SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)
10 marzo
2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione
giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato
d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini
dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della
libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo
giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata –
Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella
causa C‑648/20 PPU,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Westminster Magistrates’
Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito), con decisione del 26 novembre 2020,
pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2020, nel procedimento relativo
all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
PI
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta
da J.-C. Bonichot, presidente di sezione,
R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della
Corte, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen,
giudici,
avvocato
generale: J. Richard de la Tour
cancelliere:
C. Strömholm
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2021,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
PI, da H. Malcolm, QC, e J. Kern,
barrister, su incarico di S. Bisnauthsing,
solicitor;
– per
il governo bulgaro, da L. Zaharieva e T. Tsingileva, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da M. Wilderspin e
S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata
dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU
2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»),
letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione nel Regno Unito di un
mandato d’arresto europeo emesso dal radionna prokuratura Svichtov (pubblico
ministero presso la procura regionale di Svichtov,
Bulgaria), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di PI.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 I
considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente
tenore:
«(5) L’obiettivo
dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta
la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un
sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre
l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone
condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in
materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la
complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia
di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra
Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione
delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase
anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
(6) Il mandato
d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima
concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento
reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione
giudiziaria.
(...)
(10) Il
meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di
fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato
membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal
Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le
conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(...)
(12) La presente
decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti
dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (...), segnatamente il capo VI. (...)».
4 L’articolo
1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto
europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:
«1. Il
mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o
dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli
Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
presente decisione quadro.
3. L’obbligo
di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici
sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o]
per effetto della presente decisione quadro».
5 L’articolo
2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato
d’arresto europeo», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«Il
mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi
dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una
misura di sicurezza privativ[a] della libertà della
durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la
condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne
pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».
6 A
norma dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato
«Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:
«1. Per
autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato
membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a
emettere un mandato d’arresto europeo.
2. Per
autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello
Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente
dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno
Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità
competente in base al proprio diritto interno».
7 L’articolo
8 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Contenuto e forma del mandato
d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il
mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella
presentazione stabilita dal modello allegato:
(...)
c) indicazione
dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di
qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che
rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;
(...)».
Diritto
del Regno Unito
8 La
procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è disciplinata dall’Extradition Act 2003 (legge sull’estradizione del 2003). La
prima parte di tale legge definisce i territori verso i quali il Regno Unito
può procedere a un’estradizione. La Repubblica di Bulgaria è uno di questi. Ai
sensi dell’articolo 2 (7) di detta legge, l’autorità centrale designata emette
un certificato se ritiene che il mandato d’arresto sia stato emesso da
un’autorità emittente che appartiene a uno dei suddetti territori.
Diritto
bulgaro
ZEEZA
9 Lo
Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto
europeo, DV n. 46, del 3 giugno 2005), nella versione applicabile al
procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»),
recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 dello
ZEEZA enuncia le disposizioni relative all’emissione di un mandato d’arresto
europeo in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 8 di tale
decisione quadro.
10 Ai
sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1, dello ZEEZA, il pubblico
ministero è competente, nella fase preliminare del procedimento penale, a
emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta al
procedimento.
NPK
11 A
norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen
kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86,
del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«NPK»), il magistrato del pubblico ministero
adotta le proprie decisioni secondo il suo intimo convincimento, sulla base di
un esame obiettivo, imparziale e completo di tutte le circostanze del caso, nel
rispetto della legge.
12 Nell’ambito
del processo penale, il pubblico ministero è l’autorità competente che,
conformemente all’articolo 46 dell’NPK, esercita l’azione penale, conduce
l’istruttoria ed esercita un controllo sulla legittimità di quest’ultima e sul
suo corretto svolgimento.
13 Il
collocamento in custodia cautelare di una persona sottoposta a procedimento
penale è disciplinato, nella fase preliminare del procedimento penale,
dall’articolo 64 dell’NPK.
14 A
termini dell’articolo 64, paragrafo 1, dell’NPK, «[l]a misura del collocamento
in custodia cautelare è adottata, durante il procedimento preliminare, dal
tribunale di primo grado competente, su domanda del pubblico ministero».
15 Ai
sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’NPK, il pubblico ministero può
adottare un provvedimento che dispone il collocamento in detenzione della
persona sottoposta al procedimento per una durata massima di 72 ore al fine di
garantire la comparizione di quest’ultima dinanzi al giudice competente ad adottare, se del caso, una misura di collocamento in
custodia cautelare.
16 L’articolo
64, paragrafo 3, dell’NPK dispone, a sua volta, che «il tribunale, in
composizione monocratica, esamina immediatamente la causa, in udienza pubblica,
con la partecipazione del pubblico ministero, della persona sottoposta al
procedimento e del suo difensore».
17 Inoltre,
ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’NPK, il tribunale è l’autorità
competente a esaminare la domanda di collocamento in custodia cautelare e a
valutare se occorra applicare tale misura, optare per una misura più lieve o
rifiutare in generale l’applicazione di una misura procedurale coercitiva nei
confronti della persona sottoposta al procedimento.
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
18 Il
28 gennaio 2020 il pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini
dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di PI (in
prosieguo: il «mandato d’arresto europeo di cui trattasi»).
19 Come
risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, PI è sospettato di aver
commesso, nella città di Svishtov (Bulgaria), l’8
dicembre 2019, un furto di denaro e di gioielli per un valore complessivo
stimato in 14 713,97 lev bulgari (BGN) (circa EUR 7 500), reato
punito con la reclusione da uno a dieci anni.
20 Il
mandato d’arresto europeo di cui trattasi si innesta su una decisione del
medesimo pubblico ministero, emessa il 12 dicembre 2019, che dispone la
detenzione di PI per una durata massima di 72 ore.
21 PI
è stato quindi arrestato e posto in stato di detenzione nel Regno Unito in data
11 marzo 2020, sulla base del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.
22 Dinanzi
al giudice del rinvio, il Westminster Magistrates’
Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito), PI contesta la validità del
mandato d’arresto europeo di cui trattasi sostenendo che il sistema giudiziario
bulgaro non soddisfa i requisiti della decisione quadro 2002/584, come
interpretata dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze
del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e
C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), e PF (Procuratore generale di Lituania)
(C‑509/18, EU:C:2019:457).
23 Dalla
domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo il pubblico ministero
presso la procura regionale di Svichtov, la persona
ricercata mediante un mandato d’arresto europeo è rappresentata, ai sensi del
diritto bulgaro, da un avvocato, cosicché i suoi interessi sono pienamente
tutelati. Dal momento che la decisione di emettere un simile mandato si basa su
una decisione la quale ordina la detenzione e impone
che, dopo la consegna della persona ricercata, quest’ultima sia presentata
dinanzi a un giudice chiamato a pronunciarsi sulla sua privazione della
libertà, il sistema processuale bulgaro sarebbe conforme alla decisione quadro
2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte.
24 Secondo
il giudice del rinvio, nel diritto bulgaro, né la decisione del pubblico
ministero che ordina la detenzione della persona ricercata né il mandato
d’arresto europeo emesso dalla stessa autorità a seguito di tale decisione
possono essere oggetto di controllo giurisdizionale prima della consegna della
persona ricercata. Tale situazione risulterebbe pertanto distinta da quelle dei
sistemi processuali conosciuti in altri Stati membri e che hanno dato luogo
alla giurisprudenza della Corte in materia.
25 Il
giudice del rinvio ha allegato alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale il
certificato emesso dalla National Crime Agency (agenzia nazionale per la lotta
alla criminalità, Regno Unito), in conformità all’articolo 2 (7) della
legge sull’estradizione del 2003, attestante che il mandato d’arresto europeo
di cui trattasi è stato emesso da un’autorità giudiziaria competente in
materia.
26 Tale
giudice si chiede, tuttavia, se il doppio livello di tutela dei diritti di cui
deve beneficiare la persona ricercata, come richiesto dalla giurisprudenza
della Corte, in particolare al punto 56 della sentenza del 1º giugno 2016,
Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385), sia garantito nel contesto della
causa sottoposta al suo esame, in quanto sia il mandato d’arresto europeo di
cui trattasi sia il mandato d’arresto nazionale o la decisione giudiziaria
avente la stessa forza di quest’ultimo sono stati emessi dal pubblico ministero
presso la procura regionale di Svichtov, senza
l’intervento di un giudice bulgaro prima della consegna di PI da parte del
Regno Unito.
27 In
tali circostanze, il Westminster Magistrates’ Court
(Tribunale di Westminster) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nel
caso in cui la consegna di una persona ricercata sia richiesta ai fini
dell’esercizio dell’azione penale, e la decisione di emettere un mandato
d’arresto nazionale soggiacente nonché la decisione di emettere un mandato
d’arresto europeo siano entrambe adottate da un pubblico ministero, senza alcun
intervento di un giudice prima della consegna, la persona ricercata benefici
della tutela su due livelli prevista dalla Corte di giustizia nella sentenza
[del 1° giugno 2016] nella causa Bob-Dogi, C‑241/15
[ECLI:EU:C:2016:385], qualora:
a) l’efficacia
del mandato d’arresto nazionale sia limitata alla detenzione della persona
[ricercata] per una durata massima di 72 ore al fine di presentarla dinanzi a
un giudice; e
b) al momento
della consegna, spetti unicamente al giudice decidere se disporre il rilascio o
mantenere la detenzione, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie».
Sul
procedimento d’urgenza
28 Il
giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia
sottoposto al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di
procedura della Corte.
29 A
tale riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio
pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la
quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del
Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è
quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza di
cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea e all’articolo 107 del suo regolamento di procedura.
30 In
secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, secondo
giurisprudenza costante della Corte, occorre prendere in considerazione la
circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia
attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda
dalla soluzione della controversia principale (ordinanza del 12 febbraio 2019,
RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 24 e giurisprudenza ivi
citata).
31 Nel
caso di specie, come risulta dai punti da 18 a 21 della presente sentenza, PI è
stato arrestato e posto in custodia nel Regno Unito sulla base del mandato
d’arresto europeo di cui trattasi.
32 Ne
consegue che il mantenimento di PI in custodia cautelare dipende dalla
decisione della Corte, in quanto la risposta di quest’ultima alla questione
sollevata dal giudice del rinvio potrebbe avere una conseguenza immediata
sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi e, pertanto,
sulle sorti della custodia cautelare di PI.
33 Alla
luce di tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 17
dicembre 2020, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato
generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il
presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Sulla
questione pregiudiziale
34 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce
dell’articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte, debba essere
interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale
effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto
europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora
tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale
esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come
«autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale
decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale
nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad
opera dello Stato membro di esecuzione.
35 Va
anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli
Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua
volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza
fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il
mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il
principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente
per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere,
tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri
rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali
riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura,
Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 33 e giurisprudenza ivi
citata].
36 Ciononostante,
l’efficacia e il buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, istituito
dalla decisione quadro 2002/584, si basano sul rispetto di taluni requisiti
stabiliti da tale decisione quadro, la cui portata è stata precisata dalla
giurisprudenza della Corte.
37 In
primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il pubblico ministero presso
la procura regionale di Svichtov è un’autorità che
partecipa all’amministrazione della giustizia penale ed è indipendente nell’esercizio
delle funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, due
presupposti, questi, che consentono di qualificare una autorità siffatta come
«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione quadro 2002/584. [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019,
Parquet général du Grand‑Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU
e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 52 e giurisprudenza ivi
citata]. Tale qualificazione non è del resto contestata da PI, come precisato
dal suo difensore all’udienza dinanzi alla Corte.
38 In
secondo luogo, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un
controllo giurisdizionale sulla decisione di emettere un mandato d’arresto
europeo adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale non
rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come
autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione quadro 2002/584, poiché un controllo del genere non rientra nelle
norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la
procedura di emissione di un siffatto mandato, la quale deve soddisfare i
requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza
del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 44 e
giurisprudenza ivi citata). La qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non è
dunque subordinata alla sussistenza di un controllo giurisdizionale sulla
decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e sulla decisione
nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta. Pertanto, il fatto che la
qualificazione del pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non sia
contestata non è sufficiente per ritenere che il procedimento bulgaro relativo
all’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte di un pubblico ministero
soddisfi i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.
39 In
terzo luogo, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi
37 e 38 delle sue conclusioni, che la decisione del pubblico ministero che
ordina la detenzione della persona ricercata per una durata massima di 72 ore,
sulla quale si innesta il mandato d’arresto europeo, deve essere qualificata
come «decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» di un mandato
d’arresto nazionale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della
decisione quadro 2002/584.
40 A
tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di «mandato d’arresto
[nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia
la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della
decisione quadro 2002/584, riguarda i provvedimenti nazionali adottati da
un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona
sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi a un
giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale (v., in tal
senso, sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4,
punto 57).
41 Pertanto,
occorre valutare se un sistema di procedura penale in forza del quale sia il
mandato d’arresto europeo sia la decisione sulla quale esso si innesta sono
emessi dal pubblico ministero, e un controllo giurisdizionale al riguardo può
intervenire solo dopo la consegna della persona ricercata, soddisfi i requisiti
della decisione quadro 2002/584, vale a dire il rispetto del doppio livello di
tutela dei diritti di cui tale persona deve beneficiare, secondo
l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte.
42 A
tale riguardo, occorre ricordare che, al punto 56 della sentenza del
1° giugno 2016, Bob-Dogi (EU:C:2016:385), la Corte ha dichiarato che il
sistema del mandato d’arresto europeo comporta, in forza del requisito dettato
dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, una
tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti
fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla
tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una
decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si
aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di
emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire
in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.
43 Tale
tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della
stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela
giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di
Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456,
punto 68].
44 Ne
consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la
competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur
partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia
un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale,
come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto
europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti [sentenza del 27 maggio 2019,
OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU,
EU:C:2019:456, punto 69].
45 Il
rispetto di tali requisiti consente quindi di garantire all’autorità
giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto
europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento
nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui
confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di
tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in
particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali
principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro
2002/584 [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau),
C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 70].
46 Inoltre,
quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a
emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando
all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un
organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in
particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare
oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi
pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva
[sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18
e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75].
47 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, da tale
giurisprudenza della Corte risulta che la persona oggetto di un mandato
d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale deve poter
beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua consegna
allo Stato membro emittente, e ciò quanto meno a uno dei due livelli di tutela
richiesti da detta giurisprudenza.
48 Una
simile tutela presuppone, pertanto, che possa essere esercitato un controllo
giurisdizionale o nei confronti del mandato d’arresto europeo o nei confronti
della decisione giudiziaria sulla quale detto mandato si innesta, prima che si
proceda all’esecuzione di quest’ultimo.
49 Tale
requisito consente, nel sistema istituito dalla decisione quadro
2002/584 – fondato, come ricordato al punto 35 della presente sentenza,
sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri – di garantire all’autorità
giudiziaria dell’esecuzione che il mandato d’arresto europeo di cui le è
chiesta l’esecuzione sia stato emesso al termine di un procedimento nazionale
soggetto a controllo giurisdizionale, nell’ambito del quale la persona
ricercata ha potuto beneficiare di tutte le garanzie proprie all’adozione di
questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti
fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1,
paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come risulta dal punto 45 della
presente sentenza.
50 Tali
considerazioni non sono affatto rimesse in discussione dalle indicazioni che
emergono dalle sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général
du Grand‑Duché de
Luxembourg e Openbaar Ministerie
(Procuratori di Lione e di Tours) (C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU,
EU:C:2019:1077) e Openbaar Ministerie
(Procura, Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078), richiamate in
udienza dinanzi alla Corte.
51 Ai
punti 70 e 71 di tali sentenze, la Corte ha dichiarato che l’esistenza,
nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, di norme procedurali
secondo cui la proporzionalità della decisione del pubblico ministero di
emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto, prima o dopo la
consegna effettiva della persona ricercata, di un controllo giurisdizionale preliminare,
addirittura quasi contemporaneo alla sua emissione, e in ogni caso dopo
quest’ultima, risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.
Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, come emerge dai punti 68 e 69
della medesima, tale affermazione derivava dall’esistenza di una serie di
disposizioni procedurali che garantivano l’intervento di un giudice sin
dall’emissione di un mandato d’arresto nazionale nei confronti della persona
ricercata e, pertanto, prima della consegna di quest’ultima.
52 Analogamente,
nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura,
Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078), il mandato d’arresto europeo
emesso dal pubblico ministero si basava su una decisione giudiziaria di
custodia cautelare.
53 Come
sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 69 e 72 delle conclusioni, la
Corte ha dunque preso in considerazione, nelle sentenze citate al punto 50
della presente sentenza, il fatto che le condizioni di emissione di un mandato
d’arresto europeo da parte del pubblico ministero potevano essere oggetto di un
controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata, dal
momento che, nelle normative nazionali discusse nelle cause che hanno dato luogo
a tali sentenze, il mandato d’arresto europeo si fondava su un mandato
d’arresto nazionale emesso da un giudice – il quale, per di più, procedeva
ad una valutazione delle condizioni necessarie per l’emissione di un mandato
d’arresto europeo e, segnatamente, della sua proporzionalità.
54 Ebbene,
a differenza delle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, nel caso
di specie risulta dalla decisione di rinvio che il diritto bulgaro prevede solo
un controllo giurisdizionale a posteriori della decisione del pubblico
ministero di emettere un mandato d’arresto europeo, dal momento che un simile
controllo può avvenire solo dopo la consegna della persona ricercata.
55 Quanto
al fatto che, nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, il governo
bulgaro, riferendosi alla sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU,
EU:C:2021:4), precisi che, dopo la consegna della persona ricercata a seguito
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, quest’ultima sarà
immediatamente tradotta dinanzi a un giudice che esaminerà la necessità di
pronunciare nei suoi confronti una misura cautelare privativa o restrittiva
della libertà e procederà quindi anche al controllo della proporzionalità di
tale mandato, tale prassi non è tuttavia idonea garantire la conformità del
sistema procedurale bulgaro ai requisiti derivanti dalla decisione quadro
2002/584.
56 Occorre
infatti precisare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e
34 delle sue conclusioni, con tale sentenza, la Corte non si è direttamente
pronunciata sulla rispondenza ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale
effettiva della procedura bulgara relativa all’emissione di un mandato
d’arresto europeo da parte di un pubblico ministero durante la fase preliminare
del procedimento penale, ma si è limitata ad affermare che, in mancanza di
mezzi di ricorso distinti nel diritto dello Stato membro emittente, il diritto dell’Unione
conferiva a un giudice di tale Stato membro un titolo di competenza a
esercitare un controllo incidentale sulla validità del mandato d’arresto
europeo. Da tale sentenza non si può pertanto dedurre che la Corte vi avrebbe
statuito che l’esistenza di una simile possibilità di controllo giurisdizionale
a posteriori fosse idonea a rispondere ai requisiti inerenti a una tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti della persona ricercata.
57 Di
conseguenza, l’esistenza di un controllo giurisdizionale sulla decisione di un
pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo, controllo che
intervenga solo dopo la consegna della persona ricercata, non soddisfa
l’obbligo gravante sullo Stato membro emittente di attuare norme procedurali
che consentano a un giudice competente di operare, prima di tale consegna, un
controllo sulla legittimità del mandato d’arresto nazionale o della decisione
giudiziaria avente la stessa forza, anch’essi adottati da un pubblico ministero
o, ancora, del mandato d’arresto europeo.
58 È
vero che, nell’attuazione della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri
conservano, conformemente alla loro autonomia procedurale, la facoltà di
adottare norme che possono rivelarsi differenti da uno Stato membro all’altro.
Tuttavia, essi devono garantire che tali norme non frustrino le esigenze
derivanti da tale decisione quadro, in particolare quanto alla tutela
giurisdizionale, garantita dall’articolo 47 della Carta, ad essa sottesa.
59 Ne
consegue che l’obiettivo della decisione quadro 2002/584, che, istituendo un
nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate
o sospettate di aver violato la legge penale, tende a facilitare e ad
accelerare la cooperazione giudiziaria tra le autorità giudiziarie dello Stato
membro emittente e quelle dello Stato membro di esecuzione di un mandato
d’arresto europeo, può essere realizzato solo mediante il rispetto dei diritti
e dei principi giuridici fondamentali sanciti all’articolo 6 TUE e contenuti
nella Carta, obbligo che, inoltre, riguarda tutti gli Stati membri, e in
particolare sia lo Stato membro emittente sia quello di esecuzione (v., in tal
senso, sentenza del 12 febbraio 2019, TC, C‑492/18 PPU,
EU:C:2019:108, punti 41 e 54 e giurisprudenza ivi citata).
60 Alla
luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione
sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della
decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e della
giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti
inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una
persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di
un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto
europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano
emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria
emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma
non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro
emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato
membro di esecuzione.
Sulle
spese
61 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi
motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo
8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI
del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della
Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela
giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un
mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non
sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione
giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero
qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un
controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna
della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.
Firme
* Lingua processuale:
l’inglese.