SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
20 aprile 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo
2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto –
Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del
livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale
effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione –
Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina –
Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in
magistratura»
Nella causa C‑896/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni
Kostituzzjonali (Prima Sezione del tribunale civile,
in veste di giudice costituzionale, Malta), con decisione del 25 novembre 2019,
pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2019, nel procedimento
Repubblika
contro
Il-Prim Ministru,
con l’intervento di:
WY,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts,
presidente, R. Silva de Lapuerta,
vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras,
M. Ilešič e N. Piçarra,
presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, S. Rodin, F. Biltgen,
K. Jürimäe, C. Lycourgos,
P.G. Xuereb e L.S. Rossi (relatrice),
giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: C. Strömholm,
amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza del 27 ottobre 2020,
considerate le osservazioni presentate:
– per
Repubblika, da J. Azzopardi, avukat,
S. Busuttil, advocate,
e T. Comodini Cachia, avukat;
– per
il governo maltese, da V. Buttigieg e A. Buhagiar, in qualità di agenti, assistite da
D. Sarmiento Ramirez-Escudero e V. Ferreres Comella, abogados;
– per
il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e
L. Van den Broeck, in
qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e
C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
– per
il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, A.M. Runeskjöld,
M. Salborn Hodgson, O Simonsson
e J. Lundberg, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, inizialmente da K. Mifsud-Bonnici,
P.J.O. Van Nuffel, H. Krämer
e J. Aquilina, successivamente da K. Mifsud-Bonnici,
P.J.O. Van Nuffel e J. Aquilina, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
19 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Repubblika, un’associazione, registrata come persona
giuridica a Malta, il cui oggetto è promuovere la tutela della giustizia e
dello Stato di diritto in detto Stato membro, e l’Il-Prim
Ministru (Primo ministro, Malta), relativamente a
un’azione popolare avente segnatamente ad oggetto la conformità al diritto
dell’Unione delle disposizioni della Costituzione di Malta (in prosieguo: la
«Costituzione») che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.
Contesto normativo
3 La
Costituzione contiene, al suo capo VIII, norme relative alla magistratura, fra
cui quelle che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.
4 In
tale capo VIII, l’articolo 96 della Costituzione prevede quanto segue:
«1) Gli Imħallfin (giudici delle giurisdizioni superiori) sono
nominati dal Presidente della Repubblica, su parere del Primo Ministro.
2) Non possono
essere nominati giudici delle giurisdizioni superiori coloro che non abbiano
esercitato, per un periodo continuato di almeno dodici anni o periodi cumulati
di almeno dodici anni complessivi, la professione di avvocato a Malta o la
funzione di Maġistrat (giudice delle
giurisdizioni inferiori) a Malta, oppure esercitato successivamente tali due
professioni.
3) Ferme
restando le disposizioni del paragrafo 4), prima che il Primo Ministro dia il
proprio parere conformemente al paragrafo 1) sulla nomina a giudice presso le
giurisdizioni superiori [ad eccezione del Prim Imħallef (Chief Justice,
giudice capo)], il Comitato per le nomine in magistratura istituito
dall’articolo 96A della presente Costituzione, svolge la propria valutazione
conformemente alle lettere c), d) ed e) del paragrafo
6) del suddetto articolo 96A.
4) Nonostante
le disposizioni del paragrafo 3), il Primo Ministro ha la facoltà di non
conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo 3):
Purché, dopo essersi avvalso della facoltà
riconosciutagli da detto paragrafo, il Primo Ministro o il Ministru
responsabbli għall-ġustizzja
(Ministro della Giustizia):
a) pubblichi
entro cinque giorni una dichiarazione nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta in cui
comunica la decisione di avvalersi di tale facoltà, esponendo le ragioni alla
base di detta decisione, e
b) faccia
una dichiarazione dinanzi alla Kamra tad-Deputati (Camera dei Deputati)
in merito a tale decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basa, non oltre
la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il parere al
Presidente della Repubblica ai sensi del paragrafo 1):
Tuttavia, le disposizioni di cui alla prima
condizione del presente paragrafo non si applicano all’ipotesi di nomina del Chief Justice».
5 L’articolo
96A della Costituzione così recita:
«1) È
istituito un Comitato per le nomine in magistratura, in
prosieguo denominato “Comitato”, che costituisce un sottocomitato della Kummissjoni għall-Amministrazzjoni
tal-ġustizzja (Commissione per l’amministrazione
della giustizia) istituita dall’articolo 101A della presente Costituzione,
composto nel modo seguente:
a) Chief Justice;
b) Avukat Ġenerali (Procuratore
generale);
c) Awditur Ġenerali (Auditore
generale);
d) Kummissarju għall-Investigazzjonijiet
Amministrattivi (Commissario per le indagini
amministrative) (Ombudsman); e
e) presidente
della Kamra tal-Avukati
(Ordine degli avvocati):
(...)
2) Il
Comitato è presieduto dal Chief Justice o, in assenza
di quest’ultimo, dal giudice che lo sostituisce a norma del paragrafo 3),
lettera d).
3) a) Non possono essere
nominati o mantenere la carica di membro del Comitato i Ministri, i Segretari
parlamentari, i membri della Camera dei Deputati, i membri di un governo locale
o i rappresentanti o candidati di un partito politico:
(...)
4) Nell’esercizio
delle loro funzioni, i membri del Comitato agiscono in totale autonomia e non
sono soggetti a qualsivoglia direzione o controllo di altre persone o autorità.
(...)
6) Le
funzioni del Comitato sono:
a) ricevere
ed esaminare le manifestazioni d’interesse di persone interessate ad essere
nominate giudice presso le giurisdizioni superiori (eccetto la carica di Chief Justice) o giudice presso le giurisdizioni inferiori,
eccetto di quelle di coloro cui si applica la lettera e);
b) tenere il
registro permanente delle manifestazioni d’interesse di cui alla lettera a) e
dei relativi atti, registro che deve essere mantenuto segreto e deve essere
accessibile solo ai membri del Comitato, al Primo Ministro e al Ministro della
Giustizia;
c) svolgere
colloqui ed esaminare i candidati alle cariche in precedenza nominate, nel modo
che ritiene opportuno, e a tal fine richiedere a qualsiasi autorità pubblica le
informazioni che ritenga ragionevolmente necessarie;
d) fornire
un parere al Primo Ministro, attraverso il Ministro della Giustizia, sulla sua
valutazione relativa all’ammissibilità e all’idoneità dei candidati alle nomine
alle cariche summenzionate;
e) su
richiesta del Primo Ministro, fornire un parere sull’ammissibilità e l’idoneità
di persone che già rivestono la carica di Procuratore generale, Auditore
generale, Commissario per le indagini amministrative o giudice presso le
giurisdizioni inferiori, ai fini della nomina ad una funzione giudiziaria;
f) fornire
pareri sulle nomine a qualsiasi altra carica giudiziaria o a qualsiasi altro
incarico presso gli organi giurisdizionali, conformemente a quanto richiesto di
volta in volta dal Ministro della Giustizia:
La valutazione di cui alla lettera d) deve
essere effettuata non oltre sessanta giorni dal giorno in cui il Comitato
riceve la manifestazione d’interesse, e i pareri menzionati alle lettere e) ed
f) sono espressi non oltre trenta giorni da quando sono stati richiesti, o
entro il diverso termine stabilito dal Ministro della giustizia, d’accordo con
il Comitato, mediante ordinanza pubblicata nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta.
7) Il
procedimento del Comitato è riservato, si svolge a porte chiuse e a nessun
membro o segretario del Comitato può essere richiesto di testimoniare dinanzi a
un tribunale o a un altro organismo in relazione ai documenti ricevuti o alle
questioni discusse dal Comitato o comunicate al o dal Comitato.
8) Il
Comitato stabilisce le proprie regole di procedura e ha l’obbligo di
pubblicare, di concerto con il Ministro della Giustizia, i criteri in base ai
quali si svolgono le sue valutazioni».
6 L’articolo
97 della Costituzione così dispone:
«1) Fatte
salve le disposizioni del presente articolo, un giudice delle giurisdizioni
superiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
età.
2) Un
giudice delle giurisdizioni superiori può essere rimosso dalla sua carica solo
dal presidente della Repubblica a seguito di una mozione della Camera dei
rappresentanti approvata da almeno due terzi dei suoi membri e motivata
dall’incapacità comprovata di esercitare le funzioni connesse alla sua carica
(a causa di malattia fisica o mentale o per qualsiasi altra ragione) o da una
grave mancanza comprovata.
3) Il
Parlamento può disciplinare in via legislativa la procedura di presentazione di
una mozione e di indagine e la prova dell’incapacità di esercitare le funzioni
connesse alla carica o di una grave mancanza di un giudice delle giurisdizioni
superiori conformemente al paragrafo precedente».
7 L’articolo
100 della Costituzione così dispone:
«1) I Maġistrati (giudici delle giurisdizioni inferiori)
sono nominati dal Presidente della Repubblica su parere del Primo Ministro.
2) Non
possono essere nominati giudici delle giurisdizioni inferiori o svolgerne le
funzioni coloro che non abbiano esercitato, per un periodo continuato di almeno
sette anni o per periodi cumulati di almeno sette anni complessivi, la
professione di avvocato a Malta.
3) Ferme
restando le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, un magistrato
dei tribunali inferiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo
anno di età.
4) Le
disposizioni dei paragrafi 2) e 3) dell’articolo 97 della presente Costituzione
si applicano ai magistrati dei tribunali inferiori.
5) Ferme
restando le disposizioni del paragrafo 6), prima che il Primo Ministro dia il
proprio parere conformemente al paragrafo 1), sulla nomina di un giudice delle
giurisdizioni inferiori, il Comitato per le nomine in magistratura istituito
dall’articolo 96A della presente Costituzione svolge la propria valutazione
conformemente alle lettere c), d) o e) del paragrafo 6) del suddetto articolo
96A.
6) Nonostante
le disposizioni di cui al paragrafo 5), il Primo Ministro ha la facoltà di
scegliere di non conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo
5):
Purché, dopo essersi avvalso della summenzionata facoltà, il Primo Ministro o il Ministro della
Giustizia:
a) pubblichi
entro cinque giorni una dichiarazione nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta in cui
comunica la decisione di avvalersi di tale facoltà, esponendo le ragioni alla
base di detta decisione, e
b) faccia
una dichiarazione dinanzi alla Camera dei Deputati in
merito a suddetta decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basa, non
oltre la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il
parere al Presidente della Repubblica ai sensi del paragrafo 1».
8 L’articolo.
101B, paragrafo 1, della Costituzione così dispone:
«È istituito un Comitato per i giudici delle
giurisdizioni superiori e per i giudici delle giurisdizioni inferiori, (...)
che è una sottosezione della Commissione per l’amministrazione della giustizia,
composto da tre giudici che non siano membri della Commissione per
l’amministrazione della giustizia, eletti tra i giudici delle giurisdizioni
superiori e i giudici delle giurisdizioni inferiori conformemente alle norme
adottate dalla Commissione per l’amministrazione della giustizia, in modo tale
che, tuttavia, nei procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice delle
giurisdizioni inferiori, due dei tre membri siano giudici delle giurisdizioni
inferiori e, in caso di procedimento disciplinare nei confronti di un giudice
delle giurisdizioni superiori, due dei tre membri siano giudici delle
giurisdizioni superiori».
Procedimento principale e questioni
pregiudiziali
9 Il
25 aprile 2019 Repubblika ha proposto, conformemente
all’articolo 116 della Costituzione, un’azione, qualificata come azione
popolare, dinanzi al giudice del rinvio chiedendo che fosse dichiarato che, a
causa del vigente sistema di nomina dei giudici, quale disciplinato dagli
articoli 96, 96A e 100 della Costituzione, la Repubblica di Malta ha violato i
suoi obblighi ai sensi, in particolare, delle disposizioni congiunte
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della
Carta. Essa chiede altresì che qualsiasi nomina di giudici nell’ambito del
vigente sistema e che sopravvenga nel corso del procedimento avviato con tale
azione popolare sia dichiarata nulla e inefficace e che non siano nominati
altri giudici se non conformemente alle raccomandazioni contenute nel parere
n. 940/2018 della Commissione europea per la democrazia attraverso il
diritto (in prosieguo: la «commissione di Venezia»), del 17 dicembre 2018,
sulle disposizioni costituzionali, sulla separazione dei poteri e
sull’indipendenza degli organi giudiziari e repressivi a Malta [CDL-AD (2018)
028] nonché all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta.
10 A
sostegno della sua domanda, Repubblika fa valere che
il potere discrezionale del Primo ministro di nominare i giudici, quale risulta
dagli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione, solleva dubbi quanto
all’indipendenza di questi ultimi. Essa sottolinea, in proposito, che un certo
numero di giudici nominati dal 2013 erano molto attivi nel Partit
laburista (partito laburista) che è al governo, o sono stati nominati in modo
tale da far sospettare un’ingerenza del potere politico nel potere giudiziario.
11 Repubblika precisa altresì che essa censura specificamente
tutte le nomine avvenute il 25 aprile 2019 e che riguardano tre giudici delle
giurisdizioni inferiori nominati giudici di giurisdizioni superiori e tre nuovi
giudici delle giurisdizioni inferiori (in prosieguo:
le «nomine del 25 aprile 2019»), nonché ogni altra nomina che possa aver avuto
luogo successivamente. Essa sostiene, al riguardo, che tali nomine sono state
effettuate in violazione del parere n. 940/2018 della Commissione di
Venezia del 17 dicembre 2018.
12 Il
Primo ministro ritiene, al contrario, che le nomine del 25 aprile 2019 siano
conformi alla Costituzione e al diritto dell’Unione. Non vi sarebbe alcuna
differenza tra dette nomine e qualsiasi altra nomina di giudici avvenuta
dall’adozione della Costituzione nel corso del 1964, ad eccezione del fatto
che, diversamente dalle nomine avvenute prima del 2016, l’idoneità dei
candidati presentati nel corso del 2019 alle funzioni in discussione è stata
esaminata dal Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo
96A della Costituzione. Pertanto, gli argomenti presentati dalla Repubblika riguarderebbero, in realtà, qualsiasi nomina di
giudici che abbia avuto luogo fino ad oggi.
13 Secondo
il Primo ministro, la procedura di nomina di cui trattasi sarebbe conforme ai
requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e
all’articolo 47 della Carta, come interpretati dalla Corte.
14 Il
giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, l’aspetto che merita di
essere esaminato dalla Corte, nell’ottica dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, sia il potere discrezionale che gli
articoli 96, 96A e 100 della Costituzione conferiscono al Primo ministro
nell’ambito della procedura di nomina dei giudici. Inoltre, a suo avviso, si
pone la questione se la modifica costituzionale effettuata nel corso del 2016
abbia apportato un miglioramento alla procedura di cui trattasi.
15 In
tali circostanze, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali
(Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se il
secondo [comma] dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta,
letti separatamente o in combinato disposto, possano essere ritenuti
applicabili con riferimento alla validità giuridica degli articoli 96, 96A e
100 della Costituzione di Malta.
2) In caso
di risposta affermativa alla prima questione, se il potere del Primo Ministro
nel processo di nomina dei giudici a Malta debba essere ritenuto conforme
all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, considerato
altresì alla luce dell’articolo 96A della Costituzione, entrato in vigore nel
2016.
3) Qualora
il potere del Primo Ministro non fosse conforme, se tale fatto debba essere
preso in considerazione ai fini delle future nomine o se debba incidere altresì
sulle nomine in precedenza intervenute».
Domanda di procedimento accelerato e
procedimento dinanzi alla Corte
16 Nella
sua decisione di rinvio, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali
(Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale) ha
chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento
accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
17 A
sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio ha fatto valere, in sostanza,
che le questioni oggetto della presente causa sono di interesse nazionale,
poiché una risposta a queste ultime può incidere sulla certezza del diritto
connessa alle decisioni giudiziarie già pronunciate dai diversi organi
giurisdizionali maltesi, compresi i giudici nominati nel mese di aprile 2019,
nonché sui fondamenti e sulla continuità del sistema giurisdizionale maltese. A
ciò si aggiungerebbe il fatto che, in un prossimo futuro, svariati giudici
raggiungeranno l’età pensionabile e che, nel corso del presente procedimento,
in mancanza di sostituzione di suddetti giudici con altri, la pressione
derivante da tale situazione sull’attività dei giudici ancora in servizio
potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il diritto fondamentale a un equo
processo entro un termine ragionevole.
18 L’articolo
105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del
giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte,
sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre
un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa
richiede un suo rapido trattamento.
19 Occorre
ricordare, a tal riguardo, che un siffatto procedimento accelerato costituisce
uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di emergenza
straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici
della Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 48].
20 Peraltro,
dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato
può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei
problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente
all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non
appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte
[sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte
suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 49].
21 Nel
caso di specie, il 19 dicembre 2019, il presidente della Corte, sentiti il
giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di respingere la domanda del
giudice del rinvio di cui al punto 16 della presente sentenza.
22 Anzitutto,
il giudice del rinvio stesso ha infatti ritenuto che il procedimento principale
non fosse urgente al punto da giustificare l’adozione di provvedimenti provvisori.
Inoltre, l’importanza degli effetti della sentenza della Corte nella presente
causa sul sistema giudiziario maltese non è, in quanto tale, una ragione che
determini l’urgenza necessaria a giustificare un trattamento con procedimento
accelerato. Infine, la presente causa solleva questioni delicate e complesse
che giustificavano la decisione di non derogare alle norme procedurali
ordinarie applicabili in materia di rinvio pregiudiziale.
23 Lo
stesso giorno, il presidente della Corte ha parimenti deciso di sottoporre la
presente causa a trattamento prioritario in conformità all’articolo 53,
paragrafo 3, del regolamento di procedura.
24 All’udienza
tenutasi il 27 ottobre 2020, la Corte è stata informata del fatto che alla
Costituzione erano stati apportati, nel luglio 2020, taluni emendamenti a
seguito delle raccomandazioni relative al sistema di nomine giudiziarie
formulate nel parere n. 940/2018 della commissione di Venezia, del 17
dicembre 2018, e che gli emendamenti in parola erano stati oggetto del parere
n. 993/2020 di suddetta commissione, dell’8 ottobre 2020, relativo alle
dieci leggi e progetti di legge di trasposizione delle proposte legislative
enunciate nel parere della commissione di Venezia del 17 dicembre 2018 [CDL-AD
(2020) 019].
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
25 Il
governo polacco sostiene che le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili
per due motivi.
26 Detto
governo fa notare, in primo luogo, che il giudice del rinvio ha sottoposto le
sue questioni pregiudiziali alla Corte per poter decidere, in funzione delle
risposte ricevute, sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni
di diritto maltese di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, la
competenza a valutare, ai sensi degli articoli 258 e 259 TFUE, la
conformità di disposizioni di diritto nazionale al diritto dell’Unione
spetterebbe alla sola Corte, ad esclusione dei giudici nazionali, e solo la
Commissione europea o uno Stato membro potrebbero avviare un procedimento ai
sensi di tali disposizioni del diritto dell’Unione. Di conseguenza, un giudice
nazionale non potrebbe, salvo eludere il procedimento di cui agli articoli 258
e 259 TFUE, pronunciarsi sulla conformità del diritto nazionale al diritto
dell’Unione basandosi sull’interpretazione di quest’ultimo diritto fornita
nell’ambito del procedimento pregiudiziale, in quanto la Corte stessa non si
riterrebbe competente a procedere a un siffatto controllo di conformità ai
sensi di quest’ultimo procedimento. L’interpretazione del diritto dell’Unione
fornita dalla Corte nell’ambito del presente procedimento non potrebbe quindi
essere considerata necessaria per risolvere la controversia di cui al
procedimento principale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
27 In
proposito, occorre rilevare che, come risulta dalla presente domanda di
pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene di dover ottenere dalla
Corte un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e
dell’articolo 47 della Carta in considerazione dei dubbi che esso nutre,
nell’ambito di un’azione popolare avviata dinanzi ad esso sulla base del
diritto nazionale, quanto alla conformità a tali disposizioni del diritto
dell’Unione delle disposizioni nazionali relative al processo di nomina dei
giudici.
28 Orbene,
la procedura di rinvio pregiudiziale istituita dall’articolo 267 TFUE
costituisce per l’appunto una procedura di cooperazione diretta fra la Corte e
i giudici degli Stati membri. Nell’ambito di tale procedura, fondata su una
netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi
valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale,
cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la
propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte,
mentre quest’ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi
sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla
scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenze del 25
ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo,
C‑106/16, EU:C:2018:344, punto 27 e del 30 maggio 2018, Dell’Acqua, C‑370/16,
EU:C:2018:344, punto 31).
29 A
tale riguardo, il compito della Corte deve essere distinto a seconda che essa
sia investita di un rinvio pregiudiziale, come nel caso di specie, o di un
ricorso per inadempimento. Mentre, infatti, nell’ambito di un ricorso per
inadempimento, la Corte deve verificare se la misura o la prassi nazionale
contestata dalla Commissione o da un altro Stato membro sia – in linea
generale e senza che sia necessaria l’esistenza dinanzi ai giudici nazionali di
un contenzioso a ciò afferente – contraria al diritto dell’Unione, il
compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è, per
contro, quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della
controversia concreta dinanzi ad esso pendente (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18
e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 47).
30 Occorre
parimenti ricordare che, sebbene non le spetti pronunciarsi, nell’ambito del
procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con
il diritto dell’Unione, la Corte è invece competente a fornire al giudice del
rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a quest’ultimo diritto che
gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della
causa di cui è investito (sentenza del 26 gennaio 2010, Transportes
Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 23 e
giurisprudenza ivi citata). Spetta al giudice del rinvio procedere a una
siffatta valutazione, alla luce degli elementi interpretativi così forniti
dalla Corte.
31 Ne
consegue che l’obiezione del governo polacco menzionata al punto 26 della
presente sentenza, secondo la quale una risposta alle questioni sollevate dal
giudice del rinvio nella presente causa ai sensi dell’articolo 267 TFUE
eluderebbe gli articoli 258 e 259 TFUE, deve essere respinta.
32 In
secondo luogo, il governo polacco osserva che l’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a stabilire
rimedi giurisdizionali efficaci nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione, non modifica la sostanza del principio di attribuzione né la
portata delle competenze dell’Unione. Al contrario, tale disposizione si
fonderebbe sulla premessa secondo cui, in assenza di competenza dell’Unione nel
settore dell’organizzazione del sistema giudiziario, è compito degli Stati
membri designare i giudici competenti e prevedere norme procedurali adeguate
destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza
dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, nessuna norma specifica
che disciplini la nomina dei giudici o l’organizzazione degli organi
giurisdizionali nazionali potrebbe essere dedotta dall’articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE. Quanto all’articolo 47 della Carta, esso sarebbe
inapplicabile nel caso di specie. Repubblika,
infatti, avrebbe intentato un’azione popolare, ma non si avvarrebbe di un
diritto soggettivo che essa trarrebbe dal diritto dell’Unione. Quindi, nel caso
di specie, non si configurerebbe alcuna situazione di «attuazione» del diritto
dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
33 A
tal proposito, è sufficiente rilevare che le obiezioni così sollevate dal
governo polacco riguardano, in sostanza, la portata stessa del diritto
dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47
della Carta e, pertanto, l’interpretazione di tali disposizioni. Argomenti del
genere, che attengono al merito delle questioni sollevate, non possono quindi,
per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di queste ultime [sentenza
del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema –
Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 80].
34 Le
questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.
Sulla prima questione
35 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta
debbano essere interpretati nel senso che essi sono applicabili in una causa in
cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto
nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto
dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina
dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene.
36 Per
quanto concerne, da un lato, l’ambito di applicazione ratione materiae
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che la
disposizione in parola riguarda i «settori disciplinati dal diritto
dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri
attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta
[sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes
Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29,
e del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte
suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 111 e
giurisprudenza ivi citata].
37 A
norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve
segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi
giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di
rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che,
pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o
sull’interpretazione del diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una
tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a.
(Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18,
EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].
38 A
tale riguardo, è pacifico che i giudici maltesi possono essere chiamati a
pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del
diritto dell’Unione e che, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso
definito da detto diritto, essi sono parte del sistema maltese di rimedi
giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ragion per cui essi devono
soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal
senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte
suprema - Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 114 nonché
giurisprudenza ivi citata].
39 Peraltro,
dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dai punti da 9 a 11 della presente
sentenza risulta che il giudice del rinvio è investito di un ricorso, previsto
dal diritto nazionale, con il quale Repubblika
contesta la conformità di disposizioni concernenti la procedura di nomina dei
giudici maltesi, in particolare, ai requisiti di indipendenza del sistema
giudiziario degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione. Orbene,
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel
contesto di un ricorso avente pertanto ad oggetto la contestazione della
conformità al diritto dell’Unione di disposizioni del diritto nazionale
asseritamente idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici (v., per
analogia, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes
Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da
11 a 13 e da 46 a 52).
40 Per
quanto riguarda, d’altro lato, l’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che
tale disposizione, che costituisce una riaffermazione del principio della
tutela giurisdizionale effettiva, sancisce, a favore di ogni persona i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati,
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice [sentenza del 27 giugno
2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 59, nonché del 2
marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema –
Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].
41 Il
riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone
quindi, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona
che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto
dell’Unione [sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di
informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19,
EU:C:2020:795, punto 55, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 88].
42 Orbene,
dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che, nella
controversia principale, Repubblika faccia valere un
diritto ad essa conferito sulla base di una disposizione del diritto
dell’Unione. In tale controversia, infatti, viene messa in discussione la
conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni costituzionali che
disciplinano la nomina dei giudici.
43 È
vero che Repubblika contesta altresì la legittimità
delle nomine del 25 aprile 2019 nonché di ogni eventuale nomina successiva che
non sia conforme alle raccomandazioni del parere n. 940/2018 della
commissione di Venezia, del 17 dicembre 2018, nonché all’articolo 19, paragrafo
1, TUE e all’articolo 47 della Carta. Tuttavia, la contestazione di Repubblika a tal riguardo si fonda unicamente sull’asserita
non conformità al diritto dell’Unione di dette disposizioni costituzionali
sulla base delle quali le nomine in parola sono state decise, senza che Repubblika invochi una qualsivoglia violazione, derivante da
suddette nomine, di un diritto ad essa conferito in virtù di una disposizione
del diritto dell’Unione.
44 In
tali circostanze, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta,
l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile alla
controversia principale.
45 Ciò
considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a
tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela
giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della
Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in
considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE [sentenze del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15,
EU:C:2017:452, punto 54, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 143 e giurisprudenza ivi citata].
46 Tenuto
conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando
che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel
senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia
investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale
giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni
nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato
membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale
disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47
della Carta.
Sulla seconda questione
47 Con
la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel
senso che esso osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro
dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei
giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo incaricato,
in particolare, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un
parere a tale Primo ministro.
48 Al
riguardo occorre ricordare, da un lato, che, sebbene l’organizzazione della
giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non
toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a
rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione. Ciò
può valere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative
all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici [v., in tal senso, sentenza
del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema –
Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 68 e giurisprudenza ivi citata
nonché punto 79].
49 L’articolo
19 TUE affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la
piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la
tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenza
del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema –
Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108].
50 A
tale titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di
procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo nei settori
disciplinati dal diritto dell’Unione, nonché garantire che gli organi
giurisdizionali rientranti in detto sistema e che possono trovarsi a dover
statuire sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione
soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2
marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema –
Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 109 e 112 nonché giurisprudenza
ivi citata].
51 In
tale contesto, l’indipendenza dei giudici degli Stati membri riveste
un’importanza fondamentale per l’ordinamento giuridico dell’Unione sotto
diversi profili (sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen,
C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 45). Essa è infatti essenziale per il buon
funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo
di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto tale
meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare
il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, il suddetto criterio di
indipendenza (v., in particolare, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de
Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
Peraltro, il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali,
intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto
essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a
un equo processo previsto all’articolo 47 della Carta, che riveste
un’importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti
derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori
comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE e, segnatamente del
valore dello Stato di diritto [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020,
Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II,
EU:C:2020:232, punti 70 e 71, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina
dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 116 e giurisprudenza ivi citata].
52 Pertanto,
mentre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una
determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione,
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal
canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da
ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dell’Unione.
53 Secondo
costante giurisprudenza della Corte, le garanzie di indipendenza e di
imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono
l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo,
alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di
ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi
legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di
detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto
agli interessi contrapposti [sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04,
EU:C:2006:587, punto 53; del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 66, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 117 e giurisprudenza ivi citata].
54 Conformemente
al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di
uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere
garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo [sentenze del 19
novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della
Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982,
punto 124, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 118].
55 A
tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o
da pressioni esterni che possano a mettere a repentaglio la loro indipendenza.
Le regole menzionate al punto 53 della presente sentenza devono, in
particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta,
sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che
possano orientare le decisioni dei giudici interessati [sentenze del 24 giugno
2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18,
EU:C:2019:531, punto 112, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 119].
56 Per
quanto riguarda, in particolare, le condizioni in cui avvengono le decisioni di
nomina dei giudici, la Corte ha già avuto occasione di precisare che il solo
fatto che i giudici interessati siano nominati dal presidente della Repubblica
di uno Stato membro non è idoneo a creare una dipendenza di questi ultimi nei
suoi confronti, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una
volta nominati, gli interessati non sono soggetti ad alcuna pressione e non
ricevono istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni [sentenze del 19
novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della
Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982,
punto 133, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 122].
57 La
Corte, tuttavia, ha parimenti indicato che restava necessario assicurarsi che
le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione
delle suddette decisioni di nomina fossero tali da non poter suscitare, nei
singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati
nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli
interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina degli interessati, e che
occorreva, in particolare, a tal fine, che dette condizioni e modalità fossero
concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto 55 della
presente sentenza [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza
della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18
e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 134 e 135, nonché del 2 marzo 2021, A.B.
e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18,
EU:C:2021:153, punto 123].
58 Nel
caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio sotto il profilo dell’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vertono, in sostanza, sulle disposizioni
nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un
potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo nel contempo l’intervento, in tale processo, di un organo
incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di
fornire un parere a detto Primo ministro.
59 A
tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, come risulta dal fascicolo
di cui dispone la Corte, le disposizioni costituzionali relative alla nomina
dei giudici sono rimaste immutate dalla loro adozione nel corso del 1964 fino
alla riforma della Costituzione intervenuta nel 2016, che ha istituito il
Comitato per le nomine in magistratura di cui all’articolo 96A della
Costituzione. Prima di tale riforma, il potere del Primo ministro era limitato
soltanto dal requisito secondo cui i candidati ad un posto di giudice dovevano
soddisfare le condizioni previste dalla Costituzione per poter aspirare a un
posto siffatto.
60 È
quindi sulla base delle disposizioni della Costituzione in vigore prima di
detta riforma che la Repubblica di Malta ha aderito all’Unione sulla base
dell’articolo 49 TUE.
61 Orbene,
detto articolo 49, che prevede la possibilità per ogni Stato europeo di
domandare di diventare membro dell’Unione, precisa che quest’ultima riunisce
Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni
attualmente previsti dall’articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e che
si impegnano a promuoverli.
62 In
particolare, dall’articolo 2 TUE discende che l’Unione si fonda su valori,
quali lo Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata,
in particolare, dalla giustizia. Va rilevato, al riguardo, che la fiducia
reciproca tra gli Stati membri e, segnatamente, i loro giudici si basa sulla
premessa fondamentale secondo cui gli Stati membri condividono una serie di
valori comuni sui quali l’Unione si fonda, come precisato nel suddetto articolo
[v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18
dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 168, e sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 30].
63 Ne
consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti
dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i
diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro. Uno Stato
membro non può quindi modificare la propria normativa in modo da comportare una
regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si
concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE [v., in tal senso,
sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte
suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108].
64 Gli
Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi
regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di
organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che
possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici [v., per analogia, sentenza del
17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie
(Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 40].
65 In
tale contesto, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che l’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che osta a
disposizioni nazionali nell’ambito dell’organizzazione della giustizia tali da
costituire una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del
valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza
dei giudici [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a.
(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18,
C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, nonché del 2 marzo 2021, A.B.
e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18,
EU:C:2021:153].
66 Per
contro, l’intervento, nel contesto di un processo di nomina dei giudici, di un
organo quale il Comitato per le nomine in magistratura istituito, in occasione
della riforma della Costituzione nel 2016, dall’articolo 96A della Costituzione
può, in linea di principio, contribuire a rendere obiettivo tale processo,
delimitando il margine di manovra di cui dispone il Primo ministro
nell’esercizio della competenza conferitagli in materia. Occorre inoltre che
siffatto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri
legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare un
parere sulla valutazione dei candidati ad un posto di giudice [v., per
analogia, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della
Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18,
EU:C:2019:982, punti 137 e 138, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina
dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punti 124 e 125].
67 Nel
caso di specie, una serie di regole menzionate dal giudice del rinvio appaiono
idonee a garantire l’indipendenza del Comitato per le nomine in magistratura
nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo. Così è per le norme,
contenute all’articolo 96A, paragrafi da 1 a 3, della Costituzione relative
alla composizione di tale comitato nonché al divieto per i politici di
parteciparvi, per l’obbligo imposto ai membri di detto Comitato all’articolo
96A, paragrafo 4, della Costituzione di agire in piena autonomia e senza essere
assoggettati a una direzione o a un controllo di qualsiasi altra persona o
autorità, così come per l’obbligo per lo stesso Comitato di pubblicare, con
l’accordo del Ministro della giustizia, i criteri su cui basa le proprie
valutazioni, il che, del resto, è avvenuto, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni.
68 Peraltro,
il giudice del rinvio, nella presente causa, non ha espresso dubbi riguardo
alle condizioni in cui i membri del Comitato per le nomine in magistratura
istituito dall’articolo 96A della Costituzione sono stati designati o quanto al
modo in cui questo stesso organo svolge concretamente il suo ruolo.
69 Risulta
quindi che la creazione del Comitato per le nomine in magistratura ad opera
dell’articolo 96A della Costituzione rafforza la garanzia dell’indipendenza dei
giudici.
70 In
secondo luogo, occorre rilevare che, come posto in evidenza, in particolare,
dalla Commissione, sebbene il Primo ministro disponga, conformemente alle
disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, di un
potere certo nella nomina dei giudici, ciò non toglie che l’esercizio di tale
potere è delimitato dai requisiti di esperienza professionale che devono essere
soddisfatti dai candidati ai posti di giudice, requisiti che sono previsti
all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 100, paragrafo 2, della
Costituzione.
71 Peraltro,
se è vero che il Primo ministro può decidere di presentare al presidente della
Repubblica la nomina di un candidato non proposto dal Comitato per le nomine in
magistratura istituito dall’articolo 96A della Costituzione, in un’ipotesi del
genere egli è tuttavia tenuto, conformemente all’articolo 96, paragrafo 4, e
all’articolo 100, paragrafo 6, della Costituzione, a comunicare le sue ragioni
alla Camera dei deputati nonché, salvo per quanto riguarda la nomina del Chief Justice, mediante una dichiarazione pubblicata
nella Gazzetta tal-Gvern ta’
Malta, al pubblico. Orbene, nei limiti in cui il Primo ministro eserciti
detto potere soltanto in via del tutto eccezionale e si attenga al rigoroso ed
effettivo rispetto di un siffatto obbligo di motivazione, il potere in parola
non è tale da creare dubbi legittimi quanto all’indipendenza dei candidati
prescelti.
72 Tenuto
conto di tutti questi elementi, non risulta che le disposizioni nazionali di
cui trattasi nel procedimento principale relative alla nomina dei giudici
siano, in quanto tali, idonee a suscitare nei singoli dubbi legittimi
relativamente all’impermeabilità dei giudici nominati rispetto ad elementi
esterni, in particolare, ad influenze dirette o indirette dei poteri
legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi
contrapposti, né che esse siano quindi atte a condurre ad una mancanza di
apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la
fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e
in uno Stato di diritto.
73 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve
essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che
conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere
decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo
l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato,
segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un
parere a tale Primo ministro.
Sulla terza questione
74 Tenuto
conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere
alla terza questione.
Sulle spese
75 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso
è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un
ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci
sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che
disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto
giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve
essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso
non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello
Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici,
prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo
indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di
giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.
Firme
* Lingua processuale : il maltese.