SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)
17 marzo
2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Articolo 288 TFUE – Direttiva 2001/82/CE –
Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari – Articoli 58, 59 e
61 – Informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui
confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali
veterinari – Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue
ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio – Normativa
nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due
lingue ufficiali dello Stato membro – Giudice nazionale chiamato a
pronunciarsi su un ricorso diretto a dichiarare che lo Stato membro non ha
recepito correttamente la direttiva 2001/82/CE e che le autorità competenti
devono modificare la normativa nazionale»
Nella
causa C‑64/20,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dall’Ard-Chúirt (Alta
Corte, Irlanda), con decisione del 20 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il
6 febbraio 2020, nel procedimento
UH
contro
An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara,
Éire,
An tArd-Aighne,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta
da J.-C. Bonichot, presidente di sezione,
L. Bay Larsen, C. Toader,
M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
UH, da D. Mac Cárthaigh, abhcóide,
e S. Ó Tuathail, abhcóide sinsir;
– per
l’Irlanda, da M. Browne, M. Teahan e
A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da C. Ó hOisín,
abhcóide sinsir, e T. O’Malley, abhcóide;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità
di agente;
– per
la Commissione europea, da C. Cunniffe, L. Haasbeek e F. Erlbacher, in
qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
288 TFUE, nonché dell’articolo 58, paragrafo 4, dell’articolo 59,
paragrafo 3, e dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU 2001, L 311,
pag. 1), come modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 58) (in
prosieguo: la «direttiva 2001/82»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UH, da un lato,
e l’Aire Talmhaíochta, Bia agus
Mara (Ministro dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari marittimi,
Irlanda), l’Éire (Irlanda) e l’Ard-Aighne
(Procuratore generale, Irlanda), dall’altro, in merito alla compatibilità con i
requisiti linguistici previsti dalla direttiva 2001/82 della normativa
irlandese riguardante l’etichettatura e il foglietto illustrativo dei
medicinali veterinari.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
Direttiva
2001/82
3 Il
titolo V della direttiva 2001/82, intitolato «Etichettatura e foglietto
illustrativo», comprende in particolare gli articoli 58, 59 e 61 della stessa.
4 L’articolo
58 di detta direttiva, ai paragrafi 1 e 4, dispone quanto segue:
«1. Salvo
il caso dei medicinali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, l’autorità
competente approva i confezionamenti primari e i confezionamenti esterni dei
medicinali veterinari. I confezionamenti recano in caratteri leggibili le
seguenti informazioni conformi ai dati e ai documenti forniti a norma degli
articoli da 12 a 13 quinquies, e al riassunto delle caratteristiche del
prodotto:
a) la
denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica.
Quando il medicinale contiene un’unica sostanza attiva e porta un nome di
fantasia, deve figurare la denominazione comune;
b) la
composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unità
posologica o in relazione alla forma di somministrazione, per un dato volume o
peso, fornita utilizzando la denominazione comune;
c) il numero del
lotto di fabbricazione;
d) il numero
dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
e) il nome o la
denominazione sociale e il domicilio o la sede sociale del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed eventualmente del
rappresentante del titolare da questo designato;
f) le specie
animali cui il medicinale veterinario è destinato, il modo di somministrazione
e, se necessario, la via di somministrazione. È previsto uno spazio per
l’indicazione della posologia prescritta;
g) il tempo
d’attesa per i medicinali veterinari da somministrare a specie destinate alla
produzione di alimenti, per tutte le specie e i diversi alimenti interessati
(carne e frattaglie, uova, latte, miele), anche qualora il tempo d’attesa sia
pari a zero;
h) la data di
scadenza in linguaggio corrente;
i) le
precauzioni particolari di conservazione da prendere, se necessario;
j) precauzioni
specifiche per l’eliminazione dei medicinali veterinari inutilizzati o dei
rifiuti derivanti da medicinali veterinari, se del caso, nonché un riferimento
agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
k) le
informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, se necessario;
l) la dicitura
“per uso veterinario”, oppure per i medicinali di cui all’articolo 67, la
dicitura “per uso veterinario — da vendere solo su prescrizione
veterinaria”.
(...)
4. Le
informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da f) a l), sono indicate tanto
sull’imballaggio esterno, quanto sul recipiente dei medicinali nella lingua o
nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».
5 Ai
sensi dell’articolo 59 della direttiva 2001/82:
«1. Quando
si tratta di fiale, le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 1,
figurano sul confezionamento esterno. Sui confezionamenti primari sono invece
necessarie soltanto le seguenti informazioni:
– denominazione
del medicinale veterinario,
– quantità
delle sostanze attive,
– via
di somministrazione,
– numero
del lotto di fabbricazione;
– data
di scadenza,
– dicitura
“per uso veterinario”.
2. Per
quanto riguarda i confezionamenti primari di piccole dimensioni che non siano
fiale, che contengono una sola dose d’impiego e sui quali è impossibile far
figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, le prescrizioni di cui
all’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano soltanto al confezionamento
esterno.
3. Le
informazioni di cui al paragrafo 1, terzo e sesto trattino, sono indicate tanto
sul confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali
nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».
6 L’articolo
61, paragrafo 1, di tale direttiva prevede:
«È
obbligatorio includere un foglietto illustrativo nella confezione di medicinali
veterinari, a meno che tutte le informazioni prescritte dal presente articolo
figurino sul confezionamento primario e sui confezionamenti esterni. Gli Stati
membri prendono tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni
riportate sul foglietto illustrativo riguardino unicamente il medicinale
veterinario nella cui confezione esso è contenuto. Il foglietto illustrativo è
redatto in termini comprensibili per il grande pubblico e nella lingua o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in
commercio».
7 Le
informazioni che devono figurare in tale foglietto illustrativo sono elencate
all’articolo 61, paragrafo 2, lettere da a) a i), di detta direttiva.
Regolamento
(UE) 2019/6
8 I
considerando 52, 53 e 96 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che
abroga la direttiva 2001/82 (GU 2019, L 4, pag. 43), così recitano:
«(52) Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi e aumentare al massimo la disponibilità di
medicinali veterinari negli Stati membri è opportuno stabilire norme
semplificate sulle modalità di confezionamento e di etichettatura. Le
informazioni fornite nel testo dovrebbero essere ridotte (...). È opportuno
fare attenzione affinché queste norme non compromettano la salute pubblica o la
sanità animale o la sicurezza ambientale.
(53) Dovrebbe
essere possibile per gli Stati membri scegliere la lingua del testo utilizzato
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell’etichetta e nel
foglietto illustrativo dei medicinali veterinari autorizzati sul loro
territorio.
(...)
(96) Tenuto
conto delle principali modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme
vigenti e allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno, un
regolamento è lo strumento giuridico appropriato per sostituire la direttiva
2001/82/CE, al fine di stabilire norme chiare, dettagliate e direttamente
applicabili. Un regolamento garantisce, inoltre, che le prescrizioni giuridiche
siano attuate contemporaneamente e in maniera armonizzata in tutta l’Unione».
9 L’articolo
7 di tale regolamento, rubricato «Lingue», così dispone:
«1. La
lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle
informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o
le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo
a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro.
2. I
medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue».
10 L’articolo
149, primo comma, di detto regolamento recita:
«La
direttiva 2001/82/CE è abrogata».
11 Ai
sensi dell’articolo 160 del medesimo regolamento, intitolato «Entrata in vigore
e applicazione»:
«Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si
applica a decorrere dal 28 gennaio 2022».
Diritto
irlandese
12 La
direttiva 2001/82 è stata recepita nell’ordinamento giuridico irlandese dalle Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe), 2007 (I.R. Uimh
144 del 2007) [regolamento del 2007 delle Comunità europee (medicinali
veterinari) (S.I. n. 144/2007)], e successivamente, dopo l’abrogazione di
tale regolamento, dalle Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2), 2007
(I.R. Uimh. 786 del 2007) [regolamento del 2007
delle Comunità europee (medicinali veterinari) (n. 2) (S.I. n. 786/2007)].
13 Quest’ultimo
regolamento prevede che le informazioni che devono figurare sui confezionamenti
esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei
medicinali veterinari «sono redatte in lingua inglese o irlandese».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
14 Il
ricorrente nel procedimento principale è un cittadino irlandese di madrelingua
irlandese, originario della Gaeltacht di Galway
(regione di Galway, Irlanda). Parla irlandese a casa e al lavoro. Egli svolge
tutte le sue attività ufficiali in lingua irlandese, nei limiti in cui le
risorse siano disponibili a tal fine. Possiede un cane, e per questo ha bisogno
di medicinali veterinari. Egli lamenta che le informazioni accluse ai
medicinali veterinari sono redatte esclusivamente in lingua inglese e non, come
impone la direttiva 2001/82, nelle due lingue ufficiali dell’Irlanda, vale a
dire le lingue inglese e irlandese.
15 A
seguito di uno scambio di corrispondenza tra le parti nel procedimento
principale, il 14 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha
presentato dinanzi all’Ard-Chúirt (Alta Corte,
Irlanda) una richiesta diretta ad ottenere l’autorizzazione a proporre un
ricorso giurisdizionale («judicial review»)
riguardante il recepimento non corretto, da parte del Ministro
dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e degli Affari marittimi, della direttiva
2001/82 alla luce dei requisiti linguistici previsti da tale direttiva. Tale
autorizzazione gli è stata concessa e la causa è stata trattata dinanzi al
giudice del rinvio in data 24 e 25 luglio 2018.
16 Il
ricorrente nel procedimento principale ha chiesto a tale giudice, in
particolare, di constatare il recepimento non corretto della direttiva 2001/82
nell’ordinamento giuridico irlandese nonché l’obbligo per l’Irlanda di
modificare la propria normativa nazionale affinché le informazioni previste da
tale direttiva siano redatte nelle due lingue ufficiali dello Stato, vale a
dire sia in lingua inglese che in lingua irlandese, per i medicinali veterinari
immessi in commercio nello Stato, con la precisazione che le due versioni
linguistiche devono avere lo stesso carattere tipografico, accordando
chiaramente priorità alla versione in lingua irlandese, poiché si tratta della
lingua nazionale e della prima lingua ufficiale.
17 Dopo
avere accertato, il 26 luglio 2019, l’interesse ad agire del ricorrente nel
procedimento principale, in quanto le disposizioni della direttiva 2001/82 in
materia linguistica erano chiare, precise e incondizionate, e constatato che la
normativa nazionale non era conforme a tali disposizioni, il giudice del rinvio
ha tuttavia osservato che, a decorrere dal 28 gennaio 2022, data di entrata in
vigore del regolamento 2019/6, conformemente all’articolo 160 di quest’ultimo,
le informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui
confezionamenti interni e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari
potranno essere redatte in lingua inglese o in lingua irlandese. Detto giudice
si è quindi chiesto se, nonostante la violazione del diritto dell’Unione nel
caso di specie, esso disponga di un potere discrezionale che gli consenta, se
opportuno, di non accogliere le conclusioni del ricorso, allo stesso modo in
cui un giudice nazionale è autorizzato a fare in caso di violazione del diritto
nazionale, e ha invitato le parti nel procedimento principale a formulare
osservazioni in proposito.
18 Il
ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che un siffatto potere
discrezionale non può essere ammesso in caso di violazione del diritto
dell’Unione, in ragione dei principi dell’effetto diretto e del primato, del
diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e del rispetto dello Stato
di diritto.
19 L’Aire
Talmhaíochta, Bia agus
Mara, Éire (Ministro dell’Agricoltura,
dell’Alimentazione e degli Affari marittimi, Irlanda), l’Éire
(Irlanda) e l’Ard-Aighne (Procuratore generale,
Irlanda), convenuti nel procedimento principale, hanno invece ricordato che,
anche quando un ricorrente contesta con successo la decisione di un’autorità
pubblica mediante un controllo giurisdizionale, il giudice adito può,
discrezionalmente, negare la concessione dei provvedimenti richiesti da tale
ricorrente in considerazione di talune circostanze, quali l’assenza di utilità
dei provvedimenti o l’esistenza di un pregiudizio per i terzi.
20 Orbene,
nel caso di specie, il beneficio che il ricorrente nel procedimento principale
potrebbe trarre dai provvedimenti richiesti sarebbe molto limitato a causa
dell’entrata in vigore del regolamento 2019/6 a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Inoltre, la concessione di tali provvedimenti potrebbe indurre i fornitori e i
distributori di medicinali veterinari a ritirarsi dal mercato irlandese, tenuto
conto dei vincoli che implica l’obbligo di redigere le informazioni nelle
lingue inglese e irlandese, il che comporterebbe gravi conseguenze sulla salute
degli animali nonché sulla situazione economica e sociale.
21 Alla
luce degli argomenti in tal modo presentati dinanzi ad esso, il giudice del
rinvio desidera verificare che il diniego di concedere i provvedimenti
richiesti dal ricorrente nel procedimento principale non leda il diritto
dell’Unione.
22 In
tale contesto, l’Ard-Chúirt (Alta Corte) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se un
giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di
un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto
nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dell’Unione
europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i
fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale
e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori
di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del
diritto nazionale.
2) Se il
principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione sia pregiudicato ove il
giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel
presente procedimento in ragione dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del
[regolamento 2019/6] (la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022),
nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale
non aveva dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 61, paragrafo 1,
all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva
2001/82, secondo il quale l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali
veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro,
vale a dire, in Irlanda, in [lingua inglese e in lingua irlandese]».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
ricevibilità
23 Nelle
loro osservazioni scritte, l’Irlanda e il governo polacco contestano la
ricevibilità delle questioni pregiudiziali.
24 L’Irlanda
sostiene, da un lato, di avere debitamente recepito le disposizioni della
direttiva 2001/82 di cui trattasi nel procedimento principale, il cui testo
sarebbe equivoco, cosicché la decisione di tale Stato membro di attuarle in modo
da consentire l’uso soltanto di una delle sue lingue ufficiali rientrerebbe nel
suo margine di discrezionalità.
25 Dall’altro,
dalla finalità espressa di tale direttiva risulterebbe che i diritti che ne
derivano costituiscono non già diritti linguistici o culturali, ma piuttosto
diritti concernenti l’accesso all’informazione sui medicinali veterinari. Tali
diritti sarebbero violati soltanto se un consumatore fosse in possesso di un
confezionamento o di un’etichettatura che egli non possa comprendere appieno.
Orbene, il ricorrente nel procedimento principale non lamenta di essersi
imbattuto in un confezionamento o in un’etichettatura che non poteva
comprendere appieno.
26 Secondo
il governo polacco, il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di
concedere provvedimenti consistenti nell’ordinare alle autorità nazionali
competenti di modificare il diritto nazionale al fine di renderlo conforme al
diritto dell’Unione. In ogni caso, il ricorso principale non potrebbe essere
accolto. Infatti, anche supponendo che il diritto di disporre delle
informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in lingua irlandese
discenda da disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della
direttiva 2001/82, non si tratterebbe, tenuto conto della sua natura, di un
diritto invocabile nei confronti delle autorità irlandesi. L’obbligo di
etichettare tali prodotti in lingua irlandese graverebbe su soggetti privati,
vale a dire i produttori e i distributori di tali prodotti, nei confronti dei
quali il ricorrente non può invocare le disposizioni di una direttiva.
27 In
proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue
conclusioni, gli argomenti avanzati sia dall’Irlanda sia dal governo polacco si
riferiscono al merito del ricorso principale. Orbene, gli elementi che si
riferiscono ad aspetti di merito di un ricorso non sono in alcun modo idonei ad
incidere sulla ricevibilità delle questioni poste [v., in tal senso, sentenza
del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare
della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18,
EU:C:2019:982, punto 111].
28 Peraltro,
secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative
all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria
responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, sono
assistite da una presunzione di rilevanza (sentenza del 2 febbraio 2021,
Consob, C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 29). Tale presunzione di rilevanza
può essere superata soltanto dall’eventualità che, alla fine, il ricorrente
rimanga soccombente nella controversia di cui è investito il giudice nazionale,
in particolare sulla base di un’interpretazione del diritto dell’Unione
adottata dalla Corte.
29 Alla
luce di quanto precede, le questioni pregiudiziali devono essere dichiarate
ricevibili.
Nel
merito
30 Con
le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 288 TFUE debba essere
interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale, nell’ambito
di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno, constati che lo
Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo di
recepire correttamente la direttiva 2001/82, rifiuti di adottare, per il motivo
che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento 2019/6, che
abroga tale direttiva e sarà applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022, una
dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha
correttamente recepito detta direttiva ed è tenuto a rimediarvi.
31 A
tale riguardo, occorre ricordare che l’obbligo per gli Stati membri, derivante
da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima così come
il loro dovere, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo
288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a
garantire l’adempimento di tale obbligo s’impongono a tutte le autorità degli
Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle
giurisdizionali (sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14,
EU:C:2016:278, punto 30 e giurisprudenza citata; del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810, punto 57,
nonché del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 49).
32 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il diritto irlandese
consente ai singoli di ottenere una dichiarazione giurisdizionale secondo la
quale l’Irlanda non ha correttamente recepito una direttiva dell’Unione ed è
tenuta a procedere al suo recepimento, ma lascia ai giudici nazionali la
possibilità di rifiutare di effettuare una siffatta dichiarazione, per i motivi
stabiliti da tale diritto.
33 A
tale proposito occorre tuttavia ricordare che, poiché il giudice del rinvio ha
constatato il recepimento non corretto della direttiva 2001/82, esso deve
adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire che il
risultato prescritto da tale direttiva sia raggiunto (v., in tal senso,
sentenza del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a.,
C‑72/95, EU:C:1996:404, punto 55).
34 La
circostanza che la normativa irlandese risulti già ad oggi compatibile con il
regolamento 2019/6, che si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, non può
mettere in discussione l’accertamento dell’incompatibilità di tale normativa
con il diritto dell’Unione fino a tale data né può, a fortiori, giustificare
una siffatta incompatibilità.
35 Infatti,
fino al momento dell’abrogazione della direttiva 2001/82 da parte di tale
regolamento, le disposizioni di quest’ultima conservano il loro carattere
vincolante finché la Corte non ne abbia dichiarato l’invalidità (v., in tal
senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Granaria, 101/78, EU:C:1979:38, punto 5 e
del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e
227/88, EU:C:1989:337, punto 64).
36 Quindi,
soltanto la Corte può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di
certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria degli effetti di
una norma di diritto dell’Unione rispetto al diritto nazionale con essa in
contrasto (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Association France
Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 33 e giurisprudenza
citata).
37 In
tali circostanze, l’articolo 288 TFUE osta a che un giudice nazionale
possa prescindere dall’obbligo posto a carico dello Stato membro al quale
appartiene di recepire una direttiva in ragione del carattere asseritamente
sproporzionato di tale recepimento, in quanto quest’ultimo potrebbe risultare
costoso o inutile a causa della futura applicazione di un regolamento destinato
a sostituire tale direttiva e con il quale il diritto di tale Stato membro è
pienamente compatibile.
38 Ne
consegue che, in forza dell’articolo 288 TFUE, il giudice del rinvio, che
ha constatato l’incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva
2001/82, è tenuto ad accogliere la domanda diretta a far dichiarare
l’esistenza, per l’Irlanda, di un obbligo di rimediare al recepimento non
corretto di tale direttiva.
39 Da
tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 288 TFUE
dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale,
nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno,
constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo
di recepire correttamente la direttiva 2001/82, rifiuti di adottare, per il
motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento 2019/6,
che abroga tale direttiva e sarà applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022,
una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha
correttamente recepito detta direttiva ed è tenuto a rimediarvi.
Sulle
spese
40 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo
288 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice
nazionale il quale, nell’ambito di un procedimento previsto a tal fine dal
diritto interno, constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha
adempiuto il proprio obbligo di recepire correttamente la direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dalla direttiva
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, rifiuti di
adottare, per il motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva
2001/82 – regolamento che abroga tale direttiva e che sarà applicabile a
decorrere dal 28 gennaio 2022 – una dichiarazione giurisdizionale secondo
la quale tale Stato membro non ha correttamente recepito detta direttiva ed è
tenuto a rimediarvi.
Firme
* Lingua processuale:
l’irlandese.