SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 novembre 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale â
Cooperazione giudiziaria in materia penale â Direttiva 2014/41/UE â
Ordine europeo di indagine penale â Articolo 14 â Ricorso â
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 47 â
Assenza di mezzi dâimpugnazione nello Stato membro di emissione â
Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e
lâaudizione di testimoni mediante videoconferenza»
Nella causa C‑852/19,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâarticolo
267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale
speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 7 novembre
2019, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2019, nel procedimento penale a
carico di
Ivan Gavanozov,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente
funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot e M. Safjan,
giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del
procedimento,
considerate le osservazioni
presentate:
â per
il governo ceco, da M. Smolek, J. VlĂĄčil e T. MachovičovĂĄ,
in qualitĂ di agenti;
â per
il governo francese, da E. de Moustier,
A. Daniel e N. Vincent, in qualitĂ di agenti;
â per
il governo italiano, da G. Palmieri, in qualitĂ di agente, assistita da A. Giordano,
avvocato dello Stato;
â per
il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in
qualitĂ di agenti;
â per
la Commissione europea, inizialmente da I. Zaloguin
e R. Troosters, successivamente da I. Zaloguin e M. Wasmeier, in qualitĂ
di agenti,
sentite le conclusioni
dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 29 aprile 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda
di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo 1,
paragrafo 4, e dellâarticolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/41/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa allâordine
europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), nonché degli
articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda Ăš stata presentata nellâambito di un procedimento penale a carico del
sig. Ivan Gavanozov, accusato di dirigere
unâorganizzazione criminale e di aver commesso reati fiscali.
Contesto normativo
Direttiva 2014/41
3 I
considerando 2, 6, 18, 19 e 22 della direttiva 2014/41 sono cosĂŹ formulati:
«(2) A
norma dellâarticolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dellâUnione
europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nellâUnione deve
fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle
decisioni giudiziarie, il quale, a partire dal Consiglio europeo di Tampere del
15 e 16 ottobre 1999, Ăš comunemente considerato una pietra angolare della
cooperazione giudiziaria in materia penale nellâUnione.
(...)
(6) Nel
programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009,
il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente lâistituzione
di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi
dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco.
Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore
costituiscono una disciplina frammentaria e che Ăš necessaria una nuova
impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco,
tenga conto altresĂŹ della flessibilitĂ del sistema tradizionale di assistenza
giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un
sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore,
compresa la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, che contempli per
quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e
limiti al minimo i motivi di rifiuto.
(...)
(18) Come
in altri strumenti di riconoscimento reciproco, lâobbligo di rispettare i
diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dallâarticolo
6 del trattato sullâUnione europea (TUE) e i diritti, le libertĂ e i principi
sanciti nella Carta [dei diritti fondamentali dellâUnione europea], non Ăš
modificato per effetto della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza
dovrebbe essere inserita nel testo una disposizione specifica.
(19) La
creazione di uno spazio di libertĂ , di sicurezza e di giustizia nellâUnione si fonda
sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformitĂ , da parte di tutti
gli Stati membri, al diritto dellâUnione e, in particolare, ai diritti
fondamentali. Tuttavia, tale presunzione Ăš relativa. Di conseguenza, se
sussistono seri motivi per ritenere che lâesecuzione di un atto di indagine
richiesto in un [ordine europeo dâindagine] comporti la violazione di un
diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi
in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta,
lâesecuzione dellâ[ordine europeo dâindagine] dovrebbe
essere rifiutata.
(...)
(22) I
mezzi dâimpugnazione disponibili contro un [ordine europeo dâindagine]
dovrebbero essere almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno a
fronte degli atti di indagine in questione. Conformemente al proprio diritto
nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire lâapplicabilitĂ di tali mezzi
dâimpugnazione, anche informando a tempo debito le parti interessate in merito
alle possibilitĂ e alle modalitĂ di ricorso a tali mezzi di impugnazione. Nei
casi in cui le obiezioni nei riguardi di un [ordine europeo dâindagine] siano
sollevate da una parte interessata nello Stato di esecuzione in relazione ai
motivi che determinano lâemissione dellâ[ordine
europeo dâindagine], Ăš opportuno che le informazioni in merito a tale
impugnazione siano trasmesse allâautoritĂ di emissione e che la parte
interessata ne sia informata».
4 Lâarticolo
1 di tale direttiva cosĂŹ dispone:
«1. Lâordine
europeo dâindagine (OEI) Ăš una decisione giudiziaria emessa o convalidata da
unâautoritĂ competente di uno Stato membro (lo âStato di emissioneâ) per
compiere uno o piĂč atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo
âStato di esecuzioneâ) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente
direttiva.
(...)
2. Gli
Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco
e conformemente alla presente direttiva.
(...)
4. La
presente direttiva non ha lâeffetto di modificare lâobbligo di rispettare i
diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dallâarticolo 6 TUE,
compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e
lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie».
5 Lâarticolo
4 di detta direttiva prevede quanto segue:
«Un OEI puĂČ essere emesso:
a) in
relazione a un procedimento penale avviato da unâautoritĂ giudiziaria, o che
puĂČ essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai
sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
(...)».
6 Lâarticolo
6, paragrafo 1, della medesima direttiva cosĂŹ dispone:
«LâautoritĂ di emissione puĂČ
emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lâemissione
dellâOEI Ăš necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui
allâarticolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o
imputata; e
b) lâatto
o gli atti di indagine richiesti nellâOEI avrebbero potuto essere emessi alle
stesse condizioni in un caso interno analogo».
7 Ai sensi
dellâarticolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/41:
«LâautoritĂ di esecuzione riconosce
un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva,
senza imporre ulteriori formalitĂ e ne assicura lâesecuzione nello stesso modo
e secondo le stesse modalitĂ con cui procederebbe se lâatto dâindagine in
questione fosse stato disposto da unâautoritĂ dello Stato di esecuzione, a meno
che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non
esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».
8 Lâarticolo
11, paragrafo 1, di detta direttiva Ăš del seguente tenore:
«Fatto salvo lâarticolo 1,
paragrafo 4, lâautoritĂ di esecuzione puĂČ rifiutare il riconoscimento o
lâesecuzione di un OEI qualora:
(...)
f) sussistono
seri motivi per ritenere che lâesecuzione dellâatto di indagine richiesto
nellâOEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi
dellâarticolo 6 TUE e della Carta;
(...)».
9 Lâarticolo
14 di detta direttiva cosĂŹ dispone:
«1. Gli
Stati membri assicurano che i mezzi dâimpugnazione equivalenti a quelli
disponibili in un caso interno analogo siano applicabili agli atti di indagine
richiesti nellâOEI.
2. Le
ragioni di merito dellâemissione dellâOEI possono essere impugnate soltanto
mediante unâazione introdotta nello Stato di emissione, fatte salve le garanzie
dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione.
3. Laddove
non comprometta la riservatezza di unâindagine ai sensi dellâarticolo 19,
paragrafo 1, lâautoritĂ di emissione e lâautoritĂ di esecuzione adottano le
misure adeguate per far sĂŹ che siano fornite
informazioni in merito alle possibilitĂ di impugnazione disponibili ai sensi
del diritto nazionale, ove applicabili e in tempo utile per consentire che
possano essere utilizzate efficacemente.
4. Gli
Stati membri assicurano che i termini per lâimpugnazione siano uguali a quelli
previsti in casi interni analoghi e siano applicati in modo da garantire che il
diritto a tale impugnazione possa essere esercitato efficacemente dalle persone
interessate.
(...)».
10 Lâarticolo 24 della
medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Laddove
una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba
essere ascoltata in qualitĂ di testimone o di perito dalle autoritĂ competenti
dello Stato di emissione, lâautoritĂ di emissione puĂČ emettere un OEI ai fini
dellâaudizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra
trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.
(...)
7. Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata
nel proprio territorio in conformitĂ del presente articolo rifiuti di
testimoniare pur avendone lâobbligo o dichiari il falso, si applichi il diritto
nazionale che disciplina le audizioni effettuate in un procedimento nazionale».
Diritto bulgaro
11 Lâarticolo 107,
paragrafo 2, del Nakazatelno protsesualen
kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86,
del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), cosÏ dispone:
«Il giudice, su richiesta delle
parti o dâufficio, procede allâassunzione di prove se Ăš necessario per
stabilire la verità oggettiva».
12 Ai sensi dellâarticolo
117 del NPK:
«Tutti i fatti che un testimone ha
percepito e che possono contribuire alla determinazione della veritĂ oggettiva
possono essere stabiliti da dichiarazioni di testimoni».
13 Lâarticolo 161,
paragrafo 3, del NPK Ăš del seguente tenore:
«I provvedimenti di perquisizione e
sequestro nei procedimenti giudiziari sono eseguiti su ordine del tribunale
presso il quale il procedimento Ú in corso».
14 Lâarticolo 341,
paragrafo 3, dellâNPK cosĂŹ recita:
«Tutte le altre decisioni e
ordinanze non sono soggette al controllo del giudice dâappello separatamente
dalla sentenza».
15 Lâarticolo 6, paragrafo
1, della Zakon za evropeyskata
zapoved za razsledvane
(legge relativa allâordine europeo dâindagine, DV n. 16, del 20 febbraio
2018) prevede quanto segue:
«LâautoritĂ competente ai sensi
dellâarticolo 5, n. 1, emette un ordine europeo dâindagine a seguito di un
esame del caso specifico, se ricorrono le seguenti condizioni cumulative:
1. lâemissione
di un ordine europeo dâindagine Ăš necessaria e proporzionata allo scopo del procedimento
penale, tenendo conto dei diritti dellâindagato o dellâimputato;
2. gli
atti dâindagine e gli atti procedurali per lâesecuzione dei quali viene emesso
lâordine europeo dâindagine possono essere eseguiti alle stesse condizioni
previste dal diritto bulgaro in casi comparabili».
Procedimento principale e
questioni pregiudiziali
16 Il sig. Gavanozov Ăš sottoposto, in Bulgaria, a un procedimento
penale per partecipazione a unâorganizzazione criminale costituita al fine di
commettere reati fiscali.
17 In particolare, Ăš
sospettato di aver importato in Bulgaria, per mezzo di societĂ interposte,
zucchero proveniente da altri Stati membri, rifornendosi segnatamente presso
una societĂ stabilita nella Repubblica ceca e rappresentata dal sig. Y,
nonché di aver successivamente venduto tale zucchero sul mercato bulgaro senza
liquidare nĂ© versare lâimposta sul valore aggiunto (IVA), presentando documenti
inesatti in base ai quali detto zucchero sarebbe stato esportato verso la
Romania.
18 In tale contesto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali,
Bulgaria) ha deciso, lâ11 maggio 2017, di emettere un ordine europeo dâindagine
affinché le autorità ceche effettuassero perquisizioni e sequestri sia nei
locali della suddetta societĂ stabilita nella Repubblica ceca, sia presso
lâabitazione del sig. Y, e organizzassero lâaudizione mediante
videoconferenza di questâultimo in qualitĂ di testimone.
19 A seguito dellâadozione
di tale decisione e avendo riscontrato talune difficoltĂ nel compilare la
sezione J, intitolata «Mezzi di impugnazione», del modulo che figura
nellâallegato A della direttiva 2014/41, detto giudice ha chiesto alla Corte di
interpretare varie disposizioni di questâultima.
20 Tenuto conto, in
particolare, della risposta fornita dal medesimo giudice a una richiesta di
informazioni ad esso rivolta dalla Corte, questâultima ha dichiarato, al punto
38 della sentenza del 24 ottobre 2019, Gavanozov (C‑324/17,
EU:C:2019:892), che lâarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in
combinato disposto con la sezione J del modulo di cui allâallegato A di tale
direttiva, deve essere interpretato nel senso che lâautoritĂ giudiziaria di uno
Stato membro non deve, al momento dellâemissione di un ordine europeo di
indagine, far figurare in tale sezione una descrizione dei mezzi dâimpugnazione
che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso lâemissione di un
siffatto ordine.
21 Nella sua decisione di
rinvio, lo Spetsializiran nakazatelen
sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali)
rileva che il diritto bulgaro non prevede alcun mezzo dâimpugnazione contro
decisioni che dispongono lo svolgimento di perquisizioni e sequestri o
lâorganizzazione di audizioni di testimoni, nĂ© contro lâemissione di un ordine
europeo di indagine.
22 In tale contesto, il
suddetto giudice si chiede se il diritto bulgaro sia contrario al diritto
dellâUnione e, in una tale ipotesi, se esso possa emettere un ordine europeo di
indagine avente ad oggetto detti atti dâindagine.
23 In tali circostanze, lo
Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo dâimpugnazione contro
lâemissione di un ordine europeo dâindagine ai fini della perquisizione di
unâabitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e
dellâaudizione di un testimone sia compatibile con lâarticolo 14, paragrafi da
1 a 4, con lâarticolo 1, paragrafo 4, e con i considerando 18 e 22 della
direttiva 2014/41, nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta in combinato
disposto con gli articoli 13 e 8 della [Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 (in prosieguo: la âCEDUâ)].
2) Se
in tali circostanze sia possibile emettere un ordine europeo dâindagine».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la sua prima
questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 1, paragrafo
4, e lâarticolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/41, letti alla
luce dei considerando 18 e 22 di tale direttiva, nonché gli articoli 7 e 47
della Carta, letti in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della CEDU,
debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato
membro di emissione di un ordine europeo di indagine che non prevede alcun
mezzo dâimpugnazione contro lâemissione di un ordine europeo di indagine avente
ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza.
25 Ai sensi dellâarticolo
14, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, gli Stati membri assicurano che i
mezzi dâimpugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno
analogo siano applicabili agli atti di indagine richiesti nellâordine europeo
di indagine.
26 Se Ăš vero che tale
disposizione, letta alla luce del considerando 22 della medesima direttiva,
prevede un obbligo generale per gli Stati membri di provvedere affinché mezzi
dâimpugnazione almeno equivalenti a quelli disponibili in un caso interno
analogo siano applicabili agli atti dâindagine richiesti nellâordine europeo di
indagine [v., in tal senso, sentenza dellâ8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft
Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto
60], essa non impone agli Stati membri di prevedere mezzi dâimpugnazione
ulteriori rispetto a quelli esistenti in un caso interno analogo.
27 Un tale obbligo non
risulta nemmeno dal tenore letterale dellâarticolo 14, paragrafo 2, di detta
direttiva, che precisa solo che le ragioni di merito dellâemissione dellâordine
europeo di indagine possono essere impugnate soltanto mediante unâazione
introdotta nello Stato membro di emissione.
28 CiĂČ premesso, occorre
ricordare che gli Stati membri, quando attuano il diritto dellâUnione, sono
tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito
dallâarticolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione
del principio della tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 15 aprile
2021, Ătat belge (Elementi
successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270,
punto 43 e giurisprudenza citata].
29 Orbene, atteso che il
procedimento di emissione e di esecuzione di un ordine europeo di indagine Ăš
disciplinato dalla direttiva 2014/41, esso rappresenta una siffatta attuazione
del diritto dellâUnione, ai sensi dellâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta,
implicante lâapplicabilitĂ dellâarticolo 47 della Carta (v., per analogia,
sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15,
EU:C:2017:373, punto 50 e giurisprudenza citata).
30 Questâultimo articolo
dispone, al suo primo comma, che ogni persona i cui diritti e le cui libertĂ
garantiti dal diritto dellâUnione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, alle condizioni previste in tale articolo.
31 Per quanto riguarda, in
primo luogo, lâemissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo
svolgimento di perquisizioni e di sequestri, si deve rilevare che tali atti
costituiscono ingerenze nel diritto di ogni persona al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni,
sancito allâarticolo 7 della Carta. Inoltre, i sequestri possono violare
lâarticolo 17, paragrafo 1, della Carta, che riconosce il diritto di ogni
persona di godere della proprietĂ dei beni che ha acquisito legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in ereditĂ .
32 Ogni persona che
intenda avvalersi della tutela che le conferiscono dette disposizioni
nellâambito di un procedimento concernente un ordine europeo di indagine avente
ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri deve poter
beneficiare del diritto a un ricorso effettivo garantito allâarticolo 47 della
Carta.
33 Tale diritto implica
necessariamente che le persone interessate da siffatti atti dâindagine
dispongano di mezzi dâimpugnazione appropriati che consentano loro, da un lato,
di contestarne la regolaritĂ e la necessitĂ e, dallâaltro, di chiedere un
adeguato rimedio qualora tali misure siano state disposte o eseguite
illegalmente. Incombe agli Stati membri prevedere nei loro ordinamenti
giuridici nazionali i mezzi dâimpugnazione necessari a tal fine.
34 Una tale
interpretazione dellâarticolo 47 della Carta corrisponde inoltre
allâinterpretazione dellâarticolo 13 della CEDU adottata dalla Corte europea
dei diritti dellâuomo (in prosieguo: la «Corte EDU»)
nella sua giurisprudenza. Discende infatti dalla giurisprudenza della Corte EDU
che, in virtĂč di questâultima disposizione, che corrisponde in sostanza
allâarticolo 47, primo comma, della Carta, le persone interessate da
perquisizioni e da sequestri devono poter aver accesso a un procedimento che
consenta loro di contestare la regolaritĂ e la necessitĂ delle perquisizioni e
dei sequestri effettuati e di ottenere un adeguato rimedio qualora tali misure
siano state disposte o eseguite illegalmente (v., in tal senso, Corte EDU, 22
maggio 2008, Iliya Stefanov
c. Bulgaria, CE:ECHR:2008:0522JUD006575501, §59; Corte EDU, 31 marzo 2016, Stoyanov e a. c. Bulgaria,
CE:ECHR:2016:0331JUD005538810, §§ da 152 a 154, nonché Corte EDU, 19
gennaio 2017, Posevini c. Bulgaria,
CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, §§ da 84 a 86).
35 Inoltre, il diritto
della persona interessata di contestare la regolaritĂ e la necessitĂ di tali
misure implica che essa deve potersi avvalere di un ricorso avverso lâordine
europeo di indagine che dispone lâesecuzione di dette misure.
36 In proposito occorre
rilevare che lâarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 definisce
lâordine europeo di indagine come una decisione giudiziaria emessa o
convalidata da unâautoritĂ giudiziaria di uno Stato membro per compiere uno o
piĂč atti dâindagine specifici in un altro Stato membro ai fini di acquisire
prove conformemente alla medesima direttiva.
37 Ai sensi dellâarticolo
1, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri eseguono un ordine europeo
di indagine in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente
alle disposizioni della medesima direttiva.
38 Risulta inoltre
dallâarticolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 che lâautoritĂ di
esecuzione riconosce un ordine europeo di indagine, trasmesso conformemente a
tale direttiva, senza imporre ulteriori formalitĂ e ne assicura lâesecuzione
nello stesso modo e secondo le stesse modalitĂ con cui procederebbe se lâatto
dâindagine in questione fosse stato disposto da unâautoritĂ dello Stato membro
di esecuzione, a meno che detta autoritĂ non decida di addurre uno dei motivi
di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio
previsti da detta direttiva.
39 Da tali elementi
risulta che, nellâambito di un procedimento relativo a un ordine europeo di
indagine, gli atti dâindagine sono disposti dallâautoritĂ competente dello
Stato membro di emissione e sono eseguiti dalle autoritĂ competenti dello Stato
membro di esecuzione, le quali sono, in linea di principio, tenute a
riconoscere un ordine europeo di indagine trasmesso conformemente alla
direttiva 2014/41 senza imporre ulteriori formalitĂ .
40 Inoltre, ai sensi
dellâarticolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, le ragioni di merito
dellâemissione dellâordine europeo di indagine possono essere impugnate
soltanto mediante unâazione introdotta nello Stato membro di emissione.
41 Pertanto, affinché le
persone interessate dallâesecuzione di un ordine europeo di indagine emesso o
convalidato da unâautoritĂ giudiziaria di tale Stato membro e avente ad oggetto
lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri possano utilmente esercitare il loro
diritto garantito dallâarticolo 47 della Carta, incombe a detto Stato membro
garantire che dette persone dispongano di un ricorso dinanzi a un giudice del
medesimo Stato membro che consenta loro di contestare la necessitĂ e la
regolaritĂ di tale ordine, almeno per quanto riguarda le ragioni di merito
dellâemissione di detto ordine europeo di indagine.
42 Per quanto concerne, in
secondo luogo, lâemissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza, si deve
rilevare che ai sensi dellâarticolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41,
laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato membro di
esecuzione, debba essere ascoltata in qualitĂ di testimone o di perito dalle
autoritĂ competenti dello Stato membro di emissione, lâautoritĂ di emissione
puĂČ emettere un ordine europeo di indagine ai fini dellâaudizione del testimone
o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma
dei paragrafi da 5 a 7 di detto articolo 24.
43 Lâarticolo 24,
paragrafo 7, di tale direttiva precisa che ciascuno Stato membro adotta le
misure necessarie affinché, qualora la persona ascoltata nel proprio territorio
in conformitĂ di detto articolo rifiuti di testimoniare pur avendone lâobbligo
o dichiari il falso, si applichi il diritto nazionale che disciplina le
audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
44 Ne consegue che il
rifiuto di testimoniare nel contesto dellâesecuzione di un ordine europeo di
indagine avente ad oggetto lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni
mediante videoconferenza puĂČ avere conseguenze significative per la persona
interessata in base alle norme previste a tal fine nel diritto nazionale dello
Stato membro di esecuzione. In particolare, tale persona potrebbe essere
obbligata a comparire allâudienza e a rispondere ai quesiti posti in tale
ambito, a pena di sanzioni.
45 Orbene, secondo una
giurisprudenza costante, la tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri
nella sfera di attivitĂ privata di una persona, sia fisica che giuridica, che
siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto
dellâUnione (sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15,
EU:C:2017:373, punto 51 e giurisprudenza citata).
46 La Corte ha precisato
che detta tutela puĂČ essere invocata da qualsiasi persona, quale diritto
garantito dal diritto dellâUnione, ai sensi dellâarticolo 47, primo comma,
della Carta, per esperire un rimedio giurisdizionale contro un atto che le
arreca pregiudizio, quale unâingiunzione di comunicare informazioni o una
sanzione inflitta per la mancata osservanza dellâingiunzione stessa [v., in tal
senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Ătat luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di
informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19,
EU:C:2020:795, punto 58 e giurisprudenza citata].
47 Pertanto, si deve
considerare che lâesecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza puĂČ
arrecare pregiudizio alla persona interessata e che questâultima deve quindi
disporre di un mezzo di impugnazione contro una tale decisione, conformemente
allâarticolo 47 della Carta.
48 Tuttavia, i giudici
dello Stato membro di esecuzione non sono competenti, conformemente
allâarticolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, ad esaminare le ragioni
di merito dellâemissione di un ordine europeo di indagine che dispone
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza.
49 Ne consegue che spetta
allo Stato membro di emissione garantire che qualsiasi persona sottoposta
allâobbligo di presentarsi a unâaudizione al fine di essere sentita come
testimone o di rispondere ai quesiti ad essa posti durante tale audizione,
nellâambito dellâesecuzione di un ordine europeo di indagine, disponga di un
ricorso dinanzi ai giudici di tale Stato membro che le consenta di contestare,
quanto meno, le ragioni di merito dellâemissione di detto ordine europeo di
indagine.
50 Alla luce delle
suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando
che lâarticolo 14 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con
lâarticolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e lâarticolo 47 della
Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno
Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda
alcun mezzo dâimpugnazione contro lâemissione di un ordine europeo di indagine
avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza.
Sulla seconda questione
51 Con la sua seconda
questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lâarticolo 1, paragrafo
4, e lâarticolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/41, letti alla
luce dei considerando 18 e 22 di tale direttiva, nonché gli articoli 7 e 47
della Carta, letti in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della CEDU,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano allâemissione, da parte
dellâautoritĂ competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine
avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora
la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo di impugnazione
contro lâemissione di detto ordine europeo di indagine.
52 Lâarticolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2014/41 subordina lâemissione di un ordine europeo di
indagine al rispetto di due condizioni. Da un lato, tale emissione deve essere
necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui allâarticolo 4 di
detta direttiva, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini
o imputata. Dallâaltro lato, lâatto o gli atti dâindagine richiesti nellâordine
europeo di indagine devono poter essere emessi alle stesse condizioni in un
caso interno analogo.
53 Ă vero che tale
disposizione non menziona la presa in considerazione, nellâemettere un ordine
europeo di indagine, dei diritti delle persone interessate dagli atti
dâindagine indicati in detto ordine diversi dalla persona sottoposta a indagini
o imputata.
54 Tuttavia, occorre
ricordare che discende, segnatamente, dai considerando 2, 6 e 19 di detta
direttiva che lâordine europeo di indagine Ăš uno strumento che rientra nella
cooperazione giudiziaria in materia penale di cui allâarticolo 82, paragrafo 1,
TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra
angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, Ú a sua volta
fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri
Stati membri rispettino il diritto dellâUnione e, in particolare, i diritti
fondamentali [v., in tal senso, sentenza dellâ8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19,
EU:C:2020:1002, punto 40].
55 Nellâambito di un procedimento
riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta
cosĂŹ in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere
rispetti il diritto dellâUnione e, in particolare, i diritti fondamentali
riconosciuti da questâultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 50).
56 Tuttavia,
lâimpossibilitĂ di contestare nello Stato membro di emissione la necessitĂ e la
regolaritĂ di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di
perquisizioni e di sequestri nonchĂ© lâorganizzazione di unâaudizione di
testimoni mediante videoconferenza, quanto meno alla luce delle ragioni di
merito della sua emissione, costituisce una violazione del diritto a un ricorso
effettivo sancito allâarticolo 47 della Carta, con la conseguenza che il
riconoscimento reciproco non puĂČ trovare applicazione e andare a beneficio di
tale Stato membro.
57 Peraltro, si deve
ricordare che spetta agli Stati membri, segnatamente, in virtĂč del principio di
leale cooperazione enunciato allâarticolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE,
garantire, nei loro rispettivi territori, lâapplicazione e il rispetto del
diritto dellâUnione e adottare, a tal fine, ogni misura di carattere generale o
particolare atta ad assicurare lâesecuzione degli obblighi derivanti dai
Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dellâUnione (v., in tal
senso, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16,
EU:C:2018:158, punto 34 e giurisprudenza citata).
58 Pertanto, in
considerazione, in particolare, del ruolo fondamentale del principio del
riconoscimento reciproco nel sistema introdotto dalla direttiva 2014/41, spetta
allo Stato membro di emissione creare le condizioni affinchĂ© lâautoritĂ di
esecuzione possa utilmente accordare la propria assistenza conformemente al
diritto dellâUnione.
59 Inoltre, come risulta
dal punto 43 della presente sentenza, la direttiva 2014/41 si basa sul
principio dellâesecuzione dellâordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo
1, lettera f), consente alle autoritĂ di esecuzione di derogare a tale
principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso,
qualora sussistano seri motivi per ritenere che lâesecuzione dellâordine
europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti,
in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di
impugnazione nello Stato di emissione, lâapplicazione di detta disposizione
diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, allâimpianto generale della direttiva 2014/41
e al principio di fiducia reciproca.
60 Pertanto, come rilevato
dallâavvocato generale ai paragrafi da 81 a 84 delle conclusioni, lâemissione
di un ordine europeo di indagine, in relazione al quale sussistono seri motivi
per ritenere che lâesecuzione comporterebbe una violazione dellâarticolo 47
della Carta e la cui esecuzione dovrebbe quindi essere rifiutata dallo Stato
membro di esecuzione conformemente allâarticolo 11, paragrafo 1, lettera f), di
tale direttiva, non Ăš compatibile con i principi di fiducia reciproca e di
leale cooperazione.
61 Orbene, come risulta
dallâesame della prima questione, lâesecuzione di un ordine europeo di indagine
avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza, la cui
regolaritĂ non puĂČ essere oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice dello
Stato membro di emissione, Ăš tale da implicare una violazione del diritto a un
ricorso effettivo sancito allâarticolo 47, primo comma, della Carta.
62 Alla luce dellâinsieme
delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione
dichiarando che lâarticolo 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato
disposto con lâarticolo 47 della Carta e lâarticolo 4, paragrafo 3, TUE, deve
essere interpretato nel senso che esso osta allâemissione, da parte
dellâautoritĂ competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine
avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione dellâaudizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora
la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo dâimpugnazione contro
lâemissione di detto ordine europeo di indagine.
Sulle spese
63 Nei confronti delle
parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima
Sezione) dichiara:
1) Lâarticolo
14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, relativa allâordine europeo di indagine penale, letto in combinato
disposto con lâarticolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e lâarticolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, deve essere
interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di
emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo
dâimpugnazione contro lâemissione di un ordine europeo di indagine avente ad
oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonchĂ© lâorganizzazione
di unâaudizione di testimoni mediante videoconferenza.
2) Lâarticolo
6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con lâarticolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea e lâarticolo 4, paragrafo 3,
TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta allâemissione, da parte
dellâautoritĂ competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine
avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché
lâorganizzazione dellâaudizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora
la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo dâimpugnazione contro
lâemissione di detto ordine europeo di indagine.
Firme
* Lingua processuale: il
bulgaro.