SENTENZA DELLA CORTE (Seconda
Sezione)
3 giugno
2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –
Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione
fondata sull’età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di
età per l’accesso alla professione di notaio – Giustificazione»
Nella
causa C‑914/19,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del
19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2019, nel
procedimento
Ministero
della Giustizia
contro
GN,
nei
confronti di:
HM,
JL,
JJ,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta
da A. Arabadjiev (relatore), presidente di
sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e
I. Ziemele, giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
GN, da A. Police, G. Schettino e F. Ferraro, avvocati;
– per
il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
F. Varrone e G. Santini, avvocati dello Stato;
– per
il governo tedesco, da M. Hellmann e J. Möller, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann,
in qualità di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
10 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché
dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303,
pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero
della Giustizia (Italia) e GN in merito alla fissazione, con decreto del
direttore generale di tale Ministero, del 21 aprile 2016, che ha indetto un
concorso per esami a 500 posti di notaio, di un limite di 50 anni di età per la
partecipazione a tale concorso.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 Il
considerando 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente:
«La
carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce
l’importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la
necessità di intraprendere azioni appropriate per l’integrazione sociale ed
economica degli anziani e dei disabili».
4 Ai
sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne
l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli
Stati membri il principio della parità di trattamento».
5 L’articolo
2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede:
«1. Ai
fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
(…)».
6 L’articolo
3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 così precisa:
«Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente
dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché
alla promozione;
(...)».
7 L’articolo
6 di tale direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento
collegate all’età», al paragrafo 1 così dispone:
«Fatto
salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le
disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione
laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito
del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione
professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano
appropriati e necessari.
Tali
disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la
definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i
lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione
di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di
lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi
all’occupazione;
c) la fissazione
di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione
richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo
di lavoro prima del pensionamento».
Diritto
italiano
8 L’articolo
1 della legge del 6 agosto 1926, n. 1365 – Norme per il conferimento
dei posti notarili (GURI n. 192, del 19 agosto 1926), nella versione
applicabile ai fatti del procedimento principale (in
prosieguo: la “legge n. 1365/1926”), è così formulato:
«I notai
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in seguito a concorso
per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all’anno, per quel numero
di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.
(...)
Per
l’ammissione al concorso gli aspiranti devono:
(...)
b) non aver
compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di
concorso;
(...)».
9 L’articolo
7 della legge 1365/1926, così dispone:
«I
notari in esercizio sono dispensati dall’ufficio al compimento del
settantacinquesimo anno di età, con decreto del Presidente della Repubblica».
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
10 Con
decreto 21 aprile 2016, il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per
esami a 500 posti di notaio. Tale decreto ha fissato a 50 anni il limite di età
per poter partecipare a detto concorso, conformemente all’articolo 1 della
legge n. 1365/1926.
11 GN
ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Italia) il suddetto decreto con il quale era stata esclusa dalle prove scritte
per aver raggiunto 50 anni di età alla data del bando di concorso.
12 Tale
giudice ha adottato una misura cautelare con la quale GN è stata ammessa a
partecipare al concorso. GN ha superato tutte le prove di detto concorso.
13 Con
sentenza del 28 novembre 2019 lo stesso giudice ha dichiarato improcedibile il summenzionato ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
in considerazione del superamento da parte di GN delle prove del concorso.
14 Il
Ministero della Giustizia ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di
Stato (Italia), giudice del rinvio, ritenendo che il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio avrebbe dovuto respingere nel merito il ricorso proposto
da GN e non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al superamento, da parte di
quest’ultima, delle prove del concorso in questione.
15 Il
giudice del rinvio ritiene che il Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio avrebbe dovuto dichiarare ricevibile il ricorso proposto da GN avverso il
decreto del 21 aprile 2016 nella parte in cui fissa a 50 anni il limite di età
per poter partecipare al concorso per accedere alla professione di notaio. Esso
ritiene, inoltre, che tale limite di età sia conforme alla normativa nazionale
in vigore, ossia l’articolo 1 della legge n. 1365/1926. Il Consiglio di
Stato nutre, tuttavia, dubbi circa la compatibilità di tale disposizione con la
direttiva 2000/78, cosicché sarebbe necessario interrogare la Corte ai fini
della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.
16 Secondo
tale giudice, si pone in particolare la questione se detta disposizione possa
essere considerata giustificata alla luce degli obiettivi invocati dinanzi ad
esso dal Ministero della Giustizia, volti a garantire la stabilità dell’esercizio
della professione di notaio per un lasso di tempo significativo, senza gravare
sull’equilibrio finanziario del regime previdenziale di tale professione,
impedendo ai soggetti prossimi all’età pensionabile di accedervi.
17 In
tale contesto il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se
l’articolo 21 della [Carta], l’articolo 10 TFUE e l’articolo 6 della
direttiva [2000/78], nella parte in cui vietano discriminazioni in base all’età
nell’accesso all’occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un
limite di età all’accesso alla professione di notaio».
Sulla
questione pregiudiziale
18 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21
della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere
interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50
anni il limite di età per poter partecipare al concorso per accedere alla
professione di notaio.
19 Occorre,
anzitutto, ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata,
segnatamente, sull’età è stato recepito nell’articolo 21 della Carta e che tale
divieto è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro (sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano
Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 39 e
giurisprudenza ivi citata).
20 Pertanto,
al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre, in primo luogo,
verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri
nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e contenga una disparità di
trattamento fondata sull’età. Se così fosse, occorre
verificare, in secondo luogo, se tale disparità di trattamento possa
essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.
21 Per
quanto concerne, in primo luogo, la questione se la normativa in discussione
nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva
2000/78, si evince tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e
dalla finalità di tale direttiva che quest’ultima mira a stabilire un quadro
generale per garantire a chiunque la parità di trattamento «in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», assicurando una protezione efficace
contro le discriminazioni basate su uno dei motivi indicati nel suo articolo 1,
tra i quali figura l’età (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13,
EU:C:2014:2371, paragrafo 28 e giurisprudenza ivi citata).
22 Inoltre,
dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva risulta
segnatamente che, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, essa si
applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato,
compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene in particolare
alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione,
indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia
professionale.
23 Orbene,
prevedendo che solo i candidati di età inferiore a 50 anni alla data del bando
di concorso possano partecipare al concorso per l’accesso alla professione di
notaio, l’articolo 1 della legge n. 1365/1926 incide sulle condizioni di
assunzione in tale ambito lavorativo. Si deve pertanto considerare che la
normativa di cui trattasi nel procedimento principale stabilisca norme relative
alle condizioni di assunzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera
a), della direttiva 2000/78.
24 Pertanto,
la normativa oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva 2000/78.
25 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la normativa controversa nel
procedimento principale instauri una disparità di trattamento fondata sull’età
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre
ricordare che, ai fini di tale disposizione, per «principio della parità di
trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima
direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che,
ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo 2, sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1 della direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di
un’altra che si trova in una situazione analoga (sentenza del 12 gennaio 2010,
Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
26 Nella
fattispecie, l’applicazione dell’articolo 1 della legge n. 1365/1926 ha
come conseguenza che, per il solo fatto di aver raggiunto i 50 anni di età,
alcune persone sono trattate meno favorevolmente di altre che si trovano in
situazioni analoghe. Una disposizione siffatta comporta quindi una disparità di
trattamento fondata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.
27 Ne
consegue che occorre, in terzo luogo, verificare se tale disparità di
trattamento sia o meno giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, di
detta direttiva.
28 Occorre
rilevare che il primo comma di tale disposizione enuncia che una disparità di
trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione laddove sia
oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di
politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i
mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
29 L’articolo
6, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e c), della direttiva 2000/78 precisa
altresì che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare,
da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione
per i giovani, al fine di favorirne l’inserimento professionale, o, dall’altro,
la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulla formazione
richiesta per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo
di lavoro prima del pensionamento.
30 Si
deve altresì ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di
discrezionalità non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra
altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella
definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine
discrezionale non può avere l’effetto di svuotare di contenuto l’attuazione del
principio di non discriminazione in ragione dell’età (sentenza del 12 ottobre
2010, Ingeniørforeningen i Danmark,
C‑499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
31 Nel
caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la legge
n. 1365/1926 non precisa l’obiettivo da essa perseguito con il suo
articolo 1, che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al
concorso per l’accesso alla professione di notaio. Nelle sue osservazioni
scritte, il governo italiano sostiene che la normativa nazionale di cui
trattasi nel procedimento principale persegue tre obiettivi, vale a dire,
anzitutto, garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio
per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da
salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale, inoltre, proteggere
il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado
di professionalità e, infine, agevolare il ricambio generazionale e il
ringiovanimento del notariato.
32 A
tale riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che non si può dedurre
dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 che la mancanza di
precisione, della normativa di cui trattasi, riguardo allo scopo perseguito
abbia la conseguenza di escludere automaticamente che essa possa essere
giustificata ai sensi di detta disposizione. In mancanza di una tale
precisione, è importante che altri elementi, attinenti al contesto generale
della misura interessata, consentano di individuare l’obiettivo sotteso a
quest’ultima ai fini dell’esercizio di un controllo giurisdizionale quanto alla
sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per
realizzare tale obiettivo (v. sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, e
punto 39). Peraltro, l’invocazione simultanea di più obiettivi, legati gli uni
agli altri o classificati per ordine d’importanza, non costituisce un ostacolo
all’esistenza di una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 2000/78 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18,
EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
33 Per
quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo di garantire la stabilità
dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo
prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del regime
previdenziale, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c),
consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulla
necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. Orbene,
quanto alla preservazione del regime previdenziale dei notai, dal fascicolo
sottoposto alla Corte risulta che, in forza dell’articolo 10 del regolamento
relativo all’attività di previdenza sociale e di solidarietà della Cassa
Nazionale del Notariato (Italia), che gestisce tale regime, il diritto al versamento
di una pensione per i notai che cessino la loro attività all’età massima
consentita per esercitare tale professione, ossia 75 anni ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 1365/1926, è subordinato all’aver
esercitato tale professione per 20 anni. Come rilevato dalla Commissione
europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto a pensione di cui godono i
notai, in forza di tale regolamento, non sembra essere in relazione con il
limite di 50 anni di età, fissato dall’articolo 1 di detta legge, per l’ammissione
a partecipare al concorso, ma sembra essere collegato a una durata minima di
esercizio della professione. Le condizioni imposte da detta cassa per
preservare la sostenibilità del regime di previdenza sociale dei notai
risultano quindi indipendenti da tale limite di età, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare.
34 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la necessità di proteggere il buon
funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato livello di
professionalità, occorre rilevare che, è vero che l’articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2000/78 consente la fissazione di un’età massima
per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro
in questione.
35 A
tal riguardo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, conformemente alla
normativa nazionale, il candidato al concorso notarile deve essere laureato in
giurisprudenza ed avere effettuato una pratica notarile di 18 mesi, la quale
serve come strumento ordinario di iniziazione al compito di notaio, in quanto
tutti i candidati che abbiano superato il concorso notarile sono considerati
atti a esercitare la professione di notaio dopo aver espletato un periodo di
tirocinio obbligatorio di 120 giorni. Ne consegue – fatta salva la
verifica al riguardo da parte del giudice del rinvio – che il limite di 50
anni di età fissato dall’articolo 1 della legge n. 1365/1926 non appare
riguardare l’obiettivo menzionato al punto precedente.
36 In
terzo luogo, quanto all’obiettivo consistente nell’agevolare il ricambio
generazionale e il ringiovanimento del notariato, occorre ricordare che la
legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella
politica dell’occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal
momento che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati
dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che,
conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di
un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite
dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18,
EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
37 Va,
inoltre, ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce
incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale e
dell’occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di
favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione (sentenza del
19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566,
punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
38 Più
in particolare, la finalità consistente nell’instaurare una ripartizione
equilibrata delle fasce di età tra giovani lavoratori e lavoratori più anziani
al fine di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare
la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali
controversie vertenti sull’idoneità del lavoratore ad esercitare la sua
attività oltre una certa età, offrendo nel contempo un servizio di qualità nel
settore notarile, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro
e del mercato del lavoro (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs
e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10,
EU:C:2011:508, punto 50).
39 Nel
caso di specie, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 7 della legge
n. 1365/1926, un notaio può esercitare la sua attività fino all’età di 75
anni. Inoltre, il governo italiano non ha menzionato elementi diretti a
dimostrare che le diverse fasce di età potrebbero entrare in concorrenza tra
loro sul mercato del lavoro specifico delle attività notarili. Al contrario,
dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nell’ambito del concorso
notarile di cui trattasi nel procedimento principale, al termine delle prove di
tale concorso sono risultati vincitori solo 419 candidati, benché fossero stati
banditi 500 posti che, conformemente all’articolo 1 di tale legge, erano
riservati a persone di età inferiore a 50 anni. Il limite di età stabilito da tale
articolo non appare quindi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio,
destinato a promuovere l’accesso dei giovani giuristi alla professione di
notaio.
40 In
tali circostanze, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 33 a 39 della
presente sentenza, si deve constatare che, sebbene gli obiettivi di garantire
la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale
significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento
delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il
ringiovanimento del notariato, ai quali fa riferimento il governo italiano,
possano essere considerati obiettivi legittimi ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78, la disposizione nazionale di cui trattasi
nel procedimento principale non appare perseguire tali obiettivi, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare.
41 Nell’ipotesi
in cui tale giudice concludesse, nondimeno, che detta disposizione persegue
tali obiettivi, occorre inoltre, secondo i termini stessi dell’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che i mezzi impiegati per il
conseguimento di dette finalità siano «appropriati e necessari».
42 Incombe,
pertanto, al giudice del rinvio verificare se l’articolo 1 della legge
n. 1365/1926 consenta di conseguire quegli stessi obiettivi senza con ciò
ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla
professione di notaio di età pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto
di tale norma, sono privati della possibilità di esercitare tale professione.
43 A
tale riguardo, occorre ricordare che spetta alle autorità competenti degli
Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco
(sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272,
punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
44 Infatti,
il divieto di discriminazione in ragione dell’età, di cui all’articolo 21,
paragrafo 1, della Carta, deve essere letto alla luce del diritto di lavorare
riconosciuto all’articolo 15, paragrafo 1, della stessa. Ne consegue che deve
essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori
anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica,
culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva
favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse
rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in
considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (sentenza
del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e
giurisprudenza ivi citata).
45 Orbene,
è sufficiente ricordare, per quanto riguarda il primo obiettivo invocato dal
governo italiano, che, come già indicato al punto 33 della presente sentenza,
il diritto al versamento della pensione di vecchiaia dei notai che cessano
l’esercizio delle loro funzioni al raggiungimento dei 75 anni, età massima
consentita per l’esercizio di tale professione, è subordinato all’averla esercitata
per almeno 20 anni.
46 Pertanto,
l’articolo 1 della legge n. 1365/1926, fissando a 50 anni il limite di età
per l’accesso alla professione di notaio senza tener conto di tale durata
minima di attività per poter aspirare al versamento della pensione di vecchiaia
allorché il notaio ha raggiunto detto limite di età di 75 anni, appare andare
oltre quanto è necessario – circostanza che spetta tuttavia al giudice del
rinvio verificare – al fine di garantire la stabilità dell’esercizio della
professione di notaio per un periodo significativo, onde preservare la
sostenibilità del regime previdenziale.
47 Per
quanto riguarda la seconda finalità addotta da tale governo, come rilevato al
punto 34 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della
direttiva 2000/78 consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione in
relazione alla formazione richiesta per il posto di cui trattasi. Orbene, come
sottolineato al punto 35 della presente sentenza, poiché tale formazione è limitata,
per i candidati che risultino vincitori del concorso notarile, ad un periodo di
tirocinio obbligatorio di 120 giorni, mentre essi potranno esercitare la loro
attività fino all’età di 75 anni, il fatto che la partecipazione a tale
concorso sia riservata ai candidati di età inferiore a 50 anni sembra eccedere
quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la formazione
richiesta per tale attività.
48 Quanto
al terzo obiettivo, incombe al giudice del rinvio verificare se nella
fattispecie il legislatore nazionale, nell’esercizio dell’ampio margine
discrezionale di cui dispone in materia di politica sociale e dell’occupazione,
abbia trovato un giusto equilibrio tra l’obiettivo di agevolare il ricambio
generazionale e il ringiovanimento del notariato e la necessità di
salvaguardare la partecipazione dei lavoratori più anziani alla vita
professionale, essendo tali lavoratori maggiormente vulnerabili a causa di tale
caratteristica. Inoltre, come enunciato dal considerando 6 della direttiva 2000/78,
la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata
nel corso della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo il 9
dicembre 1989, riconosce la necessità di intraprendere azioni appropriate per
l’integrazione sociale ed economica degli anziani.
49 A
tal riguardo, occorre rilevare che l’introduzione di un limite di 50 anni di
età, per l’ammissione al concorso per accedere alla professione di notaio, ha
la conseguenza di aumentare la disponibilità di posti che potranno essere
occupati da giovani candidati ed è quindi idonea a costituire un mezzo
appropriato per realizzare l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e
il ringiovanimento del notariato, purché, tuttavia, siffatta misura non ecceda
quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e non leda in modo eccessivo
gli interessi delle persone interessate. Incombe al giudice nazionale, in tale
contesto, non solo tener conto dell’idoneità di tali persone ad esercitare
detta professione, ma prendere altresì in considerazione il danno che tale
misura può causare alle persone interessate (v., in tal senso, sentenza del 6
novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12, EU:C:2012:687, punto 66).
50 Nel
caso di specie, da un lato, non è stato affermato che l’introduzione di un
limite di 50 anni di età per l’ammissione a tale concorso sia giustificata
dall’idoneità di tali candidati ad esercitare detta professione. Dall’altro
lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nell’ambito del
concorso notarile di cui trattasi nel procedimento principale, un numero non
trascurabile di posti non è stato assegnato e, pertanto, giovani candidati non
hanno avuto accesso alla professione di notaio, mentre aspiranti che avevano
raggiunto l’età di 50 anni sono stati privati della possibilità di far valere
le loro competenze mediante la partecipazione a detto concorso, cosicché
l’articolo 1 della legge n. 1365/1926, nel fissare tale limite di età,
appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale e
il ringiovanimento del notariato.
51 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione sollevata dichiarando che l’articolo 21 della Carta e l’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che
essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per
poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in
quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità
dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima
del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative
notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del
notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali
obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle
spese
52 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che
essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per
poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in
quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la
stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale
significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento
delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il
ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per
raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio
verificare.
Firme
* Lingua processuale:
l’italiano.