SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
8 marzo
2022 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di
lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 –
Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del
primato del diritto dell’Unione»
Nella
causa C‑205/20,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht
Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della
Stiria, Austria), con decisione del 27 aprile 2020, pervenuta in cancelleria
l’8 maggio 2020, nel procedimento
NE
contro
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,
con l’intervento
di:
Finanzpolizei Team 91,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta
da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen e
I. Ziemele, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, T. von Danwitz,
M. Safjan, N. Piçarra,
L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl,
giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in
qualità di agenti;
– per
il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Pavliš, in
qualità di agenti;
– per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità
di agente;
– per
la Commissione europea, da B.-R. Killmann e
L. Malferrari, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NE e la Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(autorità amministrativa distrettuale di Hartberg-Fürstenfeld,
Austria) in merito alla sanzione pecuniaria inflittagli da quest’ultima per
diverse violazioni di disposizioni austriache in materia di diritto del lavoro.
Contesto
normativo
Direttiva
2014/67
3 L’articolo
20 della direttiva 2014/67 così dispone:
«Gli
Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’osservanza. Le sanzioni
previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e le
comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente
apportate».
Diritto
austriaco
4 L’articolo
52, paragrafi 1 e 2, del Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz
(legge sul procedimento contenzioso amministrativo, BGBl.
I, 33/2013), nella versione applicabile al procedimento principale, è così
formulato:
«1. In
tutte le sentenze emesse dal giudice amministrativo con cui è confermato un
provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, il giudice dispone il
versamento, a carico del soggetto colpito dalla sanzione, di un contributo alle
spese del procedimento.
2. Nei
ricorsi amministrativi, detto importo è pari al 20% della sanzione comminata e
non può essere in ogni caso inferiore a EUR 10; nel caso di pene
detentive, ai fini del calcolo delle spese, un giorno di pena detentiva
corrisponde a EUR 100. (...)».
5 L’articolo
26, paragrafo 1, del Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
(legge sulla lotta contro il dumping salariale e sociale, BGBl.
I, 44/2016), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«LSD-BG»), dispone quanto segue:
«Chiunque,
in qualità di datore di lavoro o di impresa di somministrazione di manodopera
ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1:
1. omette,
ritarda o effettua in modo incompleto la dichiarazione, comprese le modifiche
successive dei dati (dichiarazione di variazione) in violazione dell’articolo
19, o
(...)
3. non tiene a
disposizione i documenti necessari in violazione dell’articolo 21, paragrafi 1
o 2, o non li mette immediatamente a disposizione delle autorità tributarie
(...) in formato elettronico,
commette
un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun lavoratore interessato, con
una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa distrettuale di
importo compreso tra EUR 1 000 e EUR 10 000 e, in caso di
recidiva, tra EUR 2 000 e EUR 20 000».
6 L’articolo
27, paragrafo 1, dell’LSD-BG così dispone:
«Chiunque
non trasmette i documenti necessari in violazione dell’articolo 12, paragrafo
1, punto 3, commette un illecito amministrativo ed è punito, per ciascun
lavoratore interessato, con una sanzione pecuniaria inflitta dall’autorità amministrativa
distrettuale di importo compreso tra EUR 500 e EUR 5 000 e, in
caso di recidiva, tra EUR 1 000 e EUR 10 000 (...)».
7 L’articolo
28 dell’LSD-BG è così formulato:
«Chiunque,
in qualità di
1. datore di
lavoro, non tiene a disposizione la documentazione salariale in violazione
dell’articolo 22, paragrafi 1 o 1 bis, (...)
(...)
commette
un illecito amministrativo e, per ogni lavoratore interessato, è punito
dall’autorità amministrativa distrettuale con una sanzione pecuniaria compresa
tra EUR 1 000 ed EUR 10 000, oppure, in caso di recidiva,
tra EUR 2000 ed EUR 20000; ove siano interessati più di tre
lavoratori, la sanzione pecuniaria è compresa, per ciascun lavoratore, tra
EUR 2 000 ed EUR 20 000, in caso di recidiva, tra
EUR 4 000 ed EUR 50 000».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
8 La
CONVOI s. r. o., società con sede in Slovacchia, ha distaccato taluni
lavoratori dipendenti presso la Niedec Global
Appliance Austria GmbH, con sede a Fürstenfeld
(Austria).
9 In
base ad accertamenti effettuati in occasione di un controllo svolto il 24
gennaio 2018, l’autorità amministrativa distrettuale di Hartberg-Fürstenfeld,
con decisione del 14 giugno 2018 ha irrogato una sanzione pecuniaria di importo
pari a EUR 54 000 a NE, nella sua qualità di rappresentante della
CONVOI, in ragione dell’inosservanza di vari obblighi previsti dall’LSD-BG
relativi, segnatamente, alla dichiarazione di distacco presso l’autorità
nazionale competente nonché alla conservazione della documentazione salariale.
10 NE
ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landesverwaltungsgericht Steiermark
(Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria).
11 Con
decisione del 9 ottobre 2018, tale giudice ha sottoposto alla Corte una domanda
di pronuncia pregiudiziale vertente sulla conformità al diritto dell’Unione e,
segnatamente, al principio di proporzionalità, di sanzioni quali quelle
previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
12 Nella
sua ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, non pubblicata,
EU:C:2019:1108), la Corte ha dichiarato che l’articolo 20 della direttiva
2014/67 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di
diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla
conservazione di documentazione salariale, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
di importo elevato:
– che
non possono essere inferiori a un importo predefinito;
– che
sono irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un
massimale, e
– alle
quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del
loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che
le irroga.
13 Il
giudice del rinvio rileva che, a seguito di tale ordinanza, il legislatore
nazionale non ha modificato la normativa di cui trattasi nel procedimento
principale e, tenuto conto segnatamente delle considerazioni esposte nella
sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17,
EU:C:2018:810), nonché dell’esistenza di divergenze tra i giudici austriaci
circa la modalità in cui dev’essere applicata la giurisprudenza della Corte in
materia, esso si chiede se ed, eventualmente, in che limiti tale normativa
possa essere disapplicata.
14 Esso
ritiene, in particolare, che le conseguenze che dovrebbe trarre da detta
ordinanza potrebbero indurlo o a disapplicare gli elementi di detta normativa
che ostano all’imposizione di sanzioni proporzionate, o ad astenersi
dall’applicare, nella sua interezza, il regime sanzionatorio previsto dalla
normativa stessa.
15 In
tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della
Stiria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
requisito di proporzionalità delle sanzioni di cui all’articolo 20 della
direttiva [2014/67] e oggetto di interpretazione da parte della Corte di
giustizia dell’Unione europea nelle ordinanze [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C‑645/18, [non pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C‑140/19, C‑141/19, C‑492/19, C‑493/19 e C‑494/19,
[non pubblicata], EU:[C:]2019:1103) costituisca una disposizione della
direttiva direttamente applicabile.
2) Nell’ipotesi
di risposta negativa alla prima questione:
Se l’interpretazione
del diritto degli Stati membri conforme al diritto dell’Unione consenta e
richieda che i giudici e le autorità amministrative degli Stati membri
integrino, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le
disposizioni penali nazionali applicabili nella specie sulla base dei criteri
di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione
europea [del 19 dicembre 2019] Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (C‑645/18, [non
pubblicata], EU:C:2019:1108)[, e del 19 dicembre 2019,] Bezirkshauptmannschaft
Hartberg-Fürstenfeld (C‑140/19, C‑141/19,
C‑492/19, C‑493/19 e C‑494/19, [non pubblicata],
EU:[C:]2019:1103)».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione
16 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste
siano proporzionate, abbia effetto diretto e possa quindi essere invocato dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che
l’abbia recepito in modo non corretto.
17 Da
una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le
disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale,
incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti
dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in
diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non
corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e
giurisprudenza ivi citata).
18 La
Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato,
incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né
subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti,
all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli
Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata
da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini
non equivoci (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf
Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, punto
46, nonché giurisprudenza ivi citata).
19 La
Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati
membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della
sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di
carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non
equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata
quanto all’applicazione della regola da essa enunciata (sentenza del 14 gennaio
2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 47,
nonché giurisprudenza ivi citata).
20 Nel
caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice
del rinvio ritiene, alla luce dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che, adottando la normativa
nazionale applicabile al procedimento principale, il legislatore austriaco non
abbia correttamente trasposto il requisito di proporzionalità delle sanzioni
sancito dall’articolo 20 della direttiva 2014/67.
21 Tale
disposizione prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili
in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della
direttiva stessa e precisa che le sanzioni così previste devono essere, in
particolare, proporzionate.
22 Occorre
rilevare, anzitutto, che il requisito di proporzionalità delle sanzioni
previsto da detta disposizione è di carattere incondizionato.
23 Infatti,
per un verso, il tenore letterale dell’articolo 20 della direttiva 2014/67
sancisce tale requisito in termini assoluti.
24 Per
altro verso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate, che è la
conseguenza di detto requisito, non richiede l’emanazione di alcun atto delle
istituzioni dell’Unione e tale disposizione non attribuisce affatto agli Stati
membri la facoltà di condizionare o di restringere la portata di tale divieto
(v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06,
EU:C:2008:223, punto 62).
25 Il
fatto che l’articolo 20 di tale direttiva debba essere
oggetto di trasposizione non è tale da mettere in discussione il carattere
incondizionato del requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto
dall’articolo stesso.
26 È
inoltre giocoforza aggiungere, al riguardo, che un’interpretazione secondo cui
la necessità di trasposizione del requisito di proporzionalità delle sanzioni
sancito all’articolo 20 della citata direttiva sarebbe tale da privarlo del suo
carattere incondizionato equivarrebbe ad impedire ai singoli interessati di
invocare, se del caso, il divieto di adottare sanzioni sproporzionate imposto
da tale requisito. Orbene, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante
che l’articolo 288 TFUE riconosce alla direttiva di escludere, in linea di
principio, che un siffatto divieto possa essere invocato dalle persone
interessate (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Craeynest
e a., C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 32 e giurisprudenza ivi
citata).
27 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 20 della
direttiva 2014/67 presenti un carattere sufficientemente preciso, laddove
prevede il requisito di proporzionalità delle sanzioni, occorre constatare che,
se è vero che tale disposizione concede agli Stati membri un certo margine di
discrezionalità nel definire il regime sanzionatorio applicabile in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della citata
direttiva, un siffatto margine di discrezionalità trova i propri limiti nel
divieto, enunciato in termini generali e inequivocabili da detta disposizione,
di prevedere sanzioni sproporzionate.
28 Pertanto,
un siffatto requisito di proporzionalità delle sanzioni dev’essere, in ogni
caso, attuato dagli Stati membri in forza dell’articolo 20 della citata
direttiva e la circostanza che essi dispongano, in tale contesto, di un margine
di discrezionalità non esclude, di per sé, che possa esercitarsi un controllo
giurisdizionale al fine di verificare se lo Stato membro interessato abbia
ecceduto i limiti fissati a tale margine di discrezionalità allorché ha
trasposto tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C‑72/95, EU:C:1996:404, punto
59, nonché del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17,
EU:C:2019:533, punto 45).
29 Da
tali considerazioni risulta che, contrariamente a quanto stabilito al punto 56
della sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik
N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810), il requisito di proporzionalità delle
sanzioni previsto dall’articolo 20 della medesima direttiva è incondizionato e
sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e applicato
dalle autorità amministrative nonché dai giudici nazionali.
30 In
particolare, qualora uno Stato membro oltrepassi il suo potere discrezionale
adottando una normativa nazionale che prevede sanzioni sproporzionate in caso
di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della
direttiva 2014/67, l’interessato deve poter invocare direttamente il requisito
di proporzionalità delle sanzioni enunciato all’articolo 20 della direttiva
stessa contro una normativa siffatta (v., per analogia, sentenze del 28 giugno
2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust
e The Association of Investment Trust Companies, C‑363/05, EU:C:2007:391,
punto 61, nonché del 28 novembre 2013, MDDP, C‑319/12, EU:C:2013:778,
punto 51).
31 Del
resto, occorre rammentare che il rispetto del principio di proporzionalità, che
costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli Stati
membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione
della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal
senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C‑564/15,
EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di
informazione in materia fiscale), C‑788/19, EU:C:2022:55, punto 48].
Qualora, nell’ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino
sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad
osservare l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a
norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l’articolo 20 della
direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo.
32 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige
che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto
diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali
nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.
Sulla
seconda questione
33 In
limine occorre rilevare che, benché la seconda questione sia formalmente
sollevata in caso di risposta negativa alla prima questione, dalla decisione di
rinvio si evince che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
chiede in generale se, nell’ipotesi in cui gli sia impossibile procedere ad
un’interpretazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento
principale in senso conforme al requisito di proporzionalità delle sanzioni di
cui all’articolo 20 della direttiva 2014/67, esso sia tenuto a disapplicare
tale normativa nella sua interezza o se gli sia possibile integrarla in modo
tale da imporre sanzioni proporzionate.
34 Si
deve quindi considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del
rinvio chieda, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione
debba essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali
l’obbligo di disapplicare, nella sua interezza, una normativa nazionale
contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni, sancito all’articolo
20 della direttiva 2014/67, o se implichi che dette autorità nazionali
escludano l’applicazione di una normativa siffatta nei soli limiti necessari a
consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.
35 In
proposito occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività
dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del
primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto
possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione
(sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17,
EU:C:2019:530, punto 57).
36 L’obbligo
di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad
alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad
un’interpretazione contra legem del diritto nazionale
(sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19,
EU:C:2021:800, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
37 Occorre
altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che
è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le
disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo, ove non possa procedere a
un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del
diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale
diritto nell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicando
all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale,
anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che
abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di
tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e
61, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19,
C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19,
EU:C:2021:1034, punto 252).
38 Come
risulta dall’esame della prima questione, il requisito di proporzionalità delle
sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67 soddisfa le
condizioni richieste per produrre un effetto diretto.
39 Pertanto,
nell’ipotesi in cui tale requisito sia invocato da un singolo dinanzi ad un
giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in
modo non corretto, spetta a tale giudice garantirne la piena efficacia e, ove
non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme a
tale requisito, disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali
che appaiono incompatibili con quest’ultimo.
40 Nel
caso di specie, dai punti da 32 a 41 dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), risulta che una normativa
nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, pur essendo
idonea a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti, eccede i limiti di quanto
necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ragione della combinazione
delle sue diverse caratteristiche, in particolare il cumulo senza limite
massimo di ammende che non possono essere inferiori a un importo predefinito.
41 Occorre
tuttavia ricordare che, considerate isolatamente, siffatte caratteristiche non
violano necessariamente detto requisito. Così, al punto 35 della citata
ordinanza la Corte ha dichiarato che una normativa che prevede sanzioni
pecuniarie il cui importo varia in funzione del numero di lavoratori
interessati dalla violazione di determinati obblighi in materia di diritto del
lavoro non risulta, di per sé, sproporzionata.
42 Al
fine di garantire la piena efficacia del requisito di proporzionalità delle
sanzioni sancito all’articolo 20 della direttiva 2014/67, spetta pertanto al
giudice nazionale investito di un ricorso contro una sanzione adottata sulla
base del regime nazionale applicabile in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate in attuazione di tale direttiva, disapplicare la parte della
normativa nazionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni,
in modo da giungere all’irrogazione di sanzioni proporzionate, che permangano,
nel contempo, effettive e dissuasive.
43 Infatti,
e come rammentato al punto 40 della presente sentenza, sebbene la Corte abbia
dichiarato che talune modalità di fissazione dell’importo delle ammende
dell’LSD-BG non erano compatibili con l’articolo 20 della direttiva 2014/67,
essa non ha tuttavia messo in discussione il principio, previsto da questa
stessa disposizione, secondo cui le violazioni delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione di tale direttiva dovevano essere sanzionate,
sottolineando, al punto 32 dell’ordinanza del 19 dicembre 2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C‑645/18, non pubblicata, EU:C:2019:1108), che la normativa nazionale in
questione era idonea al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla
direttiva citata.
44 Pertanto,
in un contesto siffatto, affinché sia garantita la piena applicazione del
requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della
direttiva stessa, è sufficiente disapplicare le disposizioni nazionali nei soli
limiti in cui esse ostano all’irrogazione di sanzioni proporzionate, al fine di
garantire che le sanzioni irrogate all’interessato siano conformi a tale
requisito.
45 Si
deve inoltre precisare, alla luce delle preoccupazioni espresse dai governi
ceco e polacco, che una siffatta interpretazione non è messa in discussione dai
principi della certezza del diritto, della legalità dei reati e delle pene
nonché della parità di trattamento.
46 In
primo luogo, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, esso
esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli
possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di
conseguenza (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236,
punto 161 e giurisprudenza ivi citata).
47 Il
principio di legalità dei reati e delle pene, sancito all’articolo 49,
paragrafo 1, della Carta e che, secondo la giurisprudenza della Corte,
costituisce una particolare espressione del principio generale della certezza
del diritto, implica, in particolare, che la legge definisca chiaramente i reati
e le pene che li puniscono (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017,
Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 162 e giurisprudenza ivi citata).
48 Inoltre,
se il principio di irretroattività della legge penale, che è inerente al
principio di legalità dei reati e delle pene, osta in particolare a che un
giudice possa, nel corso di un procedimento penale, aggravare il regime di
responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto
(v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17,
EU:C:2017:936, punto 57 e giurisprudenza ivi citata), esso non osta, per
contro, all’applicazione a questi ultimi di pene più lievi.
49 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il regime sanzionatorio
nazionale di cui trattasi nel procedimento principale definisce, in materia di
diritto del lavoro, taluni illeciti relativi all’inosservanza di obblighi
connessi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione della
documentazione salariale e prevede sanzioni per tali illeciti.
50 In
un simile contesto, il rispetto del requisito di proporzionalità enunciato
all’articolo 20 della direttiva 2014/67 ha il solo effetto di indurre tale
giudice ad attenuare la severità delle sanzioni che possono essere irrogate.
51 Orbene,
il fatto che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento
principale, la sanzione inflitta sarà meno elevata rispetto alla sanzione
prevista dalla normativa nazionale applicabile, a causa di una parziale
disapplicazione di quest’ultima sulla base di detto requisito, non può essere
considerato in contrasto con i principi della certezza del diritto, della
legalità dei reati e delle pene nonché dell’irretroattività della legge penale.
52 In
ogni caso, sebbene, al fine di garantire il rispetto del requisito di
proporzionalità delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2014/67, un’autorità
nazionale possa essere indotta, nell’irrogare una siffatta sanzione, a disapplicare
taluni elementi della normativa nazionale relativa a dette sanzioni, resta il
fatto che la sanzione così adottata rimarrà tale in applicazione della
normativa citata.
53 Pertanto,
anche a voler supporre che la circostanza che un’autorità nazionale debba
disapplicare una parte della medesima normativa nazionale sia tale da generare
una certa ambiguità quanto alle norme giuridiche applicabili a detti illeciti,
tale circostanza non lede i principi della certezza del diritto e della
legalità dei reati e delle pene.
54 In
secondo luogo, come emerge da una costante giurisprudenza della Corte,
l’uguaglianza davanti alla legge, sancita dall’articolo 20 della Carta, è un
principio generale del diritto dell’Unione il quale esige che situazioni comparabili
non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate
allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente
giustificata [sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica),
C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].
55 Il
requisito relativo alla comparabilità delle situazioni, al fine di determinare
l’esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento, deve
essere valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano [sentenza
del 2 settembre 2021, État belge
(Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19,
EU:C:2021:657, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
56 Orbene,
poiché il requisito di proporzionalità previsto all’articolo 20 della direttiva
2014/67 implica una limitazione delle sanzioni, che deve essere rispettata da
tutte le autorità nazionali incaricate di applicare tale requisito nell’ambito
delle loro competenze, consentendo nel contempo a dette autorità di irrogare
sanzioni diverse in funzione della gravità dell’illecito sulla base della
normativa nazionale applicabile, non può ritenersi che un siffatto requisito
violi il principio della parità di trattamento.
57 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda
questione dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione deve
essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo
di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al
requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della
direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di
sanzioni proporzionate.
Sulle
spese
58 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo
20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno
(«regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano
proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che
l’abbia recepito in modo non corretto.
2) Il
principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel
senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una
normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di
proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva
2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni
proporzionate.
Firme
* Lingua
processuale: il tedesco.