Giurisprudenza
EUROUNITARIA
DIRITTI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Le
ultime decisioni pubblicate |
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Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 24
ottobre 2024 Þ C‑441/23 LM
c.
Omnitel
Comunicaciones e a. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite
agenzia interinale – Articolo 3, paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa
utilizzatrice – Nozioni – Messa a disposizione di una lavoratrice – Contratto
di prestazione di servizi – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della
parità di trattamento – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo
di maternità – Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido
dell’agenzia interinale e dell’impresa utilizzatrice *** 1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev’essere
interpretato nel senso che: tale
direttiva si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli un
contratto di lavoro o instauri rapporti di lavoro con un lavoratore al fine
di metterlo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorarvi
temporaneamente sotto il controllo e la direzione di quest’ultima, e che
mette tale lavoratore a disposizione di questa impresa, anche se detta
persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla normativa interna come
un’agenzia interinale in quanto non dispone di un’autorizzazione amministrativa
in quanto tale. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettere da
b) a d), della direttiva 2008/104 dev’essere
interpretato nel senso che: rientra nella
nozione di «lavoro tramite agenzia interinale», ai sensi di tale
disposizione, la situazione in cui un lavoratore è messo a disposizione di
un’impresa utilizzatrice da un’impresa che svolge un’attività consistente
nella conclusione di contratti di lavoro o nell’instaurazione di rapporti di
lavoro con lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di un’impresa
utilizzatrice per una certa durata, se tale lavoratore si trova sotto il
controllo e la direzione di quest’ultima impresa e essa, da un lato, gli
impone le prestazioni da realizzare, il modo di svolgerle nonché l’osservanza
delle sue istruzioni e delle sue norme interne e, dall’altro, esercita una
sorveglianza e un controllo sul modo in cui lo stesso lavoratore svolge le
sue funzioni. 3) L’articolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 2008/104 dev’essere
interpretato nel senso che: un lavoratore
tramite agenzia interinale messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice,
ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di
essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se
fosse stato assunto direttamente da tale impresa. […] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 17
ottobre 2024 Þ C‑408/23 Rechtsanwältin und Notarin c. Präsidentin des Oberlandesgerichts
Hamm |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di
discriminazioni basate sull’età – Limite massimo di 60 anni di età per la
prima nomina a notaio‑avvocato – Posti vacanti a causa della mancanza
di candidati più giovani – Giustificazioni – Carattere appropriato e
necessario *** L’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per
la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione che detta
normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del
mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si
colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta
normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 17
ottobre 2024 Þ C‑349/23 HB c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2,
paragrafo 2, lettera a) – Divieto di discriminazioni fondate sull’età –
Età pensionabile obbligatoria – Normativa nazionale che esclude il
posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali – Possibilità per i
funzionari federali e i giudici dei Länder di chiedere il posticipo del
collocamento a riposo – Disparità di trattamento in base all’appartenenza a
una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro *** L’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere
interpretato nel senso che: una normativa
nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il
loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai
funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di
trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 17
ottobre 2024 Þ C‑322/23 ED c. Ministero
dell’Istruzione e del Merito, Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico –
Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con
contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli
– Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di
servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato –
Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato –
Irrilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza di una discriminazione *** La clausola 4
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di
servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente
pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio
prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo
determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il
rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini
economici. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 17
ottobre 2024 Þ C‑156/23 K
e a. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di
immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 –
Principio di non-refoulement (non respingimento) – Esecuzione di una
decisione di rimpatrio adottata nell’ambito di un procedimento di protezione
internazionale, in conseguenza del soggiorno irregolare del cittadino del
paese terzo interessato derivante dal rifiuto di una domanda di permesso di
soggiorno previsto dal diritto nazionale – Obbligo, per l’autorità
amministrativa, di valutare la conformità dell’esecuzione di una tale
decisione con il principio di non respingimento – Articolo 13 – Mezzi di
ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio – Obbligo, per il
giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non
respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio –
Portata – Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** 1) L’articolo
5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: impone
all’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno
basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di
un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel
territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto
del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in
parola, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di
tale cittadino nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e
la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto. 2) L’articolo
13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con
l’articolo 5 di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere
interpretato nel senso che: impone ad un
giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il
quale l’autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di
soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla
sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata
precedentemente nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale,
di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non
respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla
base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o
chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 17
ottobre 2024 Þ C‑16/23 FA.RO.
di YK & C. Sas c. Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli |
Rinvio
pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Regime
di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti per la concessione
dell’autorizzazione – Vendita di prodotti del tabacco – Regolamentazione
nazionale che subordina la concessione di un’autorizzazione all’istituzione
di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti
– Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione – Tutela della salute
pubblica contro il tabagismo *** L’articolo
10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di
punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla
distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che
l’autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di
tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i
suddetti requisiti: – siano
oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale,
quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai
tabacchi lavorati; – siano
tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati; – si
applichino anche all’installazione di distributori automatici di tabacco; e – applicati,
se del caso, con il criterio relativo all’interesse del servizio, rispettino
il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza,
univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
ottobre 2024 Þ C‑144/23 KUBERA,
trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. c. Republika Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio
pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di
autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija)
dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza
presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una
questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa
nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija)
è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per
garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo
sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo
nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un
ricorso per revisione (revizija), se occorra
procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto
dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) [Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un
procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) il cui esito dipende
dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della
controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del
diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza
di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla
Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla
validità di una disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di
tale istanza. 2) L’articolo
267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella
decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso
per revisione (revizija) contenente una richiesta
di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione
o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i
quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione
non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la
disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di
interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del
diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 C c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controllo alle
frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15,
paragrafo 2, lettera b) – Trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai
fini dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Trattenimento
di un richiedente protezione internazionale – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Articolo 28, paragrafo 2 – Trattenimento ai fini del
trasferimento – Illegittimità del trattenimento – Articoli 6 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** L’articolo
15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e
l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla
luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, devono essere
interpretati nel senso che: non ostano a
una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, in capo all’autorità
giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino di un paese
terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla
direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento
era stato disposto in un primo tempo in virtù di una misura adottata in base
al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata immediatamente dopo
la constatazione che quest’ultima misura era divenuta illegittima. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑507/23 A c. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento e
responsabilità – Trattamento illecito dei dati – Violazione del diritto alla
protezione dei dati personali – Nozione di “danno” – Riparazione di un danno
immateriale sotto forma di presentazione di scuse – Ammissibilità – Principio
di effettività – Valutazione della forma e del livello del risarcimento –
Eventuale presa in considerazione dell’atteggiamento e della motivazione del
responsabile del trattamento [Articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: una
violazione delle disposizioni di tale regolamento non è di per sé sufficiente
a costituire un «danno», ai sensi di detto articolo 82, paragrafo 1. 2) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: la
presentazione di scuse può costituire un risarcimento adeguato di un danno
immateriale sul fondamento di tale disposizione, segnatamente qualora sia
impossibile ripristinare la situazione anteriore al verificarsi del danno, a
condizione che detta forma di risarcimento sia tale da compensare
integralmente il danno subito dall’interessato. 3) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
che l’atteggiamento e la motivazione del responsabile del trattamento possano
essere presi in considerazione al fine di concedere, eventualmente,
all’interessato un risarcimento inferiore al danno che esso ha concretamente
subito. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑314/23 Ministerio
Fiscal c.
Air
Nostrum e a. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra gli uomini e
le donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE –
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di “remunerazione” – Articolo 4
– Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso *** L’articolo 2,
paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere
interpretati nel senso che: da un lato,
indennità giornaliere che compensino in modo forfettario talune spese
sostenute da lavoratori a motivo dei loro
spostamenti professionali costituiscono un elemento della loro retribuzione
e, dall’altro, una differenza tra l’importo di tali indennità a seconda che
esse siano concesse a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da
uomini o a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da donne non è
vietata da tale direttiva qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino
uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑200/23 Agentsia po vpisvaniyata
c.
OL |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Pubblicazione, nel registro
del commercio, di un contratto di società contenente dati personali –
Direttiva (UE) 2017/1132 – Dati personali non obbligatori – Assenza di
consenso da parte della persona interessata – Diritto alla cancellazione –
Danno morale *** 1) L’articolo
21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto
societario, deve essere
interpretato nel senso che: esso non
impone ad uno Stato membro l’obbligo di consentire la pubblicità, nel
registro del commercio, di un contratto di società soggetto alla pubblicità
obbligatoria prevista da tale direttiva e contenente dati personali diversi
dai dati personali minimi richiesti, la cui pubblicazione non è richiesta dal
diritto di tale Stato membro. 2) Il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), in particolare l’articolo 4, punti 7 e 9 dello stesso, deve essere
interpretato nel senso che: l’autorità
responsabile della tenuta del registro del commercio di uno Stato membro che
pubblica, in tale registro, i dati personali contenuti in un contratto di
società soggetto all’obbligo di pubblicità previsto dalla direttiva
2017/1132, che le è stato trasmesso nell’ambito di una domanda di iscrizione
della società in questione nel suddetto registro, è tanto «destinatario» di
tali dati quanto, soprattutto nei limiti in cui li mette a disposizione del
pubblico, «titolare del trattamento» di detti dati, ai sensi di tale
disposizione, anche qualora tale contratto contenga dati personali non
richiesti da tale direttiva o dal diritto di tale Stato membro. 3) La
direttiva 2017/1132, in particolare il suo articolo 16, nonché l’articolo 17
del regolamento 2016/679 devono essere
interpretati nel senso che: ostano a una
normativa o a una prassi di uno Stato membro che conduca l’autorità
responsabile della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro a
respingere qualsiasi domanda di cancellazione di dati personali, non
richiesti da tale direttiva o dal diritto di detto Stato membro, contenuti in
un contratto di società pubblicato in detto registro, qualora non sia stata
fornita a tale autorità una copia di detto contratto che ometta siffatti
dati, contrariamente a quanto previsto nelle modalità procedurali stabilite
dalla normativa stessa. 4) L’articolo
4, punto 1, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: la firma
autografa di una persona fisica rientra nella nozione di «dato personale» ai
sensi di tale disposizione. 5) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: una perdita
del controllo di durata limitata, da parte dell’interessato, sui suoi dati
personali, a causa della messa a disposizione del pubblico di tali dati,
online, nel registro del commercio di uno Stato membro, può essere
sufficiente a cagionare un «danno immateriale», purché tale persona dimostri
di aver effettivamente subìto un siffatto danno, per quanto minimo, senza che
tale nozione di «danno immateriale» richieda la dimostrazione che sussistono
ulteriori conseguenze negative tangibili. 6) L’articolo
82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: un parere
dell’autorità di controllo di uno Stato membro, emesso sulla base
dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, non è
sufficiente ad esonerare dalla responsabilità, ai sensi dell’articolo 82,
paragrafo 2, di detto regolamento, l’autorità responsabile della tenuta del
registro del commercio di tale Stato membro avente la qualità di «titolare
del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento medesimo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑134/23 Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges» e Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio» c. Ypourgos Exoterikon e Ypourgos Metanastefsis kai Asylou |
Rinvio
pregiudiziale – Riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 38 – Articolo 18 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Concetto di “paese terzo sicuro” –
Qualificazione della Repubblica di Turchia come “paese terzo sicuro” –
Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo –
Diniego *** L’articolo 38
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce
dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
alla normativa di uno Stato membro che designa un paese terzo come
generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione
internazionale, in una situazione in cui tale paese terzo, nonostante
l’obbligo giuridico cui è soggetto, abbia sospeso, in via generale e senza
prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario, l’ammissione o la
riammissione di tali richiedenti nel suo territorio. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Ferriere
Nord SpA procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione
europea, convenuta
in primo grado, Consiglio
dell’Unione europea, interveniente
in primo grado |
Impugnazione
– Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato – Decisione
della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 65 CA,
dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE)
n. 1/2003 – Decisione adottata in seguito all’annullamento di precedenti
decisioni – Svolgimento di una nuova audizione in presenza delle autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri – Diritti della difesa –
Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Termine
ragionevole – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Principio del ne bis
in idem – Eccezione di illegittimità – Circostanze aggravanti – Recidiva –
Circostanze attenuanti – Parità di trattamento [Articoli 20, 41, 47, 48 e
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑4/23 M.-A.A.
c. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj e a. |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli
7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto
di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante
l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato
membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere –
Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto
di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa
nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta
annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di
tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro
d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall’Unione europea *** L’articolo 20
e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: ostano a una
normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare
nell’atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di
prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro
durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la
conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo
giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale primo Stato
membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente
acquisito in tale altro Stato membro. Al riguardo,
è irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di annotazione del
cambiamento di prenome e di identità di genere sia
stata presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso
dall’Unione europea dell’altro Stato membro aveva già avuto effetto. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑793/22 Biohemp Concept SRL c. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Alba |
Rinvio
pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1305/2013
– Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 –
Coltivazione della canapa (Cannabis sativa) – Rifiuto di autorizzare la
coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi *** Il diritto
dell’Unione relativo alla politica agricola comune deve essere interpretato
nel senso che non osta ad un divieto, in uno Stato membro, della coltivazione
della canapa (Cannabis sativa) in sistemi idroponici in ambienti chiusi,
purché tale divieto sia idoneo a garantire l’obiettivo di tutela della salute
pubblica e che, alla luce degli obiettivi della politica agricola comune
nonché del buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, non
ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela della salute
pubblica. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C-767/22, C-49/23 et C-161/23 1Dream
e a. c.
Latvijas Republikas Saeima |
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE –
Champs d’application – Procédure
pénale nationale pouvant aboutir à une confiscation de biens illégalement acquis – Absence
de constatation d’une infraction
pénale – Confiscation
sans condamnation – Raisons
autres que la maladie ou la fuite *** […] La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation
des produits, des instruments et des biens en rapport avec le
crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du
3 avril 2014, concernant
le gel et la confiscation des
instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doivent être interprétées en ce sens que: ne relève pas du champ
d’application de ces actes une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier si une personne a
commis une infraction pénale,
d’engager une procédure visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette
procédure de confiscation
ne porte pas sur la constatation
d’une telle infraction pénale, et quand bien même aucun
motif lié à la maladie ou à la fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑633/22 Real Madrid Club
de Fútbol, AE c. EE, Société Éditrice du Monde SA |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione
giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE)
n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi
di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un
quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un
club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa *** L’articolo
34, punto 1, e l’articolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, letto in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: l’esecuzione
di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei
suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo
e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro
reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale
quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della
libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali e, quindi, una violazione dell’ordine pubblico dello Stato
membro richiesto. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C‑621/22 Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennisbond c. Autoriteit Persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5,
paragrafo 1, lettera a) – Liceità del trattamento – Articolo 6, paragrafo 1,
primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi – Nozione di
“legittimo interesse” – Interesse commerciale – Federazione sportiva –
Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di
una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi ‒ Domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank
Amsterdam *** L’articolo 6,
paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere
interpretato nel senso che: un
trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo
oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di
soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, può essere
considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale
titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale
trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo
interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti,
non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i
diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non
esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede
che il legittimo interesse invocato sia lecito. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 AH (C‑608/22), FN (C‑609/22) c. Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in
materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni che i cittadini dei
paesi terzi devono soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato –
Articolo 2, lettere d) ed e) – Nozione di “atto di persecuzione” – Livello di
gravità richiesto – Articolo 9 – Somma di misure che discriminano le donne,
il cui impatto sia sufficientemente grave – Articolo 9, paragrafo 1, lettera
b) – Forme degli atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafo 2 – Valutazione
delle domande di protezione internazionale – Articolo 4, paragrafo 3 –
Obbligo di valutazione individuale – Portata
[Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea] *** 1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che: rientra nella
nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie, nei
confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle
persecuzioni», ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, consistenti in
particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la
violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato,
nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione
dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel
divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo
esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e
nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro
effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito
dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2) L’articolo 4, paragrafo 3, della
direttiva 2011/95 deve essere
interpretato nel senso che: esso non
impone all’autorità nazionale competente, al fine di determinare se, tenuto
conto delle condizioni esistenti nel paese di origine di una donna al momento
della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, le misure
discriminatorie alle quali ella è stata o rischia di essere esposta in tale
paese costituiscano atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo
1, di detta direttiva, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame
individuale di tale domanda, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della
medesima direttiva, elementi caratteristici della sua situazione personale
diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Aeris Invest Sàrl ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione
europea Comitato
di risoluzione unico (SRB o CRU) convenuti
in primo grado, Regno
di Spagna Parlamento
europeo Consiglio
dell’Unione europea Banco
Santander SA intervenienti
in primo grado |
Impugnazione
– Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE)
n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di
talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso
di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di
risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle
quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del
Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di
motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi
della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata –
Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di
proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C-406/22 CV c. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky |
Rinvio
pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale –
Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione
di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri –
Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del
giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro [Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo 37, della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’allegato I
della stessa direttiva, dev’essere
interpretato nel senso che: un paese
terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere
designato come paese di origine sicuro per il solo motivo che si avvale del diritto
di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dell’articolo 15 di tale
convenzione, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a
siffatta designazione devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione
di tale diritto siano atte a mettere in discussione detta designazione. 2) L’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato
nel senso che: esso osta a
che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro
allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni
sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta
direttiva. 3) L’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, dev’essere
interpretato nel senso che: quando un
giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una
domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime
speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da
paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente
all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame
completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve
rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a
sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione
delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato
I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta
valere a sostegno di tale ricorso. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C-548/21 CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 –
Articolo 3, punto 2 – Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi
relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera
c) – Principio della “minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché
articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all’esercizio di un
diritto fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità –
Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti
– Controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa
indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire
all’interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti –
Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di
polizia per accedere, ai fini dell’indagine, ai dati contenuti in tale
telefono *** 1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7
e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità
di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di
prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se
tale normativa: – definisce in modo sufficientemente
preciso la natura o le categorie dei reati in questione, – garantisce il rispetto del principio
di proporzionalità, e – subordina l’esercizio di tale
possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo
preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. 2) Gli articoli 13 e 54 della direttiva
2016/680, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 52, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, devono essere
interpretati nel senso che: ostano a una
normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di
accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare
l’interessato, nell’ambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi
sui quali si fonda l’autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un
giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in
cui la comunicazione di tale informazione non rischia più di compromettere i
compiti spettanti a dette autorità in forza di tale direttiva. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Þ C-446/21 Maximilian
Schrems c. Meta
Platforms Ireland
Ltd, già Facebook Ireland Ltd |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social
network online – Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti
conclusi tra una piattaforma digitale e un utente – Pubblicità personalizzata
– Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio della limitazione della
finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Principio della
minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di
categorie particolari di dati personali – Dati relativi all’orientamento
sessuale – Dati personali resi pubblici dall’interessato *** 1) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) 2016/679 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), dev’essere
interpretato nel senso che: il principio
della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati
personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una
piattaforma di social network online, ha ottenuto dall’interessato o da terzi
e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa,
siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza
limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati. 2) L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e),
del regolamento 2016/679 dev’essere
interpretato nel senso che: la
circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale
in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il
gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati
relativi all’orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente,
al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet
di partners terzi, al fine dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati,
per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
ottobre 2024 Lituania
e a. c. Parlamento
e Consiglio |
Action for annulment – First package of mobility
measures (‘Mobility
Package’) – Regulation (EU) 2020/1054 – Maximum daily and weekly driving times – Minimum breaks and daily
and weekly rest periods – Organisation of the
work of the drivers in such a way that the drivers are able to return every three or four weeks, depending on the case, to their
place of residence or to the operational centre of their employer to begin and spend their regular or compensatory weekly rest period
– Prohibition on taking
regular or compensatory weekly
rest in the vehicle –
Time limit for the installation
of second generation (V2) smart tachographs – Date
of entry into force – Regulation
(EU) 2020/1055 – Conditions relating
to the requirement of establishment – Obligation to return the vehicle to the operational
centre in the Member State of establishment – Obligation concerning the number of vehicles and drivers normally based at the operational centre of
the Member State of establishment – Cabotage – Cooling-off period of four days for cabotage – Derogation for cabotage as part of combined transport operations – Directive (EU) 2020/1057 – Specific rules for posting
drivers in the road transport sector
– Transposition period – Internal market – Specific
regime applicable to the freedom
to provide transport
services – Common transport policy – Articles 91 and 94 TFEU – Fundamental
freedoms – Principle of proportionality – Impact assessment
– Principles of equal
treatment and non-discrimination – Principles of legal certainty and protection of legitimate expectations – Protection of the environment –
Article 11 TFEU – Consultation
of the European Economic
and Social Committee and the European Committee of
the Regions [ Articles
20, 21, 37 and 45 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 26
settembre 2024 Þ C‑432/23 F
SCS, Ordre des avocats
du barreau de Luxembourg c. Administration
des contributions directes |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva
2011/16/UE – Scambio di informazioni su richiesta – Ingiunzione rivolta a un
avvocato di comunicare informazioni – Segreto professionale dell’avvocato – Articolo
7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea *** 1) L’articolo
7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere
interpretato nel senso che: una
consulenza legale in materia di diritto societario rientra nell’ambito della
tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente,
garantita da tale articolo, cosicché una decisione che ingiunge a un avvocato
di fornire all’amministrazione dello Stato membro interpellato, ai fini di
uno scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE
del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE,
l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti
con il suo cliente, relative a una siffatta consultazione, costituisce
un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il
suo cliente, garantito da detto articolo. 2) L’esame
degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha
evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva
2011/16 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 della Carta dei diritti
fondamentali. 3) L’articolo
7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono
essere interpretati nel senso che essi ostano a un’ingiunzione, quale quella
descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa
nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di
un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di
azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra
un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 26
settembre 2024 Þ C‑792/22 MG in
presenza di: Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea, LV, CRA, LCM, SC
Energotehnica SRL Sibiu |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Obblighi generali in materia di tutela
della sicurezza e della salute – Procedimenti nazionali paralleli – Sentenza
di un giudice amministrativo che riveste autorità di cosa giudicata dinanzi
al giudice penale – Qualificazione di un evento alla stregua di “infortunio
sul lavoro” – Effettività della tutela dei diritti garantiti dalla direttiva
89/391 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Diritto di essere ascoltato – Procedimento disciplinare a
carico di un giudice di diritto comune in caso di inosservanza di una
decisione di una corte costituzionale in contrasto con il diritto dell’Unione
– Primato del diritto dell’Unione *** 1) L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché
l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, letti in combinato disposto con il principio di effettività e con
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano
alla normativa di uno Stato membro, come interpretata dalla corte
costituzionale di tale Stato membro, in forza della quale la sentenza
definitiva di un giudice amministrativo relativa alla qualificazione di un
evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di cosa giudicata
dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità civile
in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in cui tale normativa
non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di tale evento di
essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca sull’esistenza di
siffatto infortunio sul lavoro. 2) Il principio del primato del diritto
dell’Unione deve essere
interpretato nel senso che: esso osta alla
normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali
nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari
a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene
ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali
decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 26
settembre 2024 Þ C‑768/21 TR c. Land
Hessen |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1,
lettere a) e f) – Compiti dell’autorità di controllo – Articolo 58, paragrafo
2 – Misure correttive – Sanzione amministrativa pecuniaria – Margine di
discrezionalità dell’autorità di controllo – Limiti *** Il combinato
disposto dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f), dell’articolo 58,
paragrafo 2, e dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere
interpretato nel senso che: in caso di
constatazione di una violazione di dati personali, l’autorità di controllo
non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in
particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di tale articolo
58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia appropriato,
necessario o proporzionato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata
e garantire il pieno rispetto di tale regolamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Ordinanza del 20
settembre 2024 procedimento
penale a carico di RT con
l’intervento della: Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia
penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo
1, paragrafo 3 – Articolo 4 bis – Procedura di consegna tra Stati membri
– Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa
– Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all’informazione nei
procedimenti penali – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di
avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Decisione emessa al
termine di un processo senza comparizione dell’imputato né rappresentanza da
parte di un avvocato – Normativa nazionale che non consente di rifiutare la
consegna dell’interessato – Conformità al diritto dell’Unione *** L’articolo 4
bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, nonché dell’articolo
47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria
dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un
mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena
privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello
Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo
terminato con la decisione, senza essere rappresentato da un avvocato da lui
incaricato o nominato d’ufficio, e se le condizioni previste in tale articolo
4 bis, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 19
settembre 2024 Þ C‑439/23 KV c. Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di
non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo
indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato – Calcolo
dell’anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di
attività lavorativa svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento
della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una
situazione sorta in vigenza della legge precedente *** La clausola
4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a
che l’anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti
di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima
della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia
presa in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale
lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato
successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata
da ragioni oggettive |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 12
settembre 2024 Þ C‑352/23 LF c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna
agentsia za bezhantsite |
Rinvio
pregiudiziale – Politica in materia di asilo e di immigrazione – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione –
Articoli 1, 4 e 7 – Direttiva 2011/95/UE – Ambito di applicazione – Articoli
2 e 3 – Protezione nazionale per motivi umanitari – Direttiva 2008/115/CE –
Articolo 14 – Impossibilità di procedere all’allontanamento – Attestazione – Diritti
del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso
di rinvio dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Ambito di
applicazione – Condizioni materiali di accoglienza *** 1) La direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretata nel senso che: essa non osta
a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un cittadino di un
paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento con l’economia
generale e con gli obiettivi di detta direttiva, purché questo diritto di
soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale concessa a
titolo di tale direttiva. 2) L’articolo 14, paragrafo 2, della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere
interpretato nel senso che: uno Stato
membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino
di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta
direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto
che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato
membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrà temporaneamente
eseguita. 3) Gli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la
direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro
non è tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di
soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera
irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno
di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia
proceduto al suo allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che
gli sono riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia
dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora
tale cittadino rivesta anche la qualità di richiedente protezione
internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato
membro, egli può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 12
settembre 2024 Þ C‑63/23 Sagrario, Joaquín, Prudencio c. Subdelegación del Gobierno en Barcelona |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa
all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva
2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo 3 – Diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno del soggiornante – Conseguenze – Diniego del rinnovo del permesso
di soggiorno dei familiari – Motivo indipendente dalla loro volontà –
Presenza di figli minori – Articolo 15, paragrafo 3 – Condizioni per il
rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Nozione di “situazioni
particolarmente difficili” – Portata – Articolo 17 – Esame individuale –
Diritto di essere ascoltato *** 1) L’articolo 15, paragrafo 3, seconda
frase, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
alla normativa di uno Stato membro che non prevede che l’autorità nazionale
competente sia tenuta a rilasciare, basandosi sull’esistenza di «situazioni
particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, un permesso di
soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante qualora essi abbiano
perduto il permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro volontà o
qualora vi siano tra loro figli minori. 2) L’articolo 17 della direttiva 2003/86 deve essere
interpretato nel senso che: esso osta
alla normativa di uno Stato membro che consente all’autorità nazionale
competente di adottare una decisione di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno rilasciato ai familiari del soggiornante senza aver effettuato
previamente un esame individuale della loro situazione e senza averli
ascoltati. Quando tale decisione riguarda un figlio minorenne, spetta agli
Stati membri adottare tutte le misure appropriate per offrire a quest’ultimo
una reale ed effettiva possibilità di essere ascoltato, in funzione della sua
età o del suo grado di maturità. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 12
settembre 2024 Þ C‑548/22 M.M. c. Presidenza
del Consiglio dei ministri, Ministero
della Giustizia, Ministero
dell’Economia e delle Finanze |
Rinvio
pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati
onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo
ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di
stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il
periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei
danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto
dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 10 settembre
2024 Þ C‑351/22 Neves
77 Solutions SRL c. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală
Antifraudă Fiscală |
Rinvio
pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure
restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che
destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo
2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo
1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo
215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto
e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad
attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica
alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione
pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita
dell’operazione vietata *** 1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente
misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione
2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, deve essere
interpretato nel senso che: il divieto di
fornire servizi di intermediazione enunciato in tale disposizione è
applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dell’operazione di
intermediazione di cui trattasi non siano mai state importate nel territorio
di uno Stato membro. 2) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/659, letto
alla luce dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
ad una misura nazionale di confisca dell’intero ricavato di un’operazione di
intermediazione contemplata dal citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito dell’accertamento, da
parte delle autorità nazionali competenti, di una violazione del divieto di
effettuare tale operazione e dell’obbligo di notificare quest’ultima. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 5
settembre 2024 Þ C‑603/22 procedimento
penale a carico di M.S., J.W., M.P. con
l’intervento di: Prokurator Rejonowy w Słupsku, D.G. |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE)
2016/800 – Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 3 –
Persone che erano minori al momento dell’avvio del procedimento penale a loro
carico, ma che hanno compiuto 18 anni durante il procedimento – Articolo 4 –
Diritto all’informazione – Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un difensore
– Articolo 18 – Diritto al patrocinio a spese dello Stato – Articolo 19 –
Mezzi di ricorso – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei
diritti procedurali *** 1) L’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della
direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali, letto alla luce dell’articolo 18 di tale direttiva, dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale che, da un lato, non prevede che i minori indagati o
imputati siano assistiti da un difensore, se del caso nominato d’ufficio,
prima di essere interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto
o giudiziaria e, al più tardi, prima del primo interrogatorio e, dall’altro
lato, consente che i minori siano interrogati in qualità di indagati senza la
presenza di tale difensore durante l’interrogatorio. 2) L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 2016/800 dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale che prevede che il diritto di essere assistito da un
difensore nominato d’ufficio cessi automaticamente per le persone che
possedevano la qualità di minore al momento in cui sono state sottoposte a
procedimento penale, ma che, successivamente, hanno raggiunto l’età di 18
anni, nei limiti in cui siffatta normativa non consenta di valutare se, alla
luce di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la maturità e la
vulnerabilità di dette persone, sia appropriata l’applicazione di detta
direttiva o di talune sue disposizioni e, di conseguenza, dei diritti che
essa contiene. 3) L’articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 2016/800, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, di
quest’ultima, dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale che non prevede che i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali ricevano, con il titolare della responsabilità
genitoriale, al più tardi prima del primo interrogatorio di tali minori da
parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria,
informazioni sui loro diritti conformemente all’articolo 3 della direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul
diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché sui diritti
stabiliti dalla direttiva 2016/800, in un linguaggio semplice e accessibile,
che tenga conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità di detti minori. 4) L’articolo 19 della direttiva 2016/800 dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non
consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte
da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto
dalla polizia in violazione del diritto di avvalersi di un difensore,
previsto all’articolo 6 della direttiva 2016/800, purché, tuttavia,
nell’ambito del processo penale, tale giudice possa, da un lato, verificare
che tale diritto, interpretato alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia
stato rispettato e, dall’altro lato, trarre tutte le conseguenze derivanti da
tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio
degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 5
settembre 2024 Þ C‑498/22, C‑499/22 e C‑500/22 Novo
Banco SA – Sucursal en España, Banco
de Portugal, Fundo
de Resolução c. C.F.O. (C‑498/22), J.M.F.T., M.H.D.S. (C‑499/22), Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C‑500/22) |
Rinvio
pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito –
Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato
nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle
responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della
proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un
credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al
medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge
dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un
provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento –
Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di
risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela
giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE –
Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva
della “banca ponte” *** 1) L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo
6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi,
letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del
principio della certezza del diritto, devono essere
interpretati nel senso che: essi non
ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1,
di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato
membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un
provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice,
nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli
obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte. 2) L’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta
dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto, deve essere
interpretato nel senso che: i singoli non
possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei
confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di
alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato nell’ambito di
provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi erano
inizialmente clienti al fine di azionare la responsabilità di detta banca
ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi ai
contratti precedentemente conclusi con detto ente creditizio. La mera
circostanza che detto ente creditizio sia stato controllato temporaneamente
da un’autorità pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del
medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi
bancari e finanziari, un’autorità amministrativa nazionale. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce
dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 17
di detta Carta e il principio della certezza del diritto devono essere
interpretati nel senso che: essi non
ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro
ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello
Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono
la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dell’ente
creditizio oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme
dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 procedimento
relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di P.P.R. con
l’intervento di: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia
Naţională Anticorupţie –
Serviciul Teritorial Braşov |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato
d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Consegna delle persone
ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto dei diritti
fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti
l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze
relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici –
Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello
Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da
parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro *** 1) L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo
15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere
interpretati nel senso che: l’autorità
dell’esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di
un mandato d’arresto europeo quando l’autorità dell’esecuzione di un altro
Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale
mandato d’arresto per il motivo che la consegna della persona interessata
rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito
all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Tuttavia, nell’ambito del proprio esame dell’esistenza
di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi
sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità
dell’esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime
circostanze, l’autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d’arresto
europeo, purché, secondo la sua valutazione, l’esecuzione di tale mandato
d’arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del
diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo
comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato
d’arresto abbia carattere proporzionato. 2) L’articolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei
diritti fondamentali, deve essere
interpretato nel senso che: in una
situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo
sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il
mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, l’esistenza di una
decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’Interpol
(CCF), relativa alla situazione di tale persona, non può giustificare, di per
sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire il
mandato d’arresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione può
essere tenuta in considerazione da tale autorità giudiziaria al fine di
stabilire se occorra rifiutare l’esecuzione di detto mandato d’arresto. 3) L’articolo 267 TFUE deve essere
interpretato nel senso che: l’autorità
giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non è tenuta ad adire la
Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno
indotto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale mandato d’arresto a
rifiutarne l’esecuzione, di revocare detto mandato d’arresto o di mantenerlo,
eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarà chiamata ad
adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno,
nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi
alla Corte. 4) L’articolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere
interpretato nel senso che: l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a tale
mandato d’arresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del
giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non è reperibile o sulla
circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato
giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero. 5) La decisione quadro 2002/584, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere
interpretata nel senso che: l’autorità
giudiziaria emittente un mandato d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare,
in qualità di parte, al procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato
d’arresto dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 6) L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo
15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca, devono essere
interpretati nel senso che: in sede di
esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di
detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa
stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni
complementari all’autorità giudiziaria emittente. L’autorità giudiziaria
dell’esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione,
uno standard più elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 Þ C‑202/24
procedimento
relativo all’esecuzione di mandati d’arresto emessi nei confronti di MA con
l’intervento di: Minister for Justice and Equality |
Rinvio
pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di
una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale –
Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione
di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52,
paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale
persona, del regime di liberazione condizionale *** L’articolo
524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera c), dell’accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, dall’altra, letti in combinato disposto con l’articolo 49,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: un’autorità
giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, quando una persona oggetto di un
mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo in parola invochi un rischio
di violazione del menzionato articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a causa di una modifica,
sfavorevole a detta persona, delle condizioni di liberazione condizionale,
intervenuta successivamente alla presunta commissione del reato per il quale
detta persona è perseguita, a procedere a un esame autonomo quanto alla
sussistenza di siffatto rischio prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale
mandato d’arresto, in una situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola
ha già escluso il rischio di violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via
generale, dal Regno Unito per quanto riguarda il rispetto di detta
convenzione e sulla possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso
dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame
summenzionato, tale autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare
l’esecuzione di detto mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto
all’autorità giudiziaria emittente informazioni e garanzie supplementari,
disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente
aggiornati che dimostrino l’esistenza di un rischio reale di modifica della
portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di
cui si tratta, la quale implichi l’irrogazione di una pena più grave di
quella inizialmente comminata. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 Þ C‑185/23
protectus s.r.o. c. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu |
Rinvio
pregiudiziale – Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla
osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata
divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di
motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo
51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione *** 1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che: – il controllo, da parte di un giudice
nazionale, della legittimità di una decisione di revoca di un attestato di
sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da
uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del
diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione; – il controllo, da parte di tale
giudice, della legittimità di una decisione che, in conseguenza della revoca
di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di
sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate
dell’Unione europea, conformemente all’articolo 11 e all’allegato V della
decisione 2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di
sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, ha ad oggetto un
atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale
articolo 51, paragrafo 1. 2) L’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali deve essere
interpretato nel senso che: – da un lato, esso non osta a una
normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di
revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese, ai sensi della decisione
2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale
revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della
sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al
contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di detta revoca
abbia accesso a tali informazioni e l’avvocato dell’ex titolare di tale nulla
osta di sicurezza delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo
con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di
garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non
divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia
comunicato all’ex titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in
ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità
che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di
prova; – dall’altro lato, nell’ipotesi in cui
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osti a tali normativa e
prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso
stesso all’ex titolare del nulla osta di sicurezza delle imprese,
eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate
quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al
suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, all’autorità
nazionale competente provvedere in tal senso. Se quest’ultima non autorizza
tale comunicazione, detto giudice procede all’esame della legittimità della
revoca di tale nulla osta di sicurezza delle imprese sulla base dei soli
motivi ed elementi di prova comunicati. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 Þ C‑14/23
XXX c. État belge |
Rinvio
pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE)
2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di studio – Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) –
Domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di
studio – Fini diversi – Diniego di visto – Motivi di rigetto
della domanda – Mancata trasposizione – Principio generale del
divieto di pratiche abusive – Articolo 34, paragrafo 5 – Autonomia
procedurale degli Stati membri – Diritto fondamentale a un ricorso
giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea *** 1) La
direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato,
programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla
pari, in particolare alla luce del suo articolo 3, punto 3, deve essere
interpretata nel senso che: essa non osta
a che uno Stato membro, pur non avendo trasposto l’articolo 20, paragrafo 2,
lettera f), di tale direttiva, respinga una domanda di ammissione nel suo
territorio per motivi di studio con la motivazione che il cittadino di paese
terzo ha presentato tale domanda senza avere la reale intenzione di studiare
nel territorio di tale Stato membro, in applicazione del principio generale
di diritto dell’Unione del divieto di pratiche abusive. 2) L’articolo
34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a che il ricorso avverso una decisione adottata dalle autorità competenti che
respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per
motivi di studio consista esclusivamente in un ricorso di annullamento, senza
che il giudice investito di tale ricorso disponga del potere di sostituire,
se del caso, la propria valutazione a quella delle autorità competenti o di
adottare una nuova decisione, purché le condizioni in cui tale ricorso è
proposto e, se del caso, le condizioni in cui la sentenza emessa in esito a
quest’ultimo viene eseguita, siano tali da consentire l’adozione entro un
breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta
nella sentenza che ha disposto l’annullamento, in modo tale che il cittadino
di paese terzo sufficientemente diligente possa giovarsi della piena
efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva 2016/801. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 Þ C‑623/22
Belgian Association of Tax Lawyers, SR, FK, Ordre des barreaux
francophones et germanophone, Orde
van Vlaamse Balies, CQ, Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, VH, ZS, NI, EX c. Premier
ministre/Eerste Minister con
l’intervento di: Conseil des barreaux
européens AISBL, Conseil national des barreaux
de France |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio
automatico e obbligatorio di informazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE,
come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo
1 – Obbligo di comunicazione – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Obbligo
sussidiario di notifica – Segreto professionale – Validità – Articoli 7,
20 e 21 nonché articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Principi
di parità di trattamento e di non discriminazione – Principio di legalità in
materia penale – Principio della certezza del diritto *** 1) Dall’esame dell’aspetto su cui verte la
prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare
la validità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del
Consiglio, del 25 maggio 2018, alla luce dei principi di parità di
trattamento e di non discriminazione nonché degli articoli 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2) Dall’esame degli aspetti su cui vertono
le questioni pregiudiziali seconda e terza non è emerso alcun elemento tale
da inficiare la validità della direttiva 2011/16, come modificata dalla
direttiva 2018/822, alla luce del principio di certezza del diritto, del
principio di legalità in materia penale sancito all’articolo 49, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali e del diritto al rispetto della vita
privata garantito dall’articolo 7 di tale Carta. 3) L’invalidità dell’articolo 8 bis ter,
paragrafo 5, della direttiva 2011/16 come modificata dalla direttiva
2018/822, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali,
pronunciata dalla Corte nella sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a.
(C‑694/20, EU:C:2022:963), vale soltanto nei confronti delle persone
che esercitano le loro attività professionali con uno dei titoli
professionali menzionati all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. 4) Dall’esame degli aspetti su cui verte
la quinta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da
inficiare la validità della direttiva 2011/16, come modificata dalla
direttiva 2018/822, alla luce del diritto al rispetto della vita privata
garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 29
luglio 2024 IK (C‑184/22), CM (C‑185/22) c. KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation eV |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego –
Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4,
primo comma – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Lavoro
a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i lavoratori a tempo parziale in
modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili –
Pagamento di una maggiorazione della retribuzione per le sole ore di lavoro
straordinario effettuate dai lavoratori a tempo parziale oltre l’orario di
lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo pieno *** 1) La clausola 4, punti 1 e 2,
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997,
che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre
1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere
interpretata nel senso che: una normativa
nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di
retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo
parziale, solo per le ore di lavoro effettuate oltre l’orario normale di
lavoro previsto per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una
situazione comparabile, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei
lavoratori a tempo parziale, ai sensi di tale clausola 4, punto 1, che non
può essere giustificato dal perseguimento, da un lato, dell’obiettivo di
dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori ore di lavoro
straordinario oltre l’orario di lavoro individualmente concordato nel loro
contratto di lavoro e, dall’altro, dell’obiettivo di evitare che i lavoratori
a tempo pieno siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a
tempo parziale. 2) L’articolo 157 TFUE nonché l’articolo
2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, primo comma, della direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere
interpretati nel senso che: da un lato,
una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una
maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i
lavoratori a tempo parziale, solo per le ore lavorate oltre l’orario normale
di lavoro fissato per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una
situazione comparabile costituisce una discriminazione indiretta fondata sul
sesso, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione
significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone
di sesso maschile, senza che sia altresì necessario che il gruppo di
lavoratori che non è svantaggiato da detta normativa, vale a dire i
lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un numero significativamente
maggiore di uomini che di donne, e, dall’altro, siffatta discriminazione non
può essere giustificata dal perseguimento dell’obiettivo di dissuadere il
datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori ore di straordinario oltre
l’orario di lavoro individualmente concordato nei loro contratti di lavoro, o
dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano oggetto di un
trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 29 luglio
2024 CU (C‑112/22), ND (C‑223/22) altre
parti nel procedimento: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C‑112/22 e C‑223/22), Ministero
dell’Economia e delle Finanze (C‑112/22 e C‑223/22), Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) (C‑223/22) |
Rinvio
pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1,
lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le
prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale –
Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi
due in modo continuativo – Discriminazione indiretta [
Art. 34 della Carta dei diritti fondamentali ] *** L’articolo
11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del
25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere
interpretato nel senso che: esso osta
alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di
paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le
prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al
requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver
risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due
in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa
dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Ordinanza del 24
luglio 2024 Þ C‑689/22 S.G. c. Unione
di Comuni Alta Marmilla |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7, paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non
godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che
nega tale indennità al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi
compresi i dirigenti di tali amministrazioni *** L’articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere
interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale,
per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il
lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali
non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie
annuali retribuite maturate e non godute alla data in cui è cessato il
rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Þ C‑265/23 DM, AV, WO, AQ con
l’intervento di: Okrazhna prokuratura – Sliven |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta
contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI –
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articoli
47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Durata eccessiva della
fase preliminare del procedimento penale – Violazioni sostanziali ma
rimediabili delle norme procedurali che viziano l’atto di accusa –
Diritto dell’imputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei
suoi confronti *** La decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta
contro la criminalità organizzata, e in particolare il suo articolo 4, in
combinato disposto con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, deve essere
interpretata nel senso che: non osta a
una normativa nazionale che sopprime, nel corso del procedimento penale
avviato nei confronti di un imputato, il diritto di quest’ultimo a che si
ponga fine a tale procedimento qualora non si sia ovviato alle violazioni
sostanziali ma rimediabili delle norme procedurali di cui era viziato l’atto
di accusa. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Þ C‑196/23 CL, GO, GN, VO, TI, HZ, DN, DL c. DB, convenuta in qualità di erede universale di FC, Fondo
de Garantía Salarial (Fogasa) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE –
Licenziamenti collettivi – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e
articolo 2 – Informazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori – Ambito d’applicazione – Cessazione di contratti di
lavoro dovuta al pensionamento del datore di lavoro – Articoli 27 e
30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo
2 della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi, letti in combinato disposto, devono essere
interpretati nel senso che: ostano a una
normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di
lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto
articolo 1, paragrafo 1, dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è
qualificata come «licenziamento collettivo» e non richiede, quindi,
l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori previste
da detto articolo 2. 2) Il diritto dell’Unione deve essere
interpretato nel senso che esso non impone al giudice nazionale, chiamato a
risolvere una controversia tra privati, di disapplicare una normativa
nazionale, come quella richiamata al punto 1 del presente dispositivo, in
caso di contrasto con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e
dell’articolo 2 della direttiva 98/59. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Þ C‑757/22 Meta Platforms Ireland Ltd, già
Facebook Ireland Ltd, c. Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband
eV |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 12, paragrafo 1, prima frase – Trasparenza delle
informazioni – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Obbligo
di informazione del titolare del trattamento – Articolo 80, paragrafo
2 – Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione di
tutela degli interessi dei consumatori – Azione rappresentativa
intentata in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di
specifici diritti di un interessato – Azione fondata sulla violazione
dell’obbligo di informazione del titolare del trattamento – Nozione di
“violazione dei diritti di un interessato in seguito al trattamento” *** L’articolo
80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), dev’essere
interpretato nel senso che: la condizione
secondo cui un ente legittimato, per poter proporre un’azione rappresentativa
in forza di tale disposizione, deve far valere di ritenere che i diritti di
un interessato previsti da tale regolamento siano stati violati «in seguito
al trattamento», ai sensi di detta disposizione, è soddisfatta qualora tale
ente faccia valere che la violazione dei diritti di tale persona interviene
in occasione di un trattamento di dati personali e che essa deriva
dall’inadempimento dell’obbligo incombente al titolare del trattamento ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 13,
paragrafo 1, lettere c) ed e), di detto regolamento, di comunicare
all’interessato da tale trattamento di dati, in forma concisa, trasparente,
intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro,
le informazioni relative alla finalità di tale trattamento di dati nonché ai
destinatari di tali dati, al più tardi al momento della raccolta di questi
ultimi. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Þ C‑632/22 Volvo AB c. Transsaqui SL, con l’intervento
di: Ministerio Fiscal |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e
commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e
comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Azione di
risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101,
paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico
europeo – Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede
sociale di una società figlia della convenuta – Validità della notifica –
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva *** L’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo
101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1393/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla
notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o
comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000
del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non è validamente
notificato l’atto di citazione a una società madre contro la quale è stato
proposto un ricorso per il risarcimento del danno causato da una violazione
del diritto della concorrenza quando tale atto di citazione è stato
notificato all’indirizzo della sua società figlia, domiciliata nello Stato in
cui è stato proposto il ricorso, quand’anche costituisca con essa un’unità
economica. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’11
luglio 2024 Financijska agencija c. HANN-INVEST d.o.o. (C‑554/21), MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C‑622/21), e UDRUGA KHL
MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione –
Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge –
Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni
giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un
giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo
grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una
sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la
convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai
sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di
un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche”
vincolanti, anche per le cause già definite *** L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
che il diritto nazionale preveda un meccanismo interno a un organo
giurisdizionale nazionale in virtù del quale: – la decisione giudiziaria adottata dal
collegio giudicante investito di un procedimento può essere spedita alle
parti ai fini della conclusione di quest’ultimo solo se il suo contenuto è
stato approvato da un giudice della registrazione non appartenente a tale
collegio giudicante; – una riunione di dipartimento di tale
organo giurisdizionale ha il potere di obbligare, con l’emissione di una
«posizione giuridica», il collegio giudicante investito di un procedimento a
modificare il contenuto della decisione giudiziaria che esso ha
precedentemente adottato, ancorché tale riunione di dipartimento comprenda
anche giudici diversi da quelli appartenenti a tale collegio giudicante e, se
del caso, soggetti estranei all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi
ai quali le parti non hanno la possibilità di presentare i loro argomenti. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
luglio 2024 Þ C‑760/22 procedimento
penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF, OL con
l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo –
Possibilità per un imputato di partecipare alle udienze del proprio processo
in videoconferenza *** L’articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a
che un imputato possa, su sua espressa richiesta, partecipare alle udienze
del proprio processo mediante videoconferenza, dovendo peraltro essere
garantito il diritto a un equo processo. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 27
giugno 2024 Þ C‑284/23 TC c. Firma
Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim
gGmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Direttiva
92/85/CEE – Divieto di licenziamento – Lavoratrice che viene
a conoscenza della propria gravidanza dopo la scadenza del termine per
presentare ricorso contro il proprio licenziamento – Possibilità di
proporre un tale ricorso subordinata alla presentazione di una richiesta di
ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane – Diritto
a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di effettività *** Gli articoli
10 e 12 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992,
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano a
una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice gestante che sia
venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la scadenza del termine
previsto per proporre ricorso contro il suo licenziamento è tenuta, per poter
proporre un tale ricorso, a presentare una domanda di ammissione di ricorso
tardivo entro un termine di due settimane, allorché le modalità procedurali
che accompagnano detta domanda di ammissione, comportando inconvenienti tali
da rendere eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti che le
lavoratrici gestanti traggono dall’articolo 10 della direttiva, non
rispettano i requisiti posti dal principio di effettività. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 27
giugno 2024 Þ C‑148/23 Gestore
dei Servizi Energetici SpA – GSE c. Erg
Eolica Ginestra Srl, Erg
Eolica Campania SpA, Erg
Eolica Fossa del Lupo Srl, Erg
Eolica Amaroni Srl, Erg
Eolica Adriatica Srl, Erg
Eolica San Vincenzo Srl, Erg
Eolica San Circeo Srl, Erg
Eolica Faeto Srl, Green
Vicari Srl, Erg
Wind Energy Srl, Erg
Wind Sicilia 3 Srl, Erg
Wind Sicilia 6 Srl, Erg
Wind 4 Srl, Erg
Wind 6 Srl, Erg
Wind Sicilia 5 Srl, Erg
Wind 2000 Srl, Erg
Wind Sicilia 2 Srl, Erg
Wind Sardegna Srl, Erg
Wind Sicilia 4 Srl, Enel
Hydro Appennino Centrale Srl, già Erg Hydro Srl, Erg
Power Generation SpA, Ministero
dello Sviluppo economico |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE –
Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Principi di
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 –
Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Modifica del
regime di sostegno applicabile – Erogazione del sostegno di cui trattasi
subordinata alla stipula di contratti *** Gli articoli
1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi
di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché
l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere
interpretati nel senso che: essi non
ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un
regime nazionale di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete
nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono
detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa
energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto
incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest’ultimo regime
alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di
tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato
incaricato della gestione e del controllo di quest’ultimo regime, anche per
le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro
impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e
sulla concessione di certificati verdi. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 27
giugno 2024 Þ C‑41/23 AV, BT, CV, DW c. Ministero
della Giustizia |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non
discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari –
Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a
tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali
retribuite *** 1) L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano a
una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati
ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione
comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un’indennità durante il
periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela
previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. 2) La clausola 5, punto 1, dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei
magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano
previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni
effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali
magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 25
giugno 2024 Þ C‑626/22 C. Z. e a. c. Ilva
SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie
d’Italia Holding SpA, Acciaierie
d’Italia SpA, e
nei confronti di: Regione
Puglia, Gruppo
di Intervento Giuridico – ODV |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Articolo 191 TFUE – Emissioni
industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e
23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di
un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione – Misure di
protezione dell’ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente
pulito, sano e sostenibile *** 1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), letta alla
luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretata nel senso che: gli Stati
membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti
dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla
salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame
di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di
detta direttiva. 2) La direttiva 2010/75 deve essere
interpretata nel senso che: ai fini del
rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione
ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre
alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della
tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di
emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse
dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che
non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale
installazione. 3) La direttiva 2010/75 deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore
di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e
della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale
installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati
individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della
salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali
pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige,
in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 20
giugno 2024 JU (C‑182/22), SO (C‑189/22) c. Scalable
Capital GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 82 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento
dei dati effettuato in violazione di tale regolamento – Nozione di
“danno immateriale” – Risarcimento a carattere punitivo o a titolo
meramente compensativo e satisfattivo – Risarcimento minimo o
simbolico – Furto di dati personali conservati in un’applicazione di “trading” –
Furto o usurpazione d’identità *** 1) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), dev’essere
interpretato nel senso che: il diritto al
risarcimento previsto da tale disposizione svolge una funzione esclusivamente
compensativa, in quanto un risarcimento pecuniario fondato su detta
disposizione deve consentire di compensare integralmente il danno subito. 2) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 dev’essere
interpretato nel senso che: esso non
richiede che il livello di gravità e l’eventuale carattere doloso della
violazione di tale regolamento commessa dal titolare del trattamento siano
presi in considerazione ai fini del risarcimento di un danno sulla base di
detta disposizione. 3) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 dev’essere
interpretato nel senso che: nell’ambito
della determinazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno
immateriale, si deve ritenere che un siffatto danno causato da una violazione
di dati personali non sia, per sua natura, meno grave di una lesione
personale. 4) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 dev’essere
interpretato nel senso che: qualora si
configuri un danno, un giudice nazionale può, in caso di non gravità di
quest’ultimo, compensarlo accordando all’interessato un risarcimento minimo,
a condizione che detto risarcimento sia tale da compensare integralmente il
danno subito. 5) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679, letto alla luce dei considerando 75 e 85 di tale
regolamento, dev’essere
interpretato nel senso che: per
configurarsi e far sorgere il diritto al risarcimento del danno immateriale
ai sensi di detta disposizione, la nozione di «furto d’identità» implica che
l’identità di una persona interessata dal furto di dati personali sia
effettivamente usurpata da un terzo. Tuttavia, il risarcimento di un danno
immateriale causato dal furto di dati personali, ai sensi di detta
disposizione, non può essere limitato ai casi in cui è dimostrato che un
siffatto furto di dati ha successivamente dato luogo a un furto o a un’usurpazione
d’identità. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 18
giugno 2024 Þ C‑753/22 QY c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia –
Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2,
lettera a) – Impossibilità per le autorità di uno Stato membro di
respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo
riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo
4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio
di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro –
Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autorità nonostante il
riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro –
Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Esame individuale *** L’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, l’articolo 4, paragrafo 1, e
l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, nonché l’articolo 10, paragrafi 2 e
3, e l’articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, devono essere
interpretati nel senso che: qualora
l’autorità competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà,
conferita da quest’ultima disposizione, di respingere come inammissibile una
domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un
altro Stato membro ha già concesso tale protezione, in ragione di un grave
rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato
membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tale autorità deve
procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale
domanda nell’ambito di una nuova procedura di protezione internazionale
condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nell’ambito di tale
esame, detta autorità deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione
di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al
suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 18
giugno 2024 Þ C‑352/22 procedimento
relativo all’estradizione di A. con
l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Procura generale di Hamm, Germania) |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia –
Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento
definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro –
Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato
membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale
rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della
decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di
estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta *** L’articolo
21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo
18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: qualora un
cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato
in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio
risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine,
lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di
informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona
reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità,
autorizzare l’estradizione. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 13
giugno 2024 Þ C‑229/23 procedimento
penale a carico di HYA, IP, DD, ZI, SS con
l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei
dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE –
Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle
comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza
l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche
di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa
nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una
motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una
richiesta motivata delle autorità penali – Articolo 47, secondo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Obbligo di motivazione *** L’articolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una decisione
giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati,
l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni deve essa
stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente
dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 13
giugno 2024 Þ C‑62/23 Pedro
Francisco c. Subdelegación del Gobierno en Barcelona |
Rinvio
pregiudiziale – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27 –
Limitazione del diritto d’ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica –
Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società – Rifiuto
di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo di familiare di un cittadino
dell’Unione a causa di precedenti di polizia – Rapporto di polizia
sfavorevole a causa di un arresto *** L’articolo
27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a che un’autorità nazionale competente tenga conto di un arresto di cui
l’interessato è stato oggetto al fine di valutare se il comportamento del
medesimo costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società, a condizione che,
nell’ambito della valutazione complessiva di tale comportamento, siano presi
in considerazione, espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si
fonda tale arresto nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 13
giugno 2024 Þ C‑563/22 SN, LN, c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna
agentsia za bezhantsit |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione
dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente) (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai
benefici della direttiva 2011/95/UE – Cessazione della protezione o
dell’assistenza dell’UNRWA – Articolo 4 – Situazione generale
esistente nel settore della zona operativa dell’UNRWA – Esame su base
individuale degli elementi significativi – Direttiva 2013/32/UE –
Articolo 40 – Domanda reiterata di protezione internazionale –
Elementi nuovi – Elementi già valutati nella decisione definitiva
concernente la domanda precedente *** 1) L’articolo 40 della direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con
l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che: l’autorità
che si pronuncia sul merito di una domanda reiterata di protezione
internazionale è tenuta ad esaminare gli elementi di fatto presentati a
sostegno di tale domanda, anche qualora tali fatti siano già stati valutati
dall’autorità che ha respinto in via definitiva una prima domanda di
protezione internazionale. 2) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),
seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere
interpretato nel senso che: la protezione
o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e
l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA), di cui
beneficia un richiedente protezione internazionale, apolide di origine
palestinese, deve essere considerata come cessata, ai sensi di tale
disposizione, quando, da un lato, tale agenzia non è in grado, per qualsiasi
motivo, incluso a causa della situazione generale nel settore della zona
operativa di detta agenzia in cui tale apolide aveva la dimora abituale, di
garantire a quest’ultimo, alla luce, se del caso, della sua situazione di
vulnerabilità, condizioni di vita degne, conformi alla missione ad essa
affidata, senza che detto apolide sia tenuto a dimostrare di essere
interessato in modo specifico da tale situazione generale a motivo di
elementi peculiari delle sue circostanze personali e, dall’altro, il medesimo
apolide si trova, in ipotesi di ritorno in tale settore, in uno stato di
grave insicurezza tenuto conto, ove occorra, della sua situazione di
vulnerabilità, spettando alle autorità amministrative e giudiziarie svolgere
un esame su base individuale di ciascuna domanda di protezione internazionale
fondata su tale disposizione, nell’ambito del quale l’età dell’interessato
può essere pertinente. L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in
particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente
quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire
condizioni di vita degne o di sicurezza minime ad alcun apolide di origine
palestinese che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in
cui detto richiedente aveva la dimora abituale. La questione se la protezione
o l’assistenza dell’UNRWA debba essere considerata come cessata deve essere
esaminata con riferimento al momento in cui detto apolide ha lasciato il
settore della zona operativa dell’UNRWA in cui aveva la dimora abituale, al
momento in cui le autorità amministrative competenti si pronunciano sulla sua
domanda di protezione internazionale o, ancora, al momento in cui l’autorità
giudiziaria competente statuisce su un ricorso avverso la decisione di
rigetto di tale domanda. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 13
giugno 2024 Þ C‑123/22 Commissione
europea c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttive
2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di
una protezione internazionale – Accesso effettivo – Procedura
di frontiera – Garanzie procedurali – Rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le
decisioni amministrative che respingono una domanda di protezione
internazionale – Diritto di rimanere nel territorio – Sentenza
della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione –
Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Carattere
proporzionato e dissuasivo – Somma forfettaria – Penalità *** 1) L’Ungheria, non avendo adottato tutte
le misure che l’esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020,
Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)
(C‑808/18, EU:C:2020:1029) comporta, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. 2) L’Ungheria è condannata a versare alla
Commissione europea una somma forfettaria d’importo pari a EUR 200 000 000. 3) L’Ungheria è condannata a versare alla
Commissione europea una penalità d’importo pari a EUR 900 000 al giorno a
decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data
dell’esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria
(Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18,
EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda l’articolo 6 e l’articolo 46,
paragrafo 5, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. 4) L’Ungheria è condannata a versare alla
Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 100 000 al giorno a
decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di
esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria
(Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18,
EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda gli articoli 5, 6, 12 e 13 della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 5) L’Ungheria è condannata alle spese. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’11
giugno 2024 Þ C‑646/21 K, L c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per
la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10,
paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato
gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle
circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo
3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione
internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del
minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si
identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in
ragione del loro soggiorno in uno Stato membro *** 1) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che: a seconda
delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate
appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di
persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato,
le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono
come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore
fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro
soggiorno in uno Stato membro. 2) L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che: osta a che
l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione
internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto
l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione
individuale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 16
maggio 2024 Þ C‑27/23 FV c. Caisse pour l’avenir des enfants |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Parità
di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 –
Articolo 7, paragrafo 2 – Assegni familiari – Lavoratore che assume la
custodia di un minore collocato in affidamento presso di lui con decisione
giudiziaria – Lavoratore residente e lavoratore non residente – Differenza di
trattamento – Assenza di giustificazione *** L’articolo 45
TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano
alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un lavoratore non
residente non può percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da
parte sua, di un’attività subordinata in tale Stato membro per un minore
collocato in affidamento presso di lui con decisione giudiziaria e di cui
egli assume la custodia, mentre un minore che è stato oggetto di affidamento
giudiziario e residente in detto Stato membro ha il diritto di percepire tale
assegno, che è versato alla persona fisica o giuridica investita della
custodia del minore in questione. La circostanza che il lavoratore non
residente provveda al mantenimento del minore collocato in affidamento presso
di lui può essere presa in considerazione nell’ambito della concessione di un
assegno familiare a un simile lavoratore per un minore collocato in
affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la normativa nazionale
applicabile prevede una condizione del genere per la concessione di detto
assegno ad un lavoratore residente investito della custodia di un minore
collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 14
maggio 2024 CH con
l’intervento di: Sofiyska rayonna prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 6, lettera b) –
Deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore in circostanze
eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia alla presenza o all’assistenza
di un difensore – Presupposti – Articolo 12, paragrafo 2 –
Rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento –
Ammissibilità delle prove – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Rinuncia scritta di un indagato
analfabeta al proprio diritto di avvalersi di un difensore – Assenza di
spiegazione sulle possibili conseguenze della rinuncia a tale diritto –
Implicazioni su atti di indagine successivi – Decisione in merito ad una
misura di sicurezza adeguata – Valutazione delle prove ottenute in
violazione del diritto di avvalersi di un difensore *** 1) L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b),
della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della
libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale
di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere
interpretato nel senso che: in assenza di
trasposizione di tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale, le
autorità di polizia dello Stato membro interessato non possono invocare detta
disposizione nei confronti di un indagato o di un imputato al fine di
derogare all’applicazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto
in modo chiaro, preciso e incondizionato dalla direttiva stessa. 2) L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2013/48 deve essere
interpretato nel senso che: la
dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di
un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti
dal citato articolo 9, paragrafo 1, qualora l’indagato stesso non sia stato
informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione
specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora
tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale
nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati
requisiti. 3) L’articolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 2013/48 deve essere
interpretato nel senso che: in caso di
rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona
vulnerabile, ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva, detta persona deve
essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima
prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del
quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine
stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente
pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona. 4) L’articolo 12, paragrafo 2, della
direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che esamina il
coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare
l’adeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, è
privato della possibilità, al momento di adottare una decisione sul
mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di valutare se taluni elementi
di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale
direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza dell’8
maggio 2024 Þ C‑53/23 Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor» c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul
General al României |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici –
Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Meccanismo di cooperazione e
verifica – Parametri di riferimento sottoscritti dalla Romania –
Lotta contro la corruzione – Indagini sui reati commessi all’interno del
sistema giudiziario – Ricorso avverso la nomina di procuratori
competenti a condurre tali inchieste – Legittimazione ad agire in capo
alle associazioni professionali di magistrati [Articoli 12 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali] *** L’articolo 2
e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 12
e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che,
subordinando all’esistenza di un legittimo interesse privato la ricevibilità
di un ricorso di annullamento avverso la nomina di procuratori competenti ad
esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati, esclude, in pratica,
che un tale ricorso possa essere proposto da associazioni professionali di
magistrati al fine di tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 30
aprile 2024 Þ C‑670/22 procedimento
penale a carico di M.N. |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale –
Acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato
di esecuzione – Condizioni di emissione – Servizio di
telecomunicazioni cifrate – EncroChat –
Necessità della decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in
violazione del diritto dell’Unione *** 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo
2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere
interpretati nel senso che: un ordine
europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in
possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere
adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello
Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la
raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice,
ma competente ad ordinare l’acquisizione di dette prove è il pubblico
ministero. 2) L’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2014/41 deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a
ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti
dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito
dell’intercettazione, da parte di tali autorità, nel territorio dello Stato
di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme degli utenti di telefoni
cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware
modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine
di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto
dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso
puramente interno a detto Stato. 3) L’articolo 31 della direttiva 2014/41 deve essere
interpretato nel senso che: una misura
connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati
relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di
comunicazione basato su Internet, costituisce un’«intercettazione di
telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata
all’autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si
trova la persona sottoposta all’intercettazione. Nel caso in cui lo Stato
membro di intercettazione non sia in grado di identificare l’autorità
competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a
qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di
intercettazione ritenga idonea a tal fine. 4) L’articolo 31 della direttiva 2014/41 deve essere
interpretato nel senso che: esso mira
anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di
«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo. 5) L’articolo 14, paragrafo 7, della
direttiva 2014/41 deve essere
interpretato nel senso che: esso impone
al giudice penale nazionale di espungere, nell’ambito di un procedimento
penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità,
informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere
efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di
prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla
valutazione dei fatti. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 30
aprile 2024 «Trade
Express-L» OOD (C‑395/22), «DEVNIA
TSIMENT» AD (C‑428/22) c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna
agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi» |
Rinvio
pregiudiziale – Energia – Direttiva 2009/119/CE –
Approvvigionamento di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi – Articolo 3 – Obbligo, per gli Stati membri, di
mantenere scorte di sicurezza – Articolo 8 – Operatori
economici – Regolamento (CE) n. 1099/2008 – Statistiche
dell’energia – Normativa nazionale che consente di imporre ad un
operatore economico l’obbligo di costituire e di mantenere una scorta di
sicurezza di un prodotto petrolifero, anche quando tale prodotto è estraneo
all’attività economica di tale operatore – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà
d’impresa – Articolo 17 – Diritto di proprietà *** 1) L’articolo 3 della direttiva
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo
per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, come modificata dalla direttiva di
esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, in
combinato disposto con l’articolo 1 nonché con l’articolo 2, primo comma,
lettere i) e j), della direttiva 2009/119, come modificata, deve essere
interpretato nel senso che: gli Stati
membri non sono tenuti a mantenere scorte di sicurezza per tutte le categorie
di prodotti energetici di cui al capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento
(CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008, relativo alle statistiche dell’energia, come modificato dal regolamento
(UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019. Essi possono, invece,
soddisfare l’obbligo di mantenimento di scorte di sicurezza ad essi
incombente in forza di tale articolo 3 mantenendo scorte di sicurezza
composte unicamente da alcune di tali categorie. 2) Gli articoli 3 e 8 della direttiva
2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581, devono essere
interpretati nel senso che: essi non
ostano a una normativa nazionale in forza della quale può essere imposto un
obbligo di costituire e di mantenere scorte di sicurezza a un operatore
economico che abbia effettuato importazioni di prodotti energetici rientranti
nel capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008, come
modificato dal regolamento 2019/2146. 3) Le disposizioni della direttiva
2009/119, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2018/1581, lette alla
luce degli articoli 16 e 17 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che: esse non
ostano a che l’importazione, da parte di un operatore economico, di prodotti
energetici rientranti in una categoria di prodotti di cui al capitolo 3.4
dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008, come modificato dal regolamento
2019/2146, dia luogo all’obbligo, per tale operatore, di costituire e di
mantenere una scorta di sicurezza di un prodotto energetico rientrante in
un’altra categoria di prodotti di cui a tale capitolo, e ciò anche qualora
detto operatore non utilizzi tale prodotto nell’ambito della sua attività
economica, con la quale quest’ultimo non presenta alcun nesso, e tale obbligo
costituisca un onere finanziario importante per esso, a condizione che detto
obbligo sia proporzionato. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 30
aprile 2024 Þ C‑178/22 procedimenti
penali a carico di Ignoti con
l’intervento di: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di
servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15,
paragrafo 1 – Articoli 7, 8. 11, e 52, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a tali dati richiesto
da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto
aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento
può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza
degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo
preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica *** L’articolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11
nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché
interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta
motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati
relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni
sulla vita privata dell’utente di un mezzo di comunicazione elettronica,
conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata
da un’autorità nazionale competente nell’ambito di un’indagine penale – di
autorizzare tale accesso qualora quest’ultimo sia richiesto ai fini
dell’accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano
sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per
l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la
possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è richiesto nell’ambito
di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle
condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seduta
Plenaria) Sentenza del 30
aprile 2024 Þ C‑470/21 La
Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs
d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French
Data Network c. Premier
ministre, Ministère de la Culture |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva
2002/58/CE – Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche –
Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo
52, paragrafo 1 – Normativa nazionale diretta a combattere, mediante
l’azione di un’autorità pubblica, le contraffazioni commesse in
Internet – Procedura della cosiddetta «risposta graduata» –
Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi
IP utilizzati per attività lesive dei diritti d’autore e o dei diritti
connessi – Accesso a valle, da parte dell’autorità pubblica incaricata
della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, a dati relativi
all’identità civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai
fornitori di servizi della di comunicazioni elettroniche – Trattamento
automatizzato – Necessità di un previo controllo da parte di un giudice
o di un organismo amministrativo indipendente – Condizioni sostanziali e
procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso nonché contro ogni
rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi *** L’articolo
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e
52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica incaricata della
protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni
di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai dati, conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
relativi all’identità civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente
raccolti da organismi degli aventi diritto, affinché tale autorità possa
identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati per attività che
possono costituire violazioni del genere, e possa adottare, eventualmente,
misure nei loro confronti, purché, in forza di tale normativa, – tali dati siano conservati in
condizioni e secondo modalità tecniche che garantiscano che sia escluso che
tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita
privata di detti titolari – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato –
ciò può essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi
di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse
categorie di dati personali, quali i dati relativi all’identità civile, gli
indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i dati relativi
all’ubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali
diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione,
qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un
periodo non superiore allo stretto necessario, – l’accesso della suddetta autorità
pubblica a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna
serva esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un
reato e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo
in situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni
precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP – ad esempio
tracciandone il profilo dettagliato – ciò che implica, in particolare, che
sia vietato ai funzionari di tale autorità, autorizzati ad avere un siffatto
accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei
file consultati da detti titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico
ministero –; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali
titolari e, più in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo
diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dell’adozione di
eventuali misure contro questi ultimi, – la possibilità, per le persone
incaricate dell’esame dei fatti all’interno di detta autorità pubblica, di
mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono
di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in
Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi
degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di
un’attività lesiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi da parte di
uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un organismo
amministrativo indipendente, che non può essere interamente automatizzato e
deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in
relazione può, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni
sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato
utilizzato per attività che possono ledere i diritti d’autore o i diritti
connessi, – il sistema di trattamento dei dati
utilizzato dall’autorità pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad
un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualità di
terzo rispetto alla suddetta autorità pubblica, al fine di verificare
l’integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di
accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e
affidabilità nel rilevare eventuali violazioni. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 25
aprile 2024 Þ cause riunite da C‑684/22 a C‑686/22 S.Ö. c. Stadt Duisburg (C‑684/22), N.Ö., M.Ö. c. Stadt Wuppertal (C‑685/22), M.S. S.S. c. Stadt Krefeld (C‑686/22) |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
20 TFUE – Cittadinanza di uno Stato membro e di un paese
terzo – Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Perdita
ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della cittadinanza
dell’Unione – Possibilità di chiedere il mantenimento della cittadinanza
dello Stato membro prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese
terzo – Esame individuale delle conseguenze della perdita della
cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dell’Unione –
Portata *** L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione
volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale
Stato membro sia perduta ipso iure, il che comporta, per le persone
che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della
cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione
delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della
situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi
pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima
dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la
compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al fatto, da un lato,
che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un
termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza
prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate
di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione includa un
esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle
conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del
diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici
eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame,
in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone
interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento
attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un
procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali
autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la suddetta cittadinanza. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 25
aprile 2024 NW (C‑420/22), PQ (C‑528/22) c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo
20 TFUE – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua
libertà di circolazione – Soggiorno di un familiare di tale cittadino
dell’Unione – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di
posizione di un’autorità nazionale specializzata – Motivazione –
Accesso al fascicolo [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali] *** 1) Le
cause C‑420/22 e C‑528/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le
autorità di uno Stato membro revochino o rifiutino di rilasciare un permesso
di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini
dell’Unione, cittadini di tale Stato membro che non hanno mai esercitato la
loro libertà di circolazione, senza aver preliminarmente esaminato se esista
tra tale cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione un rapporto
di dipendenza che costringerebbe, di fatto, detti cittadini dell’Unione a
lasciare il territorio dell’Unione europea, considerato nel suo insieme, per
accompagnare tale familiare, qualora, da un lato, a
detto cittadino di un paese terzo non possa essere concesso un diritto di
soggiorno in applicazione di un’altra disposizione applicabile in detto Stato
membro e, dall’altro, tali autorità dispongano di informazioni sull’esistenza
di legami familiari tra il medesimo cittadino di un paese terzo e gli stessi
cittadini dell’Unione. 3) L’articolo
20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di
revocare o di rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno, per un
motivo di sicurezza nazionale, a un cittadino di un paese terzo che può
beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo,
sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo
incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza
un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e della proporzionalità
di tale decisione di revoca o di diniego. 4) Il
principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con
l’articolo 20 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano
a una normativa nazionale che prevede che, qualora una decisione di revoca o
di diniego di un permesso di soggiorno, adottata nei confronti di un
cittadino di un paese terzo che può beneficiare di un diritto di soggiorno
derivato in forza di tale articolo 20, si basi su informazioni la cui
divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro in
questione, tale cittadino di un paese terzo o il suo rappresentante possono
accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal
fine, non viene loro comunicato nemmeno il contenuto essenziale dei motivi
sui quali simili decisioni sono fondate e non possono, in ogni caso,
utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale, le
informazioni alle quali avrebbero potuto avere accesso. 5) L’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in
combinato disposto con l’articolo 20 TFUE, deve essere interpretato nel
senso che esso non impone che un giudice, al quale spetta controllare la
legittimità di una decisione relativa al soggiorno ai sensi di tale articolo
20, fondata su informazioni classificate, disponga della competenza a
verificare la liceità della classificazione di tali informazioni nonché ad
autorizzare l’accesso della persona interessata all’insieme di dette
informazioni, nell’ipotesi in cui ritenga che tale classificazione sia
illecita, o al contenuto essenziale delle stesse informazioni, nell’ipotesi
in cui ritenga che detta classificazione sia lecita. Per contro, tale giudice
deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale
persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle
autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte i motivi di tale
decisione e gli elementi di prova pertinenti. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 25
aprile 2024 Þ C‑484/21 F
C C, M
A B c. Caixabank SA |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva
93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede
il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore –
Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale
clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a
titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione [Articolo
38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano a
che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate
dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un
professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere
abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa
successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di
tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale
consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere
abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la
nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione. 2) L’articolo
6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano a
che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate
dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un
professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione
giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo
giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa
distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a
tale clausola di detto contratto. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 18
aprile 2024 Þ C‑716/22 EP c. Préfet du Gers, Institut
national de la statistique et des
études économiques
(INSEE) con
l’intervento di: Commune de Thoux |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato
membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla
Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno
Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello
Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE)
2020/135 *** 1) L’accordo sul recesso del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità
europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in
vigore il 1° febbraio 2020, letto alla luce della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, a
partire dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno
esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del
periodo transitorio non godono più di un diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza. […] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 18 aprile
2024 Þ C‑359/22 AHY c. Minister for Justice |
Rinvio
pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo
Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Articolo
27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di impugnazione –
Effetto sospensivo *** 1) L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere
interpretato nel senso che: esso non
impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione
adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista all’articolo 17,
paragrafo 1, di detto regolamento. 2) - L’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esso
non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione
internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia
chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo
potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la
risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei
diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia
esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che
si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita
a detta domanda. – L’articolo
29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 il
termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione
internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da
parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in
carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o
sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando l’effetto
sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale
regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un
ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa
successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non
avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1,
di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza dell’11
aprile 2024 Þ C‑116/23 XXXX con
l’intervento di: Sozialministeriumservice |
Rinvio
pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori
migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia –
Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di
assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un
altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro –
Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non
autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento *** 1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere
interpretato nel senso che: la nozione di
«prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, comprende
un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore
dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza
per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a
questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una siffatta
indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi
di detto regolamento. 2) L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE,
l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
dell’Unione, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano a
una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di
un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla
condizione che la persona che beneficia dell’assistenza riceva un assegno di
assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza
della normativa di tale Stato membro, salvo che tale condizione sia
obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo relativo, in particolare,
al mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale
nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale
scopo. 3) L’articolo 4 del regolamento n.
883/2004 dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano
la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di
un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e,
dall’altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per
prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza dell’11
aprile 2024 Þ C‑741/21 GP c. juris GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 82 – Diritto al risarcimento del danno causato da un
trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento –
Nozione di “danno immateriale” – Incidenza della gravità del danno
subito – Responsabilità del titolare del trattamento – Eventuale
esonero in caso di errore di una persona che agisce sotto la sua autorità ai
sensi dell’articolo 29 – Valutazione dell’importo del
risarcimento – Inapplicabilità dei criteri previsti dall’articolo 83 per
le sanzioni amministrative pecuniarie – Valutazione in caso di
violazioni multiple di detto regolamento *** 1) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), deve essere
interpretato nel senso che: una
violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla
persona interessata non è di per sé sufficiente a costituire un «danno
immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di
gravità del danno subito da tale persona. 2) L’articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: non può
essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato
dalla sua responsabilità ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, faccia
valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall’errore di una
persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell’articolo 29 di tale
regolamento. 3) L’articolo 82, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: per
determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su
tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis
mutandis i criteri di fissazione dell’importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall’articolo 83 di tale
regolamento e, dall’altro, non si deve tener conto del fatto che più
violazioni di detto regolamento riconducibili ad una stessa operazione di
trattamento riguardino la persona che richiede il
risarcimento. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
marzo 2024 Þ C‑61/22 RL c. Landeshauptstadt Wiesbaden |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1157 – Rafforzamento della sicurezza
delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione europea – Validità – Base
giuridica – Articolo 21, paragrafo 2, TFUE – Articolo 77, paragrafo 3, TFUE –
Regolamento (UE) 2019/1157 – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo per gli Stati
membri di inserire nel supporto di memorizzazione delle carte d’identità due
impronte digitali in formato interoperativo
digitale – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 8 della Carta
dei diritti fondamentali – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 35 – Obbligo di procedere a una valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati – Mantenimento degli effetti nel tempo di un
regolamento dichiarato invalido *** 1) Il regolamento (UE) 2019/1157 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento
della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli
di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che
esercitano il diritto di libera circolazione, è invalido. 2) Gli effetti del regolamento 2019/1157
sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che
non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento,
fondato sull’articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 14
marzo 2024 Þ C‑46/23 Budapest
Főváros IV. Kerület
Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 58,
paragrafo 2, lettere d) e g) – Poteri dell’autorità di controllo di uno Stato
membro – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione (“diritto
all’oblio”) – Cancellazione dei dati personali che sono stati trattati
illecitamente – Potere dell’autorità nazionale di controllo di ordinare al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare tali
dati senza previa richiesta dell’interessato *** 1) L’articolo 58, paragrafo 2, lettere d)
e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), deve essere interpretato
nel senso che: l’autorità di
controllo di uno Stato membro è legittimata, nell’esercizio del suo potere di
adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati
personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora
l’interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare
i suoi diritti in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale
regolamento. 2) L’articolo 58, paragrafo 2, del
regolamento 2016/679 deve essere
interpretato nel senso che: il potere
dell’autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione
di dati personali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia
dati raccolti presso l’interessato sia dati provenienti da un’altra fonte. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 14
marzo 2024 Þ C‑752/22 EP c. Maahanmuuttovirasto |
Rinvio
pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva
2003/109/CE – Articoli 12 e 22 – Tutela rafforzata contro
l’allontanamento – Applicabilità – Cittadino di un paese terzo
che soggiorna nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che gli ha
conferito lo status di soggiornante di lungo periodo – Decisione di
allontanamento verso lo Stato membro che gli ha conferito tale status
adottata, da quest’altro Stato membro, per motivi di ordine pubblico e di
pubblica sicurezza – Divieto d’ingresso temporaneo nel territorio di
detto altro Stato membro, da quest’ultimo imposto – Inadempimento
dell’obbligo di presentare, presso lo stesso altro Stato membro, una domanda
di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della
direttiva 2003/109 – Decisione di allontanamento di tale cittadino di un
paese terzo verso il suo paese d’origine adottata da quest’ultimo Stato
membro per gli stessi motivi *** 1) L’articolo 22, paragrafo 3, della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2011, dev’essere
interpretato nel senso che: la tutela
rafforzata contro l’allontanamento di cui godono, in forza di tale
disposizione, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo è applicabile nell’ambito dell’adozione, da parte del secondo Stato
membro, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, di una
decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione europea adottata, per
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nei confronti di un tale
cittadino di un paese terzo, qualora quest’ultimo, da un lato, soggiorni nel
territorio dello Stato membro di cui trattasi in violazione di un divieto
d’ingresso in tale territorio e, dall’altro, non abbia presentato, alle
autorità competenti di detto Stato membro, una domanda di permesso di
soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della citata direttiva. 2) L’articolo 12, paragrafo 3, e
l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, come modificata dalla
direttiva 2011/51, devono essere
interpretati nel senso che: essi
consentono al cittadino di un paese terzo che sia soggiornante di lungo
periodo di invocare tali disposizioni nei confronti del secondo Stato membro,
ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, qualora quest’ultimo
intenda adottare, nei confronti di detto cittadino di un paese terzo, una
decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione europea per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 14
marzo 2024 Debrégeas et associés Pharma SAS (D
& A Pharma) procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione
europea Agenzia
europea per i medicinali (EMA) |
Impugnazione –
Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in
commercio – Indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i
medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali
(EMA) – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Diritto a una buona amministrazione – Requisito di
imparzialità oggettiva – Criteri per verificare l’assenza di conflitti
di interessi – Politica dell’EMA relativa agli interessi
concorrenti – Attività di ricercatore principale, di consulente o di
consigliere strategico per l’industria farmaceutica – Prodotti
rivali – Procedura di riesame – Regolamento (CE)
n. 726/2004 – Articoli 56, 62 e 63 – Linee guida
dell’EMA – Consultazione di un gruppo consultivo scientifico (GCS) o di
un gruppo di esperti ad hoc |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 7 marzo
2024 OC procedimento
in cui l’altra parte è: Commissione
europea |
Impugnazione –
Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale
dell’Unione europea – Comportamento asseritamente illecito
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Comunicato stampa
dell’OLAF – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione – Regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 3, punto
1 – Nozione di “dati personali” e di “persona fisica
identificabile” – Indagini svolte dall’OLAF – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Presunzione
d’innocenza – Diritto al buon andamento dell’amministrazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 7 marzo
2024 Þ C‑234/22 Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks
MTÜ, Päästame Eesti Metsad
MTÜ, Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus c. Keskkonnaagentuur |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva
2003/4/CE – Diritto di accesso all’informazione ambientale –
Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento
permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste *** 1) L’articolo 2, punto 1, lettera a),
della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere
interpretato nel senso che: le coordinate
di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per la
raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste, insieme ai dati raccolti a partire da
tali posti di campionamento, da cui sono inscindibili, costituiscono
informazioni ambientali ai sensi di tale disposizione. 2) L’articolo 4 della direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che: – le coordinate di ubicazione dei posti
di campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai
fini dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste
non costituiscono materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati
incompleti, ai sensi del suo paragrafo 1, primo comma, lettera d), o, in ogni
caso, informazioni ambientali la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio
alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ai
sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera a; – il deterioramento dell’affidabilità
dei dati che fungono da base per l’elaborazione di un siffatto inventario
delle foreste, derivante dalla divulgazione di tali coordinate, è tale da
recare pregiudizio alle relazioni internazionali ai sensi del suo paragrafo
2, primo comma, lettera b), o alla tutela dell’ambiente cui si riferiscono le
informazioni richieste, ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera
h), purché tali rischi siano ragionevolmente prevedibili e non puramente
ipotetici. 3) L’articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 2003/4 deve essere
interpretato nel senso che: un’autorità
amministrativa non può rifiutare, sul solo fondamento di tale disposizione,
di divulgare al pubblico le coordinate di ubicazione dei posti di
campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste. 4) Il considerando 21 della direttiva
2003/4 deve essere
interpretato nel senso che: non può
fungere da fondamento giuridico autonomo per la comunicazione al pubblico
delle coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti
utilizzati per la raccolta di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5 marzo
2024 Þ C‑234/21 Défense
Active des Amateurs d’Armes
ASBL, NG, WL c. Conseil des ministres |
Rinvio
pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva
91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di
armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi
da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla
direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis –
Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare
autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto
riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare
cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo
17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo
affidamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 29
febbraio 2024 Þ C‑13/23 cdVet Naturprodukte GmbH c. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES) |
Rinvio
pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Additivi per l’alimentazione
animale – Regolamento (CE) n. 1831/2003 – Procedura di
autorizzazione – Divieto di commercializzazione in assenza di
autorizzazione – Status dei prodotti esistenti – Validità ai
sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Principio di
proporzionalità – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 – Ritiro
dal mercato dell’estratto di pompelmo – Mangime contenente estratto di semi
e di scorza di pompelmo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 29
febbraio 2024 Þ C‑392/22 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di
immigrazione – Domanda di protezione internazionale – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Rischi di
trattamento inumano o degradante – Criteri e meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di
protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Articolo 3, paragrafo 2 – Portata degli obblighi dello Stato membro che
ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da parte dello Stato
membro competente e che intende procedere al trasferimento del richiedente
verso quest’ultimo Stato membro – Principio di fiducia reciproca –
Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento inumano o
degradante, risultante da carenze sistemiche – Pratiche di respingimento
sommario (pushback) verso un paese terzo e di
trattenimento ai valichi di frontiera *** 1) L’articolo 3, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere
interpretato nel senso che: il fatto che
lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto, nei
confronti di tali cittadini che cercano di presentare una siffatta domanda
alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi
valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino
verso tale Stato membro. Il trasferimento di detto cittadino verso tale Stato
membro è tuttavia escluso qualora sussistano motivi seri e comprovati di
ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento del trasferimento o in
seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto a siffatte pratiche e
queste ultime siano – a seconda delle circostanze, la cui verifica spetta
alle autorità competenti e al giudice eventualmente investito di un ricorso
avverso la decisione di trasferimento – atte a porlo in una situazione di
estrema deprivazione materiale, di gravità tale da poter essere assimilata a
un trattamento inumano o degradante, vietato dall’articolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. 2) Il regolamento n. 604/2013, letto alla
luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere
interpretato nel senso che: – lo Stato membro che ha sollecitato la
ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello
Stato membro competente e che intende trasferire tale richiedente verso
quest’ultimo Stato membro deve, prima di poter procedere a tale
trasferimento, prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli da
detto richiedente, in particolare per quanto riguarda l’eventuale esistenza
di un rischio reale di essere sottoposto, al momento di tale trasferimento o
in seguito ad esso, a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto
articolo 4; – lo Stato membro che intende procedere
al trasferimento deve cooperare all’accertamento dei fatti e/o verificarne la
realtà; – tale Stato membro deve astenersi dal
procedere a detto trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di
ritenere che, in caso di trasferimento, esista un rischio reale di siffatti
trattamenti; – detto Stato membro può nondimeno
cercare di ottenere dallo Stato membro competente garanzie individuali e,
qualora tali garanzie siano fornite e appaiano al contempo attendibili e
sufficienti ad escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o
degradanti, procedere al trasferimento. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 29
febbraio 2024 Þ C‑222/22 Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl c. JF |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
d’asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter
beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale
protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale
sorto fuori dal paese d’origine (“sur place”) – Domanda successiva di
riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo
3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la
partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e
strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato
membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di
convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine –
Conversione religiosa *** L’articolo 5,
paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato,
a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q),
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di
persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha
determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali
circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione
del richiedente già manifestata in tale paese. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2024 Romania, ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Commissione
europea, convenuta in primo
grado Ungheria, interveniente in primo grado |
Impugnazione
– Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei –
Regolamento (UE) n. 211/2011 – Registrazione della proposta d’iniziativa dei
cittadini – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Proposta che non esula
manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una
proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei
trattati – Onere della prova – Potere della Commissione di procedere ad una
registrazione parziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2024 Þ C‑491/21 WA c. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21,
paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri – Articolo 45 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE –
Articolo 4 – Rilascio di una carta d’identità – Condizione di
domicilio nello Stato membro di emissione del documento – Diniego da
parte delle autorità di tale Stato membro di rilasciare una carta d’identità
a un proprio cittadino domiciliato in un altro Stato membro – Parità di
trattamento – Restrizioni – Giustificazione *** L’articolo 21
TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3,
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano
alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino
dell’Unione europea, cittadino di tale Stato membro, che abbia esercitato il
proprio diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro,
è negato il rilascio di una carta d’identità che possa valere come documento
valido per l’espatrio all’interno dell’Unione europea, per il solo motivo che
egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato
membro. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2024 Þ C‑283/21 VA c. Deutsche
Rentenversicherung Bund con
l’intervento di: RB |
Rinvio
pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti –
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 –
Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro –
Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato
membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo
21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini –
Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di
assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione *** L’articolo 21
TFUE dev’essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata
non soddisfi la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o
autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per ottenere, ai fini della
concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro, la presa in
considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei
periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro Stato membro, ma abbia
esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o di attività
professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro, tanto
precedentemente quanto successivamente al compimento di tali periodi di cura
dei figli, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione questi
ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in
detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei
figli. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 20
febbraio 2024 Þ C‑715/20 K.L. c. X
sp. z o.o. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non
discriminazione – Differenza di trattamento in caso di licenziamento –
Recesso da un contratto di lavoro a tempo determinato – Assenza dell’obbligo
di indicare i motivi del recesso – Sindacato giurisdizionale – Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** La clausola 4
dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato, deve essere
interpretata nel senso che: essa osta a
una normativa nazionale secondo la quale un datore di lavoro non è tenuto a
motivare per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a
tempo determinato, mentre è tenuto a tale obbligo in caso di recesso da un
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice nazionale investito di
una controversia tra privati è tenuto, qualora non gli sia possibile
interpretare il diritto nazionale applicabile in modo conforme a tale
clausola, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela
giurisdizionale spettante ai singoli in forza dell’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a garantire la piena efficacia
di tale articolo, disapplicando, per quanto necessario, qualsiasi
disposizione nazionale contraria. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
febbraio 2024 Þ C‑216/22 A.A. c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE –
Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 –
Domanda reiterata – Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto
inammissibile – Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Sentenza
della Corte concernente una questione di interpretazione del diritto
dell’Unione – Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo –
Competenza del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda
siffatta in caso di illegittimità della decisione di rigetto di una domanda
in quanto inammissibile – Garanzie procedurali – Articolo 14,
paragrafo 2 *** 1) L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d),
e l’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, devono essere
interpretati nel senso che: qualsiasi
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ivi compresa una
sentenza che si limiti ad interpretare una disposizione del diritto
dell’Unione già in vigore al momento dell’adozione di una decisione
concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo, ai sensi
delle disposizioni sopra citate, indipendentemente dalla data in cui essa è
stata pronunciata, qualora aumenti in modo significativo la probabilità che
al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio di una protezione
internazionale. 2) L’articolo 46, paragrafo 1, lettera a),
ii), della direttiva 2013/32 deve essere
interpretato nel senso che: esso
permette, ma non impone, che gli Stati membri conferiscano ai loro giudici,
quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata in
quanto inammissibile, il potere di decidere loro stessi su tale domanda,
senza dover rinviare l’esame della stessa all’autorità accertante, a
condizione che i giudici suddetti rispettino le garanzie previste dal capo II
della direttiva di cui sopra. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 1 febbraio 2024 Scania
AB, Scania
CV AB, Scania
Deutschland GmbH procedimento
in cui l’altra parte è: Commissione
europea |
Impugnazione –
Concorrenza – Intese – Mercato degli autocarri – Decisione che
constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Accordi e pratiche
concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative
all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da
Euro 3 a Euro 6 nonché sul trasferimento ai clienti dei costi di tali
tecnologie – Infrazione unica e continuata – Portata geografica di
tale infrazione – “Procedimento ibrido” che ha portato, in successione,
all’adozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di
un procedimento ordinario – Articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea –– Diritto a una buona amministrazione –
Imparzialità della Commissione europea – Valutazione della portata
geografica di una pratica concordata – Elementi pertinenti –
Qualificazione di un insieme di comportamenti come “infrazione unica e
continuata” – Regolamento(CE) n. 1/2003 – Articolo 25 –
Potere della Commissione di irrogare un’ammenda – Prescrizione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 30
gennaio 2024 Þ C‑471/22 Agentsia «Patna infrastruktura» c. Rakovoditel na Upravlyavashtia
organ na Operativna programa «Transport» 2007-2013 i direktor
na direktsia «Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvo na transporta (RUO) |
Rinvio
pregiudiziale – Fondo di coesione dell’Unione europea – Regolamento (CE) n.
1083/2006 – Articoli 99 e 101 – Rettifiche finanziarie in rapporto ad
irregolarità constatate – Regolamento (UE) 2021/1060 – Articolo 104 –
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione – Decisione della
Commissione che annulla parzialmente un contributo a partire da tale fondo – Validità
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto
a una buona amministrazione – Articolo 47, primo comma – Diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice *** 1) [Omissis] 2) [Omissis] 3) L’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea dev’essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a che il giudice nazionale sia vincolato da una decisione definitiva della
Commissione che annulla, in tutto o in parte, a causa di un’irregolarità, il
contributo di un fondo dell’Unione europea, qualora tale giudice sia chiamato
a decidere su un ricorso avverso l’atto nazionale che applica, in esecuzione
di tale decisione, una rettifica finanziaria al beneficiario di tale fondo,
in quanto esso è tenuto a porre alla Corte una domanda pregiudiziale per
accertamento di validità di detta decisione, se nutre dubbi riguardo alla
validità di quest’ultima. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 30
gennaio 2024 Þ C‑118/22 NG c. Direktor na Glavna
direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia con
l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali a fini di contrasto dei reati – Direttiva
(UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Minimizzazione
dei dati – Limitazione della conservazione – Articolo 5 – Termini adeguati
per la cancellazione o per l’esame periodico della necessità della
conservazione – Articolo 10 – Trattamento di dati biometrici e genetici –
Stretta necessità – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 – Diritto alla cancellazione
– Limitazione del trattamento – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Persona fisica condannata con
sentenza definitiva e successivamente riabilitata – Termine di conservazione
dei dati fino al decesso – Insussistenza di diritto alla cancellazione o alla
limitazione del trattamento – Proporzionalità *** L’articolo 4,
paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 5 e 10, con l’articolo 13,
paragrafo 2, lettera b), e con l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, di tale
direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: osta a una
normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di
polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di
dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna
penale definitiva per un reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso
della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima,
senza porre a carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare
periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a
detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la
loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali
sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro
trattamento. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 30
gennaio 2024 Þ C‑560/20 CR, GF, TY c. Landeshauptmann von Wien |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare –
Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) –
Ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non accompagnato con i suoi
ascendenti diretti di primo grado – Articolo 2, lettera f) –
Nozione di “minore non accompagnato” – Soggiornante minorenne al momento
della presentazione della domanda, ma diventato maggiorenne nel corso della
procedura di ricongiungimento familiare – Data rilevante per valutare lo
status di minore – Termine per presentare una domanda di
ricongiungimento familiare – Sorella maggiorenne del soggiornante che
necessita dell’assistenza permanente dei suoi genitori a causa di una grave
malattia – Effetto utile del diritto al ricongiungimento familiare di un
rifugiato minore non accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 –
Articolo 12, paragrafo 1, primo e terzo comma – Possibilità di
assoggettare il ricongiungimento familiare a condizioni supplementari *** 1) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al
diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso
che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale
disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da
quest’ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo
grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di
ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con
quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora
minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne
nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. 2) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il
rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato
minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di
una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei
suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno
comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento
familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale
disposizione. 3) L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento
familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta
disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti
diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la
domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine
previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 25
gennaio 2024 Þ C‑277/22 Global
NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. c. Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal con
l’intervento di: FGSZ
Földgázszállító Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE –
Articolo 41, paragrafo 17 – Sistema di trasporto del gas naturale – Autorità
nazionale di regolazione – Fissazione dei corrispettivi di uso del sistema e
di connessione al sistema – Fissazione della retribuzione dei servizi forniti
dal gestore del sistema – Nozione di “parte che è stata oggetto di una
decisione di un’autorità di regolazione” – Ricorso contro tale decisione –
Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea *** L’articolo
41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce
dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a
una normativa di uno Stato membro in forza della quale solo il gestore del
sistema di trasporto del gas naturale è qualificato come «parte che è stata
oggetto» di una decisione di un’autorità nazionale di regolazione che fissa i
corrispettivi di connessione a tale sistema e di uso del medesimo nonché la
remunerazione dei servizi forniti da tale gestore e, pertanto, solo
quest’ultimo è legittimato a proporre un «ricorso effettivo» avverso tale
decisione. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 25
gennaio 2024 Þ C‑58/22 NR con
l’intervento di: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova |
Rinvio
pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni penali esercitate in
rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero –
Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i
medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter
considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza
penale definitiva – Necessità di un’istruzione approfondita – Mancata
audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona
interessata in qualità di “indagato” *** Il principio
del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che: una persona
non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale
articolo 50, in conseguenza di un’ordinanza di archiviazione adottata da un
pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale
persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi
del reato addebitato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 18
gennaio 2024 Þ C‑631/22 J.M.A.R. c. Ca
Na Negreta SA in
presenza di: Ministerio
Fiscal |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di
discriminazione fondata sulla disabilità – Infortunio sul
lavoro – Inidoneità permanente totale – Risoluzione del contratto
di lavoro – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli *** L’articolo 5
della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli
articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata,
a nome della Comunità europea, con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del
26 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre
fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del
lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto,
causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una
disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere
soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il
posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni
costituirebbero un onere sproporzionato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 18
gennaio 2024 Þ C‑451/22 RTL
Nederland BV, RTL
Nieuws BV con
l’intervento di: Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
Rinvio
pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (UE)
n. 376/2014 – Monitoraggio degli eventi che mettono in pericolo la
sicurezza aerea – Articolo 15 – Riservatezza delle informazioni
dettagliate relative a tali eventi – Portata di tale riservatezza –
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
11 – Libertà di espressione e di informazione – Libertà dei
media – Richiesta di comunicazione di informazioni relative alla
distruzione di un aeromobile che sorvolava l’Ucraina orientale, presentata da
imprese operanti nel settore dei mezzi d’informazione – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazione – Presupposti *** L’articolo 15
del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di
eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n.
996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n.
1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, come modificato dal
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2018, letto alla luce del diritto alla libertà di espressione e
d’informazione sancito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: le
informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti riguardo a un
«evento» relativo alla sicurezza aerea, ai sensi dell’articolo 2, punto 7,
del regolamento n. 376/2014 come modificato, sono soggette a un regime di
riservatezza cui consegue che né il pubblico e neppure un’impresa del settore
dei mezzi d’informazione hanno diritto di accedervi in qualsivoglia forma. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 18
gennaio 2024 Þ C‑303/22 CROSS
Zlín a.s. c. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže con
l’intervento di: Statutární město Brno |
Rinvio
pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE –
Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2, paragrafo 3, e articolo
2 bis, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una
procedura di ricorso avente effetto sospensivo – Organo di ricorso di
primo grado – Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un
appalto – Articolo 2, paragrafo 9 – Organo responsabile delle
procedure di ricorso che non è un organo giudiziario – Conclusione di un
contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso
giurisdizionale contro una decisione di detto organo – Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela
giurisdizionale effettiva *** L’articolo 2,
paragrafo, 3 e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere
interpretati nel senso che: essi non
ostano a una normativa nazionale che vieta all’amministrazione aggiudicatrice
di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui
l’organo di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, si
pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto,
senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di ricorso
sia o meno di natura giurisdizionale. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 18
gennaio 2024 Þ C‑218/22 BU c. Comune
di Copertino |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Indennità finanziaria per ferie
annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro –
Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di
dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della
spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico *** L’articolo 7
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa
pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede
il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di
ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli
anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di
lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non
abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto
di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
gennaio 2024 Þ C‑33/22 Österreichische Datenschutzbehörde c. WK con
l’intervento di: Präsident des Nationalrates |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Articolo 16 TFUE –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) –
Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività che non rientrano
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 4,
paragrafo 2, TUE – Attività riguardanti la sicurezza nazionale –
Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato
membro – Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli 51 e 55 del
regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo
incaricata della protezione dei dati – Articolo 77 – Diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo – Effetto diretto *** 1) L’articolo 16, paragrafo 2, prima
frase, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere
interpretati nel senso che: un’attività
non può essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione e, pertanto, esulante dall’ambito di applicazione di tale
regolamento per la sola ragione che essa venga esercitata da una commissione
di inchiesta istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del
suo potere di controllo del potere esecutivo. 2) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 16 di tale
regolamento, deve essere
interpretato nel senso che: non possono
essere considerate, in quanto tali, attività riguardanti la sicurezza
nazionale escluse dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ai
sensi di detta disposizione, le attività di una commissione di inchiesta
istituita dal Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di
controllo del potere esecutivo, aventi l’obiettivo di indagare sulle attività
di un’autorità di polizia di protezione dello Stato a causa di un sospetto di
influenza politica su tale autorità. 3) L’articolo 77, paragrafo 1, e
l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere
interpretati nel senso che: qualora uno
Stato membro abbia scelto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di
tale regolamento, di istituire un’unica autorità di controllo, senza tuttavia
attribuirle la competenza a sorvegliare l’applicazione del suddetto
regolamento da parte di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento
di tale Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere
esecutivo, tali disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la
competenza a conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali
effettuati dalla suddetta commissione di inchiesta. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
gennaio 2024 Þ C‑621/21 WS c. Intervyuirasht organ na
Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet con
l’intervento di: Predstavitelstvo na Varhovnia
komisar na Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni
per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettera
d) – Motivi di persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo
sociale” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di
persecuzione – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i
motivi e gli atti di persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la
mancanza di protezione contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 –
Soggetti non statuali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la
protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno
grave” – Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande
di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Articolo 4 –
Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica –
Minaccia di “delitto d’onore” *** 1) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che: sulla base
delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate
appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione»
che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne
di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che
condividono una caratteristica comune supplementare. 2) L’articolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 2011/95 deve essere
interpretato nel senso che: qualora un
richiedente alleghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d’origine
da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno
dei motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta
direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale
collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di
protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di
cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva. 3) L’articolo 15, lettere a) e b), della
direttiva 2011/95 deve essere
interpretato nel senso che: la nozione di
«danno grave» ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di
essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua
famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme
culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre
al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’articolo 2, lettera g), di tale direttiva. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza dell’11
gennaio 2024 Þ C‑252/22 Societatea Civilă Profesională de Avocaţi
AB & CD c. Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta con
l’intervento di: QP |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9,
paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile
professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti
amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto
nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi
legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti
giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri *** 1) L’articolo 9, paragrafo 3, della
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea
con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere
interpretato nel senso che: esso non osta
a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico
diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è
riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui
non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse
legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica
direttamente connessa al suo oggetto sociale. 2) L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della
convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,
firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea
con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che: al fine di
garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei
procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla
condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia
ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi
compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla
tutela dell’ambiente. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Ordinanza del 9
gennaio 2024 Þ C‑131/23 C.A.A., C.V. con
l’intervento di: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie
– Serviciul Teritorial Braşov, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte – Acte éclairé –
Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei
progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura
ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Effetto
diretto dei parametri di riferimento – Obbligo di lottare contro la
corruzione in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello –
Obbligo di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive – Termine
di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte
costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le
cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico
d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene –
Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale –
Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio
della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti
fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare
le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale
supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione *** La decisione
2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un
meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e
di lotta contro la corruzione, deve essere
interpretata nel senso che: gli organi
giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le
sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la
disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di
interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione
del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto
nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di
determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza
di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale,
di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti
relativi a reati di corruzione. Per contro,
tale decisione deve essere interpretata nel senso che: gli organi
giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard
nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della
legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche
nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine
di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante
atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 9
gennaio 2024 G. c. M.S. (C‑181/21), nei confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Katowicach e BC, DC c. X (C‑269/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità per il giudice del rinvio di
prendere in considerazione la sentenza pregiudiziale della Corte – Necessità
dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa
pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei giudici – Condizioni di
nomina dei giudici ordinari – Possibilità di contestare un’ordinanza recante
la decisione definitiva su una domanda di misure cautelari – Possibilità di
escludere un giudice da un collegio giudicante – Irricevibilità delle domande
di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
dicembre 2023 Þ C‑333/21 European Superleague Company SL c. Fédération internationale de
football association (FIFA), Union of European Football
Associations (UEFA) con
l’intervento di A22
Sports Management SL, Real Federación Española
de Fútbol (RFEF), Liga Nacional de Fútbol
Profesional (LNFP) |
Rinvio
pregiudiziale – Concorrenza – Norme introdotte dalle associazioni sportive
internazionali –Enti di diritto privato dotati di poteri regolamentari, di
controllo e decisionali, nonché di potere sanzionatorio – Norme
sull’approvazione preventiva delle competizioni, sulla partecipazione delle
società calcistiche e dei giocatori a tali competizioni, nonché sullo
sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici connessi a tali competizioni
– Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici – Artt. 56,
101(1, 2 e 3) e 102 TFUE –– Decisione di un’associazione di imprese che
arreca pregiudizio alla concorrenza – Nozioni di “oggetto” ed “effetto”
anticoncorrenziali – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
dicembre 2023 Þ C‑281/22 G.K., B.O.D. GmbH, S.L. con
l’intervento di: Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Articolo 31 –
Indagini transfrontaliere – Autorizzazione giudiziaria – Portata
del controllo – Articolo 32 – Esecuzione delle misure assegnate - [Carta
dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21 dicembre
2023 Þ C‑718/21 L. G. c. Krajowa Rada Sądownictwa |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di “organo
giurisdizionale” - Criteri - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Camera per la vigilanza straordinaria e gli
affari pubblici) del Sąd Najwyższy
(Corte Suprema, Polonia) - Domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da
un organo giurisdizionale che non ha lo status di organo giurisdizionale
indipendente e imparziale precedentemente istituito dalla legge -
Irricevibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 14
dicembre 2023 Þ C‑340/21 VB c. Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 5 – Principi relativi a tale trattamento – Articolo
24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Articolo
32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento –
Valutazione dell’adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato
giurisdizionale – Assunzione delle prove – Articolo 82 –
Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla
responsabilità del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da
terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul
timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 14
dicembre 2023 Þ C‑206/22 TF c. Sparkasse Südpfalz |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali
retribuite – Virus SARS-Cov-2 – Misure di quarantena –
Impossibilità di riportare le ferie annuali retribuite concesse per un
periodo coincidente con un periodo di quarantena |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 14
dicembre 2023 Þ C‑456/22 VX, AT c. Gemeinde Ummendorf |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e
responsabilità – Nozione di “danno immateriale” – Pubblicazione
online, contenente dati personali, dell’ordine del giorno della riunione di
un consiglio comunale – Pubblicazione senza il consenso degli
interessati – Domanda di tali interessati a fini di risarcimento del
danno immateriale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 14
dicembre 2023 Jérôme
Rivière et al. ricorrenti procedimento
in cui l’altra parte è: Parlamento
europeo |
Impugnazione –
Diritto istituzionale – Deputati del Parlamento europeo –
Regolamento del Parlamento europeo – Norme di comportamento –
Articolo 10, paragrafo 3 – Divieto di esporre striscioni durante le
sedute del Parlamento – Provvedimento verbale del presidente del
Parlamento che vieta ai deputati di esporre una bandiera nazionale sul loro
banco – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE –
Nozione di “atto impugnabile” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 7
dicembre 2023 Þ C‑518/22 J.M.P. c. AP
Assistenzprofis GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 2, paragrafo 5 – Divieto di discriminazione fondata
sull’età – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità – Articolo 19 – Vita indipendente ed inclusione
nella società – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 26 – Inserimento sociale e professionale delle
persone con disabilità – Servizio di assistenza personale alle
persone con disabilità – Offerta di lavoro contenente l’indicazione di
un’età minima e di un’età massima della persona ricercata – Presa in
considerazione dei desideri e degli interessi della persona con
disabilità – Giustificazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7
dicembre 2023 UF (C‑26/22), AB (C‑64/22) c. Land
Hessen, con
l’intervento di: SCHUFA
Holding AG |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Principio di “liceità” – Articolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento ai
fini dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da un
terzo – Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) – Diritto alla
cancellazione in caso di trattamento illecito di dati personali –
Articolo 40 – Codici di condotta – Articolo 78, paragrafo 1 –
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di
controllo – Decisione adottata dall’autorità di controllo su un reclamo –
Portata del controllo giurisdizionale su detta decisione – Società che
forniscono informazioni commerciali – Conservazione di dati provenienti
da un registro pubblico relativi all’esdebitazione a favore di una
persona – Durata della conservazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5
dicembre 2023 Þ C‑128/22 Nordic Info BV c. Belgische Staat |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 27 e 29 – Misure che
limitano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione per motivi di
sanità pubblica – Misure di portata generale – Normativa nazionale che
prevede il divieto di uscire dal territorio nazionale per effettuare viaggi
non essenziali verso Stati membri classificati come zone ad alto rischio nel
contesto della pandemia di COVID-19 nonché l’obbligo per i viaggiatori che
entrano nel territorio nazionale in provenienza da uno di tali Stati membri
di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena – Codice
frontiere Schengen – Articolo 23 – Esercizio delle competenze di polizia in
materia di sanità pubblica – Equivalenza con l’esercizio delle verifiche di
frontiera – Articolo 25 – Possibilità di ripristinare controlli alle
frontiere interne nel contesto della pandemia di COVID-19 – Controlli
effettuati in uno Stato membro nell’ambito di misure di divieto di
attraversamento delle frontiere per effettuare viaggi non essenziali in
partenza da o a destinazione di Stati dello spazio Schengen classificati come
zone ad alto rischio nel contesto della pandemia di COVID-19 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 30
novembre 2023 Þ C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21
e C‑328/21 Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità
Dublino (C‑228/21), DG
(C‑254/21), XXX.XX
(C‑297/21), PP
(C‑315/21), GE
(C‑328/21) c. CZA
(C‑228/21), Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino
(C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da
3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento
(UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente
protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale –
Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo
Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro –
Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in
carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio
personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto –
Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di
trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza, nello Stato membro
richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole
discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello
Stato membro richiesto – [Articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30
novembre 2023 Þ C‑270/22 G.D., A.R., C.M. c. Ministero dell’Istruzione, Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE –
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato –
Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come
dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato
mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione
dell’anzianità di servizio |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30
novembre 2023 MG procedimento
in cui l’altra parte è: Banca
europea per gli investimenti (BEI) |
Impugnazione
– Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti
(BEI) – Disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI –
Retribuzione – Assegni familiari – Versamento al solo genitore titolare
dell’affidamento esclusivo del minore – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 – Diritto di essere
ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni amministrative –
Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Ricorsi
di annullamento e per risarcimento danni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 28
novembre 2023 Þ C‑148/22 OP c. Commune d’An |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE –
Creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni
fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore
pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che
vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso
sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità
nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 23 novembre
2023 Þ C‑374/22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle
condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito
dalla protezione sussidiaria – Padre di minori rifugiati nati in
Belgio – Padre non “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di
detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale
a titolo derivato presentata da detto padre – Rigetto – Assenza di
obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessato il diritto di
beneficiare di tale protezione se questi non soddisfa individualmente le
condizioni per la concessione – Articolo 23, paragrafo 2, di detta
direttiva – Inapplicabilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 23 novembre
2023 Þ C‑614/22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle
condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito
dalla protezione sussidiaria – Madre di minori rifugiati in
Belgio – Madre “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di
detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale
a titolo derivato presentata da detta madre – Rigetto – Assenza di
obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessata il diritto di
beneficiare di tale protezione se essa non soddisfa individualmente le
condizioni per la concessione – Articolo 20 e articolo 23, paragrafo 2,
di detta direttiva – Inapplicabilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 23 novembre
2023 Þ C‑84/22 Right to Know CLG c. An
Taoiseach |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva
2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale –
Rigetto di una richiesta di informazione – Verbali delle riunioni di un
governo – Discussioni concernenti le emissioni di gas a effetto
serra – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Eccezioni al diritto di
accesso all’informazione – Nozioni di “comunicazioni interne” e di
“deliberazioni interne delle autorità pubbliche” – Ricorso
giurisdizionale – Annullamento della decisione di rifiuto –
Eccezione applicabile individuata nella sentenza – Autorità di cosa
giudicata |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 23
novembre 2023 Þ C‑201/22 Kopiosto ry c. Telia
Finland Oyi |
Rinvio
pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva
2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti
connessi – Organismo di gestione collettiva – Direttiva
2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo
4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle
procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE –
Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive
estese – Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietà
intellettuale - [Articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 23
novembre 2023 Þ C‑260/22 Seven.One Entertainment Group GmbH c. Corint Media GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva
2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione
radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di
trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per
copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi
di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa
nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto
a un equo compenso |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 16
novembre 2023 Þ C‑333/22 Ligue des droits
humains ASBL, BA c. Organe de contrôle de
l’information policière |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 17 – Esercizio dei diritti dell’interessato tramite l’autorità di controllo – Verifica della liceità del trattamento dei dati – Articolo 17, paragrafo 3 – Obbligo di informazione minima dell’interessato – Portata – Validità – Articolo 53 – Diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – Nozione di “decisione giuridicamente vincolante” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 8, paragrafo 3 – Controllo di un’autorità indipendente – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza
del 16 novembre 2023 Þ C‑636/22 PY con
l’intervento di: Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecce |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Articolo 5, punto 3 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑598/21 SP, CI c. Všeobecná úverová banka a.s. |
Rinvio
pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori –
Contratto di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo
2 – Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa – Articolo
3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo
7, paragrafo 1 – Clausola di scadenza anticipata del termine – Sindacato
giurisdizionale – Proporzionalità rispetto agli inadempimenti contrattuali
del consumatore – Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Contratto garantito attraverso costituzione di
ipoteca su un bene immobile – Vendita stragiudiziale dell’abitazione del
consumatore |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑819/21 Staatsanwaltschaft Aachen in
presenza di: M.D. |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento
delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione
quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di
esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un
processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito
per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di
emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che
accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di
tale pena da parte di un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑175/22 BK, con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti
penali – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere
informato dell’accusa elevata a suo carico – Articolo 6, paragrafo
4 – Modifica delle informazioni fornite – Modifica della
qualificazione del reato – Obbligo di informare tempestivamente
l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti
sulla nuova qualificazione prospettata – Esercizio effettivo dei diritti
della difesa – Equità del procedimento – Direttiva (UE)
2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali – Articolo 3 – Presunzione di innocenza – Articolo 7,
paragrafo 2 – Diritto di non autoincriminarsi – Articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Requisito di imparzialità del giudice penale – Riqualificazione del
reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑125/22 X, Y, i
loro 6 figli minorenni c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale –Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 15 – Condizioni per la
concessione della protezione sussidiaria – Presa in considerazione degli
elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali
del richiedente nonché alla situazione generale nel paese di origine –
Situazione umanitaria |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22 XT (C‑271/22) KH (C‑272/22) BX (C‑273/22) FH (C‑274/22) NW (C‑275/22) c. Keolis Agen SARL con
l’intervento di: Syndicat national des transports
urbains SNTU-CFDT |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro –
Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite
– Riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite in caso di malattia di
lunga durata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 31, paragrafo 2 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑257/22 CD c. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva
2008/115/CE – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “soggiorno irregolare” –
Direttiva 2013/32/UE – Richiedente la protezione internazionale – Articolo 9,
paragrafo 1 – Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della
domanda – Decisione di rimpatrio adottata anteriormente all’emanazione
della decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione
internazionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2023 Þ C‑376/22 Google
Ireland Limited, Meta
Platforms Ireland
Limited, Tik Tok Technology Limited c. Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) con
l’intervento di: Bundesministerin für Frauen,
Familie, Integration und Medien
im Bundeskanzleramt |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 26
ottobre 2023 Þ C‑307/22 FT c. DW |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso
dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Diritto di
ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati – Trattamento di
dati di un paziente da parte del suo medico – Cartella medica –
Motivi della richiesta di accesso – Utilizzo dei dati al fine di far
valere la responsabilità del professionista sanitario – Nozione di
“copia” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 19
ottobre 2023 Þ C‑655/21 procedimento
penale a carico di G.
ST. T., con
l’intervento di: Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar |
Rinvio
pregiudiziale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale –
Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Procedimento penale –
Ambito di applicazione – Danni subiti dal titolare di un marchio come
elemento costitutivo della violazione – Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) –
Articolo 61 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 51, paragrafo 1 – Attuazione del diritto
dell’Unione – Competenza – Articolo 49, paragrafi 1 e 3 – Legalità
e proporzionalità delle pene |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 19
ottobre 2023 Þ C‑147/22 Terhelt5, con
l’intervento di: Központi Nyomozó Főügyészség |
Rinvio
pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’accordo di
Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in
idem – Ammissibilità di un procedimento penale per fatti di
corruzione a carico di un indagato o imputato in uno Stato membro dopo
l’archiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti per gli
stessi fatti dalla Procura di un altro Stato membro – Condizioni per
ritenere che l’indagato o imputato sia stato giudicato con sentenza
definitiva – Condizione di un esame condotto nel merito della
causa – Necessità di un’istruzione approfondita – Assenza di
interrogatorio dell’indagato o imputato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 12 ottobre
2023 Þ C‑57/22 YQ c. Ředitelství silnic a dálnic ČR |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro –
Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle
ferie annuali retribuite – Lavoratore illegittimamente licenziato e
reintegrato nelle sue funzioni mediante decisione giudiziaria –
Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il
periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Periodo
compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 12
ottobre 2023 Þ C‑726/21 procedimento
penale a carico di: GR, HS, IT, con
l’intervento di: Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo
54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Valutazione
rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza –
Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle indagini
preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di “medesimi
fatti” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 5
ottobre 2023 Þ C‑496/22 EI c. SC
Brink’s Cash Solutions SRL |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi –
Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e
articolo 6 – Procedura di informazione e di consultazione dei lavoratori
in caso di progetto di licenziamento collettivo – Assenza di
designazione di rappresentanti dei lavoratori – Normativa nazionale che
consente a un datore di lavoro di non informare e consultare individualmente
i lavoratori coinvolti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 5
ottobre 2023 Þ C‑294/22 Office
français de protection des réfugiés et apatrides, c. SW |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione
dallo status di rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente (UNRWA) – Presupposti affinché tale persona possa essere
ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione
della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA – Mancata assistenza
medica – Presupposti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea Ordinanza del
vicepresidente della Corte del 27 settembre
2023 Consiglio
dell’Unione europea ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Nikita
Dmitrievich Mazepin ricorrente
in primo grado, Repubblica
di Lettonia interveniente
in primo grado |
Impugnazione –
Procedimento sommario – Misure restrittive adottate in considerazione
della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse
economiche – Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco
delle persone, entità e organismi soggetti a tali misure – Sospensione
del procedimento di “reinserimento” di tale persona – Pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo
di adottare misure in materia di visti concessi dagli Stati membri –
Provvedimenti che possono essere adottati dal giudice del procedimento
sommario |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza del 27
settembre 2023 Þ C‑58/23 Y.N. contro Republika Slovenija |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di
asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE –
Articoli 22 e 23 – Diritto all’assistenza e alla rappresentanza
legali – Articolo 46, paragrafo 4 – Termine di ricorso
ragionevole – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice – Rigetto di una domanda di protezione internazionale in
quanto manifestamente infondata, mediante procedimento accelerato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 21
settembre 2023 Þ C‑151-22 S, A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie con
l’intervento di: Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
comune in materia di asilo – Condizioni per poter beneficiare dello
status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10,
paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di persecuzione –
“Opinione politica” – Nozione – Opinioni politiche sviluppate nello
Stato membro ospitante – Articolo 4 – Valutazione del timore
fondato di persecuzione a causa di tali opinioni politiche |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 21
settembre 2023 Þ C‑143-22 Association Avocats pour la
défense des droits des étrangers (ADDE) et al. c. Ministre de l’Intérieur, con l’intervento
di: Défenseur des droits |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controllo alle
frontiere, asilo e immigrazione – Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino
temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue
frontiere interne – Articolo 14 – Provvedimento di respingimento –
Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne – Direttiva
2008/115/CE –– Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Applicabilità della
Direttiva anche a cittadini di Paesi terzi
ai fini del loro allontanamento. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 21
settembre 2023 Þ C‑116-22 Commissione
europea c. Repubblica
federale di Germania |
Inadempimento
di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche –
Articolo 4, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata
designazione delle zone speciali di conservazione – Mancata
determinazione degli obiettivi di conservazione – Assenza o
insufficienza di misure di conservazione – Prassi amministrativa |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 14
settembre 2023 Þ C‑27-22 Volkswagen
Group Italia SpA, Volkswagen
Aktiengesellschaft c. Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nei
confronti di: Associazione
Cittadinanza Attiva Onlus, Coordinamento
delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e
consumatori (Codacons) |
Rinvio
pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo
16 – Regime di deposito fiscale – Condizioni per il rilascio di
un’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un deposito fiscale da
parte di un depositario autorizzato – Inosservanza di tali
condizioni – Revoca definitiva dell’autorizzazione applicata
cumulativamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria – Articolo
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio
del “ne bis in idem” – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 14
settembre 2023 Þ C‑55-22 NK c. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem –
Archiviazione definitiva di un primo procedimento avviato per violazione di
una disposizione della normativa nazionale sul gioco d’azzardo –
Sanzione amministrativa di carattere penale inflitta per gli stessi fatti per
violazione di un’altra disposizione di tale normativa – Archiviazione
del primo procedimento a causa dell’erronea qualificazione giuridica della
violazione commessa |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 14
settembre 2023 Þ C‑113-22 DX c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale –
Articolo 6 – Normativa nazionale che prevede il diritto a
un’integrazione della pensione soltanto a favore delle donne – Sentenza
pregiudiziale della Corte che consente di accertare che tale normativa
costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso – Prassi
amministrativa consistente nel continuare ad applicare tale normativa
malgrado detta sentenza – Discriminazione distinta – Risarcimento
in denaro – Rimborso relativo alle spese e agli onorari di avvocato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 14
settembre 2023 Þ C‑820-21 «Vinal» AD c. Direktor na Agentsia
«Mitnitsi» |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Sanzione
irrogata in relazione a pratiche commerciali sleali – Natura penale
della sanzione – Sanzione penale irrogata in uno Stato membro dopo
l’adozione di una sanzione relativa a pratiche commerciali sleali in un altro
Stato membro ma divenuta definitiva prima di quest’ultima sanzione – Articolo
52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem – Condizioni – Coordinamento dei procedimenti e delle
sanzioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 14
settembre 2023 Þ C‑71-21 procedimento
relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto emesso contro KT con
l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione
europea, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia,
dall’altro – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritti
fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione da parte di uno Stato membro
di un mandato d’arresto emesso dal Regno di Norvegia – Emissione di un
nuovo mandato d’arresto da parte del Regno di Norvegia a carico della stessa
persona per gli stessi fatti – Esame da parte di un altro Stato
membro – Presa in considerazione del rifiuto dell’esecuzione del primo
mandato d’arresto |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2023 Þ C‑209-22 procedimento
penale a carico di: AB con
l’intervento di: Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva
2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento
penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione –
Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase
istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione
personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del
giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure
di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti
della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del
sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2023 Þ C‑162-22 procedimento
avviato da: A.G. con
l’intervento di: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra |
Rinvio
pregiudiziale – Telecomunicazioni – Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche [Artt. 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali] – Direttiva 2002/58/CE – Ambito
di applicazione – Articolo 15, paragrafo 1 – Dati conservati dai
fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione
delle autorità competenti in procedimenti penali – Uso successivo di
tali dati nel corso di un’indagine su una condotta illecita - [Artt. 7, 8,
11 e 52, par. 1 della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2023 Patrick
Breyer, ricorrente procedimento
in cui le altre parti sono: Agenzia
esecutiva europea per la ricerca (REA) sostenuta
da: Commissione
europea |
Impugnazione –
Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea [Art. 42
della Carta dei diritti fondamentali ] – Regolamento (CE)
n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino –
Eccezione al diritto di accesso – Tutela degli interessi
commerciali – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”
(2014-2020) – Documenti riguardanti il progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control
System” – Decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
che nega l’accesso a determinate informazioni – Interesse pubblico
prevalente |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7 settembre
2023 Þ C‑216-21 Asociația «Forumul Judecătorilor din România», YN c. Consiliul Superior al Magistraturii |
Rinvio
pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione
e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la
corruzione – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Stato di diritto – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Indipendenza dei
giudici – Normativa nazionale che modifica il regime di promozione
dei giudici |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5
settembre 2023 Þ C‑689-21 X c. Udlændinge- og Integrationsministeriet |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articolo
7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadino
avente la cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese
terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro all’età di 22
anni per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in
assenza di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di
tale età – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Esame della
proporzionalità delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del
diritto dell’Unione – Termine di decadenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 24
luglio 2023 C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. con
l’intervento di: Statul român |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione
“TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure
dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul
valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave
all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza
di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che
disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio
sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo
49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti
di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio
dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) –
Principio di certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei
diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di uno Stato membro di
disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo
giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al
diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di
inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto
dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 13
luglio 2023 YP
e a. (C‑615/20), M. M. (C‑671/20) con
l’intervento di: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego e a. (C‑615/20) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato
di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato
del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di
leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle
funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna
(Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza
di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della
composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa
precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi
giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo
giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di
valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri
giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari –
Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità
competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di
disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice
interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le
medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono
detti divieti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 13
luglio 2023 Ferrovienord
SpA c. Istituto
Nazionale di Statistica – ISTAT (C‑363/21) nei
confronti di: Procura
generale della Corte dei conti, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Federazione
Italiana Triathlon c. Istituto
Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero
dell’Economia e delle Finanze (C‑364/21) nei
confronti di: Procura
generale della Corte dei conti |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari
per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati
dal diritto dell’Unione – Politica economica – Regolamento (UE)
n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell’Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti
applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa
nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di
effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 6
luglio 2023 Þ C‑402-22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. M.A. |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4,
lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di
un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di
proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 6
luglio 2023 Þ C‑8-22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla
protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello
status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza
passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la
comunità – Controllo di proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 6
luglio 2023 Þ C‑663-21 Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl c. AA |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4,
lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di
un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di
proporzionalità – Direttiva 2008/115/UE – Rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Rinvio dell’allontanamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 4
luglio 2023 Þ C‑252-21 Meta
Platforms Inc., già Facebook Inc., Meta
Platforms Ireland
Ltd, già Facebook Ireland Ltd, Facebook
Deutschland GmbH c. Bundeskartellamt con
l’intervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband eV |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social
network online – Abuso di posizione dominante da parte
dell’operatore di un tale network – Abuso consistente nel trattamento di
dati personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni
generali d’uso di quest’ultimo – Competenza di un’autorità garante della
concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformità di detto
trattamento a tale regolamento – Articolazione con le competenze delle
autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati
personali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale
cooperazione – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f),
del regolamento 2016/679 – Liceità del trattamento – Articolo 9,
paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati
personali – Articolo 4, punto 11 – Nozione di “consenso” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
giugno 2023 Þ C‑660-21 Procureur de la République contro K.B., F.S. |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia –
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE –
Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare
prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in
silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la
violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice
penale di merito di rilevare d’ufficio una siffatta violazione – Articoli
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 22
giugno 2023 Þ C‑823-21 Commissione
europea c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche
relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Procedure
volte al riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo –
Presentazione di una domanda – Normativa nazionale che prevede il previo
espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello
Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 22
giugno 2023 Þ C‑459/20 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
20 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel
territorio degli Stati membri – Decisione di diniego del soggiorno
opposta da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo genitore di un
figlio minorenne, avente la cittadinanza di tale Stato membro – Minore
che si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea e che non ha mai
soggiornato nel territorio di quest’ultima |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 15
giugno 2023 Þ C‑132/22 BM, NP c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR |
Rinvio
pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori –
Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 –
Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento –
Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di
incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di
ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso
tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere
in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri –
Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 8
giugno 2023 VB (C‑430/22) VB (C‑468/22) con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritto di
presenziare al processo – Procedimenti in contumacia –
Riapertura del processo – Notifica al condannato in contumacia del suo
diritto alla riapertura del processo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 6
giugno 2023 Þ C‑700-21 procedimento
relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti
di O.G. con
l’intervento di: Presidente
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato
d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione
facoltativa del mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Obiettivo
di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono
nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento –
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5
giugno 2023 Þ C‑204/21 Commissione
Europea sostenuta
da Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia c. Repubblica
di Polonia |
Rinvio
pregiudiziale - Primato del diritto dell'Unione -– Tutela giurisdizionale
effettiva nelle materie disciplinate dal diritto dell'Unione – Indipendenza
dei giudici – Competenza in materia di revoca dell'immunità penale dei
giudici e in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e
pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca – Divieto per i giudici
nazionali di mettere in discussione la legittimità di organi giurisdizionali
e costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei
giudici o dei loro poteri giurisdizionali – Competenza esclusiva per
esaminare questioni relative alla mancanza di indipendenza di un tribunale o
di un giudice conferito alla Camera di controllo straordinario e affari
pubblici della Corte suprema - Diritti al rispetto della vita privata e alla
protezione dei dati personali – Dati sensibili – Norme nazionali che
impongono al magistrato di dichiarare la propria appartenenza ad
associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché le funzioni esercitate al
loro interno, e prevedono la pubblicazione dei dati contenuti in queste
dichiarazioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 25
maggio 2023 Þ C‑608/21 procedimento
penale di natura amministrativa a carico di XN con
l’intervento di: Politseyski organ pri
02 RU SDVR |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti
penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa –
Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa
all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa –
Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi
della detenzione della persona indagata o imputata in un documento
distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 25
maggio 2023 Þ C‑364/22 J.B., S.B., F.B. c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2,
lettera d) – Procedura di esame di una domanda – Domande inammissibili –
Domanda reiterata – Rimpatrio volontario e allontanamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 17
maggio 2023 Þ C‑626/21 Funke
sp. z o.o. c. Landespolizeidirektion Wien |
Rinvio
pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva
2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni
tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea
(RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi –
Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE)
n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione
europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni
articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei
prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a
pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza dell’11
maggio 2023 Þ C‑817/21 R.I. c. Inspecţia Judiciară, N.L. |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere
giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Decisione 2006/928/CE – Indipendenza dei giudici – Procedimento
disciplinare – Ispettorato giudiziario – Ispettore capo esercente
poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di
indagine disciplinare |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑40/21 T.A.C. c. Agenția Națională de Integritate (ANI) |
Rinvio
pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica
dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15,
paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche
elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il
divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo
prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio
di proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑97/21 MV – 98 c. Nachalnik na otdel
«Operativni deynosti» –
Sofia v Glavna direktsia
«Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio
pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva
2006/112/CE – Articolo 273 – Mancata emissione di un giustificativo
fiscale di cassa – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Cumulo
di sanzioni amministrative di natura penale per un medesimo fatto –
Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Articolo
47 – Diritto a un ricorso effettivo – Portata del controllo
giurisdizionale relativo all’esecuzione provvisoria di una sanzione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑300/21 UI c. Österreichische Post AG |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82,
paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno causato dal trattamento di
dati effettuato in violazione di tale regolamento – Condizioni del diritto al
risarcimento – Insufficienza di una mera violazione di tale regolamento –
Necessità di un danno causato da detta violazione – Risarcimento di un danno
immateriale derivante da un siffatto trattamento – Incompatibilità di una
norma nazionale che subordina il risarcimento di siffatto danno al
superamento di una soglia di gravità – Norme di determinazione del
risarcimento del danno da parte dei giudici nazionali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑487/21 F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde con
l’intervento di: CRIF
GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto
di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia
dei dati – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑60/22 UZ c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento –
Responsabilizzazione del trattamento – Articolo 6 – Liceità del
trattamento – Fascicolo elettronico relativo a una domanda di asilo
compilato da un’autorità amministrativa – Trasmissione al giudice
nazionale competente mediante una casella di posta elettronica –
Violazione degli articoli 26 e 30 – Assenza di un accordo che determina
la contitolarità del trattamento e mancata tenuta del registro delle attività
di trattamento – Conseguenze – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto
alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Articolo 18, paragrafo
1 – Diritto di limitazione di trattamento – Nozione di “trattamento
illecito” – Presa in considerazione del fascicolo elettronico da parte
di un giudice nazionale – Mancato consenso dell’interessato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 Þ C‑200/21 TU, SU c. BRD Groupe Société Générale SA, Next
Capital Solutions Ltd |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva
93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di
mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione
all’esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di
effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice
dell’esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una
clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione –
Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al
giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la
sospensione dell’esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in
pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dal diritto dell’Unione – Necessità di una cauzione a carico
del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione ‒ [Art.
47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 4
maggio 2023 OP (C-529/21)
e al. c. Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»
kam Ministerstvo na vatreshnite raboti |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di
lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 –
Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza
e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di
protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro
lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del
settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di
trattamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 27
aprile 2023 Þ C-528/21 M.D. c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága |
Rinvio
pregiudiziale – Politica di immigrazione – Articolo
20 TFUE – Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti
conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva
2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Articoli 5, 11 e 13 – Effetto diretto – Diritto ad un ricorso
giurisdizionale effettivo – Decisione di divieto d’ingresso e di
soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare
di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per la sicurezza
nazionale – Omessa considerazione della situazione individuale di tale
cittadino di un paese terzo – Rifiuto di eseguire una decisione
giurisdizionale che ha sospeso l’efficacia di tale decisione di
divieto – Conseguenze |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 27
aprile 2023 Þ C-192/22 FI c. Bayerische
Motoren Werke AG |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali
retribuite – Estinzione di tale diritto – Regime di
prepensionamento progressivo – Giorni di ferie annuali maturati durante
la fase di lavoro effettuata in base a tale regime ma non ancora
goduti – Inabilità al lavoro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 27
aprile 2023 Þ C-681/21 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) c. BB |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva
2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età –
Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede, con effetto
retroattivo, l’equiparazione di una categoria di dipendenti pubblici
precedentemente avvantaggiata dalla normativa nazionale sulla pensione di
vecchiaia a una categoria di dipendenti pubblici precedente svantaggiata da
questa stessa normativa |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 26
aprile 2023 Þ C-629/22 A.L. c. Migrationsverket |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE –
Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un
divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo
titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato
membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di
consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato
membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Vicepresidente
della Corte) Ordinanza
del 21 aprile 2023 Repubblica
di Polonia c. Commissione
europea |
Procedimento
sommario – Articolo 163 del regolamento di procedura della
Corte – Domanda di revoca o di modifica di un’ordinanza vertente su
provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva –
Indipendenza dei giudici – Mancata esecuzione – Mutamento di
circostanze – Penalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Þ C‑650/21 procedimento FW, CE, con
l’intervento di: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva
2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età –
Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente
ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo
effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime
retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la
fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere
discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i
dipendenti pubblici più anziani |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Þ C‑52/22 BF c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva
2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età –
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6,
paragrafo 1 – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che
prevede un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti
pubblici con il regime pensionistico generale – Primo adeguamento
dell’importo della pensione che interviene più rapidamente per una categoria
di dipendenti pubblici rispetto ad un’altra – Giustificazioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Þ C‑144/21 Parlamento
europeo c. Commissione
europea sostenuta
da: Agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA) |
Ricorso di
annullamento – Decisione di esecuzione C(2020) 8797 –
Autorizzazione di taluni usi del triossido di cromo – Regolamento (CE)
n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche – Articolo 60 – Rilascio delle
autorizzazioni – Obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici
prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute
umana o per l’ambiente, e che non esistono idonee sostanze o
tecnologie alternative – Articolo 62 – Domande d’autorizzazione –
Articolo 64 – Procedura per le decisioni d’autorizzazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 20 aprile 2023 Þ C‑348/22 Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato c. Comune di Ginosa |
Rinvio
pregiudiziale – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE –
Sindacato di validità – Base giuridica – Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione
– Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva – Effetto diretto –
Carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto
agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e
trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare
automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività –
Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di
occupazione del demanio marittimo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2023 Þ C‑699/21 E.D.L. in
presenza di: Presidente
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato
d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1,
paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra
Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3,
TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione
del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o
degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente
irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona
colpita dal mandato d’arresto europeo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2023 X
e al. c. État belge |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli
alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione –
Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento
familiare – Articolo 5, paragrafo 1 – Presentazione di una
domanda di ingresso e di soggiorno per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che prevede
l’obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda
personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato
membro – Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la
suddetta sede – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7 e 24 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 30
marzo 2023 Þ C‑269/22 IP, DD, ZI, SS, HYA con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo
comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto ad un giudice imparziale – Diritto
alla presunzione d’innocenza – Esposizione del contesto di fatto di
una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale – Accertamento
della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte
una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile – Rispetto delle
garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30 marzo 2023 Þ C‑338/21 Staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid c. S.S., N.Z., S.S. |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento
adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Sospensione
dell’attuazione della decisione di trasferimento – Termine di trasferimento –
Interruzione del termine per effettuare il trasferimento – Direttiva
2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di
favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità
competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di eseguire una
misura di allontanamento – Mezzi di ricorso |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30 marzo 2023 Þ C‑556/21 Staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid c. E.N., S.S., J.Y. |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una
decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente
asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione
di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto
dall’amministrazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 30
marzo 2023 Þ C‑34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium c. Minister des Hessischen
Kultusministeriums |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento dei dati
nell’ambito dei rapporti di lavoro – Sistema scolastico regionale –
Didattica tramite videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19 –
Attuazione senza il consenso espresso degli insegnanti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 23
marzo 2023 Þ C‑365/21 procedimento
penale a carico di MR con
l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo
54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1,
lettera b) – Eccezione all’applicazione del principio del ne bis in
idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali
dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede
un’eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione
criminale – Reati contro il patrimonio |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 23
marzo 2023 Þ C‑412/21 Dual
Prod SRL c. Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate |
Rinvio
pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16,
paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di
prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in
successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della presunzione
d’innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 23
marzo 2023 LU (C‑514/21), PH (C‑515/21) con
l’intervento di: Minister for Justice and
Equality |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro
2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati membri –
Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativi –
Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di
“processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna
accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza
dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti
della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 –
Violazione – Conseguenze |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 23
marzo 2023 Þ C‑662/21 Booky.fi
Oy con
l’intervento di: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) |
Rinvio
pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione
delle merci – Misura d’effetto equivalente a una restrizione
quantitativa – Registrazione di programmi audiovisivi – Vendita
on-line – Normativa di uno Stato membro che prevede una classificazione
per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela dei minori –
Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e ad un’etichettatura
in un altro Stato membro – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
marzo 2023 Þ C‑100/21 QB c. Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG |
Rinvio
pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli
a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26,
paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5,
paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti
inquinanti – Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) –
Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo
termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo
acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Diritto
al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo
– Modalità di calcolo del risarcimento – Principio di effettività –
Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice
monocratico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 16
marzo 2023 Þ C‑174/21 Commissione
europea c. Repubblica
di Bulgaria sostenuta
da: Repubblica
di Polonia interveniente, |
Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente –
Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260,
paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una
tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla
Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in
ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data
di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 9 marzo
2023 Þ C‑752/21 JP
EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i razuznavane»
/MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas» con
l’intervento di: Okrazhna prokuratura – Haskovo |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione –
Mezzi di ricorso – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione
quadro 2005/212/GAI – Contrabbando doganale – Beni appartenenti a un terzo
sequestrati nel contesto di un procedimento amministrativo di carattere
penale – Normativa nazionale che esclude tale terzo dalla categoria delle
persone autorizzate ad impugnare la decisione che irroga la sanzione
amministrativa di sequestro ‒ [Art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 2 marzo
2023 Þ C‑477/21 IH c. MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro –
Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e
riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo
settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo
giornaliero – Modalità di concessione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 2 marzo
2023 Þ C‑268/21 Norra Stockholm Bygg AB c. Per
Nycander AB con
l’intervento di: Entral AB |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Liceità del trattamento – Produzione di un
documento contenente dati personali nell’ambito di un procedimento
giurisdizionale civile – Articolo 23, paragrafo 1, lettere f) e j) –
Salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti
giudiziari – Esecuzione delle azioni civili – Requisiti da rispettare – Presa
in considerazione dell’interesse delle persone di cui trattasi – Ponderazione
dei contrapposti interessi in gioco – Articolo 5 – Minimizzazione dei dati
personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
7 – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8 – Diritto alla
protezione dei dati personali – Articolo 47 – Diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 16
febbraio 2023 T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny (Procuratore
generale) con
l’intervento di: M.C., Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile –
Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione
internazionale di minori – Convenzione dell'Aia del 1980 – Regolamento (CE)
n. 2201/2003 – Art. 11 – Domanda di ritorno di un minore – Decisione
definitiva che ordina il ritorno di un minore – Normativa di uno Stato membro
che prevede la sospensione di diritto dell'esecuzione di tale decisione in
caso di domanda proposta da talune autorità nazionali ‒ [Art. 47
della Carta dei diritti fondamentali!] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 16
febbraio 2023 Þ C‑745/21 L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri
e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda di protezione internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse
superiore del minore – Articolo 16, paragrafo 1 – Persona a carico –
Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Attuazione da parte di
uno Stato membro – Cittadina di un paese terzo in stato di gravidanza al
momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale –
Matrimonio – Coniuge beneficiario di una protezione internazionale nello
Stato membro interessato – Decisione di rifiuto di trattare la domanda e di
trasferire la richiedente verso un altro Stato membro considerato competente
per tale domanda |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 16
febbraio 2023 Þ C‑349/21 HYA, IP, DD, ZI, SS con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58 – Articolo 15,
paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche
– Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la
memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver
commesso un reato doloso grave – Prassi in base alla quale la decisione è
redatta secondo un modello di testo prestabilito e privo di motivazione
specifica – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione
|
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 16
febbraio 2023 Commissione
europea ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Regno di Spagna Repubblica italiana ricorrenti
in primo grado |
Impugnazione
– Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di
amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di
investigatori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della
seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca –
Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies,
paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua –
Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere
amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale –
Livello di prova richiesto |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 16
febbraio 2023 Commissione
europea ricorrente, procedimento
in cui le altre parti sono: Repubblica italiana ricorrente
in primo grado, Regno di Spagna interveniente
in primo grado |
Impugnazione
– Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di
amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione
della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese,
inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di
selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari –
Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla
lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere
amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale –
Livello di prova richiesto |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Ordinanza del 15
febbraio 2023 Þ C‑484/22 Bundesrepublik Deutschland c. GS,
rappresentato dai genitori con
l’intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses
beim Bundesverwaltungsgericht |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e
b) – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un
paese terzo – Cittadino minorenne di un paese terzo separato dai propri
genitori in caso di rimpatrio – Interesse superiore del minore – Diritto
al rispetto della vita familiare |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 9 febbraio 2023 Þ C‑402/21 Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid, c. S, e E, C c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 –
Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello
Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di
soggiorno – Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di
soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato
membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una
minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse
fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di standstill – Articolo
14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 2
febbraio 2023 Þ C‑372/21 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR c. Bildungsdirektion für Vorarlberg |
Rinvio
pregiudiziale – Status delle Chiese e delle associazioni o comunità
religiose negli Stati membri in base al diritto dell’Unione – Articolo
17, paragrafo 1, TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE –
Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità – Sovvenzioni per un istituto
scolastico privato – Richiesta presentata da un’associazione religiosa
stabilita in un altro Stato membro – Istituto riconosciuto da tale
associazione come scuola confessionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 31
gennaio 2023 Þ C‑158/21 procedimento
penale a carico di Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont
Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés, Anna
Gabriel Sabaté con
l’intervento di: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro
2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di
esecuzione – Competenza dell’autorità giudiziaria emittente – Articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di
emettere un nuovo mandato d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 26
gennaio 2023 Þ C‑205/21 procedimento
penale a carico di V.S. con
l’intervento di: Ministerstvo na vatreshnite
raboti, Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4,
paragrafo 1, lettere da a) a c) – Principi relativi al trattamento dei dati
personali – Limitazione delle finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo
6, lettera a) – Chiara distinzione tra i dati personali delle diverse
categorie di persone – Articolo 8 – Liceità del trattamento – Articolo 10 –
Trasposizione – Trattamento di dati biometrici e di dati genetici –
Nozione di “trattamento autorizzato dal diritto dello Stato membro” – Nozione
di “strettamente necessario” – Potere discrezionale – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 – Diritto a
una tutela giurisdizionale effettiva – Presunzione d’innocenza – Limitazione
– Reato doloso perseguibile d’ufficio – Persone formalmente accusate –
Raccolta di dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro
registrazione, e prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un
profilo del DNA – Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta –
Sistematicità della raccolta |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 19
gennaio 2023 Þ C‑162/21 Pesticide Action Network Europe ASBL, Nature et Progrès Belgique
ASBL, TN c. État belge, con
l’intervento di: Sesvanderhave SA, Confédération des Betteraviers Belges ASBL, Société Générale des Fabricants de Sucre de Belgique
ASBL (Subel), Isera
& Scaldis Sugar SA (Iscal
Sugar), Raffinerie
Tirlemontoise SA |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul
mercato di prodotti fitosanitari – Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di
emergenza fitosanitaria – Deroga – Ambito di applicazione – Sementi conciate
con prodotti fitosanitari – Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano
rischi elevati per le api – Divieto di immissione sul mercato e di uso
all’esterno delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti
siffatte sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 e
regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 – Inapplicabilità della deroga –
Protezione della salute umana e animale e dell’ambiente – Principio di
precauzione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del
19 gennaio 2023 Þ C‑147/21 Comité interprofessionnel des
huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoire Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires oméga Pharma
France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France c. Ministre de la Transition
écologique, Premier
ministre |
Rinvio
pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento
(UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo
34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in
materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che
esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione –
Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e
dell’ambiente – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 procedimento
penale a carico di MV con
l’intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI –
Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne
precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a
tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne
nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità
di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di
quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 –
Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione delle
condanne nell’altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. B
(C‑323/21), F
(C‑324/21), e K c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati
membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento
della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso –
Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente
d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda ‒ [Art.
47 della Carta dei diritti fondamentali!] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C-280/21 P.I. c. Migracijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in
materia di asilo – Requisiti per l’attribuzione dello status di rifugiato
– Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2
– Motivi di persecuzione – Nozioni di “opinione politica” e di
“opinione politica attribuita” – Tentativi di un richiedente asilo di
difendersi, nel suo paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non
statali che agiscono con modalità illecite e sono in grado di strumentalizzare
l’apparato repressivo dello Stato interessato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C-395/21 D.V. c. M.A |
Rinvio
pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori –
Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato
tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del
carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole
relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il
pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria –
Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una
clausola qualificata come “abusiva” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C-356/21 J.
K. c. TP
S.A. con
l’intervento di: PTPA |
Rinvio
pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1,
lettere a) e c) – Condizioni di accesso al lavoro autonomo – Condizioni di
occupazione e di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale – Lavoratore autonomo che opera sulla base di
un contratto d’opera – Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto –
Libertà di scegliere un contraente |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C-132/21 BE c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, con
l’intervento di: Budapesti Elektromos Művek Zrt. |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli da
77 a 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione – Autonomia
procedurale – Efficacia delle norme di protezione stabilite da tale
regolamento – Applicazione coerente ed omogenea di tali norme nell’insieme
dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 12
gennaio 2023 Þ C-154/21 RW c. Österreichische Post AG |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15,
paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso dell’interessato ai propri
dati – Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a
cui sono stati o saranno comunicati i dati personali – Limitazioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 22
dicembre 2022 Þ C-279/21 X c. Udlændingenævnet |
Rinvio
pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione
n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento
familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più
restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di
cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato
membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del
superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della
lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo
consistente nel garantire un’integrazione riuscita |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
dicembre 2022 Þ C-237/21 S.M. con
l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft München |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21
TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per
l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un
altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera
circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini
dell’esecuzione di una pena detentiva – Divieto di estradizione applicato
unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione alla libera circolazione –
Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
dicembre 2022 Þ C-61/21 JP c. Ministre de la Transition
écologique, Premier
ministre |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Direttive 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE,
1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria – Valori limite per le particelle
in sospensione (PM10) e per il biossido di azoto (NO2) – Superamento – Piani
per la qualità dell’aria – Danni asseritamente causati ad un singolo dal
deterioramento dell’aria risultante da un superamento di tali valori limite –
Responsabilità dello Stato membro interessato – Condizioni per il sorgere
di tale responsabilità – Requisito che la norma del diritto dell’Unione
violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 15
dicembre 2022 Þ C-311/21 CM c. TimePartner Personalmanagement GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Occupazione e politica sociale – Lavoro tramite agenzia
interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 5 – Principio della parità
di trattamento – Necessità di garantire, in caso di deroga a tale
principio, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale –
Contratto collettivo che prevede una retribuzione inferiore a quella del
personale impiegato direttamente dall’impresa utilizzatrice – Tutela
giurisdizionale effettiva – Sindacato giurisdizionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza dell’8
dicembre 2022 Þ C-731/21 GV c. Caisse nationale d’assurance pension |
Rinvio
pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE –
Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità
di trattamento – Vantaggi sociali – Pensione di reversibilità – Membri di
un’unione civile – Normativa nazionale che subordina la concessione di
una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di
un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
dicembre 2022 Þ C-460/20 TU, RE c. Google
LLC |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12,
lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679
– Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in
Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona –
Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso
articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione,
nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che
illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al
gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali –
Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di
ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della
prova gravante sul richiedente la deindicizzazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
novembre 2022 WM (C‑37/20) Sovim SA (C‑601/20) c. Luxembourg
Business Registers |
Rinvio
pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2018/843 che
modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica apportata all’articolo 30,
paragrafo 5, primo comma, lettera c), di quest’ultima direttiva – Accesso del
pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva – Validità – Articoli
7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto
della vita privata e familiare – Tutela dei dati personali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
novembre 2022 Þ C-69/21 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e
19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione
dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e
familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino
di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad
alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine –
Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 17
novembre 2022 Þ C-304/21 VT c. Ministero
dell’Interno, Ministero
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per
le risorse umane |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 –
Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che
fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di
polizia – Giustificazioni |
Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
novembre 2022 Fiat
Chrysler Finance Europe e Granducato di Lussemburgo c. Commission
con
l’intervento di: Irlanda |
Impugnazione
della decisione del Tribunale UE che ha dichiarato un aiuto del Lussemburgo
incompatibile con il mercato interno – Decisione tributaria anticipata (tax
ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di piena
concorrenza – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta
“normale” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
novembre 2022 Þ C‑873/19 Deutsche
Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland, con
l’intervento di: Volkswagen
AG |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia –
Articolo 9, paragrafo 3 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 47, primo comma – Diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva – Associazione per la tutela dell’ambiente – Legittimazione ad
agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di
impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni veicoli – Regolamento (CE) n.
715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Veicoli a motore – Motore
diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola per il ricircolo dei gas di
scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx)
limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione –
Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la
necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento
sicuro dei veicoli – Stato dell’arte |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
novembre 2022 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. C, B (C‑704/20) e X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑39/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di
cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presupposti di
legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 –
Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo
28 – Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di
una misura di trattenimento – Esame d’ufficio – Diritto fondamentale a un
ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 27 ottobre
2022 Þ C‑129/21 Proximus NV c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE –
Articolo 12 – Elenchi telefonici pubblici e servizi di consultazione degli
elenchi telefonici – Consenso dell’abbonato – Obblighi del fornitore degli
elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17 – Diritto alla cancellazione
(“diritto all’oblio”) – Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi
di informazione e responsabilità del titolare del trattamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 13
ottobre 2022 Þ C‑344/20 L.F. c. S.C.R.L. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
– Divieto delle discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni
personali – Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di
lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche – Divieto che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi
altro tipo di manifestazione di tali convinzioni – Abbigliamento con
connotazione religiosa |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 22
settembre 2022 Þ C‑159/21 GM c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Direttiva
2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status
di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Revoca
dello status – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni per il riconoscimento
e la revoca della protezione internazionale – Compromissione della sicurezza
nazionale – Presa di posizione di un’autorità specializzata – Accesso al
fascicolo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 20
settembre 2022 procedimenti
penali a carico di VD
(C‑339/20), SR
(C‑397/20) |
Rinvio
pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abusi di mercato –
Abuso di informazioni privilegiate – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 12,
paragrafo 2, lettere a) e d) – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 23,
paragrafo 2, lettere g) e h) – Poteri di vigilanza e di indagine
dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) – Obiettivo di interesse generale
volto a tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e la
fiducia del pubblico negli strumenti finanziari – Possibilità per l’AMF di
chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un
operatore di servizi di comunicazione elettronica – Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE
– Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 –
Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Normativa che prevede la
conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da
parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica – Possibilità
per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una
declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali
incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 7
settembre 2022 Þ C-624/20 E.K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo – Ambito di applicazione – Cittadino di un
paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20
TFUE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno unicamente per motivi
di carattere temporaneo – Nozione autonoma del diritto dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 1 agosto 2022 procedimento
penale a carico di TL con
l’intervento di: Ministério Público |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto
all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo
3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” – Direttiva
2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3,
paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in
diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata
dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata –
Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa
traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto
della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa
traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla
validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità
relativa |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 1 agosto 2022 Þ C‑422/21 procedimento Ministero
dell’Interno contro TO |
Rinvio
pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva
2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti
gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le
sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali
di accoglienza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 1 agosto 2022 Þ C‑19/21 procedimento I, S c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e
articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente
presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di
tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore –
Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la
decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 1 agosto 2022 Þ C‑184/20 procedimento OT c. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, con
l’intervento di: Fondas «Nevyriausybinių
organizacijų informacijos ir paramos centras» |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1 – Direttiva 95/46/CE – Articolo
7, lettera c) – Articolo 8, paragrafo 1 – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, secondo
comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Obiettivo di
interesse pubblico – Proporzionalità – Trattamento di categorie particolari
di dati personali – Normativa nazionale che impone la pubblicazione su
Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi privati di
persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o di dirigenti di
associazioni o di enti percettori di fondi pubblici – Prevenzione dei
conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 14
luglio 2022 procedimenti EPIC
Financial Consulting Ges.m.b.H. c. Repubblica
d’Austria, Bundesbeschaffung GmbH |
Rinvio
pregiudiziale – Appalti pubblici – Regolamento (UE) n. 1215/2012 –
Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di ricorso menzionati all’articolo
2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di elementi di estraneità – Direttiva
2014/24/UE – Articolo 33 – Assimilazione di un accordo quadro a un contratto,
ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 –
Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto pubblico qualora sia già stato
raggiunto il quantitativo e/o il valore massimo dei lavori, delle forniture o
dei servizi di cui trattasi fissato dall’accordo quadro – Normativa
nazionale che prevede il pagamento di spese di accesso alla giustizia
amministrativa nel settore degli appalti pubblici – Obblighi di
determinare e di pagare le spese di accesso alla giustizia prima che il
giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti provvisori o su un
ricorso – Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti pubblici – Principi
di effettività e di equivalenza – Effetto utile – Diritto a un ricorso effettivo
– Direttiva 89/665 – Articoli 1, 2 e 2 bis – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che
prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento delle spese di
accesso alla giustizia – Determinazione del valore stimato di un appalto
pubblico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 14
luglio 2022 Þ C-168/21 procedimento
relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti
di KL con l’intervento
di: Procureur général près la cour d’appel d’Angers |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro
2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia
incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivo di non esecuzione
facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità
giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi
della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di
proporzionalità dei reati e delle pene |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Nona
Sezione) Sentenza del 7
luglio 2022 Þ C-261/21 Coca-Cola
European Partners Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Obbligo del giudice del rinvio
di dare piena efficacia all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita
dalla Corte – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 47 – Accesso a un giudice indipendente e imparziale
precostituito per legge – Sentenza di un giudice nazionale che statuisce
in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale della Corte – Asserita non
conformità di tale sentenza con l’interpretazione del diritto dell’Unione
fornita dalla Corte – Normativa nazionale che impedisce l’introduzione di un
ricorso per revocazione avverso tale sentenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 7
luglio 2022 Coca-Cola
European Partners Deutschland GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 153 TFUE – Tutela dei lavoratori
– Directive 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Lavoro
notturno – Contratto collettivo che prevede una maggiorazione retributiva per
il lavoro notturno svolto in modo regolare inferiore a quella fissata per il
lavoro notturno svolto in modo occasionale – Parità di trattamento –
Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 7
luglio 2022 Þ C‑7/21 procedimento LKW
WALTER Internationale Transportorganisation
AG c. CB, DF, GH |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e
comunicazione degli atti – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8,
paragrafo 1 – Termine di una settimana per esercitare il diritto di rifiuto
di ricezione dell’atto – Ordinanza di esecuzione forzata emessa in uno Stato
membro e comunicata in un altro Stato membro unicamente nella lingua del
primo Stato membro – Normativa del primo Stato membro che prevede un termine
di otto giorni per proporre opposizione avverso tale ordinanza – Termine per
l’opposizione che inizia a decorrere unitamente al termine previsto per
esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un
ricorso effettivo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 30
giugno 2022 procedimento M.A. con
l’intervento di: Valstybės sienos apsaugos tarnyba |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di
immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale –
Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE –
Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento –
Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento
del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio
dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 30
giugno 2022 Þ C‑105/21 procedimento
penale a carico di IR con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di
libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale
effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei
procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto –
Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico
in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla
documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato
d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento
penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto
dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 30
giugno 2022 Þ C‑625/20 KM c. Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4,
paragrafo 1 – Discriminazione indiretta fondata sul sesso – Normativa
nazionale che prevede l’incompatibilità di due o più pensioni di invalidità
professionale totale maturate nell’ambito dello stesso regime legale di
sicurezza sociale – Compatibilità di pensioni di tale tipo quando rientrano
in regimi legali di sicurezza sociale distinti – Accertamento di una
discriminazione indiretta sulla base di dati statistici – Determinazione dei
gruppi interessati da confrontare – Giustificazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 28
giugno 2022 Þ C‑278/20 Commissione
europea c. Regno
di Spagna |
Inadempimento
di uno Stato – Responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai
singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazione del
diritto dell’Unione imputabile al legislatore nazionale – Violazione
della Costituzione di uno Stato membro imputabile al legislatore
nazionale – Principi di equivalenza e di effettività |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza del 24
giugno 2022 Þ C‑2/21 procedimento Rzecznik Praw Obywatelskich con
l’intervento di: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie M.C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza
dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e
di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita,
rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri
per quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due
madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato
civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di
documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine
che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del
21 giugno 2022 Þ C‑817/19 Ligue des droits humains c. Conseil des ministres |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Dati del codice di
prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2,
lettera d) – Ambito di applicazione – Direttiva (UE) 2016/681 – Uso dei dati
PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi
– Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati
all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di tali dati – Periodo di
conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi – Validità
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 21
nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale che estende
l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno
dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno dell’Unione – Carta dei
diritti fondamentali – Articolo 45 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 9
giugno 2022 Þ C‑673/20 EP c. Préfet du Gers, Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE) con
l’intervento di: Maire
de Thoux |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE –
Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del
recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste
elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione
(UE) 2020/135 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 2
giugno 2022 Þ C‑587/20 Ligebehandlingsnævnet c. HK/Danmark, HK/Privat con
l’intervento di: Fagbevægelsens Hovedorganisation |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di
discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione –
Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di
lavoratori – Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità
alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non
abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 2
giugno 2022 Þ C‑353/20 Skeyes c. Ryanair
DAC |
Rinvio
pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento
(CE) n. 550/2004 – Fornitore di servizi di traffico aereo – Decisione di
chiudere lo spazio aereo – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri –
Utente dello spazio aereo – Compagnie aeree – Diritto di ricorso avverso una
decisione di chiusura dello spazio aereo – Articolo 58 TFUE – Libera
circolazione dei servizi in materia di trasporti – Articoli 16 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa –
Diritto a un ricorso effettivo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 19
maggio 2022 Þ C‑569/20 procedimento
penale a carico di IR con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE)
2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo –
Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l’imputato
nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti –
Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 –
Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che
consenta di riesaminare il merito della causa ‒ [Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 12
maggio 2022 Þ C‑505/20 RR, JG con
l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 –
Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie
procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un
soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che
non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento
giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima
della conclusione del procedimento penale ‒ [Articolo 17 della Carta
dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 12
maggio 2022 Þ C‑426/20 GD, ES c. Luso Temp - Empresa de
Trabalho Temporário SA |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE –
Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio
della parità di trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera
f) – Nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei
lavoratori tramite agenzia interinale” – Indennità dovuta a titolo dei
giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie
corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro ‒ [Articolo
31 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 5
maggio 2022 Þ C‑405/20 EB, JS, DP c. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) – Parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
[Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali] – Direttiva 2006/54/CE
– Articolo 5, lettera c), e articolo 12 – Divieto di discriminazione
indiretta fondata sul sesso – Regime professionale di previdenza sociale
applicabile successivamente alla data prevista da detto protocollo e da detto
articolo 12 – Pensioni di vecchiaia dei funzionari – Normativa nazionale che
prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia – Adeguamento
decrescente in funzione dell’importanza dell’importo della pensione di
vecchiaia accompagnata da una completa esclusione di adeguamento oltre una
certa soglia – Giustificazioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Sentenza del 5
maggio 2022 Þ C‑265/20 FN c. Universiteit Antwerpen e a. |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo parziale – Direttiva
97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale –
Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Personale
accademico a tempo parziale – Nomina in ruolo automatica riservata ai
membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a
tempo pieno – Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo
pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale – Insussistenza
dei requisiti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza del 5
maggio 2022 Subdelegación del Gobierno
en Toledo c. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19) |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea –
Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di
circolazione – Domanda di carta di soggiorno di un suo familiare, cittadino
di un paese terzo – Rigetto – Obbligo, per il cittadino dell’Unione, di
disporre di risorse sufficienti – Obbligo di convivenza dei coniugi – Figlio
minorenne, cittadino dell’Unione – Legislazione e prassi nazionali – Godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini
dell’Unione – Privazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 28
aprile 2022 C,
CD,
c. Syyttäjä |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Procedura pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione
giudiziaria in materia penale - Mandato d'arresto europeo - Decisione
quadro 2002/584/GAI - Articolo 23, paragrafo 3 - Necessità di intervento
dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione - Articolo 6, paragrafo 2 -
Servizi di polizia - Esclusione - Forza maggiore - Nozione - Ostacoli
giuridici alla consegna - Azioni giudiziarie promosse dalla persona ricercata
- Protezione internazionale - Esclusione - Articolo 23, paragrafo 5 -
Scadenza dei termini previsti per la consegna - Conseguenze - Liberazione -
Obbligo di adottare ogni altra misura necessaria per prevenire la latitanza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 28 aprile 2022 Þ C‑86/21 Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León c. Delia |
Rinvio
pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori –
Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 –
Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Sistema
nazionale relativo al riconoscimento della carriera professionale dei
professionisti del settore sanitario – Mancata presa in considerazione
dell’esperienza professionale acquisita presso i servizi sanitari di un altro
Stato membro – Ostacolo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 28
aprile 2022 Þ C‑319/20 Meta
Platforms Ireland
Limited, già Facebook Ireland Limited c. Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband e.V. |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 80 –
Rappresentanza degli interessati da parte di un’associazione senza scopo di
lucro – Azione rappresentativa intentata da un’associazione di tutela degli
interessi dei consumatori in assenza di un mandato e indipendentemente dalla
violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sul
divieto delle pratiche commerciali sleali, sulla violazione di una legge in
materia di tutela dei consumatori o sul divieto di utilizzo di condizioni
generali di contratto nulle |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 26
aprile 2022 NW c. Landespolizeidirektion Steiermark (C‑368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20) |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Libera
circolazione delle persone [Articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali] –
Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articolo 25,
paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere
interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi – Normativa
nazionale che prevede diversi periodi successivi di controlli che portano a
un superamento di tale durata – Mancata conformità di una siffatta normativa
all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i
periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce
– Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità
all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione
– Mancata conformità di un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del
codice frontiere Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale
disposizione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 26
aprile 2022 Þ C‑401/19 Repubblica
di Polonia c. Parlamento
europeo, Consiglio
dell’Unione europea sostenuti
da: Regno
di Spagna Repubblica
francese Repubblica
portoghese Commissione
europea |
Ricorso di
annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4,
lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà
intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di
condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo
(filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 7
aprile 2022 Þ C‑236/20 PG c. Ministero
della Giustizia, CSM –
Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con
l’intervento di: Unione
Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione
Nazionale Giudici di Pace – ANGDP, RF, GA, GOT
Non Possiamo Più Tacere, Unione
Nazionale Italiana Magistrati Onorari – UNIMO |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio
di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati
ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso
abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva
2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli
20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 5
aprile 2022 Þ C‑140/20 G.D. c. Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications,
Energy and Natural Resources, Attorney General |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture
di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a
posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52,
paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli
effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa
nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 31
marzo 2022 Þ C‑231/21 IA c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia –
Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo
29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato
membro competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità
di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di
detenzione – Nozione di “detenzione” – Ricovero coatto del
richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione
di un giudice |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 29
marzo 2022 Þ C‑132/20 BN, DM, EN c. Getin Noble Bank S.A., con
l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio
pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione
di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di
diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio
dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo
giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto
di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non
democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa
Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della
magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla
quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare
l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e
indipendente ai sensi del diritto dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 24
marzo 2022 PJ
c. Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale |
Impugnazione –
Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte
di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei
ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione –
Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente –
Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di
collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 24
marzo 2022 Þ C‑245/20 X, Z c. Autoriteit persoonsgegevens |
Rinvio
pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 –
Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione –
Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un
giornalista, contenenti dati personali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
marzo 2022 Þ C‑117/20 bpost SA c. Autorité belge de la
concurrence con
l’intervento di: Publimail SA, Commissione
europea |
Rinvio
pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di
tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda
inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore
postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della
concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem –
Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 –
Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti
e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo
d’interesse generale – Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
marzo 2022 Þ C‑302/20 sig. A c. Autorité des marchés financiers
(AMF) |
invio
pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abuso di
mercato – Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE – “Informazione
privilegiata” – Nozione – Informazione avente “carattere
preciso” – Informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di
stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti
finanziari – Carattere illecito della comunicazione di un’informazione
privilegiata – Eccezioni – Regolamento (UE) n. 596/2014 –
Articolo 10 – Comunicazione di un’informazione privilegiata durante il
normale esercizio di una professione – Articolo 21 – Comunicazione
di un’informazione privilegiata ai fini dell’attività giornalistica – Libertà
di stampa e libertà di espressione – Comunicazione da parte di un
giornalista ad una fonte abituale di un’informazione relativa all’imminente
pubblicazione di un articolo di stampa ‒ [Articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea ] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 10
marzo 2022 Þ C‑519/20 Procedimento
nei confronti di K con
l’intervento di: Landkreis Gifhorn |
Rinvio
pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva
2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo
16, paragrafo 1 – Effetto diretto – Apposito centro di permanenza
temporanea – Nozione – Trattenimento in un istituto
penitenziario – Presupposti – Articolo 18 – Situazione di
emergenza – Nozione – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale
effettivo |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 10
marzo 2022 Þ C‑177/20 «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. c. Vas
Megyei Kormányhivatal |
Rinvio
pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Primato –
Effetto diretto – Leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3,
TUE – Articolo 63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro
derivanti da una sentenza pregiudiziale – Interpretazione, da parte
della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto
dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto
dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una
normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla
Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un
ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di
effettività – Responsabilità dello Stato membro ‒ [Articolo 17
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza dell’8
marzo 2022 Þ C‑205/20 NE c. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld con
l’intervento di: Finanzpolizei Team 91 |
Rinvio
pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di
lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – [Articolo
49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]
Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio
del primato del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Ordinanza del 1 marzo 2022 Milis
Energy e a. c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri e a. |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della
Corte – Ambiente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 16 e 17 – Principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta
dell’energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva
2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di
sostegno |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 24
febbraio 2022 Þ C‑389/20 CJ c. Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) |
Rinvio
pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto
di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Collaboratori domestici
– Tutela contro la disoccupazione – Esclusione – Particolare svantaggio per i
lavoratori di sesso femminile – Obiettivi legittimi di politica sociale –
Proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2022 Procedimenti
relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di X (C‑562/21 PPU) Y (C‑563/21 PPU) |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra
Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un
equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito
per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi –
Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione
di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati
motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo
corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto
fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2022 Þ C‑430/21 Procedimento
promosso da RS |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della
magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai
fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa
nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale
dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
febbraio 2022 Þ C‑483/20 XXXX c. Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2,
lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha
ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio
minorenne di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione
sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto
della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del
minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei
diritti fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di
protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23,
paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento
dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 10
febbraio 2022 Þ C‑485/20 XXXX c. HR
Rail SA |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di
discriminazione fondata sulla disabilità – Licenziamento di un lavoratore
divenuto definitivamente inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del
suo posto di lavoro – Agente che effettua un tirocinio nel quadro della sua
assunzione – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo di
riassegnazione a un altro posto di lavoro – Ammissione con riserva di non
integrare un onere sproporzionato per il datore di lavoro [Articoli 21 e 26 della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 18
gennaio 2022 Þ C‑118/20 JY c. Wiener
Landesregierung |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e
21 TFUE – Ambito di applicazione – Rinuncia alla
cittadinanza di uno Stato membro per ottenere la cittadinanza di un altro
Stato membro conformemente alla garanzia da parte di quest’ultimo di
naturalizzare l’interessato – Revoca di tale garanzia per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza – Principio di
proporzionalità – Situazione di apolidia |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 13
gennaio 2022 Þ C‑282/19 YT
et a. c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania con
l’intervento di: Federazione
GILDA-UNAMS |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – [Articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio
generale di non discriminazione in base alla religione] - Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 –
Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico –
Insegnanti di religione cattolica – Nozione di “ragioni obiettive” per
la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno
permanente di personale supplente |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 13
gennaio 2022 Repubblica
federale di Germania e a. c. Commissione
europea |
Impugnazione –
Ricorso di annullamento – Ambiente – Omologazione dei
veicoli a motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) – Fissazione, per le
emissioni di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in
condizioni reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma,
TFUE – Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale
titolare di poteri in materia di tutela dell’ambiente concernenti la
limitazione della circolazione di taluni veicoli – Condizione
secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 21
dicembre 2021 Þ C‑497/20 Randstad Italia SpA c. Umana
SpA, Azienda
USL Valle d’Aosta, IN.
VA SpA, Synergie
Italia agenzia per il lavoro SpA |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo
degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva
89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del
supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in
violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso
di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza
dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro –
Principi di effettività e di equivalenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 14
dicembre 2021 Þ C‑490/20 V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» |
Rinvio
pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – [Articoli 7, 9, 24 e 45
della Carta dei diritti fondamentali e] Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto
di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di
nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore
– Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di
rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni
sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto
quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto
– Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità
di persone dello stesso sesso |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 23
novembre 2021 Procedimento penale a carico di IS |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e
della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione
nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6,
paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto
all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro
una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento
disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare
illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 23
novembre 2021 Consiglio dell’Unione europea procedimento in cui l’altra parte è: Hamas |
Impugnazione –
Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il
terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate
persone ed entità – Congelamento dei capitali –
Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE)
n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle
persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici –
Motivazione individuale notificata all’organizzazione e contenuta in un
documento distinto dall’atto contenente una motivazione a carattere
generale – Autenticazione della motivazione individuale – Articolo
297, paragrafo 2, TFUE |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
novembre 2021 Procedimenti penali a carico di WB e
altri con l’intervento di: Prokuratura Krajowa |
Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere
giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della
Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado
superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi
giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della
Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 16
novembre 2021 Þ C‑821/19 Commissione europea c. Ungheria |
Ricorso per
inadempimento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
d’asilo – Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di
riconoscimento di una protezione internazionale – Motivi di
inammissibilità – Nozioni di “paese terzo sicuro” e di “paese di primo
asilo” – Sostegno offerto ai richiedenti asilo – Configurazione
come reato – Divieto di ingresso nella zona frontaliera dello Stato
membro interessato |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 11
novembre 2021 Þ C‑852/19 procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov |
Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo
14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello
Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di
perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante
videoconferenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 9
novembre 2021 Þ C‑91/20 LW c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione
sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale –
Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più
favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine
di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del
beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello
status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo
derivato – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare – Interesse
superiore del bambino |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza del 2
settembre 2021 Þ C‑854/19 Vodafone GmbH, c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio
pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 –
Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti
degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di
pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali
– Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non
discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione
ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a
“tariffa zero” – Esclusione della “tariffa zero” in caso di roaming |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 2
settembre 2021 Þ C‑350/20 O.D. et al. c. Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) con l’intervento di: Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale – [ Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali ]
Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di paesi terzi
titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla
parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali –
Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni
familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di
paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di
natalità e di un assegno di maternità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
luglio 2021 Þ C‑791/19 Commissione europea c. Repubblica di Polonia |
Inadempimento
di uno Stato membro - Regime disciplinare applicabile ai giudici - Stato di
diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale effettiva nei
settori disciplinati dal diritto dell'Unione - Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea - Infrazioni disciplinari derivanti dal contenuto
delle decisioni giudiziarie – Corti o tribunali disciplinari indipendenti
istituiti dalla legge - Rispetto di un termine ragionevole e dei diritti
della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE - Limitazione
del diritto o dell'obbligo dei giudici nazionali di sottoporre alla Corte di
giustizia domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
luglio 2021 IX c. WABE eV (C‑804/18), e MH Müller Handels GmbH c. MJ (C‑341/19) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE –
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle
convinzioni personali – Norma interna di un’impresa che vieta di
indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica,
filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi
vistosi e di grandi dimensioni – Discriminazione diretta o
indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento della libertà di
religione e di altri diritti fondamentali – Validità della politica
di neutralità adottata dal datore di lavoro – Necessità di dimostrare
l’esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 15
luglio 2021 Þ C‑795/19 XX c. Tartu Vangla |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto
di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo
2, lettera a), – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 –
Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva
degli agenti penitenziari – Non conformità alle soglie minime di
percezione sonora richieste – Impossibilità assoluta di mantenere
le funzioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
giugno 2021 Frank Peterson c. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C‑682/18), e Elsevier Inc. c. Cyando AG (C‑683/18) |
Rinvio
pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e
diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una
piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di
condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di
diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua
piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8,
paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva
2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare
dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni
concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per
l’ottenimento di un provvedimento inibitorio |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 22
giugno 2021 Þ C‑439/19 B con
l’intervento di: Latvijas Republikas Saeima |
Rinvio
pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l’accesso del
pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso
di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di “dati personali
relativi a condanne penali e reati” – Divulgazione al fine di migliorare
la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti
ufficiali – Libertà d’informazione – Conciliazione con i diritti
fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti
personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE –
Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un
giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici
di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione –
Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
giugno 2021 Þ C-645/19 Facebook Ireland
Ltd., Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali – Meccanismo dello “sportello unico” – Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in sede giudiziale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 3
giugno 2021 Þ C-914/19 Ministero della Giustizia c. GN nei confronti di: HM, JL, JJ |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –
Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di
discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50
anni il limite di età per l’accesso alla professione di notaio –
Giustificazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 18
maggio 2021 Asociaţia « Forumul Judecătorilor din
România » c. Inspecţia Judiciară (C‑83/19), Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » c. Consiliul Superior al Magistraturii (C‑127/19), PJ c. QK (C‑195/19), SO c. TP et a. (C‑291/19), Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia « Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României (C‑355/19), et AX c. Statul
Român – Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19) |
Domanda di
pronuncia pregiudiziale - Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania all'Unione europea - Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania - Artt. 37 e 38 - Misure
appropriate - Meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi compiuti
dalla Romania per rispettare determinati parametri di riferimento in materia
di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Decisione
2006/928/CE - Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e di
verifica nonché delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla sua base - Stato
di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Art. 19, n. 1, lett.
b), del Trattato di adesione Stato di diritto - Articolo 19, Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Leggi
d'urgenza e ordinanze governative adottate in Romania nel 2018 e nel 2019
relative all'organizzazione del sistema giudiziario e alla responsabilità dei
giudici - Nomina ad interim ai posti di alto livello dell'Ispettorato
giudiziario - Istituzione presso la Procura di una sezione incaricata di
indagare sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario -
Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei
giudici per gli errori giudiziari |
Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Grande Sezione) Sentenza del 20 aprile 2021 Þ C-896/19 Repubblika c. Il-Prim
Ministru con l’intervento di: WY |
Rinvio pregiudiziale – Articolo
2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto –
Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del
livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale
effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione –
Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di
nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato
per le nomine in magistratura |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 15
aprile 2021 Federazione nazionale delle imprese
elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C‑798/18), Athesia Energy Srl e a. (C‑799/18) c. Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA nei confronti di: Elettricità Futura Unione delle imprese
elettriche italiane, Confederazione generale dell’agricoltura italiana
- Confagricoltura |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Articoli 16 e
17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi
della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento –
Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva
2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15
aprile 2021 Þ C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen c. Braathens Regional Aviation AB |
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica –
Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti –
Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su
un’asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di
risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza
dell’asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e
l’asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che
impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla
sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del
ricorrente |
Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Grande Sezione) Sentenza del 15 aprile 2021 Þ C-194/19 H.A. c. État belge |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013
– Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in
considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela
giurisdizionale effettiva [ Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea ] |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza del 15
aprile 2021 Þ C-511/19 AB c. Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2000/78/CE – Principio di parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione
fondata sull’età – Lavoratori collocati in riserva di manodopera
fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro – Riduzione
retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di licenziamento –
Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico prossimi al
pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese retributive del settore
pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Finalità legittima di politica
sociale – Situazione di crisi economica |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Sesta
Sezione) Sentenza del 25
marzo 2021 Armando
Carvalho e a. c.
Parlamento
europeo e Consiglio dell'Unione europea |
Appello –
Azione per annullamento e per danni – Ambiente – Quadro 2030 per il
clima e l’energia – Quarto paragrafo dell’Articolo 263 TFUE – Legittimazione
ad agire ‒ Assenza di un “interesse individuale” ‒ Carta dei
diritti fondamentali |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza del 17 marzo
2021 Þ C-652/19 KO c. Consulmarketing SpA, in fallimento con
l’intervento di: Filcams
CGIL, Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL) |
[
Ambito di applicazione della Carta dei diritti
fondamentali ] Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE –
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato –
Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Ragioni
oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo
determinato – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo –
Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima
di un licenziamento collettivo illegittimo – Applicazione di un regime
di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima
della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo
indeterminato successivamente a tale data |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza dell’11
marzo 2021 Þ C-112/20 M.A. c. État belge |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Decisione di rimpatrio –
Padre di un minore cittadino dell’Unione europea – Presa in
considerazione dell’interesse superiore del minore in sede di adozione
della decisione di rimpatrio ‒Articoli 24 e 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del 10
marzo 2021 PI |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto
europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini
dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della
libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale
prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale
effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 2 marzo
2021 Þ C-746/18 H.K. con
l’intervento di: Prokuratuur |
Rinvio
pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi
di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni –
Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché
articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e
indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi
all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per
finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale –
Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel
quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 2
febbraio 2021 Þ C-481/19 DB c. Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) nei
confronti di: Presidente
del Consiglio dei ministri |
Rinvio
pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE –
Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30,
paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative
aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità
competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non
contribuire alla propria incolpazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 28
gennaio 2021 Þ C-649/19 IR con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
[Articoli 6 e
47 della Carta dei diritti fondamentali] Rinvio
pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva
2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli
allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione
nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto –
Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla
documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato
d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 17
dicembre 2020 Þ C-808/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento
di uno Stato – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative
ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Direttive
2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione
internazionale – Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie
procedurali – Soggiorno obbligatorio in zone di transito – Trattenimento
– Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono la domanda
di protezione internazionale – Diritto di rimanere nel territorio |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Ordinanza del 10
dicembre 2020 Þ C-220/20 XX c. OO nei confronti di: WW, XC, VS |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di
procedura della Corte – Stato di emergenza sanitaria nazionale – Continuità
dell’attività giudiziaria – Rinvio delle udienze – Mancanza di
precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della
controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che
giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali –
Irricevibilità manifesta |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 25
novembre 2020 Þ C-303/19 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) c. VR |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di
paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 –
Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale –
Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti
a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo
che non risiedono nel territorio di tale Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza del 25
novembre 2020 Þ C-302/19 Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) c. WS |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi
titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di
trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro
che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i
familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio
di tale Stato membro |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza del
18 novembre 2020 Þ C-463/19 Syndicat CFTC du personnel de
la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle c. Caisse primaire d’assurance
maladie de Moselle con l’intervento
di: Mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità
e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego – Articoli 14 e 28 – Contratto collettivo nazionale che riconosce il
diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternità per le
lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio –
Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile –
Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza
quanto alla sua condizione di maternità – Presupposti d’applicazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 10 novembre 2020 Þ C‑644/18 Commissione c. Italia |
Inadempimento
di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria
ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento
sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle
(PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1
– Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure
appropriate |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza 6 ottobre 2020 Þ C-66/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento
- Ricevibilità - Competenza della Corte - Accordo generale sugli scambi di
servizi - Articolo XVI - Accesso al mercato - Elenco di impegni specifici -
Condizione relativa all'esistenza di un'autorizzazione - Articolo XX,
paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento nazionale - Prestatore di servizi
con sede legale in uno Stato terzo - Normativa nazionale di uno Stato membro
che impone condizioni per la fornitura di servizi di istruzione superiore nel
suo territorio - Requisito relativo alla conclusione di un accordo
internazionale con la sede del fornitore - Obbligo di fornire formazione
nella sede del fornitore - Modifica delle condizioni di concorrenza a
vantaggio dei fornitori nazionali - Giustificazione - Ordine pubblico -
Prevenzione di pratiche ingannevoli - Articolo 49 TFUE - Libertà di
stabilimento - Direttiva 2006/123 / CE - Servizi nel mercato interno -
Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi questi -
Esistenza di una restrizione - Giustificazione - Ragioni imperative di
interesse pubblico - Ordine pubblico - Prevenzione di pratiche ingannevoli -
Elevato livello di qualità dell'insegnamento - Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea - Articolo 13 - Libertà accademica -
Articolo 14, comma 3 - Libertà di costituire istituti di istruzione -
Articolo 16 - Libertà di esercizio dell'impresa - Articolo 52, comma 1 |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
15 settembre 2020 Telenor Magyarország
Zrt. c. Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Elnöke, |
Rinvio
pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 –
Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 –
Diritti degli utenti finali – Diritto di accedere alle applicazioni e ai
servizi, nonché di utilizzarli – Diritto di fornire applicazioni e servizi –
Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano
l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Nozioni di “accordi”, di
“pratiche commerciali”, di “utenti finali” e di “consumatori” – Valutazione
dell’esistenza di una limitazione all’esercizio dei diritti degli utenti
finali – Modalità – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e
non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione
ragionevole del traffico – Divieto di misure di blocco e di rallentamento del
traffico – Eccezioni – Pratiche commerciali consistenti nell’offrire
pacchetti che prevedono che i clienti che li sottoscrivono acquistino un
piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza
restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia
detratto l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici
soggetti a “tariffa zero”, e che essi possano, una volta esaurito detto
volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e
tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi
sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
3 settembre 2020 Þ C-719/18 Vivendi c. Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni nei
confronti di: Mediaset
SpA |
Rinvio
pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Articolo 11, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà e pluralismo
dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva
2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un’impresa
dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una
“rilevante dimensione economica” in un altro settore – Calcolo dei ricavi
realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei
media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche –
Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione
dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi
diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Settima
Sezione) Ordinanza
4 giugno 2020 Þ C-32/20 TJ c. Balga Srl |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte – Articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento
collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un
lavoratore vittima di un licenziamento collettivo ingiustificato per
violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare –
Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione, ai
sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali –
Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali –
Incompetenza manifesta |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
2 aprile 2020 Þ C-715/17, C-718/17 e C-719/17 Commissione c. Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia |
Inadempimento
di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5,
paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee
nel settore della protezione internazionale a beneficio della
Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel
territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel
territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione –
Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni
tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in
grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi
che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri
connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità
per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare
atti di diritto dell’Unione obbligatori |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
24 ottobre 2018 Þ C-234/17 XC,
YB e ZA c.
Austria |
Rinvio
pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Leale cooperazione –
Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa
nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di
un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Obbligo di
estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti
fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea – Insussistenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
24 settembre 2019 Þ C‑507/17 Google
LLC, succeduta alla Google Inc., c. Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) con
l’intervento di: Wikimedia
Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press
e altri, Article 19 e altri, Internet Freedom Foundation
e altri, Défenseur des droits |
Rinvio pregiudiziale – Dati personali
– Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati –
Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su
Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Portata territoriale
del diritto alla deindicizzazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
14 maggio 2019 M c. Ministerstvo vnitra (C‑391/16), e X (C‑77/17), X (C‑78/17) c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione
internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato –
Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Rifiuto del riconoscimento o revoca
dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la
comunità dello Stato membro ospitante – Validità – Articolo 18
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Articolo 6, paragrafo 3, TUE –
Convenzione di Ginevra |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Enzo Di Puma c. Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (Consob) (C‑596/16) e Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (Consob) c. Antonio Zecca (C‑597/16) |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2003/6/CE – Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni –
Normativa nazionale che applica una sanzione amministrativa ed una sanzione
penale per gli stessi fatti – Autorità di cosa giudicata di una sentenza
penale definitiva in un procedimento amministrativo – Sentenza penale
definitiva che pronuncia l’assoluzione in un procedimento per abuso di
informazioni privilegiate – Effettività delle sanzioni – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della
sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato –
Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio
del ne bis in idem – Presupposti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Þ C-537-16 Garlsson Real Estate
SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA c. Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (Consob) |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa
nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per
gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale
della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato –
Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio
del ne bis in idem – Presupposti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
20 marzo 2018 Þ C-524-15 Menci Luca c. Procura della Repubblica |
Rinvio pregiudiziale – Imposta
sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato
versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni – Normativa nazionale che
prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti –
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione
amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem – Presupposti |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza 20 dicembre 2017 Þ C-434-15 Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 56
TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti –
Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2000/31/CE –
Direttiva 98/34/CE – Servizi della società dell’informazione – Servizio
d’intermediazione che consente, mediante un’applicazione per smartphone, di
mettere in contatto dietro retribuzione conducenti non professionisti che
utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare
spostamenti in aerea urbana – Requisito di un’autorizzazione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
5 dicembre 2017 Þ C-42-17 M.A.S., M.B. con
l’intervento di: Presidente
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio pregiudiziale – Articolo
325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14,
EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede
termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati –
Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di
disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare
gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio
di legalità dei reati e delle pene |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
6 settembre 2017 Repubblica Slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea |
Ricorso di annullamento –
Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione
internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica
italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri –
Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati
membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3,
TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione
di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere
obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal
Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo
68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta
della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del
Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione
europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto
e di proporzionalità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
26 luglio 2017 Þ C-112-16 Persidera SpA c. Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Ministero dello Sviluppo economico,
delle Infrastrutture e dei Trasporti |
Rinvio pregiudiziale –
Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazioni –
Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Parità di
trattamento – Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da
concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenze
analogiche – Presa in considerazione di radiofrequenze analogiche
utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero di
radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali
ottenute |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
26 luglio 2017 Þ C-560-15 Europa Way Srl,
Persidera SpA c. Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Ministero dello Sviluppo economico Presidenza del Consiglio
dei Ministri Ministero dell’Economia e delle
Finanze |
Rinvio pregiudiziale – Reti e
servizi di comunicazione elettronica – Servizi di
telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE –
Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre
con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi –
Annullamento di una procedura di selezione gratuita (“beauty contest”) in
corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di
gara – Intervento del legislatore nazionale – Indipendenza delle
autorità nazionali di regolamentazione – Previa consultazione –
Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
5 aprile 2017 Massimo
Orsi (C 217/15) Luciano
Baldetti (C 350/15) |
Rinvio pregiudiziale — Fiscalità —
Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2 e 273 —
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione
penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul
valore aggiunto — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea —
Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Identità della persona imputata
o sanzionata — Insussistenza |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
14 marzo 2017 Þ C-157-15 Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale
– Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla
religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di un’impresa
che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di
natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione diretta –
Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto posto ad una dipendente
di indossare il velo islamico |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
19 aprile 2016 Þ C-441-16 Dansk Industri
(DI), per conto della Ajos A/S c. Successione Karsten
Eigil Rasmussen |
Rinvio pregiudiziale – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE –
Principio della non discriminazione in ragione dell’età – Possibilità per un
privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del
diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi
diritti e principi – Principi della certezza del diritto e della tutela del
legittimo affidamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
17 dicembre 2015 Þ C-419-14 WebMindLicenses Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság |
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul
valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 –
Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica – Fissazione
artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica
– Abuso di diritto – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51,
paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 – Diritti della difesa – Diritto al
contraddittorio – Utilizzo da parte dell’amministrazione tributaria di prove
ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso
all’insaputa del soggetto passivo – Intercettazioni di telecomunicazioni e
sequestri di messaggi di posta elettronica |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
6 ottobre 2015 Þ C-362-14 Maximillian Schrems c. Data
Protection Commissione con
l’intervento di: Digital Rights Ireland Ltd |
Rinvio pregiudiziale – Dati personali
– Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati –
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 –
Direttiva 95/46/CE – Articoli 25 e 28 – Trasferimento di dati personali verso
paesi terzi – Decisione 2000/520/CE – Trasferimento di dati personali verso
gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di
una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso
gli Stati Uniti – Poteri delle autorità nazionali di controllo. |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
1 ottobre 2015 Þ C-290-14 Skerdjan Celaj |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio
dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione
di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre
anni – Violazione del divieto di ingresso – Cittadino di un paese
terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva in caso di reingresso
illecito nel territorio nazionale – Compatibilità |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
17 settembre 2015 Þ C-416-14 Fratelli
De Pra SpA, SAIV
SpA c. Agenzia
Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno Agenzia
Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza |
Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi
di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,
2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa
per l’impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza –
Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza –
Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
8 settembre 2015 Þ C-105-14 Ivo Taricco e altri |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento
penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) –
Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di
prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesione
degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo per il giudice
nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa
pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Seconda
Sezione) Sentenza
2 settembre 2015 Þ C-309-14 Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) c. Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze |
Rinvio pregiudiziale – Status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva
2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo
otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta
d’identità nazionale – Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza 15 gennaio
2014 Þ C-176-12 Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi,
Union départementale CGT des Bouches du Rhône, Confédération générale du
travail (CGT) |
Politica sociale – Direttiva
2002/14/CE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 27 – Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza
del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati
– Calcolo delle soglie – Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione
– Ruolo del giudice nazionale |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza 18 dicembre 2014 Þ C‑364/13 International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade
Marks |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
98/44/CE – Articolo 6, paragrafo 2, lettera c) – Protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Attivazione partenogenetica
di ovociti – Produzione di cellule staminali embrionali umane –
Brevettabilità – Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a
fini industriali o commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di
“organismo tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
11 dicembre 2014 Þ C‑212/13 František Ryneš
c. Úřad pro ochranu osobních údajů |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali –
Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o
domestico” |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
26 novembre 2014 Raffaella
Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
l’intervento di: Federazione
Gilda-Unams, Federazione Lavoratori della
Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e Fortuna
Russo c.
Comune
di Napoli (C-63/13) e
Carla
Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma
Zangari c.
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo
determinato – Insegnamento – Settore pubblico – Supplenze di
posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di procedure
concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del
ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di “ragioni
obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni – Divieto di
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Assenza di
diritto al risarcimento del danno |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza 11 settembre 2014 Þ C‑112/13 A c. B e altri |
Articolo 267 TFUE – Costituzione
nazionale – Procedimento incidentale di controllo di legittimità
costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge nazionale
sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale – Competenza
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
– Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul
territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso di
comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza 17 luglio 2014 Angelo Alberto Torresi e
Pierfrancesco Torresi c. Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Macerata |
Rinvio pregiudiziale – Libera
circolazione delle persone – Accesso alla professione di avvocato –
Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di
cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale
di avvocato in un altro Stato membro – Abuso del diritto |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 5 giugno 2014 Þ C-360/13 Public
Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper
Licensing Agency Ltd e al. |
Diritti d’autore – Società
dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 –
Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di copie di un sito
Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante la navigazione
in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto transitorio o accessorio
– Parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico – Utilizzo
legittimo – Rilievo economico proprio |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 26 febbraio 2013 Þ C-617/10 Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson |
Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 51 —
Attuazione del diritto dell’Unione — Repressione di comportamenti lesivi di
una risorsa propria dell’Unione — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem
— Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e
penale, per sanzionare la medesima infrazione — Compatibilità |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 13 maggio 2014 Þ C-131/12 Google Spain SL e Google Inc c. Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) e Mario Costeja González |
Dati personali – Motori di ricerca su
Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Responsabilità del
gestore del motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore e dei
diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 8 aprile 2014 Digital Rights
Ireland Ltd c. Minister for
Communications e a. |
Comunicazioni elettroniche -
Direttiva 2006/24/CE - Servizi disponibili al pubblico di comunicazione
elettronica o di reti pubbliche di comunicazione dei servizi - Conservazione
di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali servizi - Validità
- Artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Ottava Sezione) Ordinanza 12 dicembre 2013 Þ C-50-13 Rocco Papalia c. Comune di Aosta |
Politica sociale – Direttiva
1999/70/CE– Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato –
Settore pubblico – Successione di contratti – Abuso – Risarcimento del danno
– Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un
termine al contratto di lavoro – Principi di equivalenza ed effettività» |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 7 novembre 2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X (C‑199/12)
e Y (C‑200/12) e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12) con l’intervento di: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da
C‑199/12 a C‑201/12) |
Direttiva 2004/83/CE – status di
rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Orientamento
sessuale – Nozione di “atti di persecuzione” – Legislazione che qualifica
come reato gli atti omosessuali |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 4 luglio 2013 Þ C-312-11 Commissione c. Italia |
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Disabili –
Provvedimenti di trasposizione insufficienti |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 26 febbraio 2013 Þ C-399-11 Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal |
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale –
Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri
–Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 7 marzo 2013 Þ C-607/11 ITV Broadcasting Ltd, e al. c. TVCatchup Ltd |
Diffusione
via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive
commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza 6 dicembre 2012 Þ C-430/11 Md Sagor |
Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o
ingresso è irregolare – Normativa
nazionale che prevede l’applicazione di una pena pecuniaria sostituita
dall’espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale – Direttiva 2008/115/CE – compatibilità
– Normativa nazionale che preveda di
reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo
di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena
debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento
fisico dell’interessato fuori da tale Stato membro– Direttiva 2008/115/CE –
incompatibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza 13 dicembre 2012 Þ C-215/11 Iwona Szyrocka c. SiGer Technologie GmbH |
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Domanda
d’ingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla
legislazione nazionale – Esaustività dei requisiti che la domanda deve
rispettare – Possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data
del pagamento del capitale – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 27 novembre 2012 Italia c. Commissione europea |
Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione
di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue
ufficiali – Lingua delle prove - Obbligo del multilinguismo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza 18 ottobre 2012 Þ C-302/11 Valenza e altri c. Autorità Garante della Concorrenza e del mercato |
Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico –
Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione –
Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a
tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di
considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di
lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione |
Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione) Sentenza 10 maggio 2011 Þ C-147/08 Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg |
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro; Principi generali del diritto dell’Unione; Ambito di applicazione;
Nozione di “retribuzione”; Regime di previdenza professionale sotto forma di
pensione complementare di vecchiaia per gli ex dipendenti di un ente locale
ed i loro superstiti; Metodo di calcolo di tale pensione più favorevole ai
beneficiari coniugati rispetto a quelli che vivono nell’ambito di un’unione
civile registrata; Discriminazione fondata |
Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima Sezione) Sentenza del 14 ottobre 2004 Þ C-36/02 Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt
Bonn |
Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle merci
– Restrizioni – Ordine pubblico – Dignità umana – Tutela dei valori
fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale – “Giocare ad uccidere |
Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quinta Sezione) Sentenza del 12 dicembre 1996 X. |
Direttiva 90/270/CEE relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali - Nozione di
lavoratore - Esame degli occhi e della vista - Nozione di posto di lavoro ai
sensi degli artt. 4 e 5 - Portata degli obblighi sanciti dagli artt. 4 e 5 |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 19 gennaio 1999 Þ C-348/96 Donatella Calfa |
Libera circolazione delle persone -
Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Motivi di ordine pubblico -
Condanna penale per uso di stupefacenti - Divieto automatico e permanente di
soggiorno pronunciato nei confronti di cittadini comunitari - Inammissibilità |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 2 febbraio 1989 Þ C-186/87 Cowan |
Diritto comunitario - Principi -
Parità di trattamento - Discriminazione a causa della cittadinanza -
Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito aggressioni -
Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che
fruiscono della libertà di circolazione, in particolare in quanto destinatari
di servizi - Divieto |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 28 ottobre 1975 Þ C-36/75 Roland Rutili c. Ministre de l’intérieur |
Nozione di ordine pubblico nel
contesto comunitario - possibilità fare ricorso a tale nozione per derogare
ai principi fondamentali della parita di
trattamento e della libera circolazione dei lavoratori - necessaria
interpretazione di tale nozione in senso restrittivo, di guisa che la sua
portata non possa essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro
senza il controllo delle istituzioni comunitarie – diritti dei cittadini
degli Stati membri di entrare nel territorio di un altro Stato membro, di
soggiornarvi e di spostarsi nell’ambito di esso - possibilità di limitare
tali diritti solo nell’ipotesi di minaccia effettiva ed abbastanza grave per
l’ordine pubblico -legittimita dei provvedimenti a
tutela dell’ordine pubblico – sua valutazione alla luce dell’intera normativa
comunitaria avente ad oggetto, in primo luogo, di limitare il potere
discrezionale degli stati membri in materia ed, in secondo luogo, di
garantire la difesa dei diritti dei singoli, nei cui confronti vengono
applicati provvedimenti restrittivi - collegamento di siffatti limiti e
garanzie risultano fra all’obbligo imposto agli stati membri di basare i loro
provvedimenti esclusivamente sul comportamento individuale dei singoli
destinatari - divieto di qualsiasi provvedimento, in materia, che venga
utilizzato per fini che esulano dalle esigenze di ordine pubblico o che
pregiudichino l’esercizio dei diritti sindacali - obbligo di comunicare
immediatamente i motivi alla base del provvedimento - obbligo di garantire
l’effettivo esercizio dei rimedi giuridici - riferimento agli articoli 8, 9,
10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
da tutti gli Stati membri |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 14 maggio 1974 Þ C-4/73 Nold c. Commissione |
Diritto comunitario - Principi
generali del diritto - Diritti fondamentali dei singoli - Osservanza
garantita dalla Corte - Costituzioni degli Stati membri - Trattati
internazionali |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 17 dicembre 1970 Þ C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft
mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel |
Validità degli atti emananti dalle
istituzioni della comunita - Necessità di
stabilirla unicamente alla luce del diritto comunitario - Autonomia del
diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma - Impossibilità che
questo trovi un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza
perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione
il fondamento giuridico della stessa comunita -
Irrilevanza ai fini della validità e dell’efficacia di un atto della Comunità
del fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una Costituzione
nazionale - Tutela dei diritti fondamentali è parte integrante dei principi
giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza - La
salvaguardia di questi diritti è informata alle tradizioni costituzionali
comuni agli stati membri e va garantita entro l’ambito della struttura e
delle finalita della Comunità |
Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza del 12 novembre 1969 Þ C-29/69 Erich Stauder c. Stadt Ulm - Sozialamt |
Atti
di un’istituzione - Decisione destinata a tutti gli Stati membri - Interpretazione
- Criteri - Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche -
Diritto comunitario - Principi generali - Comprendono i diritti fondamentali
della persona - La Corte ne garantisce l’osservanza |