SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
22
febbraio 2022 (*)
ÂŤRinvio
pregiudiziale â Procedimento pregiudiziale dâurgenza â Cooperazione
giudiziaria in materia penale â Mandato dâarresto europeo â Decisione
quadro 2002/584/GAI â Articolo 1, paragrafo 3 â Procedure di consegna
tra Stati membri â Condizioni di esecuzione â Carta dei diritti
fondamentali dellâUnione europea â Articolo 47, secondo comma â
Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge â Carenze sistemiche o
generalizzate â Esame in due fasi â Criteri di applicazione â
Obbligo dellâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione di verificare in modo
concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la
persona oggetto di un mandato dâarresto europeo corra, in caso di consegna, un
rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per leggeÂť
Nelle
cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU,
aventi
ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi
dellâarticolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam
(Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 14 settembre 2021,
pervenute in cancelleria il 14 settembre 2021, nei procedimenti relativi
allâesecuzione di mandati dâarresto europei emessi nei confronti di
X (C‑562/21 PPU)
Y (C‑563/21 PPU)
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev,
A. Prechal, C. Lycourgos,
S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen (relatore), I. Ziemele
e J. Passer, presidenti di sezione, M. IleĹĄič, J.-C. Bonichot,
L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl,
giudici,
avvocato
generale: A. Rantos
cancelliere:
M. Ferreira, amministratrice principale
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 16 novembre 2021,
considerate
le osservazioni presentate:
â per
X, da N.M. Delsing e W.R. Jonk, advocaten;
â per
lâOpenbaar Ministerie, da
C.L.E. McGivern e K. van der Schaft;
â per
il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e
J. Langer, in qualitĂ di agenti;
â per
lâIrlanda, da J. Quaney, in qualitĂ di agente,
assistita da R. Kennedy, SC;
â per
il governo polacco, da S. Żyrek, J. Sawicka e B. Majczyna, in
qualitĂ di agenti;
â per
la Commissione europea, da S. GrĂźnheid,
K. Herrmann, P. Van Nuffel e J. Tomkin, in qualitĂ di agenti,
sentite
le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 16 dicembre
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sullâinterpretazione dellâarticolo
1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009,
L 81, pag. 24) (in prosieguo: la ÂŤdecisione quadro 2002/584Âť), e
dellâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea (in
prosieguo: la ÂŤCartaÂť).
2 Tali
domande sono state presentate nellâambito dellâesecuzione, nei Paesi Bassi, di
due mandati dâarresto europei emessi, rispettivamente, nella causa C‑562/21 PPU,
il 6 aprile 2021, dal Sąd Okręgowy
w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino, Polonia),
ai fini dellâesecuzione di una pena privativa della libertĂ inflitta a X, e,
nella causa C‑563/21 PPU, il 7 aprile 2021, dal Sąd
Okręgowy w Zielonej GĂłrze (Tribunale regionale di Zielona
GĂłra, Polonia), ai fini dellâesercizio di unâazione
penale nei confronti di Y.
Contesto
normativo
Diritto
dellâUnione
3 I
considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come
segue:
ÂŤ(5) Lâobiettivo
dellâUnione [europea] di diventare uno spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia
comporta la soppressione dellâestradizione tra Stati membri e la sua
sostituzione con un sistema di consegna tra autoritĂ giudiziarie. Inoltre
lâintroduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone
condannate o sospettate, al fine dellâesecuzione delle sentenze di condanna in
materia penale o per sottoporle allâazione penale, consente di eliminare la
complessitĂ e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia
di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra
Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione
delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase
anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertĂ , sicurezza e
giustizia.
(6) Il mandato
dâarresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima
concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento
reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione
giudiziaria.
(...)
(10) Il
meccanismo del mandato dâarresto europeo si basa su un elevato livello di
fiducia tra gli Stati membri. Lâattuazione di tale meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato
membro dei principi sanciti allâarticolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal
Consiglio [dellâUnione europea] in applicazione dellâarticolo 7, paragrafo 1,
[TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articoloÂť.
4 Lâarticolo
1 di tale decisione quadro, intitolato ÂŤDefinizione del mandato dâarresto
europeo ed obbligo di darne esecuzioneÂť, prevede quanto segue:
ÂŤ1. Il
mandato dâarresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dellâarresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dellâesercizio di unâazione penale o
dellâesecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertĂ .
2. Gli
Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato dâarresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
presente decisione quadro.
3. Lâobbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici
sanciti dallâarticolo 6 [TUE] non può essere modificat[o]
per effetto della presente decisione quadroÂť.
5 Gli
articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro indicano i motivi di non
esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato dâarresto europeo.
6 Lâarticolo
8 della medesima decisione quadro precisa il contenuto e la forma del mandato
dâarresto europeo.
7 Ai
sensi dellâarticolo 15 della decisione quadro 2002/584, intitolato ÂŤDecisione
sulla consegnaÂť:
ÂŤ1. LâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle
condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. LâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo
Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione
sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie
segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine
per la ricezione delle stesse, tenendo conto dellâesigenza di rispettare i
termini fissati allâarticolo 17.
3. LâautoritĂ
giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le
informazioni supplementari utili allâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzioneÂť.
Diritto
dei Paesi Bassi
8 La
decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nel diritto dei Paesi Bassi dalla
Wet tot implementatie van het
kaderbesluit van de Raad van de Europese
Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet)
[legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dellâUnione
europea relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri (legge sulla consegna)], del 29 aprile 2004 (Stb.
2004, n. 195), come modificata dalla legge del 17 marzo 2021 (Stb. 2021, n. 155).
Procedimenti
principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑562/21 PPU
9 Il
giudice del rinvio, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam, Paesi Bassi), è stato investito di una domanda diretta
allâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso il 6 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino). Tale mandato
dâarresto europeo è volto allâarresto e alla consegna di un cittadino polacco
ai fini dellâesecuzione di una pena privativa della libertĂ di due anni,
inflitta allâinteressato con sentenza definitiva del 30 giugno 2020, per
estorsione e per minaccia di violenza.
10 Lâinteressato
non ha acconsentito alla sua consegna alla Repubblica di Polonia. Egli si trova
attualmente in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il
giudice del rinvio statuisca su tale consegna.
11 Il
giudice del rinvio indica di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare
a detta consegna, ad eccezione di quello su cui verte la questione pregiudiziale
che esso rivolge alla Corte.
12 Il
giudice in parola considera che, dal 2017, sussistono carenze sistemiche o
generalizzate che incidono sullâindipendenza del potere giudiziario nello Stato
membro emittente. Tali carenze, giĂ esistenti al momento dellâemissione del
mandato dâarresto europeo di cui al punto 9 della presente sentenza, si
sarebbero da allora aggravate. Secondo detto giudice, sussiste di conseguenza
un rischio reale che, in caso di consegna allo Stato membro emittente,
lâinteressato subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un equo
processo, garantito dallâarticolo 47, secondo comma, della Carta.
13 Secondo
il giudice del rinvio, siffatte carenze inciderebbero, segnatamente sul diritto
fondamentale a un giudice precostituito per legge, garantito da tale
disposizione.
14 Detto
giudice ritiene che le carenze di cui trattasi risultino, segnatamente, dallâustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektĂłrych innych ustaw (legge recante
modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune
altre leggi), dellâ8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018,
posizione 3) (in prosieguo: la ÂŤlegge dellâ8 dicembre 2017Âť), entrata in vigore
il 17 gennaio 2018, e, in particolare, dal ruolo affidato alla Krajowa Rada Sądownictwa
(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la ÂŤKRSÂť)
nella nomina dei membri del potere giudiziario in Polonia.
15 A
tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla risoluzione adottata
dal Sąd Najwyższy
(Corte suprema, Polonia) il 23 gennaio 2020, nella quale questâultimo giudice
avrebbe considerato che la KRS, essendo direttamente soggetta alle autoritĂ
politiche a partire dallâentrata in vigore della legge dellâ8 dicembre 2017,
non era un organo indipendente. Siffatta mancanza di indipendenza darebbe luogo
a carenze nella procedura di nomina dei giudici. Per quanto riguarda gli organi
giurisdizionali diversi dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), dalla summenzionata
risoluzione risulterebbe che un collegio giudicante non è stato regolarmente
costituito, ai sensi del Kodeks postępowania
karnego (codice di procedura penale polacco), quando
comprende una persona nominata in qualitĂ di giudice su proposta della KRS,
conformemente alla normativa entrata in vigore il 17 gennaio 2018, nella misura
in cui la carenza in parola comporta, nelle circostanze del caso di specie, una
violazione delle garanzie dâindipendenza e dâimparzialitĂ , ai sensi della
Costituzione polacca, dellâarticolo 47 della Carta e dellâarticolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la ÂŤCEDUÂť).
16 Il
giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 15 luglio 2021,
Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19,
EU:C:2021:596, punti 108 e 110).
17 Tale
giudice indica, peraltro, di essere venuto a conoscenza di un elenco, redatto
il 25 gennaio 2020, contenente i nomi di 384 giudici nominati su proposta della
KRS dopo lâentrata in vigore della legge dellâ8 dicembre 2017. Detto giudice
considera probabile il fatto che da allora il numero delle nomine in parola sia
aumentato.
18 In
circostanze siffatte, esso ritiene che sussista un rischio reale che uno o piĂš
giudici nominati su proposta della KRS dopo lâentrata in vigore della legge
dellâ8 dicembre 2017 abbiano partecipato al procedimento penale di cui lâinteressato
è stato oggetto.
19 A
tal riguardo, esso illustra che lâinteressato non è piĂš in grado, dal 14
febbraio 2020, di contestare in modo effettivo la validitĂ della nomina di un
giudice o la legittimitĂ dellâesercizio delle funzioni giurisdizionali di
questâultimo. In effetti, in forza dellâustawa o zmianie ustawy â Prawo o ustroju sądĂłw powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektĂłrych innych ustaw (legge che modifica la legge relativa
allâorganizzazione dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte suprema e
talune altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del
2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020, non sarebbe
consentito ai giudici polacchi esaminare questioni del genere.
20 Inoltre,
il giudice del rinvio sottolinea che la Corte europea dei diritti dellâuomo
considera, nella sua giurisprudenza, che il diritto a un tribunale ÂŤcostituito
per leggeÂť, quale garantito dallâarticolo 6, paragrafo 1, della CEDU, pur
essendo un diritto autonomo, è tuttavia uno strettamente correlato alle
garanzie di indipendenza e di imparzialitĂ previste da tale disposizione. Il
giudice del rinvio fa riferimento al riguardo ai criteri stabiliti dalla
giurisprudenza in parola al fine di determinare se le irregolaritĂ constatate
nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del diritto a
un tribunale costituito per legge, ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 1, della
CEDU (Corte EDU, 1° dicembre 2020, ĂstrĂĄĂ°sson c.
Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 243 a 252, e Corte EDU, 22
luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia
CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, §§ da 221 a 224).
21 Il
giudice del rinvio si chiede se tali criteri debbano essere applicati anche nel
contesto dellâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini
dellâesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertĂ .
22 In
tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
ÂŤQuale
controllo debba essere effettuato da unâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione
che deve pronunciarsi sullâesecuzione di un [mandato dâarresto europeo] volto
allâesecuzione di una pena o misura privative della libertĂ non impugnabile
nellâesaminare se nello Stato membro di emissione, nel giudizio che ha condotto
a tale condanna, sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per
legge, allorchĂŠ in tale Stato membro non era disponibile alcun ricorso avverso
unâeventuale violazione di detto dirittoÂť.
Causa C‑563/21 PPU
23 Il
giudice del rinvio è stato altresÏ investito di una domanda diretta
allâesecuzione di un mandato dâarresto europeo emesso il 7 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Zielonej GĂłrze (Tribunale
regionale di Zielona GĂłra).
Tale mandato dâarresto europeo è volto allâarresto e alla consegna di un
cittadino polacco ai fini dellâesercizio di unâazione penale.
24 Lâinteressato,
che non ha acconsentito alla propria consegna alla Repubblica di Polonia, si
trova in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il giudice
del rinvio statuisca su tale consegna.
25 Il
giudice del rinvio rileva di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare
a detta consegna, ad eccezione di quello su cui vertono le questioni
pregiudiziali sollevate in tale causa.
26 Il
giudice in parola invoca gli stessi motivi, menzionati ai punti da 12 a 17
della presente sentenza, di cui dĂ atto nella domanda di pronuncia
pregiudiziale oggetto della causa C‑562/21 PPU, e sulla base dei
quali esso ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate che incidono
sullâindipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente si
ripercuotano, segnatamente, sul diritto fondamentale dellâinteressato a un
giudice precostituito per legge, garantito dallâarticolo 47, secondo comma,
della Carta.
27 Per
quanto riguarda la situazione della persona di cui è chiesta la consegna nella
causa C‑563/21 PPU, il giudice del rinvio ritiene che sussista un rischio
reale che uno o piĂš giudici nominati su proposta della KRS dopo lâentrata in
vigore della legge dellâ8 dicembre 2017, di cui al punto 14 della presente
sentenza, siano chiamati a conoscere della causa penale dellâinteressato,
qualora fosse autorizzata la consegna di questâultimo alla Repubblica di
Polonia ai fini dellâesercizio di unâazione penale.
28 Orbene,
il giudice del rinvio rileva che una persona la cui consegna è richiesta ai
fini dellâesercizio di unâazione penale si trova nellâimpossibilitĂ materiale
di far valere, a titolo individuale, le irregolaritĂ intervenute al momento
della nomina di uno o piĂš giudici che saranno chiamati a conoscere della sua
causa penale. Infatti, contrariamente a una persona la cui consegna è richiesta
ai fini dellâesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertĂ , ipotesi contemplata nella causa C‑562/21 PPU, una
persona la cui consegna è richiesta ai fini dellâesercizio di unâazione penale
non può indicare dinanzi allâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione, a causa
delle modalitĂ di attribuzione aleatorie delle cause allâinterno degli organi
giurisdizionali polacchi, la composizione del collegio giudicante che sarĂ
chiamato a conoscere della sua causa penale dopo la sua consegna. Inoltre,
stante lâentrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre
2019, di cui al punto 19 della presente sentenza, tale persona non potrebbe
contestare in modo effettivo, dopo la sua consegna alla Repubblica di Polonia,
la validitĂ della nomina di un giudice o la legittimitĂ dellâesercizio delle
funzioni giurisdizionali di questâultimo.
29 Inoltre,
per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dellâuomo, di cui al punto 20 della presente sentenza, il giudice del rinvio si
chiede se i criteri applicati da tale giudice per valutare se le irregolaritĂ
constatate nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del
diritto a un tribunale costituito per legge, ai sensi dellâarticolo 6,
paragrafo 1, della CEDU, debbano del pari essere applicati nel contesto
dellâesecuzione di un mandato dâarresto europeo ai fini dellâesercizio di
unâazione penale.
30 Infine,
il giudice del rinvio si interroga sul punto se i criteri stabiliti nella
sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and
Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586), e confermati dalla sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033), si applichino nellâambito della valutazione della questione
se, in caso di consegna, la persona interessata corra un rischio effettivo di
violazione del suo diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge e,
qualora cosĂŹ fosse, come siffatti criteri vadano applicati.
31 In
tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
ÂŤ1) Se sia
opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033),
allorchĂŠ sussiste un rischio reale che lâinteressato sarĂ giudicato da un
giudice non precostituito per legge.
2) Se sia
opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033),
allorchĂŠ una persona ricercata, che si vuole opporre alla propria consegna, non
può effettuare detto controllo per il motivo che in quel momento è impossibile
stabilire la composizione dei tribunali che lo giudicheranno a causa della
modalitĂ arbitraria di assegnazione delle cause.
3) Se la
mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo per contestare la validitĂ
della nomina di giudici in Polonia, in circostanze in cui è chiaro che in tale
momento la persona ricercata non può stabilire che i tribunali che lo
giudicheranno saranno composti da giudici non nominati legittimamente,
configuri una violazione dellâessenza del diritto a un processo equo, sulla
base della quale lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione deve negare la consegna
della persona ricercataÂť.
Procedimento
dinanzi alla Corte
32 Il
giudice del rinvio ha chiesto che i presenti rinvii pregiudiziali fossero
trattati con il procedimento dâurgenza previsto allâarticolo 107 del
regolamento di procedura della Corte.
33 A
sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che le questioni
pregiudiziali sollevate riguardano una materia contemplata al titolo V della
terza parte del Trattato FUE, che X e Y sono attualmente privati della
loro libertĂ e che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali in
esame avrĂ unâincidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione
degli interessati.
34 Secondo
la giurisprudenza della Corte, si deve prendere in considerazione la
circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è
attualmente privata della libertĂ e che il suo mantenimento in detenzione
dipende dalla soluzione della controversia principale [sentenza del 26 ottobre
2021, Openbaar Ministerie
(Diritto di essere ascoltato dallâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 32 e giurisprudenza ivi
citata].
35 Orbene,
nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, gli interessati
sono attualmente sottoposti a custodia cautelare e la risposta della Corte alle
questioni sollevate avrĂ unâincidenza diretta e determinante sulla durata di
tale custodia.
36 In
siffatte circostanze, la Prima Sezione della Corte, su proposta del giudice
relatore e sentito lâavvocato generale, ha deciso, il 29 settembre 2021, di
accogliere le richieste del giudice del rinvio di trattare i presenti rinvii
pregiudiziali con procedimento pregiudiziale dâurgenza.
37 La
Prima Sezione della Corte ha peraltro deciso di rinviare le cause C‑562/21 PPU
e C‑563/21 PPU dinanzi alla Corte affinchĂŠ fossero attribuite alla
Grande Sezione.
38 Con
decisione del presidente della Prima Sezione della Corte del 29 settembre 2021,
le cause C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU sono state riunite
ai fini delle fasi scritta e orale nonchĂŠ della sentenza.
Sulle
questioni pregiudiziali
39 Con
la sua questione unica nella causa C‑562/21 PPU e con le sue tre
questioni nella causa C‑563/21 PPU, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 1,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel
senso che, quando lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione chiamata a decidere sulla
consegna di una persona oggetto di un mandato dâarresto europeo dispone di
elementi che attestano lâesistenza di carenze sistemiche o generalizzate
concernenti lâindipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente,
per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di suddetto
potere, lâautoritĂ in parola può rifiutare la consegna di cui trattasi, per il
motivo che sussiste, nellâipotesi di una tale consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale della persona interessata a un equo
processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito dallâarticolo
47, secondo comma, della Carta, laddove:
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertĂ , unâeventuale violazione di
tale diritto fondamentale nel procedimento conclusosi con la condanna di detta
persona non può essere oggetto di alcun ricorso giurisdizionale effettivo e
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesercizio di unâazione
penale, la persona interessata non può determinare, al momento di tale
consegna, la composizione dei collegi giudicanti dinanzi ai quali essa sarĂ
giudicata, a causa delle modalitĂ di attribuzione aleatoria delle cause
allâinterno degli organi giurisdizionali interessati, e che non sussiste, nello
Stato membro emittente, un mezzo di ricorso effettivo al fine di contestare la
validitĂ della nomina dei giudici.
Osservazioni
preliminari
40 Occorre
ricordare, innanzitutto, che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli
Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua
volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono unâimportanza
fondamentale nel diritto dellâUnione, dato che consentono la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. PiĂš specificamente, il
principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente
per quanto riguarda lo spazio di libertĂ , sicurezza e giustizia, di ritenere,
tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri
rispettino il diritto dellâUnione e, in particolare, i diritti fondamentali
riconosciuti da questâultimo [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar
Ministerie (Diritto di essere ascoltato dallâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
41 AllorchĂŠ
gli Stati membri attuano il diritto dellâUnione, questi possono essere tenuti, in
forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da
parte degli altri Stati membri, sicchĂŠ risulta ad essi preclusa non soltanto la
possibilitĂ di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale
dei diritti fondamentali piĂš elevato di quello garantito dal diritto
dellâUnione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale
altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i
diritti fondamentali garantiti dallâUnione [parere 2/13 (Adesione dellâUnione
alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192].
42 In
tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante lâistituzione
di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o
sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la
cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare lâobiettivo
assegnato allâUnione di diventare uno spazio di libertĂ , di sicurezza e di
giustizia fondandosi sullâelevato livello di fiducia che deve esistere tra gli
Stati membri [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dallâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].
43 Il
principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il
considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il ÂŤfondamentoÂť della
cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione allâarticolo 1,
paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo
cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato dâarresto
europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle
disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di
essere ascoltato dallâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 40 e giurisprudenza ivi
citata].
44 Ne
consegue che le autoritĂ giudiziarie dellâesecuzione possono, in via di
principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non
esecuzione tassativamente elencati dalla summenzionata decisione quadro e
possono subordinare lâesecuzione del medesimo esclusivamente a una delle
condizioni tassativamente previste allâarticolo 5 di tale decisione quadro. Di
conseguenza, mentre lâesecuzione del mandato dâarresto europeo costituisce il
principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come unâeccezione che deve
essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza
ivi citata, e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 37].
45 Ciò
posto, lâalto grado di fiducia tra gli Stati membri su cui poggia il meccanismo
del mandato dâarresto europeo si fonda sulla premessa secondo cui i giudici penali
dello Stato membro emittente che, a seguito dellâesecuzione di un mandato
dâarresto europeo, dovranno esercitare lâazione penale o condurre il
procedimento di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertĂ , nonchĂŠ il procedimento penale di merito, soddisfano i requisiti
inerenti al diritto fondamentale a un equo processo, garantito dallâarticolo
47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 58]. Tale diritto
fondamentale riveste, infatti, importanza cardinale quale garanzia della tutela
dellâinsieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dellâUnione e della
salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati allâarticolo
2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto [v., in tal senso,
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
46 In
siffatto contesto, se è compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di
garantire la piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento
reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo in parola,
garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti
inerenti al suddetto diritto fondamentale, astenendosi da qualsiasi misura che
possa pregiudicarlo [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 40], lâesistenza di un rischio reale che la persona
oggetto di un mandato dâarresto europeo subisca, in caso di consegna allâautoritĂ
giudiziaria emittente, una violazione del summenzionato diritto fondamentale
autorizza lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione ad astenersi, a titolo
eccezionale, dal dare seguito a tale mandato dâarresto europeo, in base
allâarticolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro in parola [v., in tal
senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for
Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 59].
47 Inoltre,
la Corte ha altresĂŹ posto in rilievo che la decisione quadro 2002/584, letta
alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo
tale da rimettere in discussione lâefficacia del sistema di cooperazione
giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato dâarresto europeo, quale
previsto dal legislatore dellâUnione, costituisce uno degli elementi essenziali
[sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dallâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].
48 La
Corte ha cosĂŹ affermato che, al fine segnatamente di evitare che il
funzionamento del mandato dâarresto europeo venga paralizzato, lâobbligo di
leale cooperazione, sancito dallâarticolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE,
deve improntare il dialogo tra le autoritĂ giudiziarie dellâesecuzione e quelle
emittenti. Dal principio di leale cooperazione risulta, segnatamente, che gli
Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nellâadempimento dei
compiti derivanti dai trattati [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di
essere ascoltato dallâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 44 e giurisprudenza ivi
citata].
49 Infine,
sulla scia delle considerazioni che precedono, le autoritĂ giudiziarie
emittenti e di esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione
efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti in
particolare allâarticolo 8, paragrafo 1, e allâarticolo 15 della decisione
quadro 2002/584, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale
cooperazione [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena
accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 63 e giurisprudenza
ivi citata].
Sulle
condizioni alle quali lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione può rifiutare,
sulla base dellâarticolo1, paragrafo3, della decisione quadro 2002/584, la
consegna di una persona oggetto di un mandato dâarresto europeo per il motivo
dellâesistenza di un rischio reale che tale persona subisca, in caso di
consegna allâautoritĂ giudiziaria emittente, una violazione del suo diritto
fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge
50 Alla
luce, segnatamente, delle considerazioni richiamate ai punti da 40 a 46 della
presente sentenza, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda lâarticolo 1,
paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che, qualora lâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona
oggetto di un mandato dâarresto europeo disponga di elementi che testimonino
carenze sistemiche o generalizzate riguardanti lâindipendenza del potere
giudiziario nello Stato membro emittente, essa non può tuttavia presumere che
sussistano seri e comprovati motivi per ritenere che tale persona corra un
rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo in
caso di consegna a questâultimo Stato membro, senza effettuare una verifica concreta
e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di
detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale
nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni o gli
atti di autoritĂ pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare
a un caso individuale [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 69].
51 Pertanto,
informazioni quanto allâesistenza o lâaggravamento di carenze sistemiche o
generalizzate riguardanti lâindipendenza del potere giudiziario in uno Stato
membro non possono essere sufficienti, di per sĂŠ sole, a giustificare il
rifiuto di esecuzione di un siffatto mandato emesso da unâautoritĂ giudiziaria
di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 63].
52 Nellâambito
dellâesame in due fasi, di cui al punto 50 della presente sentenza e enunciato
per la prima volta, per quanto riguarda lâarticolo 47, secondo comma, della
Carta, nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punti da 47 a 75), lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione deve,
in un primo momento, determinare se sussistano elementi oggettivi, attendibili,
precisi e debitamente aggiornati tendenti a testimoniare lâesistenza di un
rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo
garantito dalla menzionata disposizione, a causa di carenze sistemiche o
generalizzate per quanto riguarda lâindipendenza del potere giudiziario dello
Stato membro emittente [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar
Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 54 e giurisprudenza ivi citata].
53 In
un secondo momento, lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione deve verificare, in
modo concreto e preciso, in quale misura le carenze constatate nel corso della
prima fase siano idonee ad avere un impatto a livello degli organi
giurisdizionali di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti
cui sarĂ sottoposta la persona interessata e se, alla luce della situazione
individuale di suddetta persona, della natura del reato per il quale
questâultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale lâemissione di tale
mandato dâarresto si inserisce, e tenuto conto delle informazioni eventualmente
fornite dallo stesso Stato membro ai sensi dellâarticolo 15, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584, esistano seri e comprovati motivi per ritenere che
detta persona corra un siffatto rischio in caso di consegna a questâultimo
Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].
54 Nel
caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale esame in
due fasi, che è stato sancito dalla Corte, nelle sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033), alla luce delle garanzie di indipendenza e di imparzialitĂ
insite nel diritto fondamentale a un equo processo sancito dallâarticolo 47,
secondo comma, sia applicabile nellâipotesi in cui sia in discussione la
garanzia, del pari insita in suddetto diritto fondamentale, relativa ad un
giudice precostituito per legge e, se del caso, quali siano le condizioni e le
modalitĂ dâapplicazione di siffatto esame a tale riguardo. In particolare, esso
si interroga sullâincidenza, su questo stesso esame, della circostanza che un
organo come la KRS, che è composto in maniera preponderante da membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti, partecipi
alla nomina o allâevoluzione di carriera dei membri del potere giudiziario
nello Stato membro emittente.
55 Per
quanto riguarda lâapplicabilitĂ dellâesame in due fasi ricordato ai punti 52 e
53 della presente sentenza, nellâipotesi di cui al punto precedente, occorre,
in primo luogo, sottolineare i legami inscindibili che, ai sensi stessi
dellâarticolo 47, secondo comma, della Carta, esistono, ai fini del diritto
fondamentale a un equo processo, ai sensi di tale disposizione, fra le garanzie
di indipendenza e di imparzialitĂ dei giudici nonchĂŠ di accesso a un giudice
precostituito per legge.
56 Risulta
difatti dalla giurisprudenza della Corte, elaborata alla luce di quella della
Corte europea dei diritti dellâuomo, che, sebbene il diritto a siffatto
giudice, garantito tanto dallâarticolo 6, paragrafo 1, della CEDU quanto
dallâarticolo 47, secondo comma, della Carta, è un diritto autonomo, esso è
nondimeno assai strettamente legato alle garanzie di indipendenza e di
imparzialitĂ derivanti dalle due disposizioni in parola. PiĂš in particolare,
sebbene tutti i requisiti imposti da dette disposizioni perseguano ciascuno uno
scopo preciso che li rende garanzie specifiche di un equo processo, tali
garanzie sono volte al rispetto di principi fondamentali che sono la preminenza
del diritto e la separazione dei poteri. Alla base di ciascuno di siffatti
requisiti si trova lâesigenza di preservare la fiducia che il potere
giudiziario deve ispirare al singolo e lâindipendenza di un simile potere nei
confronti degli altri poteri [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021,
W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della
Corte suprema â Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 124 e
giurisprudenza ivi citata].
57 Per
quanto riguarda, piĂš precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte
ha dichiarato, sempre con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dellâuomo, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che
detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimitĂ del potere
giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un
processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione
di ÂŤtribunale costituito per leggeÂť, ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 1,
della CEDU, con la precisazione che lâindipendenza di un tribunale, ai sensi di
tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri
sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.
(Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte
suprema â Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e
giurisprudenza ivi citata].
58 La
Corte ha del pari posto in evidenza che le garanzie dâaccesso ad un giudice
indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che
ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare
del diritto ad un equo processo. La verifica della questione se, attraverso la
sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in
proposito un dubbio serio, è necessaria nellâinteresse della fiducia che in una
societĂ democratica il giudice deve ispirare al singolo [sentenza del 6 ottobre
2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche
della Corte suprema â Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e
giurisprudenza ivi citata].
59 In
secondo luogo, occorre sottolineare che il fatto di ammettere che unâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione possa astenersi dal dare seguito a un mandato
dâarresto europeo per il solo motivo di una circostanza come quella menzionata
nella seconda frase del punto 54 della presente sentenza condurrebbe ad
unâinterpretazione dellâarticolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro
2002/584 in contrasto con la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 44
e 46 di tale sentenza.
60 Del
resto, nellâambito dellâinterpretazione della disposizione in parola, occorre
garantire non solo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone di cui è
chiesta la consegna, ma anche la presa in considerazione di altri interessi,
quali la necessitĂ di rispettare, se del caso, i diritti fondamentali delle
vittime dei reati di cui trattasi.
61 A
tal riguardo, lâesistenza di diritti di terzi nellâambito dei procedimenti
penali implica, nel contesto del meccanismo del mandato dâarresto europeo, un
obbligo di cooperazione per lo Stato membro di esecuzione. Inoltre, tenuto
conto di suddetti diritti, una constatazione relativa alla sussistenza di un
rischio reale, in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro
emittente, di violazione del diritto fondamentale della persona in parola ad un
equo processo deve essere basata su elementi fattuali sufficienti (v., in tal
senso, anche Corte EDU, 9 luglio 2019, CastaĂąo c.
Belgio, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ 82, 83 e 85).
62 Nella
stessa ottica, uno degli obiettivi della decisione quadro 2002/584 è quello
della lotta contro lâimpunitĂ . Se lâesistenza di carenze sistemiche o
generalizzate per quanto riguarda lâindipendenza del potere giudiziario dello
Stato membro emittente fosse, di per sĂŠ sola, sufficiente a consentire
allâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione di non procedere allâesame in due fasi
di cui ai punti 52 e 53 della presente sentenza e di rifiutare di eseguire,
sulla base dellâarticolo 1, paragrafo 3, di suddetta decisione quadro, un
mandato dâarresto europeo emesso dallo Stato membro emittente, ciò comporterebbe
un rischio elevato di impunitĂ delle persone che tentano di sottrarsi alla
giustizia dopo essere state oggetto di una condanna o essere state sospettate
di aver commesso un reato, quandâanche non sussistano elementi concreti che
consentirebbero di stabilire la realtĂ del rischio, in caso di consegna, di
violazione del loro diritto fondamentale ad un equo processo [v., in tal senso,
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 64].
63 In
terzo luogo, lâapproccio di cui al punto precedente condurrebbe a una
sospensione nei fatti dellâattuazione del meccanismo del mandato dâarresto
europeo nei confronti di tale Stato membro, in violazione della competenza del
Consiglio europeo e del Consiglio a siffatto riguardo.
64 Come
infatti ricordato dalla Corte, tale attuazione può essere sospesa solo in caso
di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi
sanciti allâarticolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto,
constatata dal Consiglio europeo in applicazione dellâarticolo 7, paragrafo 2,
TUE, con le conseguenze previste allâarticolo 7, paragrafo 3, TUE [sentenza del
17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie
(Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 57].
65 Pertanto,
è solo in presenza di una decisione del Consiglio europeo, seguita dalla
sospensione, da parte del Consiglio, dellâapplicazione della decisione quadro
2002/584 nei confronti dello Stato membro interessato, che lâautoritĂ
giudiziaria dellâesecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente di
eseguire qualsiasi mandato dâarresto europeo emesso da detto Stato membro,
senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso
dallâinteressato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto
fondamentale a un equo processo [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
66 Dalle
considerazioni esposte ai punti da 55 a 65 della presente sentenza discende che
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione è tenuta a procedere allâesame in due
fasi di cui ai punti 52 e 53 della medesima sentenza, al fine di valutare se,
in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente,
questâultima corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale
a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito
allâarticolo 47, secondo comma, della Carta.
Sulla prima
fase dellâesame
67 Nellâambito
della prima fase dellâesame di cui trattasi, lâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione deve valutare, in via generale, lâesistenza di un rischio reale
di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente
connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro
emittente o a una lesione del requisito di un giudice precostituito per legge,
a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente [v.,
in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
68 Una
siffatta valutazione deve essere effettuata tenendo conto del livello di tutela
del diritto fondamentale garantito dallâarticolo 47, secondo comma, della Carta
[v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
69 A
tal proposito, per quanto riguarda, da un lato, i requisiti di indipendenza e
di imparzialità , che, come è stato sottolineato ai punti da 55 a 58 della
presente sentenza, sono assai strettamente legati a quello relativo a un
giudice precostituito per legge, queste ultime presuppongono lâesistenza di
regole, relative in particolare alla composizione dellâorgano, alla nomina,
alla durata delle funzioni nonchĂŠ alle cause di astensione, di ricusazione e di
revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che
i singoli possano nutrire in merito allâimpermeabilitĂ di detto organo nei
confronti di elementi esterni e alla sua neutralitĂ rispetto agli interessi
contrapposti (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 67 e
giurisprudenza ivi citata).
70 Per
quanto riguarda le decisioni di nomina, è necessario, in particolare, che le
condizioni sostanziali e le modalitĂ procedurali che presiedono allâadozione di
suddette decisioni siano tali da non poter suscitare siffatti dubbi legittimi
per quanto riguarda i giudici nominati (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame
Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II,
EU:C:2020:232, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
71 Dâaltro
lato, per quanto riguarda il requisito di un giudice precostituito per legge,
la Corte ha rilevato, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dellâuomo relativa allâarticolo 6 della CEDU (Corte EDU, 8
luglio 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ da
72 a 74, e Corte EDU, 2 maggio 2019, Pasquini c. San Marino,
CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 e 101 nonchÊ giurisprudenza ivi
citata) che lâespressione ÂŤcostituito per leggeÂť riflette segnatamente il
principio dello Stato di diritto. Essa riguarda non solo il fondamento
normativo dellâesistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del
collegio giudicante in ogni causa nonchĂŠ qualsiasi altra disposizione del
diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o
piĂš giudici allâesame della causa, il che include, in particolare, disposizioni
riguardanti lâindipendenza e lâimparzialitĂ dei membri dellâorgano
giurisdizionale interessato. Inoltre, il diritto ad essere giudicato da un
giudice ÂŤcostituito per leggeÂť ricomprende, per sua natura, il processo di
nomina dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame
Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II,
EU:C:2020:232, punto 73).
72 Per
quanto riguarda i criteri di valutazione dellâesistenza di una violazione del
diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge, ai sensi
dellâarticolo 47, secondo comma, della Carta, occorre porre in evidenza che non
si può ritenere che qualsiasi irregolarità nella procedura di nomina di giudici
costituisca una violazione siffatta.
73 UnâirregolaritĂ
commessa in occasione della nomina dei giudici allâinterno del sistema
giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del genere, segnatamente
quando una simile irregolaritĂ sia di natura e gravitĂ tali da generare un
rischio reale che altri rami del potere, in particolare lâesecutivo, possano
mettere a repentaglio lâintegritĂ del risultato al quale conduce il processo di
nomina e, in tal modo, suscitano un legittimo dubbio, in capo ai singoli, cosĂŹ
suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto allâindipendenza e
allâimparzialitĂ dei giudici interessati [v., in tal senso, sentenza del 6
ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni
pubbliche della Corte suprema â Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798,
punto 130 e giurisprudenza ivi citata].
74 Una
constatazione relativa allâesistenza di una violazione del requisito di un
giudice precostituito per legge e alle conseguenze di una siffatta violazione è
soggetta ad una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che,
considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nei singoli,
legittimi dubbi quanto allâindipendenza e allâimparzialitĂ dei giudici [v., in
tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema â Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 131 a
132, e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e
delle questioni pubbliche della Corte suprema â Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punti da 152 a 154].
75 La
circostanza, quindi, che un organo, come un consiglio nazionale della
magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici sia, in
maniera preponderante, composto da membri scelti dal potere legislativo non
può, di per sĂŠ sola, indurre a dubitare dellâindipendenza dei giudici nominati
al termine di tale processo (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land
Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punti 55 e
56). Tuttavia, la situazione può essere diversa qualora detta medesima
circostanza combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui
simili scelte sono state effettuate inducano a generare siffatti dubbi [v., in
tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime
disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), punto 103].
76 La
circostanza che un organo composto, in maniera preponderante, da membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti intervenga
nel processo di nomina dei giudici dello Stato membro emittente non può quindi
bastare, di per sĂŠ sola, a giustificare una decisione dellâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione che nega la consegna della persona interessata.
77 Ne
consegue che, nellâambito di una procedura di consegna connessa allâesecuzione
di un mandato dâarresto europeo, la valutazione dellâesistenza di un rischio
reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente
connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente
o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa
di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro, presuppone una
valutazione complessiva, fondata su ogni elemento oggettivo, affidabile, preciso
e debitamente aggiornato relativo al funzionamento del sistema giurisdizionale
di summenzionato Stato membro, segnatamente il contesto generale di nomina dei
giudici del medesimo Stato membro.
78 Nella
fattispecie, oltre alle informazioni contenute in una proposta motivata
recentemente rivolta dalla Commissione europea al Consiglio in base
allâarticolo 7, paragrafo 1, TUE [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61], costituiscono,
segnatamente, elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione in
parola quelli menzionati dal giudice del rinvio, ossia la risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte
suprema), del 23 gennaio 2020, e la giurisprudenza della Corte, come quella
risultante dalle sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza
della sezione disciplinare della Corte suprema), (C‑585/18, C‑624/18
e C‑625/18, EU:C:2019:982), del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici della Corte suprema â Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153),
del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19,
EU:C:2021:596), nonchĂŠ del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema â Nomina),
(C‑487/19, EU:C:2021:798), che comportano indicazioni relative allo stato
del funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente.
79 Nellâambito
della valutazione in parola, lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione può anche
tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellâuomo,
nella quale è stata constatata una violazione del requisito di un tribunale
costituito per legge riguardo al processo di nomina dei giudici (v.,
segnatamente, Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz
c. Polonia, CE:ECHR:2021:0722JUD004344719).
80 Ad
ogni buon conto, occorre ancora aggiungere che fra siffatti elementi pertinenti
figura altresĂŹ una giurisprudenza costituzionale dello Stato membro emittente,
che rimette in discussione il primato del diritto dellâUnione e il carattere
vincolante della CEDU, al pari dellâefficacia vincolante delle sentenze della
Corte e di quelle della Corte europea dei diritti dellâuomo relative alla
conformitĂ al diritto in parola e a detta Convenzione di norme di tale Stato
membro relative allâorganizzazione del suo sistema giurisdizionale,
segnatamente alla nomina dei giudici.
81 Qualora
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione ritenga, sulla base di elementi come
quelli di cui ai punti da 78 a 80 della presente sentenza, che sussista un
rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo,
segnatamente connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato
membro o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge,
a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente,
essa non può rifiutare lâesecuzione di un mandato dâarresto europeo senza
procedere alla seconda fase dellâesame di cui ai punti 52 e 53 della presente
sentenza.
Sulla
seconda fase dellâesame
82 Nellâambito
di questa seconda fase, lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione deve valutare se
le carenze sistemiche o generalizzate constatate nella prima fase di tale esame
possano concretizzarsi in caso di consegna della persona interessata allo Stato
membro emittente e se, nelle particolari circostanze del caso di specie, detta
persona corra cosĂŹ un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale
a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito
allâarticolo 47, secondo comma, della Carta.
83 Spetta
alla persona oggetto di un mandato dâarresto europeo fornire elementi concreti
che facciano pensare, nel caso di una procedura di consegna ai fini
dellâesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertĂ , che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale
dello Stato membro emittente abbiano avuto unâincidenza concreta sulla
trattazione della sua causa penale e, nel caso di un procedimento di consegna
ai fini dellâesercizio di unâazione penale, che suddette carenze possono avere
una simile incidenza. La produzione di siffatti elementi concreti relativi
allâincidenza, nel suo caso particolare, delle carenze sistemiche o
generalizzate summenzionate non pregiudica la possibilitĂ per la persona in
parola di menzionare qualsiasi altro elemento puntuale e proprio della causa di
cui si tratti idoneo a dimostrare che il procedimento in vista del quale la sua
consegna è richiesta dallâautoritĂ giudiziaria emittente pregiudicherebbe
concretamente il suo diritto fondamentale a un equo processo.
84 Nellâipotesi
in cui lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione considerasse che gli elementi
addotti dalla persona interessata, pur inducendo a ritenere che le carenze
sistemiche e generalizzate summenzionate abbiano avuto o possano avere
unâincidenza concreta nel caso particolare di tale persona, non siano
sufficienti a dimostrare lâesistenza, in un caso del genere, di un rischio
reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice precostituito per
legge, e quindi a rifiutare lâesecuzione del mandato dâarresto europeo di cui
trattasi, lâautoritĂ giudiziaria in parola deve, in applicazione dellâarticolo
15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere allâautoritĂ giudiziaria
emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare che le
appaia necessaria.
85 PoichĂŠ
lâautoritĂ giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni
allâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione [sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in
Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64 e giurisprudenza
ivi citata], qualsiasi comportamento che attesti lâassenza di leale
cooperazione da parte dellâautoritĂ giudiziaria emittente può essere
considerato dallâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione come un elemento
pertinente al fine di valutare se la persona di cui è richiesta la consegna
corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto
fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge,
sancito allâarticolo 47, secondo comma, della Carta.
86 Ciò
precisato, e per quanto riguarda, da un lato, lâipotesi, di cui alla causa C‑562/21 PPU,
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini della consegna per lâesecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertĂ , spetta alla
persona di cui si chiede la consegna invocare elementi concreti sulla base dei
quali essa ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema
giurisdizionale dello Stato membro emittente abbiano avuto unâincidenza
concreta sul procedimento penale di cui essa è stata oggetto, e segnatamente
sulla composizione di tale collegio giudicante, che si è trovato ad essere
investito della causa penale in discussione, cosicchĂŠ uno o piĂš giudici del
suddetto collegio non avrebbero offerto le garanzie dâindipendenza e
imparzialitĂ richieste ai sensi del diritto dellâUnione.
87 Come
risulta dai punti da 74 a 76 della presente sentenza, e contrariamente a quanto
sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, non può essere sufficiente, a tal
riguardo, lâinformazione che menziona il fatto che uno o piĂš giudici che hanno
partecipato al procedimento conclusosi con la condanna della persona di cui è
chiesta la consegna siano stati nominati su proposta di un organo composto, in
maniera preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o
esecutivo o scelti da questi ultimi, ipotesi che ricorre nel caso della KRS
dallâentrata in vigore della legge dellâ8 dicembre 2017.
88 Pertanto,
occorrerebbe inoltre che la persona interessata fornisse, per quanto riguarda
la formazione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale,
elementi relativi, segnatamente, alla procedura di nomina del giudice o dei
giudici interessati e allâeventuale distacco di questi ultimi, sulla base dei
quali lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione fosse in grado di constatare,
nelle circostanze del caso di specie, che sussistono seri e comprovati motivi
di ritenere che la composizione di siffatto collegio giudicante sia stata tale
da pregiudicare il diritto fondamentale della persona in parola ad un equo
processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge, sancito allâarticolo 47, secondo comma, della Carta, nel corso del
procedimento penale a carico della persona di cui trattasi.
89 CosĂŹ,
ad esempio, informazioni di cui disponesse lâautoritĂ giudiziaria
dellâesecuzione e che menzionassero un distacco di un determinato giudice allâinterno
del collegio giudicante che ha conosciuto della causa penale riguardante la
persona di cui è chiesta la consegna, distacco deciso dal Ministro della
Giustizia sulla base di criteri non conosciuti in anticipo e revocabile in
qualsiasi momento da una decisione non motivata dal medesimo ministro, possono
fondare motivi seri e comprovati per concludere nel senso dellâesistenza di un
rischio reale di violazione, nel caso concreto della persona interessata, di
tale diritto fondamentale (v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti da 77 a
90).
90 Inoltre,
è pertinente qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del procedimento
penale conclusosi con la condanna della persona interessata, come, se del caso,
lâesercizio eventuale, da parte di tale persona, dei mezzi di ricorso a sua
disposizione. In particolare, occorre tener conto dellâeventuale possibilitĂ
per detta persona di chiedere, nello Stato membro emittente, la ricusazione di
uno o piĂš membri del collegio giudicante per motivi attinenti ad una violazione
del suo diritto fondamentale a un equo processo, dellâeventuale esercizio da
parte di questa stessa persona del suo diritto di chiedere una siffatta
ricusazione e delle informazioni ottenute concernenti il seguito dato alla
domanda in parola nel corso del menzionato procedimento o in occasione di un
eventuale procedimento dâappello.
91 Nella
fattispecie, il governo polacco ha rilevato nelle sue osservazioni scritte,
senza che ciò sia stato rimesso in discussione in udienza, che il diritto
processuale polacco prevede la possibilitĂ , per la persona interessata, di
chiedere la ricusazione di uno dei giudici, o del collegio giudicante nel complesso,
chiamati a conoscere della causa penale di cui detta persona è oggetto, qualora
questâultima nutra dubbi quanto allâindipendenza o allâimparzialitĂ di uno o
piĂš giudici del collegio in parola.
92 Orbene,
nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte nellâambito del presente
procedimento pregiudiziale consente, in mancanza di piĂš ampie precisazioni
quanto allo stato del diritto nazionale e delle diverse disposizioni pertinenti
di questâultimo, di concludere che lâesistenza di una siffatta possibilitĂ per
la persona interessata di far valere i suoi diritti sarebbe stata rimessa in
discussione dalla sola circostanza, evocata dal giudice del rinvio e menzionata
al punto 19 della presente sentenza, secondo la quale, a partire dallâentrata
in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre 2019, non sarebbe
piĂš possibile contestare in modo effettivo la validitĂ della nomina di un
giudice o la legittimitĂ dellâesercizio delle funzioni giurisdizionali del
medesimo.
93 Per
quanto riguarda, dâaltro lato, lâipotesi, di cui alla causa C‑563/21 PPU,
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesercizio di unâazione
penale, occorre sottolineare che la circostanza, menzionata dal giudice del
rinvio, che la persona di cui è richiesta la consegna non possa essere a
conoscenza, prima della sua eventuale consegna, dellâidentitĂ dei giudici che
saranno chiamati a conoscere della causa penale di cui tale persona sarĂ
eventualmente oggetto dopo siffatta consegna, non può bastare, di per sÊ sola,
a rifiutare detta consegna.
94 Nulla
nel sistema istituito nella decisione quadro 2002/584 consente infatti di
ritenere che la consegna di una persona allo Stato membro emittente ai fini
dellâesercizio di unâazione penale sia condizionata dalla garanzia che tali
azioni conducano a un procedimento penale dinanzi a un giudice preciso e ancor
meno dallâindividuazione precisa dei giudici che saranno chiamati a conoscere
di una siffatta causa penale.
95 Lâinterpretazione
contraria priverebbe la seconda fase dellâesame di cui ai punti 52 e 53 della
presente sentenza di qualsiasi effetto utile e metterebbe a repentaglio non
solo la realizzazione dellâobiettivo della decisione quadro 2002/584, ricordato
al punto 42 della medesima sentenza, ma anche la fiducia reciproca tra gli
Stati membri sottesa al meccanismo del mandato dâarresto europeo istituito
nella menzionata decisione quadro.
96 Ciò
posto, in circostanze come quelle di cui alla causa C‑563/21 PPU, in
cui la composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere della causa
riguardante la persona oggetto del mandato dâarresto europeo non è nota nel
momento in cui lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione deve decidere sulla
consegna di tale persona allo Stato membro emittente, lâautoritĂ in parola non
può tuttavia esimersi da una valutazione complessiva delle circostanze del caso
di specie volta a verificare, sulla base degli elementi forniti da detta
persona e completati, eventualmente, dalle informazioni fornite dallâautoritĂ
giudiziaria emittente, se sussista, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice
precostituito per legge.
97 Come
rilevato, in sostanza, dallâavvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni,
siffatti elementi possono, in particolare, riferirsi alle dichiarazioni rese da
autoritĂ pubbliche che potrebbero incidere nel caso concreto di cui trattasi.
LâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione può anche basarsi su qualsiasi altra
informazione che ritenga pertinente, come quella relativa alla situazione
personale della persona interessata, alla natura del reato per il quale
questâultima è perseguita e al contesto di fatto in cui si inserisce
lâemissione del mandato dâarresto europeo di cui trattasi, ma del pari,
eventualmente, su qualsiasi altra informazione di cui disponga per quanto
riguarda i giudici che compongono i collegi giudicanti verosimilmente
competenti a conoscere del procedimento di cui tale persona sarĂ oggetto dopo
la sua consegna allo Stato membro emittente.
98 In
proposito occorre tuttavia precisare, sulla scia delle considerazioni esposte
al punto 87 della presente sentenza, che unâinformazione relativa alla nomina,
su proposta di un organo composto, in maniera preponderante, di membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o scelti da questi ultimi, come
nel caso della KRS dopo lâentrata in vigore della legge dellâ8 dicembre 2017,
da uno o piĂš giudici appartenenti allâorgano giurisdizionale competente o, qualora
questâultima sia nota nel collegio giudicante interessato, non può essere
sufficiente per constatare che la persona interessata corre, in caso di
consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un
equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge. Una siffatta
constatazione presuppone, non di meno, una valutazione caso per caso della
procedura di nomina del giudice o dei giudici interessati.
99 Allo
stesso modo, se lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione non può escludere che la
persona interessata da un mandato dâarresto europeo emesso ai fini
dellâesercizio di unâazione penale corra, in caso di consegna, un rischio reale
di violazione di tale diritto fondamentale per il solo motivo che detta persona
dispone, nello Stato membro emittente, della possibilitĂ di chiedere la
ricusazione di uno o piĂš membri del collegio giudicante che saranno chiamati a
conoscere del suo procedimento penale, lâesistenza di una siffatta possibilitĂ
può nondimeno essere presa in considerazione da parte di suddetta autoritĂ
nazionale quale elemento pertinente ai fini della valutazione del rischio in
parola [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft
(Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589,
punto 117].
100 A tale
riguardo, la circostanza che una siffatta ricusazione possa, eventualmente,
essere richiesta, nel contesto di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini
dellâesercizio di unâazione penale, solo dopo la consegna della persona interessata
e una volta che questâultima sarĂ venuta a conoscenza della composizione del
collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sullâazione penale a carico di
suddetta persona è irrilevante nellâambito della valutazione dellâesistenza di
un rischio reale che la persona di cui trattasi subisca, in caso di consegna,
una violazione del menzionato diritto fondamentale.
101 Qualora,
in esito ad una valutazione complessiva, lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione
constati che sussistono seri e comprovati motivi di ritenere che la persona
interessata corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo
diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge, tale autoritĂ deve astenersi, ai sensi
dellâarticolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, dallâeseguire il
mandato dâarresto europeo interessato. In caso contrario, essa deve eseguire
questâultimo, conformemente allâobbligo di principio stabilito allâarticolo 1,
paragrafo 2, di detta decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 17
dicembre 2020, Openbaar Ministerie
(Indipendenza dellâautoritĂ giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 61].
102 Tenuto
conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni sollevate dichiarando che lâarticolo 1, paragrafi 2 e 3, della
decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, quando
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione chiamata a decidere sulla consegna di
una persona oggetto di un mandato dâarresto europeo dispone di elementi che
attestano lâesistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti
lâindipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto
riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la
suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto
laddove:
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertĂ , detta autoritĂ constata che
sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi
di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona
di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha
conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dellâindipendenza e dellâimparzialitĂ di siffatto
collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge,
sancito dallâarticolo 47, secondo comma, della Carta, sia stato violato, e
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesercizio di unâazione penale,
questa stessa autoritĂ constata che sussistono, nelle particolari circostanze
della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto
segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi
alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale questâultima
è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato
dâarresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dellâindipendenza e dellâimparzialitĂ del collegio
giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della
persona in parola, questâultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.
Sulle
spese
103 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Lâarticolo
1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato dâarresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando
lâautoritĂ giudiziaria dellâesecuzione chiamata a decidere sulla consegna di
una persona oggetto di un mandato dâarresto europeo dispone di elementi che
attestano lâesistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti
lâindipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto
riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la
suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto
laddove:
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertĂ , detta autoritĂ constata che
sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi
di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona
di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha
conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dellâindipendenza e dellâimparzialitĂ di siffatto
collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge,
sancito dallâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea, sia stato violato, e
â nellâambito
di un mandato dâarresto europeo emesso ai fini dellâesercizio di unâazione
penale, questa stessa autoritĂ constata che sussistono, nelle particolari
circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto
segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi
alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale questâultima
è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato
dâarresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dellâindipendenza e dellâimparzialitĂ del collegio
giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della
persona in parola, questâultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.
Firme
* Lingua processuale: il
neerlandese.