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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione»

Nella causa C‑649/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 20 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2019, nel procedimento penale a carico di

IR,

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e E. Lankenau, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, inizialmente da S. Grünheid, Y.G. Marinova, R. Troosters, successivamente da S. Grünheid e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 8 e del modello di cui all’allegato della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584») e sulla validità di tale decisione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per reati connessi al traffico di sigarette promosso a carico di IR.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Decisione quadro 2002/584

3        I considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      (...) Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...)

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (…), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».

4        L’articolo 1 della suddetta decisione quadro dispone quanto segue:

«1.            Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.            Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.            L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 8 di detta decisione quadro prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)      identità e cittadinanza del ricercato;

b)      il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)      natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)      descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)      per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2.      Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee».

6        Nell’allegato della decisione quadro 2002/584 figura un modello che specifica le informazioni che devono essere fornite nel mandato d’arresto europeo.

 Direttiva 2012/13

7        I considerando 3, 11, 14, 21, 27, 28 e 39 della direttiva 2012/13 sono così formulati:

«(3)      L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(...)

(11)      Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [(GU 2009, C 295, pag. 1)] (la “tabella di marcia”). (...)

(...)

(14)      La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”,] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine “accusa” è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine “accusa” utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

(...)

(21)      Nella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(...)

(27)      Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28)      Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

(39)      Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584(...). Per assistere gli Stati membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore».

8        L’articolo 1 della direttiva in parola prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

9        L’articolo 3 di detta direttiva così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

a)      il diritto a un avvocato;

b)      le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;

c)      il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;

d)      il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

e)      il diritto al silenzio.

2.      Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

10      L’articolo 4 della medesima direttiva così dispone:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2.      Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:

a)      il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;

b)      il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;

c)      il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e

d)      il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.

3.      La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4.      La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5.      Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».

11      L’articolo 5 della direttiva 2012/13 è così formulato:

«1.      Gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584(...).

2.      La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione».

12      L’articolo 6 di detta direttiva recita:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2.      Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

13      L’articolo 7 di detta direttiva è così formulato:

«1.      Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2.      Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

3.      Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame.

4.      In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5.      L’accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito».

14      Nell’allegato I della direttiva 2012/13 figura un modello indicativo di comunicazione dei diritti. Tale allegato dispone che «[i]l presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri deve essere consegnata al momento dell’arresto o della detenzione. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o accusate, informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento penale».

15      Detto modello contiene otto rubriche di informazioni.

16      Nell’allegato II della direttiva 2012/13 figura un modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo Tale allegato dispone che «[i]l presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili».

17      Detto modello contiene cinque rubriche di informazioni.

 Diritto bulgaro

18      Lo Zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo) (DV n. 46 del 2005) attua la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 di tale legge e il modello allegato alla stessa corrispondono all’articolo 8 di detta decisione quadro e al modello contenuto nell’allegato di quest’ultima.

19      L’articolo 65, paragrafo 3, seconda frase, e l’articolo 269, paragrafo 3, punto 4, lettera b), del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») non ostano all’uso dei mezzi di impugnazione qualora la persona sia arrestata nello Stato membro di esecuzione.

20      L’articolo 55 del NPK e gli articoli da 72 a 74 dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero degli Interni; in prosieguo: lo «ZMVR») prevedono che la persona arrestata in Bulgaria, da parte delle autorità bulgare, a seguito di un mandato di arresto nazionale, sia informata dei diritti di cui dispone in quanto persona arrestata e anche di quelli di cui dispone in qualità di imputato. Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, dello ZMVR nonché ai sensi degli articoli 65 e 270 del NPK, la persona arrestata è informata del diritto di proporre ricorso avverso il mandato d’arresto e di prendere conoscenza di tutti i documenti della causa nell’ambito di tale ricorso. Essa deve poter avere un contatto diretto con il suo avvocato, anche se questi è nominato d’ufficio. Inoltre, il giudice invia d’ufficio alla persona arrestata una copia dell’atto di accusa, nel quale gli atti oggetto dell’imputazione sono descritti in modo dettagliato, nonché l’ordinanza che fissa la data dell’udienza, in cui sono descritti dettagliatamente i diritti di cui gode nel procedimento giurisdizionale. La persona arrestata, informata dei suoi diritti nonché delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano il suo arresto, può immediatamente proporre un ricorso dinanzi al giudice.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      Lo Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di IR, accusato di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari. Durante la fase preliminare del procedimento penale di cui è stato oggetto, e nel corso del quale si è avvalso dei servizi di due avvocati di sua scelta, IR è stato informato soltanto di taluni dei suoi diritti in qualità di imputato.

22      All’avvio della fase giudiziale del procedimento penale nei confronti di IR, il 24 febbraio 2017, quest’ultimo aveva lasciato il proprio domicilio e non è stato possibile rintracciarlo. I due avvocati che l’avevano rappresentato nel corso della fase preliminare del procedimento penale hanno dichiarato di non rappresentarlo più. Un nuovo avvocato è stato nominato d’ufficio per rappresentarlo.

23      Con ordinanza del 10 aprile 2017, confermata in appello il 19 aprile 2017, il giudice del rinvio ha adottato nei confronti di IR una misura di custodia cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale. IR non ha partecipato al procedimento ed è stato difeso dall’avvocato nominato d’ufficio.

24      Il 25 maggio 2017 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di IR che non è stato ancora ritrovato. L’avvocato nominato d’ufficio per rappresentarlo è stato sostituito da un nuovo avvocato, parimenti nominato d’ufficio.

25      Il giudice del rinvio, non essendo certo che il mandato d’arresto europeo da esso emesso nei confronti di IR fosse conforme al diritto dell’Unione, in quanto taluni diritti che detta persona poteva pretendere in forza del diritto bulgaro non erano stati portati a sua conoscenza, ha deciso di annullare tale mandato d’arresto.

26      Esso sottolinea che, avendo deciso di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR, intende ottenere precisazioni sulle informazioni da allegare a tale mandato, al fine di garantire il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 2012/13.

27      In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che non risulti chiaramente dalle disposizioni di tale direttiva se l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, possano essere applicati nei confronti di una persona arrestata nel territorio di un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo.

28      Occorrerebbe stabilire se le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo possano avvalersi non solo dei diritti espressamente previsti dall’articolo 5 e dall’allegato II della direttiva 2012/13, ma anche di quelli di cui all’articolo 4 e all’allegato I della predetta direttiva. Siffatta questione si porrebbe anche per i diritti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, dal momento che non sarebbe certo che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo possa avvalersene nello Stato membro di esecuzione di un siffatto mandato.

29      In secondo luogo, nell’ipotesi in cui occorra ritenere che la persona arrestata nello Stato membro di esecuzione sulla base di un mandato d’arresto europeo debba disporre di tutti i diritti di cui avrebbe beneficiato se fosse stata arrestata nel territorio dello Stato membro emittente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che il contenuto del mandato d’arresto europeo può essere modificato per indicarvi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, i mezzi di ricorso contro i mandati di arresto emessi da tale giudice.

30      In terzo luogo, se si dovesse ritenere che le informazioni contenute nel modello della decisione quadro 2002/584 non possano essere integrate, il giudice del rinvio chiede quali sarebbero gli altri mezzi per garantire l’esercizio reale ed effettivo dei diritti di cui IR dispone in forza della direttiva 2012/13, immediatamente dopo essere stato arrestato in un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo. Uno di tali mezzi potrebbe consistere nel fatto che tale persona sia informata dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi e dei motivi del suo arresto in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, nonché del suo diritto di accesso ai documenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva. Ciò potrebbe indurre il giudice del rinvio, che ha emesso il mandato d’arresto europeo, ad inviare a detta persona, dopo essere venuto a conoscenza del suo arresto, la comunicazione dei diritti in caso di arresto, una copia del mandato d’arresto nazionale e delle relative prove, nonché i dati del suo difensore e, su sua richiesta, una copia degli altri documenti del procedimento che la riguardano.

31      In quarto luogo, nell’ipotesi in cui si ritenesse che il giudice che emette il mandato d’arresto europeo abbia la possibilità di integrare il testo di detto mandato, aggiungendo informazioni relative ai diritti della persona arrestata, o di informare la persona arrestata dei suoi diritti dopo il suo arresto, senza tuttavia essere obbligata ad agire in tal senso, il giudice del rinvio ritiene che si ponga la questione della validità della decisione quadro 2002/584, che non garantirebbe un effettivo esercizio dei diritti di cui dovrebbe disporre la persona arrestata in forza della direttiva 2012/13 nonché degli articoli 6 e 47 della Carta.

32      Ciò premesso, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se i diritti dell’imputato a norma dell’articolo 4 (in particolare, l’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13(...) si applichino all’imputato arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo.

2)      In caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584(...) debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584(...), con l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13(...) e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti.

4)      Se la decisione quadro 2002/584(...) sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo a norma dell’articolo 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13(...)».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33      Il governo tedesco esprime riserve sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto non esisterebbe una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di IR è stato annullato. Le questioni sollevate apparirebbero, quindi, ipotetiche e avrebbero, inoltre, senso solo per l’adozione di un nuovo mandato d’arresto europeo, nell’ipotesi in cui IR non fosse più nel territorio bulgaro.

34      A tale proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale (sentenze del 31 maggio 2005, Syfait e a., C‑53/03, EU:C:2005:333, punto 29, nonché del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19, EU:C:2020:715, punto 36).

35      Nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

36      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione o valutazione della validità di una norma del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18, EU:C:2019:860, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nella specie, non vi sono dubbi quanto al carattere attuale della controversia e al carattere giurisdizionale del procedimento, dal momento che la procura specializzata ha avviato un procedimento penale, tuttora in corso, contro IR, che è accusato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari e per il quale un avvocato è stato nominato d’ufficio.

38      Si deve anche sottolineare che il giudice del rinvio indica di aver adito la Corte al fine di adottare, in base alle risposte fornite alle questioni sollevate, un nuovo mandato di arresto europeo nei confronti di IR. Così facendo, non è possibile considerare che le questioni proposte non abbiano alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio né che il problema sia di natura ipotetica.

39      Inoltre, l’emissione di un mandato d’arresto europeo ha quale conseguenza il possibile arresto della persona ricercata e, pertanto, pregiudica la libertà personale di quest’ultima. Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel caso di una procedura riguardante un tale mandato, la garanzia dei diritti fondamentali spetta, in primo luogo, allo Stato membro emittente. Al fine di assicurare la garanzia di tali diritti, che può indurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, è importante che tale autorità disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punti 28 e 29].

40      Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

41      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, in particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, debbano essere interpretati nel senso che i diritti ivi contemplati sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

42      Conformemente a una costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 44, e del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld, C‑181/19, EU:C:2020:794, punto 61).

43      A tale proposito, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 dispone che gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. L’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva precisa che tale comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

44      L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi riguarda altresì le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute. Tale disposizione prevede che gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

45      Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, che prevede che qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati, esso riguarda altresì le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, come risulta da una lettura congiunta di tale paragrafo con il paragrafo 2 del medesimo articolo.

46      Si deve constatare che l’analisi del tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi non consente, di per sé, di determinare se le persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo rientrino tra le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute ai sensi della direttiva 2012/13 e alle quali sono applicabili i diritti previsti da tali disposizioni.

47      Date siffatte circostanze, occorre interpretare le suddette disposizioni tenendo conto del loro contesto nonché dell’obiettivo della direttiva 2012/13.

48      Per quanto riguarda il contesto di tali disposizioni, occorre constatare che l’articolo 5 della direttiva 2012/13 riguarda espressamente i diritti delle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, gli Stati membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584 nello Stato membro di esecuzione. Secondo il paragrafo 2 di detto articolo, un modello indicativo di comunicazione è contenuto nell’allegato II di detta direttiva.

49      Il medesimo articolo deve essere letto alla luce del considerando 39 della direttiva 2012/13, il quale precisa che il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo, in quanto tale considerando rinvia, a tal fine, al solo modello indicativo di cui all’allegato II di tale direttiva per aiutare gli Stati membri a redigere una comunicazione dei diritti per tali persone.

50      Va rilevato che siffatto modello indicativo si distingue da quello contenuto nell’allegato I di detta direttiva e che è previsto all’articolo 4 di quest’ultima, il quale riguarda la comunicazione dei diritti da fornire alle persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute.

51      Infatti, anche se, come risulta espressamente dalla parte introduttiva degli allegati I e II della direttiva 2012/13, gli Stati membri possono modificare questi due modelli indicativi per adattarli alle loro norme nazionali e aggiungere altre informazioni utili, detti modelli contengono una sola rubrica identica, ossia quella relativa all’assistenza di un avvocato. Le altre rubriche di questi stessi modelli sono, come risulta dal loro titolo o dal loro contenuto, proprie dei diritti della persona indagata o imputata nell’ambito di procedimenti penali, per quanto riguarda l’allegato I della direttiva 2012/13, o della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, per quanto riguarda l’allegato II della stessa.

52      Si deve constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che nessuna disposizione della direttiva 2012/13 prevede che le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo debbano ricevere una comunicazione scritta che cumuli le informazioni contenute nei due modelli indicativi di cui agli allegati I e II di tale direttiva.

53      Pertanto, dal momento che le disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione riguardano le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, l’articolo 5 della direttiva 2012/13, letto alla luce del considerando 39 della stessa, induce a ritenere che esse non riguardino le persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

54      Tale constatazione è confermata dal considerando 21 di detta direttiva, ai sensi del quale, nella direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

55      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, quest’ultima disposizione riguarda la situazione in cui un individuo sia stato arrestato e detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso. Tale situazione si distingue da quella di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU, ossia l’arresto o la detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. Quest’ultimo caso corrisponde al meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584.

56      L’interpretazione dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alla luce del contesto di tali disposizioni, secondo la quale queste ultime non si applicano alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, è altresì confermata dagli obiettivi di tale direttiva.

57      A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1 della direttiva 2012/13, che ne enuncia l’oggetto, distingue i diritti delle persone indagate o imputate da quelli delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo. Di conseguenza, tale articolo dispone che la direttiva in esame stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Indica che essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.

58      Dal combinato disposto di tale articolo e dei considerando 14, 27 e 39 della direttiva 2012/13 risulta che quest’ultima ha lo scopo di stabilire norme minime da applicare in materia di informazione delle persone indagate o imputate per un reato, al fine di consentire loro di preparare la propria difesa e di garantire l’equità del procedimento, ma mira altresì a preservare le peculiarità del procedimento relativo al mandato d’arresto europeo.

59      Orbene, la decisione quadro 2002/584, relativa al mandato di arresto europeo, è diretta, mediante l’instaurazione di un sistema semplificato e più efficace di consegna, direttamente tra autorità giudiziarie, delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749 punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

60      Nel prevedere, al suo articolo 5, che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro 2002/584 nello Stato membro di esecuzione, la direttiva 2012/13 contribuisce efficacemente a tale obiettivo di semplificazione e rapidità del procedimento.

61      Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, dal momento che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, è consegnata alle autorità dello Stato membro emittente di tale mandato, essa acquisisce la qualità di «imputato» ai sensi della direttiva 2012/13 e beneficia di tutti i diritti connessi a tale qualità, in particolare quelli previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva in parola. Essa può così preparare la sua difesa e vedersi garantita l’equità del procedimento, conformemente agli obiettivi di detta direttiva.

62      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, in particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

 Sulla seconda questione

63      Poiché la seconda questione è stata posta unicamente nell’ipotesi in cui l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 dovessero essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non occorre rispondervi, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione.

 Sulle questioni terza e quarta

64      Con le questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione quadro 2002/584 alla luce della direttiva 2012/13 e degli articoli 6 e 47 della Carta, nella parte in cui tale decisione quadro prevede che le informazioni comunicate alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo siano limitate a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata decisione quadro e contenute nel modulo allegato alla stessa nonché nel modello dell’allegato II di tale direttiva.

65      In limine, occorre ricordare che la legittimità interna di un atto dell’Unione non può essere esaminata alla luce di un altro atto dell’Unione dello stesso rango normativo, salvo che esso sia stato adottato in applicazione di quest’ultimo atto o che, in uno di questi due atti, sia espressamente previsto che l’uno prevalga sull’altro (sentenza dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑620/18, EU:C:2020:1001, punto 119).

66      Nella specie, la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2012/13 sono entrambe atti di diritto derivato e la decisione quadro 2002/584 non è stata adottata in applicazione della direttiva 2012/13, la quale, peraltro, è successiva ad essa. Inoltre, non è espressamente previsto che uno di questi due atti prevarrebbe sull’altro. Di conseguenza, non è necessario esaminare la validità della decisione quadro 2002/584 alla luce delle disposizioni della direttiva 2012/13.

67      Occorre, per contro, esaminare la validità di tale decisione quadro alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta.

68      Il giudice del rinvio chiede, più in particolare, se, qualora i diritti di cui all’articolo 4, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 non siano applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, divenga impossibile o eccessivamente difficile per dette persone contestare i mandati d’arresto nazionale ed europeo emessi nei loro confronti.

69      In particolare, dal punto 70 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), risulterebbe che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo deve poter essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, affinché l’interessato possa effettivamente esercitare i diritti conferitigli dalla direttiva 2012/13, esso dovrebbe godere degli stessi non soltanto dopo la sua consegna alle autorità giudiziarie emittenti, ma dal momento del suo arresto nello Stato membro di esecuzione.

70      A tale proposito va ricordato, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto della medesima decisione quadro.

71      Il sistema del mandato d’arresto europeo introdotto da tale decisione quadro è fondato sul principio del mutuo riconoscimento il quale si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare, nella Carta [sentenze del 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 27].

72      In tale contesto, quando il mandato d’arresto europeo è emesso in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve avere beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui protezione deve essere assicurata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 66, nonché del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19
PPU, EU:C:2019:849, punto 33].

73      La Corte ha quindi già considerato che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto, alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67; del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 34, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 59].

74      Poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo è idonea a ledere il diritto alla libertà dell’interessato, sancito all’articolo 6 della Carta, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 60].

75      In particolare, il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente controlli il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 61, e giurisprudenza ivi citata].

76      Si deve aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione, di cui fa parte la direttiva 2012/13, che sono state adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e che contribuiscono a facilitare alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo l’esercizio dei propri diritti.

77      Orbene, come già rilevato al punto 61 della presente sentenza, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, acquisisce, dal momento della sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente di tale mandato, la qualità di «imputato», ai sensi della direttiva 2012/13, e beneficia così di tutti i diritti connessi a tale qualità previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva in parola, e può così preparare la sua difesa e vedersi garantita l’equità del procedimento, conformemente agli obiettivi di detta direttiva.

78      Inoltre, per quanto riguarda il periodo precedente la consegna della persona oggetto di un siffatto mandato d’arresto europeo alle autorità competenti dello Stato membro emittente, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione quadro 2002/584 prevede che il mandato d’arresto europeo debba contenere informazioni riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, tali informazioni corrispondono, in sostanza, a quelle previste all’articolo 6 della direttiva 2012/13.

79      D’altro lato, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non richiede che il diritto di ricorso previsto dalla normativa dello Stato membro emittente avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale possa essere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità competenti di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punti da 69 a 71].

80      Pertanto, nessuna violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva può risultare dalla sola circostanza che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia informata dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ottenga l’accesso alla documentazione del fascicolo solo dopo la sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente.

81      Dalle considerazioni che precedono risulta che dall’esame della terza e della quarta questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584 alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4, in particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

2)      Dall’esame della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.