 7 marzo 2013

Þ C-607/11

 

ITV Broadcasting Ltd, e al.

c.

TVCatchup Ltd

 

Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza 6 dicembre 2012

Þ C-430/11

 

Md Sagor

Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso è irregolare – Normativa nazionale che prevede l’applicazione di una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale – Direttiva 2008/115/CE – compatibilità – Normativa nazionale che preveda di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori da tale Stato membro– Direttiva 2008/115/CE – incompatibilità

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Prima Sezione)

 

Sentenza 13 dicembre 2012

Þ C-215/11

 

Iwona Szyrocka

c.

SiGer Technologie GmbH

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Domanda d’ingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale – Esaustività dei requisiti che la domanda deve rispettare – Possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale – Regolamento (CE) n. 1896/2006 –

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Grande Sezione)

 

Sentenza 27 novembre 2012

Þ C-566/10 P

 

Italia

c.

Commissione europea

Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Lingua delle prove - Obbligo del multilinguismo

Corte di Giustizia dell’Unione europea

(Sesta Sezione)

 

Sentenza 18 ottobre 2012

Þ C-302/11

 

Valenza e altri

c.

Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione

Corte di Giustizia delle Comunità europee

(Grande Sezione)

 

Sentenza 10 maggio 2011

Þ C-147/08

 

Jürgen Römer 

c.

Freie und Hansestadt Hamburg

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Principi generali del diritto dell’Unione; Ambito di applicazione; Nozione di “retribuzione”; Regime di previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia per gli ex dipendenti di un ente locale ed i loro superstiti; Metodo di calcolo di tale pensione più favorevole ai beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell’ambito di un’unione civile registrata; Discriminazione fondata

Corte di Giustizia delle Comunità europee

(Prima Sezione)

 

Sentenza del 14 ottobre 2004

Þ C-36/02

 

Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH

c.

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle merci – Restrizioni – Ordine pubblico – Dignità umana – Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale – “Giocare ad uccidere

Corte di Giustizia delle Comunità europee

(Quinta Sezione)

 

Sentenza del 12 dicembre 1996

Þ C-74/95 e C-129/95

 

X.

Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali - Nozione di lavoratore - Esame degli occhi e della vista - Nozione di posto di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 - Portata degli obblighi sanciti dagli artt. 4 e 5

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 19 gennaio 1999

Þ C-348/96

 

Donatella Calfa

Libera circolazione delle persone - Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Motivi di ordine pubblico - Condanna penale per uso di stupefacenti - Divieto automatico e permanente di soggiorno pronunciato nei confronti di cittadini comunitari - Inammissibilità

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 2 febbraio 1989

Þ C-186/87

 

Cowan

Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza - Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito aggressioni - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che fruiscono della libertà di circolazione, in particolare in quanto destinatari di servizi - Divieto

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 28 ottobre 1975

Þ C-36/75

 

Roland Rutili

c.

Ministre de l’intérieur

Nozione di ordine pubblico nel contesto comunitario - possibilità fare ricorso a tale nozione per derogare ai principi fondamentali della parita di trattamento e della libera circolazione dei lavoratori - necessaria interpretazione di tale nozione in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non possa essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie – diritti dei cittadini degli Stati membri di entrare nel territorio di un altro Stato membro, di soggiornarvi e di spostarsi nell’ambito di esso - possibilità di limitare tali diritti solo nell’ipotesi di minaccia effettiva ed abbastanza grave per l’ordine pubblico -legittimita dei provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico – sua valutazione alla luce dell’intera normativa comunitaria avente ad oggetto, in primo luogo, di limitare il potere discrezionale degli stati membri in materia ed, in secondo luogo, di garantire la difesa dei diritti dei singoli, nei cui confronti vengono applicati provvedimenti restrittivi - collegamento di siffatti limiti e garanzie risultano fra all’obbligo imposto agli stati membri di basare i loro provvedimenti esclusivamente sul comportamento individuale dei singoli destinatari - divieto di qualsiasi provvedimento, in materia, che venga utilizzato per fini che esulano dalle esigenze di ordine pubblico o che pregiudichino l’esercizio dei diritti sindacali - obbligo di comunicare immediatamente i motivi alla base del provvedimento - obbligo di garantire l’effettivo esercizio dei rimedi giuridici - riferimento agli articoli 8, 9, 10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata da tutti gli Stati membri

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 14 maggio 1974

Þ C-4/73

 

Nold

c.

Commissione

Diritto comunitario - Principi generali del diritto - Diritti fondamentali dei singoli - Osservanza garantita dalla Corte - Costituzioni degli Stati membri - Trattati internazionali

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 17 dicembre 1970

Þ C-11/70

 

Internationale Handelsgesellschaft mbH 

c.

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel

 

Validità degli atti emananti dalle istituzioni della comunita - Necessità di stabilirla unicamente alla luce del diritto comunitario - Autonomia del diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma - Impossibilità che questo trovi un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa comunita - Irrilevanza ai fini della validità e dell’efficacia di un atto della Comunità del fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una Costituzione nazionale - Tutela dei diritti fondamentali è parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza - La salvaguardia di questi diritti è informata alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalita della Comunità

Corte di Giustizia delle Comunità europee

 

Sentenza del 12 novembre 1969

Þ C-29/69

 

Erich Stauder

c.

Stadt Ulm - Sozialamt

Atti di un’istituzione - Decisione destinata a tutti gli Stati membri - Interpretazione - Criteri - Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche - Diritto comunitario - Principi generali - Comprendono i diritti fondamentali della persona - La Corte ne garantisce l’osservanza