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Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) 13 dicembre 2012, causa C215/11

«Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Domanda d’ingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale – Esaustività dei requisiti che la domanda deve rispettare – Possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale»

Nella causa C215/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia), con decisione dell’11 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2011, nel procedimento

Iwona Szyrocka

contro

SiGer Technologie GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), E. Levits, J.J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra K. SztrancSławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 aprile 2012,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo polacco, da M. Szpunar, M. Arciszewski e B. Czech, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, da L. Fernandes, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da A.M. RouchaudJoët e K. Herrmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, instaurato dalla sig.ra Szyrocka, residente in Polonia, contro la SiGer Technologie GmbH, con sede in Germania.

 

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 1896/2006

3 Ai sensi dei considerando 8, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1896/2006:

«(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.

(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (…).

(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati».

4 In forza del considerando 16 di detto regolamento, «[i]l giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili (…)».

5 Ai sensi del considerando 29 del regolamento n. 1896/2006, l’obiettivo di tale regolamento è «l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione europea».

6 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento intende:

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

(…)».

7 L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale (…)».

8 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».

9 L’articolo 4 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda d’ingiunzione di pagamento europea».

10 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia (…)».

11 L’articolo 7 di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine.

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario (…) in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l’ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante (…)».

12 L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Il giudice rigetta la domanda se:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

(…)».

13 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento:

«Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

(…)».

14 L’articolo 25 del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:

«1. Le spese di giudizio combinate dell’ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale».

15 L’articolo 26 di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

16 L’allegato I di detto regolamento contiene il modulo A, intitolato «Domanda d’ingiunzione di pagamento europea».

17 Il punto 7 delle istruzioni, intitolate «Guida alla compilazione del modulo», di cui all’allegato I del medesimo regolamento, prevede quanto segue:

«Interessi. Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito (…) conformemente ai codici indicati nel modulo (…). Se sono richiesti interessi fino alla sentenza dell’organo giurisdizionale, l’ultima casella [al] deve rimanere vuota (…)».

18 Il modulo E per emettere un’ingiunzione di pagamento europea è riportato all’allegato V del regolamento n. 1896/2006.

 

 Il diritto polacco

19 Secondo l’articolo 187, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nei procedimenti relativi a diritti patrimoniali, la domanda deve contenere il valore dell’oggetto della controversia, a meno che tale oggetto corrisponda all’importo pecuniario indicato.

20 L’articolo 130, paragrafo 1, del codice di procedura civile determina le conseguenze della presentazione di una domanda affetta da vizi formali. In forza di tale disposizione, in via generale, il giudice invita il ricorrente, pena il rigetto dell’atto, alla rettifica, al completamento o al pagamento dei diritti relativi al medesimo entro una settimana.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21 Il 23 febbraio 2011 la sig.ra Szyrocka, residente in Polonia, ha presentato al giudice del rinvio una domanda diretta ad ottenere un’ingiunzione di pagamento europea contro la SiGer Technologie GmbH, con sede a Tangermünde (Germania).

22 Nell’esaminare detta domanda, il giudice del rinvio ha notato che essa non rispettava taluni requisiti formali, previsti dal diritto polacco, e, segnatamente, ha rilevato che essa non precisava, come prescritto dal diritto polacco, il valore dell’oggetto della controversia espresso in valuta polacca, sì da consentire il calcolo delle spese di giudizio. Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la sig.ra Szyrocka ha indicato, nel modulo della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, l’importo del capitale espresso in Euro. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che la sig.ra Szyrocka, in tale modulo, ha dichiarato di richiedere il pagamento degli interessi a decorrere da una data determinata fino al giorno del pagamento del capitale.

23 Tutto ciò considerato, il Sąd Okręgowy we Wrocławiu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7 del [regolamento n. 1896/2006] debba essere interpretato nel senso che:

a) disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda d’ingiunzione di pagamento europea, o nel senso che

b) definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda, mentre, per le questioni non trattate da questa disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre applicare la legislazione nazionale.

2) In caso di soluzione affermativa della [prima] questione [lettera b)], se nella situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento.

3) Se l’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè “lo specifico importo” e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento.

4) Se una corretta interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica degli interessi, nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale:

a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi “aperti” (calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, per esempio “dal 20 marzo 2011 al giorno del pagamento”);

b) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell’ingiunzione;

c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa, fino al giorno di presentazione della domanda.

5) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera a)] in che modo, ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento.

6) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera b)], è in questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d’ufficio.

7) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera c)], se il ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi calcolati.

8) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall’articolo 9 del regolamento n. 1896/2006».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare o nel senso che esso definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda, mentre la legislazione nazionale disciplina tutti gli altri requisiti formali non previsti da tale disposizione.

25 Per rispondere a tale questione, occorre riferirsi sia alla lettera dell’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006, sia all’economia ed allo scopo di tale regolamento.

26 Innanzitutto, si deve ricordare che l’articolo 7 di tale regolamento contiene una serie di requisiti relativi al contenuto ed alla forma di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea. Invero, esso disciplina, segnatamente, il requisito della proposizione di una domanda siffatta mediante un modulo standard, gli elementi costitutivi della medesima, la dichiarazione del ricorrente circa la veridicità delle informazioni fornite in tale domanda, la possibilità di manifestare la propria contrarietà al passaggio al procedimento civile ordinario, nonché le modalità di sottoscrizione della domanda in parola.

27 Si deve constatare che dalla lettera di detto articolo non emerge alcun elemento che consenta di trarre la conclusione che gli Stati membri possono imporre liberamente requisiti ulteriori, previsti dalla loro legislazione nazionale, in relazione alla domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

28 Infatti, come risulta chiaramente dai paragrafi 2, lettera c), 3, 5 e 6 dell’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006, quando tale disposizione autorizza gli Stati membri a disciplinare taluni specifici aspetti dei requisiti che una domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare in base alla loro legislazione nazionale, essa lo prevede espressamente. Al contrario, in tale articolo non figura alcun altro riferimento espresso o implicito che consenta, in via generale, l’imposizione di requisiti ulteriori, previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri.

29 Inoltre, tale interpretazione letterale è suffragata dall’economia del regolamento n. 1896/2006. A tal proposito, si deve sottolineare che, da un lato, come risulta dal considerando 16 di tale regolamento, il giudice adìto deve esaminare la domanda d’ingiunzione di pagamento europea unicamente sulla base delle informazioni ivi contenute. Dall’altro, nemmeno gli articoli 24 e 6 di detto regolamento, che apportano precisazioni in merito a taluni requisiti ai quali è assoggettata l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, prevedono la possibilità d’imporre requisiti ulteriori sulla base della legislazione nazionale degli Stati membri. Per giunta, secondo l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, soltanto il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 24, 6 e 7 del medesimo comporta il rigetto della domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

30 Infine si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo intende in particolare semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Come preannunciato ai considerando 8, 10 e 29 di detto regolamento, quest’ultimo, benché non sostituisca né armonizzi i meccanismi nazionali di recupero dei crediti non contestati, al fine di realizzare tale obiettivo, istituisce un meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti, che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione.

31 Orbene, detto obiettivo sarebbe compromesso qualora gli Stati membri potessero prescrivere nella loro legislazione nazionale, in termini generali, requisiti aggiuntivi che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea dovrebbe rispettare. Simili requisiti, infatti, implicherebbero non soltanto l’imposizione, nei diversi Stati membri, di condizioni diversificate per una domanda siffatta, ma comporterebbero altresì un aggravio della complessità, della durata e dei costi del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

32 Pertanto, soltanto l’interpretazione a tenore della quale l’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 disciplina in modo esauriente i requisiti che una domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare garantisce il rispetto dell’obiettivo di detto regolamento.

33 Per quanto riguarda, più particolare, la questione se il giudice nazionale, in circostanze analoghe a quelle in esame nel procedimento principale, possa invitare il ricorrente a completare la domanda d’ingiunzione di pagamento europea affinché essa riporti il valore dell’oggetto della controversia espresso in valuta polacca, sì da poter calcolare le spese di giudizio, si deve constatare che tale giudice può richiamarsi, a tal fine, all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, secondo il quale l’importo delle spese di giudizio è stabilito in conformità della legislazione nazionale.

34 Al riguardo si deve sottolineare che, dato che i meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati non sono stati armonizzati, le modalità procedurali di determinazione dell’importo delle spese di giudizio rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi, purché siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 25 di tale regolamento. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C618/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

35 Ne consegue che il giudice nazionale, in linea di principio, può procurarsi liberamente l’informazione relativa al valore dell’oggetto della controversia in base alle modalità previste dal suo diritto nazionale, purché i requisiti procedurali connessi alla determinazione delle spese di giudizio non comportino né un prolungamento eccessivo del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento né il rigetto della domanda di un’ingiunzione siffatta.

36 In tali condizioni, si deve rispondere alla prima questione posta dichiarando che l’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. In forza dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

 Sulla seconda questione

37 Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non si deve rispondere alla seconda questione.

 Sulle questioni terza e quarta

38 Con le sue questioni terza e quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorrente possa richiedere, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.

39 In limine, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006, i crediti pecuniari dei quali è chiesto il recupero nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento devono essere di uno specifico importo ed esigibili, mentre l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento dispone che, qualora siano richiesti interessi sul credito, la domanda d’ingiunzione di pagamento deve indicare il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti.

40 Per quanto riguarda, da un lato, la questione se gli interessi richiesti nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento debbano essere di uno specifico importo ed esigibili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1896/2006, si deve constatare che l’interpretazione letterale di tale articolo non fornisce indicazioni precise al riguardo, in particolare in quanto tale disposizione si riferisce, in termini generali, ai «crediti pecuniari» che possono essere richiesti nell’ambito di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

41 Si deve tuttavia sottolineare che dal contesto in cui tale disposizione s’inserisce, e segnatamente dalla lettura congiunta di quest’ultima e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, risulta che i requisiti dello specifico importo e dell’esigibilità del credito ivi indicato non riguardano gli interessi.

42 Come rileva correttamente la Commissione europea, infatti, nessuna disposizione del regolamento n. 1896/2006 richiede al ricorrente di indicare, nella sua domanda d’ingiunzione di pagamento europea, l’importo esatto degli interessi. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento prevede unicamente, qualora siano richiesti interessi sul credito, che occorre indicare il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti, circostanza del resto rispecchiata nel modulo di domanda d’ingiunzione di pagamento europea di cui all’allegato I di detto regolamento.

43 Dall’altro lato, per quanto riguarda la questione se detto articolo 7, paragrafo 2, lettera c), osti alla domanda d’interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale, si deve sottolineare che, se è vero che tale articolo non richiede sia indicato l’importo degli interessi nella domanda d’ingiunzione di pagamento, esso non precisa nemmeno la data fino alla quale tali interessi possono essere richiesti.

44 In tali circostanze, si deve interpretare detta disposizione segnatamente alla luce dello scopo del regolamento n. 1896/2006, il quale, come indicato al punto 30 della presente sentenza, non è soltanto quello di istituire un meccanismo semplice, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati, ma è altresì quello di ridurre i costi di un procedimento siffatto.

45 Al riguardo, si deve sottolineare che un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 che privasse il ricorrente della possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale non corrisponderebbe all’obiettivo suddetto. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, se la richiesta d’interessi dovesse limitarsi agli interessi scaduti al tempo della proposizione della domanda d’ingiunzione di pagamento europea o a quello dell’emissione di un’ingiunzione siffatta, il ricorrente potrebbe ottenere l’integralità degli interessi dovuti fino alla data del pagamento del capitale soltanto attraverso una pluralità di successive domande, e cioè attraverso una domanda iniziale per il capitale e gli interessi scaduti, seguita da una domanda per il pagamento degli interessi residui, relativi al periodo di tempo intercorrente tra la proposizione della domanda iniziale o l’emissione dell’ingiunzione di pagamento fino al pagamento del capitale.

46 Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 che non consenta di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale potrebbe aggravare la durata e la complessità del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e aumentarne i costi.

47 Del resto, un’interpretazione siffatta potrebbe dissuadere il ricorrente dall’avviare un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e persuaderlo a ricorrere invece a quei procedimenti nazionali che gli consentono di ottenere l’integralità degli interessi. Se è pur vero che, come enunciato dal considerando 10 del regolamento n. 1896/2006, il procedimento istituito da tale regolamento costituisce soltanto un meccanismo supplementare e facoltativo rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale, tuttavia, affinché esso rappresenti un’effettiva scelta per i creditori, questi ultimi devono poter essere in grado di rivendicare attraverso tale procedimento i medesimi diritti che farebbero valere nei procedimenti nazionali.

48 Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 non ostano quindi a che il ricorrente richieda, nell’ambito dell’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale.

49 Del resto, la validità di tale interpretazione non viene smentita per effetto degli argomenti dedotti dal governo portoghese e dal governo del Regno Unito a favore di un’interpretazione di tali disposizioni per cui gli interessi non possono essere richiesti per il periodo di tempo successivo all’emissione dell’ingiunzione di pagamento.

50 Infatti, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, la circostanza che le istruzioni relative alle modalità di compilazione del modulo di domanda d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato I del regolamento n. 1896/2006, indichino soltanto, al punto 7, la possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data della decisione del giudice in merito ad una domanda siffatta, non può privare il ricorrente della possibilità di richiedere altresì gli interessi maturati dopo tale data. Infatti, tali istruzioni, benché possano indubitabilmente fornire un supporto per l’interpretazione di detto regolamento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, hanno un valore meramente indicativo, non elencando, in modo esaustivo, tutte le ipotesi che in concreto potrebbero verificarsi.

51 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del governo portoghese vertente sull’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1896/2006, si deve constatare che tale disposizione prevede che il convenuto, nell’ingiunzione di pagamento europea, è informato dell’importo che deve corrispondere al ricorrente. Orbene, il convenuto è informato di tale importo non soltanto qualora gli importi finali del capitale e degli interessi siano indicati nell’ingiunzione di pagamento europea, ma altresì nell’ipotesi in cui tale ingiunzioni indichi l’importo del capitale nonché il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti. Inoltre, un’interpretazione di detta disposizione che non consenta al ricorrente di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale sarebbe contraria allo scopo di tale regolamento, per i motivi esposti ai punti 4446 della presente sentenza.

52 Occorre aggiungere che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 non possono, di per sé, senza fondamento nel diritto che disciplina il rapporto giuridico tra ricorrente e convenuto, costituire una base normativa per la richiesta d’interessi maturati fino alla data del pagamento di tale credito. Infatti, dal momento che il regolamento n. 1896/2006 disciplina esclusivamente gli aspetti procedurali del meccanismo d’ingiunzione di pagamento, ogni questione relativa al diritto sostanziale, ivi compresa quella del tipo di interessi che possono essere richiesti nell’ambito di tale procedimento, resta, in linea di principio, disciplinata dal diritto applicabile al rapporto tra le parti dal quale è sorto il credito per cui è causa.

53 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che si deve rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.

 Sulla quinta questione

54 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in qual modo debba essere compilato il modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 1896/2006, qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale.

55 In limine, si deve precisare che, in detto modulo, figura una casella orizzontale, intitolata «Interessi [dal (...)]» che si interseca con tre colonne verticali, intitolate «Valuta», «Importo» e «Data (giorno/mese/anno)».

56 Al riguardo si deve rilevare, come risulta dal considerando 11 del regolamento n. 1896/2006, che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento dovrebbe basarsi, il più possibile, sull’utilizzo di moduli standard per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.

57 Orbene, dal momento che i moduli sono predisposti sulla base delle ipotesi più frequenti che possono riscontrarsi in concreto, si deve necessariamente constatare che, in circostanze analoghe a quelle del procedimento principale, in cui il modulo d’ingiunzione di pagamento europea non prevede espressamente la possibilità d’indicare che il convenuto è tenuto a corrispondere al ricorrente gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il contenuto di detto modulo dev’essere adattato alle circostanze particolari della fattispecie, affinché il giudice possa adottare una decisione siffatta.

58 Di conseguenza il modulo d’ingiunzione di pagamento europea dev’essere compilato in modo tale da consentire al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale deve corrispondere al ricorrente gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti. Purché tali requisiti siano rispettati, le modalità concrete relative alla modalità di compilazione di detto modulo possono essere determinate dal giudice nazionale.

59 A titolo esemplificativo, il giudice nazionale può indicare, nel modulo d’ingiunzione di pagamento europea, la valuta nella colonna a ciò predisposta, il tasso d’interesse nella colonna intitolata «Importo», nonché, nella colonna «Data (giorno/mese/anno)», la precisazione che il convenuto è tenuto al pagamento degli interessi a partire da un giorno determinato fino alla data del pagamento del capitale.

60 Di conseguenza, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che, qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.

 Sulle questioni sesta, settima e ottava

61 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni terza e quarta non è necessario rispondere alle altre questioni sollevate.

 

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare.

In forza dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

2) Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.

3) Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.

 

Firme