Giurisprudenza EUROUNITARIA
DIRITTI E PRINCIPI
FONDAMENTALI
Le ultime decisioni pubblicate |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 20 marzo 2025 Þ C-365/23 SIA «A» c. C, D, E |
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori –
Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) –
Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6,
paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra
un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto
alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi
genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una
remunerazione pari al 10% dei proventi percepiti da tale atleta nel corso dei
quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti dei minori *** […] 6) La
direttiva 93/13, letta alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e
dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere interpretata nel senso che: nel caso in cui una clausola di un contratto
preveda che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto
allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare
una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei
quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza
che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di detto
contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a suo
nome è rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una
simile clausola. |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 13 marzo 2025 VP c. Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) – Principio di esattezza –
Articolo 16 – Diritto di rettifica – Articolo 23 – Limitazioni – Dati
relativi all’identità di genere – Dati inesatti al momento della loro
iscrizione in un registro pubblico – Mezzi probatori – Prassi amministrativa
consistente nel richiedere la prova di un trattamento chirurgico di
riassegnazione sessuale [Articolo 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: impone a un’autorità nazionale incaricata della
tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi
all’identità di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano
esatti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di tale
regolamento. 2) L’articolo
16 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica
dei dati personali relativi all’identità di genere di una persona fisica,
contenuti in un registro pubblico, tale persona può essere tenuta a fornire
gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che si possono ragionevolmente
richiedere a detta persona per dimostrare l’inesattezza di tali dati.
Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare, mediante una
prassi amministrativa, l’esercizio di tale diritto alla produzione di prove
di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale. |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 13 marzo 2025 Kurdistan Workers’ Party (PKK) ricorrente altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea convenuto in primo grado sostenuto da: Repubblica francese interveniente nel giudizio di impugnazione |
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza
comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei
confronti di talune persone ed entità – Congelamento dei fondi – Posizione
comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 – Regolamento (CE)
n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di
un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità
coinvolti in atti terroristici – Applicabilità alle situazioni di conflitto
armato – Gruppo terroristico – Natura degli atti compiuti e motivi sottesi a
tali atti – Distanza temporale – Persistenza del rischio di coinvolgimento in
attività terroristiche – Proporzionalità – Obbligo di motivazione |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 13 marzo 2025 Kurdistan Workers’ Party (PKK) ricorrente altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea convenuto in primo grado Commissione europea Repubblica francese Regno dei Paesi Bassi intervenienti in primo grado |
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza
comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei
confronti di talune persone ed entità – Congelamento dei fondi – Posizione
comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 – Regolamento (CE)
n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di
un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità
coinvolti in atti terroristici – Applicabilità alle situazioni di conflitto
armato – Gruppo terroristico – Natura degli atti compiuti e motivi sottesi a
tali atti – Distanza temporale – Persistenza del rischio di coinvolgimento in
attività terroristiche – Proporzionalità – Obbligo di motivazione |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 6 marzo 2025 «NOV ZHIVOT 1919» NCh c. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Programata
za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP |
Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie
dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento
(UE) n. 1299/2013 – Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea –
Articolo 27 – Recupero da parte del beneficiario capofila di importi versati
in virtù di irregolarità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 –
Strumento di assistenza preadesione (IPA II) – Norme specifiche di attuazione
– Articoli 40 e 46 – Rettifica finanziaria in caso di irregolarità –
Decisione di rettifica finanziaria rivolta a un beneficiario diverso dal
beneficiario capofila – Diritto del beneficiario capofila di partecipare ai
procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a tale decisione – Articoli
41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** Gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del
regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2
maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE)
231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento
di assistenza preadesione (IPA II), in combinato disposto con l’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di
cooperazione territoriale europea devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che un’autorità di gestione
stabilita in uno Stato membro che partecipa a un programma di cooperazione
transfrontaliera nell’ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA
II) rivolga una decisione di rettifica finanziaria unicamente a un operatore
economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto
36, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, laddove sia stato
designato nell’ambito di tale programma un beneficiario capofila,
responsabile della realizzazione dell’intero intervento di cui trattasi,
compreso il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, ma esso non
sia stabilito in tale Stato membro. |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 6 marzo 2025 Obshtina Veliko Tarnovo (C‑471/23), Obshtina Belovo (C‑477/23) c. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na
Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020 (C‑471/23), Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na
Operativna programa «Оkolna sreda» 2014–2020 (C‑477/23) con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Coesione economica,
sociale e territoriale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli
interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 –
Articolo 2, punto 10 – Nozione di “beneficiario” – Rettifica finanziaria per
violazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici –
Destinatario di una decisione di rettifica finanziaria – Determinazione della
responsabilità relativa a tale rettifica e ripartizione contrattuale di tale
responsabilità tra il beneficiario di un aiuto di Stato e il gestore di
quest’ultimo – Partecipazione ai procedimenti amministrativo e giudiziario
relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea *** […] 3) I princìpi
generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei
diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: ostano a una prassi nazionale secondo la quale un
operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo
2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, come modificato dal
regolamento 2018/1046, la quale ha dato luogo a una rettifica finanziaria,
non ha il diritto di partecipare né alla procedura che determina tale
rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di
quest’ultima, in base al rilievo che tale operatore economico dispone di un
rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato, qualora
detto operatore economico sia finanziariamente responsabile, nei confronti
dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione del progetto di cui
trattasi. |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
6 marzo 2025 D.K. (C‑647/21), M.C., M.F. (C‑648/21) con l’intervento di: Prokuratura Rejonowa w Bytowie, Prokuratura Okręgowa w Łomży |
Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e
d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo
giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i
procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una
decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di
una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di
disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione [Articoli
47, 51 e 52, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1)
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza
della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di
quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di
una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta
normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una
simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione. 2)
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del
primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che: essi impongono a un tribunale nazionale di
disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca
l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui
attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione
dei summenzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in
violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Le
autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione
della formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Þ C-16/24 YR e a. con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Norme
nazionali relative alle modalità di assegnazione delle cause tra i giudici di
un organo giurisdizionale – Assegnazione delle cause da parte del dirigente
amministrativo di un organo giurisdizionale – Potere del giudice designato di
verificare la regolarità dell’assegnazione *** L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora uno Stato membro abbia istituito un
sistema di assegnazione delle cause all’interno degli organi giurisdizionali
fondato sul principio della selezione casuale del collegio giudicante, fatte
salve talune eccezioni, e soggetto all’intervento del dirigente
amministrativo di ciascun organo giurisdizionale, esso non osta a che, se un
giudice al quale sia stata assegnata una causa dubita della regolarità
dell’assegnazione, al giudice in parola sia impedito di statuire egli stesso
su tale questione e, eventualmente, di rinviare la causa di cui trattasi ad
altro giudice del medesimo organo giurisdizionale per il motivo che essa
avrebbe dovuto essergli assegnata, dovendo detto primo giudice ritrasmettere
la causa di cui trattasi al dirigente amministrativo del suddetto organo
giurisdizionale, affinché verifichi la regolarità dell’assegnazione iniziale
della causa di cui trattasi e proceda eventualmente alla sua riassegnazione.
La regolarità dell’assegnazione effettuata da tale dirigente deve poter
essere oggetto di un controllo giurisdizionale in conformità delle norme del
diritto nazionale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Þ C-753/23 A. N. c. Ministerstvo vnitra |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 8 e 11 – Decisione di
esecuzione (UE) 2022/382 – Domande successive di un titolo di soggiorno ai
fini della concessione della protezione temporanea in più Stati membri –
Esame della domanda reiterata – Diritto a un ricorso effettivo *** 1) L’articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell’accoglienza degli stessi, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza
della quale il rilascio di un titolo di soggiorno è negato a una persona che
beneficia della protezione temporanea, di cui alla decisione di esecuzione
(UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione
temporanea, qualora tale persona abbia già chiesto, ma non ancora ottenuto,
tale titolo in un altro Stato membro. 2) L’articolo
8, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, letto alla luce dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: un beneficiario della protezione temporanea in
forza di tale direttiva dispone di un diritto di ricorso effettivo dinanzi a
un giudice contro una decisione di respingere in quanto irricevibile una
domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, ai sensi di detto articolo 8. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Þ C-674/23 AEON NEPREMIČNINE, d.o.o. e a., STAN nepremičnine d.o.o., Državni svet Republike Slovenije in presenza di: Državni zbor Republike Slovenije |
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Servizi
nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 –
Tariffe obbligatorie massime – Prestatore di servizi di intermediazione
immobiliare – Normativa nazionale che prevede un limite massimo per la
provvigione applicata per i servizi di intermediazione relativi alla vendita
o alla locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica –
Proporzionalità – Articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Libertà di impresa – Tutela dei consumatori *** L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, letto alla luce degli articoli 16 e
38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una normativa nazionale la
quale, per quanto riguarda l’acquisto o la locazione, da parte di una persona
fisica, di un edificio residenziale unifamiliare, di un appartamento o di
un’unità abitativa, preveda l’imposizione di un tetto massimo alla
provvigione applicata per i servizi di intermediazione immobiliare, in misura
pari: – in
caso di acquisto o di vendita di un bene immobile il cui valore contrattuale
è pari o superiore a EUR 10 000, al 4% del prezzo contrattualmente
previsto e, – in
caso di locazione, al 4% dell’importo risultante dalla moltiplicazione del
canone di locazione mensile per il numero di mesi per i quali il bene
immobile viene locato, restando inteso che tale provvigione non può superare
l’importo di un canone di locazione mensile, purché tale normativa non vada oltre quanto è
necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti e non esistano
altre misure meno restrittive che permettano di ottenere il medesimo
risultato. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 27 febbraio 2025 Þ C-454/23 Κ.Α.Μ. c. Repubblica di Cipro |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione internazionale –
Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafo 4,
lettera a), e paragrafo 5 – Revoca o rifiuto del riconoscimento dello status
di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato membro
ospitante – Comportamento e fatti precedenti all’ingresso del richiedente nel
territorio dello Stato membro ospitante – Ammissibilità – Validità – Articolo
18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
78, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa allo status dei rifugiati
(“Convenzione di Ginevra”) *** 1) L’articolo
14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato
disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e con l’articolo 18 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro ha la facoltà di revocare lo
status di rifugiato o decidere di non riconoscerlo quando i fondati motivi
per ritenere che il rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza di
tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della
citata direttiva, sono basati su atti o comportamenti di quest’ultimo
precedenti al suo ingresso nel territorio di detto Stato membro. È
irrilevante che tali atti e comportamenti non costituiscano motivi di
esclusione dallo status di rifugiato espressamente previsti all’articolo 1,
sezione F, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata
dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31
gennaio 1967, e all’articolo 12 di detta direttiva. Al fine di valutare, da
un lato, il livello di gravità del pericolo che giustifichi la revoca dello
status di rifugiato o il rifiuto di riconoscere tale status e, dall’altro, le
conseguenze di questa revoca o di questo rifiuto sulla situazione del
rifugiato, non occorre fare riferimento ai requisiti applicabili alla nozione
di «pericolo per la sicurezza del paese», di cui all’articolo 33, paragrafo
2, di tale convenzione, né alle gravi conseguenze che ne derivano per detto
rifugiato. 2) Dall’esame
dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva
2011/95 non risultano elementi tali da incidere sulla validità di tale
disposizione alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18
della Carta dei diritti fondamentali. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 25 febbraio 2025 XL c. Sąd Rejonowy w
Białymstoku (C‑146/23) SR, RB c. Lietuvos Respublika (C‑374/23) |
Rinvio pregiudiziale – Congelamento o riduzione
delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale – Misure riguardanti
specificamente i giudici – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Obblighi per gli Stati membri di stabilire rimedi
giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva
– Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo
ed esecutivo degli Stati membri a stabilire le modalità di determinazione
della retribuzione dei giudici – Possibilità di derogare a tali modalità –
Presupposti *** L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve essere interpretato nel
senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a che: – da
un lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la
retribuzione dei giudici purché tale determinazione non rientri
nell’esercizio di un potere arbitrario ma si basi su modalità che: – siano
previste dalla legge, – siano
oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, – assicurino
ai giudici un livello di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni
che esercitano, tenuto conto della situazione economica, sociale e
finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale
Stato membro, e – possano
essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità
procedurali previste dal diritto di tale Stato membro; – dall’altro
lato, i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro deroghino alla
normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le modalità di
determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale
retribuzione in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o
addirittura di congelarne o ridurne l’importo, purché una siffatta misura
derogatoria non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma: – sia
prevista dalla legge, – stabilisca
modalità di remunerazione oggettive, prevedibili e trasparenti; – sia
giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nell’ambito di
misure che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non
riguardino specificamente i giudici ma incidano, più in generale, sulla
retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici, – sia
necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo,
il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea e che non
pregiudichi l’adeguatezza della retribuzione dei giudici all’importanza delle
funzioni da essi svolte, e – possa
essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità
procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 28 gennaio 2025 Þ C‑253/23 ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die
Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH c. Land Nordrhein-Westfalen |
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo
101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Azioni per il risarcimento del danno
per violazioni del diritto della concorrenza – Articolo 2, punto 4 – Nozione
di “azione per il risarcimento del danno” – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto
al pieno risarcimento del danno subito – Cessione dei crediti risarcitori a
un prestatore di servizi legali – Diritto nazionale che osta al
riconoscimento della legittimazione ad agire di un tale prestatore ai fini
del recupero collettivo di tali crediti – Articolo 4 – Principio di
effettività – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva *** L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto
con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della
direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento
del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni
del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: ostano all’interpretazione di una normativa
nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da
una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al
risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest’ultimo li
faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione per il risarcimento
del danno, che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante,
segnatamente per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, di un’autorità
garante della concorrenza che constata una siffatta violazione, a condizione
che – il
diritto nazionale non preveda nessun’altra possibilità di raggruppamento
delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da
garantire l’effettività dell’esercizio di tali diritti al risarcimento, e – l’esercizio
di un’azione individuale per il risarcimento del danno individuale si riveli,
alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o
eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli
del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tali disposizioni di diritto dell’Unione
impongono al giudice nazionale, qualora non possa procedere a
un’interpretazione di tale normativa nazionale conforme ai requisiti del
diritto dell’Unione, di disapplicare detta normativa nazionale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Þ C‑644/23 IR con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di
presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle
conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare
l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti
– Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 –
Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che
consenta di riesaminare il merito della causa – Insussistenza di tale diritto
quando l’interessato si sottrae all’azione della giustizia *** Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare
al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale secondo
la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di
imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di
un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di
informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della
data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in
contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena
non avrà diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa
circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone
che, da un lato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti,
possono essere considerate informate del processo e che, dall’altro, sono
state rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da
esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate
in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all’azione giudiziaria,
si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro
assenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Þ C‑588/23 Scai Srl c. Regione Campania |
Rinvio pregiudiziale – Recupero di un aiuto
illegale e incompatibile – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16 –
Beneficiario di un aiuto individuale identificato nella decisione di recupero
della Commissione europea – Esecuzione della decisione di recupero –
Trasferimento dell’aiuto ad un’altra impresa successivamente alla decisione
di recupero – Continuità economica – Valutazione – Autorità competente –
Estensione dell’obbligo di recupero al beneficiario effettivo – Principio del
contraddittorio – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea *** L’articolo 108 e l’articolo 288, quarto comma,
TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del
13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE],
nonché gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, devono essere interpretati nel senso che: nel caso in cui una decisione della Commissione
europea ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da
essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della
quale le autorità nazionali competenti, nell’ambito del loro compito di
esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto
presso un’altra impresa in ragione dell’esistenza di una continuità economica
tra quest’ultima e il beneficiario dell’aiuto identificato in detta decisione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Þ C‑400/23 VB con l’intervento di: Sofiyiska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al
processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Processo che sfocia in una decisione di
condanna o di assoluzione in contumacia – Presupposti – Articolo 8, paragrafo
4 – Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di
ricorso giurisdizionale disponibili – Articolo 9 – Diritto a un nuovo
processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di
riesaminare il merito della causa e possa condurre alla riforma della
decisione originaria – Articolo 10, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso
effettivo – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a
un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del
procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria di fronte alla quale la
persona giudicata in contumacia deve comparire *** 1) L’articolo 8,
paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’articolo 9 di
tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: – nel
caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa
della libertà benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di
tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che,
dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata
in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista
nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha
emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo
processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di
effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura
di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un
tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le
condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano
soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora
sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione
della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo
giurisdizionale competente; – in
uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un
nuovo processo, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato
disposto con l’articolo 9, esige che la persona condannata in contumacia
riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco
dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché
un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che
ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le
condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva e,
dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un
tale processo. 2) L’articolo
8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato
disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: gli obblighi imposti da tale direttiva sono
rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in
contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia
la difesa, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta
direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione
pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere
consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale
decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo. 3) L’articolo
8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che: essi si applicano non solo in caso di condanna in
contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta
Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2025 Þ C‑277/23 E.P. c. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –
Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero
soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa tributaria – Imposta
sul reddito – Calcolo dell’importo della deduzione di base a carattere
personale per il figlio a carico che ha beneficiato del sostegno alla
mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + –
Regolamento (UE) n. 1288/2013 – Tassazione delle borse destinate a
facilitare la mobilità delle persone fisiche cui fa riferimento detto regolamento
– Restrizione della libera circolazione – Proporzionalità *** Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce
dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, devono essere
interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro
che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base a carattere
personale cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico,
tenga conto del sostegno alla mobilità a fini educativi di cui il figlio ha
beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente
perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione
nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2025 Þ C‑583/23 AK con l’intervento di: Ministère public |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale
– Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” –
Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di
custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato *** Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine
europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: – una
decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a
un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona
un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto
tale, un ordine europeo di indagine, ai sensi di tale direttiva; – una
decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a
un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di collocare una persona in
custodia cautelare per fini diversi da quelli previsti agli articoli 22 e 23
di detta direttiva, o di imporle il deposito di una cauzione, non costituisce
un ordine europeo di indagine, ai sensi della medesima direttiva; – una
decisione con la quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a
un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona
di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di
rinvio a giudizio che la riguarda costituisce un ordine europeo di indagine,
ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia
diretta a raccogliere elementi di prova. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima
Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2025 Þ C‑394/23 Mousse c. Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL), SNCF Connect |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Minimizzazione dei dati –
Articolo 6, paragrafo 1 – Liceità del trattamento – Dati relativi
all’appellativo e all’identità di genere – Vendita online di titoli di
trasporto – Articolo 21 – Diritto di opposizione *** 1) L’articolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e f), del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in
combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale
regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – il
trattamento di dati personali relativi all’appellativo dei clienti di
un’impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la
comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non sembra
essere né oggettivamente indispensabile né essenziale per consentire la
corretta esecuzione di un contratto e, pertanto, non può essere considerato
necessario all’esecuzione di tale contratto; – il
trattamento di dati personali relativi all’appellativo dei clienti di
un’impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la
comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non può
essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, qualora: – il
legittimo interesse perseguito non sia stato indicato a tali clienti al
momento della raccolta di tali dati; oppure – detto
trattamento non sia effettuato nei limiti dello stretto necessario per la
realizzazione di tale legittimo interesse; oppure – alla
luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà
fondamentali di detti clienti possano prevalere su tale legittimo interesse,
in particolare a causa di un rischio di discriminazione fondata sull’identità
di genere. 2) L’articolo
6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: al fine di valutare la necessità di un
trattamento di dati personali ai sensi di tale disposizione, non occorre
prendere in considerazione l’eventuale esistenza di un diritto di opposizione
dell’interessato, ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 P e a. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo –
Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva
2001/55/CE – Articoli 4 e 7 – Invasione dell’Ucraina da parte delle forze
armate russe – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Articolo 2, paragrafo
3 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea agli
sfollati non contemplati da detta decisione – Momento in cui uno Stato membro
che ha concesso la protezione temporanea a tali persone può porre termine
alla protezione medesima – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6 – Decisione di
rimpatrio – Momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di
rimpatrio – Soggiorno irregolare *** 1) Gli
articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell’accoglienza degli stessi, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a che uno Stato membro che abbia
concesso la protezione temporanea a categorie di persone diverse da quelle di
cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione
temporanea, privi tali categorie di persone del beneficio della protezione
temporanea nel corso della durata della medesima, decisa dal Consiglio
dell’Unione europea ai sensi all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
stessa. Tale Stato membro può revocare il beneficio della protezione
temporanea da esso concessa a dette categorie di persone ad una data
precedente a quella in cui la protezione temporanea decisa dal Consiglio
cessa di produrre effetti, a condizione, segnatamente, che lo Stato membro
medesimo non pregiudichi né gli obiettivi né l’effetto utile della direttiva
2001/55 e che rispetti i principi generali del diritto dell’Unione. 2) L’articolo
6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, deve essere interpretato nel senso che: osta a che un cittadino di un paese terzo,
regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro per effetto
della facoltà da quest’ultimo esercitata di concedergli la protezione
temporanea facoltativa, prevista dall’articolo 7 della direttiva 2001/55, sia
oggetto di una decisione di rimpatrio prima della fine di tale protezione,
anche qualora risulti che la protezione stessa cesserà di produrre effetti ad
una data imminente e gli effetti della decisione medesima sono sospesi fino a
tale data. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 RL (C‑185/24), QS (C‑189/24) c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo –
Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasferimento
del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della
domanda di protezione internazionale – Articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Rischio di un trattamento inumano o
degradante – Mezzi e livello di prova del rischio reale di un trattamento
inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro
competente – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa
e della ripresa in carico dei richiedenti asilo *** L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide, deve essere interpretato nel senso che: non può essere constatato che sussistono, nello
Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo
III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che
implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per
il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le
riprese in carico di detti richiedenti. Una constatazione del genere può essere
effettuata solo in esito ad un’analisi di tutti i dati pertinenti sulla base
di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Þ C‑664/23 Caisse d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine c. TX |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE –
Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico –
Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale –
Normativa nazionale relativa alla determinazione dei diritti alle prestazioni
familiari – Normativa che esclude la presa in considerazione dei figli minori
del titolare del permesso unico in assenza di dimostrazione del loro ingresso
regolare nel territorio nazionale *** L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della
direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti
per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta ad una normativa di uno Stato membro in
forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni
di sicurezza sociale di un cittadino di un paese terzo, titolare di un
permesso unico, i figli a suo carico nati in un paese terzo sono presi in
considerazione solo a condizione che risulti comprovato il loro ingresso
regolare nel territorio di tale Stato membro. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Þ C‑531/23 HJ c.o US, MU con l’intervento di: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di
lavoro – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE
– Articoli 3, 5, 6, 16, 17, 19 e 22 – Obbligo di istituire un sistema che
consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro svolto dai
collaboratori domestici – Deroga – Normativa nazionale che esenta
dall’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro effettivo prestato dai
collaboratori domestici *** Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce
dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale nonché alla
sua interpretazione da parte dei giudici nazionali o a una prassi
amministrativa fondata su una siffatta normativa, in forza delle quali i
datori di lavoro domestico sono esentati dall’obbligo di istituire un sistema
che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro svolto dai
collaboratori domestici, privando pertanto questi ultimi della possibilità di
determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro
effettuate e la loro ripartizione nel tempo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 Þ C‑369/23 Vivacom Bulgaria c. Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47, secondo comma,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a un
giudice indipendente e imparziale – Responsabilità di uno Stato membro per i
danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione –
Violazione da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza
in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Competenza di un organo
giurisdizionale di ultima istanza avente la qualità di parte convenuta nella
controversia – Composizione del collegio giudicante *** L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e
l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale in forza della quale un organo giurisdizionale conosce in
ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, una causa relativa
alla responsabilità dello Stato derivante da un’asserita violazione del
diritto dell’Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo
giurisdizionale, causa nella quale quest’ultimo ha la qualità di convenuto, a
condizione che tale normativa nazionale e le misure adottate per il
trattamento di tale causa consentano di fugare, nella mente dei singoli,
qualsiasi legittimo dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità
dell’organo giurisdizionale di cui trattasi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 19 dicembre 2024 N.A.K., E.A.K., Y.A.K. (C‑123/23), M.E.O. (C‑202/23) c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione –
Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda
di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera
q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) –
Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione
internazionale in quanto inammissibile a causa del rigetto di una domanda
precedente presentata in un altro Stato membro o della sospensione da parte
di un altro Stato membro della procedura sulla domanda precedente *** 1) L’articolo
33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro
che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda
di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta
direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente,
presentata a un altro Stato membro al quale si applica la direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
sia stata respinta con decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato
membro. 2) L’articolo
33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto
con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che
prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di
protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta
direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide che abbia già presentato a un altro Stato membro una domanda di
protezione internazionale, qualora la nuova domanda sia stata presentata
prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato, in
conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della medesima direttiva, la
decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro
implicito di quest’ultima. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Þ C‑419/23 CN c. Nemzeti Földügyi Központ |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE –
Libera circolazione dei capitali – Articolo 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Usufrutto su
terreni agricoli – Normativa nazionale che pone fine ex lege e senza
indennizzo al diritto di usufrutto – Sentenza di accertamento di
inadempimento – Reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto
precedentemente cancellato, senza esame della legittimità dell’iscrizione
iniziale – Carattere definitivo dell’iscrizione iniziale *** L’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati
nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della
quale il diritto di usufrutto che è stato costituito su una parcella
agricola, situata nel territorio di tale Stato membro, e che, dopo essere
stato definitivamente iscritto nel registro fondiario, è stato soppresso e
cancellato da tale registro per effetto di una normativa di detto Stato
membro contraria a tali articoli, deve, su richiesta della persona che è
stata privata di tale diritto, essere reiscritto in detto registro, anche
qualora l’iscrizione iniziale di tale diritto fosse contraria alla normativa
nazionale applicabile alla data di tale iscrizione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Þ C‑331/23 Dranken Van Eetvelde c. Belgische Staat |
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 –
Responsabilità solidale per i debiti fiscali di un terzo – Presupposti e
portata della responsabilità – Lotta alla frode all’IVA – Responsabilità
solidale per il pagamento dell’IVA non idonea a consentire una valutazione in
funzione della partecipazione di ogni soggetto passivo alla frode fiscale – Principio
di proporzionalità – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Criteri
d’applicazione – Fatti relativi a diversi esercizi fiscali perseguiti
amministrativamente o penalmente – Reato continuato con un unico disegno
criminoso – Insussistenza dell’identità dei fatti *** 1)
L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione nazionale che,
per garantire la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, prevede la
responsabilità in solido oggettiva di un soggetto passivo diverso da quello
che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza tuttavia che il giudice
competente possa esercitare un potere di valutazione in funzione della
partecipazione delle diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché
tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni misura
che può essergli ragionevolmente richiesta per garantire che le operazioni da
esso realizzate non facessero parte di tale frode. 2)
[Omissis] 3)
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
nazionale che consente il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni
amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti, per fatti
della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi
fiscali successivi e che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi
di natura penale per un esercizio fiscale e di procedimenti penali per un
altro esercizio fiscale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 Þ C‑118/23 Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A.
e a. c. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, con l’intervento di: VELOBANK S.A. e altri |
Rinvio pregiudiziale – Risanamento e risoluzione
degli enti creditizi – Direttiva 2014/59/UE – Decisione di adottare una
misura di gestione della crisi nei confronti di un ente creditizio – Articolo
85, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo di tutte le persone
interessate da tale decisione – Rispetto del termine ragionevole – Requisito
di celerità del controllo giurisdizionale – Disposizione di diritto nazionale
che impone la riunione di tutti i ricorsi – Articolo 3, paragrafo 3 – Cumulo
di funzioni da parte dell’autorità di risoluzione – Garanzia di indipendenza
operativa *** 1)
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’applicazione di una disposizione
procedurale nazionale che impone al giudice competente a conoscere dei
ricorsi avverso una decisione dell’autorità nazionale di risoluzione di
adottare una misura di gestione della crisi, di riunire tutti i ricorsi
proposti dinanzi ad esso avverso tale decisione, qualora l’applicazione di
detta disposizione sia contraria al diritto a che la propria causa sia
esaminata entro un termine ragionevole. 2)
L’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva
(UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, in
combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora un giudice nazionale sia stato investito
di più ricorsi avverso una decisione dell’autorità nazionale di risoluzione
di adottare una misura di gestione della crisi, uno dei quali sia stato
proposto da un organo dell’ente soggetto a una procedura di risoluzione, il
rigetto di quest’unico ricorso in quanto infondato non consente di ritenere
che sia stato garantito il rispetto del diritto a un ricorso effettivo nei
confronti di qualsiasi altra persona interessata da tale decisione, che abbia
anch’essa impugnato la stessa decisione deducendo motivi che non siano stati
presi in considerazione nella sentenza pronunciata e che, in ogni caso, non
siano stati oggetto di un dibattito in contraddittorio che le consentisse di
presentare la propria causa. [Omissis] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 12 dicembre 2024 DD procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali (FRA) |
Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei
funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti
dell’Unione europea – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare –
Indagine amministrativa – Nozione di “plagio” – Designazione, da parte
dell’Autorità che ha il potere di nomina, di un investigatore con il quale
essa intrattiene un rapporto d’affari – Conflitto d’interessi – Articolo
41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
– Imparzialità oggettiva – Articolo 17 bis – Libertà d’espressione del
funzionario – Articoli 11, 12 e 21 – Rispetto dei principi di lealtà e
imparzialità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Þ C‑398/23 PT con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di
lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2004/757/GAI –
Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa
nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto
all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE –
Articoli 1 e 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Tutela
giurisdizionale effettiva – Articolo 47, primo comma, e articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Procedimento penale
avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa concluso
tra uno degli imputati e il pubblico ministero – Consenso degli altri
imputati *** L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul
diritto all’informazione nei procedimenti penali, letto alla luce
dell’articolo 47, primo comma, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione di diritto
nazionale che, in un procedimento penale promosso a carico di più imputati, subordina
l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso
tra il pubblico ministero e uno degli imputati, al consenso degli altri
imputati nel solo caso in cui un siffatto accordo sia concluso nel corso
della fase giudiziaria di tale procedimento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Þ C‑169/23 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság c. UC |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione
di tali dati – Regolamento (UE) 2016/679 – Dati trattati in occasione del
rilascio di un certificato COVID-19 – Dati non ottenuti presso l’interessato
– Informazioni da fornire – Deroga all’obbligo di informazione – Articolo 14,
paragrafo 5, lettera c) – Dati generati dal titolare del trattamento
nell’ambito del proprio processo – Diritto di reclamo – Competenza
dell’autorità di controllo – Articolo 77, paragrafo 1 – Misure appropriate
per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato previste dal diritto
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento – Misure per la
sicurezza del trattamento dei dati – Articolo 32 [Articolo 8 della
Carta dei diritti fondamentali] *** 1) L’articolo
14, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: la deroga all’obbligo di informazione
dell’interessato da parte del titolare del trattamento, prevista da tale
disposizione, riguarda indistintamente tutti i dati personali che il titolare
del trattamento non ha raccolto direttamente presso l’interessato,
indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati ottenuti dal titolare
del trattamento presso una persona diversa dall’interessato o che siano stati
generati dal titolare del trattamento stesso, nell’ambito dell’esercizio dei
suoi compiti. 2) L’articolo
14, paragrafo 5, lettera c), e l’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento
2016/679 devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito di un procedimento di reclamo,
l’autorità di controllo è competente a verificare se il diritto dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento preveda misure appropriate per
tutelare gli interessi legittimi dell’interessato, ai fini dell’applicazione
della deroga di cui a tale articolo 14, paragrafo 5, lettera c). Tale
verifica non verte tuttavia sull’adeguatezza delle misure che il titolare del
trattamento è tenuto a mettere in atto, in forza dell’articolo 32 di tale
regolamento, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati
personali. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Þ C‑80/23 V.S. con l’intervento di: Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna
direktsia za borba s organiziranata prestapnost |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) –
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Articolo 10 – Persona formalmente accusata – Registrazione
da parte della polizia di dati biometrici e genetici – Esecuzione coattiva
– Obiettivi di prevenzione e di accertamento dei reati – Interpretazione
della sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia) (C‑205/21,
EU:C:2023:49) – Obbligo di interpretazione conforme – Valutazione del
carattere “strettamente necessario” del trattamento dei dati sensibili –
Ruolo delle autorità competenti [Articoli 7, 8, 47 e 48 della Carta dei
diritti fondamentali] *** L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo
1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale
direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora una normativa nazionale preveda la
raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona
formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della
loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai
sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, di verificare e
dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta,
conformemente all’articolo 10 della medesima direttiva, il rispetto di un
tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da
detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta,
in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione
richiesta in forza di tale articolo 10. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2024 Þ C‑432/22 PT con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e
sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di
lotta contro la criminalità organizzata – Possibilità di riduzione delle pene
applicabili – Portata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 –
Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non
attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale
effettiva – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Procedimento
penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa
previsto nel diritto nazionale – Approvazione da parte di un collegio
giudicante ad hoc – Consenso degli altri imputati *** 1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che
non osta a una disposizione di diritto nazionale che attribuisce a un
collegio giudicante ad hoc, e non a quello incaricato della causa, la
competenza a statuire su un accordo di definizione della causa concluso tra
un imputato e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di un
procedimento penale, laddove anche altri imputati sono perseguiti nel
contesto del medesimo procedimento. 2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che
non osta a una disposizione di diritto nazionale che, in un procedimento
penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla
stessa associazione per delinquere, subordina l’approvazione giudiziaria di
un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il
pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al
consenso di tutti gli altri imputati. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Þ C‑814/21 Commissione c. Polonia sostenuta da: Repubblica ceca |
Inadempimento di uno Stato – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza
dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri – Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato – Cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro senza averne
la cittadinanza – Assenza del diritto di divenire membro di un partito
politico – Articoli 2 e 10 TUE – Principio di democrazia – Articolo 4,
paragrafo 2, TUE – Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri – Articolo
12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ruolo dei
partiti politici nell’espressione della volontà dei cittadini dell’Unione *** 1) La
Repubblica di Polonia, negando ai cittadini dell’Unione che non hanno la
cittadinanza polacca, ma che risiedono in Polonia, il diritto di divenire
membri di un partito politico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’articolo 22 TFUE. […] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 19 novembre 2024 Þ C‑808/21 Commissione c. Repubblica ceca sostenuta da: Repubblica di Polonia |
Inadempimento di uno Stato – Articolo
20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE –
Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
– Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato – Cittadini
dell’Unione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza – Assenza
del diritto di divenire membro di un partito politico – Articoli 2 e
10 TUE – Principio di democrazia – Articolo 4, paragrafo 2, TUE –
Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri – Articolo 12 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ruolo dei partiti
politici nell’espressione della volontà dei cittadini dell’Unione *** 1) La
Repubblica ceca, negando ai cittadini dell’Unione che non hanno la
cittadinanza ceca, ma che risiedono nella Repubblica ceca, il diritto di
divenire membri di un partito politico o di un movimento politico, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 22 TFUE. […] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 14 novembre 2024 Þ C‑197/23 S. S.A. c. C. sp. z o.o., con l’intervento di: Prokurator Prokuratury Regionalnej w
Warszawie |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Rimedi giurisdizionali – Tutela giurisdizionale
effettiva – Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge –
Norme nazionali che disciplinano l’assegnazione casuale delle cause ai
giudici di un organo giurisdizionale e la modifica dei collegi giudicanti –
Disposizione che vieta di dedurre le violazioni di tali norme nell’ambito di
un procedimento di appello [Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] *** L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione nazionale che
impedisce in ogni caso al giudice d’appello di verificare se la
riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su
quest’ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali
relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli organi
giurisdizionali. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Þ C‑326/23 C.W. e a. c. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE –
Nozione di “giurisdizione” – Giudice della sezione civile del Sąd
Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente
della Repubblica di Polonia sulla base di una risoluzione della Krajowa Rada
Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua
nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da una formazione
giudicante che non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge – Irricevibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Þ C‑178/23 ERB New Europe Funding II c. YI |
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori
– Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice
nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al
giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e
senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo
d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo
domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela
giurisdizionale effettiva del consumatore *** L’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del
ventiquattresimo considerando della stessa direttiva, del principio di effettività
e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non impone a un giudice nazionale di
esaminare l’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto
stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora tali clausole siano
già state esaminate da un altro organo giurisdizionale nazionale la cui
decisione è dotata di autorità di cosa giudicata, e ciò anche se, dinanzi a
tale primo organo giurisdizionale, il consumatore non era assistito da un
avvocato, non ha partecipato al dibattimento e non si è avvalso di un mezzo
di ricorso a sua disposizione, purché tale decisione sia stata debitamente
notificata al consumatore con l’indicazione dei mezzi di ricorso di cui
questi disponeva e non sussistano altri motivi particolari connessi allo
svolgimento di tale procedimento, quali l’assenza di motivazione di detta
decisione, che avrebbero potuto impedire o dissuadere il consumatore
dall’esercitare utilmente i suoi diritti processuali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Þ C‑126/23 UD e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Ministero dell’Interno |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi
nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti –
Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta
– Nozione di “vittime” – Sistema di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine
di devoluzione successoria – Normativa nazionale che esclude il versamento di
un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di
figli e di un coniuge superstite – Genitori, fratelli e sorelle della persona
deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato” [Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali] *** L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle
vittime di reato, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che
prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che
subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della
persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona
e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti
genitori |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 7 novembre 2024 Þ C‑683/22 Adusbef – Associazione difesa utenti
servizi bancari e finanziari c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, DIPE – Dipartimento programmazione e
coordinamento della politica economica, Autorità di regolazione dei trasporti, Corte dei conti, Avvocatura generale dello Stato nei confronti di: Mundys SpA, già Atlantia SpA, Autostrade per l’Italia SpA, e con l’intervento di: Holding Reti Autostradali SpA |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE –
Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 –
Modifica di una concessione, durante il periodo della sua validità, senza
apertura alla concorrenza – Concessione di autostrade – Crollo del ponte
Morandi a Genova (Italia) – Procedimento nazionale per grave inadempimento
agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale – Nuovi
obblighi a carico del concessionario – Obbligo dell’amministrazione
aggiudicatrice di esprimersi preliminarmente sulla necessità di organizzare
una nuova procedura di aggiudicazione – Obbligo dell’amministrazione
aggiudicatrice di esaminare preliminarmente l’affidabilità del
concessionario [Principio generale
di buona amministrazione] *** 1)
L’articolo 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, in combinato disposto con il principio generale di buona
amministrazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale ai sensi
della quale l’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di
una concessione in corso di validità, riguardante la persona del
concessionario e l’oggetto della concessione, senza organizzare una nuova
procedura di aggiudicazione di concessione, purché tale modifica non rientri
nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 5, della citata
direttiva e l’amministrazione aggiudicatrice abbia esposto i motivi per i
quali ha ritenuto di non essere tenuta a organizzare una tale procedura. 2)
L’articolo 43 della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale ai sensi
della quale l’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di
una concessione in corso di validità senza aver valutato l’affidabilità del
concessionario, qualora tale modifica non rientri nell’ambito di applicazione
né dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, lettera d), ii), né
dell’articolo 43, paragrafo 5, della citata direttiva. Spetta a ciascuno
Stato membro determinare le norme che permettono all’amministrazione
aggiudicatrice di reagire qualora il concessionario si sia reso o sia
sospettato di essersi reso autore di un grave inadempimento contrattuale, che
rende dubbia la sua affidabilità, durante l’esecuzione della concessione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 24 ottobre 2024 Þ C‑441/23 LM c. Omnitel Comunicaciones e a. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 3,
paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa utilizzatrice – Nozioni – Messa a
disposizione di una lavoratrice – Contratto di prestazione di servizi –
Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento –
Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo di maternità –
Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido dell’agenzia
interinale e dell’impresa utilizzatrice *** 1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro
tramite agenzia interinale, dev’essere interpretato nel senso che: tale direttiva si applica a qualsiasi persona
fisica o giuridica che stipuli un contratto di lavoro o instauri rapporti di
lavoro con un lavoratore al fine di metterlo a disposizione di un’impresa
utilizzatrice per lavorarvi temporaneamente sotto il controllo e la direzione
di quest’ultima, e che mette tale lavoratore a disposizione di questa
impresa, anche se detta persona fisica o giuridica non è riconosciuta dalla
normativa interna come un’agenzia interinale in quanto non dispone di
un’autorizzazione amministrativa in quanto tale. 2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva
2008/104 dev’essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «lavoro tramite agenzia
interinale», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un
lavoratore è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’impresa
che svolge un’attività consistente nella conclusione di contratti di lavoro o
nell’instaurazione di rapporti di lavoro con lavoratori allo scopo di
metterli a disposizione di un’impresa utilizzatrice per una certa durata, se
tale lavoratore si trova sotto il controllo e la direzione di quest’ultima
impresa e essa, da un lato, gli impone le prestazioni da realizzare, il modo
di svolgerle nonché l’osservanza delle sue istruzioni e delle sue norme
interne e, dall’altro, esercita una sorveglianza e un controllo sul modo in
cui lo stesso lavoratore svolge le sue funzioni. 3)
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 dev’essere interpretato nel senso che: un lavoratore tramite agenzia interinale messo a
disposizione di un’impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per
la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari
a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale
impresa. […] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Þ C‑408/23 Rechtsanwältin und Notarin c. Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva
2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 –
Divieto di discriminazioni basate sull’età – Limite massimo di 60 anni di età
per la prima nomina a notaio‑avvocato – Posti vacanti a causa della
mancanza di candidati più giovani – Giustificazioni – Carattere appropriato e
necessario *** L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che
prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di
notaio‑avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo
legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel
contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le
situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e
necessaria al conseguimento di tale obiettivo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Þ C‑349/23 HB c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –
Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Divieto di
discriminazioni fondate sull’età – Età pensionabile obbligatoria –
Normativa nazionale che esclude il posticipo del collocamento a riposo dei
giudici federali – Possibilità per i funzionari federali e i giudici dei
Länder di chiedere il posticipo del collocamento a riposo – Disparità di
trattamento in base all’appartenenza a una categoria socioprofessionale o in
base al luogo di lavoro *** L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale ai sensi della quale i
giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché
tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei
Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata
sull’età, ai sensi di tale disposizione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Þ C‑322/23 ED c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come
dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato
mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione
dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio
prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero
successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza
ai fini della valutazione dell’esistenza di una discriminazione *** La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini
del riconoscimento dell’anzianità di servizio di un lavoratore al momento
della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, limita ai due terzi il
computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di
anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia
recuperato ai soli fini economici. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Þ C‑156/23 K e a. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva
2008/115/CE – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) –
Esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata nell’ambito di un
procedimento di protezione internazionale, in conseguenza del soggiorno
irregolare del cittadino del paese terzo interessato derivante dal rifiuto di
una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale –
Obbligo, per l’autorità amministrativa, di valutare la conformità dell’esecuzione
di una tale decisione con il principio di non respingimento – Articolo 13 –
Mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio – Obbligo, per
il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di
non respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio –
Portata – Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** 1) L’articolo
5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: impone all’autorità amministrativa che respinge
una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di
conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova
in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di
cui si tratta, di assicurarsi del rispetto del principio di non
respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione
di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino
nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e la cui
sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto. 2) L’articolo
13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con
l’articolo 5 di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e
l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: impone ad un giudice nazionale, investito del
controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale
competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal
diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione
dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente
nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare
d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento
risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli
elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in
esito a un procedimento in contraddittorio. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 17 ottobre 2024 Þ C‑16/23 FA.RO. di YK & C. Sas c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato interno
– Direttiva 2006/123/CE – Regime di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti
per la concessione dell’autorizzazione – Vendita di prodotti del tabacco –
Regolamentazione nazionale che subordina la concessione di un’autorizzazione
all’istituzione di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di
determinati requisiti – Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione –
Tutela della salute pubblica contro il tabagismo *** L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che
subordina il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita di prodotti del
tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra
i prestatori e alla demografia, senza che l’autorità pubblica competente
possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti
periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti: – siano
oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale,
quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai
tabacchi lavorati; – siano
tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati; – si
applichino anche all’installazione di distributori automatici di tabacco; e – applicati,
se del caso, con il criterio relativo all’interesse del servizio, rispettino
il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza,
univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 ottobre 2024 Þ C‑144/23 KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo,
d.o.o. c. Republika Slovenija |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE –
Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima
istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione
(revizija) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro –
Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una questione relativa
all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza
della quale il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato quando solleva
una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto,
l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo
per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del
procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se
occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di
rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija)
[Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che
una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un
procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per
revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di
diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del
diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di
quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver
valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione
pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla validità di una
disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza. 2) L’articolo
267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella
decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso
per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via
pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla
validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali
essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è
rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione
del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di
interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del
diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a
ragionevoli dubbi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 C c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva
2008/115/CE – Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) – Trattenimento di un
cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento – Direttiva
2013/33/UE – Articolo 9 – Trattenimento di un richiedente protezione
internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28, paragrafo 2
– Trattenimento ai fini del trasferimento – Illegittimità del trattenimento –
Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** L’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafo 3, della
direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che non
prevede l’obbligo, in capo all’autorità giudiziaria competente, di disporre
il rilascio di un cittadino di un paese terzo, che è trattenuto conformemente
a una misura adottata in base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che
tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo tempo in
virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era
stata liberata immediatamente dopo la constatazione che quest’ultima misura
era divenuta illegittima. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑507/23 A c. Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs |
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati
personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 –
Diritto al risarcimento e responsabilità – Trattamento illecito dei dati –
Violazione del diritto alla protezione dei dati personali – Nozione di
“danno” – Riparazione di un danno immateriale sotto forma di presentazione di
scuse – Ammissibilità – Principio di effettività – Valutazione della forma e
del livello del risarcimento – Eventuale presa in considerazione
dell’atteggiamento e della motivazione del responsabile del trattamento [Articolo
8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: una violazione delle disposizioni di tale regolamento
non è di per sé sufficiente a costituire un «danno», ai sensi di detto
articolo 82, paragrafo 1. 2) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la presentazione di scuse può costituire un
risarcimento adeguato di un danno immateriale sul fondamento di tale
disposizione, segnatamente qualora sia impossibile ripristinare la situazione
anteriore al verificarsi del danno, a condizione che detta forma di
risarcimento sia tale da compensare integralmente il danno subito
dall’interessato. 3) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che l’atteggiamento e la motivazione
del responsabile del trattamento possano essere presi in considerazione al
fine di concedere, eventualmente, all’interessato un risarcimento inferiore
al danno che esso ha concretamente subito. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑314/23 Ministerio Fiscal c. Air Nostrum e a. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità
di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di occupazione e impiego
– Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di
“remunerazione” – Articolo 4 – Divieto di discriminazione indiretta
fondata sul sesso *** L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e
l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, indennità giornaliere che compensino
in modo forfettario talune spese sostenute da lavoratori a motivo dei loro
spostamenti professionali costituiscono un elemento della loro retribuzione
e, dall’altro, una differenza tra l’importo di tali indennità a seconda che
esse siano concesse a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da
uomini o a un gruppo di lavoratori composto in maggioranza da donne non è
vietata da tale direttiva qualora i due gruppi di lavoratori non esercitino
uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑200/23 Agentsia po vpisvaniyata c. OL |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Pubblicazione, nel registro del commercio, di un contratto di
società contenente dati personali – Direttiva (UE) 2017/1132 – Dati personali
non obbligatori – Assenza di consenso da parte della persona interessata –
Diritto alla cancellazione – Danno morale *** 1) L’articolo
21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto
societario, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone ad uno Stato membro l’obbligo di
consentire la pubblicità, nel registro del commercio, di un contratto di
società soggetto alla pubblicità obbligatoria prevista da tale direttiva e
contenente dati personali diversi dai dati personali minimi richiesti, la cui
pubblicazione non è richiesta dal diritto di tale Stato membro. 2) Il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), in particolare l’articolo 4, punti 7 e 9 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità responsabile della tenuta del registro
del commercio di uno Stato membro che pubblica, in tale registro, i dati
personali contenuti in un contratto di società soggetto all’obbligo di
pubblicità previsto dalla direttiva 2017/1132, che le è stato trasmesso
nell’ambito di una domanda di iscrizione della società in questione nel
suddetto registro, è tanto «destinatario» di tali dati quanto, soprattutto
nei limiti in cui li mette a disposizione del pubblico, «titolare del
trattamento» di detti dati, ai sensi di tale disposizione, anche qualora tale
contratto contenga dati personali non richiesti da tale direttiva o dal
diritto di tale Stato membro. 3) La
direttiva 2017/1132, in particolare il suo articolo 16, nonché l’articolo 17
del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa o a una prassi di uno
Stato membro che conduca l’autorità responsabile della tenuta del registro
del commercio di tale Stato membro a respingere qualsiasi domanda di
cancellazione di dati personali, non richiesti da tale direttiva o dal
diritto di detto Stato membro, contenuti in un contratto di società
pubblicato in detto registro, qualora non sia stata fornita a tale autorità
una copia di detto contratto che ometta siffatti dati, contrariamente a
quanto previsto nelle modalità procedurali stabilite dalla normativa stessa. 4) L’articolo
4, punto 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la firma autografa di una persona fisica rientra
nella nozione di «dato personale» ai sensi di tale disposizione. 5) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: una perdita del controllo di durata limitata, da
parte dell’interessato, sui suoi dati personali, a causa della messa a
disposizione del pubblico di tali dati, online, nel registro del commercio di
uno Stato membro, può essere sufficiente a cagionare un «danno immateriale»,
purché tale persona dimostri di aver effettivamente subìto un siffatto danno,
per quanto minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» richieda la
dimostrazione che sussistono ulteriori conseguenze negative tangibili. 6) L’articolo
82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: un parere dell’autorità di controllo di uno Stato
membro, emesso sulla base dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), di tale
regolamento, non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità, ai sensi
dell’articolo 82, paragrafo 2, di detto regolamento, l’autorità responsabile
della tenuta del registro del commercio di tale Stato membro avente la
qualità di «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del
regolamento medesimo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑134/23 Somateio «Elliniko Symvoulio gia tous
Prosfyges» e Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto
Aigaio» c. Ypourgos Exoterikon e Ypourgos
Metanastefsis kai Asylou |
Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento della
protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 38 – Articolo
18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Concetto di
“paese terzo sicuro” – Qualificazione della Repubblica di Turchia come
“paese terzo sicuro” – Riammissione dei richiedenti protezione internazionale
nel paese terzo – Diniego *** L’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, letto alla luce dell’articolo 18 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro
che designa un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie
di richiedenti protezione internazionale, in una situazione in cui tale paese
terzo, nonostante l’obbligo giuridico cui è soggetto, abbia sospeso, in via
generale e senza prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario,
l’ammissione o la riammissione di tali richiedenti nel suo territorio. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Ferriere Nord SpA procedimento in cui le altre parti sono: Commissione europea, convenuta in primo grado, Consiglio dell’Unione europea, interveniente in primo grado |
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del
tondo per cemento armato – Decisione della Commissione europea che constata
un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in
base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Decisione adottata in seguito
all’annullamento di precedenti decisioni – Svolgimento di una nuova audizione
in presenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri –
Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Requisito
d’imparzialità – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione –
Proporzionalità – Principio del ne bis in idem – Eccezione di illegittimità –
Circostanze aggravanti – Recidiva – Circostanze attenuanti – Parità di
trattamento [Articoli 20, 41, 47, 48 e 50 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑4/23 M.-A.A. c. Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Cluj e a. |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –
Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di
libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione
che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso
del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e
della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di
riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e
di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto
riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad
avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di
identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea *** L’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE,
letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa di uno Stato membro che
non consente di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di un
cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di
genere legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio
della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la conseguenza di
costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il
cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento
che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro
Stato membro. Al riguardo, è irrilevante il fatto che la
domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di
identità di genere sia stata presentata in tale primo Stato membro in una
data in cui il recesso dall’Unione europea dell’altro Stato membro aveva già
avuto effetto. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑793/22 Biohemp Concept SRL c. Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Alba |
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 –
Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Coltivazione della canapa (Cannabis
sativa) – Rifiuto di autorizzare la coltivazione della canapa in sistemi
idroponici in ambienti chiusi *** Il diritto dell’Unione relativo alla politica
agricola comune deve essere interpretato nel senso che non osta ad un
divieto, in uno Stato membro, della coltivazione della canapa (Cannabis
sativa) in sistemi idroponici in ambienti chiusi, purché tale divieto sia
idoneo a garantire l’obiettivo di tutela della salute pubblica e che, alla
luce degli obiettivi della politica agricola comune nonché del buon
funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, non ecceda quanto
necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela della salute pubblica. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C-767/22, C-49/23 et C-161/23 1Dream e a. c. Latvijas Republikas Saeima |
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en
matière pénale – Confiscation des produits, des instruments et des biens en
rapport avec le crime – Décision-cadre 2005/212/JAI – Directive 2014/42/UE –
Champs d’application – Procédure pénale nationale pouvant aboutir à une
confiscation de biens illégalement acquis – Absence de constatation d’une
infraction pénale – Confiscation sans condamnation – Raisons autres que la
maladie ou la fuite *** […] La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du
24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et
des biens en rapport avec le crime, et la directive 2014/42/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation
des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doivent être interprétées en ce sens que: ne relève
pas du champ d’application de ces actes une réglementation nationale qui
prévoit la possibilité, au cours d’une procédure pénale destinée à vérifier
si une personne a commis une infraction pénale, d’engager une procédure
visant, sur la base d’éléments figurant dans le dossier de la procédure
pénale, à la confiscation de biens acquis illégalement, dans le cas où cette
procédure de confiscation ne porte pas sur la constatation d’une telle
infraction pénale, et quand bien même aucun motif lié à la maladie ou à la
fuite de cette personne ne ferait obstacle à sa comparution en justice. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑633/22 Real
Madrid Club de Fútbol, AE c. EE, Société
Éditrice du Monde SA |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile –
Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 –
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di
esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato
membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti
per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di
stampa *** L’articolo 34, punto 1, e l’articolo 45 del
regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con
l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: l’esecuzione di una sentenza che condanna una
società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento
del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua
equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a
un’informazione che li riguarda pubblicata da tale quotidiano deve essere
negata qualora comporti una violazione manifesta della libertà di stampa,
quale sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e, quindi,
una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C‑621/22 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond c. Autoriteit Persoonsgegevens |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Liceità del
trattamento – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità
del trattamento per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi – Nozione di “legittimo interesse” – Interesse
commerciale – Federazione sportiva – Comunicazione agli sponsor a titolo
oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva senza il
consenso di questi ultimi ‒ Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Rechtbank Amsterdam *** L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera
f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: un trattamento di dati personali consistente
nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una
federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del
titolare del trattamento, può essere considerato necessario ai fini del
legittimo interesse perseguito da tale titolare, ai sensi di detta
disposizione, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente
necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che,
alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale
legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei
suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse
siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede che il legittimo interesse
invocato sia lecito. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 AH (C‑608/22), FN (C‑609/22) c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva
2011/95/UE – Condizioni che i cittadini dei paesi terzi devono soddisfare
per beneficiare dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) ed e)
– Nozione di “atto di persecuzione” – Livello di gravità richiesto – Articolo
9 – Somma di misure che discriminano le donne, il cui impatto sia
sufficientemente grave – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Forme degli
atti di persecuzione – Articolo 9, paragrafo 2 – Valutazione delle domande di
protezione internazionale – Articolo 4, paragrafo 3 – Obbligo di valutazione
individuale – Portata [Articolo 1
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] *** 1)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «atto di persecuzione»
una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o
tollerate da un «responsabile delle persecuzioni», ai sensi dell’articolo 6
di tale direttiva, consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi
protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e
il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il
volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della
libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o
nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e
alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali
misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità
umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. 2)
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: esso non impone all’autorità nazionale
competente, al fine di determinare se, tenuto conto delle condizioni
esistenti nel paese di origine di una donna al momento della valutazione
della sua domanda di protezione internazionale, le misure discriminatorie
alle quali ella è stata o rischia di essere esposta in tale paese
costituiscano atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di
detta direttiva, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame
individuale di tale domanda, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della
medesima direttiva, elementi caratteristici della sua situazione personale
diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Aeris Invest Sàrl ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Commissione europea Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) convenuti in primo grado, Regno di Spagna Parlamento europeo Consiglio dell’Unione europea Banco Santander SA intervenienti in primo grado |
Impugnazione – Politica economica e monetaria –
Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di
risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –
Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di
dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco
Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è
soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di
risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione –
Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della
risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata –
Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di
proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C-406/22 CV c. Ministerstvo vnitra České republiky,
Odbor azylové a migrační politiky |
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione
internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale –
Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione
– Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo –
Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese
di origine sicuro [Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea] *** 1)
L’articolo 37, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in
combinato disposto con l’allegato I della stessa direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri
che gli consentono di essere designato come paese di origine sicuro per il
solo motivo che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in applicazione
dell’articolo 15 di tale convenzione, le autorità competenti dello Stato
membro che ha proceduto a siffatta designazione devono tuttavia valutare se
le condizioni di attuazione di tale diritto siano atte a mettere in
discussione detta designazione. 2)
L’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere
designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo
territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione,
enunciate all’allegato I di detta direttiva. 3)
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso
avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale
esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate
dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine
sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice,
nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46,
paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di
quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso,
una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione,
enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è
espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C-548/21 CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 –
Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei
dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della
“minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Requisito secondo il quale le limitazioni all’esercizio di un diritto
fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità –
Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti
– Controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa
indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire
all’interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti –
Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di
polizia per accedere, ai fini dell’indagine, ai dati contenuti in tale
telefono *** 1)
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché
dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che
concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti
in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento di reati in generale, se tale normativa: –
definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie
dei reati in questione, –
garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e –
subordina l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza
debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un
organo amministrativo indipendente. 2) Gli
articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce dell’articolo 47 e
dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che autorizza le
autorità competenti a tentare di accedere a dati contenuti in un telefono
cellulare senza informare l’interessato, nell’ambito dei procedimenti
nazionali applicabili, dei motivi sui quali si fonda l’autorizzazione ad
accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo
indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tale
informazione non rischia più di compromettere i compiti spettanti a dette
autorità in forza di tale direttiva. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Þ C-446/21 Maximilian Schrems c. Meta Platforms Ireland Ltd, già
Facebook Ireland Ltd |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Social network online – Condizioni generali di utilizzo
relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente –
Pubblicità personalizzata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio
della limitazione della finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) –
Principio della minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 –
Trattamento di categorie particolari di dati personali – Dati relativi
all’orientamento sessuale – Dati personali resi pubblici dall’interessato *** 1)
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: il principio della «minimizzazione dei dati», da
esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del
trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha
ottenuto dall’interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale
piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati
a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione
basata sulla natura di tali dati. 2)
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: la circostanza che una persona si sia espressa
sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta
al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network
online a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale di detta
persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire
da applicazioni e da siti Internet di partners terzi, al fine
dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati, per proporre a tale persona
della pubblicità personalizzata. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 ottobre 2024 Lituania e a. c. Parlamento e Consiglio |
Action for annulment – First package of mobility
measures (‘Mobility Package’) – Regulation (EU) 2020/1054 – Maximum daily and
weekly driving times – Minimum breaks and daily and weekly rest periods –
Organisation of the work of the drivers in such a way that the drivers are
able to return every three or four weeks, depending on the case, to their
place of residence or to the operational centre of their employer to begin
and spend their regular or compensatory weekly rest period – Prohibition on
taking regular or compensatory weekly rest in the vehicle – Time limit for
the installation of second generation (V2) smart tachographs – Date of entry
into force – Regulation (EU) 2020/1055 – Conditions relating to the
requirement of establishment – Obligation to return the vehicle to the
operational centre in the Member State of establishment – Obligation
concerning the number of vehicles and drivers normally based at the
operational centre of the Member State of establishment – Cabotage –
Cooling-off period of four days for cabotage – Derogation for cabotage as
part of combined transport operations – Directive (EU) 2020/1057 – Specific
rules for posting drivers in the road transport sector – Transposition period
– Internal market – Specific regime applicable to the freedom to provide
transport services – Common transport policy – Articles 91 and 94 TFEU –
Fundamental freedoms – Principle of proportionality – Impact assessment –
Principles of equal treatment and non-discrimination – Principles of legal
certainty and protection of legitimate expectations – Protection of the
environment – Article 11 TFEU – Consultation of the European Economic and
Social Committee and the European Committee of the Regions [ Articles 20,
21, 37 and 45 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Þ C‑432/23 F SCS, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg c. Administration des contributions directes |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Scambio di
informazioni su richiesta – Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare
informazioni – Segreto professionale dell’avvocato – Articolo 7 e articolo
52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** 1) L’articolo 7
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che: una consulenza legale in materia di diritto
societario rientra nell’ambito della tutela rafforzata delle comunicazioni
tra un avvocato e il suo cliente, garantita da tale articolo, cosicché una
decisione che ingiunge a un avvocato di fornire all’amministrazione dello
Stato membro interpellato, ai fini di uno scambio di informazioni su
richiesta previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio
2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE, l’insieme della documentazione e delle
informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, relative a una
siffatta consultazione, costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto
delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantito da detto
articolo. 2) L’esame
degli aspetti sui quali vertono le questioni terza e quarta non ha
evidenziato nessun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva
2011/16 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52 della Carta dei diritti
fondamentali. 3) L’articolo
7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali devono
essere interpretati nel senso che essi ostano a un’ingiunzione, quale quella
descritta nel punto 1 del presente dispositivo, fondata su una normativa
nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di
un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di
azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra
un avvocato e il suo cliente, garantita da detto articolo 7. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Þ C‑792/22 MG in presenza di: Parchetul de pe lângă Judecătoria
Rupea, LV, CRA, LCM, SC Energotehnica SRL Sibiu |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391/CEE – Obblighi
generali in materia di tutela della sicurezza e della salute – Procedimenti
nazionali paralleli – Sentenza di un giudice amministrativo che riveste
autorità di cosa giudicata dinanzi al giudice penale – Qualificazione di un
evento alla stregua di “infortunio sul lavoro” – Effettività della tutela dei
diritti garantiti dalla direttiva 89/391 – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato –
Procedimento disciplinare a carico di un giudice di diritto comune in caso di
inosservanza di una decisione di una corte costituzionale in contrasto con
il diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione *** 1)
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro, letti in combinato disposto
con il principio di effettività e con l’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro,
come interpretata dalla corte costituzionale di tale Stato membro, in forza
della quale la sentenza definitiva di un giudice amministrativo relativa alla
qualificazione di un evento come «infortunio sul lavoro» riveste autorità di
cosa giudicata dinanzi al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla
responsabilità civile in forza dei fatti addebitati all’imputato, nel caso in
cui tale normativa non consenta agli aventi causa del lavoratore vittima di
tale evento di essere ascoltati in nessun procedimento in cui si statuisca
sull’esistenza di siffatto infortunio sul lavoro. 2) Il
principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro in
base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non
possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri,
disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato
membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla
Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla
direttiva 89/391 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 26 settembre 2024 Þ C‑768/21 TR c. Land Hessen |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f) – Compiti dell’autorità
di controllo – Articolo 58, paragrafo 2 – Misure correttive – Sanzione
amministrativa pecuniaria – Margine di discrezionalità dell’autorità di
controllo – Limiti *** Il combinato disposto dell’articolo 57, paragrafo
1, lettere a) e f), dell’articolo 58, paragrafo 2, e dell’articolo 77,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: in caso di constatazione di una violazione di
dati personali, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura
correttiva, in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi
di tale articolo 58, paragrafo 2, qualora un siffatto intervento non sia
appropriato, necessario o proporzionato al fine di porre rimedio
all’inadeguatezza constatata e garantire il pieno rispetto di tale
regolamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Ordinanza
del 20 settembre 2024 procedimento penale a carico di RT con l’intervento della: Procura Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Roma |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo –
Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4 bis
– Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione
facoltativa – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritti della difesa – Direttiva
2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto all’informazione nei procedimenti penali –
Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3 – Diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale – Decisione emessa al termine di un processo senza
comparizione dell’imputato né rappresentanza da parte di un avvocato –
Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna
dell’interessato – Conformità al diritto dell’Unione *** L’articolo 4 bis della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla
luce dell’articolo 6 TUE, nonché dell’articolo 47 e dell’articolo 48,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che non
consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di
un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti
di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso
personalmente al processo terminato con la decisione, senza essere
rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d’ufficio, e se le
condizioni previste in tale articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), sono
soddisfatte |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 19 settembre 2024 Þ C‑439/23 KV c. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva
1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
– Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in
qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a
tempo determinato – Calcolo dell’anzianità di servizio – Mancata presa in
considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell’ambito di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla
scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione
immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge
precedente *** La clausola 4, punti 1 e 4, dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l’anzianità di servizio maturata
da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti
integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di
recepimento di tale direttiva non sia presa in considerazione ai fini del
calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione
a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione
non sia giustificata da ragioni oggettive |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Þ C‑352/23 LF c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia
za bezhantsite |
Rinvio pregiudiziale – Politica in materia di
asilo e di immigrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Ambito di applicazione – Articoli 1, 4 e 7 – Direttiva
2011/95/UE – Ambito di applicazione – Articoli 2 e 3 – Protezione nazionale
per motivi umanitari – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 14 – Impossibilità di
procedere all’allontanamento – Attestazione – Diritti del cittadino di un
paese terzo in situazione di soggiorno irregolare in caso di rinvio
dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Ambito di applicazione –
Condizioni materiali di accoglienza *** 1)
La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a che uno Stato membro conceda un
diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo per motivi che non
presentano alcun collegamento con l’economia generale e con gli obiettivi di
detta direttiva, purché questo diritto di soggiorno si distingua chiaramente
dalla protezione internazionale concessa a titolo di tale direttiva. 2) L’articolo
14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: uno Stato membro che non sia in grado di
procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i
termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a
tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli
irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio
che lo riguarda non verrà temporaneamente eseguita. 3) Gli
articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, devono essere
interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere, per
cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese
terzo che risieda attualmente in maniera irregolare nel suo territorio,
indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale
territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia proceduto al suo
allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che gli sono
riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia dall’articolo 14,
paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora tale cittadino
rivesta anche la qualità di richiedente protezione internazionale,
autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato membro, egli può
avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Þ C‑63/23 Sagrario, Joaquín, Prudencio c. Subdelegación del Gobierno en Barcelona |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al
ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo
3 – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del soggiornante –
Conseguenze – Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari –
Motivo indipendente dalla loro volontà – Presenza di figli minori – Articolo
15, paragrafo 3 – Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno
autonomo – Nozione di “situazioni particolarmente difficili” – Portata –
Articolo 17 – Esame individuale – Diritto di essere ascoltato *** 1) L’articolo
15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del
22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro
che non prevede che l’autorità nazionale competente sia tenuta a rilasciare,
basandosi sull’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi
di tale disposizione, un permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un
soggiornante qualora essi abbiano perduto il permesso di soggiorno per motivi
indipendenti dalla loro volontà o qualora vi siano tra loro figli minori. 2)
L’articolo 17 della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che
consente all’autorità nazionale competente di adottare una decisione di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari del
soggiornante senza aver effettuato previamente un esame individuale della
loro situazione e senza averli ascoltati. Quando tale decisione riguarda un
figlio minorenne, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure
appropriate per offrire a quest’ultimo una reale ed effettiva possibilità di
essere ascoltato, in funzione della sua età o del suo grado di maturità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 12 settembre 2024 Þ C‑548/22 M.M. c. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze |
Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non
discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure
volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato –
Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni –
Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il periodo precedente alla
stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla
mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 10 settembre 2024 Þ C‑351/22 Neves 77 Solutions SRL c. Agenția Națională de
Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă
Fiscală |
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e
di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle
azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina –
Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza
della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE –
Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà –
Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di
intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali
servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione
amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme
percepite quale contropartita dell’operazione vietata *** 1)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC
del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in
Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8
settembre 2014, deve essere interpretato nel senso che: il divieto di fornire servizi di intermediazione
enunciato in tale disposizione è applicabile anche quando le attrezzature
militari oggetto dell’operazione di intermediazione di cui trattasi non siano
mai state importate nel territorio di uno Stato membro. 2)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512, come
modificata dalla decisione 2014/659, letto alla luce dell’articolo 17 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di
certezza del diritto e di legalità delle pene, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una misura nazionale di confisca
dell’intero ricavato di un’operazione di intermediazione contemplata dal
citato articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la quale intervenga, in maniera
automatica, a seguito dell’accertamento, da parte delle autorità nazionali
competenti, di una violazione del divieto di effettuare tale operazione e
dell’obbligo di notificare quest’ultima. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2024 Þ C‑603/22 procedimento penale a carico di M.S., J.W., M.P. con l’intervento di: Prokurator Rejonowy w Słupsku, D.G. |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva (UE) 2016/800 – Garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Ambito di
applicazione – Articolo 2, paragrafo 3 – Persone che erano minori al momento
dell’avvio del procedimento penale a loro carico, ma che hanno compiuto 18
anni durante il procedimento – Articolo 4 – Diritto all’informazione –
Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 18 – Diritto al
patrocinio a spese dello Stato – Articolo 19 – Mezzi di ricorso –
Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti
procedurali *** 1)
L’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della direttiva (UE) 2016/800 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, letto
alla luce dell’articolo 18 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che, da un
lato, non prevede che i minori indagati o imputati siano assistiti da un
difensore, se del caso nominato d’ufficio, prima di essere interrogati dalla
polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi,
prima del primo interrogatorio e, dall’altro lato, consente che i minori
siano interrogati in qualità di indagati senza la presenza di tale difensore
durante l’interrogatorio. 2)
L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2016/800 dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede
che il diritto di essere assistito da un difensore nominato d’ufficio cessi
automaticamente per le persone che possedevano la qualità di minore al
momento in cui sono state sottoposte a procedimento penale, ma che,
successivamente, hanno raggiunto l’età di 18 anni, nei limiti in cui siffatta
normativa non consenta di valutare se, alla luce di tutte le circostanze del
caso, ivi compresa la maturità e la vulnerabilità di dette persone, sia
appropriata l’applicazione di detta direttiva o di talune sue disposizioni e,
di conseguenza, dei diritti che essa contiene. 3)
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/800, letto alla luce
dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che non
prevede che i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ricevano,
con il titolare della responsabilità genitoriale, al più tardi prima del
primo interrogatorio di tali minori da parte della polizia o di un’altra
autorità di contrasto o giudiziaria, informazioni sui loro diritti
conformemente all’articolo 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali, nonché sui diritti stabiliti dalla direttiva 2016/800,
in un linguaggio semplice e accessibile, che tenga conto delle specifiche
esigenze e vulnerabilità di detti minori. 4)
L’articolo 19 della direttiva 2016/800 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che,
nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di
dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da
un minore nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia in violazione
del diritto di avvalersi di un difensore, previsto all’articolo 6 della
direttiva 2016/800, purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale, tale
giudice possa, da un lato, verificare che tale diritto, interpretato alla
luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato rispettato e, dall’altro
lato, trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in
particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova
ottenuti in tali condizioni. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2024 Þ C‑498/22, C‑499/22 e C‑500/22 Novo Banco SA – Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução c. C.F.O. (C‑498/22), J.M.F.T., M.H.D.S. (C‑499/22), Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C‑500/22) |
Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione
degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 –
Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio –
Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a
una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad
ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente
creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti
obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della
procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di
risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della
violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli
17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
– Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei
consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive
– Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo
affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte” *** 1)
L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce dell’articolo
21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della certezza del
diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in mancanza della pubblicazione
prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento,
da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro
d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima
che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia
parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una
banca ponte. 2)
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce
dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali e del
principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che: i singoli non possono avvalersi del principio di
tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo
di diritto privato non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto
comune, creato nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente
creditizio di cui essi erano inizialmente clienti al fine di azionare la
responsabilità di detta banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e
contrattuali connessi ai contratti precedentemente conclusi con detto ente
creditizio. La mera circostanza che detto ente creditizio sia stato
controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, in vista della sua
privatizzazione, non fa del medesimo ente creditizio, operante sul mercato
concorrenziale dei servizi bancari e finanziari, un’autorità amministrativa
nazionale. 3)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, letto alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti
fondamentali, nonché l’articolo 17 di detta Carta e il principio della
certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, al
riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti
di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della
direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il
mantenimento nel passivo dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti
dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità
precontrattuale o contrattuale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 procedimento relativo all’esecuzione di
mandati d’arresto emessi nei confronti di P.P.R. con l’intervento di: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI
– Consegna delle persone ricercate alle autorità giudiziarie emittenti – Rispetto
dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti
l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze
relative alla mancanza di prova della prestazione di giuramento dei giudici –
Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello
Stato membro emittente – Valutazione da parte dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione – Rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo da
parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Effetti di tale rifiuto per
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un altro Stato membro *** 1)
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafo 1, della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, devono essere interpretati nel senso che: l’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro
non è tenuta a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo quando
l’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente
rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d’arresto per il motivo che la
consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto
fondamentale a un equo processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, nell’ambito del
proprio esame dell’esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità
deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla
prima autorità dell’esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che,
nelle medesime circostanze, l’autorità giudiziaria emittente mantenga il
mandato d’arresto europeo, purché, secondo la sua valutazione, l’esecuzione
di tale mandato d’arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di
violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all’articolo
47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del
mandato d’arresto abbia carattere proporzionato. 2)
L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con
l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di
un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro
emittente determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto a un equo
processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei
fascicoli dell’Interpol (CCF), relativa alla situazione di tale persona, non
può giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione di eseguire il mandato d’arresto in discussione. Per contro,
una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione da tale autorità
giudiziaria al fine di stabilire se occorra rifiutare l’esecuzione di detto
mandato d’arresto. 3)
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria emittente un mandato
d’arresto europeo non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima
di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione di tale mandato d’arresto a rifiutarne l’esecuzione, di
revocare detto mandato d’arresto o di mantenerlo, eccetto nel caso in cui
avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è,
in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte. 4)
L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena non può
rifiutare di dare esecuzione a tale mandato d’arresto fondandosi sul motivo
che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto
detta pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello
stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina
a pubblico ministero. 5) La
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: l’autorità giudiziaria emittente un mandato
d’arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al
procedimento relativo all’esecuzione di tale mandato d’arresto dinanzi
all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 6)
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della
decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e del
principio di fiducia reciproca, devono essere interpretati nel senso che: in sede di esame delle condizioni di detenzione
nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può
rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo fondandosi su elementi
relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello
Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha
richiesto informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente.
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può applicare, in materia di
condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello
garantito da tale articolo 4. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Þ C‑202/24
procedimento relativo all’esecuzione di
mandati d’arresto emessi nei confronti di MA con l’intervento di: Minister for Justice and Equality |
Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini
dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo
49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e
delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di
liberazione condizionale *** L’articolo 524, paragrafo 2, e l’articolo 604, lettera
c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, letti in combinato
disposto con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta,
quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base
dell’accordo in parola invochi un rischio di violazione del menzionato
articolo 49, paragrafo 1, in caso di consegna al Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord, a causa di una modifica, sfavorevole a detta persona,
delle condizioni di liberazione condizionale, intervenuta successivamente
alla presunta commissione del reato per il quale detta persona è perseguita,
a procedere a un esame autonomo quanto alla sussistenza di siffatto rischio
prima di pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato d’arresto, in una
situazione in cui l’autorità giudiziaria in parola ha già escluso il rischio
di violazione dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, basandosi sulle garanzie offerte, in via generale, dal Regno
Unito per quanto riguarda il rispetto di detta convenzione e sulla
possibilità per la stessa persona di proporre un ricorso dinanzi alla Corte
europea dei diritti dell’uomo. Al termine dell’esame summenzionato, tale
autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare l’esecuzione di detto
mandato d’arresto soltanto se, dopo aver richiesto all’autorità giudiziaria
emittente informazioni e garanzie supplementari, disponga di elementi
oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino
l’esistenza di un rischio reale di modifica della portata stessa della pena
comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, la quale
implichi l’irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente
comminata. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Þ C‑185/23
protectus s.r.o. c. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na
preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu |
Rinvio pregiudiziale – Decisione 2013/488/UE – Informazioni
classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta
– Mancata divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la
revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del
contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali –
Attuazione del diritto dell’Unione *** 1)
L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: – il
controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una
decisione di revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente di
accedere a informazioni classificate da uno Stato membro non ha ad oggetto un
atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale
disposizione; – il
controllo, da parte di tale giudice, della legittimità di una decisione che,
in conseguenza della revoca di tale attestato di sicurezza industriale,
revoca un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a
informazioni classificate dell’Unione europea, conformemente all’articolo 11
e all’allegato V della decisione 2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre
2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate
UE, ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione,
ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1. 2)
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che: – da
un lato, esso non osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza
delle quali una decisione di revoca di un nulla osta di sicurezza delle
imprese, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni
classificate che giustificano tale revoca, per considerazioni imperative
relative, ad esempio, alla tutela della sicurezza dello Stato o delle
relazioni internazionali, e che prevedono al contempo che il giudice
competente a valutare la legittimità di detta revoca abbia accesso a tali
informazioni e l’avvocato dell’ex titolare di tale nulla osta di sicurezza
delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso
delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la
riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non divulgazione di
informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia comunicato all’ex
titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in ogni caso, il
contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità che tengano
debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di prova; –
dall’altro lato, nell’ipotesi in cui l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali osti a tali normativa e prassi, esso non richiede che il
giudice nazionale competente comunichi esso stesso all’ex titolare del nulla
osta di sicurezza delle imprese, eventualmente tramite il suo avvocato,
talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali
informazioni a tale ex titolare o al suo avvocato non risulti giustificata.
Spetta, se del caso, all’autorità nazionale competente provvedere in tal
senso. Se quest’ultima non autorizza tale comunicazione, detto giudice
procede all’esame della legittimità della revoca di tale nulla osta di
sicurezza delle imprese sulla base dei soli motivi ed elementi di prova
comunicati. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Þ C‑14/23
XXX c. État belge |
Rinvio pregiudiziale – Politica di
immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e
di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio –
Articolo 20, paragrafo 2, lettera f) – Domanda di ammissione nel
territorio di uno Stato membro per motivi di studio – Fini
diversi – Diniego di visto – Motivi di rigetto della domanda –
Mancata trasposizione – Principio generale del divieto di pratiche
abusive – Articolo 34, paragrafo 5 – Autonomia procedurale degli
Stati membri – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale
effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea *** 1) La direttiva
(UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016,
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi
per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio
di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, in particolare alla
luce del suo articolo 3, punto 3, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a che uno Stato membro, pur non avendo
trasposto l’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva, respinga
una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio con la
motivazione che il cittadino di paese terzo ha presentato tale domanda senza
avere la reale intenzione di studiare nel territorio di tale Stato membro, in
applicazione del principio generale di diritto dell’Unione del divieto di
pratiche abusive. 2) L’articolo
34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che il ricorso avverso una
decisione adottata dalle autorità competenti che respinge una domanda di
ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio consista
esclusivamente in un ricorso di annullamento, senza che il giudice investito
di tale ricorso disponga del potere di sostituire, se del caso, la propria
valutazione a quella delle autorità competenti o di adottare una nuova
decisione, purché le condizioni in cui tale ricorso è proposto e, se del
caso, le condizioni in cui la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene
eseguita, siano tali da consentire l’adozione entro un breve termine di una
nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha
disposto l’annullamento, in modo tale che il cittadino di paese terzo
sufficientemente diligente possa giovarsi della piena efficacia dei diritti
conferitigli dalla direttiva 2016/801. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 Þ C‑623/22
Belgian Association of Tax Lawyers, SR, FK, Ordre des barreaux francophones et
germanophone, Orde van Vlaamse Balies, CQ, Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, VH, ZS, NI, EX c. Premier ministre/Eerste Minister con l’intervento di: Conseil des barreaux européens AISBL, Conseil national des barreaux de France |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico e obbligatorio di
informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di
notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE)
2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 1 – Obbligo di comunicazione –
Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Obbligo sussidiario di notifica – Segreto
professionale – Validità – Articoli 7, 20 e 21 nonché articolo 49,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Diritto al rispetto della vita privata – Principi di parità di trattamento e
di non discriminazione – Principio di legalità in materia penale – Principio
della certezza del diritto *** 1)
Dall’esame dell’aspetto su cui verte la prima questione pregiudiziale
non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità della direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018,
alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione
nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. 2)
Dall’esame degli aspetti su cui vertono le questioni pregiudiziali
seconda e terza non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità
della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce
del principio di certezza del diritto, del principio di legalità in materia
penale sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali e del diritto al rispetto della vita privata garantito
dall’articolo 7 di tale Carta. 3)
L’invalidità dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva
2011/16 come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce dell’articolo 7
della Carta dei diritti fondamentali, pronunciata dalla Corte nella sentenza
dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a. (C‑694/20,
EU:C:2022:963), vale soltanto nei confronti delle persone che esercitano le
loro attività professionali con uno dei titoli professionali menzionati
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquistata la qualifica. 4)
Dall’esame degli aspetti su cui verte la quinta questione
pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità della
direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2018/822, alla luce del
diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta
dei diritti fondamentali. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 IK (C‑184/22), CM (C‑185/22) c. KfH Kuratorium für Dialyse und
Nierentransplantation eV |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Articolo 157 TFUE – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1,
lettera b), e articolo 4, primo comma – Divieto di discriminazione indiretta
fondata sul sesso – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Divieto di trattare i
lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a
tempo pieno comparabili – Pagamento di una maggiorazione della retribuzione
per le sole ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori a tempo
parziale oltre l’orario di lavoro normale fissato per i lavoratori a tempo
pieno *** 1) La
clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale,
concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che: una normativa nazionale in forza della quale il
pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è
previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore di lavoro
effettuate oltre l’orario normale di lavoro previsto per i lavoratori a tempo
pieno che si trovano in una situazione comparabile, costituisce un
trattamento «meno favorevole» dei lavoratori a tempo parziale, ai sensi di
tale clausola 4, punto 1, che non può essere giustificato dal perseguimento,
da un lato, dell’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai
lavoratori ore di lavoro straordinario oltre l’orario di lavoro
individualmente concordato nel loro contratto di lavoro e, dall’altro,
dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano trattati in
modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale. 2)
L’articolo 157 TFUE nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e
l’articolo 4, primo comma, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, una normativa nazionale in forza
della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore
straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore
lavorate oltre l’orario normale di lavoro fissato per i lavoratori a tempo
pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce una
discriminazione indiretta fondata sul sesso, se è dimostrato che tale
normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di
sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, senza che sia altresì
necessario che il gruppo di lavoratori che non è svantaggiato da detta
normativa, vale a dire i lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un
numero significativamente maggiore di uomini che di donne, e, dall’altro,
siffatta discriminazione non può essere giustificata dal perseguimento
dell’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori
ore di straordinario oltre l’orario di lavoro individualmente concordato nei
loro contratti di lavoro, o dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a
tempo pieno siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo parziale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 29 luglio 2024 CU (C‑112/22), ND (C‑223/22) altre parti nel procedimento: Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli (C‑112/22 e C‑223/22), Ministero dell’Economia e delle
Finanze (C‑112/22 e C‑223/22), Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) (C‑223/22) |
Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini
di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva
2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di
trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l’assistenza
sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per
almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo –
Discriminazione indiretta [ Art. 34 della Carta dei diritti fondamentali ] *** L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che
subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo
periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale
o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale
Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni,
di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale
qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Ordinanza
del 24 luglio 2024 Þ C‑689/22 S.G. c. Unione di Comuni Alta Marmilla |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CEE – Articolo 7,
paragrafo 2 – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali
retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del
rapporto di lavoro – Normativa nazionale che nega tale indennità al personale
delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dirigenti di tali
amministrazioni *** L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e
l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa
nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica,
preveda che il lavoratore di un’amministrazione pubblica che eserciti
funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un’indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute alla data in
cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
dell’11 luglio 2024 Þ C‑265/23 DM, AV, WO, AQ con l’intervento di: Okrazhna prokuratura – Sliven |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Lotta contro la criminalità
organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI – Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale – Articoli 47 e 52 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Durata eccessiva della fase
preliminare del procedimento penale – Violazioni sostanziali ma
rimediabili delle norme procedurali che viziano l’atto di accusa –
Diritto dell’imputato a che sia posta fine al procedimento penale avviato nei
suoi confronti *** La decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e
in particolare il suo articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 47 e
52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretata nel senso che: non osta a una normativa nazionale che sopprime,
nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un imputato, il
diritto di quest’ultimo a che si ponga fine a tale procedimento qualora non
si sia ovviato alle violazioni sostanziali ma rimediabili delle norme
procedurali di cui era viziato l’atto di accusa. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
dell’11 luglio 2024 Þ C‑196/23 CL, GO, GN, VO, TI, HZ, DN, DL c. DB, convenuta in
qualità di erede universale di FC, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi –
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 2 – Informazione e
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori – Ambito d’applicazione –
Cessazione di contratti di lavoro dovuta al pensionamento del datore di
lavoro – Articoli 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea *** 1)
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE del
Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, letti
in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della
quale la cessazione dei contratti di lavoro di un numero di lavoratori
superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1, dovuta al
pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento
collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2. 2) Il
diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone al
giudice nazionale, chiamato a risolvere una controversia tra privati, di
disapplicare una normativa nazionale, come quella richiamata al punto 1 del
presente dispositivo, in caso di contrasto con le disposizioni dell’articolo
1, paragrafo 1, e dell’articolo 2 della direttiva 98/59. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
dell’11 luglio 2024 Þ C‑757/22 Meta
Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, c. Bundesverband
der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 12, paragrafo 1, prima frase –
Trasparenza delle informazioni – Articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed
e) – Obbligo di informazione del titolare del trattamento –
Articolo 80, paragrafo 2 – Rappresentanza degli interessati da parte di
un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori – Azione
rappresentativa intentata in assenza di un mandato e indipendentemente dalla
violazione di specifici diritti di un interessato – Azione fondata sulla
violazione dell’obbligo di informazione del titolare del trattamento –
Nozione di “violazione dei diritti di un interessato in seguito al
trattamento” *** L’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: la condizione secondo cui un ente legittimato,
per poter proporre un’azione rappresentativa in forza di tale disposizione,
deve far valere di ritenere che i diritti di un interessato previsti da tale
regolamento siano stati violati «in seguito al trattamento», ai sensi di
detta disposizione, è soddisfatta qualora tale ente faccia valere che la
violazione dei diritti di tale persona interviene in occasione di un
trattamento di dati personali e che essa deriva dall’inadempimento
dell’obbligo incombente al titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
12, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) ed
e), di detto regolamento, di comunicare all’interessato da tale trattamento
di dati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative
alla finalità di tale trattamento di dati nonché ai destinatari di tali dati,
al più tardi al momento della raccolta di questi ultimi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
dell’11 luglio 2024 Þ C‑632/22 Volvo
AB c. Transsaqui
SL, con
l’intervento di: Ministerio
Fiscal |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE)
n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari
ed extragiudiziali – Azione di risarcimento del danno causato da una
pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto introduttivo del
giudizio notificato presso la sede sociale di una società figlia della
convenuta – Validità della notifica – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva *** L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e l’articolo 101 TFUE, letti in combinato disposto
con il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e
che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere
interpretati nel senso che non è validamente notificato l’atto di citazione a
una società madre contro la quale è stato proposto un ricorso per il
risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della
concorrenza quando tale atto di citazione è stato notificato all’indirizzo
della sua società figlia, domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il
ricorso, quand’anche costituisca con essa un’unità economica. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’11 luglio 2024 Financijska
agencija c. HANN-INVEST
d.o.o. (C‑554/21), MINERAL-SEKULINE
d.o.o. (C‑622/21), e UDRUGA
KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑727/21) |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva
nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei
giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo –
Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa
nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso
gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere
di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai
collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di
dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni
di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono
essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già
definite *** L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che il diritto nazionale preveda un
meccanismo interno a un organo giurisdizionale nazionale in virtù del quale: – la
decisione giudiziaria adottata dal collegio giudicante investito di un
procedimento può essere spedita alle parti ai fini della conclusione di
quest’ultimo solo se il suo contenuto è stato approvato da un giudice della
registrazione non appartenente a tale collegio giudicante; –
una riunione di dipartimento di tale organo giurisdizionale ha il
potere di obbligare, con l’emissione di una «posizione giuridica», il
collegio giudicante investito di un procedimento a modificare il contenuto
della decisione giudiziaria che esso ha precedentemente adottato, ancorché
tale riunione di dipartimento comprenda anche giudici diversi da quelli
appartenenti a tale collegio giudicante e, se del caso, soggetti estranei
all’organo giurisdizionale in questione, dinanzi ai quali le parti non hanno
la possibilità di presentare i loro argomenti. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 luglio 2024 Þ C‑760/22 procedimento penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF, OL con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto
di presenziare al processo – Possibilità per un imputato di partecipare
alle udienze del proprio processo in videoconferenza *** L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a che un imputato possa, su sua espressa
richiesta, partecipare alle udienze del proprio processo mediante
videoconferenza, dovendo peraltro essere garantito il diritto a un equo
processo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Þ C‑284/23 TC c. Firma Haus Jacobus Alten- und
Altenpflegeheim gGmbH |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento – Direttiva 92/85/CEE – Divieto di licenziamento –
Lavoratrice che viene a conoscenza della propria gravidanza dopo la scadenza
del termine per presentare ricorso contro il proprio licenziamento –
Possibilità di proporre un tale ricorso subordinata alla presentazione di una
richiesta di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due
settimane – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva –
Principio di effettività *** Gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE
del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale in forza
della quale una lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della sua
gravidanza solo dopo la scadenza del termine previsto per proporre ricorso
contro il suo licenziamento è tenuta, per poter proporre un tale ricorso, a
presentare una domanda di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di
due settimane, allorché le modalità procedurali che accompagnano detta
domanda di ammissione, comportando inconvenienti tali da rendere
eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti che le lavoratrici gestanti
traggono dall’articolo 10 della direttiva, non rispettano i requisiti posti
dal principio di effettività. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Þ C‑148/23 Gestore dei Servizi Energetici SpA –
GSE c. Erg Eolica Ginestra Srl, Erg Eolica Campania SpA, Erg Eolica Fossa del Lupo Srl, Erg Eolica Amaroni Srl, Erg Eolica Adriatica Srl, Erg Eolica San Vincenzo Srl, Erg Eolica San Circeo Srl, Erg Eolica Faeto Srl, Green Vicari Srl, Erg Wind Energy Srl, Erg Wind Sicilia 3 Srl, Erg Wind Sicilia 6 Srl, Erg Wind 4 Srl, Erg Wind 6 Srl, Erg Wind Sicilia 5 Srl, Erg Wind 2000 Srl, Erg Wind Sicilia 2 Srl, Erg Wind Sardegna Srl, Erg Wind Sicilia 4 Srl, Enel Hydro Appennino Centrale Srl, già
Erg Hydro Srl, Erg Power Generation SpA, Ministero dello Sviluppo economico |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente –
Direttiva 2009/28/CE – Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3,
lettera a) – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 16 – Promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili – Modifica del regime di sostegno applicabile –
Erogazione del sostegno di cui trattasi subordinata alla stipula di contratti *** Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letti alla luce dei suoi
considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela
del legittimo affidamento, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che,
nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno
all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale
energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di
certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un
regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla
concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina
il beneficio di quest’ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente
sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e
un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di
quest’ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di
entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di
sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 27 giugno 2024 Þ C‑41/23 AV, BT, CV, DW c. Ministero della Giustizia |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio
di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari –
Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a
tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali
retribuite *** 1)
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e la clausola 4 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, a
differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i
magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi
diritto alla corresponsione di un’indennità durante il periodo feriale di
sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. 2) La
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi
della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto
di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare
l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la
trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 25 giugno 2024 Þ C‑626/22 C. Z. e a. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA, e nei confronti di: Regione Puglia, Gruppo di Intervento Giuridico – ODV |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente –
Articolo 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva
2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento –
Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimenti di
rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di
un’installazione – Misure di protezione dell’ambiente e della salute
umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile *** 1) La
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento), letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli
35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una
previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata
tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai
procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una
tale installazione ai sensi di detta direttiva. 2) La
direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di
un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale
direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze
inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività
industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni
scientificamente note come nocive che possono essere emesse
dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che
non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale
installazione. 3) La
direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi
della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per
conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana
previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato
oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi
e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora
l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo
8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che
l’esercizio di tale installazione sia sospeso. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 20 giugno 2024 JU (C‑182/22), SO (C‑189/22) c. Scalable Capital GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento
del danno causato dal trattamento dei dati effettuato in violazione di tale
regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Risarcimento a
carattere punitivo o a titolo meramente compensativo e satisfattivo –
Risarcimento minimo o simbolico – Furto di dati personali conservati in
un’applicazione di “trading” – Furto o usurpazione d’identità *** 1) L’articolo
82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: il diritto al risarcimento previsto da tale
disposizione svolge una funzione esclusivamente compensativa, in quanto un
risarcimento pecuniario fondato su detta disposizione deve consentire di
compensare integralmente il danno subito. 2)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: esso non richiede che il livello di gravità e
l’eventuale carattere doloso della violazione di tale regolamento commessa
dal titolare del trattamento siano presi in considerazione ai fini del
risarcimento di un danno sulla base di detta disposizione. 3)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: nell’ambito della determinazione dell’importo
dovuto a titolo di risarcimento di un danno immateriale, si deve ritenere che
un siffatto danno causato da una violazione di dati personali non sia, per
sua natura, meno grave di una lesione personale. 4)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: qualora si configuri un danno, un giudice
nazionale può, in caso di non gravità di quest’ultimo, compensarlo accordando
all’interessato un risarcimento minimo, a condizione che detto risarcimento
sia tale da compensare integralmente il danno subito. 5)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce
dei considerando 75 e 85 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che: per configurarsi e far sorgere il diritto al
risarcimento del danno immateriale ai sensi di detta disposizione, la nozione
di «furto d’identità» implica che l’identità di una persona interessata dal
furto di dati personali sia effettivamente usurpata da un terzo. Tuttavia, il
risarcimento di un danno immateriale causato dal furto di dati personali, ai
sensi di detta disposizione, non può essere limitato ai casi in cui è
dimostrato che un siffatto furto di dati ha successivamente dato luogo a un
furto o a un’usurpazione d’identità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 18 giugno 2024 Þ C‑753/22 QY c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca della protezione internazionale – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Impossibilità
per le autorità di uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in
quanto inammissibile a causa del previo riconoscimento dello status di
rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di subire trattamenti
inumani o degradanti in tale altro Stato membro – Esame di detta domanda
di asilo da parte di tali autorità nonostante il riconoscimento dello status
di rifugiato in tale altro Stato membro – Direttiva 2011/95/UE –
Articolo 4 – Esame individuale *** L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13 della direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, nonché
l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualora l’autorità competente di uno Stato membro
non possa avvalersi della facoltà, conferita da quest’ultima disposizione, di
respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale
presentata da un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso
tale protezione, in ragione di un grave rischio che il suddetto richiedente
sia sottoposto, in tale altro Stato membro, ad un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, tale autorità deve procedere ad un nuovo esame
individuale, completo ed aggiornato di tale domanda nell’ambito di una nuova
procedura di protezione internazionale condotta conformemente alle direttive
2011/95 e 2013/32. Nell’ambito di tale esame, detta autorità deve nondimeno
tenere pienamente conto della decisione di tale altro Stato membro di
concedere una protezione internazionale al suddetto richiedente e degli
elementi a sostegno di tale decisione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 18 giugno 2024 Þ C‑352/22 procedimento relativo all’estradizione di A. con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Procura
generale di Hamm, Germania) |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21,
paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e
3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno
Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un
altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di
origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza –
Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura
di estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta *** L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo cui è
stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in
un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di
estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto
non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha
riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di
detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Þ C‑229/23 procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI, SS con l’intervento di: Sofyiska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Settore delle
telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 –
Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche –
Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la
memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver
commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che
una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per
iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle
autorità penali – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione *** L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce dell’articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a disposizioni di diritto nazionale
ai sensi delle quali una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il
consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la
memorizzazione di comunicazioni deve essa stessa comportare una motivazione
esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta
motivata delle autorità penali. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Þ C‑62/23 Pedro Francisco c. Subdelegación del Gobierno en Barcelona |
Rinvio pregiudiziale – Diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva
2004/38/CE – Articolo 27 – Limitazione del diritto d’ingresso e del
diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
di sanità pubblica – Comportamento che rappresenta una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale
della società – Rifiuto di rilasciare una carta di soggiorno temporaneo
di familiare di un cittadino dell’Unione a causa di precedenti di
polizia – Rapporto di polizia sfavorevole a causa di un arresto *** L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un’autorità nazionale
competente tenga conto di un arresto di cui l’interessato è stato oggetto al
fine di valutare se il comportamento del medesimo costituisca una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società, a condizione che, nell’ambito della valutazione
complessiva di tale comportamento, siano presi in considerazione,
espressamente e dettagliatamente, i fatti sui quali si fonda tale arresto
nonché le sue eventuali conseguenze giudiziarie. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Þ C‑563/22 SN, LN, c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia
za bezhantsit |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in
materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva
2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di
rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per
il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente)
(UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della
direttiva 2011/95/UE – Cessazione della protezione o dell’assistenza
dell’UNRWA – Articolo 4 – Situazione generale esistente nel settore
della zona operativa dell’UNRWA – Esame su base individuale degli
elementi significativi – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 40 –
Domanda reiterata di protezione internazionale – Elementi nuovi –
Elementi già valutati nella decisione definitiva concernente la domanda
precedente *** 1)
L’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
letto in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a),
seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale,
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della
protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità che si pronuncia sul merito di una
domanda reiterata di protezione internazionale è tenuta ad esaminare gli elementi
di fatto presentati a sostegno di tale domanda, anche qualora tali fatti
siano già stati valutati dall’autorità che ha respinto in via definitiva una
prima domanda di protezione internazionale. 2)
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva
2011/95 deve essere interpretato nel senso che: la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel
Vicino Oriente) (UNRWA), di cui beneficia un richiedente protezione
internazionale, apolide di origine palestinese, deve essere considerata come
cessata, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, tale agenzia non
è in grado, per qualsiasi motivo, incluso a causa della situazione generale
nel settore della zona operativa di detta agenzia in cui tale apolide aveva
la dimora abituale, di garantire a quest’ultimo, alla luce, se del caso,
della sua situazione di vulnerabilità, condizioni di vita degne, conformi
alla missione ad essa affidata, senza che detto apolide sia tenuto a
dimostrare di essere interessato in modo specifico da tale situazione
generale a motivo di elementi peculiari delle sue circostanze personali e,
dall’altro, il medesimo apolide si trova, in ipotesi di ritorno in tale
settore, in uno stato di grave insicurezza tenuto conto, ove occorra, della
sua situazione di vulnerabilità, spettando alle autorità amministrative e
giudiziarie svolgere un esame su base individuale di ciascuna domanda di
protezione internazionale fondata su tale disposizione, nell’ambito del quale
l’età dell’interessato può essere pertinente. L’assistenza o la protezione
dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti
del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado
di garantire condizioni di vita degne o di sicurezza minime ad alcun apolide
di origine palestinese che soggiorni nel settore della zona operativa di tale
agenzia in cui detto richiedente aveva la dimora abituale. La questione se la
protezione o l’assistenza dell’UNRWA debba essere considerata come cessata
deve essere esaminata con riferimento al momento in cui detto apolide ha
lasciato il settore della zona operativa dell’UNRWA in cui aveva la dimora
abituale, al momento in cui le autorità amministrative competenti si
pronunciano sulla sua domanda di protezione internazionale o, ancora, al
momento in cui l’autorità giudiziaria competente statuisce su un ricorso
avverso la decisione di rigetto di tale domanda. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 13 giugno 2024 Þ C‑123/22 Commissione europea c. Ungheria |
Inadempimento di uno Stato – Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e
2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione
internazionale – Accesso effettivo – Procedura di
frontiera – Garanzie procedurali – Rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti contro le
decisioni amministrative che respingono una domanda di protezione
internazionale – Diritto di rimanere nel territorio – Sentenza
della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione –
Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Carattere
proporzionato e dissuasivo – Somma forfettaria – Penalità *** 1)
L’Ungheria, non avendo adottato tutte le misure che l’esecuzione della
sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029)
comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. 2)
L’Ungheria è condannata a versare alla Commissione europea una somma
forfettaria d’importo pari a EUR 200 000 000. 3)
L’Ungheria è condannata a versare alla Commissione europea una
penalità d’importo pari a EUR 900 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia
della presente sentenza fino alla data dell’esecuzione della sentenza del 17
dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale) (C‑808/18, EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda
l’articolo 6 e l’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale. 4) L’Ungheria è condannata a versare alla
Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 100 000 al giorno a
decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di
esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria
(Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) (C‑808/18,
EU:C:2020:1029), nella parte in cui riguarda gli articoli 5, 6, 12 e 13 della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 5)
L’Ungheria è condannata alle spese. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’11 giugno 2024 Þ C‑646/21 K, L c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo –
Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di
rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di
persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo
2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo
4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili
all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un
paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità
tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro *** 1)
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: a seconda delle condizioni esistenti nel paese
d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo
sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al
riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese,
ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune
l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e
uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro. 2)
L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: osta a che l’autorità nazionale competente
statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore
senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore,
nell’ambito di una valutazione individuale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 16 maggio 2024 Þ C‑27/23 FV c. Caisse pour l’avenir des enfants |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera
circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali
– Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegni familiari
– Lavoratore che assume la custodia di un minore collocato in affidamento
presso di lui con decisione giudiziaria – Lavoratore residente e lavoratore
non residente – Differenza di trattamento – Assenza di giustificazione *** L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro in
forza della quale un lavoratore non residente non può percepire un assegno
familiare connesso all’esercizio, da parte sua, di un’attività subordinata in
tale Stato membro per un minore collocato in affidamento presso di lui con
decisione giudiziaria e di cui egli assume la custodia, mentre un minore che
è stato oggetto di affidamento giudiziario e residente in detto Stato membro
ha il diritto di percepire tale assegno, che è versato alla persona fisica o
giuridica investita della custodia del minore in questione. La circostanza
che il lavoratore non residente provveda al mantenimento del minore collocato
in affidamento presso di lui può essere presa in considerazione nell’ambito
della concessione di un assegno familiare a un simile lavoratore per un
minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare solo se la
normativa nazionale applicabile prevede una condizione del genere per la
concessione di detto assegno ad un lavoratore residente investito della
custodia di un minore collocato in affidamento presso il suo nucleo
familiare. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 14 maggio 2024 CH con l’intervento di: Sofiyska rayonna prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Diritto
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3,
paragrafo 6, lettera b) – Deroga temporanea al diritto di avvalersi di
un difensore in circostanze eccezionali – Articolo 9 – Rinuncia
alla presenza o all’assistenza di un difensore – Presupposti –
Articolo 12, paragrafo 2 – Rispetto dei diritti della difesa e
dell’equità del procedimento – Ammissibilità delle prove – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Rinuncia scritta di un indagato analfabeta al proprio diritto di avvalersi di
un difensore – Assenza di spiegazione sulle possibili conseguenze della
rinuncia a tale diritto – Implicazioni su atti di indagine
successivi – Decisione in merito ad una misura di sicurezza
adeguata – Valutazione delle prove ottenute in violazione del diritto di
avvalersi di un difensore *** 1)
L’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/48/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto
di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al
momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone
private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari, deve essere interpretato nel senso che: in assenza di trasposizione di tale disposizione
nell’ordinamento giuridico nazionale, le autorità di polizia dello Stato
membro interessato non possono invocare detta disposizione nei confronti di
un indagato o di un imputato al fine di derogare all’applicazione del diritto
di avvalersi di un difensore, previsto in modo chiaro, preciso e
incondizionato dalla direttiva stessa. 2)
L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che: la dichiarazione di rinuncia al diritto di
avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere
considerata conforme ai requisiti posti dal citato articolo 9, paragrafo 1,
qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga
debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze
di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata
conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la
verifica dell’osservanza dei citati requisiti. 3)
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che: in caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un
difensore da parte di una persona vulnerabile, ai sensi dell’articolo 13 di
tale direttiva, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima
prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del
quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine
stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente
pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona. 4)
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2013/48, in combinato
disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza
della quale un giudice, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un
reato al fine di determinare l’adeguatezza della misura di sicurezza da
infliggere a tale imputato, è privato della possibilità, al momento di
adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di
valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle
prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi
di prova. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
dell’8 maggio 2024 Þ C‑53/23 Asociația «Forumul Judecătorilor
din România», Asociația «Mișcarea pentru
Apărarea Statutului Procurorilor» c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Procurorul General al României |
Rinvio pregiudiziale – Stato di
diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1,
TUE – Meccanismo di cooperazione e verifica – Parametri di
riferimento sottoscritti dalla Romania – Lotta contro la corruzione –
Indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario –
Ricorso avverso la nomina di procuratori competenti a condurre tali
inchieste – Legittimazione ad agire in capo alle associazioni
professionali di magistrati [Articoli 12 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali] *** L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE,
in combinato disposto con gli articoli 12 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che
essi non ostano a una normativa nazionale che, subordinando all’esistenza di
un legittimo interesse privato la ricevibilità di un ricorso di annullamento
avverso la nomina di procuratori competenti ad esercitare l’azione penale nei
confronti dei magistrati, esclude, in pratica, che un tale ricorso possa
essere proposto da associazioni professionali di magistrati al fine di
tutelare il principio dell’indipendenza dei giudici. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 Þ C‑670/22 procedimento penale a carico di M.N. |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di
indagine penale – Acquisizione di prove già in possesso delle autorità
competenti dello Stato di esecuzione – Condizioni di emissione –
Servizio di telecomunicazioni cifrate – EncroChat – Necessità della
decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in violazione del
diritto dell’Unione *** 1)
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva
2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: un ordine europeo di indagine inteso a ottenere
la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello
Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice
quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento
puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe
dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare
l’acquisizione di dette prove è il pubblico ministero. 2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un pubblico ministero adotti
un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già
in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali
prove siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di tali
autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni
dell’insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un
software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da
punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni
eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la
trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto Stato. 3)
L’articolo 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: una misura connessa all’infiltrazione in
apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico,
all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su
Internet, costituisce un’«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di
tale articolo, che deve essere notificata all’autorità a tal fine designata
dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta
all’intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non
sia in grado di identificare l’autorità competente dello Stato membro
notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato
membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal
fine. 4)
L’articolo 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso mira anche a tutelare i diritti degli utenti
interessati da una misura di «intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi
di tale articolo. 5)
L’articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso impone al giudice penale nazionale di
espungere, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di una
persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova
se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie
osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano
idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 «Trade Express-L» OOD (C‑395/22), «DEVNIA TSIMENT» AD (C‑428/22) c. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia
«Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi» |
Rinvio pregiudiziale – Energia –
Direttiva 2009/119/CE – Approvvigionamento di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi – Articolo 3 – Obbligo, per gli Stati
membri, di mantenere scorte di sicurezza – Articolo 8 – Operatori
economici – Regolamento (CE) n. 1099/2008 – Statistiche
dell’energia – Normativa nazionale che consente di imporre ad un
operatore economico l’obbligo di costituire e di mantenere una scorta di
sicurezza di un prodotto petrolifero, anche quando tale prodotto è estraneo
all’attività economica di tale operatore – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà
d’impresa – Articolo 17 – Diritto di proprietà *** 1)
L’articolo 3 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14
settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della
Commissione, del 19 ottobre 2018, in combinato disposto con l’articolo 1
nonché con l’articolo 2, primo comma, lettere i) e j), della direttiva
2009/119, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: gli Stati membri non sono tenuti a mantenere
scorte di sicurezza per tutte le categorie di prodotti energetici di cui al
capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche
dell’energia, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2146 della
Commissione, del 26 novembre 2019. Essi possono, invece, soddisfare l’obbligo
di mantenimento di scorte di sicurezza ad essi incombente in forza di tale
articolo 3 mantenendo scorte di sicurezza composte unicamente da alcune di
tali categorie. 2) Gli
articoli 3 e 8 della direttiva 2009/119, come modificata dalla direttiva di
esecuzione 2018/1581, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale in
forza della quale può essere imposto un obbligo di costituire e di mantenere
scorte di sicurezza a un operatore economico che abbia effettuato
importazioni di prodotti energetici rientranti nel capitolo 3.4 dell’allegato
A del regolamento n. 1099/2008, come modificato dal regolamento 2019/2146. 3) Le
disposizioni della direttiva 2009/119, come modificata dalla direttiva di
esecuzione 2018/1581, lette alla luce degli articoli 16 e 17 nonché
dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: esse non ostano a che l’importazione, da parte di
un operatore economico, di prodotti energetici rientranti in una categoria di
prodotti di cui al capitolo 3.4 dell’allegato A del regolamento n. 1099/2008,
come modificato dal regolamento 2019/2146, dia luogo all’obbligo, per tale
operatore, di costituire e di mantenere una scorta di sicurezza di un
prodotto energetico rientrante in un’altra categoria di prodotti di cui a
tale capitolo, e ciò anche qualora detto operatore non utilizzi tale prodotto
nell’ambito della sua attività economica, con la quale quest’ultimo non
presenta alcun nesso, e tale obbligo costituisca un onere finanziario
importante per esso, a condizione che detto obbligo sia proporzionato. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 30 aprile 2024 Þ C‑178/22 procedimenti penali a carico di Ignoti con l’intervento di: Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali
nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle
comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva
2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8. 11, e 52, paragrafo
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a
tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire
reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui
perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali –
Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del
controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati
conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica *** L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione nazionale che
impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo
preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di
dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a
permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente di un
mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, presentata da un’autorità nazionale competente
nell’ambito di un’indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora
quest’ultimo sia richiesto ai fini dell’accertamento di reati puniti dal
diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati
siano rilevanti per l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che
tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è
richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non
grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro
interessato. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seduta Plenaria) Sentenza
del 30 aprile 2024 Þ C‑470/21 La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à
Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network c. Premier ministre, Ministère de la Culture |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali
e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Riservatezza nelle
comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15,
paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 –
Normativa nazionale diretta a combattere, mediante l’azione di un’autorità
pubblica, le contraffazioni commesse in Internet – Procedura della
cosiddetta «risposta graduata» – Raccolta a monte, da parte di organismi
degli aventi diritto, degli indirizzi IP utilizzati per attività lesive dei
diritti d’autore e o dei diritti connessi – Accesso a valle, da parte
dell’autorità pubblica incaricata della tutela dei diritti d’autore e dei
diritti connessi, a dati relativi all’identità civile corrispondenti a detti
indirizzi IP conservati dai fornitori di servizi della di comunicazioni
elettroniche – Trattamento automatizzato – Necessità di un previo
controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente –
Condizioni sostanziali e procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso
nonché contro ogni rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli
stessi *** L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che
autorizza l’autorità pubblica incaricata della protezione dei diritti
d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse
su Internet ad accedere ai dati, conservati dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativi all’identità
civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi
degli aventi diritto, affinché tale autorità possa identificare i titolari di
tali indirizzi, utilizzati per attività che possono costituire violazioni del
genere, e possa adottare, eventualmente, misure nei loro confronti, purché,
in forza di tale normativa, –
tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche
che garantiscano che sia escluso che tale conservazione possa consentire di
trarre conclusioni precise sulla vita privata di detti titolari – ad esempio
tracciandone il profilo dettagliato – ciò può essere conseguito, in
particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
un obbligo di conservazione delle diverse categorie di dati personali, quali
i dati relativi all’identità civile, gli indirizzi IP nonché i dati relativi
al traffico e i dati relativi all’ubicazione, che garantisca una separazione
effettivamente stagna di tali diverse categorie di dati tale da impedire,
nella fase della conservazione, qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse
categorie di dati, e per un periodo non superiore allo stretto necessario, – l’accesso
della suddetta autorità pubblica a tali dati conservati in maniera separata
ed effettivamente stagna serva esclusivamente a identificare la persona
sospettata di aver commesso un reato e sia accompagnato dalle garanzie
necessarie per escludere che, salvo in situazioni atipiche, tale accesso
possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei
titolari degli indirizzi IP – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato
– ciò che implica, in particolare, che sia vietato ai funzionari di tale
autorità, autorizzati ad avere un siffatto accesso, di divulgare, in
qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei file consultati da detti
titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico ministero –; procedere a
un tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, più in
generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo diverso da quello di
identificare i loro titolari ai fini dell’adozione di eventuali misure contro
questi ultimi, – la
possibilità, per le persone incaricate dell’esame dei fatti all’interno di
detta autorità pubblica, di mettere in relazione tali dati con i file
contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette
la cui messa a disposizione in Internet ha giustificato la raccolta degli
indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto, sia subordinata,
nelle ipotesi di nuova reiterazione di un’attività lesiva dei diritti
d’autore o dei diritti connessi da parte di uno stesso soggetto, a un
controllo, da parte di un giudice o di un organismo amministrativo
indipendente, che non può essere interamente automatizzato e deve avvenire
prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in relazione può, in
tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni sulla vita privata di
detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che
possono ledere i diritti d’autore o i diritti connessi, – il
sistema di trattamento dei dati utilizzato dall’autorità pubblica sia
sottoposto, a intervalli regolari, ad un controllo da parte di un organismo
indipendente, avente la qualità di terzo rispetto alla suddetta autorità
pubblica, al fine di verificare l’integrità del sistema, comprese le garanzie
effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati,
nonché la sua efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali violazioni. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 Þ cause riunite da C‑684/22 a C‑686/22 S.Ö. c. Stadt Duisburg (C‑684/22), N.Ö., M.Ö. c. Stadt Wuppertal (C‑685/22), M.S. S.S. c. Stadt Krefeld (C‑686/22) |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza di uno Stato
membro e di un paese terzo – Acquisizione della cittadinanza di un paese
terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della
cittadinanza dell’Unione – Possibilità di chiedere il mantenimento della
cittadinanza dello Stato membro prima dell’acquisizione della cittadinanza di
un paese terzo – Esame individuale delle conseguenze della perdita della
cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dell’Unione –
Portata *** L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato
nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede
che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo,
la cittadinanza di tale Stato membro sia perduta ipso iure, il che
comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato
membro, la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone
ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un
esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una
ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la
loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese
terzo. Tuttavia, la compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al
fatto, da un lato, che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo,
nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della
cittadinanza prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente
informate di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione
includa un esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità
delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il
profilo del diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità
nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un
siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle
persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro
documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un
procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali
autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex
tunc la suddetta cittadinanza. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 NW (C‑420/22), PQ (C‑528/22) c. Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető
miniszter |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Cittadino dell’Unione
che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Soggiorno di
un familiare di tale cittadino dell’Unione – Pregiudizio alla sicurezza
nazionale – Presa di posizione di un’autorità nazionale
specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo [Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali] *** 1) Le cause C‑420/22
e C‑528/22 sono riunite ai fini della sentenza. 2) L’articolo
20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le
autorità di uno Stato membro revochino o rifiutino di rilasciare un permesso
di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini
dell’Unione, cittadini di tale Stato membro che non hanno mai esercitato la
loro libertà di circolazione, senza aver preliminarmente esaminato se esista
tra tale cittadino di un paese terzo e tali cittadini dell’Unione un rapporto
di dipendenza che costringerebbe, di fatto, detti cittadini dell’Unione a
lasciare il territorio dell’Unione europea, considerato nel suo insieme, per
accompagnare tale familiare, qualora, da un lato, a detto cittadino di un
paese terzo non possa essere concesso un diritto di soggiorno in applicazione
di un’altra disposizione applicabile in detto Stato membro e, dall’altro,
tali autorità dispongano di informazioni sull’esistenza di legami familiari
tra il medesimo cittadino di un paese terzo e gli stessi cittadini
dell’Unione. 3) L’articolo
20 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di
revocare o di rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno, per un
motivo di sicurezza nazionale, a un cittadino di un paese terzo che può
beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale articolo,
sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo
incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza
un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e della proporzionalità
di tale decisione di revoca o di diniego. 4) Il
principio generale di buona amministrazione e l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con
l’articolo 20 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano
a una normativa nazionale che prevede che, qualora una decisione di revoca o
di diniego di un permesso di soggiorno, adottata nei confronti di un
cittadino di un paese terzo che può beneficiare di un diritto di soggiorno
derivato in forza di tale articolo 20, si basi su informazioni la cui
divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro in
questione, tale cittadino di un paese terzo o il suo rappresentante possono
accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione a tal
fine, non viene loro comunicato nemmeno il contenuto essenziale dei motivi
sui quali simili decisioni sono fondate e non possono, in ogni caso,
utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale, le
informazioni alle quali avrebbero potuto avere accesso. 5) L’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in
combinato disposto con l’articolo 20 TFUE, deve essere interpretato nel
senso che esso non impone che un giudice, al quale spetta controllare la
legittimità di una decisione relativa al soggiorno ai sensi di tale articolo
20, fondata su informazioni classificate, disponga della competenza a
verificare la liceità della classificazione di tali informazioni nonché ad
autorizzare l’accesso della persona interessata all’insieme di dette
informazioni, nell’ipotesi in cui ritenga che tale classificazione sia
illecita, o al contenuto essenziale delle stesse informazioni, nell’ipotesi
in cui ritenga che detta classificazione sia lecita. Per contro, tale giudice
deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale
persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un’eventuale decisione delle
autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte i motivi di tale
decisione e gli elementi di prova pertinenti. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 25 aprile 2024 Þ C‑484/21 F C C, M A B c. Caixabank SA |
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei
consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo
ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali
da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta
il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di
ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a
quo del termine di prescrizione [Articolo 38 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] *** 1) L’articolo
6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio,
del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di
un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della
conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una
clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una
decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali
spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente
dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse
ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola
dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia
stata accertata da tale decisione. 2) L’articolo
6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di
un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una
clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere
abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra
dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato
una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una
clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2024 Þ C‑716/22 EP c. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) con l’intervento di: Commune de Thoux |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e
22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo
50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia
atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione –
Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo
39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Validità della decisione (UE) 2020/135 *** 1)
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,
adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, letto
alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve
essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, i
cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno
Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più di un
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel
loro Stato membro di residenza. […] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 18 aprile 2024 Þ C‑359/22 AHY c. Minister for Justice |
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del
richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda
di protezione internazionale – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola
discrezionale – Articolo 27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di
impugnazione – Effetto sospensivo *** 1) L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone agli Stati membri di prevedere un
ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola
discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento. 2) - L’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esso non
è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione
internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia
chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo
potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento
n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la
risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei
diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia
esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che
si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita
a detta domanda. – L’articolo
29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013 il
termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione
internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da
parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in
carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o
sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando l’effetto
sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale
regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un
ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa
successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non
avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1,
di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
dell’11 aprile 2024 Þ C‑116/23 XXXX con l’intervento di: Sozialministeriumservice |
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale –
Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE)
n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia –
Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di
assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un
altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro –
Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non
autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento *** 1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che: la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi
di tale disposizione, comprende un’indennità di congedo per prestatore di
assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente
titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un
altro Stato membro e che beneficia, a questo titolo, di un congedo non
retribuito. Di conseguenza, una siffatta indennità rientra parimenti nella
nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi di detto regolamento. 2)
L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n.
883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno Stato membro
in forza della quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore
di assistenza è subordinata alla condizione che la persona che beneficia
dell’assistenza riceva un assegno di assistenza per persone non
autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale
Stato membro, salvo che tale condizione sia obiettivamente giustificata da
uno scopo legittimo relativo, in particolare, al mantenimento dell’equilibrio
finanziario del regime di previdenza sociale nazionale, e costituisca un
mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale scopo. 3)
L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa o a una
giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di
un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di un’indennità di
congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non
consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di
assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
dell’11 aprile 2024 Þ C‑741/21 GP c. juris GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto al risarcimento
del danno causato da un trattamento di dati effettuato in violazione di tale
regolamento – Nozione di “danno immateriale” – Incidenza della
gravità del danno subito – Responsabilità del titolare del
trattamento – Eventuale esonero in caso di errore di una persona che
agisce sotto la sua autorità ai sensi dell’articolo 29 – Valutazione
dell’importo del risarcimento – Inapplicabilità dei criteri previsti
dall’articolo 83 per le sanzioni amministrative pecuniarie – Valutazione
in caso di violazioni multiple di detto regolamento *** 1)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: una violazione di disposizioni di tale
regolamento che conferiscono diritti alla persona interessata non è di per sé
sufficiente a costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale
disposizione, indipendentemente dal grado di gravità del danno subito da tale
persona. 2)
L’articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: non può essere sufficiente che il titolare del
trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del
paragrafo 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è
stato causato dall’errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a
norma dell’articolo 29 di tale regolamento. 3)
L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: per determinare l’importo dovuto a titolo di
risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, da un lato, non si
devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione dell’importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall’articolo 83 di tale
regolamento e, dall’altro, non si deve tener conto del fatto che più
violazioni di detto regolamento riconducibili ad una stessa operazione di
trattamento riguardino la persona che richiede il risarcimento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 marzo 2024 Þ C‑61/22 RL c. Landeshauptstadt Wiesbaden |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2019/1157
– Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione
europea – Validità – Base giuridica – Articolo 21, paragrafo 2, TFUE –
Articolo 77, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (UE) 2019/1157 – Articolo 3,
paragrafo 5 – Obbligo per gli Stati membri di inserire nel supporto di
memorizzazione delle carte d’identità due impronte digitali in formato
interoperativo digitale – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 8
della Carta dei diritti fondamentali – Tutela dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 35 – Obbligo di procedere a una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – Mantenimento degli effetti
nel tempo di un regolamento dichiarato invalido *** 1) Il regolamento
(UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini
dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e
ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, è
invalido. 2) Gli
effetti del regolamento 2019/1157 sono mantenuti fino all’entrata in vigore,
entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal
1° gennaio dell’anno successivo alla data di pronuncia della presente
sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull’articolo 77, paragrafo 3,
TFUE, diretto a sostituirlo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Þ C‑46/23 Budapest Főváros IV. Kerület Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g) –
Poteri dell’autorità di controllo di uno Stato membro – Articolo 17,
paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) –
Cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente –
Potere dell’autorità nazionale di controllo di ordinare al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare tali dati senza
previa richiesta dell’interessato *** 1)
L’articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g), del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: l’autorità di controllo di uno Stato membro è
legittimata, nell’esercizio del suo potere di adozione delle misure
correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali
che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l’interessato non
abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in
applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. 2)
L’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il potere dell’autorità di controllo di uno Stato
membro di ordinare la cancellazione di dati personali che sono stati trattati
illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l’interessato sia dati
provenienti da un’altra fonte. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Þ C‑752/22 EP c. Maahanmuuttovirasto |
Rinvio pregiudiziale – Politica di
immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE –
Articoli 12 e 22 – Tutela rafforzata contro l’allontanamento –
Applicabilità – Cittadino di un paese terzo che soggiorna nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di
soggiornante di lungo periodo – Decisione di allontanamento verso lo
Stato membro che gli ha conferito tale status adottata, da quest’altro Stato
membro, per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Divieto
d’ingresso temporaneo nel territorio di detto altro Stato membro, da
quest’ultimo imposto – Inadempimento dell’obbligo di presentare, presso
lo stesso altro Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi
delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109 – Decisione di
allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il suo paese
d’origine adottata da quest’ultimo Stato membro per gli stessi motivi *** 1)
L’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio,
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, dev’essere interpretato nel senso che: la tutela rafforzata contro l’allontanamento di
cui godono, in forza di tale disposizione, i cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo è applicabile nell’ambito dell’adozione,
da parte del secondo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di
tale direttiva, di una decisione di allontanamento dal territorio dell’Unione
europea adottata, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nei
confronti di un tale cittadino di un paese terzo, qualora quest’ultimo, da un
lato, soggiorni nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in
violazione di un divieto d’ingresso in tale territorio e, dall’altro, non
abbia presentato, alle autorità competenti di detto Stato membro, una domanda
di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della
citata direttiva. 2)
L’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 22, paragrafo 3, della
direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51, devono essere interpretati nel senso che: essi consentono al cittadino di un paese terzo
che sia soggiornante di lungo periodo di invocare tali disposizioni nei
confronti del secondo Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di
tale direttiva, qualora quest’ultimo intenda adottare, nei confronti di detto
cittadino di un paese terzo, una decisione di allontanamento dal territorio
dell’Unione europea per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 14 marzo 2024 Debrégeas et associés Pharma SAS (D & A
Pharma) procedimento in cui le altre parti sono: Commissione europea Agenzia europea per i medicinali (EMA) |
Impugnazione – Medicinali per uso
umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio –
Indipendenza degli esperti consultati dal Comitato per i medicinali per uso
umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) – Articolo
41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a
una buona amministrazione – Requisito di imparzialità
oggettiva – Criteri per verificare l’assenza di conflitti di
interessi – Politica dell’EMA relativa agli interessi concorrenti –
Attività di ricercatore principale, di consulente o di consigliere strategico
per l’industria farmaceutica – Prodotti rivali – Procedura di
riesame – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 56, 62 e
63 – Linee guida dell’EMA – Consultazione di un gruppo consultivo
scientifico (GCS) o di un gruppo di esperti ad hoc |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 7 marzo 2024 OC procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea |
Impugnazione – Ricorso per risarcimento
danni – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea –
Comportamento asseritamente illecito dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) – Comunicato stampa dell’OLAF – Tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione –
Regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “dati
personali” e di “persona fisica identificabile” – Indagini svolte
dall’OLAF – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Presunzione
d’innocenza – Diritto al buon andamento dell’amministrazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 7 marzo 2024 Þ C‑234/22 Roheline Kogukond MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Päästame Eesti Metsad MTÜ, Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus c. Keskkonnaagentuur |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente –
Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Diritto di accesso
all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione
dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un
inventario delle foreste *** 1)
L’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: le coordinate di ubicazione dei posti di
campionamento permanenti utilizzati per la raccolta periodica di dati ai fini
dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste,
insieme ai dati raccolti a partire da tali posti di campionamento, da cui
sono inscindibili, costituiscono informazioni ambientali ai sensi di tale
disposizione. 2)
L’articolo 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che: – le
coordinate di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per
la raccolta periodica di dati ai fini dell’elaborazione di un inventario
statistico nazionale delle foreste non costituiscono materiale in corso di
completamento ovvero documenti o dati incompleti, ai sensi del suo paragrafo
1, primo comma, lettera d), o, in ogni caso, informazioni ambientali la cui
divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla riservatezza delle
deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ai sensi del suo paragrafo 2,
primo comma, lettera a; – il
deterioramento dell’affidabilità dei dati che fungono da base per
l’elaborazione di un siffatto inventario delle foreste, derivante dalla
divulgazione di tali coordinate, è tale da recare pregiudizio alle relazioni
internazionali ai sensi del suo paragrafo 2, primo comma, lettera b), o alla
tutela dell’ambiente cui si riferiscono le informazioni richieste, ai sensi
del suo paragrafo 2, primo comma, lettera h), purché tali rischi siano
ragionevolmente prevedibili e non puramente ipotetici. 3)
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che: un’autorità amministrativa non può rifiutare, sul
solo fondamento di tale disposizione, di divulgare al pubblico le coordinate
di ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per
l’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste. 4) Il
considerando 21 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che: non può fungere da fondamento giuridico autonomo
per la comunicazione al pubblico delle coordinate di ubicazione dei posti di
campionamento permanenti utilizzati per la raccolta di dati ai fini
dell’elaborazione di un inventario statistico nazionale delle foreste. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 5 marzo 2024 Þ C‑234/21 Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL, NG, WL c. Conseil des ministres |
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle
legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e
della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad
autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477,
come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo
4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o
prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale
facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in
armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche –
Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della
tutela del legittimo affidamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Þ C‑13/23 cdVet Naturprodukte GmbH c. Niedersächsisches Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES) |
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza
alimentare – Additivi per l’alimentazione animale – Regolamento
(CE) n. 1831/2003 – Procedura di autorizzazione – Divieto di
commercializzazione in assenza di autorizzazione – Status dei prodotti
esistenti – Validità ai sensi della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di
proprietà – Principio di proporzionalità – Regolamento di
esecuzione (UE) 2021/758 – Ritiro dal mercato dell’estratto di
pompelmo – Mangime contenente estratto di semi e di scorza di pompelmo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Þ C‑392/22 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in
materia di asilo e di immigrazione – Domanda di protezione
internazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 4 – Rischi di trattamento inumano o degradante –
Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame della domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Portata degli obblighi
dello Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico del richiedente da
parte dello Stato membro competente e che intende procedere al trasferimento
del richiedente verso quest’ultimo Stato membro – Principio di fiducia
reciproca – Mezzi e livello di prova del rischio reale di trattamento
inumano o degradante, risultante da carenze sistemiche – Pratiche di
respingimento sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai
valichi di frontiera *** 1)
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che lo Stato membro competente per
l’esame della domanda di protezione internazionale di un cittadino di un
paese terzo abbia proceduto, nei confronti di tali cittadini che cercano di
presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a respingimenti sommari
nonché a trattenimenti ai suoi valichi di frontiera non osta, di per sé, al
trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro. Il trasferimento di
detto cittadino verso tale Stato membro è tuttavia escluso qualora sussistano
motivi seri e comprovati di ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento
del trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale di essere
sottoposto a siffatte pratiche e queste ultime siano – a seconda delle
circostanze, la cui verifica spetta alle autorità competenti e al giudice
eventualmente investito di un ricorso avverso la decisione di trasferimento –
atte a porlo in una situazione di estrema deprivazione materiale, di gravità
tale da poter essere assimilata a un trattamento inumano o degradante, vietato
dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 2) Il
regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei
diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: – lo
Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico di un richiedente
protezione internazionale da parte dello Stato membro competente e che
intende trasferire tale richiedente verso quest’ultimo Stato membro deve,
prima di poter procedere a tale trasferimento, prendere in considerazione
tutte le informazioni fornitegli da detto richiedente, in particolare per
quanto riguarda l’eventuale esistenza di un rischio reale di essere
sottoposto, al momento di tale trasferimento o in seguito ad esso, a
trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo 4; – lo
Stato membro che intende procedere al trasferimento deve cooperare
all’accertamento dei fatti e/o verificarne la realtà; –
tale Stato membro deve astenersi dal procedere a detto trasferimento
qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di
trasferimento, esista un rischio reale di siffatti trattamenti; –
detto Stato membro può nondimeno cercare di ottenere dallo Stato
membro competente garanzie individuali e, qualora tali garanzie siano fornite
e appaiano al contempo attendibili e sufficienti ad escludere qualsiasi
rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, procedere al
trasferimento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 29 febbraio 2024 Þ C‑222/22 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. JF |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva
2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione
internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo
5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine
(“sur place”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di
rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze
determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di
origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura
applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono
espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati
nel paese d’origine – Conversione religiosa *** L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordina
il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda
reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da
circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal
paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano
l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già
manifestata in tale paese. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Romania, ricorrente procedimento in cui le altre parti sono: Commissione europea, convenuta in
primo grado Ungheria, interveniente
in primo grado |
Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa
dei cittadini europei – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Registrazione
della proposta d’iniziativa dei cittadini – Articolo 4, paragrafo 2, lettera
b) – Proposta che non esula manifestamente dalla competenza della Commissione
europea a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini
dell’applicazione dei trattati – Onere della prova – Potere della Commissione
di procedere ad una registrazione parziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Þ C‑491/21 WA c. Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor
Interne |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri –
Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4 – Rilascio di una carta
d’identità – Condizione di domicilio nello Stato membro di emissione del
documento – Diniego da parte delle autorità di tale Stato membro di
rilasciare una carta d’identità a un proprio cittadino domiciliato in un altro
Stato membro – Parità di trattamento – Restrizioni –
Giustificazione *** L’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato
disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro in
forza della quale a un cittadino dell’Unione europea, cittadino di tale Stato
membro, che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e
soggiorno in un altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta
d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno
dell’Unione europea, per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio
domicilio nel territorio di tale altro Stato membro. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2024 Þ C‑283/21 VA c. Deutsche Rentenversicherung Bund con l’intervento di: RB |
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale
dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 –
Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per
incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei
periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli –
Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei
cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei
figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della
pensione *** L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel
senso che, qualora la persona interessata non soddisfi la condizione dell’esercizio
di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
per ottenere, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale
al lavoro, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore
di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro
Stato membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di
formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nel primo
Stato membro, tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di
tali periodi di cura dei figli, tale Stato membro è tenuto a prendere in
considerazione questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia
versato contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti
periodi di cura dei figli. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 20 febbraio 2024 Þ C‑715/20 K.L. c. X sp. z o.o. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Differenza di
trattamento in caso di licenziamento – Recesso da un contratto di lavoro a
tempo determinato – Assenza dell’obbligo di indicare i motivi del recesso –
Sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea *** La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale secondo la
quale un datore di lavoro non è tenuto a motivare per iscritto il recesso con
preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è tenuto a
tale obbligo in caso di recesso da un contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Il giudice nazionale investito di una controversia tra privati
è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale
applicabile in modo conforme a tale clausola, ad assicurare, nell’ambito
delle sue competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a
garantire la piena efficacia di tale articolo, disapplicando, per quanto
necessario, qualsiasi disposizione nazionale contraria. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 febbraio 2024 Þ C‑216/22 A.A. c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Procedure comuni
ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo
2, lettera d), e articolo 40, paragrafi 2 e 3 – Domanda reiterata –
Presupposti per il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile –
Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Sentenza della Corte
concernente una questione di interpretazione del diritto dell’Unione –
Articolo 46 – Diritto ad un ricorso effettivo – Competenza
del giudice nazionale a statuire sul merito di una domanda siffatta in caso
di illegittimità della decisione di rigetto di una domanda in quanto
inammissibile – Garanzie procedurali – Articolo 14, paragrafo 2 *** 1)
L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 40, paragrafi 2 e
3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca della protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualsiasi sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, ivi compresa una sentenza che si limiti ad interpretare
una disposizione del diritto dell’Unione già in vigore al momento
dell’adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce
un elemento nuovo, ai sensi delle disposizioni sopra citate,
indipendentemente dalla data in cui essa è stata pronunciata, qualora aumenti
in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere
riconosciuto il beneficio di una protezione internazionale. 2)
L’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: esso permette, ma non impone, che gli Stati
membri conferiscano ai loro giudici, quando questi annullano una decisione
che rigetta una domanda reiterata in quanto inammissibile, il potere di
decidere loro stessi su tale domanda, senza dover rinviare l’esame della
stessa all’autorità accertante, a condizione che i giudici suddetti
rispettino le garanzie previste dal capo II della direttiva di cui sopra. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 1 febbraio 2024 Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea |
Impugnazione – Concorrenza –
Intese – Mercato degli autocarri – Decisione che constata
un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE) – Accordi e pratiche concordate sui
prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative
all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da
Euro 3 a Euro 6 nonché sul trasferimento ai clienti dei costi di tali
tecnologie – Infrazione unica e continuata – Portata geografica di
tale infrazione – “Procedimento ibrido” che ha portato, in successione,
all’adozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di
un procedimento ordinario – Articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea –– Diritto a una buona amministrazione –
Imparzialità della Commissione europea – Valutazione della portata
geografica di una pratica concordata – Elementi pertinenti –
Qualificazione di un insieme di comportamenti come “infrazione unica e
continuata” – Regolamento(CE) n. 1/2003 – Articolo 25 –
Potere della Commissione di irrogare un’ammenda – Prescrizione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Þ C‑471/22 Agentsia «Patna infrastruktura» c. Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na
Operativna programa «Transport» 2007-2013 i direktor na direktsia
«Koordinatsia na programi i proekti» v Ministerstvo na transporta (RUO) |
Rinvio pregiudiziale – Fondo di coesione dell’Unione
europea – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articoli 99 e 101 – Rettifiche
finanziarie in rapporto ad irregolarità constatate – Regolamento (UE)
2021/1060 – Articolo 104 – Rettifiche finanziarie effettuate dalla
Commissione – Decisione della Commissione che annulla parzialmente un
contributo a partire da tale fondo – Validità – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona
amministrazione – Articolo 47, primo comma – Diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice *** 1)
[Omissis] 2)
[Omissis] 3)
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a che il giudice nazionale sia
vincolato da una decisione definitiva della Commissione che annulla, in tutto
o in parte, a causa di un’irregolarità, il contributo di un fondo dell’Unione
europea, qualora tale giudice sia chiamato a decidere su un ricorso avverso
l’atto nazionale che applica, in esecuzione di tale decisione, una rettifica
finanziaria al beneficiario di tale fondo, in quanto esso è tenuto a porre
alla Corte una domanda pregiudiziale per accertamento di validità di detta
decisione, se nutre dubbi riguardo alla validità di quest’ultima. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Þ C‑118/22 NG c. Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna
politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di
contrasto dei reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1,
lettere c) ed e) – Minimizzazione dei dati – Limitazione della conservazione
– Articolo 5 – Termini adeguati per la cancellazione o per l’esame periodico
della necessità della conservazione – Articolo 10 – Trattamento di dati
biometrici e genetici – Stretta necessità – Articolo 16, paragrafi 2 e 3 –
Diritto alla cancellazione – Limitazione del trattamento – Articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Persona fisica condannata con sentenza definitiva e successivamente
riabilitata – Termine di conservazione dei dati fino al decesso –
Insussistenza di diritto alla cancellazione o alla limitazione del
trattamento – Proporzionalità *** L’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e),
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli
articoli 5 e 10, con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e con l’articolo
16, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: osta a una normativa nazionale che prevede la
conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici,
riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un
reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso della persona
interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima, senza porre a
carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare periodicamente se
tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il
diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro
conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono
stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro
trattamento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 30 gennaio 2024 Þ C‑560/20 CR, GF, TY c. Landeshauptmann von Wien |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto
al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo
10, paragrafo 3, lettera a) – Ricongiungimento familiare di un rifugiato
minore non accompagnato con i suoi ascendenti diretti di primo grado –
Articolo 2, lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” –
Soggiornante minorenne al momento della presentazione della domanda, ma
diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento
familiare – Data rilevante per valutare lo status di minore –
Termine per presentare una domanda di ricongiungimento familiare –
Sorella maggiorenne del soggiornante che necessita dell’assistenza permanente
dei suoi genitori a causa di una grave malattia – Effetto utile del
diritto al ricongiungimento familiare di un rifugiato minore non
accompagnato – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 12, paragrafo 1,
primo e terzo comma – Possibilità di assoggettare il ricongiungimento
familiare a condizioni supplementari *** 1)
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un
diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare
quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta
disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un
rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di
soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un
termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di
presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della
procedura di ricongiungimento familiare. 2)
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve
essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di
soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato,
la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia,
dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori,
qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che
detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con
i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale disposizione. 3)
L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere che, per
poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti
diretti di primo grado ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore
non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado soddisfino le
condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò
indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare
sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1,
terzo comma, di tale direttiva. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 25 gennaio 2024 Þ C‑277/22 Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. c. Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal con l’intervento di: FGSZ Földgázszállító Zrt. |
Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas
naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Sistema di trasporto
del gas naturale – Autorità nazionale di regolazione – Fissazione dei
corrispettivi di uso del sistema e di connessione al sistema – Fissazione
della retribuzione dei servizi forniti dal gestore del sistema – Nozione di
“parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolazione” –
Ricorso contro tale decisione – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea *** L’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga
la direttiva 2003/55/CE, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro in
forza della quale solo il gestore del sistema di trasporto del gas naturale è
qualificato come «parte che è stata oggetto» di una decisione di un’autorità
nazionale di regolazione che fissa i corrispettivi di connessione a tale
sistema e di uso del medesimo nonché la remunerazione dei servizi forniti da
tale gestore e, pertanto, solo quest’ultimo è legittimato a proporre un
«ricorso effettivo» avverso tale decisione. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 25 gennaio 2024 Þ C‑58/22 NR con l’intervento di: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Craiova |
Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni
penali esercitate in rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico
ministero – Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam
per i medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter
considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza
penale definitiva – Necessità di un’istruzione approfondita – Mancata
audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona
interessata in qualità di “indagato” *** Il principio del ne bis in idem sancito
all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: una persona non può essere considerata come
definitivamente assolta, ai sensi di tale articolo 50, in conseguenza di
un’ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di
un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di
responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Þ C‑631/22 J.M.A.R. c. Ca Na Negreta SA in presenza di: Ministerio Fiscal |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla
disabilità – Infortunio sul lavoro – Inidoneità permanente
totale – Risoluzione del contratto di lavoro – Articolo 5 –
Soluzioni ragionevoli *** L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York
il 13 dicembre 2006 e approvata, a nome della Comunità europea, con la
decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità
della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a
motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui
incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso
del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro
debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire
al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente,
che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Þ C‑451/22 RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV con l’intervento di: Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
Rinvio pregiudiziale – Trasporto
aereo – Regolamento (UE) n. 376/2014 – Monitoraggio degli
eventi che mettono in pericolo la sicurezza aerea – Articolo 15 –
Riservatezza delle informazioni dettagliate relative a tali eventi –
Portata di tale riservatezza – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di
informazione – Libertà dei media – Richiesta di comunicazione di
informazioni relative alla distruzione di un aeromobile che sorvolava l’Ucraina
orientale, presentata da imprese operanti nel settore dei mezzi
d’informazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione –
Presupposti *** L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 376/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la
segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore
dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE)
n. 1330/2007 della Commissione, come modificato dal regolamento (UE)
2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, letto
alla luce del diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito
all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: le informazioni in possesso delle autorità
nazionali competenti riguardo a un «evento» relativo alla sicurezza aerea, ai
sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 376/2014 come modificato,
sono soggette a un regime di riservatezza cui consegue che né il pubblico e
neppure un’impresa del settore dei mezzi d’informazione hanno diritto di
accedervi in qualsivoglia forma. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Þ C‑303/22 CROSS Zlín a.s. c. Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže con l’intervento di: Statutární město Brno |
Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di
lavori – Direttiva 89/665/CEE – Accesso alle procedure di
ricorso – Articolo 2, paragrafo 3, e articolo 2 bis, paragrafo
2 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso
avente effetto sospensivo – Organo di ricorso di primo grado –
Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un appalto –
Articolo 2, paragrafo 9 – Organo responsabile delle procedure di ricorso
che non è un organo giudiziario – Conclusione di un contratto di appalto
pubblico prima della presentazione di un ricorso giurisdizionale contro una
decisione di detto organo – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva *** L’articolo 2, paragrafo, 3 e l’articolo 2 bis,
paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come
modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che
vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di
appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado, ai sensi
di tale articolo 2, paragrafo 3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione
di aggiudicazione di tale appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la
questione se tale organo di ricorso sia o meno di natura giurisdizionale. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2024 Þ C‑218/22 BU c. Comune di Copertino |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31,
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla
fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che vieta il pagamento
di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente
pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze
organizzative del datore di lavoro pubblico *** L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere
interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni
attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative
del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore
un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati
sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla
data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine
volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver
goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni
indipendenti dalla sua volontà. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2024 Þ C‑33/22 Österreichische Datenschutzbehörde c. WK con l’intervento di: Präsident des Nationalrates |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Articolo
16 TFUE – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2,
lettera a) – Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività
che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione –
Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Attività riguardanti la sicurezza
nazionale – Commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di
uno Stato membro – Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e h), articoli
51 e 55 del regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di
controllo incaricata della protezione dei dati – Articolo 77 –
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Effetto diretto *** 1)
L’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE e l’articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che: un’attività non può essere considerata esclusa
dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, esulante
dall’ambito di applicazione di tale regolamento per la sola ragione che essa
venga esercitata da una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di
uno Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere
esecutivo. 2)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2016/679, letto
alla luce del considerando 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: non possono essere considerate, in quanto tali,
attività riguardanti la sicurezza nazionale escluse dall’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, le
attività di una commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di uno
Stato membro nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo,
aventi l’obiettivo di indagare sulle attività di un’autorità di polizia di
protezione dello Stato a causa di un sospetto di influenza politica su tale
autorità. 3)
L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 55, paragrafo 1, del
regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: qualora uno Stato membro abbia scelto,
conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento, di istituire
un’unica autorità di controllo, senza tuttavia attribuirle la competenza a
sorvegliare l’applicazione del suddetto regolamento da parte di una
commissione di inchiesta istituita dal Parlamento di tale Stato membro
nell’esercizio del suo potere di controllo del potere esecutivo, tali
disposizioni conferiscono direttamente a detta autorità la competenza a
conoscere dei reclami relativi a trattamenti di dati personali effettuati
dalla suddetta commissione di inchiesta. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 16 gennaio 2024 Þ C‑621/21 WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia
za bezhantsite pri Ministerskia savet con l’intervento di: Predstavitelstvo na Varhovnia komisar na
Organizatsiyata na obedinenite natsii za bezhantsite v Bulgaria |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo –
Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di
rifugiato – Articolo 2, lettera d) – Motivi di
persecuzione – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” –
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Atti di persecuzione –
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Collegamento tra i motivi e gli atti di
persecuzione, o tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione
contro tali atti – Articolo 9, paragrafo 3 – Soggetti non
statuali – Articolo 6, lettera c) – Condizioni per la protezione
sussidiaria – Articolo 2, lettera f) – “Danno grave” –
Articolo 15, lettere a) e b) – Valutazione delle domande di protezione
internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria – Articolo 4 – Violenza contro le
donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto
d’onore” *** 1)
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: sulla base delle condizioni esistenti nel paese
d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo
sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento
dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme
quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica
comune supplementare. 2)
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: qualora un richiedente alleghi il timore di
essere perseguitato nel suo paese d’origine da soggetti non statuali, non è
necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione
menzionati all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di
persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti
motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte
dei soggetti che offrono protezione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di
detta direttiva. 3)
L’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «danno grave» ricomprende la
minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire
atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua
comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose
o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera g),
di tale direttiva. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
dell’11 gennaio 2024 Þ C‑252/22 Societatea Civilă Profesională de
Avocaţi AB & CD c. Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean
Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta con l’intervento di: QP |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente –
Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso
alla giustizia – Società civile professionale di avvocati –
Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti
previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e
di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti
giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri *** 1)
L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno
1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE
del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in forza
della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non
governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad
agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora
faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un
interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo
oggetto sociale. 2)
L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25
giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione
2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: al fine di garantire il rispetto del requisito
della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice
chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente,
in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le
circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e
l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Ordinanza
del 9 gennaio 2024 Þ C‑131/23 C.A.A., C.V. con l’intervento di: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, Unitatea Administrativ Teritorială
Judeţul Braşov |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Acte éclairé – Decisione
2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi
compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia
di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed
effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Effetto diretto
dei parametri di riferimento – Obbligo di lottare contro la corruzione
in generale e, in particolare, la corruzione ad alto livello – Obbligo
di prevedere sanzioni penali dissuasive ed effettive – Termine di
prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte
costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le
cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico
d’impunità – Principio di legalità dei reati e delle pene –
Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale –
Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole
(lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard
nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per i giudici di
uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o
dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non
conformità al diritto dell’Unione *** La decisione 2006/928/CE della Commissione, del
13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei
progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, deve essere interpretata nel senso che: gli organi giurisdizionali di uno Stato membro
non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale
Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante
disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia
penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale
tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di
prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze
hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della
responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi
compresi procedimenti relativi a reati di corruzione. Per contro, tale decisione deve essere
interpretata nel senso che: gli organi giurisdizionali di tale Stato membro
sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al
principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole
(lex mitior) che consente di rimettere in discussione, anche nell’ambito di
ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di
prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti
processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 9 gennaio 2024 G. c. M.S. (C‑181/21), nei
confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Katowicach e BC, DC c. X (C‑269/21), nei confronti di: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratura Okręgowa w Krakowie |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Possibilità
per il giudice del rinvio di prendere in considerazione la sentenza
pregiudiziale della Corte – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché
il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Indipendenza dei
giudici – Condizioni di nomina dei giudici ordinari – Possibilità di
contestare un’ordinanza recante la decisione definitiva su una domanda di
misure cautelari – Possibilità di escludere un giudice da un collegio
giudicante – Irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Þ C‑333/21 European Superleague Company SL c. Fédération internationale de football
association (FIFA), Union of European Football Associations (UEFA) con l’intervento di A22 Sports Management SL, Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) |
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Norme introdotte
dalle associazioni sportive internazionali –Enti di diritto privato dotati di
poteri regolamentari, di controllo e decisionali, nonché di potere
sanzionatorio – Norme sull’approvazione preventiva delle competizioni, sulla
partecipazione delle società calcistiche e dei giocatori a tali competizioni,
nonché sullo sfruttamento dei diritti commerciali e mediatici connessi a tali
competizioni – Sfruttamento dei relativi diritti commerciali e mediatici –
Artt. 56, 101(1, 2 e 3) e 102 TFUE –– Decisione di un’associazione di imprese
che arreca pregiudizio alla concorrenza – Nozioni di “oggetto” ed “effetto”
anticoncorrenziali – Restrizioni alla libera prestazione dei servizi |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Þ C‑281/22 G.K., B.O.D. GmbH, S.L. con l’intervento di: Österreichischer Delegierter Europäischer
Staatsanwalt |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Procura europea – Regolamento (UE)
2017/1939 – Articolo 31 – Indagini transfrontaliere –
Autorizzazione giudiziaria – Portata del controllo – Articolo
32 – Esecuzione delle misure assegnate - [Carta dei diritti
fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2023 Þ C‑718/21 L. G. c. Krajowa Rada Sądownictwa |
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 267
TFUE - Nozione di “organo giurisdizionale” - Criteri - Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Camera per la vigilanza straordinaria e
gli affari pubblici) del Sąd Najwyższy (Corte Suprema, Polonia) -
Domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da un organo giurisdizionale
che non ha lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale
precedentemente istituito dalla legge - Irricevibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Þ C‑340/21 VB c. Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi a tale
trattamento – Articolo 24 – Responsabilità del titolare del
trattamento – Articolo 32 – Misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento – Valutazione dell’adeguatezza di tali
misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle
prove – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e
responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del
trattamento in caso di violazione commessa da terzi – Domanda di
risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale
utilizzo abusivo di dati personali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Þ C‑206/22 TF c. Sparkasse Südpfalz |
Rinvio pregiudiziale – Tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di
lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Virus
SARS-Cov-2 – Misure di quarantena – Impossibilità di riportare le
ferie annuali retribuite concesse per un periodo coincidente con un periodo
di quarantena |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Þ C‑456/22 VX, AT c. Gemeinde Ummendorf |
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati
personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 82 – Diritto
al risarcimento e responsabilità – Nozione di “danno
immateriale” – Pubblicazione online, contenente dati personali,
dell’ordine del giorno della riunione di un consiglio comunale –
Pubblicazione senza il consenso degli interessati – Domanda di tali
interessati a fini di risarcimento del danno immateriale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2023 Jérôme Rivière et al. ricorrenti procedimento in cui l’altra parte è: Parlamento europeo |
Impugnazione – Diritto istituzionale –
Deputati del Parlamento europeo – Regolamento del Parlamento
europeo – Norme di comportamento – Articolo 10, paragrafo 3 –
Divieto di esporre striscioni durante le sedute del Parlamento –
Provvedimento verbale del presidente del Parlamento che vieta ai deputati di
esporre una bandiera nazionale sul loro banco – Ricorso di
annullamento – Articolo 263 TFUE – Nozione di “atto
impugnabile” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 7 dicembre 2023 Þ C‑518/22 J.M.P. c. AP Assistenzprofis GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo
5 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articolo
19 – Vita indipendente ed inclusione nella società – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 26 –
Inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità –
Servizio di assistenza personale alle persone con disabilità – Offerta
di lavoro contenente l’indicazione di un’età minima e di un’età massima della
persona ricercata – Presa in considerazione dei desideri e degli
interessi della persona con disabilità – Giustificazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 7 dicembre 2023 UF (C‑26/22), AB (C‑64/22) c. Land Hessen, con l’intervento di: SCHUFA Holding AG |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Principio di
“liceità” – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) –
Necessità del trattamento ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da un terzo – Articolo 17, paragrafo 1,
lettera d) – Diritto alla cancellazione in caso di trattamento illecito
di dati personali – Articolo 40 – Codici di condotta –
Articolo 78, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo nei confronti dell’autorità di controllo – Decisione adottata
dall’autorità di controllo su un reclamo – Portata del controllo
giurisdizionale su detta decisione – Società che forniscono informazioni
commerciali – Conservazione di dati provenienti da un registro pubblico
relativi all’esdebitazione a favore di una persona – Durata della
conservazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 5 dicembre 2023 Þ C‑128/22 Nordic Info BV c. Belgische Staat |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE –
Articoli 27 e 29 – Misure che limitano la libera circolazione dei
cittadini dell’Unione per motivi di sanità pubblica – Misure di portata
generale – Normativa nazionale che prevede il divieto di uscire dal
territorio nazionale per effettuare viaggi non essenziali verso Stati membri
classificati come zone ad alto rischio nel contesto della pandemia di
COVID-19 nonché l’obbligo per i viaggiatori che entrano nel territorio
nazionale in provenienza da uno di tali Stati membri di sottoporsi a test
diagnostici e di osservare una quarantena – Codice frontiere Schengen –
Articolo 23 – Esercizio delle competenze di polizia in materia di sanità
pubblica – Equivalenza con l’esercizio delle verifiche di frontiera – Articolo
25 – Possibilità di ripristinare controlli alle frontiere interne nel
contesto della pandemia di COVID-19 – Controlli effettuati in uno Stato
membro nell’ambito di misure di divieto di attraversamento delle frontiere
per effettuare viaggi non essenziali in partenza da o a destinazione di Stati
dello spazio Schengen classificati come zone ad alto rischio nel contesto
della pandemia di COVID-19 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 Þ C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21
e C‑328/21 Ministero dell’Interno, Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑228/21), DG (C‑254/21), XXX.XX (C‑297/21), PP (C‑315/21), GE (C‑328/21) c. CZA (C‑228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21,
C‑315/21 e C‑328/21) |
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo –
Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE)
n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto
all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo
comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale
presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata
in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro –
Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione –
Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di
refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale
della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza,
nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo
e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
– Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di
non-refoulement nello Stato membro richiesto – [Articoli 4, 19 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 Þ C‑270/22 G.D., A.R., C.M. c. Ministero
dell’Istruzione, Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore
pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di
lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di
selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 30 novembre 2023 MG procedimento in cui l’altra parte è: Banca europea per gli investimenti (BEI) |
Impugnazione – Funzione pubblica – Personale
della Banca europea per gli investimenti (BEI) – Disposizioni amministrative
applicabili al personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari –
Versamento al solo genitore titolare dell’affidamento esclusivo del minore – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41, paragrafo 2 –
Diritto di essere ascoltato – Eccezione di illegittimità di disposizioni
amministrative – Principio della parità di trattamento – Principio di
proporzionalità – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 28 novembre 2023 Þ C‑148/22 OP c. Commune d’An |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2000/78/CE – Creazione di un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto
di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali –
Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica
amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno
filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico –
Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i
colleghi |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Þ C‑374/22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status di
rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Padre
di minori rifugiati nati in Belgio – Padre non “familiare” ai sensi
dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione
della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detto
padre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di
riconoscere all’interessato il diritto di beneficiare di tale protezione se
questi non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione –
Articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva – Inapplicabilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Þ C‑614/22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status
di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria –
Madre di minori rifugiati in Belgio – Madre “familiare” ai sensi
dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione
della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detta
madre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di
riconoscere all’interessata il diritto di beneficiare di tale protezione se
essa non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione –
Articolo 20 e articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva –
Inapplicabilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Þ C‑84/22 Right to Know CLG c. An Taoiseach |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione
di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico
all’informazione ambientale – Rigetto di una richiesta di
informazione – Verbali delle riunioni di un governo – Discussioni
concernenti le emissioni di gas a effetto serra – Articolo 4, paragrafi
1 e 2 – Eccezioni al diritto di accesso all’informazione – Nozioni
di “comunicazioni interne” e di “deliberazioni interne delle autorità
pubbliche” – Ricorso giurisdizionale – Annullamento della decisione
di rifiuto – Eccezione applicabile individuata nella sentenza –
Autorità di cosa giudicata |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Þ C‑201/22 Kopiosto ry c. Telia Finland Oyi |
Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà
intellettuale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei
diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismo di gestione
collettiva – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di
ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere
l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti
dalla direttiva 2004/48/CE – Organismo di gestione collettiva autorizzato
a concedere licenze collettive estese – Legittimazione ad agire a difesa
dei diritti di proprietà intellettuale - [Articoli 17 e 47 della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2023 Þ C‑260/22 Seven.One Entertainment Group GmbH c. Corint Media GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera
e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di
riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2,
lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso –
Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva –
Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di
diffusione radiotelevisiva dal diritto a un equo compenso |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2023 Þ C‑333/22 Ligue des droits humains ASBL, BA c. Organe de contrôle de l’information
policière |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 17 – Esercizio dei diritti
dell’interessato tramite l’autorità di controllo – Verifica della
liceità del trattamento dei dati – Articolo 17, paragrafo 3 –
Obbligo di informazione minima dell’interessato – Portata –
Validità – Articolo 53 – Diritto di proporre un ricorso
giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo –
Nozione di “decisione giuridicamente vincolante” – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 8, paragrafo 3 –
Controllo di un’autorità indipendente – Articolo 47 – Diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Ordinanza del 16 novembre 2023 Þ C‑636/22 PY con l’intervento di: Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile
dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale –
Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI –
Garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire – Articolo 5,
punto 3 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi
terzi che risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione –
Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑598/21 SP, CI c. Všeobecná úverová banka a.s. |
Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Direttiva
93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riproduce una disposizione
legislativa imperativa – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1,
articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausola di scadenza
anticipata del termine – Sindacato giurisdizionale – Proporzionalità rispetto
agli inadempimenti contrattuali del consumatore – Articoli 7 e 38 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contratto garantito
attraverso costituzione di ipoteca su un bene immobile – Vendita
stragiudiziale dell’abitazione del consumatore |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑819/21 Staatsanwaltschaft Aachen in presenza di: M.D. |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in
materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o
misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un
altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4,
e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto
fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e
imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello
Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione
dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato
membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑175/22 BK, con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto
all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto dell’interessato
di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Articolo 6,
paragrafo 4 – Modifica delle informazioni fornite – Modifica della
qualificazione del reato – Obbligo di informare tempestivamente
l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti
sulla nuova qualificazione prospettata – Esercizio effettivo dei diritti
della difesa – Equità del procedimento – Direttiva (UE)
2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali – Articolo 3 – Presunzione di innocenza – Articolo 7,
paragrafo 2 – Diritto di non autoincriminarsi – Articolo 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Requisito di imparzialità del giudice penale – Riqualificazione del
reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑125/22 X, Y, i loro 6 figli minorenni c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale –Politica comune in materia
di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 15 – Condizioni
per la concessione della protezione sussidiaria – Presa in considerazione
degli elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze
personali del richiedente nonché alla situazione generale nel paese di
origine – Situazione umanitaria |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22 XT (C‑271/22) KH (C‑272/22) BX (C‑273/22) FH (C‑274/22) NW (C‑275/22) c. Keolis Agen SARL con l’intervento di: Syndicat national des transports urbains
SNTU-CFDT |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto
alle ferie annuali retribuite – Riporto dei diritti alle ferie annuali
retribuite in caso di malattia di lunga durata – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑257/22 CD c. Ministerstvo vnitra České republiky,
Odbor azylové a migrační politiky |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 3, punto 2 –
Nozione di “soggiorno irregolare” – Direttiva 2013/32/UE – Richiedente la
protezione internazionale – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di rimanere
nello Stato membro durante l’esame della domanda – Decisione di rimpatrio
adottata anteriormente all’emanazione della decisione di primo grado di
rigetto della domanda di protezione internazionale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2023 Þ C‑376/22 Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited c. Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) con l’intervento di: Bundesministerin für Frauen, Familie,
Integration und Medien im Bundeskanzleramt |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3,
paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di
origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione –
Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato
servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo
5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di
urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali
provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di
piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio,
un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti
asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media
audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 26 ottobre 2023 Þ C‑307/22 FT c. DW |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati
personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 –
Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento –
Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati –
Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico – Cartella
medica – Motivi della richiesta di accesso – Utilizzo dei dati
al fine di far valere la responsabilità del professionista sanitario –
Nozione di “copia” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 19 ottobre 2023 Þ C‑655/21 procedimento penale a carico di G. ST. T., con l’intervento di: Rayonna prokuratura Burgas, TO Nesebar |
Rinvio pregiudiziale – Rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo
13 – Procedimento penale – Ambito di applicazione – Danni
subiti dal titolare di un marchio come elemento costitutivo della
violazione – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (ADPIC) – Articolo 61 – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51, paragrafo
1 – Attuazione del diritto dell’Unione – Competenza – Articolo
49, paragrafi 1 e 3 – Legalità e proporzionalità delle pene |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 19 ottobre 2023 Þ C‑147/22 Terhelt5, con l’intervento di: Központi Nyomozó Főügyészség |
Rinvio pregiudiziale – Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio
del ne bis in idem – Ammissibilità di un procedimento penale per
fatti di corruzione a carico di un indagato o imputato in uno Stato membro
dopo l’archiviazione del procedimento penale promosso nei suoi confronti per
gli stessi fatti dalla Procura di un altro Stato membro – Condizioni per
ritenere che l’indagato o imputato sia stato giudicato con sentenza
definitiva – Condizione di un esame condotto nel merito della
causa – Necessità di un’istruzione approfondita – Assenza di
interrogatorio dell’indagato o imputato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 12 ottobre 2023 Þ C‑57/22 YQ c. Ředitelství silnic a dálnic ČR |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite –
Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nelle sue funzioni
mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie
annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e
la reintegrazione – Periodo compreso tra la data del licenziamento e la
data della reintegrazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 12 ottobre 2023 Þ C‑726/21 procedimento penale a carico di: GR, HS, IT, con l’intervento di: Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem –
Valutazione rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della
sentenza – Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle
indagini preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di
“medesimi fatti” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 5 ottobre 2023 Þ C‑496/22 EI c. SC Brink’s Cash Solutions SRL |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo
1, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e articolo 6 – Procedura di
informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di progetto di
licenziamento collettivo – Assenza di designazione di rappresentanti dei
lavoratori – Normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di
non informare e consultare individualmente i lavoratori coinvolti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 5 ottobre 2023 Þ C‑294/22 Office français de protection des réfugiés
et apatrides, c. SW |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in
materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva
2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di
rifugiato – Persona registrata presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per
il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente
(UNRWA) – Presupposti affinché tale persona possa essere ipso facto ammessa
ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o
dell’assistenza dell’UNRWA – Mancata assistenza medica –
Presupposti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea Ordinanza
del vicepresidente della Corte del
27 settembre 2023 Consiglio dell’Unione europea ricorrente procedimento in cui le altre parti sono: Nikita Dmitrievich Mazepin ricorrente in primo grado, Repubblica di Lettonia interveniente in primo grado |
Impugnazione – Procedimento sommario –
Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in
Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche –
Mantenimento del nome di una persona fisica nell’elenco delle persone, entità
e organismi soggetti a tali misure – Sospensione del procedimento di
“reinserimento” di tale persona – Pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Obbligo di adottare misure in
materia di visti concessi dagli Stati membri – Provvedimenti che possono
essere adottati dal giudice del procedimento sommario |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Ordinanza
del 27 settembre 2023 Þ C‑58/23 Y.N. contro Republika Slovenija |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Politica di asilo – Procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale –
Direttiva 2013/32/UE – Articoli 22 e 23 – Diritto all’assistenza e
alla rappresentanza legali – Articolo 46, paragrafo 4 – Termine di
ricorso ragionevole – Articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice – Rigetto di una domanda di protezione
internazionale in quanto manifestamente infondata, mediante procedimento
accelerato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Þ C‑151-22 S, A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie con l’intervento di: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR) |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Condizioni
per poter beneficiare dello status di rifugiato – Direttiva
2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 –
Motivi di persecuzione – “Opinione politica” – Nozione –
Opinioni politiche sviluppate nello Stato membro ospitante – Articolo
4 – Valutazione del timore fondato di persecuzione a causa di tali
opinioni politiche |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Þ C‑143-22 Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et
al. c. Ministre de l’Intérieur, con
l’intervento di: Défenseur des droits |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione –
Regolamento (UE) 2016/399 – Articolo 32 – Ripristino temporaneo da parte di
uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue frontiere interne –
Articolo 14 – Provvedimento di respingimento – Equiparazione delle frontiere
interne alle frontiere esterne – Direttiva 2008/115/CE –– Articolo 2,
paragrafo 2, lettera a) – Applicabilità della Direttiva anche a cittadini di
Paesi terzi ai fini del loro
allontanamento. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 21 settembre 2023 Þ C‑116-22 Commissione europea c. Repubblica federale di Germania |
Inadempimento di uno Stato – Ambiente –
Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo
4, e articolo 6, paragrafo 1 – Mancata designazione delle zone speciali
di conservazione – Mancata determinazione degli obiettivi di
conservazione – Assenza o insufficienza di misure di
conservazione – Prassi amministrativa |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Þ C‑27-22 Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft c. Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato nei confronti di: Associazione Cittadinanza Attiva Onlus, Coordinamento delle associazioni per la
tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) |
Rinvio pregiudiziale – Accise –
Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16 – Regime di deposito
fiscale – Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’apertura e
all’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato –
Inosservanza di tali condizioni – Revoca definitiva dell’autorizzazione
applicata cumulativamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria – Articolo
50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio
del “ne bis in idem” – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Þ C‑55-22 NK c. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne
bis in idem – Archiviazione definitiva di un primo procedimento
avviato per violazione di una disposizione della normativa nazionale sul
gioco d’azzardo – Sanzione amministrativa di carattere penale inflitta
per gli stessi fatti per violazione di un’altra disposizione di tale
normativa – Archiviazione del primo procedimento a causa dell’erronea
qualificazione giuridica della violazione commessa |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Þ C‑113-22 DX c. Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di previdenza sociale – Articolo 6 –
Normativa nazionale che prevede il diritto a un’integrazione della pensione
soltanto a favore delle donne – Sentenza pregiudiziale della Corte che
consente di accertare che tale normativa costituisce una discriminazione diretta
fondata sul sesso – Prassi amministrativa consistente nel continuare ad
applicare tale normativa malgrado detta sentenza – Discriminazione
distinta – Risarcimento in denaro – Rimborso relativo alle spese e
agli onorari di avvocato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Þ C‑820-21 «Vinal» AD c. Direktor na Agentsia «Mitnitsi» |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne
bis in idem – Sanzione irrogata in relazione a pratiche commerciali
sleali – Natura penale della sanzione – Sanzione penale irrogata in
uno Stato membro dopo l’adozione di una sanzione relativa a pratiche
commerciali sleali in un altro Stato membro ma divenuta definitiva prima di
quest’ultima sanzione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni
apportate al principio del ne bis in idem – Condizioni – Coordinamento
dei procedimenti e delle sanzioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 14 settembre 2023 Þ C‑71-21 procedimento relativo all’esecuzione di un
mandato d’arresto emesso contro KT con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Accordo relativo alla procedura di consegna
tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e la Repubblica
d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro – Articolo 1, paragrafo
3 – Diritti fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione da parte
di uno Stato membro di un mandato d’arresto emesso dal Regno di
Norvegia – Emissione di un nuovo mandato d’arresto da parte del Regno di
Norvegia a carico della stessa persona per gli stessi fatti – Esame da parte
di un altro Stato membro – Presa in considerazione del rifiuto
dell’esecuzione del primo mandato d’arresto |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Þ C‑209-22 procedimento penale a carico di: AB con l’intervento di: Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno
otdelenie Lukovit |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti
penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito
di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di
indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura
coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a
posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato
giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et
48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli
imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di
ottenimento delle prove |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Þ C‑162-22 procedimento avviato da: A.G. con l’intervento di: Lietuvos Respublikos generalinė
prokuratūra |
Rinvio pregiudiziale –
Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazioni elettroniche [Artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali] –
Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 15,
paragrafo 1 – Dati conservati dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica e messi a disposizione delle autorità competenti in
procedimenti penali – Uso successivo di tali dati nel corso di
un’indagine su una condotta illecita - [Artt. 7, 8, 11 e 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Patrick Breyer, ricorrente procedimento in cui le altre parti sono: Agenzia esecutiva europea per la ricerca
(REA) sostenuta da: Commissione europea |
Impugnazione – Accesso ai documenti delle
istituzioni dell’Unione europea [Art. 42 della Carta dei diritti
fondamentali ] – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4,
paragrafo 2, primo trattino – Eccezione al diritto di accesso –
Tutela degli interessi commerciali – Programma quadro di ricerca e
innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Documenti riguardanti il
progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control
System” – Decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
che nega l’accesso a determinate informazioni – Interesse pubblico
prevalente |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2023 Þ C‑216-21 Asociația «Forumul Judecătorilor
din România», YN c. Consiliul Superior al Magistraturii |
Rinvio pregiudiziale – Decisione
2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi
compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia
di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Articolo
2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato
di diritto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 47 – Indipendenza dei giudici – Normativa nazionale
che modifica il regime di promozione dei giudici |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 5 settembre 2023 Þ C‑689-21 X c. Udlændinge- og Integrationsministeriet |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articolo 7 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadino avente la
cittadinanza di uno Stato membro e la cittadinanza di un paese terzo –
Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro all’età di 22 anni
per mancanza di un collegamento effettivo con tale Stato membro, in assenza
di domanda di mantenimento della cittadinanza prima del compimento di tale
età – Perdita dello status di cittadino dell’Unione – Esame della
proporzionalità delle conseguenze di tale perdita sotto il profilo del
diritto dell’Unione – Termine di decadenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 24 luglio 2023 C.I., C.O., K.A., L.N., S.P. con l’intervento di: Statul român |
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1,
TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo
di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni
penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva
2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della
responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha
invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione
di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei
diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei
reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza
della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge
penale più favorevole (lex mitior) – Principio di certezza del
diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali –
Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della
Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato
membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità
disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze –
Principio del primato del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 YP e a. (C‑615/20), M. M. (C‑671/20) con l’intervento di: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Komisja Nadzoru
Finansowego e a. (C‑615/20) |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto
dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale
cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni
di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del
Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di
indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della
composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa
precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi
giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo
giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di
valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri
giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari –
Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità
competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di
disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice
interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le
medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono
detti divieti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 13 luglio 2023 Ferrovienord SpA c. Istituto Nazionale di Statistica –
ISTAT (C‑363/21) nei confronti di: Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Federazione Italiana Triathlon c. Istituto Nazionale di Statistica –
ISTAT, Ministero dell’Economia e delle
Finanze (C‑364/21) nei confronti di: Procura generale della Corte dei conti |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di
istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione –
Politica economica – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC) –
Direttiva 2011/85/UE – Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli
Stati membri – Normativa nazionale che limita la competenza del giudice
contabile – Principi di effettività e di equivalenza – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Þ C‑402-22 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. M.A. |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello
status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione
sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca
dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato
con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità –
Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Þ C‑8-22 XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE –
Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato
o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14,
paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un
paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di
particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 6 luglio 2023 Þ C‑663-21 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. AA |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello
status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione
sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca
dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato
con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità –
Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità – Direttiva
2008/115/UE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare – Rinvio dell’allontanamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 4 luglio 2023 Þ C‑252-21 Meta Platforms Inc., già Facebook
Inc., Meta Platforms Ireland Ltd, già
Facebook Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH c. Bundeskartellamt con l’intervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband eV |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Abuso di
posizione dominante da parte dell’operatore di un tale network – Abuso
consistente nel trattamento di dati personali degli utenti di detto network
previsto dalle condizioni generali d’uso di quest’ultimo – Competenza di
un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a constatare la non
conformità di detto trattamento a tale regolamento – Articolazione con
le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della
protezione dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE –
Principio di leale cooperazione – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma,
lettere da a) a f), del regolamento 2016/679 – Liceità del
trattamento – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di
categorie particolari di dati personali – Articolo 4, punto 11 –
Nozione di “consenso” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Þ C‑660-21 Procureur de la République contro K.B., F.S. |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia
penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per
le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o
imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo
2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa
nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d’ufficio una
siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Þ C‑823-21 Commissione europea c. Ungheria |
Inadempimento di uno Stato – Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione – Procedure volte al
riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 6 – Accesso effettivo –
Presentazione di una domanda – Normativa nazionale che prevede il previo
espletamento di pratiche amministrative al di fuori del territorio dello
Stato membro – Obiettivo di sanità pubblica |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2023 Þ C‑459/20 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di libera
circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri –
Decisione di diniego del soggiorno opposta da uno Stato membro a un cittadino
di un paese terzo genitore di un figlio minorenne, avente la cittadinanza di
tale Stato membro – Minore che si trova al di fuori del territorio
dell’Unione europea e che non ha mai soggiornato nel territorio di
quest’ultima |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 15 giugno 2023 Þ C‑132/22 BM, NP c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – MIUR |
Rinvio pregiudiziale – Libera
circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE –
Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 –
Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la
costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune
istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla
pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa
nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza
professionale maturata in altri Stati membri –
Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 8 giugno 2023 VB (C‑430/22) VB (C‑468/22) con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo
8, paragrafo 4 – Diritto di presenziare al processo –
Procedimenti in contumacia – Riapertura del processo – Notifica al
condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 6 giugno 2023 Þ C‑700-21 procedimento relativo all’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo emesso nei confronti di O.G. con l’intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI
– Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo –
Articolo 4, punto 6 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi
terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di
esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 5 giugno 2023 Þ C‑204/21 Commissione Europea sostenuta da Belgio, Paesi Bassi,
Danimarca, Finlandia e Svezia c. Repubblica di Polonia |
Rinvio pregiudiziale - Primato del diritto
dell'Unione -– Tutela giurisdizionale effettiva nelle materie disciplinate
dal diritto dell'Unione – Indipendenza dei giudici – Competenza in materia di
revoca dell'immunità penale dei giudici e in materia di diritto del lavoro,
previdenza sociale e pensionamento dei giudici della Corte suprema polacca –
Divieto per i giudici nazionali di mettere in discussione la legittimità di
organi giurisdizionali e costituzionali o di accertare o valutare la
legittimità della nomina dei giudici o dei loro poteri giurisdizionali –
Competenza esclusiva per esaminare questioni relative alla mancanza di
indipendenza di un tribunale o di un giudice conferito alla Camera di
controllo straordinario e affari pubblici della Corte suprema - Diritti al
rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Dati
sensibili – Norme nazionali che impongono al magistrato di dichiarare la
propria appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché
le funzioni esercitate al loro interno, e prevedono la pubblicazione dei dati
contenuti in queste dichiarazioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 25 maggio 2023 Þ C‑608/21 procedimento penale di natura
amministrativa a carico di XN con l’intervento di: Politseyski organ pri 02 RU SDVR |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto
all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto
all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di
accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo
dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza –
Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata
in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere
effettuata |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 25 maggio 2023 Þ C‑364/22 J.B., S.B., F.B. c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Politica
d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE –
Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Procedura di esame di una
domanda – Domande inammissibili – Domanda reiterata –
Rimpatrio volontario e allontanamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 17 maggio 2023 Þ C‑626/21 Funke sp. z o.o. c. Landespolizeidirektion Wien |
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle
legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato
II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione
rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non
alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 –
Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche
alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di
vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di
un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità
competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale
effettiva |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
dell’11 maggio 2023 Þ C‑817/21 R.I. c. Inspecţia Judiciară, N.L. |
Rinvio pregiudiziale – Stato di
diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Decisione 2006/928/CE –
Indipendenza dei giudici – Procedimento disciplinare – Ispettorato
giudiziario – Ispettore capo esercente poteri di regolamentazione, di
selezione, di valutazione, di nomina e di indagine disciplinare |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑40/21 T.A.C. c. Agenția Națională de
Integritate (ANI) |
Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE –
Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e
di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3
– Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale
che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo
di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato –
Principio di proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑97/21 MV – 98 c. Nachalnik na otdel «Operativni
deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite |
Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto
(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Mancata
emissione di un giustificativo fiscale di cassa – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne
bis in idem – Cumulo di sanzioni amministrative di natura penale per un
medesimo fatto – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle
pene – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Portata
del controllo giurisdizionale relativo all’esecuzione provvisoria di una
sanzione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑300/21 UI c. Österreichische Post AG |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Articolo 82, paragrafo 1 – Diritto al risarcimento del danno
causato dal trattamento di dati effettuato in violazione di tale regolamento
– Condizioni del diritto al risarcimento – Insufficienza di una mera
violazione di tale regolamento – Necessità di un danno causato da detta
violazione – Risarcimento di un danno immateriale derivante da un siffatto
trattamento – Incompatibilità di una norma nazionale che subordina il
risarcimento di siffatto danno al superamento di una soglia di gravità –
Norme di determinazione del risarcimento del danno da parte dei giudici
nazionali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑487/21 F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde con l’intervento di: CRIF GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei
dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso
dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15,
paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di
“copia” – Nozione di “informazioni” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑60/22 UZ c. Bundesrepublik Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi applicabili al
trattamento – Responsabilizzazione del trattamento – Articolo
6 – Liceità del trattamento – Fascicolo elettronico relativo a una
domanda di asilo compilato da un’autorità amministrativa – Trasmissione
al giudice nazionale competente mediante una casella di posta
elettronica – Violazione degli articoli 26 e 30 – Assenza di un
accordo che determina la contitolarità del trattamento e mancata tenuta del
registro delle attività di trattamento – Conseguenze – Articolo 17,
paragrafo 1 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) –
Articolo 18, paragrafo 1 – Diritto di limitazione di trattamento –
Nozione di “trattamento illecito” – Presa in considerazione del
fascicolo elettronico da parte di un giudice nazionale – Mancato
consenso dell’interessato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 Þ C‑200/21 TU, SU c. BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd |
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei
consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione
forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo –
Opposizione all’esecuzione – Controllo delle clausole abusive –
Principio di effettività – Normativa nazionale che non consente al
giudice dell’esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di
una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre
opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario
imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto
controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata –
Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Necessità di
una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di
esecuzione ‒ [Art. 47
della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 4 maggio 2023 OP (C-529/21) e al. c. Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i
zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva
2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di
applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute
dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei
lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva
89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e
lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 Þ C-528/21 M.D. c. Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága |
Rinvio pregiudiziale – Politica di
immigrazione – Articolo 20 TFUE – Godimento effettivo del
nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino
dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 5, 11 e 13 – Effetto
diretto – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo –
Decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno adottata nei confronti di un
cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo
minorenne – Minaccia per la sicurezza nazionale – Omessa
considerazione della situazione individuale di tale cittadino di un paese
terzo – Rifiuto di eseguire una decisione giurisdizionale che ha sospeso
l’efficacia di tale decisione di divieto – Conseguenze |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 Þ C-192/22 FI c. Bayerische Motoren Werke AG |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione di
tale diritto – Regime di prepensionamento progressivo – Giorni di
ferie annuali maturati durante la fase di lavoro effettuata in base a tale
regime ma non ancora goduti – Inabilità al lavoro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 27 aprile 2023 Þ C-681/21 Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) c. BB |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di
discriminazione fondata sull’età – Pensione di vecchiaia –
Normativa nazionale che prevede, con effetto retroattivo, l’equiparazione di
una categoria di dipendenti pubblici precedentemente avvantaggiata dalla
normativa nazionale sulla pensione di vecchiaia a una categoria di dipendenti
pubblici precedente svantaggiata da questa stessa normativa |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2023 Þ C-629/22 A.L. c. Migrationsverket |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione –
Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio
accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di
un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un
altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale
di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato
membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Vicepresidente della Corte) Ordinanza del 21 aprile 2023 Repubblica di Polonia c. Commissione europea |
Procedimento sommario – Articolo 163
del regolamento di procedura della Corte – Domanda di revoca o di modifica
di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale
effettiva – Indipendenza dei giudici – Mancata
esecuzione – Mutamento di circostanze – Penalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza del 20 aprile 2023 Þ C‑650/21 procedimento FW, CE, con l’intervento di: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di
discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti
pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria –
Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento
all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente –
Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento
comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma
che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza del 20 aprile 2023 Þ C‑52/22 BF c. Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di
discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 1 e
paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Pensione
di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede un allineamento
progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici con il regime
pensionistico generale – Primo adeguamento dell’importo della pensione
che interviene più rapidamente per una categoria di dipendenti pubblici
rispetto ad un’altra – Giustificazioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza del 20 aprile 2023 Þ C‑144/21 Parlamento europeo c. Commissione europea sostenuta da: Agenzia europea per le sostanze chimiche
(ECHA) |
Ricorso di annullamento – Decisione di
esecuzione C(2020) 8797 – Autorizzazione di taluni usi del triossido di
cromo – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche –
Articolo 60 – Rilascio delle autorizzazioni – Obbligo di dimostrare
che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza
comporta per la salute umana o per l’ambiente, e che non esistono
idonee sostanze o tecnologie alternative – Articolo 62 – Domande
d’autorizzazione – Articolo 64 – Procedura per le decisioni
d’autorizzazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza del 20 aprile 2023 Þ C‑348/22 Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato c. Comune di Ginosa |
Rinvio pregiudiziale – Servizi nel mercato
interno – Direttiva 2006/123/CE – Sindacato di validità – Base giuridica –
Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di
tale direttiva – Effetto diretto – Carattere incondizionato e
sufficientemente preciso dell’obbligo, imposto agli Stati membri, di
applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati
potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione
rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la
proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza del 18 aprile 2023 Þ C‑699/21 E.D.L. in presenza di: Presidente del Consiglio dei Ministri |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23,
paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di
non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale
cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto
europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti –
Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un
danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza del 18 aprile 2023 X e al. c. État belge |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento
pregiudiziale d’urgenza – Controlli alle frontiere, asilo e
immigrazione – Politica di immigrazione –
Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento
familiare – Articolo 5, paragrafo 1 – Presentazione di una
domanda di ingresso e di soggiorno per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare – Normativa di uno Stato membro che prevede
l’obbligo per i familiari del soggiornante di presentare la domanda
personalmente presso la sede diplomatica competente di tale Stato
membro – Impossibilità o difficoltà eccessiva di recarsi presso la
suddetta sede – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7 e 24 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 30 marzo 2023 Þ C‑269/22 IP, DD, ZI, SS, HYA con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Articolo
267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad
un giudice imparziale – Diritto alla presunzione d’innocenza –
Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale
in materia penale – Accertamento della sussistenza di determinati fatti
al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale
ricevibile – Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto
nazionale per le pronunce di merito |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza del 30
marzo 2023 Þ C‑338/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. S.S., N.Z., S.S. |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n.
604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso
una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo
– Articolo 29 – Sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento
– Termine di trasferimento – Interruzione del termine per effettuare il
trasferimento – Direttiva 2004/81/CE – Titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le
autorità competenti – Articolo 6 – Periodo di riflessione – Divieto di
eseguire una misura di allontanamento – Mezzi di ricorso |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza del 30
marzo 2023 Þ C‑556/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. E.N., S.S., J.Y. |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 –
Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei
confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di
trasferimento – Sospensione di tale termine in appello –
Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 30 marzo 2023 Þ C‑34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
beim Hessischen Kultusministerium c. Minister des Hessischen Kultusministeriums |
Rinvio pregiudiziale – Protezione dei
dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi
1 e 2 – Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro –
Sistema scolastico regionale – Didattica tramite videoconferenza a causa
della pandemia di COVID-19 – Attuazione senza il consenso espresso degli
insegnanti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Þ C‑365/21 procedimento penale a carico di MR con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo
di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem –
Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all’applicazione del
principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri
interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in
idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio
del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale
che prevede un’eccezione al principio del ne bis in idem –
Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Þ C‑412/21 Dual Prod SRL c. Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate |
Rinvio pregiudiziale – Accise –
Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione
ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa –
Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli
48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Principio della presunzione d’innocenza – Principio del ne bis in idem –
Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 LU (C‑514/21), PH (C‑515/21) con l’intervento di: Minister for Justice and Equality |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo –
Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedura di consegna tra gli Stati
membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione
facoltativi – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Mandato emesso ai
fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di
“processo terminato con la decisione” – Portata – Prima condanna
accompagnata dalla sospensione – Seconda condanna – Assenza
dell’interessato al processo – Revoca della sospensione – Diritti
della difesa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 –
Violazione – Conseguenze |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 23 marzo 2023 Þ C‑662/21 Booky.fi Oy con l’intervento di: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
(KAVI) |
Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e
36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura d’effetto equivalente
a una restrizione quantitativa – Registrazione di programmi
audiovisivi – Vendita on-line – Normativa di uno Stato membro che
prevede una classificazione per età e un’etichettatura dei programmi – Tutela
dei minori – Registrazioni già assoggettate ad una classificazione e
ad un’etichettatura in un altro Stato membro – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 marzo 2023 Þ C‑100/21 QB c. Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG |
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle
legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE –
Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 –
Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore –
Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola di ricircolo
dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di
azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione –
Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un
impianto di manipolazione illecito – Diritto al risarcimento per illecito
civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo
del risarcimento – Principio di effettività – Articolo 267 TFUE –
Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 16 marzo 2023 Þ C‑174/21 Commissione europea c. Repubblica di Bulgaria sostenuta da: Repubblica di Polonia interveniente, |
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE
– Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un
inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere
le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento
di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza
della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse
ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza
del diritto – Irricevibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 9 marzo 2023 Þ C‑752/21 JP EOOD c. Otdel «Mitnichesko razsledvane i
razuznavane» /MRR/ v TD «Mitnitsa Burgas» con l’intervento di: Okrazhna prokuratura – Haskovo |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013
– Codice doganale dell’Unione – Mezzi di ricorso – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Contrabbando doganale –
Beni appartenenti a un terzo sequestrati nel contesto di un procedimento
amministrativo di carattere penale – Normativa nazionale che esclude tale
terzo dalla categoria delle persone autorizzate ad impugnare la decisione che
irroga la sanzione amministrativa di sequestro ‒ [Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2023 Þ C‑477/21 IH c. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione
dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5
– Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede
un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di
concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2023 Þ C‑268/21 Norra Stockholm Bygg AB c. Per Nycander AB con l’intervento di: Entral AB |
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Liceità del
trattamento – Produzione di un documento contenente dati personali
nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile – Articolo 23,
paragrafo 1, lettere f) e j) – Salvaguardia dell’indipendenza della
magistratura e dei procedimenti giudiziari – Esecuzione delle azioni civili –
Requisiti da rispettare – Presa in considerazione dell’interesse delle
persone di cui trattasi – Ponderazione dei contrapposti interessi in gioco –
Articolo 5 – Minimizzazione dei dati personali – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della
vita privata – Articolo 8 – Diritto alla protezione dei dati personali –
Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di
proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny (Procuratore generale) con l’intervento di: M.C., Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d'urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione
giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell'Aia del
1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Art. 11 – Domanda di ritorno di un
minore – Decisione definitiva che ordina il ritorno di un minore – Normativa
di uno Stato membro che prevede la sospensione di diritto dell'esecuzione di
tale decisione in caso di domanda proposta da talune autorità nazionali ‒
[Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali!] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Þ C‑745/21 L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo –
Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse superiore del
minore – Articolo 16, paragrafo 1 – Persona a carico – Articolo 17,
paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Attuazione da parte di uno Stato
membro – Cittadina di un paese terzo in stato di gravidanza al momento della
presentazione della sua domanda di protezione internazionale – Matrimonio –
Coniuge beneficiario di una protezione internazionale nello Stato membro
interessato – Decisione di rifiuto di trattare la domanda e di trasferire la
richiedente verso un altro Stato membro considerato competente per tale domanda |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Þ C‑349/21 HYA, IP, DD, ZI, SS con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Settore delle
telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata – Direttiva 2002/58 – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla
riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che
autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni
telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave
– Prassi in base alla quale la decisione è redatta secondo un modello di
testo prestabilito e privo di motivazione specifica – Articolo 47, secondo
comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo
di motivazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Commissione europea ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Regno
di Spagna Repubblica italiana ricorrenti in primo grado |
Impugnazione – Regime linguistico – Bando di
concorsi generali per l’assunzione di amministratori incaricati di funzioni
di investigatore e di capi di gruppi di investigatori – Conoscenze
linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi
alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con
l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 –
Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di
trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del
servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” –
Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 16 febbraio 2023 Commissione europea ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Repubblica italiana ricorrente in primo grado, Regno
di Spagna interveniente in primo grado |
Impugnazione – Regime linguistico – Bando di
concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit –
Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del
concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di
comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) –
Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1
– Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione –
Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente
operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Ordinanza
del 15 febbraio 2023 Þ C‑484/22 Bundesrepublik Deutschland c. GS, rappresentato dai
genitori con l’intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim
Bundesverwaltungsgericht |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva
2008/115/CE – Articolo 5, lettere a) e b) – Decisione di rimpatrio adottata
nei confronti di un cittadino di un paese terzo – Cittadino minorenne di un
paese terzo separato dai propri genitori in caso di rimpatrio – Interesse
superiore del minore – Diritto al rispetto della vita familiare |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza del 9
febbraio 2023 Þ C‑402/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, c. S, e E, C c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione
CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già
integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari
di un corrispondente diritto di soggiorno – Decisioni delle autorità
nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che
soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni,
in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave
per un interesse fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di
standstill – Articolo 14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 2 febbraio 2023 Þ C‑372/21 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Deutschland KdöR c. Bildungsdirektion für Vorarlberg |
Rinvio pregiudiziale – Status delle Chiese e
delle associazioni o comunità religiose negli Stati membri in base al diritto
dell’Unione – Articolo 17, paragrafo 1, TFUE – Libertà di stabilimento –
Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità –
Sovvenzioni per un istituto scolastico privato – Richiesta presentata da
un’associazione religiosa stabilita in un altro Stato membro – Istituto
riconosciuto da tale associazione come scuola confessionale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 31 gennaio 2023 Þ C‑158/21 procedimento penale a carico di Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés, Anna Gabriel Sabaté con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido político VOX |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto
europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati
membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell’autorità giudiziaria
emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto di accesso a un giudice
precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato
d’arresto europeo riguardante uno stesso individuo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 26 gennaio 2023 Þ C‑205/21 procedimento penale a carico di V.S. con l’intervento di: Ministerstvo na vatreshnite raboti, Glavna
direktsia za borba s organiziranata prestapnost |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) –
Principi relativi al trattamento dei dati personali – Limitazione delle
finalità – Minimizzazione dei dati – Articolo 6, lettera a) – Chiara
distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone –
Articolo 8 – Liceità del trattamento – Articolo 10 – Trasposizione – Trattamento
di dati biometrici e di dati genetici – Nozione di “trattamento
autorizzato dal diritto dello Stato membro” – Nozione di “strettamente
necessario” – Potere discrezionale – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articoli 7, 8, 47, 48 e 52 – Diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva – Presunzione d’innocenza – Limitazione – Reato
doloso perseguibile d’ufficio – Persone formalmente accusate – Raccolta di
dati fotografici e dattiloscopici, ai fini della loro registrazione, e
prelievo di un campione biologico per l’elaborazione di un profilo del DNA –
Procedimento di esecuzione coercitiva della raccolta – Sistematicità della
raccolta |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 19 gennaio 2023 Þ C‑162/21 Pesticide Action Network Europe ASBL, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN c. État belge, con l’intervento di: Sesvanderhave
SA, Confédération
des Betteraviers Belges ASBL, Société
Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL (Subel), Isera & Scaldis Sugar SA (Iscal Sugar), Raffinerie Tirlemontoise SA |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento
(CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari –
Articolo 53, paragrafo 1 – Situazioni di emergenza fitosanitaria – Deroga –
Ambito di applicazione – Sementi conciate con prodotti fitosanitari –
Neonicotinoidi – Sostanze attive che comportano rischi elevati per le api –
Divieto di immissione sul mercato e di uso all’esterno delle sementi conciate
con prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze attive – Regolamento
di esecuzione (UE) 2018/784 e regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 –
Inapplicabilità della deroga – Protezione della salute umana e animale e
dell’ambiente – Principio di precauzione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza del 19 gennaio 2023 Þ C‑147/21 Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoire Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France c. Ministre de la Transition écologique, Premier ministre |
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle
legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera
circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati
membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di
pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione
dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di
tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 procedimento penale a carico di MV con l’intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio
di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato
membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli
attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al
cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di
una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene
detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso
prima della pronuncia o dell’esecuzione delle condanne nell’altro Stato
membro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C‑323/21, C‑324/21 e C‑325/21 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. B (C‑323/21), F (C‑324/21), e K c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(C‑325/21) |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n.
604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di
protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di
trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della
domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato
giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento
di competenza per l’esame della domanda ‒ [Art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali!] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C-280/21 P.I. c. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza
e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Requisiti per
l’attribuzione dello status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE –
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di
persecuzione – Nozioni di “opinione politica” e di “opinione politica
attribuita” – Tentativi di un richiedente asilo di difendersi, nel suo
paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non statali che agiscono
con modalità illecite e sono in grado di strumentalizzare l’apparato
repressivo dello Stato interessato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C-395/21 D.V. c. M.A |
Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione
di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4,
paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali –
Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto –
Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio
della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale
in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C-356/21 J. K. c. TP S.A. con l’intervento di: PTPA |
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva
2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Condizioni di accesso
al lavoro autonomo – Condizioni di occupazione e di lavoro – Divieto di
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Lavoratore autonomo
che opera sulla base di un contratto d’opera – Risoluzione e mancato rinnovo di
un contratto – Libertà di scegliere un contraente |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C-132/21 BE c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, con l’intervento di: Budapesti Elektromos Művek Zrt. |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento
(UE) 2016/679 – Articoli da 77 a 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo
– Articolazione – Autonomia procedurale – Efficacia delle norme di protezione
stabilite da tale regolamento – Applicazione coerente ed omogenea di tali
norme nell’insieme dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 12 gennaio 2023 Þ C-154/21 RW c. Österreichische Post AG |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso
dell’interessato ai propri dati – Informazioni sui destinatari o sulle
categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati
personali – Limitazioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Þ C-279/21 X c. Udlændingenævnet |
Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione
CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 –
Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare –
Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia
di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di
un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato –
Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame
attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di
tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire
un’integrazione riuscita |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Þ C-237/21 S.M. con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft München |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno
Stato membro da uno Stato terzo per l’estradizione di un cittadino
dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha
esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati
membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva –
Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali –
Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla
prevenzione dell’impunità – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 dicembre 2022 Þ C-61/21 JP c. Ministre de la Transition écologique, Premier ministre |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttive
80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE – Qualità dell’aria
– Valori limite per le particelle in sospensione (PM10) e per il biossido di
azoto (NO2) – Superamento – Piani per la qualità dell’aria – Danni
asseritamente causati ad un singolo dal deterioramento dell’aria risultante
da un superamento di tali valori limite – Responsabilità dello Stato membro
interessato – Condizioni per il sorgere di tale responsabilità –
Requisito che la norma del diritto dell’Unione violata sia preordinata a
conferire diritti ai singoli lesi – Insussistenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 15 dicembre 2022 Þ C-311/21 CM c. TimePartner Personalmanagement GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Occupazione e politica sociale
– Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 5 – Principio
della parità di trattamento – Necessità di garantire, in caso di deroga a
tale principio, la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia
interinale – Contratto collettivo che prevede una retribuzione inferiore a
quella del personale impiegato direttamente dall’impresa utilizzatrice – Tutela
giurisdizionale effettiva – Sindacato giurisdizionale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
dell’8 dicembre 2022 Þ C-731/21 GV c. Caisse nationale d’assurance pension |
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione
delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n.
492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali
– Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile – Normativa
nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità
all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente
costituita e iscritta in un altro Stato membro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 dicembre 2022 Þ C-460/20 TU, RE c. Google LLC |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva
95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di
un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di
una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un
link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte –
Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle
fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature
(“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore
di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e
16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e
responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento
di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul
richiedente la deindicizzazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 novembre 2022 WM (C‑37/20) Sovim SA (C‑601/20) c. Luxembourg Business Registers |
Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo –
Direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 – Modifica
apportata all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), di
quest’ultima direttiva – Accesso del pubblico alle informazioni sulla
titolarità effettiva – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare –
Tutela dei dati personali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 novembre 2022 Þ C-69/21 X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o
degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per
ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –
Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave
– Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel
paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve
essere rinviato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 17 novembre 2022 Þ C-304/21 VT c. Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva
2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6,
paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa
nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei
commissari di polizia – Giustificazioni |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 novembre 2022 Fiat Chrysler Finance Europe e Granducato
di Lussemburgo c. Commission con l’intervento di: Irlanda |
Impugnazione della decisione del Tribunale UE che
ha dichiarato un aiuto del Lussemburgo incompatibile con il mercato interno –
Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere
selettivo – Principio di piena concorrenza – Diritto nazionale
applicabile – Tassazione cosiddetta “normale” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 novembre 2022 Þ C‑873/19 Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland, con l’intervento di: Volkswagen AG |
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di
Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 9, paragrafo 3 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, primo comma – Diritto
a una tutela giurisdizionale effettiva – Associazione per la tutela
dell’ambiente – Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un
giudice nazionale al fine di impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni
veicoli – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
– Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola
per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni
di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di
manipolazione – Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si
giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un
funzionamento sicuro dei veicoli – Stato dell’arte |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 novembre 2022 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. C, B (C‑704/20) e X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑39/21) |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto
fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Presupposti di legittimità del
trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE –
Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità
di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento –
Esame d’ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo
– Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 27 ottobre 2022 Þ C‑129/21 Proximus NV c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 12 – Elenchi telefonici
pubblici e servizi di consultazione degli elenchi telefonici – Consenso
dell’abbonato – Obblighi del fornitore degli elenchi telefonici e dei servizi
di consultazione degli elenchi telefonici – Regolamento (UE) 2016/679 –
Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) –
Articolo 5, paragrafo 2 – Articolo 24 – Obblighi di informazione e
responsabilità del titolare del trattamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 13 ottobre 2022 Þ C‑344/20 L.F. c. S.C.R.L. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2000/78/CE – Quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto delle
discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali –
Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi
manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche – Divieto
che comprende le parole, l’abbigliamento o qualsiasi altro tipo di
manifestazione di tali convinzioni – Abbigliamento con connotazione religiosa |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 22 settembre 2022 Þ C‑159/21 GM c. Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia
di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status
conferito dalla protezione sussidiaria – Revoca dello status – Direttiva
2013/32/UE – Procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della
protezione internazionale – Compromissione della sicurezza nazionale – Presa
di posizione di un’autorità specializzata – Accesso al fascicolo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 20 settembre 2022 procedimenti penali a carico di VD (C‑339/20), SR (C‑397/20) |
Rinvio pregiudiziale – Mercato unico dei servizi
finanziari – Abusi di mercato – Abuso di informazioni privilegiate –
Direttiva 2003/6/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d) – Regolamento
(UE) n. 596/2014 – Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h) – Poteri di
vigilanza e di indagine dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) –
Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l’integrità dei mercati
finanziari dell’Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti
finanziari – Possibilità per l’AMF di chiedere le registrazioni di dati
relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione
elettronica – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni
elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo
52, paragrafo 1 – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Normativa
che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi
al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica
– Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di
una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali
incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 7 settembre 2022 Þ C-624/20 E.K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status
dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Ambito di
applicazione – Cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di
soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera
e) – Soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo – Nozione
autonoma del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 procedimento penale a carico di TL con l’intervento di: Ministério Público |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE
– Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e
articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” –
Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali –
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso
recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 –
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata
dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata –
Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa
traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto
della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale –
Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca –
Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato
con una nullità relativa |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Þ C‑422/21 procedimento Ministero dell’Interno contro TO |
Rinvio pregiudiziale – Richiedenti
protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi
4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati
membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca
delle condizioni materiali di accoglienza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Þ C‑19/21 procedimento I, S c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid |
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 –
Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro
Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta
di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di
detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli
7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Interesse superiore del minore |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 1 agosto 2022 Þ C‑184/20 procedimento OT c. Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija, con l’intervento di: Fondas «Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centras» |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1
– Direttiva 95/46/CE – Articolo 7, lettera c) – Articolo 8, paragrafo 1 –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c),
e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Trattamento
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento – Obiettivo di interesse pubblico – Proporzionalità –
Trattamento di categorie particolari di dati personali – Normativa nazionale
che impone la pubblicazione su Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni
di interessi privati di persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o
di dirigenti di associazioni o di enti percettori di fondi pubblici –
Prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore
pubblico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 14 luglio 2022 procedimenti EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. c. Repubblica d’Austria, Bundesbeschaffung GmbH |
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici –
Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Inapplicabilità ai procedimenti sommari e di
ricorso menzionati all’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE in assenza di
elementi di estraneità – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 33 – Assimilazione
di un accordo quadro a un contratto, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo
2, della direttiva 89/665 – Impossibilità di aggiudicare un nuovo appalto
pubblico qualora sia già stato raggiunto il quantitativo e/o il valore
massimo dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui trattasi fissato
dall’accordo quadro – Normativa nazionale che prevede il pagamento di
spese di accesso alla giustizia amministrativa nel settore degli appalti
pubblici – Obblighi di determinare e di pagare le spese di accesso alla
giustizia prima che il giudice si pronunci su una domanda di provvedimenti
provvisori o su un ricorso – Procedimento opaco di aggiudicazione di appalti
pubblici – Principi di effettività e di equivalenza – Effetto utile – Diritto
a un ricorso effettivo – Direttiva 89/665 – Articoli 1, 2 e 2 bis – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa
nazionale che prevede il rigetto di un ricorso in caso di mancato pagamento
delle spese di accesso alla giustizia – Determinazione del valore stimato di
un appalto pubblico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 14 luglio 2022 Þ C-168/21 procedimento relativo all’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di KL con
l’intervento di: Procureur
général près la cour d’appel d’Angers |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 –
Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 –
Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo –
Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte
costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione
– Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Þ C-261/21 Coca-Cola European Partners Deutschland
GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi
giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva
nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE –
Obbligo del giudice del rinvio di dare piena efficacia all’interpretazione
del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Accesso a un giudice
indipendente e imparziale precostituito per legge – Sentenza di un giudice
nazionale che statuisce in ultimo grado dopo una decisione pregiudiziale
della Corte – Asserita non conformità di tale sentenza con l’interpretazione
del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Normativa nazionale che
impedisce l’introduzione di un ricorso per revocazione avverso tale sentenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Coca-Cola European Partners Deutschland
GmbH c. L.B. (C‑257/21), R.G. (C‑258/21) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Articolo 153 TFUE – Tutela dei lavoratori – Directive 2003/88/CE –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Lavoro notturno – Contratto collettivo
che prevede una maggiorazione retributiva per il lavoro notturno svolto in
modo regolare inferiore a quella fissata per il lavoro notturno svolto in
modo occasionale – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Attuazione del diritto
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 7 luglio 2022 Þ C‑7/21 procedimento LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG c. CB, DF, GH |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti – Regolamento (CE)
n. 1393/2007 – Articolo 8, paragrafo 1 – Termine di una settimana per
esercitare il diritto di rifiuto di ricezione dell’atto – Ordinanza di
esecuzione forzata emessa in uno Stato membro e comunicata in un altro Stato
membro unicamente nella lingua del primo Stato membro – Normativa del primo
Stato membro che prevede un termine di otto giorni per proporre opposizione
avverso tale ordinanza – Termine per l’opposizione che inizia a decorrere
unitamente al termine previsto per esercitare il diritto di rifiuto di
ricezione dell’atto – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 procedimento M.A. con l’intervento di: Valstybės sienos apsaugos tarnyba |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE –
Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 –
Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo
18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva
2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento
– Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento
del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio
dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 Þ C‑105/21 procedimento penale a carico di IR con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli
6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un
ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia
reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto
all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al
momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato
dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale –
Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per
l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona
sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di
esecuzione – Primato del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 30 giugno 2022 Þ C‑625/20 KM c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale –
Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione indiretta
fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede l’incompatibilità di
due o più pensioni di invalidità professionale totale maturate nell’ambito
dello stesso regime legale di sicurezza sociale – Compatibilità di pensioni
di tale tipo quando rientrano in regimi legali di sicurezza sociale distinti
– Accertamento di una discriminazione indiretta sulla base di dati
statistici – Determinazione dei gruppi interessati da confrontare –
Giustificazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 28 giugno 2022 Þ C‑278/20 Commissione europea c. Regno di Spagna |
Inadempimento di uno Stato – Responsabilità
degli Stati membri per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto
dell’Unione – Violazione del diritto dell’Unione imputabile al
legislatore nazionale – Violazione della Costituzione di uno Stato
membro imputabile al legislatore nazionale – Principi di equivalenza
e di effettività |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
del 24 giugno 2022 Þ C‑2/21 procedimento Rzecznik Praw Obywatelskich con l’intervento di: K.S., S.V.D., Prokurator Prokuratury Okręgowej w
Krakowie M.C., Prokuratura Krajowa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Krakowie |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione –
Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero
soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita, rilasciato
dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per
quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due
madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato
civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di
documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine
che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza del 21 giugno 2022 Þ C‑817/19 Ligue des droits humains c. Conseil des ministres |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati
personali – Dati del codice di prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679
– Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione – Direttiva
(UE) 2016/681 – Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra
l’Unione europea e paesi terzi – Facoltà d’includere i dati dei passeggeri
dei voli aerei operati all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di
tali dati – Periodo di conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i
reati gravi – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa
nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti
operati all’interno dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno
dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 9 giugno 2022 Þ C‑673/20 EP c. Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) con l’intervento di: Maire de Thoux |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –
Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in
uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza
– Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia
atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione –
Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli
39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Validità della decisione (UE) 2020/135 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 2 giugno 2022 Þ C‑587/20 Ligebehandlingsnævnet c. HK/Danmark, HK/Privat con l’intervento di: Fagbevægelsens Hovedorganisation |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età –
Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) –
Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di
un’organizzazione di lavoratori – Statuto di tale organizzazione che
prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla
data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 2 giugno 2022 Þ C‑353/20 Skeyes c. Ryanair DAC |
Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo –
Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitore di
servizi di traffico aereo – Decisione di chiudere lo spazio aereo – Esercizio
di prerogative dei pubblici poteri – Utente dello spazio aereo – Compagnie
aeree – Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio
aereo – Articolo 58 TFUE – Libera circolazione dei servizi in materia di
trasporti – Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto a un ricorso effettivo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 19 maggio 2022 Þ C‑569/20 procedimento penale a carico di IR con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di
presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di
rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle
autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in
contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di
ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa ‒
[Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 12 maggio 2022 Þ C‑505/20 RR, JG con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva
2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 –
Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali –
Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto
al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di
ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non
ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del
procedimento penale ‒ [Articolo 17 della Carta dei diritti
fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 12 maggio 2022 Þ C‑426/20 GD, ES c. Luso Temp - Empresa de Trabalho Temporário SA |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia
interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di
trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) – Nozione di
“condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia
interinale” – Indennità dovuta a titolo dei giorni di ferie annuali
retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente in caso di
cessazione del rapporto di lavoro ‒ [Articolo 31 della Carta dei
diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 Þ C‑405/20 EB, JS, DP c. Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) – Parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego [Articolo 23 della Carta dei
diritti fondamentali] – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera c), e
articolo 12 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso –
Regime professionale di previdenza sociale applicabile successivamente alla
data prevista da detto protocollo e da detto articolo 12 – Pensioni di
vecchiaia dei funzionari – Normativa nazionale che prevede un adeguamento
annuale delle pensioni di vecchiaia – Adeguamento decrescente in funzione
dell’importanza dell’importo della pensione di vecchiaia accompagnata da una
completa esclusione di adeguamento oltre una certa soglia – Giustificazioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 Þ C‑265/20 FN c. Universiteit Antwerpen e a. |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro
a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punto 1 – Principio di non
discriminazione – Personale accademico a tempo parziale – Nomina in ruolo
automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un
incarico di insegnamento a tempo pieno – Calcolo della percentuale di un
incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro
a tempo parziale – Insussistenza dei requisiti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
del 5 maggio 2022 Subdelegación del Gobierno en Toledo c. XU (C‑451/19), QP (C‑532/19) |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza
dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la
sua libertà di circolazione – Domanda di carta di soggiorno di un suo
familiare, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo, per il cittadino
dell’Unione, di disporre di risorse sufficienti – Obbligo di convivenza dei
coniugi – Figlio minorenne, cittadino dell’Unione – Legislazione e prassi
nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti
conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 28 aprile 2022 C, CD, c. Syyttäjä |
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Procedura
pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato
d'arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 23,
paragrafo 3 - Necessità di intervento dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione - Articolo 6, paragrafo 2 - Servizi di polizia -
Esclusione - Forza maggiore - Nozione - Ostacoli giuridici alla consegna -
Azioni giudiziarie promosse dalla persona ricercata - Protezione
internazionale - Esclusione - Articolo 23, paragrafo 5 - Scadenza dei termini
previsti per la consegna - Conseguenze - Liberazione - Obbligo di adottare
ogni altra misura necessaria per prevenire la latitanza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza del 28
aprile 2022 Þ C‑86/21 Gerencia Regional de Salud de Castilla y León c. Delia |
Rinvio pregiudiziale – Libera
circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE –
Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità
di trattamento – Sistema nazionale relativo al riconoscimento della
carriera professionale dei professionisti del settore sanitario –
Mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale acquisita
presso i servizi sanitari di un altro Stato membro – Ostacolo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 28 aprile 2022 Þ C‑319/20 Meta Platforms Ireland Limited, già Facebook
Ireland Limited c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. |
Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE)
2016/679 – Articolo 80 – Rappresentanza degli interessati da parte di
un’associazione senza scopo di lucro – Azione rappresentativa intentata da
un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori in assenza di un
mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti di un
interessato – Azione fondata sul divieto delle pratiche commerciali sleali,
sulla violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o sul
divieto di utilizzo di condizioni generali di contratto nulle |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2022 NW c. Landespolizeidirektion Steiermark (C‑368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20) |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Libera circolazione delle persone [Articolo
45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali] – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice
frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del
controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata
massima totale di sei mesi – Normativa nazionale che prevede diversi periodi
successivi di controlli che portano a un superamento di tale durata – Mancata
conformità di una siffatta normativa all’articolo 25, paragrafo 4, del codice
frontiere Schengen nel caso in cui i periodi successivi siano fondati sulla
stessa minaccia o sulle stesse minacce – Normativa nazionale che impone di
esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di
frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione – Mancata conformità di
un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere
Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 26 aprile 2022 Þ C‑401/19 Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea sostenuti da: Regno di Spagna Repubblica francese Repubblica portoghese Commissione europea |
Ricorso di annullamento – Direttiva (UE)
2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in
fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione
e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale –
Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti
online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti
caricati in rete dagli utenti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 7 aprile 2022 Þ C‑236/20 PG c. Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della
Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione Nazionale Giudici di
Pace – ANGDP, RF, GA, GOT Non Possiamo Più Tacere, Unione Nazionale Italiana Magistrati
Onorari – UNIMO |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non
discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati
ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo
ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE –
Articolo 7 – Ferie annuali retribuite ‒ [Articoli 20,
21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 5 aprile 2022 Þ C‑140/20 G.D. c. Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza
delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione
generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati
relativi all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo
giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo
1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e
11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare
gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa
nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 31 marzo 2022 Þ C‑231/21 IA c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl |
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE)
n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del
richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda
di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei
mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un
anno in caso di detenzione – Nozione di “detenzione” – Ricovero coatto
del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con
l’autorizzazione di un giudice |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 29 marzo 2022 Þ C‑132/20 BN, DM, EN c. Getin Noble Bank S.A., con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich |
Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità –
Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo
19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale
effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice
precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è
stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo
politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di
funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della
magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla
quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare
l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e
indipendente ai sensi del diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 24 marzo 2022 PJ c. Ufficio dell’Unione europea per la
proprietà intellettuale |
Impugnazione – Principi del diritto
dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti
dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la
qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di
indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno
studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 24 marzo 2022 Þ C‑245/20 X, Z c. Autoriteit persoonsgegevens |
Rinvio pregiudiziale – Tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo –
Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle
autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento
giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati
personali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 marzo 2022 Þ C‑117/20 bpost SA c. Autorité belge de la concurrence con l’intervento di: Publimail SA, Commissione europea |
Rinvio pregiudiziale – Concorrenza –
Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di
servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di
regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità
nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in
idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem –
Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento
di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 marzo 2022 Þ C‑302/20 sig. A c. Autorité des marchés financiers (AMF) |
invio pregiudiziale – Mercato unico dei
servizi finanziari – Abuso di mercato – Direttive 2003/6/CE e
2003/124/CE – “Informazione privilegiata” – Nozione –
Informazione avente “carattere preciso” – Informazione sull’imminente
pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato
concernenti un emittente di strumenti finanziari – Carattere illecito
della comunicazione di un’informazione privilegiata – Eccezioni –
Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 10 – Comunicazione di
un’informazione privilegiata durante il normale esercizio di una
professione – Articolo 21 – Comunicazione di un’informazione
privilegiata ai fini dell’attività giornalistica – Libertà di stampa
e libertà di espressione – Comunicazione da parte di un giornalista
ad una fonte abituale di un’informazione relativa all’imminente pubblicazione
di un articolo di stampa ‒ [Articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2022 Þ C‑519/20 Procedimento nei confronti di K con l’intervento di: Landkreis Gifhorn |
Rinvio pregiudiziale – Politica di
immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini
dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Effetto
diretto – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione –
Trattenimento in un istituto penitenziario – Presupposti – Articolo
18 – Situazione di emergenza – Nozione – Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato
giurisdizionale effettivo |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2022 Þ C‑177/20 «Grossmania» Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Kft. c. Vas Megyei Kormányhivatal |
Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto
dell’Unione – Primato – Effetto diretto – Leale
cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo
63 TFUE – Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale –
Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una
norma del diritto dell’Unione – Obbligo di conferire piena efficacia al
diritto dell’Unione – Obbligo, in capo al giudice nazionale, di
disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come
interpretato dalla Corte – Decisione amministrativa divenuta definitiva
in assenza di un ricorso giurisdizionale – Principi di equivalenza e di
effettività – Responsabilità dello Stato membro ‒ [Articolo 17
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
dell’8 marzo 2022 Þ C‑205/20 NE c. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld con l’intervento di: Finanzpolizei Team 91 |
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione
dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE –
Articolo 20 – [Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea] Sanzioni – Proporzionalità – Effetto
diretto – Principio del primato del diritto dell’Unione |
Corte di
Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Ordinanza
del 1 marzo 2022 Milis Energy e a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del
regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 16 e 17 – Principi
della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento –
Trattato sulla Carta dell’energia – Articolo 10 –
Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3,
lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 24 febbraio 2022 Þ C‑389/20 CJ c. Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) |
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE –
Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso – Collaboratori domestici – Tutela contro la disoccupazione –
Esclusione – Particolare svantaggio per i lavoratori di sesso femminile –
Obiettivi legittimi di politica sociale – Proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Procedimenti relativi all’esecuzione di
mandati d’arresto europei emessi nei confronti di X (C‑562/21 PPU) Y (C‑563/21 PPU) |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto
europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 –
Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma –
Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate
– Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità
giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se
sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un
mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Þ C‑430/21 Procedimento promosso da RS |
Rinvio pregiudiziale – Stato di
diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione –
Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al
diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla
costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato –
Procedimenti disciplinari |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 febbraio 2022 Þ C‑483/20 XXXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in
materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità
di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da
un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un
altro Stato membro, mentre il figlio minorenne di tale cittadino,
beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo
Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita
familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore –
Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti
fondamentali a motivo dell’inammissibilità della domanda di protezione
internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo
2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento
dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 10 febbraio 2022 Þ C‑485/20 XXXX c. HR Rail SA |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità
– Licenziamento di un lavoratore divenuto definitivamente inidoneo ad
esercitare le funzioni essenziali del suo posto di lavoro – Agente che
effettua un tirocinio nel quadro della sua assunzione – Articolo 5 –
Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo di riassegnazione a un altro
posto di lavoro – Ammissione con riserva di non integrare un onere
sproporzionato per il datore di lavoro
[Articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 18 gennaio 2022 Þ C‑118/20 JY c. Wiener Landesregierung |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza
dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Ambito di
applicazione – Rinuncia alla cittadinanza di uno Stato membro per
ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro conformemente alla garanzia
da parte di quest’ultimo di naturalizzare l’interessato – Revoca di
tale garanzia per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza –
Principio di proporzionalità – Situazione di apolidia |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 13 gennaio 2022 Þ C‑282/19 YT et a. c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania con l’intervento di: Federazione GILDA-UNAMS |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 1999/70/CE – [Articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio generale di non
discriminazione in base alla religione] - Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Insegnanti di
religione cattolica – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione
del rinnovo di simili contratti – Fabbisogno permanente di personale supplente |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 13 gennaio 2022 Repubblica federale di Germania e a. c. Commissione europea |
Impugnazione – Ricorso di
annullamento – Ambiente – Omologazione dei veicoli a
motore – Regolamento (UE) 2016/646 – Emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (EUR6) – Fissazione, per le emissioni
di ossidi di azoto, dei valori massimi (NTE) durante le prove in condizioni
reali di guida (RDE) – Articolo 263, quarto comma, TFUE –
Ricevibilità di un ricorso – Ente infrastatale titolare di poteri in
materia di tutela dell’ambiente concernenti la limitazione della circolazione
di taluni veicoli – Condizione secondo la quale il ricorrente deve
essere direttamente interessato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 21 dicembre 2021 Þ C‑497/20 Randstad Italia SpA c. Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di
stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione –
Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e
3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa
di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte,
dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi
giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale
supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 14 dicembre 2021 Þ C‑490/20 V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» |
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –
[Articoli 7, 9, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali e]
Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno
nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei
suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa
due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine
di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in
assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo –
Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta
d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro
d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2021 Procedimento
penale a carico di IS |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo
5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva
2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali –
Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto
all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla
traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo
267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una
decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento
disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare
illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 23 novembre 2021 Consiglio
dell’Unione europea procedimento
in cui l’altra parte è: Hamas |
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza
comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive
adottate nei confronti di determinate persone ed entità – Congelamento
dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento
(CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco
delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti
terroristici – Motivazione individuale notificata all’organizzazione e
contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a
carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale –
Articolo 297, paragrafo 2, TFUE |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2021 Procedimenti
penali a carico di WB e altri con
l’intervento di: Prokuratura
Krajowa |
Rinvio pregiudiziale – Stato di
diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la
possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso
organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi –
Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici
distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 –
Presunzione d’innocenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 16 novembre 2021 Þ C‑821/19 Commissione
europea c. Ungheria |
Ricorso per inadempimento – Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttive
2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione
internazionale – Motivi di inammissibilità – Nozioni di “paese
terzo sicuro” e di “paese di primo asilo” – Sostegno offerto ai
richiedenti asilo – Configurazione come reato – Divieto di
ingresso nella zona frontaliera dello Stato membro interessato |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 11 novembre 2021 Þ C‑852/19 procedimento
penale a carico di Ivan
Gavanozov |
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine
europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 –
Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione –
Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e
l’audizione di testimoni mediante videoconferenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 9 novembre 2021 Þ C‑91/20 LW c. Bundesrepublik
Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in
materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE –
Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere
mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di
asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione
internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un
genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’unità
del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza
del 2 settembre 2021 Þ C‑854/19 Vodafone
GmbH, c. Bundesrepublik
Deutschland |
Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche
– Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta
– Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3,
paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano
l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo
di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di
attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria
supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Esclusione della “tariffa zero”
in caso di roaming |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 2 settembre 2021 Þ C‑350/20 O.D.
et al. c. Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) con
l’intervento di: Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
Rinvio pregiudiziale – [ Articolo 34
della Carta dei diritti fondamentali ] Direttiva 2011/98/UE –
Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso
unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento –
Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 –
Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni
di maternità e di paternità – Prestazioni familiari –
Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari
di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno
di maternità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 Þ C‑791/19 Commissione
europea c. Repubblica
di Polonia |
Inadempimento di uno Stato membro - Regime disciplinare
applicabile ai giudici - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione -
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea - Infrazioni disciplinari
derivanti dal contenuto delle decisioni giudiziarie – Corti o tribunali
disciplinari indipendenti istituiti dalla legge - Rispetto di un termine
ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari -
Articolo 267 TFUE - Limitazione del diritto o dell'obbligo dei giudici
nazionali di sottoporre alla Corte di giustizia domande di pronuncia
pregiudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 IX c. WABE
eV (C‑804/18), e MH Müller Handels GmbH c. MJ (C‑341/19) |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni
fondate sulla religione o sulle convinzioni personali – Norma
interna di un’impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi
segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare
segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni –
Discriminazione diretta o indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento
della libertà di religione e di altri diritti fondamentali –
Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro –
Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno economico subito dal datore
di lavoro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 15 luglio 2021 Þ C‑795/19 XX c. Tartu
Vangla |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di
discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 – Normativa
nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti
penitenziari – Non conformità alle soglie minime di percezione sonora
richieste – Impossibilità assoluta di mantenere le funzioni |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2021 Frank Peterson c. Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany
GmbH (C‑682/18), e Elsevier
Inc. c. Cyando
AG (C‑683/18) |
Rinvio pregiudiziale – Proprietà
intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa
a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di
una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità
del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse
dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE –
Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al
pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 –
Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata
conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale
condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 22 giugno 2021 Þ C‑439/19 B con l’intervento di: Latvijas Republikas Saeima |
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –
Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa
nazionale che prevede l’accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti
di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità –
Nozione di “dati personali relativi a condanne penali e reati” –
Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di
accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d’informazione –
Conciliazione con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e
alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati –
Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia
pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato
membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non
compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del
diritto dell’Unione e della certezza del diritto |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 giugno 2021 Þ C-645/19 Facebook
Ireland Ltd., Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA c. Gegevensbeschermingsautoriteit |
Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento
(UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali –
Meccanismo dello “sportello unico” – Cooperazione leale ed efficace tra
le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in
sede giudiziale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 3 giugno 2021 Þ C-914/19 Ministero
della Giustizia c. GN nei
confronti di: HM, JL, JJ |
Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Principio della parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE –
Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata
sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per
l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 18 maggio 2021 Asociaţia « Forumul
Judecătorilor din România » c. Inspecţia
Judiciară (C‑83/19), Asociaţia
« Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor » c. Consiliul
Superior al Magistraturii (C‑127/19), PJ
c. QK (C‑195/19), SO
c. TP et a. (C‑291/19), Asociaţia
« Forumul Judecătorilor din România », Asociaţia
« Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor », OL c. Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Procurorul General al României (C‑355/19), et
AX c. Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19) |
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Trattato di
adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea -
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania - Artt. 37 e 38 - Misure appropriate - Meccanismo di
cooperazione e di verifica dei progressi compiuti dalla Romania per
rispettare determinati parametri di riferimento in materia di riforma
giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Decisione 2006/928/CE - Natura
ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e di verifica nonché
delle relazioni elaborate dalla Commissione sulla sua base - Stato di
diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Art. 19, n. 1, lett. b),
del Trattato di adesione Stato di diritto - Articolo 19, Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Leggi d'urgenza e
ordinanze governative adottate in Romania nel 2018 e nel 2019 relative
all'organizzazione del sistema giudiziario e alla responsabilità dei giudici
- Nomina ad interim ai posti di alto livello dell'Ispettorato giudiziario -
Istituzione presso la Procura di una sezione incaricata di indagare sui reati
commessi all'interno del sistema giudiziario - Responsabilità patrimoniale
dello Stato e responsabilità personale dei giudici per gli errori giudiziari |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 20 aprile 2021 Þ C-896/19 Repubblika c. Il-Prim
Ministru con
l’intervento di: WY |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione
europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione
all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori
dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo
19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza
dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere
del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in
magistratura |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Federazione nazionale delle imprese
elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C‑798/18), Athesia Energy Srl e a. (C‑799/18) c. Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE)
SpA nei confronti di: Elettricità Futura Unione delle
imprese elettriche italiane, Confederazione generale
dell’agricoltura italiana - Confagricoltura |
Rinvio
pregiudiziale – Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Principi della certezza del diritto e
della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell’energia –
Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3,
lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili –
Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di
un regime di sostegno |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Þ C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen c. Braathens
Regional Aviation AB |
Rinvio
pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo
7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso
per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione – Ottemperanza
del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte
del medesimo, della sussistenza dell’asserita discriminazione – Nesso
tra il risarcimento versato e l’asserita discriminazione – Articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali
nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi
sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa
del ricorrente |
Corte
di Giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) Sentenza del 15 aprile 2021 Þ C-194/19 H.A. c. État belge |
Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale –
Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi
successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale
effettiva [ Articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ] |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza
del 15 aprile 2021 Þ C-511/19 AB c. Olympiako
Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Principio
di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età –
Lavoratori collocati in riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro
contratto di lavoro – Riduzione retributiva e riduzione o perdita
dell’indennità di licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del
settore pubblico prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione
delle spese retributive del settore pubblico – Articolo 6, paragrafo
1 – Finalità legittima di politica sociale – Situazione di crisi
economica |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza
del 25 marzo 2021 Armando Carvalho e a. c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione
europea |
Appello – Azione per annullamento e per danni – Ambiente
– Quadro 2030 per il clima e l’energia – Quarto paragrafo dell’Articolo 263
TFUE – Legittimazione ad agire ‒ Assenza di un “interesse individuale” ‒
Carta dei diritti fondamentali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza
del 17 marzo 2021 Þ C-652/19 KO c. Consulmarketing SpA, in fallimento con l’intervento di: Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) |
[ Ambito di applicazione della Carta dei diritti
fondamentali ] Rinvio pregiudiziale – Politica
sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non
discriminazione – Ragioni oggettive che giustificano un trattamento
diverso dei lavoratori a tempo determinato – Direttiva 98/59/CE –
Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da
accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo
illegittimo – Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai
contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in
vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale
data |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Sentenza
dell’11 marzo 2021 Þ C-112/20 M.A. c. État belge |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE –
Articolo 5 – Decisione di rimpatrio – Padre di un minore cittadino dell’Unione
europea – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore in
sede di adozione della decisione di rimpatrio ‒Articoli 24 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza
del 10 marzo 2021 PI |
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale
d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto
europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1,
lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno
Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una
misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di
controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata –
Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 2 marzo 2021 Þ C-746/18 H.K. con l’intervento di: Prokuratuur |
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati
personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva
2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche –
Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli
7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Normativa che prevede la conservazione
generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati
relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni
elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per
finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale –
Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel
quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 2 febbraio 2021 Þ C-481/19 DB c. Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) nei confronti di: Presidente del Consiglio dei ministri |
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle
legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento
(UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni
amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le
autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e
di non contribuire alla propria incolpazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 28 gennaio 2021 Þ C-649/19 IR con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura |
[Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti
fondamentali] Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria
in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione
dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI –
Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti
al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa –
Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata
in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
del 17 dicembre 2020 Þ C-808/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento di uno Stato – Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia – Politiche relative ai controlli alle frontiere,
all’asilo e all’immigrazione – Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE
– Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale –
Accesso effettivo – Procedura di frontiera – Garanzie procedurali –
Soggiorno obbligatorio in zone di transito – Trattenimento – Rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Ricorsi proposti
contro le decisioni amministrative che respingono la domanda di protezione
internazionale – Diritto di rimanere nel territorio |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) Ordinanza
del 10 dicembre 2020 Þ C-220/20 XX c. OO nei confronti di: WW, XC, VS |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2,
e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Stato di emergenza
sanitaria nazionale – Continuità dell’attività giudiziaria – Rinvio
delle udienze – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di
fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché
riguardo alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle
questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 25 novembre 2020 Þ C-303/19 Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) c. VR |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva
2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di
trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro
che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i
familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio
di tale Stato membro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
del 25 novembre 2020 Þ C-302/19 Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) c. WS |
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE –
Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico –
Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza
sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la
determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del
titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato
membro |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza del 18
novembre 2020 Þ C-463/19 Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de
la Moselle c. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle con
l’intervento di: Mission
nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale |
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –
Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 14 e 28 –
Contratto collettivo nazionale che riconosce il diritto a un congedo
conseguente al congedo legale di maternità per le lavoratrici che si
prendono cura in prima persona del proprio figlio – Esclusione del diritto a
tale congedo per i lavoratori di sesso maschile – Tutela della lavoratrice
con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua
condizione di maternità – Presupposti d’applicazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza del 10 novembre 2020 Þ C‑644/18 Commissione c. Italia |
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva
2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e
allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite
applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati
italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento
“il più breve possibile” – Misure appropriate |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 6 ottobre
2020 Þ C-66/18 Commissione c. Ungheria |
Inadempimento - Ricevibilità - Competenza della
Corte - Accordo generale sugli scambi di servizi - Articolo XVI - Accesso al
mercato - Elenco di impegni specifici - Condizione relativa all'esistenza di
un'autorizzazione - Articolo XX, paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento
nazionale - Prestatore di servizi con sede legale in uno Stato terzo -
Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la
fornitura di servizi di istruzione superiore nel suo territorio - Requisito
relativo alla conclusione di un accordo internazionale con la sede del
fornitore - Obbligo di fornire formazione nella sede del fornitore - Modifica
delle condizioni di concorrenza a vantaggio dei fornitori nazionali -
Giustificazione - Ordine pubblico - Prevenzione di pratiche ingannevoli -
Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Direttiva 2006/123 / CE -
Servizi nel mercato interno - Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera
prestazione di servizi questi - Esistenza di una restrizione -
Giustificazione - Ragioni imperative di interesse pubblico - Ordine pubblico
- Prevenzione di pratiche ingannevoli - Elevato livello di qualità
dell'insegnamento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 13 - Libertà accademica - Articolo 14, comma 3 - Libertà di
costituire istituti di istruzione - Articolo 16 - Libertà di esercizio
dell'impresa - Articolo 52, comma 1 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 15 settembre 2020 Telenor
Magyarország Zrt. c. Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, |
Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche
– Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta
– Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Diritto di accedere
alle applicazioni e ai servizi, nonché di utilizzarli – Diritto di fornire
applicazioni e servizi – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di
pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali
– Nozioni di “accordi”, di “pratiche commerciali”, di “utenti finali” e di
“consumatori” – Valutazione dell’esistenza di una limitazione all’esercizio
dei diritti degli utenti finali – Modalità – Articolo 3, paragrafo 3 –
Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità
di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Divieto di misure di
blocco e di rallentamento del traffico – Eccezioni – Pratiche commerciali
consistenti nell’offrire pacchetti che prevedono che i clienti che li
sottoscrivono acquistino un piano tariffario che conferisce loro il diritto
di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati, senza che da
tale volume sia detratto l’utilizzo di talune applicazioni e di taluni
servizi specifici soggetti a “tariffa zero”, e che essi possano, una volta
esaurito detto volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali
applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli
altri servizi sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza 3 settembre 2020 Þ C-719/18 Vivendi
c. Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni nei confronti di: Mediaset SpA |
Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche
– Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di
stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 –
Normativa nazionale che vieta ad un’impresa dotata di un significativo potere
di mercato in un settore di raggiungere una “rilevante dimensione economica”
in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle
comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore
delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di
regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate
– Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel
settore delle comunicazioni elettroniche |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) Ordinanza 4 giugno 2020 Þ C-32/20 TJ c. Balga
Srl |
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53,
paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 30
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela in
caso di licenziamento ingiustificato – Articoli 20, 21, 34 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali – Direttiva 98/59/CE –
Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da
accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo
ingiustificato per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
licenziare – Insussistenza di una situazione di attuazione del diritto
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali – Inapplicabilità della Carta dei diritti
fondamentali – Incompetenza manifesta |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza 2 aprile 2020 Þ C-715/17, C-718/17 e C-719/17 Commissione
c. Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia |
Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE)
2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna
di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica
italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri –
Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura
di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a
intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti
protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel
loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione
– Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine
pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo
72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 24 ottobre 2018 Þ C-234/17 XC, YB e ZA c. Austria |
Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto
dell’Unione – Leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di
equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che prevede un mezzo di
impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di
violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Obbligo di estendere tale procedura
ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto
dell’Unione europea – Insussistenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 24 settembre 2019 Þ C‑507/17 Google LLC, succeduta alla Google
Inc., c. Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) con l’intervento di: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de
la presse, Microsoft
Corp., Reporters
Committee for Freedom of the Press e altri, Article 19 e altri, Internet Freedom Foundation
e altri, Défenseur des droits |
Rinvio
pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE)
2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei
siti web – Portata territoriale del diritto alla deindicizzazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 14 maggio 2019 M c. Ministerstvo
vnitra (C‑391/16), e X (C‑77/17), X (C‑78/17) c. Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica
d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE –
Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Rifiuto del
riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la
sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante –
Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Articolo
6, paragrafo 3, TUE – Convenzione di Ginevra |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 20 marzo 2018 Enzo
Di Puma c. Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C‑596/16) e Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) c. Antonio
Zecca (C‑597/16) |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Abuso di informazioni
privilegiate – Sanzioni – Normativa nazionale che applica una
sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti –
Autorità di cosa giudicata di una sentenza penale definitiva in un
procedimento amministrativo – Sentenza penale definitiva che pronuncia
l’assoluzione in un procedimento per abuso di informazioni
privilegiate – Effettività delle sanzioni – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio
del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa –
Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in
idem – Presupposti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 20 marzo 2018 Þ C-537-16 Garlsson
Real Estate SA, in liquidazione, Stefano
Ricucci, Magiste
International SA c. Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del
mercato – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione
amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 –
Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione
amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52,
paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem –
Presupposti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 20 marzo 2018 Þ C-524-15 Menci
Luca c. Procura
della Repubblica |
Rinvio
pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva
2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni –
Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione
penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in
idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di
uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate
al principio del ne bis in idem – Presupposti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 20 dicembre 2017 Þ C-434-15 Asociación Profesional
Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi nel
settore dei trasporti – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno –
Direttiva 2000/31/CE – Direttiva 98/34/CE – Servizi della società
dell’informazione – Servizio d’intermediazione che consente, mediante
un’applicazione per smartphone, di mettere in contatto dietro retribuzione
conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone
che intendono effettuare spostamenti in aerea urbana – Requisito di
un’autorizzazione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 5 dicembre 2017 Þ C-42-17 M.A.S., M.B. con l’intervento di: Presidente del Consiglio dei Ministri |
Rinvio
pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre
2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento
penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto
(IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che
possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi
finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi
disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti
agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei
reati e delle pene |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 6 settembre 2017 Repubblica
Slovacca e Ungheria c. Consiglio
dell’Unione europea |
Ricorso
di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in
materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e
della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un
afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni
Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli
altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78,
paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di
applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289,
paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione
europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15,
paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali –
Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di
una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno
al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE –
Principi di certezza del diritto e di proporzionalità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 26 luglio 2017 Þ C-112-16 Persidera
SpA c. Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni Ministero
dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti |
Rinvio
pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Servizi di
telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE –
Parità di trattamento – Determinazione del numero di radiofrequenze
digitali da concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenze
analogiche – Presa in considerazione di radiofrequenze analogiche
utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero di
radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali
ottenute |
Corte di Giustizia dell’Unione europea
(Quarta Sezione) Sentenza 26 luglio 2017 Þ C-560-15 Europa
Way Srl, Persidera
SpA c. Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni Ministero
dello Sviluppo economico Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ministero
dell’Economia e delle Finanze |
Rinvio
pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica –
Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/77/CE – Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la
diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e
televisivi – Annullamento di una procedura di selezione gratuita
(“beauty contest”) in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura
con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale –
Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Previa
consultazione – Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 5 aprile 2017 Massimo Orsi (C 217/15) Luciano Baldetti (C 350/15) |
Rinvio
pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 2 e 273 — Normativa nazionale che prevede una sanzione
amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi
all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto — Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in
idem — Identità della persona imputata o sanzionata — Insussistenza |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 14 marzo 2017 Þ C-157-15 Samira
Achbita, Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento
– Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali –
Regolamento interno di un’impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul
luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa –
Discriminazione diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto
posto ad una dipendente di indossare il velo islamico |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 19 aprile 2016 Þ C-441-16 Dansk
Industri (DI), per conto della Ajos A/S c. Successione
Karsten Eigil Rasmussen |
Rinvio
pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Direttiva 2000/78/CE – Principio della non discriminazione in ragione
dell’età – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello
Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati –
Bilanciamento di diversi diritti e principi – Principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza 17 dicembre 2015 Þ C-419-14 WebMindLicenses Kft. c. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt
Adó- és Vám Főigazgatóság |
Rinvio
pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE –
Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 – Luogo della prestazione di servizi resi per
via elettronica – Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una
costruzione priva di effettività economica – Abuso di diritto – Regolamento
(UE) n. 904/2010 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
– Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 – Diritti
della difesa – Diritto al contraddittorio – Utilizzo da parte dell’amministrazione
tributaria di prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo
e non concluso all’insaputa del soggetto passivo – Intercettazioni di
telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 6 ottobre 2015 Þ C-362-14 Maximillian Schrems c. Data Protection Commissione con l’intervento di: Digital Rights Ireland Ltd |
Rinvio
pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – Articoli 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 25 e 28 –
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Decisione 2000/520/CE –
Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione
inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati
trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle autorità
nazionali di controllo. |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 1 ottobre 2015 Þ C-290-14 Skerdjan
Celaj |
Rinvio
pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva
2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso
per un periodo di tre anni – Violazione del divieto di ingresso –
Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza – Pena detentiva
in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale – Compatibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Sentenza 17 settembre 2015 Þ C-416-14 Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA c. Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale Ufficio Controlli Belluno Agenzia Entrate – Direzione
Provinciale Ufficio Controlli Vicenza |
Rinvio
pregiudiziale – Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di
comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l’impiego delle
apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di
abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento
differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 8 settembre 2015 Þ C-105-14 Ivo
Taricco e altri |
Rinvio
pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul
valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede
termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati
– Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo
per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto
interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal
diritto dell’Unione |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Seconda Sezione) Sentenza 2 settembre 2015 Þ C-309-14 Confederazione
Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale
Assistenza (INCA) c. Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e
delle Finanze |
Rinvio
pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario
obbligatorio – Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto
per ottenere la carta d’identità nazionale – Lesione dei principi della
direttiva 2003/109/CE |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 15
gennaio 2014 Þ C-176-12 Association de médiation
sociale c. Union locale des syndicats CGT,
Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches du Rhône, Confédération
générale du travail (CGT) |
Politica
sociale – Direttiva 2002/14/CE – Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea – Articolo 27 – Subordinazione della creazione di
organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate
soglie di lavoratori impiegati – Calcolo delle soglie – Normativa nazionale
contraria al diritto dell’Unione – Ruolo del giudice nazionale |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 18 dicembre 2014 Þ C‑364/13 International Stem Cell
Corporation c. Comptroller General of
Patents, Designs and Trade Marks |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 98/44/CE – Articolo 6, paragrafo 2,
lettera c) – Protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche – Attivazione partenogenetica di ovociti –
Produzione di cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità –
Esclusione delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o
commerciali” – Nozioni di “embrione umano” e di “organismo tale da dare
avvio al processo di sviluppo di un essere umano” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 11 dicembre 2014 Þ C‑212/13 František
Ryneš c. Úřad pro ochranu
osobních údajů |
Rinvio
pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento
dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico” |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) Sentenza 26 novembre 2014 Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni
(C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca con l’intervento di: Federazione Gilda-Unams, Federazione
Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL), Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL) e Fortuna Russo c. Comune di Napoli (C-63/13) e Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano
Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (C-418/13) |
Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a
tempo determinato – Insegnamento – Settore pubblico –
Supplenze di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento di
procedure concorsuali – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione
del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Nozione di
“ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Sanzioni –
Divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato –
Assenza di diritto al risarcimento del danno |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione) Sentenza
11
settembre 2014 Þ C‑112/13 A c. B e
altri |
Articolo
267 TFUE – Costituzione nazionale – Procedimento incidentale di controllo di
legittimità costituzionale obbligatorio – Esame della conformità di una legge
nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale –
Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale – Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del
convenuto sul territorio di uno Stato membro – Proroga di competenza in caso
di comparizione del convenuto – Curatore del convenuto in absentia |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
17 luglio 2014 Angelo
Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi c.
Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Macerata |
Rinvio
pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Accesso alla
professione di avvocato – Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo
dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano
acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato
membro – Abuso del diritto |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 5 giugno 2014 Þ C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd c. Newspaper Licensing Agency Ltd e al. |
Diritti
d’autore – Società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5,
paragrafi 1 e 5 – Riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Realizzazione di
copie di un sito Internet sullo schermo e nella cache del disco fisso durante
la navigazione in Internet – Atto di riproduzione temporaneo – Atto
transitorio o accessorio – Parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico – Utilizzo legittimo – Rilievo economico proprio |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 26
febbraio 2013 Þ C-617/10 Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson |
Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Ambito di applicazione — Articolo 51 —
Attuazione del diritto dell’Unione — Repressione di comportamenti lesivi di
una risorsa propria dell’Unione — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem
— Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, amministrativo e
penale, per sanzionare la medesima infrazione — Compatibilità |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 13 maggio
2014 Þ C-131/12 Google Spain SL e
Google Inc c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González |
Dati
personali – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in
siti web – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Portata degli
obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8 |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 8 aprile
2014 Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for Communications e a. |
Comunicazioni
elettroniche - Direttiva 2006/24/CE - Servizi disponibili al pubblico di
comunicazione elettronica o di reti pubbliche di comunicazione dei servizi -
Conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di tali
servizi - Validità - Artt. 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) Ordinanza
12 dicembre 2013 Þ C-50-13 Rocco
Papalia c.
Comune
di Aosta |
Politica
sociale – Direttiva 1999/70/CE– Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato – Settore pubblico – Successione di contratti – Abuso –
Risarcimento del danno – Condizioni per il risarcimento in caso di
apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro – Principi di
equivalenza ed effettività» |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
7 novembre 2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X (C‑199/12) e Y (C‑200/12) e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel (C‑201/12) con l’intervento
di: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (da
C‑199/12 a C‑201/12) |
Direttiva
2004/83/CE – status di rifugiato o di beneficiario della protezione
sussidiaria – Orientamento sessuale – Nozione di “atti di persecuzione” –
Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza
4 luglio 2013 Þ C-312-11 Commissione
c.
Italia |
Inadempimento
di uno Stato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione
di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione
insufficienti |
Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza
26 febbraio 2013 Þ C-399-11 Stefano
Melloni c.
Ministerio
Fiscal |
Cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di
consegna tra Stati membri –Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione
della sentenza |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Quarta Sezione) Sentenza 7 marzo
2013 Þ C-607/11 ITV Broadcasting
Ltd, e al. c. TVCatchup Ltd |
Diffusione via Internet, da parte di un
terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” –
Comunicazione al pubblico |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza 6 dicembre
2012 Þ C-430/11 Md Sagor |
Rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno o ingresso è irregolare – Normativa nazionale
che prevede l’applicazione di una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione
immediatamente eseguibile come sanzione penale – Direttiva 2008/115/CE
– compatibilità – Normativa
nazionale che preveda di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di
paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che
l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia
possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori da tale Stato membro–
Direttiva 2008/115/CE – incompatibilità |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Prima Sezione) Sentenza 13
dicembre 2012 Þ C-215/11 Iwona Szyrocka c. SiGer Technologie
GmbH |
Procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento – Domanda d’ingiunzione che non rispetta i
requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale – Esaustività dei
requisiti che la domanda deve rispettare – Possibilità di richiedere gli
interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale – Regolamento
(CE) n. 1896/2006 – |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Grande Sezione) Sentenza 27
novembre 2012 Italia c. Commissione europea |
Regime linguistico – Bandi di
concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti –
Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Lingua delle prove -
Obbligo del multilinguismo |
Corte di Giustizia
dell’Unione europea (Sesta Sezione) Sentenza 18 ottobre
2012 Þ C-302/11 Valenza e altri c. Autorità Garante
della Concorrenza e del mercato |
Contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza –
Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico,
di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità
– Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti
nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non
discriminazione |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee (Grande Sezione) Sentenza 10 maggio
2011 Þ C-147/08 Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg |
Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Principi generali del diritto
dell’Unione; Ambito di applicazione; Nozione di “retribuzione”; Regime di
previdenza professionale sotto forma di pensione complementare di vecchiaia
per gli ex dipendenti di un ente locale ed i loro superstiti; Metodo di
calcolo di tale pensione più favorevole ai beneficiari coniugati rispetto a
quelli che vivono nell’ambito di un’unione civile registrata; Discriminazione
fondata |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee (Prima Sezione) Sentenza del 14
ottobre 2004 Þ C-36/02 Omega Spielhallen
und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin
der Bundesstadt Bonn |
Libera prestazione dei servizi –
Libera circolazione delle merci – Restrizioni – Ordine pubblico – Dignità
umana – Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale –
“Giocare ad uccidere |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee (Quinta Sezione) Sentenza del 12
dicembre 1996 X. |
Direttiva
90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di
salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali - Nozione di lavoratore - Esame degli occhi e della vista -
Nozione di posto di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 - Portata degli
obblighi sanciti dagli artt. 4 e 5 |
Corte di Giustizia delle
Comunità europee Sentenza del 19
gennaio 1999 Þ C-348/96 Donatella Calfa |
Libera
circolazione delle persone - Libera prestazione dei servizi - Deroghe -
Motivi di ordine pubblico - Condanna penale per uso di stupefacenti - Divieto
automatico e permanente di soggiorno pronunciato nei confronti di cittadini
comunitari - Inammissibilità |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee Sentenza del 2
febbraio 1989 Þ C-186/87 Cowan |
Diritto
comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione a causa
della cittadinanza - Risarcimento da parte dello Stato di chi abbia subito
aggressioni - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati
membri che fruiscono della libertà di circolazione, in particolare in quanto
destinatari di servizi - Divieto |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee Sentenza del 28
ottobre 1975 Þ C-36/75 Roland Rutili c. Ministre de
l’intérieur |
Nozione
di ordine pubblico nel contesto comunitario - possibilità fare ricorso a tale
nozione per derogare ai principi fondamentali della parita di trattamento e
della libera circolazione dei lavoratori - necessaria interpretazione di tale
nozione in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non possa essere
determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle
istituzioni comunitarie – diritti dei cittadini degli Stati membri di entrare
nel territorio di un altro Stato membro, di soggiornarvi e di spostarsi
nell’ambito di esso - possibilità di limitare tali diritti solo nell’ipotesi
di minaccia effettiva ed abbastanza grave per l’ordine pubblico -legittimita
dei provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico – sua valutazione alla luce
dell’intera normativa comunitaria avente ad oggetto, in primo luogo, di
limitare il potere discrezionale degli stati membri in materia ed, in secondo
luogo, di garantire la difesa dei diritti dei singoli, nei cui confronti
vengono applicati provvedimenti restrittivi - collegamento di siffatti limiti
e garanzie risultano fra all’obbligo imposto agli stati membri di basare i
loro provvedimenti esclusivamente sul comportamento individuale dei singoli
destinatari - divieto di qualsiasi provvedimento, in materia, che venga
utilizzato per fini che esulano dalle esigenze di ordine pubblico o che
pregiudichino l’esercizio dei diritti sindacali - obbligo di comunicare
immediatamente i motivi alla base del provvedimento - obbligo di garantire
l’effettivo esercizio dei rimedi giuridici - riferimento agli articoli 8, 9,
10 e 11 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata da tutti gli Stati membri |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee Sentenza del 14
maggio 1974 Þ C-4/73 Nold c. Commissione |
Diritto
comunitario - Principi generali del diritto - Diritti fondamentali dei
singoli - Osservanza garantita dalla Corte - Costituzioni degli Stati membri
- Trattati internazionali |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee Sentenza del 17
dicembre 1970 Þ C-11/70 Internationale
Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel |
Validità
degli atti emananti dalle istituzioni della comunita - Necessità di
stabilirla unicamente alla luce del diritto comunitario - Autonomia del
diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma - Impossibilità che
questo trovi un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza
perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione
il fondamento giuridico della stessa comunita - Irrilevanza ai fini della
validità e dell’efficacia di un atto della Comunità del fatto che siano menomati
vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro,
vuoi i principi di una Costituzione nazionale - Tutela dei diritti
fondamentali è parte integrante dei principi giuridici generali di cui la
Corte di giustizia garantisce l’osservanza - La salvaguardia di questi
diritti è informata alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e
va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalita della Comunità |
Corte di Giustizia
delle Comunità europee Sentenza del 12
novembre 1969 Þ C-29/69 Erich Stauder c. Stadt Ulm -
Sozialamt |
Atti di un’istituzione - Decisione
destinata a tutti gli Stati membri - Interpretazione - Criteri - Presa in
considerazione delle varie versioni linguistiche - Diritto comunitario -
Principi generali - Comprendono i diritti fondamentali della persona - La
Corte ne garantisce l’osservanza |