SENTENZA DELLA CORTE (Seconda
Sezione)
15
luglio 2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE –
Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2,
paragrafo 2, lettera a), – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo
5 – Normativa nazionale che prevede requisiti in materia di acutezza uditiva
degli agenti penitenziari – Non conformità alle soglie minime di
percezione sonora richieste – Impossibilità assoluta di mantenere le
funzioni»
Nella
causa C‑795/19,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte
suprema, Estonia), con decisione del 24 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria
il 29 ottobre 2019, nel procedimento
XX
contro
Tartu
Vangla,
con
l’intervento di:
Justiitsminister,
Tervise- ja tööminister,
Õiguskantsler,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta
da A. Arabadjiev, presidente di sezione,
A. Kumin, T. von Danwitz
(relatore), P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,
avvocato
generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
XX, da K. Hanni, vandeadvokaat;
– per
l’Õiguskantsler, da O. Koppel;
– per
il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, A. Magrippi e A. Dimitrakopoulou,
in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da D. Martin ed E. Randvere,
in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre
2020,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2,
paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU
2000, L 303, pag. 16).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XX e la Tartu Vangla (istituto penitenziario di Tartu, Estonia) in
seguito alla decisione del direttore di tale istituto di licenziare XX a motivo
della non conformità ai requisiti in materia di acutezza uditiva degli agenti
penitenziari.
Contesto
normativo
Diritto
dell’Unione
3 I
considerando 16, 18, 20, 21 e 23 della direttiva 2000/78 enunciano quanto segue:
«(16) La messa a
punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha
un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap.
(...)
(18) La presente
direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i
servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel
posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere
l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione
dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti
servizi.
(...)
(20) È opportuno
prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a
sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i
locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei
compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.
(21) Per
determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari
sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o
di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie
dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi
pubblici o altre sovvenzioni.
(...)
(23) In casi
strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata
quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni
personali, a un handicap, all’età o alle tendenze sessual[i]
costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il
requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle
informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione».
4 L’articolo
1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo», così recita:
«La
presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle
discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento».
5 L’articolo
2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», dispone quanto
segue:
«1. Ai
fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su
uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai
fini del paragrafo 1:
a) sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui
all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
(...)
5. La
presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione
nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza
pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla
tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui».
6 L’articolo
3 della medesima direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al suo paragrafo
1 così dispone:
«Nei
limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a
tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi
gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle
condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo,
compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente
dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché
alla promozione;
(...)
c) all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione;
(...)».
7 L’articolo
4 della direttiva 2000/78, intitolato «Requisiti per lo svolgimento
dell’attività lavorativa», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Fatto
salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una
differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una
qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione
laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità
sia legittima e il requisito proporzionato».
8 L’articolo
5 di tale direttiva, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», prevede
quanto segue:
«Per
garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili,
sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro
prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o
di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che
tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere
finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché
l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della
politica dello Stato membro a favore dei disabili».
Diritto
estone
9 L’articolo
146 della vangistusseadus (legge penitenziaria)
dispone quanto segue:
«(1) L’obiettivo
del controllo medico dell’agente penitenziario è la scoperta di problemi di
salute causati dal servizio, la riduzione e l’eliminazione di rischi per la
salute e l’accertamento dell’assenza di problemi di salute che impediscano
all’agente penitenziario di adempiere ai suoi obblighi professionali.
(...)
(4) Le
norme relative ai requisiti e al controllo in materia di salute degli agenti
penitenziari, nonché i requisiti relativi al contenuto e alla forma del
certificato medico sono previsti con regolamento del governo della Repubblica
di Estonia».
10 Il
Vabariigi Valitsuse määrus nr 12 «Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi
sisu ja vormi
nõuded» (regolamento n. 12 del governo della
Repubblica di Estonia «recante requisiti sanitari del personale penitenziario e
procedura per l’esame sanitario nonché contenuto e forma del certificato
medico»), del 22 gennaio 2013 (in prosieguo: il «regolamento n. 12»),
adottato sulla base dell’articolo 146, paragrafo 4, della legge penitenziaria,
è entrato in vigore il 26 gennaio 2013.
11 L’articolo
3 di tale regolamento così prevede:
«(1) L’acutezza
visiva dell’agente penitenziario deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) l’acutezza
visiva con correzione non deve essere inferiore a 0,6 su un occhio né inferiore
a 0,4 sull’altro occhio;
2) un campo
visivo normale, una normale percezione dei colori e una normale visione
notturna.
(2) L’agente
penitenziario è autorizzato a indossare lenti a contatto e occhiali».
12 Ai
sensi dell’articolo 4 del suddetto regolamento:
«(1) Il
livello di acutezza uditiva dell’agente penitenziario deve essere sufficiente
per comunicare al telefono e per sentire il suono di un allarme e le
comunicazioni radio.
(2) In
sede di controllo medico, il deficit uditivo dell’agente penitenziario,
nell’orecchio con udito migliore, non deve superare 30 dB a una frequenza di
500‑2 000 Hz e 40 dB a una frequenza di 3 000‑4 000
Hz né, nell’orecchio con udito peggiore, 40 dB a una frequenza di 500‑2 000
Hz e 60 dB a una frequenza di 3 000‑4 000 Hz».
13 L’articolo
5 del medesimo regolamento così dispone:
«(1) L’elenco
dei problemi di salute che impediscono all’agente penitenziario di adempiere ai
suoi obblighi professionali, il quale deve essere osservato in sede di
valutazione dello stato di salute dell’agente penitenziario, è previsto
all’allegato 1.
(2) La
presenza di un impedimento assoluto di natura medica osta a che una persona
entri in servizio come agente penitenziario o intraprenda una formazione che
prepara alla funzione di agente penitenziario. (...)».
14 L’allegato
1 del regolamento n. 12 prevede l’elenco dei problemi di salute che
impediscono all’agente penitenziario l’adempimento dei suoi obblighi
professionali. Tra gli «impedimenti di natura medica», «l’abbassamento della
capacità uditiva al di sotto dello standard prescritto» è classificato come «impedimento
assoluto».
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
15 Il
ricorrente nel procedimento principale è stato impiegato presso l’istituto
penitenziario di Tartu (Estonia) come agente penitenziario per quasi quindici
anni. Dal 2 dicembre 2002 ha lavorato come guardia presso la sezione
«Detenzione» di tale istituto penitenziario, poi, a partire dal 1° giugno
2008, come guardia presso la sezione «Sorveglianza» dello stesso istituto. I
suoi obblighi di servizio in quest’ultimo posto comprendevano, tra l’altro, la
sorveglianza, conformemente alle istruzioni, di persone sotto sorveglianza
elettronica attraverso un sistema di monitoraggio, nonché la trasmissione di
informazioni relative a tali persone, la supervisione dei dispositivi di controllo
e di segnalazione, la reazione e la comunicazione di informazioni, segnatamente
in caso di allarme, nonché l’individuazione di violazioni del regolamento
interno dell’istituto penitenziario.
16 Un
certificato medico del 4 aprile 2017 ha attestato che la soglia di percezione
sonora a livello dell’orecchio sinistro del ricorrente nel procedimento
principale soddisfaceva i requisiti del regolamento n. 12, mentre quella
del suo orecchio destro era compresa tra i 55 e i 75 decibel (dB) per le
frequenze di 500‑2 000 Hertz (Hz). Secondo il ricorrente nel
procedimento principale, si trattava di un deficit uditivo presente sin
dall’infanzia.
17 Con
decisione del 28 giugno 2017 il ricorrente nel procedimento principale è stato
licenziato dal direttore dell’istituto penitenziario di Tartu conformemente
alle pertinenti disposizioni del diritto estone, ivi compreso, in particolare,
l’articolo 5 di tale regolamento, a causa della non conformità della sua
acutezza uditiva alle soglie minime di percezione sonora fissate da detto
regolamento.
18 Il
ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso dinanzi al Tartu Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu, Estonia)
con cui ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale licenziamento e un
risarcimento, facendo valere che il regolamento n. 12 comportava una
discriminazione a motivo della disabilità, contraria alla põhiseadus
(Costituzione) nonché alla normativa nazionale in materia di parità di
trattamento. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 14 dicembre 2017,
per il fatto che, in particolare, il requisito in materia di soglia minima di
percezione sonora previsto dal regolamento n. 12 costituiva una misura
necessaria e giustificata al fine di garantire che gli agenti penitenziari in
servizio siano in grado di svolgere tutti i loro compiti.
19 Con
sentenza dell’11 aprile 2019 la Tartu Ringkonnakohus
(Corte d’appello di Tartu, Estonia) ha accolto l’appello del ricorrente nel
procedimento principale, ha annullato tale sentenza, ha dichiarato illegittima
la decisione di licenziamento e ha condannato l’istituto penitenziario di Tartu
a versargli un risarcimento.
20 Tale
giudice ha ritenuto che le disposizioni del regolamento n. 12 relative ai
requisiti in materia di acutezza uditiva fossero contrarie al principio
generale di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Secondo lo stesso giudice,
detto regolamento era inoltre in contrasto con il principio di tutela del
legittimo affidamento, parimenti sancito dalla Costituzione. Il suddetto
giudice ha pertanto deciso di non applicare tali disposizioni nella causa di
cui era investito. Ha altresì deciso di avviare un procedimento giurisdizionale
di controllo della costituzionalità delle summenzionate
disposizioni dinanzi al giudice del rinvio, la Riigikohus
(Corte suprema, Estonia).
21 Quest’ultima
espone che lo Justiitsminister (Ministro della
giustizia, Estonia) e l’istituto penitenziario di Tartu fanno valere che il
regolamento n. 12, più precisamente il suo allegato 1, è conforme alla
Costituzione e che la necessità di garantire la sicurezza delle persone e
l’ordine pubblico giustificano le soglie minime di percezione sonora previste
da tale regolamento, nonché il divieto di ricorrere a un apparecchio acustico
per soddisfare tali requisiti. L’agente penitenziario dovrebbe infatti essere
in grado di svolgere tutti i compiti in vista dei quali è stato formato e di
prestare assistenza, se necessario, alla polizia, di modo che l’acutezza
uditiva dell’agente penitenziario dovrebbe essere sufficiente a garantire,
senza l’ausilio di una protesi acustica, una comunicazione chiara e non a
rischio con i suoi colleghi, in ogni circostanza.
22 Il
giudice del rinvio rileva altresì che l’obbligo di trattare le persone con
disabilità allo stesso modo delle altre persone che si trovano in una
situazione analoga e senza discriminazione risulta non solo dalla Costituzione
ma anche dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 21, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle disposizioni
della direttiva 2000/78.
23 Il
giudice del rinvio indica infine, riferendosi alla sentenza del 13 novembre
2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371, punti da 43 a 45), che la
preoccupazione di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento dei
servizi di polizia, penitenziari o di soccorso, costituisce un obiettivo
legittimo, idoneo a giustificare una differenza di trattamento. Occorrerebbe
tuttavia verificare se la normativa nazionale di cui al procedimento principale
abbia imposto un requisito proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
Ora, né il tenore letterale di tale direttiva né la giurisprudenza della Corte
consentirebbero di trarre conclusioni chiare su tale punto.
24 In
tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se
l’articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1,
della direttiva [2000/78], debba essere interpretato nel senso che osta a una
normativa nazionale la quale prevede che una capacità
uditiva inferiore allo standard prescritto rappresenta un impedimento assoluto
all’attività di agente penitenziario e non consente l’uso di ausili correttivi
per valutare il rispetto dei requisiti in materia di acutezza uditiva».
Sulla
questione pregiudiziale
25 Con
la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 2,
paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano
essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che
prevede un’impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente
penitenziario la cui acutezza uditiva non raggiunge le soglie minime di
percezione sonora fissate da tale normativa, senza autorizzare l’utilizzo di
ausili correttivi in sede di valutazione della conformità ai requisiti in
materia di acutezza uditiva.
26 Va
preliminarmente ricordato che sia dal titolo e dal preambolo, sia dal contenuto
e dalla finalità della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima si propone di
fissare un quadro generale per garantire a ogni individuo la parità di
trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una
protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui
all’articolo 1, tra i quali sono menzionate le disabilità (sentenze del 19
settembre 2018, Bedi, C‑312/17, EU:C:2018:734, punto 28 e giurisprudenza
ivi citata, nonché dell’8 ottobre 2020, Universitatea
«Lucian Blaga» Sibiu e a., C‑644/19,
EU:C:2020:810, punto 30).
27 Quanto
all’applicabilità di tale direttiva, alla luce delle indicazioni fornite dal
giudice del rinvio, non contestate dinanzi alla Corte, il regolamento
n. 12 riguarda le condizioni di assunzione e licenziamento, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), di detta direttiva, di un agente
penitenziario e rientra pertanto nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
28 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la questione di stabilire se una normativa
nazionale come quella di cui al procedimento principale introduca una disparità
di trattamento fondata sulla disabilità, occorre ricordare che, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest’ultima,
per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’articolo 1 della direttiva medesima. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),
di tale direttiva precisa che sussiste discriminazione diretta quando, sulla
base della disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
29 Nel
caso di specie, in forza del regolamento n. 12, in particolare del suo
articolo 4 e del suo allegato 1, le persone che presentano un livello di
acutezza uditiva ridotto, inferiore alle soglie minime di percezione sonora
richieste, non possono essere assunte o mantenute in funzione in qualità di
agente penitenziario. Pertanto, esse sono trattate in modo meno favorevole di
quanto lo siano, lo siano state o lo sarebbero in una situazione analoga altre
persone, vale a dire gli altri lavoratori impiegati come agenti penitenziari, ma
il cui livello di acutezza uditiva è conforme a tali norme.
30 Ne
consegue che tale regolamento introduce una differenza di trattamento
direttamente fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2000/78.
31 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di stabilire se una simile
differenza di trattamento possa essere giustificata sulla base dell’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, secondo i termini
stessi di tale disposizione, gli Stati membri possono prevedere che una
differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno dei
motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva non costituisca discriminazione
laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, la caratteristica in questione costituisca un requisito
essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché
la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.
32 La
Corte ha statuito che non è il motivo su cui è basata la differenza di
trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un
simile requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività
lavorativa (sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria
Sorondo, C‑258/15, EU:C:2016:873, punto 33 e
giurisprudenza ivi citata).
33 Dal
momento che consente di derogare al principio di non discriminazione,
l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, letto alla luce del considerando
23 della medesima, poiché fa riferimento a «casi strettamente limitati» nei
quali una simile differenza di trattamento può essere giustificata, deve essere
interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre
2011, Prigge e a., C‑447/09,
EU:C:2011:573, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
34 Al
riguardo occorre rilevare che il considerando 18 della direttiva 2000/78
precisa che la stessa non può avere l’effetto di costringere i servizi
penitenziari ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non
possiedano i requisiti necessari per svolgere tutte le funzioni che possono
essere chiamate a esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di
salvaguardare l’operatività di tali servizi.
35 L’intento
di assicurare l’operatività e il buon funzionamento di detti servizi
costituisce pertanto una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
1, di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 13 novembre 2014, Vital
Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, punto 44).
36 Inoltre,
in forza dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, quest’ultima
lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in
una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela
dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e
dei diritti e delle libertà altrui.
37 Per
quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al
procedimento principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che,
prevedendo al suo articolo 4 e al suo allegato 1 soglie minime di percezione
sonora, la non conformità alle quali costituisce un impedimento assoluto di
natura medica all’esercizio delle funzioni di agente penitenziario, tale
regolamento mira a preservare la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico,
garantendo che gli agenti penitenziari siano fisicamente in grado di svolgere
tutti i compiti loro incombenti.
38 Ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, l’acutezza uditiva
dell’agente penitenziario deve pertanto essere sufficiente per comunicare al
telefono e per sentire il suono di un allarme nonché le comunicazioni radio.
39 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, il
requisito di essere in grado di sentire correttamente e, pertanto, di
soddisfare un determinato livello di acutezza uditiva discende dalla natura
delle funzioni di agente penitenziario, come descritte dal giudice del rinvio.
Quest’ultimo ha infatti rilevato che la sorveglianza dei detenuti implica, in
particolare, l’essere in grado di individuare e di reagire a disordini che si
manifestano in modo udibile, di sentire il suono degli allarmi, di poter
comunicare con gli altri agenti attraverso dispositivi di comunicazione e, in
particolare in situazioni rumorose o di conflitti, eventualmente fisici, in
caso di infrazioni dei detenuti al regolamento interno dell’istituto
penitenziario. Inoltre, dalle medesime indicazioni risulta che un obbligo di
prestare assistenza alla polizia, al quale si applicherebbero gli stessi
requisiti in materia di acutezza uditiva, può essere imposto a ogni agente
penitenziario.
40 Ora,
la Corte ha già statuito che il fatto di possedere capacità fisiche particolari
può essere considerato un «requisito essenziale e determinante per lo
svolgimento dell’attività lavorativa», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
della direttiva 2000/78, per lo svolgimento di determinate professioni, quali
il vigile del fuoco o l’agente di polizia (v., in tal senso, sentenze del 12
gennaio 2010, Wolf, C‑229/08, EU:C:2010:3, punto 40; del 13 novembre
2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, punti 40 e 41, nonché del 15
novembre 2016, Salaberria Sorondo,
C‑258/15, EU:C:2016:873, punto 36).
41 Pertanto,
a causa della natura delle funzioni di agente penitenziario e delle condizioni
del loro esercizio, il fatto che la sua acutezza uditiva debba soddisfare una
soglia minima di percezione sonora determinata dalla normativa nazionale può
essere considerato un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa», ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1, per
l’esercizio della professione di agente penitenziario.
42 Dal
momento che il regolamento n. 12 mira a salvaguardare la sicurezza delle
persone e l’ordine pubblico, occorre constatare che tale regolamento persegue
obiettivi legittimi, come risulta dai punti 36 e 37 della presente sentenza. In
tali circostanze, occorre ancora verificare se sia proporzionato il requisito
previsto da tale regolamento, al suo articolo 4 e al suo allegato 1, secondo
cui l’acutezza uditiva dell’agente penitenziario deve soddisfare soglie minime
di percezione sonora – senza che sia autorizzato l’utilizzo di ausili
correttivi in sede di valutazione del soddisfacimento di tali soglie – la
non conformità alle quali costituisce un impedimento assoluto di natura medica all’esercizio
delle funzioni del suddetto agente penitenziario, che pone fine alle medesime e
può pertanto condurre al suo licenziamento. Di conseguenza, occorre esaminare
se detto requisito sia idoneo a conseguire tali obiettivi e se esso non ecceda
quanto necessario per conseguirli (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre
2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, punto 45).
43 Per
quanto riguarda, anzitutto, l’idoneità del requisito di cui al punto precedente
a conseguire gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 12, attinenti al
mantenimento della sicurezza delle persone e dell’ordine pubblico, si può
ammettere che la fissazione di una soglia minima di percezione sonora per
l’esercizio delle funzioni di agente penitenziario senza l’utilizzo di ausili
correttivi dell’udito consente di garantire che detto agente sarà in grado di
reagire agli allarmi sonori o a un’eventuale aggressione e di prestare
assistenza alla polizia, senza il rischio di essere eventualmente ostacolato
dalla presenza, dal deterioramento o dalla perdita di un apparecchio acustico.
44 Occorre
tuttavia ricordare che una normativa è idonea a garantire la realizzazione
dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo
in modo coerente e sistematico (sentenze del 12 gennaio 2010, Petersen, C‑341/08,
EU:C:2010:4, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 gennaio 2021,
INSS, C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 32).
45 Ora,
dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta
che la conformità alle soglie minime di percezione sonora fissate dal
regolamento n. 12 è valutata senza la possibilità, per l’agente
penitenziario interessato, di utilizzare in tale occasione una protesi
acustica, mentre in sede di valutazione della conformità alle norme previste da
tale regolamento in materia di acutezza visiva l’agente può ricorrere a
dispositivi correttivi, quali lenti a contatto od occhiali. Ora, anche l’uso,
la perdita o il deterioramento di lenti a contatto od occhiali può ostacolare
l’esercizio delle sue funzioni e creare rischi analoghi, per un agente
penitenziario, a quelli derivanti dall’uso, dalla perdita o dal deterioramento
di una protesi acustica, in particolare in una situazione di conflitto fisico
con cui tale agente sarebbe confrontato.
46 Per
quanto riguarda poi il carattere necessario di tale requisito per raggiungere
gli obiettivi attinenti al mantenimento della sicurezza delle persone e
dell’ordine pubblico, perseguito dal regolamento n. 12, occorre ricordare
che la non conformità alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale
regolamento costituisce un impedimento di natura medica che impedisce in
maniera assoluta l’esercizio delle funzioni di agente penitenziario. Tali
soglie si applicano nei confronti di tutti gli agenti penitenziari, senza
possibilità di deroga, indipendentemente dall’istituto presso il quale sono
assegnati o dal posto da essi occupato. Inoltre, detto regolamento non consente
una valutazione individuale della capacità dell’agente penitenziario di
svolgere le funzioni essenziali di tale professione nonostante il deficit
uditivo che egli presenta.
47 Ora,
tra i compiti di tali agenti, come risulta dai punti 15 e 39 della presente
sentenza, alcuni di essi consistono nel sorvegliare persone sottoposte a
sorveglianza elettronica mediante un sistema di monitoraggio, nonché nel
monitorare dispositivi di controllo e di segnalazione, senza che ciò implichi
contatti frequenti con i detenuti. Inoltre, dalla domanda di pronuncia
pregiudiziale risulta che il regolamento n. 12 non tiene conto del fatto
che il deficit uditivo può essere corretto mediante protesi acustiche che
possono essere miniaturizzate, indossate all’interno dell’orecchio o
addirittura collocate sotto un casco.
48 Del
resto, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2000/78,
letto alla luce dei considerando 20 e 21 di quest’ultima, il datore di lavoro è
tenuto a prendere i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze di
una situazione concreta, per consentire a una persona disabile di accedere a un
lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.
Infatti, ai sensi del considerando 16 di tale direttiva, la messa a punto di
misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo
importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap. A tale
riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «soluzioni ragionevoli» deve
essere intesa in senso ampio come riferita all’eliminazione delle barriere di
diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle
persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri
lavoratori. Inoltre, il considerando 20 contiene al riguardo un elenco di
soluzioni ragionevoli di ordine materiale, organizzativo o educativo che non è
esaustivo (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, HK Danmark, C‑335/11 e C‑337/11, EU:C:2013:222,
punti 54 e 56).
49 Un
simile obbligo è altresì sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea
con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23,
pag. 35), le cui disposizioni – occorre ricordare – possono
essere invocate al fine di interpretare quelle della direttiva 2000/78, di modo
che quest’ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di
un’interpretazione conforme alla medesima convenzione (v., in tal senso,
sentenza dell’11 settembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C‑397/18, EU:C:2019:703, punto 40).
50 Al
riguardo, la Corte ha statuito che tale direttiva osta a un licenziamento
fondato sulla disabilità che, tenuto conto dell’obbligo di prevedere soluzioni
ragionevoli per i disabili, non sia giustificato dal fatto che la persona di
cui trattasi non è competente, capace o disponibile a svolgere le mansioni
essenziali del suo posto di lavoro (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio
2006, Chacón Navas, C‑13/05, EU:C:2006:456,
punto 52).
51 Nel
caso di specie, come risulta dalle indicazioni contenute nella domanda di
pronuncia pregiudiziale, prima di essere licenziato, il ricorrente nel
procedimento principale è stato in servizio in qualità di agente penitenziario
per oltre quattordici anni, con soddisfazione dei suoi superiori gerarchici.
Risulta tuttavia, secondo le medesime indicazioni, che il regolamento
n. 12 non consentiva al suo datore di lavoro di procedere, prima del suo
licenziamento, a verifiche per sapere se fosse possibile prendere provvedimenti
appropriati, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2000/78, come l’uso
di un apparecchio acustico, una dispensa, nei suoi confronti, dall’obbligo di
svolgere compiti che richiedono di raggiungere le soglie minime di percezione
sonora richieste o ancora un’assegnazione a un posto che non richiede di
raggiungere tali soglie, e nessuna indicazione è fornita sul carattere
eventualmente sproporzionato dell’onere che sarebbe imposto da simili misure.
52 Pertanto
il regolamento n. 12 – poiché prevede soglie minime di percezione
sonora la non conformità alle quali costituisce un impedimento di natura medica
che osta in modo assoluto all’esercizio delle funzioni di agente penitenziario,
senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere le sue
funzioni, eventualmente dopo l’adozione di soluzioni ragionevoli ai sensi di
tale articolo 5 – sembra aver imposto un requisito che eccede quanto
necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da detto regolamento,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
53 Alla
luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla questione sollevata
dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 4, paragrafo
1, e l’articolo 5 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a una normativa nazionale che prevede un’impossibilità assoluta
di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva
non è conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale
normativa, senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di
svolgere dette funzioni, eventualmente dopo l’adozione di soluzioni ragionevoli
ai sensi di tale articolo 5.
Sulle
spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo
2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5 della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a
una normativa nazionale che prevede un’impossibilità assoluta di mantenere
nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza uditiva non è
conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale normativa,
senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere dette
funzioni, eventualmente dopo l’adozione di soluzioni ragionevoli ai sensi di
tale articolo 5.
Firme
* Lingua processuale:
l’estone.