SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
22
febbraio 2022 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna
tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma –
Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o
generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione –
Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo
concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la
persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un
rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge»
Nelle
cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU,
aventi
ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam
(Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 14 settembre 2021,
pervenute in cancelleria il 14 settembre 2021, nei procedimenti relativi
all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di
X (C‑562/21 PPU)
Y (C‑563/21 PPU)
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev,
A. Prechal, C. Lycourgos,
S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen (relatore), I. Ziemele
e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot,
L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl,
giudici,
avvocato
generale: A. Rantos
cancelliere:
M. Ferreira, amministratrice principale
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2021,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
X, da N.M. Delsing e W.R. Jonk, advocaten;
– per
l’Openbaar Ministerie, da
C.L.E. McGivern e K. van der Schaft;
– per
il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e
J. Langer, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente,
assistita da R. Kennedy, SC;
– per
il governo polacco, da S. Żyrek, J. Sawicka e B. Majczyna, in
qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da S. Grünheid,
K. Herrmann, P. Van Nuffel e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009,
L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), e
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in
prosieguo: la «Carta»).
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di
due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, nella causa C‑562/21 PPU,
il 6 aprile 2021, dal Sąd Okręgowy
w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino, Polonia),
ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a X, e,
nella causa C‑563/21 PPU, il 7 aprile 2021, dal Sąd
Okręgowy w Zielonej Górze (Tribunale regionale di Zielona
Góra, Polonia), ai fini dell’esercizio di un’azione
penale nei confronti di Y.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 I
considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come
segue:
«(5) L’obiettivo
dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua
sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre
l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone
condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in
materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la
complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia
di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra
Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione
delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase
anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
(6) Il mandato
d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima
concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento
reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione
giudiziaria.
(...)
(10) Il
meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di
fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato
membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal
Consiglio [dell’Unione europea] in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1,
[TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».
4 L’articolo
1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto
europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Il
mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o
dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli
Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
presente decisione quadro.
3. L’obbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici
sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o]
per effetto della presente decisione quadro».
5 Gli
articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro indicano i motivi di non
esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.
6 L’articolo
8 della medesima decisione quadro precisa il contenuto e la forma del mandato
d’arresto europeo.
7 Ai
sensi dell’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Decisione
sulla consegna»:
«1. L’autorità
giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle
condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L’autorità
giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo
Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione
sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie
segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine
per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i
termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità
giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le
informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
Diritto
dei Paesi Bassi
8 La
decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nel diritto dei Paesi Bassi dalla
Wet tot implementatie van het
kaderbesluit van de Raad van de Europese
Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet)
[legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione
europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri (legge sulla consegna)], del 29 aprile 2004 (Stb.
2004, n. 195), come modificata dalla legge del 17 marzo 2021 (Stb. 2021, n. 155).
Procedimenti
principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑562/21 PPU
9 Il
giudice del rinvio, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam, Paesi Bassi), è stato investito di una domanda diretta
all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 6 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino). Tale mandato
d’arresto europeo è volto all’arresto e alla consegna di un cittadino polacco
ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni,
inflitta all’interessato con sentenza definitiva del 30 giugno 2020, per
estorsione e per minaccia di violenza.
10 L’interessato
non ha acconsentito alla sua consegna alla Repubblica di Polonia. Egli si trova
attualmente in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il
giudice del rinvio statuisca su tale consegna.
11 Il
giudice del rinvio indica di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare
a detta consegna, ad eccezione di quello su cui verte la questione pregiudiziale
che esso rivolge alla Corte.
12 Il
giudice in parola considera che, dal 2017, sussistono carenze sistemiche o
generalizzate che incidono sull’indipendenza del potere giudiziario nello Stato
membro emittente. Tali carenze, già esistenti al momento dell’emissione del
mandato d’arresto europeo di cui al punto 9 della presente sentenza, si
sarebbero da allora aggravate. Secondo detto giudice, sussiste di conseguenza
un rischio reale che, in caso di consegna allo Stato membro emittente,
l’interessato subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un equo
processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.
13 Secondo
il giudice del rinvio, siffatte carenze inciderebbero, segnatamente sul diritto
fondamentale a un giudice precostituito per legge, garantito da tale
disposizione.
14 Detto
giudice ritiene che le carenze di cui trattasi risultino, segnatamente, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante
modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune
altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018,
posizione 3) (in prosieguo: la «legge dell’8 dicembre 2017»), entrata in vigore
il 17 gennaio 2018, e, in particolare, dal ruolo affidato alla Krajowa Rada Sądownictwa
(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»)
nella nomina dei membri del potere giudiziario in Polonia.
15 A
tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla risoluzione adottata
dal Sąd Najwyższy
(Corte suprema, Polonia) il 23 gennaio 2020, nella quale quest’ultimo giudice
avrebbe considerato che la KRS, essendo direttamente soggetta alle autorità
politiche a partire dall’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017,
non era un organo indipendente. Siffatta mancanza di indipendenza darebbe luogo
a carenze nella procedura di nomina dei giudici. Per quanto riguarda gli organi
giurisdizionali diversi dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), dalla summenzionata
risoluzione risulterebbe che un collegio giudicante non è stato regolarmente
costituito, ai sensi del Kodeks postępowania
karnego (codice di procedura penale polacco), quando
comprende una persona nominata in qualità di giudice su proposta della KRS,
conformemente alla normativa entrata in vigore il 17 gennaio 2018, nella misura
in cui la carenza in parola comporta, nelle circostanze del caso di specie, una
violazione delle garanzie d’indipendenza e d’imparzialità, ai sensi della
Costituzione polacca, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
16 Il
giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 15 luglio 2021,
Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19,
EU:C:2021:596, punti 108 e 110).
17 Tale
giudice indica, peraltro, di essere venuto a conoscenza di un elenco, redatto
il 25 gennaio 2020, contenente i nomi di 384 giudici nominati su proposta della
KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017. Detto giudice
considera probabile il fatto che da allora il numero delle nomine in parola sia
aumentato.
18 In
circostanze siffatte, esso ritiene che sussista un rischio reale che uno o più
giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in vigore della legge
dell’8 dicembre 2017 abbiano partecipato al procedimento penale di cui l’interessato
è stato oggetto.
19 A
tal riguardo, esso illustra che l’interessato non è più in grado, dal 14
febbraio 2020, di contestare in modo effettivo la validità della nomina di un
giudice o la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di
quest’ultimo. In effetti, in forza dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge che modifica la legge relativa
all’organizzazione dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte suprema e
talune altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del
2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020, non sarebbe
consentito ai giudici polacchi esaminare questioni del genere.
20 Inoltre,
il giudice del rinvio sottolinea che la Corte europea dei diritti dell’uomo
considera, nella sua giurisprudenza, che il diritto a un tribunale «costituito
per legge», quale garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, pur
essendo un diritto autonomo, è tuttavia uno strettamente correlato alle
garanzie di indipendenza e di imparzialità previste da tale disposizione. Il
giudice del rinvio fa riferimento al riguardo ai criteri stabiliti dalla
giurisprudenza in parola al fine di determinare se le irregolarità constatate
nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del diritto a
un tribunale costituito per legge, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della
CEDU (Corte EDU, 1° dicembre 2020, Ástráðsson c.
Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 243 a 252, e Corte EDU, 22
luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia
CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, §§ da 221 a 224).
21 Il
giudice del rinvio si chiede se tali criteri debbano essere applicati anche nel
contesto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà.
22 In
tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale
controllo debba essere effettuato da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione
che deve pronunciarsi sull’esecuzione di un [mandato d’arresto europeo] volto
all’esecuzione di una pena o misura privative della libertà non impugnabile
nell’esaminare se nello Stato membro di emissione, nel giudizio che ha condotto
a tale condanna, sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per
legge, allorché in tale Stato membro non era disponibile alcun ricorso avverso
un’eventuale violazione di detto diritto».
Causa C‑563/21 PPU
23 Il
giudice del rinvio è stato altresì investito di una domanda diretta
all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 7 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Tribunale
regionale di Zielona Góra).
Tale mandato d’arresto europeo è volto all’arresto e alla consegna di un
cittadino polacco ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
24 L’interessato,
che non ha acconsentito alla propria consegna alla Repubblica di Polonia, si
trova in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il giudice
del rinvio statuisca su tale consegna.
25 Il
giudice del rinvio rileva di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare
a detta consegna, ad eccezione di quello su cui vertono le questioni
pregiudiziali sollevate in tale causa.
26 Il
giudice in parola invoca gli stessi motivi, menzionati ai punti da 12 a 17
della presente sentenza, di cui dà atto nella domanda di pronuncia
pregiudiziale oggetto della causa C‑562/21 PPU, e sulla base dei
quali esso ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate che incidono
sull’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente si
ripercuotano, segnatamente, sul diritto fondamentale dell’interessato a un
giudice precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma,
della Carta.
27 Per
quanto riguarda la situazione della persona di cui è chiesta la consegna nella
causa C‑563/21 PPU, il giudice del rinvio ritiene che sussista un rischio
reale che uno o più giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in
vigore della legge dell’8 dicembre 2017, di cui al punto 14 della presente
sentenza, siano chiamati a conoscere della causa penale dell’interessato,
qualora fosse autorizzata la consegna di quest’ultimo alla Repubblica di
Polonia ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
28 Orbene,
il giudice del rinvio rileva che una persona la cui consegna è richiesta ai
fini dell’esercizio di un’azione penale si trova nell’impossibilità materiale
di far valere, a titolo individuale, le irregolarità intervenute al momento
della nomina di uno o più giudici che saranno chiamati a conoscere della sua
causa penale. Infatti, contrariamente a una persona la cui consegna è richiesta
ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà, ipotesi contemplata nella causa C‑562/21 PPU, una
persona la cui consegna è richiesta ai fini dell’esercizio di un’azione penale
non può indicare dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a causa
delle modalità di attribuzione aleatorie delle cause all’interno degli organi
giurisdizionali polacchi, la composizione del collegio giudicante che sarà
chiamato a conoscere della sua causa penale dopo la sua consegna. Inoltre,
stante l’entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre
2019, di cui al punto 19 della presente sentenza, tale persona non potrebbe
contestare in modo effettivo, dopo la sua consegna alla Repubblica di Polonia,
la validità della nomina di un giudice o la legittimità dell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali di quest’ultimo.
29 Inoltre,
per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, di cui al punto 20 della presente sentenza, il giudice del rinvio si
chiede se i criteri applicati da tale giudice per valutare se le irregolarità
constatate nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del
diritto a un tribunale costituito per legge, ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, della CEDU, debbano del pari essere applicati nel contesto
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di
un’azione penale.
30 Infine,
il giudice del rinvio si interroga sul punto se i criteri stabiliti nella
sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and
Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586), e confermati dalla sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033), si applichino nell’ambito della valutazione della questione
se, in caso di consegna, la persona interessata corra un rischio effettivo di
violazione del suo diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge e,
qualora così fosse, come siffatti criteri vadano applicati.
31 In
tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale
di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia
opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033),
allorché sussiste un rischio reale che l’interessato sarà giudicato da un
giudice non precostituito per legge.
2) Se sia
opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033),
allorché una persona ricercata, che si vuole opporre alla propria consegna, non
può effettuare detto controllo per il motivo che in quel momento è impossibile
stabilire la composizione dei tribunali che lo giudicheranno a causa della
modalità arbitraria di assegnazione delle cause.
3) Se la
mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo per contestare la validità
della nomina di giudici in Polonia, in circostanze in cui è chiaro che in tale
momento la persona ricercata non può stabilire che i tribunali che lo
giudicheranno saranno composti da giudici non nominati legittimamente,
configuri una violazione dell’essenza del diritto a un processo equo, sulla
base della quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve negare la consegna
della persona ricercata».
Procedimento
dinanzi alla Corte
32 Il
giudice del rinvio ha chiesto che i presenti rinvii pregiudiziali fossero
trattati con il procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del
regolamento di procedura della Corte.
33 A
sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che le questioni
pregiudiziali sollevate riguardano una materia contemplata al titolo V della
terza parte del Trattato FUE, che X e Y sono attualmente privati della
loro libertà e che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali in
esame avrà un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione
degli interessati.
34 Secondo
la giurisprudenza della Corte, si deve prendere in considerazione la
circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è
attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in detenzione
dipende dalla soluzione della controversia principale [sentenza del 26 ottobre
2021, Openbaar Ministerie
(Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 32 e giurisprudenza ivi
citata].
35 Orbene,
nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, gli interessati
sono attualmente sottoposti a custodia cautelare e la risposta della Corte alle
questioni sollevate avrà un’incidenza diretta e determinante sulla durata di
tale custodia.
36 In
siffatte circostanze, la Prima Sezione della Corte, su proposta del giudice
relatore e sentito l’avvocato generale, ha deciso, il 29 settembre 2021, di
accogliere le richieste del giudice del rinvio di trattare i presenti rinvii
pregiudiziali con procedimento pregiudiziale d’urgenza.
37 La
Prima Sezione della Corte ha peraltro deciso di rinviare le cause C‑562/21 PPU
e C‑563/21 PPU dinanzi alla Corte affinché fossero attribuite alla
Grande Sezione.
38 Con
decisione del presidente della Prima Sezione della Corte del 29 settembre 2021,
le cause C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU sono state riunite
ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
Sulle
questioni pregiudiziali
39 Con
la sua questione unica nella causa C‑562/21 PPU e con le sue tre
questioni nella causa C‑563/21 PPU, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1,
paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel
senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla
consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di
elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate
concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente,
per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di suddetto
potere, l’autorità in parola può rifiutare la consegna di cui trattasi, per il
motivo che sussiste, nell’ipotesi di una tale consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale della persona interessata a un equo
processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito dall’articolo
47, secondo comma, della Carta, laddove:
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertà, un’eventuale violazione di
tale diritto fondamentale nel procedimento conclusosi con la condanna di detta
persona non può essere oggetto di alcun ricorso giurisdizionale effettivo e
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione
penale, la persona interessata non può determinare, al momento di tale
consegna, la composizione dei collegi giudicanti dinanzi ai quali essa sarà
giudicata, a causa delle modalità di attribuzione aleatoria delle cause
all’interno degli organi giurisdizionali interessati, e che non sussiste, nello
Stato membro emittente, un mezzo di ricorso effettivo al fine di contestare la
validità della nomina dei giudici.
Osservazioni
preliminari
40 Occorre
ricordare, innanzitutto, che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli
Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua
volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza
fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il
principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente
per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere,
tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri
rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali
riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar
Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità
giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
41 Allorché
gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in
forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da
parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la
possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale
dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto
dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale
altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i
diritti fondamentali garantiti dall’Unione [parere 2/13 (Adesione dell’Unione
alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192].
42 In
tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione
di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o
sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la
cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo
assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli
Stati membri [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità
giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].
43 Il
principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il
considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il «fondamento» della
cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1,
paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo
cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto
europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle
disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di
essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 40 e giurisprudenza ivi
citata].
44 Ne
consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di
principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non
esecuzione tassativamente elencati dalla summenzionata decisione quadro e
possono subordinare l’esecuzione del medesimo esclusivamente a una delle
condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di
conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il
principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve
essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza
ivi citata, e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 37].
45 Ciò
posto, l’alto grado di fiducia tra gli Stati membri su cui poggia il meccanismo
del mandato d’arresto europeo si fonda sulla premessa secondo cui i giudici penali
dello Stato membro emittente che, a seguito dell’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, dovranno esercitare l’azione penale o condurre il
procedimento di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà, nonché il procedimento penale di merito, soddisfano i requisiti
inerenti al diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall’articolo
47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 58]. Tale diritto
fondamentale riveste, infatti, importanza cardinale quale garanzia della tutela
dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della
salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo
2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto [v., in tal senso,
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 39 e giurisprudenza ivi citata].
46 In
siffatto contesto, se è compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di
garantire la piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento
reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo in parola,
garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti
inerenti al suddetto diritto fondamentale, astenendosi da qualsiasi misura che
possa pregiudicarlo [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 40], l’esistenza di un rischio reale che la persona
oggetto di un mandato d’arresto europeo subisca, in caso di consegna all’autorità
giudiziaria emittente, una violazione del summenzionato diritto fondamentale
autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo
eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base
all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro in parola [v., in tal
senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for
Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 59].
47 Inoltre,
la Corte ha altresì posto in rilievo che la decisione quadro 2002/584, letta
alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo
tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione
giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale
previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali
[sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità
giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU,
EU:C:2021:876, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].
48 La
Corte ha così affermato che, al fine segnatamente di evitare che il
funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato, l’obbligo di
leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE,
deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle
emittenti. Dal principio di leale cooperazione risulta, segnatamente, che gli
Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei
compiti derivanti dai trattati [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di
essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU
e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 44 e giurisprudenza ivi
citata].
49 Infine,
sulla scia delle considerazioni che precedono, le autorità giudiziarie
emittenti e di esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione
efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti in
particolare all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 15 della decisione
quadro 2002/584, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale
cooperazione [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena
accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 63 e giurisprudenza
ivi citata].
Sulle
condizioni alle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare,
sulla base dell’articolo1, paragrafo3, della decisione quadro 2002/584, la
consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo
dell’esistenza di un rischio reale che tale persona subisca, in caso di
consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del suo diritto
fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge
50 Alla
luce, segnatamente, delle considerazioni richiamate ai punti da 40 a 46 della
presente sentenza, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 1,
paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che, qualora l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona
oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino
carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere
giudiziario nello Stato membro emittente, essa non può tuttavia presumere che
sussistano seri e comprovati motivi per ritenere che tale persona corra un
rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo in
caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, senza effettuare una verifica concreta
e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di
detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale
nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni o gli
atti di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare
a un caso individuale [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 69].
51 Pertanto,
informazioni quanto all’esistenza o l’aggravamento di carenze sistemiche o
generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario in uno Stato
membro non possono essere sufficienti, di per sé sole, a giustificare il
rifiuto di esecuzione di un siffatto mandato emesso da un’autorità giudiziaria
di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 63].
52 Nell’ambito
dell’esame in due fasi, di cui al punto 50 della presente sentenza e enunciato
per la prima volta, per quanto riguarda l’articolo 47, secondo comma, della
Carta, nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punti da 47 a 75), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve,
in un primo momento, determinare se sussistano elementi oggettivi, attendibili,
precisi e debitamente aggiornati tendenti a testimoniare l’esistenza di un
rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo
garantito dalla menzionata disposizione, a causa di carenze sistemiche o
generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello
Stato membro emittente [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar
Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 54 e giurisprudenza ivi citata].
53 In
un secondo momento, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in
modo concreto e preciso, in quale misura le carenze constatate nel corso della
prima fase siano idonee ad avere un impatto a livello degli organi
giurisdizionali di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti
cui sarà sottoposta la persona interessata e se, alla luce della situazione
individuale di suddetta persona, della natura del reato per il quale
quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione di tale
mandato d’arresto si inserisce, e tenuto conto delle informazioni eventualmente
fornite dallo stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della
decisione quadro 2002/584, esistano seri e comprovati motivi per ritenere che
detta persona corra un siffatto rischio in caso di consegna a quest’ultimo
Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].
54 Nel
caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale esame in
due fasi, che è stato sancito dalla Corte, nelle sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033), alla luce delle garanzie di indipendenza e di imparzialità
insite nel diritto fondamentale a un equo processo sancito dall’articolo 47,
secondo comma, sia applicabile nell’ipotesi in cui sia in discussione la
garanzia, del pari insita in suddetto diritto fondamentale, relativa ad un
giudice precostituito per legge e, se del caso, quali siano le condizioni e le
modalità d’applicazione di siffatto esame a tale riguardo. In particolare, esso
si interroga sull’incidenza, su questo stesso esame, della circostanza che un
organo come la KRS, che è composto in maniera preponderante da membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti, partecipi
alla nomina o all’evoluzione di carriera dei membri del potere giudiziario
nello Stato membro emittente.
55 Per
quanto riguarda l’applicabilità dell’esame in due fasi ricordato ai punti 52 e
53 della presente sentenza, nell’ipotesi di cui al punto precedente, occorre,
in primo luogo, sottolineare i legami inscindibili che, ai sensi stessi
dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esistono, ai fini del diritto
fondamentale a un equo processo, ai sensi di tale disposizione, fra le garanzie
di indipendenza e di imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice
precostituito per legge.
56 Risulta
difatti dalla giurisprudenza della Corte, elaborata alla luce di quella della
Corte europea dei diritti dell’uomo, che, sebbene il diritto a siffatto
giudice, garantito tanto dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU quanto
dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, è un diritto autonomo, esso è
nondimeno assai strettamente legato alle garanzie di indipendenza e di
imparzialità derivanti dalle due disposizioni in parola. Più in particolare,
sebbene tutti i requisiti imposti da dette disposizioni perseguano ciascuno uno
scopo preciso che li rende garanzie specifiche di un equo processo, tali
garanzie sono volte al rispetto di principi fondamentali che sono la preminenza
del diritto e la separazione dei poteri. Alla base di ciascuno di siffatti
requisiti si trova l’esigenza di preservare la fiducia che il potere
giudiziario deve ispirare al singolo e l’indipendenza di un simile potere nei
confronti degli altri poteri [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021,
W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della
Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 124 e
giurisprudenza ivi citata].
57 Per
quanto riguarda, più precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte
ha dichiarato, sempre con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che
detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere
giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un
processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione
di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
della CEDU, con la precisazione che l’indipendenza di un tribunale, ai sensi di
tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri
sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.
(Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte
suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e
giurisprudenza ivi citata].
58 La
Corte ha del pari posto in evidenza che le garanzie d’accesso ad un giudice
indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che
ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare
del diritto ad un equo processo. La verifica della questione se, attraverso la
sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in
proposito un dubbio serio, è necessaria nell’interesse della fiducia che in una
società democratica il giudice deve ispirare al singolo [sentenza del 6 ottobre
2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche
della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e
giurisprudenza ivi citata].
59 In
secondo luogo, occorre sottolineare che il fatto di ammettere che un’autorità
giudiziaria dell’esecuzione possa astenersi dal dare seguito a un mandato
d’arresto europeo per il solo motivo di una circostanza come quella menzionata
nella seconda frase del punto 54 della presente sentenza condurrebbe ad
un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro
2002/584 in contrasto con la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 44
e 46 di tale sentenza.
60 Del
resto, nell’ambito dell’interpretazione della disposizione in parola, occorre
garantire non solo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone di cui è
chiesta la consegna, ma anche la presa in considerazione di altri interessi,
quali la necessità di rispettare, se del caso, i diritti fondamentali delle
vittime dei reati di cui trattasi.
61 A
tal riguardo, l’esistenza di diritti di terzi nell’ambito dei procedimenti
penali implica, nel contesto del meccanismo del mandato d’arresto europeo, un
obbligo di cooperazione per lo Stato membro di esecuzione. Inoltre, tenuto
conto di suddetti diritti, una constatazione relativa alla sussistenza di un
rischio reale, in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro
emittente, di violazione del diritto fondamentale della persona in parola ad un
equo processo deve essere basata su elementi fattuali sufficienti (v., in tal
senso, anche Corte EDU, 9 luglio 2019, Castaño c.
Belgio, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ 82, 83 e 85).
62 Nella
stessa ottica, uno degli obiettivi della decisione quadro 2002/584 è quello
della lotta contro l’impunità. Se l’esistenza di carenze sistemiche o
generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello
Stato membro emittente fosse, di per sé sola, sufficiente a consentire
all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di non procedere all’esame in due fasi
di cui ai punti 52 e 53 della presente sentenza e di rifiutare di eseguire,
sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, di suddetta decisione quadro, un
mandato d’arresto europeo emesso dallo Stato membro emittente, ciò comporterebbe
un rischio elevato di impunità delle persone che tentano di sottrarsi alla
giustizia dopo essere state oggetto di una condanna o essere state sospettate
di aver commesso un reato, quand’anche non sussistano elementi concreti che
consentirebbero di stabilire la realtà del rischio, in caso di consegna, di
violazione del loro diritto fondamentale ad un equo processo [v., in tal senso,
sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria
emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033,
punto 64].
63 In
terzo luogo, l’approccio di cui al punto precedente condurrebbe a una
sospensione nei fatti dell’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto
europeo nei confronti di tale Stato membro, in violazione della competenza del
Consiglio europeo e del Consiglio a siffatto riguardo.
64 Come
infatti ricordato dalla Corte, tale attuazione può essere sospesa solo in caso
di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi
sanciti all’articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto,
constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2,
TUE, con le conseguenze previste all’articolo 7, paragrafo 3, TUE [sentenza del
17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie
(Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 57].
65 Pertanto,
è solo in presenza di una decisione del Consiglio europeo, seguita dalla
sospensione, da parte del Consiglio, dell’applicazione della decisione quadro
2002/584 nei confronti dello Stato membro interessato, che l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente di
eseguire qualsiasi mandato d’arresto europeo emesso da detto Stato membro,
senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso
dall’interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto
fondamentale a un equo processo [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza
dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
66 Dalle
considerazioni esposte ai punti da 55 a 65 della presente sentenza discende che
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esame in due
fasi di cui ai punti 52 e 53 della medesima sentenza, al fine di valutare se,
in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente,
quest’ultima corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale
a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito
all’articolo 47, secondo comma, della Carta.
Sulla prima
fase dell’esame
67 Nell’ambito
della prima fase dell’esame di cui trattasi, l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione deve valutare, in via generale, l’esistenza di un rischio reale
di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente
connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro
emittente o a una lesione del requisito di un giudice precostituito per legge,
a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente [v.,
in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
68 Una
siffatta valutazione deve essere effettuata tenendo conto del livello di tutela
del diritto fondamentale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta
[v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister
for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU,
EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
69 A
tal proposito, per quanto riguarda, da un lato, i requisiti di indipendenza e
di imparzialità, che, come è stato sottolineato ai punti da 55 a 58 della
presente sentenza, sono assai strettamente legati a quello relativo a un
giudice precostituito per legge, queste ultime presuppongono l’esistenza di
regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina,
alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di
revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che
i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei
confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi
contrapposti (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 67 e
giurisprudenza ivi citata).
70 Per
quanto riguarda le decisioni di nomina, è necessario, in particolare, che le
condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di
suddette decisioni siano tali da non poter suscitare siffatti dubbi legittimi
per quanto riguarda i giudici nominati (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame
Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II,
EU:C:2020:232, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
71 D’altro
lato, per quanto riguarda il requisito di un giudice precostituito per legge,
la Corte ha rilevato, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della CEDU (Corte EDU, 8
luglio 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ da
72 a 74, e Corte EDU, 2 maggio 2019, Pasquini c. San Marino,
CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 e 101 nonché giurisprudenza ivi
citata) che l’espressione «costituito per legge» riflette segnatamente il
principio dello Stato di diritto. Essa riguarda non solo il fondamento
normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del
collegio giudicante in ogni causa nonché qualsiasi altra disposizione del
diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o
più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni
riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo
giurisdizionale interessato. Inoltre, il diritto ad essere giudicato da un
giudice «costituito per legge» ricomprende, per sua natura, il processo di
nomina dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame
Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II,
EU:C:2020:232, punto 73).
72 Per
quanto riguarda i criteri di valutazione dell’esistenza di una violazione del
diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge, ai sensi
dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, occorre porre in evidenza che non
si può ritenere che qualsiasi irregolarità nella procedura di nomina di giudici
costituisca una violazione siffatta.
73 Un’irregolarità
commessa in occasione della nomina dei giudici all’interno del sistema
giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del genere, segnatamente
quando una simile irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un
rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano
mettere a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di
nomina e, in tal modo, suscitano un legittimo dubbio, in capo ai singoli, così
suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e
all’imparzialità dei giudici interessati [v., in tal senso, sentenza del 6
ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni
pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798,
punto 130 e giurisprudenza ivi citata].
74 Una
constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un
giudice precostituito per legge e alle conseguenze di una siffatta violazione è
soggetta ad una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che,
considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nei singoli,
legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [v., in
tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 131 a
132, e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e
delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punti da 152 a 154].
75 La
circostanza, quindi, che un organo, come un consiglio nazionale della
magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici sia, in
maniera preponderante, composto da membri scelti dal potere legislativo non
può, di per sé sola, indurre a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati
al termine di tale processo (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land
Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punti 55 e
56). Tuttavia, la situazione può essere diversa qualora detta medesima
circostanza combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui
simili scelte sono state effettuate inducano a generare siffatti dubbi [v., in
tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime
disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), punto 103].
76 La
circostanza che un organo composto, in maniera preponderante, da membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti intervenga
nel processo di nomina dei giudici dello Stato membro emittente non può quindi
bastare, di per sé sola, a giustificare una decisione dell’autorità giudiziaria
dell’esecuzione che nega la consegna della persona interessata.
77 Ne
consegue che, nell’ambito di una procedura di consegna connessa all’esecuzione
di un mandato d’arresto europeo, la valutazione dell’esistenza di un rischio
reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente
connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente
o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa
di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro, presuppone una
valutazione complessiva, fondata su ogni elemento oggettivo, affidabile, preciso
e debitamente aggiornato relativo al funzionamento del sistema giurisdizionale
di summenzionato Stato membro, segnatamente il contesto generale di nomina dei
giudici del medesimo Stato membro.
78 Nella
fattispecie, oltre alle informazioni contenute in una proposta motivata
recentemente rivolta dalla Commissione europea al Consiglio in base
all’articolo 7, paragrafo 1, TUE [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema
giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61], costituiscono,
segnatamente, elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione in
parola quelli menzionati dal giudice del rinvio, ossia la risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte
suprema), del 23 gennaio 2020, e la giurisprudenza della Corte, come quella
risultante dalle sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza
della sezione disciplinare della Corte suprema), (C‑585/18, C‑624/18
e C‑625/18, EU:C:2019:982), del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici della Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153),
del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19,
EU:C:2021:596), nonché del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina),
(C‑487/19, EU:C:2021:798), che comportano indicazioni relative allo stato
del funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente.
79 Nell’ambito
della valutazione in parola, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può anche
tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
nella quale è stata constatata una violazione del requisito di un tribunale
costituito per legge riguardo al processo di nomina dei giudici (v.,
segnatamente, Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz
c. Polonia, CE:ECHR:2021:0722JUD004344719).
80 Ad
ogni buon conto, occorre ancora aggiungere che fra siffatti elementi pertinenti
figura altresì una giurisprudenza costituzionale dello Stato membro emittente,
che rimette in discussione il primato del diritto dell’Unione e il carattere
vincolante della CEDU, al pari dell’efficacia vincolante delle sentenze della
Corte e di quelle della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla
conformità al diritto in parola e a detta Convenzione di norme di tale Stato
membro relative all’organizzazione del suo sistema giurisdizionale,
segnatamente alla nomina dei giudici.
81 Qualora
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga, sulla base di elementi come
quelli di cui ai punti da 78 a 80 della presente sentenza, che sussista un
rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo,
segnatamente connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato
membro o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge,
a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente,
essa non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza
procedere alla seconda fase dell’esame di cui ai punti 52 e 53 della presente
sentenza.
Sulla
seconda fase dell’esame
82 Nell’ambito
di questa seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare se
le carenze sistemiche o generalizzate constatate nella prima fase di tale esame
possano concretizzarsi in caso di consegna della persona interessata allo Stato
membro emittente e se, nelle particolari circostanze del caso di specie, detta
persona corra così un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale
a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito
all’articolo 47, secondo comma, della Carta.
83 Spetta
alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo fornire elementi concreti
che facciano pensare, nel caso di una procedura di consegna ai fini
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà, che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale
dello Stato membro emittente abbiano avuto un’incidenza concreta sulla
trattazione della sua causa penale e, nel caso di un procedimento di consegna
ai fini dell’esercizio di un’azione penale, che suddette carenze possono avere
una simile incidenza. La produzione di siffatti elementi concreti relativi
all’incidenza, nel suo caso particolare, delle carenze sistemiche o
generalizzate summenzionate non pregiudica la possibilità per la persona in
parola di menzionare qualsiasi altro elemento puntuale e proprio della causa di
cui si tratti idoneo a dimostrare che il procedimento in vista del quale la sua
consegna è richiesta dall’autorità giudiziaria emittente pregiudicherebbe
concretamente il suo diritto fondamentale a un equo processo.
84 Nell’ipotesi
in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione considerasse che gli elementi
addotti dalla persona interessata, pur inducendo a ritenere che le carenze
sistemiche e generalizzate summenzionate abbiano avuto o possano avere
un’incidenza concreta nel caso particolare di tale persona, non siano
sufficienti a dimostrare l’esistenza, in un caso del genere, di un rischio
reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice precostituito per
legge, e quindi a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui
trattasi, l’autorità giudiziaria in parola deve, in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere all’autorità giudiziaria
emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare che le
appaia necessaria.
85 Poiché
l’autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni
all’autorità giudiziaria dell’esecuzione [sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in
Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64 e giurisprudenza
ivi citata], qualsiasi comportamento che attesti l’assenza di leale
cooperazione da parte dell’autorità giudiziaria emittente può essere
considerato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione come un elemento
pertinente al fine di valutare se la persona di cui è richiesta la consegna
corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto
fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge,
sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta.
86 Ciò
precisato, e per quanto riguarda, da un lato, l’ipotesi, di cui alla causa C‑562/21 PPU,
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini della consegna per l’esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, spetta alla
persona di cui si chiede la consegna invocare elementi concreti sulla base dei
quali essa ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema
giurisdizionale dello Stato membro emittente abbiano avuto un’incidenza
concreta sul procedimento penale di cui essa è stata oggetto, e segnatamente
sulla composizione di tale collegio giudicante, che si è trovato ad essere
investito della causa penale in discussione, cosicché uno o più giudici del
suddetto collegio non avrebbero offerto le garanzie d’indipendenza e
imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione.
87 Come
risulta dai punti da 74 a 76 della presente sentenza, e contrariamente a quanto
sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, non può essere sufficiente, a tal
riguardo, l’informazione che menziona il fatto che uno o più giudici che hanno
partecipato al procedimento conclusosi con la condanna della persona di cui è
chiesta la consegna siano stati nominati su proposta di un organo composto, in
maniera preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o
esecutivo o scelti da questi ultimi, ipotesi che ricorre nel caso della KRS
dall’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017.
88 Pertanto,
occorrerebbe inoltre che la persona interessata fornisse, per quanto riguarda
la formazione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale,
elementi relativi, segnatamente, alla procedura di nomina del giudice o dei
giudici interessati e all’eventuale distacco di questi ultimi, sulla base dei
quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse in grado di constatare,
nelle circostanze del caso di specie, che sussistono seri e comprovati motivi
di ritenere che la composizione di siffatto collegio giudicante sia stata tale
da pregiudicare il diritto fondamentale della persona in parola ad un equo
processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, nel corso del
procedimento penale a carico della persona di cui trattasi.
89 Così,
ad esempio, informazioni di cui disponesse l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione e che menzionassero un distacco di un determinato giudice all’interno
del collegio giudicante che ha conosciuto della causa penale riguardante la
persona di cui è chiesta la consegna, distacco deciso dal Ministro della
Giustizia sulla base di criteri non conosciuti in anticipo e revocabile in
qualsiasi momento da una decisione non motivata dal medesimo ministro, possono
fondare motivi seri e comprovati per concludere nel senso dell’esistenza di un
rischio reale di violazione, nel caso concreto della persona interessata, di
tale diritto fondamentale (v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim
e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti da 77 a
90).
90 Inoltre,
è pertinente qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del procedimento
penale conclusosi con la condanna della persona interessata, come, se del caso,
l’esercizio eventuale, da parte di tale persona, dei mezzi di ricorso a sua
disposizione. In particolare, occorre tener conto dell’eventuale possibilità
per detta persona di chiedere, nello Stato membro emittente, la ricusazione di
uno o più membri del collegio giudicante per motivi attinenti ad una violazione
del suo diritto fondamentale a un equo processo, dell’eventuale esercizio da
parte di questa stessa persona del suo diritto di chiedere una siffatta
ricusazione e delle informazioni ottenute concernenti il seguito dato alla
domanda in parola nel corso del menzionato procedimento o in occasione di un
eventuale procedimento d’appello.
91 Nella
fattispecie, il governo polacco ha rilevato nelle sue osservazioni scritte,
senza che ciò sia stato rimesso in discussione in udienza, che il diritto
processuale polacco prevede la possibilità, per la persona interessata, di
chiedere la ricusazione di uno dei giudici, o del collegio giudicante nel complesso,
chiamati a conoscere della causa penale di cui detta persona è oggetto, qualora
quest’ultima nutra dubbi quanto all’indipendenza o all’imparzialità di uno o
più giudici del collegio in parola.
92 Orbene,
nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte nell’ambito del presente
procedimento pregiudiziale consente, in mancanza di più ampie precisazioni
quanto allo stato del diritto nazionale e delle diverse disposizioni pertinenti
di quest’ultimo, di concludere che l’esistenza di una siffatta possibilità per
la persona interessata di far valere i suoi diritti sarebbe stata rimessa in
discussione dalla sola circostanza, evocata dal giudice del rinvio e menzionata
al punto 19 della presente sentenza, secondo la quale, a partire dall’entrata
in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre 2019, non sarebbe
più possibile contestare in modo effettivo la validità della nomina di un
giudice o la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del
medesimo.
93 Per
quanto riguarda, d’altro lato, l’ipotesi, di cui alla causa C‑563/21 PPU,
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione
penale, occorre sottolineare che la circostanza, menzionata dal giudice del
rinvio, che la persona di cui è richiesta la consegna non possa essere a
conoscenza, prima della sua eventuale consegna, dell’identità dei giudici che
saranno chiamati a conoscere della causa penale di cui tale persona sarà
eventualmente oggetto dopo siffatta consegna, non può bastare, di per sé sola,
a rifiutare detta consegna.
94 Nulla
nel sistema istituito nella decisione quadro 2002/584 consente infatti di
ritenere che la consegna di una persona allo Stato membro emittente ai fini
dell’esercizio di un’azione penale sia condizionata dalla garanzia che tali
azioni conducano a un procedimento penale dinanzi a un giudice preciso e ancor
meno dall’individuazione precisa dei giudici che saranno chiamati a conoscere
di una siffatta causa penale.
95 L’interpretazione
contraria priverebbe la seconda fase dell’esame di cui ai punti 52 e 53 della
presente sentenza di qualsiasi effetto utile e metterebbe a repentaglio non
solo la realizzazione dell’obiettivo della decisione quadro 2002/584, ricordato
al punto 42 della medesima sentenza, ma anche la fiducia reciproca tra gli
Stati membri sottesa al meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito
nella menzionata decisione quadro.
96 Ciò
posto, in circostanze come quelle di cui alla causa C‑563/21 PPU, in
cui la composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere della causa
riguardante la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non è nota nel
momento in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve decidere sulla
consegna di tale persona allo Stato membro emittente, l’autorità in parola non
può tuttavia esimersi da una valutazione complessiva delle circostanze del caso
di specie volta a verificare, sulla base degli elementi forniti da detta
persona e completati, eventualmente, dalle informazioni fornite dall’autorità
giudiziaria emittente, se sussista, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice
precostituito per legge.
97 Come
rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni,
siffatti elementi possono, in particolare, riferirsi alle dichiarazioni rese da
autorità pubbliche che potrebbero incidere nel caso concreto di cui trattasi.
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può anche basarsi su qualsiasi altra
informazione che ritenga pertinente, come quella relativa alla situazione
personale della persona interessata, alla natura del reato per il quale
quest’ultima è perseguita e al contesto di fatto in cui si inserisce
l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, ma del pari,
eventualmente, su qualsiasi altra informazione di cui disponga per quanto
riguarda i giudici che compongono i collegi giudicanti verosimilmente
competenti a conoscere del procedimento di cui tale persona sarà oggetto dopo
la sua consegna allo Stato membro emittente.
98 In
proposito occorre tuttavia precisare, sulla scia delle considerazioni esposte
al punto 87 della presente sentenza, che un’informazione relativa alla nomina,
su proposta di un organo composto, in maniera preponderante, di membri che
rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o scelti da questi ultimi, come
nel caso della KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017,
da uno o più giudici appartenenti all’organo giurisdizionale competente o, qualora
quest’ultima sia nota nel collegio giudicante interessato, non può essere
sufficiente per constatare che la persona interessata corre, in caso di
consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un
equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge. Una siffatta
constatazione presuppone, non di meno, una valutazione caso per caso della
procedura di nomina del giudice o dei giudici interessati.
99 Allo
stesso modo, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere che la
persona interessata da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esercizio di un’azione penale corra, in caso di consegna, un rischio reale
di violazione di tale diritto fondamentale per il solo motivo che detta persona
dispone, nello Stato membro emittente, della possibilità di chiedere la
ricusazione di uno o più membri del collegio giudicante che saranno chiamati a
conoscere del suo procedimento penale, l’esistenza di una siffatta possibilità
può nondimeno essere presa in considerazione da parte di suddetta autorità
nazionale quale elemento pertinente ai fini della valutazione del rischio in
parola [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft
(Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589,
punto 117].
100 A tale
riguardo, la circostanza che una siffatta ricusazione possa, eventualmente,
essere richiesta, nel contesto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini
dell’esercizio di un’azione penale, solo dopo la consegna della persona interessata
e una volta che quest’ultima sarà venuta a conoscenza della composizione del
collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sull’azione penale a carico di
suddetta persona è irrilevante nell’ambito della valutazione dell’esistenza di
un rischio reale che la persona di cui trattasi subisca, in caso di consegna,
una violazione del menzionato diritto fondamentale.
101 Qualora,
in esito ad una valutazione complessiva, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
constati che sussistono seri e comprovati motivi di ritenere che la persona
interessata corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo
diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge, tale autorità deve astenersi, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, dall’eseguire il
mandato d’arresto europeo interessato. In caso contrario, essa deve eseguire
quest’ultimo, conformemente all’obbligo di principio stabilito all’articolo 1,
paragrafo 2, di detta decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 17
dicembre 2020, Openbaar Ministerie
(Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,
EU:C:2020:1033, punto 61].
102 Tenuto
conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della
decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, quando
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di
una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che
attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti
l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto
riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la
suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto
laddove:
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che
sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi
di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona
di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha
conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto
collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge,
sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sia stato violato, e
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale,
questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze
della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto
segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi
alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima
è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato
d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio
giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della
persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.
Sulle
spese
103 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo
1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di
una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che
attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti
l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto
riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la
suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto
laddove:
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che
sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi
di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona
di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha
conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto
collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo
dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge,
sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, sia stato violato, e
– nell’ambito
di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione
penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari
circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto
segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi
alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima
è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato
d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai
fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio
giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della
persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di
violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.
Firme
* Lingua processuale: il
neerlandese.