SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
23
novembre 2021 (*)
«Impugnazione –
Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure
restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità –
Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC –
Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione
nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti
terroristici – Motivazione individuale notificata all’organizzazione e
contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a
carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale –
Articolo 297, paragrafo 2, TFUE»
Nella
causa C‑833/19 P,
avente
ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte
di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2019,
Consiglio
dell’Unione europea, rappresentato
da B. Driessen e S. Van Overmeire, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento
in cui l’altra parte è:
Hamas, con sede in Doha (Qatar),
rappresentato da L. Glock, avocate,
ricorrente
in primo grado,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan,
F. Biltgen, P.G. Xuereb,
N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,
avvocato
generale: A. Rantos
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
la sua impugnazione il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019,
Hamas/Consiglio (T‑308/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:557), con la quale il Tribunale ha annullato:
– la
decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli
articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa
all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga
la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);
– il
regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che
attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità,
destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);
– la
decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli
articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa
all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la
decisione (PESC) 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144); e
– il
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che
attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001,
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità,
destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23);
(in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella
parte in cui tali atti si riferiscono a Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.
Contesto
normativo
Risoluzione 1373 (2001) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
2 Il
28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la
risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette a contrastare
con ogni mezzo il terrorismo e, in particolare, il suo finanziamento. Il punto
1, lettera c), di tale risoluzione prevede, in particolare, che tutti gli Stati
congelino senza indugio i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse
economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti
terroristici, li facilitano o vi partecipano, delle entità appartenenti alle
medesime persone o da esse controllate e delle persone ed entità che agiscono
in nome o agli ordini di tali persone ed entità.
3 La
risoluzione in questione non prevede alcun elenco di persone alle quali debbano
essere applicate le misure summenzionate.
Diritto
dell’Unione
Posizione
comune 2001/931/PESC
4 Al
fine di dare attuazione alla risoluzione 1373 (2001), il Consiglio ha
adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, relativa
all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001,
L 344, pag. 93).
5 L’articolo
1 di tale posizione comune, ai suoi paragrafi 1, 4 e 6, così dispone:
«1. La
presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei
seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato,
coinvolti in atti terroristici.
(...)
4. L’elenco
è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui
risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle
persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di
azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la
partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri
e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell’elenco possono
essere inclusi le persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali
esso ha emesso sanzioni.
Ai fini
dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente”, s’intende
un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel
settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel
settore.
(...)
6. I
nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati
regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro
mantenimento nell’elenco sia giustificato».
6 Il
nome di «Hamas-Izz al-Din
al-Qassem (ala terroristica di Hamas)» figurava
nell’«[e]lenco delle persone, gruppi ed entità di cui
all’articolo 1» della posizione comune 2001/931, allegato a quest’ultima.
Regolamento
(CE) n. 2580/2001
7 Per
attuare, a livello comunitario, le misure descritte nella posizione comune
2001/931, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, del
27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344,
pag. 70). In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento
dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e
modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica detto
regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi
4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC.
8 Lo
stesso giorno, il Consiglio ha adottato la decisione n. 2001/927/CE,
relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
n. 2580/2001 (GU 2001, L 344, pag. 83), nel quale compariva,
proprio come nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, il nome di
«Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
9 Gli
elenchi di persone, gruppi ed entità allegati alla posizione comune 2001/931 e
alla decisione 2001/927 sono stati regolarmente aggiornati, conformemente
all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 e all’articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»,
e successivamente «Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)» (in prosieguo: «Hamas»), è rimasto iscritto negli elenchi
allegati agli atti successivi.
Regolamento
interno del Consiglio
10 Il
preambolo della decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009,
relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU 2009, L 325,
pag. 35), enuncia quanto segue:
«(1) Il trattato
di Lisbona apporta diverse modifiche al funzionamento del Consiglio e della sua
presidenza, alla struttura del Consiglio, nonché alla tipologia degli atti
giuridici dell’Unione e all’iter della procedura di adozione degli atti,
distinguendo in particolare tra atti legislativi e atti non legislativi.
(2) Occorre
pertanto sostituire il regolamento interno adottato il 15 settembre 2006 con un
regolamento interno che contenga le modifiche necessarie all’attuazione del
trattato di Lisbona».
11 Rubricato
«Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita», l’articolo 12,
del regolamento interno del Consiglio, allegato a tale decisione, ai paragrafi
1 e 3 così prevede:
«1. Gli
atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati
mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il
[Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)] decidano all’unanimità di
ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze
particolari, proporre di ricorrere a tale procedura, in tal caso, la votazione
per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale
procedura.
(...)
3. Il
segretariato generale constata l’espletamento delle procedure scritte».
12 Ai
sensi dell’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio, rubricato «Firma
degli atti»:
«In
calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio
conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal
Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro
adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare
il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale».
Atti
controversi
Decisione
2018/475 e regolamento di esecuzione 2018/468
13 Il
21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/475 e il regolamento
di esecuzione 2018/468. Il nome di Hamas è stato mantenuto negli elenchi
allegati a tali atti.
14 I
considerando da 2 a 6 della decisione 2018/475 sono formulati nel modo
seguente:
«(2) Il 4 agosto
2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1426, che aggiorna
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli
articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (“elenco”).
(3) Conformemente
all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario
riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità
riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia
giustificato.
(4) Nella
presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio
riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli
2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
(5) Il Consiglio
ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4,
della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla
totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per
il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo
1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha
concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli
articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a
essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
(6) È opportuno
aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2017/1426».
15 Per
quanto riguarda i considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione 2018/468,
essi erano formulati nel modo seguente:
«(1) Il 4 agosto
2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, che
attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001
stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica
il regolamento (CE) n. 2580/2001 (“elenco”).
(2) Il Consiglio
ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, la motivazione
del loro inserimento nell’elenco, ove praticamente possibile.
(3) Mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il
Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell’elenco
di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì
informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di
presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il
loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro
comunicata.
(4) Il Consiglio
ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento [n. 2580/2001]. Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha
tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle
informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito
allo status delle persone ed entità inserite nell’elenco a livello nazionale.
(5) Il Consiglio
ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni riguardo alla
totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati
coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della
posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le
persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della
posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle
misure restrittive specifiche previste nel regolamento [n. 2580/2001].
(6) È opportuno
aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE)
2017/1420».
16 La
decisione 2018/475, il regolamento di esecuzione 2018/468 nonché la motivazione
relativa a tali atti sono stati adottati dal Consiglio nell’ambito di una
procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
interno di tale istituzione.
17 Con
lettera del 22 marzo 2018 il Consiglio ha comunicato all’avvocato di Hamas la
motivazione alla base del mantenimento di Hamas negli elenchi allegati alla
decisione 2018/475 e al regolamento di esecuzione 2018/468.
18 Da
tale motivazione risulta che, per mantenere Hamas in tali elenchi, il Consiglio
si è basato, da un lato, su una decisione del Secretary
of State for the Home Department (Ministro dell’Interno del Regno Unito), del
29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del Ministro dell’Interno del Regno
Unito del 2001») e, dall’altro, su tre decisioni adottate dalle autorità degli
Stati Uniti d’America il 23 gennaio 1995, l’8 ottobre 1997 e il 31 ottobre 2001
(in prosieguo: le «decisioni delle autorità degli Stati Uniti»). Nella parte
principale della motivazione, il Consiglio ha indicato, dopo aver esaminato
separatamente le informazioni contenute nelle suddette decisioni nazionali, che
ciascuna di esse forniva motivi sufficienti per giustificare l’inclusione di
Hamas in tali elenchi. A tal riguardo, esso ha precisato che le stesse
decisioni nazionali costituivano decisioni di autorità competenti ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e che esse erano
ancora in vigore. Ha poi sottolineato che le ragioni che avevano giustificato
l’iscrizione di Hamas nei medesimi elenchi restavano valide e che occorreva
quindi mantenere il suo nome negli stessi.
19 La
motivazione contiene inoltre un allegato A, riguardante la decisione del
Ministro dell’interno del Regno Unito del 2001, e un allegato B,
riguardante le decisioni delle autorità degli Stati Uniti. Ciascuno di tali
allegati contiene una descrizione delle normative nazionali in forza delle
quali erano state adottate le decisioni delle autorità nazionali, una
presentazione delle definizioni delle nozioni di «terrorismo» contenute nelle
medesime normative, una descrizione delle procedure di riesame delle suddette
decisioni, una descrizione dei fatti sui quali si erano basate le suddette
autorità e la constatazione che i medesimi fatti costituivano atti terroristici
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931.
Decisione
2018/1084 e regolamento di esecuzione 2018/1071
20 Il
30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2018/1084 e il regolamento
di esecuzione 2018/1071. Hamas è stato mantenuto negli elenchi allegati a tali
atti.
21 La
motivazione contenuta nei considerando da 2 a 6 della decisione 2018/1084 e nei
considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione 2018/1071 corrisponde, in
sostanza, rispettivamente, a quella contenuta nei considerando da 2 a 6 della
decisione 2018/475 e nei considerando da 1 a 6 del regolamento di esecuzione
2018/468, riprodotti ai punti 14 e 15 della presente sentenza. Parimenti, la
decisione 2018/1084 e il regolamento di esecuzione 2018/1071 nonché la
motivazione relativa a tali atti sono stati adottati dal Consiglio nell’ambito
di una procedura scritta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento interno di tale istituzione.
22 Con
lettera del 31 luglio 2018 il Consiglio ha comunicato all’avvocato di Hamas la
motivazione alla base del mantenimento di detta organizzazione negli elenchi
allegati alla decisione 2018/1084 e al regolamento di esecuzione 2018/1071.
Tale motivazione era sostanzialmente identica a quella comunicata ad Hamas per
giustificare il suo mantenimento negli elenchi allegati alla decisione 2018/475
e al regolamento di esecuzione 2018/468, di cui ai punti da 17 a 19 della
presente sentenza.
Ricorso
dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
23 Con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio
2018, Hamas ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione
2010/475 e del regolamento di esecuzione 2018/468. Poiché questi ultimi atti
sono stati abrogati e sostituiti, rispettivamente, dalla decisione 2018/1084 e
dal regolamento di esecuzione 2018/1071, Hamas ha adeguato le sue conclusioni
iniziali cosicché il suo ricorso mira anche all’annullamento di questi ultimi
atti, nella parte in cui lo riguardano.
24 A
sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento degli atti controversi,
Hamas ha dedotto sette motivi, vertenti, il primo, su una violazione
dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, il secondo, su
errori circa la sussistenza dei fatti, il terzo, su un errore di valutazione
quanto alla natura terroristica di tale organizzazione, il quarto, su una
violazione del principio di non ingerenza, il quinto, su un’insufficiente presa
in considerazione dell’evoluzione della situazione per effetto del trascorrere
del tempo, il sesto, su una violazione dell’obbligo di motivazione e, il
settimo, su una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa
e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In risposta ad un
quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del
procedimento, Hamas ha sollevato un ottavo motivo, vertente sulla mancanza di
autenticazione delle motivazioni.
25 Anzitutto,
ai punti da 42 a 261 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i
motivi dal primo al settimo. Al punto 76 della sentenza impugnata, esso ha
considerato che, nel caso di specie, la motivazione relativa alle decisioni
delle autorità degli Stati Uniti fosse insufficiente, cosicché esse non
potevano fungere da fondamento degli atti controversi. Il Tribunale ne ha
dedotto, al punto 77 di tale sentenza, che occorreva proseguire l’esame del
ricorso limitandolo agli atti controversi nei limiti in cui questi ultimi si
fossero basati sulla decisione del Ministro dell’interno del Regno Unito del
2001. In esito a detto esame, il Tribunale ha respinto in quanto infondati i
motivi dal primo al settimo.
26 Il
Tribunale ha poi esaminato l’ottavo motivo che, al punto 269 della sentenza
impugnata, ha considerato di ordine pubblico. Dopo aver fatto riferimento, nei
punti 270 e 271 della sentenza impugnata, all’articolo 297, paragrafo 2, primo
comma, TFUE e all’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio, il
Tribunale ha ritenuto, ai punti da 272 a 277 di tale sentenza, che dovessero
essere applicate agli atti del Consiglio le regole enunciate riguardo ad atti
della Commissione nella sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF
e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247 (in prosieguo: la «sentenza
Commissione/BASF»), secondo la quale l’autenticazione degli atti mediante la
loro firma mira a garantire la certezza del diritto e costituisce una forma
sostanziale. Il Tribunale ha inoltre rilevato, ai punti da 278 a 280 della
sentenza impugnata, che, da un lato, le motivazioni relative agli atti
controversi trasmesse a Hamas non contenevano alcuna firma e che, dall’altro,
tali atti, firmati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio, non
contenevano le motivazioni alla base della loro adozione.
27 Orbene,
ai punti 281 e 282 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che,
in applicazione dell’articolo 296 TFUE e tenuto conto degli insegnamenti
tratti dalla sentenza Commissione/BASF, gli atti adottati dal Consiglio devono
essere motivati e che il dispositivo e la motivazione costituiscono un tutto
inscindibile, cosicché l’atto e la motivazione devono essere entrambi
autenticati, quando, come nel caso di specie, essi sono contenuti in documenti
distinti, senza che la presenza di una firma su uno di essi possa dar luogo
alla presunzione che il secondo sia stato anch’esso autenticato.
28 Infine,
ai punti 297 e 299 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto gli
argomenti dedotti dal Consiglio, precisando che la formalità sostanziale
costituita da tale firma non può essere sostituita dalla descrizione della
procedura seguita in seno al Consiglio per adottare gli atti di cui trattasi e
che la violazione di una forma sostanziale è determinata dalla sola mancanza di
autenticazione di un atto.
29 Di
conseguenza, il Tribunale, al punto 305 della sentenza impugnata, ha accolto
l’ottavo motivo di ricorso e ha annullato gli atti controversi nella parte in
cui riguardavano Hamas. Inoltre, tale giudice ha dichiarato che il Consiglio
avrebbe sopportato le proprie spese nonché quelle sostenute da Hamas.
Conclusioni
delle parti
30 Il
Consiglio chiede che la Corte voglia:
– annullare
la sentenza impugnata;
– pronunciarsi
in via definitiva sulle questioni oggetto dell’impugnazione, e
– condannare
Hamas alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito
dell’impugnazione.
31 Hamas
chiede che la Corte voglia:
– respingere
l’impugnazione, e
– condannare
il Consiglio alle spese sostenute da Hamas in primo grado e nell’ambito
dell’impugnazione.
Sull’impugnazione
32 A
sostegno della sua impugnazione il Consiglio deduce due motivi. Con il suo
primo motivo, esso sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto
nella valutazione dell’ottavo motivo di ricorso, vertente sulla mancata
autenticazione delle motivazioni degli atti controversi. Con il suo secondo
motivo, il Consiglio contesta al Tribunale di aver erroneamente concluso che le
decisioni delle autorità degli Stati Uniti non costituivano una base
sufficiente per l’iscrizione di Hamas negli elenchi allegati agli atti
controversi (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).
Sul
secondo motivo
Argomenti
delle parti
33 Con
il secondo motivo di impugnazione, che è opportuno esaminare per primo, il
Consiglio sostiene che è errato il ragionamento del Tribunale con cui
quest’ultimo ha concluso, ai punti da 65 a 76 della sentenza impugnata, che le
decisioni delle autorità degli Stati Uniti non potevano fungere da fondamento
agli atti controversi.
34 Il
Consiglio espone al riguardo che tali decisioni sono state pubblicate e che le
motivazioni degli atti controversi spiegano a sufficienza le procedure mediante
le quali esse sono state adottate, le procedure di riesame nonché i mezzi di
ricorso giurisdizionali di cui Hamas dispone in forza del diritto statunitense.
La giurisprudenza della Corte non esigerebbe che la decisione nazionale che
funge da fondamento all’inserimento nell’elenco considerato sia stata adottata
in una particolare forma giuridica o che essa sia stata pubblicata o
comunicata. Infine, un certo numero di episodi sui quali tali autorità si sono
basate sarebbero menzionati nelle motivazioni degli
atti controversi.
35 Hamas
ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, facendo valere, segnatamente
sulla base dell’ordinanza dell’8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass
Deutschland/Commissione (C‑503/07 P, EU:C:2008:207, punto 48), che
la sussistenza di un interesse ad agire presuppone che l’impugnazione possa,
con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Nel caso
di specie, è vero che il Tribunale avrebbe ritenuto che il Consiglio non avesse
sufficientemente motivato il fatto di rifarsi alle decisioni delle autorità
degli Stati Uniti quale fondamento degli atti controversi. Tuttavia, il Tribunale
avrebbe proseguito il suo esame nei limiti in cui tali atti erano fondati sulla
decisione del Ministro dell’Interno del Regno Unito del 2001 e dichiarato che
il Consiglio non aveva violato le disposizioni della posizione comune 2001/931,
cosicché detta istituzione non potrebbe trarre alcun beneficio da tale
contestazione della sentenza impugnata. Inoltre, tale motivo sarebbe infondato.
Giudizio
della Corte
36 Ai
sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte,
le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale,
della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione
stessa.
37 Tale
disposizione dà attuazione al principio fondamentale in materia di impugnazione
secondo cui quest’ultima deve essere diretta contro il dispositivo della
decisione del Tribunale e non può limitarsi a mirare alla modifica di parte
della motivazione di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre
2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto
51 e giurisprudenza citata).
38 Orbene,
nel caso di specie, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 81 delle sue conclusioni, che, con il secondo motivo della sua
impugnazione, il Consiglio, dato che è risultato vittorioso relativamente ai
primi sette motivi dedotti da Hamas dinanzi al Tribunale, intende ottenere non
già l’annullamento, sia pure parziale, del dispositivo della sentenza
impugnata, bensì soltanto la modifica di una parte della motivazione
concernente tali primi sette motivi di ricorso.
39 Come
risulta, infatti, dal punto 77 della sentenza impugnata, non contestato dal
Consiglio nell’ambito della sua impugnazione, l’articolo 1, paragrafo 4, della
posizione comune 2001/931, secondo il quale una decisione deve essere stata
adottata da un’autorità competente nei confronti delle persone, gruppi ed
entità interessati, non richiede che gli atti del Consiglio si fondino su una
pluralità di decisioni di autorità competenti. Pertanto, ritenendo che gli atti
controversi potessero, per quanto riguarda l’iscrizione di Hamas negli elenchi
controversi, far riferimento alla sola decisione del Ministro dell’Interno del
Regno Unito del 2001, il Tribunale ha proseguito l’esame del ricorso
limitandolo agli atti controversi nei limiti in cui questi ultimi erano fondati
su tale decisione e, accogliendo gli argomenti del Consiglio, ha respinto i
motivi di ricorso dal primo al settimo.
40 Ne
consegue che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto
irricevibile.
Sul primo
motivo
Argomenti
delle parti
41 Con
il primo motivo di impugnazione, il Consiglio sostiene che gli atti controversi
sono stati debitamente autenticati e che l’analisi del Tribunale esposta ai
punti da 270 a 305 della sentenza impugnata contiene vari errori di diritto.
42 A
tal riguardo, il Consiglio afferma, anzitutto, che né l’articolo 297 TFUE
né l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio indicano che il
documento contenente la motivazione di un atto debba essere firmato. Il
Consiglio sottolinea, poi, di avere la prassi, nell’attuazione della posizione
comune 2001/931, di separare gli atti in questione dalle relative motivazioni,
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale risultante dalla sentenza del
12 dicembre 2006, Organisation des
Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (T‑228/02, EU:T:2006:384,
punto 147).
43 Il
Consiglio ritiene altresì che il Tribunale abbia erroneamente applicato alla
presente causa la giurisprudenza derivante dalla sentenza Commissione/BASF.
Mentre, infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza erano state
constatate diverse modifiche nella motivazione della decisione considerata
rispetto al testo sottoposto al collegio dei commissari e da quest’ultimo
dibattuto e adottato, sarebbe pacifico che, nella presente causa, gli atti
controversi, compresa la loro motivazione, sono stati adottati dal Consiglio
nello stesso momento e secondo lo stesso procedimento decisionale, essendo tale
motivazione inscindibile da tali atti, ed essi corrispondono alla volontà di
quest’ultimo. Peraltro, contrariamente alla situazione all’origine della
sentenza Commissione/BASF, il testo della motivazione che è stato notificato a
Hamas sarebbe identico alla motivazione adottata dal Consiglio.
44 Inoltre,
i sistemi di trattamento dei documenti utilizzati, contenenti una firma, un
timbro e una marcatura temporale elettronici, avrebbero reso impossibile la
loro modifica dopo la loro adozione, e la firma apposta dal presidente del
Consiglio e dal suo segretario generale in calce agli atti controversi avrebbe
l’effetto di autenticare tali motivazioni. Per effetto di tali sistemi, gli atti
controversi, comprese le motivazioni notificate ad Hamas, sarebbero stabili e
inalterabili, in particolare per quanto riguarda il loro autore e il loro
contenuto in tutte le lingue interessate, e del resto Hamas non ha in alcun
modo sostenuto che il testo delle motivazioni che gli erano state inviate
differisse da quello adottato dal Consiglio. Il Consiglio aggiunge al riguardo
che le lettere di notifica inviate ad Hamas, che accompagnavano tali
motivazioni, erano state timbrate dal segretariato generale di tale
istituzione.
45 Hamas
ritiene che il primo motivo debba essere respinto in quanto irricevibile e, in
ogni caso, infondato.
46 A
tal riguardo, Hamas sostiene che è irricevibile l’argomento del Consiglio,
secondo cui la giurisprudenza derivante dalla sentenza Commissione/BASF non è
applicabile al caso di specie, a motivo della sua prassi di attuazione della
posizione comune 2001/931, delle differenze esistenti con la causa che ha dato
luogo a tale sentenza e dell’utilizzo di sistemi di gestione integrati dei
documenti. Il Consiglio non individuerebbe, infatti, in modo preciso gli
elementi contestati della sentenza impugnata e non esporrebbe in che modo la
sua argomentazione contraddica la motivazione di tale sentenza.
47 Nel
merito, Hamas fa valere che il Tribunale ha giustamente considerato che, poiché
la motivazione di un atto è inscindibile dal suo dispositivo, l’autenticazione
deve riguardare non solo il dispositivo, ma anche la motivazione di
quest’ultimo. Il Consiglio non solo fraintenderebbe la giurisprudenza derivante
dalla sentenza Commissione/BASF ma si contraddirebbe in quanto ammetterebbe
esso stesso tale inscindibilità. Hamas aggiunge che, poiché l’articolo
297 TFUE e l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio non prevedono
deroghe alle regole di autenticazione, è compito del Consiglio istituire
procedure che consentano di soddisfare tali norme nell’ambito della posizione
comune 2001/931.
48 Inoltre,
il Tribunale avrebbe giustamente ricordato, da un lato, che la firma prevista
da dette disposizioni mira segnatamente a consentire ai terzi di assicurarsi
che gli atti loro notificati siano stati effettivamente adottati
dall’istituzione interessata e, dall’altro, che la violazione di una forma
sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto. Dal
punto di vista dei terzi, sarebbe irrilevante lo svolgimento del procedimento
in seno al Consiglio, poiché l’unico elemento importante è che l’atto che li
riguarda sia autenticato, tanto nella sua motivazione quanto nel suo
dispositivo. Orbene, nel caso di specie, le motivazioni relative agli atti
controversi che sono state comunicate a Hamas non conterrebbero una firma e
neppure una data che consentirebbero di identificarli come atti promananti dal
Consiglio e di determinare il momento in cui essi sono stati adottati.
Peraltro, il Consiglio non avrebbe fatto valere che gli era impossibile
procedere all’autenticazione delle motivazioni in questione. I suoi argomenti
relativi allo svolgimento di tale procedura sarebbero quindi inconferenti e
infondati, come sarebbe inconferente il fatto che le motivazioni comunicate a
Hamas siano conformi a quelle adottate dal Consiglio.
49 Hamas
sostiene altresì che la firma, il timbro e la marcatura temporale elettronici
non sono previsti né dall’articolo 297 TFUE né dall’articolo 15 del
regolamento interno del Consiglio e che, poiché quest’ultimo comunica le
motivazioni per posta, oltre all’invio elettronico, esso non può avvalersi di
una firma elettronica. Infine, Hamas sostiene di non avere alcuna certezza che
le motivazioni che gli sono state fornite fossero autentiche.
Giudizio
della Corte
50 In
via preliminare, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE,
dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e
dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi
contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti
di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità
dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10
settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑122/19 P, non pubblicata,
EU:C:2020:690, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
51 Nel
caso di specie, contrariamente a quanto sostiene Hamas, il ricorso indica
precisamente i punti della sentenza impugnata criticati nell’ambito del primo
motivo ed espone le ragioni per cui tali punti sarebbero, secondo il Consiglio,
viziati da un errore di diritto, consentendo alla Corte di esercitare il suo
controllo di legittimità.
52 Inoltre,
nei limiti in cui Hamas rimprovera al Consiglio di essersi limitato a ripetere
gli argomenti da esso esposti dinanzi al Tribunale e di aver chiesto in tal
modo un semplice riesame di tali argomenti, occorre rilevare che, con il suo
primo motivo, il Consiglio contesta l’interpretazione e l’applicazione del
diritto dell’Unione ad opera del Tribunale, che hanno portato quest’ultimo a
constatare, nonostante gli argomenti formulati dal Consiglio dinanzi ad esso,
la violazione di una forma sostanziale in sede di adozione degli atti
impugnati.
53 Orbene,
qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto
dell’Unione data dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado
possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un
ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti
già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe
parzialmente privato del suo significato (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines
e a./Consiglio, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 34 e
giurisprudenza ivi citata).
54 Ne
consegue che il primo motivo di impugnazione è ricevibile.
55 Quanto
alla fondatezza di tale motivo, occorre rilevare, in primo luogo, che il
principio della certezza del diritto esige che ogni atto dell’amministrazione
produttivo di effetti giuridici sia certo, in particolare, quanto al suo autore
e al suo contenuto. Il controllo del rispetto della formalità
dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede
qualsiasi altro controllo, come il controllo della competenza dell’autore
dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora,
dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti (sentenza del 6 aprile
2000, Commissione/ICI, C‑286/95, EU:C:2000:188, punti 45 e 46).
56 Essendo
l’autenticazione una formalità sostanziale, la sua violazione può comportare l’annullamento
dell’atto interessato ed essere rilevata d’ufficio dal giudice (v., in tal
senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e
CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 152 e
giurisprudenza citata).
57 Inoltre,
dalla giurisprudenza della Corte risulta che la firma autografa di un atto, in
particolare da parte del presidente dell’istituzione che lo ha adottato,
costituisce un mezzo di autenticazione dell’atto, il cui scopo è di garantire
la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo
adottato da tale istituzione. Siffatta autenticazione permette infatti di
controllare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi
notificati o pubblicati con il testo adottato e, quindi, con la volontà
dell’autore dell’atto (v., in tal senso, sentenza Commissione/BASF, punti 74 e
75).
58 Tuttavia,
nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione
contro Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P,
EU:C:2021:601, punti 66 e 163), la Corte ha dichiarato che l’autenticazione
degli atti di un organismo dell’Unione poteva dipendere dall’applicazione di
procedure interne specifiche istituite a tal fine da tale organismo e che, in
detta causa, la firma autografa apposta dalla presidente del Comitato di
risoluzione unica (CRU) su una scheda d’accompagnamento che faceva segnatamente
riferimento a un allegato della decisione di tale organismo controversa in tale
causa era sufficiente, alla luce di tutte le informazioni portate a conoscenza
della Corte, a garantire l’autenticazione di tale allegato.
59 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza Commissione/BASF, è vero che in
essa la Corte ha ricordato, al punto 67 di tale sentenza, che il dispositivo e
la motivazione di una decisione formano un tutto inscindibile e ha constatato,
al punto 77 della stessa sentenza, che la decisione in questione, relativa ad
un procedimento ai sensi dell’articolo 85 del Trattato CEE, non era stata
oggetto di autenticazione alle condizioni previste all’articolo 12, primo
comma, del regolamento interno della Commissione all’epoca in vigore – ai
sensi del quale «[g]li atti adottati dalla Commissione (...) sono autenticati,
nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del Presidente e del
Segretario esecutivo» – in ragione della mancanza di corrispondenza tra,
da un lato, il testo adottato dal collegio dei commissari e, dall’altro, il
testo della stessa decisione come pubblicato e notificato ai suoi destinatari,
nonché in ragione dell’esistenza di differenze tra le versioni linguistiche del
testo adottato da tale collegio.
60 Tuttavia,
da un lato, è pacifico che, come sostanzialmente constatato dal Tribunale al
punto 279 della sentenza impugnata, gli atti controversi, a differenza della
decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza
Commissione/BASF, recano la firma del presidente dell’istituzione che li ha
adottati, ossia il Consiglio, e del suo segretario generale. Orbene, detti atti,
quali sono stati pubblicati, contengono una motivazione generale che giustifica
la loro adozione, secondo la quale, come risulta dai punti 14, 15 e 21 della
presente sentenza, il Consiglio, a seguito di riesame, ha concluso che le
persone, i gruppi e le entità inclusi negli elenchi controversi dovevano
continuare ad essere oggetto di misure restrittive.
61 Dall’altro
lato, nella sentenza Commissione/BASF, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 73 delle sue conclusioni, la questione sollevata non era se
l’integralità della motivazione di un atto debba essere autenticata mediante
una firma autografa qualora una parte di tale motivazione compaia in un
documento distinto, al quale si collega il detto atto, bensì quella della non
corrispondenza tra, da un lato, il testo di una decisione adottata dal collegio
dei commissari e, dall’altro, il testo della stessa decisione quale pubblicato
e notificato a taluni destinatari, nonché l’esistenza di differenze tra le
versioni linguistiche del testo adottato da tale collegio.
62 Alla
luce di questi diversi elementi, le considerazioni della Corte nella sentenza
Commissione/BASF non possono essere applicate alla presente causa. Di
conseguenza, erroneamente il Tribunale ha respinto l’argomento vertente sulla
differenza di contesto fattuale rispetto a tale sentenza dedotto dal Consiglio,
esposto al punto 298 della sentenza impugnata.
63 Occorre
quindi determinare, in terzo luogo, se l’articolo 297, paragrafo 2, primo
comma, TFUE e l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio impongano,
per quanto riguarda atti come gli atti controversi, la firma non soltanto
dell’atto stesso accompagnato da una motivazione generale, che è stato oggetto
di pubblicazione, ma anche della motivazione che specifica le ragioni
individuali del provvedimento di congelamento di capitali adottato nei
confronti della persona o dell’entità interessata, che è stata notificata a
quest’ultima in un documento distinto.
64 Ai
sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE, gli atti non
legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni,
quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente
dell’istituzione che li ha adottati. L’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma,
del TFUE prevede, tra l’altro, che i regolamenti e le decisioni che non
designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Infine, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo
comma, del TFUE, le decisioni che designano i destinatari sono, dal canto loro,
soggette unicamente all’obbligo di notifica.
65 Per
quanto attiene al caso particolare degli atti che prevedono misure restrittive
quali gli atti controversi, la Corte ha già dichiarato che tali atti hanno una natura
particolare e che essi si riconducono ad atti di portata generale, in quanto
vietano ad una categoria di destinatari determinati in termini generali ed
astratti, in particolare, di mettere capitali e risorse economiche a
disposizione delle persone e delle entità i cui nomi si trovano negli elenchi
contenuti nei loro allegati e, al contempo, si riconducono a un insieme di
decisioni individuali nei confronti di tali persone ed entità (v., in tal
senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione,
C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 241 a
244, e del 23 aprile 2013, Gbagbo
e a./Consiglio, da C‑478/11 P a C‑482/11 P,EU:C:2013:258,
punto 56).
66 Pertanto,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni,
dalla norma enunciata all’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE discende
che atti quali gli atti controversi, che costituiscono atti non legislativi
adottati sotto forma di regolamenti o di decisioni che non designano i
destinatari, devono essere firmati dal presidente del Consiglio, in quanto essi
sono riconducibili ad atti di portata generale, ai sensi della giurisprudenza
ricordata al punto precedente.
67 Nel
caso di specie, come già rilevato al punto 60 della presente sentenza, gli atti
controversi, come pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, sono stati effettivamente firmati dal presidente del Consiglio,
nonché, come richiesto dall’articolo 15 del regolamento interno di tale istituzione,
dal suo segretario generale.
68 Per
contro, nei limiti in cui gli atti controversi sono riconducibili a un insieme
di decisioni individuali, essi non sono soggetti all’obbligo di firma da parte
del presidente del Consiglio risultante dall’articolo 297, paragrafo 2, primo
comma, TFUE, bensì unicamente all’obbligo di notifica risultante dall’articolo
297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, il quale, come ricordato al punto 64 della
presente sentenza, riguarda le decisioni che designano i destinatari e hanno
quindi carattere individuale.
69 Orbene,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, le
motivazioni che accompagnano l’inserimento di una persona, di un gruppo o di
un’entità negli elenchi di persone, gruppi ed entità interessati da misure
restrittive riguardano i motivi individuali che giustificano siffatto
inserimento. Pertanto, tali motivazioni, come quelle che accompagnano gli atti
controversi notificati a Hamas, rientrano non nella natura generale di tali
atti, bensì nell’aspetto di questi ultimi riconducibile ad un complesso di
decisioni individuali.
70 Dall’analisi
che precede risulta che nel caso di atti che instaurano o mantengono misure
restrittive, come gli atti controversi, contrariamente alle considerazioni
esposte dal Tribunale al punto 288 della sentenza impugnata, l’articolo 297,
paragrafo 2, primo comma, TFUE non impone al presidente del Consiglio di
firmare, oltre all’atto contenente una motivazione a carattere generale di tali
misure restrittive, la motivazione individuale che giustifica l’iscrizione di
una persona, di un gruppo o di un’entità negli elenchi delle persone, dei
gruppi e delle entità da esse considerati. È sufficiente che tale motivazione
sia debitamente autenticata con altri mezzi.
71 Lo
stesso vale per l’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio.
72 A
tal riguardo, limitandosi a precisare che la firma del presidente e del
segretario generale di tale istituzione deve essere apposta in calce al «testo»
degli atti adottati dal Consiglio, tale articolo non precisa cosa rientri in
tale termine.
73 Orbene,
dal preambolo della decisione 2009/937 risulta, in sostanza, che il regolamento
interno del Consiglio è stato adottato al fine di tener conto degli adattamenti
apportati dal Trattato di Lisbona alle disposizioni del diritto primario
dell’Unione relative al funzionamento del Consiglio e della sua presidenza,
nonché allo svolgimento della procedura di adozione di atti da parte di questi
ultimi. Ne consegue che l’articolo 15 di detto regolamento, vertente in
particolare sulla firma degli atti del Consiglio, deve essere interpretato alla
luce delle disposizioni pertinenti dei Trattati riguardanti tale funzionamento
e tale procedura, nel novero delle quali figura l’articolo 297 TFUE. Detto
articolo 15 non può di conseguenza essere interpretato nel senso che impone al
presidente e al segretario generale di tale istituzione un obbligo di
sottoscrizione più rigoroso di quello derivante dall’articolo 297, paragrafo 2,
primo comma, TFUE.
74 Occorre
aggiungere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da
281 a 283 della sentenza impugnata, un obbligo formale siffatto di
sottoscrizione delle motivazioni individuali non può essere dedotto neppure dall’obbligo
di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE. Infatti, tale disposizione
impone che la motivazione faccia apparire in forma chiara e non equivoca l’iter
logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire
agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al
giudice competente di esercitare il proprio controllo, dovendo tale motivazione
essere adeguata alla natura dell’atto considerato e al contesto nel quale esso
è stato adottato (sentenza del 31 gennaio 2019, Islamic
Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, C‑225/17 P,
EU:C:2019:82, punti 68 e 69 nonché giurisprudenza ivi citata). Come risulta
dalla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, tali
requisiti non possono essere confusi con quelli attinenti all’autenticazione di
un atto dell’Unione, poiché il controllo del rispetto di quest’ultima formalità
precede qualsiasi altro controllo di tale atto.
75 Da
tutte le considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un
errore di diritto nel ritenere, ai punti 283 e 305 della sentenza impugnata,
che, poiché le motivazioni relative al mantenimento di Hamas negli elenchi
allegati agli atti impugnati non erano state firmate dal presidente e dal
segretario generale del Consiglio, si dovesse accogliere l’ottavo motivo
sollevato dinanzi ad esso e annullare gli atti impugnati nella parte in cui
riguardavano tale organizzazione.
76 Ne
consegue che il primo motivo di impugnazione è fondato e che la sentenza impugnata
deve essere annullata nella parte in cui essa accoglie l’ottavo motivo di
ricorso sollevato in primo grado, annulla di conseguenza gli atti impugnati e
si pronuncia sulle spese.
Sul
ricorso dinanzi al Tribunale
77 Conformemente
all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la
Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli
atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da
quest’ultimo.
78 Nel
caso di specie, il ricorso diretto all’annullamento degli atti controversi,
proposto da Hamas in primo grado, è maturo per la decisione e occorre,
pertanto, statuire definitivamente su di esso, nei limiti della controversia di
cui la Corte resta investita (v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021,
Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P,
EU:C:2021:169, punto 108).
79 In
tale ricorso, Hamas ha dedotto otto motivi, quali menzionati al punto 24 della
presente sentenza.
80 Per
quanto riguarda i primi sette motivi, il Tribunale li ha respinti e, come
risulta dai punti da 36 a 40 della presente sentenza, il secondo motivo della
presente impugnazione, diretto ad ottenere la modifica di taluni punti della
motivazione della sentenza impugnata relativi a tali motivi, è irricevibile.
81 Inoltre,
è pacifico che Hamas non ha contestato, nell’ambito di un’impugnazione
incidentale, la fondatezza di tale parte della sentenza impugnata, cosicché
l’annullamento di tale sentenza, pronunciato dalla Corte, non rimette in
discussione la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto tali motivi
(v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto
109).
82 Occorre,
infatti, ricordare che Hamas avrebbe potuto proporre un’impugnazione
incidentale che rimettesse in discussione il rigetto, da parte del Tribunale,
dei primi sette motivi dedotti in primo grado, poiché l’articolo 178, paragrafo
1, del regolamento di procedura dispone che le conclusioni di un’impugnazione
incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del
Tribunale, senza limitare la portata di dette conclusioni alla decisione del
Tribunale quale contenuta nel dispositivo di tale decisione, a differenza
dell’articolo 169, paragrafo 1, di tale regolamento, relativo alle conclusioni
dell’impugnazione. In assenza di un’impugnazione incidentale siffatta, la
sentenza impugnata ha pertanto autorità di cosa giudicata nella parte in cui il
Tribunale ha respinto i primi sette motivi di ricorso (v., in questo senso,
sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona,
C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 110).
83 Quanto
all’ottavo motivo, vertente sulla mancanza di autenticazione delle motivazioni
degli atti controversi, si deve rilevare che il Consiglio ha prodotto le copie
dei diversi documenti trasmessi congiuntamente per via elettronica alle
delegazioni degli Stati membri chiamate a votare nonché le catture di schermate
contenenti la firma e il timbro elettronici del segretariato generale del
Consiglio, oltre ad una marcatura temporale che confermava la data e l’ora di
tale firma, dimostrante che tali motivazioni erano state adottate, nell’ambito
della procedura scritta di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
interno del Consiglio, contemporaneamente agli atti controversi firmati dal
presidente e dal segretario generale del Consiglio, ai quali erano unite in
modo inscindibile, come rilevato l’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue
conclusioni.
84 Inoltre,
Hamas non fa valere alcun indizio o elemento preciso atto a mettere in
discussione la perfetta corrispondenza tra il testo delle motivazioni che gli
sono state notificate e quello adottato dal Consiglio. In tali circostanze, e
tenuto conto anche delle considerazioni esposte ai punti da 63 a 74 della
presente sentenza, si deve ritenere che l’autenticità di tali motivazioni non
sia stata validamente contestata e, di conseguenza, l’ottavo motivo deve essere
respinto in quanto infondato.
85 Ne
consegue che il ricorso proposto da Hamas deve essere integralmente respinto.
Sulle
spese
86 Ai
sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
quando l’impugnazione è accolta e la Corte stessa statuisce definitivamente
sulla controversia, essa statuisce sulle spese. L’articolo 138 del medesimo
regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del
successivo articolo 184, paragrafo 1, dispone, al paragrafo 1, che la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
87 Hamas,
rimasto soccombente, deve essere condannato, conformemente alle conclusioni del
Consiglio, a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute
dal Consiglio in occasione della presente impugnazione e in primo grado.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La
sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019,
Hamas/Consiglio (T‑308/18, EU:T:2019:557), è annullata nei limiti in cui
accoglie l’ottavo motivo dedotto in primo grado e annulla la decisione (PESC)
2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone,
dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della
posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche
per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426; il
regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che
attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001
relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità,
destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/1420; la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio
2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa
all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga
la decisione (PESC) 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del
Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, nella parte in cui i
suddetti atti riguardano Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.
2) Il
ricorso proposto da Hamas nella causa T‑308/18 è respinto.
3) Hamas
è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese
sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente
impugnazione e in primo grado.
Firme
* Lingua processuale: il
francese.