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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge»

Nelle cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 14 settembre 2021, pervenute in cancelleria il 14 settembre 2021, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

(C‑562/21 PPU)

Y (C‑563/21 PPU)

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, C. Lycourgos, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen (relatore), I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X, da N.M. Delsing e W.R. Jonk, advocaten;

–        per l’Openbaar Ministerie, da C.L.E. McGivern e K. van der Schaft;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente, assistita da R. Kennedy, SC;

–        per il governo polacco, da S. Żyrek, J. Sawicka e B. Majczyna, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid, K. Herrmann, P. Van Nuffel e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, nella causa C‑562/21 PPU, il 6 aprile 2021, dal Sąd Okręgowy w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino, Polonia), ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a X, e, nella causa C‑563/21 PPU, il 7 aprile 2021, dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Tribunale regionale di Zielona Góra, Polonia), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di Y.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio [dell’Unione europea] in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [TUE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        Gli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro indicano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

6        L’articolo 8 della medesima decisione quadro precisa il contenuto e la forma del mandato d’arresto europeo.

7        Ai sensi dell’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Decisione sulla consegna»:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

 Diritto dei Paesi Bassi

8        La decisione quadro 2002/584 è stata trasposta nel diritto dei Paesi Bassi dalla Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [legge recante attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (legge sulla consegna)], del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195), come modificata dalla legge del 17 marzo 2021 (Stb. 2021, n. 155).

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C562/21 PPU

9        Il giudice del rinvio, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), è stato investito di una domanda diretta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 6 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Lublinie (Tribunale regionale di Lublino). Tale mandato d’arresto europeo è volto all’arresto e alla consegna di un cittadino polacco ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di due anni, inflitta all’interessato con sentenza definitiva del 30 giugno 2020, per estorsione e per minaccia di violenza.

10      L’interessato non ha acconsentito alla sua consegna alla Repubblica di Polonia. Egli si trova attualmente in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il giudice del rinvio statuisca su tale consegna.

11      Il giudice del rinvio indica di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare a detta consegna, ad eccezione di quello su cui verte la questione pregiudiziale che esso rivolge alla Corte.

12      Il giudice in parola considera che, dal 2017, sussistono carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente. Tali carenze, già esistenti al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo di cui al punto 9 della presente sentenza, si sarebbero da allora aggravate. Secondo detto giudice, sussiste di conseguenza un rischio reale che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, l’interessato subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

13      Secondo il giudice del rinvio, siffatte carenze inciderebbero, segnatamente sul diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge, garantito da tale disposizione.

14      Detto giudice ritiene che le carenze di cui trattasi risultino, segnatamente, dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) (in prosieguo: la «legge dell’8 dicembre 2017»), entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e, in particolare, dal ruolo affidato alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») nella nomina dei membri del potere giudiziario in Polonia.

15      A tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla risoluzione adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) il 23 gennaio 2020, nella quale quest’ultimo giudice avrebbe considerato che la KRS, essendo direttamente soggetta alle autorità politiche a partire dall’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017, non era un organo indipendente. Siffatta mancanza di indipendenza darebbe luogo a carenze nella procedura di nomina dei giudici. Per quanto riguarda gli organi giurisdizionali diversi dal Sąd Najwyższy (Corte suprema), dalla summenzionata risoluzione risulterebbe che un collegio giudicante non è stato regolarmente costituito, ai sensi del Kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale polacco), quando comprende una persona nominata in qualità di giudice su proposta della KRS, conformemente alla normativa entrata in vigore il 17 gennaio 2018, nella misura in cui la carenza in parola comporta, nelle circostanze del caso di specie, una violazione delle garanzie d’indipendenza e d’imparzialità, ai sensi della Costituzione polacca, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

16      Il giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti 108 e 110).

17      Tale giudice indica, peraltro, di essere venuto a conoscenza di un elenco, redatto il 25 gennaio 2020, contenente i nomi di 384 giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017. Detto giudice considera probabile il fatto che da allora il numero delle nomine in parola sia aumentato.

18      In circostanze siffatte, esso ritiene che sussista un rischio reale che uno o più giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017 abbiano partecipato al procedimento penale di cui l’interessato è stato oggetto.

19      A tal riguardo, esso illustra che l’interessato non è più in grado, dal 14 febbraio 2020, di contestare in modo effettivo la validità della nomina di un giudice o la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di quest’ultimo. In effetti, in forza dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge che modifica la legge relativa all’organizzazione dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte suprema e talune altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190), entrata in vigore il 14 febbraio 2020, non sarebbe consentito ai giudici polacchi esaminare questioni del genere.

20      Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che la Corte europea dei diritti dell’uomo considera, nella sua giurisprudenza, che il diritto a un tribunale «costituito per legge», quale garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, pur essendo un diritto autonomo, è tuttavia uno strettamente correlato alle garanzie di indipendenza e di imparzialità previste da tale disposizione. Il giudice del rinvio fa riferimento al riguardo ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza in parola al fine di determinare se le irregolarità constatate nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del diritto a un tribunale costituito per legge, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (Corte EDU, 1° dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 243 a 252, e Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, §§ da 221 a 224).

21      Il giudice del rinvio si chiede se tali criteri debbano essere applicati anche nel contesto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

22      In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Quale controllo debba essere effettuato da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che deve pronunciarsi sull’esecuzione di un [mandato d’arresto europeo] volto all’esecuzione di una pena o misura privative della libertà non impugnabile nell’esaminare se nello Stato membro di emissione, nel giudizio che ha condotto a tale condanna, sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per legge, allorché in tale Stato membro non era disponibile alcun ricorso avverso un’eventuale violazione di detto diritto».

 Causa C563/21 PPU

23      Il giudice del rinvio è stato altresì investito di una domanda diretta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 7 aprile 2021 dal Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Tribunale regionale di Zielona Góra). Tale mandato d’arresto europeo è volto all’arresto e alla consegna di un cittadino polacco ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

24      L’interessato, che non ha acconsentito alla propria consegna alla Repubblica di Polonia, si trova in stato di custodia cautelare nei Paesi Bassi, in attesa che il giudice del rinvio statuisca su tale consegna.

25      Il giudice del rinvio rileva di non aver individuato alcun motivo idoneo ad ostare a detta consegna, ad eccezione di quello su cui vertono le questioni pregiudiziali sollevate in tale causa.

26      Il giudice in parola invoca gli stessi motivi, menzionati ai punti da 12 a 17 della presente sentenza, di cui dà atto nella domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della causa C‑562/21 PPU, e sulla base dei quali esso ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate che incidono sull’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente si ripercuotano, segnatamente, sul diritto fondamentale dell’interessato a un giudice precostituito per legge, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.

27      Per quanto riguarda la situazione della persona di cui è chiesta la consegna nella causa C‑563/21 PPU, il giudice del rinvio ritiene che sussista un rischio reale che uno o più giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017, di cui al punto 14 della presente sentenza, siano chiamati a conoscere della causa penale dell’interessato, qualora fosse autorizzata la consegna di quest’ultimo alla Repubblica di Polonia ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

28      Orbene, il giudice del rinvio rileva che una persona la cui consegna è richiesta ai fini dell’esercizio di un’azione penale si trova nell’impossibilità materiale di far valere, a titolo individuale, le irregolarità intervenute al momento della nomina di uno o più giudici che saranno chiamati a conoscere della sua causa penale. Infatti, contrariamente a una persona la cui consegna è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, ipotesi contemplata nella causa C‑562/21 PPU, una persona la cui consegna è richiesta ai fini dell’esercizio di un’azione penale non può indicare dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a causa delle modalità di attribuzione aleatorie delle cause all’interno degli organi giurisdizionali polacchi, la composizione del collegio giudicante che sarà chiamato a conoscere della sua causa penale dopo la sua consegna. Inoltre, stante l’entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre 2019, di cui al punto 19 della presente sentenza, tale persona non potrebbe contestare in modo effettivo, dopo la sua consegna alla Repubblica di Polonia, la validità della nomina di un giudice o la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di quest’ultimo.

29      Inoltre, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui al punto 20 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se i criteri applicati da tale giudice per valutare se le irregolarità constatate nel processo di nomina dei giudici costituiscano una violazione del diritto a un tribunale costituito per legge, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, debbano del pari essere applicati nel contesto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

30      Infine, il giudice del rinvio si interroga sul punto se i criteri stabiliti nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermati dalla sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), si applichino nell’ambito della valutazione della questione se, in caso di consegna, la persona interessata corra un rischio effettivo di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge e, qualora così fosse, come siffatti criteri vadano applicati.

31      In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), allorché sussiste un rischio reale che l’interessato sarà giudicato da un giudice non precostituito per legge.

2)      Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e confermato dalla sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), allorché una persona ricercata, che si vuole opporre alla propria consegna, non può effettuare detto controllo per il motivo che in quel momento è impossibile stabilire la composizione dei tribunali che lo giudicheranno a causa della modalità arbitraria di assegnazione delle cause.

3)      Se la mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo per contestare la validità della nomina di giudici in Polonia, in circostanze in cui è chiaro che in tale momento la persona ricercata non può stabilire che i tribunali che lo giudicheranno saranno composti da giudici non nominati legittimamente, configuri una violazione dell’essenza del diritto a un processo equo, sulla base della quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve negare la consegna della persona ricercata».

 Procedimento dinanzi alla Corte

32      Il giudice del rinvio ha chiesto che i presenti rinvii pregiudiziali fossero trattati con il procedimento d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

33      A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio rileva che le questioni pregiudiziali sollevate riguardano una materia contemplata al titolo V della terza parte del Trattato FUE, che X e Y sono attualmente privati della loro libertà e che la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali in esame avrà un’incidenza diretta e determinante sulla durata della detenzione degli interessati.

34      Secondo la giurisprudenza della Corte, si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

35      Orbene, nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, gli interessati sono attualmente sottoposti a custodia cautelare e la risposta della Corte alle questioni sollevate avrà un’incidenza diretta e determinante sulla durata di tale custodia.

36      In siffatte circostanze, la Prima Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, ha deciso, il 29 settembre 2021, di accogliere le richieste del giudice del rinvio di trattare i presenti rinvii pregiudiziali con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

37      La Prima Sezione della Corte ha peraltro deciso di rinviare le cause C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU dinanzi alla Corte affinché fossero attribuite alla Grande Sezione.

38      Con decisione del presidente della Prima Sezione della Corte del 29 settembre 2021, le cause C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

39      Con la sua questione unica nella causa C‑562/21 PPU e con le sue tre questioni nella causa C‑563/21 PPU, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di suddetto potere, l’autorità in parola può rifiutare la consegna di cui trattasi, per il motivo che sussiste, nell’ipotesi di una tale consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale della persona interessata a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, laddove:

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, un’eventuale violazione di tale diritto fondamentale nel procedimento conclusosi con la condanna di detta persona non può essere oggetto di alcun ricorso giurisdizionale effettivo e

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la persona interessata non può determinare, al momento di tale consegna, la composizione dei collegi giudicanti dinanzi ai quali essa sarà giudicata, a causa delle modalità di attribuzione aleatoria delle cause all’interno degli organi giurisdizionali interessati, e che non sussiste, nello Stato membro emittente, un mezzo di ricorso effettivo al fine di contestare la validità della nomina dei giudici.

 Osservazioni preliminari

40      Occorre ricordare, innanzitutto, che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

41      Allorché gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, questi possono essere tenuti, in forza di tale diritto, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192].

42      In tale contesto, la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

43      Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro in parola, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della detta decisione quadro [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

44      Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla summenzionata decisione quadro e possono subordinare l’esecuzione del medesimo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 di tale decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 37].

45      Ciò posto, l’alto grado di fiducia tra gli Stati membri su cui poggia il meccanismo del mandato d’arresto europeo si fonda sulla premessa secondo cui i giudici penali dello Stato membro emittente che, a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dovranno esercitare l’azione penale o condurre il procedimento di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, nonché il procedimento penale di merito, soddisfano i requisiti inerenti al diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 58]. Tale diritto fondamentale riveste, infatti, importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente, del valore dello Stato di diritto [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

46      In siffatto contesto, se è compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo in parola, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti inerenti al suddetto diritto fondamentale, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarlo [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 40], l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del summenzionato diritto fondamentale autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro in parola [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 59].

47      Inoltre, la Corte ha altresì posto in rilievo che la decisione quadro 2002/584, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo tale da rimettere in discussione l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d’arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell’Unione, costituisce uno degli elementi essenziali [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

48      La Corte ha così affermato che, al fine segnatamente di evitare che il funzionamento del mandato d’arresto europeo venga paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Dal principio di leale cooperazione risulta, segnatamente, che gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati [sentenza del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

49      Infine, sulla scia delle considerazioni che precedono, le autorità giudiziarie emittenti e di esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti in particolare all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

 Sulle condizioni alle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare, sulla base dell’articolo1, paragrafo3, della decisione quadro 2002/584, la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo dell’esistenza di un rischio reale che tale persona subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge

50      Alla luce, segnatamente, delle considerazioni richiamate ai punti da 40 a 46 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, essa non può tuttavia presumere che sussistano seri e comprovati motivi per ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni o gli atti di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 69].

51      Pertanto, informazioni quanto all’esistenza o l’aggravamento di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario in uno Stato membro non possono essere sufficienti, di per sé sole, a giustificare il rifiuto di esecuzione di un siffatto mandato emesso da un’autorità giudiziaria di tale Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 63].

52      Nell’ambito dell’esame in due fasi, di cui al punto 50 della presente sentenza e enunciato per la prima volta, per quanto riguarda l’articolo 47, secondo comma, della Carta, nella sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti da 47 a 75), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in un primo momento, determinare se sussistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati tendenti a testimoniare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dalla menzionata disposizione, a causa di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

53      In un secondo momento, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze constatate nel corso della prima fase siano idonee ad avere un impatto a livello degli organi giurisdizionali di tale Stato membro competenti a conoscere dei procedimenti cui sarà sottoposta la persona interessata e se, alla luce della situazione individuale di suddetta persona, della natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale nel quale l’emissione di tale mandato d’arresto si inserisce, e tenuto conto delle informazioni eventualmente fornite dallo stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, esistano seri e comprovati motivi per ritenere che detta persona corra un siffatto rischio in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

54      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale esame in due fasi, che è stato sancito dalla Corte, nelle sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), alla luce delle garanzie di indipendenza e di imparzialità insite nel diritto fondamentale a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, sia applicabile nell’ipotesi in cui sia in discussione la garanzia, del pari insita in suddetto diritto fondamentale, relativa ad un giudice precostituito per legge e, se del caso, quali siano le condizioni e le modalità d’applicazione di siffatto esame a tale riguardo. In particolare, esso si interroga sull’incidenza, su questo stesso esame, della circostanza che un organo come la KRS, che è composto in maniera preponderante da membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti, partecipi alla nomina o all’evoluzione di carriera dei membri del potere giudiziario nello Stato membro emittente.

55      Per quanto riguarda l’applicabilità dell’esame in due fasi ricordato ai punti 52 e 53 della presente sentenza, nell’ipotesi di cui al punto precedente, occorre, in primo luogo, sottolineare i legami inscindibili che, ai sensi stessi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, esistono, ai fini del diritto fondamentale a un equo processo, ai sensi di tale disposizione, fra le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici nonché di accesso a un giudice precostituito per legge.

56      Risulta difatti dalla giurisprudenza della Corte, elaborata alla luce di quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, sebbene il diritto a siffatto giudice, garantito tanto dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU quanto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, è un diritto autonomo, esso è nondimeno assai strettamente legato alle garanzie di indipendenza e di imparzialità derivanti dalle due disposizioni in parola. Più in particolare, sebbene tutti i requisiti imposti da dette disposizioni perseguano ciascuno uno scopo preciso che li rende garanzie specifiche di un equo processo, tali garanzie sono volte al rispetto di principi fondamentali che sono la preminenza del diritto e la separazione dei poteri. Alla base di ciascuno di siffatti requisiti si trova l’esigenza di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare al singolo e l’indipendenza di un simile potere nei confronti degli altri poteri [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 124 e giurisprudenza ivi citata].

57      Per quanto riguarda, più precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte ha dichiarato, sempre con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, con la precisazione che l’indipendenza di un tribunale, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

58      La Corte ha del pari posto in evidenza che le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto ad un equo processo. La verifica della questione se, attraverso la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

59      In secondo luogo, occorre sottolineare che il fatto di ammettere che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa astenersi dal dare seguito a un mandato d’arresto europeo per il solo motivo di una circostanza come quella menzionata nella seconda frase del punto 54 della presente sentenza condurrebbe ad un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 in contrasto con la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 44 e 46 di tale sentenza.

60      Del resto, nell’ambito dell’interpretazione della disposizione in parola, occorre garantire non solo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone di cui è chiesta la consegna, ma anche la presa in considerazione di altri interessi, quali la necessità di rispettare, se del caso, i diritti fondamentali delle vittime dei reati di cui trattasi.

61      A tal riguardo, l’esistenza di diritti di terzi nell’ambito dei procedimenti penali implica, nel contesto del meccanismo del mandato d’arresto europeo, un obbligo di cooperazione per lo Stato membro di esecuzione. Inoltre, tenuto conto di suddetti diritti, una constatazione relativa alla sussistenza di un rischio reale, in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente, di violazione del diritto fondamentale della persona in parola ad un equo processo deve essere basata su elementi fattuali sufficienti (v., in tal senso, anche Corte EDU, 9 luglio 2019, Castaño c. Belgio, CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, §§ 82, 83 e 85).

62      Nella stessa ottica, uno degli obiettivi della decisione quadro 2002/584 è quello della lotta contro l’impunità. Se l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente fosse, di per sé sola, sufficiente a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di non procedere all’esame in due fasi di cui ai punti 52 e 53 della presente sentenza e di rifiutare di eseguire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, di suddetta decisione quadro, un mandato d’arresto europeo emesso dallo Stato membro emittente, ciò comporterebbe un rischio elevato di impunità delle persone che tentano di sottrarsi alla giustizia dopo essere state oggetto di una condanna o essere state sospettate di aver commesso un reato, quand’anche non sussistano elementi concreti che consentirebbero di stabilire la realtà del rischio, in caso di consegna, di violazione del loro diritto fondamentale ad un equo processo [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 64].

63      In terzo luogo, l’approccio di cui al punto precedente condurrebbe a una sospensione nei fatti dell’attuazione del meccanismo del mandato d’arresto europeo nei confronti di tale Stato membro, in violazione della competenza del Consiglio europeo e del Consiglio a siffatto riguardo.

64      Come infatti ricordato dalla Corte, tale attuazione può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, con le conseguenze previste all’articolo 7, paragrafo 3, TUE [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 57].

65      Pertanto, è solo in presenza di una decisione del Consiglio europeo, seguita dalla sospensione, da parte del Consiglio, dell’applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti dello Stato membro interessato, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente di eseguire qualsiasi mandato d’arresto europeo emesso da detto Stato membro, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall’interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo [sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

66      Dalle considerazioni esposte ai punti da 55 a 65 della presente sentenza discende che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esame in due fasi di cui ai punti 52 e 53 della medesima sentenza, al fine di valutare se, in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente, quest’ultima corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

 Sulla prima fase dell’esame

67      Nell’ambito della prima fase dell’esame di cui trattasi, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare, in via generale, l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente connesso a una mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente o a una lesione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].

68      Una siffatta valutazione deve essere effettuata tenendo conto del livello di tutela del diritto fondamentale garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].

69      A tal proposito, per quanto riguarda, da un lato, i requisiti di indipendenza e di imparzialità, che, come è stato sottolineato ai punti da 55 a 58 della presente sentenza, sono assai strettamente legati a quello relativo a un giudice precostituito per legge, queste ultime presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

70      Per quanto riguarda le decisioni di nomina, è necessario, in particolare, che le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di suddette decisioni siano tali da non poter suscitare siffatti dubbi legittimi per quanto riguarda i giudici nominati (sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

71      D’altro lato, per quanto riguarda il requisito di un giudice precostituito per legge, la Corte ha rilevato, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della CEDU (Corte EDU, 8 luglio 2014, Biagioli c. San Marino, CE:ECHR:2014:0708DEC000816213, §§ da 72 a 74, e Corte EDU, 2 maggio 2019, Pasquini c. San Marino, CE:ECHR:2019:0502JUD005095616, §§ 100 e 101 nonché giurisprudenza ivi citata) che l’espressione «costituito per legge» riflette segnatamente il principio dello Stato di diritto. Essa riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ogni causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato. Inoltre, il diritto ad essere giudicato da un giudice «costituito per legge» ricomprende, per sua natura, il processo di nomina dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73).

72      Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’esistenza di una violazione del diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, occorre porre in evidenza che non si può ritenere che qualsiasi irregolarità nella procedura di nomina di giudici costituisca una violazione siffatta.

73      Un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici all’interno del sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del genere, segnatamente quando una simile irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano mettere a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e, in tal modo, suscitano un legittimo dubbio, in capo ai singoli, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema  – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 130 e giurisprudenza ivi citata].

74      Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta ad una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nei singoli, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punti da 131 a 132, e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti da 152 a 154].

75      La circostanza, quindi, che un organo, come un consiglio nazionale della magistratura, coinvolto nel processo di designazione dei giudici sia, in maniera preponderante, composto da membri scelti dal potere legislativo non può, di per sé sola, indurre a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punti 55 e 56). Tuttavia, la situazione può essere diversa qualora detta medesima circostanza combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni in cui simili scelte sono state effettuate inducano a generare siffatti dubbi [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), punto 103].

76      La circostanza che un organo composto, in maniera preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti intervenga nel processo di nomina dei giudici dello Stato membro emittente non può quindi bastare, di per sé sola, a giustificare una decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che nega la consegna della persona interessata.

77      Ne consegue che, nell’ambito di una procedura di consegna connessa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, la valutazione dell’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro, presuppone una valutazione complessiva, fondata su ogni elemento oggettivo, affidabile, preciso e debitamente aggiornato relativo al funzionamento del sistema giurisdizionale di summenzionato Stato membro, segnatamente il contesto generale di nomina dei giudici del medesimo Stato membro.

78      Nella fattispecie, oltre alle informazioni contenute in una proposta motivata recentemente rivolta dalla Commissione europea al Consiglio in base all’articolo 7, paragrafo 1, TUE [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 61], costituiscono, segnatamente, elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione in parola quelli menzionati dal giudice del rinvio, ossia la risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), del 23 gennaio 2020, e la giurisprudenza della Corte, come quella risultante dalle sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso) (C‑824/18, EU:C:2021:153), del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596), nonché del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), (C‑487/19, EU:C:2021:798), che comportano indicazioni relative allo stato del funzionamento del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente.

79      Nell’ambito della valutazione in parola, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può anche tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella quale è stata constatata una violazione del requisito di un tribunale costituito per legge riguardo al processo di nomina dei giudici (v., segnatamente, Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia, CE:ECHR:2021:0722JUD004344719).

80      Ad ogni buon conto, occorre ancora aggiungere che fra siffatti elementi pertinenti figura altresì una giurisprudenza costituzionale dello Stato membro emittente, che rimette in discussione il primato del diritto dell’Unione e il carattere vincolante della CEDU, al pari dell’efficacia vincolante delle sentenze della Corte e di quelle della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla conformità al diritto in parola e a detta Convenzione di norme di tale Stato membro relative all’organizzazione del suo sistema giurisdizionale, segnatamente alla nomina dei giudici.

81      Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga, sulla base di elementi come quelli di cui ai punti da 78 a 80 della presente sentenza, che sussista un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente connesso alla mancanza di indipendenza dei giudici di detto Stato membro o a una violazione del requisito di un giudice precostituito per legge, a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente, essa non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza procedere alla seconda fase dell’esame di cui ai punti 52 e 53 della presente sentenza.

 Sulla seconda fase dell’esame

82      Nell’ambito di questa seconda fase, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare se le carenze sistemiche o generalizzate constatate nella prima fase di tale esame possano concretizzarsi in caso di consegna della persona interessata allo Stato membro emittente e se, nelle particolari circostanze del caso di specie, detta persona corra così un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

83      Spetta alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo fornire elementi concreti che facciano pensare, nel caso di una procedura di consegna ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente abbiano avuto un’incidenza concreta sulla trattazione della sua causa penale e, nel caso di un procedimento di consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale, che suddette carenze possono avere una simile incidenza. La produzione di siffatti elementi concreti relativi all’incidenza, nel suo caso particolare, delle carenze sistemiche o generalizzate summenzionate non pregiudica la possibilità per la persona in parola di menzionare qualsiasi altro elemento puntuale e proprio della causa di cui si tratti idoneo a dimostrare che il procedimento in vista del quale la sua consegna è richiesta dall’autorità giudiziaria emittente pregiudicherebbe concretamente il suo diritto fondamentale a un equo processo.

84      Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione considerasse che gli elementi addotti dalla persona interessata, pur inducendo a ritenere che le carenze sistemiche e generalizzate summenzionate abbiano avuto o possano avere un’incidenza concreta nel caso particolare di tale persona, non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza, in un caso del genere, di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un giudice precostituito per legge, e quindi a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, l’autorità giudiziaria in parola deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complementare che le appaia necessaria.

85      Poiché l’autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni all’autorità giudiziaria dell’esecuzione [sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64 e giurisprudenza ivi citata], qualsiasi comportamento che attesti l’assenza di leale cooperazione da parte dell’autorità giudiziaria emittente può essere considerato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione come un elemento pertinente al fine di valutare se la persona di cui è richiesta la consegna corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

86      Ciò precisato, e per quanto riguarda, da un lato, l’ipotesi, di cui alla causa C‑562/21 PPU, di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini della consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, spetta alla persona di cui si chiede la consegna invocare elementi concreti sulla base dei quali essa ritiene che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale dello Stato membro emittente abbiano avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale di cui essa è stata oggetto, e segnatamente sulla composizione di tale collegio giudicante, che si è trovato ad essere investito della causa penale in discussione, cosicché uno o più giudici del suddetto collegio non avrebbero offerto le garanzie d’indipendenza e imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione.

87      Come risulta dai punti da 74 a 76 della presente sentenza, e contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, non può essere sufficiente, a tal riguardo, l’informazione che menziona il fatto che uno o più giudici che hanno partecipato al procedimento conclusosi con la condanna della persona di cui è chiesta la consegna siano stati nominati su proposta di un organo composto, in maniera preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o scelti da questi ultimi, ipotesi che ricorre nel caso della KRS dall’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017.

88      Pertanto, occorrerebbe inoltre che la persona interessata fornisse, per quanto riguarda la formazione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale, elementi relativi, segnatamente, alla procedura di nomina del giudice o dei giudici interessati e all’eventuale distacco di questi ultimi, sulla base dei quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse in grado di constatare, nelle circostanze del caso di specie, che sussistono seri e comprovati motivi di ritenere che la composizione di siffatto collegio giudicante sia stata tale da pregiudicare il diritto fondamentale della persona in parola ad un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, nel corso del procedimento penale a carico della persona di cui trattasi.

89      Così, ad esempio, informazioni di cui disponesse l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e che menzionassero un distacco di un determinato giudice all’interno del collegio giudicante che ha conosciuto della causa penale riguardante la persona di cui è chiesta la consegna, distacco deciso dal Ministro della Giustizia sulla base di criteri non conosciuti in anticipo e revocabile in qualsiasi momento da una decisione non motivata dal medesimo ministro, possono fondare motivi seri e comprovati per concludere nel senso dell’esistenza di un rischio reale di violazione, nel caso concreto della persona interessata, di tale diritto fondamentale (v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti da 77 a 90).

90      Inoltre, è pertinente qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del procedimento penale conclusosi con la condanna della persona interessata, come, se del caso, l’esercizio eventuale, da parte di tale persona, dei mezzi di ricorso a sua disposizione. In particolare, occorre tener conto dell’eventuale possibilità per detta persona di chiedere, nello Stato membro emittente, la ricusazione di uno o più membri del collegio giudicante per motivi attinenti ad una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo, dell’eventuale esercizio da parte di questa stessa persona del suo diritto di chiedere una siffatta ricusazione e delle informazioni ottenute concernenti il seguito dato alla domanda in parola nel corso del menzionato procedimento o in occasione di un eventuale procedimento d’appello.

91      Nella fattispecie, il governo polacco ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, senza che ciò sia stato rimesso in discussione in udienza, che il diritto processuale polacco prevede la possibilità, per la persona interessata, di chiedere la ricusazione di uno dei giudici, o del collegio giudicante nel complesso, chiamati a conoscere della causa penale di cui detta persona è oggetto, qualora quest’ultima nutra dubbi quanto all’indipendenza o all’imparzialità di uno o più giudici del collegio in parola.

92      Orbene, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale consente, in mancanza di più ampie precisazioni quanto allo stato del diritto nazionale e delle diverse disposizioni pertinenti di quest’ultimo, di concludere che l’esistenza di una siffatta possibilità per la persona interessata di far valere i suoi diritti sarebbe stata rimessa in discussione dalla sola circostanza, evocata dal giudice del rinvio e menzionata al punto 19 della presente sentenza, secondo la quale, a partire dall’entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 20 dicembre 2019, non sarebbe più possibile contestare in modo effettivo la validità della nomina di un giudice o la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del medesimo.

93      Per quanto riguarda, d’altro lato, l’ipotesi, di cui alla causa C‑563/21 PPU, di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, occorre sottolineare che la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che la persona di cui è richiesta la consegna non possa essere a conoscenza, prima della sua eventuale consegna, dell’identità dei giudici che saranno chiamati a conoscere della causa penale di cui tale persona sarà eventualmente oggetto dopo siffatta consegna, non può bastare, di per sé sola, a rifiutare detta consegna.

94      Nulla nel sistema istituito nella decisione quadro 2002/584 consente infatti di ritenere che la consegna di una persona allo Stato membro emittente ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia condizionata dalla garanzia che tali azioni conducano a un procedimento penale dinanzi a un giudice preciso e ancor meno dall’individuazione precisa dei giudici che saranno chiamati a conoscere di una siffatta causa penale.

95      L’interpretazione contraria priverebbe la seconda fase dell’esame di cui ai punti 52 e 53 della presente sentenza di qualsiasi effetto utile e metterebbe a repentaglio non solo la realizzazione dell’obiettivo della decisione quadro 2002/584, ricordato al punto 42 della medesima sentenza, ma anche la fiducia reciproca tra gli Stati membri sottesa al meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito nella menzionata decisione quadro.

96      Ciò posto, in circostanze come quelle di cui alla causa C‑563/21 PPU, in cui la composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere della causa riguardante la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non è nota nel momento in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve decidere sulla consegna di tale persona allo Stato membro emittente, l’autorità in parola non può tuttavia esimersi da una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie volta a verificare, sulla base degli elementi forniti da detta persona e completati, eventualmente, dalle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente, se sussista, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge.

97      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, siffatti elementi possono, in particolare, riferirsi alle dichiarazioni rese da autorità pubbliche che potrebbero incidere nel caso concreto di cui trattasi. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può anche basarsi su qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente, come quella relativa alla situazione personale della persona interessata, alla natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita e al contesto di fatto in cui si inserisce l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, ma del pari, eventualmente, su qualsiasi altra informazione di cui disponga per quanto riguarda i giudici che compongono i collegi giudicanti verosimilmente competenti a conoscere del procedimento di cui tale persona sarà oggetto dopo la sua consegna allo Stato membro emittente.

98      In proposito occorre tuttavia precisare, sulla scia delle considerazioni esposte al punto 87 della presente sentenza, che un’informazione relativa alla nomina, su proposta di un organo composto, in maniera preponderante, di membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o scelti da questi ultimi, come nel caso della KRS dopo l’entrata in vigore della legge dell’8 dicembre 2017, da uno o più giudici appartenenti all’organo giurisdizionale competente o, qualora quest’ultima sia nota nel collegio giudicante interessato, non può essere sufficiente per constatare che la persona interessata corre, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge. Una siffatta constatazione presuppone, non di meno, una valutazione caso per caso della procedura di nomina del giudice o dei giudici interessati.

99      Allo stesso modo, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere che la persona interessata da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale per il solo motivo che detta persona dispone, nello Stato membro emittente, della possibilità di chiedere la ricusazione di uno o più membri del collegio giudicante che saranno chiamati a conoscere del suo procedimento penale, l’esistenza di una siffatta possibilità può nondimeno essere presa in considerazione da parte di suddetta autorità nazionale quale elemento pertinente ai fini della valutazione del rischio in parola [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 117].

100    A tale riguardo, la circostanza che una siffatta ricusazione possa, eventualmente, essere richiesta, nel contesto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, solo dopo la consegna della persona interessata e una volta che quest’ultima sarà venuta a conoscenza della composizione del collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sull’azione penale a carico di suddetta persona è irrilevante nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un rischio reale che la persona di cui trattasi subisca, in caso di consegna, una violazione del menzionato diritto fondamentale.

101    Qualora, in esito ad una valutazione complessiva, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione constati che sussistono seri e comprovati motivi di ritenere che la persona interessata corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tale autorità deve astenersi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale decisione quadro, dall’eseguire il mandato d’arresto europeo interessato. In caso contrario, essa deve eseguire quest’ultimo, conformemente all’obbligo di principio stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente), C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punto 61].

102    Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sia stato violato, e

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.

 Sulle spese

103    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.