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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Primato del diritto dell’Unione – Incompetenza del giudice nazionale ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale dichiarata conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale dello Stato membro interessato – Procedimenti disciplinari»

Nella causa C‑430/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania), con decisione del 7 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2021, nel procedimento promosso da

RS

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, N. Wahl, D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da E. Gane, L. Liţu e L.-E. Baţagoi, in qualità di agenti, assistite da M. Manolache;

–        per il governo belga, da L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P.J.O. Van Nuffel, I. Rogalski e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un’azione intentata da RS per contestare la durata dello svolgimento di procedimenti penali avviati a seguito di una denuncia presentata da sua moglie.

 Contesto normativo

 Costituzione rumena

3        L’articolo 148, paragrafi 2 e 4, della Constituția României (Costituzione rumena) prevede quanto segue:

«(2)      A seguito dell’adesione, le disposizioni dei Trattati istitutivi dell’Unione europea, nonché le altre normative comunitarie aventi valore vincolante, prevalgono sulle disposizioni contrarie della normativa nazionale, nel rispetto delle disposizioni dell’atto di adesione.

(...)

(4)      Il Parlamento, il Presidente della Romania, il governo e l’autorità giudiziaria garantiscono il rispetto degli obblighi derivanti dall’atto di adesione e dalle disposizioni del paragrafo 2».

 Codice di procedura penale

4        L’articolo 488 bis del codul de procedură penală (codice di procedura penale) prevede che, dopo il decorso di un anno dall’avvio della fase dell’azione penale, si possa presentare una denuncia per richiedere l’accelerazione del procedimento per le cause che si trovino ancora in detta fase.

5        Il giudice per i diritti e le libertà o l’organo giurisdizionale competente deve, ai sensi dell’articolo 488 sexies di detto codice, valutare la ragionevolezza della durata della fase dell’azione penale, tenendo conto di una serie di elementi contemplati in tale disposizione.

6        L’articolo 488 septies, paragrafo 1, di tale codice dispone che, qualora ritenga fondata la denuncia, il giudice per i diritti e le libertà stabilisce il termine entro il quale il pubblico ministero adito deve pronunciarsi sulla causa.

 Legge n. 303/2004

7        L’articolo 99, lettera ș), della Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004, che disciplina lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 303/2004»), prevede, in particolare, che l’inosservanza delle sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) costituisce un illecito disciplinare.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        RS è stato sottoposto a un procedimento penale al termine del quale è stato condannato.

9        Il 1º aprile 2020, la moglie di RS ha presentato una denuncia penale segnalando, in particolare, reati di abuso dello strumento giudiziario e di abuso d’ufficio che sarebbero stati commessi, nell’ambito di tale procedimento penale, da un procuratore e da due giudici.

10      Poiché tale denuncia riguarda, in particolare, magistrati, il suo esame rientra nella competenza della Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (Sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario; in prosieguo: la «SIIJ»), istituita nell’ambito del Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania). Con ordinanza del 14 aprile 2020, un procuratore della SIIJ ha avviato un procedimento penale nei confronti dei magistrati oggetto di detta denuncia per reati di abuso dello strumento giudiziario e di abuso d’ufficio.

11      Il 10 giugno 2021, RS ha adito il giudice del rinvio con un’azione, prevista agli articoli 488 bis e seguenti del codice di procedura penale, diretta a contestare l’eccessiva durata della fase dell’azione penale avviata a seguito di detta denuncia e a ottenere la fissazione, da parte di tale giudice, di un termine entro il quale il pubblico ministero investito della stessa denuncia debba pronunciarsi.

12      Tale giudice ritiene di dover esaminare, al fine di statuire su detta azione, la normativa nazionale istitutiva della SIIJ.

13      Orbene, tale giudice rileva che la Corte si è già pronunciata su questioni concernenti detta normativa nazionale nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393).

14      Il giudice del rinvio sottolinea che risulta in particolare da tale sentenza che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la creazione di una sezione specializzata del pubblico ministero la quale dispone di una competenza esclusiva a svolgere indagini sui reati commessi dai giudici e dai procuratori, senza che la creazione di una simile sezione sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e sia accompagnata da garanzie specifiche. Tali garanzie devono consentire, da un lato, di escludere qualsiasi rischio che tale sezione sia utilizzata come strumento di controllo politico dell’attività di detti giudici e procuratori che possa pregiudicare la loro indipendenza e, dall’altro, di garantire che tale competenza possa essere esercitata nei confronti di questi ultimi nel pieno rispetto delle prescrizioni derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta.

15      Il giudice del rinvio rileva inoltre che, al punto 7 del dispositivo di detta sentenza, la Corte ha stabilito che il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di rango costituzionale di uno Stato membro, come interpretata dalla Corte costituzionale di quest’ultimo, secondo la quale un giudice di rango inferiore non è autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56), che esso considera, alla luce di una sentenza della Corte, contraria a tale decisione o all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

16      Il giudice del rinvio fa riferimento, più in generale, alla costante giurisprudenza della Corte secondo la quale ogni giudice nazionale è tenuto a disapplicare, nella controversia di cui è investito, qualsiasi disposizione nazionale contrastante con una disposizione di diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, nonché al carattere vincolante delle sentenze pronunciate in via pregiudiziale dalla Corte.

17      A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che l’articolo 148, paragrafi 2 e 4, della Costituzione rumena prevede il primato delle norme di diritto dell’Unione.

18      Tuttavia, tale giudice rileva che, con la sentenza n. 390/2021, dell’8 giugno 2021, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha respinto in quanto infondata un’eccezione di incostituzionalità sollevata nei confronti di varie disposizioni della normativa che disciplina la SIIJ.

19      In tale sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha in particolare precisato, anzitutto, che, poiché il primato riconosciuto al diritto dell’Unione è limitato, nell’ordinamento giuridico rumeno, dall’obbligo di rispettare l’identità costituzionale nazionale, essa era tenuta a garantire la supremazia della Costituzione rumena nel territorio rumeno. Di conseguenza, essa rileva che, sebbene un giudice ordinario sia competente a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una disposizione della normativa nazionale, un siffatto giudice non è competente a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una disposizione nazionale dichiarata conforme all’articolo 148 della Costituzione rumena dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale).

20      Inoltre, secondo la Curtea Constituțională (Corte costituzionale), il punto 7 del dispositivo della sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor Din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393), non trova fondamento nella Costituzione rumena. Infatti, mentre l’articolo 148 di quest’ultima sancisce il primato del diritto dell’Unione sulle disposizioni contrastanti della normativa nazionale, le relazioni redatte ai sensi della decisione 2006/928, per il loro contenuto e i loro effetti, non costituirebbero norme di diritto dell’Unione che il giudice nazionale debba applicare in via prioritaria, disapplicando la norma nazionale contrastante.

21      Infine, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) ha precisato, nella stessa sentenza n. 390/2021, dell’8 giugno 2021, che, se alcuni giudici disapplicassero, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che essi ritengono in contrasto con il diritto dell’Unione, e invece altri applicassero le stesse disposizioni considerandole conformi a tale diritto, sarebbe gravemente pregiudicata la certezza del diritto, il che comporterebbe la violazione del principio dello Stato di diritto.

22      In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene di dover stabilire se sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), come previsto dal diritto rumeno, o a quella della Corte di giustizia, al fine di decidere sulla propria competenza a esaminare la conformità al diritto dell’Unione della normativa istitutiva della SIIJ.

23      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, qualora decidesse di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel valutare la conformità al diritto dell’Unione di tale normativa, i magistrati interessati si esporrebbero a un procedimento disciplinare e a un’eventuale sospensione dalle loro funzioni, in quanto l’inosservanza di una decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) costituisce, secondo il diritto rumeno, un illecito disciplinare. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione, in particolare al principio dell’indipendenza dei giudici, di una normativa nazionale che consente di infliggere sanzioni disciplinari nei confronti di un giudice che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, ha esaminato la conformità a tale diritto di una disposizione nazionale in violazione di una decisione della Corte costituzionale dello Stato membro interessato.

24      Risulterebbe, inoltre, da notizie di stampa e dai dati disponibili presso la Curtea de Apel Pitești (Corte d’appello di Pitești, Romania) che un procedimento disciplinare sia già stato avviato nei confronti di un giudice che ha stabilito, nell’ambito di un procedimento analogo a quello di cui trattasi nel procedimento principale, che la normativa rumena istitutiva della SIIJ è in contrasto con il diritto dell’Unione. Orbene, secondo il giudice del rinvio, la conformità di un siffatto procedimento disciplinare al diritto dell’Unione è dubbia.

25      In tali circostanze, la Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta (…), osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione della Romania, nell’interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, [dell’8 giugno 2021,] secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell’Unione europea.

2)      Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta (…), osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 99, lettera ș), della [legge n. 303/2004], che consente di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a [far prevalere il] diritto dell’Unione europea rispetto alla motivazione di una decisione della Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto giudice della facoltà di applicare una sentenza della [Corte di giustizia] che giudichi prioritaria.

3)      Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta (…), osti a prassi giudiziarie nazionali che vietano al giudice, a pena di conseguenze disciplinari, di applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia (…) in procedimenti penali quali la contestazione avente ad oggetto la durata ragionevole di un procedimento penale, disciplinata dall’articolo 488 bis del codice di procedura penale rumeno.»

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

26      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza o, in subordine, al procedimento accelerato, previsti dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27      A sostegno di tale domanda, il giudice del rinvio ha affermato che il procedimento da cui trae origine il presente rinvio pregiudiziale riguarda un grave pregiudizio all’indipendenza dei giudici rumeni, e che le incertezze relative alla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possono incidere sul funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE.

28      Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Prima Sezione della Corte ha deciso, il 30 luglio 2021, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda.

29      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di applicazione del procedimento accelerato, occorre ricordare che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

30      Il 12 agosto 2021 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di accogliere la domanda di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato.

31      Infatti, una volta che una causa solleva seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa in termini brevi, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a., C‑621/18, non pubblicata, EU:C:2018:851, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

32      Orbene, tenuto conto dell’importanza fondamentale per la Romania e per l’ordinamento giuridico dell’Unione delle questioni relative ai rapporti tra i giudici ordinari e la Corte costituzionale di tale Stato membro, nonché al principio di indipendenza dei giudici e al primato del diritto dell’Unione sollevate dalla presente causa, una risposta della Corte che intervenga in termini brevi è idonea a rimuovere le gravi incertezze cui fa fronte il giudice del rinvio, il che giustifica la trattazione di tale causa nei modi previsti dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

33      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione.

34      In via preliminare, nei limiti in cui la prima questione si riferisce all’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, si deve sottolineare che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 55, e del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 41], o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 204).

35      Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta né che RS si avvalga di un diritto di cui sarebbe titolare in forza di una disposizione del diritto dell’Unione, né che sia sottoposto a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione.

36      In tali circostanze, l’articolo 47 della Carta non è, in quanto tale, applicabile al procedimento principale.

37      Ciò considerato, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda i rapporti tra i giudici ordinari e la Corte costituzionale di uno Stato membro, che formano l’oggetto della prima questione, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, ivi compresa l’istituzione, la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale, rientri nella competenza di questi ultimi, gli stessi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli articoli 2 e 19 TUE [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 52, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 216].

39      Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall’articolo 19 TUE, si deve sottolineare che tale disposizione, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai cittadini in forza di detto diritto [sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 47, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 217].

40      Secondo una giurisprudenza consolidata, affinché tale tutela sia garantita, ogni Stato membro deve, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» nel senso definito dal diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui, in particolare, quello dell’indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punti 220 e 221 nonché giurisprudenza ivi citata).

41      Il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, presenta due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. L’aspetto appena descritto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punti 72 e 73, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 224].

42      Conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici, in particolare dai poteri legislativo ed esecutivo, deve essere garantita [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 124, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 228].

43      Orbene, come ricordato al punto 38 della presente sentenza in riferimento all’organizzazione della giustizia, né l’articolo 2 né l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, né altre disposizioni del diritto dell’Unione impongono agli Stati membri un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale. Tuttavia, nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare, in particolare, il requisito di indipendenza dei giudici derivante da tali disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 229 e giurisprudenza ivi citata).

44      In tali circostanze, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 non ostano a una normativa o prassi nazionale secondo cui le decisioni della Corte costituzionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta Corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto da tali disposizioni. Per contro, se il diritto nazionale non garantisce tale indipendenza, dette disposizioni del diritto dell’Unione ostano a una simile normativa o prassi nazionale, non essendo una Corte costituzionale siffatta idonea a garantire la tutela giurisdizionale effettiva prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 230).

45      Da quanto precede discende che, fatta salva la riserva di cui al punto precedente, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una normativa o prassi nazionale che prevede che i giudici ordinari di uno Stato membro, in forza del diritto costituzionale nazionale, siano vincolati da una decisione della Corte costituzionale di tale Stato membro che dichiari una norma nazionale conforme alla costituzione di detto Stato membro.

46      Tuttavia, lo stesso non può dirsi nel caso in cui l’applicazione di una siffatta normativa o di una siffatta prassi implichi l’esclusione di qualsiasi competenza di tali giudici ordinari a valutare la conformità al diritto dell’Unione di una norma nazionale, che la Corte costituzionale di tale Stato membro abbia dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale che preveda il primato del diritto dell’Unione.

47      Infatti, nella sua costante giurisprudenza relativa al Trattato CEE, la Corte ha dichiarato che i Trattati comunitari hanno istituito, a differenza dei comuni trattati internazionali, un proprio nuovo ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore dei Trattati e che i giudici nazionali sono tenuti a osservare. Nei settori definiti dai Trattati gli Stati membri hanno limitato i loro poteri sovrani a favore di tale nuovo ordinamento giuridico dotato di propri organi e i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, pag. 23; del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, pag. 1144, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 245).

48      Nella sentenza del 15 luglio 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66, pagg. 1144 e 1145), la Corte ha quindi dichiarato che l’istituzione, da parte del Trattato CEE, di un proprio ordinamento giuridico, accettato dagli Stati membri a condizioni di reciprocità, ha per corollario che essi non possono far prevalere contro tale ordinamento giuridico un provvedimento unilaterale ulteriore, né possono opporre al diritto scaturito dal Trattato CEE una qualsiasi norma di diritto nazionale, senza far perdere a tale diritto il proprio carattere comunitario e senza mettere in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’efficacia del diritto comunitario non può variare da uno Stato membro all’altro in funzione delle leggi interne posteriori, senza mettere in pericolo l’attuazione degli scopi del Trattato CEE, né causare una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata da tale Trattato (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 246).

49      Tali caratteristiche essenziali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e l’importanza del rispetto dovuto a tale ordinamento sono state, del resto, confermate dalla ratifica, senza riserve, dei Trattati che modificano il Trattato CEE e, in particolare, del Trattato di Lisbona. Infatti, al momento dell’adozione di tale trattato, la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha tenuto a ricordare espressamente, nella sua dichiarazione n. 17 relativa al primato, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona (GU 2012, C 326, pag. 346), che, «per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite [da tale] giurisprudenza» (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 248).

50      Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte ha confermato, in modo costante, la giurisprudenza precedente relativa al principio del primato del diritto dell’Unione, principio che impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle diverse norme dell’Unione; il diritto degli Stati membri non può pregiudicare l’efficacia riconosciuta a tali diverse norme nel territorio di detti Stati (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 250 e giurisprudenza ivi citata).

51      Da tale giurisprudenza si evince che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. Infatti, conformemente a una giurisprudenza consolidata, gli effetti derivanti dal principio del primato del diritto dell’Unione si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi (sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 3, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 251).

52      Poiché dunque la Corte detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova, C‑741/19, EU:C:2021:655, punto 45), spetta alla Corte stessa, nell’esercizio di tale competenza, precisare la portata del principio del primato del diritto dell’Unione alla luce delle disposizioni pertinenti di tale diritto, cosicché tale portata non può dipendere dall’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale né dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione seguita da un giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 254).

53      A tal proposito occorre, in particolare, rammentare che il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, qualora non possa effettuare un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24; del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 61 e 62, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).

54      Come ricordato al punto 39 della presente sentenza, il rispetto di tale obbligo di applicare integralmente qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta deve essere considerato indispensabile per garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri, come richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

55      L’osservanza di detto obbligo è altresì necessaria per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati, che esclude la possibilità di far prevalere, contro l’ordinamento giuridico dell’Unione, un qualsiasi provvedimento unilaterale, (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 249), e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che impone di disapplicare le disposizioni eventualmente contrastanti della normativa nazionale, sia anteriore sia successiva alla norma dell’Unione dotata di efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 55, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 31).

56      Nel caso di specie, al fine di statuire sul procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di dover valutare la conformità della normativa nazionale istitutiva della SIIJ all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e agli specifici parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione indicati nell’allegato alla decisione 2006/928.

57      In tali circostanze, si deve ricordare, da un lato, che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che una siffatta normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928 e che essa deve, di conseguenza, rispettare le prescrizioni derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare, dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 183 e 184).

58      Dall’altro lato, sia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sia i parametri richiamati al punto 56 della presente sentenza sono formulati in termini chiari e precisi e non sono accompagnati da alcuna condizione, sicché essi hanno efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti 249 e 250, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 253).

59      Ne consegue che, non potendo effettuare un’interpretazione delle norme nazionali conforme a detta disposizione o ai succitati parametri, i giudici ordinari rumeni devono disapplicare, di propria iniziativa, tali norme nazionali.

60      A tal riguardo, come occorre rilevare, è pur vero che, in base al quadro normativo nazionale rilevante quale descritto dal giudice del rinvio, detti giudici ordinari sono competenti, in linea di principio, a valutare la conformità delle disposizioni legislative rumene a tali norme di diritto dell’Unione senza dover investire la Corte costituzionale nazionale di una domanda a tal fine.

61      Tuttavia, dalla decisione di rinvio si evince che detti giudici ordinari sono privi di tale competenza quando la Corte costituzionale nazionale ha statuito che le disposizioni legislative in questione sono conformi a una disposizione costituzionale nazionale, che prevede il primato del diritto dell’Unione, in quanto detti giudici sono tenuti a rispettare tale sentenza di detta Corte costituzionale.

62      In tale contesto, si deve ricordare che il potere di fare, all’atto stesso dell’applicazione del diritto dell’Unione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale, che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme di tale diritto aventi efficacia diretta, forma parte integrante della funzione di giudice dell’Unione rivestita dal giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di sua competenza, tali norme, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 257).

63      È quindi incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi normativa o prassi nazionale la quale porti ad una riduzione dell’efficacia di tale diritto per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicarlo, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare una disposizione o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme dell’Unione aventi efficacia diretta (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 258). Ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto dell’Unione ed una legge nazionale, la soluzione fosse riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione, dotato di un autonomo potere di valutazione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 23, e del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 44).

64      Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di rinvio pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze nell’interpretazione di quest’ultimo, che i giudici nazionali devono applicare, e tende a garantire quest’applicazione. A tal fine, detto articolo conferisce al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che potrebbe generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Pertanto, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà, se non persino l’obbligo, di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro [sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20, EU:C:2021:1016, punto 49, e giurisprudenza ivi citata].

65      Di conseguenza, l’efficacia della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale e, pertanto, del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esito di un’eccezione di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale di uno Stato membro potesse avere l’effetto di dissuadere il giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata da tale diritto, dall’esercitare la facoltà, o, se del caso, dall’adempiere l’obbligo, derivante dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità degli atti di detto diritto, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o meno compatibile con quest’ultimo [v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 45; del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 25, e del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 73].

66      Orbene, nell’ipotesi in cui la Corte costituzionale di uno Stato membro abbia dichiarato che talune disposizioni legislative sono conformi a una disposizione costituzionale nazionale che preveda il primato del diritto dell’Unione, una norma o una prassi nazionale come quella descritta al punto 61 della presente sentenza osterebbe alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione di cui trattasi, in quanto impedirebbe al giudice ordinario, chiamato a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione, di valutare in via autonoma la conformità di tali disposizioni legislative a detto diritto.

67      L’applicazione di una siffatta norma o di una siffatta prassi nazionale pregiudicherebbe altresì l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale, dissuadendo il giudice ordinario chiamato a dirimere la controversia dal proporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, e ciò al fine di rispettare le decisioni della Corte costituzionale dello Stato membro interessato.

68      Le constatazioni di cui ai punti precedenti si impongono a maggior ragione in una situazione come quella considerata dal giudice del rinvio, in cui una sentenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato rifiuta di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, basandosi, in particolare, sull’identità costituzionale dello Stato membro interessato e sulla considerazione secondo cui la Corte avrebbe violato la propria competenza.

69      A tal proposito, come si deve rilevare, è pur vero che la Corte può, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essere chiamata a verificare che un obbligo del diritto dell’Unione non attenti all’identità nazionale di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 58, e del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 46).

70      Per contro, tale disposizione non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare la Corte costituzionale di uno Stato membro, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza, in particolare, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale dello Stato membro interessato come definita dalla Corte costituzionale nazionale.

71      Qualora la Corte costituzionale di uno Stato membro ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di accertare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 20, e del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 96).

72      Inoltre, poiché la Corte di giustizia, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, detiene una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compresa quella dell’articolo 267 TFUE, legittimamente dichiarare che la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.

73      A tal riguardo, occorre sottolineare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mirante ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 27].

74      Una sentenza emessa in tale procedimento vincola il giudice nazionale riguardo all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, punto 26, e dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punto 19).

75      Il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, deve quindi eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punti 30 e 31).

76      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale orientamento trova applicazione anche nel caso in cui un giudice ordinario sia vincolato, in forza di una norma procedurale nazionale, da una decisione della Corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 71).

77      Inoltre, poiché l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore [v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, punto 16, e del 18 novembre 2021, État belge (Addestramento dei piloti), C‑413/20, EU:C:2021:938, punto 53], si deve concludere che un giudice ordinario è tenuto, al fine di garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione, a discostarsi, nell’ambito di una controversia di cui è investito, dalle valutazioni della Corte costituzionale nazionale che rifiuti di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, anche qualora tale sentenza non riguardi una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, in relazione a tale controversia, da detto giudice ordinario.

78      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione.

 Sulle questioni seconda e terza

79      Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha applicato il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione.

80      In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 47 della Carta non è, in quanto tale, applicabile al procedimento principale, come rilevato al punto 36 della presente sentenza.

81      Come ricordato al punto 41 della presente sentenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone che siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità degli organi che possono essere chiamati a statuire su questioni collegate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

82      Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione implicano l’esistenza di disposizioni che consentano di fugare, nella mente dei cittadini, qualsiasi legittimo dubbio in merito alla impenetrabilità dell’organo di cui trattasi dinanzi a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi in conflitto (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 225 e giurisprudenza ivi citata).

83      Per quanto riguarda, più precisamente, la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici ordinari, secondo la normativa nazionale di cui trattasi, in caso di inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nazionale, è pur vero che la tutela dell’indipendenza dei giudici non può, in particolare, avere la conseguenza di escludere totalmente che la responsabilità disciplinare di un giudice possa, in taluni casi del tutto eccezionali, sussistere a causa di decisioni giudiziarie adottate da quest’ultimo. Infatti, un siffatto requisito di indipendenza non mira, evidentemente, ad avallare eventuali condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che consisterebbero, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell’Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere un arbitrio o un diniego di giustizia quando essi sono chiamati, in quanto depositari della funzione giudicante, a pronunciarsi sulle controversie loro sottoposte dai cittadini [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 137, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 238].

84      Tuttavia, risulta essenziale, al fine di preservare l’indipendenza dei giudici ed evitare in tal modo che il regime disciplinare possa essere sviato dalle sue finalità legittime e utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie o di pressione sui giudici, che il fatto che una decisione giudiziaria contenga un eventuale errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme del diritto nazionale e dell’Unione, o nella valutazione dei fatti e nella valutazione delle prove, non possa, di per sé, condurre a contestare un illecito disciplinare al giudice interessato [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 138, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 239].

85      Costituisce, inoltre, una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici nazionali il fatto che questi ultimi non siano esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 227 e giurisprudenza ivi citata).

86      Di conseguenza, occorre che la contestazione di un illecito disciplinare a un giudice a causa di una decisione giudiziaria sia limitata a casi del tutto eccezionali, come quelli menzionati al punto 83 della presente sentenza, e inquadrata, a tal proposito, da criteri oggettivi e verificabili, attinenti a doveri imperativi relativi alla buona amministrazione della giustizia, nonché da garanzie dirette a evitare qualsiasi rischio di pressioni esterne sul contenuto delle decisioni giudiziarie e a escludere così qualsiasi legittimo dubbio, nella mente dei cittadini, quanto all’impermeabilità dei giudici interessati e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 139, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 240].

87      Ne consegue che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per qualsiasi inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 242).

88      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, il pregiudizio all’indipendenza dei giudici nazionali derivante da una siffatta normativa o da una siffatta prassi nazionale sarebbe altresì in contrasto con i principi di uguaglianza tra gli Stati membri e di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, riconosciuti dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, quando la contestazione di un illecito disciplinare a un giudice nazionale sia motivata dalla circostanza che detto giudice abbia disapplicato una decisione della Corte costituzionale dello Stato membro interessato con cui quest’ultima ha rifiutato di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.

89      Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto una siffatta contestazione di un illecito disciplinare a un giudice nazionale è idonea ad aggravare il carattere lesivo delle prescrizioni del diritto dell’Unione di una normativa nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro, rifiutando di ottemperare a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale che prevede il primato del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 259).

90      Inoltre, sebbene il governo rumeno abbia riferito, in udienza, che nessuna sanzione sarebbe stata inflitta in applicazione della disposizione legislativa nazionale alla quale si riferiscono la seconda e la terza questione, occorre ricordare che la sola prospettiva dell’avvio di un’indagine disciplinare può, in quanto tale, esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 199).

91      Orbene, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio non emerge che la responsabilità dei giudici nazionali ordinari per l’inosservanza delle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), prevista all’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, sia subordinata a condizioni che consentano di garantire che essa sia limitata ai casi del tutto eccezionali menzionati al punto 83 della presente sentenza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come ricordato ai punti 84 e 86 della presente sentenza.

92      È necessario peraltro rilevare che, al punto 241 della sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034), la Corte aveva già avuto modo di accertare che dalle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause che avevano dato luogo a tale sentenza non risultava che tale responsabilità fosse limitata a siffatti casi.

93      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha applicato il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione.

 Sulle spese

94      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE, nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforme a una disposizione costituzionale nazionale, che impone il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione.

2)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l’articolo 267 TFUE nonché con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che consente di contestare un illecito disciplinare a un giudice nazionale per il motivo che quest’ultimo ha applicato il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, discostandosi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale dello Stato membro interessato in contrasto con il principio del primato del diritto dell’Unione.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.