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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza»

Nelle cause riunite da C‑748/19 a C‑754/19,

aventi ad oggetto sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 2 settembre 2019 (C‑749/19), del 16 settembre 2019 (C‑748/19), del 23 settembre 2019 (C‑750/19 e C‑754/19), del 10 ottobre 2019 (C‑751/19) e del 15 ottobre 2019 (C‑752/19 e C‑753/19), pervenute in cancelleria il 15 ottobre 2019, nei procedimenti penali a carico di

WB (C‑748/19),

XA,

YZ (C‑749/19),

DT (C‑750/19),

ZY (C‑751/19),

AX (C‑752/19),

BV (C‑753/19),

CU (C‑754/19),

con l’intervento di:

Prokuratura Krajowa,

già

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C‑748/19),

Prokuratura Rejonowa WarszawaŻoliborz w Warszawie (C‑749/19),

Prokuratura Rejonowa WarszawaWola w Warszawie (C‑750/19, C‑753/19 e C‑754/19),

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C‑751/19),

Prokuratura Rejonowa WarszawaUrsynów w Warszawie (C‑752/19),

nonché Pictura sp. z o.o. (C‑754/19),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, da J. Ziarkiewicz, procuratore regionale di Lublino;

–        per la Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie, la Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Wola w Warszawie, la Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie e la Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Ursynów w Warszawie, da A. Szeliga e F. Wolski, procuratori regionali di Varsavia;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, P.J.O. Van Nuffel, R. Troosters e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), letto alla luce del considerando 22 della medesima direttiva.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali promossi a carico di WB (C‑748/19), XA e YZ (C‑749/19), DT (C‑750/19), ZY (C‑751/19), AX (C‑752/19), BV (C‑753/19) e CU (C‑754/19).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 22 della direttiva 2016/343 così recita:

«L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa».

4        L’articolo 6 della direttiva succitata, intitolato «Onere della prova», così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta».

 Diritto polacco

 Legge relativa al pubblico ministero

5        Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’ustawa Prawo o prokuraturze (legge relativa al pubblico ministero), del 28 gennaio 2016 (Dz. U. del 2016, posizione 177), nella versione vigente all’epoca delle controversie principali, il procuratore generale ricopre la posizione più alta in seno al pubblico ministero, e la funzione di procuratore generale è esercitata dal Ministro della Giustizia.

6        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale legge, il procuratore generale ha sotto la propria autorità i procuratori delle sezioni ordinarie e i procuratori dell’Instytut Pamięci Narodowej (Istituto della memoria nazionale, Polonia).

 Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

7        Conformemente all’articolo 47a, paragrafo 1, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella versione vigente all’epoca delle controversie principali (Dz. U. del 2019, posizione 52) (in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari mediante sorteggio.

8        Ai sensi dell’articolo 47b, paragrafo 1, di tale legge, la modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso di impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. In un caso del genere, si applica l’articolo 47a per la riassegnazione della causa. L’articolo 47b, paragrafo 3, della stessa legge dispone che la decisione di modifica della composizione di un organo giurisdizionale è adottata dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice da esso autorizzato.

9        L’articolo 77 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari prevede quanto segue:

«1.      Il Ministro della Giustizia può distaccare un giudice, con il suo consenso, al fine di esercitare funzioni giurisdizionali o amministrative:

1)      presso un altro organo giurisdizionale di grado uguale o inferiore o, in casi particolarmente giustificati, presso un organo giurisdizionale di grado superiore, tenuto conto dell’impiego razionale del personale giudiziario ordinario e delle necessità derivanti dal carico di lavoro dei vari organi giurisdizionali,

–        per un periodo di tempo determinato, che non può essere superiore a 2 anni, o a tempo indeterminato.

(...)

4.      Qualora un giudice sia distaccato a tempo indeterminato, ai sensi dei punti 2, 2a e 2b del paragrafo 1 e del paragrafo 2a, il distacco di tale giudice può essere revocato o l’interessato può rassegnare le dimissioni dal posto al quale è stato distaccato, con un preavviso di tre mesi. Negli altri casi in cui un giudice è distaccato, la revoca o le dimissioni non esigono un preavviso».

10      A norma dell’articolo 112, paragrafo 3, della medesima legge, il Ministro della Giustizia nomina il Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych (delegato alla disciplina per i giudici degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia) (in prosieguo: il «delegato alla disciplina») e i suoi due sostituti per un mandato della durata di quattro anni, che può essere rinnovato. Il diritto polacco non prevede criteri da seguire ai fini di tali nomine.

 Codice di procedura penale

11      Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale):

«All’udienza di appello e di cassazione, il tribunale statuisce in composizione collegiale a tre giudici, salvo che la legge non disponga altrimenti».

12      Conformemente all’articolo 519 del medesimo codice, la sentenza definitiva del giudice d’appello che pone fine al giudizio può essere oggetto di un ricorso per cassazione.

13      L’articolo 439, paragrafo 1, di tale codice è del seguente tenore:

«Indipendentemente dai limiti del ricorso e dai motivi di ricorso dedotti, nonché dall’incidenza della violazione sul contenuto della decisione, il giudice d’appello annulla nella seduta la decisione impugnata se:

1)      una persona che non è legittimata a statuire o non ne ha la capacità o che è oggetto di ricusazione a norma dell’articolo 40 ha preso parte alla decisione;

2)      la composizione del tribunale non era appropriata o uno dei suoi membri non è stato presente per tutta la durata dell’udienza;

(...)».

14      Ai sensi dell’articolo 523, paragrafo 1, del codice di procedura penale, un ricorso per cassazione può essere proposto solo sulla base delle violazioni di cui all’articolo 439 del medesimo o di un’altra violazione flagrante del diritto qualora essa possa aver avuto un’incidenza significativa sul contenuto della decisione.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

15      Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono state presentate dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) nell’ambito dell’esame di sette procedimenti penali assegnati alla sua Xª sezione penale d’appello.

16      In primo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità della composizione dei collegi giudicanti chiamati a statuire su tali procedimenti con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in considerazione della presenza in seno a questi ultimi di un giudice distaccato in forza di una decisione del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, giudice quest’ultimo che può anche provenire, in taluni di detti procedimenti, da un tribunale distrettuale, vale a dire da un organo giurisdizionale di grado inferiore.

17      Il giudice del rinvio spiega che le norme in materia di distacco di giudici consentono al Ministro della Giustizia, che è anche il procuratore generale sotto l’autorità del quale sono posti, in particolare, i procuratori ordinari, di influire in modo significativo sulla composizione di un organo giurisdizionale penale. Invero, il Ministro della Giustizia potrebbe mediante distacco assegnare un giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore sulla base di criteri che non sono ufficialmente noti, senza che la decisione di distacco possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, e potrebbe porre fine a tale distacco in qualsiasi momento senza che una simile revoca sia soggetta a criteri predefiniti dalla legge e debba essere motivata. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che la possibilità di sottoporre una simile revoca al sindacato giurisdizionale è incerta. Orbene, tali elementi consentirebbero al Ministro della Giustizia di esercitare una duplice influenza sui giudici distaccati presso collegi giudicanti come quelli chiamati a statuire sulle controversie principali. Da un lato, distaccando un giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore, esso potrebbe «premiare» detto giudice per la sua azione svolta nell’ambito di cariche precedenti, o anche formulare determinate aspettative circa il suo modo di giudicare in futuro, ove tale distacco costituirebbe quindi un surrogato di promozione. Dall’altro lato, procedendo alla revoca del suo distacco, esso potrebbe «sanzionare» un giudice distaccato per aver adottato una decisione giudiziaria che non trovi la sua approvazione, punto questo in relazione al quale il giudice del rinvio evidenzia, in particolare, l’elevato rischio attuale, per il giudice interessato, di incorrere in una sanzione del genere ove questi abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o di disapplicare il diritto polacco contrario al diritto dell’Unione. Un simile sistema incentiverebbe quindi i giudici distaccati a pronunciarsi conformemente alla volontà del Ministro della Giustizia –, quand’anche tale volontà non sia espressamente enunciata –, il che pregiudicherebbe, in definitiva, il diritto dell’imputato a un equo processo, diritto che è espressione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

18      In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga, nell’ipotesi in cui le emanande decisioni nei procedimenti principali siano oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), sulla compatibilità della composizione dei collegi giudicanti della sezione penale di quest’ultimo organo giurisdizionale con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

19      In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se, alla luce di tale contesto, la normativa nazionale di cui ai procedimenti principali sia lesiva della presunzione di innocenza di cui alla direttiva 2016/343.

20      Stante quanto precede, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in maniera quasi identica in ciascuna delle cause da C‑748/19 a C‑754/19:

«1)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 [TUE] e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva [2016/343], debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico dell’imputato accusato di aver commesso il reato di cui [a varie disposizioni del codice penale o del codice penale tributario], [o] della persona condannata con una domanda di pronuncia di una sentenza cumulativa, sia strutturato nel modo seguente:

–        nell’organo giurisdizionale siede un giudice il quale, mentre ricopriva la carica di giudice presso un organo giurisdizionale collocato nel grado immediatamente inferiore della gerarchia giudiziaria, è stato distaccato presso l’organo in questione, sulla base di una decisione individuale del Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia), senza che fossero resi noti i criteri che detto ministro aveva seguito nel distaccare tale giudice, e fermo restando che il diritto nazionale non prevede il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione, mentre consente al Ministro della Giustizia di rimuovere [detto] giudice distaccato in qualsiasi momento;

2)      Se sussista una violazione dei requisiti e doveri citati nella questione sub 1, nella situazione in cui alle parti spetti il diritto di proporre un ricorso straordinario avverso la decisione emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario come quello descritto nella questione sub 1, dinanzi ad un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema), avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, e il diritto nazionale imponga al presidente dell’unità organizzativa di tale organo giurisdizionale (sezione), competente a conoscere del ricorso, l’obbligo di assegnare le cause secondo un elenco alfabetico dei giudici di tale sezione, vietando espressamente l’omissione di qualsiasi giudice, e all’assegnazione delle cause partecipi anche una persona nominata su indicazione di un organo collegiale, come la Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»)], la cui composizione è formata in modo tale che i suoi membri siano giudici:

–        eletti da una Camera del Parlamento, che vota in blocco per una lista di candidati, redatta in anticipo da una commissione parlamentare tra i candidati presentati da gruppi parlamentari o da un organo di tale Camera del Parlamento, sulla base di proposte di gruppi di giudici o di cittadini, sistema dal quale risulta che nel corso della procedura di elezione i candidati vengono sostenuti in tre occasioni da politici;

–        che costituiscono la maggioranza dei membri di tale organo, sufficiente per prendere una decisione in merito al trattamento delle proposte di nomina a posti di giudice nonché altre decisioni vincolanti previste dal diritto nazionale.

3)      Quali siano gli effetti, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea, compresi le disposizioni, i requisiti e i doveri di cui alla questione sub 1, di una pronuncia emessa in un procedimento giudiziario, configurato secondo le modalità descritte nella questione sub 1, nonché di una pronuncia emessa in un procedimento svoltosi dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), nel caso in cui alla sua emissione abbia partecipato un giudice del tipo descritto nella questione sub 2.

4)      Se il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni citate nella questione sub 1, subordini gli effetti delle sentenze di cui alla questione sub 3 alla circostanza che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato».

 Procedimento dinanzi alla Corte

21      Con decisione del presidente della Corte del 25 ottobre 2019, le cause da C‑748/19 a C‑754/19 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

22      Il 30 luglio 2020, la Corte ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio relativamente al contesto di fatto e di diritto delle controversie principali. Il 3 settembre 2020, il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta.

 Sulle domande di procedimento accelerato

23      Nelle sue decisioni di rinvio, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre le cause di cui trattasi a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno delle sue domande, esso ha addotto, in sostanza, le stesse ragioni per le quali ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale.

24      L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

25      È opportuno ricordare, al riguardo, che un tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].

26      Nel caso di specie, il 2 dicembre 2019, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere le domande di procedimento accelerato. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio non ha addotto ragioni specifiche che avrebbero richiesto un rapido trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale. Dall’altro lato, il fatto che i procedimenti principali rientrino nella sfera del diritto penale non giustificava, di per sé, il loro trattamento accelerato.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

27      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 giugno 2021, il governo polacco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

28      A sostegno della sua domanda, il governo polacco afferma, in sostanza, di essere in disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale, il quale avrebbe erroneamente dedotto dal testo delle questioni pregiudiziali e delle disposizioni del diritto nazionale che il distacco di un giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore comporti per tale giudice vantaggi supplementari sotto forma di promozione e di retribuzione più elevata. Inoltre, l’avvocato generale non avrebbe indicato le circostanze di fatto e di diritto che gli avrebbero consentito di stabilire l’esistenza di un nesso tra, da un lato, il distacco di un giudice presso un altro organo giurisdizionale e, dall’altro, migliori prospettive di carriera e una retribuzione più elevata. Ad ogni modo, tali elementi non sarebbero stati sollevati dal giudice del rinvio né sarebbero stati oggetto di osservazioni delle parti, in violazione del principio della parità delle armi.

29      In aggiunta, il governo polacco sostiene che esiste una contraddizione tra, da un lato, il paragrafo 178 delle conclusioni dell’avvocato generale, in cui quest’ultimo ha affermato che il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri ricorrano a un sistema in forza del quale i giudici possono, nell’interesse del servizio, essere temporaneamente distaccati da un organo giurisdizionale a un altro, tanto dello stesso grado quanto di grado superiore, e, dall’altro, il fatto che, in queste stesse conclusioni, l’avvocato generale ha proceduto a una valutazione della normativa polacca alla luce dei requisiti del diritto dell’Unione relativi allo Stato di diritto, in violazione del principio del rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri sancito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

30      A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 62 e giurisprudenza ivi citata].

31      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

32      È vero che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.

33      Tuttavia, nel caso di specie, la Corte rileva che essa dispone di tutti gli elementi necessari per statuire e che le presenti cause non devono essere decise sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra gli interessati. Inoltre, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento non contiene alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione che la Corte è chiamata a emettere nelle suddette cause. Ciò considerato, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

34      Secondo il governo polacco, la Prokuratura Regionalna w Lublinie (procura regionale di Lublino, Polonia) e la Prokuratura Regionalna w Warszawie (procura regionale di Varsavia, Polonia), che hanno presentato osservazioni alla Corte in nome delle procure circondariali da cui hanno origine i procedimenti penali oggetto delle controversie principali, il contesto giuridico e fattuale contemplato dalle questioni pregiudiziali non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. L’elaborazione delle disposizioni del diritto nazionale riguardanti l’organizzazione della giustizia, in particolare la procedura di nomina dei giudici, la composizione dei consigli giudiziari o il distacco di giudici presso un organo giurisdizionale diverso da quello in cui essi svolgono le loro attività abitualmente, nonché gli effetti giuridici delle sentenze degli organi giurisdizionali nazionali rientrerebbero infatti nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.

35      Le procure regionali di Lublino e di Varsavia sottolineano, in particolare, che la Corte non ha il potere né di stabilire le condizioni alle quali il distacco dei giudici può essere autorizzato né di valutare l’efficacia della nomina di una persona al posto di giudice, né tantomeno di decidere sul suo status di giudice o di pronunciarsi sull’esistenza di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale. Pertanto, la Corte non sarebbe competente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste nei procedimenti principali.

36      A tale riguardo, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che così può essere, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 75 e giurisprudenza ivi citata]. Lo stesso vale per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di distacco di giudici ai fini dell’esercizio di funzioni giurisdizionali presso un altro organo giurisdizionale.

37      Inoltre, le obiezioni così formulate dal governo polacco, dalla procura regionale di Lublino e dalla procura regionale di Varsavia attengono in sostanza alla portata stessa delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni pregiudiziali poste e, pertanto, all’interpretazione delle medesime disposizioni. Orbene, una simile interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

38      Da quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi.

 Sulla prima questione

39      Con la prima questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata del medesimo.

 Sulla ricevibilità

40      Il governo polacco, la procura regionale di Lublino e la procura regionale di Varsavia ritengono che tale questione sia irricevibile.

41      A tale riguardo, in primo luogo, la procura regionale di Lublino e la procura regionale di Varsavia rimarcano che le decisioni di investire la Corte delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono state adottate dalla presidente del collegio giudicante, che ha statuito senza la partecipazione degli altri due membri dello stesso. Orbene, secondo l’articolo 29, paragrafo 1, del codice di procedura penale, un tribunale d’appello deve statuire in composizione collegiale a tre giudici, salvo che la legge non disponga altrimenti, e non esisterebbe, nei procedimenti principali, alcun elemento che abbia giustificato il ricorso a un’altra composizione giudicante. La presidente del collegio giudicante non avrebbe quindi alcuna competenza a statuire da sola su qualsivoglia questione, né in via principale né in via incidentale, sicché non si può ritenere che la Corte sia stata adita da una «giurisdizione» di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

42      A questo proposito, occorre ricordare, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, e quindi per verificare se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, punto 43).

43      Nel caso di specie, le domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi sono state presentate dalla Xª sezione penale d’appello del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), attraverso la presidente dei collegi giudicanti nei sette procedimenti principali. Per di più, è pacifico che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) soddisfa i requisiti ricordati al punto 42 della presente sentenza.

44      Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali. La Corte deve quindi attenersi alla decisione di rinvio emessa da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata revocata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenza del 14 gennaio 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punto 7).

45      Pertanto, nessuno degli argomenti dedotti dalla procura regionale di Lublino e dalla procura regionale di Varsavia, quali esposti al punto 41 della presente sentenza, è tale da rimettere in discussione il fatto che la prima questione pregiudiziale sia posta da una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

46      In secondo luogo, il governo polacco sottolinea che i procedimenti principali rientrano nella sfera del diritto penale e della procedura penale, ossia di settori che non sono armonizzati dal diritto dell’Unione. Il collegamento con il diritto dell’Unione che il giudice del rinvio cercherebbe di stabilire e che risulterebbe, ad avviso del medesimo, dal fatto che esso è chiamato a esaminare procedimenti penali, che i diritti della difesa di ciascun imputato devono essere rispettati e che essi sono altresì tutelati in forza della direttiva 2016/343 non sarebbe sufficientemente reale da far ritenere che, per dirimere le controversie di cui detto giudice è investito, sia necessario rispondere a tale questione pregiudiziale.

47      A tale riguardo, occorre osservare che, con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, ancor prima che i procedimenti principali siano esaminati nel merito, se le norme nazionali in forza delle quali un giudice distaccato fa parte dei collegi giudicanti chiamati a conoscere di tali procedimenti siano compatibili con il principio dell’indipendenza dei giudici.

48      Orbene, la Corte ha già rilevato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 94 e giurisprudenza ivi citata].

49      Nel caso di specie, la prima questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione e i loro effetti, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto, sulla regolarità della composizione dei collegi giudicanti investiti dei procedimenti principali. Una risposta della Corte risulta dunque necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di dirimere una questione che si pone in limine litis, prima che i collegi giudicanti statuiscano sul merito delle controversie principali.

50      Ciò posto, l’obiezione del governo polacco deve essere respinta.

51      In terzo luogo, il governo polacco sostiene che la questione pregiudiziale è di natura ipotetica, in quanto la risposta della Corte a tale questione non può avere alcuna incidenza sull’esito dei procedimenti penali principali. Infatti, sotto il profilo procedurale, anche se la Corte dovesse dichiarare che le disposizioni in questione relative al distacco dei giudici sono contrarie al diritto dell’Unione, la presidente del collegio giudicante si troverebbe nell’impossibilità di applicare un’interpretazione del genere, poiché non sarebbe legittimata a privare un altro membro di detto collegio del diritto di statuire, neanche sulla base del diritto dell’Unione.

52      A tale riguardo, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

53      È stato poi ricordato al punto 36 della presente sentenza che, nell’esercizio della loro competenza in materia di organizzazione della giustizia, gli Stati membri sono tenuti, in particolare quando elaborano norme nazionali relative al distacco di giudici ai fini dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso un altro organo giurisdizionale oppure al controllo della regolarità del collegio giudicante, a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione.

54      A questo proposito, è necessario constatare che gli argomenti avanzati dal governo polacco riguardano, in sostanza, la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la prima questione pregiudiziale, nonché gli effetti che possono derivare da tali disposizioni, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere, che attengono al merito della questione sollevata, non possono quindi, per loro stessa natura, condurre all’irricevibilità di tale questione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e giurisprudenza ivi citata].

55      In quarto e ultimo luogo, il governo polacco, la procura regionale di Lublino e la procura regionale di Varsavia sostengono che le domande di pronuncia pregiudiziale non contengono le informazioni di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura. In tali domande, infatti, il giudice del rinvio non avrebbe definito né l’oggetto delle controversie principali né i fatti rilevanti, e non avrebbe neppure illustrato, anche solo sommariamente, le circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali.

56      Inoltre, le domande di pronuncia pregiudiziale non sarebbero sufficientemente motivate per quanto concerne, in particolare, le ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la prova dell’esistenza di un collegamento tra dette disposizioni e le norme nazionali applicabili nei procedimenti principali. Il giudice del rinvio si sarebbe limitato a citare disposizioni del diritto dell’Unione e a esporre sommariamente l’interpretazione di talune di esse, senza esaminare né la loro interdipendenza né la rilevanza delle diverse norme di cui si chiede l’interpretazione ai fini della soluzione delle controversie principali.

57      A tale riguardo, dagli elementi menzionati ai punti da 5 a 14 e da 16 a 19 della presente sentenza emerge che le domande di pronuncia pregiudiziale, come precisate dal giudice del rinvio nella sua risposta a una richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, contengono tutte le informazioni necessarie, in particolare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono applicarsi nel caso di specie, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte sull’interpretazione delle disposizioni menzionate al punto 39 della presente sentenza e i collegamenti che tale giudice stabilisce tra dette disposizioni e le norme nazionali invocate, sicché la Corte è in grado di statuire sulla prima questione pregiudiziale.

58      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la prima questione pregiudiziale posta è ricevibile.

 Nel merito

59      L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 108 e giurisprudenza ivi citata].

60      A questo titolo, e come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].

61      Come emerge da costante giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 110 e giurisprudenza ivi citata].

62      Quanto all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, occorre ricordare che tale disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 111 e giurisprudenza ivi citata].

63      A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve quindi segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 104 e giurisprudenza ivi citata].

64      Nel caso di specie, è pacifico che gli organi giurisdizionali ordinari polacchi, nel cui novero figurano i tribunali regionali, quali il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso definito da tale diritto, essi fanno parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sicché devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 106 e giurisprudenza ivi citata].

65      Per garantire che simili organi giurisdizionali siano in grado di garantire la tutela giurisdizionale effettiva così richiesta in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la preservazione della loro indipendenza è fondamentale, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 107 e giurisprudenza ivi citata].

66      Come la Corte ha in più occasioni sottolineato, questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenza del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 108 e giurisprudenza ivi citata].

67      Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 109 e giurisprudenza ivi citata].

68      In particolare, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 127 e giurisprudenza ivi citata].

69      A tale riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 110 e giurisprudenza ivi citata].

70      Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio riguardano la possibilità del Ministro della Giustizia di uno Stato membro, da un lato, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, di distaccare un giudice presso un altro organo giurisdizionale penale per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, di revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata del medesimo.

71      A tale riguardo, come ricordato al punto 67 della presente sentenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità che si richiedono, ai sensi del diritto dell’Unione, ai giudici che si trovano a dover statuire sull’applicazione o sull’interpretazione di tale diritto presuppongono in particolare l’esistenza di norme riguardanti la composizione dell’organo, la nomina, la durata delle funzioni nonché le cause di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Orbene, norme di questo genere comprendono necessariamente quelle in materia di distacco dei giudici, giacché, come avviene per le disposizioni dell’articolo 77 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, dette norme possono incidere sia sulla composizione dell’organo chiamato a conoscere di una causa sia sulla durata della carica dei giudici in tal modo distaccati e prevedono la possibilità di revocare il distacco di uno o più dei suoi membri.

72      È senz’altro vero che gli Stati membri possono ricorrere a un sistema in base al quale i giudici possono, nell’interesse del servizio, essere temporaneamente distaccati da un organo giurisdizionale a un altro (v., in tal senso, Corte EDU, 25 ottobre 2011, Richert c. Polonia, CE:ECHR:2011:1025JUD005480907, § 44, e 20 marzo 2012, Dryzek c. Polonia, CE:ECHR:2012:0320DEC001228509, § 49).

73      Tuttavia, il rispetto del requisito dell’indipendenza impone che le norme disciplinanti il distacco dei giudici presentino le garanzie di indipendenza e di imparzialità necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale distacco quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie (v., per analogia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

74      Spetterà in ultima analisi al giudice del rinvio, alla luce di tutti i principi richiamati ai punti da 59 a 73 della presente sentenza, e dopo aver proceduto alle valutazioni necessarie a tal fine, stabilire se l’insieme delle condizioni in base alle quali il Ministro della Giustizia può distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale di grado superiore e revocare tale distacco siano tali da portare alla conclusione che, durante il periodo in cui tali giudici sono distaccati, essi non godono delle garanzie di indipendenza e di imparzialità [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 131].

75      L’articolo 267 TFUE autorizza infatti la Corte non già ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, bensì unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, fornendo, in particolare, al giudice del rinvio, in base al fascicolo di cui essa dispone, gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 132 e 133 e giurisprudenza ivi citata].

76      A questo proposito, è vero che la circostanza che, conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, il Ministro della Giustizia possa distaccare un giudice presso un altro organo giurisdizionale ai fini dell’esercizio di funzioni giurisdizionali o amministrative solo con il consenso del medesimo costituisce una garanzia procedurale importante.

77      Tuttavia, per quanto riguarda le norme polacche disciplinanti il distacco dei giudici e le condizioni stesse in base alle quali alcuni giudici sono stati distaccati presso il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), il giudice del rinvio menziona una serie di elementi che, a suo avviso, consentono al Ministro della Giustizia di influenzare tali giudici, cosicché possono sorgere dubbi circa la loro indipendenza.

78      Invero, in primo luogo, come illustrato dal giudice del rinvio, i criteri applicati dal Ministro della Giustizia ai fini del distacco dei giudici non sono resi pubblici. Inoltre, il Ministro della Giustizia ha il potere di porre fine a simili distacchi, in qualsiasi momento, senza che i criteri che delimitano eventualmente tale potere siano noti e senza che una tale decisione sia motivata.

79      Orbene, al fine di evitare l’arbitrio e il rischio di manipolazione, la decisione relativa al distacco di un giudice e la decisione che pone fine a tale distacco, in particolare quando si tratta di un distacco presso un organo giurisdizionale di grado superiore, devono essere adottate sulla base di criteri noti in anticipo ed essere debitamente motivate.

80      In secondo luogo, dall’articolo 77, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari risulta che il Ministro della Giustizia può revocare il distacco di un giudice, indipendentemente dalla sua durata determinata o indeterminata, e che, nel caso particolare in cui il giudice sia stato distaccato per un periodo determinato, la revoca può anche avvenire senza preavviso. Tale disposizione consente quindi al Ministro della Giustizia di decidere di revocare il distacco di un giudice in qualsiasi momento. Per di più, detta disposizione non prevede condizioni specifiche che disciplinino la revoca del distacco.

81      Pertanto, la possibilità di cui dispone il Ministro della Giustizia di revocare in qualsiasi momento il distacco di un giudice, in particolare nel caso di un distacco presso un organo giurisdizionale di grado superiore, potrebbe dare ai singoli l’impressione che la valutazione che sarà svolta dal giudice distaccato chiamato a conoscere del suo caso sia influenzata dal timore che il suo distacco sia revocato.

82      Inoltre, tale possibilità di revocare il distacco di un giudice in qualsiasi momento e senza motivazione pubblicamente nota potrebbe altresì ingenerare nel giudice distaccato la sensazione di dover rispondere alle aspettative del Ministro della Giustizia, il che potrebbe far sorgere nei giudici stessi l’impressione di essere «subordinati» al Ministro della Giustizia, incompatibilmente con il principio dell’inamovibilità dei giudici.

83      Infine, poiché la revoca del distacco di un giudice senza il suo consenso può comportare per quest’ultimo effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che il regime applicabile a una misura del genere presenti tutte le garanzie necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un tale regime quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie, il che presuppone segnatamente che detta misura possa essere impugnata in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 115 e 118].

84      In terzo luogo, oltre al fatto che, come ricordato al punto 80 della presente sentenza, il Ministro della Giustizia può, revocando il distacco di un giudice, adottare una decisione che incide sulla composizione di un collegio giudicante, lo stesso Ministro ricopre altresì, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della legge relativa al pubblico ministero, la posizione di procuratore generale e in tale qualità, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della stessa legge, ha autorità, in particolare, sui procuratori ordinari. Pertanto, il Ministro della Giustizia, nell’ambito di un determinato procedimento penale, dispone di un potere tanto sul procuratore ordinario quanto sui giudici distaccati, il che può far sorgere dubbi legittimi in capo ai singoli circa l’imparzialità di detti giudici distaccati quando essi statuiscono nell’ambito di un tale procedimento.

85      In quarto luogo, dalle indicazioni del giudice del rinvio consta che vi sono giudici distaccati presso collegi giudicanti chiamati a statuire nelle controversie principali che continuano a svolgere al contempo la funzione, che essi rivestivano prima del loro distacco, di sostituti del delegato alla disciplina, organo quest’ultimo incaricato di istruire, se del caso sotto l’autorità del Ministro della Giustizia, i procedimenti disciplinari che possono essere avviati nei confronti di giudici [v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 233].

86      Orbene, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 190 delle conclusioni, il cumulo in capo a una stessa persona delle funzioni di giudice distaccato e di sostituto del delegato alla disciplina in un contesto in cui, in forza dell’articolo 112 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, i sostituti del delegato alla disciplina sono anch’essi nominati dal Ministro della Giustizia può far sorgere dubbi legittimi nei singoli in merito all’impermeabilità degli altri membri dei collegi giudicanti di cui trattasi nei confronti di elementi esterni, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 67 e 68 della presente sentenza, giacché tali membri possono temere che il giudice distaccato partecipi a procedimenti disciplinari nei loro confronti.

87      Dall’insieme degli elementi suesposti risulta che, considerate congiuntamente, le circostanze descritte ai punti da 76 a 86 della presente sentenza sono, fatte salve le valutazioni finali spettanti al riguardo al giudice del rinvio, tali da consentire di concludere che il Ministro della Giustizia, che è anche procuratore generale, dispone, sulla base di criteri che non sono ufficialmente noti, del potere di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di porre fine al loro distacco, in qualsiasi momento e senza dover motivare tale decisione, con la conseguenza che, durante il periodo in cui tali giudici sono distaccati, essi non godono delle garanzie e dell’indipendenza di cui qualsiasi giudice dovrebbe generalmente godere in uno Stato di diritto. Un potere del genere non può essere considerato compatibile con l’obbligo di rispettare il requisito dell’indipendenza, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 73 della presente sentenza.

88      Inoltre, per quanto riguarda la presunzione di innocenza, cui fanno riferimento il considerando 22 e l’articolo 6 della direttiva 2016/343, del pari menzionati nella prima questione pregiudiziale, essa presuppone che il giudice, quando esamina la responsabilità penale dell’accusato, sia immune da qualunque parzialità e pregiudizio. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono dunque condizioni essenziali affinché la presunzione di innocenza sia garantita.

89      Orbene, nel caso di specie, risulta che, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, descritte al punto 87 della presente sentenza, l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici e, di conseguenza, la presunzione di innocenza possono essere compromesse.

90      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

91      Con la seconda questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i requisiti derivanti dalla tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali figura l’indipendenza del potere giudiziario, nonché quelli derivanti dalla presunzione di innocenza risultino disattesi per via del fatto che, laddove le emanande sentenze nei procedimenti principali dovessero essere oggetto di impugnazioni dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), tali impugnazioni potrebbero essere assegnate a un giudice nominato su proposta della KRS. Con la terza questione pregiudiziale posta, esso si interroga, in sostanza, sugli effetti giuridici di tali emanande sentenze nel caso in cui esse fossero adottate da un collegio giudicante al quale appartengono uno o più giudici distaccati dal Ministro della Giustizia e, in caso di impugnazione, sugli effetti giuridici di una decisione del Sąd Najwyższy (Corte suprema) adottata con la partecipazione di un giudice nominato su proposta della KRS. Con la quarta questione pregiudiziale posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza che il giudice interessato si sia pronunciato in senso favorevole o sfavorevole all’imputato possa influire sulla risposta alla terza questione.

92      Atteso che la ricevibilità delle summenzionate questioni è contestata dal governo polacco, dalla procura regionale di Lublino, dalla procura regionale di Varsavia e dalla Commissione europea, occorre ricordare che il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente a una norma di diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

93      Nel caso di specie, le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono puramente ipotetiche, in quanto presuppongono che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sarà investito di un’impugnazione avverso le emanande sentenze nei procedimenti principali. Inoltre, per la parte in cui le questioni terza e quarta vertono sugli effetti giuridici di queste ultime sentenze, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente a tali questioni, poiché il giudice del rinvio ha omesso di precisare l’eventuale pertinenza di una tale risposta ai fini delle decisioni che esso deve adottare nei procedimenti principali.

94      Ne consegue che le questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta sono irricevibili.

 Sulle spese

95      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.