SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
15
aprile 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in
considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento –
Tutela giurisdizionale effettiva»
Nella
causa C‑194/19,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione del 12 febbraio 2019,
pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2019, nel procedimento
H.A.
contro
État belge,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente,
R. Silva de Lapuerta, vicepresidente,
J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev,
E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), A. Kumin
e N. Wahl, presidenti di sezione, E. Juhász,
S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e
N. Jääskinen, giudici,
avvocato
generale: A. Rantos
cancelliere:
M. Krausenböck, amministratrice
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2020,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
H.A., da J. Hardy, advocaat, M. El Khoury e I. Fontignie, avocates;
– per
il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e
P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da
D. Matray, J. Matray,
S. Matray e C. Piront,
avocats;
– per
il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e
C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il
«regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra H.A., cittadino
di uno Stato terzo, e lo Stato belga in merito alla decisione dell’Office des étrangers (Ufficio per gli
stranieri, Belgio) recante rigetto della domanda di asilo di H.A. e che
ingiunge a quest’ultimo di lasciare il territorio belga.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
Direttiva
2013/32/UE
3 L’articolo
46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60), così dispone:
«1. Gli
Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a) la decisione
sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
i) di ritenere
la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di
protezione sussidiaria;
ii) di
considerare la domanda inammissibile (...)
iii) presa alla
frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro (...).
iv) di non
procedere a un esame (...).
b) il rifiuto di
riaprire l’esame di una domanda, [dopo che è stato] sospeso (...)
c) una decisione
di revoca della protezione internazionale (...).
(...)
3. Per
conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo
preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto (...)
quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo
grado».
Regolamento
Dublino III
4 I
considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III sono così formulati:
«(4) Secondo le
conclusioni del Consiglio europeo [nell’ambito della sua riunione
straordinaria] di Tampere [(Finlandia) del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema
europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per
determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di
una domanda di asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(19) Al fine di
assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero
stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le
decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi,
in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il
rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo
avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente
regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato
membro in cui il richiedente è trasferito».
5 L’articolo
2 di detto regolamento prevede quanto segue:
«Ai fini
del presente regolamento si intende per:
(...)
g) “familiari”:
i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia
già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati
membri:
– il
coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con
cui abbia una relazione stabile (...)
– i
figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente (...)
– se
il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto
responsabile per il richiedente (...)
– se
il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il
padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario (...)».
6 L’articolo
10 del citato regolamento così recita:
«Se un
familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di
protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima
decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete
a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale
desiderio per iscritto».
7 L’articolo
17 dello stesso regolamento precisa quanto segue:
«1. In
deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di
esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base
ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
(...)
2. Lo
Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione
internazionale (...) o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima
che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro
di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento
di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie
fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro
Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8
a 11 e 16. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per
iscritto.
(...)».
8 L’articolo
27 del regolamento Dublino III è così redatto:
«1. Il
richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di
trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi
a un organo giurisdizionale.
2. Gli
Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato
può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.
3. Ai
fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle
medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che il
ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b) che il
trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un
determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo
giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di
concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che
all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine
ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della
decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione
della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di
sospensione. (...)
4. Gli
Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere
d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa
dell’esito del ricorso o della revisione.
5. Gli
Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale
nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.
6. Gli
Stati membri provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa
gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi (...)».
Diritto
belga
9 L’articolo
39/2 della legge del 15 dicembre 1980 riguardante l’accesso al territorio, il soggiorno,
lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri (Moniteur
belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584),
prevede, al suo paragrafo 2, quanto segue:
«Il Conseil [du contentieux
des étrangers] (Commissione
per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio) statuisce con sentenza sui
ricorsi di annullamento per violazione delle forme, vuoi sostanziali vuoi
prescritte sotto pena di nullità, e per eccesso o sviamento di potere».
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
10 Il
22 maggio 2017 H.A. ha presentato una domanda di asilo in Belgio.
11 Dopo
aver sentito H.A. in data 31 maggio 2017, l’Office des
étrangers (Ufficio per gli stranieri) ha chiesto alle
autorità spagnole, il 22 giugno successivo, di prenderlo in carico.
12 Il
4 luglio 2017 le autorità spagnole hanno accolto tale richiesta di presa in
carico di H.A.
13 Il
1° agosto 2017 l’Office des étrangers
(Ufficio per gli stranieri) ha respinto la domanda di asilo presentata da H.A.
e ha ingiunto a quest’ultimo di lasciare il territorio belga.
14 Con
ricorso proposto il 25 agosto 2017 H.A. ha contestato tale decisione dinanzi al
Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri), facendo segnatamente valere che suo fratello era giunto in Belgio
il precedente 22 agosto, che quest’ultimo aveva ivi introdotto una domanda di
asilo e che era indispensabile che le loro rispettive domande fossero esaminate
congiuntamente al fine di garantire l’equità del procedimento.
15 Con
sentenza del 30 novembre 2017 il suddetto giudice ha respinto tale ricorso.
Detta sentenza si basava in parte sulla constatazione secondo cui gli elementi
relativi all’ingresso del fratello di H.A. in Belgio erano successivi
all’adozione della decisione controversa dell’Office des
étrangers (Ufficio per gli stranieri) e non potevano
pertanto essere presi in considerazione al fine di valutare la legittimità
della decisione stessa.
16 Il
28 dicembre 2017 H.A. ha presentato un ricorso per cassazione avverso detta
sentenza dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso egli
asserisce che il Conseil du
contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di
stranieri) ha violato il suo diritto a un ricorso effettivo, come risultante
dall’articolo 27 del regolamento Dublino III e dall’articolo 47 della Carta,
avendo quest’ultimo rifiutato di prendere in considerazione elementi successivi
a una decisione di trasferimento ai fini dell’esame della legittimità della
stessa.
17 In
tale contesto, il Conseil d’État
(Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se
l’articolo 27 del [regolamento Dublino III], da solo o in combinato disposto
con l’articolo 47 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso
impone al giudice nazionale di tenere in considerazione, all’occorrenza,
elementi successivi alla decisione di “trasferimento Dublino” al fine di
garantire il diritto a un ricorso effettivo».
Sulla
persistenza dell’oggetto della controversia nel procedimento principale
18 Il
governo belga afferma che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di
pronuncia pregiudiziale. Infatti, H.A. non avrebbe più interesse a ricorrere in
cassazione, atteso che il 31 gennaio 2019 le autorità belghe avrebbero avviato
l’esame della sua domanda di protezione internazionale e gli avrebbero poi concesso
l’asilo il 28 agosto successivo.
19 Invitato
dalla Corte a precisare se ritenesse ancora necessaria una risposta alla sua
questione al fine di dirimere la controversia di cui al procedimento
principale, il giudice del rinvio ha risposto che intendeva mantenere la sua
domanda di pronuncia pregiudiziale.
20 Detto
giudice ha segnatamente precisato, al riguardo, che il ricorso per cassazione
di cui al procedimento principale ha pur sempre un oggetto, poiché esso
riguarda una decisione giurisdizionale che nessuna circostanza fattuale può
eliminare dall’ordinamento giuridico. Tanto premesso, esso ritiene che, ove gli
elementi invocati dal governo belga fossero esatti, potrebbe effettivamente
porsi la questione della persistenza dell’interesse di H.A. ad ottenere la
cassazione della sentenza impugnata nel procedimento principale. Tuttavia,
detto giudice non avrebbe la possibilità di decidere d’ufficio e senza
contraddittorio che tale interesse è venuto meno e che la risposta alla
questione sollevata non è più necessaria ai fini della soluzione della
controversia di cui al procedimento principale.
21 A
questo proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza
della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento
di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la
prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto
dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati
a dirimere [sentenze del 12 marzo 1998, Djabali, C‑314/96,
EU:C:1998:104, punto 17, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a.
(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18,
C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 69].
22 Secondo
una giurisprudenza parimenti costante della Corte, nell’ambito della
cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo
267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata
sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce
delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una
pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza,
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza,
allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto
dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del
24 novembre 2020, Openbaar Ministerie
(Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi
citata).
23 Dal
momento che il giudice del rinvio ritiene di essere ancora tenuto, in
applicazione delle norme processuali del diritto belga, a dirimere la
controversia di cui al procedimento principale, si deve ritenere che tale
controversia sia tuttora pendente dinanzi a tale giudice e che, ai fini della
soluzione di detta controversia, permanga l’utilità di una risposta della Corte
alla questione sollevata.
24 Occorre
pertanto rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla
questione pregiudiziale
25 Con
la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, eventualmente letto
alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che
esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice investito
di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non può,
nell’ambito dell’esame di detto ricorso, tener conto di circostanze successive
all’adozione di tale decisione.
26 In
limine, dal momento che il governo belga ha sostenuto, in udienza, che le norme
procedurali del diritto belga sono conformi al diritto dell’Unione laddove
prevedono che il giudice competente è tenuto a prendere in considerazione,
nell’ambito dell’esame di un ricorso di annullamento avverso una decisione di
trasferimento, le circostanze successive all’adozione di tale decisione che
sono determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino
III, occorre rammentare che spetta alla Corte prendere in considerazione,
nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici
nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le
questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Pertanto,
l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce
dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato
membro (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2016, New Valmar,
C‑15/15, EU:C:2016:464, punto 25).
27 Orbene,
il giudice del rinvio ha chiaramente affermato che, secondo la sua
interpretazione del diritto belga, nell’ambito dell’esame di un ricorso di
annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento un giudice
amministrativo deve pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione quale
adottata dall’autorità amministrativa di cui trattasi, ossia sulla base degli
elementi conoscitivi in possesso di tale autorità, senza poter prendere in
considerazione circostanze successive all’adozione della decisione stessa.
28 L’interpretazione
delle norme procedurali del diritto belga sostenuta dal governo belga non può,
di conseguenza, essere accolta dalla Corte ai fini del presente procedimento
pregiudiziale.
29 Inoltre,
i governi belga e dei Paesi Bassi nonché la Commissione europea hanno affermato
che le circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento di
cui trattasi nel procedimento principale, invocate da H.A., non erano
determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III.
30 A
tal riguardo, è certo vero che, fatto salvo l’eventuale ricorso a una clausola
discrezionale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Dublino III da parte
dello Stato membro interessato, l’arrivo nello Stato membro richiedente del
fratello di colui che richiede protezione internazionale non può giustificare,
alla luce della definizione della nozione di «familiari» di cui all’articolo 2,
lettera g), del citato regolamento, l’applicazione dell’articolo 10 del
regolamento stesso, relativo all’ipotesi in cui un familiare del richiedente
abbia presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale
sulla quale non sia ancora stata adottata una prima decisione di merito.
31 Tuttavia,
tale rilievo non consente di fornire al giudice del rinvio una risposta
sufficiente al fine di statuire sul ricorso per cassazione di cui è investito,
in quanto tale giudice ha precisato che, nell’ambito dell’esame di tale ricorso
per cassazione, esso deve stabilire se il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il
contenzioso in materia di stranieri) fosse tenuto a prendere in considerazione
circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento
controversa, senza poter valutare se le circostanze concretamente invocate da
H.A. dinanzi a quest’ultimo giudice possano o meno incidere sulla
determinazione dello Stato membro competente.
32 Alla
luce della problematica di cui è quindi investito il giudice del rinvio nel
procedimento principale, occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III prevede che la persona oggetto di una decisione di
trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a
una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
33 La
portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il
quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale,
il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni
di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del
citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale
dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito (sentenze del 25 ottobre
2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 37,
nonché del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17,
EU:C:2019:280, punto 39).
34 Alla
luce, segnatamente, dell’evoluzione generale che ha conosciuto il sistema di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri in conseguenza
dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti dal
menzionato regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento
dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto avverso una
decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle
norme che assegnano la competenza per l’esame di una domanda di protezione
internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento
medesimo (sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16 EU:C:2017:805,
punto 38, nonché del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17,
EU:C:2019:280, punto 40).
35 La
Corte ha peraltro stabilito che, alla luce, da un lato, dell’obiettivo
menzionato al considerando 19 del regolamento Dublino III, di garantire,
conformemente all’articolo 47 della Carta, una protezione efficace degli
interessati, e dall’altro, di quello di assicurare con celerità la
determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di
protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento stesso,
il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido
che gli consenta di far valere circostanze successive all’adozione della
decisione di trasferimento, qualora la loro presa in considerazione sia
determinante per la corretta applicazione del citato regolamento (v., in tal
senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 44, e del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16,
EU:C:2018:35, punto 31).
36 Risulta
altresì dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che
consente al richiedente protezione internazionale di cui trattasi di invocare
circostanze successive all’adozione della decisione di trasferimento,
nell’ambito del ricorso diretto contro tale decisione, soddisfa detto obbligo
di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido (v., in tal senso, sentenze
del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 45, e del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16,
EU:C:2018:35, punto 32).
37 Tuttavia,
quest’ultima giurisprudenza non implica affatto che gli Stati membri, in
applicazione dell’articolo 27 del regolamento Dublino III, debbano
necessariamente organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che
l’esigenza di tener conto di circostanze determinanti successive all’adozione
della decisione di trasferimento, menzionata al punto 35 della presente
sentenza, sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso che consente di
contestare la legittimità della decisione di trasferimento.
38 Il
legislatore dell’Unione ha infatti armonizzato solo alcune delle modalità
procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento o della
revisione, in fatto e in diritto, della decisione stessa dinanzi a un giudice,
di cui l’interessato deve disporre.
39 In
proposito, sebbene l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e il
considerando 19 del medesimo contribuiscano a definire l’oggetto di tale
ricorso e prevedano che esso deve poter essere esperito dinanzi a un organo
giurisdizionale, l’articolo 27, paragrafi da 2 a 6, di tale regolamento si
limita a fornire talune precisazioni in merito al termine entro il quale detto
ricorso deve poter essere proposto, alle condizioni di sospensione
dell’attuazione della decisione di trasferimento in caso di proposizione di un
ricorso siffatto e dell’assistenza legale di cui deve poter usufruire
l’interessato.
40 Per
contro, l’articolo 27 del regolamento Dublino III non precisa se il diritto di
ricorso in esso previsto implichi necessariamente la possibilità, per il
giudice investito del ricorso stesso, di procedere a un esame ex nunc della
legittimità della decisione di trasferimento.
41 La
formulazione del citato articolo 27 differisce, in tal senso, da quella dell’articolo
46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, adottata lo stesso giorno del
regolamento Dublino III nell’ambito della revisione generale del sistema
europeo comune di asilo, ai sensi del quale il ricorso effettivo avverso gli
atti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, di tale direttiva, tra i quali non
figurano le decisioni di trasferimento, prevede un «esame completo ed ex nunc
degli elementi di fatto e di diritto».
42 In
conformità a una costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione
in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro
stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a
garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del
principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano
meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate
al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal
diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenze del
18 giugno 2002, HI, C‑92/00, EU:C:2002:379, punto 67; del 13 dicembre
2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960,
punto 26, nonché del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides (Rigetto
di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19,
EU:C:2020:681), punto 34].
43 Occorre
altresì rammentare che gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione,
sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo
sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una
riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva (sentenza
del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18,
EU:C:2019:1114, punto 34).
44 Per
quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, esso richiede che
la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi
fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati
sulla violazione del diritto interno (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16,
EU:C:2017:209, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
45 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, occorre
sottolineare che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di
trasferimento, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di
circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai
fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non garantisce
una tutela giurisdizionale sufficiente, tale da consentire all’interessato di
esercitare i diritti che gli sono conferiti dal citato regolamento e
dall’articolo 47 della Carta.
46 Tuttavia,
come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 85 delle sue
conclusioni, non si può escludere che una tutela giurisdizionale sufficiente
possa essere garantita, nell’ambito del sistema giurisdizionale nazionale
considerato nel suo complesso, sotto forme diverse rispetto alla presa in
considerazione di circostanze determinanti, successive all’adozione della
decisione di trasferimento, in occasione dell’esame del ricorso volto a
garantire il controllo della legittimità della decisione stessa.
47 Al
fine di conferire all’interessato una tutela giurisdizionale sufficiente, un
mezzo di ricorso specifico, distinto dal ricorso indicato al punto precedente,
deve garantire in pratica che l’interessato, nel caso in cui una circostanza
successiva alla decisione di trasferimento osti all’esecuzione di quest’ultima,
abbia la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro
richiedente di procedere al trasferimento dell’interessato stesso verso un
altro Stato membro. Detto mezzo di ricorso deve altresì garantire che, qualora
una circostanza successiva alla decisione di trasferimento implichi la
competenza dello Stato membro richiedente, le autorità competenti di
quest’ultimo siano tenute ad assumere i provvedimenti necessari per riconoscere
tale competenza e per avviare senza ritardo l’esame della domanda di protezione
internazionale presentata dall’interessato stesso (v., in tal senso, sentenza
del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 43).
48 Ne
consegue che la proposizione del ricorso specifico che consente di prendere in
considerazione circostanze successive all’adozione della decisione di
trasferimento che sono determinanti ai fini della corretta applicazione del
regolamento Dublino III deve essere possibile a seguito del verificarsi di tali
circostanze, ma senza che la proposizione del ricorso stesso sia subordinata al
fatto che l’interessato sia privato della libertà o che l’esecuzione della
decisione di trasferimento di cui trattasi sia imminente.
49 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione sollevata dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo
47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una
normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di
annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito
dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione
di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di
detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso
specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui
risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a
seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia
subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto
che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.
Sulle
spese
50 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di
quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa
nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento
avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di
tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale
decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto
regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso
specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui
risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a
seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia
subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto
che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.
Firme
* Lingua processuale: il
francese.