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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑194/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione del 12 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2019, nel procedimento

H.A.

contro

État belge,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, E. Juhász, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per H.A., da J. Hardy, advocaat, M. El Khoury e I. Fontignie, avocates;

–        per il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da D. Matray, J. Matray, S. Matray e C. Piront, avocats;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra H.A., cittadino di uno Stato terzo, e lo Stato belga in merito alla decisione dell’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri, Belgio) recante rigetto della domanda di asilo di H.A. e che ingiunge a quest’ultimo di lasciare il territorio belga.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 2013/32/UE

3        L’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), così dispone:

«1.      Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)      la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)      di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

ii)      di considerare la domanda inammissibile (...)

iii)      presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro (...).

iv)      di non procedere a un esame (...).

b)      il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, [dopo che è stato] sospeso (...)

c)      una decisione di revoca della protezione internazionale (...).

(...)

3.      Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto (...) quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

 Regolamento Dublino III

4        I considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III sono così formulati:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [(Finlandia) del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

5        L’articolo 2 di detto regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

g)      “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

–        il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile (...)

–        i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente (...)

–        se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente (...)

–        se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario (...)».

6        L’articolo 10 del citato regolamento così recita:

«Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto».

7        L’articolo 17 dello stesso regolamento precisa quanto segue:

«1.      In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(...)

2.      Lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale (...) o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

(...)».

8        L’articolo 27 del regolamento Dublino III è così redatto:

«1.      Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.      Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. (...)

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

5.      Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.

6.      Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi (...)».

 Diritto belga

9        L’articolo 39/2 della legge del 15 dicembre 1980 riguardante l’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri (Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584), prevede, al suo paragrafo 2, quanto segue:

«Il Conseil [du contentieux des étrangers] (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) statuisce con sentenza sui ricorsi di annullamento per violazione delle forme, vuoi sostanziali vuoi prescritte sotto pena di nullità, e per eccesso o sviamento di potere».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il 22 maggio 2017 H.A. ha presentato una domanda di asilo in Belgio.

11      Dopo aver sentito H.A. in data 31 maggio 2017, l’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri) ha chiesto alle autorità spagnole, il 22 giugno successivo, di prenderlo in carico.

12      Il 4 luglio 2017 le autorità spagnole hanno accolto tale richiesta di presa in carico di H.A.

13      Il 1° agosto 2017 l’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri) ha respinto la domanda di asilo presentata da H.A. e ha ingiunto a quest’ultimo di lasciare il territorio belga.

14      Con ricorso proposto il 25 agosto 2017 H.A. ha contestato tale decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), facendo segnatamente valere che suo fratello era giunto in Belgio il precedente 22 agosto, che quest’ultimo aveva ivi introdotto una domanda di asilo e che era indispensabile che le loro rispettive domande fossero esaminate congiuntamente al fine di garantire l’equità del procedimento.

15      Con sentenza del 30 novembre 2017 il suddetto giudice ha respinto tale ricorso. Detta sentenza si basava in parte sulla constatazione secondo cui gli elementi relativi all’ingresso del fratello di H.A. in Belgio erano successivi all’adozione della decisione controversa dell’Office des étrangers (Ufficio per gli stranieri) e non potevano pertanto essere presi in considerazione al fine di valutare la legittimità della decisione stessa.

16      Il 28 dicembre 2017 H.A. ha presentato un ricorso per cassazione avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso egli asserisce che il Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri) ha violato il suo diritto a un ricorso effettivo, come risultante dall’articolo 27 del regolamento Dublino III e dall’articolo 47 della Carta, avendo quest’ultimo rifiutato di prendere in considerazione elementi successivi a una decisione di trasferimento ai fini dell’esame della legittimità della stessa.

17      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27 del [regolamento Dublino III], da solo o in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di tenere in considerazione, all’occorrenza, elementi successivi alla decisione di “trasferimento Dublino” al fine di garantire il diritto a un ricorso effettivo».

 Sulla persistenza dell’oggetto della controversia nel procedimento principale

18      Il governo belga afferma che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, H.A. non avrebbe più interesse a ricorrere in cassazione, atteso che il 31 gennaio 2019 le autorità belghe avrebbero avviato l’esame della sua domanda di protezione internazionale e gli avrebbero poi concesso l’asilo il 28 agosto successivo.

19      Invitato dalla Corte a precisare se ritenesse ancora necessaria una risposta alla sua questione al fine di dirimere la controversia di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio ha risposto che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

20      Detto giudice ha segnatamente precisato, al riguardo, che il ricorso per cassazione di cui al procedimento principale ha pur sempre un oggetto, poiché esso riguarda una decisione giurisdizionale che nessuna circostanza fattuale può eliminare dall’ordinamento giuridico. Tanto premesso, esso ritiene che, ove gli elementi invocati dal governo belga fossero esatti, potrebbe effettivamente porsi la questione della persistenza dell’interesse di H.A. ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata nel procedimento principale. Tuttavia, detto giudice non avrebbe la possibilità di decidere d’ufficio e senza contraddittorio che tale interesse è venuto meno e che la risposta alla questione sollevata non è più necessaria ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale.

21      A questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [sentenze del 12 marzo 1998, Djabali, C‑314/96, EU:C:1998:104, punto 17, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 69].

22      Secondo una giurisprudenza parimenti costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23      Dal momento che il giudice del rinvio ritiene di essere ancora tenuto, in applicazione delle norme processuali del diritto belga, a dirimere la controversia di cui al procedimento principale, si deve ritenere che tale controversia sia tuttora pendente dinanzi a tale giudice e che, ai fini della soluzione di detta controversia, permanga l’utilità di una risposta della Corte alla questione sollevata.

24      Occorre pertanto rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, eventualmente letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non può, nell’ambito dell’esame di detto ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione.

26      In limine, dal momento che il governo belga ha sostenuto, in udienza, che le norme procedurali del diritto belga sono conformi al diritto dell’Unione laddove prevedono che il giudice competente è tenuto a prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento, le circostanze successive all’adozione di tale decisione che sono determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, occorre rammentare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Pertanto, l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar, C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 25).

27      Orbene, il giudice del rinvio ha chiaramente affermato che, secondo la sua interpretazione del diritto belga, nell’ambito dell’esame di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento un giudice amministrativo deve pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione quale adottata dall’autorità amministrativa di cui trattasi, ossia sulla base degli elementi conoscitivi in possesso di tale autorità, senza poter prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione stessa.

28      L’interpretazione delle norme procedurali del diritto belga sostenuta dal governo belga non può, di conseguenza, essere accolta dalla Corte ai fini del presente procedimento pregiudiziale.

29      Inoltre, i governi belga e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea hanno affermato che le circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale, invocate da H.A., non erano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III.

30      A tal riguardo, è certo vero che, fatto salvo l’eventuale ricorso a una clausola discrezionale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro interessato, l’arrivo nello Stato membro richiedente del fratello di colui che richiede protezione internazionale non può giustificare, alla luce della definizione della nozione di «familiari» di cui all’articolo 2, lettera g), del citato regolamento, l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento stesso, relativo all’ipotesi in cui un familiare del richiedente abbia presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia ancora stata adottata una prima decisione di merito.

31      Tuttavia, tale rilievo non consente di fornire al giudice del rinvio una risposta sufficiente al fine di statuire sul ricorso per cassazione di cui è investito, in quanto tale giudice ha precisato che, nell’ambito dell’esame di tale ricorso per cassazione, esso deve stabilire se il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) fosse tenuto a prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento controversa, senza poter valutare se le circostanze concretamente invocate da H.A. dinanzi a quest’ultimo giudice possano o meno incidere sulla determinazione dello Stato membro competente.

32      Alla luce della problematica di cui è quindi investito il giudice del rinvio nel procedimento principale, occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la persona oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

33      La portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito (sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 37, nonché del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 39).

34      Alla luce, segnatamente, dell’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti dal menzionato regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo (sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16 EU:C:2017:805, punto 38, nonché del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 40).

35      La Corte ha peraltro stabilito che, alla luce, da un lato, dell’obiettivo menzionato al considerando 19 del regolamento Dublino III, di garantire, conformemente all’articolo 47 della Carta, una protezione efficace degli interessati, e dall’altro, di quello di assicurare con celerità la determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento stesso, il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia determinante per la corretta applicazione del citato regolamento (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44, e del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 31).

36      Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che consente al richiedente protezione internazionale di cui trattasi di invocare circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento, nell’ambito del ricorso diretto contro tale decisione, soddisfa detto obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 45, e del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 32).

37      Tuttavia, quest’ultima giurisprudenza non implica affatto che gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 27 del regolamento Dublino III, debbano necessariamente organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l’esigenza di tener conto di circostanze determinanti successive all’adozione della decisione di trasferimento, menzionata al punto 35 della presente sentenza, sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso che consente di contestare la legittimità della decisione di trasferimento.

38      Il legislatore dell’Unione ha infatti armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento o della revisione, in fatto e in diritto, della decisione stessa dinanzi a un giudice, di cui l’interessato deve disporre.

39      In proposito, sebbene l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e il considerando 19 del medesimo contribuiscano a definire l’oggetto di tale ricorso e prevedano che esso deve poter essere esperito dinanzi a un organo giurisdizionale, l’articolo 27, paragrafi da 2 a 6, di tale regolamento si limita a fornire talune precisazioni in merito al termine entro il quale detto ricorso deve poter essere proposto, alle condizioni di sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in caso di proposizione di un ricorso siffatto e dell’assistenza legale di cui deve poter usufruire l’interessato.

40      Per contro, l’articolo 27 del regolamento Dublino III non precisa se il diritto di ricorso in esso previsto implichi necessariamente la possibilità, per il giudice investito del ricorso stesso, di procedere a un esame ex nunc della legittimità della decisione di trasferimento.

41      La formulazione del citato articolo 27 differisce, in tal senso, da quella dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, adottata lo stesso giorno del regolamento Dublino III nell’ambito della revisione generale del sistema europeo comune di asilo, ai sensi del quale il ricorso effettivo avverso gli atti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, di tale direttiva, tra i quali non figurano le decisioni di trasferimento, prevede un «esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto».

42      In conformità a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, punto 67; del 13 dicembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 26, nonché del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19, EU:C:2020:681), punto 34].

43      Occorre altresì rammentare che gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 34).

44      Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

45      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, occorre sottolineare che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non garantisce una tutela giurisdizionale sufficiente, tale da consentire all’interessato di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal citato regolamento e dall’articolo 47 della Carta.

46      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 85 delle sue conclusioni, non si può escludere che una tutela giurisdizionale sufficiente possa essere garantita, nell’ambito del sistema giurisdizionale nazionale considerato nel suo complesso, sotto forme diverse rispetto alla presa in considerazione di circostanze determinanti, successive all’adozione della decisione di trasferimento, in occasione dell’esame del ricorso volto a garantire il controllo della legittimità della decisione stessa.

47      Al fine di conferire all’interessato una tutela giurisdizionale sufficiente, un mezzo di ricorso specifico, distinto dal ricorso indicato al punto precedente, deve garantire in pratica che l’interessato, nel caso in cui una circostanza successiva alla decisione di trasferimento osti all’esecuzione di quest’ultima, abbia la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di procedere al trasferimento dell’interessato stesso verso un altro Stato membro. Detto mezzo di ricorso deve altresì garantire che, qualora una circostanza successiva alla decisione di trasferimento implichi la competenza dello Stato membro richiedente, le autorità competenti di quest’ultimo siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per riconoscere tale competenza e per avviare senza ritardo l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato stesso (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 43).

48      Ne consegue che la proposizione del ricorso specifico che consente di prendere in considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento che sono determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III deve essere possibile a seguito del verificarsi di tali circostanze, ma senza che la proposizione del ricorso stesso sia subordinata al fatto che l’interessato sia privato della libertà o che l’esecuzione della decisione di trasferimento di cui trattasi sia imminente.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.