SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
8 marzo
2022 (*)
«Rinvio
pregiudiziale â Libera prestazione dei servizi â Distacco di
lavoratori â Direttiva 2014/67/UE â Articolo 20 â
Sanzioni â ProporzionalitĂ â Effetto diretto â Principio del
primato del diritto dellâUnione»
Nella
causa Câ205/20,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellâarticolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht
Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della
Stiria, Austria), con decisione del 27 aprile 2020, pervenuta in cancelleria
lâ8 maggio 2020, nel procedimento
NE
contro
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld,
con lâintervento
di:
Finanzpolizei Team 91,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. JÀÀskinen e
I. Ziemele, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, T. von Danwitz,
M. Safjan, N. Piçarra,
L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl,
giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
â per
il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in
qualitĂ di agenti;
â per
il governo ceco, da M. Smolek, J. VlĂĄÄil e J. PavliĆĄ, in
qualitĂ di agenti;
â per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualitĂ
di agente;
â per
la Commissione europea, da B.-R. Killmann e
L. Malferrari, in qualitĂ di agenti,
sentite
le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 23 settembre
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 20
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente lâapplicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nellâambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11).
2 Tale
domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia tra NE e la Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(autoritĂ amministrativa distrettuale di Hartberg-FĂŒrstenfeld,
Austria) in merito alla sanzione pecuniaria inflittagli da questâultima per
diverse violazioni di disposizioni austriache in materia di diritto del lavoro.
Contesto
normativo
Direttiva
2014/67
3 Lâarticolo
20 della direttiva 2014/67 cosĂŹ dispone:
«Gli
Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie per garantirne lâosservanza. Le sanzioni
previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e le
comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente
apportate».
Diritto
austriaco
4 Lâarticolo
52, paragrafi 1 e 2, del Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz
(legge sul procedimento contenzioso amministrativo, BGBl.
I, 33/2013), nella versione applicabile al procedimento principale, Ăš cosĂŹ
formulato:
«1. In
tutte le sentenze emesse dal giudice amministrativo con cui Ăš confermato un
provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, il giudice dispone il
versamento, a carico del soggetto colpito dalla sanzione, di un contributo alle
spese del procedimento.
2. Nei
ricorsi amministrativi, detto importo Ăš pari al 20% della sanzione comminata e
non puĂČ essere in ogni caso inferiore a EUR 10; nel caso di pene
detentive, ai fini del calcolo delle spese, un giorno di pena detentiva
corrisponde a EUR 100. (...)».
5 Lâarticolo
26, paragrafo 1, del Lohn- und Sozialdumping-BekÀmpfungsgesetz
(legge sulla lotta contro il dumping salariale e sociale, BGBl.
I, 44/2016), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lâ«LSD-BG»), dispone quanto segue:
«Chiunque,
in qualitĂ di datore di lavoro o di impresa di somministrazione di manodopera
ai sensi dellâarticolo 19, paragrafo 1:
1. omette,
ritarda o effettua in modo incompleto la dichiarazione, comprese le modifiche
successive dei dati (dichiarazione di variazione) in violazione dellâarticolo
19, o
(...)
3. non tiene a
disposizione i documenti necessari in violazione dellâarticolo 21, paragrafi 1
o 2, o non li mette immediatamente a disposizione delle autoritĂ tributarie
(...) in formato elettronico,
commette
un illecito amministrativo ed Ăš punito, per ciascun lavoratore interessato, con
una sanzione pecuniaria inflitta dallâautoritĂ amministrativa distrettuale di
importo compreso tra EUR 1 000 e EUR 10 000 e, in caso di
recidiva, tra EUR 2 000 e EUR 20 000».
6 Lâarticolo
27, paragrafo 1, dellâLSD-BG cosĂŹ dispone:
«Chiunque
non trasmette i documenti necessari in violazione dellâarticolo 12, paragrafo
1, punto 3, commette un illecito amministrativo ed Ăš punito, per ciascun
lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dallâautoritĂ amministrativa
distrettuale di importo compreso tra EUR 500 e EUR 5 000 e, in
caso di recidiva, tra EUR 1 000 e EUR 10 000 (...)».
7 Lâarticolo
28 dellâLSD-BG Ăš cosĂŹ formulato:
«Chiunque,
in qualitĂ di
1. datore di
lavoro, non tiene a disposizione la documentazione salariale in violazione
dellâarticolo 22, paragrafi 1 o 1 bis, (...)
(...)
commette
un illecito amministrativo e, per ogni lavoratore interessato, Ăš punito
dallâautoritĂ amministrativa distrettuale con una sanzione pecuniaria compresa
tra EUR 1 000 ed EUR 10 000, oppure, in caso di recidiva,
tra EUR 2000 ed EUR 20000; ove siano interessati piĂč di tre
lavoratori, la sanzione pecuniaria Ăš compresa, per ciascun lavoratore, tra
EUR 2 000 ed EUR 20 000, in caso di recidiva, tra
EUR 4 000 ed EUR 50 000».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
8 La
CONVOI s. r. o., societĂ con sede in Slovacchia, ha distaccato taluni
lavoratori dipendenti presso la Niedec Global
Appliance Austria GmbH, con sede a FĂŒrstenfeld
(Austria).
9 In
base ad accertamenti effettuati in occasione di un controllo svolto il 24
gennaio 2018, lâautoritĂ amministrativa distrettuale di Hartberg-FĂŒrstenfeld,
con decisione del 14 giugno 2018 ha irrogato una sanzione pecuniaria di importo
pari a EUR 54 000 a NE, nella sua qualitĂ di rappresentante della
CONVOI, in ragione dellâinosservanza di vari obblighi previsti dallâLSD-BG
relativi, segnatamente, alla dichiarazione di distacco presso lâautoritĂ
nazionale competente nonché alla conservazione della documentazione salariale.
10 NE
ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landesverwaltungsgericht Steiermark
(Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria).
11 Con
decisione del 9 ottobre 2018, tale giudice ha sottoposto alla Corte una domanda
di pronuncia pregiudiziale vertente sulla conformitĂ al diritto dellâUnione e,
segnatamente, al principio di proporzionalitĂ , di sanzioni quali quelle
previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
12 Nella
sua ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-FĂŒrstenfeld (Câ645/18, non pubblicata,
EU:C:2019:1108), la Corte ha dichiarato che lâarticolo 20 della direttiva
2014/67 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di
diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla
conservazione di documentazione salariale, lâirrogazione di sanzioni pecuniarie
di importo elevato:
â che
non possono essere inferiori a un importo predefinito;
â che
sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un
massimale, e
â alle
quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del
loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che
le irroga.
13 Il
giudice del rinvio rileva che, a seguito di tale ordinanza, il legislatore
nazionale non ha modificato la normativa di cui trattasi nel procedimento
principale e, tenuto conto segnatamente delle considerazioni esposte nella
sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (Câ384/17,
EU:C:2018:810), nonchĂ© dellâesistenza di divergenze tra i giudici austriaci
circa la modalitĂ in cui devâessere applicata la giurisprudenza della Corte in
materia, esso si chiede se ed, eventualmente, in che limiti tale normativa
possa essere disapplicata.
14 Esso
ritiene, in particolare, che le conseguenze che dovrebbe trarre da detta
ordinanza potrebbero indurlo o a disapplicare gli elementi di detta normativa
che ostano allâimposizione di sanzioni proporzionate, o ad astenersi
dallâapplicare, nella sua interezza, il regime sanzionatorio previsto dalla
normativa stessa.
15 In
tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della
Stiria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni di cui allâarticolo 20 della
direttiva [2014/67] e oggetto di interpretazione da parte della Corte di
giustizia dellâUnione europea nelle ordinanze [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(Câ645/18, [non pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(Câ140/19, Câ141/19, Câ492/19, Câ493/19 e Câ494/19,
[non pubblicata], EU:[C:]2019:1103) costituisca una disposizione della
direttiva direttamente applicabile.
2) Nellâipotesi
di risposta negativa alla prima questione:
Se lâinterpretazione
del diritto degli Stati membri conforme al diritto dellâUnione consenta e
richieda che i giudici e le autoritĂ amministrative degli Stati membri
integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le
disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri
di proporzionalitĂ sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dellâUnione
europea [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-FĂŒrstenfeld (Câ645/18, [non
pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-FĂŒrstenfeld (Câ140/19, Câ141/19,
Câ492/19, Câ493/19 e Câ494/19, [non pubblicata],
EU:[C:]2019:1103)».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione
16 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo
20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste
siano proporzionate, abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che
lâabbia recepito in modo non corretto.
17 Da
una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le
disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti
dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in
diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora lâabbia recepita in modo non
corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften, Câ684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e
giurisprudenza ivi citata).
18 La
Corte ha precisato che una disposizione del diritto dellâUnione Ăš, da un lato,
incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né
subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti,
allâemanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dellâUnione o degli
Stati membri e, dallâaltro, sufficientemente precisa per poter essere invocata
da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini
non equivoci (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf
NorrĂ©-Behaegel, Câ387/19, EU:C:2021:13, punto
46, nonché giurisprudenza ivi citata).
19 La
Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati
membri un certo margine di discrezionalitĂ per lâadozione delle modalitĂ della
sua attuazione, una disposizione di tale direttiva puĂČ essere considerata di
carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non
equivoci, unâobbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata
quanto allâapplicazione della regola da essa enunciata (sentenza del 14 gennaio
2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf NorrĂ©-Behaegel, Câ387/19, EU:C:2021:13, punto 47,
nonché giurisprudenza ivi citata).
20 Nel
caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice
del rinvio ritiene, alla luce dellâordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(Câ645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che, adottando la normativa
nazionale applicabile al procedimento principale, il legislatore austriaco non
abbia correttamente trasposto il requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni
sancito dallâarticolo 20 della direttiva 2014/67.
21 Tale
disposizione prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili
in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della
direttiva stessa e precisa che le sanzioni cosĂŹ previste devono essere, in
particolare, proporzionate.
22 Occorre
rilevare, anzitutto, che il requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni
previsto da detta disposizione Ăš di carattere incondizionato.
23 Infatti,
per un verso, il tenore letterale dellâarticolo 20 della direttiva 2014/67
sancisce tale requisito in termini assoluti.
24 Per
altro verso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate, che Ăš la
conseguenza di detto requisito, non richiede lâemanazione di alcun atto delle
istituzioni dellâUnione e tale disposizione non attribuisce affatto agli Stati
membri la facoltĂ di condizionare o di restringere la portata di tale divieto
(v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact, Câ268/06,
EU:C:2008:223, punto 62).
25 Il
fatto che lâarticolo 20 di tale direttiva debba essere
oggetto di trasposizione non Ăš tale da mettere in discussione il carattere
incondizionato del requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni previsto
dallâarticolo stesso.
26 Ă
inoltre giocoforza aggiungere, al riguardo, che unâinterpretazione secondo cui
la necessitĂ di trasposizione del requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni
sancito allâarticolo 20 della citata direttiva sarebbe tale da privarlo del suo
carattere incondizionato equivarrebbe ad impedire ai singoli interessati di
invocare, se del caso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate imposto
da tale requisito. Orbene, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante
che lâarticolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di
principio, che un siffatto divieto possa essere invocato dalle persone
interessate (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest
e a., Câ723/17, EU:C:2019:533, punto 32 e giurisprudenza ivi
citata).
27 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se lâarticolo 20 della
direttiva 2014/67 presenti un carattere sufficientemente preciso, laddove
prevede il requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni, occorre constatare che,
se Ăš vero che tale disposizione concede agli Stati membri un certo margine di
discrezionalitĂ nel definire il regime sanzionatorio applicabile in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della citata
direttiva, un siffatto margine di discrezionalitĂ trova i propri limiti nel
divieto, enunciato in termini generali e inequivocabili da detta disposizione,
di prevedere sanzioni sproporzionate.
28 Pertanto,
un siffatto requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni devâessere, in ogni
caso, attuato dagli Stati membri in forza dellâarticolo 20 della citata
direttiva e la circostanza che essi dispongano, in tale contesto, di un margine
di discrezionalità non esclude, di per sé, che possa esercitarsi un controllo
giurisdizionale al fine di verificare se lo Stato membro interessato abbia
ecceduto i limiti fissati a tale margine di discrezionalità allorché ha
trasposto tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., Câ72/95, EU:C:1996:404, punto
59, nonchĂ© del 26 giugno 2019, Craeynest e a., Câ723/17,
EU:C:2019:533, punto 45).
29 Da
tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto stabilito al punto 56
della sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik
N&N (Câ384/17, EU:C:2018:810), il requisito di proporzionalitĂ delle
sanzioni previsto dallâarticolo 20 della medesima direttiva Ăš incondizionato e
sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e applicato
dalle autorità amministrative nonché dai giudici nazionali.
30 In
particolare, qualora uno Stato membro oltrepassi il suo potere discrezionale
adottando una normativa nazionale che prevede sanzioni sproporzionate in caso
di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della
direttiva 2014/67, lâinteressato deve poter invocare direttamente il requisito
di proporzionalitĂ delle sanzioni enunciato allâarticolo 20 della direttiva
stessa contro una normativa siffatta (v., per analogia, sentenze del 28 giugno
2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust
e The Association of Investment Trust Companies, Câ363/05, EU:C:2007:391,
punto 61, nonchĂ© del 28 novembre 2013, MDDP, Câ319/12, EU:C:2013:778,
punto 51).
31 Del
resto, occorre rammentare che il rispetto del principio di proporzionalitĂ , che
costituisce un principio generale del diritto dellâUnione, si impone agli Stati
membri nellâattuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione
della normativa dellâUnione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal
senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, Câ564/15,
EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di
informazione in materia fiscale), Câ788/19, EU:C:2022:55, punto 48].
Qualora, nellâambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino
sanzioni aventi carattere piĂč specificamente penale, essi sono tenuti ad
osservare lâarticolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali
dellâUnione europea (in prosieguo: la «Carta»), a
norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato. Orbene, detto principio di proporzionalitĂ , che lâarticolo 20 della
direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo.
32 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che lâarticolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige
che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, Ăš dotato di effetto
diretto e puĂČ quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali
nei confronti di uno Stato membro che lâabbia recepito in modo non corretto.
Sulla
seconda questione
33 In
limine occorre rilevare che, benché la seconda questione sia formalmente
sollevata in caso di risposta negativa alla prima questione, dalla decisione di
rinvio si evince che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
chiede in generale se, nellâipotesi in cui gli sia impossibile procedere ad
unâinterpretazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento
principale in senso conforme al requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni di
cui allâarticolo 20 della direttiva 2014/67, esso sia tenuto a disapplicare
tale normativa nella sua interezza o se gli sia possibile integrarla in modo
tale da imporre sanzioni proporzionate.
34 Si
deve quindi considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del
rinvio chieda, in sostanza, se il principio del primato del diritto dellâUnione
debba essere interpretato nel senso che esso impone alle autoritĂ nazionali
lâobbligo di disapplicare, nella sua interezza, una normativa nazionale
contraria al requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni, sancito allâarticolo
20 della direttiva 2014/67, o se implichi che dette autoritĂ nazionali
escludano lâapplicazione di una normativa siffatta nei soli limiti necessari a
consentire lâirrogazione di sanzioni proporzionate.
35 In
proposito occorre ricordare che, al fine di garantire lâeffettivitĂ
dellâinsieme delle disposizioni del diritto dellâUnione, il principio del
primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto
possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dellâUnione
(sentenza del 24 giugno 2019, PopĆawski, Câ573/17,
EU:C:2019:530, punto 57).
36 Lâobbligo
di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, Ăš soggetto ad
alcuni limiti e non puĂČ, in particolare, servire da fondamento ad
unâinterpretazione contra legem del diritto nazionale
(sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, Câ882/19,
EU:C:2021:800, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
37 Occorre
altresĂŹ ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che
Ăš incaricato di applicare, nellâambito della propria competenza, le
disposizioni di diritto dellâUnione, lâobbligo, ove non possa procedere a
unâinterpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del
diritto dellâUnione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale
diritto nellâambito della controversia di cui Ăš investito, disapplicando
allâoccorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale,
anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dellâUnione che
abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di
tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, PopĆawski, Câ573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e
61, nonchĂ© del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., Câ357/19,
Câ379/19, Câ547/19, Câ811/19 e Câ840/19,
EU:C:2021:1034, punto 252).
38 Come
risulta dallâesame della prima questione, il requisito di proporzionalitĂ delle
sanzioni previsto allâarticolo 20 della direttiva 2014/67 soddisfa le
condizioni richieste per produrre un effetto diretto.
39 Pertanto,
nellâipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un
giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che lâabbia recepito in
modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove
non possa procedere a unâinterpretazione della normativa nazionale conforme a
tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali
che appaiono incompatibili con questâultimo.
40 Nel
caso di specie, dai punti da 32 a 41 dellâordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(Câ645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), risulta che una normativa
nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, pur essendo
idonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti, eccede i limiti di quanto
necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ragione della combinazione
delle sue diverse caratteristiche, in particolare il cumulo senza limite
massimo di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito.
41 Occorre
tuttavia ricordare che, considerate isolatamente, siffatte caratteristiche non
violano necessariamente detto requisito. CosĂŹ, al punto 35 della citata
ordinanza la Corte ha dichiarato che una normativa che prevede sanzioni
pecuniarie il cui importo varia in funzione del numero di lavoratori
interessati dalla violazione di determinati obblighi in materia di diritto del
lavoro non risulta, di per sé, sproporzionata.
42 Al
fine di garantire la piena efficacia del requisito di proporzionalitĂ delle
sanzioni sancito allâarticolo 20 della direttiva 2014/67, spetta pertanto al
giudice nazionale investito di un ricorso contro una sanzione adottata sulla
base del regime nazionale applicabile in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate in attuazione di tale direttiva, disapplicare la parte della
normativa nazionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni,
in modo da giungere allâirrogazione di sanzioni proporzionate, che permangano,
nel contempo, effettive e dissuasive.
43 Infatti,
e come rammentato al punto 40 della presente sentenza, sebbene la Corte abbia
dichiarato che talune modalitĂ di fissazione dellâimporto delle ammende
dellâLSD-BG non erano compatibili con lâarticolo 20 della direttiva 2014/67,
essa non ha tuttavia messo in discussione il principio, previsto da questa
stessa disposizione, secondo cui le violazioni delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione di tale direttiva dovevano essere sanzionate,
sottolineando, al punto 32 dellâordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld
(Câ645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che la normativa nazionale in
questione era idonea al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla
direttiva citata.
44 Pertanto,
in un contesto siffatto, affinché sia garantita la piena applicazione del
requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni previsto allâarticolo 20 della
direttiva stessa, Ăš sufficiente disapplicare le disposizioni nazionali nei soli
limiti in cui esse ostano allâirrogazione di sanzioni proporzionate, al fine di
garantire che le sanzioni irrogate allâinteressato siano conformi a tale
requisito.
45 Si
deve inoltre precisare, alla luce delle preoccupazioni espresse dai governi
ceco e polacco, che una siffatta interpretazione non Ăš messa in discussione dai
principi della certezza del diritto, della legalitĂ dei reati e delle pene
nonché della parità di trattamento.
46 In
primo luogo, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, esso
esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli
possano conoscere senza ambiguitĂ i propri diritti ed obblighi e regolarsi di
conseguenza (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, Câ72/15, EU:C:2017:236,
punto 161 e giurisprudenza ivi citata).
47 Il
principio di legalitĂ dei reati e delle pene, sancito allâarticolo 49,
paragrafo 1, della Carta e che, secondo la giurisprudenza della Corte,
costituisce una particolare espressione del principio generale della certezza
del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati
e le pene che li puniscono (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017,
Rosneft, Câ72/15, EU:C:2017:236, punto 162 e giurisprudenza ivi citata).
48 Inoltre,
se il principio di irretroattivitĂ della legge penale, che Ăš inerente al
principio di legalitĂ dei reati e delle pene, osta in particolare a che un
giudice possa, nel corso di un procedimento penale, aggravare il regime di
responsabilitĂ penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto
(v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., Câ42/17,
EU:C:2017:936, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), esso non osta, per
contro, allâapplicazione a questi ultimi di pene piĂč lievi.
49 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il regime sanzionatorio
nazionale di cui trattasi nel procedimento principale definisce, in materia di
diritto del lavoro, taluni illeciti relativi allâinosservanza di obblighi
connessi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione della
documentazione salariale e prevede sanzioni per tali illeciti.
50 In
un simile contesto, il rispetto del requisito di proporzionalitĂ enunciato
allâarticolo 20 della direttiva 2014/67 ha il solo effetto di indurre tale
giudice ad attenuare la severitĂ delle sanzioni che possono essere irrogate.
51 Orbene,
il fatto che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento
principale, la sanzione inflitta sarĂ meno elevata rispetto alla sanzione
prevista dalla normativa nazionale applicabile, a causa di una parziale
disapplicazione di questâultima sulla base di detto requisito, non puĂČ essere
considerato in contrasto con i principi della certezza del diritto, della
legalitĂ dei reati e delle pene nonchĂ© dellâirretroattivitĂ della legge penale.
52 In
ogni caso, sebbene, al fine di garantire il rispetto del requisito di
proporzionalitĂ delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2014/67, unâautoritĂ
nazionale possa essere indotta, nellâirrogare una siffatta sanzione, a disapplicare
taluni elementi della normativa nazionale relativa a dette sanzioni, resta il
fatto che la sanzione cosĂŹ adottata rimarrĂ tale in applicazione della
normativa citata.
53 Pertanto,
anche a voler supporre che la circostanza che unâautoritĂ nazionale debba
disapplicare una parte della medesima normativa nazionale sia tale da generare
una certa ambiguitĂ quanto alle norme giuridiche applicabili a detti illeciti,
tale circostanza non lede i principi della certezza del diritto e della
legalitĂ dei reati e delle pene.
54 In
secondo luogo, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte,
lâuguaglianza davanti alla legge, sancita dallâarticolo 20 della Carta, Ăš un
principio generale del diritto dellâUnione il quale esige che situazioni comparabili
non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate
allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente
giustificata [sentenza del 2 settembre 2021, Ătat belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica),
Câ930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].
55 Il
requisito relativo alla comparabilitĂ delle situazioni, al fine di determinare
lâesistenza di una violazione del principio di paritĂ di trattamento, deve
essere valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano [sentenza
del 2 settembre 2021, Ătat belge
(Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), Câ930/19,
EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
56 Orbene,
poichĂ© il requisito di proporzionalitĂ previsto allâarticolo 20 della direttiva
2014/67 implica una limitazione delle sanzioni, che deve essere rispettata da
tutte le autoritĂ nazionali incaricate di applicare tale requisito nellâambito
delle loro competenze, consentendo nel contempo a dette autoritĂ di irrogare
sanzioni diverse in funzione della gravitĂ dellâillecito sulla base della
normativa nazionale applicabile, non puĂČ ritenersi che un siffatto requisito
violi il principio della paritĂ di trattamento.
57 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che il principio del primato del diritto dellâUnione deve
essere interpretato nel senso che esso impone alle autoritĂ nazionali lâobbligo
di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale Ăš contraria al
requisito di proporzionalitĂ delle sanzioni previsto allâarticolo 20 della
direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire lâirrogazione di
sanzioni proporzionate.
Sulle
spese
58 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Lâarticolo
20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente lâapplicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nellâambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano
proporzionate, Ăš dotato di effetto diretto e puĂČ quindi essere invocato dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che
lâabbia recepito in modo non corretto.
2) Il
principio del primato del diritto dellâUnione deve essere interpretato nel
senso che esso impone alle autoritĂ nazionali lâobbligo di disapplicare una
normativa nazionale, parte della quale Ăš contraria al requisito di
proporzionalitĂ delle sanzioni previsto allâarticolo 20 della direttiva
2014/67, nei soli limiti necessari per consentire lâirrogazione di sanzioni
proporzionate.
Firme
* Lingua
processuale: il tedesco.