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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑648/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito), con decisione del 26 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2020, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

PI

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per PI, da H. Malcolm, QC, e J. Kern, barrister, su incarico di S. Bisnauthsing, solicitor;

–        per il governo bulgaro, da L. Zaharieva e T. Tsingileva, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione nel Regno Unito di un mandato d’arresto europeo emesso dal radionna prokuratura Svichtov (pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov, Bulgaria), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di PI.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(...)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (...), segnatamente il capo VI. (...)».

4        L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6        A norma dell’articolo 6 della medesima decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

7        L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(...)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(...)».

 Diritto del Regno Unito

8        La procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è disciplinata dall’Extradition Act 2003 (legge sull’estradizione del 2003). La prima parte di tale legge definisce i territori verso i quali il Regno Unito può procedere a un’estradizione. La Repubblica di Bulgaria è uno di questi. Ai sensi dell’articolo 2 (7) di detta legge, l’autorità centrale designata emette un certificato se ritiene che il mandato d’arresto sia stato emesso da un’autorità emittente che appartiene a uno dei suddetti territori.

 Diritto bulgaro

 ZEEZA

9        Lo Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo, DV n. 46, del 3 giugno 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»), recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584. L’articolo 37 dello ZEEZA enuncia le disposizioni relative all’emissione di un mandato d’arresto europeo in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 8 di tale decisione quadro.

10      Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, punto 1, dello ZEEZA, il pubblico ministero è competente, nella fase preliminare del procedimento penale, a emettere un mandato d’arresto europeo nei confronti della persona sottoposta al procedimento.

 NPK

11      A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«NPK»), il magistrato del pubblico ministero adotta le proprie decisioni secondo il suo intimo convincimento, sulla base di un esame obiettivo, imparziale e completo di tutte le circostanze del caso, nel rispetto della legge.

12      Nell’ambito del processo penale, il pubblico ministero è l’autorità competente che, conformemente all’articolo 46 dell’NPK, esercita l’azione penale, conduce l’istruttoria ed esercita un controllo sulla legittimità di quest’ultima e sul suo corretto svolgimento.

13      Il collocamento in custodia cautelare di una persona sottoposta a procedimento penale è disciplinato, nella fase preliminare del procedimento penale, dall’articolo 64 dell’NPK.

14      A termini dell’articolo 64, paragrafo 1, dell’NPK, «[l]a misura del collocamento in custodia cautelare è adottata, durante il procedimento preliminare, dal tribunale di primo grado competente, su domanda del pubblico ministero».

15      Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’NPK, il pubblico ministero può adottare un provvedimento che dispone il collocamento in detenzione della persona sottoposta al procedimento per una durata massima di 72 ore al fine di garantire la comparizione di quest’ultima dinanzi al giudice competente ad adottare, se del caso, una misura di collocamento in custodia cautelare.

16      L’articolo 64, paragrafo 3, dell’NPK dispone, a sua volta, che «il tribunale, in composizione monocratica, esamina immediatamente la causa, in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico ministero, della persona sottoposta al procedimento e del suo difensore».

17      Inoltre, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’NPK, il tribunale è l’autorità competente a esaminare la domanda di collocamento in custodia cautelare e a valutare se occorra applicare tale misura, optare per una misura più lieve o rifiutare in generale l’applicazione di una misura procedurale coercitiva nei confronti della persona sottoposta al procedimento.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Il 28 gennaio 2020 il pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di PI (in prosieguo: il «mandato d’arresto europeo di cui trattasi»).

19      Come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, PI è sospettato di aver commesso, nella città di Svishtov (Bulgaria), l’8 dicembre 2019, un furto di denaro e di gioielli per un valore complessivo stimato in 14 713,97 lev bulgari (BGN) (circa EUR 7 500), reato punito con la reclusione da uno a dieci anni.

20      Il mandato d’arresto europeo di cui trattasi si innesta su una decisione del medesimo pubblico ministero, emessa il 12 dicembre 2019, che dispone la detenzione di PI per una durata massima di 72 ore.

21      PI è stato quindi arrestato e posto in stato di detenzione nel Regno Unito in data 11 marzo 2020, sulla base del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

22      Dinanzi al giudice del rinvio, il Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster, Regno Unito), PI contesta la validità del mandato d’arresto europeo di cui trattasi sostenendo che il sistema giudiziario bulgaro non soddisfa i requisiti della decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), e PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457).

23      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo il pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov, la persona ricercata mediante un mandato d’arresto europeo è rappresentata, ai sensi del diritto bulgaro, da un avvocato, cosicché i suoi interessi sono pienamente tutelati. Dal momento che la decisione di emettere un simile mandato si basa su una decisione la quale ordina la detenzione e impone che, dopo la consegna della persona ricercata, quest’ultima sia presentata dinanzi a un giudice chiamato a pronunciarsi sulla sua privazione della libertà, il sistema processuale bulgaro sarebbe conforme alla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte.

24      Secondo il giudice del rinvio, nel diritto bulgaro, né la decisione del pubblico ministero che ordina la detenzione della persona ricercata né il mandato d’arresto europeo emesso dalla stessa autorità a seguito di tale decisione possono essere oggetto di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata. Tale situazione risulterebbe pertanto distinta da quelle dei sistemi processuali conosciuti in altri Stati membri e che hanno dato luogo alla giurisprudenza della Corte in materia.

25      Il giudice del rinvio ha allegato alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale il certificato emesso dalla National Crime Agency (agenzia nazionale per la lotta alla criminalità, Regno Unito), in conformità all’articolo 2 (7) della legge sull’estradizione del 2003, attestante che il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso da un’autorità giudiziaria competente in materia.

26      Tale giudice si chiede, tuttavia, se il doppio livello di tutela dei diritti di cui deve beneficiare la persona ricercata, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, in particolare al punto 56 della sentenza del 1º giugno 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385), sia garantito nel contesto della causa sottoposta al suo esame, in quanto sia il mandato d’arresto europeo di cui trattasi sia il mandato d’arresto nazionale o la decisione giudiziaria avente la stessa forza di quest’ultimo sono stati emessi dal pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov, senza l’intervento di un giudice bulgaro prima della consegna di PI da parte del Regno Unito.

27      In tali circostanze, il Westminster Magistrates’ Court (Tribunale di Westminster) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nel caso in cui la consegna di una persona ricercata sia richiesta ai fini dell’esercizio dell’azione penale, e la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale soggiacente nonché la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo siano entrambe adottate da un pubblico ministero, senza alcun intervento di un giudice prima della consegna, la persona ricercata benefici della tutela su due livelli prevista dalla Corte di giustizia nella sentenza [del 1° giugno 2016] nella causa Bob-Dogi, C‑241/15 [ECLI:EU:C:2016:385], qualora:

a)      l’efficacia del mandato d’arresto nazionale sia limitata alla detenzione della persona [ricercata] per una durata massima di 72 ore al fine di presentarla dinanzi a un giudice; e

b)      al momento della consegna, spetti unicamente al giudice decidere se disporre il rilascio o mantenere la detenzione, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie».

 Sul procedimento d’urgenza

28      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

29      A tale riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del suo regolamento di procedura.

30      In secondo luogo, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, secondo giurisprudenza costante della Corte, occorre prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale (ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, come risulta dai punti da 18 a 21 della presente sentenza, PI è stato arrestato e posto in custodia nel Regno Unito sulla base del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

32      Ne consegue che il mantenimento di PI in custodia cautelare dipende dalla decisione della Corte, in quanto la risposta di quest’ultima alla questione sollevata dal giudice del rinvio potrebbe avere una conseguenza immediata sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi e, pertanto, sulle sorti della custodia cautelare di PI.

33      Alla luce di tali circostanze, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 17 dicembre 2020, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

34      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte, debba essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.

35      Va anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia), C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].

36      Ciononostante, l’efficacia e il buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, istituito dalla decisione quadro 2002/584, si basano sul rispetto di taluni requisiti stabiliti da tale decisione quadro, la cui portata è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte.

37      In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov è un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia penale ed è indipendente nell’esercizio delle funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, due presupposti, questi, che consentono di qualificare una autorità siffatta come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand‑Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 52 e giurisprudenza ivi citata]. Tale qualificazione non è del resto contestata da PI, come precisato dal suo difensore all’udienza dinanzi alla Corte.

38      In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un controllo giurisdizionale sulla decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché tale autorità possa essere qualificata come autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, poiché un controllo del genere non rientra nelle norme statutarie e organizzative della suddetta autorità, bensì riguarda la procedura di emissione di un siffatto mandato, la quale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). La qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non è dunque subordinata alla sussistenza di un controllo giurisdizionale sulla decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e sulla decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta. Pertanto, il fatto che la qualificazione del pubblico ministero presso la procura regionale di Svichtov come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, non sia contestata non è sufficiente per ritenere che il procedimento bulgaro relativo all’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte di un pubblico ministero soddisfi i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

39      In terzo luogo, occorre rilevare, come fatto dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, che la decisione del pubblico ministero che ordina la detenzione della persona ricercata per una durata massima di 72 ore, sulla quale si innesta il mandato d’arresto europeo, deve essere qualificata come «decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» di un mandato d’arresto nazionale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584.

40      A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, riguarda i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 57).

41      Pertanto, occorre valutare se un sistema di procedura penale in forza del quale sia il mandato d’arresto europeo sia la decisione sulla quale esso si innesta sono emessi dal pubblico ministero, e un controllo giurisdizionale al riguardo può intervenire solo dopo la consegna della persona ricercata, soddisfi i requisiti della decisione quadro 2002/584, vale a dire il rispetto del doppio livello di tutela dei diritti di cui tale persona deve beneficiare, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte.

42      A tale riguardo, occorre ricordare che, al punto 56 della sentenza del 1° giugno 2016, Bob-Dogi (EU:C:2016:385), la Corte ha dichiarato che il sistema del mandato d’arresto europeo comporta, in forza del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

43      Tale tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

44      Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 69].

45      Il rispetto di tali requisiti consente quindi di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 70].

46      Inoltre, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75].

47      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, da tale giurisprudenza della Corte risulta che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua consegna allo Stato membro emittente, e ciò quanto meno a uno dei due livelli di tutela richiesti da detta giurisprudenza.

48      Una simile tutela presuppone, pertanto, che possa essere esercitato un controllo giurisdizionale o nei confronti del mandato d’arresto europeo o nei confronti della decisione giudiziaria sulla quale detto mandato si innesta, prima che si proceda all’esecuzione di quest’ultimo.

49      Tale requisito consente, nel sistema istituito dalla decisione quadro 2002/584 – fondato, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri – di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che il mandato d’arresto europeo di cui le è chiesta l’esecuzione sia stato emesso al termine di un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, nell’ambito del quale la persona ricercata ha potuto beneficiare di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come risulta dal punto 45 della presente sentenza.

50      Tali considerazioni non sono affatto rimesse in discussione dalle indicazioni che emergono dalle sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand‑Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori di Lione e di Tours) (C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077) e Openbaar Ministerie (Procura, Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078), richiamate in udienza dinanzi alla Corte.

51      Ai punti 70 e 71 di tali sentenze, la Corte ha dichiarato che l’esistenza, nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, di norme procedurali secondo cui la proporzionalità della decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto, prima o dopo la consegna effettiva della persona ricercata, di un controllo giurisdizionale preliminare, addirittura quasi contemporaneo alla sua emissione, e in ogni caso dopo quest’ultima, risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, come emerge dai punti 68 e 69 della medesima, tale affermazione derivava dall’esistenza di una serie di disposizioni procedurali che garantivano l’intervento di un giudice sin dall’emissione di un mandato d’arresto nazionale nei confronti della persona ricercata e, pertanto, prima della consegna di quest’ultima.

52      Analogamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 dicembre 2019, Openbaar Ministerie (Procura, Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078), il mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero si basava su una decisione giudiziaria di custodia cautelare.

53      Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 69 e 72 delle conclusioni, la Corte ha dunque preso in considerazione, nelle sentenze citate al punto 50 della presente sentenza, il fatto che le condizioni di emissione di un mandato d’arresto europeo da parte del pubblico ministero potevano essere oggetto di un controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata, dal momento che, nelle normative nazionali discusse nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, il mandato d’arresto europeo si fondava su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice – il quale, per di più, procedeva ad una valutazione delle condizioni necessarie per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e, segnatamente, della sua proporzionalità.

54      Ebbene, a differenza delle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, nel caso di specie risulta dalla decisione di rinvio che il diritto bulgaro prevede solo un controllo giurisdizionale a posteriori della decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo, dal momento che un simile controllo può avvenire solo dopo la consegna della persona ricercata.

55      Quanto al fatto che, nella sua risposta scritta ai quesiti della Corte, il governo bulgaro, riferendosi alla sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), precisi che, dopo la consegna della persona ricercata a seguito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, quest’ultima sarà immediatamente tradotta dinanzi a un giudice che esaminerà la necessità di pronunciare nei suoi confronti una misura cautelare privativa o restrittiva della libertà e procederà quindi anche al controllo della proporzionalità di tale mandato, tale prassi non è tuttavia idonea garantire la conformità del sistema procedurale bulgaro ai requisiti derivanti dalla decisione quadro 2002/584.

56      Occorre infatti precisare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, con tale sentenza, la Corte non si è direttamente pronunciata sulla rispondenza ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva della procedura bulgara relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte di un pubblico ministero durante la fase preliminare del procedimento penale, ma si è limitata ad affermare che, in mancanza di mezzi di ricorso distinti nel diritto dello Stato membro emittente, il diritto dell’Unione conferiva a un giudice di tale Stato membro un titolo di competenza a esercitare un controllo incidentale sulla validità del mandato d’arresto europeo. Da tale sentenza non si può pertanto dedurre che la Corte vi avrebbe statuito che l’esistenza di una simile possibilità di controllo giurisdizionale a posteriori fosse idonea a rispondere ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti della persona ricercata.

57      Di conseguenza, l’esistenza di un controllo giurisdizionale sulla decisione di un pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo, controllo che intervenga solo dopo la consegna della persona ricercata, non soddisfa l’obbligo gravante sullo Stato membro emittente di attuare norme procedurali che consentano a un giudice competente di operare, prima di tale consegna, un controllo sulla legittimità del mandato d’arresto nazionale o della decisione giudiziaria avente la stessa forza, anch’essi adottati da un pubblico ministero o, ancora, del mandato d’arresto europeo.

58      È vero che, nell’attuazione della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri conservano, conformemente alla loro autonomia procedurale, la facoltà di adottare norme che possono rivelarsi differenti da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, essi devono garantire che tali norme non frustrino le esigenze derivanti da tale decisione quadro, in particolare quanto alla tutela giurisdizionale, garantita dall’articolo 47 della Carta, ad essa sottesa.

59      Ne consegue che l’obiettivo della decisione quadro 2002/584, che, istituendo un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, tende a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria tra le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, può essere realizzato solo mediante il rispetto dei diritti e dei principi giuridici fondamentali sanciti all’articolo 6 TUE e contenuti nella Carta, obbligo che, inoltre, riguarda tutti gli Stati membri, e in particolare sia lo Stato membro emittente sia quello di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2019, TC, C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, punti 41 e 54 e giurisprudenza ivi citata).

60      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.