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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 aprile 2021 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura»

 

Nella causa C‑896/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima Sezione del tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta), con decisione del 25 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2019, nel procedimento

 

Repubblika

contro

Il-Prim Ministru,

con l’intervento di:

WY,

 

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič e N. Piçarra, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Repubblika, da J. Azzopardi, avukat, S. Busuttil, advocate, e T. Comodini Cachia, avukat;

–        per il governo maltese, da V. Buttigieg e A. Buhagiar, in qualità di agenti, assistite da D. Sarmiento Ramirez-Escudero e V. Ferreres Comella, abogados;

–        per il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, O Simonsson e J. Lundberg, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, inizialmente da K. Mifsud-Bonnici, P.J.O. Van Nuffel, H. Krämer e J. Aquilina, successivamente da K. Mifsud-Bonnici, P.J.O. Van Nuffel e J. Aquilina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Repubblika, un’associazione, registrata come persona giuridica a Malta, il cui oggetto è promuovere la tutela della giustizia e dello Stato di diritto in detto Stato membro, e l’Il-Prim Ministru (Primo ministro, Malta), relativamente a un’azione popolare avente segnatamente ad oggetto la conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni della Costituzione di Malta (in prosieguo: la «Costituzione») che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.

 Contesto normativo

3        La Costituzione contiene, al suo capo VIII, norme relative alla magistratura, fra cui quelle che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.

4        In tale capo VIII, l’articolo 96 della Costituzione prevede quanto segue:

«1)      Gli Imħallfin (giudici delle giurisdizioni superiori) sono nominati dal Presidente della Repubblica, su parere del Primo Ministro.

2)      Non possono essere nominati giudici delle giurisdizioni superiori coloro che non abbiano esercitato, per un periodo continuato di almeno dodici anni o periodi cumulati di almeno dodici anni complessivi, la professione di avvocato a Malta o la funzione di Maġistrat (giudice delle giurisdizioni inferiori) a Malta, oppure esercitato successivamente tali due professioni.

3)      Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4), prima che il Primo Ministro dia il proprio parere conformemente al paragrafo 1) sulla nomina a giudice presso le giurisdizioni superiori [ad eccezione del Prim Imħallef (Chief Justice, giudice capo)], il Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della presente Costituzione, svolge la propria valutazione conformemente alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 6) del suddetto articolo 96A.

4)      Nonostante le disposizioni del paragrafo 3), il Primo Ministro ha la facoltà di non conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo 3):

Purché, dopo essersi avvalso della facoltà riconosciutagli da detto paragrafo, il Primo Ministro o il Ministru responsabbli għall-ġustizzja (Ministro della Giustizia):

a)      pubblichi entro cinque giorni una dichiarazione nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta in cui comunica la decisione di avvalersi di tale facoltà, esponendo le ragioni alla base di detta decisione, e

b)      faccia una dichiarazione dinanzi alla Kamra tad-Deputati (Camera dei Deputati) in merito a tale decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basa, non oltre la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il parere al Presidente della Repubblica ai sensi del paragrafo 1):

Tuttavia, le disposizioni di cui alla prima condizione del presente paragrafo non si applicano all’ipotesi di nomina del Chief Justice».

5        L’articolo 96A della Costituzione così recita:

«1)      È istituito un Comitato per le nomine in magistratura, in prosieguo denominato “Comitato”, che costituisce un sottocomitato della Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-ġustizzja (Commissione per l’amministrazione della giustizia) istituita dall’articolo 101A della presente Costituzione, composto nel modo seguente:

a)      Chief Justice;

b)      Avukat Ġenerali (Procuratore generale);

c)      Awditur Ġenerali (Auditore generale);

d)      Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi (Commissario per le indagini amministrative) (Ombudsman); e

e)      presidente della Kamra tal-Avukati (Ordine degli avvocati):

(...)

2)      Il Comitato è presieduto dal Chief Justice o, in assenza di quest’ultimo, dal giudice che lo sostituisce a norma del paragrafo 3), lettera d).

3)      a)      Non possono essere nominati o mantenere la carica di membro del Comitato i Ministri, i Segretari parlamentari, i membri della Camera dei Deputati, i membri di un governo locale o i rappresentanti o candidati di un partito politico:

(...)

4)      Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato agiscono in totale autonomia e non sono soggetti a qualsivoglia direzione o controllo di altre persone o autorità.

(...)

6)      Le funzioni del Comitato sono:

a)      ricevere ed esaminare le manifestazioni d’interesse di persone interessate ad essere nominate giudice presso le giurisdizioni superiori (eccetto la carica di Chief Justice) o giudice presso le giurisdizioni inferiori, eccetto di quelle di coloro cui si applica la lettera e);

b)      tenere il registro permanente delle manifestazioni d’interesse di cui alla lettera a) e dei relativi atti, registro che deve essere mantenuto segreto e deve essere accessibile solo ai membri del Comitato, al Primo Ministro e al Ministro della Giustizia;

c)      svolgere colloqui ed esaminare i candidati alle cariche in precedenza nominate, nel modo che ritiene opportuno, e a tal fine richiedere a qualsiasi autorità pubblica le informazioni che ritenga ragionevolmente necessarie;

d)      fornire un parere al Primo Ministro, attraverso il Ministro della Giustizia, sulla sua valutazione relativa all’ammissibilità e all’idoneità dei candidati alle nomine alle cariche summenzionate;

e)      su richiesta del Primo Ministro, fornire un parere sull’ammissibilità e l’idoneità di persone che già rivestono la carica di Procuratore generale, Auditore generale, Commissario per le indagini amministrative o giudice presso le giurisdizioni inferiori, ai fini della nomina ad una funzione giudiziaria;

f)      fornire pareri sulle nomine a qualsiasi altra carica giudiziaria o a qualsiasi altro incarico presso gli organi giurisdizionali, conformemente a quanto richiesto di volta in volta dal Ministro della Giustizia:

La valutazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata non oltre sessanta giorni dal giorno in cui il Comitato riceve la manifestazione d’interesse, e i pareri menzionati alle lettere e) ed f) sono espressi non oltre trenta giorni da quando sono stati richiesti, o entro il diverso termine stabilito dal Ministro della giustizia, d’accordo con il Comitato, mediante ordinanza pubblicata nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta.

7)      Il procedimento del Comitato è riservato, si svolge a porte chiuse e a nessun membro o segretario del Comitato può essere richiesto di testimoniare dinanzi a un tribunale o a un altro organismo in relazione ai documenti ricevuti o alle questioni discusse dal Comitato o comunicate al o dal Comitato.

8)      Il Comitato stabilisce le proprie regole di procedura e ha l’obbligo di pubblicare, di concerto con il Ministro della Giustizia, i criteri in base ai quali si svolgono le sue valutazioni».

6        L’articolo 97 della Costituzione così dispone:

«1)      Fatte salve le disposizioni del presente articolo, un giudice delle giurisdizioni superiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

2)      Un giudice delle giurisdizioni superiori può essere rimosso dalla sua carica solo dal presidente della Repubblica a seguito di una mozione della Camera dei rappresentanti approvata da almeno due terzi dei suoi membri e motivata dall’incapacità comprovata di esercitare le funzioni connesse alla sua carica (a causa di malattia fisica o mentale o per qualsiasi altra ragione) o da una grave mancanza comprovata.

3)      Il Parlamento può disciplinare in via legislativa la procedura di presentazione di una mozione e di indagine e la prova dell’incapacità di esercitare le funzioni connesse alla carica o di una grave mancanza di un giudice delle giurisdizioni superiori conformemente al paragrafo precedente».

7        L’articolo 100 della Costituzione così dispone:

«1)      I Maġistrati (giudici delle giurisdizioni inferiori) sono nominati dal Presidente della Repubblica su parere del Primo Ministro.

2)      Non possono essere nominati giudici delle giurisdizioni inferiori o svolgerne le funzioni coloro che non abbiano esercitato, per un periodo continuato di almeno sette anni o per periodi cumulati di almeno sette anni complessivi, la professione di avvocato a Malta.

3)      Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, un magistrato dei tribunali inferiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

4)      Le disposizioni dei paragrafi 2) e 3) dell’articolo 97 della presente Costituzione si applicano ai magistrati dei tribunali inferiori.

5)      Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6), prima che il Primo Ministro dia il proprio parere conformemente al paragrafo 1), sulla nomina di un giudice delle giurisdizioni inferiori, il Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della presente Costituzione svolge la propria valutazione conformemente alle lettere c), d) o e) del paragrafo 6) del suddetto articolo 96A.

6)      Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 5), il Primo Ministro ha la facoltà di scegliere di non conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo 5):

Purché, dopo essersi avvalso della summenzionata facoltà, il Primo Ministro o il Ministro della Giustizia:

a)      pubblichi entro cinque giorni una dichiarazione nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta in cui comunica la decisione di avvalersi di tale facoltà, esponendo le ragioni alla base di detta decisione, e

b)      faccia una dichiarazione dinanzi alla Camera dei Deputati in merito a suddetta decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basa, non oltre la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il parere al Presidente della Repubblica ai sensi del paragrafo 1».

8        L’articolo. 101B, paragrafo 1, della Costituzione così dispone:

«È istituito un Comitato per i giudici delle giurisdizioni superiori e per i giudici delle giurisdizioni inferiori, (...) che è una sottosezione della Commissione per l’amministrazione della giustizia, composto da tre giudici che non siano membri della Commissione per l’amministrazione della giustizia, eletti tra i giudici delle giurisdizioni superiori e i giudici delle giurisdizioni inferiori conformemente alle norme adottate dalla Commissione per l’amministrazione della giustizia, in modo tale che, tuttavia, nei procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice delle giurisdizioni inferiori, due dei tre membri siano giudici delle giurisdizioni inferiori e, in caso di procedimento disciplinare nei confronti di un giudice delle giurisdizioni superiori, due dei tre membri siano giudici delle giurisdizioni superiori».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        Il 25 aprile 2019 Repubblika ha proposto, conformemente all’articolo 116 della Costituzione, un’azione, qualificata come azione popolare, dinanzi al giudice del rinvio chiedendo che fosse dichiarato che, a causa del vigente sistema di nomina dei giudici, quale disciplinato dagli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione, la Repubblica di Malta ha violato i suoi obblighi ai sensi, in particolare, delle disposizioni congiunte dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. Essa chiede altresì che qualsiasi nomina di giudici nell’ambito del vigente sistema e che sopravvenga nel corso del procedimento avviato con tale azione popolare sia dichiarata nulla e inefficace e che non siano nominati altri giudici se non conformemente alle raccomandazioni contenute nel parere n. 940/2018 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «commissione di Venezia»), del 17 dicembre 2018, sulle disposizioni costituzionali, sulla separazione dei poteri e sull’indipendenza degli organi giudiziari e repressivi a Malta [CDL-AD (2018) 028] nonché all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta.

10      A sostegno della sua domanda, Repubblika fa valere che il potere discrezionale del Primo ministro di nominare i giudici, quale risulta dagli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione, solleva dubbi quanto all’indipendenza di questi ultimi. Essa sottolinea, in proposito, che un certo numero di giudici nominati dal 2013 erano molto attivi nel Partit laburista (partito laburista) che è al governo, o sono stati nominati in modo tale da far sospettare un’ingerenza del potere politico nel potere giudiziario.

11      Repubblika precisa altresì che essa censura specificamente tutte le nomine avvenute il 25 aprile 2019 e che riguardano tre giudici delle giurisdizioni inferiori nominati giudici di giurisdizioni superiori e tre nuovi giudici delle giurisdizioni inferiori (in prosieguo: le «nomine del 25 aprile 2019»), nonché ogni altra nomina che possa aver avuto luogo successivamente. Essa sostiene, al riguardo, che tali nomine sono state effettuate in violazione del parere n. 940/2018 della Commissione di Venezia del 17 dicembre 2018.

12      Il Primo ministro ritiene, al contrario, che le nomine del 25 aprile 2019 siano conformi alla Costituzione e al diritto dell’Unione. Non vi sarebbe alcuna differenza tra dette nomine e qualsiasi altra nomina di giudici avvenuta dall’adozione della Costituzione nel corso del 1964, ad eccezione del fatto che, diversamente dalle nomine avvenute prima del 2016, l’idoneità dei candidati presentati nel corso del 2019 alle funzioni in discussione è stata esaminata dal Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della Costituzione. Pertanto, gli argomenti presentati dalla Repubblika riguarderebbero, in realtà, qualsiasi nomina di giudici che abbia avuto luogo fino ad oggi.

13      Secondo il Primo ministro, la procedura di nomina di cui trattasi sarebbe conforme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta, come interpretati dalla Corte.

14      Il giudice del rinvio ritiene che, nel caso di specie, l’aspetto che merita di essere esaminato dalla Corte, nell’ottica dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, sia il potere discrezionale che gli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione conferiscono al Primo ministro nell’ambito della procedura di nomina dei giudici. Inoltre, a suo avviso, si pone la questione se la modifica costituzionale effettuata nel corso del 2016 abbia apportato un miglioramento alla procedura di cui trattasi.

15      In tali circostanze, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il secondo [comma] dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta, letti separatamente o in combinato disposto, possano essere ritenuti applicabili con riferimento alla validità giuridica degli articoli 96, 96A e 100 della Costituzione di Malta.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il potere del Primo Ministro nel processo di nomina dei giudici a Malta debba essere ritenuto conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, considerato altresì alla luce dell’articolo 96A della Costituzione, entrato in vigore nel 2016.

3)      Qualora il potere del Primo Ministro non fosse conforme, se tale fatto debba essere preso in considerazione ai fini delle future nomine o se debba incidere altresì sulle nomine in precedenza intervenute».

 Domanda di procedimento accelerato e procedimento dinanzi alla Corte

16      Nella sua decisione di rinvio, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale) ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

17      A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio ha fatto valere, in sostanza, che le questioni oggetto della presente causa sono di interesse nazionale, poiché una risposta a queste ultime può incidere sulla certezza del diritto connessa alle decisioni giudiziarie già pronunciate dai diversi organi giurisdizionali maltesi, compresi i giudici nominati nel mese di aprile 2019, nonché sui fondamenti e sulla continuità del sistema giurisdizionale maltese. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, in un prossimo futuro, svariati giudici raggiungeranno l’età pensionabile e che, nel corso del presente procedimento, in mancanza di sostituzione di suddetti giudici con altri, la pressione derivante da tale situazione sull’attività dei giudici ancora in servizio potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il diritto fondamentale a un equo processo entro un termine ragionevole.

18      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

19      Occorre ricordare, a tal riguardo, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di emergenza straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 48].

20      Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 49].

21      Nel caso di specie, il 19 dicembre 2019, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di respingere la domanda del giudice del rinvio di cui al punto 16 della presente sentenza.

22      Anzitutto, il giudice del rinvio stesso ha infatti ritenuto che il procedimento principale non fosse urgente al punto da giustificare l’adozione di provvedimenti provvisori. Inoltre, l’importanza degli effetti della sentenza della Corte nella presente causa sul sistema giudiziario maltese non è, in quanto tale, una ragione che determini l’urgenza necessaria a giustificare un trattamento con procedimento accelerato. Infine, la presente causa solleva questioni delicate e complesse che giustificavano la decisione di non derogare alle norme procedurali ordinarie applicabili in materia di rinvio pregiudiziale.

23      Lo stesso giorno, il presidente della Corte ha parimenti deciso di sottoporre la presente causa a trattamento prioritario in conformità all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

24      All’udienza tenutasi il 27 ottobre 2020, la Corte è stata informata del fatto che alla Costituzione erano stati apportati, nel luglio 2020, taluni emendamenti a seguito delle raccomandazioni relative al sistema di nomine giudiziarie formulate nel parere n. 940/2018 della commissione di Venezia, del 17 dicembre 2018, e che gli emendamenti in parola erano stati oggetto del parere n. 993/2020 di suddetta commissione, dell’8 ottobre 2020, relativo alle dieci leggi e progetti di legge di trasposizione delle proposte legislative enunciate nel parere della commissione di Venezia del 17 dicembre 2018 [CDL-AD (2020) 019].

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

25      Il governo polacco sostiene che le questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili per due motivi.

26      Detto governo fa notare, in primo luogo, che il giudice del rinvio ha sottoposto le sue questioni pregiudiziali alla Corte per poter decidere, in funzione delle risposte ricevute, sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni di diritto maltese di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, la competenza a valutare, ai sensi degli articoli 258 e 259 TFUE, la conformità di disposizioni di diritto nazionale al diritto dell’Unione spetterebbe alla sola Corte, ad esclusione dei giudici nazionali, e solo la Commissione europea o uno Stato membro potrebbero avviare un procedimento ai sensi di tali disposizioni del diritto dell’Unione. Di conseguenza, un giudice nazionale non potrebbe, salvo eludere il procedimento di cui agli articoli 258 e 259 TFUE, pronunciarsi sulla conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione basandosi sull’interpretazione di quest’ultimo diritto fornita nell’ambito del procedimento pregiudiziale, in quanto la Corte stessa non si riterrebbe competente a procedere a un siffatto controllo di conformità ai sensi di quest’ultimo procedimento. L’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte nell’ambito del presente procedimento non potrebbe quindi essere considerata necessaria per risolvere la controversia di cui al procedimento principale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

27      In proposito, occorre rilevare che, come risulta dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene di dover ottenere dalla Corte un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta in considerazione dei dubbi che esso nutre, nell’ambito di un’azione popolare avviata dinanzi ad esso sulla base del diritto nazionale, quanto alla conformità a tali disposizioni del diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali relative al processo di nomina dei giudici.

28      Orbene, la procedura di rinvio pregiudiziale istituita dall’articolo 267 TFUE costituisce per l’appunto una procedura di cooperazione diretta fra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell’ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre quest’ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenze del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2018:344, punto 27 e del 30 maggio 2018, Dell’Acqua, C‑370/16, EU:C:2018:344, punto 31).

29      A tale riguardo, il compito della Corte deve essere distinto a seconda che essa sia investita di un rinvio pregiudiziale, come nel caso di specie, o di un ricorso per inadempimento. Mentre, infatti, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte deve verificare se la misura o la prassi nazionale contestata dalla Commissione o da un altro Stato membro sia – in linea generale e senza che sia necessaria l’esistenza dinanzi ai giudici nazionali di un contenzioso a ciò afferente – contraria al diritto dell’Unione, il compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è, per contro, quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 47).

30      Occorre parimenti ricordare che, sebbene non le spetti pronunciarsi, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, la Corte è invece competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti a quest’ultimo diritto che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa di cui è investito (sentenza del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Spetta al giudice del rinvio procedere a una siffatta valutazione, alla luce degli elementi interpretativi così forniti dalla Corte.

31      Ne consegue che l’obiezione del governo polacco menzionata al punto 26 della presente sentenza, secondo la quale una risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nella presente causa ai sensi dell’articolo 267 TFUE eluderebbe gli articoli 258 e 259 TFUE, deve essere respinta.

32      In secondo luogo, il governo polacco osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a stabilire rimedi giurisdizionali efficaci nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, non modifica la sostanza del principio di attribuzione né la portata delle competenze dell’Unione. Al contrario, tale disposizione si fonderebbe sulla premessa secondo cui, in assenza di competenza dell’Unione nel settore dell’organizzazione del sistema giudiziario, è compito degli Stati membri designare i giudici competenti e prevedere norme procedurali adeguate destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, nessuna norma specifica che disciplini la nomina dei giudici o l’organizzazione degli organi giurisdizionali nazionali potrebbe essere dedotta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Quanto all’articolo 47 della Carta, esso sarebbe inapplicabile nel caso di specie. Repubblika, infatti, avrebbe intentato un’azione popolare, ma non si avvarrebbe di un diritto soggettivo che essa trarrebbe dal diritto dell’Unione. Quindi, nel caso di specie, non si configurerebbe alcuna situazione di «attuazione» del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

33      A tal proposito, è sufficiente rilevare che le obiezioni così sollevate dal governo polacco riguardano, in sostanza, la portata stessa del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta e, pertanto, l’interpretazione di tali disposizioni. Argomenti del genere, che attengono al merito delle questioni sollevate, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di queste ultime [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 80].

34      Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

 Sulla prima questione

35      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi sono applicabili in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene.

36      Per quanto concerne, da un lato, l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che la disposizione in parola riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 29, e del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 111 e giurisprudenza ivi citata].

37      A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].

38      A tale riguardo, è pacifico che i giudici maltesi possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso definito da detto diritto, essi sono parte del sistema maltese di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ragion per cui essi devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 114 nonché giurisprudenza ivi citata].

39      Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dai punti da 9 a 11 della presente sentenza risulta che il giudice del rinvio è investito di un ricorso, previsto dal diritto nazionale, con il quale Repubblika contesta la conformità di disposizioni concernenti la procedura di nomina dei giudici maltesi, in particolare, ai requisiti di indipendenza del sistema giudiziario degli Stati membri stabiliti dal diritto dell’Unione. Orbene, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel contesto di un ricorso avente pertanto ad oggetto la contestazione della conformità al diritto dell’Unione di disposizioni del diritto nazionale asseritamente idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici (v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da 11 a 13 e da 46 a 52).

40      Per quanto riguarda, d’altro lato, l’articolo 47 della Carta, occorre ricordare che tale disposizione, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancisce, a favore di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice [sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 59, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].

41      Il riconoscimento di tale diritto in un determinato caso di specie presuppone quindi, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione [sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso avverso una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 55, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 88].

42      Orbene, dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio non risulta che, nella controversia principale, Repubblika faccia valere un diritto ad essa conferito sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione. In tale controversia, infatti, viene messa in discussione la conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni costituzionali che disciplinano la nomina dei giudici.

43      È vero che Repubblika contesta altresì la legittimità delle nomine del 25 aprile 2019 nonché di ogni eventuale nomina successiva che non sia conforme alle raccomandazioni del parere n. 940/2018 della commissione di Venezia, del 17 dicembre 2018, nonché all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta. Tuttavia, la contestazione di Repubblika a tal riguardo si fonda unicamente sull’asserita non conformità al diritto dell’Unione di dette disposizioni costituzionali sulla base delle quali le nomine in parola sono state decise, senza che Repubblika invochi una qualsivoglia violazione, derivante da suddette nomine, di un diritto ad essa conferito in virtù di una disposizione del diritto dell’Unione.

44      In tali circostanze, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile alla controversia principale.

45      Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [sentenze del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 54, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 143 e giurisprudenza ivi citata].

46      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta.

 Sulla seconda questione

47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo incaricato, in particolare, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

48      Al riguardo occorre ricordare, da un lato, che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione. Ciò può valere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 68 e giurisprudenza ivi citata nonché punto 79].

49      L’articolo 19 TUE affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108].

50      A tale titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, nonché garantire che gli organi giurisdizionali rientranti in detto sistema e che possono trovarsi a dover statuire sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 109 e 112 nonché giurisprudenza ivi citata].

51      In tale contesto, l’indipendenza dei giudici degli Stati membri riveste un’importanza fondamentale per l’ordinamento giuridico dell’Unione sotto diversi profili (sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 45). Essa è infatti essenziale per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, il suddetto criterio di indipendenza (v., in particolare, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo previsto all’articolo 47 della Carta, che riveste un’importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE e, segnatamente del valore dello Stato di diritto [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punti 70 e 71, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 116 e giurisprudenza ivi citata].

52      Pertanto, mentre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

53      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 53; del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 66, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 117 e giurisprudenza ivi citata].

54      Conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 118].

55      A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano a mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole menzionate al punto 53 della presente sentenza devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 112, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 119].

56      Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni in cui avvengono le decisioni di nomina dei giudici, la Corte ha già avuto occasione di precisare che il solo fatto che i giudici interessati siano nominati dal presidente della Repubblica di uno Stato membro non è idoneo a creare una dipendenza di questi ultimi nei suoi confronti, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, gli interessati non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni nell’esercizio delle loro funzioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 133, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 122].

57      La Corte, tuttavia, ha parimenti indicato che restava necessario assicurarsi che le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione delle suddette decisioni di nomina fossero tali da non poter suscitare, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina degli interessati, e che occorreva, in particolare, a tal fine, che dette condizioni e modalità fossero concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto 55 della presente sentenza [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 134 e 135, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 123].

58      Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio sotto il profilo dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE vertono, in sostanza, sulle disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo nel contempo l’intervento, in tale processo, di un organo incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a detto Primo ministro.

59      A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, le disposizioni costituzionali relative alla nomina dei giudici sono rimaste immutate dalla loro adozione nel corso del 1964 fino alla riforma della Costituzione intervenuta nel 2016, che ha istituito il Comitato per le nomine in magistratura di cui all’articolo 96A della Costituzione. Prima di tale riforma, il potere del Primo ministro era limitato soltanto dal requisito secondo cui i candidati ad un posto di giudice dovevano soddisfare le condizioni previste dalla Costituzione per poter aspirare a un posto siffatto.

60      È quindi sulla base delle disposizioni della Costituzione in vigore prima di detta riforma che la Repubblica di Malta ha aderito all’Unione sulla base dell’articolo 49 TUE.

61      Orbene, detto articolo 49, che prevede la possibilità per ogni Stato europeo di domandare di diventare membro dell’Unione, precisa che quest’ultima riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni attualmente previsti dall’articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli.

62      In particolare, dall’articolo 2 TUE discende che l’Unione si fonda su valori, quali lo Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla giustizia. Va rilevato, al riguardo, che la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, segnatamente, i loro giudici si basa sulla premessa fondamentale secondo cui gli Stati membri condividono una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, come precisato nel suddetto articolo [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 168, e sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 30].

63      Ne consegue che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro. Uno Stato membro non può quindi modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108].

64      Gli Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici [v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 40].

65      In tale contesto, la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali nell’ambito dell’organizzazione della giustizia tali da costituire una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153].

66      Per contro, l’intervento, nel contesto di un processo di nomina dei giudici, di un organo quale il Comitato per le nomine in magistratura istituito, in occasione della riforma della Costituzione nel 2016, dall’articolo 96A della Costituzione può, in linea di principio, contribuire a rendere obiettivo tale processo, delimitando il margine di manovra di cui dispone il Primo ministro nell’esercizio della competenza conferitagli in materia. Occorre inoltre che siffatto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare un parere sulla valutazione dei candidati ad un posto di giudice [v., per analogia, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 137 e 138, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 124 e 125].

67      Nel caso di specie, una serie di regole menzionate dal giudice del rinvio appaiono idonee a garantire l’indipendenza del Comitato per le nomine in magistratura nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo. Così è per le norme, contenute all’articolo 96A, paragrafi da 1 a 3, della Costituzione relative alla composizione di tale comitato nonché al divieto per i politici di parteciparvi, per l’obbligo imposto ai membri di detto Comitato all’articolo 96A, paragrafo 4, della Costituzione di agire in piena autonomia e senza essere assoggettati a una direzione o a un controllo di qualsiasi altra persona o autorità, così come per l’obbligo per lo stesso Comitato di pubblicare, con l’accordo del Ministro della giustizia, i criteri su cui basa le proprie valutazioni, il che, del resto, è avvenuto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni.

68      Peraltro, il giudice del rinvio, nella presente causa, non ha espresso dubbi riguardo alle condizioni in cui i membri del Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della Costituzione sono stati designati o quanto al modo in cui questo stesso organo svolge concretamente il suo ruolo.

69      Risulta quindi che la creazione del Comitato per le nomine in magistratura ad opera dell’articolo 96A della Costituzione rafforza la garanzia dell’indipendenza dei giudici.

70      In secondo luogo, occorre rilevare che, come posto in evidenza, in particolare, dalla Commissione, sebbene il Primo ministro disponga, conformemente alle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, di un potere certo nella nomina dei giudici, ciò non toglie che l’esercizio di tale potere è delimitato dai requisiti di esperienza professionale che devono essere soddisfatti dai candidati ai posti di giudice, requisiti che sono previsti all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 100, paragrafo 2, della Costituzione.

71      Peraltro, se è vero che il Primo ministro può decidere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato non proposto dal Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della Costituzione, in un’ipotesi del genere egli è tuttavia tenuto, conformemente all’articolo 96, paragrafo 4, e all’articolo 100, paragrafo 6, della Costituzione, a comunicare le sue ragioni alla Camera dei deputati nonché, salvo per quanto riguarda la nomina del Chief Justice, mediante una dichiarazione pubblicata nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, al pubblico. Orbene, nei limiti in cui il Primo ministro eserciti detto potere soltanto in via del tutto eccezionale e si attenga al rigoroso ed effettivo rispetto di un siffatto obbligo di motivazione, il potere in parola non è tale da creare dubbi legittimi quanto all’indipendenza dei candidati prescelti.

72      Tenuto conto di tutti questi elementi, non risulta che le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale relative alla nomina dei giudici siano, in quanto tali, idonee a suscitare nei singoli dubbi legittimi relativamente all’impermeabilità dei giudici nominati rispetto ad elementi esterni, in particolare, ad influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, né che esse siano quindi atte a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

73      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

 Sulla terza questione

74      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

75      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

Firme


*      Lingua processuale : il maltese.