SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
16
novembre 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere
giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia
di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di
revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in
procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia –
Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza»
Nelle
cause riunite da C‑748/19 a C‑754/19,
aventi
ad oggetto sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie
(Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 2 settembre 2019
(C‑749/19), del 16 settembre 2019 (C‑748/19), del 23 settembre 2019
(C‑750/19 e C‑754/19), del 10 ottobre 2019 (C‑751/19) e del
15 ottobre 2019 (C‑752/19 e C‑753/19), pervenute in cancelleria il
15 ottobre 2019, nei procedimenti penali a carico di
WB (C‑748/19),
XA,
YZ (C‑749/19),
DT (C‑750/19),
ZY (C‑751/19),
AX (C‑752/19),
BV (C‑753/19),
CU (C‑754/19),
con
l’intervento di:
Prokuratura Krajowa,
già
Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C‑748/19),
Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Żoliborz
w Warszawie (C‑749/19),
Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Wola
w Warszawie (C‑750/19, C‑753/19 e C‑754/19),
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C‑751/19),
Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Ursynów
w Warszawie (C‑752/19),
nonché Pictura sp. z o.o. (C‑754/19),
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos,
E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis (relatore),
presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot,
P.G. Xuereb, N. Piçarra,
L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
la Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, da
J. Ziarkiewicz, procuratore regionale di
Lublino;
– per
la Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie,
la Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Wola w Warszawie,
la Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie e la Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Ursynów w
Warszawie, da A. Szeliga
e F. Wolski, procuratori regionali di Varsavia;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità
di agente;
– per
la Commissione europea, da K. Herrmann, P.J.O. Van Nuffel, R. Troosters e
H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE,
nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), letto alla
luce del considerando 22 della medesima direttiva.
2 Tali
domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali promossi a
carico di WB (C‑748/19), XA e YZ (C‑749/19), DT (C‑750/19),
ZY (C‑751/19), AX (C‑752/19), BV (C‑753/19) e CU (C‑754/19).
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 Il
considerando 22 della direttiva 2016/343 così recita:
«L’onere
della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica
accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato.
La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova
fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali
poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua
indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso
a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un
indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro
limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e
preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere
ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni
dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo
nel rispetto dei diritti della difesa».
4 L’articolo
6 della direttiva succitata, intitolato «Onere della prova», così dispone:
«1. Gli
Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e
imputati incomba alla pubblica accusa fatti salvi l’eventuale obbligo per il
giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a
discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto
nazionale applicabile.
2. Gli
Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia
valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se
la persona in questione debba essere assolta».
Diritto
polacco
Legge
relativa al pubblico ministero
5 Conformemente
all’articolo 1, paragrafo 2, dell’ustawa Prawo o prokuraturze (legge
relativa al pubblico ministero), del 28 gennaio 2016 (Dz.
U. del 2016, posizione 177), nella versione vigente all’epoca delle
controversie principali, il procuratore generale ricopre la posizione più alta
in seno al pubblico ministero, e la funzione di procuratore generale è
esercitata dal Ministro della Giustizia.
6 Ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge, il procuratore generale ha
sotto la propria autorità i procuratori delle sezioni ordinarie e i procuratori
dell’Instytut Pamięci Narodowej (Istituto della memoria nazionale, Polonia).
Legge
sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
7 Conformemente
all’articolo 47a, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge
sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001,
nella versione vigente all’epoca delle controversie principali (Dz. U. del 2019, posizione 52) (in
prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali
ordinari»), le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari mediante
sorteggio.
8 Ai
sensi dell’articolo 47b, paragrafo 1, di tale legge, la modifica della
composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso di
impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza
di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale.
In un caso del genere, si applica l’articolo 47a per la riassegnazione della
causa. L’articolo 47b, paragrafo 3, della stessa legge dispone che la decisione
di modifica della composizione di un organo giurisdizionale è adottata dal
presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice da esso autorizzato.
9 L’articolo
77 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
prevede quanto segue:
«1. Il
Ministro della Giustizia può distaccare un giudice, con il suo consenso, al
fine di esercitare funzioni giurisdizionali o amministrative:
1) presso un
altro organo giurisdizionale di grado uguale o inferiore o, in casi
particolarmente giustificati, presso un organo giurisdizionale di grado
superiore, tenuto conto dell’impiego razionale del personale giudiziario
ordinario e delle necessità derivanti dal carico di lavoro dei vari organi
giurisdizionali,
– per
un periodo di tempo determinato, che non può essere superiore a 2 anni, o a tempo indeterminato.
(...)
4. Qualora
un giudice sia distaccato a tempo indeterminato, ai sensi dei punti 2, 2a e 2b del paragrafo 1 e del paragrafo 2a, il distacco di
tale giudice può essere revocato o l’interessato può rassegnare le dimissioni
dal posto al quale è stato distaccato, con un preavviso di tre mesi. Negli
altri casi in cui un giudice è distaccato, la revoca o le dimissioni non
esigono un preavviso».
10 A
norma dell’articolo 112, paragrafo 3, della medesima legge, il Ministro della
Giustizia nomina il Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych (delegato alla disciplina per i giudici degli
organi giurisdizionali ordinari, Polonia) (in prosieguo:
il «delegato alla disciplina») e i suoi due sostituti per un mandato della
durata di quattro anni, che può essere rinnovato. Il diritto polacco non
prevede criteri da seguire ai fini di tali nomine.
Codice di
procedura penale
11 Ai
sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del kodeks postępowania karnego (codice
di procedura penale):
«All’udienza
di appello e di cassazione, il tribunale statuisce in composizione collegiale a
tre giudici, salvo che la legge non disponga altrimenti».
12 Conformemente
all’articolo 519 del medesimo codice, la sentenza definitiva del giudice
d’appello che pone fine al giudizio può essere oggetto di un ricorso per
cassazione.
13 L’articolo
439, paragrafo 1, di tale codice è del seguente tenore:
«Indipendentemente
dai limiti del ricorso e dai motivi di ricorso dedotti, nonché dall’incidenza
della violazione sul contenuto della decisione, il giudice d’appello annulla
nella seduta la decisione impugnata se:
1) una persona
che non è legittimata a statuire o non ne ha la capacità o che è oggetto di
ricusazione a norma dell’articolo 40 ha preso parte alla decisione;
2) la
composizione del tribunale non era appropriata o uno dei suoi membri non è
stato presente per tutta la durata dell’udienza;
(...)».
14 Ai
sensi dell’articolo 523, paragrafo 1, del codice di procedura penale, un
ricorso per cassazione può essere proposto solo sulla base delle violazioni di
cui all’articolo 439 del medesimo o di un’altra violazione flagrante del
diritto qualora essa possa aver avuto un’incidenza significativa sul contenuto
della decisione.
Procedimenti
principali e questioni pregiudiziali
15 Le
domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono state presentate dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)
nell’ambito dell’esame di sette procedimenti penali assegnati alla sua Xª
sezione penale d’appello.
16 In
primo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità della
composizione dei collegi giudicanti chiamati a statuire su tali procedimenti
con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in considerazione della
presenza in seno a questi ultimi di un giudice distaccato in forza di una
decisione del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1,
della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, giudice
quest’ultimo che può anche provenire, in taluni di detti procedimenti, da un
tribunale distrettuale, vale a dire da un organo giurisdizionale di grado
inferiore.
17 Il
giudice del rinvio spiega che le norme in materia di distacco di giudici
consentono al Ministro della Giustizia, che è anche il procuratore generale
sotto l’autorità del quale sono posti, in particolare, i procuratori ordinari,
di influire in modo significativo sulla composizione di un organo
giurisdizionale penale. Invero, il Ministro della Giustizia potrebbe mediante
distacco assegnare un giudice presso un organo giurisdizionale di grado
superiore sulla base di criteri che non sono ufficialmente noti, senza che la
decisione di distacco possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, e
potrebbe porre fine a tale distacco in qualsiasi momento senza che una simile
revoca sia soggetta a criteri predefiniti dalla legge e debba essere motivata.
Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che la possibilità di sottoporre
una simile revoca al sindacato giurisdizionale è incerta. Orbene, tali elementi
consentirebbero al Ministro della Giustizia di esercitare una duplice influenza
sui giudici distaccati presso collegi giudicanti come quelli chiamati a
statuire sulle controversie principali. Da un lato, distaccando un giudice
presso un organo giurisdizionale di grado superiore, esso potrebbe «premiare»
detto giudice per la sua azione svolta nell’ambito di cariche precedenti, o
anche formulare determinate aspettative circa il suo modo di giudicare in
futuro, ove tale distacco costituirebbe quindi un surrogato di promozione.
Dall’altro lato, procedendo alla revoca del suo distacco, esso potrebbe
«sanzionare» un giudice distaccato per aver adottato una decisione giudiziaria
che non trovi la sua approvazione, punto questo in relazione al quale il
giudice del rinvio evidenzia, in particolare, l’elevato rischio attuale, per il
giudice interessato, di incorrere in una sanzione del genere ove questi abbia
deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o di
disapplicare il diritto polacco contrario al diritto dell’Unione. Un simile
sistema incentiverebbe quindi i giudici distaccati a pronunciarsi conformemente
alla volontà del Ministro della Giustizia –, quand’anche tale volontà non
sia espressamente enunciata –, il che pregiudicherebbe, in definitiva, il
diritto dell’imputato a un equo processo, diritto che è espressione del
principio della tutela giurisdizionale effettiva.
18 In
secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga, nell’ipotesi in cui le emanande decisioni nei procedimenti principali siano
oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi al Sąd
Najwyższy (Corte suprema, Polonia), sulla
compatibilità della composizione dei collegi giudicanti della sezione penale di
quest’ultimo organo giurisdizionale con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE.
19 In
terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se, alla luce di tale contesto, la
normativa nazionale di cui ai procedimenti principali sia lesiva della
presunzione di innocenza di cui alla direttiva 2016/343.
20 Stante
quanto precede, il Sąd Okręgowy
w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali, formulate in maniera quasi identica in ciascuna delle
cause da C‑748/19 a C‑754/19:
«1) Se
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo
2 [TUE] e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché
l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22,
della direttiva [2016/343], debbano essere interpretati nel senso che sussiste
una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa
l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla
presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario,
come il procedimento penale a carico dell’imputato accusato di aver commesso il
reato di cui [a varie disposizioni del codice penale o del codice penale
tributario], [o] della persona condannata con una domanda di pronuncia di una
sentenza cumulativa, sia strutturato nel modo seguente:
– nell’organo
giurisdizionale siede un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di
giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado immediatamente
inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in
questione, sulla base di una decisione individuale del Minister
Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia),
senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel
distaccare tale giudice, e fermo restando che il diritto nazionale non prevede
il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al
Ministro della Giustizia di rimuovere [detto] giudice distaccato in qualsiasi
momento;
2) Se sussista
una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella
situazione in cui alle parti spetti il diritto di proporre un ricorso
straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento
giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo
giurisdizionale come il Sąd Najwyższy
(Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al
presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione),
competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un
elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente
l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi
anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa
[(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»)],
la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:
– eletti
da una Camera del Parlamento, che vota in blocco per una lista di candidati,
redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati
da gruppi parlamentari o da un organo di tale Camera del Parlamento, sulla base
di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che
nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre
occasioni da politici;
– che
costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per
prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a
posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto
nazionale.
3) Quali siano
gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le
disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una
pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le
modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un
procedimento svoltosi dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), nel caso in cui alla sua
emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub
2.
4) Se il diritto
dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1,
subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla
circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato».
Procedimento
dinanzi alla Corte
21 Con
decisione del presidente della Corte del 25 ottobre 2019, le cause da C‑748/19
a C‑754/19 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del
procedimento nonché della sentenza.
22 Il
30 luglio 2020, la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice
del rinvio relativamente al contesto di fatto e di diritto delle controversie
principali. Il 3 settembre 2020, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.
Sulle domande di
procedimento accelerato
23 Nelle
sue decisioni di rinvio, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di
sottoporre le cause di cui trattasi a procedimento accelerato, ai sensi
dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno delle
sue domande, esso ha addotto, in sostanza, le stesse ragioni per le quali ha
deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.
24 L’articolo
105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del
giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte,
sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre
un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa
richiede un suo rapido trattamento.
25 È
opportuno ricordare, al riguardo, che un tale procedimento accelerato
costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione
di urgenza straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei
giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153,
punto 48 e giurisprudenza ivi citata].
26 Nel
caso di specie, il 2 dicembre 2019, il presidente della Corte, sentiti il
giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere le domande
di procedimento accelerato. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio non ha
addotto ragioni specifiche che avrebbero richiesto un rapido trattamento delle
domande di pronuncia pregiudiziale. Dall’altro lato, il fatto che i
procedimenti principali rientrino nella sfera del diritto penale non
giustificava, di per sé, il loro trattamento accelerato.
Sulla
domanda di riapertura della fase orale del procedimento
27 Con
atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 giugno 2021, il governo
polacco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.
28 A
sostegno della sua domanda, il governo polacco afferma, in sostanza, di essere
in disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale, il quale avrebbe
erroneamente dedotto dal testo delle questioni pregiudiziali e delle
disposizioni del diritto nazionale che il distacco di un giudice presso un
organo giurisdizionale di grado superiore comporti per tale giudice vantaggi
supplementari sotto forma di promozione e di retribuzione più elevata. Inoltre,
l’avvocato generale non avrebbe indicato le circostanze di fatto e di diritto
che gli avrebbero consentito di stabilire l’esistenza di un nesso tra, da un
lato, il distacco di un giudice presso un altro organo giurisdizionale e,
dall’altro, migliori prospettive di carriera e una retribuzione più elevata. Ad
ogni modo, tali elementi non sarebbero stati sollevati dal giudice del rinvio
né sarebbero stati oggetto di osservazioni delle parti, in violazione del
principio della parità delle armi.
29 In
aggiunta, il governo polacco sostiene che esiste una contraddizione tra, da un
lato, il paragrafo 178 delle conclusioni dell’avvocato generale, in cui
quest’ultimo ha affermato che il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati
membri ricorrano a un sistema in forza del quale i giudici possono,
nell’interesse del servizio, essere temporaneamente distaccati da un organo
giurisdizionale a un altro, tanto dello stesso grado quanto di grado superiore,
e, dall’altro, il fatto che, in queste stesse conclusioni, l’avvocato generale
ha proceduto a una valutazione della normativa polacca alla luce dei requisiti
del diritto dell’Unione relativi allo Stato di diritto, in violazione del
principio del rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri sancito all’articolo
4, paragrafo 2, TUE.
30 A
tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la
facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di
formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato
generale [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punto 62 e giurisprudenza ivi citata].
31 Dall’altro
lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale
presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza,
conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è
vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali
l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una
parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le
questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per
sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenza del 6
ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni
pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798,
punto 63 e giurisprudenza ivi citata].
32 È
vero che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale,
disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente
all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si
ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una
parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la
decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa sulla base di
un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.
33 Tuttavia,
nel caso di specie, la Corte rileva che essa dispone di tutti gli elementi
necessari per statuire e che le presenti cause non devono essere decise sulla
base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli
interessati. Inoltre, la domanda di riapertura della fase orale del
procedimento non contiene alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo
decisivo la decisione che la Corte è chiamata a emettere nelle suddette cause.
Ciò considerato, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, che non occorra
disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
competenza della Corte
34 Secondo
il governo polacco, la Prokuratura Regionalna w Lublinie (procura
regionale di Lublino, Polonia) e la Prokuratura Regionalna w Warszawie (procura
regionale di Varsavia, Polonia), che hanno presentato osservazioni alla Corte
in nome delle procure circondariali da cui hanno origine i procedimenti penali
oggetto delle controversie principali, il contesto giuridico e fattuale
contemplato dalle questioni pregiudiziali non rientra nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione. L’elaborazione delle disposizioni del
diritto nazionale riguardanti l’organizzazione della giustizia, in particolare
la procedura di nomina dei giudici, la composizione dei consigli giudiziari o
il distacco di giudici presso un organo giurisdizionale diverso da quello in
cui essi svolgono le loro attività abitualmente, nonché gli effetti giuridici
delle sentenze degli organi giurisdizionali nazionali rientrerebbero infatti
nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.
35 Le
procure regionali di Lublino e di Varsavia sottolineano, in particolare, che la
Corte non ha il potere né di stabilire le condizioni alle quali il distacco dei
giudici può essere autorizzato né di valutare l’efficacia della nomina di una
persona al posto di giudice, né tantomeno di decidere sul suo status di giudice
o di pronunciarsi sull’esistenza di una decisione di un organo giurisdizionale
nazionale. Pertanto, la Corte non sarebbe competente a rispondere alle
questioni pregiudiziali poste nei procedimenti principali.
36 A
tale riguardo, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia
negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò
non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano
tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e
che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali
relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le
norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili
procedure di nomina [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di
controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema –
Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 75 e giurisprudenza ivi citata].
Lo stesso vale per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione
delle decisioni di distacco di giudici ai fini dell’esercizio di funzioni
giurisdizionali presso un altro organo giurisdizionale.
37 Inoltre,
le obiezioni così formulate dal governo polacco, dalla procura regionale di
Lublino e dalla procura regionale di Varsavia attengono in sostanza alla
portata stessa delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle
questioni pregiudiziali poste e, pertanto, all’interpretazione delle medesime
disposizioni. Orbene, una simile interpretazione rientra manifestamente nella
competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., per analogia,
sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e
delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].
38 Da
quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle domande di
pronuncia pregiudiziale di cui trattasi.
Sulla
prima questione
39 Con
la prima questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce
dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2016/343 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni
nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro
può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare
un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un
periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi
momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente
dalla durata determinata o indeterminata del medesimo.
Sulla
ricevibilità
40 Il
governo polacco, la procura regionale di Lublino e la procura regionale di
Varsavia ritengono che tale questione sia irricevibile.
41 A
tale riguardo, in primo luogo, la procura regionale di Lublino e la procura
regionale di Varsavia rimarcano che le decisioni di investire la Corte delle
domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono state adottate dalla
presidente del collegio giudicante, che ha statuito senza la partecipazione
degli altri due membri dello stesso. Orbene, secondo l’articolo 29, paragrafo
1, del codice di procedura penale, un tribunale d’appello deve statuire in
composizione collegiale a tre giudici, salvo che la legge non disponga
altrimenti, e non esisterebbe, nei procedimenti principali, alcun elemento che
abbia giustificato il ricorso a un’altra composizione giudicante. La presidente
del collegio giudicante non avrebbe quindi alcuna competenza a statuire da sola
su qualsivoglia questione, né in via principale né in via incidentale, sicché
non si può ritenere che la Corte sia stata adita da una «giurisdizione» di uno
Stato membro, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
42 A
questo proposito, occorre ricordare, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza
costante della Corte, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi
possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo
267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, e quindi per
verificare se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte
tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo
considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua
giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che
l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 9
luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19,
EU:C:2020:535, punto 43).
43 Nel
caso di specie, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono
state presentate dalla Xª sezione penale d’appello del Sąd
Okręgowy w Warszawie
(Tribunale regionale di Varsavia), attraverso la presidente dei collegi
giudicanti nei sette procedimenti principali. Per di più, è pacifico che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) soddisfa i
requisiti ricordati al punto 42 della presente sentenza.
44 Orbene,
da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un procedimento
pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, data la
ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la
decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali
sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali. La Corte
deve quindi attenersi alla decisione di rinvio emessa da un giudice di uno
Stato membro, fintantoché essa non sia stata revocata a seguito
dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto
nazionale (sentenza del 14 gennaio 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punto 7).
45 Pertanto,
nessuno degli argomenti dedotti dalla procura regionale di Lublino e dalla
procura regionale di Varsavia, quali esposti al punto 41 della presente
sentenza, è tale da rimettere in discussione il fatto che la prima questione
pregiudiziale sia posta da una «giurisdizione», ai
sensi dell’articolo 267 TFUE.
46 In
secondo luogo, il governo polacco sottolinea che i procedimenti principali
rientrano nella sfera del diritto penale e della procedura penale, ossia di
settori che non sono armonizzati dal diritto dell’Unione. Il collegamento con
il diritto dell’Unione che il giudice del rinvio cercherebbe di stabilire e che
risulterebbe, ad avviso del medesimo, dal fatto che esso è chiamato a esaminare
procedimenti penali, che i diritti della difesa di ciascun imputato devono
essere rispettati e che essi sono altresì tutelati in forza della direttiva
2016/343 non sarebbe sufficientemente reale da far ritenere che, per dirimere
le controversie di cui detto giudice è investito, sia necessario rispondere a
tale questione pregiudiziale.
47 A
tale riguardo, occorre osservare che, con la sua prima questione pregiudiziale,
il giudice del rinvio chiede, ancor prima che i procedimenti principali siano
esaminati nel merito, se le norme nazionali in forza delle quali un giudice
distaccato fa parte dei collegi giudicanti chiamati a conoscere di tali
procedimenti siano compatibili con il principio dell’indipendenza dei giudici.
48 Orbene,
la Corte ha già rilevato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere
necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto
dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto
nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi
sono investiti [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.
(Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte
suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 94 e
giurisprudenza ivi citata].
49 Nel
caso di specie, la prima questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione di
disposizioni del diritto dell’Unione e i loro effetti, tenuto conto, in
particolare, del primato connesso a tale diritto, sulla regolarità della
composizione dei collegi giudicanti investiti dei procedimenti principali. Una
risposta della Corte risulta dunque necessaria al fine di consentire al giudice
del rinvio di dirimere una questione che si pone in limine litis,
prima che i collegi giudicanti statuiscano sul merito delle controversie
principali.
50 Ciò
posto, l’obiezione del governo polacco deve essere respinta.
51 In
terzo luogo, il governo polacco sostiene che la questione pregiudiziale è di
natura ipotetica, in quanto la risposta della Corte a tale questione non può
avere alcuna incidenza sull’esito dei procedimenti penali principali. Infatti,
sotto il profilo procedurale, anche se la Corte dovesse dichiarare che le
disposizioni in questione relative al distacco dei giudici sono contrarie al
diritto dell’Unione, la presidente del collegio giudicante si troverebbe
nell’impossibilità di applicare un’interpretazione del genere, poiché non
sarebbe legittimata a privare un altro membro di detto collegio del diritto di
statuire, neanche sulla base del diritto dell’Unione.
52 A
tale riguardo, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante
della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici
nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al
giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi
la responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso di
specie, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso
sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate
riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di
principio, è tenuta a statuire [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in
atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
53 È
stato poi ricordato al punto 36 della presente sentenza che, nell’esercizio
della loro competenza in materia di organizzazione della giustizia, gli Stati
membri sono tenuti, in particolare quando elaborano norme nazionali relative al
distacco di giudici ai fini dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso un altro organo giurisdizionale oppure al controllo della regolarità del
collegio giudicante, a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto
dell’Unione.
54 A
questo proposito, è necessario constatare che gli argomenti avanzati dal
governo polacco riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto,
l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte
la prima questione pregiudiziale, nonché gli effetti che possono derivare da
tali disposizioni, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale
diritto. Argomenti del genere, che attengono al merito della questione
sollevata, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre
all’irricevibilità di tale questione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre
2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche
della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e
giurisprudenza ivi citata].
55 In
quarto e ultimo luogo, il governo polacco, la procura regionale di Lublino e la
procura regionale di Varsavia sostengono che le domande di pronuncia
pregiudiziale non contengono le informazioni di cui all’articolo 94 del
regolamento di procedura. In tali domande, infatti, il giudice del rinvio non
avrebbe definito né l’oggetto delle controversie principali né i fatti
rilevanti, e non avrebbe neppure illustrato, anche solo sommariamente, le
circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali.
56 Inoltre,
le domande di pronuncia pregiudiziale non sarebbero sufficientemente motivate
per quanto concerne, in particolare, le ragioni della scelta delle disposizioni
del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la prova
dell’esistenza di un collegamento tra dette disposizioni e le norme nazionali
applicabili nei procedimenti principali. Il giudice del rinvio si sarebbe
limitato a citare disposizioni del diritto dell’Unione e a esporre
sommariamente l’interpretazione di talune di esse, senza esaminare né la loro
interdipendenza né la rilevanza delle diverse norme di cui si chiede
l’interpretazione ai fini della soluzione delle controversie principali.
57 A
tale riguardo, dagli elementi menzionati ai punti da 5 a 14 e da 16 a 19 della
presente sentenza emerge che le domande di pronuncia pregiudiziale, come
precisate dal giudice del rinvio nella sua risposta a una richiesta di
informazioni rivoltagli dalla Corte, contengono tutte le informazioni
necessarie, in particolare il contenuto delle disposizioni nazionali che
possono applicarsi nel caso di specie, i motivi che hanno indotto il giudice
del rinvio a interrogare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni
menzionate al punto 39 della presente sentenza e i collegamenti che tale
giudice stabilisce tra dette disposizioni e le norme nazionali invocate, sicché
la Corte è in grado di statuire sulla prima questione pregiudiziale.
58 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la prima
questione pregiudiziale posta è ricevibile.
Nel merito
59 L’articolo
19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato
all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di
garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati
membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto
diritto [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108 e
giurisprudenza ivi citata].
60 A
questo titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e
di procedimenti che garantisca ai singoli il rispetto del loro diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla
Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 109 e giurisprudenza
ivi citata].
61 Come
emerge da costante giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione,
cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce
un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e
13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente
affermato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta») [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a.
(Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18,
EU:C:2021:153, punto 110 e giurisprudenza ivi citata].
62 Quanto
all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, occorre ricordare che tale disposizione riguarda i «settori
disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in
cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo
1, della Carta [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici
alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 111 e
giurisprudenza ivi citata].
63 A
norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve
quindi segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi
giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di
rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che,
pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o
sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una
tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.
(Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte
suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 104 e
giurisprudenza ivi citata].
64 Nel
caso di specie, è pacifico che gli organi giurisdizionali ordinari polacchi,
nel cui novero figurano i tribunali regionali, quali il Sąd
Okręgowy w Warszawie
(Tribunale regionale di Varsavia), possono essere chiamati a pronunciarsi su
questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione
e che, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso definito da tale diritto,
essi fanno parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori
disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, sicché devono soddisfare i requisiti di una tutela
giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021,
W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della
Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 106 e
giurisprudenza ivi citata].
65 Per
garantire che simili organi giurisdizionali siano in grado di garantire la
tutela giurisdizionale effettiva così richiesta in forza dell’articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE, la preservazione della loro indipendenza è
fondamentale, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che
menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al
diritto fondamentale a un ricorso effettivo [sentenza del 6 ottobre 2021,
W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della
Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 107 e
giurisprudenza ivi citata].
66 Come
la Corte ha in più occasioni sottolineato, questo requisito di indipendenza
degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare,
costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale
effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza
cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al
singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli
Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello
Stato di diritto [sentenza del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punto 108 e giurisprudenza ivi citata].
67 Secondo
costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità
richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole,
relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata
delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei
suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli
possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di
elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti
[sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e
delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].
68 In
particolare, conformemente al principio della separazione dei poteri che
caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei
giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo
ed esecutivo [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punto 127 e giurisprudenza ivi citata].
69 A
tale riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o
da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le
regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione
di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi
influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza
più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e
devono escludere così una mancanza di apparenza di indipendenza o di
imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare
ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 6
ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni
pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798,
punto 110 e giurisprudenza ivi citata].
70 Nel
caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio riguardano la possibilità del
Ministro della Giustizia di uno Stato membro, da un lato, sulla base di criteri
che non sono resi pubblici, di distaccare un giudice presso un altro organo giurisdizionale
penale per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in
qualsiasi momento e con decisione non motivata, di revocare tale distacco,
indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata del medesimo.
71 A
tale riguardo, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, le garanzie
di indipendenza e di imparzialità che si richiedono, ai sensi del diritto
dell’Unione, ai giudici che si trovano a dover statuire sull’applicazione o
sull’interpretazione di tale diritto presuppongono in particolare l’esistenza
di norme riguardanti la composizione dell’organo, la nomina, la durata delle
funzioni nonché le cause di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare
qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito
all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua
neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Orbene, norme di questo genere
comprendono necessariamente quelle in materia di distacco dei giudici, giacché,
come avviene per le disposizioni dell’articolo 77 della legge
sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, dette norme possono
incidere sia sulla composizione dell’organo chiamato a conoscere di una causa
sia sulla durata della carica dei giudici in tal modo distaccati e prevedono la
possibilità di revocare il distacco di uno o più dei suoi membri.
72 È
senz’altro vero che gli Stati membri possono ricorrere a un sistema in base al
quale i giudici possono, nell’interesse del servizio, essere temporaneamente
distaccati da un organo giurisdizionale a un altro (v., in tal senso, Corte
EDU, 25 ottobre 2011, Richert c. Polonia, CE:ECHR:2011:1025JUD005480907, § 44, e 20 marzo 2012, Dryzek c. Polonia, CE:ECHR:2012:0320DEC001228509,
§ 49).
73 Tuttavia,
il rispetto del requisito dell’indipendenza impone che le norme disciplinanti
il distacco dei giudici presentino le garanzie di indipendenza e di
imparzialità necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale
distacco quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni
giudiziarie (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia
«Forumul Judecătorilor
din România» e a., C‑83/19,
C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19,
EU:C:2021:393, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).
74 Spetterà
in ultima analisi al giudice del rinvio, alla luce di tutti i principi
richiamati ai punti da 59 a 73 della presente sentenza, e dopo aver proceduto
alle valutazioni necessarie a tal fine, stabilire se l’insieme delle condizioni
in base alle quali il Ministro della Giustizia può distaccare un giudice presso
un organo giurisdizionale di grado superiore e revocare tale distacco siano
tali da portare alla conclusione che, durante il periodo in cui tali giudici
sono distaccati, essi non godono delle garanzie di indipendenza e di
imparzialità [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione
di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte
suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 131].
75 L’articolo
267 TFUE autorizza infatti la Corte non già ad applicare le norme del
diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, bensì unicamente a pronunciarsi
sull’interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni
dell’Unione, fornendo, in particolare, al giudice del rinvio, in base al
fascicolo di cui essa dispone, gli elementi di interpretazione del diritto
dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle
varie disposizioni di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre
2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche
della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 132 e
133 e giurisprudenza ivi citata].
76 A
questo proposito, è vero che la circostanza che, conformemente all’articolo 77,
paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali
ordinari, il Ministro della Giustizia possa distaccare un giudice presso un
altro organo giurisdizionale ai fini dell’esercizio di funzioni giurisdizionali
o amministrative solo con il consenso del medesimo costituisce una garanzia
procedurale importante.
77 Tuttavia,
per quanto riguarda le norme polacche disciplinanti il distacco dei giudici e
le condizioni stesse in base alle quali alcuni giudici sono stati distaccati
presso il Sąd Okręgowy
w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il
giudice del rinvio menziona una serie di elementi che, a suo avviso, consentono
al Ministro della Giustizia di influenzare tali giudici, cosicché possono
sorgere dubbi circa la loro indipendenza.
78 Invero,
in primo luogo, come illustrato dal giudice del rinvio, i criteri applicati dal
Ministro della Giustizia ai fini del distacco dei giudici non sono resi
pubblici. Inoltre, il Ministro della Giustizia ha il potere di porre fine a
simili distacchi, in qualsiasi momento, senza che i criteri che delimitano
eventualmente tale potere siano noti e senza che una tale decisione sia
motivata.
79 Orbene,
al fine di evitare l’arbitrio e il rischio di manipolazione, la decisione relativa
al distacco di un giudice e la decisione che pone fine a tale distacco, in
particolare quando si tratta di un distacco presso un organo giurisdizionale di
grado superiore, devono essere adottate sulla base di criteri noti in anticipo
ed essere debitamente motivate.
80 In
secondo luogo, dall’articolo 77, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione
degli organi giurisdizionali ordinari risulta che il Ministro della Giustizia
può revocare il distacco di un giudice, indipendentemente dalla sua durata
determinata o indeterminata, e che, nel caso particolare in cui il giudice sia
stato distaccato per un periodo determinato, la revoca può anche avvenire senza
preavviso. Tale disposizione consente quindi al Ministro della Giustizia di
decidere di revocare il distacco di un giudice in qualsiasi momento. Per di
più, detta disposizione non prevede condizioni specifiche che disciplinino la
revoca del distacco.
81 Pertanto,
la possibilità di cui dispone il Ministro della Giustizia di revocare in qualsiasi
momento il distacco di un giudice, in particolare nel caso di un distacco
presso un organo giurisdizionale di grado superiore, potrebbe dare ai singoli
l’impressione che la valutazione che sarà svolta dal giudice distaccato
chiamato a conoscere del suo caso sia influenzata dal timore che il suo
distacco sia revocato.
82 Inoltre,
tale possibilità di revocare il distacco di un giudice in qualsiasi momento e
senza motivazione pubblicamente nota potrebbe altresì ingenerare nel giudice
distaccato la sensazione di dover rispondere alle aspettative del Ministro
della Giustizia, il che potrebbe far sorgere nei giudici stessi l’impressione
di essere «subordinati» al Ministro della Giustizia, incompatibilmente con il
principio dell’inamovibilità dei giudici.
83 Infine,
poiché la revoca del distacco di un giudice senza il suo consenso può
comportare per quest’ultimo effetti analoghi a quelli di una sanzione
disciplinare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che il
regime applicabile a una misura del genere presenti tutte le garanzie
necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un tale regime
quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni
giudiziarie, il che presuppone segnatamente che detta misura possa essere
impugnata in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca
pienamente i diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta [v., in tal
senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo
straordinario e delle questioni pubbliche della – Nomina), C‑487/19,
EU:C:2021:798, punti 115 e 118].
84 In
terzo luogo, oltre al fatto che, come ricordato al punto 80 della presente
sentenza, il Ministro della Giustizia può, revocando il distacco di un giudice,
adottare una decisione che incide sulla composizione di un collegio giudicante,
lo stesso Ministro ricopre altresì, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2,
della legge relativa al pubblico ministero, la posizione di procuratore
generale e in tale qualità, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della
stessa legge, ha autorità, in particolare, sui procuratori ordinari. Pertanto,
il Ministro della Giustizia, nell’ambito di un determinato procedimento penale,
dispone di un potere tanto sul procuratore ordinario quanto sui giudici distaccati,
il che può far sorgere dubbi legittimi in capo ai singoli circa l’imparzialità
di detti giudici distaccati quando essi statuiscono nell’ambito di un tale
procedimento.
85 In
quarto luogo, dalle indicazioni del giudice del rinvio consta che vi sono
giudici distaccati presso collegi giudicanti chiamati a statuire nelle
controversie principali che continuano a svolgere al contempo la funzione, che
essi rivestivano prima del loro distacco, di sostituti del delegato alla
disciplina, organo quest’ultimo incaricato di istruire, se del caso sotto
l’autorità del Ministro della Giustizia, i procedimenti disciplinari che
possono essere avviati nei confronti di giudici [v., in tal senso, sentenza del
15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19,
EU:C:2021:596, punto 233].
86 Orbene,
come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 190
delle conclusioni, il cumulo in capo a una stessa persona delle funzioni di
giudice distaccato e di sostituto del delegato alla disciplina in un contesto
in cui, in forza dell’articolo 112 della legge sull’organizzazione degli organi
giurisdizionali ordinari, i sostituti del delegato alla disciplina sono
anch’essi nominati dal Ministro della Giustizia può far sorgere dubbi legittimi
nei singoli in merito all’impermeabilità degli altri membri dei collegi
giudicanti di cui trattasi nei confronti di elementi esterni, ai sensi della
giurisprudenza richiamata ai punti 67 e 68 della presente sentenza, giacché
tali membri possono temere che il giudice distaccato partecipi a procedimenti
disciplinari nei loro confronti.
87 Dall’insieme
degli elementi suesposti risulta che, considerate congiuntamente, le
circostanze descritte ai punti da 76 a 86 della presente sentenza sono, fatte
salve le valutazioni finali spettanti al riguardo al giudice del rinvio, tali
da consentire di concludere che il Ministro della Giustizia, che è anche
procuratore generale, dispone, sulla base di criteri che non sono ufficialmente
noti, del potere di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado
superiore e di porre fine al loro distacco, in qualsiasi momento e senza dover
motivare tale decisione, con la conseguenza che, durante il periodo in cui tali
giudici sono distaccati, essi non godono delle garanzie e dell’indipendenza di
cui qualsiasi giudice dovrebbe generalmente godere in uno Stato di diritto. Un
potere del genere non può essere considerato compatibile con l’obbligo di
rispettare il requisito dell’indipendenza, conformemente alla giurisprudenza
richiamata al punto 73 della presente sentenza.
88 Inoltre,
per quanto riguarda la presunzione di innocenza, cui fanno riferimento il
considerando 22 e l’articolo 6 della direttiva 2016/343, del pari menzionati
nella prima questione pregiudiziale, essa presuppone che il giudice, quando
esamina la responsabilità penale dell’accusato, sia immune da qualunque
parzialità e pregiudizio. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono
dunque condizioni essenziali affinché la presunzione di innocenza sia
garantita.
89 Orbene,
nel caso di specie, risulta che, in circostanze come quelle di cui ai
procedimenti principali, descritte al punto 87 della presente sentenza,
l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici e, di conseguenza, la presunzione
di innocenza possono essere compromesse.
90 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della
Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi
pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale
penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato
e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale
distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di
quest’ultimo.
Sulle
questioni dalla seconda alla quarta
91 Con
la seconda questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se i requisiti derivanti dalla tutela giurisdizionale effettiva, tra
i quali figura l’indipendenza del potere giudiziario, nonché quelli derivanti
dalla presunzione di innocenza risultino disattesi per via del fatto che,
laddove le emanande sentenze nei procedimenti
principali dovessero essere oggetto di impugnazioni dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte
suprema), tali impugnazioni potrebbero essere assegnate a un giudice nominato
su proposta della KRS. Con la terza questione pregiudiziale posta, esso si
interroga, in sostanza, sugli effetti giuridici di tali emanande
sentenze nel caso in cui esse fossero adottate da un collegio giudicante al
quale appartengono uno o più giudici distaccati dal Ministro della Giustizia e,
in caso di impugnazione, sugli effetti giuridici di una decisione del Sąd Najwyższy (Corte
suprema) adottata con la partecipazione di un giudice nominato su proposta
della KRS. Con la quarta questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se la circostanza che il giudice interessato si sia
pronunciato in senso favorevole o sfavorevole all’imputato possa influire sulla
risposta alla terza questione.
92 Atteso
che la ricevibilità delle summenzionate questioni è contestata dal governo
polacco, dalla procura regionale di Lublino, dalla procura regionale di
Varsavia e dalla Commissione europea, occorre ricordare che il rifiuto della
Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che
l’interpretazione richiesta relativamente a una norma di diritto dell’Unione
non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della
controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di
natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto
o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono
sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman
e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi
citata).
93 Nel
caso di specie, le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono
puramente ipotetiche, in quanto presuppongono che il Sąd
Najwyższy (Corte suprema) sarà investito di
un’impugnazione avverso le emanande sentenze nei
procedimenti principali. Inoltre, per la parte in cui le questioni terza e
quarta vertono sugli effetti giuridici di queste ultime sentenze, la Corte non
dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente
a tali questioni, poiché il giudice del rinvio ha omesso di precisare
l’eventuale pertinenza di una tale risposta ai fini delle decisioni che esso
deve adottare nei procedimenti principali.
94 Ne
consegue che le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono
irricevibili.
Sulle
spese
95 Nei
confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE,
nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi
ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della
Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi
pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale
penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato
e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale
distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di
quest’ultimo.
Firme
* Lingua processuale: il
polacco.