SENTENZA
DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 gennaio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4
a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II –
Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti
penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto
di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione
del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo
nello Stato membro di esecuzione»
Nella causa C‑649/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo
Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali,
Bulgaria), con decisione del 20 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 3
settembre 2019, nel procedimento penale a carico di
IR,
con l’intervento di:
Spetsializirana prokuratura
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione,
M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos (relatore) e
I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e
T. Machovičová, in qualità di agenti;
– per
il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e E. Lankenau, in
qualità di agenti;
– per
il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di
agenti;
– per
il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;
– per
la Commissione europea, inizialmente da S. Grünheid, Y.G. Marinova,
R. Troosters, successivamente da S. Grünheid e Y.G. Marinova, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 30 settembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6
e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»), dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU
2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 1, paragrafo 3,
dell’articolo 8 e del modello di cui all’allegato della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190,
pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo:
la «decisione quadro 2002/584») e sulla validità di tale decisione.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per reati
connessi al traffico di sigarette promosso a carico di IR.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584
3 I
considerando 5, 6 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente
tenore:
«(5) (...)
Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di
condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di
eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina
attuale in materia di estradizione. (...)
(6) Il
mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce
la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di
riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento
della cooperazione giudiziaria.
(...)
(12) La
presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi
sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (…), segnatamente il capo
VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere
interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla
consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo
qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto
europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona
a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità,
lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione
di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri
applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla
libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione
negli altri mezzi di comunicazione».
4 L’articolo
1 della suddetta decisione quadro dispone quanto segue:
«1. Il
mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o
dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli
Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
presente decisione quadro.
3. L’obbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici
sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della
presente decisione quadro».
5 L’articolo
8 di detta decisione quadro prevede quanto segue:
«1. Il mandato
d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione
stabilita dal modello allegato:
a) identità
e cittadinanza del ricercato;
b) il
nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta
elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione
dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di
qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che
rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;
d) natura
e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto
dell’articolo 2;
e) descrizione
delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e
il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena
inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena
minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per
quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Il mandato di
arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al
momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente,
attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del
Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle
istituzioni delle Comunità europee».
6 Nell’allegato
della decisione quadro 2002/584 figura un modello che specifica le informazioni
che devono essere fornite nel mandato d’arresto europeo.
Direttiva 2012/13
7 I
considerando 3, 11, 14, 21, 27, 28 e 39 della direttiva 2012/13 sono così
formulati:
«(3) L’attuazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale
presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi
sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è
strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione
dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie
ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento.
(...)
(11) Il
30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una
tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o
imputati in procedimenti penali [(GU 2009, C 295, pag. 1)] (la
“tabella di marcia”). (...)
(...)
(14) La
presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa
stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative
ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un
reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La
presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli
articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”,] come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine
“accusa” è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine “accusa”
utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
(...)
(21) Nella
presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono
arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui,
nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private
della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU,
quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
(...)
(27) Le
persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le
informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa
e garantire l’equità del procedimento.
(28) Le
informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che
sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo
tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte
della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo
svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se
noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o
accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto
reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della
fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di
salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo
dei diritti della difesa.
(...)
(39) Il
diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto
dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle
persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della
decisione quadro 2002/584(...). Per assistere gli Stati membri a elaborare una
comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato
II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione
della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che
tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore».
8 L’articolo
1 della direttiva in parola prevede quanto segue:
«La presente direttiva stabilisce norme relative al
diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui
godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa
stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone
soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».
9 L’articolo
3 di detta direttiva così dispone:
«1. Gli Stati
membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente
fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai
sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali
diritti:
a) il
diritto a un avvocato;
b) le
condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
c) il
diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6;
d) il
diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e) il
diritto al silenzio.
2. Gli Stati
membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano
fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile,
tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in
condizioni di vulnerabilità».
10 L’articolo
4 della medesima direttiva così dispone:
«1. Gli Stati
membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o
detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A
queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la
facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della
libertà.
2. Oltre alle
informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano
ai sensi del diritto nazionale:
a) il
diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine;
b) il
diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona;
c) il
diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e
d) il
numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere
privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità
giudiziaria.
3. La
comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità
prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto,
ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà
provvisoria.
4. La
comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I
contiene un modello indicativo della comunicazione.
5. Gli Stati
membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione
redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia
disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei
suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli
verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui
comprensibile».
11 L’articolo
5 della direttiva 2012/13 è così formulato:
«1. Gli Stati membri
assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione
contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la
decisione quadro 2002/584(...).
2. La
comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II
contiene un modello indicativo di tale comunicazione».
12 L’articolo
6 di detta direttiva recita:
«1. Gli Stati
membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite
informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver
commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli
necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo
dei diritti della difesa.
2. Gli Stati
membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o
detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione,
e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.
3. Gli Stati
membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è
sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni
dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del
reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.
4. Gli Stati
membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente
informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del
presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del
procedimento».
13 L’articolo
7 di detta direttiva è così formulato:
«1. Qualora una
persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale,
gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in
possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare
effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto
o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei
loro avvocati.
2. Per garantire
l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati
membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito
l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità
competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.
3. Fatto salvo
il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso
in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e
al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di
un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di
ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo
utile per consentirne l’esame.
4. In deroga ai
paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo,
l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere
rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per
i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente
necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi
in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora
possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si
svolge il procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono che, secondo le
procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte
della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia
adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo
giurisdizionale.
5. L’accesso di
cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito».
14 Nell’allegato
I della direttiva 2012/13 figura un modello indicativo di comunicazione dei
diritti. Tale allegato dispone che «[i]l presente modello intende unicamente
assistere le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei
diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale
modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono
modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere
ulteriori informazioni utili. La comunicazione dei diritti degli Stati membri
deve essere consegnata al momento dell’arresto o della detenzione. Ciò non
impedisce tuttavia agli Stati membri di fornire alle persone sospettate o
accusate, informazioni scritte in altre situazioni durante il procedimento
penale».
15 Detto
modello contiene otto rubriche di informazioni.
16 Nell’allegato
II della direttiva 2012/13 figura un modello indicativo di comunicazione dei
diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo
Tale allegato dispone che «[i]l presente modello intende unicamente assistere
le autorità nazionali nell’elaborazione della loro comunicazione dei diritti a
livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel
redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il
modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni
utili».
17 Detto
modello contiene cinque rubriche di informazioni.
Diritto bulgaro
18 Lo
Zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge
sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo) (DV n. 46 del 2005)
attua la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 di tale legge e il modello
allegato alla stessa corrispondono all’articolo 8 di detta decisione quadro e
al modello contenuto nell’allegato di quest’ultima.
19 L’articolo
65, paragrafo 3, seconda frase, e l’articolo 269, paragrafo 3, punto 4, lettera
b), del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in
prosieguo: il «NPK») non ostano all’uso dei mezzi di impugnazione qualora la
persona sia arrestata nello Stato membro di esecuzione.
20 L’articolo
55 del NPK e gli articoli da 72 a 74 dello Zakon za Ministerstvoto na
vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero degli Interni; in prosieguo: lo
«ZMVR») prevedono che la persona arrestata in Bulgaria, da parte delle autorità
bulgare, a seguito di un mandato di arresto nazionale, sia informata dei
diritti di cui dispone in quanto persona arrestata e anche di quelli di cui
dispone in qualità di imputato. Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, dello
ZMVR nonché ai sensi degli articoli 65 e 270 del NPK, la persona arrestata è
informata del diritto di proporre ricorso avverso il mandato d’arresto e di
prendere conoscenza di tutti i documenti della causa nell’ambito di tale
ricorso. Essa deve poter avere un contatto diretto con il suo avvocato, anche se
questi è nominato d’ufficio. Inoltre, il giudice invia d’ufficio alla persona
arrestata una copia dell’atto di accusa, nel quale gli atti oggetto
dell’imputazione sono descritti in modo dettagliato, nonché l’ordinanza che
fissa la data dell’udienza, in cui sono descritti dettagliatamente i diritti di
cui gode nel procedimento giurisdizionale. La persona arrestata, informata dei
suoi diritti nonché delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano il
suo arresto, può immediatamente proporre un ricorso dinanzi al giudice.
Procedimento principale e questioni
pregiudiziali
21 Lo
Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un
procedimento penale nei confronti di IR, accusato di partecipazione a
un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari.
Durante la fase preliminare del procedimento penale di cui è stato oggetto, e
nel corso del quale si è avvalso dei servizi di due avvocati di sua scelta, IR
è stato informato soltanto di taluni dei suoi diritti in qualità di imputato.
22 All’avvio
della fase giudiziale del procedimento penale nei confronti di IR, il 24
febbraio 2017, quest’ultimo aveva lasciato il proprio domicilio e non è stato
possibile rintracciarlo. I due avvocati che l’avevano rappresentato nel corso
della fase preliminare del procedimento penale hanno dichiarato di non
rappresentarlo più. Un nuovo avvocato è stato nominato d’ufficio per
rappresentarlo.
23 Con
ordinanza del 10 aprile 2017, confermata in appello il 19 aprile 2017, il
giudice del rinvio ha adottato nei confronti di IR una misura di custodia
cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale. IR non ha
partecipato al procedimento ed è stato difeso dall’avvocato nominato d’ufficio.
24 Il
25 maggio 2017 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di IR
che non è stato ancora ritrovato. L’avvocato nominato d’ufficio per
rappresentarlo è stato sostituito da un nuovo avvocato, parimenti nominato
d’ufficio.
25 Il
giudice del rinvio, non essendo certo che il mandato d’arresto europeo da esso
emesso nei confronti di IR fosse conforme al diritto dell’Unione, in quanto
taluni diritti che detta persona poteva pretendere in forza del diritto bulgaro
non erano stati portati a sua conoscenza, ha deciso di annullare tale mandato
d’arresto.
26 Esso
sottolinea che, avendo deciso di emettere un nuovo mandato d’arresto europeo
nei confronti di IR, intende ottenere precisazioni sulle informazioni da
allegare a tale mandato, al fine di garantire il rispetto dei diritti conferiti
dalla direttiva 2012/13.
27 In
primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che non risulti chiaramente dalle
disposizioni di tale direttiva se l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e
l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, possano essere applicati nei
confronti di una persona arrestata nel territorio di un altro Stato membro
sulla base di un mandato d’arresto europeo.
28 Occorrerebbe
stabilire se le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo
possano avvalersi non solo dei diritti espressamente previsti dall’articolo 5 e
dall’allegato II della direttiva 2012/13, ma anche di quelli di cui
all’articolo 4 e all’allegato I della predetta direttiva. Siffatta questione si
porrebbe anche per i diritti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo
7, paragrafo 1, di detta direttiva, dal momento che non sarebbe certo che la
persona oggetto di un mandato d’arresto europeo possa avvalersene nello Stato
membro di esecuzione di un siffatto mandato.
29 In
secondo luogo, nell’ipotesi in cui occorra ritenere che la persona arrestata
nello Stato membro di esecuzione sulla base di un mandato d’arresto europeo
debba disporre di tutti i diritti di cui avrebbe beneficiato se fosse stata
arrestata nel territorio dello Stato membro emittente, il giudice del rinvio
chiede se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 debba essere
interpretato nel senso che il contenuto del mandato d’arresto europeo può
essere modificato per indicarvi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3,
della direttiva 2012/13, i mezzi di ricorso contro i mandati di arresto emessi
da tale giudice.
30 In
terzo luogo, se si dovesse ritenere che le informazioni contenute nel modello
della decisione quadro 2002/584 non possano essere integrate, il giudice del
rinvio chiede quali sarebbero gli altri mezzi per garantire l’esercizio reale
ed effettivo dei diritti di cui IR dispone in forza della direttiva 2012/13,
immediatamente dopo essere stato arrestato in un altro Stato membro sulla base
di un mandato d’arresto europeo. Uno di tali mezzi potrebbe consistere nel
fatto che tale persona sia informata dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi e dei motivi del suo arresto in
applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva, nonché del suo
diritto di accesso ai documenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della
medesima direttiva. Ciò potrebbe indurre il giudice del rinvio, che ha emesso
il mandato d’arresto europeo, ad inviare a detta persona, dopo essere venuto a
conoscenza del suo arresto, la comunicazione dei diritti in caso di arresto,
una copia del mandato d’arresto nazionale e delle relative prove, nonché i dati
del suo difensore e, su sua richiesta, una copia degli altri documenti del
procedimento che la riguardano.
31 In
quarto luogo, nell’ipotesi in cui si ritenesse che il giudice che emette il
mandato d’arresto europeo abbia la possibilità di integrare il testo di detto
mandato, aggiungendo informazioni relative ai diritti della persona arrestata,
o di informare la persona arrestata dei suoi diritti dopo il suo arresto, senza
tuttavia essere obbligata ad agire in tal senso, il giudice del rinvio ritiene
che si ponga la questione della validità della decisione quadro 2002/584, che
non garantirebbe un effettivo esercizio dei diritti di cui dovrebbe disporre la
persona arrestata in forza della direttiva 2012/13 nonché degli articoli 6 e 47
della Carta.
32 Ciò
premesso, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i
procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
i diritti dell’imputato a norma dell’articolo 4 (in particolare, l’articolo 4,
paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2012/13(...) si applichino all’imputato arrestato in forza di
un mandato d’arresto europeo.
2) In
caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584(...) debba
essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del
mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare,
l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i
diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità
giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto
nazionale e il mandato d’arresto europeo.
3) In
caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato
d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo
delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi
all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e
con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584(...), con
l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2012/13(...) e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità
giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della
persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i
relativi documenti.
4) Se
la decisione quadro 2002/584(...) sia valida ove non sussista alcun altro mezzo
giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla
base di un mandato d’arresto europeo a norma dell’articolo 4 (in particolare,
il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo
2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13(...)».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale
33 Il
governo tedesco esprime riserve sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale, in quanto non esisterebbe una controversia pendente dinanzi al
giudice del rinvio, poiché il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
IR è stato annullato. Le questioni sollevate apparirebbero, quindi, ipotetiche
e avrebbero, inoltre, senso solo per l’adozione di un nuovo mandato d’arresto
europeo, nell’ipotesi in cui IR non fosse più nel territorio bulgaro.
34 A
tale proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza
della Corte, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi
ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito
di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura
giurisdizionale (sentenze del 31 maggio 2005, Syfait e a., C‑53/03,
EU:C:2005:333, punto 29, nonché del 16 settembre 2020, Anesco e a., C‑462/19,
EU:C:2020:715, punto 36).
35 Nell’ambito
della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita
all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è
investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche
circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per
essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni
sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in
linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 17 ottobre 2019,
Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 31 e
giurisprudenza ivi citata).
36 Ne
consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una
presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una
questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo
qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione o
valutazione della validità di una norma del diritto dell’Unione non ha alcun
rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale,
qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non
disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una
soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 ottobre
2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18, EU:C:2019:860, punto
36 e giurisprudenza ivi citata).
37 Nella
specie, non vi sono dubbi quanto al carattere attuale della controversia e al
carattere giurisdizionale del procedimento, dal momento che la procura
specializzata ha avviato un procedimento penale, tuttora in corso, contro IR,
che è accusato di aver partecipato ad un’organizzazione criminale finalizzata
alla commissione di reati tributari e per il quale un avvocato è stato nominato
d’ufficio.
38 Si
deve anche sottolineare che il giudice del rinvio indica di aver adito la Corte
al fine di adottare, in base alle risposte fornite alle questioni sollevate, un
nuovo mandato di arresto europeo nei confronti di IR. Così facendo, non è
possibile considerare che le questioni proposte non abbiano alcuna relazione
con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento pendente dinanzi al
giudice del rinvio né che il problema sia di natura ipotetica.
39 Inoltre,
l’emissione di un mandato d’arresto europeo ha quale conseguenza il possibile
arresto della persona ricercata e, pertanto, pregiudica la libertà personale di
quest’ultima. Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel caso di una procedura
riguardante un tale mandato, la garanzia dei diritti fondamentali spetta, in
primo luogo, allo Stato membro emittente. Al fine di assicurare la garanzia di
tali diritti, che può indurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione
di emettere un mandato d’arresto europeo, è importante che tale autorità
disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale [v., in tal
senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17,
EU:C:2018:602, punti 28 e 29].
40 Di
conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
41 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, in
particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 2012/13, debbano essere interpretati nel senso che i diritti
ivi contemplati sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione
di un mandato d’arresto europeo.
42 Conformemente
a una costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto
dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma
anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa
parte (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08,
EU:C:2010:243, punto 44, e del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld, C‑181/19,
EU:C:2020:794, punto 61).
43 A
tale proposito, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni di
cui trattasi, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 dispone che
gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano
arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per
iscritto. L’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva precisa che tale comunicazione
dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal
diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un
riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.
44 L’articolo
6, paragrafo 2, della direttiva di cui trattasi riguarda altresì le persone
indagate o imputate che siano arrestate o detenute. Tale disposizione prevede
che gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano
arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro
detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.
45 Quanto
all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, che prevede che qualora
una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento
penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso
specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per
impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità
dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone
arrestate o dei loro avvocati, esso riguarda altresì le persone indagate o imputate
che siano arrestate o detenute, come risulta da una lettura congiunta di tale
paragrafo con il paragrafo 2 del medesimo articolo.
46 Si
deve constatare che l’analisi del tenore letterale delle disposizioni di cui
trattasi non consente, di per sé, di determinare se le persone arrestate ai
fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo rientrino tra le persone
indagate o imputate che siano arrestate o detenute ai sensi della direttiva
2012/13 e alle quali sono applicabili i diritti previsti da tali disposizioni.
47 Date
siffatte circostanze, occorre interpretare le suddette disposizioni tenendo
conto del loro contesto nonché dell’obiettivo della direttiva 2012/13.
48 Per
quanto riguarda il contesto di tali disposizioni, occorre constatare che
l’articolo 5 della direttiva 2012/13 riguarda espressamente i diritti delle
persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, gli Stati membri assicurano che
a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto
europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente
informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione
quadro 2002/584 nello Stato membro di esecuzione. Secondo il paragrafo 2 di
detto articolo, un modello indicativo di comunicazione è contenuto
nell’allegato II di detta direttiva.
49 Il
medesimo articolo deve essere letto alla luce del considerando 39 della
direttiva 2012/13, il quale precisa che il diritto all’informazione scritta sui
diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe
applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un
mandato di arresto europeo, in quanto tale considerando rinvia, a tal fine, al
solo modello indicativo di cui all’allegato II di tale direttiva per aiutare
gli Stati membri a redigere una comunicazione dei diritti per tali persone.
50 Va
rilevato che siffatto modello indicativo si distingue da quello contenuto
nell’allegato I di detta direttiva e che è previsto all’articolo 4 di
quest’ultima, il quale riguarda la comunicazione dei diritti da fornire alle
persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute.
51 Infatti,
anche se, come risulta espressamente dalla parte introduttiva degli allegati I
e II della direttiva 2012/13, gli Stati membri possono modificare questi due
modelli indicativi per adattarli alle loro norme nazionali e aggiungere altre
informazioni utili, detti modelli contengono una sola rubrica identica, ossia
quella relativa all’assistenza di un avvocato. Le altre rubriche di questi
stessi modelli sono, come risulta dal loro titolo o dal loro contenuto, proprie
dei diritti della persona indagata o imputata nell’ambito di procedimenti penali,
per quanto riguarda l’allegato I della direttiva 2012/13, o della persona
arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, per quanto riguarda
l’allegato II della stessa.
52 Si
deve constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue
conclusioni, che nessuna disposizione della direttiva 2012/13 prevede che le
persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo debbano ricevere
una comunicazione scritta che cumuli le informazioni contenute nei due modelli
indicativi di cui agli allegati I e II di tale direttiva.
53 Pertanto,
dal momento che le disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede
l’interpretazione riguardano le persone indagate o imputate che siano arrestate
o detenute, l’articolo 5 della direttiva 2012/13, letto alla luce del
considerando 39 della stessa, induce a ritenere che esse non riguardino le
persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
54 Tale
constatazione è confermata dal considerando 21 di detta direttiva, ai sensi del
quale, nella direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono
arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui,
nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private
della libertà a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU,
quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
55 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni,
quest’ultima disposizione riguarda la situazione in cui un individuo sia stato
arrestato e detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia
commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario
impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso.
Tale situazione si distingue da quella di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
lettera f), della CEDU, ossia l’arresto o la detenzione regolari di una persona
per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona
contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
Quest’ultimo caso corrisponde al meccanismo del mandato d’arresto europeo
istituito dalla decisione quadro 2002/584.
56 L’interpretazione
dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2012/13 alla luce del contesto di tali disposizioni, secondo la
quale queste ultime non si applicano alle persone arrestate ai fini
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, è altresì confermata dagli
obiettivi di tale direttiva.
57 A
tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1 della direttiva 2012/13, che
ne enuncia l’oggetto, distingue i diritti delle persone indagate o imputate da
quelli delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo. Di conseguenza,
tale articolo dispone che la direttiva in esame stabilisce norme relative al
diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate sui diritti di cui
godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Indica che
essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle
persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti.
58 Dal
combinato disposto di tale articolo e dei considerando 14, 27 e 39 della
direttiva 2012/13 risulta che quest’ultima ha lo scopo di stabilire norme
minime da applicare in materia di informazione delle persone indagate o
imputate per un reato, al fine di consentire loro di preparare la propria
difesa e di garantire l’equità del procedimento, ma mira altresì a preservare
le peculiarità del procedimento relativo al mandato d’arresto europeo.
59 Orbene,
la decisione quadro 2002/584, relativa al mandato di arresto europeo, è
diretta, mediante l’instaurazione di un sistema semplificato e più efficace di
consegna, direttamente tra autorità giudiziarie, delle persone condannate o
sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la
cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo
assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e
di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra
gli Stati membri [sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU,
EU:C:2020:749 punto 32 e giurisprudenza ivi citata].
60 Nel
prevedere, al suo articolo 5, che a chiunque sia arrestato, ai fini
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente
un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del
diritto che attua la decisione quadro 2002/584 nello Stato membro di
esecuzione, la direttiva 2012/13 contribuisce efficacemente a tale obiettivo di
semplificazione e rapidità del procedimento.
61 Peraltro,
come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, dal
momento che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, emesso ai fini
dell’esercizio di un’azione penale, è consegnata alle autorità dello Stato
membro emittente di tale mandato, essa acquisisce la qualità di «imputato» ai
sensi della direttiva 2012/13 e beneficia di tutti i diritti connessi a tale
qualità, in particolare quelli previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva
in parola. Essa può così preparare la sua difesa e vedersi garantita l’equità
del procedimento, conformemente agli obiettivi di detta direttiva.
62 Alla
luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima
questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, in particolare il suo
paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della
direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi
previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di
un mandato d’arresto europeo.
Sulla seconda questione
63 Poiché
la seconda questione è stata posta unicamente nell’ipotesi in cui l’articolo 4,
l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13
dovessero essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti sono
applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, non occorre rispondervi, tenuto conto della risposta fornita
alla prima questione.
Sulle questioni terza e quarta
64 Con
le questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sulla validità della
decisione quadro 2002/584 alla luce della direttiva 2012/13 e degli articoli 6
e 47 della Carta, nella parte in cui tale decisione quadro prevede che le
informazioni comunicate alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo siano limitate a quelle di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, della summenzionata decisione quadro e contenute nel modulo
allegato alla stessa nonché nel modello dell’allegato II di tale direttiva.
65 In
limine, occorre ricordare che la legittimità interna di un atto dell’Unione non
può essere esaminata alla luce di un altro atto dell’Unione dello stesso rango
normativo, salvo che esso sia stato adottato in applicazione di quest’ultimo
atto o che, in uno di questi due atti, sia espressamente previsto che l’uno
prevalga sull’altro (sentenza dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e
Consiglio, C‑620/18, EU:C:2020:1001, punto 119).
66 Nella
specie, la decisione quadro 2002/584 e la direttiva 2012/13 sono entrambe atti
di diritto derivato e la decisione quadro 2002/584 non è stata adottata in
applicazione della direttiva 2012/13, la quale, peraltro, è successiva ad essa.
Inoltre, non è espressamente previsto che uno di questi due atti prevarrebbe
sull’altro. Di conseguenza, non è necessario esaminare la validità della
decisione quadro 2002/584 alla luce delle disposizioni della direttiva 2012/13.
67 Occorre,
per contro, esaminare la validità di tale decisione quadro alla luce degli
articoli 6 e 47 della Carta.
68 Il
giudice del rinvio chiede, più in particolare, se, qualora i diritti di cui
all’articolo 4, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2012/13 non siano applicabili alle persone arrestate ai fini
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, divenga impossibile o
eccessivamente difficile per dette persone contestare i mandati d’arresto
nazionale ed europeo emessi nei loro confronti.
69 In
particolare, dal punto 70 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure
di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU,
EU:C:2019:456), risulterebbe che la decisione di emettere un mandato d’arresto
europeo deve poter essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso
giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale
effettiva. Orbene, affinché l’interessato possa effettivamente esercitare i
diritti conferitigli dalla direttiva 2012/13, esso dovrebbe godere degli stessi
non soltanto dopo la sua consegna alle autorità giudiziarie emittenti, ma dal
momento del suo arresto nello Stato membro di esecuzione.
70 A
tale proposito va ricordato, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della
decisione quadro 2002/584, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i
fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere
modificato per effetto della medesima decisione quadro.
71 Il
sistema del mandato d’arresto europeo introdotto da tale decisione quadro è
fondato sul principio del mutuo riconoscimento il quale si basa esso stesso sulla
fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi
ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente
ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in
particolare, nella Carta [sentenze del 10 novembre 2016, Özçelik, C‑453/16 PPU,
EU:C:2016:860, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 ottobre 2019,
NJ (Procura di Vienna), C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 27].
72 In
tale contesto, quando il mandato d’arresto europeo è emesso in vista
dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona
ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve avere
beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e
dei diritti fondamentali, la cui protezione deve essere assicurata dalle
autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa
nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato
d’arresto nazionale [v., in tal senso, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI
(Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU,
EU:C:2019:456, punto 66, nonché del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19
PPU, EU:C:2019:849, punto 33].
73 La
Corte ha quindi già considerato che il sistema del mandato d’arresto europeo
comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei
diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto, alla
protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una
decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella
che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato
d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo
l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenze del 27
maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU,
EU:C:2019:456, punto 67; del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C‑489/19 PPU,
EU:C:2019:849, punto 34, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du
Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours),
C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 59].
74 Poiché
l’emissione di un mandato d’arresto europeo è idonea a ledere il diritto alla
libertà dell’interessato, sancito all’articolo 6 della Carta, la suddetta
protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di
detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti a una tutela
giurisdizionale effettiva [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di
Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456,
punto 68, nonché del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de
Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU
e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 60].
75 In
particolare, il secondo livello di protezione dei diritti della persona
interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente controlli il
rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera
obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza
essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in
particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia
proporzionata [sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de
Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU
e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 61, e giurisprudenza ivi
citata].
76 Si
deve aggiungere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue
conclusioni, che la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema
globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da
altre normative dell’Unione, di cui fa parte la direttiva 2012/13, che sono
state adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e
che contribuiscono a facilitare alla persona oggetto di un mandato d’arresto
europeo l’esercizio dei propri diritti.
77 Orbene,
come già rilevato al punto 61 della presente sentenza, la persona oggetto di un
mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale,
acquisisce, dal momento della sua consegna alle autorità dello Stato membro
emittente di tale mandato, la qualità di «imputato», ai sensi della direttiva
2012/13, e beneficia così di tutti i diritti connessi a tale qualità previsti
agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva in parola, e può così preparare la sua
difesa e vedersi garantita l’equità del procedimento, conformemente agli
obiettivi di detta direttiva.
78 Inoltre,
per quanto riguarda il periodo precedente la consegna della persona oggetto di
un siffatto mandato d’arresto europeo alle autorità competenti dello Stato
membro emittente, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere d) ed e), della decisione quadro 2002/584 prevede che il mandato
d’arresto europeo debba contenere informazioni riguardanti la natura e la
qualificazione giuridica del reato, nonché la descrizione delle circostanze
della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di
partecipazione della persona ricercata. Orbene, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, tali informazioni
corrispondono, in sostanza, a quelle previste all’articolo 6 della direttiva
2012/13.
79 D’altro
lato, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non richiede che il
diritto di ricorso previsto dalla normativa dello Stato membro emittente
avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini
dell’esercizio di un’azione penale possa essere esercitato prima della consegna
della persona interessata alle autorità competenti di tale Stato membro [v., in
tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de
Luxembourg e Openbaar Ministerie (procuratori di Lione e Tours), C‑566/19 PPU
e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punti da 69 a 71].
80 Pertanto,
nessuna violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva può
risultare dalla sola circostanza che la persona oggetto di un mandato d’arresto
europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia informata dei
mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ottenga l’accesso
alla documentazione del fascicolo solo dopo la sua consegna alle autorità
competenti dello Stato membro emittente.
81 Dalle
considerazioni che precedono risulta che dall’esame della terza e della quarta
questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della
decisione quadro 2002/584 alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta.
Sulle spese
82 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 4,
in particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali,
devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono
applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo.
2) Dall’esame
della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento
idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli articoli 6 e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Firme
* Lingua
processuale: il bulgaro.