Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Prima Sezione) 13 dicembre 2012, causa C‑215/11
«Regolamento
(CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Domanda d’ingiunzione
che non rispetta i requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale –
Esaustività dei requisiti che la domanda deve rispettare – Possibilità di
richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale»
Nella
causa C‑215/11,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia), con decisione dell’11 aprile
2011, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2011, nel procedimento
Iwona Szyrocka
contro
SiGer Technologie GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta
dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg.
M. Ilešič (relatore), E. Levits,
J.‑J.
Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato
generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere:
sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek,
amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 aprile 2012,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
il governo polacco, da M. Szpunar, M. Arciszewski e B. Czech, in
qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità
di agente;
– per
il governo portoghese, da L. Fernandes, in qualità di
agente;
– per
il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità
di agente;
– per
la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud‑Joët e K. Herrmann, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno
2012,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento
(CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399,
pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione
di pagamento, instaurato dalla sig.ra Szyrocka,
residente in Polonia, contro la SiGer Technologie GmbH, con sede in
Germania.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1896/2006
3 Ai
sensi dei considerando 8, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1896/2006:
«(8) I
conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura
transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata
dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei
creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa
comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori
in tutta l’Unione europea.
(9) Il
presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei
procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti
pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento (…).
(10) Il
procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo
supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi
delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente
regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei
crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(11) Il
procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard
nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire
il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati».
4 In
forza del considerando 16 di detto regolamento, «[i]l giudice dovrebbe valutare
la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la
descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di
domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie
il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti manifestamente
infondati o domande irricevibili (…)».
5 Ai
sensi del considerando 29 del regolamento n. 1896/2006, l’obiettivo di tale
regolamento è «l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per
il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea».
6
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 dispone quanto segue:
«Il
presente regolamento intende:
a)
semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie
transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,
(…)».
7
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il
presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in
materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo
giurisdizionale (…)».
8 Ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Ai
fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in
cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato
membro diverso da quello del giudice adito».
9
L’articolo 4 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Il
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di
crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si
propone la domanda d’ingiunzione di pagamento europea».
10
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:
«Ai
fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale
è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in
materia (…)».
11
L’articolo 7 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«1. La
domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo
standard A riprodotto nell’Allegato I.
2. Nella
domanda sono indicati:
a) il
nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché
del giudice a cui è presentata la domanda;
b)
l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le
penalità contrattuali e le spese;
c)
qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il
periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non
venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi
della legislazione dello Stato membro d’origine;
d) il
fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate
come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
e) una
descrizione delle prove a sostegno della domanda;
f) i
motivi della competenza giurisdizionale;
e
g) il
carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.
3.
Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede
informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false
potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato
membro d’origine.
4. In
appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere
contrario al passaggio al procedimento ordinario (…) in caso di opposizione da
parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice
anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.
5. La
domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di
comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di
cui dispone il giudice d’origine.
6. La
domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante (…)».
12
L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
«Il
giudice rigetta la domanda se:
a) non
sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;
(…)».
13 Ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento:
«Nell’ingiunzione
di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:
a)
pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;
(…)».
14
L’articolo 25 del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:
«1. Le
spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del
procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta
ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un
procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.
2. Ai
fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti
da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della
legislazione nazionale».
15
L’articolo 26 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«Tutte
le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento
sono disciplinate dal diritto nazionale».
16
L’allegato I di detto regolamento contiene il modulo A, intitolato «Domanda
d’ingiunzione di pagamento europea».
17 Il
punto 7 delle istruzioni, intitolate «Guida alla compilazione del modulo», di
cui all’allegato I del medesimo regolamento, prevede quanto segue:
«Interessi.
Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito (…)
conformemente ai codici indicati nel modulo (…). Se sono richiesti interessi
fino alla sentenza dell’organo giurisdizionale, l’ultima casella [al] deve
rimanere vuota (…)».
18 Il
modulo E per emettere un’ingiunzione di pagamento europea è riportato all’allegato
V del regolamento n. 1896/2006.
Il
diritto polacco
19
Secondo l’articolo 187, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nei
procedimenti relativi a diritti patrimoniali, la domanda deve contenere il
valore dell’oggetto della controversia, a meno che tale oggetto corrisponda
all’importo pecuniario indicato.
20
L’articolo 130, paragrafo 1, del codice di procedura civile determina le
conseguenze della presentazione di una domanda affetta da vizi formali. In
forza di tale disposizione, in via generale, il giudice invita il ricorrente,
pena il rigetto dell’atto, alla rettifica, al completamento o al pagamento dei
diritti relativi al medesimo entro una settimana.
Procedimento principale e questioni
pregiudiziali
21 Il
23 febbraio 2011 la sig.ra Szyrocka, residente in
Polonia, ha presentato al giudice del rinvio una domanda diretta ad ottenere
un’ingiunzione di pagamento europea contro la SiGer Technologie GmbH, con sede a Tangermünde (Germania).
22
Nell’esaminare detta domanda, il giudice del rinvio ha notato che essa non
rispettava taluni requisiti formali, previsti dal diritto polacco, e,
segnatamente, ha rilevato che essa non precisava, come prescritto dal diritto
polacco, il valore dell’oggetto della controversia espresso in valuta polacca,
sì da consentire il calcolo delle spese di giudizio. Risulta dal fascicolo
sottoposto alla Corte che la sig.ra Szyrocka ha
indicato, nel modulo della domanda d’ingiunzione di pagamento europea,
l’importo del capitale espresso in Euro. Inoltre, il giudice del rinvio
sottolinea che la sig.ra Szyrocka, in tale modulo, ha
dichiarato di richiedere il pagamento degli interessi a decorrere da una data
determinata fino al giorno del pagamento del capitale.
23
Tutto ciò considerato, il Sąd Okręgowy we Wrocławiu ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 7 del [regolamento n. 1896/2006] debba essere interpretato nel senso
che:
a)
disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda
d’ingiunzione di pagamento europea, o nel senso che
b)
definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda, mentre, per le questioni
non trattate da questa disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre
applicare la legislazione nazionale.
2) In
caso di soluzione affermativa della [prima] questione [lettera b)], se nella
situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla
legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata
alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto
della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba
avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’articolo 26
del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’articolo 9 del medesimo
regolamento.
3) Se
l’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso
che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione,
cioè “lo specifico importo” e l’esigibilità del credito al momento della
presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano
intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da
riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.
4) Se
una corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la
legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica
degli interessi, nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è
possibile esigere, oltre al credito principale:
a)
tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi “aperti” (calcolati dal
giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno
non precisato del pagamento, per esempio “dal 20 marzo 2011 al giorno del
pagamento”);
b)
soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità,
indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della
domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;
c)
soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità,
indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della
domanda.
5) In
caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera a)] in che modo,
ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione
relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di
pagamento.
6) In
caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera b)], è in
questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi,
al ricorrente o al giudice d’ufficio.
7) In
caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera c)], se il
ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi
calcolati.
8) Ove
il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno
di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal
giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati
mancanti della domanda come previsto dall’articolo 9 del regolamento n.
1896/2006».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione
24 Con
la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7 del
regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che disciplina in
modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea
deve rispettare o nel senso che esso definisce soltanto i requisiti minimi di
tale domanda, mentre la legislazione nazionale disciplina tutti gli altri
requisiti formali non previsti da tale disposizione.
25 Per
rispondere a tale questione, occorre riferirsi sia alla lettera dell’articolo 7
del regolamento n. 1896/2006, sia all’economia ed allo scopo di tale
regolamento.
26
Innanzitutto, si deve ricordare che l’articolo 7 di tale regolamento contiene
una serie di requisiti relativi al contenuto ed alla forma di una domanda
d’ingiunzione di pagamento europea. Invero, esso disciplina, segnatamente, il
requisito della proposizione di una domanda siffatta mediante un modulo
standard, gli elementi costitutivi della medesima, la dichiarazione del
ricorrente circa la veridicità delle informazioni fornite in tale domanda, la
possibilità di manifestare la propria contrarietà al passaggio al procedimento
civile ordinario, nonché le modalità di sottoscrizione della domanda in parola.
27 Si
deve constatare che dalla lettera di detto articolo non emerge alcun elemento
che consenta di trarre la conclusione che gli Stati membri possono imporre
liberamente requisiti ulteriori, previsti dalla loro legislazione nazionale, in
relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea.
28
Infatti, come risulta chiaramente dai paragrafi 2, lettera c), 3, 5 e 6 dell’articolo
7 del regolamento n. 1896/2006, quando tale disposizione autorizza gli Stati
membri a disciplinare taluni specifici aspetti dei requisiti che una domanda
d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare in base alla loro
legislazione nazionale, essa lo prevede espressamente. Al contrario, in tale
articolo non figura alcun altro riferimento espresso o implicito che consenta,
in via generale, l’imposizione di requisiti ulteriori, previsti dalla
legislazione nazionale degli Stati membri.
29 Inoltre,
tale interpretazione letterale è suffragata dall’economia del regolamento n.
1896/2006. A tal proposito, si deve sottolineare che, da un lato, come risulta
dal considerando 16 di tale regolamento, il giudice adìto
deve esaminare la domanda d’ingiunzione di pagamento europea unicamente sulla
base delle informazioni ivi contenute. Dall’altro, nemmeno gli articoli 2‑4 e 6 di detto regolamento, che
apportano precisazioni in merito a taluni requisiti ai quali è assoggettata
l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, prevedono la possibilità
d’imporre requisiti ulteriori sulla base della legislazione nazionale degli
Stati membri. Per giunta, secondo l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del
medesimo regolamento, soltanto il mancato rispetto delle condizioni di cui agli
articoli 2‑4, 6
e 7 del medesimo comporta il rigetto della domanda d’ingiunzione di pagamento
europea.
30
Infine si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo intende in particolare
semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie
transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Come
preannunciato ai considerando 8, 10 e 29 di detto regolamento, quest’ultimo,
benché non sostituisca né armonizzi i meccanismi nazionali di recupero dei
crediti non contestati, al fine di realizzare tale obiettivo, istituisce un
meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti, che garantisca parità
di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione.
31
Orbene, detto obiettivo sarebbe compromesso qualora gli Stati membri potessero
prescrivere nella loro legislazione nazionale, in termini generali, requisiti
aggiuntivi che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe
rispettare. Simili requisiti, infatti, implicherebbero non soltanto
l’imposizione, nei diversi Stati membri, di condizioni diversificate per una
domanda siffatta, ma comporterebbero altresì un aggravio della complessità,
della durata e dei costi del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
32
Pertanto, soltanto l’interpretazione a tenore della quale l’articolo 7 del
regolamento n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che una
domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare garantisce il
rispetto dell’obiettivo di detto regolamento.
33 Per
quanto riguarda, più particolare, la questione se il giudice nazionale, in
circostanze analoghe a quelle in esame nel procedimento principale, possa
invitare il ricorrente a completare la domanda d’ingiunzione di pagamento
europea affinché essa riporti il valore dell’oggetto della controversia
espresso in valuta polacca, sì da poter calcolare le spese di giudizio, si deve
constatare che tale giudice può richiamarsi, a tal fine, all’articolo 25,
paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, secondo il quale l’importo delle
spese di giudizio è stabilito in conformità della legislazione nazionale.
34 Al
riguardo si deve sottolineare che, dato che i meccanismi nazionali di recupero
di crediti non contestati non sono stati armonizzati, le modalità procedurali
di determinazione dell’importo delle spese di giudizio rientrano
nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio
dell’autonomia processuale di questi ultimi, purché siano rispettati i
requisiti di cui all’articolo 25 di tale regolamento. Tuttavia, tali modalità
non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni
analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non devono
rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in
tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español
de Crédito, C‑618/10,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
35 Ne
consegue che il giudice nazionale, in linea di principio, può procurarsi
liberamente l’informazione relativa al valore dell’oggetto della controversia
in base alle modalità previste dal suo diritto nazionale, purché i requisiti
procedurali connessi alla determinazione delle spese di giudizio non comportino
né un prolungamento eccessivo del procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento né il rigetto della domanda di un’ingiunzione siffatta.
36 In tali
condizioni, si deve rispondere alla prima questione posta dichiarando che
l’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 dev’essere
interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la
domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. In forza
dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso
contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle
spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione
nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle
relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in
pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dal diritto dell’Unione.
Sulla
seconda questione
37
Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non si deve rispondere
alla seconda questione.
Sulle
questioni terza e quarta
38 Con
le sue questioni terza e quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006
debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorrente possa
richiedere, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli
interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro
esigibilità e la data del pagamento del capitale.
39 In
limine, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n.
1896/2006, i crediti pecuniari dei quali è chiesto il recupero nell’ambito del
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento devono essere di uno specifico
importo ed esigibili, mentre l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto
regolamento dispone che, qualora siano richiesti interessi sul credito, la
domanda d’ingiunzione di pagamento deve indicare il tasso d’interesse ed il
periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti.
40 Per
quanto riguarda, da un lato, la questione se gli interessi richiesti
nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento debbano essere
di uno specifico importo ed esigibili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento
n. 1896/2006, si deve constatare che l’interpretazione letterale di tale
articolo non fornisce indicazioni precise al riguardo, in particolare in quanto
tale disposizione si riferisce, in termini generali, ai «crediti pecuniari» che
possono essere richiesti nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione
di pagamento.
41 Si
deve tuttavia sottolineare che dal contesto in cui tale disposizione
s’inserisce, e segnatamente dalla lettura congiunta di quest’ultima e
dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, risulta che i
requisiti dello specifico importo e dell’esigibilità del credito ivi indicato
non riguardano gli interessi.
42 Come
rileva correttamente la Commissione europea, infatti, nessuna disposizione del
regolamento n. 1896/2006 richiede al ricorrente di indicare, nella sua domanda
d’ingiunzione di pagamento europea, l’importo esatto degli interessi. In
particolare, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento prevede
unicamente, qualora siano richiesti interessi sul credito, che occorre indicare
il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale tali interessi sono
richiesti, circostanza del resto rispecchiata nel modulo di domanda d’ingiunzione
di pagamento europea di cui all’allegato I di detto regolamento.
43
Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione se detto articolo 7,
paragrafo 2, lettera c), osti alla domanda d’interessi per il periodo di tempo
intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del
capitale, si deve sottolineare che, se è vero che tale articolo non richiede
sia indicato l’importo degli interessi nella domanda d’ingiunzione di
pagamento, esso non precisa nemmeno la data fino alla quale tali interessi
possono essere richiesti.
44 In
tali circostanze, si deve interpretare detta disposizione segnatamente alla
luce dello scopo del regolamento n. 1896/2006, il quale, come indicato al punto
30 della presente sentenza, non è soltanto quello di istituire un meccanismo
semplice, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non
contestati, ma è altresì quello di ridurre i costi di un procedimento siffatto.
45 Al
riguardo, si deve sottolineare che un’interpretazione dell’articolo 7,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 che privasse il
ricorrente della possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla
data del pagamento del capitale non corrisponderebbe all’obiettivo suddetto.
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue
conclusioni, se la richiesta d’interessi dovesse limitarsi agli interessi
scaduti al tempo della proposizione della domanda d’ingiunzione di pagamento
europea o a quello dell’emissione di un’ingiunzione siffatta, il ricorrente
potrebbe ottenere l’integralità degli interessi dovuti fino alla data del
pagamento del capitale soltanto attraverso una pluralità di successive domande,
e cioè attraverso una domanda iniziale per il capitale e gli interessi scaduti,
seguita da una domanda per il pagamento degli interessi residui, relativi al
periodo di tempo intercorrente tra la proposizione della domanda iniziale o
l’emissione dell’ingiunzione di pagamento fino al pagamento del capitale.
46 Di
conseguenza, si deve necessariamente constatare che un’interpretazione
dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 che non
consenta di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del
capitale potrebbe aggravare la durata e la complessità del procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento e aumentarne i costi.
47 Del
resto, un’interpretazione siffatta potrebbe dissuadere il ricorrente
dall’avviare un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e persuaderlo a
ricorrere invece a quei procedimenti nazionali che gli consentono di ottenere
l’integralità degli interessi. Se è pur vero che, come enunciato dal
considerando 10 del regolamento n. 1896/2006, il procedimento istituito da tale
regolamento costituisce soltanto un meccanismo supplementare e facoltativo
rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale, tuttavia, affinché
esso rappresenti un’effettiva scelta per i creditori, questi ultimi devono
poter essere in grado di rivendicare attraverso tale procedimento i medesimi
diritti che farebbero valere nei procedimenti nazionali.
48 Gli
articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 non
ostano quindi a che il ricorrente richieda, nell’ambito dell’ingiunzione di
pagamento europea, gli interessi maturati fino alla data del pagamento del
capitale.
49 Del
resto, la validità di tale interpretazione non viene smentita per effetto degli
argomenti dedotti dal governo portoghese e dal governo del Regno Unito a favore
di un’interpretazione di tali disposizioni per cui gli interessi non possono
essere richiesti per il periodo di tempo successivo all’emissione
dell’ingiunzione di pagamento.
50
Infatti, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, la
circostanza che le istruzioni relative alle modalità di compilazione del modulo
di domanda d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato I del
regolamento n. 1896/2006, indichino soltanto, al punto 7, la possibilità di
richiedere gli interessi maturati fino alla data della decisione del giudice in
merito ad una domanda siffatta, non può privare il ricorrente della possibilità
di richiedere altresì gli interessi maturati dopo tale data. Infatti, tali
istruzioni, benché possano indubitabilmente fornire un supporto per
l’interpretazione di detto regolamento, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 86 delle sue conclusioni, hanno un valore meramente indicativo, non
elencando, in modo esaustivo, tutte le ipotesi che in concreto potrebbero
verificarsi.
51
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del governo portoghese vertente
sull’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, si
deve constatare che tale disposizione prevede che il convenuto,
nell’ingiunzione di pagamento europea, è informato dell’importo che deve
corrispondere al ricorrente. Orbene, il convenuto è informato di tale importo
non soltanto qualora gli importi finali del capitale e degli interessi siano
indicati nell’ingiunzione di pagamento europea, ma altresì nell’ipotesi in cui
tale ingiunzioni indichi l’importo del capitale nonché il tasso d’interesse ed
il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti. Inoltre,
un’interpretazione di detta disposizione che non consenta al ricorrente di
richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale
sarebbe contraria allo scopo di tale regolamento, per i motivi esposti ai punti
44‑46
della presente sentenza.
52
Occorre aggiungere che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 non
possono, di per sé, senza fondamento nel diritto che disciplina il rapporto
giuridico tra ricorrente e convenuto, costituire una base normativa per la
richiesta d’interessi maturati fino alla data del pagamento di tale credito.
Infatti, dal momento che il regolamento n. 1896/2006 disciplina esclusivamente
gli aspetti procedurali del meccanismo d’ingiunzione di pagamento, ogni
questione relativa al diritto sostanziale, ivi compresa quella del tipo di
interessi che possono essere richiesti nell’ambito di tale procedimento, resta,
in linea di principio, disciplinata dal diritto applicabile al rapporto tra le
parti dal quale è sorto il credito per cui è causa.
53
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che si deve rispondere
alle questioni terza e quarta dichiarando che gli articoli 4 e 7, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso
che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito della domanda
d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo
intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del
capitale.
Sulla
quinta questione
54 Con
la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in qual
modo debba essere compilato il modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui
all’allegato V del regolamento n. 1896/2006, qualora sia ingiunto al convenuto
il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del
pagamento del capitale.
55 In
limine, si deve precisare che, in detto modulo, figura una casella orizzontale,
intitolata «Interessi [dal (...)]» che si interseca con tre colonne verticali,
intitolate «Valuta», «Importo» e «Data (giorno/mese/anno)».
56 Al
riguardo si deve rilevare, come risulta dal considerando 11 del regolamento n.
1896/2006, che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento dovrebbe
basarsi, il più possibile, sull’utilizzo di moduli standard per facilitarne la
gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.
57
Orbene, dal momento che i moduli sono predisposti sulla base delle ipotesi più
frequenti che possono riscontrarsi in concreto, si deve necessariamente
constatare che, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale,
in cui il modulo d’ingiunzione di pagamento europea non prevede espressamente
la possibilità d’indicare che il convenuto è tenuto a corrispondere al
ricorrente gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il
contenuto di detto modulo dev’essere adattato alle
circostanze particolari della fattispecie, affinché il giudice possa adottare
una decisione siffatta.
58 Di
conseguenza il modulo d’ingiunzione di pagamento europea dev’essere
compilato in modo tale da consentire al convenuto, da un lato, di distinguere
senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale deve corrispondere al
ricorrente gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e,
dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a
partire dalla quale tali interessi sono richiesti. Purché tali requisiti siano
rispettati, le modalità concrete relative alla modalità di compilazione di
detto modulo possono essere determinate dal giudice nazionale.
59 A
titolo esemplificativo, il giudice nazionale può indicare, nel modulo
d’ingiunzione di pagamento europea, la valuta nella colonna a ciò predisposta,
il tasso d’interesse nella colonna intitolata «Importo», nonché, nella colonna
«Data (giorno/mese/anno)», la precisazione che il convenuto è tenuto al
pagamento degli interessi a partire da un giorno determinato fino alla data del
pagamento del capitale.
60 Di
conseguenza, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che, qualora
sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati
fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente
determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo d’ingiunzione
di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 1896/2006,
purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di
distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale deve
corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale
e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a
partire dalla quale tali interessi sono richiesti.
Sulle questioni sesta, settima e ottava
61
Tenuto conto della risposta fornita alle questioni terza e quarta non è
necessario rispondere alle altre questioni sollevate.
Sulle spese
62 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo
d’ingiunzione di pagamento, dev’essere interpretato nel senso che disciplina in
modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea
deve rispettare.
In
forza dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso
contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle
spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione
nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle
relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in
pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dal diritto dell’Unione.
2) Gli
articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono
essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito
della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo
di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del
pagamento del capitale.
3)
Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi
maturati fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può
liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo
d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n.
1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un
lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli
deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del
capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché
la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.
Firme