SENTENZA DELLA CORTE (Ottava
Sezione)
2
settembre 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE)
2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo
3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo
2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio
dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo
di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di
attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria
supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Esclusione della “tariffa
zero” in caso di roaming»
Nella
causa C‑854/19,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), con
decisione del 18 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 novembre 2019,
nel procedimento
Vodafone
GmbH,
contro
Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
LA CORTE
(Ottava Sezione),
composta
da N. Wahl (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen
e J. Passer, giudici,
avvocato
generale: E. Tanchev
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
la Vodafone GmbH, da D. Herrmann, Rechtsanwältin;
– per
la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, da C. Mögelin
e F. Still, in qualità di agenti;
– per
il governo tedesco, da J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman
e J. M. Hoogveld, in qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di
agente;
– per
la Commissione europea, da T. Scharf,
G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
6 bis e dell’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento
(UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
all’interno dell’Unione (GU 2012, L 172, pag. 10), come modificato
dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015 (GU 2015, L 310, pag. 1, e rettifica, GU 2016, L 27,
pag. 14) (in prosieguo: il «regolamento sul roaming»), nonché
dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che
stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di
utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione
dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di
roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU 2016, L 344,
pag. 46; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vodafone GmbH
e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale
di Germania), rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
(Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, posta e ferrovie, Germania) (in prosieguo: la «Bundesnetzagentur»), in merito a una decisione con cui
quest’ultima ha imposto alla Vodafone di porre fine a taluni dei suoi servizi
di accesso a Internet.
Contesto
normativo
3 I
considerando 6, 8 e 9 del regolamento 2015/2120 sono così formulati:
«(6) Gli utenti
finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di
diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza
discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet. (...)
(...)
(8) Quando
forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi
dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni,
restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai
contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali.
In base ai principi generali del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza
costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera
diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale,
salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.
(9) L’obiettivo
di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente
delle risorse di rete e a un’ottimizzazione della qualità complessiva della
trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente
diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle
applicazioni e dei servizi trasmessi. Le misure di gestione ragionevole del
traffico applicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero
essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non dovrebbero
fondarsi su considerazioni di ordine commerciale. Il requisito relativo al
carattere non discriminatorio delle misure di gestione del traffico non
preclude ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di
attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di
traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva
della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e
l’esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione di questo tipo
dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente
distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza,
jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle specifiche categorie
di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali
misure distintive dovrebbero essere proporzionate rispetto all’obiettivo di
ottimizzare la qualità complessiva e dovrebbero trattare allo stesso modo
tipologie di traffico equivalenti. Dette misure dovrebbero essere mantenute per
il tempo strettamente necessario».
4 L’articolo
1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al
paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il
presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e
non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a
Internet e i relativi diritti degli utenti finali».
5 L’articolo
3 del suddetto regolamento, intitolato «Salvaguardia dell’accesso a un’Internet
aperta», ai paragrafi da 1 a 3, dispone quanto segue:
«1. Gli
utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di
diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e
utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla
sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o
dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del
servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
(...)
2. Gli
accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali
sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di
accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche
commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non
limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
3. I
fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano
tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o
interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti
cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai
servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo
comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare
misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate
ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e
proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine
commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente
diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i
contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.
I
fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del
traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non
bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o
discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche
categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:
a) conformarsi
ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto
dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o
alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno attuazione a tali atti legislativi
dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari
o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;
b) preservare
l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e
delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
c) prevenire
un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione
della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti
siano trattate allo stesso modo».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
6 La
Vodafone è un’impresa operante nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
7 Tale
impresa propone ai suoi clienti di sottoscrivere, a integrazione del piano
tariffario di base, opzioni tariffarie gratuite cosiddette a «tariffa zero»
denominate «Vodafone Pass» («Video Pass», «Music Pass», «Chat Pass» e «Social
Pass»). Tali opzioni tariffarie consentono l’utilizzo di servizi di imprese
partner della Vodafone senza che il volume di dati consumato mediante
l’utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume di dati compresi nel piano
tariffario di base. Tuttavia, la riduzione della velocità di trasferimento
prevista all’atto dell’esaurimento del volume di dati compreso nel piano
tariffario di base si applica anche all’utilizzo dei servizi delle imprese
partner. La prima opzione tariffaria scelta è già compresa nel piano tariffario
di base e i clienti possono sottoscrivere altre opzioni tariffarie mediante il
pagamento di un supplemento.
8 Le
condizioni generali di contratto prevedono che tali opzioni tariffarie siano
valide solo nel territorio nazionale. All’estero, il volume di dati consumato
per l’utilizzo dei servizi di imprese partner è detratto dal volume di dati compreso
nel piano tariffario di base. La Vodafone si riserva il diritto di proporre, in
futuro, opzioni tariffarie anche negli altri Stati membri. In tal caso dovrebbe
essere applicata una «politica di utilizzo corretto» che preveda un utilizzo
massimo mensile di 5 GB per ciascuna opzione
tariffaria in tali altri Stati.
9 Con
decisione del 15 giugno 2018, la Bundesnetzagentur ha
dichiarato, da un lato, che il fatto di detrarre, dal piano tariffario di base,
il volume di dati mobili dedicato all’uso, all’estero, di un «Vodafone Pass» è
contrario all’articolo 6 bis, in combinato disposto con l’articolo 2,
paragrafo 2, lettera r), del regolamento sul roaming. Dall’altro, essa ha
affermato che il limite di utilizzo di 5 GB all’estero è contrario all’articolo
6 ter, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo
4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Di conseguenza, la Bundesnetzagentur ha vietato alla Vodafone di utilizzare le
opzioni tariffarie in questione, nella misura in cui esse sono contrarie a tali
disposizioni.
10 Il
9 luglio 2018, la Vodafone ha proposto opposizione avverso la suddetta
decisione del 15 giugno 2018; l’opposizione è stata respinta dalla Bundesnetzagentur con decisione del 23 novembre 2018.
11 L’11
dicembre 2018, la Vodafone ha proposto ricorso avverso quest’ultima decisione
dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, essa sostiene, in
sostanza, che le opzioni tariffarie costituiscono un servizio di trasmissione
dati autonomo e non fanno parte di un servizio unitario di dati in roaming
regolamentato, ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento sul roaming.
Inoltre, tali opzioni tariffarie sarebbero supplementi e corrisponderebbero a
un pacchetto dati illimitato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo
comma, del regolamento di esecuzione.
12 Il
giudice del rinvio si chiede se, in tal caso, l’impresa interessata violi gli
articoli 6 bis e 6 ter del regolamento sul roaming, in combinato disposto
con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento, nonché
l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera
c), del regolamento di esecuzione.
13 È
in tale contesto che il Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania),
ritenendo necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione per risolvere
la controversia di cui al procedimento principale, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. a) Se
la nozione di servizio di dati in roaming, regolamentato ai sensi dell’articolo
6 bis in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera m), del
[regolamento sul roaming] in un caso nel quale una tariffa di telefonia mobile,
utilizzabile dal cliente all’estero e comprendente un volume mensile di dati
incluso per il traffico mobile, dal cui esaurimento deriva una diminuzione
della velocità di trasmissione, possa essere integrata con un’opzione
tariffaria gratuita, che consenta l’utilizzazione sul territorio nazionale di
determinati servizi forniti da imprese partner della società di
telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato per l’utilizzo di tali
servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di
telefonia mobile, laddove all’estero la detrazione viene invece operata, debba
essere interpretato nel senso che la tariffa di telefonia mobile e l’opzione
tariffaria siano qualificabili congiuntamente come un servizio unitario
regolamentato di dati in roaming, con conseguente inammissibilità della
non-detrazione, limitata al solo territorio nazionale, del volume di dati
consumato per l’utilizzo dei servizi forniti dall’impresa partner dal volume
mensile incluso nella tariffa.
b) In
caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo
6 bis del [regolamento sul roaming], in una fattispecie come quella
oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che la
detrazione del volume di dati consumato all’estero per l’utilizzo dei servizi
forniti dall’impresa partner dal volume incluso nella tariffa di telefonia
mobile sia qualificabile come addebito di un corrispettivo aggiuntivo.
c) In
caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a) e b): se ciò sia applicabile
anche al caso in cui, in una fattispecie come quella oggetto del presente
procedimento, venga richiesto un corrispettivo per l’opzione tariffaria.
2. a) In caso di risposta
affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1,
primo comma, del [regolamento sul roaming], in una fattispecie come quella
oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia
consentita l’applicazione di criteri di corretto utilizzo («fair use policy»)
al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati anche con riguardo
all’opzione tariffaria.
b) In
caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa
alla seconda questione sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma,
del [regolamento sul roaming], in una fattispecie come quella oggetto del
presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia consentita
l’applicazione di criteri comuni di corretto utilizzo («fair use policy») al
consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati con riguardo sia alla
tariffa di telefonia mobile sia all’opzione tariffaria, con la conseguenza che
il prezzo complessivo al dettaglio della tariffa di telefonia mobile nel
territorio nazionale ovvero la somma dei prezzi complessivi al dettaglio
nazionale della tariffa di telefonia mobile e dell’opzione tariffaria debba
costituire la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione
nell’ambito di una comune “fair use policy”.
c) In
caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa
alla seconda questione sub a) e sub b): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo
comma, del [regolamento sul roaming] in combinato disposto con l’articolo 4,
paragrafo 2, primo comma, del [regolamento di esecuzione], in una fattispecie
come quella oggetto del presente procedimento, possa essere applicato in via
analogica in modo tale da poter prevedere l’applicazione di criteri di corretto
utilizzo (“fair use policy”) all’opzione tariffaria, di per sé considerata.
3. a) In
caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c): se la
nozione del pacchetto dati illimitato ai sensi dell’articolo 6 ter, paragrafo
1, primo comma, del [regolamento sul roaming] in combinato disposto con
l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera
c), del [regolamento di esecuzione] debba essere interpretata nel senso che
un’opzione tariffaria, per la quale venga richiesto un corrispettivo, sia
qualificabile, di per sé considerata, come un pacchetto dati illimitato.
b) In
caso di risposta affermativa alla terza questione sub a): se ciò si applichi ad
una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento anche nel caso in
cui non venga richiesto alcun corrispettivo per l’opzione tariffaria.
4. In
caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c) e di
risposta negativa alla terza questione sub a) o sub b): se l’articolo 6 ter,
paragrafo 1, primo comma, del [regolamento sul roaming] in combinato disposto
con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del [regolamento di esecuzione], in
una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere
interpretato nel senso che il prezzo complessivo al dettaglio nazionale della
tariffa di telefonia mobile debba essere considerato ai fini del calcolo anche
di quel volume che debba essere messo a disposizione del cliente in roaming
nell’ambito di una “fair use policy” relativa esclusivamente all’opzione
tariffaria di per sé considerata».
Sulle
questioni pregiudiziali
14 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento sul
roaming, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera m), di
tale regolamento, nonché l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo
2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione debbano essere
interpretati nel senso che essi ostano a una limitazione dell’utilizzo in
roaming, conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a
«tariffa zero».
15 In
via preliminare, occorre precisare che un’opzione tariffaria cosiddetta a
«tariffa zero» è una pratica commerciale mediante la quale un fornitore di
servizi di accesso a Internet applica una «tariffa zero» o più vantaggiosa, a
tutto o a una parte del traffico di dati associato a un’applicazione o a una
categoria di applicazioni specifiche, proposte da partner di detto fornitore di
servizi di accesso. Tali dati non sono quindi detratti dal volume di dati
acquistato nell’ambito del piano tariffario di base. Una siffatta opzione, proposta
nell’ambito di piani tariffari limitati, consente così ai fornitori di servizi
di accesso a Internet di accrescere l’attrattiva della loro offerta.
16 Pertanto,
le questioni sottoposte alla Corte, volte a consentire al giudice del rinvio di
pronunciarsi sulla legittimità delle condizioni di utilizzo connesse a
un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», si basano sulla premessa che
una siffatta opzione tariffaria sia essa stessa compatibile con il diritto
dell’Unione, in particolare con l’articolo 3 del regolamento 2015/2120, con il
quale il legislatore ha inteso sancire i principi di trasparenza e di
neutralità di Internet.
17 L’articolo
3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120, in combinato disposto con il
considerando 6 di tale regolamento, enuncia il diritto degli utenti finali non
solo di accedere alle informazioni e ai contenuti, di utilizzare applicazioni e
servizi, diffondere informazioni e contenuti, ma anche di fornire applicazioni
e servizi.
18 Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, da un lato, gli
accordi conclusi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti
finali e, dall’altro, le pratiche commerciali adottate da tali fornitori, non
devono limitare l’esercizio dei diritti degli utenti finali, quali enunciati al
paragrafo 1 di detto articolo.
19 L’articolo
3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 prevede anzitutto, al suo primo
comma, che i fornitori di servizi di accesso a Internet trattino tutto il
traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e
a prescindere, in particolare, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati.
20 Il
suddetto articolo 3, paragrafo 3, enuncia, poi, al suo secondo comma, che il
primo comma dello stesso non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a
Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico, precisando
che, per essere considerate ragionevoli, tali misure devono, in primo luogo,
essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, in secondo luogo,
basarsi non su considerazioni di ordine commerciale, ma su requisiti di qualità
tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico
e, in terzo luogo, non devono controllare i contenuti specifici e devono essere
mantenute per il tempo strettamente necessario.
21 Infine,
il citato articolo 3, paragrafo 3, prevede, al suo terzo comma, che i fornitori
di servizi di accesso a Internet non devono adottare misure di gestione del
traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, che
essi non devono bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire con,
degradare o discriminare tra applicazioni, categorie di applicazioni, servizi o
specifiche categorie di servizi, salvo che ciò non sia necessario, per un
periodo di tempo determinato, o per conformarsi ad atti legislativi
dell’Unione, a una normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione o a
misure che danno attuazione a tali atti legislativi o a tale normativa
nazionale, o per preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi
prestati tramite quest’ultima, nonché delle apparecchiature terminali degli
utenti finali, oppure per prevenire una congestione della rete o mitigarne gli
effetti.
22 Tali
diverse disposizioni mirano, come risulta dall’articolo 1 del regolamento
2015/2120, a garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico
nella fornitura di servizi di accesso a Internet nonché i relativi diritti
degli utenti finali (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19,
EU:C:2020:708, punti da 23 a 27).
23 In
primo luogo, occorre ricordare che la Corte ha avuto modo di precisare che,
qualora la condotta di un fornitore di servizi di accesso a Internet sia
incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, è
possibile astenersi dal determinare se tale condotta sia conforme agli obblighi
derivanti dall’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento (v., in tal senso,
sentenza del 15 settembre 2020, Telenor Magyarország,
C‑807/18 e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 28).
24 Di
conseguenza, una violazione dell’obbligo di trattamento equo di tutto il
traffico non può essere giustificata in base al principio di libertà
contrattuale, riconosciuto dall’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo
regolamento.
25 In
secondo luogo, la Corte ha altresì sottolineato che l’articolo 3, paragrafo 3,
del regolamento 2015/2120 osta a qualsiasi misura contraria all’obbligo di
trattamento equo del traffico qualora una misura siffatta si basi su
considerazioni di ordine commerciale.
26 Innanzitutto,
occorre osservare, come emerge dal punto 19 della presente sentenza, che il
primo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, letto alla
luce del considerando 8 di detto regolamento, impone ai fornitori di servizi di
accesso a Internet un obbligo generale di trattamento equo, senza
discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, al quale non si può
in alcun caso derogare mediante pratiche commerciali adottate da tali fornitori
o mediante accordi conclusi dagli stessi con gli utenti finali (sentenza del 15
settembre 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18
e C‑39/19, EU:C:2020:708, punto 47).
27 Inoltre,
dal secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120,
nonché dal considerando 9 di detto regolamento, alla luce del quale tale comma
deve essere letto, risulta che, pur essendo tenuti a rispettare tale obbligo
generale, i fornitori di servizi di accesso a Internet conservano la
possibilità di adottare misure di gestione ragionevole del traffico. Tuttavia,
tale possibilità è soggetta alla condizione, in particolare, che siffatte
misure siano basate su «requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente
diversi di specifiche categorie di traffico» e non su «considerazioni di ordine
commerciale». In particolare, deve ritenersi fondata su tali «considerazioni di
ordine commerciale» qualsiasi misura di un fornitore di servizi di accesso a
Internet nei confronti di qualsiasi utente finale che porti, senza basarsi su
tali requisiti, a non trattare in modo equo e senza discriminazioni i
contenuti, le applicazioni o i servizi offerti dai diversi fornitori di
contenuti, di applicazioni o di servizi (sentenza del 15 settembre 2020,
Telenor Magyarország, C‑807/18 e C‑39/19,
EU:C:2020:708, punto 48).
28 Orbene,
un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», come quella di cui al
procedimento principale, opera, sulla base di considerazioni di ordine commerciale,
una distinzione all’interno del traffico Internet, non detraendo dal piano
tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner. Di conseguenza,
una siffatta pratica commerciale non soddisfa l’obbligo generale di trattamento
equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, enunciato all’articolo
3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2015/2120.
29 Occorre
sottolineare che tale inadempimento, che risulta dalla natura stessa di una
siffatta opzione tariffaria a causa dell’incentivo che ne deriva, persiste,
indipendentemente dall’eventuale possibilità di continuare o meno ad accedere
liberamente al contenuto fornito dai partner del fornitore di servizi di
accesso a Internet, dopo il raggiungimento dei limiti del piano tariffario di
base.
30 Peraltro,
poco importa che una siffatta opzione rientri in un accordo, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, come ricordato al
punto 24 della presente sentenza, o che essa sia diretta a soddisfare una
domanda effettiva del cliente o del fornitore di contenuti.
31 Infine,
le eccezioni previste per le misure di gestione non possono essere prese in
considerazione poiché, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento 2015/2120, siffatte misure non possono essere fondate su
strategie commerciali perseguite dal fornitore di servizi di accesso a
Internet.
32 Dalle
informazioni trasmesse dal giudice del rinvio risulta che la limitazione
dell’utilizzo dell’opzione tariffaria in roaming, sulla quale vertono tutte le
questioni sollevate da tale giudice, trova applicazione unicamente a causa
dell’attivazione dell’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero».
33 Orbene,
dal momento che una siffatta opzione tariffaria è contraria agli obblighi
derivanti dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, tale
contrarietà sussiste, indipendentemente dalla forma o dalla natura delle
condizioni di utilizzo connesse alle opzioni tariffarie proposte, quali la
limitazione dell’utilizzo dell’opzione tariffaria al di fuori del territorio
nazionale di cui al procedimento principale.
34 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle
questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 deve
essere interpretato nel senso che una limitazione dell’utilizzo in roaming,
conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa
zero», è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale
articolo.
Sulle
spese
35 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo
3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta
e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle
reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, deve essere
interpretato nel senso che una limitazione dell’utilizzo in roaming,
conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa
zero», è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale
articolo.
Firme
* Lingua processuale: il
tedesco.