SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
22
febbraio 2022 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della
magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE –
Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai
fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale
dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato
membro interessato – Procedimenti disciplinari»
Nella
causa C‑430/21,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di
Craiova, Romania), con decisione del 7 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il
14 luglio 2021, nel procedimento promosso da
RS
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente,
A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin,
I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, F. Biltgen,
P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, N. Wahl, D. Gratsias
e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato
generale: A.M. Collins
cancelliere:
C. Di Bella, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2021,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
il governo rumeno, da E. Gane, L. Liţu e
L.-E. Baţagoi, in qualità di agenti, assistite da M. Manolache;
– per
il governo belga, da L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet,
in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità
di agenti;
– per
la Commissione europea, da P.J.O. Van Nuffel, I. Rogalski e
K. Herrmann, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio
2022,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di un’azione intentata da RS per
contestare la durata dello svolgimento di procedimenti penali avviati a seguito
di una denuncia presentata da sua moglie.
Contesto
normativo
Costituzione
rumena
3 L’articolo
148, paragrafi 2 e 4, della Constituția României (Costituzione rumena)
prevede quanto segue:
«(2) A
seguito dell’adesione, le disposizioni dei Trattati istitutivi dell’Unione
europea, nonché le altre normative comunitarie aventi valore vincolante,
prevalgono sulle disposizioni contrarie della normativa nazionale, nel rispetto
delle disposizioni dell’atto di adesione.
(...)
(4) Il
Parlamento, il Presidente della Romania, il governo e l’autorità giudiziaria
garantiscono il rispetto degli obblighi derivanti dall’atto di adesione e dalle
disposizioni del paragrafo 2».
Codice di
procedura penale
4 L’articolo
488 bis del codul de procedură penală (codice di procedura
penale) prevede che, dopo il decorso di un anno dall’avvio della fase
dell’azione penale, si possa presentare una denuncia per richiedere
l’accelerazione del procedimento per le cause che si trovino ancora in detta
fase.
5 Il
giudice per i diritti e le libertà o l’organo giurisdizionale competente deve,
ai sensi dell’articolo 488 sexies di detto codice, valutare la ragionevolezza
della durata della fase dell’azione penale, tenendo conto di una serie di
elementi contemplati in tale disposizione.
6 L’articolo
488 septies, paragrafo 1, di tale codice dispone che, qualora ritenga fondata la
denuncia, il giudice per i diritti e le libertà stabilisce il termine entro il
quale il pubblico ministero adito deve pronunciarsi sulla causa.
Legge n. 303/2004
7 L’articolo
99, lettera ș), della Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004, che disciplina
lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (Monitorul
Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005), nella sua
versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge
n. 303/2004»), prevede, in particolare, che l’inosservanza delle sentenze
della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania)
costituisce un illecito disciplinare.
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
8 RS
è stato sottoposto a un procedimento penale al termine del quale è stato
condannato.
9 Il
1º aprile 2020, la moglie di RS ha presentato una denuncia penale segnalando,
in particolare, reati di abuso dello strumento giudiziario e di abuso d’ufficio
che sarebbero stati commessi, nell’ambito di tale procedimento penale, da un
procuratore e da due giudici.
10 Poiché
tale denuncia riguarda, in particolare, magistrati, il suo esame rientra nella
competenza della Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție
(Sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema
giudiziario; in prosieguo: la «SIIJ»), istituita nell’ambito del Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Procura
presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania). Con ordinanza del
14 aprile 2020, un procuratore della SIIJ ha avviato un procedimento penale nei
confronti dei magistrati oggetto di detta denuncia per reati di abuso dello
strumento giudiziario e di abuso d’ufficio.
11 Il
10 giugno 2021, RS ha adito il giudice del rinvio con un’azione, prevista agli
articoli 488 bis e seguenti del codice di procedura penale, diretta a
contestare l’eccessiva durata della fase dell’azione penale avviata a seguito
di detta denuncia e a ottenere la fissazione, da parte di tale giudice, di un
termine entro il quale il pubblico ministero investito della stessa denuncia
debba pronunciarsi.
12 Tale
giudice ritiene di dover esaminare, al fine di statuire su detta azione, la
normativa nazionale istitutiva della SIIJ.
13 Orbene,
tale giudice rileva che la Corte si è già pronunciata su questioni concernenti
detta normativa nazionale nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia
«Forumul Judecătorilor Din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19,
C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19,
EU:C:2021:393).
14 Il
giudice del rinvio sottolinea che risulta in particolare da tale sentenza che
il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una
normativa nazionale che prevede la creazione di una sezione specializzata del
pubblico ministero la quale dispone di una competenza esclusiva a svolgere
indagini sui reati commessi dai giudici e dai procuratori, senza che la
creazione di una simile sezione sia giustificata da esigenze oggettive e
verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e sia accompagnata
da garanzie specifiche. Tali garanzie devono consentire, da un lato, di
escludere qualsiasi rischio che tale sezione sia utilizzata come strumento di
controllo politico dell’attività di detti giudici e procuratori che possa
pregiudicare la loro indipendenza e, dall’altro, di garantire che tale
competenza possa essere esercitata nei confronti di questi ultimi nel pieno
rispetto delle prescrizioni derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
15 Il
giudice del rinvio rileva inoltre che, al punto 7 del dispositivo di detta
sentenza, la Corte ha stabilito che il principio del primato del diritto
dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di
rango costituzionale di uno Stato membro, come interpretata dalla Corte costituzionale
di quest’ultimo, secondo la quale un giudice di rango inferiore non è
autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale
rientrante nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928/CE della
Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione
e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di
riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione
(GU 2006, L 354, pag. 56), che esso considera, alla luce di una
sentenza della Corte, contraria a tale decisione o all’articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE.
16 Il
giudice del rinvio fa riferimento, più in generale, alla costante
giurisprudenza della Corte secondo la quale ogni giudice nazionale è tenuto a
disapplicare, nella controversia di cui è investito, qualsiasi disposizione
nazionale contrastante con una disposizione di diritto dell’Unione dotata di
efficacia diretta, nonché al carattere vincolante delle sentenze pronunciate in
via pregiudiziale dalla Corte.
17 A
tal proposito, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 148, paragrafi 2 e
4, della Costituzione rumena prevede il primato delle norme di diritto
dell’Unione.
18 Tuttavia,
tale giudice rileva che, con la sentenza n. 390/2021, dell’8 giugno 2021,
la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha respinto in
quanto infondata un’eccezione di incostituzionalità sollevata nei confronti di
varie disposizioni della normativa che disciplina la SIIJ.
19 In
tale sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha in
particolare precisato, anzitutto, che, poiché il primato riconosciuto al
diritto dell’Unione è limitato, nell’ordinamento giuridico rumeno, dall’obbligo
di rispettare l’identità costituzionale nazionale, essa era tenuta a garantire
la supremazia della Costituzione rumena nel territorio rumeno. Di conseguenza,
essa rileva che, sebbene un giudice ordinario sia competente a esaminare la
conformità al diritto dell’Unione di una disposizione della normativa
nazionale, un siffatto giudice non è competente a esaminare la conformità al
diritto dell’Unione di una disposizione nazionale dichiarata conforme
all’articolo 148 della Costituzione rumena dalla Curtea Constituțională
(Corte costituzionale).
20 Inoltre,
secondo la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), il punto 7
del dispositivo della sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul
Judecătorilor Din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19,
C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393), non trova
fondamento nella Costituzione rumena. Infatti, mentre l’articolo 148 di
quest’ultima sancisce il primato del diritto dell’Unione sulle disposizioni
contrastanti della normativa nazionale, le relazioni redatte ai sensi della
decisione 2006/928, per il loro contenuto e i loro effetti, non costituirebbero
norme di diritto dell’Unione che il giudice nazionale debba applicare in via
prioritaria, disapplicando la norma nazionale contrastante.
21 Infine,
la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha precisato, nella
stessa sentenza n. 390/2021, dell’8 giugno 2021, che, se alcuni giudici
disapplicassero, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che essi
ritengono in contrasto con il diritto dell’Unione, e invece altri applicassero
le stesse disposizioni considerandole conformi a tale diritto, sarebbe
gravemente pregiudicata la certezza del diritto, il che comporterebbe la
violazione del principio dello Stato di diritto.
22 In
tale contesto, il giudice del rinvio ritiene di dover stabilire se sia tenuto a
conformarsi alla giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte
costituzionale), come previsto dal diritto rumeno, o a quella della Corte di
giustizia, al fine di decidere sulla propria competenza a esaminare la
conformità al diritto dell’Unione della normativa istitutiva della SIIJ.
23 Inoltre,
il giudice del rinvio rileva che, qualora decidesse di conformarsi alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, nel valutare la conformità al diritto
dell’Unione di tale normativa, i magistrati interessati si esporrebbero a un
procedimento disciplinare e a un’eventuale sospensione dalle loro funzioni, in
quanto l’inosservanza di una decisione della Curtea Constituțională
(Corte costituzionale) costituisce, secondo il diritto rumeno, un illecito
disciplinare. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità al diritto
dell’Unione, in particolare al principio dell’indipendenza dei giudici, di una
normativa nazionale che consente di infliggere sanzioni disciplinari nei
confronti di un giudice che, in forza del principio del primato del diritto
dell’Unione, ha esaminato la conformità a tale diritto di una disposizione
nazionale in violazione di una decisione della Corte costituzionale dello Stato
membro interessato.
24 Risulterebbe,
inoltre, da notizie di stampa e dai dati disponibili presso la Curtea de Apel
Pitești (Corte d’appello di Pitești, Romania) che un procedimento
disciplinare sia già stato avviato nei confronti di un giudice che ha
stabilito, nell’ambito di un procedimento analogo a quello di cui trattasi nel
procedimento principale, che la normativa rumena istitutiva della SIIJ è in
contrasto con il diritto dell’Unione. Orbene, secondo il giudice del rinvio, la
conformità di un siffatto procedimento disciplinare al diritto dell’Unione è
dubbia.
25 In
tali circostanze, la Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova,
Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di
giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio
di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47
della Carta (…), osti a una disposizione nazionale, come quella di cui
all’articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione della Romania,
nell’interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte
costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, [dell’8 giugno 2021,]
secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità
di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della
Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell’Unione
europea.
2) Se il
principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47
della Carta (…), osti a una disposizione nazionale, come quella di cui
all’articolo 99, lettera ș), della [legge n. 303/2004], che consente
di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari
a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională
(Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a [far prevalere il]
diritto dell’Unione europea rispetto alla motivazione di una decisione della
Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto
giudice della facoltà di applicare una sentenza della [Corte di giustizia] che
giudichi prioritaria.
3) Se il
principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con
l’articolo 47 della Carta (…), osti a prassi giudiziarie nazionali che vietano
al giudice, a pena di conseguenze disciplinari, di applicare la giurisprudenza
della Corte di giustizia (…) in procedimenti penali quali la contestazione
avente ad oggetto la durata ragionevole di un procedimento penale, disciplinata
dall’articolo 488 bis del codice di procedura penale rumeno.»
Sul
procedimento dinanzi alla Corte
26 Il
giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre il presente rinvio
pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza o, in subordine, al
procedimento accelerato, previsti dall’articolo 23 bis dello Statuto della
Corte di giustizia dell’Unione europea.
27 A
sostegno di tale domanda, il giudice del rinvio ha affermato che il
procedimento da cui trae origine il presente rinvio pregiudiziale riguarda un
grave pregiudizio all’indipendenza dei giudici rumeni, e che le incertezze
relative alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale
possono incidere sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria
costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto all’articolo
267 TFUE.
28 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di applicazione del procedimento
pregiudiziale d’urgenza, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 30 luglio
2021, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di non
accogliere tale domanda.
29 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di applicazione del procedimento
accelerato, occorre ricordare che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento
di procedura della Corte prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in
via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido
trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e
l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a
procedimento accelerato.
30 Il
12 agosto 2021 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore
e l’avvocato generale, di accogliere la domanda di sottoporre il presente
rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato.
31 Infatti,
una volta che una causa solleva seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di
diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario,
alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa
in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento
di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018,
Wightman e a., C‑621/18, non pubblicata, EU:C:2018:851, punto 10 e
giurisprudenza ivi citata).
32 Orbene,
tenuto conto dell’importanza fondamentale per la Romania e per l’ordinamento
giuridico dell’Unione delle questioni relative ai rapporti tra i giudici
ordinari e la Corte costituzionale di tale Stato membro, nonché al principio di
indipendenza dei giudici e al primato del diritto dell’Unione sollevate dalla
presente causa, una risposta della Corte che intervenga in termini brevi è
idonea a rimuovere le gravi incertezze cui fa fronte il giudice del rinvio, il
che giustifica la trattazione di tale causa nei modi previsti dall’articolo
105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione
33 Con
la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo
2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i
giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità
al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale
di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale
nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto
dell’Unione.
34 In
via preliminare, nei limiti in cui la prima questione si riferisce
all’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, si deve sottolineare che il
riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di
specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di
libertà garantiti dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 6
ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di
informazioni in materia fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795,
punto 55, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311,
punto 41], o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che
costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51,
paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro
Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 204).
35 Orbene,
dalla decisione di rinvio non risulta né che RS si avvalga di un diritto di cui
sarebbe titolare in forza di una disposizione del diritto dell’Unione, né che
sia sottoposto a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto
dell’Unione.
36 In
tali circostanze, l’articolo 47 della Carta non è, in quanto tale, applicabile
al procedimento principale.
37 Ciò
considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a
tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale
effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima
disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini
dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
(sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto
45 e giurisprudenza ivi citata).
38 Per
quanto riguarda i rapporti tra i giudici ordinari e la Corte costituzionale di
uno Stato membro, che formano l’oggetto della prima questione, occorre
ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, ivi
compresa l’istituzione, la composizione e il funzionamento della Corte
costituzionale, rientri nella competenza di questi ultimi, gli stessi,
nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli
obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli
articoli 2 e 19 TUE [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019,
Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18,
EU:C:2019:531, punto 52, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion
e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 216].
39 Per
quanto riguarda gli obblighi derivanti dall’articolo 19 TUE, si deve
sottolineare che tale disposizione, che concretizza il valore dello Stato di
diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla
Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in
tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai cittadini
in forza di detto diritto [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia
(Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 47,
nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 217].
40 Secondo
una giurisprudenza consolidata, affinché tale tutela sia garantita, ogni Stato
membro deve, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE,
assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» nel senso
definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse
all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi
nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal
diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale
effettiva, tra cui, in particolare, quello dell’indipendenza (v., in tal senso,
sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 220 e
221 nonché giurisprudenza ivi citata).
41 Il
requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva
dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, presenta due aspetti. Il
primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti
le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo
gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini
o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato
dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere
l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni.
Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di
imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai
loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. L’aspetto
appena descritto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di
qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori
della stretta applicazione della norma giuridica [v., in tal senso, sentenze
del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18,
EU:C:2019:531, punti 72 e 73, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 224].
42 Conformemente
al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di
uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici, in particolare dai poteri
legislativo ed esecutivo, deve essere garantita [sentenze del 19 novembre 2019,
A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18,
C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124, e del 21 dicembre
2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 228].
43 Orbene,
come ricordato al punto 38 della presente sentenza in riferimento
all’organizzazione della giustizia, né l’articolo 2 né l’articolo 19, paragrafo
1, secondo comma, TUE, né altre disposizioni del diritto dell’Unione impongono
agli Stati membri un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni
e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto
riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi.
Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta
l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura
fondamentale, politica e costituzionale. Tuttavia, nella scelta del proprio
rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare, in
particolare, il requisito di indipendenza dei giudici derivante da tali
disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21
dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 229 e giurisprudenza ivi
citata).
44 In
tali circostanze, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
nonché la decisione 2006/928 non ostano a una normativa o prassi nazionale
secondo cui le decisioni della Corte costituzionale vincolano i giudici
ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta Corte
costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo,
come richiesto da tali disposizioni. Per contro, se il diritto nazionale non
garantisce tale indipendenza, dette disposizioni del diritto dell’Unione ostano
a una simile normativa o prassi nazionale, non essendo una Corte costituzionale
siffatta idonea a garantire la tutela giurisdizionale effettiva prevista
dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza
del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 230).
45 Da
quanto precede discende che, fatta salva la riserva di cui al punto precedente,
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una normativa o
prassi nazionale che prevede che i giudici ordinari di uno Stato membro, in
forza del diritto costituzionale nazionale, siano vincolati da una decisione
della Corte costituzionale di tale Stato membro che dichiari una norma
nazionale conforme alla costituzione di detto Stato membro.
46 Tuttavia,
lo stesso non può dirsi nel caso in cui l’applicazione di una siffatta
normativa o di una siffatta prassi implichi l’esclusione di qualsiasi
competenza di tali giudici ordinari a valutare la conformità al diritto
dell’Unione di una norma nazionale, che la Corte costituzionale di tale Stato membro
abbia dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale che
preveda il primato del diritto dell’Unione.
47 Infatti,
nella sua costante giurisprudenza relativa al Trattato CEE, la Corte ha
dichiarato che i Trattati comunitari hanno istituito, a differenza dei comuni
trattati internazionali, un proprio nuovo ordinamento giuridico, integrato
nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore
dei Trattati e che i giudici nazionali sono tenuti a osservare. Nei settori
definiti dai Trattati gli Stati membri hanno limitato i loro poteri sovrani a
favore di tale nuovo ordinamento giuridico dotato di propri organi e i cui
soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in
tal senso, sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62,
EU:C:1963:1, pag. 23; del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66,
pag. 1144, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19,
C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 245).
48 Nella
sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66, pagg. 1144 e
1145), la Corte ha quindi dichiarato che l’istituzione, da parte del Trattato
CEE, di un proprio ordinamento giuridico, accettato dagli Stati membri a
condizioni di reciprocità, ha per corollario che essi non possono far prevalere
contro tale ordinamento giuridico un provvedimento unilaterale ulteriore, né
possono opporre al diritto scaturito dal Trattato CEE una qualsiasi norma di
diritto nazionale, senza far perdere a tale diritto il proprio carattere
comunitario e senza mettere in discussione il fondamento giuridico della stessa
Comunità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’efficacia del diritto
comunitario non può variare da uno Stato membro all’altro in funzione delle
leggi interne posteriori, senza mettere in pericolo l’attuazione degli scopi
del Trattato CEE, né causare una discriminazione in base alla cittadinanza,
vietata da tale Trattato (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion
e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 246).
49 Tali
caratteristiche essenziali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e
l’importanza del rispetto dovuto a tale ordinamento sono state, del resto,
confermate dalla ratifica, senza riserve, dei Trattati che modificano il
Trattato CEE e, in particolare, del Trattato di Lisbona. Infatti, al momento
dell’adozione di tale trattato, la conferenza dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri ha tenuto a ricordare espressamente, nella sua dichiarazione
n. 17 relativa al primato, allegata all’atto finale della conferenza
intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona (GU 2012, C 326,
pag. 346), che, «per giurisprudenza costante della Corte di giustizia
dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base
dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni
stabilite [da tale] giurisprudenza» (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre
2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 248).
50 Dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte ha confermato, in modo
costante, la giurisprudenza precedente relativa al principio del primato del
diritto dell’Unione, principio che impone a tutte le istituzioni degli Stati
membri di dare pieno effetto alle diverse norme dell’Unione; il diritto degli
Stati membri non può pregiudicare l’efficacia riconosciuta a tali diverse norme
nel territorio di detti Stati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box
Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 250 e giurisprudenza ivi citata).
51 Da
tale giurisprudenza si evince che, in forza del principio del primato del
diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di
diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare
l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a una
giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del
diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza
che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango
costituzionale, possano opporvisi (sentenze del 17 dicembre 1970,
Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 3, nonché del
21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 251).
52 Poiché
dunque la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione
definitiva del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre
2021, Repubblica di Moldova, C‑741/19, EU:C:2021:655, punto 45), spetta
alla Corte stessa, nell’esercizio di tale competenza, precisare la portata del
principio del primato del diritto dell’Unione alla luce delle disposizioni
pertinenti di tale diritto, cosicché tale portata non può dipendere
dall’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale né
dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione seguita da un
giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte (v., in tal senso,
sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 254).
53 A
tal proposito occorre, in particolare, rammentare che il principio del primato
del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare,
nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione,
qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale
conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la
piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è
investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi
normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una
disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover
chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in
via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in
tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto
24; del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 61
e 62, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).
54 Come
ricordato al punto 39 della presente sentenza, il rispetto di tale obbligo di
applicare integralmente qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione dotata
di efficacia diretta deve essere considerato indispensabile per garantire la
piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, come
richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE.
55 L’osservanza
di detto obbligo è altresì necessaria per garantire il rispetto
dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati, che esclude la
possibilità di far prevalere, contro l’ordinamento giuridico dell’Unione, un
qualsiasi provvedimento unilaterale, (v., in tal senso, sentenza del 21
dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 249), e costituisce
espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4,
paragrafo 3, TUE, che impone di disapplicare le disposizioni eventualmente
contrastanti della normativa nazionale, sia anteriore sia successiva alla norma
dell’Unione dotata di efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze dell’8
settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 55, e del
21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto
31).
56 Nel
caso di specie, al fine di statuire sul procedimento principale, il giudice del
rinvio ritiene di dover valutare la conformità della normativa nazionale
istitutiva della SIIJ all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e agli
specifici parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta
contro la corruzione indicati nell’allegato alla decisione 2006/928.
57 In
tali circostanze, si deve ricordare, da un lato, che la Corte ha già avuto
occasione di dichiarare che una siffatta normativa nazionale rientra
nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928 e che essa deve, di
conseguenza, rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione, in
particolare, dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE (v., in tal
senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor
din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19,
C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 183 e 184).
58 Dall’altro
lato, sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sia i parametri
richiamati al punto 56 della presente sentenza sono formulati in termini chiari
e precisi e non sono accompagnati da alcuna condizione, sicché essi hanno
efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021,
Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19,
C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19,
EU:C:2021:393, punti 249 e 250, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion
e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 253).
59 Ne
consegue che, non potendo effettuare un’interpretazione delle norme nazionali
conforme a detta disposizione o ai succitati parametri, i giudici ordinari
rumeni devono disapplicare, di propria iniziativa, tali norme nazionali.
60 A
tal riguardo, come occorre rilevare, è pur vero che, in base al quadro
normativo nazionale rilevante quale descritto dal giudice del rinvio, detti
giudici ordinari sono competenti, in linea di principio, a valutare la
conformità delle disposizioni legislative rumene a tali norme di diritto
dell’Unione senza dover investire la Corte costituzionale nazionale di una
domanda a tal fine.
61 Tuttavia,
dalla decisione di rinvio si evince che detti giudici ordinari sono privi di
tale competenza quando la Corte costituzionale nazionale ha statuito che le
disposizioni legislative in questione sono conformi a una disposizione
costituzionale nazionale, che prevede il primato del diritto dell’Unione, in
quanto detti giudici sono tenuti a rispettare tale sentenza di detta Corte
costituzionale.
62 In
tale contesto, si deve ricordare che il potere di fare, all’atto stesso
dell’applicazione del diritto dell’Unione, tutto quanto è necessario per
disapplicare una normativa o una prassi nazionale, che eventualmente ostino
alla piena efficacia delle norme di tale diritto aventi efficacia diretta,
forma parte integrante della funzione di giudice dell’Unione rivestita dal
giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di sua competenza, tali
norme, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente
all’indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion
e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 257).
63 È
quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto
dell’Unione qualsiasi normativa o prassi nazionale la quale porti ad una
riduzione dell’efficacia di tale diritto per il fatto che sia negato al
giudice, competente ad applicarlo, il potere di fare, all’atto stesso di tale
applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una disposizione o una
prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme
dell’Unione aventi efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo
1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22, e del 21 dicembre 2021, Euro
Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 258). Ciò si verificherebbe qualora, in
caso di conflitto tra una disposizione di diritto dell’Unione ed una legge
nazionale, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è
affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione, dotato
di un autonomo potere di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo
1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 23, e del 22 giugno 2010, Melki e
Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 44).
64 Inoltre,
occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di
rinvio pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE mira a garantire in
ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati
membri e a prevenire così divergenze nell’interpretazione di quest’ultimo, che
i giudici nazionali devono applicare, e tende a garantire quest’applicazione. A
tal fine, detto articolo conferisce al giudice nazionale un mezzo per eliminare
le difficoltà che potrebbe generare il dovere di dare al diritto dell’Unione
piena esecuzione nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i
giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non persino l’obbligo, di
adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi
questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle
norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro [sentenza
del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20,
EU:C:2021:1016, punto 49, e giurisprudenza ivi citata].
65 Di
conseguenza, l’efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali
posta in essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale e, pertanto, del
diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esito di
un’eccezione di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale di uno
Stato membro potesse avere l’effetto di dissuadere il giudice nazionale, investito
di una controversia disciplinata da tale diritto, dall’esercitare la facoltà,
o, se del caso, dall’adempiere l’obbligo, derivante dall’articolo
267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti
sull’interpretazione o sulla validità degli atti di detto diritto, al fine di
consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con
quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10
e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 45; del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14,
EU:C:2016:514, punto 25, e del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità
dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 73].
66 Orbene,
nell’ipotesi in cui la Corte costituzionale di uno Stato membro abbia
dichiarato che talune disposizioni legislative sono conformi a una disposizione
costituzionale nazionale che preveda il primato del diritto dell’Unione, una
norma o una prassi nazionale come quella descritta al punto 61 della presente
sentenza osterebbe alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione di
cui trattasi, in quanto impedirebbe al giudice ordinario, chiamato a garantire
l’applicazione del diritto dell’Unione, di valutare in via autonoma la
conformità di tali disposizioni legislative a detto diritto.
67 L’applicazione
di una siffatta norma o di una siffatta prassi nazionale pregiudicherebbe
altresì l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in
essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale, dissuadendo il giudice
ordinario chiamato a dirimere la controversia dal proporre alla Corte di
giustizia una questione pregiudiziale, e ciò al fine di rispettare le decisioni
della Corte costituzionale dello Stato membro interessato.
68 Le
constatazioni di cui ai punti precedenti si impongono a maggior ragione in una
situazione come quella considerata dal giudice del rinvio, in cui una sentenza
della Corte costituzionale dello Stato membro interessato rifiuta di
ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di
giustizia, basandosi, in particolare, sull’identità costituzionale dello Stato
membro interessato e sulla considerazione secondo cui la Corte avrebbe violato
la propria competenza.
69 A
tal proposito, come si deve rilevare, è pur vero che la Corte può, ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essere chiamata a verificare che un obbligo
del diritto dell’Unione non attenti all’identità nazionale di uno Stato membro
(v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13,
EU:C:2014:2088, punto 58, e del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16,
EU:C:2018:385, punto 46).
70 Per
contro, tale disposizione non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare la
Corte costituzionale di uno Stato membro, in violazione degli obblighi ad essa
incombenti in forza, in particolare, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché
dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a disapplicare una norma del
diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità
nazionale dello Stato membro interessato come definita dalla Corte
costituzionale nazionale.
71 Qualora
la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del
diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi
l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte
costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia
di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo
267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce
dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola
competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione (v., in tal senso,
sentenze del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 20, e
del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P,
EU:C:2013:625, punto 96).
72 Inoltre,
poiché la Corte di giustizia, come ricordato al punto 52 della presente
sentenza, detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva
del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può,
sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto
dell’Unione, ivi compresa quella dell’articolo 267 TFUE, legittimamente
dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la
sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza
pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.
73 A
tal riguardo, occorre sottolineare che il procedimento di rinvio pregiudiziale
previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del
sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice
a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mirante ad assicurare l’unità
di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la
coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima
istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in
tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014,
EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio
Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto
27].
74 Una
sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo
all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della
controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio
1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, e dell’11 dicembre 2018, Weiss
e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 19).
75 Il
giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita
dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, deve quindi eventualmente discostarsi
dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore
qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla
Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione,
disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le
decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore (v., in tal senso,
sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 30
e 31).
76 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta che tale orientamento trova applicazione
anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato, in forza di una norma
procedurale nazionale, da una decisione della Corte costituzionale nazionale
che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione (v., in tal senso,
sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8,
punto 71).
77 Inoltre,
poiché l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione,
nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE,
chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di
tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento
della sua entrata in vigore [v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980,
Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punto 16, e del 18 novembre 2021, État
belge (Addestramento dei piloti), C‑413/20, EU:C:2021:938, punto 53], si
deve concludere che un giudice ordinario è tenuto, al fine di garantire la
piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione, a discostarsi, nell’ambito
di una controversia di cui è investito, dalle valutazioni della Corte
costituzionale nazionale che rifiuti di ottemperare a una sentenza pronunciata
in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, anche qualora tale sentenza non
riguardi una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, in relazione a tale
controversia, da detto giudice ordinario.
78 Alla
luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che
l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con
l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE
nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale,
che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a
esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che
la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una
disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del
primato del diritto dell’Unione.
Sulle
questioni seconda e terza
79 Con
le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della
Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a
una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un
giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha applicato il diritto
dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in
contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione.
80 In
via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 47 della Carta non è, in
quanto tale, applicabile al procedimento principale, come rilevato al punto 36
della presente sentenza.
81 Come
ricordato al punto 41 della presente sentenza, l’articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, TUE impone che siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità
degli organi che possono essere chiamati a statuire su questioni collegate
all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.
82 Tali
garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione
implicano l’esistenza di disposizioni che consentano di fugare, nella mente dei
cittadini, qualsiasi legittimo dubbio in merito alla impenetrabilità
dell’organo di cui trattasi dinanzi a elementi esterni e alla sua neutralità
rispetto agli interessi in conflitto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box
Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 225 e giurisprudenza ivi citata).
83 Per
quanto riguarda, più precisamente, la responsabilità disciplinare in cui
possono incorrere i giudici ordinari, secondo la normativa nazionale di cui
trattasi, in caso di inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale
nazionale, è pur vero che la tutela dell’indipendenza dei giudici non può, in
particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità
disciplinare di un giudice possa, in taluni casi del tutto eccezionali,
sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da quest’ultimo. Infatti,
un siffatto requisito di indipendenza non mira, evidentemente, ad avallare
eventuali condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che
consisterebbero, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa
particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell’Unione
di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere un arbitrio o un
diniego di giustizia quando essi sono chiamati, in quanto depositari della
funzione giudicante, a pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte dai
cittadini [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime
disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 137, e del 21
dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 238].
84 Tuttavia,
risulta essenziale, al fine di preservare l’indipendenza dei giudici ed evitare
in tal modo che il regime disciplinare possa essere sviato dalle sue finalità
legittime e utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie
o di pressione sui giudici, che il fatto che una decisione giudiziaria contenga
un eventuale errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme del
diritto nazionale e dell’Unione, o nella valutazione dei fatti e nella
valutazione delle prove, non possa, di per sé, condurre a contestare un
illecito disciplinare al giudice interessato [sentenze del 15 luglio 2021,
Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19,
EU:C:2021:596, punto 138, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 239].
85 Costituisce,
inoltre, una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici nazionali il fatto
che questi ultimi non siano esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari
per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo
267 TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva (sentenza del
21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 227 e
giurisprudenza ivi citata).
86 Di
conseguenza, occorre che la contestazione di un illecito disciplinare a un giudice
a causa di una decisione giudiziaria sia limitata a casi del tutto eccezionali,
come quelli menzionati al punto 83 della presente sentenza, e inquadrata, a tal
proposito, da criteri oggettivi e verificabili, attinenti a doveri imperativi
relativi alla buona amministrazione della giustizia, nonché da garanzie dirette
a evitare qualsiasi rischio di pressioni esterne sul contenuto delle decisioni
giudiziarie e a escludere così qualsiasi legittimo dubbio, nella mente dei
cittadini, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati e alla loro
neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 15 luglio 2021,
Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19,
EU:C:2021:596, punto 139, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 240].
87 Ne
consegue che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una
prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un
giudice nazionale per qualsiasi inosservanza delle decisioni della Corte
costituzionale nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro
Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19
e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 242).
88 Alla
luce della risposta fornita alla prima questione, il pregiudizio
all’indipendenza dei giudici nazionali derivante da una siffatta normativa o da
una siffatta prassi nazionale sarebbe altresì in contrasto con i principi di
uguaglianza tra gli Stati membri e di leale cooperazione tra l’Unione e gli
Stati membri, riconosciuti dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con
l’articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione,
quando la contestazione di un illecito disciplinare a un giudice nazionale sia
motivata dalla circostanza che detto giudice abbia disapplicato una decisione
della Corte costituzionale dello Stato membro interessato con cui quest’ultima
ha rifiutato di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale
dalla Corte di giustizia.
89 Tale
interpretazione si impone a maggior ragione in quanto una siffatta
contestazione di un illecito disciplinare a un giudice nazionale è idonea ad
aggravare il carattere lesivo delle prescrizioni del diritto dell’Unione di una
normativa nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non
sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una
normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro,
rifiutando di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla
Corte di giustizia, ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale
nazionale che prevede il primato del diritto dell’Unione (v., per analogia,
sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19,
C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 259).
90 Inoltre,
sebbene il governo rumeno abbia riferito, in udienza, che nessuna sanzione
sarebbe stata inflitta in applicazione della disposizione legislativa nazionale
alla quale si riferiscono la seconda e la terza questione, occorre ricordare
che la sola prospettiva dell’avvio di un’indagine disciplinare può, in quanto
tale, esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare (v.,
in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul
Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19,
C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 199).
91 Orbene,
dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio non emerge che la
responsabilità dei giudici nazionali ordinari per l’inosservanza delle
decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale),
prevista all’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, sia
subordinata a condizioni che consentano di garantire che essa sia limitata ai
casi del tutto eccezionali menzionati al punto 83 della presente sentenza,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,
TUE, come ricordato ai punti 84 e 86 della presente sentenza.
92 È
necessario peraltro rilevare che, al punto 241 della sentenza del 21 dicembre
2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19,
C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), la Corte aveva già avuto modo
di accertare che dalle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause che
avevano dato luogo a tale sentenza non risultava che tale responsabilità fosse
limitata a siffatti casi.
93 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda
e alla terza questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2
e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il principio del primato del
diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito
disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha applicato
il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia,
discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato
membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto
dell’Unione.
Sulle
spese
94 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e
l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché con il
principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i
giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la
conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte
costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione
costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del
diritto dell’Unione.
2) L’articolo
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e
l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il
principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel
senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di
contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che
quest’ultimo ha applicato il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte
di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del
diritto dell’Unione.
Firme
* Lingua processuale: il
rumeno.