SENTENZA DELLA CORTE (Terza
Sezione)
15
aprile 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE –
Principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Lavoratori
collocati in riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di
lavoro – Riduzione retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di
licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico
prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese
retributive del settore pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Finalità
legittima di politica sociale – Situazione di crisi economica»
Nella
causa C‑511/19,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione dell’11
giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2019, nel procedimento
AB
contro
Olympiako Athlitiko Kentro
Athinon – Spyros Louis,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta
da A. Prechal, presidente di sezione,
N. Wahl, F. Biltgen (relatore),
L.S. Rossi e J. Passer, giudici,
avvocato
generale: J. Richard de la Tour
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
AB, da D. Vervesos e D. Vasileiou,
dikigoroi;
– per
l’Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros
Louis, da V. Kounelis, dikigoros;
– per
il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, G. Papadaki, A. Dimitrakopoulou
e K. Georgiadis, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da D. Martin e D. Triantafyllou,
in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre
2020,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e
dell’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AB e l’Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros
Louis (in prosieguo: l’«OAKA») in merito al
collocamento del primo, conformemente al diritto nazionale in materia, in
regime di riserva di manodopera prima del suo pensionamento.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 L’articolo
1 della direttiva 2000/78 prevede che la stessa mira a stabilire un quadro
generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sull’età,
per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere
effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
4 L’articolo
2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:
«1. Ai
fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».
b) sussiste
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di
altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di
una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre
persone, a meno che:
i) tale
disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da
una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano
appropriati e necessari; (...)
(...)».
5 L’articolo
3, paragrafo 1, della suddetta direttiva così recita:
«Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)
c) all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione;
(...)».
6 L’articolo
6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:
«Fatto
salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le
disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione
laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito
del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale,
e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali
disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la
definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i
lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o
assicurare la protezione degli stessi;
(...)».
Diritto
greco
7 L’articolo
34, intitolato «Soppressione di posti vacanti di diritto privato e riserva di
manodopera», del Nómos 4024/2011: Syntaxiodotikés
rythmíseis, eniaío misthológio – vathmológio, ergasiakí efedreía kai álles diatáxeis
efarmogís tou mesopróthesmou plaisíou dimosionomikís stratigikís
2012-2015 (legge 4024/2011 recante disposizioni relative ai regimi
pensionistici, al tariffario unitario delle retribuzioni e delle qualifiche,
alla riserva di manodopera e ad altre disposizioni attuative del quadro
strategico di bilancio a medio termine 2012-2015), del 27 ottobre 2011 (FEK A’
226), come modificato dal decreto legge del 16 dicembre 2011 convertito in
legge dall’articolo 1 del Nómos 4047/2012 (legge
4047/2012), del 23 febbraio 2012 (FEK A’ 31) (in prosieguo: la «legge
4024/2011»), nei suoi paragrafi da 1 a 4 e 8, prevede quanto segue:
«1. L’articolo
37, paragrafo 7, della legge 3986/2011 (FEK A’ 152) è sostituito come segue:
(...)
c) Il personale
sottoposto al regime di riserva di manodopera continua a percepire, a decorrere
dal collocamento in tale regime e per 12 mesi o, se previsto da disposizioni
più specifiche, 24 mesi, il 60% dello stipendio base percepito al momento del
collocamento in tale regime.
(...)
e) Il collocamento
in regime di riserva di manodopera viene considerato come un preavviso di
licenziamento con tutte le conseguenze giuridiche che esso comporta e la
retribuzione versata al personale soggetto al detto regime conformemente alle
disposizioni di cui alla lettera c) è calcolata mediante compensazione con
l’indennità di licenziamento eventualmente dovuta alla fine del periodo di
riserva di manodopera.
(...)
2. Sono
soppressi i posti di lavoro dei lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro
di diritto privato a tempo indeterminato nell’amministrazione, nelle persone
giuridiche di diritto pubblico, negli enti territoriali di primo e secondo
grado e nelle loro controllate, nelle persone giuridiche di diritto privato
appartenenti allo Stato o a persone giuridiche di diritto pubblico o a enti
territoriali, nel senso che esse svolgano una funzione loro affidata dallo
Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali o che siano vigilate
dallo Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali, o che il loro
consiglio di amministrazione sia nominato e controllato in maggioranza dallo
Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali, o che almeno il 50% del
loro bilancio annuale sia sovvenzionato in modo permanente ai sensi delle
pertinenti disposizioni per mezzo di fondi degli organismi sopraccitati, nonché
le imprese, gli enti e le società per azioni pubbliche che rientrano nel campo
di applicazione delle disposizioni del capitolo I della legge 3429/2005 (A’
314), come modificate dall’[articolo 1,] paragrafo 1, lettera a), della legge
3899/2010 (A’ 212), che sono vacanti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge. (...)
3. Il
contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato dei dipendenti in
servizio presso gli enti summenzionati (...) cessa per
legge e de jure al momento in cui detti dipendenti
maturano i requisiti che danno diritto al pensionamento di vecchiaia,
corrispondente a 35 anni di iscrizione al regime previdenziale, a condizione
che tale diritto sia acquisito, conformemente alle disposizioni pertinenti,
fino al 31 dicembre 2013 incluso. (...)
4. I
lavoratori di cui al paragrafo precedente sono collocati de jure
in regime di riserva di manodopera a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino
alla risoluzione del loro rapporto di lavoro secondo le modalità di cui al
paragrafo precedente (...).
(...)
8. La
durata della riserva di manodopera non supera i 24 mesi per quanto riguarda i
lavoratori di cui al paragrafo 4 (...)».
8 Ai
sensi dell’articolo 8, secondo comma, del Nómos
3198/1955: Perí tropopoiíseos
kai synpliróseos ton perí katangelías tis schéseos ergasías
diatáxeon (legge 3198/1955 che modifica ed integra le
disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro), del 23 aprile
1955 (FEK A’ 98), nella versione in vigore all’epoca dei fatti oggetto del
procedimento principale (in prosieguo: la «legge
3198/1955»):
«I
lavoratori iscritti ad un ente di assicurazione pensionistica, che abbiano
soddisfatto o soddisfino i requisiti che danno diritto al versamento di una
pensione di vecchiaia a tasso intero, possono, (...) se hanno lo status di impiegato,
o abbandonare il loro impiego, o essere dispensati dalle loro funzioni dal loro
datore di lavoro, percependo, in tali casi, se sono coperti da un’assicurazione
complementare, il 40% dell’indennità di licenziamento alla quale hanno diritto
in forza delle disposizioni vigenti in caso di risoluzione del contratto di
lavoro senza preavviso da parte del datore di lavoro e, se non sono coperti da
un’assicurazione complementare, il 50% della suddetta indennità di
licenziamento».
9 Conformemente
all’articolo 10, paragrafo 1, del Nómos 825/1978: Perí antikatastáseos, tropopoiíseos kai sympliróseos diatáxeon tis diepoúsis to IKA Nomothesías kai rythmíseos synafón themáton (legge 825/1978 che sostituisce, modifica e
integra le disposizioni della normativa che disciplina l’IKA e recante le
relative disposizioni), del 13 novembre 1978 (FEK A’ 189), nella versione in
vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo:
la «legge 825/1978»), affinché un lavoratore subordinato assicurato all’Idryma Koinonikon Asfaliseon – Eniaio Tameio Asforissis Misthoton (IKA-ETAM) (Ente di assicurazione sociale –
Cassa generale di assicurazione dei lavoratori subordinati, Grecia) maturi il
diritto alla pensione di vecchiaia a tasso intero, egli deve aver svolto
10 500 giorni (35 anni) di lavoro subordinato e aver compiuto 58 anni di
età alla data di presentazione della domanda all’ente assicuratore.
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
10 Dall’ordinanza
di rinvio risulta che nel 1982 AB è stato assunto con contratto a tempo
indeterminato dall’OAKA, una persona giuridica di diritto privato appartenente
al settore pubblico, e che gli è stata assegnata, a partire dal 1998, la
mansione di consulente tecnico in seno a quest’ultima.
11 A
decorrere dal 1° gennaio 2012, AB è stato posto, de jure,
in regime di riserva di manodopera in applicazione dell’articolo 34, paragrafo
1, lettera c), paragrafo 3, primo comma, nonché paragrafi 4 e 8 della legge
4024/2011, il che ha comportato una riduzione della sua retribuzione pari al
60% dello stipendio base.
12 Il
30 aprile 2013, l’OAKA ha risolto il contratto di lavoro di AB senza versargli
l’indennità di licenziamento di cui all’articolo 8, secondo comma, della legge
3198/1955 in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato quando sono soddisfatte le condizioni per beneficiare della
pensione a tasso intero. Tale diniego di indennità era fondato sull’articolo
34, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 4024/2011, che prevede una
compensazione tra l’indennità di licenziamento dovuta e la retribuzione versata
al dipendente durante il suo periodo di assegnazione alla riserva di
manodopera.
13 Con
ricorso proposto dinanzi al Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale
monocratico di primo grado di Atene, Grecia), AB ha segnatamente contestato la
validità del suo trasferimento al regime di riserva di manodopera, facendo
valere che le disposizioni dell’articolo 34 della legge 4024/2011 introducono
una disparità di trattamento fondata sull’età contraria alla direttiva 2000/78,
senza che tale disparità di trattamento sia oggettivamente giustificata da una
qualsivoglia finalità legittima o che i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari. A tale titolo, egli ha chiesto che
l’OAKA fosse condannata a versargli la differenza tra lo stipendio che
percepiva prima di tale trasferimento e quello che percepiva dopo quest’ultimo.
AB ha altresì invocato l’articolo 8, secondo comma, della legge 3198/1955 per
chiedere alla OAKA il pagamento di una somma a titolo di indennità di
licenziamento, maggiorata degli interessi legali.
14 Avendo
tale giudice parzialmente accolto il ricorso, l’OAKA ha interposto appello
dinanzi al Monomeles Efeteio
Athinon (Corte d’appello monocratica di Atene,
Grecia), che ha annullato la sentenza di primo grado e ha respinto la parte del
ricorso di AB che era stata accolta in tale sentenza.
15 AB
ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, l’Areios Pagos (Corte di
cassazione, Grecia). Quest’ultimo esclude l’esistenza di una discriminazione
diretta fondata sull’età, in quanto le disposizioni dell’articolo 34 della
legge 4024/2011 non prevedono un limite di età specifico per il personale
soggetto al regime della riserva di manodopera. Tuttavia, esso si chiede se
tale regime comporti una discriminazione indiretta fondata sull’età, in quanto
è riservato ai lavoratori subordinati prossimi al pensionamento a tasso intero,
il che presuppone che essi dispongano di 35 anni di contributi, condizioni che
dovevano essere soddisfatte nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 31
dicembre 2013.
16 A
questo proposito, il giudice del rinvio ricorda, in primo luogo, che un
lavoratore dipendente come AB, iscritto all’IKA-ETAM, aveva diritto ad una
pensione a tasso intero alla duplice condizione di aver maturato 35 anni di
contributi e di aver raggiunto l’età di 58 anni, conformemente all’articolo 10,
paragrafo 1, della legge 825/1978.
17 Il
giudice del rinvio solleva, inoltre, la questione se, nell’ipotesi in cui venga
accertata una discriminazione indiretta fondata sull’età, i motivi indicati nel
preambolo della legge 4024/2011 possano costituire una finalità oggettivamente
e ragionevolmente legittima che giustifica una siffatta disparità di
trattamento. Tale giudice indica, al riguardo, che la finalità delle
disposizioni dell’articolo 34 della legge 4024/2011 era di rispondere alla
necessità immediata di ridurre la spesa retributiva conformemente all’accordo
concluso tra la Repubblica ellenica e i suoi creditori, nonché il risanamento
delle finanze dello Stato e del settore pubblico in senso ampio, al fine di far
fronte alla crisi economica che attraversava tale Stato membro.
18 In
caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede, infine, se, da un lato, la
riduzione della retribuzione del personale posto in regime di riserva di
manodopera, tenuto conto delle misure di tutela istituite dalla suddetta legge
riguardanti tale personale, e, dall’altro, la soppressione parziale o totale
dell’indennità di licenziamento prevista all’articolo 8, secondo comma, della
legge n. 3198/1955 per questo stesso personale costituiscano mezzi
appropriati e necessari ai fini del conseguimento di detto obiettivo.
19 In
tale contesto, l’Areios Pagos
(Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se costituisca
discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi
1 e 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2000/78, l’adozione da parte dello Stato membro della normativa, applicabile
dallo Stato, dalle autorità locali e dalle persone giuridiche di diritto
pubblico e in generale da tutti gli enti del settore pubblico allargato
(organismi di diritto privato) in quanto datori di lavoro, come quella di cui
all’articolo 34 paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3, primo comma, e paragrafo
4, della legge 4024/2011, in base alla quale il personale con contratto di
lavoro di diritto privato degli enti suddetti è sottoposto ad un regime di
riserva di manodopera per un periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi con
l’unico criterio sostanziale della prossimità alla maturazione delle condizioni
per la pensione di vecchiaia, corrispondente a trentacinque anni (35) di
contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre
2013, in considerazione anche del fatto che ai sensi della pertinente normativa
in materia di assicurazione in vigore all’epoca, oltre ad altri casi non
rilevanti nel caso di specie, per maturare il diritto alla pensione di
vecchiaia in forza di un rapporto di lavoro subordinato, erano richiesti
(almeno) 10 500 giorni lavorativi (35 anni) di assicurazione all’[Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) (ente di sicurezza sociale)] o ad altro
ente assicurativo dei lavoratori dipendenti e il compimento (almeno) di 58 anni
di età del lavoratore, senza certamente escludere, a seconda del caso concreto,
che il periodo di assicurazione (35 anni) venisse compiuto ad un’età diversa.
2) In caso di
risposta affermativa alla prima questione, se l’adozione del regime di riserva
di manodopera possa essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), e dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva, dalla necessità immediata di
garantire risultati organizzativi, operativi e di bilancio e in particolare
dalla necessità urgente di ridurre la spesa pubblica al fine di raggiungere
obiettivi quantitativi specifici entro la fine del 2011, i quali vengono
menzionati nella relazione illustrativa della legge [4024/2011], come specificato
nel quadro di bilancio a medio termine, allo scopo di rispettare gli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dei suoi partner-creditori per far fronte
all’acuta e prolungata crisi economica e finanziaria che attraversava il paese
e al contempo razionalizzare e contenere l’espansione del settore pubblico.
3) In caso di
risposta affermativa alla seconda questione,
a) se l’adozione
di una misura, come quella di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c),
della legge 4024/2011, che prevede un drastico taglio alle retribuzioni del
personale sottoposto al regime di riserva di manodopera del 60% del suo
stipendio base percepito al momento del collocamento in tale regime di riserva
di manodopera, senza che detto personale sia peraltro obbligato a lavorare per
l’ente pubblico interessato e che comporta (de facto) la perdita dell’eventuale
aumento salariale e l’avanzamento di carriera per il periodo che va dal suo
collocamento in regime di riserva di manodopera fino al suo licenziamento per
pensionamento con trattamento pensionistico di vecchiaia, sia appropriata e
necessaria per il conseguimento della suddetta finalità, ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 2, lettera b), i), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2000/78, in una situazione in cui, cumulativamente:
i) tale
personale conserva la possibilità di trovare un altro impiego (nel settore privato)
o può esercitare una libera professione o mestiere nel corso della riserva di
manodopera senza perdere il diritto a percepire l’importo summenzionato sullo
stipendio base, salvo che le retribuzioni o il reddito derivante dal nuovo
lavoro o occupazione superino le retribuzioni percepite antecedentemente alla
decorrenza del regime della riserva di manodopera, nel qual caso il suddetto
importo dello stipendio base verrà ridotto per l’eccedenza – articolo 34,
paragrafo 1, lettera f), della legge 4024/2011;
ii) l’ente
pubblico datore di lavoro, e in caso di sua abolizione, l’[Agenzia nazionale di
collocamento della forza lavoro] assume l’obbligo di versare all’ente
assicurativo interessato fino al momento del pensionamento del dipendente i
contributi previdenziali, sia del datore di lavoro che del lavoratore, relativi
alla pensione principale, alla pensione integrativa, all’assistenza sociale e
sanitaria, sulla base delle retribuzioni percepite da quest’ultimo prima della
sua collocazione in regime di riserva di manodopera – articolo 34,
paragrafo 1, lettera d), della legge 4024/2011;
iii) sono
previste deroghe al regime di riserva di manodopera per i gruppi sociali
vulnerabili che necessitano di protezione (coniuge di chi è sottoposto alla
riserva di manodopera, coniuge o figlio con tasso di invalidità almeno del 67%
convivente e a carico del dipendente, dipendente con tasso di invalidità almeno
del 67%, famiglie numerose, genitori single che convivono e sono a carico del
dipendente) – articolo 34, paragrafo 1, lettera b), della legge 4024/2011;
iv) viene
offerta prioritariamente la possibilità di trasferimento di detto personale ad
altri posti vacanti di enti pubblici sulla base di criteri oggettivi e
meritocratici mediante l’inserimento nelle graduatorie del [Consiglio superiore
di selezione del personale,] – articolo 34, paragrafo 1, lettera a),
[della legge 4024/2011] – possibilità tuttavia limitata di fatto per la
riduzione drastica delle assunzioni di personale da parte di diversi enti pubblici,
a causa della necessità di ridurre le spese;
v) viene
assicurata l’adozione di provvedimenti per il rimborso dei prestiti che i
dipendenti collocati in riserva di manodopera avevano ricevuto dalla Cassa
Depositi e Prestiti e per concludere un accordo tra lo Stato greco e
l’Associazione delle banche greche al fine di agevolare il rimborso dei
prestiti che detto personale aveva ricevuto da altre banche, in proporzione al
loro reddito familiare complessivo e alla loro situazione patrimoniale –
articolo 34, paragrafi 10 e 11, della legge 4024/2011;
vi) una legge
recente (articolo 1, paragrafo 15, [del Nómos
4038/2012 – FEK A’ 14) prevede con priorità assoluta l’adozione di un
regolamento sulle pensioni e sull’ordine di pagamento per il personale di cui
alle lettere b) e c), e, comunque, non oltre i quattro mesi dal suo
licenziamento e dalla presentazione della relativa documentazione ai fini del
riconoscimento della pensione;
vii) la
succitata perdita dell’avanzamento di carriera e dell’aumento salariale per il
periodo in cui il personale con contratto di lavoro di diritto privato viene
posto in regime di riserva di manodopera e fino al suo licenziamento per
pensionamento con pensione di vecchiaia non avrà luogo nella maggior parte dei
casi, incluso il caso di specie, poiché il lavoratore, a causa della sua lunga
permanenza all’ente pubblico, avrà esaurito la scala salariale o/e
l’avanzamento di carriera previsti dalla normativa vigente per la sua
progressione.
b) Se l’adozione
di una misura, come quella di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera e),
della legge 4024/2011, che comporta la perdita totale (o parziale), ai sensi
dell’articolo 8, comma b), della legge 3198/1955, dell’indennità in caso di
licenziamento o cessazione del dipendente dal suo lavoro, a causa della
maturazione delle condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia, nella
misura del 40% dell’indennità di licenziamento prevista per i dipendenti con
assicurazione integrativa (che, quando riguarda enti pubblici che sono di
pubblica utilità o vengono sovvenzionati dallo Stato, come il resistente in
quanto persona giuridica di diritto privato, non può superare al massimo
l’importo di EUR 15 000,00), mediante la compensazione della stessa
con le retribuzioni ridotte percepite nel corso della riserva di manodopera,
sia appropriata e necessaria per il conseguimento della suddetta finalità, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), e dell’articolo 6,
paragrafo 1, [secondo comma,] lettera a), della direttiva [2000/78],
considerato che in ogni caso tale personale avrebbe ottenuto detta indennità
ridotta conformemente alla legislazione del lavoro vigente sopracitata, tanto
nel caso di dimissioni quanto nel caso di licenziamento da parte dell’ente in
cui lavorava».
Sulle
questioni pregiudiziali
20 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 2 e l’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una
normativa nazionale in forza della quale i lavoratori del settore pubblico che
soddisfano, nel corso di un determinato periodo, le condizioni per percepire
una pensione a tasso intero sono collocati in un regime di riserva di
manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro, il che comporta
una riduzione della loro retribuzione, una perdita del loro eventuale
avanzamento di carriera, nonché una riduzione, o addirittura la soppressione,
dell’indennità di licenziamento alla quale avrebbero avuto diritto al momento
della cessazione del loro rapporto di lavoro.
21 Al
fine di rispondere a dette questioni, occorre verificare se la normativa di cui
trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della
direttiva 2000/78 e, in caso affermativo, se essa istituisca una disparità di
trattamento fondata sull’età e se quest’ultima possa essere giustificata alla
luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.
22 Per
quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione
nel procedimento principale ricada nella sfera d’applicazione della direttiva
2000/78, tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla finalità
di detta direttiva si evince che quest’ultima mira a stabilire un quadro
generale per garantire a chiunque la parità di trattamento «in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace
contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1,
tra i quali compare l’età (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18,
EU:C:2020:272, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
23 Inoltre,
conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78,
quest’ultima si applica, nell’ambito dei poteri devoluti all’Unione, «a tutte
le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli
organismi di diritto pubblico», per quanto attiene «all’occupazione e alle
condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione».
24 Orbene,
in forza della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, i
lavoratori legati da un rapporto di lavoro di diritto privato a tempo
indeterminato con datori di lavoro appartenenti al settore pubblico in senso ampio
e che soddisfacevano, nel corso di un periodo determinato, le condizioni per
percepire una pensione a tasso intero sono stati collocati in regime di riserva
di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro. Tale
collocamento incideva sulla retribuzione di detti lavoratori e sull’indennità
di licenziamento cui avrebbero avuto diritto al momento della cessazione del
loro rapporto di lavoro.
25 Pertanto,
la normativa nazionale oggetto del procedimento principale ricade nella sfera
di applicazione della direttiva 2000/78.
26 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se tale normativa introduca una
disparità di trattamento in ragione dell’età, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 1 di
quest’ultima, occorre rilevare che, fatta salva la verifica da parte del
giudice del rinvio, dall’articolo 34, paragrafi 3 e 4, della legge
n. 4024/2011 discende che il collocamento in regime di riserva di
manodopera era previsto per i lavoratori dei datori di lavoro appartenenti al
settore pubblico in senso ampio che soddisfacevano, nel corso del periodo in
questione, le condizioni previste per esercitare il diritto al pensionamento a
tasso intero. Orbene, sebbene detto paragrafo 3 menzioni, quale condizione per
il pensionamento a tasso intero, l’iscrizione al regime previdenziale per 35
anni, dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente all’articolo 10,
paragrafo 1, della legge n. 825/1978, un lavoratore quale AB, iscritto all’IKA-ETAM,
poteva accedere a una pensione a tasso intero alla duplice condizione di aver
maturato i suddetti 35 anni di contribuzione e di aver raggiunto l’età minima
di 58 anni.
27 Poiché
queste due condizioni sono cumulative, il fatto che il lavoratore raggiunga
l’età minima di 58 anni costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 37 delle sue conclusioni, una condizione indispensabile per poter
accedere al pensionamento a tasso intero e, di conseguenza, per il suo
collocamento in regime di riserva di manodopera durante il periodo di
riferimento. Pertanto, l’applicazione di tale regime si fonda su un criterio
indissolubilmente collegato all’età dei lavoratori di cui trattasi (v., per
analogia, sentenza del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen
i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 23).
28 Ne
consegue che, nonostante il fatto che l’altra condizione cumulativa per poter
beneficiare di una pensione a tasso intero, ossia quella di aver maturato 35
anni di contributi, debba essere considerata un criterio apparentemente neutro
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, la
normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale contiene una
disparità di trattamento direttamente fondata sul criterio dell’età ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera
a), di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios
de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, punti 48 e 51).
29 Per
quanto concerne, in terzo luogo, la questione, se detta disparità di
trattamento possa trovare giustificazione ai sensi dell’articolo 6 della
direttiva 2000/78, occorre rilevare che il primo comma del paragrafo 1 di detto
articolo 6 dichiara che una disparità di trattamento in ragione dell’età non
costituisce discriminazione qualora sia oggettivamente e ragionevolmente
giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, in
particolare da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del
lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari.
30 La
Corte ha più volte statuito che gli Stati membri dispongono di un ampio margine
discrezionale non solo nella scelta di perseguire un obiettivo determinato in
mezzo ad altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì
nella definizione delle misure atte a realizzarlo (sentenza del 8 maggio 2019,
Leitner, C‑396/17, EU:C:2019:375, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
31 Nel
caso di specie, dalla motivazione della legge 4024/2011, alla quale fanno
riferimento sia la decisione di rinvio sia le osservazioni del governo
ellenico, risulta che, nelle circostanze della crisi economica acuta alla quale
la Repubblica ellenica doveva far fronte, la normativa di cui trattasi nel
procedimento principale costituisce un’attuazione degli impegni assunti da tale
Stato membro nei confronti dei suoi creditori e consistenti nel ridurre
immediatamente le spese pubbliche salariali al fine di realizzare un risparmio
di EUR 300 milioni per l’anno 2012, atteso che il regime della riserva di
lavoro doveva essere applicato a 30 000 lavoratori del settore pubblico in
senso ampio.
32 Il
governo ellenico e la Commissione europea affermano che tale obiettivo non ha
natura puramente di bilancio, ma riguarda anche la razionalizzazione e la
riduzione del settore pubblico in senso ampio nonché la ristrutturazione dei
servizi di quest’ultimo. La Commissione sottolinea che le misure adottate in
tale contesto di crisi economica acuta erano dirette ad evitare il fallimento
della Repubblica ellenica e, in tal modo, a garantire la stabilità della zona
euro mediante il mantenimento degli equilibri economici e, pertanto, sociali.
33 Inoltre,
secondo il governo ellenico, il regime della riserva di manodopera
contribuisce, alla luce degli imperativi connessi alla riduzione della spesa
pubblica, ad obiettivi di politica del lavoro. Così, da un lato, tenuto conto
del fatto che i lavoratori interessati avrebbero potuto essere licenziati in
qualsiasi momento, l’applicazione di tale regime avrebbe assicurato il
mantenimento di un elevato livello di impiego. Dall’altro, l’assoggettamento a
detto regime dei lavoratori prossimi al pensionamento avrebbe consentito di
stabilire una ripartizione equilibrata dell’età tra giovani funzionari e
funzionari più anziani nell’ambito del settore pubblico in senso ampio.
34 A
tal riguardo, le considerazioni di bilancio, sebbene possano costituire il
fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano
influenzare la natura ovvero la portata delle misure di protezione
dell’occupazione che esso intende adottare, non possono costituire tuttavia, di
per sé, un obiettivo perseguito da tale politica (v., in tal senso, sentenza
del 8 ottobre 2020, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu e a., C‑644/19, EU:C:2020:810,
punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
35 Nel
caso di specie, occorre osservare che la circostanza che la crisi economica
acuta alla quale la Repubblica ellenica era confrontata minacciasse di
provocare gravi conseguenze, ossia, in particolare, il fallimento di tale Stato
membro e una perdita di stabilità della zona euro, non può incidere sul
carattere di bilancio dell’obiettivo delle misure adottate, consistente nella
realizzazione di un’economia di EUR 300 milioni per il 2012, al fine di
far fronte a tale situazione di crisi (v., per analogia, sentenza del 2 aprile
2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 35).
36 Ne
consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue
conclusioni, l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica conformemente agli
impegni assunti dalla Repubblica ellenica nei confronti dei suoi creditori, per
la parte in cui la normativa oggetto della causa principale prevede, con
l’introduzione del sistema della riserva di manodopera, una riduzione della
retribuzione dei lavoratori interessati e una riduzione o anche la soppressione
dell’indennità di licenziamento a cui avrebbero altrimenti avuto diritto, può
incidere sulla natura o sulla portata delle misure di protezione
dell’occupazione, ma non può costituire di per sé un giustificato obiettivo, ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che giustifichi
una differenza di trattamento basata sull’età.
37 Infatti,
un contesto nazionale caratterizzato da una crisi economica acuta non può
autorizzare uno Stato membro a privare di effetto utile la suddetta
disposizione fondandosi esclusivamente su un obiettivo diverso da quello in
materia di politica sociale e del lavoro menzionato da quest’ultima per
giustificare una siffatta disparità di trattamento (v., per analogia, sentenza
del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15,
EU:C:2016:972, punto 106).
38 Ciò
premesso, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue
conclusioni, risulta che l’introduzione, da parte della legge 4024/2011, del
regime della riserva di manodopera, attuato nell’ambito dei vincoli di bilancio
ai quali la Repubblica ellenica era soggetta, risponde a giustificati obiettivi
di politica del lavoro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2000/78.
39 Così,
da un lato, la scelta di inserire i lavoratori interessati in un tale regime piuttosto
che licenziarli mira a promuovere un elevato livello di occupazione che,
conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE e all’articolo
9 TFUE, è uno degli obiettivi perseguiti dall’Unione (v., in tal senso,
sentenze del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa, C‑411/05,
EU:C:2007:604, punto 64, e del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18,
EU:C:2020:272, punto 36)
40 Dall’altro
lato, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che la finalità consistente
nello stabilire un equilibrio strutturale in ragione dell’età tra giovani
funzionari e funzionari più anziani al fine, in particolare, di favorire
l’assunzione e la promozione dei giovani, può costituire un giustificato
obiettivo di politica del lavoro e di mercato del lavoro (v., in tal senso,
sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10
e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 50, nonché del 2 aprile 2020, Comune di
Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 38).
41 A
tal riguardo, se è vero che il programma di riduzione delle spese pubbliche non
mira a favorire l’assunzione nel settore pubblico in senso ampio, resta il
fatto che il regime della riserva di manodopera destinato ai lavoratori
prossimi al pensionamento, nell’ambito di tale programma, ha segnatamente
potuto evitare l’eventuale licenziamento di lavoratori più giovani in tale
settore.
42 Da
quanto precede risulta che, sebbene il regime della riserva di manodopera
rientri in una politica di bilancio, esso persegue altresì finalità rientranti
nella politica del lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2000/78, in linea di principio idonee a giustificare obiettivamente e
ragionevolmente una disparità di trattamento fondata sull’età.
43 Occorre
ancora verificare, conformemente al tenore letterale di detta disposizione, se
i mezzi impiegati per il conseguimento di tali finalità siano «appropriati e
necessari».
44 A
tal riguardo, è giocoforza constatare che il regime della riserva di manodopera
deve essere considerato un mezzo appropriato per raggiungere gli obiettivi di
politica del lavoro individuati. Infatti, da un lato, la scelta di non
licenziare, bensì di mantenere i lavoratori prossimi al pensionamento
all’interno del settore pubblico in senso ampio, loro datore di lavoro,
contribuisce manifestamente alla promozione di un elevato livello di
occupazione. Dall’altro lato, poiché l’introduzione di tale regime ha
consentito, in particolare, di evitare il licenziamento non solo di lavoratori
prossimi al pensionamento, ma anche di lavoratori più giovani, essa ha
contribuito a garantire una ripartizione delle fasce di età globalmente
equilibrata all’interno del suddetto settore.
45 Per
quanto riguarda il carattere necessario del provvedimento adottato per
raggiungere gli obiettivi di politica del lavoro di cui trattasi, occorre
ricordare che spetta alle autorità competenti degli Stati membri trovare un
giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (sentenza del 2 aprile 2020,
Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 43 e giurisprudenza ivi
citata). Ciò comporta, in particolare, che detto provvedimento deve consentire
di raggiungere tali obiettivi senza arrecare un pregiudizio eccessivo agli
interessi legittimi dei lavoratori di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
del 12 ottobre 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 32).
46 Inoltre,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, il
divieto di discriminazione in ragione dell’età deve essere letto alla luce del
diritto di lavorare riconosciuto all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne risulta che una particolare
attenzione deve essere riservata alla partecipazione dei lavoratori anziani
alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e
sociale. Il mantenimento di queste persone nella vita attiva favorisce
segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse rappresentato
dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in
considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza
del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e
giurisprudenza ivi citata).
47 Pertanto,
occorre stabilire se il legislatore nazionale, nell’esercizio dell’ampio
margine di discrezionalità di cui dispone in materia di politica sociale e di
occupazione, abbia cercato di raggiungere gli obiettivi perseguiti, di cui
beneficiano in particolare i lavoratori più giovani nonché, con il mantenimento
di un elevato livello di occupazione, gli enti del settore pubblico che, in un
contesto di vincoli di bilancio, possono continuare a garantire la loro
funzione e la loro efficacia, senza arrecare un eccessivo pregiudizio agli
interessi dei lavoratori che sono stati assoggettati al regime della riserva di
manodopera.
48 A
tale titolo, occorre rilevare, in primo luogo, che se il collocamento in tale
regime comporta una diminuzione rilevante di retribuzione e la perdita di una
possibilità di avanzamento per i lavoratori interessati, questi ultimi sono
soggetti a quest’ultimo per un periodo relativamente breve, ossia per un
massimo di 24 mesi, al termine del quale essi beneficiano di una pensione a
tasso intero, circostanza che costituisce la condizione fondamentale per
l’ammissibilità a detto regime.
49 Inoltre,
tenuto conto dell’imminente percezione di tale pensione a tasso intero, la
riduzione, o addirittura la soppressione, dell’indennità di licenziamento alla
quale detti lavoratori avrebbero potuto aver diritto al momento della
cessazione del loro rapporto di lavoro non appare irragionevole, tenuto conto
del contesto economico che ha dato luogo alla normativa di cui trattasi nella
causa principale (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑515/13,
EU:C:2015:115, punto 27).
50 In
secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il collocamento dei
lavoratori interessati in regime di riserva di manodopera è accompagnato da
misure di tutela di questi ultimi che hanno l’effetto di attenuare gli effetti
sfavorevoli di tale regime. Tali misure sono riportate nella terza questione,
lettera a), proposta dal giudice del rinvio e comprendono la possibilità, a
determinate condizioni, di trovare un altro impiego, nel settore privato, o
esercitare la libera professione senza perdere il diritto a percepire la
retribuzione relativa al suddetto regime, l’obbligo dell’ente pubblico datore
di lavoro o, in mancanza, dell’agenzia nazionale di collocamento della forza
lavoro, di versare all’ente assicurativo interessato, fino al momento del
pensionamento, i contributi previdenziali del datore di lavoro e del dipendente
sulla base della retribuzione precedente di quest’ultimo, la deroga al regime
di riserva di manodopera per i gruppi sociali vulnerabili che necessitano di
protezione, la possibilità di trasferire detto personale verso altri impieghi
vacanti del settore pubblico, nonché l’adozione di provvedimenti per il
rimborso dei mutui immobiliari ottenuti dal personale in questione.
51 Ne
consegue che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non
sembra pregiudicare in modo eccessivo i legittimi interessi dei lavoratori di
cui trattasi. Pertanto, essa non eccede, in un contesto caratterizzato da una
crisi economica acuta, quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di
politica del lavoro perseguiti dal legislatore nazionale.
52 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni poste dichiarando che l’articolo 2 e l’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a
una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori del settore pubblico
che soddisfano, nel corso di un determinato periodo, le condizioni per
percepire una pensione a tasso intero sono collocati in un regime di riserva di
manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro, il che comporta
una riduzione della loro retribuzione, una perdita del loro eventuale
avanzamento di carriera, nonché una riduzione, o addirittura la soppressione,
dell’indennità di licenziamento alla quale avrebbero avuto diritto al momento
della cessazione del loro rapporto di lavoro, purché tale normativa persegua un
giustificato obiettivo di politica del lavoro e i mezzi per il conseguimento di
tale obiettivo siano appropriati e necessari.
Sulle
spese
53 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo
2 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati
nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i
lavoratori del settore pubblico che soddisfano, nel corso di un determinato
periodo, le condizioni per percepire una pensione a tasso intero sono collocati
in un regime di riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto
di lavoro, il che comporta una riduzione della loro retribuzione, una perdita
del loro eventuale avanzamento di carriera, nonché una riduzione, o addirittura
la soppressione, dell’indennità di licenziamento alla quale avrebbero avuto
diritto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro, purché tale
normativa persegua un giustificato obiettivo di politica del lavoro e i mezzi
per il conseguimento di tale obiettivo siano appropriati e necessari.
Firme
* Lingua processuale: il
greco.